Milleproroghe 2021:Novità codice appalti
Diverse proroghe sono state disposte dal Dl Milleproroghe 2021 in materia di Codice degli Appalti. Alcune vanno a rimodulare le norme previste dall’articolo 1 del Dl n.32/2019, come convertito con la Legge n.55/2019.
Piu’ precisamente:
- Avvio progettazione, senza finanziamento dell’opera. Scatta la proroga per l’avvio della progettazione nei casi di finanziamenti limitati. Viene disposto, non solo per gli anni 2019 e 2020, ma anche per il 2021 che i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possano avviare le relative procedure di affidamento, anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione.
- Appalto integrato per lavori di manutenzione. Piu’ ampio l’arco temporale e oltre il biennio 2019 e 2020, si aggiunge anche il 2021, in cui i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (eccetto gli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti), potranno essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal Dlgs n.50/2016, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
- Limite e deroghe subappalto. In proroga anche la possibilità di applicare l’aumento del limite al subappalto sino al 40% dell’importo complessivo dei contratti di lavoro, servizi o forniture e la sospensione dell’obbligatorietà di indicare i subappaltatori in sede di gara. Si tratta di un intervento riguardante la complessiva revisione del codice dei contratti pubblici (Dlgs n.50/2016) che, come noto, disponeva fino al 31 dicembre 2020 che il subappalto venisse indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non potesse superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Grazie al decreto Milleproroghe adesso il termine appena citato (31 dicembre 2020) slitta di 6 mesi e la deadline è disposta “fino al 30 giugno 2021”, viene anche fissato un nuovo termine e, precisamente, fino al 31 dicembre 2021 quello sino a cui è sospesa l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 (obbligo di indicazione terna di subappaltatori) e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174, nonché’ le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.
- Liquidità, l’anticipazione del prezzo nell’appalto. Con riferimento alle novità introdotte dall’art. 207, comma 1, del dl “Rilancio” che disponeva sino al 30 giugno 2021 la possibilità di aumentare, fino al 30% del valore del contratto di appalto e a determinate condizioni, l’importo da anticipare all’appaltatore, ai sensi dell’art. 35, c.18 del DLgs n.50/2016. Il dl Milleproroghe ha previsto una proroga fino al 31 dicembre 2021 del citato termine per poter incrementare la percentuale dell’anticipazione per le imprese appaltatrici.