CAPITOLO I

Lo svolgimento del processo
Bruno Contrada veniva tratto a giudizio davanti al Tribunale di
Palermo per rispondere di concorso nei reati di associazione per
delinquere pluriaggravata, commesso in Palermo ed altre località del
territorio nazionale fino al 29 settembre 1982, e di associazione di
tipo mafioso pluriaggravato, commesso in Palermo ed altre località
del territorio nazionale, dal 29 settembre 1982 in poi.
Con sentenza in data 5 aprile 1996, il Tribunale lo dichiarava
colpevole di concorso nel delitto di cui agli articoli 110 e 416 bis,
commi IV, V e VI c.p., per avere, dapprima nella qualità di
funzionario di P.S. e poi in quella di Dirigente presso l’Alto
Commissario per il Coordinamento della Lotta alla criminalità
mafiosa e, infine, presso il S.I.S.DE, contribuito sistematicamente
alle attività ed agli scopi criminali dell’associazione mafiosa
denominata “Cosa Nostra”, in particolare fornendo ad esponenti
della “Commissione Provinciale" di Palermo della stessa notizie
riservate, riguardanti indagini ed operazioni di Polizia da svolgere
nei confronti dei medesimi e di altri appartenenti all’associazione.
Per l’effetto, lo condannava alla pena di anni dieci di reclusione con
riferimento all’intero periodo oggetto dei due capi di imputazione,
assorbita la fattispecie di reato meno grave in quella più grave in
ossequio al principio del divieto del ne bis in idem sostanziale, e lo

1
dichiarava interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, con
applicazione, a pena espiata, della misura di sicurezza della libertà
vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.
La motivazione della sentenza veniva articolata in cinque capitoli: il
primo, dedicato al riepilogo dello svolgimento del processo; i primi
due paragrafi del secondo capitolo, alla illustrazione dei criteri di
valutazione della prova con riguardo agli orientamenti della Corte
Suprema di Cassazione in materia di “chiamata di correo”, nonché
alle problematiche correlate alla natura del delitto di associazione
mafiosa ed alla configurabilità - nei termini delineati alla stregua
degli arresti giurisprudenziali dell’epoca -

della fattispecie del

concorso eventuale in tale reato; nel terzo paragrafo, infine, per una
migliore intelligenza del ruolo rivestito dall’imputato secondo il
costrutto accusatorio, venivano illustrati gli incarichi istituzionali
ricoperti dallo stesso Contrada.
Nei dieci paragrafi del terzo capitolo venivano rassegnate le
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sottoposti ad esame
(Gaspare Mutolo, Francesco Marino Mannoia, Salvatore Cancemi,
Tommaso Buscetta, Maurizio Pirrone, Rosario Spatola, Giuseppe
Marchese, Pietro Scavuzzo, Gaetano Costa e Gioacchino Pennino),
con distinto riferimento al loro contenuto essenziale, alla verifica
della loro attendibilità
valutazioni

del

intrinseca ed ai riscontri estrinseci, alle

contributo

probatorio

singolarmente

e

complessivamente offerto.
I dieci paragrafi del quarto capitolo venivano dedicati alla disamina

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degli episodi, delle vicende e delle situazioni nei quali il Tribunale
rinveniva ulteriori riscontri, emergenti da autonome fonti probatorie,
testimoniali e documentali. alle dichiarazioni dei collaboratori di
giustizia, e cioè:
• la cd. vicenda “Gentile”, originata dalla perquisizione
domiciliare eseguita il 12 aprile 1980 presso l’abitazione del
latitante mafioso Salvatore Inzerillo, seguita dall’intervento
posto in essere dall’imputato nei confronti del funzionario di
P.S. Renato Gentile (paragrafo 1);
• l’operazione di polizia del 5 maggio 1980 e i rapporti tra
l’imputato e l’ex Questore di Palermo Dott. Vincenzo
Immordino (paragrafo 2);
• la ritenuta agevolazione dell’allontanamento dall’Italia di John
Gambino nel contesto e nel periodo del finto sequestro del
banchiere Michele Sindona (paragrafo 3);
•

il rapporto Contrada-Giuliano nell’ultimo periodo di vita di
quest’ultimo ed l’incontro - vivamente contestato dalla difesa tra lo stesso Boris Giuliano e l’avvocato Giorgio Ambrosoli
poco prima del suo omicidio (paragrafo 4);

• l’intervento dell’imputato nel procedimento di rinnovo del porto
di pistola all’indagato mafioso Alessandro Vanni Calvello
(paragrafo 5)
•

il rapporto Contrada-Cassarà-Montana (paragrafo 6)

• la condotta tenuta dell’imputato a seguito di una conversazione
telefonica intercorsa ed intercettata il 7 ottobre 1983 tra

3
l’imputato e Antonino Salvo ed il successivo incontro con lo
stesso (paragrafo 7);
• gli incontri ed i colloqui avuti dall’imputato con la signora Gilda
Ziino, vedova dell’ing. Roberto Parisi, in relazione all’omicidio
di quest’ultimo, verificatosi a Palermo il 23 febbraio 1985
(paragrafo 8);
• l’agevolazione della fuga dall’Italia di Oliviero Tognoli e le
reazioni dell’imputato e degli ambienti istituzionali alla
divulgazione, fatta nel 1989 su un noto settimanale, della notizia
che lo stesso Contrada ne sarebbe stato responsabile (paragrafi 9
e 10).
A chiusura del quarto capitolo, il Tribunale si soffermava su due fasi
“critiche” della carriera professionale di

Contrada, e cioè il

trasferimento dalla Sicilia a Roma nel 1985 e la predisposizione a
suo carico, nel 1988, di un provvedimento di restituzione ai ruoli
della P.S., successivamente revocato.
Nel quinto capitolo, infine, quel Giudice enucleava le proprie
conclusioni in punto di responsabilità e, dopo un breve cenno allo
spettro dei possibili, ancorché non accertati moventi della condotta
dell’imputato, ritenuta provata sulla base di un compendio
probatorio organicamente cementato a prescindere dal loro positivo
accertamento, motivava le statuizioni sulla pena.
*****
Avverso

detta

decisione

proponevano

appello

i

difensori

dell’imputato, invocando l’assoluzione del loro assistito perché il

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fatto non sussiste e - in via incidentale - per l’inasprimento della
pena, il Procuratore della Repubblica di Palermo, che chiedeva,
altresì, in parziale rinnovazione della istruzione dibattimentale,
ammettersi l’esame di alcuni, nuovi collaboratori di giustizia.
Nei termini di cui all’articolo 585 comma 4 c.p.p. i difensori
depositavano Motivi nuovi (nella intestazione “Motivi aggiunti”),
con i quali articolavano svariate richieste di rinnovazione della
istruzione dibattimentale e, nel merito, riprendevano ed ampliavano
la trattazione della maggior parte dei punti oggetto dell’Atto di
impugnazione.
L’imputato, pertanto, veniva tratto a giudizio dinanzi alla Corte di
Appello di Palermo, sezione II penale, che disponeva la parziale
rinnovazione dell’istruzione dibattimentale con l’acquisizione di
documenti, l’escussione di numerosi testi dell’Accusa e della Difesa
e l’esame dei nuovi collaboranti Francesco Onorato, Francesco Di
Carlo, Giovanni Brusca, Angelo Siino, Salvatore Cucuzza, Giovan
Battista Ferrante.
All’esito, con sentenza del 4 maggio 2001, egli veniva assolto dalla
imputazione ritenuta a suo carico dal Tribunale, perché il fatto non
sussiste.
In accoglimento,quindi, del ricorso proposto dal Procuratore
Generale presso la Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 12
dicembre 2002, depositata il 3 aprile 2003, la Suprema Corte di
Cassazione, sezione II penale, annullava l'impugnata sentenza per
vizio di motivazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di

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Appello di Palermo per nuovo giudizio.
L’imputato è stato, pertanto, citato davanti a questa Corte.
All’udienza iniziale, celebrata l’undici dicembre 2003, dopo la
relazione sul processo, il Procuratore Generale ha chiesto, in
parziale rinnovazione della istruzione dibattimentale, esaminarsi
Antonino Giuffrè, esponente di spicco di Cosa Nostra e capo della
famiglia mafiosa di Caccamo e dell’omonimo mandamento, nelle
more determinatosi a collaborare con la giustizia dopo essere stato
arrestato in seguito ad una lunga latitanza; disporsi, ai fini indicati,
nuovo esame dei collaboranti Maurizio Pirrone ed Angelo Siino;
acquisirsi, previa identificazione di tale Lo Verde detto “monocolo”
(menzionato dal Siino), la documentazione relativa al rilascio o ai
rinnovi del porto di fucile in suo favore.
La Difesa ha insistito in tutte le istanze di rinnovazione
dell’istruzione dibattimentale proposte nell’ambito del primo
giudizio di appello e non accolte in quella sede, successivamente
riassunte nella nota depositata il 12 gennaio 2004.
La Corte, quindi, con ordinanza resa alla successiva udienza del 15
gennaio 2004 ha statuito sulle istanze di rinnovazione dell’istruzione
dibattimentale proposte dalle parti, disponendo l’acquisizione dei
decreti di archiviazione emessi nei procedimenti a carico del
funzionario di Polizia dott. Michele Messineo e dell’avv. Cristoforo
Fileccia, rispettivamente evocati dai collaboratori di giustizia
Gaspare Mutolo e Pietro Scavuzzo.
Ha ammesso, altresì, l’esame del Giuffrè, e del Siino, assunti

6
all’udienza del 30 gennaio 2004, celebratasi a Milano, nel corso
della quale sono stati anche prodotti i due provvedimenti di
archiviazione.
Alla successiva udienza del 25 marzo 2004 si è dato atto, sulla
scorta della nota del 3 marzo 2004 a firma del Procuratore della
Repubblica di Palermo - Direzione Distrettuale Antimafia, della
assenza di riferimenti (domande, risposte a domande o dichiarazioni
spontanee) a Contrada nel corpo del “Verbale illustrativo dei
contenuti della collaborazione” di cui all’articolo 14 legge 13
febbraio 2001 n. 45, trasmesso in forma pressochè integralmente
“omissata”, riguardante il collaboratore di giustizia Antonino
Giuffrè.
Alla successiva udienza del 15 aprile 2004 il Procuratore Generale
ha depositato un supporto informatico (CD ROM) contenente una
conversazione intercettata l’undici novembre 2001 all’interno di una
autovettura tra tali Pietro Landolina e Salvatore Gottuso.
Quindi, all’udienza del 29 aprile 2004 è stata acquisita la nota del
precedente 23 aprile della Procura della Repubblica di PalermoDirezione Distrettuale antimafia, in ordine alla pendenza delle
indagini preliminari nel corso delle quali era stata effettuata
l’intercettazione ambientale.

La Corte, inoltre, ha statuito sulle

eccezioni difensive riguardanti la legittimità ed utilizzabilità della
intercettazione stessa e ha disposto, al contempo, l’acquisizione dei
relativi verbali, oltre che della sentenza irrevocabile della Corte di
Appello di Palermo in data 15 marzo 1994 a carico di Farinella ed

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altri.
Quindi, con ordinanza dibattimentale del 13 maggio 2004 è stata
disposta perizia di trascrizione dell’intercettazione ambientale.
All’udienza del 17 giugno 2004 è stato assunto l’esame del perito ed
è stata disposta la rinnovazione delle operazioni, con la nomina di
un collegio di due periti. Alla successiva udienza del 28 ottobre
2004 si è proceduto all’esame degli stessi e del consulente tecnico
della Difesa, nonché alla acquisizione, sul consenso delle parti,
della relazione a firma del consulente della Pubblica Accusa
(essendo state prodotte anche le relazioni a firma dei periti e del c.t.
della Difesa). Sono state, inoltre, acquisite la sentenza di condanna
del dott. Ignazio D’Antone per concorso esterno in associazione
mafiosa, resa dal Tribunale di Palermo in data 22 giugno 2000,
quella di conferma, resa dalla Corte di Appello di Palermo il 30
aprile 2003, nonchè la sentenza di rigetto del ricorso per cassazione
(n. 892/2004 della sezione VI penale della Suprema Corte), resa il
26 maggio 2004, ed infine è stato ammesso l’esame dei predetti
Gottuso e Landolina.
Questi ultimi sono stati escussi alla successiva udienza del 25
novembre 2004 quali indagati per reato connesso (il solo Landolina
si è avvalso, della facoltà di non rispondere, mentre il Gottuso,
avendovi rinunciato, ha assunto la veste di testimone assistito).
Infine, le udienze del 10 febbraio, del 24 febbraio, del 10 marzo, del
7 aprile, del 21 aprile, del 5 maggio, del 19 maggio e del 9 giugno
2005 sono state dedicate alla requisitoria del Procuratore Generale.

8
Le successive udienze del 7 luglio, del 29 settembre,del 13 ottobre
del 27 ottobre, del 10 novembre, del 24 novembre, del 15 dicembre,
del 12 gennaio

2006 e del 26 gennaio 2006 sono state dedicate

all’arringa.
Nelle more, in data 14 novembre 2005 il Procuratore Generale ha
depositato una memoria relativa ad alcuni dei temi trattati nel
processo (la cd. vicenda

Gentile, il blitz del 5 maggio 1980,

l’allontanamento di Salvatore Riina da Borgo Molara, i rapporti
dell’imputato con soggetti affiliati alla massoneria) ed inoltre,
sull’accordo delle parti, è stato acquisito stralcio dei verbali in data
2 ottobre 1992 e 4 novembre 1992, relativi agli interrogatori resi al
Pubblico Ministero dal collaboratore di Giustizia Giuseppe
Marchese.
Infine, all’udienza del 24 febbraio 2006, dopo la replica del
Procuratore Generale, l’imputato ha reso dichiarazioni spontanee.
La Difesa ha rinunciato alla propria replica, limitandosi a ribadire le
già formulate richieste conclusive, e la Corte si è ritirata in camera
di consiglio per la decisione, resa il 25 febbraio 2006.

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CAPITOLO II
Brevi puntualizzazioni sul concorso esterno nel reato di associazione
di tipo mafioso, sui criteri di valutazione delle chiamate di correo e
sulla necessità della valutazione unitaria degli elementi di prova.
Le censure articolate nel primo volume dell’Atto di impugnazione
intercettano il tema della configurabilità del concorso esterno nel reato
di associazione mafiosa, contestata dai difensori appellanti (pag. 33).
Questi ultimi, infatti, operata una disamina della dottrina e della
giurisprudenza che si erano espresse in senso contrario ad essa (con
riguardo, si intende, al concorso materiale), hanno dedotto che il
Tribunale sarebbe stato animato <<da ragioni ideologiche o, se si vuole, da
inaccettabili

scelte

di

politica

criminale>>,

che

sarebbero

state

dichiaratamente fatte proprie dalla sentenza appellata.
In essa, infatti, soggiungono i predetti difensori, si afferma che:
• <<…il settore delle relazioni tra soggetti appartenenti al mondo della
politica, dell’amministrazione, dell’imprenditoria, delle professioni, della
magistratura, della finanza, con l’organizzazione mafiosa, ove non si
atteggi in forme di vera e propria integrazione nella predetta struttura
criminale, è quello che in modo più congeniale si presta alla riconducibilità
giuridica alla figura del concorrente esterno>>;

• lo strumento giuridico del concorso esterno << seppure
abbisognevole di una prudente applicazione da parte del giudice,
certamente si configura di indubbia efficacia per la repressione proprio di

10
quelle forme di collusione che, tanto più pericolose quanto più subdole e
striscianti, appaiono maggiormente riprovevoli e sintomatiche dell’elevata
capacità di infiltrazione della mafia nel tessuto della società civile e
pertanto in grado di evidenziare la potente carica eversiva di tale realtà
criminale>>.
Orbene, dall’epoca del deposito dei motivi di appello, datati primo gennaio 1997 e
successivi alla sentenza n. 16 del 1994 (Demitry) ed alla sentenza n. 30 del 1995
(Mannino, in sede cautelare), la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di
pronunziarsi ancora due volte a sezioni unite, con le sentenze

n. 22327 del 2003

(Carnevale) e n. 33748 del 2005 (Mannino, in sede di cognizione piena) nel senso dlla
configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa. Essa, peraltro, è presupposta
nella stessa sentenza di annullamento con rinvio resa in questo processo, con cui la Corte
di Cassazione, nel censurare la pronunzia del giudice di appello, ha rimarcato la
distinzione tra la fattispecie in esame e quella del favoreggiamento personale.
Ha rilevato che il concorrente esterno << pur non essendo stabilmente inserito nella

struttura organizzativa dell'associazione, opera sistematicamente con gli associati,
al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attività criminosa
dell'associazione o a perseguire i partecipi di tale attività, in tal modo fornendo
uno specifico e concreto contributo ai fini della conservazione o del rafforzamento
dell'associazione medesima; mentre nel reato di favoreggiamento il soggetto aiuta
in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o non nell'attività
prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a
sottrarsi alle ricerche di questa>> (pagina 322).
Nel corso della discussione svolta in questo dibattimento di appello, pur senza rinunciare
formalmente al motivo riguardante la configurabilità del concorso esterno in associazione

11
mafiosa, la Difesa ha richiamato i principi enunciati nelle sentenze Carnevale e Mannino,
che, pertanto, si ritiene sufficiente esporre nel modo più conciso possibile.

Si è accennato che, già prima della sentenza Carnevale, il concorso
eventuale in associazione mafiosa era stato ritenuto configurabile non
soltanto nelle forme della determinazione e della istigazione, ma anche
come concorso materiale, e cioè nei casi in cui il terzo, pur non
essendo mai entrato a far parte dell’associazione (per non averlo
voluto o perché non accettato come socio) tuttavia, presti
all’associazione stessa - nell’ambito della attività da lui svolta, nelle
professioni,

nella politica, nelle pubbliche amministrazioni, nella

società in genere -

un proprio contributo, a condizione che tale

apporto, valutato ex ante, e in relazione alla dimensione lesiva del fatto
e alla complessità della fattispecie, sia idoneo, se non al
potenziamento, almeno al consolidamento ed al mantenimento
dell’organizzazione.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza del 28
dicembre 1994, n.16 (imp. Demitry), nel confermare la configurabilità
del concorso eventuale nel reato di associazione per delinquere di tipo
mafioso, avevano delineato la diversità di ruoli tra il partecipe
all’associazione e il concorrente eventuale materiale nel senso che:
• il primo é colui senza il cui apporto quotidiano, o comunque
assiduo, l’associazione non raggiunge i suoi scopi o non li
raggiunge con la dovuta speditezza, é, insomma colui che agisce
nella

“fisiologia”,

nella

dell’associazione;

12

vita

corrente

quotidiana
• il secondo è, per definizione, colui che non vuol far parte
dell'associazione e che l'associazione non chiama a “far parte” di
sé – difettando il requisito della affectio societatis - ma al quale
si rivolge per colmare vuoti temporanei in un determinato ruolo,
ovvero, soprattutto, nel momento in cui essa entra in
fibrillazione ed attraversa una fase “patologica” che, per essere
superata, richiede il contributo temporaneo, limitato anche ad un
unico intervento, di un esterno (il concorrente, insomma é il
soggetto che occupa uno spazio proprio nei “momenti di
emergenza” della vita associativa).
Tale “parametro clinico” della fibrillazione risulta accantonato nella
sentenza Carnevale, nella quale l’accento logico della partecipazione
ad associazione mafiosa rispetto al concorso esterno viene posto
essenzialmente sul predicato “fa parte di”.
Con detta pronuncia, il Giudice di legittimità ha evidenziato che
<<l'appartenenza di taluno ad una associazione criminale dipende anche dalla
volontà di coloro che già partecipano all'organizzazione esistente. E a tal fine
possono rilevare certamente le regole del sodalizio, anche se l'esistenza
dell'accordo può risultare pure solo di fatto: purché da fatti indicativi di una
volontà di inclusione del soggetto partecipe. Non si tratta di valorizzare esclusivamente le regole «statutarie» dell'associazione, ma di valutare in concreto l'effettiva
volontà degli associati, come avviene in ogni reato doloso, anche quando questa
volontà possa desumersi dal rispetto di regole o prassi criminali.
La necessità di ricorrere alle norme sul concorso eventuale deriva appunto
dall'esigenza di assegnare rilevanza penale anche a contributi significativi resi

13
all'organizzazione criminale da parte di chi non sia in essa considerato incluso
dagli associati. Se il reato associativo, infatti, è un reato a concorso necessario, la
volontà collettiva di inclusione è determinante; ma non può farsene derivare
l'irrilevanza penale

di comportamenti significativi sul piano causale e per-

fettamente consapevoli>>, attesa la funzione di estensione della punibilità

al partecipe atipico rivestita dall’articolo 110 c.p., ove la sua condotta
sia strumentale alla consumazione del fatto tipico.
In sintesi, il concorso cosiddetto esterno nel reato di associazione mafiosa è ritenuto
configurabile in capo alla persona che, priva della affectio societatis e non inserita nella
struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico,
consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché
detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del
rafforzamento dell'associazione, e l'agente se ne rappresenti, nella forma del dolo generico
diretto, l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

Tali principi sono stati riaffermati con la sentenza 33748/05, che si è
occupata dei requisiti del concorso esterno in relazione al sostegno e
allo scambio politico-elettorale, evidenziando la necessità che i patti
illeciti fra il politico ed il sodalizio mafioso siano ben definiti nelle
loro linee essenziali.
Segnatamente, la decisione in esame ha sottolineato che il contributo
del concorrente deve essere munito di efficienza causale per la
realizzazione del "fatto criminoso collettivo", e che, per ritenere
avverato tale requisito, non giova il ricorso alla categoria della
causalità psichica; non basta, cioè, dichiararsi "disponibili" verso

14
l'associazione mafiosa, ma occorre porre in essere un apporto attivo,
tangibile e concreto.
Tale contributo causale, unitamente al "fatto tipico", cioè all'evento di
conservazione o rafforzamento del sodalizio, costituisce oggetto del
dolo diretto del concorrente non inserito nella compagine sociale.
L’appellata sentenza ha fatto buon governo degli enunciati principi,
riconducendo al paradigma del concorso esterno in associazione
mafiosa uno spettro di condotte di agevolazione, inizialmente
circoscritte quanto ai beneficiari, quindi progressivamente estese ed
idonee a rafforzare il sodalizio mafioso nel suo complesso; condotte
necessariamente illuminate dal dolo diretto in ragione della loro natura
(attività di depistaggio delle indagini di polizia, di agevolazione
sistematica di latitanti o di ricercati mafiosi o di soggetti in stretti
rapporti criminali con “Cosa Nostra”, attività a presidio della regola
dell’omertà, come la rivelazione al Riccobono delle lamentele del
costruttore Gaetano Siragusa) ma anche della veste professionale
dell’imputato e dal bagaglio di conoscenze acquisito in ragione di essa.
*****
La sentenza 33748/05 è stata evocata dalla Difesa anche per le
notazioni che riguardano la valutazione del quadro indiziario ed il
rapporto tra la analisi e la sintesi globale dei singoli elementi indiziari
di prova.
In essa, infatti, al paragrafo n. 8 si richiama il principio secondo cui
<<gli indizi devono essere, infatti, prima vagliati singolarmente, verificandone la
valenza qualitativa individuale e il grado di inferenza derivante dalla loro gravità e

15
precisione, per poi essere esaminati in una prospettiva globale e unitaria, tendente
a porne in

luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo, univoco e

pregnante contesto dimostrativo: sicché ogni "episodio" va dapprima considerato
di per sé come oggetto di prova autonomo onde poter poi ricostruire
organicamente il tessuto della "storia" racchiusa nell'imputazione>>.
Rinviando al vaglio delle censure riguardanti ogni singolo episodio o circostanza la
valutazione del se - ed in quali casi - il Tribunale abbia sommato elementi dotati dei
caratteri dell’indizio piuttosto che addendi totalmente neutri, mette conto ricordare che la
sentenza di annullamento con rinvio resa in questo processo ha riaffermato il principio
della valutazione unitaria e complessiva degli elementi di prova (pagine 258 e segg.) nei
seguenti termini: <<… ai sensi dell'art. 192 c.p.p., non può dirsi adempiuto

l'onere della motivazione ove il giudice si limiti ad una mera considerazione
del valore autonomo dei singoli elementi probatori, senza pervenire a quella
valutazione unitaria della prova, che è principio cardine del processo penale,
perchè sintesi di tutti i canoni interpretativi dettati dalla norma stessa (…)
Nella valutazione della prova il giudice deve prendere in considerazione tutti e
ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e
avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sé e posti
vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica,
armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del
contesto, di attingere la verità processuale, cioè la verità del caso concreto (….)
Ha violato tale principio la sentenza impugnata che (come risulta all'evidenza nelle
conclusioni, raffrontate con quelle rassegnate dal giudice di primo grado, e come si
evidenzierà con riferimento alle singole parti della sentenza stessa) ha
parcellizzato la valenza significativa di ciascuna fonte di prova, analizzandola e

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valutandola separatamente e in modo atomizzato dall'intero contesto probatorio, in
una direzione specifica e preconcetta, astenendosi dalla formulazione di un
giudizio logico complessivo dei dati forniti dalle risultanze processuali, che tenga
conto non solo del valore intrinseco di ciascun dato, ma anche e soprattutto delle
connessioni tra essi esistenti; per di più rispetto ad una tipologia di reato
contrassegnato da una condotta finalizzata alla conservazione e al rafforzamento
dell'associazione criminosa, desumibile, considerata proprio la struttura della
condotta stessa, da una serie di elementi che soltanto attraverso una valutazione
complessiva possono, almeno di norma, assumere il carattere della specificità.
Anzi, nei delitti associativi, il fulcro centrale della prova è costituito, nella
prevalenza dei casi, dalla prova logica, dal momento che la prova dell'esistenza
della volontà di contribuire alla conservazione e al rafforzamento dell'associazione
criminosa è desumibile per lo più dall'esame d'insieme di condotte frazionate
ciascuna delle quali non necessariamente dimostrativa dell'apporto fornito alla vita
del sodalizio mafioso(…)
La valutazione dell'insieme è imprescindibile allorchè si tratti di indizi, ciascuno
dei quali abbia una portata possibilistica e non univoca: solo l'insieme può
assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di
ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non costituisce uno
strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia
conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del
cosiddetto libero convincimento del giudice (Sez. Un., 4/2-4/6/1992, n. 6682,
Musumeci, riv. 191230)>>.

*******
Altro tema attinto nel primo volume dell’Atto Impugnazione, sul quale

17
giova operare soltanto qualche breve puntualizzazione stanti
l’esaustiva disamina operata nella sentenza di annullamento con rinvio
e le consolidate acquisizioni della giurisprudenza di legittimità, è
quello della valutazione della chiamata di correo.
Affermano, infatti i difensori appellanti (pagg. 47-48)<<Scrivere che la
personalità del chiamante deve prescindere dalle qualità etiche di esso soggetto
(delinquente, estortore, autore di crimini di sangue efferati) e concentrare l'analisi
sulla posizione assunta dal medesimo in seno all'organismo criminale, costituisce
una rinuncia all'indagine sulla personalità.
Ridurre il disinteresse all'indifferenza del collaborante rispetto alla posizione del
chiamante rispetto all'accusato limitandola a

eventuali motivi di rancore,

costituisce valutazione inaccettabile.
Limitare la spontaneità della propalazione ad una "non coartazione" (per altro
neppure verificata), è criterio fallace. Rinunciare all'immediatezza, quale requisito
dell'attendibilità intrinseca, costituisce avallo indiscriminato delle propalazioni.
Nè valgono i tentativi di dar corpo alle propalazioni attraverso giustificazioni del
tipo: "problemi mnemonici", "livello culturale" o ad altre affermazioni del tipo,
che mirano a giustificare taluni progressivi adattamenti

in sintonia con altre

propalazioni.
Far ricorso all'intrinseca forza di persuasione dell'accuse dei vari collaboranti
(espressione indicativa del vuoto più assoluto) e ricondurla, comunque,
all'intrinseca logicità del racconto, è fatto che atterrisce.

Sopratutto in un

contesto che palesa scarsissimi dati di riferimento alla posizione processuale
dell'accusato o, ancor peggio, allorquando la cennata intrinseca forza persuasiva
viene mantenuta malgrado la prova contraria offerta dalla difesa>>.

18
In sintonia con queste asserzioni, ed in special modo nel corso del dibattimento di primo
grado, la Difesa ha ripetutamente fatto leva - anche con specifiche domande come quella
sul numero degli omicidi commessi - sul passato criminale dei collaboranti, quasi a volere
erigere a cardine della valutazione di attendibilità intrinseca giudizi morali che, pur
involgendo aspetti non suscettibili di essere obliterati ai fini dell’indagine sulla personalità
dei dichiaranti - non attengono alle finalità essenziali del “contratto” di collaborazione con
la Giustizia.

Quest’ultimo, infatti, è frutto di scelta di politica legislativa di tipo
premiale ed incentivante, alla cui stregua le collaborazioni scontano
una motivazione di tipo utilitaristico e sfuggono, in linea di massima,
ad un inquadramento in termini prettamente etici o spirituali, restando
affidato il loro controllo al vaglio di attendibilità intrinseca ed
estrinseca, ed i rimedi in caso di mendacio alla incriminazione per
calunnia o favoreggiamento, alle sanzioni

previste dall’articolo 8

D.L. n. 152/91, nonché alla spada di Damocle della revoca dello
speciale programma di protezione.
Senza dire che, come è stato più volte ribadito in giurisprudenza (in
termini, ex plurimis, Cass. pen. , sez. I, sentenza 1 luglio 1999, n. 9723
che richiama la motivazione della sentenza di appello) <<il criterio
relativo alla attendibilità del dichiarante assume connotazioni
particolari ove riferito ad un collaboratore di giustizia: quest'ultimo,
infatti, è di regola persona stabilmente inserita nel mondo della
malavita, sicché da un punto di vista morale la sua credibilità è da
ritenersi "insussistente"; paradossalmente, però, è proprio il suo
inserimento nella malavita a porlo in condizione di conoscere i fatti

19
oggetto delle sue dichiarazioni, sicché la verifica della attendibilità
comporterà la necessità di accertare se nel caso concreto il
collaborante potesse avere un interesse, diretto o indiretto, a fornire
indicazioni false e fuorvianti>>.
In ordine alle ulteriori osservazioni dei difensori appellanti, non è dato
rilevare, nella sentenza appellata, affermazioni mirate a qualunque
costo << a giustificare taluni progressivi adattamenti in sintonia con altre
propalazioni>> o giustificazioni di principio come quella dei <<problemi
mnemonici>>

o del

<<livello culturale>> dei collaboranti; né, tanto

meno, la tendenza ad attribuire carattere esaustivo <<all'intrinseca logicità
del racconto>>.
La giurisprudenza, piuttosto - individuati gli indici cui ancorare il necessario giudizio di
attendibilità intrinseca (la personalità, le condizioni sociali, economiche e familiari, lo
stato del dichiarante, i suoi rapporti con i chiamati in correità, la genesi remota e prossima
della sua risoluzione a collaborare, la intrinseca consistenza delle dichiarazioni alla luce
dei criteri della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità) - ha escluso
che il rinvenimento di alcuni parametri negativi possa, di per sé solo, fondare il giudizio di
inattendibilità delle propalazione.

In primo luogo, invero, entro certi limiti, l'imprecisione, l'incoerenza,
l'aggiunta o l'eliminazione di particolari in momenti successivi
possono trovare idonea giustificazione in offuscamenti della memoria
(specie riguardo a fatti molto lontani nel tempo, ovvero se si tratti di
rivelazioni di pregresse episodi criminosi che rientrano nella routine
criminosa del dichiarante), nello stesso, fisiologico, progredire del

20
ricordo, una volta portato alla luce, o ancora nell'emotività, se non
anche in limiti di natura culturale nella ricostruzione dei fatti.
D'altra parte, verifica intrinseca ed estrinseca della chiamata
rappresentano due temi di indagine strettamente interdipendenti, nel
senso che un giudizio fortemente positivo di attendibilità intrinseca
può bilanciare la minore valenza dei riscontri esterni, che devono
essere comunque sussistenti; per converso, un minor grado di
intrinseca attendibilità delle accuse impone una verifica rigorosa circa
la concorrenza di riscontri esterni di più accentuato spessore, anche
con riguardo alla personalizzazione delle imputazioni; restando,
comunque, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito la
valutazione della consistenza e della pregnanza dei riscontri (cfr. Cass.
pen. sez. I, sentenza n. 4547 del 1995).
Poste queste premesse, si passerà all’esame delle censure riguardanti le
singole propalazioni ed i singoli episodi valorizzati dal Tribunale.
Verranno, quindi, rassegnati i contributi resi dai collaboranti escussi
nel primo dibattimento di appello (peraltro a fronte un quadro
probatorio già esaustivo ai fini della affermazione di responsabilità,
formatosi nel giudizio di primo grado) ed infine gli esiti della
istruttoria dibattimentale svolta in questo giudizio di rinvio.

21
CAPITOLO III

Le censure riguardanti le propalazioni di Gaspare Mutolo
Nel riassumere le dichiarazioni di Gaspare Mutolo, il Tribunale
rilevava che questi, già condannato con sentenza irrevocabile della
Corte di Assise di Palermo del 16 dicembre 1987 nel c.d. processo
maxi-uno, perchè ritenuto responsabile dei reati di associazione per
delinquere, associazione finalizzata al traffico di sostanze
stupefacenti e di detenzione a fini di spaccio di tali sostanze, era
risultato appartenere alla famiglia mafiosa di Partanna -Mondello,
cui egli stesso aveva riferito di essere stato affiliato nel 1973 e nel
cui ambito era stato “uomo di fiducia” di Rosario Riccobono, già
capo-mandamento e componente della “commissione provinciale”,
organo posto al vertice di “Cosa Nostra”.
Il Mutolo aveva riferito che, intorno al 1975 "Cosa Nostra",
rappresentata al suo massimo vertice dal c.d. triumvirato
Bontade -Riina - Badalamenti, era fermamente decisa ad
evitare che le Forze dell'Ordine inoltrassero all’Autorità
Giudiziaria denunce aventi ad oggetto esclusivamente il reato
di associazione per delinquere, causa di gravissimi danni per
gli uomini d'onore, esposti a continui arresti per qualunque
fatto delittuoso di una certa gravità che si potesse verificare
nel loro territorio. Per raggiungere il comune obiettivo si
erano,

però,

delineate,

all'interno

dell'organizzazione

criminale, due diverse strategie: la prima, propugnata da

22
Bontade e Badalamenti, volta a tentare l’ammorbidimento, e
cioè l'assoggettamento alle esigenze di "Cosa Nostra", degli
uomini dello Stato più pericolosi per la mafia e, solo nel caso
di soggetti irriducibili, alla loro eliminazione fisica; la
seconda, caldeggiata dal Riina, mirata alla soppressione dei
più temibili avversari.
In tale cornice erano stati individuati tre obiettivi in Giuliano,
De Luca e

Contrada, all'epoca ai vertici della Questura di

Palermo e dunque considerati soggetti responsabili della
trasmissione all'Autorità Giudiziaria dei predetti rapporti di
denuncia.
Lo stesso Mutolo, quindi, insieme a Salvatore Micalizzi,
“uomo d’onore” della famiglia di Pallavicino, era stato
incaricato di controllare i loro spostamenti ed abitudini in
attesa di stabilire la strategia da adottare nei loro confronti,
per tenersi pronti ad eventuali azioni "drastiche".
Da Angelo Graziano, costruttore ed "uomo d'onore" della
famiglia mafiosa del Borgo vecchio - ma a quel tempo, a
detta

del

inquirenti

collaborante,

non

ancora

all'attenzione

degli

- e da Giuseppe Galatolo, "uomo d'onore"

dell'Acquasanta, si era appreso che Contrada frequentava con
una certa assiduità un appartamento nella via Guido Jung, che
lo stesso Graziano, con modalità non precisate, aveva
affermato di avergli "messo a disposizione".
Lo stesso

Contrada, in un'occasione, approssimativamente

23
intorno alla fine del 1975, dopo alcuni appostamenti era stato
visto dal collaborante e dal Micalizzi, intorno alle h. 17,30,
fare ingresso con una autovettura nel posteggio posto sul retro
dell’edificio indicato dal Graziano, ubicato al civico 12 della
via Jung, senza l’assistenza di uomini di scorta.
Nel maggio del 1976 il Mutolo era stato tratto in arresto e, nel
corso della sua detenzione, non aveva più avuto modo di
apprendere notizie sul conto di Contrada. Uscito dal carcere,
tra febbraio e maggio 1981 aveva manifestato al Riccobono la
sua preoccupazione di potersi imbattere in qualche controllo di
Polizia, circolando in città con autovetture di grossa cilindrata,
ed in tale circostanza aveva appreso dallo stesso Riccobono
che non vi era motivo di preoccupazione, perché avrebbe
potuto contare sull’odierno imputato.
Più specificamente, Riccobono gli aveva raccontato che per
ben tre volte, nel corso della sua latitanza, mentre risiedeva in
appartamenti siti nella zona tra la via Don Orione, la via Guido
Jung e la via Ammiraglio Rizzo, a Palermo, in un'epoca che il
collaborante ha collocato tra il 1977 ed il 1979-80, Bruno
Contrada, per il tramite dell'avv. Cristoforo Fileccia (che
peraltro era difensore di Salvatore Inzerillo ma non del
Riccobono, con il quale, però, al pari di altri latitanti o
ricercati, manteneva contatti a scopo informativo), lo aveva
tempestivamente avvisato in ordine ad imminenti operazioni di
polizia. Presso lo studio dell’avv. Fileccia, inoltre, in una

24
occasione, lo stesso Riccobono aveva incontrato Contrada per
conoscere il nome del confidente autore delle “soffiate” che lo
avevano costretto a tali spostamenti, nome non rivelato dal
funzionario di Polizia all’evidente fine di tutelare

il suo

informatore.
Il Riccobono (circostanza confermatagli anche da Salvatore
Micalizzi) gli aveva, inoltre, svelato che i primi contatti con
l’imputato erano stati instaurati non da lui, ma da Stefano
Bontate. Quest’ultimo, appartenendo a quella componente di
“Cosa

Nostra”

che

privilegiava

la

strategia

dell’“avvicinamento” dei personaggi “scomodi”, li aveva
stabiliti attraverso due soggetti: il conte Arturo Cassina, uno
degli imprenditori più importanti di Palermo, già in rapporti
con lo stesso Bontate perché, secondo quanto constava al
Mutolo, ne aveva chiesto la protezione dopo il sequestro del
figlio (avvenuto il 16 agosto 1972), ed il dott. Pietro Purpi,
dirigente del I° distretto di Polizia, sito nella via Roma.
Tali iniziali, “amichevoli contatti” di Contrada con Bontate si
erano successivamente estesi al Riccobono ed anche ad altri
soggetti appartenenti a “Cosa Nostra” tra i quali Salvatore
Inzerillo, “Totò” Scaglione, Michele Greco e Salvatore Riina.
A questo riguardo, il Mutolo aveva precisato che quando una
persona “importante” si mette “a disposizione di Cosa Nostra”,
non può limitare i suoi favori ad una specifica figura di spicco
del sodalizio, ma, piuttosto, resta gradualmente asservito

25
all’intera organizzazione criminale ed opera a suo complessivo
vantaggio.
Il Mutolo, oltre alle tre segnalazioni di imminenti operazioni
di polizia, aveva menzionato quattro ulteriori episodi, relativi
a

favori da parte di

Contrada, ovvero tali da denotare la

positiva considerazione che ne avevano il Riccobono o i suoi
sodali.
I) In particolare, durante le festività del Natale 1981, mentre si
facevano i conti relativi ai proventi dell’associazione, il
Riccobono, aveva detto ad esso collaborante che era necessario
detrarre la somma di 15 milioni di lire, già utilizzata per
acquistare un’autovettura Alfa Romeo da destinare ad una
amante di Contrada.
II) Autorizzato dal magistrato di sorveglianza agli inizi del
1981, mentre era detenuto a Teramo, a recarsi a Palermo per i
funerali della madre, in occasione delle esequie,esso Mutolo
era stato avvicinato dal cugino Gaetano Siragusa, imprenditore
edile, il quale gli aveva esternato le sue preoccupazioni,
derivanti dalle telefonate minatorie con cui gli era stato
intimato di non mettere piede nella zona di Pallavicino. Il
Siragusa gli aveva confidato che tali

minacce

lo avevano

costretto ad abbandonare, senza ricevere alcuna contropartita
in denaro, il progetto già realizzato per la costruzione di un
palazzo nella via Ammiraglio Cagni, dove aveva già realizzato
un altro fabbricato in società con lui stesso e con Salvatore

26
Micalizzi, società sciolta durante la costruzione, nel 1975.
Egli , quindi, lo aveva rassicurato dicendogli che si sarebbe
occupato di chiarire la faccenda.
Successivamente, parlando dell’accaduto con il Riccobono,
aveva appreso da lui che il cugino aveva rivelato in via
confidenziale all’odierno imputato di essere vittima di
pressioni estorsive da parte della mafia di Pallavicino; che per
questa ragione

aveva rischiato di essere ucciso, in quanto

Contrada, a sua volta, aveva riferito l’informazione allo stesso
Riccobono; che soltanto “per rispetto“ nei confronti di esso
Mutolo il Siragusa aveva avuto salva la vita, ma gli era stato
comunque

impedito

di

proseguire

la

propria

attività

imprenditoriale nella zona.
Egli, allora (sempre il Mutolo) aveva insistito per sapere dal
cugino se la circostanza delle denunce confidenziali a
Contrada fosse vera, ricevendone nette smentite. Solo a
seguito della precisa contestazione che “si sapeva con
precisione” che l’incontro tra i due si era verificato all’interno
del Palazzo di Giustizia (particolare rivelatogli dal Riccobono
nel corso di un successivo colloquio), il Siragusa aveva fatto
delle parziali ammissioni in ordine ad un suo possibile
incontro con il funzionario di Polizia all’interno del Palazzo di
Giustizia per un non meglio specificato scopo lecito;
ammissioni tardive e necessitate che avevano fatto capire che
il fatto era realmente accaduto.

27
III) Il collaborante aveva altresì riferito di avere subito,
nell’anno 1982, da parte della Squadra Mobile di Palermo,
presso la propria abitazione, una perquisizione che per poco
non aveva portato alla scoperta di un grosso carico di eroina,
conservato all’interno della sua autovettura in un garage.
Atteso il grave rischio corso in quell’occasione, commentando
successivamente l’accaduto con alcuni esponenti di “Cosa
Nostra”, ed in particolare con coloro che, con lui, erano
interessati a quel traffico di stupefacenti (aveva indicato con
certezza Gaetano Carollo, Greco detto “Scarpa”, Salvatore
Micalizzi, Vincenzo Galatolo e “Pino” Savoca), si era
lamentato del fatto che Contrada non avesse avvisato per
quella perquisizione. In tale frangente aveva appreso che
nessun rimprovero poteva essere mosso all’imputato, perché il
responsabile di quell’operazione non era lui bensì il dott.
Cassarà o qualche altro funzionario non “raggiungibile” da
parte dell’organizzazione criminale (pag. 534 della sentenza di
primo grado).
IV) Lo stesso Mutolo, inoltre, aveva dichiarato che Antonino
Porcelli, detenuto con lui presso il carcere di Palermo, reduce
da un’udienza in Tribunale in cui aveva reso la propria
deposizione Vincenzo De Caro (cognato di esso collaborante),
parlando con tono concitato attraverso le finestre delle
rispettive celle (che si affacciavano nel medesimo cortile
interno), gli aveva detto che lo stesso De Caro stava accusando

28
tutti i mafiosi di essere delatori della Polizia. Il Porcelli,
nell’occasione, aveva rimarcato che egli doveva ben sapere
che i rapporti con Contrada non erano da confidente a
poliziotto, ma si traducevano in favori per l’organizzazione.
Così riassunti gli episodi di rilievo, il Tribunale ha valutato
l’attendibilità intrinseca del Mutolo, sottolineando, tra l’altro,
che nel dissociarsi da “Cosa Nostra”, egli aveva certamente
aggravato la propria posizione processuale confessando
numerosi omicidi per i quali non era neppure indagato. Si è
soffermato, quindi, sulla genesi e sulla tempistica delle
dichiarazioni concernenti la posizione di Contrada.
Queste erano state verbalizzate per la prima volta il 23 ottobre
1992 davanti a magistrati della Procura di Palermo, ma il nome
dell’imputato come soggetto colluso con la mafia era già stato
fatto il 16 dicembre 1991 al dr. Giovanni Falcone, all’epoca
Direttore Generale AA.PP. presso il Ministero di Grazia e
Giustizia, cui il collaboratore aveva chiesto un colloquio nella
casa penale di Spoleto, ove si trovava detenuto. Il dr. Falcone
aveva aderito alla richiesta, trasferendosi in quella sede
carceraria in compagna di un collega, il dott.

Giannicola

Sinisi, anch’egli in servizio al Ministero, ma, non appena il
Mutolo aveva fatto i nomi del dr. Contrada e del magistrato dr.
Signorino come soggetti collusi con la mafia, si era affrettato a
chiarire che i suoi compiti non gli consentivano di procedere
alla formazione di un verbale, e gli aveva suggerito di

29
contattare il Direttore della D.I.A., dr. De Gennaro (tale
circostanza è stata confermata in sede di esame dibattimentale
dallo stesso dr Sinisi; la
comprovata

visita al carcere di Spoleto è

dai documenti acquisiti presso la Direzione

Generale degli Affari Penali del Ministero di Grazia e
Giustizia, segnatamente da una riservata personale, inviata il
17/12/1991 al Capo di Gabinetto di quel Ministero, a firma di
magistrati Falcone e Sinisi, con la quale si comunicava
l’avvenuto incontro con il detenuto Gaspare Mutolo e si
evidenziava

l’opportunità

di

segnalarne

il

caso

all’Amministrazione Penitenziaria, pur trattandosi di soggetto
allo stato non collaboratore di giustizia, per eventuali problemi
attinenti alla sua sicurezza personale nell’ambiente carcerario).
Analoga rivelazione informale era stata fatta al dr. Paolo
Borsellino poco prima che questi fosse ucciso (il 19 luglio
1992)

in

un

attentato

mafioso,

come

emerso

dalle

testimonianze del tenente dei C.C. Carmelo Canale, stretto
collaboratore del magistrato, e del dr. Angelo Sinesio, già in
servizio presso l’Ufficio dell’Alto Commissario a Roma tra il
Gennaio 1990 ed il Dicembre del 1992, successivamente
passato nei ruoli del S.I.S.De.
Quest’ultimo era stato un involontario tramite della notizia
stessa, datagli in occasione dei funerali del magistrato dalla
dr.ssa Alessandra Camassa, in passato sostituto procuratore a
Marsala, e dallo stesso tenente Canale, e l’aveva comunicata al

30
dr.. Antonino De Luca, che riteneva soggetto assolutamente
affidabile, al solo fine di “metterlo in guardia” nei confronti
del suo collega Contrada (lo stesso teste Sinesio aveva riferito
di avere appreso successivamente, con serio disappunto, dallo
stesso De Luca che questi aveva provveduto ad informare
tempestivamente il diretto interessato).
Passando, quindi, alla verifica della attendibilità estrinseca
delle dichiarazioni del Mutolo, il Tribunale osservava, tra
l’altro, che le conoscenze del collaborante, in parte dirette ed
in parte indirette, erano risultate di particolare precisione e
spessore probatorio, ed ogni caso aventi ad oggetto una varietà
di episodi specifici o di situazioni verificati con esiti
complessivamente positivi.
In questa direzione, la frequentazione di uno stabile sito in via
Guido Jung n. 12, e cioè la medesima strada in cui Rosario
Riccobono aveva posto uno dei suoi principali centri di
interesse ed aveva, al civico n. 1, una delle sue più assidue
residenze, era stata ammessa dall’imputato e confermata dal
teste Vito Lazzara, portiere dello stabile al n. 12.
Contrada, in particolare, aveva riferito di avere avuto la
disponibilità di due piccoli appartamenti, agli interni 38 e 39
(successivamente numerati come 39 e 40) grazie alla sua
amicizia con gli inquilini (e segnatamente con il magistrato
dott. Domenico Signorino ed il medico dott. Camillo
Albeggiani per l’appartamento all’interno 38, e il con il dott.

31
Renato Di Falco per l’appartamento all’interno 39).
La “latitanza piuttosto tranquilla" che il Riccobono vi
conduceva, riferita anche dai collaboranti Marino Mannoia,
Pirrone

e

Buscetta,

costituiva

ulteriore

indicatore

di

attendibilità del dichiarante. Militava, poi, in questa direzione
anche la comprovata possibilità per l’imputato di conoscere le
notizie concernenti le ricerche del Riccobono, sia in ragione
del proprio incarico sia per gli assidui contatti mantenuti con
molti funzionari addetti alla Squadra Mobile, della quale era
stato dirigente dal 1° Settembre del 1973 al 20 Ottobre del
1976, per esserlo nuovamente, in via interinale, tra 24 Luglio
1979 ed il 1° Febbraio 1980.
Parimenti riscontrato, a giudizio del Tribunale, era stata la
narrazione della vicenda delle intimidazioni all'imprenditore edile
Gaetano Siragusa, sulla base:
• delle indagini eseguite dalla D.I.A in ordine alla società di
fatto tra il Siragusa e tale Salvatore La Mantia, dichiarata
fallita tra la fine del 1978 ed il 1979 con sentenza del
Tribunale di Palermo;
• della documentazione allegata in atti;
• delle stesse, parziali ammissioni emerse dalla deposizione del
Siragusa.
Da tutti questi elementi il Tribunale inferiva che nel 1981 i rapporti
tra Riccobono e Contrada erano pienamente instaurati.
Quel Giudice, inoltre, sempre in tema di riscontri alle

32
dichiarazioni del Mutolo, a proposito della estensione dei
“favori” a Michele Greco e Salvatore Riina, richiamava le
dichiarazioni
Marchese.

del

collaboratore

Quest’ultimo,fonte

di

giustizia

totalmente

Riccobono, aveva narrato che il

Giuseppe

autonoma

dal

Contrada aveva fatto

pervenire suo tramite al Riina, all’epoca latitante in una villa
in località Borgo Molara, la notizia di qualche possibile
perquisizione in quei luoghi e ne aveva, quindi, favorito la
fuga. Il Marchese aveva collocato il fatto agli inizi del 1981,
epoca perfettamente compatibile con quella della rivelazioni
fatte al Mutolo dal Riccobono.
Inoltre, quanto ai

“favoritismi” nei confronti di Totuccio

Inzerillo, il Tribunale anticipava la disamina delle risultanze
probatorie

successivamente

riguardante la

rassegnate

nel

paragrafo

“vicenda Gentile”, occasionata da una

perquisizione domiciliare nei confronti dello stesso Inzerillo.
Per quanto concerne, invece, l'episodio dell'acquisto di una
autovettura Alfa Romeo da destinare ad una donna di
Contrada, quel giudice, pur non essendo pervenuto alla
identificazione della beneficiaria del dono, riteneva di
rinvenire elementi se non di riscontro (attesa la genericità
della propalazione) quantomeno di concordanza con il
racconto

del

Mutolo,

quali

l'individuazione

di

un

concessionario Alfa Romeo a Palermo, Calogero Adamo, in
stretti rapporti con Stefano Bontade e Rosario Riccobono e in

33
buoni rapporti anche con l'imputato; l’avere avuto l’imputato
delle frequentazioni femminili; l'effettuazione di acquisti di
autovetture Alfa Romeo presso il suddetto concessionario da
parte di donne legate a Contrada da rapporti personali non
plausibilmente minimizzati dall’imputato.
Infine, il Tribunale disattendeva la tesi difensiva secondo cui il
Mutolo sarebbe stato animato da intenti vendicativi verso Contrada
per lo strenuo impegno investigativo da questi speso nei suoi
personali confronti e nei riguardi dello stesso Riccobono a seguito
dell’omicidio dell’agente di P.S. Gaetano Cappiello, commesso il 2
luglio 1975 nel contesto della repressione di un tentativo di
estorsione ai danni dell’industriale Angelo Randazzo.
Disattendeva, parimenti, la tesi che lo stesso Riccobono avesse
millantato rapporti collusivi con l’imputato, sul rilievo, tra l’altro,
che questi aveva attribuito non a sé, ma al Bontate, l’instaurazione
degli iniziali contatti con Contrada, e che non avrebbe avuto –
considerazione, questa, di carattere generale –una plausibile ragione
di mentire ad uno dei suoi uomini più fidati.
*******
Le censure riguardanti le dichiarazioni di Gaspare Mutolo
(pagine da 236 a 575 della sentenza appellata) articolate nel
Volume IV, capitolo V e nel Volume V, capitolo V dell’Atto
di impugnazione, sono state sviluppate più diffusamente nei
Motivi nuovi: segnatamente, il volume 4 è dedicato al tema
dell’acquisto di una autovettura Alfa Romeo per una presunta

34
amante del Contrada; il volume 5 al tema dell’asserito e non
meglio

precisato

interessamento

del

costruttore Angelo

Graziano nel procurare a Contrada l’appartamento di via Jung
n. 12;

il volume 6 al ruolo di tramite tra il

Contrada e

Riccobono attribuito, nelle propalazioni del collaborante,
all’avv. Cristoforo Fileccia; il volume 7 alla vicenda Siragusa;
il volume 16 ai rapporti tra Contrada e l’imprenditore Arturo
Cassina.
I difensori appellanti muovono da una sottolineatura che tende
a ridimensionare, preliminarmente, il contributo del Mutolo, e
cioè che che le sue accuse avrebbero esclusivamente natura di
chiamata di correo re delato di Rosario Riccobono (pag. 5
Volume IV, capitolo V dell’Atto di impugnazione :<< Tutto
dalla voce, ormai spenta, del Riccobono: rapporti, favori e
protezione a Riccobono o ad altri mafiosi, rapporti con
Bontate tramite Cassina e Purpi, Ordine Equestre del Santo
Sepolcro

indicato

come

loggia

massonica,

notizie

su

operazioni di polizia, arresti, perquisizioni, ecc., dazione di
danaro per acquisto autovettura, appartamento di via Jung,
tentativo di estorsione subito da Siragusa Gaetano, intervento
dell’avvocato Fileccia, ecc. ecc., tutto “de relato” con
preclusione assoluta di una qualsivoglia conferma o smentita
della “fonte”, perché estinta).
Orbene, è appena il caso di ricordare - senza dover ripetere
questa notazione per le indicazioni di analoga natura degli

35
collaboranti - che la chiamata di correo non perde la sua
valenza probatoria soltanto perché indiretta, in quanto sia la
struttura del reato associativo, sia quella del concorso di
persone,

non

necessariamente

implicano

la diretta

e

contemporanea nozione dell’apporto di ciascun partecipe o di
ciascun concorrente.
Il Tribunale, piuttosto, ha usato ogni possibile cautela nel
verificare l'esistenza e l'attendibilità della fonte primigenia
(Riccobono).
In particolare, l’ipotesi che il Riccobono avesse mentito al
Mutolo, anche per mera millanteria (il collaborante Buscetta,
come si vedrà appresso, ha ben spiegato quale sarebbe stata
l’inanità e la pericolosità di una millanteria di tal fatta)

è

stata esclusa, tra le altre ragioni, per il << peculiare rapporto
di amicizia tra i due>> (pagine 254, 527, 528 della sentenza
appellata). Lo stesso Mutolo ha spiegato che, nel corso della
loro comune latitanza, egli, il Riccobono e le le rispettive
famiglie

avevano abitato assieme -

suggello, questo, di

intimità di estrema pregnanza in un ambiente, come quello
mafioso, riservato ed attento a preservare l’intimità domestica
della cerchia familiare -

a Palermo nella zona di via

Ammiraglio Rizzo e nelle borgate di Passo di Rigano ed a
Villa Grazia, ed anche in territorio di Cinisi (cfr. pagine 541 e
segg. della sentenza appellata).
Peraltro, non tutto il narrato del collaborante si inquadra nello

36
schema della chiamata di correo de relato: alcuni segmenti di
esso, infatti, costituiscono frutto di percezioni dirette di fatti
storici puntualmente valorizzati in prime cure come riscontri.
Viene, così, in considerazione l’allentamento delle cautele
usate dal Riccobono prima del maggio 1976, epoca dell’arresto
del Mutolo, constatato dal collaborante nei primi mesi del
1981, allorquando egli aveva avuto modo di tornare a Palermo
(il primo permesso da detenuto nel carcere di Teramo, ottenuto
per la malattia della madre, morta poco dopo, rimonta al
febbraio 1981).
Segnatamente, si rileva a pag. 438 della sentenza appellata1:
<<mentre nel periodo compreso tra il 1973 ed il 1976 (prima
del suo arresto) sia lui che il Riccobono, in stato di latitanza,
erano costretti a spostarsi continuamente da una casa all’altra
per evitare di essere catturati (…..) nel 1981, tornato a
Palermo, aveva avuto modo di constatare che, effettivamente,
il Riccobono, seppur ancora latitante, era “molto piu’
tranquillo di prima”, risiedeva piu’ stabilmente in alcuni villini
di

sua

proprietà,

siti

a

Mondello,

Pallavicino,

e

a

Sferracavallo, nella zona di mare denominata “Barcarello”, ed
in piu’ occasioni, egli stesso aveva constatato che il Riccobono
circolava

tranquillamente

per

la

città

con

la

propria

autovettura, svolgeva i suoi traffici illeciti e frequentava locali
pubblici>>.
1

V. anche pag. 455 e segg. per la disamina delle altre fonti propalatorie, testimoniali e documentali
circa la disinvolta latitanza del Riccobono.

37
E’ in tale contesto che va inquadrata la contemporanea
frequentazione della via Jung - traversa della Via Ammiraglio
Rizzo - da parte del Riccobono e dell’odierno imputato.
Nel riferire, infatti, all’udienza del 19 settembre 1995 circa gli
esiti delle indagini sulla ricerca di eventuali riscontri alle
dichiarazioni del Mutolo, il teste Luigi Bruno, del Centro
operativo D.I.A. di Palermo, ha precisato che con atto in notar
Giuseppe Maniscalco del 20 aprile 1978, rep. n. 68560, Paolo
Vitamia, cognato di Rosario Riccobono, nella qualità di
amministratore

unico

della

MAGIS

S.r.L.

acquistò

l’appartamento al sesto piano dello stabile al n.°1 di via Jung
ed un box al piano terra.
E’ certo, alla stregua di molteplici fonti testimoniali e
documentali, che quell’appartamento venne abitato alla fine
degli anni settanta del novecento e sino al 1980 dal Riccobono,
come è certa la assiduità della sua presenza nella via Jung.
Nella sentenza appellata, infatti, è stato evidenziato che
<<proprio dal portone di tale palazzo, il Riccobono era uscito
tenendo al braccio la figlia Margherita, il giorno delle sue
nozze celebrate il 25/2/1980, come comprovato anche da una
foto estratta dall’album fotografico relativo al predetto
matrimonio, in cui Margherita Riccobono è ritratta mentre
esce, al braccio del padre, dal civico n° 1, visibile nella foto>>
(pag. 448).
Il teste Mariano Campanella, portiere dello stabile sito al

38
civico n. 7, escusso nel primo dibattimento di appello
all’udienza del 17 dicembre 1998, ha riferito di avere notato
più volte Rosario Riccobono che, da lui conosciuto intorno al
1977 come don Carmelo Fricano, soggiornava

in un

appartamento sito nell’adiacente stabile al civico n. 1 abitato
dalla moglie e dalle figlie e passeggiava, anche di mattina, in
strada.
La presenza di “don Carmelo”, del resto, risultato essere
Rosario Riccobono, e, per periodi continuativi, dei suoi
familiari, è stata ammessa, con qualche reticenza, anche dal
teste Francesco La Rocca, marito di Maria Tagliareni, portiera
dello stabile al n. 1 (pagine 87-89, 94-95, 110-111 trascrizione
udienza 14 aprile 2000)

e dalla stessa Tagliareni (ibidem,

pagine 123 e segg.), la quale ha precisato che il nucleo
familiare aveva definitivamente lasciato l’appartamento dopo
un’irruzione condotta nello stabile il 30 aprile 1980 dalla
Polizia, con l’ausilio del Vigili del Fuoco2.
Anche il collaborante Francesco Marino Mannoia, come si
vedrà appresso, durante l’esame cui è stato sottoposto nel
primo dibattimento di appello, pur perseverando nel non
2

Di tale operazione di Polizia ha riferito il teste Gianfranco Firinu all’udienza del
7/71995 (cfr. pagine 97 e ss. della trascrizione). Nell’occasione, alle cinque del mattino,
dopo un primo tentativo di suonare al campanello dell’appartamento, era stato richiesto
l’intervento dei vigili del fuoco per forzare la porta, ed una volta entrati, gli ufficiali
operanti avevano verificato che vi si trovavano, effettivamente, la moglie e la figlia del
Riccobono, all’epoca fidanzata con il Lauricella. Il teste ha dichiarato di avere
personalmente constatato che il letto della camera nuziale sembrava da poco rifatto, e
che aveva ritenuto che il Riccobono fosse riuscito a fuggire nelle more dell’intervento
da parte dei vigili del fuoco

39
ricordare il nome della traversa della via Ammiraglio Rizzo
nella quale si trovava l’abitazione di Rosario Riccobono, ne ha
fornito le esatte coordinate, precisando

che << vi erano dei

magazzini, sotto vi era un macellaio, vi erano dei box
posteggio macchine>>.
Analoghe indicazioni ha offerto il collaboratore di giustizia
Francesco Onorato, anch’egli escusso nel primo dibattimento
di appello.
L’Onorato, infatti, pur individuando erroneamente, come
residenza del Riccobono, un appartamento del palazzo al n° 7
di via Guido Jung (e non dell’adiacente stabile al n° 1), ha
riferito che il predetto disponeva di una macelleria, e dei box
sottostanti ( il piano scantinato dei due stabili è risultato essere
unico), dove erano state ricavate delle celle frigorifere, ed ha
soggiunto che, negli anni 1978-1979 la macelleria ed i box,
come anche il retrobottega del vicino bar “Bignè” erano
utilizzati come luoghi di incontri tra mafiosi: <<Sì, venivano
Stefano Bontade, venivano Salvatore Inzerillo, venivano
Salvatore Di Maio, venivano i Galatolo erano o lì, venivano
pure, venivano Nino Badalamenti (…) Di solito si spostavano
nella macelleria, oppure sotto i box, se erano in tanti, a volte
erano in dieci, otto che dovevano parlare

e scendevano lì

sotto al box della macelleria dove c'era fatto una cella
frigorifera là sotto alla macelleria, oppure il dietro bottega
del bar bignè, oppure là davanti stesso, dietro i camion, dietro

40
sopra

il

marciapiede,

passeggiavano

e

parlavano

tranquillamente>> (pagine 12-13-63-64 trascrizione udienza
19 gennaio 1999).
Ora, dalle relazioni (acquisite al fascicolo del dibattimento, sul
consenso delle parti, all’udienza del 23 settembre 1999) del
teste Luigi Bruno e dalle dichiarazioni dallo stesso rese alle
udienze dell’undici marzo 1999 e del 18 marzo 1999 circa le
indagini condotte per la ricerca dei riscontri alle dichiarazioni
dell’Onorato, è emerso che Paolo Vitamia, cognato di Rosario
Riccobono, nella qualità di amministratore unico della MAGIS
S.r.L. oltre all’appartamento al sesto piano dello stabile al n.°1
di via Jung con pertinente box al piano terra, acquistò con
separato atto (in notar Giuseppe Maniscalco del 20 aprile
1978, rep. n. 68561) anche un magazzino facente parte
dell’edificio al n° 7 e cinque locali, contigui tra loro, al piano
scantinato. Nel magazzino, sino alla fine del 1979, vi era una
macelleria, come confermato da tale Salvatore Scarpello, che,
nel prendere in consegna quel locale, affittato per adibirlo ad
un negozio di abbigliamento,

vi aveva trovato i ganci da

macellaio, i rivestimenti in marmo alle pareti ed un bancone
frigorifero.
In sostanza, nella medesima strada che aveva costituito un
centro degli affetti e degli interessi di Rosario Riccobono,
Contrada si era recato, nello stabile al civico n° 12 <<non una
volta, spesso, tante volte>>, come da lui stesso affermato nel

41
corso

delle

dichiarazioni

spontanee

rese

nel

primo

dibattimento di appello all’udienza dell’undici marzo 19993.
Né ha pregio l’osservazione, sviluppata alle pagine 16 delle
“Brevi note in replica alla requisitoria del 30 marzo 2001 del
Procuratore Generale”, depositate il 2 maggio 2001 nel primo
dibattimento di appello, secondo cui la rispettiva posizione dei
palazzi ai civici n ° 1 e n° 7 ed al civico n° 12 della via Guido
Jung e dei loro ingressi non implicava una frequentazione, da
parte dell’imputato, della parte di quella strada in cui
spadroneggiava Rosario Riccobono.
Come riferito dal teste Luigi Bruno, all’udienza 18 marzo
1999, la distanza gli stabili era di duecento-trecento trecento
metri (cfr. pag. 48 della trascrizione). Il Riccobono, inoltre,
era perfettamente al corrente della presenza dell’imputato,
dato che, alla fine del 1975, su suo incarico, questi era stato
osservato e pedinato da Gaspare Mutolo e da Salvatore
Micalizzi perché considerato un possibile obiettivo di “Cosa
Nostra”, temuto per la sua tenace attività di Polizia
3

All’udienza del 18 marzo 1999 (pagine 1-7 della trascrizione) lo stesso Contrada ha
spiegato di essersi recato nello stabile al n° 12 della via Jung a partire dalla fine del
1974, per andare a trovare il magistrato Domenico Signorino. Quest’ultimo, infatti,
stava terminando la stesura del volume “Colpo di Stato in Italia”, pubblicato con lo
pseudonimo di “Erskin Blatt” e finito di stampare nel maggio 1975 (ne è stata esibita
una copia e prodotta la prima pagina di copertina, a foglio 512 del fascicolo del primo
dibattimento di appello).
L’imputato ha soggiunto di avere frequentato l’abitazione di Domenico Signorino una
decina di volte, venendo a trovar, talvolta, il dott. Renato Di Falco, e di avere
intensificato la sua presenza in via Jung dopo che, al magistrato, era subentrato quale
conduttore Camillo Albeggiani.(il teste Gualberto Carducci Artemisio, proprietario e
locatore, escusso all’udienza del 21 ottobre 1994, ha datato il subentro di Albeggiani a
Signorino intorno al 1976, cfr. pag. 339 della sentenza appellata ).

42
Giudiziaria 4.
Alle considerazioni sin qui svolte va aggiunta una ulteriore
notazione,

fatta

dal

Procuratore

Generale

in

questo

dibattimento di rinvio all’udienza del 9 giugno 2005, alla cui
stregua assume ancora maggior forza dimostrativa il riscontro
costituito dalla assidua presenza del Riccobono nella via Jung,
frequentata anche dall’imputato nel medesimo torno di tempo.
All’udienza del 7 giugno 1994, infatti, in sede di controesame,
nel rispondere alle domande riguardanti il suo passato
criminale il Mutolo ha narrato della soppressione di tale Felice
Gugliemo (pagine 108 e 109 della trascrizione), spiegando di
averlo personalmente ucciso, una sera, perché la mattina dello
stesso giorno questi

aveva visto la moglie di Rosario

Riccobono in uno dei luoghi in cui il capomafia si spostava a
cagione della sua latitanza, e cioè una casa in località
Villagrazia.
Si temeva, infatti,

che il Guglielmo potesse riferire tale

circostanza alla Polizia o a mafiosi ostili allo stesso
Riccobono:
<<AVV. MILIO: e Guglielmo perche' l'ha ammazzato? Chi
era Guglielmo, lei sa chi era Guglielmo?

4

Contrada, in collaborazione con il dott. Giuliano e altri funzionari della Squadra Mobile, si era
occupato delle indagini relative all’omicidio del Procuratore della Repubblica di Palermo, dott.
Pietro Scaglione e del suo agente di scorta, dando un decisivo contributo, unitamente al capitano
dei CC Russo, alla conseguente operazione di arresti in flagranza per il reato di cui all’art. 416 c.p.
confluita nel rapporto giudiziario c.d. “ dei 114 “(cfr. pagine 328 e 329 della sentenza appellata.

43
MUTOLO G.

ma

guardi Guglielmo era una persona di

Partanna Mondello e si doveva uccidere perche' insomma
si

pensava che era..., che potesse fare del male insomma

a Rosario Riccobono.
AVV. MILIO:

si

trattava

di Felice Guglielmo? Felice

il

nome Guglielmo il cognome?
MUTOLO G.:

sissignore

insomma,

o Angelo Felic..., o

Angelo Guglielmo o Felice Guglielmo.
AVV. MILIO: Felice Guglielmo. Le risulta che fosse un
confidente della Polizia?
MUTOLO G.:
ucciso

guardi, per noi non era..., cioe' e' stato

perche' c'era questo timore che lui potesse sapere

qualche cosa, o che potrebbe..., che avrebbe potuto raccontare
dove aveva visto a Riccobono, perche'

e'

perche' diciamo il giorno ha visto alla moglie

stato ucciso
di

Rosario

Riccobono a Villa Grazia e la sera stessa e' stato ucciso.
Perche'

noi

ci preoccupavamo che questo avrebbe potuto

raccontare a qualcuno, non so se ai Poliziotti oppure a
qualche mafioso che...
PRESIDENTE: che?
MUTOLO G.
AVV. MILIO:
L'omicidio in
MUTOLO G.:
nei

che..., dove abitava il Riccobono.
in che anno e' stato questo omicidio?
che anno e' stato?
ma guardi questo e'..., verso il settanta...,

primi del '76 ultimi del '75>>.

44
Orbene, ancorchè in questo processo non sia stata data
contezza dell’esito del procedimento per l’omicidio di Felice
Guglielmo, la casualità del riferimento a questo fatto
delittuoso (menzionato in sede di controesame) induce ad
escludere l’ipotesi di una strumentale autocalunnia da parte del
Mutolo, mirata a rafforzare uno dei più importanti riscontri
alle sue dichiarazioni.
La contemporanea presenza in quella strada dell’imputato e
del Riccobono, il quale -

non è superfluo ricordarlo -

“governava” su un mandamento mafioso esteso ad una ampia
parte del territorio cittadino, rispecchia plasticamente quel <<
tu non attacchi - noi non attacchiamo>> con cui il Questore
Vincenzo Immordino stigmatizzò, nell’appunto riservato al
Capo della Polizia in data 11 Maggio 1980 - appunto riportato
per esteso alle pagine 1236-1240 della sentenza appellata quella che descrisse come <<un tipo di inattività sostanziale
che "tranquillizza" certi settori>>, da lui attribuita ad una
condizione di <<logorio psicologico>> di Contrada 5.
5

Come si dirà trattando delle dichiarazioni rese il 18 settembre 1984 dal pentito Tommaso Buscetta
ai magistrati Falcone e Caponnetto a proposito di Contrada, nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria
che ne scaturì, conclusasi con un decreto di archiviazione per insussistenza di condotte collusive,
l’ex Questore Vincenzo Immordino, sentito dal Pubblico Ministero in data 7 gennaio 1985, dopo
avere espresso le medesime valutazioni di inerzia e di immobilismo rassegnate nell’appunto
riservato al capo della Polizia in data 11 maggio 1980, del quale dirà nei paragrafi dedicati alla
“Vicenda Gentile “ ed al Blitz del 5 maggio 1980”, ebbe a riferire:<<Al di fuori di queste
valutazioni generali nulla di concreto mi risultò mai circa una protezione che il Contrada
avrebbe accordato a taluni boss latitanti e segnatamente a Rosario Riccobono ed alla sua
cosca>>.
Lo stesso Immordino, tuttavia, aveva preteso il silenzio sulle attività del gruppo di lavoro da lui
insediato, ed operante in assoluta segretezza, in vista del blitz del 5 maggio 1980, riferendosi
specificamente “a Contrada ed a Vasquez” (cfr. pag. 1224 della sentenza appellata).

45
******
Ulteriore elemento di fatto caduto sotto la percezione diretta di
Gaspare Mutolo sono le rimostranze di Antonino Porcelli per
le propalazioni di Vincenzo De Caro.
L’episodio, citato a pag. 3 del volume 4 dell’Atto di
Impugnazione (ma sul punto non sono mosse specifiche
censure), ed ampiamente riscontrato (cfr. le pagine da 527 a
533 della sentenza appellata, cui si rinvia per esigenze di
brevità espositiva), di per sé non prospetta una specifica
condotta agevolatrice dell’imputato, idonea a rafforzare il
sodalizio mafioso, e però colora di attendibilità il costrutto
accusatorio per due ordini di ragioni.
In primo luogo, esso è stato riferito in risposta ad una
domanda rivolta dal Presidente del collegio, una volta esauriti
l’esame diretto ed

il controesame (era stato chiesto al

collaborante se avesse avuto notizie da persone diverse dal
Riccobono circa favori dispensati da Contrada), e dunque con
una sicura connotazione di spontaneità.
In secondo luogo, esso evoca il tema delle discussioni, delle
diffidenze e delle assicurazioni cui dava adito, nell’ambito del
sodalizio

mafioso,

la

frequentazione

tra

Riccobono

e

Contrada, tema variamente attinto, in primo grado, dai pentiti
Francesco Marino Mannoia, Tommaso Buscetta e Salvatore
Cancemi, e, nel primo dibattimento di appello, dai collaboranti
Giovanni Brusca ed Angelo Siino.

46
Viene in considerazione, a questo riguardo, la testimonianza
del Prefetto Vincenzo Parisi, già capo della Polizia e Direttore
del S.I.S.DE , citata

nella sentenza appellata (pagine 544-

545).
Come ricordato dal Tribunale, questi aveva <<affermato (..),
che prima che si realizzasse a livello normativo l’istituto
giuridico del “pentitismo” le modalità di acquisizione delle
informazioni utili per operare erano legate essenzialmente al
rapporto, talvolta equivoco e di apparente contiguità, che si
instaurava tra operatori della Polizia giudiziaria ed elementi
inseriti nel mondo criminale (confidenti). L’equivocità del
rapporto consisteva spesso nel fatto che l’operatore di Polizia
affermava di avere acquisito una sua fonte in ambiente
criminale e la stessa fonte, dal canto suo, sosteneva di avere
“contattato” in termini negativi l’operatore di Polizia. “ Non
era possibile acquisire informazioni in ambienti così ermetici
come quelli mafiosi senza in qualche modo “incontrare pezzi
di mafia” (cfr. dep. Parisi ff. 2-3-4 ud. 15/7/1994)>>.
Nel caso di specie, tuttavia, proprio perché l’imputato ha
costantemente negato in radice un qualsivoglia rapporto con
Rosario Riccobono, precisando che non avrebbe avuto ragione
di nasconderlo ove vi fosse stato, non è possibile applicare il
paradigma descritto dal Prefetto Parisi.
Appare, dunque, legittimo inferire che il nascondimento di una
tale frequentazione fosse scaturito, sin dal 1984 - epoca, come

47
si

dirà,

dell’inchiesta

giudiziaria

derivata

dalle

prime

dichiarazioni di Tommaso Buscetta - proprio dalla sua non
confessabilità.
****
Venendo, dunque, alle censure riguardanti il ruolo di tramite
svolto, secondo il Mutolo, dall’avvocato Cristoforo Fileccia, il
primo rilievo della Difesa (pag. 16 e seguenti del volume IV
capitolo IV dell’ Atto di impugnazione) è che <<se veramente,
come afferma Mutolo, l’avvocato Fileccia era il tramite dei
rapporti tra dr. Contrada e Riccobono, cioè Contrada avvisava
Fileccia e Fileccia avvisava Riccobono, vuol dire che il
poliziotto e il mafioso non avevano rapporti diretti. Allora,
questa situazione è contrastante ed inconciliabile con tutte le
altre dichiarazioni di Mutolo e di qualche altro pentito, che
parlano di rapporti personali e diretti tra i due e in modo
particolare Spatola Rosario, che addirittura, ha dichiarato di
aver visto, nella primavera del 1980,. Contrada e Riccobono
pranzare insieme in un ristorante di Sferracavallo>>.
Nel volume 6 dei Motivi nuovi si premette che, secondo de
relato di Gaspare Mutolo:
a) Contrada

si

sarebbe costantemente

avvalso

dell'avv.

Fileccia per fare giungere al Riccobono le notizie di
interesse, ed in particolar modo quelle riguardanti le
operazioni di polizia predisposte per la sua ricerca;
b) negli anni tra il 1977, 1978 e 1979, quando lo stesso

48
Riccobono aveva necessità di incontrarsi con il funzionario
di polizia, <<chiedeva all'avv. Fileccia di convocare nel suo
studio legale il dott. Contrada onde realizzare l'incontro;
l'avvocato e il funzionario ottemperavano a siffatta richiesta
o imposizione, che dir si voglia, senza indugio alcuno,
puntualmente e obbedientemente>> .
Si deduce, quindi, che:
c) Mutolo ha affermato che l'avv. Fileccia si recava in alcuni
posti, ad esempio il deposito di tale Salvatore Montalto, per
incontrarsi con mafiosi - suoi clienti e non (non lo era il
Riccobono) - e dare loro notizie sui processi;
d) Lo stesso collaborante ha sostenuto di essere stato presente
a taluni di questi incontri, e però ha escluso di avere mai
sentito parlare il suo “capofamiglia”, in tali occasioni, di
informazioni fatte pervenire da Contrada (pag. 6 trascrizione
udienza 12 luglio 1994);
e) quanto dichiarato dall’imputato nel corso del proprio
esame, e cioè di non essere mai stato nello studio dell'avv.
Fileccia, di non sapere dove esso fosse ubicato, di avere
avuto col predetto legale rapporti analoghi a quelli
intrattenuti con tanti altri avvocati di Palermo, e cioè di
mera conoscenza (pagg. 7-8- cit. ud. 23-12-1994), aveva
ricevuto un indiretto conforto dalla mancanza di annotazioni
riguardanti l'avv. Fileccia in tutte le agende dello stesso Dr.
Contrada dal 1976 al 1992;

49
f) se tali agende erano state utilizzate dall'Accusa ed anche
dal Tribunale per provare conoscenze, amicizie, incontri,
colloqui, telefonate o rapporti in genere con altre persone,
dovevano avere uguale valenza per provare l'assenza di
rapporti con altre persone e, nel caso specifico, con l'avv.
Fileccia;
g) negli anni indicati da Mutolo (1977-1978-1979), cioè
quelli in cui sarebbe stato posto in esame il delittuoso
comportamento dell'avvocato e del funzionario di P.S., il
Riccobono non era “latitante" cioè non era un individuo
ricercato

dalle

Forze

di

polizia

perché

colpito

da

provvedimento restrittivo della libertà personale cui si era
sottratto, ma era soltanto e semplicemente un soggetto da
rintracciare ed accompagnare in ufficio per la notifica di un
decreto di sottoposizione alla sorveglianza speciale con
obbligo di soggiorno in un comune dal quale avrebbe, poi,
potuto allontanarsi a suo piacimento o nel quale, addirittura,
avrebbe potuto decidere di non recarsi mai;
h) <<è contrastante e inconciliabile, non solo con la realtà dei
fatti ma con il comune buon senso, ritenere possibile che un
noto avvocato ed un alto funzionario di polizia stabilissero
tra loro un siffatto vincolo criminoso per la tutela di un
pregiudicato cui doveva essere notificato un provvedimento
per la misura di prevenzione>>;

50
i) l'accusa specifica di Mutolo <<investe e coinvolge, sullo
stesso piano, in contemporanea e uguale responsabilità di
favoreggiamento verso un mafioso e verso la mafia in
generale, per concorso nel medesimo reato, sia l'avvocato
che il funzionario di polizia>>;
j) il Tribunale, dunque, avrebbe errato nel ritenere attendibile
il

pentito quando accusa

Contrada, e, al contempo,

nell’affermare che la verifica della posizione dell’ avv.
Fileccia - la cui smentita aveva liquidato come non credibile
-

sarebbe

stata

<<eventualmente

materia

di

approfondimento in altre sedi>> (pag. 470 della sentenza);
k) allo stesso modo, quel giudice aveva arbitrariamente
assimilato il ruolo di favoreggiatore attribuito dal Mutolo
all’avv. Fileccia e quello di portavoce svolto da quest’ultimo
in occasione della perquisizione condotta dal funzionario di
Polizia dr. Renato Gentile presso l’abitazione del latitante
Inzerillo (il predetto legale, in quest’ultimo caso, aveva
rappresentato

al

funzionario

di

Polizia

dr.

Vasquez,

casualmente incontrato in tribunale, perché ne riferisse a
Contrada, le legittime rimostranze di un suo cliente per le
modalità poco urbane della perquisizione stessa).
Osserva questa Corte che, innanzitutto, la premessa sub

b)

non riflette il tenore della deposizione del Mutolo.
Il collaborante, infatti, non ha affatto affermato, come gli si
vorrebbe far dire, che lo studio legale Fileccia fosse destinato

51
ad ospitare, alla bisogna, gli incontri tra il

Contrada e

Riccobono.
Ha riferito, piuttosto, di avere appreso dal suo “capofamiglia”
che egli aveva incontrato l’odierno imputato <<nell’ufficio
dell’avv. Fileccia>> in uno specifico frangente, e cioè per
appurare quale fosse il delatore le cui soffiate, trasmesse dallo
stesso Contrada, lo avevano costretto per tre volte ad
allontanarsi dalle abitazioni di cui si avvaleva dalla zona di
Via Ammiraglio Rizzo (cfr. pagine

187 e 188 trascrizione

udienza 7 giugno 1994).
Né, per altro verso, è pertinente l’argomento della presunta
inconciliabilità tra la necessità di un tramite e l’esistenza di
rapporti diretti tra l’imputato ed il Riccobono.
Si tratta, all’evidenza, di una verticalizzazione dialettica:
l’utilità di un tramite, infatti, si pone quando non si verifica
l’opportunità di rapporti diretti, e si pone secondo le
circostanze (così come, del resto, la trasmissione di notizie di
interesse per Riccobono o per altri poteva avvenire quando se
ne presentava l’occasione).
L’avv. Fileccia, cioè, non è descritto come monopolista della
trasmissione di notizie di interesse, ma come un tramite
possibile e frequente, secondo un meccanismo di passaparola.
Un tale meccanismo, del resto, fa escludere che l’avv. Fileccia
avesse necessità di incontrare il Riccobono e cercarlo in uno
dei luoghi della sua latitanza,ed induce a superare l’ulteriore

52
rilievo difensivo secondo cui

il tramite del predetto legale

avrebbe reso tardivi eventuali preavvisi di operazioni di
Polizia e dunque sarebbe del tutto inverosimile.
Oltretutto, come rilevato dal Tribunale (pag. 803 della
sentenza) <<poichè al tempo in questione la ricerca dei
latitanti avveniva per lo piu’ sulla base di notizie di natura
confidenziale, normalmente le operazioni che ne scaturivano
erano precedute da adeguati controlli ed attività investigative
che

richiedevano

tempi

piuttosto

lunghi

di

verifica>>

(emblematico, ad esempio, è il caso della già menzionata
operazione di Polizia del 30 aprile 1980, preceduta da notizie
confidenziali pervenute all’inizio dell’anno, che per poco non
aveva consentito di pervenire alla cattura del Riccobono,
individuato proprio nell’appartamento al piano attico di via
Guido Jung, n° 1, della quale ha riferito il teste Gianfranco
Firinu, cfr. pagine 415 e seguenti della sentenza appellata).
Senza dire che esistevano concrete possibilità di incontro tra
l’avvocato ed il funzionario di Polizia, avendo entrambi, in
ragione della loro rispettiva attività, occasione di recarsi di
frequente a Palazzo di Giustizia (luogo che l’avv. Fileccia ha
riferito di frequentare quotidianamente).
Quanto alle deduzioni sub c), h) ed i), giova ricordare i
passaggi salienti del provvedimento del 19 aprile 1996 acquisito in questo giudizio di rinvio ad istanza della Difesa,
in parziale rinnovazione della istruzione dibattimentale - con il

53
quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di
Palermo, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, ha
disposto

l’archiviazione del procedimento n. 7415/92

R.G.N.R., nei confronti, tra gli altri, dell’avv. Cristoforo
Fileccia.
Il decreto, in particolare, riporta stralci degli interrogatori resi
dai collaboranti Gaspare Mutolo (il 19 novembre 1992),
Giuseppe Marchese (il 4 novembre 1992), Salvatore Cancemi
(il 10 novembre 1993) e Francesco Marino Mannoia (il 27
gennaio 1994).
Dà conto, in particolare, che il Mutolo aveva riferito: <<l’avv.
FILECCIA Cristoforo intratteneva rapporti molto stretti con
Scaglione Salvatore, Inzerillo Salvatore e lo stesso Riccobono
Rosario. Egli

veniva incaricato di ”sondare” il grado di

“malleabilità” dei magistrati e, inoltre, si interessava di tutte
le esigenze degli uomini d'onore latitanti, che incontrava
personalmente ovunque si trovassero. Io stesso ebbi modo di
vederlo alcune volte nel deposito di carburanti di Montalto
Salvatore ovvero in un magazzino sito nei pressi della casa di
Inzerillo

Salvatore,

luoghi

quali

io

accompagnavo

il

Riccobono, ed ove appunto l’avv. FILECCIA riferiva ai
presenti

(Scaglione,

Inzerillo,

Montalto,

Badalamenti

Gaetano, di Maiio Salvatore) di processi e di problemi di
imputati latitanti. Questi rapporti risalgono al periodo 197576 e comunque, dopo il 1982, non ho più avuto motivo di avere

54
incontri con l’avv. Fileccia>>.
Giuseppe Marchese, invece, aveva dichiarato che Totò Riina
aveva fatto pervenire a suo fratello Antonino Marchese un
biglietto con cui gli consigliava di nominare l'avvocato
Fileccia proprio difensore di fiducia nel processo per
l'omicidio di Puccio Vincenzo, facendo sapere che il predetto
legale <<avrebbe svolto tutto l'interessamento necessario,
anche per quanto riguardava i contatti con i giudici popolari
(…..)>>. In effetti, aveva soggiunto il collaborante, profittando
di un colloquio, il predetto legale aveva successivamente
comunicato a suo fratello Antonino Marchese tutti i nomi dei
giudici, informandolo che gli stessi nomi egli aveva già fornito
a Raffaele Ganci6 .
Di una “vicinanza” dell’avvocato Fileccia al Ganci aveva
anche parlato Salvatore Cancemi (legato allo stesso Ganci da
una profonda ed antica amicizia, come si sottolinea nella
sentenza appellata a pag. 656);

di una “vicinanza” a Totò

Riina aveva riferito Giovanni Drago; di buoni rapporti con
Nenè Geraci, capo mafia di Partinico, cui il predetto legale
avrebbe chiesto il gradimento prima di acquistare un terreno
nel suo territorio, aveva parlato Marino Mannoia.
Nel valutare tali risultanze il GIP (pag. 9 e segg.) aveva
osservato che:
• << tutti gli indagati esercitano la professione di
6

Capofamiglia della “Noce”, come dà atto la sentenza di primo grado nel trattare le dichiarazioni
di Salvatore Cancemi

55
avvocato penalista e, pertanto, la loro riferita vicinanza
ad alcuni noti pregiudicati mafiosi non può essere da
sola utilizzata quale univoco indizio di reato, dovendo
ragionevolmente presumersi che la stessa possa trovare
origine proprio nell'esercizio della loro professione
(….)>>;
• quanto alle dichiarazioni di Marino Mannoia, non può
<<attribuirsi univoco valore indiziante alla richiesta di
assenso al Geraci per l'acquisto di un terreno in
Partinico, località della provincia di Palermo nella
quale quest'ultimo ha esercitato per lungo tempo la
carica mafiosa di "capo mandamento". Premesso, infatti,
che non risulta dagli atti se effettivamente l'avv.to
FILECCIA abbia acquistato un terreno in Partinico, va
rilevato che tale comportamento, censurabile sotto il
profilo della valenza che un siffatto riconoscimento può
assumere nell'ambito della ``società" mafiosa, non può
considerarsi indizio di appartenenza all'associazione
stessa, non essendo lo stesso causativo di un contributo
oggettivamente idoneo al rafforzamento del sodalizio ed
al perseguimento dei suoi fini;
• le dichiarazioni del Mutolo, secondo le quali l’avv.to
Fileccia, "...veniva incaricato di "sondare" il grado di
«malleabilità»

dei

magistrati…”

non

apparivano

univocamente significative di un inserimento o di una

56
contiguità all’organizzazione criminale, nè di un servizio
che

avesse

contribuito

al

rafforzamento

dell'

associazione criminale "Cosa Nostra";
• <<se da un lato, infatti, appare spiegabile, alla luce
della logica dell'associato mafioso, che questi tenti
qualsiasi via al fine di ottenere un provvedimento
favorevole da parte dell'Autorità Giudiziaria, dall'altro
non risulta provato che il FILECCIA e OMISSIS abbiano
fornito tali indicazioni ovvero si siano in alcun modo
adoperati al fine di ottenere trattamenti di favore, nei
confronti dei loro assistiti, al di fuori delle norme
processuali>>.
Lo stesso GIP, in ordine alle dichiarazioni del Mutolo secondo
le quali l’avv.to FILECCIA "...si interessava di tutte le
esigenze degli uomini d’onore latitanti
<<anche il

ha osservato che

latitante, per ragioni inerenti il suo diritto di

difesa, è certamente legittimato avere contatti con i propri
difensori a prescindere dal momento in cui conferisce il suo
mandato, essendo altre le condotte vietate che di regola potrebbero configurare un abuso dell'ufficio del difensore; quale
il procurare denaro o documenti, l'aiuto a fuggire ed a
nascondere il latitante ovvero tutti quei comportamenti
integranti fattispecie di reati volti ad eludere le investigazioni
dell' autorità.
Invero, dall'analisi delle dichiarazioni del MUTOLO non

57
emerge che il predetto, in mancanza di più concrete ed
ulteriori specificazioni, abbia voluto riferirsi a tali ultime
attività, le sole che, giova ricordare, sono in conflitto con
quelle consentite dal mandato professionale nell'esercizio
dell'attività forense>>.

