Il DPO deve essere un giurista (e non un certificatore ISO)

Il DPO deve essere un giurista (e non un certificatore ISO)

Il TAR Friuli Venezia Giulia (5 settembre 2018, n. 287 - leggi la sentenza) ha avuto modo di pronunciarsi sulle competenze che un DPO deve avere e quelle che non è necessario abbia, in particolare con riferimento alla certificazione ISO.

Tale decisione è importante in quanto in occasione dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 sulla privacy (comunemente noto come GDPR), in molti si sono proposti sul mercato come Responsabili della Protezione dei Dati (RPD), figura professionale chiave tra gli adempimenti di legge, pur non avendone i titoli, ma mutando le loro competenze dal mondo della certificazione d’impresa (segnatamente ISO).

Il fatto.

Il 5 aprile 2018, a firma del Direttore Generale dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli, veniva pubblicato un avviso per l’affidamento di una «collaborazione professionale per l’impostazione e lo svolgimento dei compiti di responsabile della protezione dei dati». L’avviso riguardava, più in particolare, la prestazione dei servizi di DPO e di assessment preliminare sia per l’AAS3 che – ai sensi degli artt. 37, comma 3, e seguenti del GDPR che consente che più enti pubblici abbiano un solo DPO – per all’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine.

Riguardo ai requisiti di partecipazione alla selezione, l’avviso richiedeva il possesso, in capo a ciascun candidato, del diploma di laurea in Informatica o di Ingegneria Informatica, ovvero in Giurisprudenza o equipollenti, nonché la certificazione di Auditor/Lead Auditor per i Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni secondo la norma ISO/IEC/27001.

Avverso l’avviso e relativo decreto di pubblicazione, proponeva ricorso un candidato non in possesso della suddetta certificazione ISO/IEC sostenendo che:

«la certificazione indicata quale requisito non appare pertinente, sia perché l’ASUIUD e l’AAS3 non possiedono la certificazione ISO/IEC/27001, sia perché la norma è antecedente rispetto all’emanazione del GDPR e, quindi, il diploma di Auditor/Lead Auditor non può essere una certificazione rilevante per un esperto di normativa e prassi da nominare quale DPO».

La decisione del TAR.

Il giudice amministrativo, superate le eccezioni processuali sollevate dall’amministrazione resistente, ha concluso per l’accoglimento del ricorso e, nel merito, ha valutato la rilevanza dei titoli “abilitanti” per lo svolgimento della funzione di DPO escludendo che la certificazione ISO/IEC rientri tra questi.

Lapidariamente il tribunale ha così stabilito che «la predetta certificazione non costituisce […] un titolo abilitante ai fini dell’assunzione e dello svolgimento delle funzioni di responsabile della sicurezza dei dati» ritenendo la norma ISO subordinata al GDPR (come essa stessa riconosce – artt. 18.1.1 e 18.1.4), sicché la minuziosa conoscenza e l’applicazione della disciplina privacy costituisce, indipendentemente dal possesso o meno della certificazione ISO, il nucleo essenziale ed irriducibile della figura professionale del DPO, «il cui profilo non può che qualificarsi come eminentemente giuridico» (ndr: sottolineatura aggiunta).

La motivazione della sentenza continua cogliendo il diverso alveo della certificazione ISO 27001 rispetto al GDPR. La prima riguarda il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, laddove il GDPR attiene invece alla tutela del diritto fondamentale dell’individuo alla protezione dei dati personali indipendentemente dalle modalità della loro propagazione e dalle forme, ancorché lecite, di utilizzo.

L’analisi del DPO e il suo intervento, in altre parole, non sono volti a predisporre meccanismi atti ad incrementare i livelli di efficienza e di sicurezza nella gestione delle informazioni, ma ha verificare che i trattamenti siano effettuati in modo da rispettare i diritti degli interessati.

Peraltro, il giudice sottolinea lo scarso impegno formativo necessario per ottenere la certificazione ISO (2/5 giorni, per un massimo di 40 ore) confrontato con la diversa formazione richiesta dal profilo giuridico, pur necessario (laurea), peraltro assente nel corso ISO. Siffatti rilievi, conclude il tribunale «consentono di escludere, una volta di più, che dal possesso della certificazione, conseguita nel contesto di tali corsi, possa essere fatta dipendere l’ammissione alla procedura selettiva, trattandosi, a ben vedere, di un mero titolo curriculare, ma non anche di un titolo formativo o abilitante, come tale idoneo ad assurgere a requisito di accesso».

L’importanza di conoscere le norme ISO.

