ECHA || Cosa ci sta insegnando il caso Piombo con il Regolamento 2024/197
La frenesia di queste settimane, sul caso piombo, ha fatto emergere una evidente criticità istituzionale che non è possibile trascurare
Per inciso, sono poco convinto che nei prossimi anni ci si possa trovare a fronteggiare una situazione come quella attuale al contempo, la gestione del rischio ha tra i principi guida la proattività e non l’attesa
Ciò premesso, questi, a mio avviso, sono i correttivi che andrebbero implementati, quasi da subito
1. Un rappresentante dell’ECHA (European Chemicals Agency) dovrebbe partecipare in via permanente ai lavori del Joint Meeting e del GHS (Sotto-Comitato di Esperti per la Classificazione delle Merci Pericolose)
È impensabile che, dopo anni di interventi sull’armonizzazione normativa, l’ECHA, che si occupa di valutazione chimica e classificazione di sostanze, non si interfacci costantemente con gli esperti RID/ADR (ed ADN) per un reciproco aggiornamento sui lavori in corso
I due settori (Trasporto ed Utilizzo) sono evidentemente collegati e le scelte dell’uno non possono che impattare sull’altro
L’ECHA, o più in generale un rappresentante della Commissione Europea (non dimentichiamo delle potenziali implicazioni REACH) dovrebbe partecipare ai lavori del GHS per le stesse ragioni esposte sopra: in tutte le analisi fatte ho sempre, volontariamente, omesso i riflessi sul trasporto marittimo ma, senza andare troppo lontano, i trasporti nel Mar Mediterraneo sono sottoposti al Codice IMDG e già questo basta a manifestare lo stallo che tra un po' ci troveremo a gestire
2. Un rappresentante del Joint Meeting RID/ADR dovrebbe essere consultato nelle valutazioni di Risk Assessment dell’ECHA
Il trasporto, mediante la distribuzione, è parte fondante della immissione sul mercato di un prodotto è quindi indispensabile conoscere le condizioni operative della filiera logistica affinché i pretesi adeguamenti normativi possano essere recepiti fluidamente, evitando interruzioni di servizio
Il semplice allineamento terminologico delle due definizioni articolo-oggetto, ora tanto dibattute, aiuta gli operatori del settore nel comprendere, e quindi recepire, le indicazioni normative ed i suoi riflessi operativi
3. Assegnare al gruppo di esperti sul trasporto di merci pericolose, già attivo, presso la Commissione Europea l’onere di valutare le implicazioni sul trasporto delle direttive che in via diretta (o indiretta) si occupano di sicurezza (nella sua accezione più ampia)
Uno dei riflessi più oscuri dell’evoluzione tecnica e tecnologica è il densificarsi ed irrigidirsi del tessuto normativo. I punti di contatto aumentano, creando importanti sovrapposizioni normative: basti pensare al passaporto delle batterie richiesto dal Regolamento UE 2023/1542. Ovviamente non si tratta di un isolato ma solo del più recente
4. La Direttiva 2008/68 corre verso i suoi venti anni e richiede un aggiornamento, quanto meno negli scopi e strumenti operativi
I regolamenti (RID/ADR/ADN) cambiano ogni due anni, i temi trattati aumentano per numerosità e complessità (si pensi al caso delle batterie, dei veicoli elettrici, dei rifiuti) rendendo obsoleti ed inadeguati strumenti pensati con una filosofia operativa vecchia di venti anni
La stessa figura del DGSA andrebbe rivista nel profondo, fornendo indicazioni chiare sia in termini di obiettivi che di strumenti:
Ce la faremo? O l’unico obiettivo è dotarsi di framework, direttive quadro o altri strumenti altisonanti?
Libero professionista Ingegneria meccanica e/o industriale.
4 settimaneGruppi di lavoro, pubblici e privati, sono sorti nell'arco di almeno 50 anni, lungo percorsi indipendenti e con scopi solo in parte sovrapponibili. L'armonizzazione del loro operato non può che essere sopravvisionata dall'Unione Europea. Andrebbe auspicata una richiesta in tal senso da parte delle autorità ministeriali di uno o più Stati Membri.
Consulente ambientale, Igienista Industriale, Consulente ADR, Manager ESG
1 meseNon è polemica ma buonsenso, gli enti devono parlarsi e confrontarsi.