58
Osserva questa Corte che oggetto del processo è la verifica dei
riscontri alla indicazione accusatoria di Gaspare Mutolo nei
confronti di Contrada, non il giudizio di responsabilità dell’avv.
Fileccia per concorso esterno in associazione mafiosa o per singoli
fatti di favoreggiamento.
Non esiste, cioè, la prospettata incompatibilità logica tra la positiva
verifica della attendibilità del Mutolo, limitatamente alle indicazioni
accusatorie su Contrada che evocano la figura dell’avv. Fileccia, e la
mancanza di prova - per di più ritenuta in un provvedimento che
non ha il crisma della irrevocabilità - di condotte agevolatrici da
parte del predetto legale, pertinenti all’organizzazione mafiosa nel
suo insieme.
Del resto, il provvedimento di archiviazione del GIP, nel riportare le
dichiarazioni di Gaspare Mutolo, non fa alcuna menzione a notizie
fatte avere da Contrada al Riccobono tramite l’avv. Fileccia, ma
riporta ciò che Mutolo riferisce come oggetto di una sua percezione
diretta, e cioè gli incontri del predetto legale con latitanti mafiosi
anche non suoi clienti e fuori dal suo studio : incontri svoltisi negli
anni 1975-1976 , che non potevano attingere l’odierno imputato in
un periodo in cui era ancora visto come un nemico di Cosa Nostra.
In altri termini, la funzione di tramite dell’avv. Fileccia, per quanto
interessa questo processo, riguarda il periodo in cui il collaborante
era detenuto (dal maggio 1976 al 1981), ed è per tale ragione che, in
modo del tutto logico, lo stesso Mutolo ha risposto di non avere mai
direttamente assistito a contatti tra Contrada e Rosario Riccobono e

59
di non avere mai sentito il suo capofamiglia, in occasione degli
incontri informativi tra l’avv. Fileccia e latitanti o ricercati mafiosi,
parlare dell’odierno imputato.
Del resto, anche a volere ritenere penalmente irrilevanti tali incontri,
come ha fatto il GIP (che non ne ha escluso la storicità), non vi è
dubbio che essi, menzionati in modo convergente dal Mutolo e dal
Marchese, contribuiscono a coonestare, unitamente agli altri
riscontri individuati dal Tribunale, le dichiarazioni rese dal Mutolo
in questo processo, delineando un profilo non del tutto neutro del
predetto legale.
E’ evidente, inoltre, che l’avv. Fileccia, citato dalla Difesa ed
escusso come testimone perchè

non risultava la sua qualità di

indagato, non avrebbe mai potuto edere contra se (art. 198 comma
secondo c.p.p.); apparendo, sotto questo profilo, condivisibile la
considerazione del Tribunale secondo cui (pag. 470 della sentenza
appellata) la sua testimonianza <<appare viziata da uno specifico interesse
a confutare le dichiarazioni di Mutolo, particolarmente gravi nei suoi confronti
ed afferenti aspetti più ampi rispetto al punto in esame>>.

Infine, proprio l’essere stata la via Jung un qualificato centro di
interessi di Rosario Riccobono costituisce un riscontro della
veridicità delle notizie riguardanti gli avvertimenti di operazioni di
Polizia in quella zona, delle quali ha riferito il Mutolo evocando la
figura dell’avv. Fileccia.
Quanto ai rilievi sub e) e f), la circostanza che nelle agende
dell’imputato non risultino annotazioni relative ad incontri o contatti

60
con il predetto professionista non ha alcuna valenza dimostrativa.
Può venire in considerazione, infatti, unicamente il significato delle
annotazioni che si rinvengono, non l’assenza di annotazioni. Senza
dire che, per il loro carattere necessariamente occasionale ed
estemporaneo, difficilmente contatti di tal fatta si prestavano ad
essere

menzionati,

peraltro

con

esiti

potenzialmente

compromettenti, nelle agende in questione.
Il fatto, poi, che Rosario Riccobono (pagine 433-440 della sentenza)
dal 20 aprile 1977 (data di revoca del mandato di cattura n° 306/75
del 5-7-1975 dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo) al 23
aprile 1980 (data dell’ordine di carcerazione n° 419/80 emesso dalla
Procura Generale di Palermo per espiare anni 4 di reclusione per
condanna definitiva della Corte di Assise di Palermo), fosse
“soltanto” ricercato per la notifica di un provvedimento di
sottoposizione della misura di prevenzione della sorveglianza
speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Porto Torres, non
esclude, come puntualmente rilevato dal Tribunale (pag. 441 della
sentenza) che egli avesse <<comunque, un’imprescindibile interesse
a sfuggire ai controlli di Polizia che, in ogni caso, ne avrebbero
comportato l’allontamento dal luogo della propria egemonia
criminale, che, come è noto, costituisce il piu’ grave danno che
possa subire un “boss” mafioso>>.
Analogamente, è formalistica l’osservazione secondo cui, lasciata il
20 ottobre

1976 la Squadra Mobile per passare a dirigere la

Criminalpol, Contrada aveva assunto competenze diverse e non si

61
occupava di ricercati o latitanti mafiosi (tale compito, infatti, era
demandato alla Squadra Mobile, istituzionalmente tenuta anche
attività di Polizia Giudiziaria a tutto campo, mentre la Criminalpol
assolveva incarichi relativi a specifiche indagini, conferiti caso per
caso).
Proprio l’avvocato Fileccia, infatti, che per la sua pluridecennale
esperienza forense, scandita da difese di imputati mafiosi di rango,
aveva pieno titolo a fare una affermazione così impegnativa
(affermazione

valorizzata dai difensori appellanti a conclusione

dell’Atto di impugnazione) nel corso del suo esame ha dichiarato
che <<...Il dr. Contrada era il simbolo della polizia a Palermo>>;
non essendo, dunque, pensabile che la considerazione dell’odierno
imputato nel mileu mafioso fosse influenzata dalle diverse funzioni
svolte negli apparati della Polizia giudiziaria palermitana7.
Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte devono, dunque,
essere disattese le censure in punto di attendibilità del collaborante
per lo specifico aspetto in esame.
*****
Parimenti infondate sono le doglianze, svolte nel volume VI
capitolo V dell’Atto di impugnazione e nel volume 7 dei Motivi
nuovi, a proposito dell’episodio della rivelazione a Riccobono, da
parte di Contrada, di confidenze ricevute dal costruttore Gaetano
Siragusa, vittima di pressioni estorsive.
7
Peraltro, a seguito dell’uccisione del dirigente dr. Boris Giuliano (21 luglio 1979), dal 24 luglio
1979 l’imputato tornò a dirigere, in via interinale, la Squadra Mobile ed il Nucleo di Polizia
Giudiziaria presso la locale Procura della Repubblica, sino al primo febbraio 1980 .

62
La vicenda, nella prospettazione accusatoria, recepita dal Tribunale,
si caratterizza per l’evidente impatto causale della condotta
dell’imputato ai fini del rafforzamento del sodalizio, in quanto volta
a riparare ad una breccia operata nel muro nell’omertà - seppure
con uno sfogo estemporaneo ed informale - da un costruttore
sottoposto al pagamento del “pizzo” nel territorio di Rosario
Riccobono.
Rinviando, con le precisazioni e le integrazioni appresso svolte, alla
sentenza di primo grado - nella quale è esaminato tutto il materiale
logico successivamente riversato nei Motivi e nei Motivi nuovi di
appello - giova riassumere i principali argomenti della Difesa.
Premettono i difensori appellanti (pag. 36 vol. IV cap. IV dell’Atto
di impugnazione): <<Ha raccontato, infatti, Mutolo, alla udienza del 7
giugno 1994, che nel 1981, dopo il funerale della madre, suo cugino Gaetano
Siragusa gli aveva confidato che aveva ricevuto telefonate intimidatorie per
impedirgli di costruire un fabbricato a Pallavicino e che, pertanto, aveva chiesto
il suo intervento ed aiuto. Mutolo allora ne aveva parlato a Riccobono che,
però, gli disse che il Siragusa aveva riferito, non con denunzia, ma in linea
amichevole la cosa al dr. Contrada, il quale a sua volta l’aveva portata a
conoscenza di Riccobono Rosario…..>>.

Ricordano, quindi, che, escusso quale teste di riferimento
all’udienza del 14 ottobre 1994, il Siragusa aveva negato di avere
mai subito pressioni estorsive o intimidazioni in relazione alla sua
attività di costruttore a Pallavicino, e, a fortiori,di averne fatto cenno
al cugino. Aveva, parimenti, negato di avere avuto contatti con

63
Contrada, precisando che soltanto nei primi anni ‘70 gli era
pervenuta una lettera anonima intimidatoria quando
costruendo un palazzo nella borgata di

stava

Cardillo, ("Non fallire

perchè ti uccidiamo”!), e che, pertanto, si era rivolto alla polizia
denunziando il fatto.
Deducono, dunque, (pag. 37 volume IV capitolo IV dell’Atto di
impugnazione) <<Anche in questo caso il Mutolo ha costruito la calunnia
secondo la collaudata tecnica, innestando, cioè, su un nucleo di verità (la
denunzia sporta dal Siragusa molto tempo prima) una circostanza del tutto
falsa>>.

Il costrutto difensivo ha trovato un più compiuto sviluppo nei motivi
nuovi di appello.
Segnatamente, sono stati indicati (pagine 14,15 e 16 del volume 7)
ulteriori fatti storici veri, nei quali il collaborante avrebbe innestato
le sue calunnie, e cioè:
• il Siragusa aveva rinunziato al progetto relativo alla seconda
costruzione;
• << le imprese erano soggette al pagamento del pizzo” ad opera dei
mafiosi della zona interessata>>;

• il Siragusa si era recato talvolta in Tribunale, se non altro in
occasione del procedimento sfociato nella estensione quale
socio di fatto - pronunziata nei suoi riguardi con sentenza del
Tribunale di Palermo in data 4 aprile 1979- del fallimento
precedentemente dichiarato nei confronti del suocero
Salvatore La Mantia.

64
Il Mutolo, hanno dedotto i difensori appellanti <<nel raccontare
l'episodio, ha detto in maniera chiara ed inequivocabile che l'azione intimidativa
nei confronti del Siragusa era un fatto attuale e non certo del passato (…). Ma
nel 1981 Siragusa Gaetano era già stato dichiarato fallito da qualche tempo, da
almeno due anni, non aveva in corso alcun lavoro edilizio, aveva dovuto cedere
il progetto di costruzione di altro edificio in Via Ammiraglio Cagni all'impresa
Caravello e, pertanto, non poteva essere oggetto di minacce e intimidazioni a
scopo estorsivo da parte di Riccobono o comunque dei mafiosi di Pallavicino.
Se aveva dovuto rinunziare alla progettata costruzione sin dal 1978 (tre anni
prima) come poteva mai, nel 1981, subire pressioni per pagare il "pizzo", essere
minacciato di morte se avesse ancora continuato a costruire a Pallavicino?>>.

La rinunzia al progetto, dunque, aveva trovato la sua causa esclusiva
nello stato di decozione del Siragusa, riscontrato dal compendio
documentale relativo alla vicenda fallimentare.
Per rendere credibile la sua menzogna il collaborante <<ha dovuto,
gioco forza, spostare in avanti di qualche anno il tempo del fatto addebitato al
dott. Contrada. Infatti non poteva parlare di azione intimidativa ed estorsiva
compiuta nel periodo della costruzione del primo edificio di Via Ammiraglio
Cagni perché in quest'opera lui, in un primo tempo, era stato socio di fatto del
cugino e quindi avrebbe dovuto provvedere direttamente a sistemare” gli affari
con la cosca” e, nel periodo successivo in cui era ancora in stato di costruzione,
cioè del 1975 in poi, era stato prima latitante e poi detenuto (dal maggio 1976)
non usufruente ancora di permessi>>.

Si chiedono, infine, i medesimi difensori : <<per quale motivo il
Siragusa Gaetano, ormai fuori dall'attività edilizia da moltissimi anni (1978-79),

65
avrebbe dovuto negare di aver confidato ad un funzionario di polizia - qualora
l'avesse fatto per fiducia verso di lui e nella speranza di avere comunque un
aiuto o anche un semplice consiglio amichevole, ciò che gli era accaduto gli
stava accadendo? Perché rendere una testimonianza falsa o reticente in favore
di (un) uomo che in sostanza lo aveva tradito? Non certo per timore del dott.
Contrada dato lo Stato dello stesso (incarcerato e processato). Non certo per
timore di Rosario Riccobono morto da moltissimi anni. Non certo per
avversione contro Mutolo perché "pentito" in quanto non può certamente il
Siragusa essere un mafioso o indiziato tale, ma piuttosto vittima della mafia>>.

*****

66
Osserva questa Corte che, sin dalle sue premesse, il costrutto
difensivo non riflette la cronologia della vicenda, siccome descritta
dal collaborante e riscontrata in atti.
Il Siragusa, infatti, rappresenta al cugino (cfr. pagina 51 e segg.
trascrizione udienza

7.6.1994) : <<Sai, Gaspare, io ho ricevuto

delle telefonate, io qua a Pallavicino non posso venire

piu’ io

dovevo costruire dice, qua davanti cioe' verso la via Ammiraglio
Cagni, piu' avanti, gia' avevo fatto, dice, il progetto, dice. Pensa
che il progetto, li', che l'ho dato e nemmeno mi hanno dato i soldi
quelli che ho speso per fare il progetto." Ci dissi: "ma scusa, ma
perche'?", dice: "Ma non lo so, io solo sono preoccupato di queste
telefonate che ho ricevuto dicendomi che appena metto piede a
Pallavicino verro' ucciso", dissi: "va bene, Tanino, ora di parlare
con qualcuno>>….
Egli, cioè, lamenta:
•

di non potere mettere più piede nella borgata di Pallavicino,
dove, nella via Ammiraglio Cagni, aveva costruito un palazzo e si
accingeva a costruirne un altro;

•

di avere dovuto, in precedenza, desistere dalla costruzione del
secondo fabbricato e di non avere potuto nemmeno recuperare dai
costruttori Caravello, cui aveva ceduto il progetto, il credito per le
relative spese (dalla documentazione acquisita all’udienza del 16
dicembre 1994 risulta che 19/7/1979 venne assentita la
concessione edilizia n° 2097 a Caravello Domenico, Gaspare e
Giuseppe sulla base dell'istanza n° 3734/204 del 21-9-1976 / 19-

67
1-1978, presentata da La Mantia Salvatore, socio di fatto del
Siragusa,).
Lo stesso Mutolo assicura il suo interessamento e chiede al
Riccobono (cfr. ibidem, pag 53) : <<Saro, ma questo discorso che a
mio cugino ci arrivano telefonate di non venire piu’ qua a
Pallavicino qual’è?>>.
Gli viene risposto : << E’ un cornutazzo, dice, tuo cugino, e non lo
hanno ammazzato solo perchè è tuo cugino...... ci disse al dott.
Contrada ca i mafiosi che ci sono a Pallavicino sono dei vampiri ca
ci sucano u sangu, quindi il Riccobono mi dice che questa notizia
ce la da il Dottore Contrada, cosi', amichevolmente >>.
Mutolo, cioè, ne parla a Rosario Riccobono ed apprende da lui che
lo sfogo del Siragusa col funzionario di Polizia, incontrato in
Tribunale,

aveva riguardato la sua condizione di imprenditore

vessato e rovinato dalle richieste di “pizzo”.
Non è casuale - si badi bene - l’uso del predicato “disse” (riferito
alle richieste di “pizzo”, non all’ostracismo) al passato remoto, cioè
ad una azione ormai esaurita.
Il collaborante, a questo punto, poiché il cugino nega, viene
sollecitato dal Riccobono a ricordare al Siragusa che l’incontro con
il funzionario di Polizia era avvenuto al palazzo di giustizia; il
Siragusa, allora, non esclude di avere visto Contrada per qualche
motivo lecito, facendo una mezza ammissione che convince lo
stesso Mutolo della veridicità delle accuse del suo “capofamiglia”:
<<ma puo' darsi qualcuno, insomma, avra' capito, insomma, avra'

68
intuito male", io capisco, mi rendo

conto che effettivamente,

insomma, il discorso magari c'era stato, non so a che livello, e ci
dico a mio cugino: "Comunque tu non costruire piu' a Pallavicino",
ci faccio recuperare non so tre milioni o tre milioni e mezzo del
progetto..>>.
In sintesi, la forzata rinuncia del Siragusa a dare seguito all’attività
costruttiva ed il conseguente ostracismo da lui subito trovano il loro
antefatto nella imposizione del “pizzo”, e la loro causa prossima
nello sfogo con l’odierno imputato, costituendone, dunque, una
sanzione ancora attuale allorquando, nel febbraio 1981, lo stesso
Siragusa ne parla per la prima volta al cugino in occasione dei
funerali della di lui madre.
La coerenza logica delle dichiarazioni del Mutolo, al di là delle
difficoltà espressive del collaborante, soggetto di scarsissima
cultura, si coglie anche in relazione all’epoca della imposizione del
“pizzo”, dalla quale è plausibile che il Siragusa fosse rimasto
immune soltanto nella fase iniziale della costruzione del primo
edificio in via Ammiraglio Cagni, intrapresa quando i suoi soci
occulti erano lo stesso Mutolo e Salvatore Micalizzi.
La società, infatti, secondo il narrato del collaborante, venne sciolta
con l’attribuzione di un appartamento a lui ed al Micalizzi, che,
coinvolti nelle indagini per l’omicidio dell’agente di Polizia
Gaetano Cappiello, perpetrato il 2 luglio 1975, furono costretti a
defilarsi, non potendosi più fare vedere in cantiere (cfr. pag. 52
trascrizione udienza 7 giugno 1994 <<Nel

69

'75 dopo a noi

ci
succede quel processo che abbiamo ucciso l'agente Cappello,
quindi siamo latitanti, cioe' non e' che possiamo stare tranquilli
la', a Pallavicino, anche se ci.., pero' non ci piaceva, insomma,
andare ogni sabato a fare i pagamenti, insomma, in questo
fabbricato. Cioe' noi che dopo che siamo entrati, diciamo,
latitanti per l'omicidio Cappello, con mio cugino abbiamo chiuso
di conti e ci abbiamo fatto dare i soldi che noi avevamo usciti,
pero' calcolando che lui ci doveva dare un appartamento a me
e

un

appartamento

diciamo, al Micalizzi,

quando

erano

terminati, e il discorso si chiude>>)8.
Ora, come ricordato anche a pag. 11 del volume 7 dei Motivi nuovi
di appello, il certificato di abitabilità per il fabbricato in questione
venne rilasciato il 9 dicembre 1977 (dal relativo rapporto tecnico si
evince
che i lavori vennero ultimati nel settembre del 1977).
E’, ancora una volta, plausibile, dunque, che le pressioni estorsive
per il pagamento del pizzo si facessero sentire proprio in quel
periodo, nel quale il Siragusa aveva la possibilità giuridica di
vendere le unità immobiliari in quanto dichiarate abitabili,
percependo i saldi del prezzo, e nel quale aveva anche chiesto la
concessione edilizia per la costruzione del secondo palazzo (con
istanza n. 3734/2904 del 21.9.76/19.1.78).
Altrettanto plausibile, inoltre, che i segni della sua insolvenza si
8

L’attribuzione di un appartamento al Mutolo è stata positivamente riscontrata ( pag. 476 della
sentenza appellata),

70
fossero manifestati anche a cagione di tali pressioni.
A questa stregua, la indicazione dell’incontro e dello sfogo
estemporaneo a Palazzo di Giustizia con l’odierno imputato collima
perfettamente con l’epoca della procedura di fallimento a carico del
Siragusa.
Allo stesso modo, l’epoca in cui il Siragusa ha riconosciuto di avere
recuperato (pur senza l’intermediazione del cugino) il credito per le
spese del progetto del secondo fabbricato dai costruttori Caravello
collima con il periodo in cui il Mutolo afferma di essersi interessato
della sua vicenda (cfr. pag. 408 della sentenza appellata).
Del resto, fortemente sintomatico della reticenza del Siragusa è la
negazione di un fatto (l’imposizione del pizzo ad un costruttore nel
territorio di Rosario Riccobono) che non solo il Tribunale, ma gli
stessi difensori appellanti finiscono col riconoscere, laddove
affermano <<che le imprese erano soggette al pagamento del
“pizzo” ad opera dei mafiosi della zona interessata>> (pag. 14 del
volume 7 dei motivi nuovi di appello).
Il primo giudice, inoltre, (pag. 477 della sentenza appellata), ha
evidenziato che Gaspare,

Domenico

e

Giuseppe Caravello

<<ritenuti dagli inquirenti affiliati alla cosca di Partanna - S.Lorenzo sulla base
di accertamenti eseguiti, avevano gestito l’impresa di costruzioni “Caravello
s.r.l.” fino al 1985/1986, anno in cui erano decaduti dalla licenza perchè
segnalati per mafia (cfr. dep. cap Bruno f. 83 ud.18/10/1994)>>.

Tale circostanza deve essere correlata con quella del ritardo nel
pagamento delle spese del progetto, che si spiega in un contesto di

71
intimidazione mafiosa sfociato nell’ “esilio” del Siragusa assai
meglio che in un avvicendamento tra un imprenditore in cattive
acque ed altri in salute economica.
Oltretutto, se il Siragusa fosse rimasto un protetto di Rosario
Riccobono, l’adempimento del debito dei Caravello per le spese del
progetto sarebbe stato quanto mai tempestivo, data l’importanza
degli impegni assunti nei contesti mafiosi e la gravità delle sanzioni
per la loro mancata osservanza.
Non coglie, dunque, nel segno l’osservazione difensiva secondo cui
la

rinunzia al progetto avrebbe trovato causa nello stato di

decozione del costruttore. Al contrario, l’insolvenza di questi derivò
da una condizione ambientale sfavorevole di esposizione al “Pizzo”
e di inibizione all’ulteriore attività costruttiva.
Non è vero, quindi, alla stregua dei riscontri acquisiti, che il
Tribunale sarebbe incorso in una petizione di principio assumendo
come presupposto il dato da dimostrare, e cioè l’essere stato
“Contrada confidente di Riccobono" (pag. 19 vol. 78 dei motivi
aggiunti).
Del resto, la mendace negazione del Siragusa si spiega con una
condizione di omertà e di diffidenza nel sistema di tutela dello Stato,
nonostante la pendenza del procedimento a carico di Contrada e
l’uccisione di Rosario Riccobono, né richiede ulteriori commenti
alla stregua di quanto sin qui evidenziato.
Le censure articolate sul punto dai difensori appellanti, dunque,
devono essere disattese.

72
*******
La vicenda Siragusa, come rilevato dal Tribunale (pag. 485 della
sentenza), dimostra che nel 1981 i rapporti tra Riccobono e
Contrada erano pienamente instaurati.
Anche in ordine alla iniziale instaurazione dei rapporti tra l’odierno
imputato ed il mafioso Stefano Bontate le indicazioni accusatorie
del Mutolo si sono rivelate credibili, a dispetto di quanto dedotto dai
difensori appellanti.
Premesso, infatti che, tali rapporti, preesistenti ai contatti tra il
mafioso Rosario Riccobono e l’odierno imputato, sarebbero stati
resi possibili, per quanto appreso dal Mutolo, da quelli del Contrada
con

il funzionario di Polizia Pietro Purpi e con l’imprenditore

Arturo Cassina, vanno innanzitutto esaminate le censure articolate
nel volume IV, capitolo V paragrafo V.1 nella parte dedicata a
Gaspare Mutolo (pag. 33 e segg.) e nel volume III dell’ Atto di
impugnazione

nella

parte

dedicata

alle

dichiarazioni

del

collaborante Gioacchino Pennino (pagine 10-11).
Esse si riassumono nella proposizione secondo cui, ammesso che il
dr. Purpi avesse avuto rapporti amichevoli con il mafioso Stefano
Bontate, dispensando favori a costui e

ricevendone, ciò non

consentirebbe di attribuire proprietà traslative a rapporti personali,
cioè di inferire l’esistenza di rapporti della medesima natura tra
l’imputato e lo stesso Bontate.
In altri termini, il Tribunale avrebbe arbitrariamente dedotto <<che,
essendo stato provato il rapporto Purpi-Contrada (lo stesso dott. Contrada lo ha

73
ammesso e dichiarato) ed avendo il Mutolo asserito che c’era uno stretto
rapporto Purpi-Bontate (lo stesso Purpi in sede di interrogatorio del P.M. aveva
ammesso di conoscere il Bontate) ne consegue che la illazione di Mutolo
secondo cui Purpi ha fatto da tramite tra Contrada e Bontate è un fatto vero,
provato e riscontrato>> (pag. 35 volume IV capitolo V paragrafo V.1

dei Atto di impugnazione).
Lo stesso Mutolo, peraltro, soggiungono i predetti difensori, <<ha
parlato quasi esclusivamente del dr. Purpi e dei presunti rapporti del
funzionario di polizia con Stefano Bontate>>, non contenendo le sue

dichiarazioni alcun elemento <<da cui possa ritenersi provato o riscontrato
un rapporto Contrada- Bontate tramite Purpi o altri, o indipendente da qualsiasi
tramite>>.

Il collaborante, infatti, alla domanda “...Ha mai sentito parlare il
dottore Purpi e il signor Bontate del dr. Contrada?” aveva risposto
“No, no,no, mai”(pag. 25, ud. 1° giugno 1995) ed alla ulteriore
domanda “Lei ha mai visto il dr. Contrada nella villa di Bontate?
Lei ha mai visto il dr. Contrada in compagnia di Bontate?” aveva
risposto “No, no” (pag.11, ud. 1° giugno 1995).
Le argomentazioni svolte dal Tribunale circa il rapporto Bontate Purpi - Contrada (pagina 414 e segg.) intercettano ed esauriscono, a
ben guardare, tutti gli spunti successivamente riversati nelle censure
della Difesa.
Giova, tuttavia, precisare che è del tutto neutra la circostanza,
riferita dal Mutolo, di non avere mai sentito Purpi e Bontate parlare
di Contrada.

74
Il collaborante, infatti, indicando la sua fonte nel Riccobono, ha
puntualizzato i limiti delle sue conoscenze in argomento, e cioè
l’avere sentito parlare del dott. Purpi come un tramite. Tale ruolo,
peraltro, ha un suo logico addentellato in un elemento caduto sotto
la diretta percezione del collaborante prima del suo arresto, e cioè
l’essere stato il Bontate promotore di una strategia di avvicinamento
ai funzionari di polizia più pericolosi per Cosa Nostra.
Per altro verso, ciò che il Tribunale ha valorizzato come riscontro
non è soltanto la concomitanza di rapporti di buona conoscenza del
dott. Purpi con l’odierno imputato e con Stefano Bontate9, ma
anche il ridimensionamento di tali rapporti da parte e del Purpi e
del

Contrada,

e

cioè

un

comportamento

processuale

persuasivamente valutato come riscontro di natura logica (pag. 424
e segg. della sentenza appellata, cui si rinvia).
*****
L’argomento della arbitraria attribuzione di proprietà traslative a
relazioni personali ricorre anche nel più articolato compendio delle
censure riguardanti la triangolazione Cassina - Bontate - Contrada,
contenute nel volume IV capitolo V paragrafo V.1 dell’ Atto di
impugnazione e nel volume 16 dei Motivi nuovi; censure che giova
riassumere, ancorchè il loro contenuto sia sostanzialmente esaurito
9
Sono pienamente riscontrati l’episodio del rinvenimento di una lettera nell’abitazione del
mafioso Innocenzo Pasta, nella quale si faceva il nome del dr. Purpi inviata da Giovanni Bontate,
fratello di Stefano, allo scopo di contattare diversi personaggi che avrebbero dovuto interessarsi di
una simulazione di malattia in suo favore; il trasferimento a titolo gratuito, in favore del dr. Purpi,
di un appartamento da parte del mafioso Girolamo Teresi, (pagine 595 e 596 e pag. 639 e segg.
della sentenza appellata, fatti riferiti dal collaborante Marino Mannoia); l’episodio del caloroso
saluto al Bontate e delle successive spiegazioni del funzionario di Polizia narrato da Gioacchino
Pennino, (pagine 414 ee segg. della sentenza appellata).

75
dal materiale logico già sviluppato nella sentenza appellata.
Si premette, innanzitutto, che secondo il narrato del

Mutolo, i

rapporti dell’imputato con Arturo Cassina avrebbero tratto origine
dalla appartenenza di entrambi all’Ordine Equestre del Santo
Sepolcro. Si obietta che, se così fosse, tali rapporti non avrebbero
mai potuto essere propedeutici a quelli con il mafioso Stefano
Bontate, ucciso il 23 aprile 1981, come invece aveva sostenuto lo
stesso Mutolo, giacchè Contrada fu insignito della onorificenza di
Cavaliere il 22 novembre 1982. Senza dire che una circostanza del
genere mai avrebbe potuto essere riferita al Mutolo dal Riccobono,
morto il 30 novembre 1982, e cioè nello stesso torno di tempo della
ammissione dell’imputato al detto Ordine equestre.
Si deduce, inoltre, che:
• non erano stati accertati rapporti Contrada -Cassina, non
giustificati da motivi di ufficio, nel periodo in cui, secondo la
sentenza, sarebbe avvenuto l’avvicinamento dell’imputato
alla mafia ed a Stefano Bontate in particolare, cioè tra la fine
del 1975 ed il 1981, anno della morte dello stesso Bontate;
• prima di diventare cavaliere del Santo Sepolcro ed a
prescindere da tale investitura, Contrada aveva avuto qualche
sporadico rapporto con la famiglia Cassina nel 1972, in
occasione del sequestro di persona dell’ing. Luciano Cassina,
figlio di Arturo, per le indagini relative;
• nel periodo di tempo tra la fine del 1982 ed il 1985, nel quale
ricopriva

l’incarico

di

76

Capo

di

Gabinetto

dell’Alto
Commissario per la lotta alla mafia con il Prefetto Emanuele
De Francesco, Contrada aveva avuto alcuni rapporti con
personale dell’impresa Cassina, e specificamente con il dr.
Gaetano D’Agostino, incaricato delle pubbliche relazioni del
gruppo imprenditoriale, sempre su disposizioni impartite
dall’Alto Commissario,il Prefetto De Francesco, per motivi
di ufficio ed istituzionali (questa, e non altra, sarebbe stata la
ragione

delle

annotazioni

sulle

agende

da

tavolo

dell’imputato relative agli anni ‘82/85, valorizzate in malam
partem nella sentenza appellata).
Si afferma, quindi, a pag. 8 del volume 16 dei Motivi nuovi di
appello << Se le annotazioni di dette agende sono state ritenute valide e utili
per dimostrare che il Dott. Contrada, dal 1982 al 1985, nel periodo cioè in cui
ha

ricoperto

l'incarico

di

capo

di

gabinetto

dell'Alto Commissario, ha avuto contatti con i Cassina, o per meglio dire con
persona della sua azienda (il Dott. Gaetano D'Agostino), altrettanto valida e
utile deve ritenersi l'inesistenza di qualsiasi annotazione nel periodo 1976-1981,
che è appunto quello in cui, secondo l'accusa,il Dott. Contrada, tramite Cassina,
sarebbe

entrato

in

rapporti

con

il

mafioso

Stefano

Bontate.

Lo stesso mezzo probatorio non può valere a senso unico, cioè per sostenere le
tesi dell'accusa e non anche quelle della difesa.
Comunque, il periodo in esame, cioè settembre 1982 - dicembre 1985 (periodo
in cui il dr. Contrada è stato capo di Gabinetto dell’Alto Commissario), è di
molto successivo alla morte di Stefano Bontate, per cui non si può
ragionevolmente ipotizzare che Cassina Arturo fosse il tramite tra Contrada e

77
Bontate>>.

Osserva questa Corte che il costrutto difensivo, seppure non privo di
una certa suggestione, è fuorviante.
Mette conto, innanzitutto, rilevare che, come puntualmente
ricostruito nella sentenza appellata (pagine 381 e segg.),
l’ammissione di Contrada all’Ordine Equestre del Santo Sepolcro
costituì il suggello - non il viatico - della instaurazione dei rapporti
con Arturo Cassina, che ne fu l’ispiratore, e che di quell’Ordine
fece parte fin dal 7 febbraio 1951 ricoprendo, dall’anno di
istituzione della Luogotenenza in Sicilia (1980), prima il ruolo di
Consigliere, poi quello di Delegato Magistrale e, dal 1982, quello di
Luogotenente, mantenuto fino al 1989.
Le dichiarazioni di Gaspare Mutolo, del resto, vanno correttamente
inquadrate.
Il collaborante, infatti, ha riferito:
• di avere appreso fin dal 1976, prima ancora di essere
arrestato, che il Cassina faceva parte dell’ Ordine Equestre del
Santo Sepolcro insieme a personaggi “importantissimi”;
• di avere avuto qualche notizia in merito a detto ordine sia dal
Riccobono che, nel periodo in cui era stato ristretto in carcere
all’Ucciardone, tra il 1976 ed il 1978, dal detenuto Agostino
Coppola, ex seminarista a Monreale;
• di avere saputo successivamente, in un’epoca che non era
stato in grado di specificare, che vi era iscritto anche il dr.
Contrada (cfr. ff. 155 e ss. trascrizione udienza 7 giugno 1994

78
).
In tale cornice, l’affermazione (pag. 48 trascrizione udienza 7
giugno 1994), enfatizzata dalla Difesa <<… il
aveva questo rapporto

con

dottor Contrada

il Conte Arturo Cassina perche'

diciamo erano, praticavano, io non lo nominare, insomma e'
una

loggia,

una

specie

di consacrazione

che

c'e'

a

Morreale>> è una mera illazione del collaborante, una spiegazione
che il Mutolo dà a se stesso, peraltro non scaturita da una domanda
del Pubblico Ministero, che aveva chiesto altra cosa, e cioè:<<
Bontade riferi' all'interno di Cosa Nostra" che tipo di rapporti lui
aveva col conte Cassina?>> e che, subito dopo, ribadisce <<ma
io le chiedevo un'altra cosa, le chiedevo non il rapporto del Dott.
Contrada e il Conte Cassina, i rapporti tra il Conte Cassina e
Stefano Bontade>>.
Una siffatta illazione,che il dichiarante non ha espressamente
attribuito al suo referente Rosario Riccobono, né in chiave ipotetica
né in chiave assertiva, non contiene, in quanto tale, elementi di
contraddizione: il nucleo essenziale della notizia dell’avvicinamento
di Bontate a Contrada resta il fatto che esso rimonta ad epoca
anteriore a quello tra l’imputato e Riccobono.
Puntualmente, a questo riguardo, il Tribunale

ha disatteso le

dichiarazioni dell’imputato <<sia in ordine alla genesi della propria
iscrizione all’Ordine del Santo Sepolcro, sia alla natura dei propri rapporti con
il Cassina>>, così come quello dello stesso Cassina sui medesimi temi

(cfr. pagine da 381 a 384 e da 387 a 389 della sentenza appellata).

79
Ha

valorizzato,

per

contro,

le

dichiarazioni,

totalmente

disinteressate, del testi Procopio La Mattina (pagine 385-387) e
Paolo Spendore.
Il maresciallo La Mattina ha riferito che, nel 1980, Contrada gli
aveva chiesto quali fossero i documenti necessari per iscriversi al
predetto Ordine. Ha escluso, inoltre, di avere assunto qualsiasi
iniziativa in ordine a tale iscrizione, o di essersi adoperato per
favorirla (l’imputato, invece, all’udienza dell’undici novembre
1994, nel corso del proprio esame, aveva affermato che il primo
approccio era stato del Maresciallo La Mattina poco prima del
proprio passaggio al S.I.S.De. , e quindi alla fine del 1981.)
Il dott. Splendore - per sua stessa ammissione legato da uno stretto
rapporto di amicizia e di natura professionale a Contrada, tanto che
questi lo volle come suo collaboratore non soltanto per tutto il
periodo della sua permanenza all’Alto Commissario, ma anche in
altre successive occasioni, durante la permanenza al SISDE a Roma
(cfr. pagine 31 e ss. 37 e ss. 5 e ss. trascrizione udienza 3/2/1995) –
ha riferito della particolare insistenza del dott. D’Agostino, addetto
alla cura delle pubbliche relazioni per conto di Arturo Cassina, nel
sollecitare l’iscrizione al Santo Sepolcro dell’imputato, ruolo che
quest’ultimo ha negato (pagine da 391 a 394 della sentenza
appellata).
Il Tribunale, inoltre, ha rilevato come l’imputato avesse mostrato
una particolare sollecitudine nell’informare personalmente il
Cassina del buon esito della pratica di rideterminazione del canone

80
di affitto dei locali, di proprietà dell’Impresa Cassina, di Via Thaon
De Revel, alla Prefettura di Palermo (pagine da 397 a 406 della
sentenza appellata). Tale interessamento - che all’udienza del 29
settembre 1995 l’imputato ha minimizzato e sfumato - non trova
spiegazione negli asseriti, meri rapporti di ufficio con Cassina, posto
che la pratica non riguardava l’Ufficio dell’Alto Commissario, e
quindi era estranea ai compiti dell’imputato , riguardando, semmai,
quelli del Capo di Gabinetto del Prefetto10.
Quanto al significato della mancanza di annotazioni nel periodo che
precede quella del 14 settembre 1982 (“telefonato Arturo Cassina
per riferire ingresso uomini Poggio Ridente. Chiesto alla Finanza
se erano finanzieri”), possono farsi rilievi analoghi a quelli già
svolti a proposito del ruolo di tramite dell’avv. Cristoforo Fileccia,
non menzionato in nessun appunto.
A poter venire in considerazione, infatti, è il significato delle
10

<<Per quanto riguarda, infine, la questione della Prefettura e dell'affitto dei locali di via Thaon di
Revel, per adibirli ad uffici della Prefettura di Palermo, vorrei far presente che il Prefetto De
Francesco in data 6 settembre 1982 è giunto a Palermo con il duplice incarico di Prefetto di
Palermo e di Alto Commissario. Io mi occupavo esclusivamente, quale capo di gabinetto suo,
dell'attività relativa al suo incarico di Alto Commissario. Per quanto riguarda la sua attività di
Prefetto di Palermo egli si avvaleva di altre funzionari della Prefettura tra cui il suo capo di
gabinetto che era il dottore Spadaccino. So di questo affitto di locali principalmente per la
collocazione degli uffici delle patenti etc..., e so anche che il Prefetto De Francesco nominò una
commissione costituita dal Vice-Prefetto vicario che era il dottor Marsocco, dal funzionario che si
occupava del lato amministrativo contabile della Prefettura, il dottor Marcellino, ed un altro
funzionario che non ricordo il nome per scegliere questi locali. Io non mi sono interessato, non ho
avuto rapporti di nessun genere. Avendo il Prefetto De Francesco il duplice incarico di Prefetto e di
Alto Commissario non è da escludere che il dottor D'Agostino che era il segretario particolare, un
pò l'addetto alle pubbliche relazioni del Commendatore Arturo Cassina, abbia potuto accennarmi a
questa faccenda dell'affitto dei locali. Io non ricordo i particolari non ricordo specifici incontri.
Può darsi anche, e si potrebbe stabilire sapendo esattamente la data di questo sopralluogo, che il
Prefetto De Francesco mi abbia detto così " Vai a dare uno sguardo anche tu a questi locali e
dimmi che cosa ne pensi". Può anche darsi, non lo ricordo, non ricordo neppure dove esattamente
siano adesso questi locali perchè non ho avuto mai occasione di frequentarli. Comunque, io non ho
avuto alcuna parte in questa vicenda dell'affitto dei locali nè come proposta e nè come parere per
l'affitto perchè c'erano dei funzionari della Prefettura adibiti proprio a questo compiti>>.

81
annotazioni, non la loro assenza, specialmente se correlata alla
mancanza di occasioni di contatti per ragioni, anche apparenti, di
ufficio: non si può pretendere o presumere, cioè, che fosse lasciata
traccia di situazioni direttamente o indirettamente evocanti la figura
del mafioso Stefano Bontate e la sua azione di ammorbidimento.
Assodata, dunque, la concomitanza del rapporti tra Cassina e
Bontate e
tra Cassina e Contrada - ridimensionati, questi ultimi, in modo non
credibile dagli interessati - è riscontrato il de relato di Gaspare
Mutolo, il quale ha individuato nello stesso Cassina uno dei tramiti
tra l’imputato e Bontate.
Nella sentenza di annullamento con rinvio, del resto, la Corte di
Cassazione, richiamando il principio di atipicità dei riscontri e
stigmatizzando la mancanza del dovuto distinguo tra riscontro e
prova autonoma, ha osservato (pag. 266 e segg.) :<<Nello stesso vizio
incorre la sentenza impugnata quando afferma che è espressione di un "falso
sillogismo l'argomentazione del primo giudice per dedurre dal rapporto di
conoscenza del dott. Contrada con Arturo Cassina e da quello di costui con il
Bontate per ritenere provata la sussistenza della frequentazione del poliziotto
con il Bontate". Anche in questo caso, infatti, erroneamente la Corte di Appello
omette di valutare che il rapporto di conoscenza di Contrada con Cassina è
considerato dal giudice di primo grado come elemento di riscontro alle
dichiarazioni di Mutolo e non certo come prova indiretta autonoma della
frequentazione di Contrada con Bontade, e, pertanto, come elemento di
riscontro avrebbe dovuto essere correttamente apprezzato sia pure per

82
escluderne, eventualmente e con motivate argomentazioni, il valore>>.

In margine all’argomento in esame vanno, infine, vagliati gli
ulteriori rilievi espressi nel volume 16 dei Motivi nuovi di Appello.
Segnatamente, Gaspare Mutolo ha sostenuto che il rapporto di
protezione di Cassina con Bontate aveva trovato conferma nella
assunzione del mafioso Giovanni Teresi - poi divenuto consigliere
della famiglia di Santa Maria di Gesu, cioè quella di Bontate - alle
dipendenze dell’impresa di Arturo Cassina, che ha collocato in
epoca immediatamente successiva al sequestro di Luciano Cassina,
laddove il collaborante Francesco Marino Mannoia ha affermato che
essa risaliva ad epoca precedente (segnatamente al 1967, come
acclarato dalle indagini svolti dalla D.I.A., delle quali aveva riferito
in udienza il teste Bruno).
I difensori appellanti hanno sostenuto che la credibilità di Gaspare
Mutolo sarebbe menomata dalla erronea datazione di tale
assunzione. Hanno dedotto, inoltre che (pag. 19 Vol. 16 Motivi
nuovi di appello) <<Se veramente i Cassina avessero assunto il Teresi per
essere "protetti" dalla mafia avrebbero dovuto licenziarlo nel 1972, essendosi
rivelata inutile e inefficace la sua "protezione" per il perpetrato sequestro e non
di certo assumerlo dopo l'azione criminale subita perché avevano "paura se ci
può succedere qualche altra cosa", come dichiarato dal Mutolo>>.

Hanno soggiunto che non vi era prova che l’assunzione di Giovanni
Teresi fosse fittizia, rilevando che ciò non sarebbe dimostrato dal
fatto che non Giovanni Teresi - dato per presente con l’annotazione
della lettera “P” dall’addetto all’Ufficio personale - ma il di lui

83
cugino Carlo Teresi firmasse per il ritiro della retribuzione.
Ora, premesso che la mancanza della firma di Giovanni Teresi
costituisce un validissimo riscontro al carattere posticcio della
annotazione della “P” ed alla natura fittizia del rapporto di lavoro,
riferita dai pentiti Mutolo e Marino Mannoia (pagine 368, 370-374
della sentenza appellata), il nucleo essenziale delle propalazioni
dell’uno e dell’altro è la connotazione di quel rapporto di lavoro in
termini di protezione mafiosa.
Né sorprende che Gaspare Mutolo, de relato del suo capo, avesse
errato circa l’epoca della assunzione del Teresi, trattandosi di affari
interni alla famiglia di Santa Maria di Gesù e ricadendo la residenza
dei Cassina nel territorio sul quale era Stefano Bontate, e non il
Riccobono, ad esercitare il proprio dominio.
Il fatto, poi, che nonostante tale protezione Luciano Cassina fosse
stato comunque rapito è stato spiegato dal collaborante Marino
Mannoia come una grave turbativa degli equilibri mafiosi,
perpetrata da Salvatore Riina in un periodo in cui il Bontate era
ristretto in carcere, tanto che lo stesso Bontate era andato su tutte le
furie (pag. 588 della sentenza appellata). Era plausibile, dunque,
che, una volta ristabilitisi tali equilibri, i Cassina continuassero a
fare riferimento a chi comandava sul loro territorio.
*****
Per concludere il vaglio delle censure riguardanti le propalazioni di
Gaspare Mutolo, questa Corte non può esimersi dal rilevare la
tendenza della Difesa a trattare più diffusamente argomenti di minor

84
rilievo, quali il presunto interessamento del costruttore Angelo
Graziano per procurare all’odierno imputato un appartamento nella
via Jung, a Palermo, ovvero il presunto acquisto di una autovettura
Alfa Romeo per una donna dello stesso Contrada.
In particolare, al tema dell’interessamento del costruttore Angelo
Graziano è dedicato l’intero, ponderoso, volume 5 dei motivi nuovi
di appello.
Esso è, significativamente, intitolato << Motivi aggiunti all'atto di
impugnazione della sentenza sul tema concernente l'accusa dei pentiti Mutolo
Gaspare e Marino Mannoia Francesco, circa l'appartamento di via Jung 12 a
Palermo che sarebbe stato "procurato" al Dott. Contrada dal mafioso Graziano
Angelo>>.

Il

Tribunale,però, ha considerato l’interessamento del Graziano

come oggetto di una non - accusa, sia per la estrema vaghezza di
questo mai precisato concetto, sia perché riferito ad un’epoca in cui
l’imputato era visto come un nemico di Cosa Nostra ed il Graziano
aveva una apparenza di costruttore “pulito”.
Quel giudice, in estrema sintesi, ha osservato che:
• secondo il racconto di Mutolo, Angelo Graziano aveva
riferito di essersi interessato in precedenza “ per mettere
a disposizione” di Contrada un appartamento di via
Guido Jung, senza precisare, però, attraverso quali
tramiti ciò sarebbe avvenuto (cfr. ff. 28-34-36 ud.
7/6/1994- ff. 2 e ss. ud. 12/7/1994);

85
• Francesco Marino Mannoia aveva dichiarato di avere
assistito personalmente, intorno al 1974, ad un colloquio
intercorso tra il Riccobono ed il Graziano, in occasione
del quale lo stesso Graziano, parimenti indicato come
costruttore mafioso appartenente alla “famiglia” del
Borgo Vecchio, aveva dichiarato: “ mi sono procurato
per trovare una casa a Contrada” (cfr. ff. 8 e ss. 82 e 83
ud. del 29/11/1994);
• tali espressione, come il concetto “interessamento” non
appaiono riferibili a comportamenti precisi e concreti, ad
azioni determinate e definite sul piano pratico, tali da
consentire un agevole riscontro;
• l’estrema genericità del termine “mettere a disposizione”
(risultante anche dal verbale dell’interrogatorio reso al
Pubblico Ministero il 23 ottobre 1992, contestato al
collaborante, cfr. pag. 168 trascrizione udienza 7 giugno
1994) non consente di stabilire con adeguata precisione il
tipo di disponibilità, giuridica o materiale, cui il Graziano
abbia inteso fare riferimento;
• peraltro, come evidenziato, il Mutolo aveva fatto cenno ad
alcuni tramiti non meglio identificati, attraverso i quali il
Graziano

avrebbe

realizzato

la

sua

intermediazione,

circostanza che rivela l’inconducenza di indagini finalizzate a
verificare l’eventuale esistenza di titoli idonei a stabilire un
collegamento giuridico diretto tra il Graziano ed Contrada;

86
• sarebbe stato astrattamente possibile un interessamento
del Graziano dal momento che questi, nel narrato del
Mutolo, riferito al 1975, parla al trapassato prossimo:
<<si era messo, si era trovato, si era a disposizione,
aveva favorito diciamo al dottore Contrada, non so
tramite chi>>), e quindi con riguardo ad un periodo
ancora anteriore, nel quale, seppur affiliato a “Cosa
Nostra”, lo stesso Graziano manteneva un’apparenza di
“costruttore pulito” non essendo ancora noto agli
Inquirenti come mafioso (cfr. f.f. 36 e ss. ud. 7/6/1994).
Restano, dunque, superate, per queste ragioni, le osservazioni
svolte nel capitolo V, volume V dell’Atto di impugnazione
(pagine da 3 a 17), riprese nel volume 5 dei Motivi nuovi a
proposito:
•

dell’attività di P.G. di Contrada nei confronti di Angelo
Graziano (denunzie per associazione mafiosa e altri reati,
proposte per misure di prevenzione);

•

della estraneità dello stesso Graziano alla costruzione dello
stabile di via Jung n.12, realizzato dall’ing. Gualberto
Carducci Artenisio;

Secondo il costrutto difensivo (cfr. pag. 27 del volume 5
dei Motivi nuovi) : << il Mutolo aveva costruito la
calunnia: "Graziano Angelo - mafioso - ha messo a
disposizione di Contrada - poliziotto - un appartamento", sulla
base di due dati di fatto veri e a sua conoscenza:

87
1)frequentazione del dott. Contrada degli appartamenti dei
suoi amici in via Jung 12;
2) costruzione nella zona di via Jung di edifici da parte dei
fratelli di Graziano Angelo>>.
L’appellata sentenza, a questa stregua, avrebbe <<sostituito il
dato oggettivo, certo, riscontrato e peraltro ampiamente
confermato dal Dott. Contrada, della frequentazione delle case
dei suoi amici per motivi privati e personali di natura tale da
non rivestire alcun interesse giudiziario, al dato che si sarebbe
dovuto accertare per dichiarare o meno vera l'accusa, cioè
l'aver

avuto

il

Dott.

Contrada

la

disponibilità

dell'appartamento per un qualsivoglia intervento di Angelo
Graziano…...
L'accusa contestata al Dott. Contrada, è che, essendo il capo
della Squadra Mobile, aveva accettato il "Favore" del mafioso
Graziano Angelo, consistente nell'aver messo a disposizione o
procurato un appartamento in Via Jung 12 o essersi interessato
perché ciò ottenesse.
"L'accusa" non è risultata vera, mentre è risultata vera la
"non accusa".
Si è invertita l'una con l'altra : secondo la sentenza, la "non
accusa", cioè il fatto lecito, è diventata "l'accusa", cioè il
fatto illecito>>(cfr. pagine 99 e 101 , volume V dei motivi
nuovi).
Orbene, ad avviso di questa Corte, non è dato ravvisare

88
l’elusione dell’obbligo motivazionale denunciata dai difensori
appellanti.
L’iter logico del Tribunale va pienamente condiviso per tre
ordini di ragioni.
In primo luogo, perché, lungi dall’invertire “accusa” e “non
accusa”, valorizza quale riscontro - come si è già detto - il
dato

della

dell’imputato,

frequentazione
collegato

al

della

Via

trapasso

Jung
dalla

da

parte

fase

degli

appostamenti demandati a Gaspare Mutolo e Salvatore
Micalizzi alla fine del 1975 ad una pacifica compresenza, in
quella strada, dell’odierno imputato e di Rosario Riccobono
(impostazione, questa, recepita nella sentenza della Suprema
Corte di annullamento con rinvio, pagine 237 e 238).
In secondo luogo, perché l’indicazione di Angelo Graziano, al
di là della sua imprecisione, è inserita in un contesto non
collusivo: Contrada è descritto come un obiettivo ed

il

fabbricato di via Jung n. 12 come luogo di appostamenti e
Angelo Graziano, come si è detto, non è ancora noto come
mafioso (elemento anch’esso valorizzato nella sentenza di
annullamento con rinvio).
In terzo luogo, perché anche a volere attribuire alla
indicazione del Mutolo una valenza accusatoria che la stessa
non ha, in giurisprudenza è costante l’affermazione del
principio della frazionabilità della chiamata, nel senso che
l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del collaborante

89
<<anche se denegata per una parte del racconto, non
coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla
verifica giudiziale del riscontro; così come, per altro verso, la
credibilità di una parte dell'accusa non può significare
l'automatica
narrazione,

attribuzione
giacchè,

di

accertata

attendibilità

dell'intera

l’attendibilità

di

talune

circostanze non può automaticamente comunicarsi a quelle
non riscontrate, non essendo ipotizzabili reciproche inferenze
totalizzanti>> (in termini, Cass. pen. sez. I sentenza n. 4495
del 1997, sez. VI 17248 del 2004; sez. I sentenza 468/2000).
D’altra parte, non si può escludere né che il Graziano si fosse
attribuito

un

merito inesistente, né

che avesse inteso

considerare la fruizione di uno dei due appartamenti al piano
attico da parte dell’imputato come indirettamente dovuta ai
suoi buoni uffici nei riguardi di uno degli inquilini.
Conclusivamente, anche su questo tema le

censure della

difesa devono essere disattese.
*****
Il principio della frazionabilità della chiamata in correità
viene in considerazione a proposito dell’episodio del presunto
acquisto di una autovettura Alfa Romeo, per una donna del dr.
Contrada, a cagione del quale, secondo il narrato del Mutolo,
in occasione delle festività natalizie del 1981, mentre venivano
fatti i conti relativi ai proventi dell’associazione unitamente al
Riccobono, questi gli aveva detto che era necessario detrarre la

90
somma di 15 milioni di lire, già utilizzata per acquistare
un’autovettura Alfa Romeo da destinare ad una amante del
Contrada.
L’argomento è stato diffusamente trattato dal Tribunale
(pagine 486-526) che, pur non avendo rinvenuto sufficienti
riscontri <<alla sicura identificazione della destinataria
dell'autovettura "Alfa">> ha considerato

quali

<<elementi

indiretti di concordanza con il racconto, invero poco
dettagliato, del Mutolo sull’episodio in oggetto>>:
1) la precisa corrispondenza tra la data del colloquio riferito
da Mutolo ed il periodo di permesso dallo stesso fruito a
Palermo;
2)

l’individuazione di un concessionario d’auto “Alfa
Romeo” a Palermo, Calogero Adamo, avente tutti i
requisiti soggettivi corrispondenti al venditore d’auto di
fiducia presso il quale effettuare l’acquisto riferito dal
collaborante;

3)

gli stretti rapporti dell’Adamo con molti “uomini
d’onore”, ed in particolare con Stefano Bontate e Rosario
Riccobono, verso i quali egli attuava un trattamento di
particolare attenzione e cortesia con riferimento alla sua
attività di concessionario;

4) la compiacenza dell’Adamo nei confronti di “uomini di
Cosa Nostra” manifestatasi anche come disponibilità ad
intestazioni di comodo in loro favore che, esorbitando dalla

91
sua attività, denota un singolare atteggiamento di rispetto e
deferenza (sul punto il tribunale ha segnalato le numerose
intestazioni di auto al sig. Adamo, ai suoi familiari ed alle
sue società, evidenziate dalle indagini condotte dal cap.
Bruno cfr. ff. 22 e ss. ud. 12/10/1995);
5)

i buoni rapporti esistenti tra Calogero Adamo e
l’odierno imputato, tali da giustificare, al di là delle
versioni offerte dagli interessati, rivelatesi parziali e
reticenti,

reciproci

l’interessamento

di

favori

e

Contrada

frequentazioni
per

pratiche

(vedi
rilascio

passaporto ad Adamo - intervento di Contrada presso
Adamo per acquisto auto Ingoglia- visita presso la villa
dell’Adamo annotata nell’agenda dell’imputato);
6)

le frequentazioni femminili da parte dell'imputato e
l'effettuazione di taluni acquisti di autovetture "Alfa"
presso il concessionario Adamo da parte di donne legate da
rapporti personali al dott. Contrada (Fisher - Ingoglia).

Alla trattazione di questo argomento sono dedicati il volume
IV, capitolo V, paragrafo V.1

dell’Atto di impugnazione

(pagine 17-24) e soprattutto, l’intero volume 4 dei Motivi
nuovi.
Deducono i difensori appellanti, in estrema sintesi che:
• stando al narrato del Mutolo, all’epoca del colloquio con il
Riccobono (festività Natale ‘81) il prezzo dell’autovettura
era già stato sborsato, conclusione imposta dall’uso delle

92
locuzioni: <<i quindici milioni erano serviti>>, <<quindici
milioni di soldi che erano serviti>>, <<hanno servito a
lui>>, <<sono stati usciti perché si è dovuto comprare>>,
<<mi dice che era uscito i quindici milioni>>, <<che
aveva uscito>> ;
• del tutto inconducenti, dunque, anche a volere prescindere
dalla inconsistenza delle osservazioni riguardanti i rapporti
personali tra il dr. Contrada e le signore Fisher ed Ingoglia,
sono gli accertamenti di Polizia Giudiziaria (effettuati
incrociando i nomi di donna risultati dalle agende
dell’imputato con gli acquisti di autovetture Alfa Romeo
presso il concessionario Calogero Adamo), in ordine
all’epoca del pagamento del prezzo delle autovetture
rispettivamente acquistate dalla Fisher e dalla Ingoglia;
• quest’ultima, infatti, aveva acquistato una “Giulietta
1600”, in data 17/6/1982, per un prezzo di £ 12.000.000,
pagato quanto a £ 5.000.000 in data 14/6/1982 e quanto a £
7.000.000 in data 22/6/1982, mentre la Fisher si era resa
acquirente di una “Alfa Sud” targata Bolzano, come da
fattura emessa in data 24 Giugno 1982, per un prezzo di
lire 8.101.000, pagato in più soluzioni tra il 27 maggio
1982 ed il 22 giugno 1982;
• le emergenze dibattimentali avrebbero, addirittura, offerto
la prova contraria del fatto affermato dal Mutolo de relato
di Rosario Riccobono;

93
•

ed infatti, , nel giugno 1981 era stata acquistata presso
l’Adamo

una “Golf” per la somma di lire 10 milioni,

pagata per cassa, con intestazione a nome di Rosalia
Vitamia, moglie del Riccobono, mentre nel novembre dello
stesso anno risultava l’acquisto di una FIAT 127, per la
somma di lire 5 milioni e mezzo, con intestazione a
Margherita Greco, madre del Riccobono, anch’essa pagata
per cassa, per un complessivo ammontare di quindici
milioni mezzo di lire.
Osserva questa Corte che l’acquisto di autovetture per i propri
familiari, da parte del Riccobono, non costituisce una
smentita del narrato del collaborante: il Mutolo, invero, ha
menzionato, de relato del suo “capofamiglia” una autovettura
Alfa Romeo e non DI UNA “Golf” e di una “FIAT 127” che
lo stesso Adamo, concessionario Alfa Romeo, escusso
all’udienza del 25 ottobre 1994, ha riferito di avere prelevato
presso altri rivenditori a titolo di cortesia nei riguardi del
Riccobono, conseguendo un margine di guadagno irrisorio.
D’altra parte, come persuasivamente osservato dal Tribunale,
non è realistica l’ipotesi che il Riccobono avesse avvertito
l’esigenza di trarre in inganno il Mutolo per pagare con la
cassa della famiglia mafiosa gli acquisti di due vetture per la
sua famiglia anagrafica, dati i <<rapporti strettamente
gerarchici che esistono all'interno di una "famiglia" mafiosa
per cui il capo non deve giustificarsi con un "uomo d'onore"

94
anche se a lui vicino. E comunque è contro ogni logica
credere che il Riccobono abbia potuto aggiungere alla sua
mendace giustificazione il nome di Contrada se questi non
avesse avuto rapporti di collusione con la "famiglia" di
Partanna, diversamente non sarebbe stato minimamente
credibile da parte del Mutolo che un regalo era stato offerto
ad una persona estranea all'organizzazione e per di piu’
appartenente alle Forze dell'Ordine>>(pagina 524 della
sentenza appellata).
E’ pur vero, però, che la esclusione dell’ipotesi del mendacio
da parte del Riccobono non elide la necessità dei riscontro al
narrato del Mutolo, laddove gli <<elementi indiretti di
concordanza>> evidenziati dal Tribunale hanno una mera
dignità congetturale che non basta a rendere credibile la
specifica indicazione accusatoria dell’esborso di quindici
milioni di lire per l’acquisto di una autovettura Alfa Romeo,
prima delle festività natalizie del 1981, destinata ad una
amante dell’imputato (dono di notevole valore, equivalendo
detta somma, all’attualità, a circa venticinquemila euro).
L’episodio, d’altra parte, non essendo stato provato il movente
corruttivo della condotta di concorso esterno ritenuta a carico
dell’imputato, non può nemmeno legittimare la cd. traslazione
dei riscontri, ammissibile

allorché il chiamante in correità

renda dichiarazioni che concernono una pluralità di fatti-reato
commessi dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo

95

e
sussistano ragioni idonee ad imporre una valutazione unitaria
delle dichiarazioni accusatorie, quali l'identica natura dei fatti
in questione, l'identità dei protagonisti o di alcuni di loro,
l'inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unico e
continuativo (cfr. ex plurimis, Cass. Pen. sezione VI,
sentenze n. 3945/99 e n. 1472/98).
Una siffatta lacuna non è stata colmata dalle dichiarazioni
rese nel primo dibattimento di appello dai collaboranti Giovan
Battista Ferrante e Francesco Onorato.
Segnatamente, all’udienza del 18 febbraio 1999, il Ferrante,
già uomo d’onore della famiglia di San Lorenzo, ricadente nel
mandamento di Partanna Mondello, ha riferito che, nello
stesso torno di tempo della sua formale affiliazione, avvenuta
nel dicembre 1980, il suo sottocapo Pippo Gambino aveva
comunicato che non c’erano soldi in cassa perché Rosario
Riccobono aveva preteso dalle quattro famiglie del suo
mandamento un contributo di tre o quattro milioni di lire,
destinato all’acquisto di una autovettura da regalare al dott.
Contrada. Lo stesso Ferrante ha sostenuto di avere sentito
parlare, per la prima volta, dell’odierno imputato in quella
circostanza.
Indipendentemente, infatti, dal giudizio di attendibilità
intrinseca del Ferrante (sulle cui dichiarazioni non risulta
compiuta alcuna attività integrativa di indagine per la ricerca

96
di eventuali riscontri 11), è palese come lo stesso si sia riferito
ad un prelievo nell’imminenza del Natale 1980 e non del
1981, incidente sulle casse delle famiglie del mandamento di
Partanna Mondello e non, esclusivamente, della famiglia del
Riccobono ( le cui finanze, peraltro - ha chiarito il Mutolo ben floride grazie ai proventi del traffico degli stupefacenti,
non erano state depauperate più di tanto dalla trattenuta dei
quindici milioni di lire).
Oltretutto, stando al narrato del Ferrante, il Riccobono non
avrebbe avuto ragione di detrarre quindici milioni di lire in
sede di conteggi, avendo già ottenuto il denaro per pagare
l’autovettura con un prelievo straordinario dalle casse delle
famiglie.
In

sostanza,

positivamente

le

dichiarazioni

apprezzabili

del

unicamente

Ferrante

appaiono

come

indicatore

dell’assenza di qualsiasi ipotesi di complotto - proprio perché
una preordinazione di esso avrebbe imposto una lettura lucida
ed orientata degli atti del giudizio di primo grado - ma non
hanno corroborato in alcun modo quelle del Mutolo.
Considerazioni analoghe possono farsi a proposito delle
propalazioni del collaborante Francesco Onorato, il quale,
all’udienza del 19 gennaio 1999 (pag. 35 della trascrizione)
ha

dichiarato

che

Calogero

Adamo,

recatosi

al

bar

“Singapore”, luogo di incontri dei mafiosi della famiglia di
11

Il teste Luigi Bruno, infatti, all’udienza dell’undici marzo 1999 ha precisato di avere ricevuto
deleghe di indagine unicamente sulle dichiarazioni dei collaboranti Di Carlo ed Onorato

97
Partanna Mondello, avrebbe ricordato a Salvatore Micalizzi
<<che Riccobono doveva dargli dei soldi, perché aveva dato
una macchina al dott. Contrada>>.
Ora, a parte la carenza di riferimenti temporali, questo
episodio non si concilia con il presupposto della detrazione
dei quindici milioni di lire, cioè con il loro pagamento.
Lo stesso Adamo, del resto, escusso nel primo dibattimento di
appello all’udienza del 17 marzo 2000, non si è limitato a
smentire l’episodio (cosa che avrebbe avuto interesse (cosa
che, al limite, avrebbe avuto interesse a fare), ma ha riferito
che il Riccobono era un ottimo cliente, avvezzo a pagare in
contanti, o talvolta con assegni, ma comunque sempre per
cassa,

le

autovetture

che

acquistava

(pag.

100

della

trascrizione).
Tali precisazioni, non smentite in alcun modo dalle risultanze
processuali , appaiono credibili alla stregua della caratura
mafiosa del Riccobono, tale da rendere poco verosimile la sua
messa in mora, così come,a monte, il suo inadempimento.
In conclusione, l’indicazione accusatoria del Mutolo, relativa
alla detrazione del prezzo di una Alfa Romeo”, non è
corroborata da adeguati riscontri esterni ma non ridonda
nemmeno a detrimento della complessiva attendibilità del
collaborante, così come della notevole portata del suo
contributo, positivamente verificate dal Tribunale.

98
CAPITOLO IV

Le censure riguardanti le propalazioni di Francesco Marino
Mannoia
Francesco Marino Mannoia aveva riferito di essere stato formalmente
affiliato a "Cosa Nostra" nella famiglia di Santa Maria di Gesù,
capeggiata da Stefano Bontade, nella primavera del 1975.
Il suo patrimonio di conoscenze, rilevava il Tribunale, si era rivelato particolarmente
ricco ed il suo contributo alla giustizia si era dimostrato eccezionale: egli, infatti, pur da
"soldato" di Stefano Bontate, era stato in diretti rapporti con lui - privilegio riservato ad
altri nove “soldati”, che lo sottraeva alla intermediazione gerarchica del sottocapo, dei
capidecina o dei consiglieri - e, successivamente, era stato inserito per molti anni nei
traffici di stupefacenti gestiti dai "corleonesi".

Il collaborante aveva avuto, altresì, assidui contatti con il gruppo di
mafia facente capo a Rosario Riccobono, con il quale aveva
commesso svariati crimini oggetto delle sue confessioni.
L’importanza della sua collaborazione con la giustizia aveva trovato
un primo e positivo riscontro da parte della Suprema Corte nella
sentenza n° 80 del 1992 della Suprema Corte di Cassazione,
conclusiva del primo maxi-processo, e nel fatto che, come
conseguenza giuridica del giudizio positivo formulato dalla stessa
Suprema Corte sulla sua attendibilità, gli era stata riconosciuta la
diminuente di cui all’art. 8 D.L. 13 Maggio 1991 n° 152 conv. in L.
12 Luglio 1991 n° 203.
Punto critico della valutazione della sua credibilità intrinseca veniva
considerata dal Tribunale la "tormentata evoluzione" che aveva

99
scandito - e non soltanto con riguardo alla posizione dell’odierno
imputato - il divenire del suo pentimento.
Lo stesso Marino Mannoia, infatti, aveva chiarito che, quando nel
1989 aveva iniziato la propria collaborazione con la Giustizia, si era
limitato ad autoaccusarsi di appartenenza all’associazione criminale
“Cosa Nostra”, nonché di reati in materia di armi e traffico di
stupefacenti, non affrontando il delicato tema delle collusioni con la
mafia da parte di soggetti appartenenti alle istituzioni, data la sfiducia
che nutriva nei confronti dello Stato italiano, che non gli sembrava
approntare alcuna efficace politica governativa di lotta alla mafia, né,
tanto meno, di tutela dei collaboranti e dei loro familiari.
Nel contempo - per ragioni esclusivamente personali, dovute alla
difficoltà di affrontare questo aspetto della propria antecedente
condotta di vita con la propria convivente e con la figlia da lei avuta aveva deciso di non confessare le proprie responsabilità in ordine agli
omicidi commessi.
Solo dopo alcuni anni, mentre si trovava negli Stati Uniti d’America,
dove vigeva una legislazione organica a tutela dei collaboranti, aveva
riflettuto sul programma di protezione offertogli, che avrebbe potuto
garantire sicurezza alla sua famiglia ove si fosse deciso a confessare
in modo completo le proprie responsabilità,. A queste condizioni,
intorno

al

gennaio

1993,

aveva

sottoscritto

l’accordo

di

collaborazione con il Governo statunitense.
In tale contesto, si era verificata la “svolta” nella sua collaborazione.
Egli aveva confessato tutti i delitti commessi, ammettendo le proprie

100
responsabilità anche in ordine agli omicidi cui aveva partecipato,
informando, tramite i propri legali, l’Autorità Giudiziaria palermitana
e rinunciando alle garanzie procedurali di “inutilizzabilità” nei propri
confronti delle sue confessioni previste dal trattato di mutua
assistenza giudiziaria fra l’Italia e gli U.S.A.; indicatore, questo, della
genuinità del suo proposito di collaborare.
Tuttavia, nonostante tale scelta, egli non aveva detto quanto a sua
conoscenza sull’odierno imputato nel corso dell’interrogatorio reso
negli Stati Uniti il 3 Aprile 1993 ai magistrati

della Procura di

Palermo sui c.d. omicidi politici (segnatamente l’omicidio Lima, le
vicende concernenti l’On. le Andreotti ed altri episodi di collusione
tra uomini politici e “Cosa Nostra”).
Ad impedirgli, infatti, una lucida messa a fuoco dei suoi ricordi spiegazione ritenuta plausibile dal Tribunale, salva la necessità di un
più prudente e rigoroso accertamento dei riscontri alle sue successive
indicazioni accusatorie - erano state le particolari condizioni di
stanchezza e “stress” in cui egli si era trovato quando era stato
affrontato, alla fine di quell’interrogatorio lunghissimo ed estenuante,
protrattosi fino a tarda notte, l’argomento “Contrada”.
Sul punto, infatti,egli era stato assai evasivo, rispondendo: <<Di
Contrada non ricordo praticamente nulla che possa avere interesse
processuale. Con tanti nomi di poliziotti potrei anche confondermi>>
(pag. 608 della sentenza appellata).
In data 27 Gennaio 1994 - unica volta in cui era stato sentito
dall’Autorità Giudiziaria italiana dopo il 3 Aprile 1993 - egli era stato
nuovamente interrogato dai magistrati della Procura della Repubblica di
Palermo per rogatoria, negli Stati Uniti d’America, su alcuni omicidi da lui
101
confessati.
In quel contesto, prendendo spunto dal proprio coinvolgimento nel
tentato omicidio di tale Lo Piccolo, sventato da un agente di Polizia
della sezione antirapine della Squadra Mobile che si trovava insieme
alla vittima designata, egli aveva ricordato uno specifico episodio di
favoritismo nei propri riguardi da parte del dott. Vincenzo Speranza,
dirigente della predetta sezione, dovuto al rapporto personale del
funzionario di Polizia con Stefano Bontate12. Lo sfondo collusivo di
quella vicenda lo aveva portato a mettere a fuoco la figura di
Contrada quale “altro funzionario di Polizia” in rapporti con
esponenti di “Cosa Nostra”, e segnatamente con Rosario Riccobono.
Il Tribunale, a questo punto, sottolineava che, nel corso del suo
esame, il Marino Mannoia aveva offerto un contributo originale, e
dunque immune dal sospetto di pedissequo adeguamento o di
adattamento manipolatorio delle sue dichiarazioni a quelle di altri
collaboranti, menzionando situazioni e fatti specifici al di là del
quadro collusivo da lui delineato, e segnatamente:
• una conversazione, svoltasi intorno al

1979, tra Stefano

Bontate ed il suo sottocapo Giovanni Teresi, dipendente di
Arturo Cassina, vertente su un appuntamento da fissare, per il
tramite dell’imprenditore Arturo Cassina, con Contrada;
• l’intervento di Contrada per il rilascio della patente di guida
allo stesso Bontate, precedentemente revocata per effetto di una
misura di prevenzione (all’udienza del 28 aprile 1994 ne aveva
12

Episodio diffusamente trattato alle pagine 641-648 della sentenza appellata, cui si rinvia anche
per l’illustrazione dei pregnanti riscontri alle accuse del Marino Mannoia.

102
parlato anche il collaborante Salvatore Cancemi, tanto che il
Tribunale ravvisava nella propalazione in esame un riscontro al
suo narrato, al pari degli ulteriori elementi di conferma
risultanti dall’analisi del compendio documentale relativo alla
pratica);
• la restituzione della patente di guida al mafioso “Pinè” Greco "uomo d'onore" di Ciaculli, cugino di Greco Michele detto "il
papa" e di Salvatore Greco detto "il senatore", soggetti che
altro collaboratore di giustizia, Giuseppe Marchese, aveva
indicato in stretto contatto con l'imputato.
Quanto a quest’ultimo episodio, secondo la ricostruzione del Tribunale la patente del
Greco era stata sospesa a tempo indeterminato a seguito di un provvedimento di diffida.
Il Greco, con istanza del 20 agosto 1979 - a quella data, Contrada ricopriva il doppio
incarico di dirigente della locale Squadra Mobile e della Criminalpol - inoltrata alla
Questura di Palermo, ne aveva richiesto la restituzione per ragioni di lavoro legate alla
sua attività di agricoltore (sulla falsariga di quanto, in precedenza, aveva fatto il Bontate)
e gli uffici della Questura avevano dato avvio con "rara celerità" ad un’istruttoria che
sembrava preludere ad un esito favorevole.
Senonchè, quando la pratica per la patente del Greco era giunta al Questore Immordino
(nelle more, subentrato al dott. Epifanio),
questi aveva ritenuto di redigere
personalmente il parere negativo da inoltrare alla Prefettura.
Davanti all’ostacolo del parere di Immordino, che aveva impedito al Greco di ottenere
per vie regolari la restituzione della patente (conseguita, invece, dal Bontate nel periodo
in cui la Questura era retta dal dott. Epifanio), l’unica possibilità era quella di ricorrere
alla sottrazione materiale del documento, giacente presso gli atti della Prefettura.
Tale sottrazione era stata perpetrata, e detto riscontro, ad avviso del Tribunale, risultava
individualizzato dal fatto il personale di Polizia ha, normalmente, accesso agli archivi
esistenti presso l’Ufficio patenti della Prefettura, essendo stata solo in tempi recenti
instaurata la prassi di formalizzare una richiesta scritta per la consultazione, di cui
rimane traccia agli atti .
Analoghe anomalie, peraltro, venivano ravvisate da quel giudice nella pratica di rilascio
del passaporto allo stesso Greco.
Tanto premesso, le censure concernenti la figura e le dichiarazioni di Francesco Marino
Mannoia sono state articolate:
• per ciò che riguarda l’attendibilità intrinseca del collaborante, nel volume II,
capitolo V, paragrafo V. 1 dell’Atto di impugnazione (pagine 1- 69) e nel
volume 16 dei Motivi nuovi;
• per quanto attiene al tema “Interessamento del dott. Contrada per la patente a
Stefano Bontate”, nel volume II, capitolo V, paragrafo V. 1 dell’Atto di
impugnazione, nell’ambito delle doglianze riguardanti la valutazione delle

103
•

•

propalazioni del pentito Salvatore Cancemi (pagine 70-115);
per quanto concerne il presunto interessamento del costruttore Angelo Graziano
nel procurare al Contrada l’appartamento di via Jung n. 12, nel volume V dei
motivi nuovi, congiuntamente alle censure riguardanti le dichiarazioni del
pentito Gaspare Mutolo;
per quanto riguarda l’instaurazione dei rapporti tra l’odierno imputato e Stefano
Bontate per il tramite di Arturo Cassina, nel volume 16 dei Motivi nuovi.

Di assoluta preminenza, nel costrutto difensivo, è il tema della
credibilità del collaborante, messa in discussione per la tempistica ed
i contenuti delle sue propalazioni.
Il Tribunale ha evidenziato come, in generale, il ritardo della
legislazione nell’approntare adeguati strumenti di tutela dei pentiti e
dei loro familiari, così come il timore di perdere credibilità
formulando accuse di collusione, e quindi di trovarsi maggiormente
esposti, avessero reso giustificabile una certa gradualità nelle
collaborazioni (cfr. pagine 599- 604 della sentenza appellata)13.
Ha rimarcato la centralità dei criterio normativo dei riscontri
estrinseci (pag. 605) ed ha ritenuto genuina la risoluzione del
collaborante a riferire senza riserve quanto a sua conoscenza (pagine
606 e 607).
Si è soffermato, quindi, sulle contestazioni mosse dalla Difesa in
relazione all’unico interrogatorio del 1993 all’autorità Giudiziaria
Italiana di cui - in prime cure - si era a conoscenza; quello, cioè, reso
il 3 aprile 1993 presso l’U.S. Attorney’s Office del Distretto
Meridionale di New York nell’ambito della commissione rogatoria
internazionale autorizzata in relazione al procedimento penale
n°1557/1992 della Procura della Repubblica di Palermo, concernente
13

Marino Mannoia, come Buscetta, aveva subito tragiche ritorsioni da parte di “Cosa Nostra” in
danno dei propri congiunti.

104
l’omicidio dell’On. le Salvatore Lima.
L’atto istruttorio aveva avuto inizio alle h. 10.00 del 3 Aprile 1993 ed
era stato concluso alle h. 1.00 del 4 Aprile 1993, protraendosi per
quindici ore consecutive. Nel corso di esso erano state verbalizzate
complessivamente n°20 pagine, e la domanda concernente l’odierno
imputato era stata verbalizzata nella parte finale del foglio n° 18,
seguito dal foglio n° 19, comprendente ulteriori domande, e dal foglio
conclusivo n°20, contenente poche righe e le sottoscrizioni finali.
Il Tribunale ha ritenuto, in tale contesto, la risposta :<<Di Contrada
non ricordo praticamente nulla che possa avere interesse
processuale.

Con

tanti

nomi

di

poliziotti

confondermi>>, fosse sintomatica di una

potrei

anche

precisa scelta <<di non

approfondire l’argomento proposto, non per carenza di informazioni sul punto,
bensì per difficoltà di lucida messa a fuoco dei propri ricordi sullo specifico
oggetto, difficoltà aggravata dalla possibilità, espressamente dedotta dal
dichiarante, di potersi “confondere” in relazione ad altre posizioni riguardanti
poliziotti>> (pagine 609-610 della sentenza appellata), anche perché la

domanda, al pari di altre, esulava dallo specifico tema della rogatoria.
Successivamente alla pronunzia della sentenza di primo grado la
Difesa è venuta in possesso del verbale di interrogatorio reso dal
Marino Mannoia il 2 aprile 1993 ai magistrati della Procura della
Repubblica di Caltanissetta, che lo avevano interrogato per rogatoria
il 2 aprile 1993 <<nell’ambito dei procedimenti relativi alla morte del
giudice Giovanni Falcone, della dott.ssa Francesca Morvillo e degli
uomini della scorta, del giudice Paolo Borsellino e degli uomini della

105
scorta; per il fallito attentato all’Addaura del giugno 1989; per le
ipotesi di (illeggibile) magistrati del distretto di Palermo>>14.
In detto verbale, di cui il Tribunale non aveva avuto cognizione, è
riprodotta una risposta analoga a quella data il giorno successivo ai
magistrati della Procura di Palermo, e cioè <<Non ricordo di avere
mai conosciuto il dott. Bruno Contrada e l'Ispettore Luigi Siracusa,
nè ricordo di aver mai sentito parlare degli stessi come persone
legate o comunque vicine a Cosa Nostra. Ricordo solo di aver sentito
nominare il dott. Contrada solo come componente dell'apparato della
polizia che lavorava a Palermo>>.
A seguito della notizia delle dichiarazioni rese il 2 aprile 1993, il
Marino Mannoia è stato nuovamente escusso nel primo giudizio di
appello: all’udienza del 20 maggio 1999 ha risposto che, in quel
frangente, non conservava alcun ricordo di Contrada al di là della sua
veste di funzionario, e che egli stesso era rimasto disorientato perché
convinto di dover rispondere su vicende criminali che lo avevano
visto personalmente coinvolto.
Tanto premesso, le argomentazioni difensive circa la dedotta non
plausibilità della risposta data il 3 aprile 1993 e circa il senso della
risposta data il 2 aprile 1993

possono riassumersi nei seguenti

termini:
a) se il 3 aprile 1993 avesse davvero taciuto perché non più
14

Così recita l’intestazione del verbale, a foglio 393 e segg. del fascicolo del primo
giudizio di appello. Il verbale è stato utilizzato per le contestazioni mosse al Marino
Mannoia nell’ambito del suo esame in grado di appello, ammesso con ordinanza resa
all’udienza del 6 febbraio 1999 ed assunto per rogatoria il 20 maggio 1999.

106
lucido, il collaborante << avrebbe fatto presente il suo stato di
stanchezza ed avrebbe quindi potuto manifestare con poche parole la
riserva di riferire ciò che era a sua conoscenza in un momento successivo
(l'indomani o in altra occasione), e non avrebbe di certo dichiarato : "Di
Contrada non ricordo praticamente nulla che possa avere interesse
processuale...">> (pag. 9 vol. II capitolo V paragrafo V.1

dell’Atto di impugnazione);
b) come risulta agli atti, l’interrogatorio del 3 aprile 1993 aveva
avuto inizio alle ore 10.00 ed era terminato alle ore 1.00 del
successivo 4 aprile 1993, e pertanto, a fronte di una durata
complessiva di quindici ore, date le venti pagine del verbale, la
redazione di ogni pagina avrebbe avuto una durata media di
ben 45 minuti (ibidem, pag.27);
c) posto che la risposta del Marino Mannoia sul conto di Contrada
è riportata all’inizio della pag. 18 del verbale, se essa fosse
stata dettata <<dalla mente stanca>> in una situazione di
stress, distruzione psicologica, e <<bisogno di andare a
buttarsi immediatamente su di un letto>>, non vi sarebbero
state le ulteriori dichiarazioni che riempiono la parte restante
della pag. 18 del verbale, l’intera pag. 19 ed ancora la pag. 20
(ibidem, pagine 27-29);
d) <<ciò che è più grave e nel contempo prova certa e inconfutabile del suo
essere menzognero e calunnioso, appare il fatto che, nè ai Magistrati
palermitani il 3-4-1993 nè successivamente al Collegio giudicante il 2911-1994, ha mai riferito che il 2 aprile 1993 aveva esplicitamente,

107
chiaramente e decisamente dichiarato che non sapeva nulla del dott.
Contrada, se non che era un funzionario di polizia che operava a Palermo
e di non aver mai sentito parlare dello stesso come persona legata o
comunque vicina a "Cosa Nostra">> (ibidem, pag.10);

e) in altri termini, delle due l’una, o Marino Mannoia aveva
mentito ad aprile 1993 (nessuna accusa a Contrada) o aveva
mentito a gennaio - novembre 1994 (accuse a Contrada),
derivandone, in ogni caso, quantomeno un negativo giudizio in
punto di attendibilità intrinseca, tale da riverberarsi sulla
verifica della sua attendibilità estrinseca (ibidem, pag.32);
f) in ogni caso, la risposta del 2 aprile 1993, analoga a quella del
3 aprile, non era stata nè menzionata, nè, a fortiori, giustificata
dal collaborante, e pertanto, ammesso che il Marino Mannoia
fosse stato incapace di connettere per la stanchezza alla fine
dell’interrogatorio del 3 aprile, non si spiegava perchè avesse
taciuto anche il giorno precedente (ibidem,pag. 19).
I difensori appellanti, quindi, hanno ulteriormente svolto le loro
doglianze sulla attendibilità intrinseca del Marino Mannoia con
specifico riguardo alla cronologia delle sue dichiarazioni rispetto a
quelle dei pentiti Mutolo e Cancemi.
Hanno dedotto che :
g) erroneamente il Tribunale aveva escluso che le propalazioni del
collaborante fossero frutto di pedissequi adeguamenti ad altre
risultanze processuali se non, addirittura di adattamento
manipolatorio (ibidem, pagine 32 e 33, ove si cita la sentenza

108
appellata);
h) il Marino Mannoia, infatti, nel corso dell’interrogatorio del 27
gennaio 1994, e poi dell’esame del 29 novembre 1994, aveva
detto che, tra il 1974 ed il 1975, Angelo Graziano aveva
asserito di avere "procurato" una casa all’imputato, accusa già
enunciata dal pentito Gaspare Mutolo il 23 ottobre 1992 in sede
di interrogatorio al Pubblico Ministero ed il 7 giugno 1994 in
sede di esame (ibidem, pagine 34 - 36);
i) allo stesso modo, le propalazioni del Marino Mannoia avevano
offerto un provvido e non casuale sostegno alla indicazione
accusatoria di un rapporto diretto tra l’imputato ed il mafioso
Stefano Bontate per il tramite dell’imprenditore Arturo Cassina
e del funzionario di Polizia dott. Purpi, dei quali aveva
precedentemente parlato Gaspare Mutolo (ibidem, pagina 14 e
pagine 44,45 e 47);
j) analogamente, ancora, il Marino Mannoia non aveva fatto altro
che offrire una sponda alle indicazioni accusatorie del pentito
Salvatore Cancemi (escusso all’udienza del 28 aprile 1994)
dichiarando - soltanto in sede di esame e con la giustificazione
di un ricordo tardivo - che l’ultima notizia appresa sul conto
dell’imputato era stata quella dell’interessamento di Contrada
per la patente di guida di Stefano Bontate (ibidem, pagine 3740);
k) in definitiva (cfr.

pag. 17 volume 16 dei motivi nuovi)

<<Marino Mannoia non ha potuto e forse non voluto aggiungere null'altro

109
circa i rapporti Contrada - Bontate, ad eccezione delle cose già propalate
da altri pentiti perché non ne era a conoscenza e non ne era a conoscenza
semplicemente e soltanto perché tali rapporti non erano mai esistiti>>.

A questa stregua, hanno sostenuto i difensori appellanti, le espressioni
del tipo " non so altro, non ho approfondito l'argomento, non mi
interessava,non mi competeva ,più di questo non so, no questo no lo
so, non so per quali motivi ", ricorrenti nel suo narrato, depongono
nel senso <<che Marino Mannoia non ha voluto compromettere oltre la sua
attendibilità e credibilità con propalazioni non veritiere, se non con una conferma
indiretta alla "rivelazione" di Mutolo e una diretta alla "rivelazione" di Cancemi.
Se l'ipotesi non fosse da respingere decisamente per la sua incommensurabile
verità, anche come ipotesi soltanto, si potrebbe immaginare quasi che Marino
Mannoia, a fronte delle insistenze di un ignoto suggeritore, istigatore e
sollecitatore, interessato a che anche lui entrasse nel novero dei collaboranti
accusatori del Dott. Contrada (è utile in proposito non dimenticare gli
interrogatori del 2 e 3 aprile 1993 e del 27 gennaio 1994: negativi in assoluto i
primi due, negativo il terzo circa il rapporti Contrada - Bontate) abbia consentito
dicendo: "Va bene. Però non ho nulla da dire sul Dott. Contrada. Posso solo, in
un modo qualsiasi, confermare ciò che hanno detto gli altri miei compagni di
pentimento. Ciò, se mi assicurate che hanno detto il vero e che le accuse sono
state già riscontrate onde non essere smentito".
Ciò è assurdo: ma solo questa assurdità potrebbe dare una spiegazione logica al
comportamento processuale di Francesco Marino Mannoia>>.