Seppur vero quanto precede, e cioè che la funzione di DPO è eminentemente giuridica e che attiene alla tutela di diritti fondamentali e non all’efficienza organizzativa aziendale, voglio spezzare una lancia a favore della normativa ISO, e in particolare della norma ISO/IEC 29134 (Privacy Impact Assessment – Methodology) che aiuta a impostare e organizzare le attività del DPO in particolare nella fase di rilevazione dei rischi e valutazione di impatto (PIA), e della norma ISO/IEC 29151 (Code of practice for personally identifiable information protection). Quest’ultima definisce i controlli e le relative linee guida per la loro attuazione recependo in buona parte quanto già contenuto nella ISO/IEC 27001.

Queste norme sono frutto del lavoro di gruppi eterogenei di esperti che, a livello internazionale e nel corso di decenni, hanno recepito le best practice non solo nella gestione delle informazioni, ma anche in ordine alla vulnerabilità di strumenti e pratiche aziendali che senz’altro hanno rilevanza anche in ambito privacy.

Il giurista che quindi si cimenta nello studio di tali norme facilita l’incontro tra diritto e pratica e arricchisce senza dubbio il suo bagaglio professionale per un miglior servizio al cliente. Senza tralasciare peraltro il fatto che, a parte l’applicazione delle norme di diritto, la privacy è soprattutto processo, liste di controllo e metodologia applicata e innervata nelle funzioni aziendali: un buon DPO deve senz’altro essere un giurista, ma un ottimo DPO non può prescindere dalla conoscenza delle norme ISO pertinenti.






Mimmo Squillace

IBM Technical Relations Executive - Presidente UNINFO

6 anni

Dico solo UNI 11697:2017... A buon intenditor solo una norma basta (cit. modificata alla bisogna) Siamo gli unici in Europa ad averne una, ce la invidiano tutti, la usano tutti ma "Nemo propheta in patria"

J. Salvatore Totino Longo

Chartered Accountant - Auditor - CEO Masserie Digitali Srls; CEO Netec Research; CEO iFarm.Management Srls

6 anni

Vediamola da un altro punto di vista. La banca Vi ruba i soldi con tassi di interesse usurari. L'avvocato si batte in tribunale perorando la causa. Ma i conteggi li fa un attuario o il commercialista, gli unici aventi competenza e qualificati.

J. Salvatore Totino Longo

Chartered Accountant - Auditor - CEO Masserie Digitali Srls; CEO Netec Research; CEO iFarm.Management Srls

6 anni

Ho letto tutti i commenti. Il problema è questo DPO e la sua certificazione come titolo. Mi spiego. L'assunto fondamentale tutto italiano trasferisce competenze "con" un titolo conseguito e certificato (laurea, diploma, master, ph.d), mentre il #GDPR richiede competenza, e questa indipendentemente dal titolo posseduto. Il misunderstanding qui è nel voler interpretare la competenza come esclusiva di una professionalità o di una intera categoria, quasi che ad avocarla è forma di tutela e garanzia dell'assistito-cliente. Questo concetto è nel DNA di professioni ordinistiche perché giuridicamente concepito negli ambiti di attività. Il superamento di tali ambiti e concezioni che travalicano i confini grazie all'impiego di nuove tecnologie il cui uso è formalizzato e riconosciuto per legge autorizza rivendicazioni inconsistenti, ancora più avvalorate se alla base vi sono un certo tipo di assunzioni. Il GDPR ribadisce il concetto legale di difesa dei dati personali collegato ad una libertà personale, quindi quale miglior paladino dell'avvocato per la difesa di una libertà solo minacciata? .

Antonio Ieranò

Security, Data Protection, Privacy. Comments are on my own unique responsibility :-)

6 anni

Nicola ma non sarebbe ora di iniziare a dire che il DPO non e' ne un giurista ne un tecnico ma un DPO. e le competenze richieste sono difficilmente coperte da una figura monotematica sia che sia giuridica sia che sia tecnica....

Samuel De Fazio

Consulente privacy + SGSI | DPO | Consulente SGSL | RSPP | Consulente SGQ | Auditor | Docente | Autore

6 anni

Mia personalissima e insindacabile opinione è che il giudice in Italia può solo sentenziare e non legiferare. Quanto dice la sentenza si applica solo verso le parti in causa. Inoltre sono convinto che se pago un idraulico perché venga a fare la riparazione in giacca e cravatta, nessuno deve permettersi di fare casino perché non ha la giacca e la cravatta ma è comunque un buon idraulico (se non capite la metafora, ve la spiego). Infine: affermare che il DPO deve essere un giurista, è come dire che un AD deve essere laureato in economia. Poi fate vobis. Sappiate che se volete il DPO unipersonale, io sono laureato presso la SAA di Torino e il corso di laurea era interfacoltà tra giurisprudenza, economia e informatica. Forse sono l'unico a poter parlare 😏

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