L’ipotesi della manipolazione del pentito - riconducibile a quella di
un complotto realizzatosi nel creare artatamente la convergenza di

110
indicazioni accusatorie di una pluralità di collaboratori di giustizia riemerge nelle dichiarazioni spontanee rese dall’imputato all’udienza
del 20 maggio 1999, subito dopo l’esame, in grado di appello, di
Francesco Marino Mannoia (pagine 79-80 della trascrizione): <<…..e
solo in quella data i miei avvocati ed io sappiamo che cosa aveva
dichiarato Marino Mannoia, però in quella udienza non si dice che il
giorno precedente Marino Mannoia aveva fatto accuse a carico di
poliziotti, dopo aver detto, subito dopo aver detto, nelle righe
successive si legge, “non so nulla del dottor Contrada, non ho mai
sentito dire che era colluso o vicini agli ambienti di cosa nostra”,
parla di Purpi, parla dell’appuntato Cacciatore, del brigadiere
Cacciatore, parla di un altro sottufficiale perché sono le cose che lui
sa, che aveva sentito dire, ma lui fino a quella data non aveva sentito
dire nulla su Contrada, lui parla di me il 27 gennaio del 1994.
Molto probabilmente io non ho la possibilità di provarlo, dopo
colloqui investigativi (INCOMPRENSIBILE) negli Stati Uniti
D’America con funzionari della DIA, i miei rapporti con la DIA
sono stati sempre improntati non dico a contrasti, ma ad indifferenza
assoluta, a distacco assoluto per l’incompatibilità tra me e il dottor
Gianni De Gennaro, vice direttore della DIA, per motivi
professionali>>.
Giova ricordare che l’esame in grado di appello di Francesco Marino
Mannoia era stato ammesso <<allo scopo di chiarire i motivi per cui egli
aveva taciuto prima ai P.M. di Caltanissetta (2 aprile 1993) e poi a quelli
palermitani (3 aprile 1993) le circostanze sul conto del dott. Contrada riferite al

111
Tribunale di Palermo il 20 novembre 1994>>, come si legge a pag. 53

della sentenza di appello annullata, resa il 4 maggio 2001.
Con la predetta sentenza, la Corte di Appello di Palermo, sezione II
penale, ha osservato:<<La risposta fornita a tale interrogativo è stata
assolutamente

inappagante

poiché

sembra

pretestuoso

l’argomento

del

disappunto di Marino Mannoia derivante dalla constatazione che i magistrati
italiani che gli si erano presentati negli U.S.A. avevano obiettivi di indagine che
non concernevano le vicende nelle quali lui stesso era stato coinvolto.
In tal caso, infatti, sarebbe stato sufficiente a rendere evidente la delusione del
collaborante per l’atteggiamento degli inquirenti la iniziativa di fornire delle
esternazioni evasive, laddove risulta invece che egli escluse categoricamente di
avere mai saputo che il dott. Bruno Contrada fosse persona legata o comunque
vicina a “cosa nostra”, dichiarando di averlo conosciuto solo come appartenente
alla polizia (verb. 2 aprile 1993), così esponendosi al rischio di compromettere la
sua reputazione di collaborante leale.
Si deve aggiungere che non sembra accettabile la spiegazione offerta dal Marino
Mannoia circa la casualità di tale atteggiamento, dato che egli nella medesima
seduta non esitò a fornire agli investigatori italiani indicazioni assai dettagliate in
merito alla strage di Capaci.
Deve pertanto ritenersi che i riferimenti forniti dal personaggio in questione sulla
condotta dell’imputato non siano connotati dalle necessarie garanzie di
attendibilità>>.

Osserva questo collegio che la stessa, dichiarata esigenza della
precedente Corte di chiarire i motivi per cui, negli interrogatori del
1993, il collaborante <<aveva taciuto>> le circostanze riguardanti

112
Contrada, lascia trasparire il convincimento che Marino Mannoia
avesse

intenzionalmente omesso

di riferire tali

circostanze;

convincimento reso evidente dalla successiva affermazione della
stessa Corte <<laddove risulta invece che egli escluse categoricamente di
avere mai saputo che il dott. Bruno Contrada fosse persona legata o comunque
vicina a “cosa nostra”>>.

In realtà il 2 ed il 3 aprile 1993, il collaborante si limitò a dire di non
avere ricordi specifici, senza attribuire una patente di onestà
professionale all’imputato.

Analoghe considerazioni possono farsi a proposito del senso attribuito
dalla precedente Corte alla giustificazione offerta da Marino Mannoia
del perché il 2 aprile 1993 avesse parlato diffusamente dei prodromi
della strage di Capaci (la condanna a morte di Giovanni Falcone,
comminata da “Cosa Nostra” già anni prima), e cioè di una vicenda
nella quale non era coinvolto e sulla quale non si era preparato a
rispondere, mentre nulla aveva saputo dire sul conto dell’odierno
imputato, con cui - parimenti - non aveva avuto a che fare e sul quale
non era mentalmente predisposto a rispondere.

113
Il collaborante, infatti, ha risposto che ciò era avvenuto per un fatto
casuale.
Osserva questo collegio che tale “casualità”, è stata riferita dal pentito
non già al proprio atteggiamento (che, altrimenti, sarebbe ictu oculi
uterino, supponente, irrazionale, e quindi tale da mettere in dubbio la
serietà stessa del proposito di collaborare) ma allo sviluppo in sé
dell’atto istruttorio, e cioè al fatto che questo aveva avuto tra i suoi
principali temi i prodromi della strage di Capaci, sui quali il Marino
Mannoia conservava dei ricordi ampi ed organici, trattandosi di
vicende e situazioni cui aveva personalmente assistito.
In sostanza, ha detto il collaborante, gli era capitato di poter parlare di
fatti dei quali conservava memoria, ma non era capitato di poterlo
fare per Contrada, del quale non ricordava nulla.
Questo, e non altro, è il senso del brano “incriminato” della trascrizione
(pag. 41) che si riporta testualmente: <<PRESIDENTE : Dice il
difensore in buona sostanza perché mai lei è stato maconico15 cioè
non ha detto niente di Contrada, mentre per la vicenda Capaci, tanto
per attenermi all’esempio che ho fatto io, si è dilungato, ha dato un
sacco di spiegazioni, di cose, ha parlato diffusamente.
Perché questa differenza, dice l’avvocato.
FRANCESCO MARINO MANNOIA: innanzitutto volevo dire questo,
se ci sono state arrabbiatine questo e quell’altro, certamente questi
illustri magistrati non avevano ammazzato a nessuno a me, erano li
per farsi il loro lavoro, il loro dovere.
15

Leggasi: “laconico”.

114
Se è capitato che mi sono soffermato diffusamente su altre situazioni e
non sul dottore Contrada poteva succedere viceversa prolungarmi sul
dottor Contrada e non soffermarmi sulla strage di Capaci.
È assolutamente casuale>>.
Lo stesso collaborante, invero, ha riferito di non ricordare <<fatti
particolari a carico del dottor Contrada>>, soggiungendo << Non è
che io dico che non volevo parlare del dottor Contrada, per l’amor di
Dio, perché se i ricordi vengono allora vengono, se non vengono non
vengono, io aspettavo i signori Procuratori della Repubblica, in
particolare il dottore Caselli e la sua équipe, poiché avevo fatto
sapere dal mio legale che avevo intenzione di dire a loro le mie
responsabilità personali degli omicidi che avevo commesso, cosa che
in Italia non avevo parlato prima.
Poiché l’avevo già confessato al Governo degli Stati Uniti, ai
procuratori degli Stati Uniti di New York, allora mi faceva dovere
informare la procura che venisse a interrogarmi su questi fatti.
Al che il 2 e il 3 aprile, il 2 aprile mi vedo presentare dinanzi a me, una flotta di persone,
tra cui il dottor Di Nebra 16il dottor Caselli, vi erano parecchie e parecchie persone, fra
cui i miei legali ed altre persone (pagine 11 e 12 trascrizione udienza 20 maggio
1999)>>.
Né vale ad infirmare la credibilità del Marino Mannoia il fatto che questi, nel corso del
suo esame, non avesse detto che anche il 2 aprile 1993 gli era stato chiesto cosa sapesse
sul conto dell’odierno imputato: non sorprende, cioè, che egli non si ricordasse di avere
risposto su un tema del quale aveva dichiarato di non ricordare nulla, se non la veste di
funzionario di Polizia dell’imputato.
E’ assolutamente plausibile, per contro, che la figura di Contrada fosse stata da lui
mentalmente associata allo specifico frangente in cui - opponendo di non essere più in
grado di scavare nei propri ricordi - egli aveva cercato di porre fine al lunghissimo
interrogatorio del 3 aprile 1993.

Oltretutto, è la stessa frammentarietà di tali ricordi che spiega il

16

Leggasi: Tinebra, ndr..

115
perché della loro progressiva emersione: nell’interrogatorio del 27
gennaio 1994 i dati sovvenuti al dichiarante sono l’esistenza di un
rapporto personale tra l’imputato e Rosario Riccobono, additato a
sospetto, come si dirà, dal mafioso Stefano Giaconia; la crisi,
intervenuta e personalmente constatata negli anni 1979-1980, tra lo
stesso Bontate e Rosario Riccobono; la diffidenza del primo nei
confronti del secondo, sospettato di essere autore di delazioni.
In dibattimento, invece, vengono delineati altri fatti di più difficoltosa
messa a fuoco, e segnatamente la conversazione tra Stefano Bontate
ed il suo sottocapo Giovanni Teresi, dipendente di Arturo Cassina,
vertente su un appuntamento da fissare per il tramite di Cassina con
Contrada, e gli episodi delle patenti ottenute dallo stesso Bontate e da
“Pinè Greco” mercè l’interessamento dell’imputato.
Né è inverosimile, a dispetto di quanto dedotto a pag. 12 del volume
II capitolo V paragrafo V.1 dell’Atto di impugnazione, che, tenuto
conto della notorietà di Contrada, in prima linea nell’apparato
investigativo della Questura di Palermo, Marino Mannoia non
ricordasse nemmeno genericamente di averne sentito parlare come
funzionario colluso da una certa epoca in poi (che il Mutolo aveva
collocato successivamente al proprio arresto).
Ed invero - operando l’omertà anche come regola interna a “Cosa
Nostra” - lo stretto rapporto con il capofamiglia non autorizzava il
collaborante a rivolgere domande riguardanti funzionari di Polizia,
pur rendendosi occasionalmente possibile la percezione di rapporti
personali tra costoro e soggetti mafiosi (come accaduto de visu anche

116
a Gaspare Mutolo ed a Gioacchino Pennino nei riguardi del dott.
Purpi), ovvero la percezione di specifici episodi di favoritismo (come
avvenuto, per esperienza diretta del Marino Mannoia, nei riguardi del
dott. Speranza).
Non stupisce, dunque, che il Marino Mannoia avesse focalizzato il
ricordo di un rapporto di conoscenza diretta tra Bontate e Contrada,
mediato dall’imprenditore Arturo Cassina, ancorandolo ad una
reminiscenza specifica di un fatto occasionale come la conversazione
Bontate – Teresi nel giardino della villa di Stefano Bontate.
In tale colloquio, peraltro, egli non aveva titolo per ingerirsi,
trovando, dunque, piena giustificazione le espressioni, stigmatizzate
dai difensori appellanti, del tipo <<non so altro, non ho approfondito
l'argomento, non mi interessava, non mi competeva ,più di questo non
so>>.
Per queste ragioni non colgono nel segno i rilievi, svolti alle pagine 16 e 17 del
volume 16 dei Motivi nuovi di appello, secondo cui:
• se effettivamente Bruno Contrada e Stefano Bontate avessero avuto rapporti tra
loro nel quinquennio tra l’affiliazione del collaborante e l’uccisione del suo capo
famiglia”, cioè tra 1976 e l’aprile 1981, Marino Mannoia ne avrebbe
necessariamente constatato l’esistenza e la consistenza avendo, pur da semplice
soldato, un rapporto diretto con il Bontate;
• se rapporti siffatti fossero esistiti, anche Salvatore Contorno, mafioso di
notevole spessore criminale e, poi, pentito di rilievo sin dal 1984, affiliato alla
"famiglia" di mafia di Santa Maria di Gesù, ne avrebbe parlato, cosa che non era
mai avvenuta.

In altri termini, il silenzio di Salvatore Contorno (che non è dato
sapere se sia stato interpellato su Contrada), ha la medesima
spiegazione della scarsità di notizie di Marino Mannoia: non è
scontato, cioè, che, date le regole interne a “Cosa Nostra”, l’uno o
l’altro dovessero sapere più di quanto hanno dichiarato di sapere.
E’ parimenti plausibile, per la necessaria occasionalità di questo tipo
117
di conoscenze, la spiegazione, offerta dal Marino Mannoia , di avere
appreso dei contatti tra il Contrada e Riccobono nel frangente in cui
Stefano Bontate gli aveva esternato i suoi dubbi sulla affidabilità del
capo mandamento di Partanna Mondello, sospettato di essere un
delatore17.
D’altra parte, per quanto è emerso dal processo, il rapporto
dell’odierno imputato con Stefano Bontate è stato meno intenso - e di
gran lunga meno rilevante rispetto al paradigma del concorso esterno
in associazione mafiosa - rispetto a quello con Rosario Riccobono,
essendo genericamente funzionale, nella strategia di Bontate, ad un
ammorbidimento del funzionario di Polizia. Si spiega, dunque, la
maggiore quantità di informazioni di Gaspare Mutolo, che del
Riccobono era stato il braccio destro e con lui ed i familiari aveva
addirittura vissuto sotto lo stesso tetto un periodo di latitanza.
Per altro verso, le parole <<Con tanti nomi di poliziotti potrei anche
confondermi>>, pronunziate il 3 aprile 1993, si armonizzano
perfettamente con una condizione di estrema stanchezza, e dunque
con quella difficoltà di mettere a fuoco i propri ricordi che è stata
ravvisata dal Tribunale.
La stessa pretesa dei difensori appellanti di stabilire una durata media
della redazione di ciascuna pagina del verbale (45 minuti), e di
inferirne che la risposta sul Contrada era intervenuta alquanto prima
17

Come ricordato nella sentenza appellata e come si dirà appresso, Rosario Riccbono
era stato accusato dal mafioso Stefano Giaconia di essere uno “sbirro”, ed in particolare
di averlo fatto arrestare rivelando i suoi spostamenti all’odierno imputato (cfr. lo
stralcio dell’interrogatorio riportato a pag. 5 del volume II capitolo V paragrafo V.1 dei
motivi di appello).

118
della chiusura del verbale stesso, non tiene conto di tale circostanza, e
comunque muove da una astrazione che non risponde al concreto
procedere di una verbalizzazione riassuntiva, non necessariamente
coincidente con i tempi delle dichiarazioni verbalizzate.
Peraltro, la predetta risposta è riportata alla fine e non, come si
sostiene nell’atto di appello, all’inizio della pagina 18, ed il verbale si
chiude all’inizio della pag. 21, come emerge dalla lettura del
documento, acquisito all’udienza del 19 maggio 1995 .
Superati, dunque, i rilievi riguardanti le risposte agli interrogatori del
2 e del 3 aprile 1993 e le relative giustificazioni date dal collaborante,
va parimenti disatteso l’assunto secondo cui la progressione dei suoi
ricordi denoterebbe un “adattamento manipolatorio”.
Ferma restando, infatti, la considerazione che un ipotetico complotto
avrebbe implicato una regia complessiva delle collaborazioni, il
condizionamento

del

Marino

Mannoia

avrebbe

dovuto

necessariamente essere fatto con l’avallo del governo degli Stati Uniti
D’America, che al pentito aveva accordato protezione nel suo
territorio. Senza dire che l’ipotesi del pedissequo adeguamento non
può desumersi dal semplice fatto che il collaborante abbia riferito fatti
riferiti da altri o descritto il medesimo contesto collusivo già delineato
da altri.
Su questo aspetto, non può che farsi rinvio alle pagine 611-615
dell’appellata sentenza, ed alla positiva verifica, operata dal
Tribunale, della originalità e della attendibilità estrinseca delle
dichiarazioni rese dal collaborante su particolari ed episodi nuovi,

119
rivelatori di autonomia rispetto ad altre fonti propalatorie (pagine
615-654 della sentenza di primo grado).
Prima, tuttavia, di passare alle censure riguardanti tali particolari ed
episodi nuovi, giova rilevare che - ad onta di quanto sostenuto dalla
Difesa in questo giudizio di rinvio all’udienza del 27 ottobre 2005 l’esame di Marino Mannoia in grado di appello non ha introdotto
alcun elemento di discontinuità o di contraddizione rispetto alle
dichiarazioni rese in primo grado.
Nel primo giudizio di appello,infatti, il collaborante ha confermato
tutte le sue precedenti dichiarazioni con riguardo ai punti sui quali è
stato interpellato.
Segnatamente (pag. 21 della trascrizione) ha confermato che, recatosi
a trovare “verso il 1976”, su mandato di Stefano Bontate, il mafioso
Stefano Giaconia, gli aveva sentito muovere al Riccobono l’accusa di
averlo tradito con una delazione fatta a Contrada, accusa che aveva
contribuito a fare deliberare ed eseguire la soppressione fisica del
Giaconia. Come si ricava dalla sentenza di primo grado, anni dopo,
però, lo stesso Bontate sembrava avere mutato avviso, ed analoghi
sospetti, dopo la morte del Riccobono, erano stati manifestati al
collaborante in carcere dal codetenuto Pietro Lo Iacono (cfr. pagine
651 e segg. della sentenza appellata) <<I sospetti avanzati dal Giaconia
sono stati successivamente rivalutati da Lo Iacono Pietro e da Bontate Stefano. Il
Mannoia ha chiaramente riferito che, quando aveva sentito dire al Bontate frasi
del tipo “ forse, forse, aveva ragione quel disonesto del Giaconia nei confronti
del Riccobono”, si era già verificata un’incrinatura nei rapporti tra il Bontate ed

120
il Riccobono a causa di antagonismi interni agli schieramenti mafiosi, il che
giustifica il risentimento del Bontate e l’uso strumentale di quella accusa del
Giaconia che lo stesso Bontate, nell’immediatezza del suo verificarsi, aveva
ritenuto del tutto infondata.
Allo stesso modo Lo Jacono Pietro quando il Riccobono era già stato
vittima della guerra di mafia dei primi anni “80, dopo la sua scomparsa “per
lupara bianca”, aveva reso edotto il Mannoia del suo risentimento nei confronti
del predetto avanzando il sospetto postumo che il Giaconia avesse potuto avere
ragione ad accusare il Riccobono di essere un confidente della Polizia,
collegando tale convincimento ad un ulteriore piu’ recente sospetto, e cioè che il
Riccobono avesse potuto collaborare con le Forze di Polizia nell’operazione del
c.d. “blitz” di Villagrazia del 1981.
In relazione a quanto riferito dal Lo Iacono al Mannoia, va precisato che i
sospetti avanzati dal Giaconia circa un “tradimento” del Riccobono quale
presunto autore di “soffiate” alla polizia, anche dopo quanto dichiarato dal teste
della difesa Corrado Catalano che ha affermato che quella operazione era scattata
a seguito di una notizia confidenziale, di cui non ha ritenuto di disvelare la fonte,
possono essere considerati una presunzione del Lo Iacono.
In realtà si tratta di una semplice supposizione del predetto che si era limitato ad
immaginare che le cose fossero andate in un certo modo ed in tal senso aveva
dato la sua interpretazione del c.d. “blitz” di Villagrazia>>).

E’ appena il caso di rilevare che l’episodio della soppressione e della
riabilitazione postuma del Giaconia, pur non intercettando specifiche
condotte collusive dell’odierno imputato, attesta la problematicità con
cui, nell’ambito dell’organizzazione mafiosa, veniva visto il personale
rapporto - dato per acclarato - tra Contrada e Rosario Riccobono.
Tale rapporto, sempre negato da Contrada anche nella forma da di una
relazione da confidente a poliziotto, aveva costituito motivo di
mormorii mentre era vivo il Riccobono, non essendo ammesse
121
critiche esplicite ai capi; soppresso questi, però, aveva dato luogo a
sospetti ormai manifestati senza remore18.
Lo stesso Marino Mannoia, del resto, nel corso dell’esame reso in
grado di appello, ha ribadito questo concetto prendendo spunto dal
riferimento alla vicenda Giaconia (cfr. pag. 21 della trascrizione
relativa all’udienza del 20 maggio 1999: << Io ho saputo dopo la
scomparsa di Saro Riccobono, perché prima non lo dicevano, ho
saputo che Rosario Riccobono era confidente di Contrada…>>).
Piena conferma al narrato del collaborante, per questo aspetto, è stata
offerta, come meglio si dirà:
• nel giudizio di primo grado, dai collaboranti Tommaso Buscetta
e, indirettamente, Salvatore Cancemi (quest’ultimo, de relato
da Giovanni Lipari, suo capo-decina e successivamente sottocapo della famiglia di Porta Nuova,ha riferito delle
assicurazioni che, in seno alla “Commissione provinciale “
erano state date circa la lealtà del Riccobono e l’utilità di quel
rapporto per il sodalizio mafioso);
• nel giudizio di appello, dai collaboranti Giovanni Brusca (de
relato di Salvatore Riina) ed Angelo Siino (de relato di Stefano
Bontate).
Il Marino Mannoia ha, parimenti, ribadito che il Bontate gli aveva
detto di avere ottenuto, grazie all’interessamento dell’imputato, la
18

Lo stesso imputato, nel corso delle dichiarazioni spontanee rese nel primo dibattimento di
appello all’udienza del 13 dicembre 1999 (dopo il controesame del collaborante Angelo Siino) ha
ribadito che, qualora un rapporto confidenziale ci fosse stato, egli lo avrebbe ammesso già nel
1984, nell’ambito delle indagini scaturite dalle dichiarazioni di Tommaso Buscetta su di esso (v.
infra), essendo venuto meno lo scrupolo di preservare la vita del Riccobono, ucciso il 30 novembre
1982.

122
patente “per un noto esponente di cosa nostra”, confermando che si
era trattato di Giuseppe, detto “Pinè, Greco (pagine 24-25-26
trascrizione udienza 20 maggio 1999) pur non essendo facile per lo
stesso Bontate <<ottenere (…)la patente che era stata in precedenza
levata per motivi appunto di appartenenza, diciamo schedati come
persone pericolose>> (pag. 26 ad finem).
Lo stesso collaborante, inoltre, pur perseverando nel non ricordare il
nome della traversa della via Ammiraglio Rizzo nella quale si trovava
l’abitazione di Rosario Riccobono, ne ha fornito le esatte coordinate,
precisando che << vi erano dei magazzini, sotto vi era un macellaio,
vi erano dei box posteggio macchine>>, in perfetta sintonia con gli
accertamenti compiuti dal teste Luigi Bruno, del centro operativo
della D.I.A. di Palermo in ottemperanza alle deleghe di indagine
riguardanti la ricerca dei riscontri alle dichiarazioni dei pentiti
Gaspare Mutolo, rispettivamente illustrati dal medesimo teste alle
udienze del 19 settembre 1995 (per Mutolo), dell’undici e del 18
marzo 1999 (per Onorato).
Ha riferito, inoltre, di avere appreso dal mafioso Salvatore Federico,
uomo d'onore della famiglia di Bontade (pag. 46 trascrizione udienza
20 maggio 1999) che, grazie ad una soffiata, in una occasione il
Riccobono era riuscito a fuggire per tempo da quell’appartamento
(pag. 53 e 54 ibidem), ed ancora (pag. 47, ibidem) << Sempre per
quello che ho saputo appunto da parte di Stefano Bontade che
Rosario Riccobono era in ottimi rapporti e riusciva a sfuggire sempre
alla cattura tramite appunto informazioni del dottor Contrada.

123
È vero o non è vero questo non lo so.
Dopo la sua morte dicevano che era confidente di Contrada>>.
Infine, il Marino Mannoia ha ribadito le accuse di collusione rivolte
nel dibattimento di primo grado nei riguardi del funzionario di Polizia
dott. Luigi Purpi, gratificato di un appartamento dal mafioso Mimmo
Teresi, costruttore vicino allo

stesso Bontate (pag. 50, ibidem),

accuse dei cui riscontri nella sentenza appellata è stata data ampia
contezza (pagine 414-430, 595-596, 610, 616 della sentenza
appellata).
Ed ancora il Marino Mannoia ha confermato (pag. 20 trascrizione
udienza 20 maggio 1999) di avere percepito la conversazione tra il
Bontate e Giovanni Teresi, riguardante un appuntamento da fissare
tra gli stessi, l’imprenditore Arturo Cassina e l’ imputato.
L’unico, apparente, elemento di novità rispetto alle dichiarazioni rese
nel dibattimento di primo grado è stata la puntualizzazione: <<Non è
che tutto quello che dicono in "cosa nostra" sia sempre oro colato o
sia l’onestà in persona per chi parla>> (pag. 25 ibidem), cioè un
distinguo motivato con l’esempio delle ingiuste accuse di collusioni
mafiose, all’Agente di Polizia Natale Mondo19 - mosse, ad avviso del
collaborante, “per coprire una carica più alta” - e con la stessa,
reciproca diffidenza tra Bontate e Riccobono (pag. 47, ibidem).
Tale distinguo, tuttavia, è del tutto estraneo allo stretto rapporto del
collaborante con il suo capofamiglia, tale da rendere impensabile,
oltre che del tutto superfluo, che Bontate mentisse a Marino Mannoia.
19

Agente di polizia sopravvissuto all’agguato in cui avevano perso la vita Il vicequestore Cassarà e
l’agente di Polizia Roberto Antiochia.

124
Tornando, dunque, agli specifici rilievi mossi nell’Atto di
impugnazione e nei motivi nuovi di appello sui singoli aspetti delle
dichiarazioni di Marino Mannoia, la sentenza appellata ne esaurisce,
in massima parte il contenuto.
Giova, tuttavia, puntualizzare, per quanto attiene alla vicenda
“patente Pinè Greco, che i difensori appellanti hanno stigmatizzato
come un espediente per precostituirsi una giustificazione in caso di
appurato mendacio (pag. 49 del volume II, capitolo V paragrafo V.1
dell’Atto di impugnazione) le riserve con cui il collaborante ha
accompagnato la sua dichiarazione : <<...L'ultima notizia che io
apprendo dal Bontate è che Bontate ottiene la patente e che
l'interessamento è avvenuto da parte del dott. Contrada e che non è
solo la sua patente, io credo di ricordare, ma non vorrei fare errore,
che il Bontate stesso insieme al Girolamo Teresi, o comunque, o
Bontate o G. Teresi, si sono premurati per il piacere di portarla loro
stessi, di propria mano, la patente ad un altro personaggio di "Cosa
Nostra", io credo di ricordare, ma ovviamente sono passati tanti
anni, di ricordare anche quella persona si chiamava Pinè Greco, un
uomo d'onore di Ciaculli>>. (Pagg. 10 e 11 trascrizione udienza 2911-1994, concetto ribadito in sede di controesame).
In realtà,la prima riserva posta dal Marino Mannoia verte non sul
favore in sé, ma sulla identità del mafioso che ne fu beneficiario,
individuato in Giuseppe Greco; indicazione confermata

dll’esito

delle indagini sullo svolgimento della pratica.
La seconda, enunciata con le espressioni <<io credo di ricordare, ma

125
non vorrei fare errore, che il Bontate stesso insieme al Girolamo
Teresi, o comunque, o Bontate o G. Teresi, si sono premurati per il
piacere di portarla loro stessi>> riguarda non l’intervento di Stefano
Bontate, di per sé dato per certo dal collaborante, ma le modalità del
diretto recapito del documento (anch’esso certo), e cioè un aspetto
marginale della vicenda, per di più appresa de relato.
Sotto altro profilo, i difensori appellanti hanno dedotto (pagine 50-52
del volume II, capitolo V paragrafo V.1) che:
• sulla base dei documenti in atti non sarebbe dato << stabilire,
accertare, desumere, arguire o sospettare semplicemente che il
dott. Contrada abbia mai svolto un qualsiasi interessamento
favorevole per la pratica della patente o per qualsiasi altro
motivo per il mafioso Giuseppe Greco>>;
• tenuto conto del tenore nella

nota manoscritta redatta dal

Questore Vincenzo Immordino in data 17 Gennaio 1980, con
cui era stato espresso parere contrario alla restituzione della
patente, doveva ritenersi che l’imputato, consultato nella
qualità di dirigente ad interim della Squadra Mobile (:“sentito
dirigente Mobile; sentito il dir. Misure di Prev.”), si fosse
espresso in modo parimenti contrario;
• l'istanza del Greco, datata 20 agosto 1979, risulta protocollata
(e quindi, deve presumersi, pervenuta) con visto d'ingresso in
Questura soltanto l’undici dicembre 1979, né il Questore
Epifanio, "sua sponte", o perché interessato da Contrada o da
altri, aveva chiesto - come avrebbe potuto - al dirigente del 1°

126
Distretto una immediata risposta in modo da potere, a sua volta,
inoltrare alla Prefettura l'istanza del Greco con parere
favorevole;
• i tempi di tale risposta, pervenuta in Questura il 28 dicembre
successivo, quando lo stesso Epifanio aveva lasciato il suo
incarico di Questore, dimostravano che l'interessato non nutriva
alcuna favorevole aspettativa, nei riguardi di Contrada e
Epifanio, separatamente o congiuntamente, per il buon esito
della sua istanza.
I medesimi difensori hanno osservato, inoltre, che, se fosse
rispondente alla realtà la ricostruzione della pratica in argomento fatta
nella sentenza <<il Tribunale avrebbe dovuto giungere alla conclusione che,
per far andare in porto favorevolmente l'istanza del Greco, ci sarebbe stato
l'accordo di cinque alti funzionari, e cioè:
1. Il Prefetto di Palermo dott. Girolamo Di Giovanni;
2. Il Questore di Palermo dott. Giovanni Epifanio;
3. Il V. Questore Bruno Contrada, Dirigente della Squadra Mobile e
CRIMINALPOL di Palermo;
4. Il V.Questore dott. Carmelo Emanuele, Dirigente Ufficio Misure
Prevenzione della Questura di Palermo;

5. Il V.Questore dott. Francesco Faranda, Dirigente del 1° Distretto di
Polizia di Palermo>> (ibidem, pag. 54).

Le argomentazioni sin qui riassunte non intaccano, ad avviso di
questa Corte, il nucleo essenziale della valutazione del Tribunale, e
cioè l’esistenza dei riscontri estrinseci alla indicazione accusatoria

127
del Marino Mannoia.
Quel giudice, invero, ha individuato il riscontro individualizzante alla
indicazione dell’imputato - all’epoca titolare del doppio incarico di
Dirigente della Squadra Mobile e della Criminalpol

- nella già

ricordata circostanza, riferita dal teste Piero Mattei, della possibilità
di accesso, all’epoca del fatto e senza alcuna traccia scritta, del
personale di Polizia agli archivi esistenti presso l’Ufficio patenti della
Prefettura.
Tale elemento resiste alle obiezioni difensive. La richiesta di
informazioni al I Distretto di Polizia, infatti, venne inoltrata a mezzo
fonogramma, il giorno successivo alla data di protocollo dell’istanza,
sì da presupporre la necessità di una pronta risposta, ed il I Distretto
di Polizia rispose comunque in tempi assai brevi, trasmettendo le
informazioni, favorevoli al Greco, dopo appena dodici giorni.
Ulteriore riscontro alla indicazione accusatoria di Marino Mannoia è
stato offerto dallo stesso Giuseppe Greco, il quale, come ricordato
alle pagine 629 e 630 della sentenza appellata, nel corso del proprio
esame ha ammesso di avere conosciuto superficialmente Stefano
Bontate. Ha affermato di non sapere se fosse stato lui a fargli
recuperare il documento, ed ha precisato che l’istanza da firmare gli
era stata sottoposta da un suo conoscente, tale Pino Romano,
successivamente ucciso negli Stati Uniti d’America (è sintomatico, a
conferma della parziale reticenza del Greco, che egli non avesse
escluso di essere stato beneficato da un capo mafia che ha sostenuto
di conoscere superficialmente).

128
D’altra parte, anche se nel processo sono emerse condotte di altri
funzionari di Polizia - segnatamente il dottor Purpi ed il dottor
Speranza - improntate al favoritismo nei riguardi del Bontate (sponsor
dell’operazione “patente Pinè Greco”), nel periodo in esame quei
funzionari non operavano più all’interno della Questura di Palermo,
avendo il dottor Speranza (come dallo stesso riferito in sede di esame)
diretto la sezione Rapine della Squadra Mobile sino al febbraio 1978,
ed essendo stato trasferito il dottor

Purpi nel 1971 prima al I°

Distretto di Polizia nella via Roma ed in seguito, intorno al 1977, al
Distretto di Polizia di via Libertà, fino all’epoca del proprio
collocamento in pensione (cfr. pagine 425-426 della sentenza
appellata).
Né, parimenti, può pretendersi che Contrada esprimesse un parere
apertamente favorevole al Greco. Senza dire, comunque, che
l’indicazione “sentito il dirigente della Mobile; sentito il dir. Misure
di Prev.” non autorizza ad inferire che l’imputato si fosse espresso nei
termini così netti con cui ritenne di farlo il Questore Immordino.
Infine, la ipotizzata necessità di un accordo tra cinque funzionari (il
Prefetto, il Questore, l’odierno imputato, il Dirigente l’Ufficio Misure
Prevenzione della Questura di Palermo, ed il dirigente del I Distretto
di Polizia) è un argomento fuorviante, giacchè il il thema decidendum
è se Contrada, per quanto le contingenze glielo consentivano, si fosse
adoperato in favore del Greco perché riottenesse la sua patente, così
facilitando un mafioso nei suoi spostamenti ed accrescendo il
prestigio di Stefano Bontate.

129
Considerazioni parzialmente diverse si impongono a proposito delle
anomalie nella pratica di rilascio del passaporto allo stesso Giuseppe
Greco, così riassunte dal Tribunale (pag. 635-636 della sentenza
appellata):
• in data 14/3/1978 il Dirigente della Divisione Polizia
Amministrativa della Questura di Palermo richiedeva al
Dirigente dell’Ufficio Misure di Prevenzione un parere circa
l’opportunità di aderire alla richiesta di rilascio del passaporto
avanzata dal Greco Giuseppe;
• il giorno successivo, il 15/3/1978, con nota n° 90/5261 si
rispondeva alla richiesta di

informazioni

comunicando

esclusivamente che il nominato in oggetto risultava diffidato ed
indiziato di appartenenza alla mafia, ma non si esprimeva alcun
parere;
• il giorno dopo ancora, il 16/3/1978, la Questura rilasciava il
passaporto n° C 856019, valido per cinque anni per tutti i paesi
(come si evince dalla nota della Questura di Palermo, in data
18/3/1978, categ. 22.B/77, intestata al Greco Giuseppe,
indirizzata a vari uffici).
La mancanza del parere, la fulmineità nel rilascio ed il fatto che, dal
registro di consegne passaporti, alla data del 16/3/1978 ed

in

corrispondenza del nominativo del Greco Giuseppe non risulta
apposta alcuna firma per consegna nè alcuna annotazione riguardante
la persona che aveva ritirato il passaporto, costituiscono elementi
sintomatici di un interessamento, apparendo non conducente

130
l’obiezione difensiva secondo cui la pretesa al rilascio del passaporto
ha natura di diritto soggettivo pieno.
Tali elementi, tuttavia, non attingono autonomamente la soglia della
gravità, cioè di una qualificata prossimità logica rispetto alla persona
dell’imputato, né possono considerarsi alla stregua di riscontri in
carenza di una specifica indicazione accusatoria del Marino Mannoia
o di altri collaboranti sul rilascio del documento. Ciò, tuttavia, non
inficia minimamente l’impianto accusatorio, trattandosi di uno spunto
aggiuntivo rispetto alle propalazioni del collaborante, che il Tribunale
ha ritenuto di valorizzare.
Quanto alle censure riguardanti la vicenda del rilascio della patente
di guida a Stefano Bontate si rinvia alla successiva disamina delle
propalazioni del pentito Salvatore Cancemi.
Analogamente, in ordine al presunto intervento del costruttore Angelo
Graziano nel procurare un appartamento a Contrada ed al ruolo di
tramite dell’imprenditore Arturo Cassina nella instaurazione di
rapporti tra Stefano Bontate e l’imputato, si rimanda alla già operata
disamina delle analoghe dichiarazioni di Gaspare Mutolo.
Conclusivamente, mette contro rilevare come l’istruzione rinnovata
nel primo dibattimento di appello non abbia introdotto elementi di
sostanziale novità nella valutazione della attendibilità intrinseca, della
attendibilità estrinseca, e del contributo del Marino Mannoia,
positivamente verificate dal Tribunale, che ha avuto ben presente
come il dato relativo alla successione nel tempo delle sue
dichiarazioni imponesse di valutarle con maggiore prudenza <<al fine

131
di verificare se le notizie in suo possesso siano state frutto di pedissequi
adeguamenti ad altre risultanze processuali ovvero se lo stesso abbia introdotto
con le proprie dichiarazioni particolari o episodi nuovi idonei a rivelarne
l’autonomia rispetto ad altre fonti e la attendibilità rispetto a riscontri di natura
estrinseca (…….)E d’altra parte la preesistenza di altre chiamate in correità in
ordine ai medesimi soggetti, non comporta che le successive chiamate vengano
inutilizzate, dovendo, al contrario, le stesse essere sottoposte al vaglio del giudice
onde verificarne l’autonoma rilevanza probatoria.
Questo principio è stato piu’ volte enunciato dalla Suprema Corte ed, in
modo particolare nei confronti dello stesso Mannoia…>> (pagine 611-614

della sentenza appellata).

132
CAPITOLO V

Le censure riguardanti le propalazioni di Salvatore Cancemi
Il Tribunale rilevava che Salvatore Cancemi, esaminato alle udienze
del 28 aprile e del 10 ottobre 1994, aveva iniziato a collaborare con la
giustizia nel luglio del 1993. A quell’epoca, ponendo fine alla sua
latitanza, egli si era spontaneamente costituito presso una caserma dei
C.C. di Palermo, autoaccusandosi di appartenenza all'organizzazione
mafiosa denominata "Cosa Nostra" nella quale aveva fatto
formalmente ingresso all’inizio del 1976 militando nella "famiglia di
Porta Nuova".
Rilevava, altresì, che, sin dal primo momento, il Cancemi era stato
affidato ai Carabinieri del R.O.S., organismo di polizia giudiziaria
differente da quello che aveva gestito i preliminari contatti e le
investigazioni relativi alla collaborazione di Gaspare Mutolo (cioè la
D.I.A.): escludeva, dunque, anche sotto questo profilo, l’ipotesi della
costruzione artificiosa di una convergenza delle accuse.
Il Cancemi, come si rileva dalla trascrizione del suo esame, assunto
all’udienza del 28 aprile 1994 (pagine 41-42-43) aveva riferito di
avere appreso, a partire dal 1976,di una stretta vicinanza
dell’imputato a Bontate e Riccobono . La sua prima fonte era stata
Giovanni Lipari, suo capo-decina e successivamente sottocapo della
famiglia di Porta Nuova, capeggiata da Pippo Calò.
Il Lipari, in particolare, prima che egli fosse arrestato (in data 22
maggio 1976), gli aveva fatto un generico cenno sulla disponibilità di

133
Contrada ad elargire favori ad esponenti mafiosi. Ciò era avvenuto in
un frangente in cui entrambi si trovavano nel Piazzale Danisinni ed
egli stesso aveva manifestato il suo disappunto per non avere la
patente di guida, ritiratagli nel 1971 a cagione di una misura di
prevenzione.
Scarcerato nell’agosto 1979, lo stesso Lipari, che lo aveva visto
arrivare alla guida di una automobile, sapendolo privo di patente gli
aveva rivelato che Contrada si era interessato di fare avere la patente
di guida ed il “porto d'armi” a Stefano Bontate. Di tale disponibilità,
tuttavia, il collaborante non aveva chiesto di avvalersi, attesa la sua
qualità di semplice “soldato”.
Pippo Calò, suo capo mandamento, aveva confermato questa
circostanza, indicandogli l’odierno imputato come un poliziotto molto
vicino a Stefano Bontate ed a Rosario Riccobono e fonte di
informazioni in ordine a mandati di cattura ed altre notizie di
interesse per l’organizzazione. Egli, comunque, aveva avuto modo di
constatare la diffusione di questa notizia ("era come dire pane e pasta
in Cosa Nostra che il Contrada era nelle mani di Cosa Nostra").
Nel 1980 Giuseppe Zaccheroni, "uomo d'onore" della famiglia di
Porta Nuova, gli aveva riferito che "c'erano altri poliziotti che erano
della stessa cordata del dott. Contrada", cioè che, come lui,
“mangiavano”, erano informatori, avevano rapporti con "Cosa
Nostra", facendo, in particolare, il nome del dott. Ignazio D'Antone.
Lo stesso Cancemi aveva riferito di avere appreso da Giovanni Lipari
che Gaetano Badalamenti, all'epoca capo della "Commissione

134
provinciale", era stato messo al corrente dei rapporti di Contrada con
Bontate e Riccobono.
Aveva chiarito che tale comunicazione al capo era necessaria perchè
la notizia di eventuali contatti tra "uomini d'onore" e poliziotti, non
preceduta da congrue spiegazioni, avrebbe potuto ingenerare il
sospetto di una collaborazione con le Forze di Polizia, per la quale è
prevista, all'interno di "Cosa Nostra", la pena capitale.
Di notevole rilievo, inoltre, ad avviso del Tribunale, era apparsa la
deposizione del collaborante nella parte in cui questi aveva riferito di
avere continuato a sentire parlare da Pippo Calò dell’imputato, come
persona a contatto con “Cosa Nostra”, almeno fino agli anni 19831984, e quindi in un’ epoca in cui, essendo stati uccisi Riccobono e
Bontate, i suoi contatti con l’organizzazione non potevano avere
come referenti tali soggetti.
D’altra parte, la pur generica affermazione del Cancemi che si era
verificato un processo di progressiva “appropriazione” - da parte dei
“corleonesi” - dei rapporti con i referenti politico-istituzionali di Cosa
Nostra, rapporti che negli anni ‘70 del novecento erano stati esclusivo
monopolio di Bontate, Riccobono e Badalamenti, era stata precisata
con l’affermazione di avere appreso in più occasioni da vari “uomini
d’onore”, e segnatamente da Raffaele Ganci, capo della famiglia della
Noce, così come da La Barbera, Biondino e dallo stesso Riina, che
quest’ultimo era stato avvisato dai poliziotti di mettersi da parte a
causa di particolari operazioni dirette alla sua ricerca. 20
20

In particolare, il Cancemi aveva indicato il Ganci - cui era legato da un'amicizia
profonda e di vecchia data, tanto da avere avuto sentore grazie a lui di essere in odore

135
Il Tribunale correlava tale ultima affermazione alle dichiarazioni rese
da

altro

collaboratore

di

giustizia,

Giuseppe

Marchese

-

particolarmente vicino a Salvatore Riina - il quale aveva narrato di
una specifica circostanza in cui l’imputato, con una tempestiva
“soffiata”, aveva reso possibile il primo allontanamento dello stesso
Riina dal suo rifugio in località Borgo Molara (di tale episodio si dirà
appresso, a proposito delle propalazioni del Marchese).
In sintesi, l’attendibilità intrinseca del collaborante veniva ritenuta
positivamente verificata:
• per la indiscutibile capacità del Cancemi di svelare i più
rilevanti segreti dell’organizzazione criminale di cui aveva
fatto parte (percorrendo un cursus honorum che lo avrebbe
portato a ricoprire, all'interno della famiglia mafiosa di Porta
Nuova", la carica di " capo decina" e successivamente dopo
l'arresto del proprio "capo mandamento"

Pippo Calò,

avvenuto nel Marzo del 1985, quella di "reggente" del
"mandamento", ed a partecipare in tale qualità alle riunioni
della "Commissione Provinciale" di Palermo di " Cosa Nostra",
massimo organo deliberativo della predetta associazione
criminale, cfr. pag. 655 della sentenza appellata);
• per la serietà della sua scelta, evidenziata dalla sua decisione di
confessare il proprio ruolo di primo piano all’interno della
“Commissione provinciale” e le proprie responsabilità in
di soppressione per volontà del Riina, causa prossima, questa, del suo costituirsi ai
Carabinieri - come la persona " piu’ intima e fedele", nella cerchia delle sue conoscenze,
a Salvatore Riina e Bernardo Provenzano.

136
ordine a gravissimi fatti di sangue;
• per la tempestività delle rivelazioni degli specifici episodi a sua
conoscenza, coincise con l’inizio della sua collaborazione con
la giustizia;
• perché nessun altro collaboratore prima di lui aveva fatto cenno
a tali specifici “favori” resi dall’imputato;
• per l’impossibilità di ipotizzare che la chiamata in correità
avesse trovato alimento in sentimenti di vendetta o in ragioni di
millanteria (cfr pagine 742 e 758 della sentenza appellata).
L’attendibilità estrinseca delle dichiarazioni, poi, veniva ritenuta - con
riferimento specifico al rilascio della patente a Stefano Bontate, in
precedenza revocata in conseguenza della sottoposizione alla misura
di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di
soggiorno -

anche alla stregua delle affermazioni di analogo

contenuto riferite da Francesco Marino Mannoia. Queste, infatti,
dovevano considerarsi dotate di specifico valore di conferma, in
quanto provenienti da fonte diversa da quelle indicate dal Cancemi, e
cioè proprio dal soggetto (Bontate) che di quell’interessamento era
stato il diretto beneficiario, a fronte delle gravi anomalie e dei
favoritismi oggettivamente emersi dall'esame della relativa pratica.
Più in generale, concludeva il Tribunale <<tutte le notizie riferite dal
collaborante sono risultate logiche, coerenti e convergenti in ordine al loro
contenuto accusatorio con quelle già esaminate rese da Mutolo e Mannoia ed
anche con quelle che saranno nel prosieguo trattate di Tommaso Buscetta,
Giuseppe Marchese e Rosario Spatola>> (pag. 758 della sentenza di primo

137
grado).
*****
Le censure concernenti le dichiarazioni di Salvatore Cancemi sono sviluppate:
• nel Volume II, capitolo V, paragrafo V.1 dell’Atto di impugnazione, riguardante
le accuse di interessamento nel rilascio della patente di guida e del “porto
d’armi” a Stefano Bontate e l’indicazione di una “vicinanza“ dell’imputato a
Bontate e Riccobono (pagine 70 - 130);
• nel volume V capitolo V , paragrafo V. 1 dell’Atto di impugnazione,
concernente la presunta taccia di "jucaturi" (giocatore) attribuita all’imputato
(pagine 125-132).
Esigenze di carattere sistematico impongono di muovere dal vaglio delle doglianze
riguardanti l’iniziale indicazione di una “vicinanza“ dell’imputato a Bontate e Riccobono
ed il senso della aggettivazione di "jucaturi".
Deducono, in particolare, i difensori appellanti che il Cancemi <<..secondo le sue

dichiarazioni, sarebbe entrato in Cosa Nostra all’inizio del 1976 e già da allora
avrebbe saputo, direttamente da Giovanni Lipari (…)e da Calò Giuseppe (…) che
il dott. Contrada era una persona molto vicina a Stefano Bontate e Rosario
Riccobono (pagg. 41-42-43, ud. 28.4.1994)….
Alla domanda successiva da chi e quando avesse appreso queste cose, ha
risposto: “L’epoca dal 1976 in poi, direttamente da Giovanni Lipari e
Giuseppe Calò...”(pag. 41. ud. 28.4.1994).
Poiché il Cancemi è stato arrestato il 22.5.1976 ed è uscito dal carcere ad agosto
1979, poiché Cancemi è stato affiliato a Cosa Nostra - famiglia di Porta Nuova all’inizio del 1976, le notizie sul dott. Contrada quale persona molto vicina a
Bontate e Riccobono deve averle apprese tra gennaio e maggio 1976.
Ciò premesso, è evidente che questa situazione di “vicinanza” di Contrada a
mafiosi o di “assoggettamento” doveva risalire perlomeno a un po' di tempo
prima per essere argomento di conversazione tra mafiosi come di un fatto ben
conosciuto, tanto è vero che il Cancemi a queste sue due fonti (Lipari e Calò) ne
aggiunge altre: “...e da qualche altro. Diciamo, c’erano diverse voci che si
sentivano queste cose...”(pag. 41, ud. 28.4.1994)>>.
L’osservazione, nei termini enunciati, non riflette la scansione temporale dei fatti narrati
dal Cancemi, anche se se la narrativa della sentenza di primo grado potrebbe indurre a
ritenere il contrario (pag. 644 : << Passando a trattare delle notizie in suo possesso

sul conto dell'odierno imputato, il Cancemi ha riferito di avere appreso che il
dott. Contrada era " persona molto vicina" a Stefano Bontate ed a Rosario
Riccobono (cfr. ff. 41 e ss. trascr. cit.).
Ha dichiarato di avere ricevuto tale informazione dal 1976 in poi
direttamente da Lipari Giovanni….>>

Il Cancemi, a ben guardare, ha riferito di avere avuto genericamente
notizia dal Lipari, per la prima volta nel 1976, della disponibilità
dell’imputato a rendere favori ad esponenti mafiosi.
138
Ha soggiunto che, dopo la sua scarcerazione, e cioè dopo l’agosto
1979, questa notizia gli era stata confermata da più fonti: Lipari e
Calò gli avevano parlato dell’interessamento dell’imputato per la
patente di guida ed il porto d’armi di Stefano Bontate e del fatto che
si era reso necessario giustificare, in seno alla “Commissione “
provinciale, i rapporti di Bontate e Riccobono con l’imputato,
divenuti un fatto notorio (pagine 45-46 trascrizione udienza 28 aprile
2004:<<era come dire pane e pasta in Cosa Nostra che il dott.
Contrada era nelle mani di Cosa Nostra>>).
In effetti, alla successiva richiesta del Presidente del collegio di
chiarire meglio la cronologia dell’apprendimento delle notizie
sull’imputato, il collaborante non si è detto certo di avere sentito
pronunciare nel 1976, e non nel 1979 - in questo caso, a Pippo Calò l’espressione “l’avi nelle mani Bontate e Riccobono” (pag. 145
trascrizione udienza 28.4.1994: <<CANCEMI

S.: Ma.. signor

Presidente... o qua o quando abbiamo parlato proprio del discorso
della patente nel ‘79, questi sono stati i periodi, diciamo>>).
Ritiene, tuttavia, questa Corte che, anche a volere accedere alla
cronologia prospettata dalla Difesa (indicazione di una vicinanza a
Bontate e Riccobono nel 1976), il narrato del Cancemi manterrebbe
una sua coerenza.
Ed invero, il collaborante Gaspare Mutolo ha riferito di avere visto
l’odierno imputato, a seguito di alcuni appostamenti nella via Jung,
alla fine del 1975, epoca in cui lo stesso era, ancora, considerato un
nemico di Cosa Nostra.

139
Tale attività di osservazione, però, non aveva avuto seguito.
Non può

escludersi, dunque, che la strategia di avvicinamento

propugnata dal Bontate avesse prodotto i suoi frutti già nei primi
mesi del 1976 - peraltro, i rapporti con Bontate si erano instaurati
prima di quelli con Riccobono - e che il Mutolo non avesse avuto
occasione di venirne a conoscenza.
Analogamente, non vale ad infirmare l’attendibilità del collaborante il
richiamo all’attività investigativa compiuta da Contrada nei riguardi
del Riccobono e degli uomini della sua cosca.
Sul punto, conservano validità le considerazioni svolte dal Tribunale in ordine agli
specifici atti di Polizia Giudiziaria riferibili all’imputato dal 1976 in poi ed alle modalità
ed alla paternità degli arresti di Salvatore Micalizzi e di Gaspare Mutolo (sia rinvia alle
pagine 571-573 della sentenza appellata, nel capitolo riguardante le propalazioni del
Mutolo, ed alle pagine 744-747, nel capitolo riguardante quelle del Cancemi). Senza dire
che il sodalizio mafioso poteva ragionevolmente esigere quei favori che occasionalmente
capitava di potere elargire e che era possibile dissimulare, offendo all’esterno una
immagine di efficienza.
Il Tribunale, d’altra parte, ha anche rintuzzato una obiezione difensiva che affiora nei
motivi di appello (pagina 114 Volume II capitolo V, paragrafo V.1) e cioè che, nel
periodo in cui, secondo il Cancemi, Contrada avrebbe avviato gli iniziali contatti con
Stefano Bontate (il 1976), questi era ancora al soggiorno obbligato in un comune lontano
da Palermo.
Come rilevato nella sentenza appellata, infatti, dalla documentazione contenuta nel
fascicolo permanente della Questura ed in quello del I° Distretto di Polizia prodotti in
atti, è emerso che, per tutto il periodo del soggiorno obbligato, ed anche nel 1976,
Stefano Bontate aveva fruito di numerosissimi permessi che aveva trascorso a Palermo
nella propria abitazione e che, quando nel Giugno del 1976 gli era stato revocato
l’obbligo di dimora nel comune di Cannara (prov. Perugia) con imposizione nei suoi
confronti della presentazione bisettimanale all’Autorità di P.S., egli era stato persino
autorizzato a trasferirsi in noti alberghi del circondario per trascorrervi la propria
villeggiatura.

Quanto, poi, agli apprezzamenti di “ femminaro”, “giocatore”, “sbirro
che mangia” , non può che prendersi atto della assoluta irrilevanza del
primo rispetto al thema decidendum e della assoluta mancanza - nel
narrato e nelle intenzioni del Cancemi - di indicazioni volte a
specificare il grado di concretezza del secondo e del terzo.
140
Del resto, la lettura stessa della trascrizione dell’esame del Cancemi
rivela come si tratti di indicazioni estremamente generiche e di
contorno, che rivelano la loro natura di possibili spiegazioni - date al
collaborante dai suoi referenti - circa ipotetici moventi (mai accertati)
delle condotte collusive dell’imputato21:
A questa stregua, non possono che essere condivise le osservazioni
con cui il Tribunale ha ridimensionato la portata di quelle espressioni,
ritenendole irrilevanti sia ai fini della valutazione di attendibilità del
collaborante, sia, soprattutto, ai fini della prova del concorso esterno
in contestazione.
Venendo all’accusa di interessamento nel rilascio della patente di guida a Stefano
Bontate, benchè il materiale logico riversato nell’atto di appello sia pressoché esaurito
dalla organica trattazione operata dal Tribunale (pagine 691-727, cui va fatto rinvio),
mette conto riportare i punti essenziali del costrutto difensivo.
Il Bontate, deducono i difensori appellanti, non ebbe a godere di alcun favoritismo da
parte della Questura, né in pendenza della misura di prevenzione, né a seguito della
cessazione di essa in data 23 febbraio 1977.
In primo luogo, infatti, per riottenere la patente di guida egli si era rivolto ad un politico
(l’on. le Ventimiglia, Vice presidente della Regione Sicilia) perché lo raccomandasse al
Prefetto, dott. Aurelio Grasso.
In secondo luogo, a seguito della sua istanza la Prefettura richiese alla Questura se la
sentenza di assoluzione del Bontate in appello del 22.12.1976 all’esito del processo dei
“114” - richiamata dallo stesso Bontate nella istanza di rilascio della patente di guida in
data 28.2.1977 - si riferisse ai medesimi fatti che avevano formato oggetto di
valutazione in occasione dell’applicazione del soggiorno obbligato.
Ora, nota n°90/1534 M.P. del 16.1.1978, a firma del Questore Epifanio venne risposto
che si trattava di fatti emersi in epoca successiva, e quindi non superati dal giudicato
assolutorio, cosa che, in concreto, inibì il rilascio della patente di guida.
Il Tribunale, inoltre, secondo i difensori appellanti, avrebbe liquidato con una
motivazione non appagante un ulteriore indicatore della impossibilità, per il Bontate, di
contare sulla compiacenza degli ambienti della Questura.
Nel sottofascicolo della Squadra Mobile relativo a Bontate Stefano (pag. 93 e seguenti
volume II, capitolo V, paragrafo V.1 dei motivi di appello) <<era risultato inserito un

pro-memoria datato 20 febbraio 1978 redatto e firmato dal dott. Antonio De
Luca, allora dirigente della Sezione Omicidi della Squadra Mobile. In detto
21
Al pari, ad esempio, del movente della paura, in più occasioni vivamente contestato
dell’imputato, ad es. nelle dichiarazioni spontanee rese a seguito dell’esame del teste Imposimato
all’udienza del 31 marzo 1995 (pag.55 trascrizione udienza 31.3.1995)

141
documento il dott. de Luca scriveva che il Magg. CC. Enrico Frasca, allora
Com.te del Nucleo Informativo del Gruppo Carabinieri di Palermo, si era da lui
recato la mattina del 20 febbraio 1978 per conoscere le ragioni delle indagini
svolte nei confronti di Bontate Stefano e, in particolare, della perquisizione
domiciliare eseguita nelle prime ore della stessa giornata nell’abitazione di
Bontate (pro-memoria estratto dal sotto-fascicolo della Squadra Mobile, acquisito
su richiesta del P.M. all’udienza dell’11-4-1995) (pagg. 749 e 750 della
sentenza)>>.
Il fatto che Bontate si fosse rivolto ad un Ufficiale dei Carabinieri, oltre a significare che
con lui aveva rapporti tali da chiedergli un simile interessamento, avrebbe dovuto indurre
il Tribunale ad escludere che egli avesse, quantomeno fino al 20 febbraio 1978, e quindi
dopo il 1976 (anno indicato dal Cancemi come epoca delle sue prime informazioni)
rapporti “amichevoli” o “collusivi” con Contrada.
Peraltro, proprio il 20 febbraio 1978 l’imputato era nel suo ufficio, come si desume dalla
annotazione sulla sua agenda da tavolo del 1978, alla pagina corrispondente:<< Ha
telefonato dr. Rossi - Bologna - comunicato omicidio Garda Baldassarre” - S. Maria
Co’ di Fiore (Ferrara)>>.
Se Bontate, cioè, <<avesse avuto “fonti informative” nella Polizia Giudiziaria della

P.S. non si sarebbe rivolto a un Ufficiale dei Carabinieri per una operazione della
Polizia>>.
A questa stregua, <<speciosa e pretestuosa>> sarebbe l’argomentazione del Tribunale
secondo cui (pagina 750 della sentenza) <<La circostanza che Bontate potesse fruire
dell’interessamento di altri soggetti all’interno delle Istituzioni, non costituisce
alcuna smentita al ruolo svolto dall’odierno imputato>>. Essa, infatti, avrebbe
potuto avere <<un qualche valore se l’operazione fosse stata ad iniziativa dei CC.
e se, quindi, il maggiore Frasca avesse chiesto informazioni a suoi colleghi
dell’Arma>> (pag. 99, ibidem).
Ulteriore aspetto dell’impianto difensivo è la dedotta assenza di riscontri
individualizzanti.
Le risultanze processuali, ad avviso dei difensori appellanti <<hanno messo sì in

risalto irregolarità, ritardi, carenze informative e superficialità nella trattazione
complessiva della pratica, ma nulla che possa ragionevolmente e concretamente
addebitarsi al dr. Contrada, rimasto estraneo in ogni momento e passaggio
dell’iter burocratico della pratica stessa, così come risulta dai documenti e dalle
testimonianze (pag. 80-81 vol II)>>.
Soggiungono i medesimi difensori (ibidem, pag. 92 e segg.): <<L’unico foglio da cui
si sarebbe potuto trarre un collegamento tra la pratica patente Bontate e il dr.
Contrada è la lettera datata 24 settembre 1979 della Questura diretta alla Squadra
Mobile - Sez. Antimafia - con la quale venivano chieste aggiornate informazioni
su Bontate ai fini del mantenimento o meno del beneficio già concesso dal
Prefetto il 2.8.1978 al predetto.
Ma dall’esame di questo foglio si evince con chiarezza che esso non è nemmeno
passato per le mani del dott. Contrada, in quanto, giunto alla Squadra Mobile
(timbro di entrata) il 25 settembre 1979, fu sottoposto al visto del V. Dirigente
della Mobile dott. Vittorio Vasquez e da questi passato per la trattazione al dott

142
Crimi, allora dirigente Sez. Antimafia della Squadra Mobile - Sezione delegata a
trattare pratiche del genere. Infatti, in calce alla lettera (acquisita agli atti del
processo unitamente a tutta l’altra documentazione sull’argomento) è apposta la
decretazione “Al dr. Crimi - sigla V.” (che significa Vasquez).
Il 25 settembre 1979 il dott. Contrada - allora dirigente della Squadra Mobile e
della Criminalpol - era impegnato per l’omicidio del giudice C. Terranova,
perpetrato appunto quella mattina del 25.9.1979 e non poteva essere in ufficio a
leggere la posta di ordinaria amministrazione in arrivo>>.
In ogni caso, secondo i predetti difensori (analoga osservazione è stata svolta a proposito
della pratica per la restituzione della patente di guida a “Pinè Greco”), se fosse stato
davvero interessato a favorire Stefano Bontate, Contrada avrebbe dovuto svolgere una
vera e propria attività di regia, intervenendo (ipotesi esclusa dalle testimonianze degli
interessati):
• sul Prefetto al fine di determinarlo, nell’ambito della sua facoltà discrezionale
conferitagli dalla legge, ad emanare il provvedimento di concessione della
patente;
• sul Dirigente del Distretto di Polizia, affinché esprimesse un parere favorevole o
comunque non ostativo all’accoglimento dell’istanza o a fornire informazioni
non aderenti alla realtà;
• sul Questore, onde convincerlo a fare sue le informazioni del suddetto
funzionario e trasmetterle, senza interferire nella sostanza di esse, al Prefetto;
• sul dirigente dell’ufficio patenti della Prefettura per indurlo a ritardare la
richiesta di nuove informazioni da inoltrare alla Questura dopo che la patente di
guida, in data 2 agosto 1978, era stata rilasciata “in via di esperimento”;
• sul dirigente dell’Ufficio Misure Prevenzione della Questura per convincerlo a
soprassedere nell’invio in Prefettura del parere della Squadra Mobile,
sfavorevole al mantenimento della patente, concessa in via provvisoria;
• sul dirigente della Sezione Antimafia della Squadra Mobile per far sì che
indugiasse ad esprimere il parere sul mantenimento del beneficio già concesso
al Bontate dal Prefetto.
*******
Come ricordato nell’atto di impugnazione, la pratica di rilascio della patente al Bontate
ebbe tre fasi: la prima, tra il 28 febbraio 1977 (data della istanza al Prefetto da parte di
Bontate) ed il 2 agosto 1978 (data di concessione in via di esperimento della patente da
parte del Prefetto); la seconda, tra l’undici luglio 1979 (data della richiesta della
Prefettura alla Questura di aggiornate informazioni su Bontate) e l’otto settembre 1980
(risposta della Squadra Mobile alla Questura con parere sfavorevole al mantenimento
della patente da parte del Bontate); la terza, tra l’otto settembre 1980 ed il 23 aprile 1981
(uccisione di Bontate), in cui la pratica rimase ferma, senza alcuna ulteriore informativa
alla Prefettura, presso l’Ufficio Misure Prevenzione della Questura.
Orbene, gli stessi difensori appellanti, pur affermando che Bontate non ebbe a godere di
alcun trattamento di favore all’interno degli Uffici della Questura, riconoscono che si
verificarono <<irregolarità, ritardi, carenze informative e superficialità nella
trattazione complessiva della pratica>> relativa alla sua patente, mai sospesa o
revocata sino alla sua uccisione ancorché rilasciata “in via di esperimento”.
Addirittura, come puntualmente evidenziato dal Tribunale, (pagine 698-700 della
sentenza appellata) <<Stefano Bontate non avrebbe potuto ottenere il rilascio della

143
patente e ciò non soltanto in relazione alla sua qualità di diffidato mafioso ma
perchè vi era in atti la prova di un reato dallo stesso commesso (violazione al
soggiorno obbligato), perpetrato attraverso l’uso di un documento abilitativo alla
guida, risultato falso.
Ed infatti, come si evince dagli atti esistenti sia nel fascicolo cat. II° della
Questura di Palermo che in quello della Prefettura, il Bontate in data 29/4/1975 in
un’epoca in cui risultava dimorante obbligato nel comune di Cannara (prov.
Perugia), era stato sorpreso e tratto in arresto sull’autostrada del Sole, nei pressi
del Comune di Scandicci (Firenze), a bordo di un’autovettura “Porsche” intestata
al proprio fratello Giovanni in compagnia del mafioso Scaglione Salvatore;
nell’occasione il Bontate era stato trovato in possesso di una patente di guida,
Cat. C n° 843 a lui intestata in cui risultava apposta la dicitura “duplicato”
(rilasciato il 4/1/1971 dalla Prefettura di Palermo e vidimata per gli anni 1973-74
e 75) che il Distaccamento della Polizia Stradale di Campi- Bisenzio aveva
trasmesso per accertamenti sia alla Prefettura che alla Questura di Palermo; tale
patente, contrariamente a quanto si leggeva sulla stessa non era stata rilasciata
dalla Prefettura di Palermo e per tale motivo era stato avviato un procedimento
penale per falso presso la sezione penale della Pretura unificata di Firenze a
carico del Bontate (…) Il dott. Carmelo Emanuele, che è stato addetto
ininterrottamente per circa sedici anni all’Ufficio Misure di Prevenzione della
Questura di Palermo, prima come funzionario e poi come dirigente, escusso
all’udienza del 23/6/1995 ha dichiarato che se il richiedente era un indiziato
mafioso doveva valutarsi la possibilità di un abuso della patente da parte dello
stesso e se si fosse profilata una tale eventualità il parere avrebbe dovuto essere
negativo; solo se la condotta dell’indiziato mafioso non avesse dato adito ad
alcun sospetto allora la patente di guida si sarebbe potuta rilasciare (cfr. ff. 22- 56
e ss. ud. cit.). E’ evidente che nel caso in esame non v'era una mera ipotesi di un
possibile abuso della patente di guida da parte del Bontate bensì la certezza di un
abuso già perpetrato essendo stata già realizzata una specifica condotta
penalmente rilevante>>.
I difensori appellanti hanno, poi, sostenuto che il compendio documentale in atti
rivelerebbe l’assenza di trattamenti di favore nei confronti del Bontate.
Essi, però, omettono di considerare il tenore di una nota manoscritta relativa alla fase del
rilascio della patente, redatta su un foglio datato 24 aprile 1978 ed intestato alla Questura
di Palermo, nella quale vengono oscurati i temi della qualità di indiziato mafioso e della
possibilità di abuso della patente di guida da parte dello stesso Bontate.
Segnatamente, dopo l’esito negativo della prima richiesta di informazioni a firma del
Prefetto Grasso, con nota n° 45024 del 3/4/1978 il Prefetto Di Giovanni chiese alla
Questura con nota n° 45024 del 3/4/1978: <<poichè il Bontate è diffidato, si prega di
fare conoscere l’avviso della S.V. in ordine alla richiesta, precisando, in particolare, se
sussistano motivi ostativi o se l’interessato abbia dato concreti segni di
ravvedimento>>.
Seguì la citata nota manoscritta della Questura in data 24 aprile 1978, con la quale si
richiese al I Distretto di Polizia, territorialmente competente (pag. 704 della sentenza
appellata): <<Si prega far conoscere l’attività lavorativa svolta in atto dal Bontate e se

144
in relazione a tale attività il documento richiesto costituisca per lo stesso mezzo
indispensabile di lavoro>>.
Orbene - al di là della perfetta sintonia sia con l’istanza di rilascio a firma del Bontate,
nella quale si evidenziava la necessità di detto documento per esigenze di tipo lavorativo,
e dell’assonanza con l’istanza con cui successivamente “Pinè Greco” chiese la
restituzione della sua patente di guida - colpisce il fatto che la nota decampa del tutto
rispetto ai due temi oggetto di accertamento, e cioè:
• l’esistenza di “motivi ostativi” al rilascio della nuova patente richiesta
dall’interessato;
• l’eventuale esistenza di “concreti segni di ravvedimento” da parte del diffidato.
A questi due quesiti, infatti, come rilevato dal Tribunale (pag. 703 della sentenza) << la

Questura avrebbe dovuto rispondere e non v’è dubbio che il Bontate, essendo
stato tratto in arresto due anni prima nella flagranza della contravvenzione
all’obbligo di soggiorno in compagnia di altro soggetto indiziato mafioso e con
una patente contraffatta, non soltanto aveva posto in essere una condotta del tutto
opposta a quella richiesta di positivo ravvedimento, ma in modo specifico aveva
dato prova di abusare del documento abilitativo alla guida>>.
Alle informazioni favorevoli del primo distretto di Polizia (<<la patente richiesta dal
Bontate, appare un mezzo necessario di lavoro per lo stesso>>) seguì il parere del
Questore Epifanio del 19 luglio 1978, il cui accento logico si polarizza sulla conclusione
<< Non si esclude che lo stesso, in relazione alla sua attività, possa avere bisogno
dell’invocato documento di abilitazione alla guida”>>, scaturita dalla premessa che
dalle <<recenti informazioni assunte>> era risultato che il Bontate, peraltro già indiziato
mafioso, era <<proprietario di diversi appezzamenti di terreno coltivati.....che
conduceva direttamente>>;parere nel quale vengono sostanzialmente obliterati i quesiti
posti dalla Prefettura circa l’esistenza di motivi ostativi e di concreti di ravvedimento.
L’ex Questore Epifanio, nel corso del suo esame dibattimentale (pag. 707 della sentenza
appellata), ha dichiarato che << nel caso di specie, non ricordava se si era posto il

problema della possibilità di un abuso ed in ogni caso, verosimilmente, si era
limitato ad aderire a quella indicazione riguardante la necessità per il Bontate
della patente per motivi di lavoro fatta dai suoi collaboratori, facendo quindi
proprio un giudizio altrui (cfr. ff. da 35 a 49 ud. 5/5/1995)>>.
A prescindere, comunque, da tale indicazione, legata ad un giudizio di verosimiglianza
coerente col notorio, la direzione impressa in Questura all’andamento della pratica
costituisce un indubbio riscontro alle convergenti accuse del Cancemi e del Marino
Mannoia.
Né coglie nel segno l’obiezione difensiva secondo cui, ove davvero il rilascio ed il
mantenimento della patente al Bontate fossero stati dovuti all’apporto dell’imputato,
questi avrebbe dovuto condizionare il Prefetto, il Questore, il Dirigente del Distretto di
Polizia territorialmente competente, il Dirigente dell’ufficio patenti della Prefettura ed il
dirigente dell’Ufficio Misure Prevenzione della Questura.
Il Bontate, infatti, aveva già interessato un Prefetto (Grasso) tramite un politico
(Ventimiglia), ed in quella circostanza era emerso come fosse imprescindibile una
pronunzia favorevole della Questura.
Ciò che rileva,comunque, è il riscontro di un apporto decisivo in una fase del
procedimento, offerto dalla citata nota della Questura del 24 aprile 1978. cui fecero

145
seguito le informazioni favorevoli del I Distretto di Polizia, di segno schiettamente
“georgofilo”, al pari di quelle successivamente rese per la patente di “Pinè” Greco.
Del resto, se un connotato essenziale della condotta di sistematica agevolazione del
sodalizio, ascritta all’imputato, è proprio la sua dissimulazione, non si può certo
pretendere che Contrada propugnasse apertamente la causa del rilascio della patente di
guida al Bontate.
Non ha pregio, poi, l’ulteriore argomento secondo cui il ricorso all’interessamento del
maggiore dei Carabinieri Enrico Frasca per una perquisizione compiuta nell’abitazione
di Stefano Bontate dalla Polizia di Stato sarebbe incompatibile con l’apporto di
Contrada.
Il maggiore Frasca, infatti, intervenne presso il dott. De Luca a distanza di poche ore
dalla perquisizione effettuata nel domicilio del Bontate, dimostrandosi, quindi, come il
suo tramite più immediato, come traspare anche nell’appunto dello stesso De Luca,
trascritto alle pagine 94 e 95 del volume II capitolo V, paragrafo V.1 dell’Atto di
impugnazione (<<….L’Ufficiale era infatti a conoscenza, e non so attraverso quali

canali, che nelle prime ore di stamani avevo inviato una squadra nell’abitazione
del predetto con lo scopo di procedere ad una dettagliata perquisizione
domiciliare ed accompagnamento in Ufficio del prevenuto. Il Bontate nella
circostanza non è stato trovato, evidentemente perché riuscito a fuggire attraverso
i giardini retrostanti. La moglie agli agenti ha riferito che il marito era già uscito
per recarsi in campagna.
Ho riferito al Maggiore FRASCA che in relazione al triplice omicidio di
SCELTA Ignazio, VITALE Rosario e SIINO Girolamo, consumato in piazza
Uditore la sera del 15 corrente, stavo controllando la posizione di alcuni
esponenti mafiosi palermitani e, fra costoro, il BONTATE Stefano>>.
Un tale ruolo del maggiore Frasca, tuttavia, non contrasta con la possibilità, per il
Bontate, di appellarsi anche a figure istituzionali interne agli uffici della Questura
(necessariamente competente ad interloquire con la Prefettura rispetto al procedimento
per il rilascio della patente), cosa puntualmente avvenuta se si considera che, appena due
mesi dopo, venne formata la più volte citata nota della Questura stessa in data 24 aprile
1978 con cui si eludevano i temi della esistenza di motivi ostativi e di concreti di
ravvedimento.
Per converso, non è un fatto logicamente necessitato che il Bontate, pur disponendo di un
contatto più immediato, e cioè il maggiore dei Carabinieri Enrico Frasca, dovesse
prescinderne sol perché la perquisizione in suo danno era stata fatta dalla Polizia e non
dai Carabinieri22.

22

Elementi inquietanti sul circuito di conoscenze e rapporti del maggiore
Frasca emergono dal fatto che, come si vedrà trattando dell’episodio relativo
alla telefonata di Nino Salvo a Contrada del 7 ottobre 1983, egli si adoperò con
analoga tempestività per contattare su richiesta dello stesso Nino Salvo,
l’ufficiale dei CC Angiolo Pellegrini, coestensore del rapporto di denuncia per la
strage Chinnici. Il Salvo aveva appreso, a suo dire da notizie di stampa, di
essere indicato insieme al cugino Ignazio, nell’ambito del rapporto giudiziario
per l’omicidio del giudice Chinnici, quale possibile mandante di tale fatto
delittuoso.

146
Del resto - valgono, al riguardo, le medesime osservazioni svolte a
proposito della vicenda della patente restituita a Pinè Greco, riferita
dal pentito Marino Mannoia - il citato documento della Questura del
24 aprile 1978, come tutti gli atti successivi, rimonta ad un’epoca in
cui altri funzionari di Polizia (segnatamente il dr. Purpi ed il dr.
Speranza) dei quali sono emerse condotte improntate al favoritismo
nei riguardi del Bontate non operavano più all’interno della Questura
stessa.
Ma la individualizzazione più pregnante degli elementi di conferma delle accuse è data
dalla inerzia degli uffici della Questura, successivamente al rilascio, in via di
esperimento della patente di guida al Bontate, correlata alle indicazioni emerse dalla
testimonianza del dott. Giuseppe Crimi, all’epoca dirigente della sezione Antimafia della
Squadra Mobile.
Rinviando alla ricostruzione operata dalla sentenza di primo grado (pagine 710 e
seguenti), mette conto evidenziare che:
• con nota dell’undici luglio 1979 il Prefetto Di Giovanni chiese “aggiornate
informazioni” sul conto del Bontate;
• con nota della Questura in data 24 settembre 1979, diretta alla Squadra Mobile Sezione Antimafia, venne richiesto un rapporto informativo;
• tale rapporto venne redatto soltanto un anno dopo (8 settembre 1980) e non fu
mai ufficialmente trasmesso dalla Questura alla Prefettura sino alla data
dell’omicidio del Bontate.
Alla già citata obiezione dei difensori appellanti secondo cui la nota del 24 settembre
1979 non sarebbe nemmeno passata per le mani di Contrada - allora dirigente della
Squadra Mobile e della Criminalpol, impegnato nelle indagini per l’omicidio del giudice
Cesare Terranova e non a <<leggere la posta di ordinaria amministrazione in
arrivo>> - il Tribunale ha puntualmente risposto citando le dichiarazioni del teste Crimi
(pagine 713-718 della sentenza appellata).
Quest’ultimo, infatti, aveva riferito che, in quel momento, le indagini sui Bontate,
intraprese dal dirigente della Squadra Mobile Boris Giuliano, stavano “particolarmente a
cuore” a Contrada e, proprio perché esse erano in corso, era stata presa la decisione di
“temporeggiare” nella determinazioni riguardanti la patente di guida per evitare di dare
agli stessi Bontate “segnali negativi”, cioè di rivelare che si stavano conducendo
indagini sul suo conto.
E’ significativo, come osservato dal Tribunale ( pag. 717 della sentenza) appellata, che
il Crimi, <<… che lo stesso imputato ha indicato come uno dei suoi più stretti

collaboratori con cui ha avuto anche un rapporto di amicizia al di là del mero
rapporto professionale (cfr. f. 136 ud. 4/11/1994)>>:
• dapprima abbia ammesso di <<avere adottato una decisione concertata a
livello di Squadra Mobile (vedi l'uso spontaneo del plurale per tutta la
parte della deposizione esaminata) aggiungendo di averne verosimilmente

147
parlato anche con il dirigente della Squadra Mobile, ancorando il ricordo
anche ad un dato logico: l’esistenza di indagini in corso su Bontate
Giovanni direttamente seguite dal dott. Contrada>>;
e però, alla fine della sua deposizione, alla domanda della difesa del seguente
tenore : “Ho capito, insomma, di ritardare la risposta non le fu detto da
Contrada? abbia risposto : “Nella maniera piu’ assoluta, no”.
Egli, cioè (pag. 716 della sentenza appellata) << mentre per la prima parte della
•

propria deposizione ha ricordato i fatti in oggetto fornendo una spontanea
ricostruzione degli stessi tale da coinvolgere necessariamente il dirigente della
Squadra Mobile in quella decisione di “opportunistica” attesa, in un secondo
momento della sua deposizione, verosimilmente perchè resosi conto del
pregiudizio arrecato all’imputato, ha radicalmente mutato impostazione
escludendo in modo assoluto, ma con risultati poco convincenti, il
coinvolgimento del dott. Contrada>>.
In definitiva, le censure dei difensori appellanti non hanno intaccato il costrutto
motivazionale concernente l’interessamento di Contrada nella pratica di rilascio della
patente a Stefano Bontate.
Persuasivamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto che le indicazioni accusatorie del
Marino Mannoia e del Cancemi, tra loro convergenti, avessero trovato riscontro nel fatto
che il periodo in cui la patente era stata ottenuta (1978) era <<assolutamente

compatibile con la data in cui sia Cancemi che Mannoia avevano appreso la
notizia dell’avvenuto interessamento da parte del dott. Contrada per fargli
ottenere la patente (1979-1980) ed in un contesto in cui il dott. Contrada,
dirigente della Criminalpol, era il funzionario di maggior rilievo all’interno della
Questura, quel “punto di riferimento” da molti testi indicato ed i cui “consigli” e
“suggerimenti” erano sempre ascoltati, il funzionario che piu’ di ogni altro
godeva la stima e la fiducia del Prefetto Di Giovanni e del Questore Epifanio
(come i predetti testi hanno dichiarato nel corso delle loro rispettive deposizioni
dibattimentali)>> (pag. 710 della sentenza appellata).
Il Tribunale ha rilevato, altresì, anomalie anche nel rilascio del passaporto a Stefano
Bontate (pagine 723-724 della sentenza appellata), sintomatiche di favoritismo
proveniente nei suoi confronti dagli uffici della Questura.

Tuttavia, come si è osservato a proposito delle analoghe anomalie riscontrate nella
pratica di rilascio del passaporto a “Pinè” Greco, gli elementi evidenziati in sentenza
non possono considerarsi alla stregua di riscontri in carenza di una specifica indicazione
accusatoria sul rilascio del documento, né hanno una autonoma, pregnante consistenza
indiziaria rispetto alla persona dell’imputato.

Quanto, infine, alle indicazioni accusatorie del Cancemi sul rilascio
del “porto d’armi” a Stefano Bontate (Volume II, capitolo V,
paragrafo V. 1, pagine 116 – 130), il Tribunale ha premesso (pag. 728

148
della sentenza appellata) che la ricerca dei riscontri, <<a differenza di
quanto avvenuto per la pratica della patente che ha lasciato ampie tracce di
scambi epistolari tra Prefettura e Questura, si è presentata di notevole difficoltà,
per la ragione che la documentazione afferente tale materia, di competenza
pressocchè esclusiva della Questura e dei Commissariati di zona, è risultata assai
carente e lacunosa>> in quanto gli atti relativi alle autorizzazioni in

questione,

aventi

validità

pluriennale,

in

ottemperanza

alle

disposizioni che regolano lo scarto d’archivio, venivano conservati
per almeno due anni dalla scadenza del titolo e, quindi, ne era stata
disposta l’eliminazione.
Era stato accertato, tuttavia, che tra la fine degli anni ‘50 e l’inizio
degli anni ‘60 Stefano Bontate era certamente titolare sia di porto di
fucile che di porto di pistola.
Quanto al porto di pistola (pag. 734 della sentenza appellata) <<da un
controllo di Polizia effettuato il 29/3/1963, di cui è rimasta traccia nel fascicolo
CTG II° (Pregiudicati), è emerso che in quella data il Bontate era stato fermato a
bordo di un’autovettura “ Alfa Romeo Giulietta” nella via Falsomiele, unitamente
a Greco Paolo: entrambi erano armati di pistola, mentre il Greco veniva tratto in
arresto perchè sprovvisto di porto di pistola, il Bontate veniva rilasciato perchè
regolarmente autorizzato a portare l’arma; nell’occasione il dirigente pro-tempore
della Squadra Mobile (dott. Umberto Madia) con nota in data 29/3/1963
segnalava al Questore l’avvenuto arresto del Greco e proponeva di non rinnovare
l’autorizzazione al Bontate alla scadenza prevista per il mese di Giugno di
quell’anno …>>.

A giudizio del Tribunale (pag 735 e segg. della sentenza appellata)

149
l’impossibilità <<di reperire la documentazione idonea a comprovare le
successive vicende afferenti tali titoli di Polizia non consente di potere affermare
con certezza cosa avvenne negli anni successivi ed in particolare tra la fine degli
anni ‘70 e l’inizio degli anni ‘80, per i quali non è stato possibile rinvenire i
fascicoli in materia d’armi perchè mandati al macero come da regolamento
d’archivio e neppure il registro, di natura permanente istituito per prassi sin dal
1971 presso la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, ma
che non è stato ritrovato per il periodo antecedente al 1983, che è quello di
interesse al fine in esame .
Mentre per il porto di pistola taluni indizi indurrebbero a ritenere che il titolo di
Polizia venne successivamente revocato al Bontate, conclusioni diverse devono
trarsi per il porto di fucile. Ed infatti, a seguito dell’evidenziata segnalazione da
parte del dirigente della Squadra Mobile, dott. Madia, successiva al fermo del
Bontate insieme al Greco, appare improbabile che al Bontate, potesse essere stato
mantenuto il porto di pistola, di cui, peraltro egli era risultato sprovvisto nel
momento in cui era stato trovato ucciso pur essendo in possesso di una pistola
cal. 7,65, con matricola abrasa (cfr. fascicolo relativo all’omicidio di Stefano
Bontate- acquisito all’udienza del 19/5/1995)>>.

Il Tribunale, a sostegno della ritenuta impossibilità di escludere che al
Bontate fosse stato rilasciato un nuovo porto di fucile a partire
dall’epoca in cui, secondo il costrutto accusatorio, egli “avvicinò”
l’imputato (cioè intorno alla fine del 1975) ha valorizzato (pagine 736
e segg. della sentenza):
• il fatto che, alla morte dello stesso Bontate, risultavano annotati
in carico a lui presso la stazione dei carabinieri di Villagrazia

150
un fucile, un revolver ed una pistola semiautomatica, dei quali
era stato chiesto conto alla vedova, che nulla aveva saputo dire;
• il fatto che il collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta
aveva

riferito

di

avere

personalmente

verificato,

con

riferimento al periodo Giugno 1980-Gennaio 1981, che Stefano
Bontate aveva l’abitudine di andare ogni mattina a caccia
portando con sè dei fucili (cfr. f. 16 ud. 25/5/1994).
In relazione alla prima di dette emergenze, quel Giudice ha ritenuto
che la circostanza <<che al Bontate fosse consentito di detenere armi (corte e
lunghe) regolarmente denunciate, nonostante i processi e le misure di
prevenzione cui era stato sottoposto, tenuto conto del rilievo mafioso del
personaggio, è certamente un dato allarmante che non smentisce la possibilità che
al predetto possa effettivamente essere stato rinnovato, anche nel periodo di
interesse, quantomeno il porto di fucile>>.
In relazione alla seconda, ha dedotto che, siccome il Bontate in quel periodo non era
latitante, il portare quotidianamente con sè armi necessarie alla caccia induce a ritenere
possibile << che, nel periodo d'interesse, fosse munito quanto meno del porto di
fucile per uso caccia>>.
Ora, deducono i difensori appellanti che:
• <<come è stata trovata traccia di titoli di polizia per armi di Bontate negli

•

anni fine ‘50 inizi ‘60, a maggior ragione si sarebbe senz’altro trovata
traccia di eventuali nuovi titoli o rinnovi, sempre in materia d’armi, a
nome di Stefano Bontate, qualora quest’ultimo avesse goduto di tali
licenze negli anni ‘70, inizi anni ‘80>>;
<<Il Bontate mai avrebbe potuto ottenere, per il suo stato di mafioso
accertato, confermato e mai revocato, una licenza di porto d’arma.
Qualora avesse inoltrato una istanza intesa ad ottenerla, risulterebbe,
senza alcun dubbio, unitamente ai relativi pareri, dagli atti del fascicolo
permanente ctg. 2^ (pregiudicato) esistente negli Archivi della Questura
di Palermo a ctg.2^ (pregiudicato), dal quale risulta che egli era stato
sottoposto a diffida “quale elemento socialmente pericoloso” in data
24.9.1963 ed era stato sottoposto alla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno per anni cinque,
con decreto 21.3.1970 del Tribunale di Palermo, siccome indiziato di

151
appartenenza alla mafia, ed era stato sempre indicato come mafioso>>;
•

•

la circostanza, riferita dal Buscetta, che egli si recasse quotidianamente a caccia
del periodo giugno 1980-gennaio 1981 non è probante, non potendo considerarsi
prioritaria, per un criminale del suo spessore, la preoccupazione di procurarsi il
titolo di polizia;
il dott. Francesco Faranda, dirigente del I Distretto di Polizia (nella cui
circoscrizione territoriale era compresa la residenza del Bontate) dal 1976 al
1980 aveva escluso la possibilità del rilascio di porti d’arma, alla stregua degli
articoli 11 e 43 T.U.L.P.S., attesi i precedenti di polizia dello stesso Bontate
(pagine 18 e 19 trascrizione udienza 21 marzo 1995).

I rilievi sin qui illustrati non valgono, ad avviso di questa Corte, ad
invalidare la sostanza dell’iter logico seguito dal Tribunale.
Ed invero, al di là del condizionale usato nella sentenza appellata
(<<Mentre per il porto di pistola taluni indizi indurrebbero a ritenere che il titolo
di Polizia venne successivamente revocato…>>), il fatto che il Bontate, al

momento della sua uccisione, fosse in possesso di una pistola con
matricola abrasa induce a ritenere che anche all’epoca indicata dal
Cancemi (e cioè prima del 1979) egli ne fosse sprovvisto, pur non
constando traccia,nel fascicolo permanente ctg. 2^ (pregiudicato) di
una revoca o un di mancato rinnovo del porto di pistola del quale lo
stesso Bontate era titolare nel 1963.
Tuttavia, proprio la lacunosità della documentazione disponibile e la
mancanza di specifiche indicazioni nel citato fascicolo permanente
non consentono di escludere in radice - avuto riguardo alla
circostanza che in carico al Bontate risultava la detenzione di armi
corte e lunghe, regolarmente denunciate - che egli, pur privo di porto
di pistola - fosse rimasto titolare del porto di fucile o lo avesse
riottenuto.
Peraltro, nei riguardi di Stefano Bontate non apparivano sussistere i
presupposti cui gli articoli 11 e 43 T.U.L.P.S. (richiamati dal teste
152
Faranda) riconnettono il diniego obbligatorio del rilascio delle
autorizzazioni di Polizia (tant’è che allo stesso Bontate venne
rilasciata, in via di esperimento, la patente di guida) e della <<licenza
di portare armi>>.
Di tali vicende amministrative, tuttavia, non è rimasta traccia, e
proprio per questo manca il riscontro estrinseco della accusa del
Cancemi, de relato del suo capodecina e poi sottocapo Lipari e del
suo

capo

mandamento

Pippo

Calò,

circa

l’interessamento

dell’imputato per il porto d’armi a Stefano Bontate.
Oltretutto, l’affermazione di Tommaso Buscetta di avere visto
quotidianamente Stefano Bontate recarsi a caccia portando con sé dei
fucili parrebbe contrapporsi (e qui il condizionale è d’obbligo perché
non è chiaro se i periodi di riferimento siano diversi o meno) a quella
del collaboratore di giustizia Angelo Siino, esaminato nel primo
dibattimento di appello, di essere stato solito portare con sé due fucili
quando andava a caccia con il Bontate perché questi era privo di
licenza, dandogliene uno salvo a riprenderlo con sé in caso di
controlli (cfr. pagine 179 –180 trascrizione udienza

4 dicembre

1999).
A questa stregua, non può che farsi riferimento al principio della
frazionabilità della chiamata in correità (Cass. pen. sez. I sentenza n.
4495 del 1997, sez. VI 17248 del 2004; sez. I sentenza 468/2000), già
richiamato nell’ambito del vaglio delle censure riguardanti le
dichiarazioni di Gaspare Mutolo, atteso che hanno retto alla verifica
giudiziale le altre parti del racconto del Cancemi, e segnatamente:

153
• la problematicità, e dunque l’esistenza, dei rapporti di Bruno
Contrada

con

Stefano

Bontate

e

Rosario

Riccobono,

bisognevoli di assicurazioni in seno alla “Commissione” (della
diffidenza che circondava il rapporto con il Riccobono hanno
riferito il Buscetta, il Marino Mannoia, e, in grado di appello, il
Brusca de relato di Salvatore Riina ed Angelo Siino de relato
dello stesso Bontate);
•

l’intervento dell’imputato nel rilascio della patente di guida al
Bontate;

• l’appropriazione della sua figura da parte dell’ala vincente dei
Corleonesi (pagine 740 - 742 della sentenza appellata, che
richiama le propalazioni di Giuseppe Marchese);
• il generale contesto collusivo nel quale erano state assimilate le
figure dell’odierno imputato e del funzionario di Polizia dr.
Ignazio D’Antone (cfr. pagine 753-757 della sentenza
appellata), condannato, come meglio si vedrà a proposito delle
propalazioni di Rosario Spatola con sentenza resa dal
Tribunale di Palermo in data 22 giugno 2000, irrevocabile il 26
maggio 2004, per concorso esterno in associazione mafiosa.
Devono, conclusivamente, essere condivise le positive conclusioni
cui è pervenuto il Tribunale in ordine alla attendibilità intrinseca, alla
attendibilità estrinseca ed al contributo del Cancemi rispetto alla
prova della condotta di concorso esterno in contestazione.

154
CAPITOLO VI

Le censure riguardanti le propalazioni di Tommaso Buscetta.
Come ricordato dal Tribunale, Tommaso Buscetta, affiliato alla
famiglia mafiosa di “Porta Nuova”, capeggiata da Giuseppe
Calò, per la prima volta aveva fornito una chiave di lettura
organica,

dall’interno,

delle

vicende

di

“Cosa

Nostra”,

delineando un quadro nitido e preciso del suo apparato
strutturale e strumentale, delle sue dinamiche e delle sue
strategie.
Nel corso del suo esame dibattimentale, svoltosi all’udienza del
25 maggio 1994, egli aveva dichiarato di essere a conoscenza
di relazioni intrattenute da Bruno Contrada con uomini d'onore
di "Cosa Nostra", segnatamente con Rosario Riccobono, capo
della famiglia mafiosa di Partanna-Mondello e dell’omonimo
mandamento.
In particolare, il Buscetta aveva riferito che, trovandosi a
Palermo dopo essersi sottratto al regime di semi-libertà
concessogli dal Tribunale di

Sorveglianza di Torino, aveva

manifestato a diverse persone, e tra queste al Riccobono, suo
fidato amico, l'intenzione di allontanarsi da Palermo e di
ritornare in Brasile con la famiglia. Il Riccobono aveva tentato
di dissuaderlo dicendogli che si sarebbe potuto stabilire
tranquillamente nel suo territorio, perché nessuno sarebbe

155
venuto a cercarlo lì, aggiungendo la frase: <<io ho il dott.
Contrada, che mi avviserà se ci sono perquisizioni o ricerche di
latitanti in questa zona, quindi qua potrai stare sicuro>>;
assicurazione,

questa,

come

chiarito

dal

collaboratore,

fortemente impegnativa non soltanto nei suoi confronti ma
anche nei riguardi di tutto l'ambiente mafioso.
Il Buscetta aveva collocato tale colloquio con il Riccobono in
un arco temporale compreso tra giugno 1980 (quando da Torino
si era trasferito a Palermo) e Gennaio 1981 (quando egli aveva
lasciato l'Italia), periodo in cui aveva incontrato più volte il
Riccobono, come gli era accaduto anche prima di rendersi
latitante, e cioè durante i regolari permessi concessigli dal
magistrato di sorveglianza di Torino.
Qualche tempo dopo quel colloquio aveva avuto occasione di
parlare con Stefano Bontate della rivelazione fattagli dal
Riccobono e della sua proposta di rimanere nel suo territorio. Il
Bontate, in maniera "netta e precisa", gli aveva confermato che
la notizia di contatti tra i due era vera e che, anzi, in seno alla
“Commissione provinciale" si mormorava molto perché la loro
frequentazione veniva ritenuta sospetta, in quanto esorbitante le
mere esigenze informative che avrebbero potuto giustificarla.
Il collaborante aveva chiarito che, secondo le regole vigenti
all’interno

di

“Cosa

Nostra”,

un

rapporto,

acclarato

o

sospettato, di un “uomo d’onore” con un poliziotto, è accettato
se ne vengono benefici all’organizzazione nel suo complesso.

156
Viceversa, se ne derivano pregiudizi, le conseguenze possono
essere le più gravi, fino all’eliminazione fisica dell’affiliato.
Pertanto, l’affermazione del

Riccobono di “avere il dott.

Contrada nelle mani”, secondo il collaborante poteva solo
significare che tale rapporto si traduceva in un vantaggio per
l’organizzazione, giovandosene latitanti ed inquisiti.
Il Buscetta aveva dichiarato di avere riferito per la prima volta
nel 1984, all'inizio della propria collaborazione, nell’ambito di
un interrogatorio reso dinanzi al G.I. Giovanni

Falcone, le

notizie in suo possesso sul conto di Contrada.
Lo aveva fatto, però "mal volentieri" perchè, in quel periodo,
non era disposto a parlare di uomini dello Stato, essendo
convinto che ciò lo avrebbe esposto al rischio di vedere
smentita, per le coperture di cui essi potevano godere, la sua
generale credibilità.
Aveva chiarito di essersi deciso a dichiarare all’Autorità
Giudiziaria italiana quanto appreso sul conto dell’odierno
imputato, con maggior dovizia di particolari, solo nel corso
dell’interrogatorio reso alla Procura di Palermo il 25 novembre
1992.
La scelta di

abbandonare il suo iniziale atteggiamento era

scaturita dalla “illusione” che, a seguito delle stragi in cui
avevano perso la vita, tra gli altri, i giudici Falcone e
Borsellino,

fossero

maturate

le

condizioni

generali

che

avrebbero consentito di procedere ad un’azione più incisiva nei

157
confronti della mafia e dei soggetti con essa collusi,
appartenenti alle più alte sfere del potere istituzionale.
Il Tribunale, dopo avere rilevato che la generale credibilità del
Buscetta era già stata acclarata nel primo maxi-processo,
valutava come assolutamente genuine ed originali le accuse
formulate a carico dell’imputato, rivelate sin dal lontano 1984,
e cioè all’inizio del proprio rapporto di collaborazione con la
giustizia; accuse bensì sintetiche e parziali, ma risalenti ad un
epoca assolutamente non sospetta (o più esattamente, immune
da qualsiasi sospetto di ipotetica manipolazione) e dunque
costituenti <<un importantissimo “riscontro ex ante” delle più
ampie dichiarazioni>> rese dallo stesso Buscetta nel 1992 (pag.
784 della sentenza di primo grado).
L’importanza

del

contributo

nel

presente

procedimento

emergeva, ad avviso del Tribunale, sotto ulteriori profili:
•

le

notizie

direttamente

sul
dal

conto

dell’odierno

Riccobono

e

imputato,

confermate

dal

apprese
Bontate,

coincidevano, sia in ordine al contenuto che alla collocazione
cronologica (con riferimento al consolidarsi del rapporto
collusivo), con quelle riferite dagli altri collaboratori di
giustizia escussi in dibattimento;
•

i chiarimenti forniti dal Buscetta in ordine al significato

della notizia appresa dal Riccobono sul conto dell’odierno
imputato

(l’essere

“a

disposizione

di

Cosa

Nostra”)

convergevano con quelli forniti dei collaboratori di giustizia

158
Cancemi e Mutolo, configurando una tipologia di condotta
assolutamente conforme alla contestazione a carico di Contrada;
•

le specifiche circostanze in cui Buscetta aveva appreso tale

notizia e gli strettissimi rapporti personali sia con Rosario
Riccobono che con Stefano Bontate deponevano nel senso della
genuinità delle fonti del collaborante;
•

non sussisteva alcun dato processuale idoneo a giustificare

una deliberata calunnia da parte del Buscetta ai danni
dell’imputato.
****
A Tommaso Buscetta sono dedicati il Volume IV, capitolo V,
paragrafo V.1 dell’Atto di impugnazione e l’intero volume III
dei Motivi nuovi di appello (pagine 1-142).
Segnatamente, nell’Atto di Impugnazione si espone che le
dichiarazioni rese al Consigliere Istruttore Antonino Caponnetto
ed al Giudice Istruttore Giovanni Falcone, cristallizzate nel
verbale del 18 settembre 1984 (trasmesso al Pubblico Ministero
per quanto ritenuto di sua competenza) erano state oggetto di
un’indagine articolata e approfondita.
All’esito, il Procuratore della Repubblica di Palermo, nella
propria requisitoria del 19 febbraio 1985, aveva concluso
chiedendo dichiararsi non promuovibile l’azione penale per la
manifesta infondatezza della notizia criminis, avendo le
indagini permesso di accertare una cospicua e prolungata
attività di polizia giudiziaria svolta da Bruno

159

Contrada nei
confronti di Rosario Riccobono e degli appartenenti alla sua
cosca.
In accoglimento della richiesta, in data 7 marzo 1985 il Giudice
istruttore del Tribunale di Palermo aveva emesso decreto di
archiviazione, che il 18 maggio 1985 il Consigliere Istruttore
dott. Caponnetto aveva fatto pervenire in copia all’imputato,
accompagnandolo con un

biglietto recante le parole: “Con i

piu’ cordiali saluti”.
Il volume III dei Motivi nuovi è dedicato, nella sua prima parte
(pagine 1-29), ad una più specifica analisi degli atti di
quell’inchiesta giudiziaria, cioè il compendio documentale
relativo alle indagini condotte da Contrada nei riguardi di
Rosario Riccobono e della sua famiglia mafiosa, le sommarie
informazioni rese dello stesso
Albeggiani

(medico

condotto

Contrada e del dott. Camillo
della

borgata

di

Partanna

Mondello ed amico dell’odierno imputato), nonchè da vari
funzionari e sottufficiali di Polizia (tra i funzionari, anche l’ex
Questore dott. Vincenzo Immordino e l’ex dirigente della
Squadra Mobile Dott. Giuseppe Impallomeni, che pur avendo
avuto ragioni di frizione con l’odierno imputato non avevano
espresso accuse o avanzato sospetti di collusione nei suoi
confronti23).

23

Segnatamente, nell’ambito delle dichiarazioni rese in data 7 gennaio 1985, l’ex Questore
Vincenzo Immordino, dopo avere espresso le medesime valutazioni di inerzia e di immobilismo
rassegnate nell’appunto riservato al capo della Polizia in data 11 maggio 1980, del quale dirà nei
paragrafi dedicati alla “Vicenda Gentile “ ed al Blitz del 5 maggio 1980”, ebbe a riferire <<Al di
fuori di queste valutazioni generali nulla di concreto mi risultò mai circa una protezione che il

160
Ne era emersa, a giudizio del magistrato requirente, la
mancanza di elementi indizianti <<una protezione che il dott.
Contrada

avrebbe

accordato

a

taluni

boss

latitanti

e

segnatamente a Rosario Riccobono ed alla sua cosca >>.
L’ulteriore sviluppo delle argomentazioni difensive (pagine da
30 a 56 del terzo volume dei motivi nuovi) ruota sul tema della
presunta incompatibilità logica tra le assicurazioni di Rosario
Riccobono sull’ impunità di cui Buscetta avrebbe potuto godere
se fosse rimasto nel suo territorio ed il personale impegno di
Contrada nell’evidenziare le ragioni che sconsigliavano la
semilibertà, poi concessa dal Tribunale di Sorveglianza di
Torino

con

ordinanza

del

28

gennaio

1980;

impegno

comprovato dai telex del 24 dicembre 1979 e del 18 gennaio
1980, con i quali si delineava la personalità criminale del
Buscetta.
Infine, i difensori appellanti, rassegnati gli elementi, a loro
avviso, di difformità tra le dichiarazioni di Buscetta, siccome
verbalizzate il 18 settembre 1984, e quelle rese all’udienza del
25 maggio 1994 (pagine 57- 79 del terzo volume dei motivi
nuovi) nonché le incongruenze da loro ravvisate nella
deposizione testimoniale dell’ex Consigliere istruttore di
Palermo Antonino Caponnetto, (ibidem, pagine 80 - 88), hanno
riassunto i rilievi critici avverso la sentenza di primo grado

Contrada avrebbe accordato a taluni boss latitanti e segnatamente a Rosario Riccobono ed alla
sua cosca>>.

161
(pagine 89 - 134) e tratto le relative conclusioni (pagine 135142).
Tanto

premesso,

rinviando,

per

la

positiva

verifica

dell’attendibilità intrinseca del collaborante, alle considerazioni
svolte alle pagine da 780 a 791 della sentenza appellata, giova
richiamare il tenore delle dichiarazioni rese il 18 settembre
1984 al cospetto
verbale, nella

dei magistrati Falcone e Caponnetto (il

parte ad esse relativo, è stato acquisito al

fascicolo del dibattimento all'udienza del 25 maggio 1994
all’esito

dell’esame

e

delle

contestazioni

del

Pubblico

Ministero):
<<"Le SS. LL. mi chiedono se mi risulta che organi preposti
alla repressione del fenomeno mafioso siano in qualche modo
collusi con "Cosa Nostra". Posso dire che a me risulta che a
Palermo gli organi di polizia hanno fatto sempre il loro dovere.
Vorrei riferire, solo per completezza, un fatto che, a mio avviso,
dimostra proprio quella che è la mia convinzione.
Quando mi sono recato a Palermo in licenza durante il regime di
semi-libertà, mi sono incontrato anche con Rosario Riccobono il
quale mi disse che era opportuno che io non rientrassi a Torino e
riprendessi il mio posto attivo in "Cosa Nostra".
Soggiunse che potevo nascondermi nel territorio della sua famiglia e
che non c'erano problemi che qualcuno venisse a cercarmi perché la
Polizia

non

sarebbe

venuta

a

cercarmi

in

quella

zona.

Successivamente, quando mi allontanai arbitrariamente da Torino e

162
tornai a Palermo, riferii il contenuto delle suddette affermazioni del
Riccobono a Stefano Bontade ed egli mi rispose che il Riccobono era
"sbirro" in quanto amico di . Contrada della Polizia di Palermo>>.
Orbene, come rilevato dai difensori appellanti, a parte la divergenza
nella collocazione temporale della conversazione tra Buscetta e
Riccobono, considerata di marginale importanza (in sede di esame il
collaborante ha affermato che, in quel frangente non era in licenza,
ma si era già sottratto al regime di semilibertà, del quale aveva
goduto da gennaio a giugno 1980 a Torino), la discordanza più
rilevante consisterebbe nel fatto che:
•

nella versione verbalizzata nel 1984 non è il Riccobono - il

quale si limita ad assicurare al Buscetta che la “Polizia” non lo andrà
a cercare nel suo territorio - a fare il nome di Contrada, ma è
Stefano Bontate, che esorta lo stesso Buscetta a diffidare di quelle
assicurazioni perché lo stesso Riccobono è “sbirro”, cioè un possibile
delatore;
•

in sede di esame, invece, le assicurazioni di Riccobono vengono

direttamente riferite alla persona dell’imputato (<<Non ti preoccupare,
puoi rimanere qua, perché qua hai sicurezza che nessuno ti verrà a
cercare. "Ma come ce l'hai questa sicurezza?" "Ma io ho il dott.
Contrada che mi avviserà se ci sono perquisizioni o ricerche di
latitanti in questa zona, quindi qua potrai stare sicuro>> (pagine 3-4
trascrizione udienza 25 maggio 1994), anche se viene confermata, in
modo più sfumato, l’esortazione a diffidare rivolta da Stefano

163
Bontate (<<Anzi in Commissione si mormora molto questa continua
frequenza di Saro con il dott. Contrada>>).
Nel commentare, quindi, le giustificazioni offerte dal Buscetta, i
difensori appellanti hanno duramente stigmatizzato alcune sue
ulteriori affermazioni, e cioè che:
•

qualora, il 25 novembre 1992, i Magistrati del Pubblico Ministero

che lo avevano interrogato gli avessero esibito il verbale del 1984,
egli ne avrebbe confermato il contenuto;
•

non essendo accaduto ciò, il 25 novembre 1992 egli aveva narrato

i fatti secondo ciò che ricordava in quel momento (narrazione
pacificamente conforme a quella resa in dibattimento);
•

il fatto che non fosse stato esplicitato, nel verbale del 18

settembre 1984, che il Riccobono ex ore suo si fosse direttamente
riferito a Contrada, poteva essere dipeso da una “manchevolezza” del
giudice Falcone, consistita nel non avere posto una specifica
domanda sul punto, ovvero da una disattenzione di esso collaborante;
•

alla verbalizzazione su quell’argomento egli si era prestato

malvolentieri.
Va ricordato, per un corretto inquadramento del contesto in cui
si svolse l’interrogatorio del 18 settembre 1984, quanto riferito
dal Buscetta a domanda del Presidente del collegio, e cioè che
(pagine 89 e segg. trascrizione udienza 25 maggio 1994), in una
fase propedeutica alla verbalizzazione, il giudice Falcone gli
aveva proposto di fare assistere all’atto istruttorio il dott.
Cassarà, funzionario di P.S., persona di assoluta affidabilità.

164
Egli aveva manifestato la propria contrarietà a tale proposta,
adducendo di non fidarsi degli appartenenti alla Polizia di
Palermo perchè sapeva che, al suo interno, vi era corruzione
(BUSCETTA T.:Una volta mi fece una proposta di fare assistere
agli interrogatori il defunto Commissario di Polizia Ninni
Cassara', al quale io mi rifiutai. Lui insistette e disse: "Signor
Buscetta, le garantisco, il dott. Cassara' puo' assistere, non
sfuggiranno

notizie"

Non

intendo

parlare

davanti

un

funzionario di Pubblica Sicurezza, perche' io so, mi risulta che
c'e' della corruzione nella Polizia di Palermo, quindi non ne
voglio. Allora mi dica il nome. Il nome? Io non lo so, non ne ho
nome. No, ma lei deve avere un'idea. Questo e' il linguaggio fra
me e il dott. Falcone, che ancora non viene registrato, non
viene verbalizzato perche' si tratta di ammettere alla nostra
presenza il dott. Ninni Cassara', quindi e' una parlata piu' che
altro generalizzata, si arriva al nome del dott. Contrada>>).
In tale cornice, dunque, esso collaborante aveva fatto il nome
dell’odierno imputato e, di fronte all’insistenza del giudice
Falcone e dello stesso Consigliere istruttore Caponnetto a
verbalizzare quanto a sua conoscenza sul conto di Contrada, si
era mostrato riluttante per i timori già esposti, timori superati
dopo le stragi del 1992.
Persuasivamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto emblematica
di tale tensione e dell’avversione manifestata dal Buscetta alla
verbalizzazione la circostanza che egli avesse <<dettato al dott.

165
Falcone la frase “posso dire che mi risulta che a Palermo gli
organi di Polizia hanno fatto sempre il loro dovere” (cfr. ff. 96
e ss. trascr. cit.) pur essendo convinto, invece, del contrario>>
(pag. 776 della sentenza appellata).
In sintesi, dunque, il contrasto tra la verbalizzazione del 18
settembre 1984 e le iniziali esternazioni di Riccobono, riferite
da Buscetta, sulla “Polizia”, non enuncia né la scarsa credibilità
dello stesso Buscetta, né la scarsa professionalità del giudice
Falcone.
Il collaborante, infatti, motivò prima del suo interrogatorio, e
quindi prima della verbalizzazione, il suo rifiuto a deporre alla
presenza del dott. Cassarà con la sua sfiducia nella Polizia,
considerata inaffidabile perché tramite di informazioni, facendo
il nome di Contrada.
A questo punto, fermato ed invitato (nella sua ottica,
“costretto”) a precisare le sue dichiarazioni sotto una veste
formale,egli

fece riferimento alla qualità di confidente di

Contrada -

attribuita a Riccobono da Bontate -

come

esemplificazione del concetto che le forze di Polizia facevano il
loro dovere, esprimendosi in modo obliquo, e cioè con un
artificio retorico perfettamente consentaneo al dire mafioso.
Egli, cioè, intese sottolineare un rapporto personale che, sia per
le modalità della sua descrizione in termini di contrasto tra
apparenza e realtà, sia per la caratura criminale dello stesso
Riccobono meritava un approfondimento investigativo, che in

166
effetti vi fu, ancorchè sulla base degli elementi all’epoca
disponibili.
In sostanza, il verbale del 18 settembre 1984, dotato di fede
privilegiata, contiene espressioni effettivamente pronunciate,
frutto, da parte del collaborante, di un accorto e sapiente
dosaggio delle parole e dei concetti; un dire e non dire, che,
collegato alle battute sulla inaffidabilità della Polizia che ne
avevano preceduto la stesura, e letto criticamente nell’ottica del
mafioso Buscetta, assumeva un significato potenzialmente
opposto al senso letterale di quanto affermato e verbalizzato.
Ben si spiegava, dunque, la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero, disposta dai giudici Falcone e Caponnetto.
Né scandalizza, ad onta di quanto sostenuto dai difensori
appellanti, che il Buscetta dica che avrebbe confermato, se gli
fossero state lette dai magistrati del Pubblico Ministero che nel
1992 lo avevano interrogato, le dichiarazioni verbalizzate il 18
settembre 1984. Si tratta, all’evidenza, di una conferma

del

tenore allusivo di queste ultime, desumibile anche dal fatto che
in esse non viene esplicitato che Riccobono avesse taciuto il
nome di Contrada.
Allo stesso modo, è normale che a quei magistrati, nel 1992,
Buscetta dicesse ciò che ricordava in quel momento.
La ipotizzata “manchevolezza” del giudice Falcone nel non
avere fatto mettere a fuoco e verbalizzare, nel 1984, che il
nome di Contrada era stato fatto da Rosario Riccobono prima

167
che da Stefano Bontate, è, all’evidenza, una spiegazione che il
collaborante cerca di dare a sè stesso, alternativa all’ipotesi che
fosse stato lui a non enucleare questo punto (<<Sfuggi' a lui,
sfuggi' a me, perche' era, ripeto ancora una volta, un verbale
che era nato male e che io non avrei voluto assolutamente
fare>>, pag. 91 della trascrizione).
D’altra parte, non è illogico che Bontate avesse esortato
Buscetta a diffidare del capofamiglia di Partanna Mondello
proprio perché era stato Riccobono a menzionare lo stesso
Contrada.
riferimento

Si

spiega, dunque, il trapasso

alla

“Polizia”

in

genere

(cioè

dialettico
dalle

dal

Forze

dell’Ordine, evocate dal Riccobono nella versione del 1984)
alla indicazione dell’odierno imputato (evocato nella versione
del 1992, e, poi, in sede di esame).
Ed ancora, è di estrema importanza il fatto che l’accenno di
Buscetta alle remore frapposte alla presenza del dott. Cassarà
all’interrogatorio sia avvenuto alla fine dell’esame e grazie alle
domande del Presidente del collegio. Traspare, cioè, una
progressiva precisazione dei ricordi del collaborante, che porta
Buscetta a focalizzare la scansione cronologica tra i preliminari
e l’interrogatorio vero e proprio, veridicamente verbalizzato.
A proposito, poi, della testimonianza dell’ex consigliere
istruttore Antonino Caponnetto, è del tutto marginale stabilire
se fosse stato sollecitato dall’imputato o fosse stato spontaneo
l’invio del biglietto del 18 maggio 1985, a firma del teste,

168
recante la dicitura: “Con i piu’ cordiali saluti“, con cui, due
mesi dopo la sua pubblicazione, venne accompagnato il decreto
di archiviazione a firma del Giudice istruttore dott. Motisi.
Lo stesso Caponnetto, infatti, ha riferito di ritenere che il
biglietto fosse stato chiesto da Contrada; deduzione a posteriori
ricondotta alla diffidenza, da lui riferita in sede di esame,
manifestatagli da Giovanni Falcone per l’odierno imputato.
In ogni caso, al di là dell’esito dell’inchiesta del 1984 e del
tenore dei biglietti, le dichiarazioni di Tommaso Buscetta,
all’epoca rimaste prive di elementi di conferma,

sono state

rivalutate - si intende, per ciò che valgono come riscontro ex
ante di altre indicazioni accusatorie, in difetto di riferimenti a
specifici episodi a sfondo collusivo -

nell’ambito di questo

processo, e cioè a distanza di anni dal procedimento sfociato
nel decreto di archiviazione del 7 marzo 1985.
I difensori appellanti, inoltre, hanno sottolineato che, nel
verbale del 18 settembre 1984, manca qualsiasi cenno da parte
del Buscetta <<a complicità e a corruzioni all’interno della
Questura di Palermo>>, laddove il teste Caponnetto aveva
riferito <<:"Accennò in quel nostro incontro a complicità e a
corruzioni tra i personaggi della Questura di Palermo ">>,
precisando che Buscetta aveva anche detto<<"Proprio non è il
caso che io faccia i nomi per ora>> (pag. 5 trascrizione
udienza 19-5-95).

169
Anche tale dissonanza, ad avviso di questa Corte, è apparente,
dovendosi, ancora una volta, ribadire che le esternazioni sulla
Polizia e su Contrada

scaturirono dal preannuncio della

presenza del funzionario di Polizia Cassarà all’interrogatorio
del 18 settembre 1984, e che non vennero ripetute nei medesimi
termini al momento della stesura del verbale, quando il
collaborante fece ricorso ad un artificio retorico perché
riluttante a muovere accuse dirette ed esplicite ad uomini delle
Istituzioni.
E’ del tutto congrua, a questa stregua, la risposta data dal teste
alla domanda dell’avv. Sbacchi (cfr. pag. 25

trascrizione

udienza 19 maggio 1995) :<<Quello che dichiarò Buscetta
verbalizzato, diciamo,

in

termini

fu

esatti, precisi oppure

si....trovarono delle forme di accomodamento? CAPONNETTO
A.: Noi

eravamo abituati a verbalizzare in modo preciso,

avvocato>>.
Del resto, il nucleo essenziale della testimonianza del dott.
Caponnetto è proprio il tema della riluttanza del Buscetta a fare
i nomi di poliziotti collusi: il teste, infatti, a riprova della bontà
della ricostruzione sin qui esposta (iniziale riferimento alla
inaffidabilità della Polizia e menzione del dott. Contrada,
occasionati dal preannuncio della presenza del dott. Cassarà),
ha affermato <<quindi

questo

aveva detto qualcosa,

che mi autorizzava a fare

vuol dire che

inizialmente
questa

domanda>>. Egli, in altri termini, ha ricollegato in modo

170
assolutamente genuino un ricordo tendente a sbiadire (<<Non
mi ricordo in che momento avvenne questo, se a

verbale

chiuso o durante il verbale>> , pag. 27, ibidem) al dato certo di
una iniziale esternazione di Buscetta.
Deve, dunque, essere condivisa la valutazione espressa alle
pagine 785 e seguenti della sentenza appellata, laddove la
testimonianza di Antonino Caponnetto è definita di <<decisiva
importanza, al fine di suffragare l’attendibilità del Buscetta>>.
La Difesa, ancora, ha ravvisato una incompatibilità logica tra le
presunte assicurazioni di impunità fatte da Rosario Riccobono
ed il personale impegno del dott. Contrada nel descrivere al
Tribunale di Sorveglianza di Torino la personalità criminale di
Tommaso Buscetta, impegno comprovato dai telex del 24
dicembre 1979 e del 18 gennaio 1980 e dalla annotazione nella
agenda da tavolo del 18 gennaio 1980 di un colloquio telefonico
con il Presidente della sezione di Sorveglianza di Torino.
Una incompatibilità siffatta, ad avviso di questa Corte, non
sussiste.
Nulla, infatti, attesta che il Riccobono conoscesse la posizione
assunta da Contrada nel procedimento di semilibertà (posizione
della quale nemmeno il collaborante si era detto a conoscenza,
rassicurato dalla notizia del parere favorevole del PM di
Torino), e nulla attesta che l’imputato sapesse delle insistenti
offerte di ospitalità del Riccobono.

171
Ciò che più interessa, tuttavia, è che il ritorno di Tommaso
Buscetta aveva alimentato notevoli aspettative a seguito del
mutare degli equilibri all’interno dello schieramento mafioso
palermitano a vantaggio dei “corleonesi”, ben lumeggiate dallo
stesso collaborante e ben descritte nella sentenza appellata
(pagine 770, 795 e 796).
Il Riccobono, infatti, riteneva

Buscetta un alleato prezioso

nella lotta interna a “Cosa Nostra” contro i “corleonesi”,
considerati alla stregua di rozzi contadini (“viddani”), tanto da
esserlo andato a trovare a Palermo, nel carcere dell’Ucciardone,
dove lo stesso Buscetta era stato recluso sino al 1977,
prospettandogli di ricoprire in seno alla Commissione il posto
di Pippo Calò, capo della famiglia di porta Nuova, cui
apparteneva il collaborante (cfr. pagine 7 ed 8 trascrizione
udienza 25 maggio 1994: <<Anzitutto devo premettere che io ho
visto

Rosario Riccobono

anche in

carcere a

Palermo,

all'Ucciardone. Cioè lui era latitante e venne a visitarmi alla
Matricola dell'Ucciardone il quale parlò con me e il quale mi
disse che si aspettava a me per fare una guerra, la dico in
siciliano se me lo consente la Corte, per fare la guerra a sti
viddani che non ne poteva più. E quindi era ansioso che io fossi
posto in libertà perchè la mia maniera di agire o la mia
personalità faceva sì di potere avere un equilibrio superiore in
seno alla Commissione dove lui insieme a Bontate e insieme a
Gigino Pizzuto, e insieme a Salvatore Inzerillo e qualche altro

172
che in questo momento non ricordo, si trovavano in difficoltà
nei confronti dei corleonesi, quando dico corleonesi non
intendo dire le persone che sono nate a Corleone, ma bensì
quell'ala che pensava come pensava Totò Riina, cioè Michele
Greco e Riina, Provenzano, Bernardo Brusca ecc. Quindi,
quando mi incontro con Riccobono, Riccobono proprio quasi ad
esigere che io non andassi via da Palermo, perchè potessi
creare quel senso di equilibrio in seno alla Commissione
andando ad occupare il posto di Pippo Calò, famiglia a cui io
appartenevo. Non so se ho esaurito la richiesta)>>.
La visita in carcere, fatto inquietante ed emblematico, è stata
confermata da Gaspare Mutolo come avvenuta il giorno prima
dell’omicidio dei due fratelli Ganci, implicati nel sequestro
Mandalà, nel corso dell’esame del 7 giugno 1994, pagine 63 e
64 della trascrizione.
Ora, l’importanza di acquisire l’appoggio di una figura
carismatica quale quella del Buscetta ben poteva indurre il
Riccobono a sbilanciarsi con una promessa di ospitalità e ad
una assicurazione di impunità così impegnative nei confronti
del sodalizio mafioso, logicamente spiegate dal collaborante col
fatto che egli stesso, in quel frangente, aveva manifestato il
proposito di tornare in Brasile, dove aveva vissuto con la sua
famiglia e dove tornò nel giugno 1981.

173
Ed ancora, a fugare l’ipotesi che il Riccobono, rivolgendosi a
Buscetta avesse millantato un inesistente rapporto con l’odierno
imputato militano:
•

lo strettissimo legame di amicizia tra i due mafiosi

(illustrato dal collaborante richiamando l’episodio in cui egli
aveva portato allo stesso Riccobono, latitante, la sua prima
figlia appena nata, cfr. pag. 15 trascrizione udienza 25 maggio
1994);
•

la pericolosità stessa di una simile millanteria (<<sarebbe

stato molto amaro per lui il vantarsi di amicizie che non
aveva>>, pag. 70 trascrizione udienza 25 maggio 1994);
•

la stoltezza del porsi nelle condizioni di dovere rendere

conto di un rapporto con un funzionario di Polizia, suscettibile
di dare luogo a “mormorii” ed alla taccia di “sbirro”, ed anche
bisognevole di assicurazioni al sodalizio, qualora quel rapporto
non fosse mai esistito24.
Le considerazioni sin qui svolte esauriscono la massima parte
delle “Osservazioni e rilievi critici “ ai quali

è dedicato -

talora, peraltro, sulla base di estrapolazioni del testo della
sentenza appellata, che qui si intende richiamato nella sua
interezza e che puntualmente ne confuta il contenuto

-

il

quinto paragrafo del volume terzo dei Motivi nuovi.

24
I mormorii e le diffidenze interni a “Cosa Nostra” sono temi ricorrenti nelle propalazioni di vari
collaboranti ( si pensi a Cancemi, a Marino Mannoia, ed in secondo grado a Giovanni Brusca ed
Angelo Siino).

174
Ad esempio, i difensori appellanti enfatizzano il fatto (pagine
92-93 del volume), che Buscetta, seppure detenuto con
Salvatore Cancemi all’Ucciardone, nulla avesse da lui saputo su
prove concrete di disponibilità verso l’organizzazione mafiosa
da parte dell’odierno imputato, come nulla aveva detto di
saperne Gaspare Mutolo, detenuto con loro. Considerano, in
particolare, tale circostanza come sintomo di inattendibilità di
tutti i predetti collaboranti.
Ora, rinviando alla trattazione delle censure riguardanti le
propalazioni del Cancemi, non è esatto che questi, come si
assume alle citate pagine 92-93, avesse detto di avere saputo nel
1976, prima della sua detenzione, che <<dire che Contrada era
colluso con i mafiosi era come dire "pane e pasta”>>.
Il Cancemi, infatti, ha riferito di avere appreso a partire dal
1976 (pag. 665) della disponibilità dell’imputato a rendere
favori ad esponenti mafiosi, e di avere avuto genericamente tale
notizia, per la prima volta, in un frangente in cui aveva
lamentato, al cospetto di Giovanni Lipari, suo capo-decina e
successivamente sotto-capo della famiglia di Porta Nuova, di
non potere avere la patente di guida a cagione di una misura di
prevenzione irrogatagli nel 1971.
Ha pronunciato l’icastica espressione <<era come dire "pane e
pasta”>> (pagine 45-46 trascrizione

udienza 28.4.94), cioè

“era

riferimento

notorio”,

senza

un

preciso

175

all’epoca
antecedente la sua carcerazione (pagine 37,39,45 trascrizione
udienza 28 aprile 1994).
In ogni caso, nella sentenza appellata si dà ampia contezza di
entrambi i rilievi appena citati, riguardanti il Bontate ed il
Cancemi (pagina 794):<<La circostanza che la notizia, sia pur
in forma ancora generica, appresa dal Cancemi sul conto del
dott. dott. Contrada non era stata comunicata al Buscetta non
può destare eccessiva perplessità perchè, come si è già avuto
modo di specificare, i collaboranti hanno espressamente
dichiarato di non avere avuto l’evenienza di affrontare tale
argomento tra loro e, d’altra parte è dimostrato da tutti i
racconti resi dai collaboratori di giustizia nell’ambito di questo
processo,

che

la

diffusione

delle

notizie

all’interno

dell’organizzazione mafiosa, ed in modo specifico quella
riguardante l’odierno imputato, avveniva in relazione a
specifiche “occasioni” che ne giustificavano la divulgazione.
Ciò è quanto si è verificato anche per il Buscetta che solo
quando aveva avuto modo di riprendere i suoi contatti attivi
all’interno dell’organizzazione mafiosa, trascorrendo a Palermo
un congruo periodo di tempo (dal Giugno 1980 al Gennaio
1981) in contatto con Rosario Riccobono e Stefano Bontate,
“uomini

d’onore”

dello

schieramento

mafioso

a

lui

particolarmente vicini, aveva avuto modo di apprendere dagli
stessi le notizie sul conto dell’odierno imputato. In particolare
ha dichiarato che era stato il Riccobono il primo ad affrontare

176
con lui quell’argomento, proprio perchè se ne era presentata una
specifica ragione.
D’altra parte l’unico soggetto, per quel che è emerso
nell’ambito dell’odierno procedimento, che avrebbe potuto
riferire al Buscetta qualche notizia di segno contrario sul conto
dell’odierno imputato sarebbe potuto essere il Cancemi, che ha
dichiarato di avere appreso prima del proprio arresto quelle
generiche notizie sulla “disponibilità” del dott. Contrada,
mentre Mutolo, come Buscetta, aveva appreso con analogo
stupore solo molto piu’ tardi, quando si era presentata la
possibilità e l’occasione nel 1981 di trattare l’argomento in
oggetto con Rosario Riccobono, che il dott. Contrada era
diventato “uomo a disposizione” di “Cosa Nostra”>>.
Analogamente, il primo giudice ha escluso in modo convincente
un ulteriore, possibile profilo di contraddizione nel deposto del
Buscetta, prospettato dalla Difesa nei seguenti termini (pag. 94
vol. III dei Motivi nuovi) <<se negli ambienti di "Cosa Nostra",
specie in Commissione, si sapeva che il dott. Contrada"era
nelle mani" di Riccobono per quale motivo si doveva
mormorare

o

criticare

il

comportamento

di

Riccobono,

addirittura additandolo quale "sbirro", cioè confidente di
polizia, dal momento che l'asservimento del funzionario era a
vantaggio di tutta l'organizzazione?>>.
Nella sentenza appellata, infatti, si dà conto della ambivalenza
degli umori e delle attese nei riguardi dell’imputato (che si

177
coglie a piene mani, come si è detto, dalle dichiarazioni rese dal
Marino Mannoia e, nel dibattimento di secondo grado dai
collaboranti Giovanni Brusca ed Angelo Siino), osservandosi,
alle pagg. 801 ed 802
all’interno

di

“Cosa

: <<L’esistenza, poi, di critiche
Nostra”

conseguenti

all’eccessiva

frequentazione tra il Riccobono ed il dott. Contrada costituisce
inequivoco indice non soltanto dell’esistenza di tale rapporto
ma anche della notorietà almeno nel 1980 (periodo cui si
riferisce il Buscetta) che tale rapporto aveva assunto all’interno
di “Cosa Nostra”, il che ha trovato conferma in quanto
dichiarato dal Cancemi>>.
Senza dire che lo stesso Cancemi aveva riferito (pag. 668 della
sentenza appellata) <<di avere appreso da Lipari Giovanni, suo
capodecina, che Badalamenti Gaetano, all'epoca capo della
"Commissione", era stato messo al corrente dei rapporti di dott.
Contrada con Bontate e Riccobono chiarendo che tale
comunicazione al capo era necessaria perchè la notizia di
eventuali contatti tra "uomini d'onore" e poliziotti, non
preceduta da congrue spiegazioni, avrebbe potuto ingenerare il
terribile sospetto di una collaborazione con le Forze di Polizia
per la quale è prevista all'interno di "Cosa Nostra" la pena
capitale (cfr. ff. 45 e 46 - 111 e 112 trascr. ud. 28/4/1994)>>.
Ulteriore riprova, questa, della problematicità di un rapporto
che contribuisce ad attestarne l’esistenza; rapporto

che

l’imputato ha sempre negato di avere intrattenuto con il

178
Riccobono anche nella forma della relazione da poliziotto a
confidente

e

che

non

avrebbe

avuto

ragione

di

negare,specialmente dopo la morte del Riccobono, se fosse
stato confessabile.
Ed ancora, nella sentenza appellata è stato persuasivamente
affrontato l’ulteriore tema, prospettato alle pagine da 118 a 122
del vol. III dei Motivi nuovi, dell’apparente paradosso
contenuto nelle assicurazioni “a tutto campo” del Riccobono al
Buscetta: (cfr. pag. 803, ma questo concetto è esplicitato ancora
più chiaramente alle pagine 746 e 751 a proposito delle
propalazioni di Salvatore Cancemi) :<< Si è già detto che non è
pensabile che il solo dott.

Contrada potesse assicurare

“copertura totale” ai mafiosi o che potesse essere informato su
tutto, specie se si trattava di interventi non programmati, ma
poichè al tempo in questione la ricerca dei latitanti avveniva per
lo più sulla base di notizie di natura confidenziale, normalmente
le operazioni che ne scaturivano erano precedute da adeguati
controlli ed attività investigative che richiedevano tempi
piuttosto lunghi di verifica e, peraltro, il dott. Contrada, seppur
posto in una posizione particolarmente privilegiata per il
controllo del flusso di notizie di interesse investigativo, non era
certamente

il

solo

funzionario

a

“disposizione

“

dell’organizzazione mafiosa, come è emerso dalle dichiarazioni
rese

dai

collaboratori

di

giustizia

procedimento>>.

179

anche

nell’odierno
Non va sottaciuto, del resto, che lo stesso Riccobono, che nel
suo territorio poteva comunque essere protetto anche dai suoi
sodali, ad esempio con attività di staffetta o con informazioni
tempestive, si era comunque dotato, in uno dei suoi domicili
privilegiati, e cioè quello di Via Guido Jung n°1, dove
abitavano la moglie e le figlie, di una via di fuga costituita da
una doppia porta, della quale

era possibile involarsi alla

bisogna (cfr. le dichiarazioni del collaborante Maurizio Pirrone
ed i relativi riscontri), cosa che ebbe modo di fare in occasione
della perquisizione condotta il 30 aprile 1980 sotto la direzione
del dott. Renato Gentile, a capo della sezione “catturandi”
istituita dal dirigente della Squadra Mobile dott. Impallomeni,
della quale ha riferito il teste Gianfranco Firinu (cfr. pagine 415
e seguenti della sentenza appellata).
Assodato, dunque, che lo stesso Buscetta ben comprese il senso
delle assicurazioni del Riccobono con riguardo all’odierno
imputato, mette conto rilevare che il tema della effettiva
possibilità - per Contrada - di conoscere le notizie concernenti
le ricerche del Riccobono in relazione ai propri incarichi
istituzionali (pagine 460- 468 della sentenza appellata)

o in

ragione delle proprie relazioni personali con soggetti inseriti
negli apparati investigativi della Questura di Palermo ha dato
luogo a vive contestazioni (cfr. pag. 125 del volume 3 dei
motivi nuovi di appello).

180
I difensori appellanti, cioè, lamentano che il riconosciuto
carisma dall’imputato sia stato utilizzato come riscontro alle
propalazioni dei collaboranti e denunciano, in sostanza,
l’arbitrarietà del trapasso tra la proposizione “Contrada sapeva
o poteva sapere" e quella "Contrada avvertiva".
Ora, ad avviso di questa Corte, la conoscenza di notizie di
interesse per l’organizzazione mafiosa, o la possibilità di
conoscerle:
•

è, in generale, un criterio preliminare di verifica delle

accuse dei propalanti, che non avrebbero costrutto alcuno nel
caso di comprovata non conoscenza o impossibilità di
conoscere quelle notizie da parte del funzionario di Polizia;
•

è stata valorizzata dal Tribunale in risposta alle obiezioni

formali di volta in volta mosse, riguardanti gli incarichi
istituzionali

dell’imputato

e

le

relative

competenze

(segnatamente, in risposta al rilievo che il dott. Contrada aveva
diretto la Squadra Mobile, 1° Settembre del 1973 al 20 Ottobre
del 1976, e, in via interinale, tra il 24 Luglio 1979 al il 1°
Febbraio 1980, laddove il Centro Interprovinciale Criminalpol
della Sicilia Occidentale, da lui retto dal 21 ottobre 1976 fino al
Gennaio 1982,

svolgeva soltanto i compiti di

Polizia

Giudiziaria affidati caso per caso e non quelli di ricerca dei
latitanti e l’Alto Commissario non aveva attribuzioni di Polizia
Giudiziaria);

181
•

costituisce un riscontro di natura logica, e non una prova

indiretta autonoma, dell’accusa di avere trasmesso notizie di
interesse (il principio della atipicità dei riscontri e della loro
validità in difetto di argomenti di segno contrario è stato
ribadito, in altro contesto,

a pag. 266 della sentenza di

annullamento con rinvio).
Alla stregua, dunque, delle considerazioni sin qui svolte,
devono essere integralmente condivise le conclusioni del
Tribunale (pag. 808-810) in ordine alla attendibilità intrinseca,
estrinseca, ed alla valutazione del contributo di Tommaso
Buscetta. Un contributo limitato alla esistenza ed allo sfondo
collusivo dei contatti tra l’odierno imputato e Rosario
Riccobono, ma che deriva la sua pregnanza dal fatto che le
notizie apprese dai collaboranti all'interno della organizzazione
mafiosa di cui hanno fatto parte <<non sono assimilabili a pure
e semplici dichiarazioni de relato quelle con le quali si
riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e le
attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia
venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente al medesimo
sodalizio, soprattutto se in posizione di vertice, trattandosi, in
tal caso, di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso
circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si
produce,

di

regola,

in

ogni

organismo

associativo,

relativamente ai fatti di interesse comune. Pertanto, anche tali
dichiarazioni possono assumere rilievo probatorio, a condizione

182
che siano supportate da validi elementi di verifica in ordine al
fatto che la notizia riferita costituisca, davvero, oggetto di
patrimonio conoscitivo comune, derivante da un flusso circolare
di informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli
associati, in aggiunta ai normali riscontri richiesti per le
propalazioni dei collaboratori di giustizia>> (cfr. pagine 253 e
254

della

sentenza

di

annullamento

con

rinvio,

e

la

giurisprudenza di legittimità ivi citata).
Persuasivamente, quindi, le dichiarazioni di Buscetta sono state
accreditate dal Tribunale come uno “straordinario riscontro ex
ante” - in un’epoca in cui non avrebbe potuto lontanamente
ipotizzarsi un complotto ai danni dell’imputato -

delle

indicazioni accusatorie di altri collaboranti relative a fatti
storici specificamente accertati ed idonei ad agevolare il
rafforzamento di “Cosa Nostra” , nell’ambito di un quadro
probatorio formato anche da plurime fonti testimoniali e
documentali.

183
CAPITOLO VII

Le

censure

concernenti

le

dichiarazioni

di

Giuseppe

Marchese. Cenni alle dichiarazioni rispettivamente rese nel
primo dibattimento di appello e nel presente giudizio di rinvio
dai collaboranti Giovanni Brusca ed Antonino Giuffrè.

Cognato di Leoluca Bagarella, a sua volta cognato di Salvatore Riina,
ed appartenente ad una famiglia mafiosa di importanza "storica"
nell'ambito di "Cosa Nostra", da generazioni affiliata alla potente
cosca di “Corso dei Mille" (facente parte del "mandamento" di
Ciaculli)

Giuseppe

Marchese, collaboratore di giustizia sin dal

settembre del 1992, ha offerto un contributo considerato dal
Tribunale di eccezionale rilevanza, essendo da sempre stato vicino a
Salvatore Riina, capo indiscusso dei “corleonesi”, del quale aveva
sempre goduto piena fiducia ancor prima di essere affiliato, nel 1980,
per decisione personale dello stesso Riina (pag. 996 della sentenza
appellata).
Egli, cioè, (pag. 1018, ibidem) è stato <<il primo collaboratore
di giustizia appartenente allo schieramento dei corleonesi
dissociatosi da “Cosa Nostra” e, quindi, in grado di riferire
quanto appreso sull’odierno imputato dall’interno del gruppo
uscito vincente dalla “guerra di mafia” dei primi anni ‘80; in
base a tale sua collocazione all’interno dell’organizzazione

184
criminale,

ha

dimostrato

di

potere

informare

su

fatti

personalmente vissuti accanto a personaggi di notevole spessore
mafioso posti ai vertici del predetto schieramento, tra i quali,
oltre ai componenti della propria famiglia di sangue, lo stesso
Riina Salvatore ed i Greco; per tale motivo è stato in grado di
confermare quanto dichiarato dal Cancemi in ordine alla
”appropriazione” da parte dei corleonesi dei rapporti con gli
esponenti delle Istituzioni, precedentemente cooptati dagli
esponenti della strategia “morbida” all’interno di “Cosa Nostra”
(cfr. Bontate); ha riferito sul conto dell’imputato specifici
episodi, di particolare pregnanza probatoria, che convergono
con il contenuto delle propalazioni rese dagli altri collaboratori
di giustizia>>.
I tre episodi dei quali il Marchese aveva parlato in sede di
esame, tutti cronologicamente collocati nel corso dell'anno 1981
e quindi in epoca successiva alla sua formale iniziazione (pag.
999),

concernevano

altrettante

“soffiate”

provenienti

dall’imputato.
Premettendo che la tenuta della "Favarella" di Michele Greco
(“il Papa”) era uno dei luoghi in cui si recava spesso perchè
frequentato da molti "uomini d'onore" e da personaggi di rilievo
che vi si riunivano, il collaboratore aveva riferito che, proprio
in tale luogo, un giorno agli inizi del 1981 lo zio Filippo
Marchese -

uscendo da un magazzino dove aveva avuto un

breve abboccamento con lo stesso Michele Greco, Pino Greco e

185
Salvatore Greco detto "il senatore" - si era appartato con lui
comunicandogli riservatamente di andare ad avvisare lo "zio
Totuccio", cioè Salvatore Riina, perchè il “dottore Contrada”
aveva fatto sapere che le Forze di Polizia avevano individuato
la località dove egli si era rifugiato: “nelle mattinate”, quindi,
avrebbe potuto esserci qualche perquisizione nella zona (il
Riina, all'epoca trascorreva la propria latitanza in una villa in
località Borgo Molara, conosciuta solo da pochi intimi che
mantenevano contatti diretti con lui).
Il Marchese si era, quindi, recato dal Riina e gli aveva riferito
quanto comunicatogli dallo zio Filippo, specificando che
Contrada era la fonte delle informazioni su possibili, imminenti
perquisizioni. Il Riina, per nulla sorpreso e senza chiedere
alcuna

spiegazione,

aveva

deciso

di

abbandonare

immediatamente l'abitazione per andare a San Giuseppe Jato,
nella villa di campagna di tale "Totò Lazio", insieme alla
moglie, ai figli ed alla cognata Manuela. Lungo il tragitto, esso
collaborante gli aveva fatto da "staffetta" andando avanti con la
propria automobile (una FIAT 500 che guidava pur non avendo
patente) mentre il Riina lo aveva seguito a bordo di una
autovettura “Mercedes” insieme ai suoi familiari.
Il secondo episodio narrato dal collaborante veniva riassunto
nei seguenti termini.
Lo zio ( Filippo Marchese), nell’ottobre 1981, lo aveva
avvertito di fare allontanare il padre (Vincenzo Marchese), che

186
si trovava in stato di latitanza in un appartamento sito in una
palazzina all'inizio del paese di Villabate, perchè. Contrada
aveva fatto sapere che in quella zona sarebbero state eseguite
perquisizioni domiciliari.
Giuseppe Marchese aveva, quindi, fatto trasferire suo padre,
per un periodo di circa una settimana, nell'abitazione di alcuni
parenti a Cefalà Diana. Successivamente erano ritornati insieme
nella casa di Villabate, dove, nel frattempo, era rimasto il resto
della famiglia e dove, comunque, non erano state eseguite
perquisizioni.
Con riferimento al terzo episodio, il Marchese aveva dichiarato
che lo zio Filippo, all'epoca latitante come il padre, lo aveva
informato della necessità di spostarsi, per precauzione, dalla
casa dei Bagnasco in via Fichidindia (dove tutti e tre, in quel
periodo, alloggiavano temporaneamente), perchè Contrada
aveva fatto sapere, sempre tramite Michele Greco e Salvatore
Greco "il senatore", che era pervenuta in Questura una
telefonata anonima con la quale si indicavano in Filippo
Marchese, "Pinuzzu" Calamia e Carmelo Zanca gli autori
dell'omicidio in pregiudizio di Gioacchino Tagliavia, detto
"Ginetto".
Giuseppe

Marchese

aveva

confessato

la

propria

diretta

partecipazione, unitamente ad altri soggetti, a tale omicidio,
collocandolo

cronologicamente

verso

la

fine

(Ottobre-

Novembre) del 1981. Pertanto, ritenuta affidabile la notizia

187
fatta pervenire da Contrada, sia lui che il padre si erano
trasferiti a Casteldaccia in un villino di Gregorio Marchese,
cognato di Filippo Marchese,
Avevano appreso, successivamente, facendo la spola tra
Casteldaccia e Palermo, dove avevano continuato a trattare con
altri appartenenti alla "famiglia" i propri affari, che alcune
perquisizioni erano state effettivamente eseguite dalle Forze
dell'Ordine, e, per quanto riguardava la loro famiglia, soltanto
nell'abitazione dello zio Filippo Marchese.
Tanto premesso, il Tribunale rilevava che la attendibilità
intrinseca del Marchese era stata positivamente verificata in
numerose pronunce giurisdizionali (alcune delle quali acquisite
in atti), e che la sua appartenenza con un ruolo di primo piano,
nonostante la giovane età, all’organizzazione criminale “Cosa
Nostra”, era stata accertata nell’ambito del c.d. primo maxi
processo.
Sottolineava l’importanza delle motivazioni addotte in merito
alla scelta di dissociarsi ed il fatto che il Marchese non aveva
esitato a coinvolgere se stesso ed i suoi familiari in gravissimi
fatti delittuosi, dando luogo ad una delle più ampie confessioni
in ordine ai numerosi crimini commessi per conto di “Cosa
Nostra”.
Rilevava, ancora, in ordine alla tempistica delle propalazioni
concernenti l’imputato, che la collaborazione dello stesso
Marchese con gli organi inquirenti era

188

iniziata il primo
Settembre 1992, e che le prime notizie riferite sul conto del
dott. Contrada risalivano al 4 Novembre 1992; circostanza,
questa, tale da non rendere sostenibili censure relative ad
asseriti ritardi nelle propalazioni stesse (pag. 1017 della
sentenza appellata).
Escludeva, inoltre, l’ipotesi di

millanteria da parte dei

referenti del Marchese, la cui fonte era stata essenzialmente lo
zio Filippo, essendo illogico che questi avesse detto il falso ad
uno dei suoi più fidati adepti, peraltro suo stretto consanguineo.
Inoltre, secondo quanto dichiarato dallo stesso collaborante,
Filippo Marchese non aveva rivendicato come un

merito

proprio il mantenimento del rapporto con Contrada, ma aveva
indicato nei Greco gli intermediari privilegiati tra il funzionario
di Polizia e lo schieramento corleonese. Senza dire che il
comportamento del Riina, nel momento in cui gli era stata
riferita la notizia la cui fonte era stata indicata nell’imputato,
denotava come questi fosse perfettamente a conoscenza del
ruolo svolto dal funzionario per conto di “Cosa Nostra”,
circostanza di valore decisivo per escludere qualsiasi ipotesi di
millanteria (ibidem, pag. 1054).
Il Tribunale, ancora, reputava infondata qualsiasi ipotesi di
calunnia per vendetta, sia diretta (perché l'imputato non aveva
avuto modo di occuparsi nel corso della propria carriera di
Giuseppe Marchese, ancora ragazzino quando svolgeva funzioni
di Polizia Giudiziaria a Palermo), sia “trasversale” (per

189
vendicare i propri parenti denunciati con rapporto del 7 febbraio
1981

a

firma

di

Contrada):

a

seguito

della

propria

collaborazione, infatti, il Marchese aveva accusato i suoi
parenti, e anche il fratello, di gravissimi crimini ed aveva reso
dichiarazioni

accusatorie

anche

nei

confronti

di

altri

appartenenti alla polizia (pag. 1055).
*****
Le censure concernenti le dichiarazioni di Giuseppe Marchese,
articolate nel volume II dell’Atto di impugnazione (pag. 131 e
segg.) si appuntano -

con specifico riferimento all’episodio

della fuga di Salvatore Riina dalla villa di Borgo Molara - su
due aspetti.
I difensori appellanti ravvisano, in primo luogo, un “mutamento
di

versione”,

in

ordine

alle

ragioni

ed

al

contesto

dell’allontanamento del Riina, nel trapasso tra quanto dichiarato
dal

collaborante

al

Pubblico

Ministero

in

occasione

dell’interrogatorio del 2 ottobre 1992 e le dichiarazioni rese nel
corso dell’interrogatorio del 4 novembre 1992, sostanzialmente
corrispondenti a quelle rese in sede di esame all’udienza del 22
aprile 1994.
Deducono, in secondo luogo, che, sino al 1984, nessun organo
di polizia (P.S. e CC.) aveva localizzato o individuato la villa
sita in via Cartiera Grande n. 33, località Borgo Molara,
indicata e descritta nei particolari dal Marchese, quale rifugio di
Salvatore Riina e che, pertanto, nessuna perquisizione era stata

190
mai effettuata in quella villa, né agli inizi del 1981, né in epoca
successiva.
Quanto al primo aspetto, osserva questa Corte che

la

trascrizione relativa all’udienza del 22 aprile 1994, pag. 25,
nella forma riportata a pag. 133 del volume II dell’Atto di
impugnazione, , recita “...Mio zio Filippo mi tirò da parte e mi
disse di andare ad avvisare, dice, u zu Totuccio e ci dici:
<<Fici sapiri u dottor Contrada che hanno individuato la
località dov’è che praticamente lui stava; dice nelle mattinate
dovrebbero fare qualche diciamo perquisizione...>>. Sono
andato là a trovarlo, in questa villa e gli dissi: <<Che li sapere
me zio, che ci fici sapere u dottor Contrada che dice cà ci avissi
a essire una perquisizione...>>”.
Lo stesso collaborante, richiesto dal Pubblico Ministero di
precisare l’epoca di questo episodio, l’aveva individuata nello
<<inizio '81>> (trascrizione udienza, pagg. 29 e 54 trascrizione
udienza 22 aprile 1994).
I verbali degli interrogatori del Marchese in data 2 ottobre 1992
e 4 novembre 1992 sono stati acquisiti sull’accordo delle parti,
nel corso di questo dibattimento, all’udienza del 9 giugno 2005.
Il Tribunale, infatti, non aveva ritenuto che le dichiarazioni rese
dal collaborante al Pubblico Ministero potessero consentire di
formulare contestazioni, riferendosi il primo interrogatorio
all’allontanamento definitivo di Totò Riina agli inizi della cd.
seconda guerra di mafia, e cioè nell’imminenza dell’uccisione

191
di

Stefano

Bontate

(soppresso

il

23

aprile

1981)

-

allontanamento motivato dal timore del capomafia di essere
rintracciato dai suoi oppositori - ed il secondo interrogatorio ad
un allontanamento provvisorio, intervenuto agli inizi del 1981 a
seguito della segnalazione che l’odierno imputato avrebbe fatto
a Michele Greco, trasmessa a Filippo Marchese e girata, tramite
Giuseppe Marchese, al Riina.
Benché, dunque, il testo dei due verbali non acquisiti al
dibattimento sia stato riportato irritualmente nei motivi di
appello, se ne rende, oggi, necessaria e possibile la valutazione,
che

induce

ad

escludere

l’asserita

contraddizione

nelle

dichiarazioni del Marchese, già esclusa dal Tribunale ai fini
delle contestazioni.
Il verbale di interrogatorio del 4 novembre 1992 è – per la
parte qui d’interesse – così trascritto alle pagine 131 e 132 del
volume II dei motivi d’appello: “"...Posso innanzi tutto riferire
alcuni episodi riguardanti un funzionario di polizia, a nome
Contrada, che molti anni fa prestava servizio a Palermo. La
prima volta che sentii fare il nome di Contrada risale agli inizi
del 1981. Io mi trovavo insieme a mio zio Marchese Filippo alla
Favarella, ove mio zio si era appartato con Greco Michele,
Greco Salvatore "il senatore " e Greco Giuseppe "scarpa ".
Ritornando dal colloquio coi predetti, mio zio Filippo mi disse
di andare subito da Riina Salvatore, poiché il dott. Contrada
aveva fatto sapere che la Polizia aveva individuato il luogo

192
dove il Riina allora abitava e, nella mattina seguente, vi
sarebbe stata una perquisizione.
lo mi recai, quindi, immediatamente dal Riina e precisamente
nella villa (sita nei pressi della circonvallazione di Palermo) di
cui ho già parlato in altro interrogatorio [pag 61, 2/10/1992] "
(pag. 100, interr. cit.)…
"Come ho già detto, in tale villa Riina abitava insieme alla
moglie ed ai suoi figli, allora due maschi e una femmina...”
Orbene, come puntualmente rilevato dal Procuratore Generale a
pag. 53 della memoria depositata il 14 novembre 2005, le
dichiarazioni appena riportate (“"...Posso innanzi tutto riferire
alcuni episodi riguardanti un funzionario di polizia, a nome
Contrada, che molti anni fa...”) -

precedute nei motivi di

appello dai puntini di sospensione domanda:

<<L’Ufficio,

a

questo

scaturiscono dalla

punto,

per

esigenze

investigative, chiede al MARCHESE di riferire tutto quanto sia
a sua conoscenza circa eventuali rapporti tra Cosa Nostra ed
appartenenti alla Pubblica Amministrazione>>.
Il Marchese, dunque, parlò di Contrada il 4 novembre 1992
perché solo allora, e non prima, gli fu chiesto di parlare dei
rapporti collusivi con Cosa Nostra di appartenenti alla Pubblica
Amministrazione.
Ed infatti, nel corpo del verbale del 2 ottobre 1992, il
collaborante, rispondendo alle domande del Pubblico Ministero,
aveva affrontato un argomento diverso.

193
I temi trattati, infatti, erano stati la strage di piazza Scaffa e
l’inizio della guerra di mafia con gli omicidi di Stefano Bontate
e Salvatore Inzerillo, ed in questo contesto si inserisce lo
stralcio riportato a pag. 134 del volume II dei motivi di appello
(pag. 61 del verbale): “ "...Poco prima dell'inizio della guerra
di mafia, per motivi di sicurezza, il Riina si era infatti trasferito
in territorio di San Giuseppe. Prima, invece, egli aveva abitato
in una bella villa di recente costruzione... " .
Frutto di una palese forzatura, dunque, è il costrutto difensivo
secondo cui :
•

gli <<inizi del 1981, cioè primi mesi del 1981, coincidono

col “poco prima dell’inizio della guerra di mafia”.

Infatti,

Stefano Bontate è ucciso ad aprile e Salvatore Inzerillo a
maggio del 1981.

I due omicidi sono i momenti più

significativi e prodromici della cosiddetta “guerra di mafia”,
iniziata proprio agli inizi del 1981>>(pag. 135 vol. II dei motivi
di appello);
•

il Marchese avrebbe cambiato la versione dei fatti dal 2

ottobre al 4 novembre successivo, essendo stato indotto a farlo
perché, nel corso dell’interrogatorio del 23 ottobre 1992, il
pentito Gaspare Mutolo aveva enunciato accuse a carico di
Contrada;
•

Mutolo, in particolare, aveva affermato che questi, dopo gli

iniziali rapporti con Bontate e Riccobono, era entrato in
relazione con altri esponenti mafiosi di spicco, citando

194
Salvatore Riina e Michele Greco tra i soggetti che avevano
ricevuto favori da lui;
•

poiché, però, nell’interrogatorio reso il 26 ottobre 1992, così

come in sede di esame dibattimentale, Gaspare Mutolo non
aveva dato alcuna specifica indicazione sui presunti favori
elargiti dall’imputato a Riina e Michele Greco, a tale lacuna
aveva

posto

rimedio

<<dopo

otto

giorni

il

Marchese,

raccontando l’episodio della fuga di Riina da Borgo Molara,
tramite la notizia fatta pervenire a mezzo di Greco sulla
individuazione del rifugio>> (pagine

138

e 139 vol. II

dell’Atto di impugnazione);
•

ulteriore

conferma

del

mutamento

di

versione

del

collaborante erano state le dichiarazioni rese da altro pentito, e
cioè Baldassare Di Maggio, che nel corso dell’interrogatorio
(acquisito al fascicolo del dibattimento, per la parte di interesse,
all’udienza del 3 febbraio 1995) reso al P.M. il 26 maggio 1993
e riprodotto a pag. 140 del volume II dei motivi di appello;
•

il Di Maggio, invero, non aveva accennato né a Contrada

(nei cui riguardi, peraltro, non aveva mai rivolto accuse di
sorta) né ad altro motivo dell’allontanamento del Riina dalla
villa di Borgo Molara se non quello del timore di vendette
mafiose;
•

in perfetta sintonia, infatti, con quanto riferito dal Marchese

nel suo interrogatorio del 2 ottobre 1992, lo stesso Di Maggio
aveva dichiarato di essersi recato con Giovanni Brusca, nel

195
periodo immediatamente successivo alla morte di Salvatore
Inzerillo (ucciso l’undici maggio 1981) presso un villino già
abitato, secondo quanto dettogli dallo stesso Brusca, dal Riina,
per caricare su un furgone e trasportare nelle case di contrada
Dammusi (quelle dei Brusca, dove la famiglia Riina si era
trasferita) alcune masserizie, dato che quel rifugio non era,
ormai, ritenuto sicuro perché conosciuto anche a qualcuno del
gruppo Inzerillo.
Osserva questa Corte che il Marchese ha ben rappresentato le ragioni
e le modalità dell’allontanamento di Totò Riina degli inizi del 1981,
il solo nel quale aveva avuto una parte attiva quale latore del
messaggio e quale staffetta. Ha chiarito di essere tornato
successivamente nella villa di Borgo Molara a trovare lo stesso Riina,
precisando che questi aveva lasciato definitivamente quel sito prima
della uccisione del Bontate (<<guardi, io gli sto dicendo, quando è
successo l'omicidio Bontade già lui là non ci stava. Però se si è
trasferito 2 giorni

prima,

una

settimana, questo non lo so>>

(pagine 69 e da 75 a 90 e pag. 118 trascrizione udienza 22 aprile
1994).
Logica e ben centrata, dunque, è giustificazione offerta dal
Marchese alla domande della Difesa e

alle richieste

di

chiarimenti del Presidente del collegio sul perché egli non
avesse fatto menzione dell’intervento di Contrada sin dal 2
ottobre 1992, quando, per la prima volta, aveva narrato di un
allontanamento del Riina dalla villa di Borgo Molara: <<AVV.

196
SBACCHI: (….) Io volevo dire, visto che ha parlato prima di
Borgo Molara, ancora
parlasse

del

riferire che
Salvatore

prima

(il 2.10.1992, n.d.r.)

Dott. Contrada, perchè non ha ritenuto di

uno.., che la fuga, l'allontanamento di

dalla

che

villa

di

Borgo

Molara,

fosse

Riina
stata

conseguenza di un intervento del Dott.Contrada?
PRESIDENTE:

dice, come mai prima del 4 novembre, lei

avendo parlato del trasferimento...
MARCHESE G.:

Sig. Presidente,

io

rispondo

agli

interrogatori quando mi vengono fatti, io mica sono io a dire
questo, questo e quell'altro. Io, quando mi venne chiamato un
Magistrato, parliamo degli argomenti

che gli espongo, e

dopo mano, mano, vengono gli interrogatori.
PRESIDENTE:

ma

chiaro. Insomma, l'avvocato vuole

sapere questo, lei visto che prima del 4 di novembre aveva
parlato di questo trasferimento di Riina da Borgo Molara a
San Giuseppe Iato, come mai nella stessa circostanza non ha
parlato

dell'episodio

riguardante

Contrada

e

della

comunicazione data a Riina?
MARCHESE G.:

perchè stavamo parlando di un altro

argomento.
PRESIDENTE:

perchè

argomento, dice, questa

stavano

parlando di

un

altro

la risposta>>) cfr. pag. 127

trascrizione udienza 22.4.1994).

197
Come puntualmente rilevato dal Procuratore Generale nella
memoria depositata il 14 novembre 2005, le parole "...Io mica
sono io a dire questo, questo e quell'altro... " significano che
l'argomento da trattare viene proposto dal Magistrato, alle cui
domande (“interrogatori”) il collaborante dice - com’è ovvio di rispondere quando gli vengono poste.
La congruità delle spiegazioni del Marchese - e cioè l’avere
risposto a domande diverse, su argomenti diversi, in contesti
diversi - risulta vieppiu’ evidente, come lineare ed incisiva è
tutta la narrazione dell’episodio, non appannata dai vistosi
limiti culturali ed espressivi del dichiarante, che ha risposto
senza tentennamenti e con costanza alle domande rivoltegli in
sede di controesame.
Ad ulteriore riprova del fatto che il Marchese non ebbe a
“riciclare” un tema da lui precedentemente affrontato per farne
materia di una falsa accusa nei confronti del dott. Contrada – in
tal modo assecondando chi, avendo interrogato Gaspare Mutolo,
avrebbe

inteso

dare

concretezza

e

specificità

alle

sue

dichiarazioni - vengono in considerazione le modalità del
definitivo allontanamento del Riina dalla Villa di Borgo Molara,
narrate nel primo dibattimento di appello dal collaborante
Giovanni Brusca.
Quest’ultimo, all’udienza del 16 dicembre 1998, ha riferito di essere
andato a prendere personalmente a casa il Riina, che

in quel

frangente era con la moglie ed i tre figli, per accompagnarlo a San

198
Giuseppe Jato, ed ha collocato questo episodio a ridosso della
esplosione della seconda guerra di mafia: <<Quando sta per
scoppiare la guerra di mafia con l’uccisione di Stefano Bontade e lui
smette di abitare in contrada Molara...>>.
Ha precisato, inoltre : <<Salvatore Rina sapeva che c’erano gli
scappati, come si suol dire i perdenti, avevano individuato la casa, la
zona dove lui abitava, al che’ se ne e’ scappato, e ci sono andato io
prima a prenderlo, assieme a lui, cioe’ lui ha messo moglie e figli in
macchina, io ho preso la roba piu’ necessaria e me lo sono portato,
cioe’ lui e’ venuto a San Giuseppe Jato (pag. 69-72 della
trascrizione).
Lo stesso Brusca ha soggiunto che, nella circostanza, il Riina si era
messo alla guida di una “Golf”.
Sollecitato dalla domanda del Presidente del collegio <<Non era una
mercedes che aveva Riina ? >>, ha risposto <<Aveva una Mercedes e
una Golf, in quell’occasione la Mercedes la mando’ da Oliveri, e lui
con la golf e’ venuto con me a San Giuseppe Jato, che teneva una
mercedes che teneva in garage...
PRESIDENTE:Prima dell’omicidio di Bontade e’ questa circostanza
che lei lo va a prendere per farlo andare via da Borgo Molara ?
BRUSCA: Si’, giorni, quando lui se ne e’ andato da San Giuseppe
Jato, da Borgo Molara...a Giuseppe jato, subito dopo poi e’ scattato
la morte di Stefano Bontade.

199
PRESIDENTE: Le risulta che attorno allo stesso periodo o poco
prima, o poco dopo, ci fu un’altra occasione che si allontano’ da
Borgo Molara il Riina?
BRUSCA:No, io so solo questo, poi se in altra occasione
precedentemente a questo, se ci sono altri fatti io non li so>>
(ibidem, pagg. 69-72).
Quest’ultimo concetto è stato ulteriormente ribadito dal Brusca nel
prosieguo dell’esame (pagg. 101-104 della trascrizione):
<<PG DOTT. GATTO:...Lei ha parlato di un allontanamento di Toto’
Riina dalla villa di Borgo Molara dove abitava, che avvenne poco
prima dell’inizio della guerra di mafia, e in questa circostanza fu lei
che lo ando’ a prendere con tutta la sua famiglia, lo fece rifugiare
nella casa di vostra disponibilità’ a San Giuseppe jato, e’ giusto ?
BRUSCA: Si ?
PG DOTT. GATTO: Quindi siamo a poco prima della guerra di
mafia.
BRUSCA:Si ?
PG DOTT. GATTO: Precedentemente le risulta, qualche mese prima
o comunque nei primi del 1981 che Riina si fosse allontanato anche
per breve periodo, per qualche giorno da Borgo Molara ed era
venuto egualmente in contrada Dammusi, da voi ?
Le risulta questo, o non le risulta ? ......
BRUSCA: Guardi che Riina si sia allontanato da Molara questo non
lo so perché’ non lo posso escludere perché’ non so niente...” (pagg.
101-104)>>.

200
Lo stesso collaborante, in effetti, immediatamente dopo ha riferito
che non gli risultava che il Riina fosse venuto, prima del suo
allontanamento definitivo, <<ad abitare con la famiglia>> a San
Giuseppe Jato.
Tale precisazione, tuttavia, va coordinata con le affermazioni
precedenti e correlata con la stessa precarietà dell’allontanamento
riferito dal Marchese, del tutto provvisorio e non propedeutico ad un
insediamento definitivo in contrada Dammusi.
La narrazione degli eventi successivi all’allontanamento del Riina ha
registrato, poi, una perfetta convergenza tra il narrato del Brusca e
quello del Di Maggio:
<<AVVOCATO SBACCHI: Lo ha accompagnato a Dammmuso; ci fu
qualcuno che provvide a sgomberare le masse ... di ...che lei sappia ?
BRUSCA:Dopo giorni, ..subito io con Salvatore Riina c’e’ ne siamo
andati a Dammusi, lui si fermo’ la’ per dieci, quindici venti giorni,
un mese che poi si trasferii’ a Mazara del vallo, dopo giorni ci siamo
andati io Di Maggio e un certo Cicchirilli di San Giuseppe Jato,
ancora da spendere dell’altro materiale.
AVVOCATO SBACCHI:E’ andato a prelevare effetti personali,
intende questo ?
BRUSCA:Effetti personali, mangiare, cioè andare a svuotare il più
possibile quella casa>> (pagg. 77-78 della trascrizione).
Agli elementi di differenziazione delle due fughe, sin qui evidenziati
(la diversa cronologia, i diversi fiancheggiatori, le diverse autovetture

201
utilizzate dal Riina) si aggiunge quello dei familiari che, nelle due
circostanze, accompagnarono il capo mafia.
Soltanto il Marchese, infatti, ha menzionato, oltre alla moglie ed ai
figli del Riina, la di lui cognata Manuela, che il Brusca ha escluso
essere stata presente in occasione del definitivo allontanamento,
quello da lui curato:
<<PG :DOTT. GATTO: ...Senta lei conosce una nipote di Toto’ Riina
che si chiama Manuela ?
BRUSCA:Cognata, non nipote.
PG: DOTT. GATTO:...E quando lei ando’ a rilevare Toto’ Riina con
tutta la famiglia, questa Manuela c’era o non c’era ?
BRUSCA: In questo momento non c’era.” ( 92-94 della
trascrizione)>>.
Non può, dunque,condividersi l’impostazione della Difesa, che in
questo giudizio ha ritenuto di desumere dai contributi del Brusca e
del Di Maggio - sulla cui attendibilità intrinseca non è stata mossa
alcuna censura - la prova del fatto che uno ed uno soltanto fosse stato
l’allontanamento di Totò Riina dalla villa di Borgo Molara.
Se, dunque, due furono gli allontanamenti di cui ha parlato Marchese,
tra il 2 ottobre e il 4 novembre 1992 non vi fu alcun mutamento di
versione, ed

a fortiori nessuna manipolazione della fonte

propalatoria, denunciata dai difensori appellanti nell’ottica della tesi che permea l’impianto delle loro censure - di un complotto ai danni
dell’imputato.

202
Né risulta che il Marchese abbia avuto contatti di sorta con il Mutolo
nel torno di tempo in cui la Difesa ipotizza l’adattamento
manipolatorio delle sue dichiarazioni (2 ottobre 1992- 4 novembre
1992).
Nessuno dei due, infatti, in tale periodo era nelle condizioni di
instaurare contatti con l’altro.
Il dottor Francesco Cirillo, direttore del Servizio centrale di
protezione del Ministero dell’interno, in sede di audizione alla
seconda Commissione del Senato della Repubblica -

il relativo

verbale è allegato al volume “A” dei Motivi Nuovi di appello - aveva
riferito che erano stati bensì accertati contatti tra collaboranti, ma in
stato di libertà o fruenti di misure alternative alla detenzione, disposte
dai competenti Tribunali di sorveglianza,

dal momento che il

Servizio Centrale di protezione si occupava soltanto di costoro.
Ulteriori elementi che inducono ad escludere la adombrata
preordinazione di un inesistente adeguamento di Marchese a Mutolo
sono emersi, poi, dalle dichiarazioni rese nel corso dell’esame cui è
stato sottoposto nel primo dibattimento di appello dal collaboratore
di giustizia Rosario Spatola. Questi, infatti, nel riferire di tentativi di
avvicinamento da parte di altri pentiti (comunque risalenti a due, tre,
quattro anni dopo il periodo ottobre–novembre 1992), ha elogiato il
contegno e la riservatezza del Marchese.
In particolare, premettendo di avere conosciuto il Marchese,
presentatogli dal collaboratore di giustizia Marco Favaloro pochi
giorni prima del Natale del '94 (pag. 18

203

trascrizione udienza 3
dicembre 1998), lo Spatola lo ha definito (pag. 26, ibidem) <<uno
dei più riservati, non ama incontrarsi se non casualmente>>;
atteggiamento comprensibile da parte dello stesso Marchese, dato
che, come evidenziato nella sentenza di primo grado (pagina 1055),
egli non aveva esitato ad accusare i suoi stessi parenti, ed addirittura
il fratello, di crimini efferati, nutrendo dunque, un estremo interesse
al mantenimento dello speciale programma di protezione.
I difensori appellanti, ancora, hanno ritenuto di intravedere un profilo
di contrasto tra quanto dichiarato al Pubblico Ministero il 4 novembre
1992 e quanto riferito in sede di esame dal Marchese.
Segnatamente, nella prima circostanza il collaborante avrebbe
indicato la villa; nella seconda, la località di Borgo Molara come sito
della latitanza di Totò Riina (cfr. pag. 133 vol. II dell’Atto di
impugnazione):
<< Si richiama l’attenzione sull’espressione “...la polizia aveva individuato il
luogo dove il Riina allora abitava e, nella mattina seguente, vi sarebbe stata una
perquisizione...”. Il luogo dove il Riina allora abitava era la villa sita in via
Cartiera Grande a Borgo Molara.
Che il Marchese intendesse riferirsi alla villa si deduce, senza alcun dubbio, dalla
successiva dichiarazione “...in tale villa il Riina allora abitava insieme

alla moglie ed...”(pag. 101, dich. a P.M. 4.11.1992).
Alla udienza del 22.4.1994 il Marchese ha dichiarato:
“...Mio zio Filippo mi tirò da parte e mi disse di andare avvisare, dice, u zu
Totuccio e ci dici: <<Fici sapiri u dottor Contrada che hanno individuato la
località dov’è che praticamente lui stava; dice nelle mattinate dovrebbero fare

204
qualche diciamo perquisizione...>>. Sono andato là a trovarlo, in questa villa e
gli dissi: <<Che li sapere me zio, che ci fici sapere u dottor Contrada che dice cà
ci avissi a essire una perquisizione.” (pag. 25, ud. 22.4.1994)>>.

A pag. 49 della memoria depositata il 14 novembre 2005 il
Procuratore Generale ha fatto rilevare che l’espressione <<il luogo
dove il Riina allora abitava>> è polivalente, essendo suscettibile di
assumere significati diversi in rapporto a contesti diversi: se
certamente, la propria abitazione è “il luogo in cui si abita”, non ogni
luogo in cui si abita è la propria casa, potendo esserlo anche la
propria città od un quartiere di essa.
Del resto, come puntualmente osservato dallo stesso Procuratore
Generale, tenuto conto della povertà dei mezzi espressivi e del
vocabolario del collaborante, <<non si vede perché mai il Marchese,
volendo esprimere l’elementare concetto di casa o di villa, avrebbe fatto ricorso
all’indiretta – e, per lui, più arzigogolata – espressione luogo in cui abitava>>.

La tesi secondo cui il Marchese avrebbe fatto costante riferimento
alla località e non alla villa è stata efficacemente argomentata nei
termini seguenti.
Nella versione riportata nei motivi d’appello il brano delle
dichiarazioni dibattimentali del Marchese reca un “cà” accentato.
Nella trascrizione agli atti del processo l’accento non si rinviene.
Le conseguenze sono di non poco momento, giacchè, nel dialetto
siciliano, il “cà” accentato significa qua e quello non accentato
equivale alla congiunzione che, introduttiva di una proposizione.

205
Nel primo caso, osserva il Procuratore Generale <<il Marchese avrebbe
detto a Riina che qua - cioè alla villa dentro la quale si trovava all’atto del
parlare - avrebbe dovuto esserci una perquisizione, in tal modo suffragando
l’assunto difensivo che il preannuncio di perquisizione riguardava specificamente
l’abitazione del latitante;

nel secondo caso, il collaborante avrebbe

semplicemente detto a Riina che nella località dov’egli abitava, avrebbe dovuto
esserci una perquisizione>>.

Osserva questa Corte che la mancanza dell’accento sulla “a” del “ca”
potrebbe essere dovuta ad una omissione del trascrittore.
Tuttavia, l’ascolto della registrazione non si è reso necessario perché
lo stesso testo delle dichiarazioni enuncia la fondatezza della
ricostruzione del Procuratore Generale.
Ed invero, nella trascrizione agli atti del processo il “ca” è seguito da
una virgola ed è preceduto da un apostrofo, e quindi suonerebbe, in
vernacolo :”ncaa..”; espressione del tutto anodina, utilizzata come
intercalare specialmente da chi ha un basso grado di cultura e, quindi,
delle lacune espressive.
Tale conclusione è rafforzata dal fatto che, nel contesto del periodo
<< Che li sapere me zio, che ci faci sapere u dottor Contrada che
dice cà (o ca, n.d.r. ) ci avissi a essire una perquisizione... >>”, il
lemma “dice” non è la terza persona singolare del verbo “dire”, ma25
-

in questo caso, abbinato al “ca” - costituisce un’espressione

meramente riempitiva, utilizzata come intercalare in quello che i
linguisti chiamano “italiano regionale”.
25

Come già osservato trattando delle dichiarazioni di Gaspare Mutolo, riguardanti le minacce al
costruttore Siragusa.

206
Eliminandolo, quindi, per forza di cose residua il precedente “che”,
dopo la parola “Contrada”, e cioè necessariamente una congiunzione,
non certo l’avverbio di luogo “qua” (“che ci fici sapere u dottor Contrada
che dice ca ci avissi a essire una perquisizione”).

Senza dire che, comunque, anche il “cà” accentato non avrebbe
affatto imposto di attribuire all’ambasciata del Marchese il significato
inteso della Difesa.
Altra osservazione di carattere lessicale -

ma tutt’altro che

accademica, ed anzi gravida di implicazioni - è quella fatta dal
Procuratore Generale a proposito dell’espressione <<ci avissi a
essire una perquisizione>>, che nel dialetto siciliano esprime
possibilità o

probabilità,

ma

non

certezza,

significando

“potrebbe” o “dovrebbe” esserci una perquisizione.
Ne deriva che la mancanza di prova della effettiva esecuzione
di perquisizioni, o di attività di osservazione, a Borgo Molara in
un momento immediatamente successivo alla ambasciata del
Marchese non vale ad infirmare la credibilità del collaborante,
come invece sostenuto dai difensori appellanti.
Per non dire che, come ampiamente spiegato dal Tribunale
(pag. 1032 e segg. della sentenza di primo grado), non vigeva,
all’epoca, la prassi di documentare comunque gli atti di Polizia
Giudiziaria, specie nel caso di operazioni con esito negativo
(emblematici i casi di due perquisizioni domiciliari non
documentate, e cioè quella nell’attico di via Jung n.1, effettuata
il 30 aprile 1980, della quale ha riferito il teste Firinu, e di

207
quella condotta nelle prime ore del 12 aprile 1980 dal teste
Renato Gentile presso l’abitazione di Salvatore Inzerillo, della
quale si dirà a proposito della cd. “Vicenda Gentile”).
A conferma dell’interesse investigativo della zona di Borgo
Molara, va, inoltre, rimarcato quanto sottolineato dal Tribunale
alle pagine

1036 e 1037 della sentenza appellata: <<Uno

specifico, importante riscontro all’individuazione della zona di
Borgo Molara come rifugio di latitanti mafiosi è, poi, emerso
dalla deposizione resa dal dott. Ignazio D’Antone, il quale già
dall’Aprile del 1981 aveva assunto di fatto la dirigenza della
Squadra Mobile di Palermo subentrando al dott. Impallomeni in
qualità di funzionario piu’ anziano addetto alla Squadra Mobile
di cui era già vice-dirigente (cfr. f. 154 ud. 14/7/1995).
Il D’Antone, infatti, pur affermando di non avere ricevuto
segnalazioni specifiche nei primi mesi del 1981 in ordine ad
una casa sita a Borgo Molara utilizzata come rifugio da
Salvatore Riina, ha dichiarato che “Borgo Molara era uno dei
luoghi, nei dintorni di Palermo, che si prestavano ad occultare
latitanti e che spesso, per tale motivo, anche durante il periodo
della sua dirigenza alla Squadra Mobile, si mandavano uomini
in quella zona per ricercare latitanti ed in particolare i
pericolosi “Corleonesi” (cfr. ff. 115, 158, 159 ud. 14/7/1995) .
Tale emergenza processuale, di peculiare rilevanza, atteso il
ruolo svolto all’epoca dal dott. D’Antone nell’ambito della
Squadra

Mobile,

riscontra

208

l’effettiva

esecuzione

di
pattugliamenti da parte delle Forze di Polizia, finalizzati alla
cattura di latitanti, proprio nella zona e nell’epoca indicata dal
Marchese, e risulta, peraltro, assolutamente coerente sia con la
notizia riferita dal predetto che con le altre risultanze
esaminate,

sulla

base

delle

quali

deve

ritenersi

che

l’allontanamento del Riina da quell’abitazione era stata
“consigliata” per motivi di prudenza e non perchè il suo rifugio
fosse stato localizzato dalla Polizia>>.
Le considerazioni svolte nel brano dianzi trascritto inducono a
superare una ulteriore obiezione, avanzata dalla Difesa nel
corso della discussione per screditare la figura ed il contributo
di Giuseppe Marchese.
Si assume, cioè, che, una volta “bruciato” il suo covo, perché
scoperto dalle forze di Polizia, Totò Riina non avrebbe mai
potuto ragionevolmente farvi ritorno.
In realtà, come si è visto, il messaggio di cui era stato latore
Giuseppe

Marchese

riguardava

l’imminenza

di

possibili

perquisizioni nella zona, e non nella villa, di Borgo Molara.
La successiva scelta di Riina di fare ritorno nel suo rifugio,
dunque, può ragionevolmente spiegarsi con la circostanza che
non erano state compiute operazioni di Polizia concernenti la
villa di Via Cartiera Grande n.33, e quindi con la convinzione di
non essere esposto ad altri pericoli, se è vero che la notizia
della sua presenza in quel “covo” sarebbe circolata tra i mafiosi

209
dello schieramento “perdente” soltanto nell’imminenza della
seconda guerra di mafia, e cioè nell’aprile del 1981.
Alla stregua del riferimento alla zona e non alla villa di Borgo
Molara si supera anche l’obiezione secondo cui i funzionari di
Polizia e gli ufficiali dei Carabinieri citati quali testi dalla
difesa (vol. II dell’Atto di impugnazione, pagine 145-150)
avevano riferito che, agli inizi del 1981, il covo di Totò Riina
non era stato ancora individuato dalle Forze di Polizia.
Peraltro, anche sotto un diverso profilo, la circostanza che agli
inizi del 1981 non fosse ancora noto alle Forze dell’Ordine il
covo del Riina non è

indicatrice di mendacio da parte del

Marchese .
In altri termini, anche ad ammettere che, agli inizi del 1981,
Contrada non sapesse specificamente della presenza di Totò
Riina a Borgo Molara - il che appare improbabile, tenuto conto
che egli ha dichiarato di avere avuto, nella sua carriera,
“centinaia di confidenti” (cfr. pag. 110 trascrizione udienza 13
dicembre 1999) - l’avere avvertito dei tramiti qualificati come i
Greco, tra i pochissimi a conoscenza del rifugio dello stesso
Riina, della imminenza di possibili operazioni di Polizia in una
zona a lui nota come luogo di rifugio di latitanti mafiosi (posto
che lo era all’amico e collega Ignazio D’Antone), è una
condotta che si pone in perfetta sintonia con il paradigma del
concorso esterno in associazione mafiosa, caratterizzato dalla

210
pertinenza al sodalizio in sé delle condotte di agevolazione,
illuminate dal dolo diretto.
In questa ottica -

anche se, nel narrato del Marchese,

l’indicazione di Contrada è correlata alla figura del Riina - è
ben possibile che la successiva comunicazione dai Greco a
Filippo Marchese, e quindi al collaborante, avesse decodificato
una notizia di carattere generale, considerata di grandissimo
interesse per la tutela di una figura apicale, e quindi della
macchina organizzativa, del sodalizio mafioso.
Sebbene, poi, non constino specifiche censure sul punto, va
ricordato come, nel rassegnare i riscontri alle dichiarazioni del
Marchese, il Tribunale abbia evidenziato che questi aveva
dimostrato di ben conoscere i luoghi da lui indicati, ed in
particolare la villa di Borgo Molara dove si era recato ad
avvisare il Riina e quella di San Giuseppe Jato dove lo aveva
accompagnato (pag. 1022); che dalle risultanze processuali era
risultato che la villa di Borgo Molara, di proprietà di tale
Carmelo Pastorelli, era nella disponibilità di esponenti di “Cosa
Nostra” o comunque di soggetti molto vicini a questa
organizzazione; che, in particolare nel 1981, anno cui si
riferisce il fatto in esame, era condotta in locazione da un
mafioso di particolare spicco, tale Salvatore Tamburello,
raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere per il
reato di cui all’art. 416 bis c.p. in quanto indicato da più fonti
quale reggente in luogo di Mariano Agate (arrestato nel 1990,

211
altro mafioso alleato del Riina e capo del mandamento di
Mazara Del Vallo).
Il Tribunale, ancora, ha valorizzato come riscontro

le

dichiarazioni del collaboratore di giustizia Salvatore Anselmo,
“uomo

d’onore” della famiglia della Noce, alleata dei

corleonesi, fratello del latitante Vincenzo Anselmo, “figlioccio”
dello stesso Riina.
Salvatore Anselmo, che aveva iniziato a collaborare nel
Novembre del 1984, ed era stato ucciso il 12 novembre 1984,
aveva già indicato la villa di via Cartiera Grande n°33 in
località Borgo Molara come luogo in cui si rifugiavano e si
riunivano il Riina, insieme al fratello Vincenzo Anselmo e ad
altri

latitanti

tra

cui

anche

Bernardo

Provenzano

(cfr.

deposizione resa sul punto dal cap. dei C.C. Leonardo Rotondi).
Oltretutto, l’utilizzazione di quella villa come luogo della
latitanza di Salvatore Riina era emersa dalle già citate
propalazioni di Baldassare Di Maggio.
Altro riscontro al narrato del Marchese in ordine a questo
episodio sono state considerate le indicazioni accusatorie di
Gaspare Mutolo circa l’estensione dei favori dell’imputato a
soggetti

mafiosi

appartenenti al gruppo dei

Corleonesi,

collocandosi la prima fuga del Riina da Borgo Molara <<in
un’epoca perfettamente compatibile con quella in cui Mutolo
apprese dal Riccobono la notizia dei “favori” fatti da dott.
Contrada anche a Riina>> (pag. 361 della sentenza appellata).

212
Gaspare Mutolo, infatti, in via bensì esemplificativa, ma
immediata e spontanea, si è riferito a Totò Riina come ad uno
dei beneficiari di tali favori, riferendo, a domanda del
presidente del collegio (pag. 51 trascrizione udienza 12 luglio
1994 che Riccobono gli aveva detto che <<gli stessi favori>>
da lui ricevuti erano stati fatti <<mi disse per esempio, che so,
Salvatore Riina, per esempio, io sto portando un paragone.
PRESIDENTE: si'.
MUTOLO G. per esempio tale giorno lo dovevano arrestare
allora si sposto' perche' il dottor Contrada...
PRESIDENTE: ecco, non parlo' specificatamente...>> .
Infine, a confermare l’attendibilità delle accuse del Marchese su
questo

specifico

episodio

militano

le

già

menzionate

propalazioni del pentito Salvatore Cancemi.
Quest’ultimo, infatti aveva riferito:
• di avere continuato a sentire parlare dal suo capo
capomandamento

Pippo Calò

dell’imputato, come

persona a contatto con “Cosa Nostra”, almeno fino agli
anni 1983-1984, e quindi in un’ epoca in cui, essendo stati
uccisi

Riccobono

e

Bontate,

i

suoi

contatti

con

l’organizzazione non potevano avere come referenti tali
soggetti;
• di avere appreso in più occasioni da vari “uomini
d’onore”, e segnatamente da Raffaele Ganci, capo della
famiglia della Noce, da La Barbera, Biondino e dallo

213
stesso Riina, che quest’ultimo era stato avvisato dai
poliziotti di mettersi da parte a causa di particolari
operazioni dirette alla sua ricerca.
Quanto agli altri due episodi narrati da Giuseppe Marchese, legati a
notizie di “soffiate” di Contrada che Michele e Salvatore Greco
avrebbero girato a Filippo Marchese (l’allontanamento da Villabate
di Vincenzo Marchese, e la fuga di Vincenzo, Filippo e dello stesso
Giuseppe Marchese dalla casa dei Bagnasco a seguito dell’omicidio
di Gioacchino Tagliavia), a pag. 158 del volume II dell’Atto di
impugnazione è stato unicamente dedotto che in nessuno dei due casi
vi erano state perquisizioni, così come non vi erano state per la villa
di Borgo Molara, abitata dal Riina. Paradossalmente, dunque,
assumono i difensori appellanti <<Si dovrebbe dedurre, qualora fossero
vere le propalazioni del pentito, che il dott. Contrada nel 1981 si dilettava di
creare falsi allarmi tra i latitanti di mafia, quali il Riina, il Marchese Vincenzo, lo
zio Marchese Filippo, tanto che quest’ultimo>> - sempre secondo il pentito

- in una occasione aveva dubitato che Contrada portasse notizie
“buone”, cioè vere ed utili (pag. 34 trascrizione udienza 22 aprile
1994).
Il rilievo non è condivisibile.
Ed invero, proprio nel frangente richiamato dalla Difesa, il
collaborante aveva riferito che suo zio Filippo Marchese aveva
fugato i suoi dubbi rappresentando di avere avuto rassicurazioni
dai Greco: <<e mi disse che praticamente chiddu chi dici
Michele Greco e u Senature, dice, i nutizie l’ha puittate buoni

214
fin’ora... Che le, che le notizie l’ha portate fino adesso buone,
perché mio zio è quello che mi diceva, i contatti li aveva,
l’avevano u Senaturi e Michele Greco, i contatti...>>.
Del resto, anche la possibilità di apprestare le necessarie cautele
costituiva un vantaggio per il sodalizio mafioso, e ciò a
prescindere dal fatto che all’indicazione di possibili operazioni
di Polizia facesse seguito la loro successiva attuazione, ed a
prescindere dalla precisione delle notizie (anche nel caso della
fuga da Villabate, peraltro, la soffiata aveva riguardato la zona,
non

specificamente

l’abitazione),

o

ancora

dalla

loro

documentazione.
Senza dire che il Tribunale ha dato conto con specifico riguardo
alla fuga da casa Bagnasco, del riscontro costituito dalla
telefonata anonima al 113, con la quale si indicavano in Filippo
Marchese, "Pinuzzu" Calamia e Carmelo Zanca gli autori
dell'omicidio Tagliavia (pagine 1040 e 1041) .
Segnatamente, con la relazione di servizio in data 5/9/1981, a
firma di Antonino Raspanti, agente di P.S. in servizio presso la
Centrale Operativa di Palermo, allegata al rapporto giudiziario
del

27/8/1982

concernente

la

scomparsa

di

Gioacchino

Tagliavia, si comunicava che, alle ore 19,57 del giorno 5
Settembre 1981

era pervenuta al centralino del “113” una

telefonata anonima che indicava, quali autori dell'omicidio,
Giuseppe Calamia, Filippo Marchese ed i fratelli Pietro e
Carmelo Zanca (pag. 1040).

215
In questo dibattimento la Difesa ha dedotto che il collaborante
poteva essere stato a conoscenza della relazione - ed avervi
costruito artatamente la sua accusa -

perché imputato

nell’ambito del medesimo procedimento, del quale, dunque,
poteva avere letto gli atti.
Ora, che Giuseppe Marchese, - non menzionato tra i soggetti
denunciati con il rapporto del 27/8/1982 -

sia stato

successivamente processato per l’omicidio Tagliavia, è un dato
che deve senz’altro presumersi: il collaborante, infatti, ha
confessato la propria diretta partecipazione ad esso, unitamente
ad altri soggetti, e lo ha collocato cronologicamente verso la
fine (Ottobre- Novembre) del 1981 (cfr. pagine

32 e 68

trascrizione udienza del 22 aprile 1994 ).
Tale circostanza, tuttavia, non elide la valenza di riscontro del
documento, e cioè la sua funzione di conferma dell'attendibilità
del dichiarante. Non è emerso in alcun modo, invero, che lo
stesso Marchese, peraltro, palesemente incolto e quindi
necessariamente

poco

versato

nello

studio

delle

carte

processuali, avesse preso visione di tutti gli atti del processo
relativo a fatti dei quali si era comunque autoaccusato.
In ultimo, la Difesa (pag. 150 vol. II dei motivi di appello) ha
dedotto che ulteriore

<<e decisiva prova della infondatezza,

falsità, natura menzognera e calunniosa delle accuse di
Marchese Giuseppe>> sarebbe

216

<<rappresentata dall’attività
investigativa svolta dal dott. Contrada, proprio agli inizi del
1981, nei confronti del gruppo di mafia dei Marchese.
Infatti, il rapporto giudiziario del 7 febbraio 1981 sull’omicidio
del dott. Giuliano fu redatto personalmente dal dott. Contrada e
fu il frutto di un lungo ed impegnativo lavoro investigativo che
il dott. Contrada nella qualità di Dirigente della Criminalpol
(incarico ricoperto alla data 7.2.1981) non era tenuto od
obbligato a fare, non essendo il responsabile della polizia
giudiziaria di Palermo, che era allora il Capo della Squadra
Mobile dott. Giuseppe Impallomeni.
Il dott. Contrada fece quel rapporto perché sentiva forte il
dovere morale di dare tutto il suo contributo al fine di far luce,
per quanto possibile, sull’omicidio del suo collega con il quale
aveva lavorato sedici anni e con il quale aveva avuto rapporti
fraterni.

Contributo

consistente

nel

delineare

il

quadro

criminale in cui si era maturato il delitto, le motivazioni, i
mandanti, gli esecutori materiali e che dette la possibilità di
evidenziare il collegamento con l’omicidio del Cap. CC. Basile
e di comprendere l’evoluzione in atto della mafia, che andava
attuando sistemi terroristici nei confronti delle Istituzioni e
degli uomini che le rappresentavano.

Ma non solo.

Nel

rapporto si delineava il sorgere di quel gruppo feroce e
sanguinario che costituiva il primo nucleo aggregato di quello
che sarà poi il “clan vincente o corleonese”; infatti, di lì a poco

217
(tra aprile e maggio 1981) scoppierà la “guerra di mafia”,
iniziata con gli omicidi Bontate e Inzerillo>>.
Il Tribunale si è fatto carico di questo argomento e ne ha
evidenziato i limiti alle pagine 1045-1051 della sentenza
appellata.
Segnatamente, ha evidenziato che, nel rapporto del 7 febbraio
1981, che a detta del suo stesso estensore (2° foglio) <<delinea
e rappresenta le attività investigative che alla data del 21 luglio
1979 occupavano maggiormente il capo della Mobile e che, per
i motivi che saranno via via enunciati e sviluppati, si ritiene
costituiscano le premesse e le cause della sua uccisione>>,
erano stati menzionati:
•

il contenuto dei rapporti di denuncia a firma del dott. Boris

Giuliano in data 30/4/1979-2/5/1979 e 6/6/1979 a carico di
Spitalieri Rosario, Greco Giovanni, Greco Giuseppe, Mondello
Giovanni, Marchese Pietro e Marchese Gregorio, esponenti
delle famiglie mafiose di Corso dei Mille e di Ciaculli;
•

gli arresti di Marchese Antonino e Gioè Antonino

e la

scoperta del “covo” di via Pecori Giraldi;
•

l’intuizione

dello

stesso

Giuliano,

correlata

a

tale

scoperta,dell’ascesa dei “corleonesi”;
•

il fatto che <<alla data della sua uccisione (21/7/1979) il

dott. Giuliano nonostante il breve lasso di tempo dal
rinvenimento del “covo” di via Pecori Giraldi (7/7/79) aveva
già attivato le indagini per individuare il gruppo di mafia che lo

218
utilizzava,

identificando

Bagarella

Leoluca,

in

stretto

collegamento con gli arrestati Marchese Antonino e Gioè
Antonino, come uno dei soggetti facenti parte di quel gruppo.. e
stabilito l’esistenza di una relazione tra il “covo” di via Pecori
Giraldi e l’infrastruttura alberghiera con annessa discoteca “Il
Castello”- di San Nicola Arena- facente capo alla società di
fatto costituita da Calvello Mantegna Alessandro ed i fratelli Di
Carlo- su cui avevano, successivamente approfondito le
indagini i Carabinieri ed in particolare il cap. Basile>> (cfr. ff.
38 e ss. rapporto cit.);
•
in

la circostanza che quest’ultimo, a sua volta, <<con rapporto
data

6/2/1980,

aveva

denunciato

alla

Procura

della

Repubblica, tra gli altri i fratelli Di Carlo, Bentivegna Giacomo,
Marchese Antonino e Bagarella Leoluca, così raggiungendo
ulteriori risultati investigativi a carico del medesimo aggregato
criminale già individuato dalla Squadra Mobile del dott.
Giuliano>> (pag. 1050 della sentenza appellata);
•

la circostanza che tali risultati erano stati ulteriormente

consolidati con il rapporto giudiziario del 16/4/1980 del Nucleo
Operativo dei C.C., <<in relazione alle indagini svolte anche in
collaborazione con la Compagnia C.C. di Monreale, di denuncia
a carico di Riina Giacomo, Pipitone Antonino, Cannella
Tommaso ed altri soggetti ritenuti strettamente legati alla cosca
corleonese (cfr. ff. 57 e ss. rapporto cit.)>> (pag. 1050 della
sentenza appellata).

219
In effetti, più di quanto non abbia fatto il primo giudice, deve
darsi atto che, nel rapporto a firma del dott. Contrada in data 7
febbraio 1981 si coglie un contributo personale dell’odierno
imputato, estrinsecatosi:
•

in una visione di sintesi dei collegamenti enucleati in

precedenti rapporti della P.S. e dell’Arma dei Carabinieri;
•

nella valorizzazione di episodi specifici come le minacce al

dott. Paolo Procaccianti, medico legale incaricato dell’esame
dei guanti di paraffina prelevati ai presunti esecutori materiali
dell’omicidio Basile (fogli 92 e 93 del rapporto), collegato
all’omicidio Giuliano;
•

nella netta indicazione dei soggetti responsabili come

appartenenti <<allo stesso gruppo di mafia, composto da
soggetti

provenienti

da

famiglie

di

mafia

diverse,

ma

tradizionalmente legate da vincoli di alleanza, cooperazione,
interscambio di affiliati per singole azioni criminose..>> (cfr.,
ibidem foglio 80, foglio da 84 ad 87)

e dei moventi

dell’omicidio Giuliano.
Tuttavia, anche se il rapporto del 7 febbraio 1981 non è un
elaborato

meramente compilativi, la qualità e la mole

dell’attività investigativa in cui aveva trovato la sua causale
l’omicidio Giuliano ne esaurisce sostanzialmente il contenuto.
Oltretutto, la condotta di agevolazione ascritta all’imputato era
necessariamente legata a situazioni contingenti che potevano
permettere la trasmissione di qualche notizia di interesse del

220
sodalizio mafioso ma non una palese, costante e non
dissimulabile attività informativa.
Vanno,dunque, condivise le considerazioni espresse a pag. 1051
della sentenza appellata, così enunciate:
<< Le pervicaci e brillanti indagini compiute dal dott. Giuliano
e dal cap. Basile a carico dell’unico pericoloso aggregato
mafioso facente capo ai corleonesi, ragione stessa della loro
eliminazione ad opera di “Cosa Nostra”, non potevano
consentire in alcun modo l’omissione di una denuncia nei
confronti di quei soggetti che dall’operato investigativo di quei
funzionari avevano subito gravi conseguenze.
Tale

comportamento,

inesigibile

da

parte

della

stessa

organizzazione mafiosa, avrebbe certamente scoperto il ruolo
svolto dal dott. Contrada che doveva essere quello di assicurare
la latitanza agli appartenenti a “Cosa Nostra”, comunicando
loro le notizie in suo possesso su operazioni di Polizia che
avrebbero potuto comportarne l’arresto, così come hanno
concordemente riferito i collaboratori di giustizia esaminati>>.
In conclusione, non ha fondamento il costrutto difensivo che inquadra
le propalazioni del Marchese, in quanto coordinate con quelle di
Gaspare Mutolo, nell’ottica di un complotto ai danni dell’imputato;
tesi che gli stessi difensori escludono di avere propugnato (si vedano,
per esempio, le Brevi Note depositate il 2-5-01: << né l’imputato né
la sua Difesa hanno mai, in questo processo,avanzato o sostenuto tesi
di “complotto”>> ; <<la propalazione di Marchese non è stata

221
qualificata elemento integrante il presunto “complotto”>>) e che,
invece, come rilevato dal Procuratore

Generale nella memoria

depositata il 14 novembre 2005, <<emerge a ogni piè sospinto dalle
dichiarazioni del prevenuto e dal modo di conduzione del
controesame dei collaboranti>>.
Per concludere la disamina delle censure riguardanti l’attendibilità ed
il contributo di Giuseppe Marchese, va segnalato il rilievo svolto a
pag. 122 del Volume I, tomo II, dei Motivi nuovi, con il quale si
assume che sarebbe stata smentita l’affermazione del Marchese, de
relato del cognato Leoluca Bagarella, secondo cui Salvatore Greco
detto il “Senatore”, fratello di Michele Greco, sarebbe stato
massone26.
Il Marchese, in effetti, non ha fatto alcun riferimento alla persona
dell’imputato, né può escludersi che la sua fonte sia incorsa in errore.
I difensori appellanti, tuttavia, hanno ritenuto che egli abbia voluto
insinuare il dubbio di una appartenenza o di una contiguità massonica
dell’imputato, in quanto informatore dei Greco.
Orbene, all’udienza del 10 maggio 1994 il teste Luigi Bruno, del
centro D.I.A. di Palermo, ha riferito di avere verificato che nella via
Roma esisteva “una sede distaccata della Massoneria”, dove nel 1986
erano state effettuate delle perquisizioni ed erano stati acquisiti gli
elenchi degli iscritti, tra cui Salvatore Greco detto “l’ingegnere”,
omonimo di Salvatore Greco detto “il senatore” (pag. 75 della
trascrizione).
26

Tale rilievo è enunciato nell’ambito delle censure riguardanti le dichiarazioni di altro
collaborante, e cioè Rosario Spatola

222
A questa stregua, il “de relato” del Marchese - peraltro riguardante un
aspetto assolutamente marginale delle sue dichiarazioni - parrebbe
smentito, ma - in realtà - così non è.
Il predetto teste, infatti, ha preso in considerazione l’indagine
condotta nel 1986 della Criminalpol, che aveva interessato i locali di
una loggia massonica ubicati a Palermo, nella Via Roma, dove soleva
recarsi un tale Lo Cascio.
Giuseppe Marchese, per contro, si è riferito ad un periodo
antecedente al 1986, coincidente con la sua frequentazione del fondo
“Favarella” dei Greco, e di auge di costoro. Egli, inoltre, al di là della
generica indicazione di appartenenza del “senatore” alla massoneria,
riferitagli dal cognato in modo altrettanto generico, non ha
menzionato specifiche logge, né una sede ubicata in via Roma.
Nel riferire, poi, degli accertamenti condotti sulle eventuali
frequentazioni massoniche dell’imputato, il teste Bruno ha dichiarato
che era stato seguito il metodo del raffronto tra i nominativi annotati
nelle agende dell’imputato ed <<i nominativi riportati negli elenchi
delle logge massoniche in nostro possesso>>, precisando che questi
ultimi <<non sono tutti>>, e cioè che gli elementi di conoscenza in
suo possesso non erano esaustivi (pag. 54 della trascrizione).
D’altra parte, il controllo sulle agende non avrebbe mai potuto
condurre ad alcun risultato utile circa l’affiliazione massonica del
“senatore”, essendo impensabile che il suo nome fosse annotato nelle
agende dell’odierno imputato.
****

223
La positiva verifica della attendibilità di Giuseppe Marchese,
operata dal giudice di primo grado, ha ricevuto
alimento dalle dichiarazioni rese dibattimento di appello -

ulteriore

in questo secondo

dal collaboratore di giustizia

Antonino Giuffrè, che, citato come imputato in reato connesso,
avendo rinunciato alla facoltà di non rispondere è stato escusso
nella qualità di testimone assistito all’udienza del 30 gennaio
2004.
Rispondendo alle domande del presidente del collegio sulle
ragioni della sua collaborazione, iniziata il 15 giugno 2002
(pagina 89 e segg. della trascrizione), il Giuffrè, dopo avere
dato una spiegazione etico - solidaristica della sua appartenenza
a Cosa Nostra ( <<A me hanno insegnato che nel momento in
cui un amico aveva di bisogno, bisognava lasciare la propria
moglie che stesse partorendo per andare a soccorrere
l'amico>>), ha dichiarato di avere maturato dopo due mesi di
regime carcerario ex art. 41 bis O.P., seguito al suo ultimo
arresto, un percorso di revisione delle proprie convinzioni,
legato alla constatazione che all’interno del sodalizio gli
interessi economici avevano soverchiato qualunque legame e
valore personale.
Per quanto qui rileva, il Giuffrè ha riferito:
•

di avere fatto parte di “Cosa Nostra” sin dal 1980, da

affiliato

alla

famiglia

mafiosa

nell’omonimo mandamento;

224

di

Caccamo,

compresa
•

di avere inizialmente svolto il ruolo di accompagnatore e di

uomo di fiducia

del capo famiglia e capo mandamento di

Caccamo Ciccio Intile, che, agli esordi della sua militanza, gli
aveva presentato, nella loro tenuta di “Favarella”, Michele
Greco e Salvatore Greco;
•

di avere altresì conosciuto, sempre per il tramite dell’Intile,

vari esponenti mafiosi di Bagheria, tra cui Leonardo Greco, il
quale, in occasione di una riunione tenuta nel 1981 in quella
località, dopo lo scoppio della guerra di mafia, all’interno dei
suoi locali adibiti a deposito del ferro 27, aveva perorato ed
ottenuto il passaggio dello stesso Intile con i “Corleonesi” di
Bernardo Provenzano;
•

di avere seguitato ad accompagnare l’Intile a riunioni di

mafia tra esponenti dei mandamenti di allora (<<Brusca
Bernardo, Totò Riina, Pippo Calò e tanti altri, tanti altri
personaggi>>) ed anche ad incontri con Salvatore Riina, pur
limitandosi e salutare i presenti e senza prendervi parte;
•

di

avere

conosciuto,nel

1983,

alcuni

rappresentanti

provinciali della Sicilia (Giuseppe Madonia, Bernardo Brusca,
Michele Greco, Carmelo Colletti, un fratello di Santapaola) in
occasione di una riunione tenutasi a Caccamo in una casa di

27

La figura di Leonardo Greco, in rapporti commerciali in quanto venditore di tondini di ferro per
cementi armati, ma anche personali per un vincolo di “comparaggio”, con Oliviero Tognoli , viene
in rilievo a proposito di uno dei più rilevanti segmenti fattuali la cui ricomposizione prova la
condotta di agevolazione contestata al dott. Contrada, e cioè quello della fuga dello stesso Tognoli,
raggiunto da un provvedimento di fermo e quindi da un ordine di cattura, dall’Hotel Ponte di
Palermo in data 12 aprile 1984; episodio alla cui trattazione si rinvia.

225
campagna di suo padre, nella quale era stato << sancito….. il
passaggio di potere da Michele Greco a Salvatore Riina>>;
•

di

avere,

dopo

l’arresto

dell’Intile

nell'83

-

’84,

accompagnato il suo successore Diego Guzzino, anche ad
incontri con Bernardo Provenzano, sino all’arresto del Guzzino
stesso, tra fine ’85 ed o 86;
•

di essere stato successivamente invitato dall’Intile, all’epoca

ancora in carcere, ad occuparsi del mandamento di Caccamo,
compito dapprima ricoperto “ufficiosamente”, e, dal 1987
formalmente;
•

di essere entrato dal 1986, in modo particolare, in contatto

<<con Bernardo Provenzano a solo>>.
A domanda della Difesa, il Giuffrè ha precisato di non avere
mai chiesto o saputo dove fossero i rifugi dei capi di Cosa
Nostra, in ciò riscontrando l’indicazione del Marchese secondo
cui il covo di Borgo Molara di Totò Riina era conosciuto da
pochissime persone della sua cerchia più ristretta <<perché
andare a chiedere o sapere, senza un motivo plausibile, quale
fosse il covo di Riina o quale fosse il covo di Provenzano, mi
sembra che non avevo né l'autorità e nemmeno il motivo…. >>
(pag. 74 trascrizione udienza 30 gennaio 2004).
Ha chiosato tale affermazione citando un pregnante aforisma
coniato da Salvatore Riina: <<la curiosità è l'anticamera della
“sbirritudine”>> (cioè della delazione, n.d.r.) e spiegando che,
da curiosi, <<si moriva>>.

226
Per ciò che riguarda l’odierno imputato, come risulta dalla nota
in data 3 marzo 2004 del Procuratore della Repubblica di
Palermo - Direzione Distrettuale Antimafia, in sede di
formazione del “Verbale illustrativo

dei contenuti della

collaborazione” ex art. 14 legge 13 febbraio

2001 n. 45, al

Giuffrè non è stata posta alcuna domanda riguardante Contrada.
Tale circostanza spiega perché soltanto in dibattimento - dopo
avere esordito dicendo di non ricordare fatti specifici - il
collaborante abbia dapprima genericamente evocato la veste di
funzionario

di

Polizia

<<avvicinabile>>

dell’imputato,

dicendone di averne avuto notizia negli anni ottanta del
novecento, e quindi abbia precisato i propri ricordi, ancorandoli
all’epoca in cui egli stesso era stato custode della latitanza trascorsa a Caccamo (pag. 57, ibidem) - di Michele Greco,
imputato nel primo maxi processo di Palermo e catturato il 20
febbraio 1986 28.
Il Giuffrè - dando atto che dell’episodio dell’allontanamento di
Riina da Borgo Molara la stampa aveva parlato ampiamente
riferendo di questo processo - ha riferito di avere appreso in
quel contesto (e quindi circa dieci anni prima dell’esame del
Marchese e delle relative notizie di stampa) da Michele Greco
o dal lui fratello o da Mario Prestifilippo, che quello specifico

28

Il nome del "Papa" come esponente di Cosa Nostra compare per la prima volta nel cosiddetto
rapporto dei 162, del quale la sentenza di primo grado fa cenno a pag. 1499, divenuto atto
fondamentale per la costruzione del primo maxiprocesso: la sentenza contro Abbate Giovanni ed
altri, resa dalla Corte d’Assise è stata acquisita all’udienza del 6/5/1994, al pari di quella di appello
e di quella resa dalla Corte di Cassazione il 30 Gennaio 1992.

227
allontanamento

aveva

avuto

origine

da

una

“soffiata”

dell’odierno imputato.
Orbene, quanto al profilo della credibilità di Antonino Giuffrè,
trattandosi di una collaborazione alquanto recente -

e non

essendo state prodotte dalla Pubblica Accusa sentenze passate
in giudicato nelle quali essa sia stata valorizzata - la Corte non
dispone di quegli elementi di giudizio che possono essere
forniti, in particolare, dalla sperimentata verifica giudiziale
della fondatezza delle indicazioni accusatorie.
Né, per altro verso, appaiono compiutamente valutabili le
ragioni della collaborazione, sinteticamente indicate, come si è
visto, in un percorso interiore di resipiscenza sviluppatosi in
epoca immediatamente successiva a quella dell’arresto. A parte,
infatti, la oggettiva difficoltà di sondare stati soggettivi non
ancorati a pregresse manifestazioni di rifiuto di logiche e stili
mafiosi, in linea generale - come si è detto - le collaborazioni,
favorite da una scelta di politica legislativa di tipo premiale ed
incentivante, scontano di per se stesse una motivazione di tipo
utilitaristico

e

sfuggono,

in

linea

di

massima,

ad

un

inquadramento in termini prettamente morali o spirituali.
Deve, comunque, rimarcarsi che la posizione di spicco (capo
del “mandamento” di Caccamo) assunta da svariati anni in Cosa
Nostra dal Giuffrè ha trovato conferma nella quantità e qualità
dei procedimenti definiti e pendenti a suo carico per fatti di
mafia,

risultanti

dalla

posizione

228

giuridica

prodotta

dal
Procuratore Generale. Inoltre, le indicazioni sui luoghi della
latitanza di Michele Greco e sul ruolo rivestito dal Giuffrè nel
proteggerla sono state acclarate con la sentenza resa dalla Corte
di

Appello di Palermo il 15 marzo 1994 nei confronti di

Farinella Giuseppe + 19, irrevocabile il 18 aprile 1995, prodotta
dal Procuratore Generale, in questo dibattimento, all’udienza
del 25 marzo 2004.
In essa, infatti, nella parte relativa alla posizione dell’imputato
Antonino Giuffrè, sulla scorta delle attendibili propalazioni del
collaboratore di giustizia Benedetto Galati, si rileva che
pochissimi erano al corrente dei luoghi della latitanza di
Michele Greco, cioè lo stesso Galati, Mario Prestifilippo,
Giuseppe Zaza ed Antonino Giuffrè, e si afferma:
<<Michele Greco aveva trascorso lunghi periodi di latitanza in
territorio di Caccamo, di Montemaggiore Belsito e di Sciara, in
zone, cioè, sotto il controllo assoluto di Francesco Intile,
indicato come il capo mafia indiscusso di quella zona (…).
Tutto ciò fino a quando l’Intile non venne arrestato perchè poi
faceva da garante, in ordine alla latitanza di Michele Greco,
Giuffrè Antonino, soprannominato “manomozza”, mafioso
molto pericoloso e influente. In sostanza, fino a quando l’Intile
rimase libero, egli era soltanto a conoscere il luogo dove il
greco veniva nascosto (oltre beninteso i personaggi già indicati;
quindi tale compito passò al Giuffrè>>.

229
Non risulta, poi, in alcun modo che l’odierno imputato abbia
avuto modo di occuparsi del Giuffrè, suscitando in lui
sentimenti di vendetta che non traspaiono dalla deposizione,
nella quale il collaborante ha ben precisato i limiti delle proprie
conoscenze.
Né, infine, avuto riguardo alla mole di informazioni che lo
stesso Giuffrè ha fornito in altri procedimenti, è sostenibile che
le sue indicazioni scaturiscano dal proposito di accreditarsi
come pentito. Senza dire che proprio i limiti delle conoscenze
sull’odierno imputato trovano una plausibile spiegazione nel
fatto che gli episodi per cui è processo non intercettano né i
luoghi, né, soprattutto, l’epoca in cui si colloca la militanza
mafiosa del Giuffrè, iniziata nel 1980.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, non può
disconoscersi la valenza di riscontro delle indicazioni del
Giuffrè, attinte nell’ambito dell’entourage di Michele Greco
all’epoca in cui egli ne curò la latitanza, e come tali non
assimilabili a voci correnti nel pubblico, non riferibili dai
testimoni ai sensi dell’articolo 194 comma terzo c.p.p.
Né, infine, la circostanza che lo stesso Giuffrè non abbia fatto
menzione dell’odierno imputato in sede di formazione del
“Verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione” incide
sulla

utilizzabilità

delle

sue

sanzione, - posta dall’articolo

dichiarazioni,

giacchè

tale

16 quater comma 9 D.L. 15

gennaio 1991 n. 8, conv. con modifica nella L. 15 marzo 1991

230
n. 82 (introdotto nel corpo del citato D.L. dall'art. 14 della L.
13 febbraio 2001

n. 45) che colpisce le dichiarazioni del

collaboratore di giustizia rese oltre

il termine di centottanta

giorni, previsto per la redazione del verbale medesimo - trova
applicazione solo con

riferimento

alle

dichiarazioni

rese

fuori dal contraddittorio e non, dunque,alle dichiarazioni rese
nel corso del dibattimento (ex plurimis, Cass. pen. sez V,
sentenza n. 18061 del 13 maggio 2002).

231
CAPITOLO VIII

Le censure riguardanti le propalazioni di Rosario Spatola.
Il Tribunale, premesso che Rosario Spatola aveva iniziato a
collaborare con la Procura della Repubblica di Marsala nel
settembre del 1989, confessando di essere stato affiliato a “Cosa
Nostra”, alla fine del 1972 quale "uomo d'onore" della famiglia
di Campobello di Mazara, di essere stato dedito al contrabbando
di tabacchi e successivamente a vasti traffici di stupefacenti,
rilevava

che

egli,

nel

corso

della

sua

deposizione

dibattimentale, aveva dettagliatamente riferito dei suoi rapporti
di assidua frequentazione con "uomini d'onore" della sua
famiglia di appartenenza ed anche con quelli delle famiglie del
territorio di Palermo, città base dei propri traffici illeciti.
In particolare, lo Spatola aveva indicato tra i suoi referenti
l’avvocato

Antonio

Messina

(detto

"Totò"),

capo

della

“famiglia” mafiosa di Campobello di Mazara, esercente la
professione forense ed a lui legato da un rapporto di
“comparaggio” (avendo fatto da padrino di cresima a suo figlio
Francesco), nonché i fratelli Rosario e Federico Caro, entrambi
trasferitisi a Palermo, appartenenti alla loggia massonica
"Grande Oriente d'Italia", nell'ambito della quale Federico Caro
aveva ricoperto un grado più elevato.
Questi ultimi, proprio perché residenti a Palermo, erano stati in
rapporti di più assidua frequentazione con lui.

232
Il collaborante aveva, quindi, indicato vari esponenti delle
Istituzioni (nell'ambito politico, delle Forze dell'Ordine, della
Magistratura ecc.) quali appartenenti alla Massoneria, secondo
quanto riferitogli sia dai fratelli Caro che dall'avv. Messina,
specificando di avere appreso che, proprio per i soggetti che
ricoprono cariche istituzionali, vige all'interno della Massoneria
la regola prudenziale di non farne risultare la formale iscrizione
in elenchi ufficiali.
Nel ripercorrere le spiegazioni offerte dallo Spatola circa i
motivi che lo avevano indotto a collaborare con la giustizia, il
Tribunale riteneva pienamente giustificata la tempistica delle
propalazioni

in

esame

(il

primo

verbale

contenente

dichiarazioni sul conto dell’imputato, è del 16 dicembre 1992)
rispetto all’epoca di inizio della collaborazione, intrapresa il 19
settembre 1989.
In particolare, la mattina del 5 dicembre 1989 era

stato

scongiurato un attentato alla vita del collaborante grazie ad
alcune intercettazioni telefoniche dalla sezione di Polizia
Giudiziaria della Procura di Marsala. Egli, dunque, era stato
prelevato, trasferito nei locali della Procura stessa
successivamente,

a

Roma,

presso

gli

uffici

e

dell'Alto

Commissario, che da quel momento aveva iniziato ad occuparsi
stabilmente della sua protezione.
In quella sede, mentre rendeva le sue dichiarazioni al dott.
Antonino De Luca, alla porta della stanza in cui egli si trovava

233
aveva visto affacciarsi il dott. Ignazio D'Antone, addetto
all'Alto Commissario, che in precedenza aveva saputo essere a
disposizione di "Cosa Nostra", nonchè molto vicino a Contrada
e, al pari di lui, un “fratello”.
A causa di tale incontro egli non si era più sentito sicuro e
aveva pensato che, trattandosi di personaggi "intoccabili",
sarebbe stato più opportuno non riferire, nell'immediato, le
notizie che aveva appreso nel corso della sua militanza sul loro
conto, per paura di crearsi un doppio fronte di nemici: da un
lato la mafia, che aveva già decretato la sua condanna a morte,
e dall’altro "gli intoccabili" all'interno delle istituzioni, collusi
con la stessa organizzazione criminale.
Il Tribunale riteneva pienamente riscontrato tale stato d’animo
alla stregua della testimonianza del M.llo dei Carabinieri Enrico
Ciavattini, addetto all’assistenza dello Spatola; della situazione
di stallo nelle conversazioni con il collaborante, riferita dal
teste Sica nel corso del suo esame con riguardo al periodo
indicato; della tensione rilevabile dall’ascolto della cassetta con
la dicitura 11.11.1989”; dalle stesse dichiarazioni del dott.
Ignazio D’Antone, che, escusso nella qualità di imputato di
reato connesso, aveva confermato, avendo ricostruito i propri
ricordi con il dott. De Luca, di avere fatto capolino nella stanza
di questi mentre c’era Spatola, essendo solito proporre al
collega di prendere un caffè.
Lo Spatola aveva dichiarato che, solo a seguito della strage che

234
aveva coinvolto il Procuratore Borsellino, al quale era stato
legato da un particolare vincolo di affetto e riconoscenza, era
prevalso in lui il senso del dovere morale nei suoi confronti
rispetto all'iniziale timore di riferire alcune notizie in suo
possesso, ed aveva deciso, quindi, di collaborare senza altre
remore con gli organi inquirenti.
Quanto a Contrada, aveva riferito di averlo visto per la prima
volta nella primavera del 1980 all'interno di un ristorante di
Sferracavallo (borgata marinara del Palermitano), denominato "
Il Delfino", gestito da tale Antonio, cognato di "don Ciccio
Carollo", uomo d'onore e massone palermitano.
A causa di tale rapporto di affinità con il Carollo, il gestore del
"Delfino", seppure non formalmente "uomo d'onore", veniva
ritenuto soggetto "affidabile" all'interno di "Cosa Nostra" e lo
stesso collaborante vi si era recato spesso a pranzare in
compagnia dello stesso Rosario Caro.
Nella circostanza, lo Spatola aveva visto il Caro rivolgere un
cenno di saluto in direzione di un tavolo, posto in posizione
appartata su un piano rialzato, cui si accedeva da alcuni scalini
in fondo al locale. Al tavolo erano sedute tre persone: si
trattava, come riferitogli dal Caro, del dott. Contrada, di
Rosario Riccobono e di una terza persona che lo stesso Caro
non conosceva e che, a differenza delle altre due, non aveva
risposto al suo saluto.
I tre, uscendo dal locale prima dello Spatola e del Caro,

235
avevano nuovamente rivolto a quest'ultimo un cenno di saluto
passando davanti al loro tavolo.
Il collaborante era rimasto sorpreso dalla notizia che l'uomo in
compagnia del Riccobono fosse Contrada, di cui, in precedenza,
aveva già sentito parlare avendone appreso l'elevato ruolo
ricoperto

all'interno

della

Questura

di

Palermo.

Successivamente, egli aveva constatato che l'indicazione
fattagli dal Caro sull'identità di quei due uomini (Riccobono e
Contrada) corrispondeva al vero, avendo visto alcune fotografie
su giornali ritraenti entrambi i soggetti.
In occasione dell'incontro "Al Delfino" egli aveva appreso da
Rosario Caro che Contrada era un fratello massone, a
disposizione di “Cosa Nostra”, un "buon amico" a cui potersi
rivolgere in caso di bisogno o di problemi con la Polizia; che
già il fratello Federico aveva ottenuto, grazie alla sua
intercessione, il rilascio del porto di pistola e che anche lui era
in attesa di ricevere il porto d’armi (enunciazione, quest’ultima,
del cui significato si dirà esaminando i motivi di appello).
L’avv. Messina, inoltre, gli aveva indicato in Contrada la fonte
delle informazioni dategli in anticipo in ordine a grosse
operazioni di polizia eseguite nel Trapanese, e, per quanto
concerneva esso collaborante, a Campobello di Mazara;
informazioni grazie a cui egli aveva potuto occultare in tempo
le armi che deteneva nella propria abitazione. In altre occasioni,
e cioè per operazioni di Polizia in ambito locale, era stato

236
preavvisato da tale Pellegrino, ispettore di Polizia presso il
Commissariato di Mazara del Vallo, cognato di Nunzio Spezia,
"uomo d'onore" della famiglia di Campobello di Mazara.
Il Tribunale, quindi, rassegnava gli elementi a sostegno della
positiva verifica della attendibilità intrinseca, estrinseca e del
contributo del collaborante.
*******
Ampia trattazione è state dedicata dai difensori appellanti alle
censure riguardanti le propalazioni di Rosario Spatola, svolte
nel volume V, capitolo V dell’Atto di impugnazione (pagine da
19

a 126 ) ed oggetto esclusivo delle 245 pagine di cui si

compongono i due tomi del volume I dei Motivi nuovi.
Giova muovere, in ordine logico, dalle doglianze che si
riferiscono alla personalità dello Spatola, ai tempi ed alle
ragioni della sua collaborazione, e dunque alla sua credibilità
soggettiva, posta in discussione dalla Difesa sulla base di alcuni
rilievi riassumibili nel concetto che le sue “qualità personali e
delinquenziali” - indicate nell’essere figlio di un poliziotto,
nell’avere

gravitato

nell’essere

stato

nell'ambiente

sospettato

di

della

sfruttare

o

prostituzione,
agevolare

la

prostituzione, nell’essere stato un cocainomane, nell’avere
riportato condanne per emissione di assegni a vuoto, per
bancarotta fraudolenta, appropriazione indebita e furto sarebbero <<tutte contrastanti e inconciliabili con i canoni
ineludibili e inflessibili posti a fondamento dell'appartenenza a

237
Cosa Nostra>> (pagine 1-15 Tomo I, volume I dei “Motivi
Nuovi”).
A questo riguardo, nulla può aggiungersi alle esaustive e
persuasive considerazioni operate dal Tribunale in ordine ai
rilievi riguardanti la paternità - distante e sostanzialmente
rinnegata - del collaborante e circa le significative eccezioni
alla regola della non ammissione in “Cosa Nostra” dei figli di
esponenti delle Forze dell’Ordine (pagine 908 e seguenti della
sentenza appellata),così come è sufficiente rinviare alle
osservazioni svolte alle pagine da 924 a 927 della sentenza
appellata a proposito della pregressa qualità di consumatore di
cocaina dello Spatola.
Non emerge, poi, dal certificato penale del collaborante alcun
precedente in materia di prostituzione, né depone nel senso che
egli esercitasse il lenocinio la pregressa frequentazione con
meretrici 29.
I difensori appellanti, nel corso della discussione, hanno fatto
riferimento alla sentenza resa dal Tribunale di Trapani il
31.10.1997 nei confronti dell'On. Vincenzo Culicchia, della
quale avevano chiesto l’acquisizione in via di rinnovazione
29

Il teste Michele Messineo all’udienza del 28 marzo 1995, ha dichiarato che tale
Vaiana Lucia, come riferitogli da personale del Commissariato di Castelvetrano, da lui
all’epoca diretto, e dal di lei difensore, arrestata nel 1977 unitamente al convivente per
favoreggiamento alla prostituzione,al momento di essere ristretta in carcere aveva
chiesto di lasciare le chiavi di casa allo Spatola, che successivamente aveva querelato
per appropriazione indebita; che, inoltre, in epoca imprecisata,era stato imposto il
rimpatrio ex art. 2 L.n.1423/556 allo stesso Spatola, accompagnato in Commissariato
unitamente due donne che i Carabinieri avevano riferito esercitare il meretricio.

238
parziale della istruzione dibattimentale a pag. 11 del volume A
dei motivi nuovi.
Hanno dedotto, in particolare, alle udienze del 27 ottobre e del
10 novembre 2005, che, come risulterebbe da quella decisione,
la stessa qualità di associato mafioso dello Spatola era stata
posta in dubbio dai collaboratori di giustizia Sinacori, Patti e
Bono.
Orbene, la produzione della sentenza in questione non venne
ammessa dalla Corte davanti alla quale si svolse il primo
dibattimento di appello a cagione del suo non intervenuto
passaggio in giudicato, né della sua irrevocabilità è stata data
prova in questo dibattimento, di tal che non è possibile
apprezzarne i contenuti ai fini della credibilità dello Spatola,
peraltro adeguatamente verificata in questo processo con
riguardo all’odierno imputato.
Per

contro,

l’appartenenza

dello

Spatola

al

sodalizio

mafioso,quale affiliato alla “famiglia” di Campobello

di

Mazara è stata accertata con la sentenza emessa dal Tribunale di
Marsala il 21/12/1992 nell’ambito del procedimento nei
confronti di Alfano Nicolò ed altri, parzialmente riformata dalla
Corte di Appello di Palermo con sentenza in data 19/3/1994,
divenuta irrevocabile in data 27/3/1995, pronunce acquisite
all'udienza del 22 settembre 1995 ai sensi dell'art. 238 bis
c.p.p., ed ha trovato riscontro nell’insieme degli elementi
vagliati dal Tribunale nel paragrafo “Attendibilità intrinseca del

239
collaboratore di giustizia Rosario Spatola” (pagine 892 - 930
della sentenza appellata).
Per altro verso, elevata attendibilità intrinseca, oltre che la
veste di mafioso, di Rosario Spatola sono state attestate sia
nella citata sentenza Alfano del Tribunale di Marsala (cfr.
pagine 92 e segg.), sia nella sentenza di condanna resa dal
Tribunale di Palermo il 9 luglio 1997 nei confronti di Mandalari
Giuseppe,

imputato

del

delitto

di

concorso

esterno

in

associazione mafiosa <<per avere contribuito sistematicamente
alla realizzazione degli scopi criminali della organizzazione
mafiosa denominata " Cosa Nostra", assumendo la gestione
delle attività economiche degli esponenti dell'organizzazione,
tra cui RIINA Salvatore, LEGGIO Luciano, AGATE Mariano ed
altri, e compiendo, avvalendosi (strumentalmente e a fini
devianti) anche della solidarietà che il vincolo massonico
comporta, una pluralità di atti diretti a rafforzare le capacità
criminali

dell'

organizzazione

stessa,

volti

tra

l'altro

all'aggiustamento dei processi. In Palermo, sino alla data di
applicazione della misura cautelare>>

30

; sentenza prodotta nel

primo dibattimento di appello all’udienza del 24 marzo 2000,
confermata in grado di appello e divenuta irrevocabile in data 7
aprile 1999.
Alle pagine 51-52 della motivazione si afferma, infatti che
<<…lo Spatola, uomo d'onore della famiglia di Campobello di
30

E cioè sino al 13.12.1994, come si desume dalla intestazione della sentenza. che indica la datadi
arresto del Mandalari.

240
Mazara dal 1973, ha permesso di squarciare un velo sulla
sussistenza ed organizzazione delle famiglie mafiose trapanesi.
Dalle sue dichiarazioni è emersa la stretta colleganza tra le citate
famiglie e quelle facenti capo al territorio della provincia di
Palermo, i cui contatti non erano quindi solamente frutto di fattori
occasionali bensì conseguenza di una precisa organizzazione
territoriale, nella quale i singoli rappresentanti provinciali
coordinavano le problematiche criminali riguardanti i rispettivi
territori.
Sulla sua attendibilità si sono già pronunciati, positivamente,
numerosi Tribunali sia in fase di giudizio incidentale di riesame
che in sede di deliberazione delle sentenze e le rispettive pronunce
hanno trovato definitiva conferma nelle decisioni della Corte di
Cassazione.
Deve, inoltre, essere ribadita la particolare rilevanza della.
principale fonte di notizie dello Spatola, costituita dall'Avv.
Antonio Messina, anch'egli uomo d'onore di particolare rilievo, già
coinvolto negli anni '70 nel procedimento per il rapimento Corleo
e, successivamente, definitivamente condannato per la sua
appartenenza a Cosa Nostra e per il ruolo svolto nel traffico
internazionale di stupefacenti.
Nel corso dell'audizione dibattimentale il collaboratore ha precisato
circostanze relative alla partecipazione alla vita massonica da parte
dei fratelli Caro che sono risultate integralmente confermate in
esito all'escussione di questi ultimi.

241
Le dichiarazioni dello stesso, ritenute in più procedimenti puntuali
e dotate di generica attendibilità, devono, pertanto, essere
analogamente valutate>>.
Gli

stessi

difensori

appellanti,

del

resto,

muovono

dichiaratamente dal presupposto della qualità di associato
mafioso di Rosario Spatola quando, a proposito del suo ritardo
nella formulazione delle accuse a carico dell’odierno imputato
(pagine 30 e 31 volume primo, tomo primo dei motivi nuovi)
osservano : <<E' semplicemente irragionevole o assurdo
ritenere che Spatola - il cui spessore criminale, la appartenenza
a Cosa Nostra, le attività delinquenziali, specie nel settore dei
traffici di stupefacenti, i rapporti con esponenti della mafia
trapanese e palermitana, il notevole contributo per far luce su
episodi delittuosi e su responsabilità di altri criminali mafiosi,
sono stati descritti ed evidenziati dal Tribunale (sentenza pagg.
da 891 a 929) - abbia avuto remore o timori di confidare ad alti
e qualificati esponenti delle Istituzioni ai quali si era affidato o
era loro stato affidato (il Procuratore Borsellino, l'Alto
Commissario Sica, i Magistrati Di Maggio e Misiani, distaccati
questi ultimi

due all'Alto

Commissariato,

ecc),

che in

quell'Ufficio ove si dovevano raccogliere le sue propalazioni ed
ove doveva essere protetto, si annidava un funzionario "colluso
con la mafia" e "affiliato alla massoneria" (il dott. D'Antone che
- ed è opportuno ricordarlo - aveva operato per diciotto anni 1971/1989- a Palermo negli apparati investigativi, ricoprendo

242
anche le cariche di Capo della Squadra Mobile - 1981-1985 - e
di Dirigente della Criminalpol - 1985-1989)>>.
Il riferimento al ritardo nelle accuse dello Spatola ed alla figura
del dott. D’antone offre il destro per vagliare l’ulteriore
sviluppo delle doglianze in punto di credibilità soggettiva del
dichiarante (pagine da 19 ad 81 del volume primo, tomo primo
dei motivi nuovi).
Poiché il relativo materiale logico è stato in massima parte già
sviscerato nella motivazione della sentenza appellata (pagine
909-924 e 927-930), mette conto soffermarsi unicamente sui
momenti essenziali delle censure difensive.
Si assume, innanzitutto, a proposito delle dichiarazioni a carico
del dott. D’Antone - frutto, stando al narrato del collaborante,
di

notizie

apprese

dal

mafioso

Stefano

Barbera

e

successivamente confermate e precisate dai fratelli Rosario
Caro e Federico Caro -

che << La genericità, la vaghezza,

l'imprecisione, l'inconsistenza, la contraddittorietà, la banalità,
la mancanza di un solo fatto concreto, di un particolare, di
un'azione, di un qualsivoglia riscontro o possibilità di riscontro,
sono tutti elementi che danno il senso e la misura della totale
assenza di serietà, attendibilità e credibilità di un pentito come
Spatola.
Nel dire queste cose sul dott. D'Antone, che non avrebbero
meritato alcuna considerazione, Spatola ha tentato di conseguire
due risultati: colpire un funzionario di polizia che per tanti anni

243
ha

lavorato

a

fianco

del

dott.

Contrada

e

dare

una

giustificazione all'inaccettabile ritardo (oltre tre anni) delle sue
propalazioni>> (pag. 23 Vol. I Tomo I dei Motivi Nuovi).
Orbene, è vero che lo Spatola non ha enunciato accuse nei riguardi di
D’Antone al di là della generica disponibilità a fare favori e
dell’esistenza di contatti con esponenti mafiosi.
E’ pur vero, però, che l’affermazione di essere stato intimorito dalla
inaspettata constatazione della sua presenza a Roma, negli Uffici
dell’Alto Commissario, ha ricevuto un pregnante riscontro dalla
sentenza di condanna dello stesso D’Antone per concorso esterno in
associazione mafiosa, resa dal

Tribunale di Palermo in data 22

giugno 2000, irrevocabile il 26 maggio 2004 a seguito del rigetto del
ricorso per cassazione, prodotta in questo dibattimento di appello31.
Peraltro, il timore, l’agitazione, coincisi con la “chiusura” del
collaborante,

sono

stati

confermati

dalla

testimonianza

del

maresciallo CC Enrico Ciavattini, cui era strato affidato lo stesso
Spatola.
Né vale osservare che il D’Antone, tra il 1978 ed il 1979 - epoca in
cui Rosario Spatola aveva affermato che gli era stato indicato dal
mafioso Stefano Barbera, all’interno del bar Cordaro - dirigesse la
sezione “Costumi”, e quindi non potesse agevolare “Cosa Nostra”.

31

La condotta ritenuta a carico del predetto dott. D’Antone (<< ..per avere, nella qualità di
funzionario di P.S. , contribuito sistematicamente alle attività ed agli scopi criminali
dell’associazione per delinquere denominata Cosa Nostra, in particolare fornendo agli appartenenti
a quella consorteria notizie riservate, riguardanti indagini ed operazioni di polizia da svolgere nei
confronti stessi…>> è del tutto analoga a quella contestata all’imputato.

244
In primo luogo, invero, gli stessi difensori appellanti ricordano che
(pag. 105 Vol. IX dell’Atto di impugnazione e pag. 20 tomo I vol. I
dei Motivi nuovi), negli anni in cui aveva prestato servizio alla
Squadra Mobile (1971 - 1981), egli si era

prevalentemente

interessato non solo di indagini sulla criminalità comune ma anche,
sia pure sporadicamente, di indagini sulla criminalità mafiosa,
occupandosi anche di reati in materia di stupefacenti, di gioco
d’azzardo e di attentati dinamitardi (ed è notorio che reati prima facie
pertinenti al mondo della criminalità comune, come quelli in materia
di stupefacenti, trovano sovente addentellato nel mondo della
criminalità mafiosa).
In secondo luogo lo Spatola ha riferito che le indicazioni del Barbera
erano state confermate da quelle dei fratelli Rosario e Federico Caro
nei primi anni ottanta del novecento, e cioè in un’epoca compatibile
con quella in cui il dott. D’Antone era stato (dal 1981 al 1985)
Dirigente della Squadra Mobile.
Nè, per altro verso, è conducente l’ulteriore osservazione, svolta alle
pagine 98, 99 e 100 del volume 5 dell’Atto di impugnazione, che il
pentito Spatola, avendo fatto i nomi dei funzionari Contrada e
D’Antone quali “fratelli”, << nulla abbia riferito sulla appartenenza alla
massoneria, certa e provata dall'esame degli elenchi di affiliati a logge
massoniche (cfr.: testimonianza Cap. Bruno - D.I.A.- ud. del 12 ottobre 1995), di
altri funzionari della Questura, quali il dott. Giovanni Console, già funzionario
della Criminalpol di Palermo, il dott. Salvatore Pernice, ufficiale medico della
polizia, il Ten. Col. Domenico Trozzi, già Comandante del Nucleo Elicotteri di

245
Palermo, il dott. Giacomo Orestano, già Capo di Gabinetto della Questuta di
Palermo, il dott. Giuseppe Varchi, già Vice Questore Vicario di Trapani, Il dott.
Giuseppe Impallomeni, già Dirigente Squadra Mobile di Palermo (questi ultimi
due erano aderenti alla loggia massonica della P2), il dott. Giuseppe Nicolicchia,
già Questore di Palermo nel 1980-1981>>.

Così come, infatti, l’indicazione di

D’Antone era scaturita dalla

specifica occasione della sua presenza al bar Cordaro, segnalata allo
Spatola dal mafioso Stefano Barbera, tema successivamente ripreso
con i fratelli Caro, il riferimento all’odierno imputato aveva tratto
spunto dall’episodio dell’incontro al ristorante “Il Delfino”.
E’ plausibile, dunque, che al collaborante non sovvenissero i nomi di
altri funzionari di Polizia appartenenti alla massoneria, della cui
esistenza, peraltro, egli

ha

detto di essere al corrente (pag. 14

trascrizione udienza 27.4.1994) . Oltretutto, soltanto dei predetti
D’Antone e Contrada egli ha riferito, de relato, la qualità di “fratelli”
a disposizione di Cosa Nostra, e non semplicemente di massoni;
qualità

non emersa, per quanto è dato sapere, rispetto ad altri

funzionari di Polizia.
Tanto premesso, la circostanza che Rosario Spatola abbia fatto le sue
prime rivelazioni sul conto dell’odierno imputato soltanto nel corso
dell’interrogatorio del 16 dicembre 1992, pur avendo iniziato la sua
collaborazione con la Giustizia nel settembre 1989, non è in alcun
modo sintomo di inaffidabilità.
Secondo i difensori appellanti (pagine 30 e 31 tomo I vol. I dei
Motivi nuovi) sarebbe <<semplicemente irragionevole o assurdo ritenere che

246
Spatola abbia avuto remore o timori di confidare ad alti e qualificati esponenti
delle Istituzioni ai quali si era affidato o era loro stato affidato (il Procuratore
Borsellino, l'Alto Commissario Sica, i Magistrati Di Maggio e Misiani, distaccati
questi ultimi due all'Alto Commissariato, ecc), che in quell'Ufficio ove si
dovevano raccogliere le sue propalazioni ed ove doveva essere protetto, si
annidava un funzionario "colluso con la mafia" e "affiliato alla massoneria" .
Ma anche se avesse ritenuto opportuno non dire nulla sul dott. D'Antone perché
questi era in servizio all'Alto Commissariato, non si comprende per quale motivo
non avrebbe potuto riferire ciò che sapeva sul dott. Contrada, che in quegli anni
svolgeva la sua attività in altro Organismo e cioè al S.I.S.DE, come dichiarato
dallo stesso Spatola>>.

Inoltre (pagine

36, 37

e 38, ibidem) <<Si pone il grosso

interrogativo di quali infauste o nefande conseguenze temeva di
rimanere vittima lo Spatola se, nel 1989 o 1990 o 1991 o 1992
(sino al 16 dicembre) avesse enunciato accuse a carico di
Contrada e D'Antone: temeva forse che i due, o l'uno o l'altro,
l'avrebbero ucciso o fatto uccidere, una volta che si fossero visti
accusati, cioè, dopo essere stati accusati. Ma non è più
ragionevole pensare - se si entra in una aberrante logica del
genere - che tale pericolo avrebbe corso non parlando, perché se
lui, mafioso, era depositario di notizie segrete sulla collusione
mafiosa di Contrada e D'Antone e se questi veramente fossero
stati collusi, avrebbero agito in linea preventiva non soltanto
contro Spatola ma contro tutti i mafiosi pentiti che non li

247
avevano ancora accusati, ma che avrebbero potuto farlo e contro
tutti i mafiosi predisposti al pentimento....
O temeva, forse, che accusando Contrada e/o D'Antone sarebbe
stato privato della protezione e lasciato alla mercé della
vendetta della mafia? Oppure temeva di non essere creduto e,
quindi, di essere incriminato per calunnia, ma in tal caso non si
comprende come tale timore, nutrito per gli anni precedenti, sia
poi scomparso il 16 dicembre 1992, dinanzi al Proc. Agg.
Aliquò, in servizio alla Procura di Palermo da moltissimi anni.
Oppure, si sarebbe determinato all'accusa perché ha intuito o
saputo o qualcuno lo ha informato che di lì a poco sarebbe
passato sotto la protezione del Servizio Centrale Protezione o
della D.I.A., essendo in fase di scioglimento l'Ufficio dell'Alto
Commissario, o, ancora, perché qualcuno gli ha segnalato che
di lì a poco Contrada e D'Antone sarebbero stati arrestati, o
perlomeno il dott. Contrada, come in effetti si è verificato>>.
Quest’ultima osservazione prelude - nell’ottica di un complotto
tradottosi in una regia delle accuse dei collaboranti -

a quella

secondo cui (pag. 38, ibidem) <<le propalazioni di Spatola sul
dott. Contrada del 16.12.1992 e successive del 25.3. sono un
pedissequo adeguamento a quelle precedenti di Mutolo del
23.10.1992, di Marchese del 4.11.1992 e di Buscetta del
25.11.1992, onde concretizzare la conferma, l'incrocio, la
"convergenza molteplice" delle accuse>>.
Le superiori deduzioni sono, all’evidenza, infondate.

248
Va considerato, infatti, che la comparsa del dott. D’Antone
nella stanza del dott. De Luca (pag. 916 ad finem della sentenza
appellata) coincise con la fase del primo e preliminare contatto
tra lo Spatola - sino a quel momento “gestito” della Procura
della

Repubblica

di

Marsala

-

e

l’Ufficio

dell’Alto

Commissario, allorquando la famiglia del collaborante non era
stata ancora trasferita dalla Sicilia (pag. 918, ibidem).
In tale frangente, il carattere ambientale della sfiducia nutrita
dallo stesso Spatola, il suo timore di bruciarsi accusando degli
“intoccabili”, la sua diffidenza nei riguardi del sistema in cui
era stato inserito - ben diverso dall’ambiente nel quale la sua
collaborazione aveva avuto inizio, percepito come protettivo
anche in forza del rapporto di fiducia con il Procuratore Paolo
Borsellino - ben spiegano il suo silenzio sull’imputato ("Ma
pensai bene che il silenzio in quel caso era d'oro... ma sa su
mille persone per bene ne basta una per farti paura... ", pag.
62, ud. 27.4.1994).
E’ del tutto plausibile, cioè, che lo Spatola, consapevole che la
sua veste di collaborante avrebbe comportato il suo affidamento
all’Ufficio dell’Alto Commissario, avesse ritenuto più prudente
tacere a prescindere dalla eventualità di

probabili, ulteriori

colloqui con il Procuratore Borsellino. Parimenti plausibile, a
questa stregua, è il fatto che egli non si sentisse in grado di
distinguere tra funzionari affidabili ed inaffidabili, e quindi non

249
avesse

cercato, ad esempio, come suoi referenti l'Alto

Commissario Sica o i magistrati Di Maggio e Misiani.
Né può convenirsi sull’osservazione secondo cui, quand’anche
<<avesse ritenuto opportuno non dire nulla sul dott. D'Antone
perché questi era in servizio all'Alto Commissariato>>, lo
Spatola avrebbe ben potuto <<riferire ciò che sapeva sul dott.
Contrada, che in quegli anni svolgeva la sua attività in altro
Organismo e cioè al S.I.S.DE>>.
Egli, infatti, aveva rivolto, nei riguardi dei due funzionari,
accuse di collusione di tenore analogo ed attinte dai medesimi
referenti (i fratelli Caro), e quindi non è pensabile che si
esponesse nei confronti dell’uno tacendo sull’altro.
Ed ancora, il metus ambientale, il timore dei riguardi del
sistema, l’intervenuta diffidenza nei confronti delle Istituzioni
valgono a fugare le perplessità difensive su quali <<infauste o
nefande conseguenze>> avrebbe potuto paventare lo Spatola
laddove << nel 1989 o 1990 o 1991 o 1992 (sino al 16
dicembre) avesse enunciato accuse a carico di Contrada e
D'Antone>>.
Che, poi, lo Spatola non avesse detto nulla dell’odierno
imputato nei primi due mesi della sua collaborazione, e cioè
durante la sua permanenza a Marsala, trova una evidente
spiegazione nel fatto che le notizie di immediato interesse per
la Procura marsalese, tali da costituire lo spunto per eventuali

250
domande, riguardavano fatti di reato di competenza di quel
circondario.
I difensori hanno ulteriormente dedotto che per lo Spatola
sarebbe stato più rischioso tacere che parlare ove fosse stato
davvero <<depositario di notizie segrete sulla collusione
mafiosa>> di Contrada e D'Antone, sul rilievo che <<se questi
veramente fossero stati collusi, avrebbero agito in linea
preventiva non soltanto contro Spatola ma contro tutti i mafiosi
pentiti che non li avevano ancora accusati, ma che avrebbero
potuto

farlo

e

contro

tutti

i

mafiosi

predisposti

al

pentimento....>>.
A tale provocazione dialettica è agevole opporre che il silenzio
avrebbe garantito tranquillità e credibilità allo stesso Spatola
senza esporre ad ulteriori rischi i predetti funzionari (nei cui
riguardi, peraltro, nessuno ha mai ipotizzato il proposito di fare
sopprimere fisicamente i loro potenziali accusatori, ammesso e
non concesso che tutti costoro fossero a priori individuabili).
Chiarite, dunque, le ragioni della “chiusura” di Rosario Spatola,
va rilevato come il collaborante abbia dato adeguata contezza
del motivo per cui, soltanto in occasione dell’interrogatorio del
16 dicembre 1992, il timore di non essere creduto avesse ceduto
il passo al proposito di esternare i suoi primi ricordi su fatti
riguardanti l’imputato.
Premesso, infatti, che - come chiarito dallo Spatola - cioè il
primo successivo alle stragi di Capaci e di via D’Amelio, tenuto

251
del settembre 1992, aveva riguardato tutt’altro argomento, e
cioè quanto, a sua conoscenza, di interesse per l’omicidio Lima,
appare accettabile la giustificazione di avere voluto onorare la
memoria dei giudici Falcone e Borsellino, vittime delle stragi
del 23 maggio e del 19 luglio 1992.
Essa, infatti, al di là della sua valenza morale, della quale la
Difesa dubita in relazione alla personalità dello Spatola, trae
consistenza anche da uno specifico episodio da lui riferito, e
cioè l’arresto del latitante Pier Maurizio Cecchini, che giova
lumeggiare - al fine di comprenderne i nessi e l’attualità
rispetto alle indicazioni riguardanti Contrada - più di quanto
non abbia fatto il Tribunale.
Secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza appellata
(pag. 904-905, 915- 916, 929), lo Spatola aveva segnalato ad
una “volante” della Polizia la presenza, nei pressi della sua
abitazione, a Roma, del latitante Pier Maurizio Cecchini,
colpito da ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. di
Marsala a seguito delle sue accuse.
Tale evento, tempestivamente comunicato per le vie brevi al
Procuratore Borsellino - che

si era precipitato a Roma per

interrogare il Cecchini, sperando che potesse svelare il motivo
per cui si trovava in quel luogo, a così breve distanza
dall'abitazione del collaborante -

aveva determinato il

cambiamento della sistemazione logistica dello stesso Spatola.

252
Quest’ultimo,

dunque,

nel

corso

dell’interrogatorio

del

16/12/1992 aveva ritenuto di riferire quanto a sua conoscenza
sull’odierno imputato prendendo spunto dall’episodio di quel
temuto attentato alla sua vita, memore del particolare vincolo di
riconoscenza nutrito nei confronti del dott. Borsellino.
Ora, l’esame del 10 ottobre 1994 offre, ad avviso di questa
Corte, uno spunto ulteriore.
Lo Spatola, a proposito del modo in cui poteva essere stata
localizzata la sua abitazione, adombra il sospetto che qualcuno,
all’interno degli Uffici dell’Alto Commissario, avesse voluto
esporlo ad una azione ritorsiva o intimidativa del Cecchini.
Egli, infatti, riferisce (pagine 62 e 63 della trascrizione) che
<<dopo questo fatto praticamente qualcuno, anche una
funzionaria disse "sa le possono avere intercettato una
telefonata tra lei e la Filippello 32, qualcuno... dice non bisogna
fidarsi"... al che io li lasciavo parlare e lasciavo credere che,sì
poteva essere stata questa telefonata della Filippello... perché
qualcuno... perché si era arrivati a me in questo modo, cioè
lasciavo credere quello che loro così insinuavano, parlavano...
non

dicevo

di

avere,

come

dire,

sospetti

verso

l'Alto

Commissariato, verso nessuno, e tutt'oggi non posso dire, fare
alcuna accusa verso queste persone. Lasciavo credere che fosse
potuto succedere in questo modo, tramite la Filippello, poi
32
Ex convivente"more uxorio" di L'Ala Natale, già capo della famiglia mafiosa di Campobello di
Mazara, che aveva introdotto lo Spatola nell'ambito dell'organizzazione criminale " Cosa
Nostra"(pag. 873 e segg. della sentenza appellata).

253
quando fui interrogato dissi che... ed è verbalizzato, io non
sospetto, non avevo mai sospettato e non sospetto tutt'oggi
della Filippello, però lo lasciavo credere, mi faceva comodo
così>>.
Il collaborante ha soggiunto che, la sera stessa dell’arresto del
Cecchini, era pervenuta a casa della sorella una telefonata di
una persona che, esprimendosi con un accento palermitano così
marcato da apparire artificioso, aveva detto <<stu cornuto di
sbirro per questa volta l'ha fatta franca>>. In tale circostanza,
egli aveva pensato all’avv. Antonio Messina, aduso ad ostentare
quell’accento, sospettando che fosse stato al corrente della
presenza del Cecchini
A questa stregua, il senso di gratitudine verso il dott.
Borsellino, alla base dell’impulso dello Spatola di aprirsi,
appare derivato dall’idea dell’antitesi tra un uomo delle
istituzioni che lo aveva protetto (già a Marsala, da due attentati)
e qualcuno che, all’interno delle istituzioni stesse, lo aveva
tradito, rivelando il suo domicilio ad esponenti mafiosi.
Infine, l’ipotesi, prospettata dai difensori appellanti, secondo
cui lo Spatola si sarebbe determinato a parlare di Contrada e di
D'Antone

<<perché ha intuito o saputo o qualcuno lo ha

informato che di lì a poco sarebbe passato sotto la protezione
del Servizio Centrale Protezione o della D.I.A., essendo in fase
di scioglimento l'Ufficio dell'Alto Commissario, o, ancora,
perché qualcuno gli ha segnalato che di lì a poco che di lì a

254
poco Contrada e D'Antone sarebbero stati arrestati, o perlomeno
il dott. Contrada, come in effetti si è verificato>> ripropone la
teoria del complotto.
Gli stessi difensori assumono, infatti, che occorreva -

come

tassello della costruzione dell’accusa - una collaborazione che:
•

ampliasse l’ambito territoriale delle “soffiate dell’imputato”

(nella specie riguardanti, secondo il narrato di Spatola,
operazioni di Polizia nel Trapanese);
•

desse consistenza, al contempo, con un narrato de visu, alla

tesi del rapporto diretto Contrada - Riccobono, sino a quel
momento oggetto di propalazioni de relato (come avvenuto, nel
caso di specie, con l’episodio del pranzo al ristorante “Il
Delfino”).
Al riguardo, è’ appena il caso di ribadire che la convergenza di
più collaborazioni non denota una loro preordinazione o regia
(che

necessariamente

dovrebbe

essere

estesa

compendio dei contributi), ma può, al contrario -

all’intero
salva la

doverosa verifica della originalità ed autonomia di ciascuna
collaborazione, che il primo giudice ha compiuto in modo
esaustivo anche con riguardo a Rosario Spatola -

formare o

rafforzare il quadro accusatorio.
L’affidabilità, e quindi la credibilità intrinseca di Rosario
Spatola, sono state messe in discussione dalla Difesa anche a
seguito del diniego di proroga del programma di protezione del
collaborante, diniego sopravvenuto al giudizio di primo grado.

255
Il provvedimento, recante la data del 27 giugno 1997 e prodotto
all’udienza dell’undici marzo 1999 nell’ambito del primo
dibattimento di appello, non incide, ad avviso di questa Corte,
sul positivo giudizio di attendibilità intrinseca formulato dal
Tribunale.
Lo Spatola, infatti, all’udienza del 3 dicembre 1998 ha
integralmente confermato le dichiarazioni rese in primo grado
nei riguardi di Contrada pur non essendo, ormai, sottoposto a
programma di protezione, e cioè pur non godendo più benefici
ad esso correlati ed essendo esposto ai rischi connessi alla sua
mancata proroga.
Altro indicatore di genuinità è il fatto, rilevabile dallo stesso
tenore del provvedimento, che le violazioni all’origine del
diniego

di

proroga

sono

successive

alle

deposizioni

dibattimentali del 1994 (si fa riferimento alle note del servizio
centrale di protezione in data 12 aprile 1996, 25 maggio 1996,
17 settembre 1996, 20 novembre 1996, 3 gennaio 1997, 24
gennaio 1997, 17 febbraio 1997, 19 marzo 1997 e 22 marzo
1997).
Esse, inoltre, involgono essenzialmente l’incapacità dello
Spatola di tutelare se stesso, non, dunque, la constatazione di
possibili

subornazioni

o

accordi

fraudolenti

(recita

il

provvedimento <<sono stati denunciati in particolare, la
sistematica

violazione

l’intrattenimento

di

degli

rapporti

256

obblighi
con

altri

di

riservatezza;

collaboratori

di
giustizia;l’intestazione di una propria autovettura alla moglie
di un altro collaboratore di giustizia; la mancata produzione
della documentazione relativa ad acquisti, per i quali aveva
ottenuto a sua richiesta un contributo economico “una
tantum”;

il

rilascio

di

interviste

non

autorizzate;

il

disvelamento della località protetta e del relativo recapito
telefonico; la ripetuta formulazione di istanze spropositate e
non accoglibili; la rinuncia alla scorta per recarsi a rendere
dichiarazioni dinanzi all’Autorità Giudiziaria; il rifiuto di
accettare il cambiamento del domicilio protetto presso il quale
aveva denunciato di avere ricevuto minacce; ed i numerosi
problemi generati al Servizio Centrale di protezione, nei
confronti del quale non esercitava la dovuta collaborazione
affinchè

potessero

essere

adottate

adeguate

misure

di

tutela>>).
********
La verifica della attendibilità intrinseca di Rosario Spatola
intercetta anche gli argomenti - e le relative censure - della
presunta affiliazione massonica dell’imputato e del suo
interessamento per fare ottenere i porti d’arma ai fratelli
Rosario e Federico Caro.
Del primo argomento (massoneria) si parla diffusamente alle
pagine da 19 a 126 del volume V capitolo V dell’Atto di
impugnazione, oltre che nell’intero tomo secondo del volume
primo dei motivi nuovi.

257
Il secondo argomento (interessamento nel rilascio dei porti
d’arma ai fratelli Caro) è stato sviluppato nelle pagine 117-126
del volume V capitolo V dell’Atto di impugnazione, nonché
nelle pagine 191-227 del tomo primo del volume primo dei
Motivi nuovi.
Quanto alla presunta qualità di “fratello” attribuita a Contrada,
della quale lo Spatola ha riferito di avere appreso dai fratelli
Caro, deve essere condivisa l’osservazione del

Tribunale

secondo cui, pur non avendo le risultanze dibattimentali
consentito di acquisire la prova dell’appartenenza dell’imputato
alla Massoneria, intesa come regolare iscrizione a logge
ufficiali, emergente da risultanze documentali o testimoniali, la
credibilità del collaborante non ne risulta infirmata, come non è
stata smentita l’attendibilità delle sue fonti.
Ragioni di brevità espositiva impongono, innanzitutto, di
rinviare a tutte le considerazioni svolte dal Tribunale al fine di
evidenziare come soggetti indicati come massoni da Rosario
Spatola, e cioè

i Caro, l’armiere Dieli ed il politico Benito

Vella (pagine 950-959) abbiano maldestramente minimizzato (i
primi) o mendacemente negato (il secondo) o, altrettanto
mendacemente, riferito di non ricordare (il terzo) i loro rapporti
con il collaborante. Allo stesso modo, va fatto rinvio alle
considerazioni

poste

da

quel

giudice

a

sostegno

della

conclusione che l’avv. Antonio Messina non aveva detto il vero,

258
smentendo le dichiarazioni dello stesso Spatola circa le
affermazioni attribuitegli dal collaborante (pagine 965-970).
Dovendosi,

dunque,

condividere

le

valutazioni

circa

la

genuinità delle dichiarazioni de relato di Rosario Spatola - e
quindi, per quanto qui interessa, circa la veridicità della
circostanza che i Caro avessero definito l’odierno imputato“un
fratello”- non è affatto irragionevole ritenere che gli stessi
Caro, da massoni, nutrissero la plausibile convinzione che si
potesse comunque contare su Contrada.
Militano in questa direzione ulteriori emergenze, acquisite nel
primo dibattimento di appello.
Segnatamente, come ricordato dal Procuratore Generale nella
memoria depositata nel corso di questo giudizio il 14 novembre
2005, con la sentenza resa nei confronti di Michele Sindona +
25 in data 18 marzo 1986, parzialmente riformata dalla Corte
di Assise di Appello di Milano con sentenza del 5 marzo 1987,
divenuta irrevocabile, prodotta nel primo dibattimento di
appello all’udienza del 22 marzo 2000, la Corte di Assise di
Milano accertò che il simulato sequestro dello stesso Sindona
era stato propiziato e gestito da Cosa Nostra siciliana in
collegamento con la mafia siculo-americana, nonché dalla
Massoneria 33.

33
Due giorni dopo, la sentenza della Corte di Assise di Milano, come è notorio, il Sindona morì
avvelenato nel carcere di Voghera subito dopo avere bevuto un caffè in cui era stato messo del
cianuro.

259
Tale conclusione è stata ulteriormente avvalorata dalla già
menzionata sentenza di condanna resa dal Tribunale di Palermo
il 9 luglio 1997 nei confronti di Mandalari Giuseppe, divenuta
irrevocabile, sentenza prodotta nel primo dibattimento di
appello all’udienza del 24 marzo 2000 (pagine 401-405).
In essa, inoltre, per quanto qui rileva, nell’ambito del capitolo
dedicato al tema “I rapporti tra mafia e massoneria” (pagine
348-405) è stato accertato come <<effettivamente sussistente un
generale interesse dell'associazione mafiosa denominata “Cosa
Nostra” all'infiltrazione in organismi associativi comprendenti
personaggi delle istituzioni ….>>, funzionalmente diretta <<a
consentire la costituzione di rapporti interpersonali degli
esponenti dell'associazione mafiosa ed i rappresentanti più
illustri della società civile al fine di garantire raggiungimento
degli

scopi

della

medesima

organizzazione

criminosa…>>(pagine 348 e 349).
La sentenza Mandalari riporta le dichiarazioni dello stesso
Rosario Spatola su un vertice tenuto nell'estate del 1979 nella
casa di Federico Caro, appena ultimata, in contrada Tre Fontane
di Campobello di Mazara, cui, tra gli altri, secondo quanto
narrato dal collaborante, avevano partecipato Giuseppe Miceli
Crimi

(medico affiliato alla P2, sempre vicino a Michele

Sindona nelle vari fasi del finto sequestro, oltre che autore del
suo ferimento ad una gamba, preordinato a renderlo più
verosimile), lo stesso Michele Sindona, Stefano Bontade, Ciccio

260
Carollo (cognato di Antonino Pedone, gestore del ristorante “ Il
Delfino” di Sferracavallo) ed altri massoni.
Il ricordo di tale evento è stato legato dallo Spatola alla
circostanza che il Miceli Crimi aveva donato agli altri fratelli
una penna d'oro con su scritto il suo nome ed il grado, penna
notata dal collaborante in possesso di Rosario Caro (pag. 375376).
Orbene, per quanto non ne siano state accertate compiutamente
le finalità, la verificazione di detto incontro (già menzionato
nella sentenza resa dal Tribunale di Marsala nel procedimento
contro Alfano ed altri, cfr. pag. 979 e seguenti della sentenza
appellata) rafforza la prova dell’intreccio di rapporti tra mafia
e massoneria deviata nella gestione del falso sequestro Sindona
ed offre uno spaccato dello spessore di massone (di elevato
grado, il

33) del livello delle

conoscenze e quindi della

attendibilità di Federico Caro, referente di Rosario Spatola.
Nella stessa sentenza Mandalari, del resto, si osserva (pagine
378 e 379) : << Appare, invece, assai rilevante sottolineare la
partecipazione alla vita massonica da parte dei fratelli Caro di
Campobello, anch'essi uomini d'onore della medesima famiglia
mafiosa, che costituivano la fonte principale di assunzione di
informazioni da parte dello Spatola anche sull'esistenza dei
rapporti tra uomini delle istituzioni ed esponenti mafiosi.
Orbene, escussi all'udienza dibattimentale del 16 aprile 1997 i
fratelli Caro Rosario e Caro Federico hanno confermato di

261
avere ritualmente partecipato alla vita massonica quali affiliati
alla loggia Triquetra, di Palermo che era solita riunirsi proprio
in P.zza Verdi e di avere conosciuto il Mandalari intorno agli
anni '70.
Il Federico, poi, ha ammesso anche di avere conosciuto l’avv.
Totò Messina di Campobello quale fratello massone ed ha
ricordato di essere stato giudicato per il favoreggiamento di
Michele Sindona.
Tali

dichiarazioni,

pertanto,

costituiscono

un

pregnante

riscontro alla veridicità delle accuse dello Spatola, che
possono,

quindi,

ritenersi

confermate

quantomeno

con

riferimento alla veridicità della fonte essendo stato appurato
che sia i Caro che il Messina, indicati dal collaboratore quali
abituali suoi informatori, erano soggetti coinvolti nella vita
massonica ed al contempo inseriti negli ambienti criminali di
Campobello se è vero che il Messina è già stato giudicato
definitivamente

e

condannato

in

relazione

alla

sua

partecipazione all'associazione mafiosa>>.
Il Tribunale ha definito <<ambiguo, reticente e riduttivo>> , il
comportamento processuale dell’imputato <<…in ordine ai
rapporti con molti soggetti risultati iscritti a logge massoniche
di cui facevano parte noti mafiosi (v. iscrizione dott. Camillo
Albeggiani alla “Camea” di cui facevano parte Vitale, Foderà e
Siino) e con altri risultati iscritti alla P2 e coinvolti nel falso

262
sequestro Sindona>> (pagine 992 e 993 della sentenza
appellata).
Ritiene questa Corte che non possa negarsi, in linea generale,
piena dignità logica alla proposizione difensiva secondo cui i
contatti o i rapporti con massoni, o addirittura con iscritti alla
loggia P2, non sono, in quanto tali, contatti o rapporti
massonici, essendo giustificabili da ragioni di ufficio, di mera
conoscenza o amicizia personale.
Deve, tuttavia, convenirsi sulle perplessità manifestate dal
Tribunale almeno su uno di tali rapporti, e cioè quello con
l’avv. Salvatore Bellassai, capo gruppo della P2 per la Sicilia,
perplessità non dissipate dal dato oggettivo del tempo trascorso
tra le annotazioni sulle agende dell’imputato ed il momento in
cui egli è stato chiamato a difendersi in questo processo, e
quindi dalla difficoltà mnemonica di giustificarle.
Sebbene le argomentazioni del primo giudice (pagine 986-992
della sentenza appellata) esauriscano in massima parte le
censure svolte alle pagine 105-107 del volume 5 dei motivi di
appello, deve rilevarsi che l’affermazione difensiva secondo cui
prima del 2 febbraio 1978 (…) non esiste alcuna traccia di
rapporti tra l'avv. Bellassai ed il dott. Contrada; ciò perché i
due, prima del 1978 non si conoscevano>> non si concilia con
le dichiarazioni dello stesso imputato.
Questi, infatti, all’udienza del 29 settembre 1995 ha dichiarato
di avere conosciuto l'avvocato Bellassai nell'anticamera del

263
Questore Epifanio

34

<< presso il quale l'avvocato stesso si era

recato per portare dei biglietti di invito alla Festa del
Mandorlo in fiore ad Agrigento, perchè era commissario
straordinario dell'Ente Turismo di Agrigento>>.
Ha soggiunto che, successivamente, il Questore lo aveva
convocato nel suo ufficio Bellassai -

dove aveva trovato lo stesso

e lo aveva incaricato di occuparsi della vicenda

relativa ad un presunto attentato ai suoi danni, perpetrato con
un colpo di arma da fuoco alla sua Mercedes nei pressi di
Lercara Friddi, mentre si stava recando a Ragusa.
Egli, tuttavia, visionando l’autovettura oggetto dell’asserito
attentato, si era reso conto che non si era trattato di un colpo di
fucile, bensì di una pietra che aveva lievemente incrinato il
parabrezza. A causa di tale episodio aveva avuto un paio di
contatti telefonici con il Bellassai e non aveva mai saputo che
era iscritto alla P2. Aveva affermato, inoltre,di non avere mai
avuto con lui rapporti di natura personale se non quelli
accennati per ragioni d’ufficio.
Orbene, come evidenziato dal Procuratore Generale nella
memoria depositata il 14 novembre 2005, dalla nota del 41198
del Centro Operativo D.I.A. di Palermo, cui è allegata nota del
231098 del Centro di Agrigento – entrambe prodotte nel primo
dibattimento d’appello – è risultato che l’avv. Bellassai “ha
ricoperto la carica di Commissario Straordinario dell’Azienda
34

Inizialmente l’imputato aveva menzionato il Questore Nicolicchia (insediatosi nel giugno 1980)
, precisando successivamente di essere incorso in errore.

264
Autonoma Soggiorno e Turismo di Agrigento, con D.A. nr. 160
del 06.12.1968, nonchè la carica di Presidente della predetta
Azienda, con D.A. nr.254 del 02.10.1969, verosimilmente fino al
gennaio 1975”; epoca, peraltro, antecedente al periodo ( dal 6
dicembre 1976 al 15 dicembre 1979) in cui il dott. Epifanio
diresse la Questura di Palermo.
A sua volta, l’avv. Bellassai, escusso all’udienza del 3/10/1995,
assumendo di avere conosciuto Contrada in occasione del
presunto attentato da lui patito il 22 gennaio 1978 quando
ricopriva l’incarico di Commissario di governo degli Ospedali
Riuniti di Ragusa, ha precisato di avere rinunciato dopo dieci
giorni alla scorta della Criminalpol di Palermo e di essersi
dimesso

dopo

alcuni

mesi

dal

predetto

incarico;

non

giustificandosi, quindi, la causale delle esigenze di sicurezza e
del patito attentato che, nei motivi di appello viene attribuita ad
annotazioni dell’imputato anche molti mesi successive (ad
esempio, quella del 27 maggio 1978).
Per altro verso, lo stesso Bellassai ha categoricamente escluso
di avere mai incontrato Contrada ad eccezione dell’unica
occasione in cui questi aveva ispezionato il parabrezza della sua
autovettura, e di essersi mai

recato presso il suo ufficio,:

(P.M.: Ma di incontri, invece, personali?
BELLASSAI S.:Esclusi, esclusi nel modo più assoluto.
P.M.:E esclude di essersi mai recato presso l'ufficio del dottore
Contrada?

265
BELLASSAI S.:No.
P.M.:In epoca successiva rispetto all'attentato.
BELLASSAI S.:No, successiva mai.
E però, risulta per tabulas l’annotazione in data 3/9/1979:
<<avv. Bellassai - Genna Giovanni - qui ore 10>>, peraltro in
concomitanza con il periodo del simulato sequestro di Michele
Sindona.
Va ricordato, a questo riguardo, che il predetto Bellassai, , capo
gruppo della P2 per la Sicilia, fu colui che presentò a Giuseppe
Miceli Crimi (medico e feritore di Sindona durante il finto
sequestro) il massone Gaetano Piazza, il quale ospitò lo stesso
Sindona a Caltanissetta la notte tra il 15 ed il 16 agosto 1979 e
poi lo accompagnò a Palermo 35.
Emerge, cioè, uno spettro di elementi che, avuto riguardo
all’alto ruolo ricoperto, quale massone, dal

Bellassai,

avrebbero richiesto quantomeno una indicazione delle possibili
causali di quell’incontro, se non una precisa giustificazione del
suo contesto e delle sue ragioni.
Del resto, la criticità del periodo in cui ricade questa
annotazione non può essere disgiunta dal significato indiziante

35

Tanto risulta da pag. 260 della sentenza della Corte di Assise di Milano in data 18
marzo 1986 resa nei confronti di Michele Sindona ed altri 25 imputati e da pag. 380
della sentenza resa dal Tribunale di Palermo il 9 luglio 1997 nei confronti di Mandalari
Giuseppe, imputato del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, irrevocabile
il 7 aprile 1999, prodotta nel primo dibattimento di appello all’udienza del 24 marzo
2000.

266
di alcuni comportamenti dell’imputato, di cui si è occupato
analiticamente il Tribunale e dei quali si dirà appresso, e cioè:
•

la subitanea stesura del rapporto del 7 agosto 1979,

spontaneamente redatto e da nessuno richiesto, con cui
l’imputato stroncò le notizie apparse sulla stampa quello stesso
giorno circa un incontro tra il dirigente della Squadra Mobile
Boris Giuliano e l’avvocato Giorgio Ambrosoli, commissario
liquidatore della Banca Privata Italiana di Michele Sindona, che
avrebbe potuto far collegare i due omicidi tra di loro 36 (il
Sindona

venne

dichiarato

colpevole

quale

mandante

dell’omicidio Ambrosoli dalla Corte di Assise di Milano con la
citata sentenza del 18 marzo 1986);
•

la successiva condotta consistita nel dare alla stampa la

notizia della convocazione - di fatto, così vanificata - dell’avv.
Melzi e del maresciallo Gotelli, convocazione voluta da parte
del magistrato inquirente dott. Vincenzo Geraci a dispetto del
predetto rapporto del 7 agosto 1979 per chiarire la fondatezza
delle voci relative all’incontro Giuliano-Ambrosoli;
•

la

condotta

tenuta

dall’imputato

in

occasione

dell’allontanamento del mafioso John Gambino, soggetto in
costante contatto con il banchiere Michele Sindona durante il
suo simulato sequestro.
Infine, non apporta alcun elemento a favore dell’imputato il
richiamo, operato dai difensori appellanti, alle risposte date
36

Con la citata sentenza della Corte di Assise di Milano Sindona venne ritenuto responsabile
dell’omicidio Ambrosoli

267
dall’avv.

Bellassai

alla

domanda

circa

l’affiliazione

di

Contrada a logge massoniche (pag. 106 vol. 5 dei motivi di
appello e pag. 47 vol I tomo II dei motivi nuovi):
<<P.M.:Lei è a conoscenza se il dottore Contrada ha fatto parte
della massoneria, è stato massone?
BELLASSAI S.:Assolutamente.”
“No, no, io so che il dottor Contrada non è stato massone, non
è massone.”
“P.M.:E come lo sa?
BELLASSAI S.:Perchè non mi risulta che fosse nelle logge
ufficiali di Piazza del Gesù e di Palazzo Giustiniani>>.
L’avv. Bellassai, infatti, al pari dei tanti testi menzionati nei
motivi di appello, ha escluso con certezza l’affiliazione
dell’imputato a logge ufficiali. Egli, però, dopo avere risposto
alla domanda riguardante l’ipotetica appartenenza di Contrada a
tronconi irregolari della massoneria, ha, più prudentemente,
risposto al condizionale - risposta riportata a pag. 107 del vol.
5 dell’Atto di impugnazione - <<Io, per quello che ne so io e
ho 50 anni di massoneria, lo escluderei>>, dimostrando,
quantomeno, di non potersi esprimere con certezza sul
sommerso massonico.
In definitiva, la credibilità dello Spatola rispetto all’argomento
“Massoneria” è rimasta, come ritenuto dal Tribunale, immune
da censure.
*****

268
Considerazioni non dissimili possono farsi in ordine al tema
dell’interessamento di Contrada per i porti d’arma ai fratelli
Caro, del quale lo Spatola ha riferito di avere avuto notizia da
Rosario Caro nella circostanza dell’incontro, nella primavera
del 1980, presso il ristorante “il Delfino” :
<<P.M.: Senta, lei ricorda se fece altri riferimenti, il Rosario
Caro in relazione a favori che il dott. Contrada aveva già fatto
o avrebbe dovuto fargli?
SPATOLA R.

A lui personalmente era in attesa di potere

avere il porto d’armi. Nei riguardi del fratello Federico, lo
aveva già ottenuto sempre tramite il dott. Contrada.
P.M.: Cosa?
SPATOLA R.

Il porto d’armi di pistola. Parlo di porto

d’armi, cioè, portarla liberamente addosso, non detenzione in
casa>>.
Il Tribunale (pagine 959 – 965 della sentenza appellata), ha
desunto

<<numerosi

elementi

esterni

di

conferma

alle

dichiarazioni rese da Rosario Spatola>> dal compendio
documentale in atti disponibile, costituito dai fascicoli cat. 2°
(pregiudicati) - 6E (collezioni armi comuni) e 6D (detenzioni
armi)

relativi

a

Federico

Caro,

e

dai

fascicoli

cat.

2°(pregiudicati) e 6D (detenzioni armi) relativi a Rosario Caro.
Ha rilevato, invece, che dei fascicoli cat. 6 G (porto di pistola,
intestato a Federico Caro) e cat. 6 F (porto di fucile, intestati a
Federico

Caro e Rosario Caro), mandati al macero come da

269
regolamento

d’archivio

e

da

esplicita

autorizzazione

ministeriale, era rimasta soltanto una traccia nelle schede
d’archivio generale della Questura istituite dopo il 1971.
Quel giudice,quindi, ha, dunque rimarcato la circostanza che,
per

l’anno

1979-1980,

nella

scheda

del

Commissariato

competente manca l’annotazione del rinnovo del porto di
pistola a Federico Caro. L’ha

considerata come un primo

elemento di riscontro perché sintomatica di un rinnovo
effettuato direttamente in Questura, in un periodo nel quale
l’imputato ricopriva il doppio incarico di capo della Squadra
Mobile (in via interinale) e della Criminalpol (pagine 961 e 964
della sentenza), e quindi di un interessamento del quale Rosario
Caro poteva parlare, riferendosi al fratello, come di un
accadimento recente.
Il secondo elemento valorizzato nella sentenza appellata è la
circostanza che Rosario Caro ottenne la licenza per il porto di
fucile il 28 giugno 1980 (ibidem, pag. 965). Dunque, al
contrario del fratello Federico, all’epoca del riferito incontro al
ristorante “Il Delfino”, egli non era ancora titolare di alcuna
licenza di porto d’armi e ben poteva affermare di attenderne il
rilascio.
Ed ancora - ha rilevato il Tribunale - la licenza per collezioni
d’armi

a firma del Questore Epifanio venne rilasciata a

Federico Caro in data 3 aprile 1978, e cioè in un periodo in cui
Contrada era dirigente della Criminalpol, mentre la licenza di

270
porto di pistola venne rinnovata negli anni successivi al 1976,
quando egli rivestiva il medesimo incarico.
Alle pagine 117-126 del volume V capitolo V dell’Atto di
impugnazione si deduce che:
•

mancherebbe qualsiasi riscontro del presunto interessamento

di Contrada;
•

emergerebbe, per contro, << in modo chiaro il massimo

rigore adottato dalla Questura e dal Commissariato di P.S. nelle
procedure di diniego, di rinnovo e di revoca, non appena i
titolari delle licenze sono incorsi in pregiudizi penali: Caro
Federico, per una denunzia per ricettazione (15/6/1982) e Caro
Rosario, per una denunzia per sfruttamento della prostituzione
(19/12/1980) si sono viste revocate le licenze precedentemente
loro concesse regolarmente>>;
•

negli anni in cui <<ai fratelli Caro sono state rilasciate le

licenze in materia di armi, i predetti non avevano precedenti
penali, né, tanto meno, erano indiziati di appartenenza alla
mafia>>, e pertanto <<non solo al dott. Contrada - del tutto
estraneo a tali pratiche amministrative per non aver mai
ricoperto incarichi alla Div. Pol. Amm.va della Questura o dal
Commissariato P.S. di zona - ma anche agli altri funzionari, che
comunque hanno avuto una parte in tale pratiche, possono
essere mossi rilievi di alcun genere>>;
•

i

Caro,

anche

a

volere

ammettere

interessamento nei loro riguardi -

271

l’ipotesi

di

un

peraltro non necessario -
non avrebbero avuto ragione di rivolgersi all’imputato, potendo
contare sul dott. Francesco Pellegrino, già dirigente del
Commissariato

“Porta

Nuova”,

massone

per

sua

stessa

ammissione ancorchè iscritto ad altra loggia ed in rapporti di
frequentazione prima con Federico, poi con Rosario Caro.
Alle pagine 191-227 del volume primo, tomo primo dei Motivi
nuovi di appello si deduce ulteriormente che:
•

nel corso dell'interrogatorio del 16 dicembre 1992, così

come nel corso di quello del 25 marzo 1993, lo Spatola non
aveva parlato delle licenze di porto d'armi dei fratelli Caro;
•

soltanto, infatti, in occasione dell’interrogatorio del 23

dicembre 1993 aveva riferito di

una promessa di “porto

d’armi” che Rosario Caro gli avrebbe detto essere stata in suo
favore dall’imputato, e soltanto in sede di esame aveva aggiunto
di avere appreso dallo stesso Rosario Caro che Contrada aveva
già fatto ottenere il porto d'armi di pistola al fratello Federico;
•

tale tempistica sarebbe, ancora una volta, frutto della

preordinazione di una artificiosa “convergenza del molteplice”
(cioè di una manipolazione sintomatica di un complotto) con le
rivelazioni di altri pentiti già interrogati, e segnatamente di
Salvatore Cancemi, che nell’interrogatorio reso al Pubblico
Ministero il 10 novembre 1993 aveva attribuito all’imputato un
intervento nella concessione, al mafioso Stefano Bontate, della
patente e del porto d'armi;

272
•

Rosario Caro non aveva mai avuto il porto di pistola né lo

aveva mai chiesto, laddove Rosario Spatola, mentendo, aveva
dichiarato che l’imputato si era interessato per fargli ottenere
quella specifica licenza;
•

risultava per tabulas che Federico Caro aveva avuto il porto

di fucile uso caccia già nel 1966 e ne era certamente titolare nel
1974 ed ancora nel 1981, e però, secondo il costrutto recepito
dal Tribunale, sino a tutto il 1975 l’imputato non era ancora un
poliziotto colluso con la mafia;
•

nessuna anomalia vi era stata nel rilascio allo stesso

Federico Caro, in data 3 aprile 1978, della licenza per
collezione di armi da fuoco corte, da lui richiesta perché,
avendo il possesso di tre armi di tal fatta (pistole e revolver)
regolarmente denunziate al competente Commissariato di P.S.,
in base alla legge 18.4.1975 n° 110, egli doveva o privarsi di
una di esse o chiedere la licenza per tenerla nella sua abitazione
come pezzo da collezione, cosa che aveva fatto per la rivoltella
Smith e Wesson cal. 38 matr. 592117.
In ordine alla dedotta mancanza di riscontri alle dichiarazioni di
Rosario Spatola sui porti d’arma, questa Corte non può esimersi
dal ribadire che la nozione di riscontro non si identifica con
quella di prova autonoma del fatto oggetto della dichiarazione
resa dall’imputato o dall’indagato in reato connesso (cfr. pagine
250 e 251 della sentenza di annullamento con rinvio).

273
Orbene, tra gli elementi evidenziati dal Tribunale appaiono di
sicura

pregnanza

l’assenza,

per

l’anno

1979-1980,

dell’annotazione del rinnovo del porto di pistola a Federico
Caro

nella

scheda

del

Commissariato

“Porta

Nuova”,

sintomatico di un rinnovo in Questura, la posizione dell’odierno
imputato in seno alla Questura stessa e l’epoca dell’ottenimento
del porto di fucile da parte di Rosario caro; elementi tali da
rendere

plausibile

un

interessamento

dell’imputato

a

prescindere dalla titolarità di compiti di polizia amministrativa,
restando confermata l’attendibilità intrinseca e la credibilità
soggettiva dello Spatola.
Né la loro valenza può essere elisa dal comprovato rigore con il
quale i porti d’arma vennero revocati o non rinnovati -

a

Federico Caro a seguito di per una denunzia per ricettazione
(15/6/1982) ed a Rosario Caro a seguito di una denunzia per
sfruttamento della prostituzione (19/12/1980) - trattandosi di
vicende

successive

ed

indipendenti

dall’interessamento

attribuito a Contrada.
La circostanza,poi, che i fratelli Caro non avessero precedenti
penali o di polizia ostativi al rilascio o al rinnovo dei porti
d’arma non è logicamente incompatibile - in un contesto nel
quale la cultura del favore soverchia quella del diritto o
dell’interesse legittimo -

con l’ipotesi di un interessamento

comunque chiesto ed ottenuto, né ha importanza, in questo
giudizio, che ai funzionari che comunque avevano <<avuto una

274
parte in tale pratiche>> possano <<essere mossi rilievi di alcun
genere>>.
Quanto ai rapporti di frequentazione dei fratelli Caro con il
funzionario di Polizia Francesco Pellegrino, già dirigente del
Commissariato “Porta Nuova”, mette conto ricordare che
quest’ultimo,

escusso all’udienza del 3 ottobre 1995, ha

dichiarato

essersi

di

iscritto

alla

Massoneria

in

epoca

contestuale a quella in cui aveva conosciuto Federico Caro, e,
subito dopo, di avere conosciuto il di lui fratello Rosario.
La sua iscrizione, cui anche Rosario Caro ha collegato la genesi
del rapporto con lui, risale all’Aprile del 1980, pertanto è logico
che nella primavera dello stesso anno - epoca del pranzo al
ristorante al ristorante “Il Delfino” - lo stesso Rosario Caro,
parlando al passato prossimo con il pentito Spatola, avesse fatto
riferimento non già a Pellegrino, che non conosceva o aveva
conosciuto appena, bensì a Contrada.
Coerente con l’epoca della conoscenza del funzionario con i
Caro, inoltre, è il fatto che il rinnovo del porto di pistola di
Federico

Caro

per

il

periodo

1979-1980

venne

fatto

direttamente in Questura, quando Pellegrino dirigeva ancora il
Commissariato Porta Nuova (che resse sino al 1980).
Lo stesso Pellegrino, in effetti, ha riferito che i suoi primi
contatti con Federico Caro erano stati dovuti ad una pratica di
rinnovo del porto di pistola, ma, avuto riguardo alla tempistica
sin qui ricostruita, può plausibilmente ritenersi che egli si fosse

275
interessato del rinnovo per il periodo 1980-1981, del quale vi è
traccia agli atti di quel Commissariato.
Infine, non è fondato il rilievo secondo cui, stando al narrato di
Rosario Spatola, Rosario Caro sarebbe stato beneficiario
dell’interessamento di Contrada per il porto di pistola, licenza
da lui mai chiesta.
Il collaborante, infatti - lo ricordano i difensori appellanti nell’interrogatorio reso al Pubblico Ministero il 23 dicembre
1993 (pagg. 192-193 del volume primo, tomo primo dei Motivi
nuovi di appello)

aveva menzionato una promessa di “porto

d’armi” in favore di Rosario Caro, dicendo: "...E poi mi disse
(Caro Rosario) che Contrada era un suo fratello, intendendo
dire che erano entrambi massoni e che gli avrebbe fatto avere il
porto d'armi".
Del resto, quanto successivamente dichiarato in sede di esame
dibattimentale non autorizza a ritenere che lo Spatola si fosse
riferito, a proposito di Rosario Caro, ad un porto di pistola;
anzi, il collaborante ha usato l’espressione “porto d’armi” in
contrapposizione

a

quella

“porto

d‘armi

di

pistola”

espressamente riferita a Federico Caro:
<< P.M.: Senta, lei ricorda se fece altri riferimenti, il Rosario
Caro in relazione a favori che il dott. Contrada aveva già fatto
o avrebbe dovuto fargli?

276
SPATOLA R.:

A lui personalmente era in attesa di potere

avere il porto d’armi. Nei riguardi del fratello Federico, lo
aveva già ottenuto sempre tramite il dott. Contrada.
P.M.: Cosa?
SPATOLA R.:

Il porto d’armi di pistola. Parlo di porto

d’armi, cioè, portarla liberamente addosso, non detenzione in
casa>>
In ogni caso, il tempo trascorso dai fatti, l’affinità concettuale anche se non di regime giuridico - tra porto di fucile per uso
caccia e porto di pistola e la stessa, modesta scolarizzazione del
collaborante (<<Io la quinta ho, devo distinguere quello e
quell’altro>>, cfr. pag. 100 trascrizione udienza 27 aprile 1994)
fugano del tutto l’ipotesi del mendacio nei termini paventati
dalla Difesa.
Per analoghe ragioni, non scandalizza affatto che Rosario
Spatola non abbia distinto, riferendosi a Federico Caro e
narrando di una circostanza appresa oltre dieci anni prima, tra
rilascio e rinnovo del porto di pistola.
Non ha pregio alcuno, infine, l’ipotesi di una sinergia
artificiosamente preordinata con le dichiarazioni del pentito
Cancemi, relative all’interessamento dell’imputato per il porto
d’armi a Stefano Bontate.
Vale la pena ricordare, a questo riguardo, che - nuovamente
escusso nel primo dibattimento di appello -

pur non

peritandosi di riferire dei contatti tra collaboranti e degli

277
approcci nei suoi confronti (non relativi, comunque, al processo
Contrada) -

Rosario Spatola ha riferito di non conoscere il

Cancemi. Né sorprende, tenuto conto dell’importanza tutto
sommato marginale dell’interessamento dell’imputato per i
porti d’arma dei Caro e del tempo trascorso

tra gli eventi

riferiti e le dichiarazioni, che il ricordo di tali vicende non fosse
immediatamente sovvenuto al collaborante.
*****
Ulteriore fronte di attacco alla attendibilità di Rosario Spatola è, nel
corpo del volume I, tomo I dei Motivi nuovi (pagine 228 e seguenti),
il senso delle dichiarazioni da lui fatte a proposito della fallita
operazione di Polizia all’Hotel Costa Verde di Cefalù, risalente al
1984.
Come riferito in questo processo dal funzionario di Polizia Santi
Donato (cfr. ff. 155 e ss. ud. 13/5/1994) e dal magistrato Raimondo
Cerami (cfr. ud. 13/5/1994 ff. 107 e ss.) l’operazione di Polizia
denominata “ Hotel Costa Verde” - preordinata alla cattura di alcuni
latitanti mafiosi di spicco tra cui Salvatore Riina, riunitisi in
quell’albergo per un banchetto di nozze - fallì a causa di una direttiva
impartita dal dott. D’Antone, all’epoca dirigente della Squadra
Mobile di Palermo, che modificò le originarie modalità di intervento
programmate dai funzionari Cassarà e Montana.
L’episodio, dunque, non riguarda Bruno Contrada, ma Ignazio
D’Antone, ed ha costituito uno dei fondamenti della affermazione
della sua responsabilità per concorso esterno in associazione mafiosa

278
(cfr. le già citate sentenze a carico del dott. D’Antone, prodotte in
questo dibattimento di appello).
Per quanto qui rileva, nel corso dell’interrogatorio del 16 dicembre
1992, Rosario Spatola dichiarò di avere appreso dall’avv. Antonio
Messina

che

l’irruzione

delle

Forze

dell’Ordine

era

stata

preannunciata, con dieci minuti di anticipo, da una telefonata
proveniente dai “Vertici della Questura di Palermo”, che aveva dato
ai latitanti la possibilità di darsi alla fuga.
In sede di interrogatorio, così come nel corso dell’esame reso il 27
aprile 1994, lo Spatola ha precisato che non gli era stato fatto il nome
del funzionario di Polizia autore della “soffiata”.
Orbene, i difensori appellanti stigmatizzano come sintomatico di una
manipolazione del collaborante, nel quadro di una ipotizzata regia
complessiva delle collaborazioni, il fatto che l’episodio in parola
fosse stato narrato nel contesto delle propalazioni a carico di
Contrada, tanto da costituire oggetto, tra l’altro, della richiesta al
G.I.P. di emissione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere.
Deducono, in particolare (pagine 232 - 235 volume I, Tomo I
dei motivi nuovi) : <<Fra l'interrogatorio del 16.12.1992 e
quello del 25.3.1993 è accaduto qualcosa che ha indotto lo
Spatola a non tornare più sull’argomento, cioè l'interrogatorio
reso dal dott. Contrada, il 4.2.1993, al Proc. Rep. Di Termini
Imerese, competente per la vicenda dell'hotel "Costa Verde”, nel
corso del quale il funzionario aveva fatto presente che all'epoca
di quell'operazione di polizia non era più in servizio alla

279
Questura di Palermo da circa due anni e che, quindi, non solo
non aveva avuto parte alcuna, né conoscenza dell'operazione
stessa, ma che certamente non poteva essere tra i "vertici" della
Questura, di cui aveva parlato Spatola.
Si deve ancora una volta sottolineare che - secondo il racconto
del pentito - a quel ricevimento matrimoniale c'era Totò Rima,
oltre tanti altri esponenti di Cosa Nostra, il quale era riuscito a
sottrarsi alla cattura per la "provvidenziale" telefonata dai
vertici della Questura, e che alla data del 16.12.1992 aveva già
reso (precisamente il 5.11.1992) le sue dichiarazioni l'altro
pentito Marchese Giuseppe (Pino) che aveva incentrato la sua
principale e più grave accusa nei confronti del dott. Contrada
sul fatto che questi, all'inizio del 1981, avrebbe fatto fuggire da
Borgo Molara proprio Totò Riina.
Le due accuse, provenienti da pentiti diversi, si sarebbero
incrociate e rafforzate di valenza probatoria l'una con l'altra.
Non avendo ciò potuto realizzare, per l'errore commesso di
indicare una operazione di polizia fallita nel 1984, mettendola
in relazione con una telefonata proveniente dai "vertici" della
Questura, lo Spatola ha tentato di porre rimedio nel successivo
interrogatorio

ai

PP.MM.

del

23

dicembre

1993,

data

coincidente esattamente con la scadenza del termine di un anno
della carcerazione preventiva del dott. Contrada.
Infatti, in tale interrogatorio, ha enunciato l'accusa (per la prima
volta) degli "avvisi" che il dott. Contrada avrebbe dato ai

280
mafiosi per neutralizzare o sventare le operazioni di polizia
programmate sul territorio; questa volta, il dott. Contrada
avrebbe posto in essere l'attività delittuosa non più quale
funzionario di P.S., ma quale funzionario del S.I.S.DE e Capo di
Gabinetto dell'Alto Commissario (anni 1982-1985). In tal
modo, si sarebbe realizzata alla perfezione la "convergenza
molteplice" delle accuse, aventi per oggetto la "protezione dei
latitanti di mafia" addebitata al dott. Contrada con una valenza
notevole sia di ordine temporale, cioè dal 1982 al 1985, sia di
ordine spaziale, cioè tutte le Province siciliane, con particolare
riguardo a quelle di Palermo e Trapani, sia di ordine soggettivo,
cioè gli esponenti di tutte le "famiglie" di mafia>>.
Nel caso di specie, l’ipotesi, avanzata dai difensori appellanti,
che l’interrogatorio effettuato dal Procuratore della Repubblica
di Termini Imerese abbia indotto la Procura di Palermo, ovvero
personale della D.I.A., a rivedere una presunta strategia volta
ad

incastrare

l’odierno

imputato,

cede

di

fronte

alla

constatazione che Rosario Spatola ha, sin dall’inizio, chiarito i
limiti delle sue conoscenze sull’operazione “Hotel Costa
Verde”.
La circostanza, dunque, che quell’operazione fosse stata
menzionata tra gli episodi che avevano formato il compendio
indiziario a sostegno dell’adozione della misura della custodia
in

carcere, non investe

il

livello della credibilità del

281
collaborante, ma, semmai, la pertinenza delle valutazioni in
sede cautelare.
Lo stesso Spatola, del resto, alle contestazioni mosse in
dibattimento circa il ritardo nelle sue accuse - non gli è stato
specificamente chiesto perché non avesse insistito nelle
indicazioni sull’operazione “Hotel Costa Verde” - ha risposto
di avere esposto i fatti sovvenutigli nel tempo, ovvero di avere,
sul momento, dimenticato quelli che, nello sviluppo degli
interrogatori, non erano stati sondati.
Questa giustificazione, in effetti, è stata data quando il
Presidente del collegio ha chiesto al collaborante perché non
avesse

parlato,

da

subito, dell’episodio dell’incontro

al

ristorante “Il Delfino” <<Ora (come mai lei parlò dell’incontro
al ristorante Delfino non nel primo interrogatorio, ma nel
secondo?>>) , ma la sostanza dei concetti è la medesima anche
in relazione ai ritardi dei quali non è stato chiesta specifica
contezza.
Il collaborante, infatti, ha risposto :<< SPATOLA R: <<Vede,
Signor Presidente, non è questione di parlare a rate, la
memoria in un momento ricorda qualcosa, in altri momenti ne
ricorda un altro, magari parti per dire determinate cose, però
in quel momento ti sfuggono e non le riprendi più.
PRESIDENTE: Siccome era un episodio molto importante.
SPATOLA R.:

No, così, in quel momento non... la memoria...

o magari stavo per ricordarmelo, ma mi si chiesero altre cose e

282
allora mi sfuggì di mente (cfr. pagina 133 trascrizione udienza
del 27 aprile 1994).>>.
Del

resto,

come

si

è

già

rilevato

nell’ambito

delle

considerazioni introduttive sui criteri di valutazione delle
chiamate in correità, la

giurisprudenza di legittimità ha sì

individuato gli indici cui ancorare il necessario giudizio di
attendibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia (la loro
personalità, le loro condizioni socio-economiche e familiari, il
loro stato, i rapporti con i chiamati in correità, la genesi remota
e prossima della risoluzione alla collaborazione, la precisione,
la coerenza, la costanza, la spontaneità delle dichiarazioni), ma
ha anche escluso che il rinvenimento di alcuni parametri
negativi possa, di per sé solo, fondare un giudizio di
inattendibilità.
Entro certi limiti, cioè, l’imprecisione, l’incoerenza, l’aggiunta
o l'eliminazione di segmenti fattuali in momenti successivi
possono trovare idonea giustificazione in offuscamenti della
memoria (specie con riguardo fatti molto lontani nel tempo),
nello stesso fisiologico progredire del ricordo, una volta portato
alla luce, o ancora nell'emotività, e persino in limiti di natura
culturale nella ricostruzione dei fatti.
Lo stesso legislatore, del resto, nel sanzionare con la
inutilizzabilità le dichiarazioni rese dai collaboratori di
giustizia - e peraltro, come si è detto, non quelle dibattimentali,
comunque utilizzabili - oltre il termine di centottanta giorni

283
previsto per la redazione del “verbale illustrativo dei contenuti
della collaborazione” 37, ha tenuto conto del fatto che i ricordi,
specie se di fatti risalenti, sono suscettibili di progredire nel
tempo ed essere, di volta in volta, stimolati od obliterati a
seconda dell’andamento degli interrogatori.
*****
L’episodio dell’incontro al ristorante “Il Delfino” è stato
oggetto di ulteriori censure, specificamente sviluppate nelle
pagine da 82 a 133 del Volume I, Tomo I dei “Motivi nuovi”.
Si deduce, in sintesi che:
•

nell'interrogatorio reso il 16 dicembre 1992 (acquisito agli

atti del processo), lo Spatola non

ne aveva fatto cenno,

narrandone nel successivo interrogatorio del 25 marzo 1993, nel
corso del quale aveva dichiarato: <<Io frequentavo spesso tale
ristorante insieme con Rosario Caro e lì una volta vidi, in una
saletta riservata, il dott. Bruno Contrada insieme a Rosario
Riccobono e una terza persona che mi sembrò essere insieme al
Riccobono>>;
•

il Tribunale aveva tenuto in non cale le plausibili smentite di

Antonio Pedone, gestore del ristorante, che all’udienza del 7
settembre 1994 aveva negato di avere personalmente conosciuto
Rosario Riccobono (pur non escludendo che egli, a sua
insaputa, avesse pranzato nel suo locale) ed aveva spiegato che
nel 1980 non esisteva la saletta riservata della quale aveva
37

Articolo 16 quater comma 9 D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. con modifica nella L. 15 marzo
1991 n. 82, introdotto dall'art. 14 della L. 13 febbraio 2001 n. 45)

284
parlato Rosario Spatola, ma c’era un piccolo vano sopraelevato
adducente ai servizi igienici, nel quale poteva capitare di
sistemare un tavolo di fortuna;
•

Il Pedone aveva altresì affermato che le autorità sanitarie

gli avevano successivamente imposto di chiudere con una
vetrata quel vano, e che non avrebbe mai sistemato una
personalità del rango dell’imputato “vicino ai gabinetti”;
•

nell’ulteriore interrogatorio del 23 dicembre 1993, in luogo

delle parole “saletta riservata”, lo Spatola aveva utilizzato le
parole “tavolo posto in posizione appartata”, riferendosi ad
<<un tavolo sito in fondo al locale,in una parte meno visibile,
posta dopo alcuni gradini>>;
•

all’udienza del 27 aprile 1994, nel corso del proprio esame,

il collaborante aveva ribadito questa versione, e però, dalla
precisazione, fatta di sua iniziativa e non su contestazione della
difesa << ...un tavolo un po' più appartato in fondo, non è che
sia una saletta riservata...>>, traspariva che gli era stato
suggerito che aveva detto qualcosa non rispondente allo stato
dei luoghi della tarda primavera del 1980, e quindi non
rispondente alla verità;
•

lo Spatola aveva mutato versione con l'interrogatorio del 23

dicembre 1993 perché poco prima, e cioè il 18 novembre
1993,la Difesa aveva richiesto di acquisire la planimetria del
locale, così come esso si presentava nella primavera del 1980,
per dimostrare che aveva detto cosa non vera;

285
•

non si spiega (punto, questo, già vagliato) come un fatto di

così grande importanza fosse stato riferito da Spatola tre mesi
dopo <<il primo interrogatorio sul dott. Contrada e quando
quest'ultimo, già in carcere da tre mesi anche per le accuse
"convergenti" di Spatola, aveva avuto modo di affermare e
provare la sua assoluta estraneità all'episodio della operazione
di polizia all'Hotel Costa Verde di Cefalù del 1984, perché da
oltre due anni aveva lasciato la Questura di Palermo>> (pagine
98 e 99 vol. I, tomo I dei Motivi nuovi);
•

il Tribunale, inoltre, aveva ignorato la portata dell’attività

investigativa svolta dall’imputato nei confronti di Rosario
Riccobono e

degli altri uomini della sua “famiglia” o a lui

legati da stretti vincoli criminali, così come la circostanza che,
sebbene assolto dai reati di omicidio, tentato omicidio, tentata
estorsione, associazione per delinquere contestatigli a seguito
della uccisione dell’agente di Polizia Gaetano Cappiello in data
2 luglio 1975, il Riccobono era il mafioso più inviso agli
uomini della Squadra Mobile di Palermo (anche questo aspetto
dell’impianto difensivo è stato già esaminato trattando delle
propalazioni di Gaspare Mutolo, ed è sufficiente fare rinvio alla
sentenza di primo grado, pagine 539 e segg.) ;
•

allo stesso modo, il Tribunale aveva dato per vero un

incontro conviviale del tutto inverosimile, giacchè negli anni
‘70 ed ‘80 del novecento il ristorante “Il Delfino” era uno dei
ristoranti più frequentati a Palermo, non disdegnato nemmeno

286
da appartenenti alle forze dell’ordine e da magistrati, e quindi il
rischio di visibilità era altissimo (oltretutto, dal 23 aprile 1980
Rosario

Riccobono,

già

ricercato

per

la

notifica

del

provvedimento della misura di prevenzione del soggiorno
obbligato a Porto Torres, era latitante per effetto dell’ordine di
carcerazione emesso per l’espiazione della residua pena di anni
4 e mesi sei di reclusione per estorsione

aggravata e

continuata);
•

era, cioè, << semplicemente assurdo ritenere che un

poliziotto dell'esperienza del dott. Contrada e un mafioso dello
spessore criminale di Rosario Riccobono avessero di concerto
deciso di incontrarsi in un frequentatissimo esercizio pubblico,
a meno che non si ritenga che si siano così comportati per
incontrollata arroganza e iattanza o per totale dabbenaggine>>;
•

ad onta di quanto affermato dal Tribunale, lo Spatola non

aveva detto che quell'incontro era avvenuto in un giorno feriale,
né esisteva alcun elemento per asserire, come da lui fatto, che
il ristorante "Al Delfino", a pranzo

fosse frequentato in

prevalenza da turisti e a cena da palermitani, senza dire che la
contestuale presenza di Contrada e Riccobono nel ristorante,
come poteva

essere notata di sera, poteva parimenti essere

notata di giorno.
I difensori appellanti, inoltre, hanno lamentato che erano stati
erroneamente

considerati

alla

stregua

di

riscontri

della

narrazione di Spatola - ammesso e non concesso che fossero

287
veri - i fatti narrati dal collaboratore di giustizia Gioacchino
Pennino sul conto del funzionario di Polizia dott. Purpi e sul
magistrato dott. Domenico Signorino.
In particolare, il Tribunale aveva osservato (pag. 948 e segg.
della sentenza appellata): <<Non è il caso di soffermarsi
ulteriormente sulla particolare spavalderia che in quell’epoca
ostentavano i latitanti di mafia nel frequentare i locali pubblici
e ad ulteriore riprova che anche appartenenti alle Forze
dell’Ordine ed addirittura alla Magistratura non usavano
particolari cautele nell’intrattenere rapporti con mafiosi deve
evidenziarsi

quanto

riferito

dal

collaborante

Gioacchino

Pennino, il quale ha descritto il modo con il quale il dirigente
del

I°

Distretto

di

Polizia

dott.

Purpi

si

scambiava

“calorosamente”il saluto per strada con Stefano Bontate, del
quale non faceva mistero di essere “amico”, e della sua
frequentazione di un noto ristorante palermitano in compagnia
di Vito Ciancimino; lo stesso collaborante ha riferito, altresì,
che persino il dott. Signorino, magistrato legato da vincoli di
amicizia all’odierno imputato, in epoca contestuale a quella
indicata dallo Spatola (1980-1981) circolava in macchina in
compagnia del Riccobono (cfr. dichiarazioni rese dal Pennino
all’udienza del 19/6/1995)>>.
Più in generale, hanno dedotto i medesimi difensori, <<anche se
fossero risultati veri, non avrebbero pur tuttavia alcuna
rilevanza probatoria ai fini dell'accertamento della verità del

288
riferito incontro conviviale>> i fatti e le deduzioni cui il
Tribunale aveva attributo valenza di riscontri, e cioè che:
•

il ristorante “Il Delfino” è sito in quello che era il territorio

del mandamento mafioso già capeggiato dal Riccobono, che
quel territorio frequentava anche da latitante (pag. 932 della
sentenza);
•

Gaspare

Mutolo aveva riferito di avere avuto modo di

constatare nel 1981, tornato a Palermo, che effettivamente, il
Riccobono, seppur ancora latitante, era “molto più tranquillo di
prima”, risiedeva più stabilmente in alcuni villini di sua
proprietà, siti a Mondello, Pallavicino, e a Sferracavallo, nella
zona di mare denominata “Barcarello”, nel cui giardino teneva
una roulotte ove offriva alloggio a latitanti (pag. 932 della
sentenza)38, circolava tranquillamente per la città con la propria
autovettura, svolgeva i suoi traffici illeciti e frequentava locali
pubblici (cfr. ff 53 e ss ud. 7/6/1994);
•

Il Mutolo aveva dichiarato che Antonio Pedone, gestore del

ristorante "II Delfino", era persona "cui si può parlare" citando
due episodi, riassunti alle pagine 933 – 935 della sentenza
appellata 39;
38

Nella sentenza appellata (pagine 932-933) si dà atto che il Mutolo aveva individuato il villino del
lungomare Barcarello
39

Segnatamente, il Mutolo aveva riferito che, nel 1976, unitamente a Salvatore Lo
Piccolo, all’epoca sottocapo della “famiglia” di Tommaso Natale (oggi uno dei grandi
latitanti mafiosi) aveva chiesto al Pedone un favore per tale Megna, titolare di un deposito
di bibite (dato riscontrato) ed il Pedone “si era messo a disposizione”.
Lo stesso Mutolo, inoltre, aveva narrato di avere appreso nel 1981 da Riccobono e da altri
uomini della sua famiglia mafiosa che Salvatore Lo Piccolo, prima di uccidere il
maresciallo degli agenti di custodia Di Bona, gli aveva dato appuntamento proprio al
ristorante “Delfino”, senza alcuna preoccupazione che il proprietario di tale locale

289
•

il Pedone non sarebbe credibile in quanto aveva dichiarato

di non avere subito estorsioni o tentativi di estorsione per la sua
attività di ristoratore a Sferracavallo, borgata che, a suo dire,
aveva avuto <<la fortuna di essere esente da questo flagello>>
(ibidem, pagine 936-938);
•

lo stesso Pedone è cognato del mafioso Ciccio Carollo (pag.

940 sentenza) e aveva

ammesso << dopo alcune iniziali

titubanze>> di aver avuto come clienti qualche volta i fratelli
Caro (pag. 941 della sentenza).
Alle pagine 133-135 i medesimi difensori appellanti hanno
spiegato nei seguenti termini <<i motivi per cui, nonostante
l'evidenza dei fatti, si sia voluto così pervicacemente ritenere
veritiero>> il racconto di Spatola:
<<Uno dei pilastri dell'impianto accusatorio nei confronti del
dott. Contrada è il suo presunto rapporto con il mafioso Rosario
Riccobono; di esso hanno parlato diversi pentiti (compreso
Spatola), escussi nel processo, ma le loro propalazioni sono
state tutte "de relato" e quasi tutte "de relato" da fonti non più
interpellabili perché costituite da uomini morti. Nessuno dei
pentiti accusatori ha dichiarato di aver mai visto Contrada e

potesse fornire alle Forze dell’Ordine indicazioni sulla contestuale presenza in quel
luogo di esso Lo Piccolo e della sua vittima designata (cfr. ff 61 e ss. ud. 7/6/1994, la
presenza del Di Bona al ristorante “Il Delfino”, risultato essere residente nella via
Sferracavallo e scomparso il 28/8/1979, aveva ricevuto indiretta conferma dal fatto che,
la sera prima della scomparsa, la sua autovettura era risultata di fronte al ristorante
“Delfino”).

290
Riccobono insieme. Soltanto Spatola ha affermato di aver visto
i due, insieme, nella occasione del pranzo al ristorante.
L'episodio, una volta accertato e dichiarato vero, avrebbe dato
la prova decisiva e inattaccabile non soltanto della sussistenza
del rapporto tra il poliziotto e il mafioso, ma anche
dell'attendibilità di tutti gli altri pentiti propalatori, in un modo
o nell'altro, del medesimo fatto>>.
*****
Giova chiarire, innanzitutto, che errano i difensori appellanti
nell’affermare che lo Spatola non avrebbe detto che l'incontro al
ristorante "Il Delfino" era avvenuto in un giorno feriale. Allo
stesso modo, non può convenirsi sull’ulteriore

affermazione

secondo cui nulla attesterebbe che quel ristorante a pranzo
fosse frequentato in prevalenza da turisti ed a cena da
palermitani.
Ed invero, lo Spatola ha riferito che, nella circostanza in cui
aveva visto Contrada con Riccobono, si era recato con Rosario
Caro al ristorante “Il Delfino” durante la pausa pranzo
dell’orario di lavoro del Caro, dipendente "Tessilcon" ex "
Facup" di Tommaso Natale e che, con lui, aveva sovente
pranzato in quel locale (pag. 887 della sentenza appellata).
Orbene, il rapporto di lavoro di Rosario Caro con la "Tessilcon"
(l’interessato ha precisato che l’intervallo per il pranzo,
secondo il suo orario di lavoro, era tra le h. 13,00 e le 14,30 cfr. ff. 4 -5 ud. 7.9.94), la sua abitudine di pranzare in quel

291
ristorante, la sua amicizia con Rosario Spatola e la conoscenza
del luogo da parte del collaborante (cfr. pag. 941 della sentenza
appellata) hanno trovato piena conferma nelle emergenze
processuali, e pertanto:
•

è intuitivo che l’intervallo dell’orario di lavoro riguardasse

un giorno feriale;
•

lo Spatola aveva sufficienti elementi di conoscenza per

descrivere il tipo di clientela del ristorante “Il Delfino” ad ora
di pranzo (<<La sala per quello che ricordo io è così, io ci sono
stato giornate, giornate, giornate>> pag. 100 trascrizione
udienza 24.4.94).
Quanto alle osservazioni sul presunto trapasso dialettico dalle
parole “saletta riservata” a quelle “tavolo posto in posizione
appartata”, che la Difesa ha considerato sintomatico di una
manipolazione del collaborante, il Tribunale se ne è fatto
ampiamente carico alle pagine 943-947 della sentenza appellata,
cui si rinvia.
Giova ribadire, comunque, che il racconto dello Spatola è
logico e ben centrato.
Il collaborante, infatti, ha sempre sostenuto di avere visto quel
tavolo entrando nel locale. Ciò conferma che, come da lui
riferito, non c’erano porte divisorie, cioè non c’era ancora la
porta a vetri collocata anni dopo dal Pedone su disposizione
delle autorità sanitarie per isolare - creando una sorta di
antibagno - l’area di accesso ai servizi dalla zona dei tavoli.

292
Risulta,

dunque,

insostenibile

l’ipotesi

che

un

occulto

suggeritore abbia indotto lo Spatola a modificare la sua
precedente descrizione dello stato dei luoghi, a seguito della
iniziativa della Difesa di richiedere la planimetria del locale
nelle condizioni in cui si trovava nella primavera del 1980.
Non si ravvisa, in conclusione, una sostanziale variazione nei
riferimenti lessicali e spaziali del narrato dello Spatola: una
saletta non è necessariamente isolata o soggetta ad esserlo,
mentre la zona era sicuramente appartata, e quindi idonea a non
essere ascoltati, più di quanto non lo fosse un tavolo contiguo
ad altri. Per non dire che la scarsa cultura del collaborante come osservato dal Tribunale, non consentiva di attribuirgli <<
la capacità di fare sottili distinzioni di tipo linguistico>>.
Venendo alle ulteriori osservazioni difensive, al fine di
lumeggiare l’ambiguità di Antonino Pedone, gestore del
ristorante

“Il

Delfino”,

basta

soltanto

ricordare la

sua

affermazione che la Borgata di Sferracavallo era, per grazia
ricevuta, <<immune dal flagello delle estorsioni>>, ragione per
cui egli non aveva mai pagato alcuna somma a titolo di “pizzo”.
Essa è stata smentita dalla instaurazione di un procedimento
penale avente ad oggetto numerose estorsioni consumate
proprio nella zona di Sferracavallo, definito con sentenza del
16/5/1978 di non doversi procedere contro ignoti, emessa dal
Consigliere Istruttore di Palermo, dott. Chinnici, , peraltro in
relazione a fatti attribuiti anche al Pedone stesso.

293
Tale elemento, correlato al comprovato rapporto di affinità con
il

mafioso

Ciccio

Carollo,

legittima

pienamente

il

convincimento del Tribunale secondo cui Rosario Riccobono
ben poteva contare sulla discrezione del gestore del ristorante .
Lo stesso incontro al ristorante “Il Delfino”, del resto, non è
collocabile con certezza in epoca successiva al 23 aprile 1980,
giorno in cui Rosario Riccobono divenne latitante, e cioè uno di
quei soggetti la cui ricerca il dott. Impallomeni, successore
dell’odierno imputato dott. Contrada alla guida della Squadra
Mobile di Palermo, esaminato all’udienza del 20 maggio 1994,
ha riferito di avere sempre considerato un suo “pallino”.
Gli ulteriori elementi evidenziati dal Tribunale e richiamati dai
difensori, poi (spavalderia ostentata dai latitanti, presenza del
Riccobono nel suo territorio e quindi ampie possibilità di
coperture o di segnalazioni di presenze indesiderate), inducono
a disattendere la tesi della impossibilità dell’incontro tra
Contrada e Riccobono all’interno del ristorante.
Oltretutto, a venire in considerazione non è l’alternativa tra
verosimile ed inverosimile, ma quella tra ciò che è provato e ciò
che non lo è. Ed fare ritenere provato l’episodio dell’incontro al
ristorante “Il Delfino” convergono, oltre ai riscontri rassegnati
su questa specifica indicazione accusatoria, tutti i contributi
riguardanti l’esistenza di un rapporto personale con il
Riccobono, che Contrada ha sempre negato anche nella forma di
relazione tra confidente e poliziotto.

294
Nella stessa sentenza di annullamento con rinvio (pagine 259260), del resto, si ricorda come sia <<insegnamento costante di
questa Suprema Corte che, ai sensi dell'art. 192 c.p.p., non può
dirsi adempiuto l'onere della motivazione ove il giudice si limiti
ad una mera considerazione del valore autonomo dei singoli
elementi probatori, senza pervenire a quella valutazione unitaria
della prova, che è principio cardine del processo penale, perchè
sintesi di tutti i canoni interpretativi dettati dalla norma stessa
(Sez. Un., 4/2/92- 4/6/1992, n. 6682, Musumeci, Riv. 191230;
Sez. VI, 28/9-3/11/1992, n. 10642, Runci, Riv. 192157; Sez.VI,
25/6-5/9/1996, n. 8314, Cotoli, Riv. 206131).
Nella valutazione della prova il giudice deve prendere in
considerazione tutti e ciascuno degli elementi processualmente
emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale
contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sé e posti
vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una
costruzione logica, armonica e consonante, che consenta,
attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la
verità processuale, cioè la verità del caso concreto.
Viola tale principio il giudice che abbia smembrato gli elementi
processualmente emersi (ivi comprese le dichiarazioni dei
collaboranti) sottoposti alla sua valutazione, rinvenendo per
ciascuno giustificazioni sommarie od apodittiche e omettendo
di considerare se nel loro insieme non fossero tali da consentire
la configurabilità in concreto del reato contestato.

295
Ha violato tale principio la sentenza impugnata che (come
risulta all'evidenza nelle conclusioni, raffrontate con quelle
rassegnate dal giudice di primo grado, e come si evidenzierà
con riferimento alle singole parti della sentenza stessa) ha
parcellizzato la valenza significativa di ciascuna fonte di prova,
analizzandola

e

valutandola

separatamente

e

in

modo

atomizzato dall'intero contesto probatorio, in una direzione
specifica e preconcetta, astenendosi dalla formulazione di un
giudizio logico complessivo dei dati forniti dalle risultanze
processuali, che tenga conto non solo del valore intrinseco di
ciascun dato, ma anche e soprattutto delle connessioni tra essi
esistenti;per di più

rispetto

ad

una

tipologia di reato

contrassegnato da una condotta finalizzata alla conservazione e
al

rafforzamento

dell'associazione

criminosa,

desumibile,

considerata proprio la struttura della condotta stessa, da una
serie di elementi che soltanto attraverso una valutazione
complessiva possono, almeno di norma, assumere il carattere
della specificità>>.
*****
Infine, vanno rassegnate le censure, svolte nel volume I tomo I
dei Motivi nuovi di appello, riguardanti le dichiarazioni di
Rosario Spatola circa le notizie che il collaborante avrebbe
ricevuto, tramite l’avv. Antonio Messina,

di imminenti

operazioni di polizia ad ampio raggio - che lo interessavano in

296
quanto estese anche al comune di Campobello di

Mazara -

negli anni tra il 1983 ed il 1985.
Il costrutto difensivo è riassunto nelle seguenti, testuali,
proposizioni:
a)

<<Il fatto che il dott. Contrada - il quale per l'incarico di Capo di Gabinetto

dell'Alto Commissario aveva rapporti assidui o frequenti con i Prefetti e i
Questori dell'Isola, con Funzionali di Polizia e Ufficiali dell'Arma e della G.d.F.,
del S.I.S.DE e di altri organismi di sicurezza e di polizia giudiziaria, di Palermo e
di altre Province, oltre che con lo stesso Alto Commissario - venisse a
conoscenza o potesse venire a conoscenza di operazioni di polizia per la
prevenzione e il controllo del territorio o finalizzate ad altro, non può in alcun
modo essere addotto a riscontro, sia pure indiretto, del comportamento illecito di
"avvertire" la mafia di tali operazioni>> (pag. 50 volume I tomo I dei Motivi
nuovi);
b) <<Nulla si è detto o accertato su quali e quante operazioni di polizia "sono
andate a vuoto", quando sono state effettuate, in quale paese o territorio, quali
organismi di polizia hanno programmato ed eseguito tali operazioni, quali
criminali latitanti sono riusciti a sottrarsi alla cattura, in casa di chi sono state
effettuate perquisizioni con esito negativo. Nulla, se non l'affermazione
apodittica .....del pentito Spatola: "Contrada avvertiva... le operazioni andavano
quasi tutte a vuoto " In ogni modo, anche nell'ipotesi che fossero stati acquisiti
elementi sul fallimento o scarso risultato di operazioni di polizia per la
prevenzione e il controllo del territorio, nel periodo 1982-1985, in Provincia di
Palermo, Trapani o altrove, non si vede quale valore potrebbe avere per
dimostrare che ciò sia accaduto per l'intervento del dott. Contrada. Chiunque

297
abbia un minimo di esperienza di attività di polizia, sa bene che operazioni
siffatte spesso non sortiscono altro risultato che non quello di far sentire sul
territorio la presenza delle Forze dell'Ordine>> (ibidem, pag. 142);
c)

<<Se il dott. Contrada ha "avvertito" il capo famiglia o il suo rappresentante

di Campobello di Mazara che l'indomani o il giorno x la polizia avrebbe eseguito
una operazione sul territorio, non si vede perché - a meno che non si ritenga fosse
esistito un rapporto privilegiato, anzi esclusivo, Contrada -Campobello di Mazara
(paese di Spatola) - tale comportamento il dott. Contrada non avesse dovuto
tenere per i quartieri e borgate di Palermo più permeati dalla mafia (Ciaculli Brancaccio - Uditore - Zisa - Acquasanta Arenella - Zisa - Borgo Vecchi - Corso
Mille - Noce - Mondello - Partanna Mondello - Tommaso Natale - Villabate,
ecc.) e per i Comuni della provincia palermitana (Bagheria -Corleone - Prizzi Caccamo - Carini - Cinisi - Terrasini -Capaci - Torretta, ecc.) e per Trapani e
Comuni trapanesi (Castelvetrano - Alcamo- Salemi - Castellammare del Golfo Mazara del Vallo, ecc.) e così via. Ma né l'Accusa né il Tribunale si sono posti il
problema di stabilire come il dott. Contrada avesse potuto, in tempi reali, cioè
utili al fine, reperire i referenti interessati (capi mandamento - capi famiglia rappresentanti) per informarli: con telefonate, conoscendo i recapiti telefonici?
con telegrammi, conoscendo gli indirizzi anagrafici od occulti? con messaggeri
fidati del dott. Contrada e di "Cosa Nostra"? con messaggi criptici via etere
oppure con altri antichi o avveniristici mezzi di comunicazione? Nulla di tutto
ciò forma oggetto delle pagine della sentenza. C'è solo l'affermazione di Spatola:
"Contrada avvertiva" e l'affermazione del Tribunale: "Contrada sapeva o poteva
sapere". La prima dogmatica, la seconda lapalissiana. La prima non contestabile
perché fondata sul dogma della verità rivelata del pentito, la seconda perché

298
fondata su un altro assioma emerso nel processo dalle testimonianze di numerosi
qualificati uomini delle Istituzioni: "Contrada era un punto di riferimento nella
lotta contro la mafia" e perciò Contrada sapeva, poteva sapere o doveva sapere
(ibidem, pagine 53-54);

d) <<Questo paragrafo non può non chiudersi che con un'ultima considerazione
sulla testimonianza sull'argomento, resa dal Ten. CC. Canale Carmelo all'udienza
del 27.9.1994 (pagg. 9, 10, 11, 30, 31, 32, 33, 46, 47 e 55), la quale non ha
rilevanza alcuna.... La materia di prova, per stabilire se il pentito ha detto cosa
vera o falsa, non consiste nel fatto se venivano o no svolti servizi di polizia nel
trapanese o altrove, ma se il dott. Contrada informava o meno i criminali della
programmazione di tali operazioni>> (pag. 181-183).

Orbene, quanto alle osservazioni sub a) b) e d) deve premettersi che
lo Spatola ha individuato in modo netto gli anni 1983-1985

il

periodo nel quale ha riferito di avere avuto, in almeno cinque
occasioni, notizia di operazioni di controllo del territorio che
avrebbero interessato Campobello di Mazara.
In tali anni l’avv. Messina era libero e l’imputato era Coordinatore
dei Centri S.I.S.DE della Sicilia e Capo di Gabinetto dell’Ufficio
dell’Alto Commissario a Palermo (dal settembre 1982), per essere,
poi, trasferito a Roma dal primo gennaio 1986, e stato distaccato
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed assegnato al III°
Reparto del S.I.S.De.
Lo stesso Spatola, coerentemente con la cronologia degli incarichi
istituzionali dell’imputato , ha riferito di non essere stato avvisato
dell’ultima perquisizione, subita nel gennaio 1986 (pag. 135

299
trascrizione udienza 27 aprile 1994).
Ha precisato, inoltre, che successivamente si era allontanato da
Campobello di Mazara per sottrarsi alla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale irrogatagli dal Tribunale di Trapani (cfr. pagine
3 e 4 - 69 e ss. trascr. cit).
Ora, l’imputato ha affermato che (cfr. trascrizione udienza
29/12/1994 pagine 12 e ss. ed udienza 13/12/1994 pagine 31 e
ss.), poiché il suo Ufficio non svolgeva compiti di Polizia
Giudiziaria, veniva informato delle operazioni sul territorio solo
all’esito delle stesse, e quindi

egli non avrebbe mai potuto

conoscere in anticipo tali notizie, con la logica conseguenza
dell’impossibilità di trasmetterle ai gruppi mafiosi interessati.
Il Tribunale ha persuasivamente confutato tale assunto anche in
relazione a quanto detto dallo stesso Contrada, e cioè di essere
stato sempre stato il punto di riferimento di tutte le notizie
riguardanti indagini di mafia.
In particolare, l’imputato, nel riferire (in altra parte delle
proprie dichiarazioni) sull’attività dispiegata nel periodo 19821985, in cui, oltre a ricoprire l’incarico di Capo di Gabinetto
dell’Alto Commissario, era anche Coordinatore dei Centri
S.I.S.DE della Sicilia, ha evidenziato la sua collaborazione
attiva con organi di Polizia con specifico riferimento al
compimento

di

operazioni

nel

settore

della

criminalità

organizzata (cfr. pagina 22 trascrizione udienza 25/11/1994 e
pagina 37 trascrizione udienza. 13/12/1994), essendo, quindi

300
<<ben possibile che in ragione del duplice incarico ricoperto
all’epoca egli potesse venire a conoscenza di operazioni di
Polizia specie se con connotazioni di operazioni interforze e
con ampia estensione territoriale>> (pag. 974 della sentenza
appellata).
Quel Giudice, in secondo luogo, ha dato contezza della
anticipata conoscenza, in concreto, quantomeno di alcune di
tali operazioni (si consideri che lo Spatola, per quanto lo
riguardava, ne ha menzionate almeno cinque, precisando che, in
un paio di casi, la sua fonte era stato non l’avv. Messina, ma,
per attività limitate al paese di

Campobello di Mazara,

l’ispettore di Polizia Pellegrino coniugato con una sorella della
moglie di Nunzio Spezia, capo-mafia di Campobello di Mazara
e condannato in relazione al reato di cui all’art. 416 bis c.p.).
Si afferma, infatti, a pag. 974 della sentenza appellata: <<…
deve, inoltre rilevarsi che fino all’Ottobre del 1983, periodo
compreso nell’ambito dell’indicazione cronologica offerta dal
collaborante, l’Alto Commissario, dott. De Francesco, ricopriva
a sua volta anche l’incarico di Prefetto di Palermo.
Di particolare rilievo appare, quindi, al fine di incrinare
ulteriormente

l’assunto

difensivo,

quanto

dichiarato

dal

Generale dell’Arma dei C.C. Francesco Valentini, il quale ha
detto che quando si organizzavano operazioni di Polizia nei
territori limitrofi a Palermo non si informava in via preventiva
l’Ufficio dell’Alto Commissario ma si provvedeva a fornire

301
segnalazione preventiva alla Prefettura di Palermo al fine di
evitare duplicazioni di servizi nei medesimi territori (cfr. ff. 4546-47- 59 e 60 ud. 20/1/1995). A ciò si aggiunga che dalla
deposizione resa dal teste della difesa Paolo Splendore,
coordinatore della Segreteria di Gabinetto dell’Ufficio dell’Alto
Commissario per tutto il tempo in cui il dott. Contrada aveva
svolto l’incarico di Capo di Gabinetto, è emerso che nonostante
la formale distinzione tra la struttura burocratica della
Prefettura e quella dell’Alto Commissario, in realtà , attesa la
dirigenza di entrambe le strutture da parte del medesimo
soggetto, si era determinata una certa commistione di atti che
rendeva particolarmente complessa la gestione separata dei due
uffici (cfr. f. 59 ud. 3/2/1995)>>.
Del resto, seppure in altro contesto, e cioè trattando dei rapporti
tra l’imputato ed i funzionari di Polizia Cassarà e Montana (a
pag. 59 del volume VI, capitolo VI dei Motivi di appello) gli
stessi difensori appellanti hanno citato la testimonianza resa
all’udienza dell’undici aprile 1995 dal funzionario S.I.S.DE.
Carlo Colmone , in ordine al possesso delle informazioni in
parola:
<<Colmone C. - ...io avevo rapporti anche personali sia col
dott. Montana, che con il dott. Cassarà.
Avv. Milio - Sì, senta. Nella duplice qualità, lei sta parlando il
dott. Contrada, i rapporti... io le chiedevo di illustrarli con

302
questi personaggi, con questi funzionari, tenendo conto che il
dott. Contrada era Capo di Gabinetto e Coordinatore.
Colmone C. - Sì, ma per noi era un punto in più e non in meno,
perché nel momento in cui servivano documentazioni, atti o
anche possibilità di accedere in determinati Enti, il dottore si
poteva avvalere anche della veste di Alto Commissario per
supportare l’attività, quindi c’era un flusso continuo fra anche i
funzionari di Polizia che si rivolgevano al dott. Contrada come
Capo di Gabinetto>>.
Quanto alle osservazioni sub c), lo Spatola non ha attribuito
all’avv. Antonio Messina il ruolo di monopolista della
trasmissione delle informazioni riguardanti operazioni nei
territori del trapanese o al dott. Contrada quello di tramite di
tutte le informazioni che riguardavano operazioni di tal fatta,
ovunque eseguite.
Ha costantemente riferito, piuttosto, ben puntualizzando i limiti
delle proprie conoscenze, che il suo referente lo preavvisava,
indicando la fonte primigenia di tali notizie in Contrada, dei
“rastrellamenti” che avrebbero interessato Campobello di
Mazara (cfr. pag. pag. 29 trascrizione udienza 27 aprile 1994:
<<P.M.: Quindi, prima che avvenivano queste operazioni il
dott. Contrada avvertiva.
SPATOLA R.:

Sì.

P.M.:A chi avvertiva?

303
SPATOLA R.:

Non entrai nello specifico a chi di preciso. Né

mi fu detto né lo chiesi. A me bastava che quando ero, diciamo,
in Sicilia o in Campobello, venivo avvertito che l’indomani
mattina ci sarebbe stata una perquisizione, non solo per me ma
diciamo, 50, 60, 70 persone oltre ad altri rastrellamenti,
bloccavano il paese, perquisizioni, fermi, queste cose. Quindi a
me bastava che fossi avvisato. Poi a chi avvisava di preciso non
l’ho chiesto e non mi è stato detto>>.
Questo concetto è ribadito alle pagine 120 -121 trascrizione
udienza 27 aprile 1994:
<<SPATOLA R.:A me l’ha riferito Antonio Messina, se altri
hanno riferito la voce del dottor Contrada non ne sono a
conoscenza.
AVV. SBACCHI: Ma la fonte di Messina chi era? Il dottore
Contrada? abbia pazienza.
SPATOLA R.:

Come?

AVV. SBACCHI: La fonte di Messina chi era?
SPATOLA R.:

No, la fonte del Messina non me l’ha detta

quale, quale persona di Cosa Nostra glielo riferiva. Era da,
veniva da Palermo..
AVV. SBACCHI: Veniva da Palermo
SPATOLA R.:

... la fonte, ma non mi spiegava quale...

AVV. SBACCHI: Allora è giusto quello che ricostruisco io, mi
perdoni. Cioè che il punto di partenza è questo; c’è qualcuno di
Palermo, uno o più persone che comunicano alle famiglie

304
trapanesi che ci saranno operazioni di polizia e riferiscono che
queste segnalazioni vengono dal dottore Contrada. Esatto?
SPATOLA R.:

Al Messina fu riferito così e mi riferì così, se

ad altri capifamiglia...
AVV. SBACCHI: Quindi, è una notizia di terza mano.
SPATOLA R.:

... appartenenti a Cosa Nostra sia stato riferito

lo stesso nome questo non glielo posso dire.
AVV. SBACCHI: E’ una notizia... però Messina le parlò del
dottore Contrada...
SPATOLA R.:

Sì.

AVV. SBACCHI: ... e non le disse chi era stata la sua fonte a sua
volta.
PRESIDENTE: Da chi l’aveva ricevuta la notizia...
SPATOLA R.:

No, no, era una fonte... Niente non parlò>>.

Della esistenza di tali rastrellamenti, che gli stessi difensori
appellanti finiscono con il riconoscere, non è dato dubitare,
avendone parlato, in sede di esame, il tenente dei Carabinieri
Carmelo Canale, che aveva titolo per riferirne, essendo stato
fino al gennaio 1992 Comandante la sezione CC di Polizia
Giudiziaria della Procura di Marsala, nel cui circondario ricade
Campobello di Mazara (cfr. pag. 1 trascrizione udienza
27.9.1994)40.
Il Tribunale, d’altra parte (pag. 967-971 della sentenza)

ha

illustrato quanto stretti fossero i rapporti tra lo Spatola e l’avv.
40

Della deposizione del teste Canale si dà conto a pagina 972 della sentenza appellata.

305
Messina, peraltro “compare” del collaborante perché padrino di
cresima del figlio Francesco, non essendo ragionevolmente
pensabile che questi gli mentisse, e lo stesso Spatola, del resto,
ha confermato che le informazioni del Messina si erano sempre
rivelate esatte (pag. 113 trascrizione udienza 27 aprile 1994).
In conclusione, le citate emergenze (effettiva esecuzione di
operazioni

interforze

negli

anni

1983-1985,

ruolo

concretamente rivestito dall’imputato e negazione non credibile
di non avere notizie di tali operazioni)

costituiscono un

riscontro che trascende, in chiave individualizzante, la mera
equazione tra il poter sapere e l’avvertire.
In ultimo, giova rilevare come non abbia inciso sulla
attendibilità dello Spatola la circostanza che questi, nel corso
del suo esame, talora abbia indicato in modo esatto i compiti di
Contrada ed in altri passaggi abbia dichiarato di non conoscerli
(cfr. pag. 32 tomo primo, volume I del Motivi nuovi).
In realtà, dalla lettura delle trascrizioni è agevole rilevare che
Rosario Spatola, richiesto di indicare quale incarico ricoprisse
Contrada nel primo periodo della sua collaborazione (fine 1989,
inizi 1990) ha risposto di sapere, da notizie di stampa, che si
trattava di “un funzionario del S.I.S.DE... "(pag. 128, ibidem).
Con riguardo, poi, (cfr. pagine 55- 56, ibidem), all’epoca
dell’incontro presso il ristorante “Il Delfino”, ha dichiarato di
essere a conoscenza del fatto che l’odierno imputato << aveva
un incarico di grado presso la Questura, la Polizia di

306
Palermo>> (in effetti, nella primavera del 1980, l’imputato era
Dirigente del Centro Interprovinciale Criminalpol della Sicilia
Occidentale, incarico mantenuto fino al Gennaio 1982).
Vero, è che lo Spatola,ad un certo punto, ha risposto di non
sapere niente , ma ciò è avvenuto quando gli è stato chiesto,
tout court, di ricostruire la carriera dall’imputato (cfr. pag. 112
trascrizione l’udienza del 27 aprile 1994:
<< AVV. SBACCHI:

Che

funzione

ha

svolto

il

dottore

Contrada nell’ambito, nel corso degli anni?
SPATOLA R.:

Mi scusi, quale interesse io ho di sapere e di

seguire la carriera del dottor Contrada?
PRESIDENTE: No, che cosa lei sa.
SPATOLA R.:

Niente.

PRESIDENTE: Che cosa lei sa.
SPATOLA R.:

Niente>>).

Subito dopo, infatti, quando il tema è stato circoscritto
all’epoca delle “soffiate” dell’avv. Messina, ha detto di sapere
che l’odierno imputato era un <<poliziotto con alto grado>>
(pag. 113 della trascrizione), e la Difesa gli ha contestato la
precedente

dichiarazione

resa

al

Pubblico

Ministero

nell’interrogatorio del 23 dicembre 1993, e cioè di avere detto
al sottufficiale addetto alla sua protezione che, in quel periodo,
Contrada era Capo di gabinetto dell’Alto Commissario. Tale
difformità va considerata, tuttavia, il frutto di una mera
imprecisione, che non mina l’attendibilità del collaborante.

307
In conclusione, anche alla stregua delle emergenze del primo
dibattimento di appello, non possono che essere condivise le
positive valutazioni svolte dal Tribunale circa la attendibilità
intrinseca, la attendibilità estrinseca ed il contributo di Rosario
Spatola; contributo qualificato dalla percezione visiva di un
contatto

tra

l’imputato

e

Rosario

Riccobono,

ancorchè

costituente soltanto uno dei molteplici apporti che hanno
contribuito a

comporre il quadro probatorio riguardante le

condotte agevolatrici dell’imputato, pertinenti al sodalizio
mafioso.

308
CAPITOLO IX
Le censure riguardanti le propalazioni di Maurizio Pirrone e le
dichiarazioni delle testi Pirrello, Ruisi, Davì e Riccobono.
Nel rassegnare le dichiarazioni di Maurizio Pirrone, il Tribunale
evidenziava che questi aveva iniziato a collaborare con l’Autorità
Giudiziaria di Milano nel 1993, essendo, a quell’epoca, imputato
nell'ambito di un procedimento per associazione per delinquere
finalizzata ad un vasto traffico di sostanze stupefacenti, in concorso
con altri 115 soggetti tra cui molti elementi della criminalità mafiosa
palermitana.
Successivamente, a seguito degli sviluppi investigativi emergenti dalle
sue dichiarazioni riguardanti il territorio palermitano, la sua
collaborazione si era estesa anche ad indagini condotte dalla Procura
della Repubblica di Palermo: le prime dichiarazioni rese ai magistrati
palermitani risalivano 23 febbraio 1995, mentre il primo verbale in cui
il Pirrone aveva fatto il nome di Bruno Contrada risaliva al 6 giugno
1995.
Il Pirrone aveva riferito che, dopo il 1976-1977, periodo in cui era
entrato a far parte di una società con tali Pietro e Cosimo Conti, avente
ad oggetto la gestione del bar-pizzeria-cabaret “Madison”, sito a
Palermo in piazza Don Bosco, aveva avuto più intense frequentazioni
con personaggi di spessore criminale.
La maggior parte di costoro gravitavano nell’ambito della famiglia
mafiosa di Rosario Riccobono, e cioè i fratelli Salvatore e Michele

309
Micalizzi,, Carmelo Zanca, Francesco D’Accardi, Vincenzo Sorce
detto “ Cecè”, Alessandro Bronzini e Vincenzo Sutera41.
Aveva soggiunto di avere intrapreso, a partire dal 1979, la propria
attività illecita nel settore del traffico degli stupefacenti, inizialmente
collaborando, tra gli altri, con Alessandro Bronzini e, subito dopo, con
Vincenzo Sutera ed i fratelli Micalizzi.
A riprova della intensità dei rapporti instaurati con la famiglia del Riccobono, aveva
partecipato alle cerimonie nuziali di entrambe le figlie del predetto, e cioè di Margherita
con Michele Micalizzi e di Giuseppina con Salvatore Lauricella; circostanze, tutte del cui
positivo riscontro il Tribunale dava ampia contezza.

Quanto al contributo del propalante, quel giudice rilevava che il
Pirrone aveva riferito che Margherita Riccobono e la sorella
Giuseppina, in presenza anche della madre, gli avevano confidato che
nella abitazione del padre, sita in un attico di via Guido Jung in
Palermo, vi era un particolare accorgimento che consentiva di fuggire
dal retro senza essere scoperti (una doppia porta con scala posteriore):
via di fuga, questa, che le indagini di Polizia Giudiziaria avevano
verificato esistere nell’appartamento al sesto piano dello stabile di via
Jung n°1. Lo stesso Pirrone aveva sentito dire alle Riccobono che il
loro marito e padre non nutriva particolari preoccupazioni nei
41

Già Gaspare Mutolo aveva riferito che “Enzuccio” Sutera, “uomo d’onore” della
famiglia di Partanna-Mondello, era stato beneficiario di una assunzione fittizia, volta ad
assicurargli una copertura, presso l’azienda del figlio del conte Arturo Cassina (cfr.
pagine 49 e ss., e 249 trascrizione udienza 7 giugno 1994). Il Pirrone ha riferito di
avere appreso che il Sutera, con il quale aveva iniziato ad avere contatti pressocchè
quotidiani, svolgeva l’attività di “killer” per conto di Rosario Riccobono alle dirette
dipendenze di Salvatore Micalizzi, suo capo-decina, e che, solo formalmente, svolgeva

un’attività lecita, in realtà fittizia, presso la società “ Lesca”, percependo regolare
stipendio pur non recandosi mai a prestarvi la propria attività lavorativa (cfr. pagg. 46 116 e ss trascrizione ud. 11.7.95). Il riscontro alle dichiarazioni del Mutolo e del Pirrone
è stato fornito dalla precisazioni rese dal capitano Luigi Bruno all’udienza del 12
ottobre 1995 con riferimento all’epoca della partecipazione di Luciano Cassina, figlio di
Arturo, alla Lesca S.P.A .

310
confronti degli appartenenti alla Polizia (genericamente menzionati dal
dichiarante e dalle sue referenti), che era sufficiente “pagare” per
essere lasciati tranquilli.
Per quanto specificamente concerne la posizione dell’imputato, il
collaborante aveva dichiarato di averlo conosciuto nel periodo della
propria società con Pietro Conti e con il di lui figlio Cosimo Conti. In
una occasione, collocata all’inizio dell’inverno nel periodo compreso
tra il 1976 ed il 1978, aveva accompagnato Cosimo Conti presso gli
uffici della Criminalpol di Palermo, per portare a Contrada, come era
consueto fare con le autorità cittadine, alcuni biglietti di invito per
l’inaugurazione di un nuovo spettacolo di “cabaret” che si sarebbe
svolto nei locali del teatro “Madison”, piccolo locale di circa 150 posti,
annesso al bar-pizzeria (spettacolo al quale, poi, l’imputato aveva
assistito con la moglie). Durante il tragitto, Cosimo Conti gli aveva
riferito che Contrada - che il Pirrone conosceva di fama dalle cronache
giornalistiche come funzionario di punta dell’apparato investigativo
palermitano - era una “persona utile” che si prestava a fare qualche
favore, a fornire notizie in anticipo su eventuali mandati di cattura,
perquisizioni ed altre operazioni di Polizia e che “riceveva volentieri
qualche regalo”.
Oltre Pietro Conti, i citati Vincenzo Sorce e Franco D’Accardi, assidui
frequentatori del “Madison”, gli avevano confermato che

Contrada

era “persona su cui si poteva fare affidamento” per avere in anticipo
notizie su operazioni di Polizia.
Operato un accurato vaglio di attendibilità intrinseca del Pirrone anche con riferimento
alle sue condizioni sociali e familiari, al suo disinteresse ed alla genesi della sua
collaborazione, alla coerenza e logicità espositiva delle dichiarazioni relative alle

311
frequentazioni con personaggi di comprovata caratura criminale (molti dei quali
appartenenti alla famiglia mafiosa di Partanna Mondello), il Tribunale escludeva qualsiasi
atteggiamento di millanteria, proposito di vendetta o coinvolgimento in ipotetici
complotti” dello stesso Pirrone. Sottolineava che questi, fin dall’inizio della propria
collaborazione era stato in contatto con l’Autorità giudiziaria milanese, mai interessata
alle indagini ed al processo a carico dell’odierno imputato (pagine 838 ed 870 della
sentenza).
Parimenti verificata, e con esiti ampiamente positivi, era stata l’attendibilità estrinseca del
collaborante, sia per la convergenza delle sue dichiarazioni con quelle rese in modo del
tutto autonomo da altri collaboratori di giustizia (in primo luogo da Gaspare Mutolo, che
aveva narrato della utilizzazione, da parte del Riccobono, di un appartamento in via Jung
ed della assunzione di Enzo Sutera da parte della società Farsura, facente capo al figlio
dell’imprenditore Arturo Cassina), sia sulla base dei numerosi riscontri esterni alle
dichiarazioni rese dal collaborante sui rapporti societari intrattenuti con i Conti e sulla
posizione di Pietro Conti e Vincenzo Sorce nei riguardi di “Cosa Nostra”.

Il Tribunale, a questo proposito, valorizzava la circostanza che le
notizie apprese dal Pirrone sul conto di Contrada provenivano da fonti
completamente diverse da quelle degli altri collaboratori di giustizia,
convergendo con le indicazioni rese dagli altri propalanti con
riferimento alla tipologia di condotte poste in essere (agevolazione
dell’organizzazione criminale “Cosa Nostra” mediante l’anticipazione
di notizie su perquisizioni, altre operazioni di Polizia ovvero
provvedimenti restrittivi prossimi all’esecuzione), sia con riferimento
alla loro epoca (tra il 1976 ed il 1979).
Risultava, in tal modo, rafforzato il quadro accusatorio a carico
dell’imputato in ordine ai suoi rapporti con il Riccobono, ma anche
con altri esponenti dell’organizzazione mafiosa a loro volta legati alla
famiglia Bontate, e specificamente, Pietro Conti e Vincenzo Sorce.
Di Pietro Conti avevano riferito, in sede di esame, oltre che lo stesso
Pirrone, sulla base di notizie apprese dal Bronzini e da “Ino” Salerno,
macellaio del quartiere San Lorenzo (pagine 818, 842 ed 843 della
sentenza appellata) il capitano dei Carabinieri Luigi Bruno ed il
collaboratore di giustizia Gioacchino Pennino.
312
Quanto a Vincenzo Sorce (detto Cecè), indicato dal Pirrone come una
delle fonti da cui aveva appreso notizie sull’odierno imputato, lo
stesso, sulla base delle concordi dichiarazioni rese sul suo conto da
Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno, era stato condannato
nell’ambito del primo maxi processo, per i reati di cui agli artt. 416 e
416 bis c.p., quale “uomo d’onore” originariamente appartenente alla
famiglia mafiosa di Palermo Centro e successivamente trasmigrato
nella famiglia di S. Maria di Gesu’, capeggiata da Stefano Bontate,
(cfr. pag. 830 della sentenza appellata).
Il Pirrone, rilevava il Tribunale, pur riferendo di non avere sentito fare
alla moglie ed alle figlie del Riccobono nomi di poliziotti collusi, ed in
particolare il nome dell’imputato, aveva dichiarato di avere
personalmente constatato che la famiglia mafiosa del Riccobono
disponeva di informatori all’interno delle Forze di Polizia.
Aveva citato, a tale proposito (pag. 854 della sentenza appellata) un
episodio cui aveva personalmente assistito: una volta, Salvatore
Micalizzi era giunto al bar “Singapore”42, avvisando i suoi uomini di
non trascorrere, per prudenza, la notte in casa, essendo prevista “una
retata”(cfr. pagine 58 - 59 trascrizione udienza 11 luglio 1995); di tale
“soffiata”, peraltro, il Micalizzi non aveva indicato la fonte.
Il

Tribunale, poi, valutava come specifiche conferme alle notizie

apprese dal Pirrone le testimonianze rese da Carmela Pirrello ed
Angela Ruisi, reputandole tali da far ritenere realmente espresse le
42

Sito nella via La Marmora, formalmente intestato a tale Enzo Cannella ma in realtà di proprietà
di Salvatore Micalizzi, punto di ritrovo degli uomini facenti capo a Rosario Riccobono (pag. 815
della sentenza appellata).

313
affermazioni attribuite ad una delle figlie dello stesso Riccobono,
Giuseppina, sul conto dell’imputato.
La Ruisi, nel corso del proprio esame, aveva dichiarato di avere
conosciuto Giuseppina Riccobono in quanto entrambe abitavano nel
medesimo stabile, sito a Palermo nella via Alete n° 19, che lei stessa
aveva lasciato nel febbraio 1995, dopo circa un anno, (pag. 1
trascrizione udienza primo luglio 1995); di avere appreso che era figlia
del noto mafioso Rosario Riccobono; di avere intrattenuto con lei
rapporti di buon vicinato; di essersi, talvolta, incontrata con lei anche
in casa di Antonia Davì, altra inquilina del palazzo in buoni rapporti
con la stessa Riccobono; di avere, in una di tali occasioni, trovato a
casa della Davì la Riccobono che, molto adirata, aveva pronunziato la
frase <<quando camminavano a braccetto con mio padre erano tutti
amici e si fregavano le mazzette dei mafiosi, adesso si vogliono
asciugare il coltello sulle spalle di mio padre>>.
La teste aveva escluso che, con quello sfogo, la Riccobono si fosse
riferita specificamente all’odierno imputato (..<< ma a chi si riferiva
questo io non lo posso dire, chiaro ?>> cfr. pag. 7 trascrizione
udienza 1.7.95).
Aveva ammesso di averne parlato con Carmela Pirrello, sua cliente
occasionale, che un sabato di maggio si era recata presso il suo
esercizio di parruccheria, dovendo il figlio fare la Prima Comunione il
giorno successivo. L’argomento era stato affrontato prendendo spunto
da un colloquio sul giudice Borsellino e sulla necessità di dire la verità
per aiutare la Giustizia a fare il suo corso.

314
La Pirrello, in precedenza presentatasi spontaneamente in Procura cosa che aveva indotto il Pubblico Ministero a chiederne l’esame aveva ricordato con precisione la data del colloquio avuto con la sig.ra
Angela Ruisi, il 13 Maggio del 1995, ricollegandolo al ricordo della
ricorrenza della Prima Comunione del figlio. In quel contesto
discorsivo la Ruisi le aveva rivelato che Giuseppina Riccobono
“odiava a morte” Contrada, “offesissima” perché questi prima era stato
amico del padre e poi lo aveva rinnegato. La stessa Ruisi le aveva
altresì riferito di avere visto, in una circostanza, sempre a casa della
Riccobono, un album contenente una foto che ritraeva Contrada con il
“boss” di Partanna, che non aveva più trovato in una successiva
occasione in cui aveva avuto modo di prendere nuovamente visione di
quell’album. Il tema della fotografia, aveva soggiunto la teste, era stato
oggetto di un confronto avvenuto presso la Procura della Repubblica di
Palermo, in attesa del quale, mentre entrambe aspettavano in
anticamera, la Ruisi le aveva chiarito che per “boss” di Partanna
intendeva proprio il Riccobono.
Giuseppina Riccobono, in sede di esame, aveva confermato di avere
conosciuto la Ruisi, di avere intrattenuto con lei rapporti di
frequentazione e di averla, talvolta, incontrata anche a casa di
Antonina Davì, sua amica ; di avere seguito i servizi televisivi
riguardanti il processo a carico di Contrada, lamentandosi più volte
delle parole offensive da lui usate, in dibattimento, nei confronti di suo
padre, ma sempre con i propri familiari e non in presenza della Ruisi;
di non avere mai riferito ad alcuno, tanto meno alla Ruisi, neppure in

315
termini generali, di persone che prima andavano a braccetto con i
mafiosi, intascandosi le mazzette e poi dicevano di non conoscerli più.
La Davì, infine, si era sostanzialmente allineata alle dichiarazioni della
Riccobono.
Il Tribunale riteneva che la credibilità della teste Pirrello avesse ben
resistito al controesame, dal quale non erano emerse incrinature nel
suo racconto, preciso e costante, o aspetti della sua vita privata tali da
metterla in discussione (pagina 862 della sentenza appellata). Per
converso, sia la teste Ruisi che la teste Riccobono avevano solo
parzialmente detto la verità: la Ruisi, riferendo che la Riccobono aveva
bensì pronunciato quella frase, ma senza uno specifico destinatario; la
Riccobono, ammettendo di essersi lamentata delle parole usate da
Contrada nei confronti del padre, ma di averlo fatto soltanto
nell’ambito della propria cerchia familiare.
In realtà, ad avviso del Tribunale, la Riccobono, che neppure nel corso
della sua deposizione era riuscita a celare il proprio risentimento nei
confronti dell’imputato, non avrebbe avuto ragione di negare una
esternazione che - se davvero fosse stata spersonalizzata, come aveva
riferito la Ruisi - sarebbe stata del tutto innocua. La Ruisi, da parte
sua, aveva palesato un sentimento di paura, plausibile ed adeguata
causale della parziale difformità della sua versione rispetto a quella
della Pirrello.
In conclusione, la testimonianza della Pirrello, unitamente alle altre
risultanze acquisite, costituiva ulteriore conferma del rapporto
collusivo tra l’odierno imputato e Rosario Riccobono, ed una riprova

316
di quanto il collaborante Pirrone aveva, a sua volta, dichiarato di avere
appreso proprio dalle figlie dello stesso Riccobono ed alla presenza
della di lui moglie.
****
Le censure riguardanti le propalazioni di Maurizio Pirrone e la
valutazione di attendibilità della teste Pirrello sono state articolate nel
volume III, capitolo V, paragrafo V.1 dell’Atto di impugnazione
(pagine 80-123) e costituiscono, altresì, l’oggetto dell’intero volume
VIII dei Motivi Nuovi.
Esse, per quanto attiene al Pirrone, possono sintetizzarsi nei seguenti
termini:
a)

l’accusa

è

generica,

incontrollata,

incontrollabile,

indeterminata e indeterminabile per assenza di qualsiasi
specifico riferimento a fatti storicamente accertabili, a tempi,
a luoghi, a persone, ad avvenimenti, sembrando <<quasi che al
Pirrone qualcuno abbia suggerito di riferire sul dr. Contrada una sola e
semplice accusa, che può così riassumersi: “Conti Cosimo mi ha detto
che il dr. Contrada era persona utile, perché dava notizie su mandati di
cattura, perquisizioni e operazioni di polizia (questi termini sono più
volte ripetuti senza varianti) e aveva per ciò qualche regalo ma non
certo in denaro>> (pagina 86 Vol. III paragrafo V.1 dell’Atto di

impugnazione, pagina 3-10 e 30 volume VIII dei Motivi
Nuovi);
b)

non è comprensibile come si possa affermare in sentenza, a
pagina 870, che <<...gli elementi riferiti da Pirrone... contribuiscono a

317
rafforzare il quadro accusatorio a carico dell’imputato, sia in ordine ai
suoi illeciti rapporti con il Riccobono, sia con altri esponenti
dell’organizzazione mafiosa (Conti Pietro) …legati alla famiglia
Bontate>>, posto che il collaborante non aveva fatto specifico

riferimento né a Riccobono, nè a Bontate;
c)

l’accusa de relato del Pirrone è inverosimile, giacchè i Conti
non svolgevano una attività illecita ed il Pirrone non era
organico al sodalizio mafioso, e pertanto non vi era nessuna
ragione perché gli uni apprendessero notizie del genere e
l’altro ne fosse messo a parte (pagine 81-82 vol. III dell’Atto
di impugnazione );

d)

è inverosimile ed assurdo, dunque, <<che il dr. Contrada facesse
pervenire a mafiosi - non essendo il Conti direttamente interessato a
ricerche, perquisizioni o altro - tali notizie tramite un titolare o gestore
di pubblico esercizio, quale il Conti Cosimo, che il dr. Contrada aveva
conosciuto così come aveva conosciuto, nel corso della sua lunga
attività di servizio a Palermo, centinaia o migliaia di altre persone
operanti nei più svariati settori sociali ed economici della città>> (pag.

87 volume III dell’Atto di impugnazione);
e)

Cosimo Conti, nel corso del proprio esame (pagine 87 e segg.
Vol III dell’Atto di impugnazione, pagine 11 e segg. Vol. VIII
cit.), aveva riferito di intrattenere con il dr. Contrada, come
con altre Autorità cittadine, soltanto rapporti formali, per
avergli una o più volte portato in ufficio dei biglietti omaggio,

318
cosa che non escludeva di avere fatto, in una occasione, in
compagnia del Pirrone;
f)

egli, tuttavia,

aveva recisamente negato di avere fatto al

collaborante confidenze su eventuali “soffiate”, non avendo
nessuna <<pendenza con la legge>> e non aspettandosi
<<nessun mandato>> (pagg. 20 e 21, ud. 28.7.1995);
g)

lo stesso Cosimo Conti, del resto, aveva fornito un argomento
inoppugnabile a sostegno della sua risposta, precisando:
<<Quando mi hanno arrestato, non sono stato avvisato, mi
hanno arrestato a casa, a me e a mio padre, ...mio zio e mio
cugino... il 15 giugno 1985” (pag. 21, ud. 28 luglio 1995)>>;

h)

a quella data Contrada era in servizio a Palermo e ricopriva
gli incarichi di Capo di Gabinetto dell’Alto Commissario per
la lotta contro la mafia e di Coordinatore Centri S.I.S.DE
della Sicilia, e dunque, se fosse stata vera l’Accusa de relato
del Pirrone, lo avrebbe preavvertito;

i)

l’imputato, in sede di esame, all’udienza del 13 ottobre 1995
(pagine 92-98 vol. III cit.) non aveva escluso che gli fossero
stati portati dei biglietti di invito nel periodo riferito dal
Pirrone, né di avere, in quella circostanza, assistito allo
spettacolo, rientrando tali evenienze in un’ottica di normalità
delle relazioni intrattenute dai titolari di pubblici esercizi con
pubbliche autorità;

j)

l’annotazione“ ore 22,30 Madison”, contenuta nella sua
agenda alla data del 12 Novembre 1976 poteva bensì

319
confermare la sua presenza allo spettacolo, ma non costituire
…<<certo prova o riscontro o indizio che il Conti abbia detto al Pirrone
che il dr. Contrada “era persona utile o utilizzabile per i mafiosi”, che
“dava notizie sui mandati di cattura da eseguire”,“sulle perquisizioni da
effettuare”, sulle “operazioni di polizia da eseguirsi”>> (pag. 99 Vol.

III dell’Atto di impugnazione, pagine 29 e seguenti Vol. VIII
Motivi nuovi).
Per quanto attiene alle testimonianze della Pirrello, della Ruisi, della
Davì e della Riccobono i difensori appellanti hanno dedotto che:
k)

l)

m)

n)

o)
p)

q)

Giuseppina Riccobono, nel corso del proprio esame, aveva negato di avere
manifestato all’esterno della propria cerchia familiare il suo risentimento nei
riguardi di Contrada (pagine 105 -107 Vol. III dell’Atto di impugnazione,
pagine 45 e segg. Vol. VIII dei Motivi Nuovi);
la sua testimonianza doveva considerarsi genuina e veritiera, dal momento che,
pochi giorni prima, e cioè il 23 giugno 1995, in sede di dichiarazioni spontanee
il dr. Contrada aveva, ancora una volta, definito il Riccobono "criminale,
mafioso, capomafia, sanguinario, omicida" e quindi la teste avrebbe avuto tutte
le ragioni di vendicarsi o sfogare il suo rancore verso l’imputato, se questi
davvero avesse “tradito” suo padre;
per converso, rendendo le menzionate dichiarazioni spontanee del 23 giugno
1995, quando Giuseppina Riccobono era già stata citata come teste, Contrada
aveva dimostrato di non avere ragione di temere il rancore della Riccobono,
rancore che sarebbe stato maggiormente comprensibile nella ipotesi del
tradimento (pagine 38-41 volume VIII dei Motivi Nuovi);
la testimonianza della Davì, la quale aveva confermato che mai la Riccobono,
in sua presenza, si era abbandonata ad esternazioni relative a suo padre ed al
processo Contrada, doveva considerarsi credibile perché totalmente
disinteressata (pagine 55- 56 volume VIII dei Motivi nuovi);
la tesi del Tribunale, secondo cui la Riccobono avrebbe mentito perché
condizionata da spirito omertoso, in quanto appartenente a famiglia mafiosa,
non si attagliava alla Davi;
se davvero fosse stata condizionata da spirito omertoso, la Riccobono non si
sarebbe abbandonata allo sfogo sul tradimento di Contrada in presenza della
parrucchiera Ruisi, con la quale aveva, e soltanto da poco tempo, un rapporto
di vicinato e non certo di stretta amicizia;
la teste Ruisi aveva escluso - ed aveva escluso di avere detto alla Pirrello - che
quello sfogo avesse riguardato Contrada (pagine 50-54 volume VIII dei Motivi
Nuovi).

320
I difensori appellanti, inoltre, hanno dedotto (pagine 59-60 Vol. VIII
motivi nuovi): <<Innanzi tutto è poco chiara la parte avuta dalla Pirrello in tutta
la vicenda per i seguenti motivi:
-

appare, invero, molto improbabile che la Pirrello si sia recata quel
giorno

di

Maggio

del

1995

occasionalmente nel salone di

parruccheria di Ruisi Angela, ove mai era andata in precedenza;
tutto fa propendere per l'ipotesi che si sia ivi recata, più che
per l'acconciatura dei capelli, per avere la possibilità di un colloquio
con la Ruisi;
-

non sussiste dubbio alcuno che lo spunto, l'iniziativa e l'incentivo
alla conversazione con la parrucchiera siano stati opera della
Pirrello così come dalla stessa dichiarato e confermato peraltro
dalla Ruisi; l'avvio alla conversazione su fatti di giustizia e di
mafia,sulla tragica morte del Dr. Borsellino, sui pericoli dei
Magistrati impegnati sul fronte dell'antimafia, le considerazioni
sugli "innocenti in carcere"e i "colpevoli in libertà", sulla
opportunità di dire ciò di cui si era a conoscenza e così via, è stato
dato dalla Pirrello con il chiaro intento di portare la parrucchiera sul
terreno discorsivo avente per oggetto il Dr. Contrada con
particolare riferimento alle presunte confidenze ricevute dalla
Riccobono Giuseppina;

-

che quanto sopra abbia notevole margine di fondatezza si rileva,
oltre che dal comportamento posto in essere dalla Pirrello, sia nella
parte della vicenda riguardante l'approccio nella parruccheria che in
seguito, specie nel lungo colloquio intercorso tra le due donne

321
nell'anticamera degli

uffici

della

Procura, dal

fatto che le

stimolazioni e le sollecitazioni della Pirrello rivolte alla Ruisi sono
apparse in modo evidente proprie e peculiari di chi, già a
conoscenza di un fatto, intenda che tale fatto sia narrato
dall'interlocutore onde possa, a sua volta, riferirlo ad altri;
-

da tutto il contesto della vicenda, portata in sede processuale, in
specie dalla analisi delle dichiarazioni rese dalla Pirrello e dalla
comparazione di esse con quelle della Ruisi, in relazione a notizie
concernenti il processo diffuse dai mezzi di comunicazione(es. le
espressioni del Dr. Contrada sul mafioso Riccobono Rosario), si
ricava l'inquietante sospetto, non dissipato nonostante gli sforzi
esperiti e dal P.M. e dalla Difesa, che la Pirrello abbia agito nei
rapporti avuti con la Ruisi in veste quasi di "agente provocatore"43;

- (…..) sussistono tutti i motivi per ritenere ragionevolmente che la
Pirrello quando per la prima e unica volta è entrata nella
parruccheria della Ruisi, con il pretesto della acconciatura, era a
conoscenza dei rapporti di vicinato intercorsi nel passato tra la
parrucchiera e la Riccobono Giuseppina,del presunto sfogo di
quest'ultima contro non individuate persone o contro il Dr.
Contrada specificamente e che, pertanto, abbia tentato di indurre la
Ruisi ad una conferma delle notizie in suo possesso anzi
delle notizie ricevute "aliunde">>.

Ulteriore sintomo del mendacio della Pirrello sarebbe l’affermazione,
assolutamente indimostrata - attribuita alla parrucchiera Ruisi, e da
43

Per un evidente refuso, il testo dei Motivi nuovi è << che la Pirrello abbia agito nei rapporti avuti
con la Pirrello..>>

322
questa smentita - di avere visto in una circostanza, sempre a casa della
Riccobono, un album contenente una foto di Bruno Contrada con il
“boss” di Partanna, ma di non avere più trovato quella foto in una
successiva occasione in cui aveva avuto modo di prendere nuovamente
visione di quell’album (pagine 62-65 vol. VIII dei Motivi Nuovi). La
Pirrello, infatti, aveva dichiarato che nulla di specifico la Ruisi le
aveva riferito su quell'album fotografico (dove lo avesse visionato, a
chi apparteneva, in quale occasione era stata scattata quella foto, chi
era “il boss di Partanna” ritratto nella foto con Contrada, come sapeva
che proprio quello era “il boss di Partanna”) .
A fronte di tali, lacunose indicazioni, il Tribunale si era limitato <<a
riportare la dichiarazione della Pirrello circa la fotografia che avrebbe visto la
Ruisi e ad accennare al confronto effettuato negli uffici della Procura tra la Pirrello
e la Ruisi, avendo quest'ultima negato la circostanza>>, senza esprimere
<<alcun giudizio sulla verità o falsità, sulla veridicità o inverosimiglianza del
fatto, sulla possibilità dell'esistenza della foto, sulle circostanze in cui essa darebbe
stata scattata, sarebbe stata vista dalla Ruisi, avrebbe fornito oggetto della
conversazione tra la Pirrello e la Ruisi, sarebbe stata tolta o sottratta dall'album e
così via>>, quasi a volere stendere <<un velo su tale incredibile, inverosimile,
fantasiosa storia della fotografia che avrebbe dovuto invece essere conclamata e
bollata "apertis verbis" come prova del mendacio e della calunnia di una
improbabile e inquietante testimone quale la Pirrello Carmen che da tutta la sua
testimonianza ha lasciato trasparire un inspiegabile e ingiustificato malanimo nei
confronti del Dr. Contrada, come se da questi avesse subito un torto o avesse un
motivo particolare per colpirlo>> (pag. 72, vol. VIII dei Motivi Nuovi).

323
I difensori appellanti, poi, riportandosi alle dichiarazioni spontanee
rese dall’imputato all’udienza del 28 luglio 1995, hanno tacciato di
mendacio la Pirrello sotto un altro profilo.
Hanno dedotto,cioè, che la stessa avrebbe falsamente dichiarato di non
conoscere il dr. Contrada, che invece aveva conosciuto nel novembre
1985, ed in particolare nei giorni immediatamente successivi ad un
incidente stradale provocato da una autovettura della scorta del giudice
Borsellino che aveva investito degli studenti davanti al Liceo “Meli” di
Palermo. Due ragazzi, tra cui Giuditta Micella, figlia di un funzionario
di Polizia amico dell’imputato, erano morti, ed altri, tra cui tale
Pierluigi Lo Monaco, figlio della teste (il cui cognome da sposata è,
appunto, Lo Monaco), erano rimasti feriti.
Orbene, l’imputato ha dichiarato che, sebbene le condizioni della figlia
del dr. Micella fossero disperate, aveva fatto venire a Palermo, con un
aereo del S.I.S.DE, un luminare della neurochirugia, il prof. Guidetti,
motivando la sua iniziativa, alla presenza dei parenti dei ragazzi feriti,
con l’utilità che egli visitasse “anche”, ma non soltanto la ragazza,
cosa che poteva avere indisposto la Pirrello (pag. 115-117 Vol. III
capitolo V, paragrafo V.1 dei motivi di appello : << E in quei giorni
ebbi occasione di avere rapporti con la signora Pirrello Lo Monaco e
con altri familiari, tra cui il padre di questo ragazzo che si chiama
PierLuigi, se ben ricordo, e che era ferito gravemente in fin di vita e
ricoverato al reparto rianimazione, là dove c’era anche Maria
Giuditta. Mentre per la Maria Giuditta il Professore Vanadia disse
subito o poco dopo il suo ricovero che ormai non c’era più nulla da

324
fare perché l’elettroencefalogramma era piatto, il cervello era
devastato per cui la ragazza viveva di vita vegetativa, invece qualche
speranza c’era per il ragazzo che era ricoverato, il figlio della signora
che è venuta qui poco fa. Io sapevo che a Roma c’era un famoso
neurochirurgo della cattedra di neurochirurgia della Università la
Sapienza, il prof. Guidetti, lo seppi tramite un altro mio amico che è a
Roma. E quindi, mi interessai perché il professor Guidetti venisse giù a
Palermo. Mi interessai nel senso che riuscii a convincere il direttore
del S.I.S.De, che era allora il Prefetto Parisi a mettere a disposizione
l’aereo del servizio per rilevare a Roma il Prof. Guidetti e condurlo
qui a Palermo. E nello stesso tempo interessai l’Alto Commissario per
questa

vicenda,

che

era

il

Prefetto

Boccia.

In

sostanza

l’interessamento era sul piano morale per la figlia del mio collega,
non per la figlia, per i genitori, per darci un po' di speranza, perché
sapevo bene che non c’era più nulla da fare, ma era per il figliolo di
questa signora. Già nei giorni precedenti avevo avuto varie
discussioni con questa signora perché in maniera piuttosto eclatante e
poco adeguata inveiva, lei credo e anche altri parenti, contro i
magistrati di Palermo, perché li riteneva responsabili di ciò che era
accaduto al figlio.

E io le dicevo che non era opportuno, pur

comprendendo il suo stato d’animo, la sua condizione umana di madre
che sapeva che il figlio stava morendo là dentro, ma era opportuno
che si calmasse e che stesse tranquilla, che non si lasciasse andare a
queste manifestazioni poco adeguate. Comunque, la questione che mi
lasciò più amareggiato fu che mi investì quando arrivai col prof.

325
Guidetti, perché forse fu un errore mio a dire, sbagliai a dire che il
professore Guidetti era venuto anche per il figlio, era venuto quasi
esclusivamente per il figlio, perché lei vedendomi lì e non sapendo dei
miei rapporti con il padre e la madre di questa ragazza, pensava che
io stessi lì nella mia veste istituzionale, e che quindi tutte le cure erano
per la figlia del Questore, mentre per il figliolo non c’era nulla.
Invece, non era così. Ecco, ho voluto precisare questo perché la
signora ha detto che non mi conosce e che non mi ha mai conosciuto.
Invece, non è così.

La signora mi conosce bene e ha ritenuto

opportuno, dopo dieci anni, dopo dieci anni esattamente, di
ricambiare in questo modo, raccontando le cose che ha raccontato, su
cui io non esprimo alcun giudizio e non ho, credo, il diritto di
esprimerlo. Anche se da funzionario di polizia, con circa 35, 36 anni
di carriera, ho le mie perplessità, e da imputato ho le mie inquietudini
su certi moduli operativi e investigativi. Ma sono soltanto
perplessità>>.
Infine, secondo i difensori appellanti, anche ad ammettere che la Ruisi
avesse detto il vero nel

riferire della presunta esternazione di

Giuseppina Riccobono sui “traditori”, fatta a casa Davì, il senso delle
espressioni usate sarebbe stato comunque diverso: la Riccobono,
infatti, si sarebbe riferita a coloro che avevano tradito il padre
determinandone la soppressione, ed in nessun modo al dr. Contrada
(cfr. pagine 80-81 Vol. VIII dei Motivi nuovi : << Se Riccobono
Giuseppina ha usato il termine tradimento nello sfogo avuto con la parrucchiera
Ruisi (la Pirrello più volte ha ripetuto tale termine come quello riferitole dalla

326
Ruisi) non poteva non riferirsi a coloro che effettivamente avevano tradito il padre
e non soltanto il padre ma anche il marito, il suocero. Non si deve dimenticare,
infatti, che in un unico contesto, sia fattuale che temporale, di cruenti contrasti
intestini mafiosi erano stati uccisi o fatti scomparire, oltre il padre della donna,
Riccobono Rosario, anche il marito Lauricella Salvatore e il suocero Lauricella
Giuseppe. Tra questi "traditori" del padre e degli altri congiunti, attirati in agguati
e uccisi o fatti scomparire, non poteva di certo la Giuseppina Riccobono includere
il Dr. Contrada>>

*****
I rilievi che precedono non sono fondati.
Rinviando alla accusata disamina operata dal Tribunale a sostegno della positiva
verifica della attendibilità intrinseca ed estrinseca di Maurizio Pirrone, mette conto
rilevare che le osservazioni qui riassunte alle lettere a) e b) forzano il senso della
motivazione del primo giudice.
Si deduce, cioè, che le accuse del collaborante sarebbero talmente generiche da
non essere verificabili, e che non avrebbero alcuna specifica attinenza con Rosario
Riccobono o con persone legate ai Bontate.
Osserva questa Corte che il contributo del Pirrone - in questi termini valorizzato
dal Tribunale - è consistito nel fornire molteplici elementi di riscontro al narrato
di altri collaboranti:
•

circa l’entourage di Rosario Riccobono (ad esempio, il rapporto di lavoro
fittizio tra la Farsura ed “Enzuccio Sutera”, del quale aveva parlato
Gaspare Mutolo);

•

circa le cautele usate nonostante le coperture alla sua latitanza
(segnatamente, la via di fuga dall’attico di via Jung. 1, la presenza soltanto

327
fugace al ricevimento di nozze della figlia Margherita);
•

circa l’esistenza di tali coperture (il preannuncio della “retata” al bar
Singapore, le confidenze delle figlie del Riccobono alla presenza della
madre44).

Il Tribunale, in altri termini, ha inteso sottolineare che lo stesso Pirrone, pur non
riferendo episodi specifici caratterizzati dall’intervento dell’imputato -

in

sentenza, infatti, si parla di “tipologie” di condotte - ha contribuito a colorare di
attendibilità le dichiarazioni di altri collaboranti su fatti specifici ed a rafforzare un
quadro probatorio costituito, nel suo insieme, da fonti eterogenee che quel giudice
ha compendiato in una visione unitaria.
Tutt’altro che arbitraria, poi, è l’inferenza secondo cui gli elementi riferiti da
Pirrone contribuiscono a rafforzare il quadro accusatorio a carico dell’imputato in
ordine ad esponenti dell’organizzazione mafiosa legati alla “famiglia” Bontate:
•

dal fatto che una delle fonti indicate dal Pirrone in ordine al ruolo
dell’imputato è Vincenzo Sorce, appartenente, come già detto, alla
“famiglia” di S. Maria di Gesu’;

•

dagli elementi di riscontro alle sue dichiarazioni in ordine alla posizione
dei Conti rispetto a quella “famiglia” mafiosa ed alla stessa “Cosa Nostra”.

A quest’ultimo riguardo, non colgono nel segno le osservazioni difensive riassunte
sub c), d),e ) f,),g), relative alla pretesa assurdità del fatto che i Conti , esercenti
una attività lecita ed estranei al sodalizio mafioso, avessero cognizione di attività
agevolatrici del dr. Contrada di pertinenza del sodalizio stesso.
44

Confidenze del tutto verosimili se si considera l’intimità raggiunta dal
collaborante con loro si era spinta al punto che egli aveva personalmente
emesso un assegno di tre milioni di lire in favore del cantante Mario Merola,
esibitosi al ricevimento di nozze di Margherita Riccobono, come riferito dal
teste Luigi Bruno, della D.I.A., all’udienza del 19 settembre 1995.

328
Ed invero, il

Pirrone ha riferito che, per quanto appreso da soggetti che ha

specificamente indicato nei già menzionati Bronzini e Salerno45, Cosimo Conti
detto “il cane” - padre di Pietro Conti e nonno del Cosimo Conti che era stato
accompagnato da lui a portare i biglietti di invito a Contrada - era stato un
personaggio di spicco della mafia di “Brancaccio” negli anni ’50. Il figlio Pietro,
già affiliato a “Cosa Nostra” , era stato “posato” a seguito di alcune divergenze
insorte nella trattazione degli affari illeciti (soprattutto nel settore del contrabbando
di sigarette), divergenze culminate in un attentato ai suoi danni con colpi d’arma
da fuoco, posto in atto mentre egli stava per uscire dal portone della propria
abitazione sita in una traversa di via Libertà (via Vincenzo Di Marco o via De
Amicis). Per quanto appreso dal Pirrone, Pietro Conti era riuscito a sfuggire
miracolosamente all’agguato, che aveva causato la rottura della vetrata del portone
di ingresso, fatta immediatamente sostituire dalla stessa vittima per evitare di far
trapelare all’esterno la notizia dell’attentato che, naturalmente, egli si era guardato
bene dal denunciare alle Forze dell’Ordine.
Il Pirrone ha collocato l’attentato al Conti in epoca antecedente al 1975, perché,
quando lo aveva conosciuto, non abitava più in quella via dove si era verificato
l’attentato ai suoi danni, bensì nella via Libertà (pagine 818-819 della sentenza
appellata).
Le propalazioni del Pirrone circa la considerazione di cui Pietro Conti ed il figlio
Cosimo avrebbero goduto in ambienti mafiosi hanno trovato significativi riscontri
nelle convergenti ed autonome dichiarazioni del collaboratore di giustizia
Gioacchino Pennino (pagine 843-844 della sentenza appellata), e nella comprovata
esistenza di rapporti tra Pietro Conti e Francesco Paolo Bontate, padre di Stefano

45

Vedi pagine 827 ed 831 della sentenza appellata per i profili dell’uno e dell’altro.

329
(ibidem, pagine 845-846).
Gioacchino Pennino, in particolare, ha riferito di essere stato

formalmente

affiliato a “Cosa Nostra” soltanto a partire dal 1977 nell’ambito della famiglia
mafiosa di Brancaccio, compresa nel mandamento di Ciaculli, all’epoca
capeggiato da Michele Greco, ed ha soggiunto che il suo omonimo nonno paterno
era stato rappresentante della medesima “famiglia” di Brancaccio, carica nella
quale gli erano subentrati prima il genero Felice Di Caccamo e successivamente un
altro suo cugino, parimenti suo omonimo, cioè Gioacchino Pennino.
Lo stesso collaborante aveva altresì riferito di avere appreso, dopo la sua formale
affiliazione, dal proprio capo famiglia Giuseppe Di Maggio e dal cugino
Gioacchino Di Caccamo, che Pietro Conti, già molto amico di suo zio, l’omonimo
Gioacchino Pennino, era a sua volta “uomo d’onore” con il ruolo di rappresentante
della “famiglia” di via Giafar (pagine 34 e ss trascrizione udienza 19 giugno 1995)
e che però, dopo aver subito un agguato da parte di certo Buffa, si era allontanato
dal sodalizio e la sua famiglia era stata assorbita in quella di Ciaculli (cfr. pagine
1122 e 1123 della sentenza appellata).
La dichiarazioni del Pirrone e del Pennino convergono sul nucleo essenziale della
pregressa militanza mafiosa di Pietro Conti, pur divergendo su un aspetto, e cioè
sull’essersi lo stesso Conti defilato rispetto ad un ruolo di partecipazione attiva
(Pennino), e non “posato” (Pirrone), cioè estromesso dal sodalizio mafioso.
Le indicazioni del Pennino, comunque, sono apparse ben più precise di quelle - del
tutto autonome quanto alle fonti ed al contesto del loro apprendimento- di
Maurizio Pirrone. Il Pennino, infatti, è apparso ben più informato delle vicende
personali di Pietro Conti per lo stretto rapporto tra questi ed il suo omonimo zio e
per la comune estrazione territoriale (Brancaccio e Via Giafar, comprese nel

330
mandamento di Ciaculli).
D’altra parte, ad escludere che Pietro Conti fosse stato “posato”, come percepito
dal Pirrone, milita la circostanza che il “Madison” fosse frequentato da esponenti
mafiosi come Vincenzo Sorce, appartenente a “Cosa Nostra” ed alla famiglia
mafiosa del Riccobono, laddove, secondo il codice etico di Cosa Nostra46, l'uomo
d'onore “posato” non può intrattenere rapporti con altri membri del sodalizio, che
addirittura sono tenuti a non rivolgergli la parola.
Né vale a smentire le convergenti dichiarazioni del Pirrone e del Pennino la
circostanza, riferita dal teste Bruno, che Cosimo Conti ed il padre Pietro,
destinatari nel 1985, <<di un provvedimento emesso dall'ufficio istruzione del
Tribunale di Palermo per associazione per delinquere di tipo mafioso, finalizzata al
traffico di sostanze stupefacenti>> (pagina 49 trascrizione udienza 19 settembre
1995) fossero stati assolti all’esito del dibattimento.
Questa Corte, infatti, è chiamata a valutare non già la responsabilità dei Conti per
il delitto di partecipazione in associazione mafiosa - cosa che, comunque, non
potrebbe essere fatta stante la preclusione del giudicato - bensì se sia plausibile
che, come è implicito nelle dichiarazioni del Pirrone, gli stessi potessero essere
messi a conoscenza di favori elargiti dall’imputato al sodalizio “Cosa Nostra”.
La giustificazione di un tale stato di fatto è stata persuasivamente sintetizzata dal
Pirrone nel concetto di “discendenza”, oltre che nella stessa caratura criminale di
alcuni clienti del “Madison”, e tra questi i già menzionati Sorce e D’Accardi,
(<<...Ma insomma era... dopo un po' era per me scontato che loro non solo
frequentassero un determinato ambiente, ma lo avevano frequentato in passato,
addirittura avevano la discendenza>> cfr. pag. 100 trascrizione udienza 11 luglio

46

Del quale aveva ampiamente riferito Tommaso Buscetta nell’ambito del primo maxi-processo.

331
1995), e cioè in un senso di appartenenza e

di comunanza di interessi, che

l’espulsione decretata dalla organizzazione mafiosa nei riguardi di Pietro Conti
(“posato”, espulsione della quale, comunque, non ha parlato Gioacchino Pennino)
non era valsa a cancellare in via definitiva.

E’ riscontrato, in altri termini, come indicatore di credibilità del
Pirrone, che i Conti avessero mantenuto quantomeno una posizione
border-line rispetto al sodalizio mafioso, e che, quindi avessero titolo
per ricevere notizie su prove concrete della disponibilità dell’imputato,
consegnate al “notorio ristretto” dei fatti di interesse per il sodalizio
stesso.
Non a caso del resto, a pag. 288 della sentenza di annullamento con
rinvio, la Suprema Corte di Cassazione ha censurato l’affermazione
del Giudice di appello <<che né il Conti né il suo genitore erano ricercati dalle
forze dell'ordine e pertanto non potevano avere avuto esperienza diretta della
benevolenza dell'imputato>> ritenendola << (..)del tutto svincolata dalle
suddette risultanze processuali, in quanto da esse non emerge che i Conti avessero
riferito al Pirrone di avere avuto esperienza diretta della "benevolenza" di
Contrada, ma soltanto che tale notizia circolava nell'ambiente mafioso (il Conti
aveva fatto espresso riferimento "ai loro amici": pag. 854 della sentenza di primo
grado)>> .

Perfettamente coerente con tale costruzione, del resto, è l’uso del
dativo etico (o di vantaggio) attraverso il pronome “ci”, riferito dal
Pirrone de relato di Cosimo Conti, volto ad evocare una comunanza di
interessi dei Conti con il sodalizio e non la fruizione diretta di favori
da parte dell’imputato (<<“Sai, è una persona che ci è utile, perché

332
sappiamo che si presta a fare qualche favore, ci dà delle notizie, in
particolare ci dà notizie su eventuali mandati di cattura, eventuali
perquisizioni, operazioni di questo genere” (pag. 56 trascrizione
udienza 11.7.1995).
Altrettanto plausibile, poi - considerata la coincidenza temporale tra le
frequentazioni mafiose del Pirrone (seppure rimasto un trafficante di
droga non inserito in “Cosa Nostra”) ed il periodo della società di fatto
con i Conti - che il collaborante ricevesse, sia pur in modo generico,
confidenze sulla natura collusiva delle condotte di Contrada.
Né è decisiva la circostanza, riferita da Cosimo Conti, che egli stesso e
suo padre Pietro non avessero potuto sottrarsi all’arresto del 15 giugno
1985, data in cui l’imputato era in servizio a Palermo e ricopriva gli
incarichi di Capo di Gabinetto dell’Alto Commissario per la lotta
contro la mafia e di Coordinatore Centri S.I.S.DE della Sicilia. Non
può, infatti, pretendersi e presumersi che Contrada, per quanto in
possesso di un rilevante flusso di informazioni, fosse nelle condizioni
di avvertire, volta per volta, tutti i loro destinatari di arresti in procinto
di esecuzione, né, comunque, è dimostrato che egli avesse instaurato
un rapporto di protezione con i Conti.
Peraltro, non può non rimarcarsi come l’imputato abbia dimostrato di volere
ridimensionare la sua conoscenza con i Conti.
Egli, infatti, nel corso dell’ esame reso all’udienza del 13 ottobre 1995 ha dichiarato di
avere un vaghissimo ed incerto ricordo di Cosimo Conti, e però di avere riconosciuto
Pietro Conti, in udienza, tra il pubblico, in occasione della testimonianza del figlio
Cosimo, in quanto presentatogli in epoca antecedente al 1973, e cioè oltre vent’anni prima
(<< E quindi credo di essere stato anche al Madison. Sicuramente una volta, perché ho
un ricordo ben preciso, che fui invitato dal dr. Zocca, che allora dirigeva la Criminalpol e
dal dr. Mendolia, che allora era il capo della Squadra Mobile, e, quindi, dev’essere un
periodo precedente al 1973, perché fino al 1973 questi due funzionari hanno ricoperto
questi incarichi, e ricordo che fui invitato da loro a mangiare qualcosa in questo locale.
Lo ricordo bene. Come ricordo anche che si avvicinò al tavolo un signore che già allora
aveva una certa età e che mi fu presentato come il proprietario del locale, ed era il signor

333
Pietro Conti. E me ne sono ricordato poi perché in occasione della testimonianza del
figlio, l’ho visto tra il pubblico e l’ho riconosciuto>>).
Infine, quanto alle osservazioni qui riassunte sub i) e j), va rilevato che l’annotazione“ ore
22,30 Madison”, contenuta nella agenda del dr. Contrada alla data del 12 Novembre 1976,
è stata valorizzata dal Tribunale non già come prova esclusiva o unico riscontro alle
propalazioni del Pirrone sulla tipologia delle condotte agevolatrici attribuite all’imputato,
bensì, essenzialmente, come uno degli elementi addotti a sostegno della sua generale
credibilità.

*******
Venendo alle censure riguardanti le testimonianze della Pirrello, della
Ruisi, della Davì e della Riccobono, non possono condividersi le
osservazioni qui riassunte alle lettere da k) a q), volte ad affermare
l’attendibilità della Davì e della Riccobono (testi, peraltro, in contrasto
tra loro).
La stessa Riccobono, invero, nel corso del suo esame ha affermato di
essere stata sempre tenuta dal padre del tutto al di fuori dei suoi affari
e delle sue frequentazioni (<<AVV. SBACCHI:ecco, perfetto signora,
volevo capire questo. Lei ha mai detto, signora, che il dott. Contrada
era prima amico di suo padre, che si prendeva i soldi.
RICCOBONO G.:assolutamente non ho detto mai questo, perchè poi
mio padre, senta, mi ha tenuto sempre fuori da tutte cose, non...
AVV. SBACCHI:ho capito. Quindi lei della vita di suo padre sapeva
poco, se ho capito bene.
RICCOBONO G.:certo>>).
Tale affermazione è smentita dalle confidenze delle quali il Pirrone ha
dichiarato di essere stato messo a parte dalle sorelle Riccobono, alla
presenza della loro madre, circa le coperture godute e la possibilità, in
ogni caso, di una via di fuga dall’appartamento di via Jung n. 1

334
costituita da una doppia porta con scala posteriore; confidenze
ampiamente riscontrate dalle indagini di Polizia Giudiziaria sia in
ordine alla porta, sia in ordine alla familiarità del Pirrone con le
Riccobono ed i rispettivi fidanzati (Salvatore Lauricella, sposatosi in
Giuseppina, e Michele Micalizzi, sposatosi con Margherita).
Non convince, poi l’osservazione difensiva secondo cui Giuseppina
Riccobono avrebbe avuto tutte le ragioni per manifestare, a caldo, il
suo risentimento nei confronti dell’imputato qualora questi avesse
davvero “tradito” suo padre, che pochi giorni prima della sua
deposizione aveva definito un criminale.
L’imputato, infatti, nel corso del processo ha sempre tacciato Rosario
Riccobono di essere un criminale, ed ha sempre negato di avere avuto
con lui rapporti di sorta, anche di natura confidenziale, sicchè non è
sostenibile che la teste avrebbe dovuto essere motivata in modo
incoercibile, da una offesa recente, a muovere esplicite accuse nei suoi
confronti.
Per contro, è plausibile che, in una sede non ufficiale ed in modo del
tutto estemporaneo, cioè a casa dell’amica Davì, Giuseppina
Riccobono non fosse riuscita a nascondere il suo rancore,
abbandonandosi allo sfogo cui la teste Ruisi ha riferito di avere solo
casualmente assistito.
La Ruisi, infatti, ha riferito di avere percepito lo sfogo della Riccobono
in un frangente del tutto inatteso: lei stessa, infatti, era appena entrata a
casa della Davì, sua dirimpettaia (<<P.M.:Ma di chi stava parlando?
RUISI A.:No, di nessuno. Io sono entrata e lei era molto arrabbiata.

335
Allora io ho detto: "Ma che c'hai, che è successo Pina?". E lei disse
questa frase, basta non disse altro. A chi si riferisse non lo so, perchè
se lo sapessi lo direi, ma non lo so>>).
Per contro, la Davì e la Riccobono hanno ammesso la loro stretta
amicizia, sia pure con qualche precisazione gratuita, ed addirittura
contraddittoria (cfr. esame Davì :<<sì, un'amicizia reciproca, ci
rispettiamo, ci vogliamo bene come due sorelle, ma nient'altro, tutto
qua>>; cfr. esame Riccobono:<< Si', abbiamo rapporti di amicizia, ma
io veramente con tutti, perche' essendo sempre sola con un bambino,
non lo so, mi hanno sempre aiutato, e cose varie>>,); amicizia
cementata da una conoscenza risalente ad otto anni addietro.
E’ ben spiegabile, pertanto, l’esigenza della prima di non smentire la
seconda.
Concludendo, la disposizione personale e familiare all’omertà
costituisce una adeguata causale della reticenza della Riccobono. Non
a caso, del resto, nel corso del suo esame, la stessa ha tenuto a
precisare di non essere solita parlare di vicende familiari al cospetto di
estranei.
Piuttosto, lo sfogo della stessa Riccobono, per la sua intensità, non
avrebbe avuto una plausibile giustificazione, sopratutto in un periodo
di forte impatto mediatico del processo Contrada, se, come affermato
dalla teste Ruisi, fosse stato puramente generico e senza alcuna
attinenza con la persona dell’imputato. E’ significativo, anzi, che la
Ruisi abbia manifestato una costante propensione al contenimento

336
della portata delle sue dichiarazioni, ben lontana dall’anelito alla
legalità mostrato dalla Pirrello.
Tale condizione di timore e di disagio, lungi dal costituire una
insondabile percezione del Tribunale, si coglie a piene mani dallo
stesso tenore della testimonianza della stessa Ruisi.
Molto confusamente, infatti, la teste ha dichiarato che i discorsi fatti
con la Pirello durante l’acconciatura erano chiacchiere da negozio,
paragonabili a quelle che si fanno sulla onestà pubblica degli uomini
politici, salvo poi a riconoscere lo sfogo avvenuto tra le mura
domestiche di casa Davì (<< RUISI A.:Di nulla, era solo arrabbiata,
tanto che io dissi: "Mah!", e di questo poi, siccome lei sa benissimo
che nei negozi, in tutti i negozi si chiacchiera di questo, di quello, si
parla di Berlusconi che è onesto, si parla di Berlusconi che non è
onesto, ognuno dice la sua. Si parla di Tizio, si parla di Caio.....
P.M.:Signora, lei sta parlando di negozi lei? Perchè avvenne nel
negozio questo colloquio?
RUISI A.:Io le sto dicendo come si sono svolti i fatti.
P.M.:E avvenne nel negozio? Lei sta dicendo che è avvenuto nel
negozio?
RUISI A.:No, mai è venuta al negozio.
P.M.:E allora perchè parla di negozio?
RUISI A.:Io sto dicendo.... Perchè dico questo, perchè io mi trovo
qui.... Perchè io mi trovo qui? Me lo dica lei perchè mi trovo qui>>.
In sostanza, come ritenuto dal Tribunale, smentendosi a vicenda la
Riccobono e la Ruisi avevano detto una parte della verità: la prima,

337
ammettendo di avere manifestato - ma soltanto nell’ambito della
propria cerchia familiare - il proprio risentimento per le offese rivolte
al padre, anche da Contrada; la seconda, affermando di avere sì
assistito ad uno sfogo della Riccobono, ma in incertam personam.
Il parziale mendacio dell’una e dell’altra suggella la attendibilità della
teste Pirrello.
A quest’ultima, del resto, assai poco persuasivamente i difensori appellanti hanno
attribuito la veste di “agente provocatore”, ma soprattutto il possesso di virtù investigative
e soprattutto divinatorie che avrebbero dovuto metterla nelle condizioni di:

• appurare che la parrucchiera Ruisi aveva abitato nel medesimo
stabile della signora Lauricella (alias, Giuseppina Riccobono);
• prevedere che la stessa Ruisi, da lei vista per la prima volta,
fornisse notizie sui rapporti tra l’odierno imputato e Rosario
Riccobono.
Oltretutto, se la Pirrello si fosse recata dalla Ruisi nell’ambito di una
sua personale attività di agente provocatore, non avrebbe avuto ragione
di attendere il mese di maggio 1995, a processo inoltrato, per crearsi
l’occasione di una acconciatura che avrebbe comunque potuto farsi
fare in un momento precedente rispetto alla prima comunione del
figlio.
Né è possibile, peraltro, bollare come agente provocatore la Pirrello
per il colloquio con la Ruisi nell'anticamera degli Uffici della Procura
della Repubblica di Palermo prima che le due donne fossero sentite e
venissero messe a confronto.
Del contenuto di tale colloquio, infatti - registrato a mezzo di
apparecchiature di intercettazione ambientale - nulla è dato sapere,

338
avendo la Difesa eccepito l’inutilizzabilità della intercettazione,
eccezione accolta dal Tribunale con ordinanza del 24 luglio 1995.
Quanto alla parte del racconto della Pirrello relativo alla scoperta riferita dalla Ruisi - di una foto di Contrada con il “boss” di Partanna
in un album a casa Riccobono, la stessa Pirrello ha dissipato qualsiasi
ambiguità, precisato che, nel corso del loro colloquio in Procura,
avvenuto il 7 giugno 1995, la sua interlocutrice aveva chiarito che quel
“boss” era il Riccobono.
Né si può pretendere, ammesso che la Ruisi non si fosse sbagliata nel
riconoscimento dell’imputato, che il contesto del rinvenimento della
fotografia venisse descritto, in sede di esame, in modo più
circostanziato di quanto non fosse accaduto durante la conversazione
che accompagnò l’acconciatura in parruccheria.
La valutazione di tale circostanza, in altri termini, non intacca il
giudizio di attendibilità della teste Pirrello, ma incide, semmai - date
la scarsa precisione e la povertà dei dettagli offerti - su

questo

specifico aspetto della testimonianza della Ruisi.
Ed ancora, non può trovare cittadinanza l’ipotesi, avanzata dai
difensori appellanti, che, stando al narrato della Ruisi, la Riccobono si
sarebbe riferita a coloro che avevano tradito il padre, il marito ed il
suocero, determinandone la soppressione, e non, dunque,all’imputato.
Anche nella versione della stessa Ruisi, infatti, depurata dal nome di
Contrada, l’indicazione dei traditori è univocamente riferita a soggetti
collusi, a percettori di “mazzette”, cioè a figure estranee al sodalizio;
non dunque, a tradimenti interni ad esso (<<quando camminavano a

339
braccetto con mio padre erano tutti amici e si fregavano le mazzette
dei mafiosi, adesso si vogliono asciugare il coltello sulle spalle di mio
padre>>).
Davvero arzigogolata, poi, è l’ipotesi, avanzata dall’imputato, che la
Pirrello avesse nutrito risentimento nei suoi confronti e lo avesse
accusato falsamente sol perché egli, dieci anni prima, alla presenza di
lei aveva detto di avere fatto venire a Palermo il neurochirurgo prof.
Guidetti anche -

e non, piuttosto, soltanto - per il di lei figlio,

coinvolto nell’incidente stradale davanti al Liceo classico “Meli”,che
aveva provocato il coma irreversibile e poi la morte di Giuditta
Milella, figlia del funzionario di Polizia Carlo Milella.
Non è nemmeno esatta l’affermazione dell’imputato secondo cui la
Pirrello avrebbe negato di averlo mai conosciuto ( Contrada ha riferito
di avere <<avuto varie discussioni con questa signora perché in
maniera piuttosto eclatante e poco adeguata inveiva (…) contro i
magistrati di Palermo, perché li riteneva responsabili di ciò che era
accaduto al figlio>>).
La stessa Pirrello, infatti ha ricordato di avere, a seguito dell’incidente
che aveva visto coinvolto il figlio, iniziato una battaglia <<per l'abuso
e la folle corsa delle autoscorte>>;di avere avuto a che fare con diversi
“funzionari di Polizia”; di ricordare i nomi dell'ispettore Renato
Azzinnari e del dott. Accordino, ma non di altri (<<No, non credo,
magari li conosco di vista, ci salutiamo, buongiorno, buonasera e
basta>>).
Non sorprende, pertanto, che la teste non abbia nominato l’imputato come uno dei suoi
interlocutori, o uno di coloro che avevano assistito alle sue esternazioni.

340
Devono, in conclusione, essere pienamente condivise le valutazioni del
Tribunale in ordine alla attendibilità intrinseca, alla attendibilità
estrinseca ed al contributo del collaboratore di giustizia Maurizio
Pirrone, così come a proposito della attendibilità della teste Pirrello.

341
CAPITOLO X
Le censure riguardanti le propalazioni di Gaetano Costa
Gaetano Costa, ricordava il Tribunale, aveva iniziato a collaborare nel
febbraio del 1994, inizialmente con l’Autorità Giudiziaria di Reggio
Calabria e successivamente con quelle di Messina e Palermo. Aveva
dichiarato di essere stato affiliato alla “Ndrangheta” sin dai primi anni
’70 del novecento, e di avere partecipato, all’interno di tale
organizzazione criminale, all’esecuzione di molteplici omicidi (una
decina come mandante ed uno anche come esecutore materiale)
nonchè a rapine e ad altri reati, molti dei quali spontaneamente
confessati al momento della sua collaborazione.
Il Costa aveva riferito di non avere mai avuto occasione di conoscere
l’imputato, né di sentirne parlare. Tuttavia, intorno alla fine del 1992,
mentre si trovava detenuto all’interno del carcere dell’Asinara, ristretto
nella medesima cella con tre “uomini d’onore”, e cioè

Cosimo

Vernengo, Pietro Scarpisi e Vincenzo Spadaro, intento a guardare alla
televisione un servizio giornalistico riguardante il suo arresto, aveva
notato lo Spadaro che, “come se avessero arrestato qualcuno che gli
interessava“ si era portato le mani ai capelli, accompagnando tale
gesto, dal collaborante interpretato di sorpresa e sgomento, con la frase
dialettale “nnu consumaru!“ (letteralmente traducibile nella frase “ce
lo hanno consumato”).
Il Tribunale, quindi, descriveva la caratura mafiosa di Vincenzo
Spadaro, già condannato per associazione mafiosa nell’ambito del
primo maxi processo e strettamente collegato all’interno di “Cosa

342
Nostra” al più famoso fratello Tommaso, capo della famiglia mafiosa
della Kalsa.
Nel rassegnare gli elementi a sostegno della attendibilità intrinseca ed
estrinseca del Costa - e nel disattendere la negazione del fatto operata
in sede di esame dai suoi codetenuti Spadaro, Scarpisi e Vernengo,
esaminati ai sensi degli artt. 210 e 195 c.p.p., il Tribunale osservava,
tra l’altro, che il collaborante si era limitato a riferire un episodio di
portata limitata, cui aveva avuto modo di assistere del tutto
casualmente, che, costituendo quasi uno sfogo spontaneo da parte dello
Spadaro, si rivelava del tutto inattaccabile rispetto alla linea difensiva
della millanteria.
Egli non era stato, cioè, depositario di alcuna confidenza
espressamente rivoltagli da altri e non aveva in alcun modo cercato di
attribuire alle parole che aveva sentito pronunziare dallo Spadaro,
nell’occasione descritta, significati ulteriori rispetto a quelli emergenti
dal loro stesso tenore letterale.
Il comportamento dello Spadaro, secondo il Tribunale, denotava
sgomento, disperazione ed ira al tempo stesso; stati d’animo
giustificabili solo con la consapevolezza di un grave danno subito
dall’organizzazione mafiosa a seguito dell’individuazione di un suo
prezioso referente all’interno dei vertici istituzionali dello Stato.
******
Sebbene la motivazione della sentenza impugnata esaurisca il materiale logico riversato
nelle pagine 13-23 del volume III capitolo V, paragrafo V.1 dell’atto di impugnazione,
giova, comunque, rilevare che i difensori appellanti hanno prospettato l’attendibilità delle
smentite offerte in sede di esame, all’udienza dell’undici luglio 1995:
• da Vincenzo Spadaro (<< ....Io non ho motivo di avere detto queste parole, di
dire: 'Nnu consumaru' perché non ho avuto mai rapporti e non conosco.....non ho
avuto questi rapporti e non conosco il dottore......questo dottore Contrada, quindi

343
non ho motivo di dire questo...>> (pag. 11 della trascrizione);
da Cosimo Vernengo (<<".....Ma quando mai? Mai. Non è vero..." Domanda:
"..Lei, il dott. Contrada l'ha mai conosciuto?..." Risposta :"...Mai. L'ho
conosciuto adesso in televisione.....>> ( ibidem pagg. 15-16-17) ;
• da Pietro Scarpisi, che aveva negato il fatto sostenendo che nessun commento si
faceva in cella su faccende mafiose, per il timore di intercettazioni ambientali
(<<...quando sono stato all'Asinara, lì non si parlava di nulla perché li si pensava
che c'erano dentro le celle microspie e cose varie, quindi nessuno faceva nessun
commento e nessuno di niente. Qualsiasi cosa succedeva in televisione, si
ascoltava solamente.....le ripeto che non si commentava nessuna notizia...>>(
pagine 5 e 6 della trascrizione).
Osserva questa Corte che - essendo il thema decidendum costituito dall’accertamento di
condotte di pertinenza del sodalizio mafioso nel suo complesso - è del tutto irrilevante
che Contrada potesse non conoscere personalmente Vincenzo Spadaro o Cosimo
Vernengo, seppure mafiosi di spessore, mentre è assai significativo che lo stesso Spadaro
avesse usato l’espressione dialettale “nnu”, cioè il dativo etico “a noi”.
•

Quanto, poi, al timore, addotto dallo Scarpisi, che le conversazioni in
cella venissero captate, va rimarcata la piena logicità del racconto di
Gaetano Costa, il quale non solo ha precisato che quello di Vincenzo
Spadaro era stato una reazione del tutto estemporanea, ma ha
soggiunto che né lo Scarpisi, né il Vernengo si erano lasciati andare a
commenti di sorta (cfr. pag. 1099 della sentenza appellata :<< Il Costa ha
affermato che gli altri due detenuti, pur essendosi mostrati incuriositi a quella
notizia ed alla reazione dello Spadaro, non avevano fatto alcun commento>>);

condotta, questa, spiegabile proprio con l’esigenza di oscurare un fatto
riservato.
I difensori appellanti, infine (pag. 21, volume III dell’Atto di
impugnazione) hanno enunciato dubbi sulla genuinità del racconto del
Costa, dubbi legati alla circostanza che egli aveva raccontato, per la
prima volta, l’episodio riguardante Contrada nell’ambito di altro
procedimento penale, quando il Pubblico Ministero gli aveva chiesto
se egli fosse a conoscenza di fatti riguardanti l’imputato.
La risposta dello stesso Costa è stata convincente, e tale da fare
344
escludere l’ipotesi di stimolazioni artificiose: <<COSTA G.: ...guardi,
a me è stata fatta la domanda ben precisa e specifica: se sapevo, vista
la qualità della nuova veste di collaboratore e visto che organicamente
la Procura conosceva il mio inserimento nell'organizzazione
criminale, se ero a conoscenza di fatti ben precisi del dottor Contrada.
Io ricordavo questo episodio che ho vissuto e questo ho detto, altro
però non sapevo>> pag. 69 trascrizione udienza primo giugno 1995).
Né, del resto, sorprende che in un diverso procedimento il Pubblico
Ministero avesse ritenuto di sondare il collaborante anche sulla
posizione di Contrada, atteso che lo stesso Costa aveva avuto, come
ricordato alle pagine 1097 e 1098 della sentenza appellata, rapporti
con noti esponenti di “Cosa Nostra” nei diversi istituti di pena in cui
era stato ristretto e dunque poteva avere avuto sentore di notizie di
interesse.
In conclusione, le valutazioni del Tribunale in ordine alla credibilità
intrinseca ed estrinseca di Gaetano Costa appaiono pienamente
condivisibili, pur dovendosi rilevare che, di per sé, l’esternazione cui il
collaborante ha riferito di avere assistito non enuncia specifiche
condotte di agevolazione del sodalizio mafioso da parte dell’imputato
e non consente di attualizzare con certezza alla fine del 1992 (epoca
del commento ““nnu consumaru!“) un rapporto collusivo che pure
Vincenzo Spadaro aveva mostrato di considerare come acquisito al
notorio ristretto di Cosa Nostra.

345
CAPITOLO XI
Le censure riguardanti le propalazioni di Gioacchino Pennino
Gioacchino Pennino, la cui collaborazione con la giustizia è iniziata
il 30 Agosto 1994, aveva riferito di avere esercitato la professione di
medico a Palermo sia presso laboratori di analisi di sua proprietà, sia
con incarichi di rilievo all’interno di strutture pubbliche, mettendo al
servizio di “Cosa Nostra” e dei suoi uomini, dopo la sua formale, ma
riservata affiliazione all’interno della famiglia mafiosa di
“Brancaccio”, avvenuta alla fine del 1977, la sua attività professionale
di medico.
Le sue dichiarazioni, come precisato dal Tribunale, non concernevano
direttamente l’imputato, bensì soggetti a lui collegati a vario titolo
secondo

quanto

emerso

da

altre

risultanze

dibattimentali

e

precisamente il funzionario di Polizia dott. Pietro Purpi, Stefano
Bontate, Pietro Conti ed il magistrato dott. Domenico Signorino.
Esse, inoltre, avevano offerto significativi elementi di giudizio circa
l’esistenza di logge massoniche “coperte”, a Palermo.
Il Pennino aveva riferito di avere conosciuto Contrada soltanto in
occasione di un colloquio investigativo, effettuato nell’ambito delle
indagini sull’omicidio di Michele Reina, segretario provinciale della
Democrazia Cristiana, partito nel quale egli stesso aveva militato.
Nel valutare la intrinseca attendibilità del Pennino, il Tribunale
osservava che la genuinità delle notizie fornite si ricollegava al loro
essere - spesso - frutto di conoscenze dirette o di confidenze casuali
da parte di alcuni “uomini d’onore” a lui particolarmente vicini: in
sostanza, la riservatezza della affiliazione del Pennino rivelava i limiti,
ma, al contempo, l’alto indice di affidabilità delle informazioni,
346
riscontrate dalle convergenti dichiarazioni rese sul conto di Purpi, di
Signorino, di Pietro Conti, ed anche sulla Massoneria, dai collaboratori
di giustizia Mutolo, Marino Mannoia, Spatola e Pirrone, e quindi
idonee a rafforzare il complesso delle risultanze a carico dell’imputato.
*****
Le censure riguardanti le propalazioni di Gioacchino Pennino, sviluppate
nel volume III, capitolo V, paragrafo V.1 dell’Atto di Impugnazione (pagine
2-12) si compendiano nelle seguenti, essenziali, proposizioni:
a) il Pennino non ha reso alcuna dichiarazione accusatoria nei
confronti dell’imputato non perché la sua era stata una affiliazione
riservata, e, quindi, le sue conoscenze in ordine alle vicende interne
della organizzazione mafiosa era limitate, bensì perché non aveva
nulla da dire;
b) è impensabile, infatti, che egli, affiliato ad una delle più potenti
“famiglie di mafia” quale quella di Brancaccio (compresa nel
mandamento del “papa” Michele Greco), della quale l’omonimo
nonno e poi l’omonimo zio, imputato nel processo dei “114”, erano
stati rappresentanti, che sin dalla giovane età aveva vissuto in
ambienti di mafia ed a contatto di mafiosi di rilievo, quali Michele
Greco e Stefano Bontate, non fosse a conoscenza, né per
cognizione diretta, né “de relato”, del fatto - ove fosse stato vero che il Contrada era “nelle mani” di Cosa Nostra;
c) tale notizia avrebbe dovuto necessariamente pervenirgli, se, come
riferito dal collaboratore di giustizia Salvatore Cancemi all’udienza
del 28 aprile 1994, <<in Cosa Nostra era come quando si dice
“pane e pasta” che il dr. Contrada era nelle mani di Rosario
Riccobono
e
di
Stefano
Bontate
e
di
Gaetano
Badalamenti...>>(pag. 742 della sentenza appellata);
d) lo stesso Pennino non ha voluto ripetere o avallare le accuse di altri
pentiti, di cui il 19 giugno 1995 (data dell’udienza in cui ha
testimoniato) non poteva non essere a conoscenza, verosimilmente
per non esporsi a censure di pedissequo adeguamento ad esse
ovvero ad un addebito di calunnia per vendetta (il padre era stato
arrestato nell’ambito delle indagini sull’ippodromo di Palermo
personalmente condotte da Contrada);
e) in tal modo, egli aveva anche inteso raggiungere lo scopo di fare
347
f)

g)

h)

i)

j)

apparire più credibili le sue accuse nei riguardi del funzionario di
Polizia Purpi e del magistrato Signorino, di Pietro Conti, così come
le sue indicazioni sulla esistenza di logge massoniche coperte a
Palermo;
egli, quindi, aveva perseguito in modo subdolo la finalità di porgere
al Tribunale elementi per considerare avvalorate o non smentite
altre propalazioni, come quelle di Rosario Spatola sui rapporti di
Contrada con la massoneria;
le propalazioni di Pennino sul magistrato Signorino e sul
funzionario di polizia Purpi (entrambi deceduti) non potevano in
alcun modo essere ritenute idonee a rafforzare “il complesso delle
risultanze a carico dell’imputato”, così come asserito a pag. 1133
della sentenza;
segnatamente, per quanto riguarda Purpi - che il Pennino aveva
dichiarato di avere visto scambiarsi calorosamente il saluto con
Stefano Bontate ed al contempo dire <<“ non lo conosce ? - guardi
è Stefano Bontate, un mio grande amico, un grande “uomo
d’onore”>> (pagg. 20-21-22-23 trascrizione udienza 19 giugno
1995) - la colleganza o l’amicizia con Contrada non potevano
costituire o rafforzare la prova di contatti collusivi tra l’imputato e
Stefano Bontate, a meno di volere attribuire proprietà traslative a
rapporti personali;
quanto, poi, alla posizione del dr. Domenico Signorino, era
totalmente infondata l’affermazione del Pennino - de relato del
mafioso Enzo Sutera
appartenente alla cosca di Rosario
Riccobono, (pagg. 27-28, ud. 19.6.1995) - secondo cui il predetto
magistrato si sarebbe talora prestato, accompagnando nella propria
autovettura Rosario Riccobono, a proteggerne la condizione di
latitante o di ricercato;
il dr. Signorino, infatti, all’epoca Sostituto Procuratore della
Repubblica di Palermo, aveva sostenuto la pubblica accusa nel
processo definito con sentenza del Tribunale di Palermo n°1092/78
- 160/78 dell’11 aprile 1978, di condanna di Gaspare Mutolo alla
pena di anni nove di reclusione per una lunga serie di tentativi di
estorsioni e attentati dinamitardi (pena confermata in Appello e in
Cassazione), oltre che nel 1° maxi-processo contro Cosa Nostra, nel
quale erano stati imputati e condannati individui della “cosca”
mafiosa di Rosario Riccobono, tra cui lo stesso Mutolo.
348
Orbene - premesso che il Tribunale ha dato ampia contezza degli
elementi a sostegno della attendibilità intrinseca ed estrinseca del
collaborante - non sono fondate le osservazioni sub a), b) e c), con le quali
si vorrebbe fare discendere la infondatezza della contestazione di concorso
esterno a carico dell’imputato dalla mancanza di indicazioni accusatorie, nei
riguardi di Contrada, da parte dello stesso Gioacchino Pennino.
A questo riguardo, in primo luogo il Tribunale ha persuasivamente
argomentato che l’affiliazione riservata del Pennino aveva necessariamente
ridotto lo spettro dei contatti e dunque delle informazioni in suo possesso.
In secondo luogo, non sussiste la presunta inconciliabilità tra l’essere la
disponibilità dell’imputato un fatto notorio in “Cosa Nostra” e la circostanza
che alcuni dei collaboratori di giustizia escussi in questo processo ne fossero
rimasti, per un certo tempo, all’oscuro.
Il Tribunale, a proposito delle propalazioni di Tommaso Buscetta (pag.
794 della sentenza appellata) - ma l’osservazione vale anche per il Pennino ha rilevato:<<La circostanza che la notizia, sia pur in forma ancora generica, appresa
dal Cancemi sul conto del dott. dr. Contrada non era stata comunicata al Buscetta non può
destare eccessiva perplessità perchè, come si è già avuto modo di specificare, i
collaboranti hanno espressamente dichiarato di non avere avuto l’evenienza di affrontare
tale argomento tra loro e, d’altra parte è dimostrato da tutti i racconti resi dai collaboratori
di giustizia nell’ambito di questo processo, che la diffusione delle notizie all’interno
dell’organizzazione mafiosa, ed in modo specifico quella riguardante l’odierno imputato,
avveniva in relazione a specifiche “occasioni” che ne giustificavano la
divulgazione(…).D’altra parte l’unico soggetto, per quel che è emerso nell’ambito
dell’odierno procedimento, che avrebbe potuto riferire al Buscetta qualche notizia di
segno contrario sul conto dell’odierno imputato sarebbe potuto essere il Cancemi, che ha
dichiarato di avere appreso prima del proprio arresto quelle generiche notizie sulla
“disponibilità” del dott. Contrada, mentre Mutolo, come Buscetta, aveva appreso con
analogo stupore solo molto piu’ tardi, quando si era presentata la possibilità e l’occasione
nel 1981 di trattare l’argomento in oggetto con Rosario Riccobono, che il dr. Contrada era
diventato “uomo a disposizione” di “Cosa Nostra”>>.

Per quanto riguarda le ulteriori osservazioni svolte sub d), e) ,f), h) , i) e
j) circa gli scopi, l’attendibilità e la rilevanza nei riguardi dell’imputato
delle indicazioni riguardanti Pietro Conti ed il dr. Purpi, vanno richiamate le
considerazioni già svolte trattando delle propalazioni di Maurizio Pirrone
(quanto a Pietro Conti) e di Gaspare Mutolo e Francesco Marino Mannoia
(quanto al dr. Purpi).
Con riguardo, invece, al dr. Signorino, il Pennino ha indicato la sua fonte
in Enzo Sutera, conosciuto verso la fine degli anni ‘70 e divenuto suo cliente
nei primi anni ‘80 del novecento, ritualmente presentatogli come “uomo
349
d’onore” forse dallo stesso Michele Greco, suo capomandamento (cfr. pag.
25 trascrizione udienza 19/6/1995). Il Sutera, in particolare, intorno al 19801981 avrebbe detto, mentre si trova a pranzare in un ristorante di Palermo
con lui e con un certo Palazzotto, che in più occasioni il predetto magistrato
aveva accompagnato, con la propria autovettura, Rosario Riccobono, così, di
fatto, impedendone l’identificazione.
Orbene, l’oggetto di questo giudizio non è la posizione del dr. Signorino,
ma la valutazione dei riscontri alle dichiarazioni del Pennino e del contributo
da lui offerto rispetto alla posizione dell’odierno imputato.
Entro tali limiti non ci si può esimere dal rilevare che le considerazioni
svolte a proposito della contemporanea frequentazione di via Jung da parte
dell’imputato e del Riccobono non possono non sfiorare anche il dr.
Signorino, che aveva abitato in quella strada.
Non è arbitraria, dunque, la citazione che il Tribunale ha fatto delle
dichiarazioni del Pennino, come riscontro alle dichiarazioni di Rosario
Spatola, sull’episodio dell’incontro al ristorante “Al Delfino”, per avvalorare
l’affermazione di più collaboranti (e tra questi lo stesso Mutolo) che il
Riccobono conduceva una latitanza piuttosto tranquilla e non era alieno dal
farsi vedere anche in luoghi pubblici.
Infine Gioacchino Pennino ha narrato di avere ricevuto la proposta di
affiliarsi alla loggia segreta “dei trecento” da un uomo d’onore di Bagheria,
il dott. Francesco Mineo, componente del Comitato Provinciale della
Democrazia Cristiana ed esponente della corrente andreottiana di Salvo
Lima,47 così come di avere ricevuto analoga proposta da Stefano Bontate.
Il suo racconto ha trovato riscontro nella sentenza di condanna resa dal
Tribunale di Palermo il 9 luglio 1997 nei confronti di Mandalari Giuseppe,
imputato del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, prodotta
nel primo dibattimento di appello all’udienza del 24 marzo 2000, confermata
in grado di appello con sentenza del 15 luglio 1998 e divenuta irrevocabile
per il Mandalari a seguito del rigetto del ricorso per Cassazione in data 7
aprile 1999.
In detta sentenza, non solo vengono riconosciute la credibilità del
47

Il Pennino ha dichiarato di essere stato iscritto sin dal 1975 ad una loggia massonica ufficiale con
sede a Palermo, in Piazza Verdi, e, dopo circa un anno e mezzo di frequentazione, di essersi posto
“in sonno” (pagine 42 e segg. trascrizione udienza 19 giugno 1995). Ha, inoltre, riferito di avere
trascorso una lunga militanza all’interno del partito della Democrazia Cristiana fin dal 1956, prima
nella corrente andreottiana facente capo a Palermo a Vito Ciancimino e Salvo Lima e dal 1984
all’interno del gruppo doroteo, ricoprendo numerose cariche di rilievo interne a tale partito politico
(cfr. ff. 73 e ss. - 89 e ss.).

350
Pennino e la rilevanza delle sue dichiarazioni << soprattutto in ordine ai
rapporti tra le associazioni mafiose e quelle massoniche>> (pag. 54), ma si
afferma <<effettivamente sussistente un generale interesse dell'associazione
mafiosa denominata “Cosa Nostra” all'infiltrazione in organismi associativi
comprendenti personaggi delle istituzioni ….>>, funzionalmente diretta <<a
consentire la costituzione di rapporti interpersonali degli esponenti
dell'associazione mafiosa ed i rappresentanti più illustri della società civile
al fine di garantire raggiungimento degli scopi della medesima
organizzazione criminosa…(…..)
In tale contesto appare, pertanto, del tutto evidente che le
caratteristiche

operative

dell'organizzazione

mafiosa,

la

sua

segretezza e la sua illiceità abbiano imposto l'utilizzazione di strutture
associative dotate dei connotati della riservatezza dei singoli
componenti o della totale segretezza degli stessi, poichè solo in tal
modo gli esponenti mafiosi possono avere la certezza di entrare in
contatto con soggetti professionalmente sfruttabili senza correre il
rischio di vedere palesata all'esterno della struttura associativa
particolare, e, quindi, anche agli organi investigativi e di polizia in
particolare, l'esistenza di tali rapporti.
Inoltre, se la struttura associativa, comprendente esponenti delle
istituzioni e imprenditori, appare al contempo caratterizzata dal
vincolo solidaristico, che unisce tutti membri e li obbliga a prestarsi
reciproca assistenza, la realizzazione degli scopi dell'associazione
mafiosa, attraverso la partecipazione alla stessa di uno o più
esponenti di rilievo dell'organizzazione criminosa, appare ancor più
facilmente raggiung-ibile attraverso lo sfruttamento di regole
originariamente costituite con finalità totalmente differenti.

351
Orbene, in un determinato periodo storico, che appare possibile
collocare tra la fine degli anni '70 ed i primi anni '90, uno degli
strumenti utilizzati per facilitare tale attività di infiltrazione all'interno
delle istituzioni civili dello Stato e del mondo imprenditoriale ha
operato attraverso l'affiliazione di esponenti mafiosi nell'ambito delle
c.d. 'Logge coperte" costituite all'interno, o parallelamente, alle
singole obbedienze della massoneria ufficiale.
Invero, prima di procedere all'analisi delle caratteristiche peculiari
di tali organismi, va subito evidenziato che la particolare riservatezza
che caratterizza le attività di tali gruppi associativi, unitamente alla
rilevanza dei singoli partecipi o, quantomeno, di alcuni di essi, ben si
sposa con le sopra indicate esigenze dell'organizzazione mafiosa, la
quale necessita di entrare in contatto con terzi, che, tramite la loro
opera, possano garantire, spesso anche inconsapevolmente, la
migliore realizzazione degli scopi di arricchimento ed impunità senza
correre il rischio di essere facilmente individuati.
L'istruzione probatoria svolta in sede dibattimentale ha consentito
di acquisire una mole di elementi dichiarativi dai quali può ritenersi
accertato con sufficiente grado di certezza il dato dell'esistenza
all'interno della massoneria ufficiale delle predette logge coperte,
spesso però identificate con l'utilizzazione di appellativi differenti
(segrete, riservate etc.) ma, sempre, comunque sostanzialmente
contrapposte alle logge ufficiali caratterizzate dalla pubblicità dei

352
lavori e dalla conoscibilità degli appartenenti>> (pagine 348-350
della sentenza menzionata).
In conclusione, lungi dall’essere il frutto della mirata ed indiretta
modulazione di false accuse nei riguardi dell’imputato, il contributo di
Gioacchino Pennino è consistito nella utile indicazione di circostanze di
contorno, in più parti valorizzate dal Tribunale nel quadro delle complessive
emergenze a carico dell’imputato.

353
CAPITOLO XII

Le censure riguardanti le propalazioni di Pietro Scavuzzo
Pietro Scavuzzo aveva confessato di aver fatto parte di “Cosa Nostra”
quale componente della “famiglia” di Vita, compresa nella provincia di
Trapani, essendovi stato formalmente affiliato nel 1982.
Con riguardo alla posizione dell’imputato, aveva narrato il seguente
episodio.
Intorno alla fine del 1989 Salvatore Tamburello - “reggente” della
famiglia mafiosa di Mazara Del Vallo e, successivamente, subentrato a
Mariano Agate nel periodo della sua detenzione anche nella qualità di capo
dell’omonimo mandamento - aveva rappresentato la necessità di rintracciare
in Svizzera, dove esso collaborante si recava spesso per la gestione dei
propri traffici illeciti, un tecnico esperto in archeologia per la valutazione di
un’anfora antica nella disponibilità di Francesco Messina Denaro, capo del
mandamento di Castelvetrano, uno dei tre “rappresentanti” della “provincia”
mafiosa di Trapani.
Nel 1990, quindi, nuovamente sollecitato dal Tamburello, egli si era
adoperato,con l’ausilio di un non meglio identificato consulente
finanziario di nome “Ludwig”, operante a Zurigo, per individuare un
esperto che avrebbe potuto procedere in Sicilia all’operazione di stima
dell’anfora.
L’esperto, di nazionalità svizzera, di cui non era stato in grado di
ricordare il nome, tra la fine di gennaio ed i primi di febbraio del 1991
era giunto all’aeroporto di Palermo, accolto da Pietro Mazara, uomo di
fiducia di esso collaborante, anche se non formalmente affiliato a
“Cosa Nostra”, precedentemente inviato in Svizzera per definire i
dettagli dell’operazione.
Egli, invece, aveva ricevuto l’incarico di prelevare l’anfora presso la

354
casa del Tamburello la mattina dell’arrivo dell’esperto svizzero, e di
trasportarla

in

autovettura

insieme

a

Calogero

Musso,

suo

capofamiglia, a Palermo ove, presso il “Motel Agip” sulla
circonvallazione, si sarebbe incontrato verso mezzogiorno con il
Mazara ed il tecnico svizzero.
Il Tamburello non gli aveva comunicato nè i particolari relativi alla
necessità di quella trasferta a Palermo nè il luogo di destinazione
dell’anfora, noti, invece, al suo capo-famiglia Calogero Musso, la cui
presenza era pertanto necessaria, essendo, questi, l’unico a conoscere il
posto in cui si doveva andare.
Non aveva posto domande, nè obiettato alcunchè a seguito delle
istruzioni ricevute, così come è, peraltro, consuetudine all’interno di
“Cosa Nostra” quando si ricevono ordini da un capo.
Giunti sul luogo dell’appuntamento a bordo dell’autovettura di
proprietà del Musso, avevano invitato il Mazara, che aveva prelevato
in aeroporto il tecnico svizzero, a seguirli con la sua automobile.
Il collaborante aveva, quindi, descritto nelle grandi linee il percorso
seguito a Palermo, il palazzo e l'appartamento in cui erano entrati,
ricevuti da una donna sopra i cinquant’anni, vestita in modo dimesso,
che li aveva invitati ad attendere in un salotto.
Era, quindi, giunto un uomo, che egli non aveva mai visto prima e che
solo successivamente aveva appreso identificarsi nell'imputato. Questi
aveva scambiato il saluto con Calogero Musso (con cui mostrava di
avere un pregresso rapporto di conoscenza), che, a sua volta, gli aveva
presentato i soggetti arrivati con lui.
Poco dopo, i due si erano appartati per discutere in un angolo in fondo al salone, mentre il

355
tecnico aveva proceduto ad un accurato esame dell’anfora, protrattosi per circa un’ora,
riservandosi ulteriori accertamenti e comunque pervenendo, già allora, alla conclusione
che si trattava di un pezzo antico, autentico, di notevole valore.

Subito dopo l’operazione di stima, lo Scavuzzo aveva corrisposto al
tecnico la cifra pattuita di cinque milioni di lire oltre le spese del
viaggio, consegnatagli dal Tamburello la mattina prima della partenza;
quindi, tutti si erano salutati.
Dopo un mese e mezzo circa, egli era tornato in Svizzera, dove aveva
ricevuto ulteriore conferma dal tecnico, a seguito degli esami esperiti,
che l’anfora era di notevole valore.
Rientrato in Sicilia, aveva riferito al proprio capo-mandamento l’esito
del viaggio, manifestandogli il proprio stupore per l’interesse verso
quell’anfora e per le notevoli spese sostenute per la sua valutazione.
A questo punto, il Tamburello gli aveva rivelato che l’anfora non era
più in possesso del Messina Denaro, che l’aveva regalata al dr.
Messineo, vice- Questore di Trapani, messo a conoscenza della sua
esistenza dal suo amico, e cioè quel signore che a Palermo aveva
assistito all’operazione di stima e che si identificava in Bruno
Contrada.
Dal Tamburello - il quale gli aveva riferito che il dr. Messineo era “a
disposizione“ di “Cosa Nostra” -

aveva appreso che

l’odierno

imputato era “un uomo dello Stato”.
Solo in epoca successiva a tali fatti, mentre si trovava detenuto, lo
Scavuzzo, avendo rivisto in televisione l’immagine di Contrada, aveva
verificato che effettivamente si trattava dello stesso uomo da lui
conosciuto nella circostanza descritta.
Il Tribunale formulava un positivo giudizio circa la
356

generale
credibilità dello Scavuzzo.
Riconosceva, per altro verso, che le indagini eseguite non avevano
consentito di acquisire riscontri nè in ordine ai soggetti contattati in
Svizzera dal collaborante (il finanziere - faccendiere Ludwig e lo
stimatore), nè in ordine all’individuazione dell’appartamento dove
sarebbe stata eseguita l’operazione di stima dell’anfora. Né,
comunque, era emerso con chiarezza il ruolo dell’imputato nella
vicenda in esame.
Quel giudice, tuttavia, disattendeva sia l’assunto secondo cui la
mancata individuazione dell’appartamento avrebbe costituito una
smentita

alle

dichiarazioni

dello

Scavuzzo,

sia

l’ipotesi

di

manipolazione del pentito, avanzata dalla Difesa anche in relazione al
fatto che l’immobile che sembrava questi avesse riconosciuto era la
sede del centro S.I.S.DE.
Rilevava, per contro, che dalla istruzione dibattimentale erano emersi
elementi di conferma alle dichiarazioni in questione, e cioè i
comprovati rapporti di conoscenza tra il funzionario Messineo e
l’imputato; la presenza di Contrada a Palermo in un periodo
compatibile con la collocazione cronologica dell’episodio; l’essere
risultata la “materia” delle anfore antiche non del tutto estranea allo
stesso

Contrada, detentore di un’anfora antica, verosimilmente di

epoca romana, denunciata alla Sovrintendenza alle Antichità per le
province di Palermo e Trapani (cfr. documentazione acquisita
all’udienza dell’11/11/1994) ed amico del prof. Vincenzo Tusa,

357
massone iscritto alla P2, già sovrintendente ai beni archeologici per la
provincia di Palermo.
In conclusione, pur con le riserve dianzi accennate, il Tribunale
esprimeva il convincimento che:<<… che oltre agli elementi di verifica già
evidenziati, le dichiarazioni di Pietro Scavuzzo convergono con le accuse
formulate nei confronti dell’imputato da altri collaboratori di giustizia, di cui già si
è detto>> (pag. 1095 della sentenza appellata).

*****
Il narrato di Pietro Scavuzzo, ad avviso di questa Corte, non è immune da
buona parte di quelle lacune ed incongruenze denunciate nel corpo del
volume III, capitolo V, paragrafo V.1 dell’Atto di impugnazione (pagine 2479).
In estrema sintesi, i difensori appellanti hanno dedotto che:
a) l’anfora di cui aveva parlato il collaborante non era stata
rinvenuta né a casa Messineo, né altrove;
b) non era stato localizzato l’appartamento in cui

sarebbe

avvenuto l’incontro per la perizia dell’anfora;
c) non era

stato identificato il “Ludwig”, commercialista e

cittadino svizzero,” che avrebbe fatto da tramite tra il perito
archeologo e Pietro Scavuzzo, né quest’ultimo aveva detto o
fatto qualcosa perché venisse identificato, per dare forza alle sue
accuse, ove fossero state vere;
d) parimenti, non era stato identificato il perito archeologo,
cittadino svizzero, né Scavuzzo aveva fatto qualcosa perché
venisse identificato;

358
e) non era stata identificata la “donna di circa cinquanta cinquantacinque anni” che avrebbe ricevuto i partecipanti
all’incontro per la perizia sull’anfora;
f) non era stato accertato o individuato alcun rapporto tra
Contrada e Scavuzzo, Musso, Mazzara, Tamburello, Francesco
Messina Denaro;
g) non era stato individuato o indicato il motivo per cui Contrada si
sarebbe adoperato per la stima dell’anfora e perché la stessa
venisse data al dr. Messineo.
*****
Osserva questa Corte che le perquisizioni condotte nelle abitazioni del
dr. Messineo, della madre e della sorella48 non hanno avvalorato
l’affermazione dello Scavuzzo di avere appreso dal suo capo
mandamento Salvatore Tamburello che l’anfora faceva “bella mostra”
nel salotto del funzionario di Polizia (cfr. pag. 137 udienza 26 maggio
1994).
La considerazione sub a), dunque, per quanto non decisiva, è
sicuramente pertinente.
Parimenti persuasive appaiono le ulteriori affermazioni riassunte sub
b), c) e d).
Lo Scavuzzo, infatti, ha dichiarato di avere ripercorso, con il
brigadiere dei Carabinieri Giacomo Trapani, l’itinerario da lui descritto
ai Pubblici Ministeri che lo avevano interrogato; di essere giunto in
un’area che egli ricordava fosse una piazza, nella quale le automobili
48

Delle quali ha riferito lo stesso dr. Messineo, esaminato quale indagato in reato commesso a
seguito delle accuse dello Scavuzzo, all’udienza del 28 marzo 1995, cfr. pag. 91 della trascrizione

359
condotte dal Mazara e dal Musso erano state

posteggiate; di avere

constatato, tuttavia, che si trattava di una strada nella quale si
parcheggiava su due lati, anche in seconda fila (pag. 21 trascrizione
udienza 26 maggio 1994).
Il brigadiere dei Carabinieri Giacomo Trapani, sentito il 28 marzo
1995, aveva riferito che il collaborante - nel corso della ispezione
condotta con lui e con il carabiniere Luigi Pellino il 12 gennaio 1994 al
fine di individuare i luoghi indicati dallo Scavuzzo - aveva
riconosciuto quel luogo nella via Francesco Guardione, traversa della
via Roma.
Ora, premesso che <<Un fatto può essere qualificato come notorio
qualora, seppure non faccia parte delle cognizioni dell'intera
collettività, rientri - come i particolari geografici o topografici di una
città - nelle circostanze conosciute e comunemente note nel luogo in
cui abitano il giudice e le parti in causa>> (Cassazione civile, sez. III,
21 dicembre 2001, n. 16165), non è vano ricordare che la Via
Guardione ha una sede stradale alquanto ristretta e non è, quindi,
facilmente confondibile con una piazza.
Peraltro, la stessa individuazione della via Guardione non è apparsa del
tutto certa.
Ed invero, successivamente al suo esame, lo Scavuzzo è stato
accompagnato per ben due giorni, il 16 ed il 17 giugno 1994, in una
ulteriore e più approfondita ispezione della zona indicata, dal capitano
di Carabinieri Luigi Bruno, che ne ha riferito all’udienza del 21 ottobre
1994, dichiarando :“Quindi lui disse:<<Questa via è la via in cui noi

360
abbiamo parcheggiato o almeno è una via larga quanto quella in cui
noi parcheggiammo>>(….) E poi rispetto alla posizione da lui
indicata, come quella del quasi certo parcheggio, lui ha detto:<< Una
strada come questa, larga come questa...>>; però l'ha indicata nella
via Guardione, ha anche aggiunto di non essere particolarmente
sicuro o perfettamente sicuro di quella via (pag. 20 della trascrizione).
Né elementi di maggiore certezza sono emersi nel prosieguo del
narrato del collaborante relativo alla prima ispezione, quella condotta
con i Carabinieri Trapani e Pellino.
Lo Scavezzo, infatti, dopo un fallito tentativo di individuazione del
primo stabile visitato, aveva ritenuto di riconoscere il palazzo accanto,
sito al civico 457 della via Roma, dagli scalini e dall’entrata, e però
aveva constatato che la guardiola del portiere si trovava sulla sinistra e
le scale sulla destra, cioè in una posizione invertita a quella che
ricordava, così come <<l’ascensore era… tutto all’opposto di come
pensavo io>> (pag. 22 trascrizione udienza 26 maggio 1994).
Quindi, al fine di operare la ricognizione dai piani alti verso i piani
bassi, era salito in ascensore con il Brigadiere Trapani ed il Carabiniere
Pellino sino all’ultimo piano (cioè il nono), a proposito del quale aveva
osservato : <<Come impostazione di piano è questa, però manca quel
videocitofono che io mi ricordo>> (ibidem, pag. 22).
Aveva riconosciuto, invece, il videocitofono (pur trattandosi di un
prodotto del tutto seriale) all’ottavo piano (<<Brigadiere per me
l’entrata cui io sono entrato è questa qua>>). Ciò, peraltro, era
avvenuto nel brevissimo lasso di tempo consentito dal fatto che, alla

361
richiesta di spiegazioni sulla loro presenza, fatta da alcune persone
che si erano affacciate sul ballatoio, egli stesso ed suoi accompagnatori
si erano dileguati in tutta fretta (ibidem, pag. 23).
Tale presunto riconoscimento, fugace e dissonante con il riscontro
mnemonico delle scale, dell’ascensore e della guardiola del portiere, è
stato ulteriormente indebolito dal fatto che il collaborante si è
costantemente richiamato alle sue prime dichiarazioni, nel contesto
delle quali aveva riferito di essere salito - reggendo unitamente al
Musso l’anfora, confezionata in una scatola di cartone -

al massimo

per due o tre piani, e non certo per otto (cfr. pagine 19, 43,53 57,58
125 e 127 della trascrizione).
Né è sostenibile che, nel misurare i piani allorquando trasportava
l’anfora, lo Scavuzzo potesse essersi sbagliato.
Egli, infatti, ha riferito di essere entrato in quel palazzo in uno stato di
estrema tensione perché, a parte la sua condizione di latitante,
paventava un agguato ai propri danni, diffidando del Musso - cui
doveva obbedienza solo per ragioni di disciplina mafiosa -

per

pregresse vicende riguardanti conflitti tra i rispettivi ascendenti. Non a
caso, del resto, aveva chiesto al Mazzara, suo uomo di fiducia, di
accompagnarlo armato di pistola, ed aveva voluto trasportare l’anfora
con Musso per una sorta di tacita intesa con lui, in modo che nessuno
dei due si esponesse prendendola da solo (cfr. pagine 15 e 57 della
trascrizione).
Successivamente alla sua deposizione, anche in relazione ai dubbi
alimentati dalle dichiarazioni dell’imputato e

362

di alcuni testi della
Difesa circa l’impossibilità, per gli estranei, di accedere al Centro
S.I.S.DE, a maggior ragione con le modalità indicate dallo Scavuzzo49
sono state svolte le ulteriori, già menzionate investigazioni del
capitano Bruno.
Esse, tuttavia, non hanno prodotto dato alcun utile risultato.
Lo stesso capitano Bruno, nel corso del suo esame, ha dato piena
contezza delle esitazioni mostrate dallo Scavuzzo nell’ambito del
sopralluogo condotto il 16 ed il 17 luglio 1994 sulla scorta delle
dichiarazioni da questi rese al Pubblico Ministero: alla iniziale
indicazione del palazzo di via Roma 457, aveva fatto seguito quella di
un altro palazzo, sito in via Stabile n. 218/B, su cui le ricerche dello
stesso teste Bruno non avevano dato alcun esito: (cfr. pagine 20-25
trascrizione udienza 21 ottobre 1994: BRUNO L.: Lui ecco, dunque, lui
si dichiarava, si dichiara

certo che lo stabile di via Roma, lui

dice:<<Questo stabile potrebbe essere quello che io avevo visto
all'epoca, perchè, dice, facemmo poca strada, portammo il pacco>>.
Allora dicemmo allo Scavuzzo di continuare nell'attività di ricerca
osservando altri particolari. (….)
Le caratteristiche generali indicate a suo tempo erano: un grosso
androne, ampio; delle scale in marmo o, comunque, che potevano

49

il V. Questore dr. Liberato Benedetti, Capo Centro S.I.S.De PA dal 1983 al 1985, escusso
all’udienza del 30 giugno 1995, pagg. da 59 a 64 della trascrizione; il Col. CC. Andrea Ruggeri
Andrea, Capo Centro S.I.S.De PA dal 1991 al 1993, escusso all’udienza del 16.5.1995, pagg. da
17 a 27 e da 33 e 34 della trascrizione, Ten. Col. G.d.F. Giorgio Santantonio, Capo centro S.I.S.De
PA dal 1985 al 1991, escusso all’udienza del 2.2.1995, pagg. da 10 a 18 della trascrizione; dr.
Lorenzo Narracci, Vice Capo Centro S.I.S.De PA anni ‘91-’92, escusso all’udienza del 27.1.1995,
pagg. da 166 a 171 e pag. 189 della trascrizione, dr. Paolo Splendore, funzionario S.I.S.De - Centro
Palermo, escusso all’udienza del 3.2.1995, pagg. da 17 a 27 e pagg. 53-54-55-60-61-68-69-70-7879 della trascrizione.

363
sembrare di marmo; quattro o cinque scalini all'ingresso; poi, la
garitta o, comunque, il vano del portiere sulla destra; di fronte, per chi
accede, una scala che sale; a sinistra, per chi accede, l'ascensore; e a
destra invece, per chi accede, un' altra scala che, comunque, arriva ...
che passa dietro la garitta del portiere, che gira dietro la garitta del
portiere. Questa è l'immagine fotografica che si poteva trarre dalla
descrizione dello Scavuzzo .Ecco perchè, ad un certo punto, girando
siamo andati a finire nella via Stabile 218/B. In questo palazzo
abbiamo constatato che le caratteristiche generali corrispondevano
alla descrizione a suoi tempo fatta dallo Scavuzzo.
(….) Si. Ecco. Io prima stavo accennando al particolare della vetusta
della tromba delle scale, perchè ad un certo punto, lui, rimase colpito
sia in questo palazzo, sia in un altro palazzo nel quale entrammo
perchè percorremmo anche altre strade, dalla vetusta della tromba
delle scale. E disse:<<Si, effettivamente la tromba delle scale del
palazzo in cui io entrai era più vecchia... cioè risaliva ad un periodo
più remoto rispetto a quella della via Roma 457.>>. E,
successivamente, noi facemmo degli accertamenti su questo palazzo di
via Stabile n. 218/B>>.
Sotto altro profilo, non è appagante la spiegazione, offerta dallo
Scavuzzo, di non potere fornire alcuna specifica indicazione sulla
persona e sul luogo di lavoro di “Ludwig”, al di fuori del fatto che si
trattava di un intermediario cui, a Zurigo, egli soleva consegnare,
unitamente a tale Peppe Lazzarino, il denaro necessario all’acquisto di

364
droga di provenienza turca (pag. 107 trascrizione udienza 26 maggio
1994).
Il collaborante, infatti, in sede di controesame ha dichiarato che, pur
essendo stato più volte negli uffici di “Ludwig”,vi era stato sempre
condotto da questo personaggio, che lo andava a prendere <<A Zurigo
all’uscita dell’autostrada>> (ibidem, pag. 108).
Ora, pur non potendosi pretendere che lo Scavuzzo conoscesse, anche
per grandi linee, la rete viaria di Zurigo (mentre ha mostrato di
conoscere quella di Palermo, città dove ha spiegato di avere trascorso
circa un anno della sua latitanza, ibidem, pag. 63), lascia perplessi il
fatto che egli non abbia saputo fornire nemmeno una pur minima
coordinata da ricollegare alla persona o agli uffici di “Ludwig”, come
l’indicazione di una piazza, un monumento, una qualche informazione
sullo stesso aspetto del palazzo o della zona in si trovavano quegli
uffici, qualunque altra cosa avesse colpito la sua attenzione.
Perplessità non dissimili, del resto, suscita la totale mancanza di
riferimenti ai fini della identificazione del tecnico svizzero, che il
collaborante ha dichiarato di avere avuto modo di osservare per tutto il
tempo in cui si sarebbe protratto l’esame dell’anfora, e cioè per circa
un’ora.
Lo Scavuzzo, infatti, pur descrivendo, anche se in modo non proprio
nitido, la forma ed i colori dell’anfora (o “vaso antico, non so io come
si chiamano”, cfr. pagine 10, 70,71, 78 della trascrizione ) e, in modo
più preciso le modalità della sua analisi, condotta con una sorta di
ventosa ed un piccolo monitor nelle parti contenenti le figurazioni

365
(ibidem pag. 68), nulla ha saputo dire sulle fattezze del tecnico, se non
che questi era di statura media e non era biondo.
Allo stesso modo, a proposito della donna di circa cinquanta cinquantacinque anni che avrebbe aperto la porta e successivamente
portato il caffè, lo Scavuzzo non ha saputo dare nessuna più precisa
indicazione, se non il fatto che la stessa non mostrava una particolare
ricercatezza nel trucco o nell’abbigliamento (“non era allicchittata”,
pag. 138 della trascrizione), ma appariva di aspetto dimesso.
Non del tutto chiaro, del resto, è il racconto dello Scavuzzo in ordine
al ruolo ricoperto da Contrada nel contesto dell’episodio da lui narrato.
L’imputato avrebbe informato il suo collega Messineo del fatto che
Francesco Messina Denaro era in possesso di un’anfora antica. Poiché
l’analisi dell’esperto non avrebbe avuto alcuna ragione d’essere se il
Messina Denaro avesse voluto tenere il reperto per sé, se ne trae la
conclusione che Contrada si sarebbe prestato ad una consapevole
agevolazione di un fatto corruttivo riguardante il mafioso Messina
Denaro ed il funzionario di Polizia Messineo.
Se, dunque, le posizioni dei due funzionari di Polizia non erano così
distanti tra loro, non è affatto persuasiva la spiegazione, di tenore
umanitario- garantista, data dal collaborante sul perché, interrogato
una prima volta il 14 dicembre 1993, egli avesse accusato il solo
Messineo riservandosi, però, di fare il nome di Contrada (cfr. pag. 120
trascrizione

udienza

26

maggio

1994:

<<SCAVUZZO

P.:No,onestamente io in prima istanza ero no restio a farlo, perché in
buona sostanza ero….non volevo farlo signor Presidente,perché a me

366
quest’uomo io non posso dire che è un uomo d’onore perché non mi è
mai stato presentato, che ha fatto dei favori a Cosa Nostra non lo so
perché non mi risulta, quindi non volevo, sentivo che c’erano
chiacchiere e storie, non volevo uscire questo nome, mi sembrava di
aggravare la posizione di un uomo che io in verità visto una volta lì,
altre cose a me non mi risultavano niente e quindi quando ho fatto la
descrizione di sta anfora che è andata a finire a Messineo e che
l’avevano fatta verificare, chi c’era presente, ho detto la verità perché
ho detto sempre la verità, ho detto c’era un altro uomo presente che mi
riservo di fare il nome>>.
D’altra parte, anche a volere superare la barriera del giudizio di
attendibilità intrinseca nonostante l’imprecisione delle dichiarazioni
accusatorie dello Scavuzzo, il processo non ha offerto quei riscontri ad
esse che, invece, il Tribunale ha ritenuto di rinvenire.
Nessun elemento, in particolare, è emerso a conferma delle accuse di
collusione rivolte al funzionario di Polizia Messineo, né è dato trarne
dal decreto di archiviazione reso nei suoi confronti e prodotto in questo
giudizio di rinvio all’udienza del 30 gennaio 2004.
Di fronte a tale carenza, le due annotazioni sulle agende di Bruno
Contrada, relative ad altrettanti contatti con Messineo - una relativa
ad una visita alla Questura di Trapani in data 4 febbraio 1991 (nel
corso della quale l’imputato e Messineo hanno ammesso di essersi
visti di sfuggita), ed una concernente una telefonata che l’imputato ha
ammesso di avere fatto per raccomandare uno studente - hanno infatti,

367
trovato plausibili spiegazioni, a differenza di tante altre annotazioni
che, in altri contesti, sono state valorizzate dal Tribunale.
La circostanza, poi, che Contrada, in servizio a Roma dal 1986, fosse
stato presente in alcune occasioni a Palermo nel periodo in cui si
sarebbe svolto l’episodio riferito dallo Scavuzzo (segnatamente,
durante le vacanze natalizie dal primo al 6 febbraio 1991, e poi dal
primo al 10 marzo 1991), è sostanzialmente neutra, se non altro perché
a Palermo è sempre rimasta la sua famiglia.
Infine, la non estraneità dell’imputato alla materia delle anfore antiche
è un elemento davvero troppo labile per costituire conferma alla
affermazione della ingerenza di Contrada nella vicenda in esame.
Per altro verso, come persuasivamente ritenuto dal Tribunale (pag.
1090

della

sentenza

appellata)

la

mancata

individuazione

dell’appartamento nel quale sarebbe avvenuta l’analisi dell’anfora - in
una alle perplessità mostrate nel riconoscimento dello stabile - priva di
sostegno l’ipotesi della manipolazione dello Scavuzzo, avanzata dai
difensori appellanti come indizio rivelatore del più volte paventato
complotto ai danni dell’imputato; complotto, che, in questo caso,
appare del tutto inverosimile anche per la evidente grossolanità che lo
avrebbe caratterizzato.
Per questa stessa ragione, non ha ricadute di sorta l’ulteriore
circostanza, evidenziata a pag. 51 del volume III capitolo V, paragrafo
V.1 dell’Atto di impugnazione, che il brigadiere Giacomo Trapani si
fosse detto consapevole, alla data del 12 gennaio 1994, giorno del
sopralluogo in via Roma n°457, che a quel civico erano ubicati gli

368
uffici del Centro S.I.S.DE di Palermo e che Contrada fosse un
funzionario del S.I.S.DE.
Lo stesso Scavuzzo, infatti, ha affermato che il brigadiere Trapani gli
aveva proposto di accedere in un primo palazzo, da lui non
riconosciuto, sollecitandolo a fare un giro di perlustrazione per
maggior sicurezza (cfr. ff. 22- 60 - 166- 167 trascrizione udienza 26
maggio 1994). Ha precisato di essere stato, invece, autonomamente
attratto da alcune analogie che rispetto al suo ricordo, presentava lo
stabile con ingresso al n° 457 (ibidem, pagg. 22 - 60- 128 e ss. - 168
ud. cit.), salvo, poi, rilevare le già menzionate differenze.
Tale ricostruzione è del tutto coerente con la testimonianza dello
stesso brigadiere Trapani, che dunque non ebbe ad influenzare, né per
un suo personale eccesso di zelo, né come braccio operativo degli
artefici del paventato complotto, le incerte e contraddittorie indicazioni
di Pietro Scavuzzo.
In conclusione, non può essere condivisa la già menzionata
valutazione finale del Tribunale (<<… oltre agli elementi di verifica già
evidenziati, le dichiarazioni di Pietro Scavuzzo convergono con le accuse
formulate nei confronti dell’imputato da altri collaboratori di giustizia, di cui già si
è detto>>), dovendosi prendere atto che non vi è prova che la condotta

di sistematica agevolazione, ascritta all’imputato, si sia protratta sino
ai primi mesi del 1991, epoca in cui il collaborante ha collocato
l’episodio da lui riferito, né, tanto meno, in epoca successiva.

369
CAPITOLO XIII
Le doglianze relative alla possibilità di incontri tra collaboratori di
giustizia e le relative richieste di rinnovazione della istruzione
dibattimentale. Le esternazioni

di Giuseppe Giuga

e Giovanni

Mutolo.

Esaurita la disamina delle censure riguardanti le propalazioni dei collaboratori di giustizia
escussi in primo grado, mette conto rilevare che i difensori appellanti, nel volume “A” dei
Motivi nuovi (pagine 3 -10), muovendo dalla pacifica premessa che il criterio della
“convergenza del molteplice” non può operare se il riscontro vicendevole delle
dichiarazioni di più pentiti è artificiosamente creato, hanno dedotto che:
•

<<..assume il carattere di quasi notorietà all’esito di recenti acquisizioni
processuali, che taluni c.d. collaboratori di giustizia erano soliti incontrarsi
e convenire dichiarazioni se non programmare falsi pentimenti, false
incolpazioni e strategie accusatorie (v. si ad es. Di Matteo Mario Santo, La
Barbera Gioacchino, Brusca Giovanni, Brusca Enzo Salvatore)>>;

•

<<E’ stato, altresì, reso noto dalla stampa che Spatola Rosario avrebbe

comunicato alle Commissioni Giustizia della Camera e del Senato
riunioni

tra

"pentiti"

finalizzate

a convenire

di

strategie

accusatorie>>;
•

<<Di

recente

si

è

appreso

il

responsabile

del

avanti

Commissione Giustizia del

alla

che detto Servizio

Servizio

che

Dott.

Centrale Protezione,

aveva segnalato

370

alle

Senato

Francesco Cirillo,
ha
(v.si

dichiarato
all.to

1)

competenti Autorità circa
600

'incontri" tra

collaboratori,

malgrado

il divieto imposto ai

medesimi>>.
Su queste premesse, rifacendosi alle doglianze svolte nell’Atto di Impugnazione ed
anticipando quelle articolate nei successivi volumi dei “Motivi Nuovi”, i medesimi
<<individuare

difensori hanno ritenuto di

palese

adeguamento

di

tutta una

serie di

elementi

di

talune propalazioni e varie attività di sostegno

ad esse>>, elementi riassunti nei seguenti termini:
<< a) il collaboratore Buscetta Tommaso ha immutato radicalmente nella fase delle
indagini

preliminari

e

nel

corso

del

dibattimento

le

originarie

propalazioni del 1984.
Di indiscutibile significato appare inoltre il fatto che tale atteggiamento sia stato
assunto dopo oltre otto anni (novembre 1992);
b) il collaboratore Marino Mannoia ha prestato attività di sostegno alle
propalazioni del Mutolo dell'autunno '92.
Il predetto ha formulato le sue accuse soltanto dopo oltre quattro anni dall'asserito
pentimento ( 1989 ) .
E ciò in un contesto che ingenera gravi sospetti ove si tenga nel debito conto che,
in ben due occasioni (2 e 3 aprile 1993), ebbe a rappresentare alle Autorità
Giudiziarie di Caltanissetta e di Palermo di non essere a conoscenza di alcunché
sulla persona del Dott. Contrada nonostante le esplicite domande sul punto;
c) Spatola Rosario, per quanto è dato conoscere, ha avuto revocato il programma
di protezione.
Anch'egli ha fatto propalazioni dopo oltre tre anni dall'asserto pentimento e di poi,
nel corso del dibattimento, ha immutato le originarie accuse fornendo risibili
giustificazioni, correggendo particolari non di secondaria importanza per adeguare

371
il contenuto delle propalazioni alla realtà fattuale (v.si descrizione dei locali del
ristorante "II Delfino", ove asseritamente avrebbe avuto luogo l'incontro tra il dott.
Contrada ed il mafioso Riccobono Rosario).
Non può, d'altro canto, sottacersi del tentativo di coinvolgimento del Dott.
Contrada nella c.d. operazione "Hotel Costa Verde " di Cefalù, tentativo tanto
maldestro da essere abbandonato dalla stessa accusa;
d) il collaborante Mutolo Gaspare, accreditato malgrado talune palesi menzogne
("donazione"al Dott. Contrada della somma di £. 15.000.000 per l'acquisto
di un'autovettura, intervento del mafioso Graziano Angelo per assicurare al
Dott. Contrada

la

disponibilità

di

un

inverosimili "garantite" protezioni al gruppo
Siracusa) ha citato

tra

decedute

non

obiettare

e
alcunché

le

(n.d.r.:

sue

fonti

in
il

appartamento nella via
mafioso

Jung,

Riccobono, episodio

pressocchè esclusivamente persone
grado,

ricorso

pertanto,

a fonti costituite

da

di
persone

decedute accomuna la posizione di Buscetta, Marino Mannoia ed altri);
e) il

collaborante

Cancemi

Salvatore,

pure egli elemento di supporto su

presunte protezioni accordate a mafiosi dal Dott. Contrada, è stato ritenuto
inattendibile dalla Autorità Giudiziaria (v.si all.to 2: sentenza del Tribunale di
Palermo, Sezione I Penale, del 6 giugno 97, procedimento penale n.650/95 R.G. G.
T. a carico di Oliveri + altri ) ;
f) i collaboratori Costa Gaetano (ambiguo e generico), Pirrone Maurizio
(spacciatore, non uomo d'onore), Scavuzzo Pietro (ineffabile bugiardo, narratore di
storie inverosimili), costituiscono fonti sospette ed inquinate.
Analoghe osservazioni meritano Marchese Giuseppe, che risulta smentito da Di
Maggio Baldassare, nonché la teste Pirrello Carmela, agente provocatore, neppure

372
capace di

riuscire nell'intento, e

per

sua

ammissione

ostile

al dott.

Contrada.
Va detto, a questo punto, che quanto sin qui rappresentato,
esemplificazione

non esaustiva delle

dalle propalazioni dei c.d.

problematiche

costituisce

probatorie

scaturenti

"pentiti".

Siffatte esemplificazioni, in uno alle dichiarazioni Cirillo ed
giudiziari maturati recentemente, rendono indispensabile, al

agli

eventi

fine

del

decidere, accertare:
1)

se il Mutolo ha fruito del regime di detenzione extra carcerario, se

durante tale periodo ha avuto modo di incontrare funzionari di Polizia, soggetti
estranei e le ragioni che determinarono quegli incontri;
2) se il predetto, a far data dall'ammissione del regime degli arresti domiciliari, ha
fruito di permessi o gli è stato consentito di prestare attività lavorativa. E
comunque se, a far data dalla dimissione dal carcere, ha incontrato altri
collaboratori di giustizia e in particolare Buscetta Tommaso, Marino Mannoia,
Spatola Rosario, Scavuzzo Pietro, Cancemi Salvatore, Pirrone Maurizio, Costa
Gaetano, Marchese Giuseppe e chiunque altro, in qualsiasi luogo od anche nei
locali del Servizio Protezione, presso la D.I.A., presso qualsivoglia struttura
pubblica o privata.
Se organi di Polizia, Carabinieri o Guardia di Finanza abbiano redatto relazioni di
servizio o note concernenti il Mutolo e suoi eventuali incontri con altre persone.
Se, prima degli interrogatori resi sia nella fase delle indagini preliminari che in
prossimità del dibattimento, costui abbia incontrato (e per quali ragioni) pubblici
ufficiali.

373
Del pari indispensabile si appalesa l'acquisizione del programma di protezione
elaborato per il Mutolo (eliminando dallo stesso ogni indicazione afferente il luogo
di residenza, il cambiamento di nome e quant'altro possa nuocere alla di lui
incolumità), nonché informazioni sui compensi in denaro dallo stesso percepiti,
specificando il titolo e le date dell'erogazioni. Si formulano le stesse richieste per i
collaboranti Buscetta Tommaso, Marino Mannoia Francesco, Marchese Giuseppe,
Spatola Rosario, Cancemi Salvatore, Scavuzzo Pietro, Pirrone Maurizio, Costa
Gaetano.
Per quanto concerne Buscetta Tommaso e Marino Mannoia si chiede di accertare
se funzionari di Polizia, militari dei Carabinieri o della Guardia di Finanza o
chiunque altro, si siano recati negli Stati Uniti per incontrare i predetti,
specificando le relative ragioni e comunque le date di tali incontri.
Ed ancora, se, ed in quali date, questi ultimi siano venuti in Italia, le ragioni della
loro presenza nel Paese, eventuali incontri, date di essi, nominativi dei soggetti con
i quali hanno intrattenuto rapporti e relative motivazioni.
Vorrà la Corte accertare se tutti i propalatori menzionati ( e comunque gli
accusatori del dott. Contrada) fruiscano ancora di programmi di protezione o se sia
intervenuta revoca e per quali motivi
Si fa istanza perché la Corte voglia acquisire le dichiarazioni rese da Marino
Mannoia negli Stati Uniti nella forma della rogatoria internazionale in data
2.4.1993 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caitanissetta al fine
di far risultare che anche nella prefata data, il suddetto, malgrado esplicite
domande, nulla ebbe a riferire sul Dott. Contrada, se non che trattavasi di
funzionario di Polizia impegnato in attività di istituto e non di sostegno al
mafioso>>.

374
I difensori appellanti, quindi, hanno chiesto, previa acquisizione delle
dichiarazioni rese dal dott. Francesco Cirillo alla Commissione
Giustizia del Senato il 26 novembre 1997, ammettersi l’esame del
predetto sulla circostanza dell’intervenuto accertamento di incontri
(oltre 600) tra vari collaboratori di giustizia malgrado il divieto di
legge, sulla indicazione dei nomi dei predetti collaboratori, delle date
di detti incontri, delle ragioni di essi, delle autorità cui sono stati
segnalati, dei provvedimenti eventualmente adottati, delle eventuali
indagini esperite e del loro esito.
In parziale accoglimento di dette istanze, con ordinanza resa il 4
dicembre 1998 nel corso del primo dibattimento di appello, sono stati
disposti l’acquisizione delle dichiarazioni rese il 2 aprile 1993 da
Francesco Marino Mannoia (poi escusso dalla Corte all’udienza del 20
maggio 1999), nonché il nuovo esame del collaboratore di
Rosario

Spatola,

ritenendosi

<<doverosa

la

giustizia

verifica

delle

dichiarazioni>> da questi rese in primo grado, <<al cospetto della
dedotta ritrattazione da costui operata, seppure in funzione di notizie
fornite da organi di stampa>>.
Sono state, per contro, rigettate <<tutte le altre istanze, sul rilievo
della esclusiva pertinenza di esse a circostanze fattuali già considerate
nel giudizio di primo grado ovvero in manifesta direzione di sostegno
per lo sviluppo dialettico di argomentazioni difensive, piuttosto che
alla indicazione di nuove emergenze probatorie>>.
Infine, con ordinanza resa in questo dibattimento di rinvio all’udienza
del 15 gennaio 2004 è stato acquisito, per quanto qui rileva << non

375
constando un provvedimento formale a questo fine nell’ambito del
primo giudizio di appello, il resoconto delle dichiarazioni del dr.
Francesco Cirillo alla Commissione Giustizia del Senato in data 26
novembre 1997>>, e sono state richiamate, per il resto, le precedenti
determinazioni assunte nel primo giudizio di Appello.
*****
Tanto premesso, osserva questa Corte che la <<quasi notorietà>>, del fatto che taluni c.d.
collaboratori di giustizia fossero <<soliti incontrarsi e convenire dichiarazioni se non
programmare falsi pentimenti, false incolpazioni e strategie accusatorie>> - ricollegata
dai difensori appellanti all’esito di recenti acquisizioni di non meglio individuati
procedimenti penali - non può equivalere a scienza processuale di tali deviazioni.
Queste ultime, comunque, vengono ricondotte a vicende e figure di collaboranti le cui
dichiarazioni non sono state assunte o utilizzate in questo processo (Di Matteo Mario
Santo, La Barbera Gioacchino,

Brusca Enzo Salvatore),

ovvero sono state

successivamente valorizzate dalla Difesa per tentare di contrastare il costrutto accusatorio
(è il caso delle dichiarazioni rese da Giovanni Brusca sull’allontanamento di Salvatore
Riina dal rifugio di Borgo Molara).
Per ciò che concerne le situazioni additate come sintomatiche di reciproci, pedissequi,
adeguamenti delle propalazioni dei collaboranti escussi in primo grado, o addirittura di
manipolazioni, devono intendersi integralmente richiamate le osservazioni svolte nei
precedenti capitoli in ordine alla infondatezza di qualsiasi ipotesi di inquinamento
probatorio.
Per mere ragioni di comodità espositiva, giova, comunque, ricordare, secondo il
medesimo ordine seguito dai difensori:
a) la sostanziale coerenza tra le dichiarazioni di Tommaso Buscetta del 18 settembre

376
1984 (epoca in cui non avrebbe potuto lontanamente ipotizzarsi un complotto ai
danni dell’imputato) e quelle rese in sede di indagini preliminari ed in
dibattimento;
b) la plausibilità delle giustificazioni addotte da Francesco Marino Mannoia per
spiegare come mai egli non avesse rivolto accuse a Contrada in occasione degli
interrogatori rispettivamente resi il 2 e 3 aprile 1993 alle Autorità Giudiziarie di
Caltanissetta e di Palermo e, per altro verso, l’originalità delle sue dichiarazioni e
la loro attendibilità estrinseca (anche per il Mannoia è stata motivatamente esclusa
l’ipotesi di inquinamento probatorio, avanzata dai difensori con riferimento a
possibili suggeritori occulti, esplicitamente individuati dall’imputato nella alla
D.I.A. e nel dott. Gianni De Gennaro);
c) la non decisività, in punto di attendibilità intrinseca, delle ragioni della non
proroga - erroneamente indicata dai difensori appellanti come revoca -

del

programma di protezione di Rosario Spatola, la mancanza di momenti di
contraddizione nelle sue dichiarazioni (ad esempio, nella descrizione dei locali del
ristorante "II Delfino"), l’inesistenza di un tentativo del collaborante di
coinvolgere Contrada nella c.d. operazione "Hotel Costa Verde " (in ordine alla
quale lo stesso Spatola ha, sin dall’inizio, chiarito i limiti delle sue conoscenze);
d) la scindibilità delle dichiarazioni di Gaspare Mutolo circa il conteggio della
somma asseritamente anticipata per l'acquisto di un'autovettura da destinare ad
una donna di Contrada (lire 15.000.000), l’impossibilità di apprezzare come
accusa la vaga indicazione di un interessamento del mafioso Angelo Graziano
per procurare all’imputato la
Guido Jung,

disponibilità

di

un

appartamento nella via

la prova positiva delle protezioni “garantite” al Riccobono, la

intrinseca logicità della narrazione, per di più riscontrata, della vicenda Siragusa;

377
e) la circostanza che alcune delle dichiarazioni del Mutolo sono frutto di percezioni
dirette e non tutte hanno il loro referente nel Riccobono (per non dire che la
soppressione dei referenti di un collaboratore di giustizia che narra fatti di mafia è
una evenienza possibile, un “rischio professionale” pesantemente avveratosi nella
realtà della seconda guerra di mafia, esplosa a Palermo nel 1981);
f) la originalità e la credibilità delle dichiarazioni rese in questo

processo da

Salvatore Cancemi (peraltro non risulta ritualmente prodotta, né, tanto meno,
passata in giudicato, la sentenza resa dal Tribunale di Palermo, Sezione I Penale,
il 6 giugno 1997, nel procedimento penale n. 650/95 R.G. G. T. a carico di Oliveri
+ altri );
g) la genuinità del contributo - pur se di marginale importanza - del collaboratore di
giustizia Gaetano Costa (che ha descritto in modo puntuale e specifico la reazione
estemporanea del suo compagno di cella Vincenzo Spadaro alla notizia televisiva
dell’arresto di Contrada);
h) la valenza delle dichiarazioni rese da Maurizio Pirrone in ragione della sua
riscontrata familiarità con l’entourage di Rosario Riccobono;
i)

la non influenza, nella complessiva economia della valutazione della prova
formatasi in primo grado, delle propalazioni di Pietro Scavuzzo (si è rilevato
come la mancata individuazione dell’appartamento nel quale sarebbe avvenuta
l’analisi dell’anfora - in una alle perplessità mostrate nel riconoscimento dello
stabile - privi di sostegno l’ipotesi della manipolazione del collaborante, se non
altro per la grossolanità che, altrimenti, avrebbe caratterizzato una manipolazione
siffatta);

j)

la coerenza tra le dichiarazioni di Giuseppe Marchese e di Baldassare Di Maggio,
riferite a due distinti allontanamenti di Salvatore Riina dalla villa di Borgo

378
Molara, uno agli inizi del 1981 e l’altro nell’imminenza dello scoppio della
seconda guerra di mafia, e la piena attendibilità della testimonianza di Carmela
Pirrello.

In sostanza, le esemplificazioni che dovrebbero dare corpo all’ipotesi
di inquinamento probatorio, che i difensori appellanti vorrebbero
correlare alle dichiarazioni rese il 26 novembre 1997 dal dott.
Francesco Cirillo
Senato ed

avanti

alla

ai “quasi notori”

Commissione Giustizia
<<eventi

giudiziari

del

maturati

recentemente>>, non hanno, a ben guardare, la solidità necessaria a
farne uno dei pilastri dell’impianto difensivo.
A questa stregua, avuto riguardo alla coralità delle accuse che hanno
trovato ingresso nella sede dibattimentale, non è seriamente sostenibile
l’ipotesi di un accordo globale - o di una sommatoria di accordi o di
adeguamenti spontanei - tra tutti i collaboratori di giustizia che hanno
formulato indicazioni intrinsecamente attendibili nei riguardi di
Contrada.
Sono stati prospettati, ad esempio:
• un accordo tra Giuseppe Marchese e Gaspare Mutolo, in forza
del quale il Marchese avrebbe “aggiustato” nell’interrogatorio
del 4 novembre 1992, coinvolgendovi Contrada, la versione
dell’episodio della fuga di Salvatore Riina da Borgo Molara,
precedentemente offerta con l’interrogatorio del 2 ottobre 1992
(si sarebbe, cioè, voluto dare concretezza all’accusa, mossa
genericamente dal Mutolo nell’interrogatorio del 23 ottobre
1992, secondo cui, dopo gli iniziali rapporti con Bontate e

379
Riccobono, l’imputato era stato irretito da altri esponenti
mafiosi di spicco quali lo stesso Riina e Michele Greco);
• un accordo di Rosario Spatola con Gaspare Mutolo (interrogato
il

23 ottobre 1992), Giuseppe Marchese (interrogato il 4

novembre 1992)

e Tommaso Buscetta (interrogato il 25

novembre 1992), o anche un adeguamento spontaneo dello
Spatola ai predetti, onde concretizzare la "convergenza
molteplice" delle accuse, ampliare l’ambito territoriale delle
“soffiate” dell’imputato e dare concretezza, con un narrato de
visu, alla tesi del rapporto personale Contrada - Riccobono;
• un accordo di Francesco Marino Mannoia (sotto programma di
protezione negli Stati Uniti d’America) con tutti i pentiti che
prima di lui, avevano parlato di Contrada, ed in particolare con
Gaspare Mutolo (quanto ai rapporti Contrada - Bontate, resi
possibili dall’imprenditore Arturo Cassina e dal funzionario di
Polizia

Pietro

Purpi)

e

Salvatore

Cancemi

(quanto

all’interessamento per il rilascio della patente di guida a Stefano
Bontate), ovvero un adeguamento spontaneo ai predetti.
Premesso, infatti, che è del tutto normale la convergenza delle
dichiarazioni accusatorie di più collaboranti che si pentano in tempi
diversi e siano portatori del medesimo bagaglio di conoscenze,
maturato nel medesimo ambiente criminale, l’unica ipotesi di
inquinamento probatorio astrattamente sostenibile è quella - non a
caso più volte adombrata o addirittura esplicitata dall’imputato o dai
suoi difensori e però non dichiaratamente sposata perché carente di

380
prova - di un complotto ordito da chi ha avuto le leve della gestione
dei collaboranti, e cioè, tertium non datur, la D.I.A. - di concerto con i
Carabinieri del R.O.S. per il pentito Calvatore Cancemi - ovvero la
Procura della Repubblica di Palermo50; un crimine di Stato che, in un
processo non esclusivamente basato sul contributo dei pentiti, sarebbe
stato perpetrato con il consapevole apporto di testimoni totalmente
indifferenti e di elevatissima attendibilità, come i magistrati Carla del
Ponte

e Giuseppe Ajala, i funzionari di Polizia elvetici Gioia e

Mazzacchi, ovvero le vedove Parisi e Cassarà, dei quali si dirà a
proposito dei singoli episodi su cui hanno deposto.
In questa cornice non possono trovare cittadinanza, perché
marcatamente esplorative e di stampo universalistico, le istanze di
rinnovazione della istruzione dibattimentale con cui è stata chiesta, per
tutti i collaboranti escussi in primo grado, l’acquisizione di
informazioni relative

ai periodi di detenzione extracarceraria, ad

eventuali colloqui investigativi, ad incontri con altri collaboratori di
giustizia, ad eventuali compensi percepiti, al contenuto dei rispettivi
programmi di protezione.
I difensori, infatti, anche traendo spunto da eventuali, specifici
elementi di contraddizione emersi dall’esame e dal controesame di
ciascun collaborante , avevano l’onere di allegare che, in concreto, il
pentito “A” si fosse incontrato con il pentito “B” nel periodo in cui
l’uno, l’altro o entrambi stavano rendendo le loro dichiarazioni al
Pubblico Ministero in ordine al presente procedimento; ovvero che vi
50

Vedi i capitoli che hanno ad oggetto le censure riguardanti le propalazioni di Rosario Spatola, di
Francesco Marino Mannoia, di Giuseppe Marchese.

381
fossero

stati

incontri

successivi,

all’origine

della

narrazione

dibattimentale di fatti non riferiti nel corso delle indagini preliminari,
fatti esposti senza una plausibile spiegazione del ritardo nella loro
rievocazione.
Tali evenienze non risultano essersi avverate, ed in alcuni casi non
avrebbero materialmente potuto avverarsi, dato lo strettissimo
intervallo tra gli inizi di alcune delle collaborazioni più significative
(segnatamente, quelle di Mutolo, Marchese e Cancemi) e

le prime

dichiarazioni accusatorie nei riguardi di Contrada : senza dire che,
comunque, anche quando la forbice tra i due momenti è risultata più
ampia (è il caso di Rosario Spatola e Francesco Marino Mannoia) il
silenzio dei collaboranti ha trovato una congrua giustificazione.
*****
Lo stesso Spatola, nuovamente escusso nel primo dibattimento di
appello all’udienza del 3 dicembre 1998, ha smentito le voci, diffuse
da organi di stampa, di una ritrattazione delle dichiarazioni rese in
primo grado nei riguardi di Contrada ed ha escluso di avere subito
approcci riguardanti il presente processo (: <<Io non sono

stato

istigato a dire la verità o la falsità, anche perché quello quanto
riferito

sul

dott.

Contrada,

è

verità>>,

pag.

76

della

trascrizione).
Ha dichiarato di essersi rivolto ai presidenti della Commissione
Giustizia della Camera e del Senato (rispettivamente Tiziana Parenti ed
Ottaviano Del Turco) per denunziare i frequenti incontri tra
collaboranti, anche nei locali del Servizio Centrale di protezione, a

382
Roma (dove era consentito agli stessi di recarsi per telefonare) a
fronte del provvedimento, adottato nei propri confronti e da lui ritenuto
ingiusto, di non proroga del programma di protezione (pagine 1 – 7
della sentenza di primo grado).
Ha citato specifici, recenti tentativi di inquinamento probatorio, posti
in atto <<fra la fine di maggio e la metà del 1996>>51: un accordo tra il
pentito Pennino ed il pentito Cannella per accusare il magistrato dr.
Luigi Croce; la richiesta, avanzatagli da Gaspare Mutolo, di accusare
l’avvocato Ugo Colonna, della quale egli aveva prontamente informato
il funzionario dr. Manganelli (pagine 8-9); la estrema serietà, per
contro, dimostrata da Giuseppe Marchese, da lui incontrato per caso, a
Roma, prima del Natale del '94 e presentatogli dal pentito Marco
Favaloro (pagine 18-26); l’invito, rivoltogli dal pentito Gioacchino
Pennino, ad accusare il senatore Giulio Andreotti (pag. 47).
Ha dichiarato di avere conosciuto il collaboratore di giustizia Gaetano
Costa nell’unica occasione in cui lo aveva incontrato, limitata ad una
reciproca presentazione (pag. 73); di non conoscere i pentiti Onorato,
Ferrante, e Di Carlo, escussi nel primo dibattimento di appello.
Rosario Spatola, comunque, si è essenzialmente riferito ad incontri tra
collaboranti liberi; condizione che non riguarda i pentiti escussi in
primo grado, a maggior ragione all’epoca degli interrogatori resi nel
corso delle indagini preliminari.
*****

51

In epoca, dunque, di molto successiva agli interrogatori dei collaboranti Mutolo e Pennino, ma
anche al loro esame dibattimentale

383
Nel corso della propria audizione alla seconda Commissione del
Senato della Repubblica, svoltasi il 26 novembre 1997, il dottor
Francesco Cirillo, premettendo che il Servizio centrale di protezione
del Ministero dell’interno, da lui diretto, si occupava soltanto delle
esigenze quotidiane dei collaboranti (1091) e dei loro familiari (4250),
ha precisato che il Servizio stesso - pur non rientrando tale attività
nelle sue competenze - aveva effettuato oltre 600 segnalazioni di
incontri tra collaboranti, peraltro vietati.
Tanto premesso, a venire in considerazione non è la utilizzabilità delle
dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia che abbiano
eventualmente violato il divieto di incontri <<durante la redazione dei
verbali e comunque almeno fino alla redazione del verbale illustrativo
dei contenuti della collaborazione>> (tale sanzione, infatti, è stata
introdotta dalla legge 13 febbraio 2001 n. 2001, il cui articolo 6 ha
integralmente sostituito l’articolo 13 del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8),
ma la valutazione della loro attendibilità intrinseca, che però il
Tribunale ha compiuto con estremo scrupolo e ponderazione.
Peraltro, le dichiarazioni rese dal dottor Francesco Cirillo in ordine alla
possibilità di incontri tra pentiti vanno valutate alla stregua:
• della rilevata insussistenza dei reciproci adattamenti o delle
manipolazioni che i difensori appellanti hanno adombrato o
denunziato;
• della mancata, specifica, allegazione di ulteriori situazioni foriere
di inquinamenti probatori e relative alla posizione di Contrada;

384
• del

tenore delle dichiarazioni rese nel primo dibattimento di

appello da Rosario Spatola;
• della già indicata cronologia delle collaborazioni.
Esse, cioè, attengono al complessivo fenomeno del pentitismo e dei
suoi corretti strumenti di gestione, ma non possono avere, per sé sole,
concrete ricadute in questo processo.
****
All’udienza del 13 gennaio 2000 la Difesa ha chiesto acquisirsi al
fascicolo del dibattimento le dichiarazioni rese dal collaboratore di
giustizia Giuseppe Giuga nei riguardi dell’imputato e gli atti relativi
agli accertamenti che la Procura Generale ha disposto su di esse;
richiesta accolta dalla Corte di Appello, sezione II penale, con
ordinanza del 20 gennaio 2000.
Da un siffatto compendio documentale è emerso che, con nota
dell’undici giugno 1999, la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Palermo trasmise al Procuratore Generale i verbali delle
dichiarazioni rese dal Giuga il cinque novembre 1998 ed il 24 aprile
1999, rispettivamente a magistrati delle D.D.A. di Caltanissetta e di
Palermo.
Dal verbale del 24 aprile 1989, acquisito in forma integrale, si rileva
che Giuga, premettendo di essere stato affiliato nel dicembre 1986 alla
famiglia mafiosa di Sommatino, compresa nel mandamento di
Vallelunga Pratameno, capeggiato da Giuseppe Madonia, e di avere
iniziato a collaborare con la giustizia nel settembre 1998 (pagine 3-45), dichiarò che lo stesso Madonia diceva di considerare “ come un

385
figlio” il costruttore Calogero Pulci (ibidem, pag. 12) e faceva
affidamento sulle sue relazioni, i suoi contatti e le sue conoscenze. Il
Pulci, tra gli altri, secondo quanto riferito dal collaborante annoverava
tra i propri amici il magistrato dottor Corrado Carnevale (indicato
come percettore di somme di denaro) e l’odierno imputato.
Lo stesso Giuga riferì di avere accompagnato a Catania, agli inizi del
1991, l’avvocato Salvatore Montana ad un appuntamento con Nitto
Santapaola, allora latitante. In tale circostanza, il Madonia ed il
Santapaola si erano messi a discutere di una telefonata anonima
pervenuta all’Ufficio dell’Alto Commissario, a Roma, con cui una
voce femminile avrebbe indicato in Contrada l’autore di una “soffiata”
che aveva consentito al Santapaola di sfuggire ad un “blitz” della
Polizia, effettivamente verificatosi. Il Madonia, quindi, aveva chiesto
all’avv. Montana se il Pulci fosse tornato da Roma, avendogli in
precedenza consegnato un regalo per Contrada. Il legale gli aveva
risposto di non averlo né visto né sentito e si era impegnato a dargli
l’incarico di recuperare una copia della bobina relativa alla
registrazione, per cercare di individuare la provenienza della telefonata
e punire il delatore o la delatrice (ibidem, pagine 38-40).
Il 18 giugno 1999, ricevuti i predetti verbali, la Procura Generale
presso la Corte di Appello di Palermo conferì dettagliate deleghe di
indagine sulle circostanze oggetto delle dichiarazioni del Giuga
(integrate da ulteriori richieste di accertamenti in data 20 settembre
1999), i cui esiti sono illustrati nelle note n° 4376 del 16 agosto 1999,

386
n° 5261 del 30 settembre 1999, n° 5579 del 12 ottobre 1999, n° 6028
del 26 ottobre 1999.
Con nota dell’undici settembre 1999 la Procura della Repubblica di
Caltanissetta inviò il verbale dell’interrogatorio reso al Pubblico
Ministero il 18 agosto 1999, con il quale il Giuga ritrattò le proprie
dichiarazioni, comprese quelle a carico di Contrada, dicendosi
all’oscuro di tutti gli accadimenti che avevano riguardato la “famiglia”
di Sommatino a partire dal 1991 e confessando che quanto da lui
riferito gli era stato suggerito dal Pulci in occasione della comune
detenzione nel carcere di Enna nel 1998 .
Nella predetta nota della Procura di Caltanissetta si afferma che le
prime incongruenze nel suo narrato erano emerse nel corso
dell’interrogatorio del 13 agosto 1999:

<< le dichiarazioni del

GIUGA apparivano tendenziose; infatti tutti i soggetti, accusati per
fatti per i quali non era già intervenuta una sentenza di condanna
definitiva o per fatti che comunque apparivano già acclarati al di là di
ogni dubbio, erano personaggi nei confronti dei quali PULCI
Calogero nutriva motivi di risentimento o che, nella dialettica interna
della criminalità organizzata di suo mattino, si contrapponevano a
PULCI Calogero (…) In definitiva si delineava chiaramente uno
specifico disegno volto da una parte ad indirizzare le propalazioni
contro soggetti che rappresentavano la corrente opposta al PULCI e
dall'altra ad alleggerire la posizione del PULCI, unitamente a quella
di INDORATO STEFANO, quest'ultimo persona di fiducia del PULCI,
come lo stesso GIUGA, secondo le precedenti risultanze processuali

387
(…) Le accuse GIUGA su appartenenti a forze dell'ordine si
concentravano sui soggetti che avevano consentito le più incisive
operazioni contro PULCI Calogero ed i soggetti a lui più vicini>>.
La Difesa, dando atto dell’impegno della Procura Generale nella
verifica dei riscontri alle false propalazioni del Giuga, le ha additate
come

un

esempio

dei

possibili

fattori

condizionanti

delle

collaborazioni che hanno attinto Contrada.
Tale impostazione pecca, ancora una volta, di genericità.
Ed invero, i motivi ispiratori della induzione del Giuga a mentire – cioè il
proposito del Pulci di depistare le indagini che lo riguardavano o concernevano i
soggetti a lui più vicini, e di colpire gli appartenenti alle Forze dell’Ordine che si
erano occupati di lui e dei suoi sodali (specificamente, vari esponenti dell’Arma
dei Carabinieri) –non si attagliano alla figura di Contrada.
Il Giuga, infatti, ha riferito che anche le false accuse nei riguardi di Contrada gli
erano state suggerite da Pulci, precisando che questi lo aveva esortato ad
inventarle facendogli balenare che, colpendo figure di rilievo, egli avrebbe potuto
rendersi più credibile (pagine 11-12- 25 – 27 del verbale di interrogatorio del 18
agosto 1999).

In conclusione, le dichiarazioni del Giuga hanno costituito un unicum
legato alla iniziativa del Pulci ed alla convinzione di potersi
accreditare, restando del tutto estranee a qualsiasi ipotesi di complotto
o di accordi fraudolenti o pedissequi adeguamenti tra collaboranti
escussi in questo giudizio.
Esse, d’altronde, rimontano al periodo, particolarmente critico,
successivo alla condanna di Contrada, nel quale il rischio di

388
speculazioni è stato più elevato, tanto da imporre, come si dirà, criteri
ancora più restrittivi nella valutazione degli apporti dei nuovi
collaboratori di giustizia.
*****
La temperie del primo dibattimento di appello, del resto, spiega anche
il clamore suscitato da una intervista rilasciata, nell’ambito della
trasmissione “Porta a Porta” del 16 dicembre 1999, da Giovanni
Mutolo, il quale aveva sostenuto di avere assistito ad un incontro del
fratello Gaspare con Tommaso Buscetta, svoltosi a Roma nel maggio
del 1994, e cioè nel medesimo torno di tempo in cui i due collaboranti
aveva reso i rispettivi esami dibattimentali.
Con ordinanza del 13 giugno 2000 la Corte rigettò la richiesta di
esame di Giovanni Mutolo sulle circostanze oggetto dell’intervista,
ritenendola <<non utile (..) anche in dipendenza del contenuto del
verbale dallo stesso reso al P.M.>>, e cioè delle dichiarazioni assunte
da magistrati della D.D.A. di Palermo il 16 febbraio 2000, con le quali
lo stesso Giovanni Mutolo aveva spiegato quanto segue: <<Durante
l'incontro tra mio fratello

e Buscetta si parlò solo del processo

Andreotti e nei termini sopra riferiti; escludo pertanto che sia stato
fatto alcun riferimento al processo Contrada. Aggiungo che di
Contrada io non so nulla perché soltanto ho avuto occasione di
incontrarlo nel luglio del '83 quando mi notificò un mandato di cattura
emesso contro di me dal giudice Falcone>>.
Del resto, anche a volere ammettere che le circostanze riferite da
Giovanni Mutolo - peraltro non verificate - fossero vere, va comunque

389
tenuto presente che sia Gaspare Mutolo, sia Buscetta hanno reso in
dibattimento

dichiarazioni

coerenti

con

quelle

oggetto

degli

interrogatori da loro rispettivamente resi nella fase delle indagini
preliminari, e cioè ben prima del maggio 1994, come si desume dalla
mancata contestazione di significative difformità; esulando, dunque,
l’ipotesi di una preordinazione delle loro testimonianze.

390
CAPITOLO XIV

Le censure riguardanti la vicenda Gentile
Come osservato dal Tribunale, la c.d. “vicenda Gentile”, risalente
all’Aprile 1980 <<epoca in cui nessun collaboratore di giustizia aveva reso
dichiarazioni sul conto dell’imputato ed in cui egli godeva indiscussa fama di
prestigioso funzionario della Questura di Palermo>> rientra nel novero di

quei fatti <<univocamente sintomatici di gravi anomalie di comportamento
dell’imputato nel corso della propria carriera professionale, alcuni derivanti da
dichiarazioni testimoniali, altri fondati quasi esclusivamente su prove documentali,
aventi nel loro complesso valore processuale di ulteriori elementi probatori di
riscontro, obiettivi ed autonomi, rispetto alle già esaminate, plurime e convergenti,
dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia>> (pag. 1135 della

sentenza appellata).
Lunedì 14 aprile 1980 il Commissario Capo di P.S. Renato Gentile, funzionario addetto
alla Squadra Mobile della Questura di Palermo, redasse una relazione di servizio, inviata
al Dirigente della stessa Squadra Mobile dell’epoca, dott. Giuseppe Impallomeni, con la
quale fece presente quanto segue: <<La sera di sabato 12 c.m., nell’antrone52 di questa
Squadra Mobile, dopo avere lasciato la S.V., venivo avvicinato dal dott. Contrada che mi
chiedeva se fossi andato a fare una perquisizione a casa di Inzerillo Salvatore e se in
quell’occasione agenti armati di mitra fossero entrati nelle stanze facendo impaurire i
bambini: a questo punto il dott. Contrada aggiungeva che aveva avuto lamentele dai capimafia per il modo in cui si era agito. Al che lo scrivente rispose che la perquisizione
avvenne in modo normalissimo, senza violenza e senza armi in pugno, anzi, gli uomini
nella stanza dove dormivano le figlie del latitante, si comportarono in modo tale da non
52

Così recita, per un evidente refuso, il testo originale del documento.

391
farle alzare dal letto, aggiunsi, inoltre, che tutta l’operazione era diretta alla presenza
della S.V. . Il dott. Contrada aggiungeva che determinati personaggi mafiosi hanno
allacciamenti con l’America per cui noi, organi di Polizia non siamo che polvere di fronte
a questa grande organizzazione mafiosa: hai visto che fine ha fatto Giuliano?
Nel pomeriggio di oggi la guardia Naso, della sez. catturandi, mi informava che nel
pomeriggio di sabato anche lui fu chiamato dal dott. Contrada il quale gli chiese circa
l’operazione compiuta presso l’abitazione dell’Inzerillo>>.
La relazione venne trasmessa il

15 aprile 1980 dal dott. Impallomeni al Questore

dell'epoca, dott. Vincenzo Immordino. Quest’ultimo, a sua volta, segnalò l’episodio al
Capo della Polizia con un appunto riservato dell'undici maggio 1980, indicando l'urgenza
che si procedesse al trasferimento in altra sede dell’odierno imputato, del quale
stigmatizzò l’immobilismo a seguito dei fatti, di cui si dirà, culminati nel blitz del 5
maggio 1980 e nei successivi arresti di esponenti mafiosi.
Il Tribunale -

illustrati la caratura criminale di Salvatore Inzerillo nell’ambito

dell’organizzazione mafiosa ed i suoi collegamenti con gli Stati Uniti nel narcotraffico accertava che la lamentela circa le modalità della perquisizione era provenuta dall'Inzerillo
stesso, il quale aveva chiesto al proprio difensore, l’avv. Cristoforo Fileccia, di farsene
portavoce con Contrada.
Il professionista, dunque, la mattina immediatamente successiva alla notte in cui si era
svolta la perquisizione, e cioè il 12 aprile 1980, aveva casualmente incontrato al Palazzo
di Giustizia di Palermo il dott. Vittorio Vasquez, funzionario della Criminalpol e gli
aveva illustrato la doglianza, che Vasquez, una volta rientrato in ufficio, aveva esposto
all’odierno imputato.
Bruno Contrada, quindi, la stessa sera del sabato 12 aprile 1980, aveva rivolto a Gentile le
parole riportate fedelmente da questi nella relazione del lunedì successivo, redatta su

392
richiesta di Impallomeni.
Il Tribunale dava conto delle ragioni a sostegno del giudizio di piena attendibilità dei testi
Gentile ed Impallomeni, e della valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni della
guardia Biagio Naso e dei sottufficiali, all’epoca in servizio presso la Squadra Mobile,
Francesco Belcamino e Corrado Catalano, indicati dalla Difesa.
Il Naso ed il Belcamino, in particolare, avevano affermato di avere sentito Contrada dare
affettuosi consigli al giovane funzionario sul modo di condurre le perquisizioni ed
avevano escluso che fossero state pronunziate le parole riportate nella relazione.
Il Catalano aveva dichiarato che Gentile gli aveva confidato di avere redatto, perché
costretto a farlo, una relazione dal contenuto falso.
Quel giudice, inoltre, rilevava che i generici apprezzamenti espressi da alcuni testi (tra cui
i predetti Naso, Belcamino e Catalano) sui modi irruenti con cui Gentile - nell’ambito dei
suoi compiti di responsabile della ricerca dei latitanti - avrebbe eseguito le perquisizioni
domiciliari, non avevano trovato rispondenza in specifici fatti emersi dal processo.
Attribuiva, infine, alle frasi rivolte da Contrada a Gentile, un << inequivoco significato
intimidatorio",

"sintomatico della volontà di incutere… uno stato di soggezione nei

confronti dell'organizzazione mafiosa>>.
Concludeva, dunque, (pag. 1201 della sentenza appellata): <<Inoltre è particolarmente

significativo che Salvatore Inzerillo aveva individuato il dott. Contrada come
specifico destinatario delle proprie lamentele perchè tale circostanza non è in alcun
modo giustificabile con il ruolo istituzionale ricoperto dall’imputato che già da
alcuni mesi dirigeva la Criminalpol e pertanto non era responsabile delle frequenti
perquisizioni eseguite nei confronti dell’Inzerillo dalla Squadra Mobile in quel
periodo diretta dal dott.Impallomeni al quale dunque il predetto avrebbe dovuto far
pervenire le proprie lagnanze. Pertanto se il latitante mafioso Inzerillo decideva di

393
rivolgersi all'imputato non poteva che essere per il ruolo da quest'ultimo rivestito
di referente proprio all'interno delle Forze di Polizia e ciò in perfetta consonanza
con quanto, in modo peculiare, dichiarato dal collaboratore di giustizia Gaspare
Mutolo, il quale aveva appreso che proprio Salvatore Inzerillo era uno degli
“uomini d’onore” in contatto con l’imputato che anche nei suoi confronti aveva
dispensato i propri favori>>.
****
Le censure riguardanti la vicenda Gentile sono state articolate nelle prime venti pagine
del volume VI, capitolo VI dell’Atto di impugnazione (paragrafo VI. 1), e, più
diffusamente, nelle 152 pagine del volume XIII dei Motivi Nuovi.
Per ragioni di comodità espositiva, esse possono essere riassunte nei termini che seguono.
Si deduce che la vicenda Gentile maturò, venendo strumentalizzata, in un contesto di
incompatibilità e dissapori tra Contrada - cui gli uomini della Squadra Mobile erano
legati da vincoli di stima, fiducia, affiatamento, affetto, specie dopo l’uccisione del loro
capo Boris Giuliano - ed Impallomeni, frustrato per la sua sostanziale esautorazione e
visto come un intruso, un estraneo, un funzionario non all'altezza del compito.
Lo stesso Impallomeni aveva rappresentato questo suo stato d’animo nel corso del proprio
esame, assunto all’udienza del 20 maggio 1994, non nascondendo di essersi aspettato una
iniziativa disciplinare nei riguardi dell’odierno imputato a seguito dell’episodio. Per
raggiungere tale deprecabile fine egli avrebbe sfruttato, snaturandone il senso con basse
insinuazioni e menzogne, un fatto di per sé banale ed insignificante (pagina 2 e pagine
143- 147 vol. XIII dei Motivi Nuovi).
La strumentalizzazione della vicenda, il mendacio di Impallomeni, le pressioni esercitate
sul giovane funzionario Gentile per fargli redigere una relazione ideologicamente falsa,
emergerebbero:

394
•

dalla non corretta cronologia degli eventi stabilita dal Tribunale, foriera di una
loro interpretazione distorta;

•

dalle testimonianze di coloro che avevano riferito di tali pressioni e che avevano
percepito l’effettivo contenuto del richiamo indirizzato dall’imputato;

•

dai comportamenti poco ortodossi dello stesso Gentile nella esecuzione dei suoi
compiti di ricerca del latitanti, indiretto riscontro della veridicità di tali
testimonianze.

Quanto alla cronologia degli eventi, l’incontro Fileccia-Vasquez al Palazzo di Giustizia
sarebbe avvenuto non il 12 aprile 1980, ma <<un giorno imprecisato del mese di

aprile, comunque in periodo di poco precedente al 12 di detto mese>>.
Nella circostanza, l’avv. Fileccia avrebbe messo al corrente il dott. Vasquez delle
lamentele pervenutegli dal suo cliente, Salvatore Inzerillo, noto latitante mafioso, per il
modo in cui erano state effettuate << frequenti perquisizioni nella sua abitazione ad

opera di personale della Squadra Mobile. II legale rappresentò al dott. Vasquez
che il motivo delle doglianze dell'Inzerillo consisteva nel fatto che gli uomini della
Polizia irrompevano spesso nella sua abitazione, puntando le armi contro la moglie
e i figli minori e adottando metodi brutali, comunque non necessitati dalle
esigenze operative>> (pag. 1 vol. XIII dei Motivi Nuovi).
Peraltro dagli atti processuali <<non è risultato che il 12 aprile 1980 sia stata

effettuata una perquisizione nell’abitazione di Inzerillo né di mattina né tanto
meno di pomeriggio o nelle prime ore della sera, così come dichiarato dal dott.
Gentile>> (ibidem, pag. 13), e quindi le lamentele di Inzerillo non potevano riferirsi a
quella specifica perquisizione.
Come riferito dall’imputato nel corso del proprio esame, l’incontro con Gentile, avvenuto
al termine dell’orario di ufficio, sarebbe stato casuale ed estemporaneo, circostanza,

395
questa <<di fondamentale importanza al fine di escludere in maniera certa che il

dott. Contrada avesse voluto, con parole di intimidazione, esplicita e aperta o
servata53 e sottintesa, indurre il dott. Gentile a desistere o non più impegnarsi nella
ricerca di criminali latitanti in genere e di Salvatore Inzerillo in specie.
Qualora ciò fosse stato l'intendimento, di certo il dott. Contrada non l'avrebbe fatto
in quel luogo, in quel momento e in quelle circostanze e cioè "coram populi">>.
Ed ancora, <<….il dott. Contrada stava uscendo dall’ufficio in compagnia del dott.

Vasquez, il quale si era fatto in precedenza portavoce delle lamentele espresse
dall’Inzerillo tramite il suo legale, avv. Fileccia. La concomitante presenza del
dott. Gentile e del dott. Vasquez, deve essere stato probabilmente il motivo
dell'insorgere del ricordo del problema che gli era stato prospettato e quindi
dell'approccio con Gentile, consistente nella domanda se era stato a casa di
Inzerillo e se si erano verificati inconvenienti tali da giustificare le lamentele e,
comunque, nell’invito o consiglio o esortazione per evitare in futuro il ripetersi di
incidenti del genere>> (ibidem, pagine 3-4 e pag. 54).
In altri termini, il Tribunale avrebbe errato nel dare credito alla <<"verità" del dott.

Gentile e Impallomeni per la illogicità di un intervento, quello del dott. Contrada
che sarebbe stato esperito dopo un notevole numero di perquisizioni e perdippiù
svolte nell'arco di un anno circa>> (pag. 8 vol. VI capitolo VI dell’Atto di
impugnazione), anzicchè in modo subitaneo, come sarebbe stato plausibile laddove vi
fossero stati intendimenti collusivi.
Oltretutto, se davvero vi fosse stato un rapporto collusivo tra l’imputato e Salvatore
Inzerillo, questi non avrebbe avuto bisogno della mediazione del proprio avvocato per fare
giungere le sue lamentele al loro destinatario.

53

Così nel testo, verosimilmente si intende dire “riservata”

396
Quel giudice avrebbe parimenti errato:
•

nel non considerare che Gentile aveva ricevuto pressioni per redigere la relazione
di servizio;

•

nel sottovalutare le scuse che l’imputato aveva riferito essergli state rivolte dal
giovane collega, dispiaciuto per essere stato costretto a lasciare una traccia
formale del fatto (pag. 6 Vol. VI capitolo VI dell’Atto di impugnazione).

Non a caso, del resto, <<L'episodio Gentile è accaduto il 12 aprile 1980, sabato, di

sera. La relazione del dott. Gentile porta la data del 14 aprile 1980, lunedì. Quella
del dott. Impallomeni la data del 15 aprile 1980. Ciò sulla base dei documenti e
delle testimonianze. Le date sono indicative del fatto che il dott. Gentile non
redasse spontaneamente la relazione subito dopo il colloquio con Contrada, ma che
essa fu scritta due giorni dopo, su richiesta o sollecitazione o pressione o
imposizione del dott. Impallomeni, come testimoniato da molti appartenenti alla
Squadra Mobile (Vasquez, Peritore, Pellegrino, Incalza, Bontfaraglio, Scotto,
Catalano, Colasante, etc...)>>(pag. 24 Vol XIII dei Motivi nuovi) .
Ed ancora, il Tribunale non avrebbe considerato che il Questore Immordino si limitò a
disporre l'inserimento delle relazioni Gentile ed Impallomeni nel fascicolo personale di
Contrada, esistente agli atti della Questura, <<non adottò alcun provvedimento né

prese alcuna iniziativa,

in particolare, non trasmise le relazioni al Ministero

dell'Interno né all'Autorità Giudiziaria,

per eventuali provvedimenti di

competenza. Non convocò il dott. Contrada per chiedergli chiarimenti e
spiegazioni sull'accaduto (…)Se avesse riscontrato nel comportamento del dott.
Contrada, così come riferitogli dal dott. Impallomeni, elementi di responsabilità
disciplinare, avrebbe riferito al Ministero dell'Interno, per i conseguenti
provvedimenti.

397
Se avesse, invece, ritenuto che al comportamento integrava estremi di reato
avrebbe interessato personalmente o tramite lo stesso dott. Impallomeni, dirigente
della Squadra Mobile, la competente Autorità Giudiziaria.
Se avesse considerato che il dott. Contrada aveva posto in essere un
comportamento riprovevole nei confronti del dott. Impallomeni o del dott. Gentile
o comunque, contrario ai suoi doveri di ufficio, lo avrebbe richiamato o
rimproverato o gli avrebbe chiesto chiarimenti in merito>> (pagine 8 e 9 volume XIII
dei Motivi Nuovi).
Allo stesso modo, il primo Giudice aveva sottovalutato la circostanza che l’episodio
Gentile non era stato trattato dall'Ispettore Generale

Zecca - che ne aveva soltanto

accennato in uno dei suoi appunti manoscritti - nella relazione redatta a conclusione
dell'inchiesta svolta nel giugno 198154, in quanto ritenuto marginale e valutato come mero
indicatore del risentimento di Impallomeni per essere stato scavalcato da Contrada,
rivoltosi direttamente al suo subordinato e non a lui in violazione del principio gerarchico
(pag. 69 Vol. XIII Motivi nuovi).
Inoltre, le modalità poco ortodosse della condotta del dott. Gentile nell’esecuzione delle
perquisizioni sarebbero emerse in occasione di un altro episodio, e cioè la perquisizione
da lui eseguita ai sensi dell’art. 41 T.U.L.P.S. il 15 marzo 1980 in territorio di Ciaculli
presso l’abitazione di Giovannello Greco, collegata ad un fermo eseguito nei confronti
dello stesso Giovannello Greco e di Giuseppe Greco, detto “Scarpuzzedda”, noti mafiosi,
nelle more trattenuti presso gli uffici della Squadra Mobile.
In tale circostanza, come ricordato anche nella sentenza appellata (pagine 1158 e 1159) il
teste dott. Francesco Pellegrino, già funzionario presso la Squadra Mobile di Palermo,
aveva ricevuto una lamentela da parte del mafioso Salvatore Greco (padre di Giovannello
54

Relazione della quale si dirà appresso e, più oltre, a proposito della vicenda relativa al “blitz del
5 maggio 1980”.

398
Greco), il quale aveva asserito che nel corso di quella perquisizione, il dott. Gentile aveva
spintonato la figlia “ mettendole le mani addosso”. Anche “Pino” Greco detto
“Scarpuzzedda” si era lamentato con lui asserendo che lo stesso Gentile l’aveva
spintonato quando egli era stato tratto in arresto.
Ebbene, (cfr. pag. 149 Vol. XIII dei motivi nuovi) : <<Come si evince dalla sua

testimonianza, resa all'udienza del 7-2-1995, il dott. Francesco Pellegrino (…)
aveva richiamato ed invitato o esortato o consigliato>> il dott. Gentile <<ad agire in
modo da non provocare siffatti inconvenienti e conseguenti legittime proteste.
Allora si pone la domanda la cui risposta dà la chiave della corretta interpretazione
e valutazione del comportamento e del dott. Gentile e del dott. Impallomeni.
Perché il dott. Gentile, in seguito al richiamo e all' invito o consiglio o esortazione
rivoltagli dal suo superiore diretto dott. Pellegrino, a comportarsi in maniera più
corretta nei riguardi dei familiari, specie donne dei latitanti, non ha redatto una
relazione sull'intervento nei suoi confronti, così come aveva fatto per il dott.
Contrada?
Perché non si è sentito turbato o intimidito dalle parole del dott. Pellegrino "cerca
un po' di stare attento perché guarda che questa qui insomma è gente....."(inc.
nella trascrizione del verbale ma probabilmente la parola è: “pericolosa”)?
La risposta è semplice: perché il dott. Impallomeni non glielo ha chiesto, anzi non
glielo ha imposto, in quanto non nutriva sentimenti di astio e rancore nei confronti
del dott. Pellegrino e non aveva quindi motivo o interesse alcuno a colpirlo>> così
come, invece, aveva fatto nei riguardi dell’odierno imputato.
Ulteriore aspetto evidenziato dai difensori appellanti è stato l’impegno investigativo del
loro assistito nei riguardi di Salvatore Inzerillo e la sua cosca, tradottosi nelle indagini
espletate per l'omicidio di Di Cristina Giuseppe, per la vicenda Sindona e per l'omicidio

399
del Procuratore della Repubblica di Palermo, dott. Gaetano Costa (pag. 8 Vol. VI capitolo
VI dell’Atto di impugnazione e pag. 60 dei Motivi nuovi, ove si riportano le dichiarazioni
spontanee rese da Contrada all’udienza del 26 maggio 1995).
*****
Le doglianze sin qui riassunte non hanno fondamento.
Rinviando alla ricostruzione operata dal Tribunale, che ha vagliato in massima parte il
materiale logico riversato nell’Atto di impugnazione e nei Motivi nuovi,

giova

innanzitutto rilevare che la cronologia dei fatti, come prospettata dai difensori appellanti,
sconta evidenti forzature.
Ed invero, non sono aderenti alle risultanze processuali le proposizioni difensive secondo
cui :
•

l’incontro Fileccia-Vasquez al Palazzo di Giustizia di Palermo sarebbe avvenuto
non il 12 aprile 1980, ma <<un giorno imprecisato del mese di aprile,

comunque in periodo di poco precedente al 12 di detto mese>>;
•

nelle prime ore del mattino del 12 aprile 1980 non vi sarebbe stata alcuna
perquisizione presso l’abitazione di Salvatore Inzerillo;

•

questi, piuttosto, si sarebbe lamentato genericamente, per il tramite del suo legale,
della frequenza e dei metodi brutali delle perquisizioni nella sua abitazione ad
opera di personale della Squadra Mobile;

•

l’incontro Contrada - Gentile, avvenuto al termine dell’orario di ufficio, sarebbe
stato casuale ed estemporaneo;

•

il ricordo del problema prospettato dall’avv. Fileccia sarebbe affiorato nella mente
dell’imputato in modo altrettanto casuale, e cioè per la concomitante presenza del
Gentile e del dott. Vasquez, che avrebbe indotto Bruno Contrada a chiedere al
giovane funzionario se fosse stato a casa di Inzerillo e se si fossero verificati

400
inconvenienti.
Ora, premesso che gli stessi difensori appellanti reputano la casualità dell’incontro,
correlata alla loro ricostruzione della cronologia dei fatti << di fondamentale

importanza al fine di escludere in maniera certa che il dott. Contrada avesse
voluto, con parole di intimidazione, esplicita e aperta o servata55 e sottintesa,
indurre il dott. Gentile a desistere o non più impegnarsi nella ricerca di criminali
latitanti in genere e di Salvatore Inzerillo in specie>> (pagine 3-4 volume XIII dei
Motivi Nuovi), vanno pienamente condivise le puntuali considerazioni svolte dal
Procuratore Generale, a confutazione del costrutto difensivo, nella memoria depositata il
14 novembre 2005 in questo giudizio di rinvio.
Ed invero, le doglianze di Inzerillo riguardarono non solo il giro di vite adottato dalla
Squadra Mobile sotto la direzione di Impallomeni56, con la frequenza ed aggressività delle
perquisizioni preordinate alla sua ricerca, ma anche e soprattutto le modalità di una
specifica perquisizione: quella compiuta nelle prime ore del mattino del 12 aprile 1980.
Tanto emerge:
•

dall’incrocio delle testimonianze dell’avv. Fileccia (<<prese spunto dall’ultima
perquisizione andata oltre i limiti dell’accettabile>>, pag. 11 trascrizione udienza
11.4.1995) , del dott. Vasquez (<<era stata fatta una perquisizione alla sua
villetta...>>: pag. 8 trascrizione udienza 10-1-95), e del sottufficiale Biagio Naso;

•

dalle relazioni di servizio e dalle testimonianze di Gentile e di Impallomeni;

•

dalla nota in data 11 maggio 1980 a firma del Questore Immordino.

Segnatamente, l’avv. Fileccia ha riferito (pagine 7-8-11-12 e 26 della trascrizione : <<Un

55

Vedi nota 2.
Il quale aveva costituito una apposita sezione-catturandi, ponendovi a capo Gentile, nell’ambito
di un potenziamento e una riorganizzazione dell’attività di ricerca dei latitanti,articolata anche
nell’istituzione di appositi archivi riguardanti i latitanti mafiosi ( pag. 66 e ss. esame Gentile,
trascrizione udienza 20 maggio 1994).
56

401
giorno Inzerillo è venuto da me lamentandosi per i modi violenti con i quali la polizia
irrompeva,

addirittura scavalcando l'inferriata

con i mitra,

in questa

villa

dell'Inzerillo e faceva spaventare e la moglie e i bambini (…)
P.M.: Quindi non fece riferimento ad una perquisizione. La prego di rispondere, non
fece riferimento ad una perquisizione.
FILECCIA C.: No, no, pero' prese spunto di intervenire presso di me, perche' i giorni
prima c'era stata una

perquisizione, dice che era stata... era andata oltre i limiti

dell'accettabile>>.
Orbene, come rilevato dal Procuratore Generale nella già citata memoria <<l’espressione

“i giorni prima”, (salvo che la si voglia trascrivere in “giorni prima”, omettendo la
“i”, come si fa a pag. 64 del vol.13 dei motivi nuovi) sembra doversi leggere come
“il giorno prima”, perché diversamente non avrebbe senso l’uso dell’articolo
determinativo plurale innanzi al sostantivo giorni>>.
In ogni caso, le lacune mnemoniche dell’avv. Fileccia sono state colmate dalla
testimonianza della guardia Biagio Naso, il quale partecipò alla perquisizione, da lui
collocata nello stesso giorno del colloquio Contrada – Gentile, o, più esattamente, la notte
tra l’undici ed il 12 aprile (pag. 104 trascrizione udienza 13-1-95), e cioè il 12 aprile
1980.
Soggiunge il Procuratore Generale (pag. 7 della citata memoria), riferendosi alle relazioni
Gentile ed Impallomeni, che in esse << non si fa menzione della data, ma proprio per

questo dal tenore complessivo del discorso si ricava che nel colloquio GentileContrada e in quello Contrada-Impallomeni non si parlò di date perché non ce
n’era bisogno, riferendosi all’evidenza gli interlocutori alla perquisizione
recentemente effettuata.
Diversamente, l’imputato non avrebbe potuto puramente e semplicemente chiedere

402
a Gentile “se fossi andato a fare una perquisizione... e se in quella occasione
agenti armati di mitra...” né questi avrebbe potuto, altrettanto puramente e
semplicemente, obiettare “che tutta l’operazione era diretta alla presenza della
S.V.” (di Impallomeni) : ma avrebbe dovuto chiedere, ad esempio, “se quattro
giorni fa, cinque giorni fa, una settimana fa fossi andato a fare una perquisizione
e se...” etc. etc.
Tutto ciò è perfettamente aderente a quanto dichiarato da Gentile al dibattimento
circa un rapporto di immediatezza dell’intervento di Contrada rispetto all’espletato
atto di ricerca del latitante>>.
D’altra parte, come anche rilevato dal Tribunale, la circostanza che della perquisizione in
parola non fosse stato fatto un verbale non è significativa, stante il minor rigore formale
all’epoca adottato nella documentazione di operazioni di Polizia, specie se conclusesi con
esito negativo57.
Piuttosto, nel fascicolo personale dell’Inzerillo è contenuto il processo verbale di vane
ricerche eseguito nell’abitazione del predetto in data 9/4/1980, e cioè appena tre giorni
prima della perquisizione eseguita da Gentile ed Impallomeni che aveva tanto “disturbato”
il latitante Inzerillo.
Da tale verbale, tuttavia, si evince che si trattò di altra perquisizione, perché in esso non
risultano apposte né la firma di Gentile, né quella di Impallomeni (pag. 1199 della
sentenza appellata).
Infine, decisivi elementi di giudizio circa la datazione della perquisizione emergono dalla
già menzionata nota riservata al capo della Polizia in data 11 maggio 1980, con cui il
Questore Immordino accompagnò le relazioni di Gentile ed Impallomeni. In essa quale si

57
Cfr. pagine 1033-1034 della sentenza appellata e le numerose testimonianze ivi menzionate,
anche con riguardo alla perquisizione eseguita il 30 aprile 1980 presso l’abitazione di Rosario
Riccobono in via Jung.

403
parla espressamente di una “perquisizione eseguita la sera prima” rispetto alla
conversazione Gentile-Contrada del 12-4-80: <<L’attuale “tranquillità” del V. Questore
Contrada potrebbe derivare da un tipo di inattività sostanziale che “tranquillizza” certi
settori (tu non attacchi-noi non attacchiamo); in un tale quadro di logorio psicologico
potrebbe trovarsi la spiegazione di un fatto, certamente grave e sintomatico, denunziato
in una relazione dal Commissario Gentile il quale, la sera prima, aveva eseguito ricerche
e perquisizioni nella casa del latitante Inzerillo Salvatore>>.
Individuata, dunque, nel 12 aprile 1980 la data della perquisizione di che trattasi, va
ricordato che il teste Vasquez ha riferito di avere incontrato l’avv. Fileccia <<una
mattina qui, al palazzo di giustizia>>, precisando <<...e, rientrato in ufficio, ne parlai
con Contrada>> (pag. 8, trascrizione udienza 10-1-95).
Poiché la perquisizione avvenne la notte tra l’11 e il 12 aprile, e la sera del 12 aprile
Contrada già poté parlarne a Gentile, la mattina non può che essere quella del 12 aprile, e
dunque deve concludersi che Vasquez ne riferì a Contrada quella stessa mattina.
Ne risulta, come rilevato alle pagine 8 e 9 della già citata memoria del Procuratore
Generale, travolta << ab imis la tesi della non-immediatezza dell’intervento di

Contrada, che poggia sulla retrodatazione della perquisizione e sul conseguente
stiramento all’indietro dei tempi della visita di Inzerillo a Fileccia, dell’incontro
Fileccia-Vasquez, del riferire di Vasquez a Contrada.
L’intervento di Contrada su Gentile non fu, dunque, il frutto della occasionale e
contestuale presenza di Gentile e Vasquez, che fece ricordare all’imputato quanto
riferitogli da quest’ultimo alcuni giorni prima, ma è, invece, il naturale epilogo del
recentissimo apprendimento da parte di Contrada delle lagnanze di Inzerillo
riferitegli da Vasquez>>.
Tale conclusione, indicativa della estrema celerità dell’agire dell’imputato, è corroborata

404
dalla prova di una <<vera e propria attività di investigazione>> svolta dallo stesso
Contrada <<al fine di identificare il responsabile della perquisizione>> (pag. 10
della citata memoria del PG).
Il teste De Luca, infatti, ha riferito di avere saputo da Contrada e da Vasquez che
l’Inzerillo ed i suoi familiari si erano lamentati, in particolare, del comportamento di un
“giovane funzionario” (pag. 160 trascrizione udienza 28.10.1994).
Orbene, risulta che l’odierno imputato interpellò due giovani funzionari prima di Gentile
a proposito delle lamentele di Inzerillo, e cioè il dott. Filippo Peritore, all’epoca
ventinovenne, essendo nato il 25.12.1950, ed il dott. Girolamo Di Fazio, nato il 23 giugno
1948.
Il dott. Peritore, escusso quale teste all’udienza del 24 gennaio 1995, ha riferito che <<
...il dott. Contrada, non ricordo in che circostanza di tempo e di luogo, mi disse se avevo
effettuate perquisizioni o ricerche di latitanti. Io confermai e mi disse anche se c’erano
stati problemi...io dissi che non c’era stato nessun problema e chiesi spiegazioni...Disse
“no...visto che non sei tu, va be’, ne parlerò con l’interessato”...Poi ho saputo, così , da
vicende che sono successive,che la stessa cosa era stata fatta ad altro mio collega, dott.
Girolamo Di Fazio e al dott. Gentile>>.
Anche in questo caso, come rilevato dal Procuratore Generale nella citata memoria del 14
novembre 2005, il processo ha offerto gli elementi necessari a contestualizzare il ricordo
del testimone, il quale, peraltro, ha collegato la richiesta di informazioni a lui rivolta con
le analoghe richieste dirette a Di Fazio e Gentile .
Ed invero, nella relazione redatta il lunedì 14 aprile 1980, il dott. Gentile scrisse : << Nel
pomeriggio di oggi, la guardia Naso della Sez. Catturandi mi informava che nel
pomeriggio di sabato (cioè del 12 aprile, n.d.r.) anche lui fu chiamato dal Dott.
CONTRADA

il quale gli chiese circa l'operazione compiuta presso l'abitazione

405
dell'INZERILLO>>.
Biagio Naso, rileva il Procuratore Generale (pag. 11 della memoria) <<è uno degli

agenti che parteciparono alla perquisizione, tanto che ne ha descritto le modalità al
Tribunale. E’ troppo ovvio, pertanto, che egli – quel pomeriggio del 12 aprile –
poté fornire all’interpellante l’esatta identità del giovane funzionario, sicché deve
ritenersi che l’interrogazione di Peritore e di Di Fazio sia avvenuta dopo il rientro
in ufficio in mattinata di Vasquez e prima del pomeriggio in cui fu interrogato
Naso: cioè con un operare fulmineo..>> che costituisce il nucleo essenziale del ricordo
narrato dal dott. Gentile nel corso del proprio esame.
Soggiunge il Procuratore Generale <<Incassata l’informazione da Naso, l’imputato se

la conservò sino a sera e, pur avendo visto Impallomeni e Gentile insieme e aver
discusso dei servizi in corso, attese che il primo si allontanasse per poter beccare
da solo il secondo>>.
Quest’ultima notazione offre il destro per escludere che, come invece opinato dalla
Difesa, l’imputato avesse rivolto le sue “raccomandazioni “ in un contesto incompatibile
con il loro contenuto intimidatorio.
Il colloquio, infatti, seppure percepito da altri soggetti a pochi metri di distanza, avvenne
a tu per tu: l’imputato, recita la relazione del 14 aprile 1980 si avvicinò a Gentile, e lo fece
dopo che si era allontanato il dott. Impallomeni, cioè l’unica figura estranea al vecchio
apparato della Squadra Mobile, che si riconosceva in lui. Il comprovato carisma di
Contrada, dunque, pur non impedendo che Gentile percepisse l’anomalia del suo
comportamento, ben poteva influenzare tale percezione nei presenti.
Ciò, per contro, non avvenne nei riguardi del Questore Immordino.
Quest’ultimo, infatti, trasse spunto anche dall’episodio in esame per formulare il giudizio
di immobilismo dell’imputato nei riguardi del sodalizio mafioso che - all’esito del blitz

406
del 5 maggio 1980 - ispirò il suo appunto riservato al Capo della Polizia. In tal modo,
egli dimostrò di non ritenere l’accaduto per nulla banale, come invece ha opinato la
Difesa sul rilievo che egli non avrebbe dato immediato seguito alle relazioni Gentile ed
Impallomeni del 14 e del 15 aprile 1980.
E’ significativo, inoltre, che - una volta insediatosi, quale dirigente della Squadra Mobile
il dott. Impallomeni, fautore del metodo di martellare i latitanti con continue perquisizioni
domiciliari, anche solo per raccogliere elementi utili alla loro ricerca

58

- la pratica di

scavalcare i cancelli o le inferriate fosse stata percepita come un fatto anomalo, o
comunque come un elemento di novità, tanto che Salvatore Inzerillo se ne lamentò col suo
legale indicando in Contrada, già dirigente ad interim della Squadra Mobile sino al primo
febbraio 1980, il destinatario delle sue doglianze.
Altrettanto emblematiche di un modus operandi ben diverso ed assai meno incisivo di
quello invalso con la dirigenza Impallomeni sono state le risposte, francamente discutibili,
date dal teste Biagio Naso sul “bon ton” delle perquisizioni domiciliari, risposte riportate a
pag. 115 del Volume XIII dei Motivi nuovi:
<<La perquisizione si svolse come di solito, era il suo carattere, un po’ dinamico, un po’
violento. "Entrando all'interno comincia a spingere la signora, poi c'era un ragazzo, mi
sembra il figlio,e lui (Gentile) lo spingeva, è entrato improvvisamente nelle stanze si
comportava in questo modo>>.
Alla obiezione del Presidente: <<Che cosa significa entrare improvvisamente nelle
stanze? Non si deve cercare un latitante? Chi si deve avvisare per entrare nelle stanze?
Allora si bussava prima di entrare?” , Naso ha così

risposto: “No, però si può

trovare…Noi eravamo un pò più garbati nel senso che entravamo all'interno prendendo
delle precauzioni

però spesso capitava di trovare donne nude e quindi noi questo

58

Cfr. pagine 96- 97 trascrizione udienza 20 maggio 1994, relativa all’esame dello stesso
Impallomeni.

407
spettacolo lo volevamo evitare e quindi si tollerava un po'”…” Non si bussava, si
chiedeva alla persona che era vicina a noi se c 'erano donne o meno all’'interno e se non
c 'erano donne si faceva l'irruzione”)>>.

Né appare troncante la considerazione, che, anche bussando ai citofoni
ed attendendo che le donne fossero nelle condizioni di aprire le stanze
da letto, comunque il buon esito delle perquisizioni e delle ricerche dei
latitanti era assicurato dalla prassi di circondare l’immobile oggetto
della perquisizione e della ricerca (secondo le parole del teste
Belcamino :<< E allora, si predispongono gli uomini, si circonda
l'isolato, la casa, l'appartamento, dipende, dipende il piano pure, se e'
pianoterra, primo piano eccetera eccetera, una volta che si ha la
certezza che non può scappare nessuno, a meno che non ha un
cunicolo e se ne va (?) a due chilometri di distanza, allora si suona
alla porta tranquillamente>>.
In primo luogo, infatti, questi accorgimenti non sempre vennero adottati, persino in
costanza della dirigenza Impallomeni (si pensi alla operazione del 30 aprile 1980,
condotta presso l’abitazione al piano attico dell’edificio sito a Palermo, nella via Jung n°
1, alla quale, proprio perché non veniva aperta la porta, tanto da rendersi necessario
l’intervento dei Vigili del Fuoco, riuscì a sfuggire Rosario Riccobono, operazione di cui
ha riferito il teste Gianfranco Firinu all’udienza del 7 luglio 1995).
In secondo luogo, non è certo che, circondando gli immobili, i latitanti non riuscissero
comunque a nascondersi, sfuggendo ad operazioni, non sufficientemente penetranti, di
ricerca all’interno delle abitazioni.
Tutto ciò non dimostra - è bene sottolinearlo - che in epoca precedente all’avvento di
Impallomeni fossero invalsi metodi scientemente concepiti a vanificare il buon esito

408
dell’attività di ricerca dei latitanti. Più semplicemente, il minor livello di tolleranza e la
maggiore decisione ed aggressività “del nuovo corso” misero in allarme Salvatore
Inzerillo, che, dunque, si determinò ad indirizzare le sue rimostranze all’odierno imputato,
individuandolo quale suo referente.
Per altro verso - posto che la natura di atto a sorpresa delle perquisizioni non sempre si
concilia con il rigoroso rispetto dei dettami di Giovanni Della Casa o di Baldesar
Castiglione,

e che una spinta può essere giustificata dalla necessità di superare un

ostacolo frapposto al loro buon esito -

il Tribunale

ha dato ampia contezza della

genericità ed inconsistenza degli addebiti riguardanti i pretesi comportamenti arbitrari del
dott. Gentile.
Ha dato conto, altresì, del carattere pretestuoso delle lamentele avanzate dai destinatari di
esse (cfr. pagine 1170-1183 della sentenza appellata, cui si rinvia) con specifico riguardo
alle lamentele per la perquisizione domiciliare presso l’abitazione

del mafioso

Giovannello Greco.
I difensori appellanti hanno fatto riferimento a quest’ultima perquisizione, sottolineandone
le analogie con la vicenda Gentile, ma soprattutto le differenze rispetto ad essa; differenze,
a loro avviso, sintomatiche della falsità delle relazioni e delle testimonianze del dott.
Gentile e del dott. Impallomeni.
Hanno rimarcato, come si è già detto, che il dott. Gentile, pur <<richiamato ed invitato o

esortato o consigliato>> dal dott. Francesco Pellegrino <<ad agire in modo da non
provocare siffatti inconvenienti e conseguenti legittime proteste>> (cfr. pag. 149
Vol. XIII dei Motivi nuovi), suscitate da uno spintone che egli avrebbe dato ad una donna
che gli impediva l’ingresso (cfr. pag. 1181 della sentenza appellata), non aveva redatto
una relazione sull'intervento del dott. Pellegrino nei suoi confronti, così come, invece,
aveva fatto per Contrada.

409
Hanno ritenuto di spiegare tale condotta con il fatto che Impallomeni non glielo avrebbe
chiesto, anzi non glielo avrebbe imposto,<< in quanto non nutriva sentimenti di astio

e rancore nei confronti del dott. Pellegrino e non aveva quindi motivo o interesse
alcuno a colpirlo>>.
E’ agevole obiettare, a questo riguardo, che il rilievo prova troppo. Nella deposizione del
teste Pellegrino, infatti, non vengono evocati né l’uccisione di Boris Giuliano, né il
“Memento homo, quia pulvis es” che segnano pesantemente l’avvertimento del 12 aprile
1980 sulla forza e la articolazione tentacolare dell’organizzazione mafiosa; avvertimento
per nulla necessario al mero fine di richiamare l’attenzione di un funzionario meno esperto
sull’importanza data, nel sentire mafioso, al rispetto del pudore sessuale delle donne o
della serenità dei bambini.
Questione decisiva, dunque, è quella della attendibilità delle testimonianze sull’effettivo
contenuto del colloquio.
Il teste Biagio Naso, già appartenente alla neo costituita sezione “Catturandi” diretta dal
dott. Gentile, all’udienza del 13 gennaio 1995 ha riferito di avere ascoltato il colloquio tra
Contrada e lo stesso Gentile, traendone il convincimento che l’imputato, nella sua qualità
di funzionario anziano, avesse dato dei consigli su come operare per evitare di dare
“spettacolo gratuito” ai familiari dei latitanti: si era trattato, cioè, di una “paternale” (pag.
180 della trascrizione, identico sostantivo è stato utilizzato dal teste Corrado Catalano),
fatta ad un funzionario più giovane .
Ha soggiunto di ricordare che a quella discussione aveva assistito il defunto maresciallo
Trigona, ma non chi fossero gli altri presenti, ed in particolare se vi avesse assistito il dott.
Vasquez (ibidem, pagine 185-186-188-189); di non avere mai parlato con Gentile
dell’intervento di Contrada (al contrario di quanto si afferma nella relazione Gentile); di
essere stato, tuttavia, stato avvicinato anche lui dall’imputato, che gli aveva chiesto notizie

410
sulle modalità di svolgimento della perquisizione in casa Inzerillo (particolare anch’esso
riportato nella predetta relazione - cfr. pag. 186 della trascrizione).
La asserita presenza del teste Naso - della quale non ha parlato l’imputato - è stata
confermata dal teste Francesco Belcamino, escusso all’udienza del 20 gennaio 1995, che
tuttavia nessun altro teste ha indicato come presente a quel colloquio.
Per contro, lo stesso Gentile, nel corso del suo esame, ha dichiarato che l’incontro con
Contrada era avvenuto alla presenza del Maresciallo Trigona (ora deceduto) e che, a breve
distanza, vi erano altre persone di cui non è stato in grado di ricordare l’identità.
Ha escluso, comunque, che a quel colloquio fosse stato presente Biagio Naso, citato nella
sua relazione, che invece aveva partecipato alla perquisizione in casa Inzerillo ( cfr. pag.
109 trascrizione udienza 20 maggio 1994: <<P.M. Ma Naso era presente al colloquio?
GENTILE R.:No,no,no>>).
Orbene, come rilevato dal Procuratore Generale a pag. 19 della memoria del 14 novembre
2005, alla domanda del Presidente: <<Senta, prima che lei assistesse a questo colloquio
tra il dottore Contrada e il dottore Gentile, Contrada, le aveva chiesto come si era svolta
la perquisizione quella mattina...>>, Naso ha risposto <<No. Preciso: dopo la
discussione... il dott. Gentile si è allontanato.... il dott. Contrada si è avvicinato e mi ha
chiesto come era andata effettivamente la perquisizione ... io gli risposi che era andata
alle solite>> (pagg. 186-187 della trascrizione).
Senonchè l’imputato aveva indicato proprio in Biagio Naso la persona che, oltre l’avv.
Fileccia, lo aveva informato delle irregolarità commesse nella perquisizione presso il
domicilio di Salvatore Inzerillo.
Ora, nella parte conclusiva della relazione Gentile del 14 aprile 1980 si dice
espressamente - e su questo aspetto non vi sarebbe stata ragione o necessità alcuna di
mentire - <<Nel pomeriggio di oggi, la guardia Naso della Sez. Catturandi mi informava

411
che nel pomeriggio di sabato anche lui fu chiamato dal Dott. CONTRADA il quale gli
chiese circa l'operazione compiuta presso l'abitazione dell'INZERILLO.>>
A ben guardare, inoltre, tutto il costrutto difensivo muove dal presupposto che questa
informazione fosse stata raccolta prima, non dopo la conversazione con il giovane
funzionario (che costituì, come si è visto, l’epilogo della personale indagine condotta da
Contrada).
I difensori appellanti, infatti, commentando la relazione di Impallomeni in data 15 aprile
1980, laddove si dice che l’imputato, interpellato sul colloquio con Gentile, avrebbe
indicato quali sue fonti di conoscenza << Vasquez, informato a sua volta da un
avvocato>> ed un'altra persona di cui non mi ha fornito il nome>>, hanno bollato la
seconda parte della proposizione come una “perfida insinuazione”, preordinata ad <<

adombrare il sospetto che l'altra persona fosse "un mafioso" di cui il dott. Contrada
non poteva e non voleva fornire il nome>>.
Hanno soggiunto : << La verità è che al dott. Contrada, come del resto anche ad altri

funzionali della Mobile, le notizie sul comportamento del dott. Gentile erano
pervenute da più persone, non da una sola persona, e cioè dagli uomini che
avevano operato con il funzionario, tra cui anche l'allora Guardia Naso Biagio>>
cfr. pag. 23 Vol. XIII dei Motivi nuovi).
I medesimi difensori, infatti, hanno ribadito

(pag. 28, ibidem), parificando le fonti

indicate da Contrada: <<Questa è la verità : dal dott. Vasquez e da un sottufficiale

della Mobile, probabilmente Naso Biagio, appartenente alla Squadra Catturandi. Il
nome non era stato fornito dal dott. Contrada, nel timore che il dott. Impallomeni
lo rimproverasse, lo punisse o comunque adottasse provvedimenti a suo carico per
avergli confidato del disdicevole comportamento del dott. Gentile>>.
Per non dire che risponde anche ad un criterio di buon senso che l’imputato attingesse

412
informazioni prima di consigliare paternamente Gentile e non dopo averlo consigliato.
Dunque, se non è vera l’affermazione del teste Naso di essere stato interpellato da
Contrada dopo il colloquio con Gentile, deve inferirsi:
•

che è credibile l’affermazione del teste Gentile, come lo è l’insieme della sua
testimonianza, che Biagio Naso non fu presente al suo colloquio con l’imputato;

•

che non sono attendibili le dichiarazioni dello stesso Naso, il quale, all’udienza
del 13 gennaio 1995, ha escluso, prima con la riserva di un “che io sappia” poi in
modo categorico (“assolutamente”), che fossero state pronunziate le parole
riportate nella relazione Gentile (cfr. il testo riportato a pag. 12 del volume VI,
capitolo VI dell’Atto di impugnazione: <<DIFESA - Non fare sceneggiate.... Il

dottore Contrada, ebbe mai a dire l'espressione di fronte alla mafia o fatti di
questo genere, noi siamo polvere, hai visto com'è finita a Giuliano? Cioé,
nel senso di intimorire il dottore Contrada

o esortarlo a non fare

perquisizioni in casa di latitanti mafiosi? TESTE NASO- Che io sappia no.
DIFESA - In quella occasione. TESTE NASO - Assolutamente. DIFESA Lei ebbe modo di sentire distintamente la conversazione? TESTE NASO Sì, io ho avuto modo di sentire la discussione e di questo non ne hanno
proprio

parlato,

hanno

parlato

soltanto

del

fatto

che.......

del

comportamento del dottor Gentile, di comportarsi più garbatamente nei
confronti dei familiari dei latitanti>>).
Ulteriore prova della inattendibilità di Biagio Naso è data dall’incrocio tra la sua
testimonianza e le relazioni:
•

dello stesso Naso, redatta il 14 gennaio 1993

ed indirizzata al Questore di

Messina, (riprodotta alle pagine 118 e 119 del volume XIII dei Motivi nuovi)
•

dell’Ispettore Corrado Catalano, anch’essa del 14 gennaio 1993, riprodotta a pag.

413
127 del volume XIII dei Motivi nuovi e prodotta nel primo dibattimento di
appello all’udienza del 6 febbraio 1999, fogli 239 e 390.
L’incipit della prima recita << in relazione a quanto apparso ieri su "II Giornale" di
Milano e precisamente sulla relazione ivi scritta del dott. Renato Gentile, il quale mi
chiama in causa, ritengo doveroso chiarire quanto segue>>.
Nel corpo di essa, Naso non menziona in alcun modo la sua presenza al colloquio
Contrada-Gentile, che, invece, sarebbe stato naturale esplicitare: << Nel particolare caso
che cita il Dott. Gentile, debbo smentire quanto asserito dallo stesso. E' possibile, invece,
che trovandomi a discutere della questione avrò detto che il Dott. Contrada ci aveva
sempre raccomandato di evitare inopportuni comportamenti bruschi come sopra
specificato, soprattutto irruzioni irruente nelle camere da letto dove si trovano a dormire
le donne>>.
Piuttosto, le raccomandazioni di Contrada sulla conduzione delle perquisizioni vengono
inquadrate in una prospettiva di carattere generale, avulsa dal singolo episodio, del tutto
opposta a quella delineata nella relazione Gentile.
E’ plausibile, allora, che Biagio Naso intenda smentire la specifica circostanza a proposito
della quale Gentile lo <<chiama in causa>>, e cioè di avere detto al funzionario che nel
pomeriggio di sabato 12 aprile Contrada lo aveva convocato per avere notizie circa
l’operazione compiuta presso l’abitazione di Salvatore Inzerillo.

La seconda relazione, quella a firma Catalano introduce un elemento
che il teste Naso aveva escluso essere stato menzionato dall’imputato
nel suo colloquio con Gentile, e cioè l’ammonimento relativo
all’uccisione di Boris Giuliano, sia pure rammentato in modo
dubitativo, e però rafforzato dall’ulteriore evocazione dell’uccisione

414
del vicebrigadiere della Polizia di Stato Filadelfo Aparo59: <<In merito
al fatto specifico della relazione di cui sopra nei confronti del Dott.
Contrada, debbo far presente che alcuni giorni dopo, mentre mi
trovavo all'interno di un'autovettura di servizio col Dott. Gentile col
quale ci accingevamo ad uscire dalla Caserma Cairoli, notai che
questi, insolitamente, era triste e depresso. Chiesi il perché del suo
inconsueto cattivo umore ed egli mi riferì, in dialetto napoletano, le
seguenti testuali parole "Sono uno stronzo..... mi hanno obbligato a
fare una relazione contro il Dott. Contrada che io non volevo fare".
Chiesi spiegazioni ed egli mi rispose di essere stato, come al solito, redarguito dal suo
amico nonché concittadino. Dott. Contrada in quanto dei familiari del ricercato
INZERILLO Salvatore, tramite il loro difensore di fiducia, si erano lamentati per presunte
violenze subite durante una perquisizione nella loro abitazione.
Aggiunse anche che il Dott. Contrada bonariamente lo aveva solo consigliato a
comportarsi più correttamente onde evitare possibili rappresaglie, considerando il fatto
dell'uccisione del V. Brg. Aparo Filadelfo o e, presumibilmente, anche quella del Dott.
Giuliano>>.
D’altra parte, il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni di Biagio Naso - dovuto
anche alla loro genericità, efficacemente stigmatizzata dal Tribunale - è sovrapponibile a
quello sulle testimonianze dello stesso Corrado Catalano e di Francesco Belcamino.
Il Catalano, nel corso della sua testimonianza, ha riferito di avere avuto confidato da
Gentile di essere stato minacciato dall’imputato affinché non facesse perquisizioni nei
confronti di mafiosi; circostanza che, come fatto rilevare dal Presidente al teste, non
emerge dal tenore letterale della relazione Gentile del 14 aprile 1980 (pag. 1186 della

59

Caduto a Palermo, in un agguato di mafia, la mattina dell'11 gennaio 1979.

415
sentenza appellata).
Il medesimo teste, inoltre, premesso di avere partecipato a due, tre, massimo quattro
servizi di Polizia, in occasione di posti di blocco o perquisizioni, unitamente al dott.
Gentile, e dopo averne definito il metodo di lavoro “ a dir poco pessimo”, ha dichiarato
<< ….io spesso, vista che c’era questa confidenza, ci davamo del tu quando eravamo da
soli che non c’erano altri funzionari, per via gerarchica cercavo di dirglielo - dottore ma
lei si comporta male veramente!…>> (cfr. pag. 1184 della sentenza appellata, ove si cita
pag. 216 della trascrizione dell’esame reso il 20 gennaio 1995).
In tal modo, egli ha

operato un involontario trapasso dal “tu” al “lei”, che nelle

conversazioni private non avrebbe avuto alcun ragione di esistere laddove quel rapporto
confidenziale - negato dal Gentile in sede di esame e di confronto - ci fosse stato davvero.
Non pertinente, per questa ragione, è l’osservazione difensiva, svolta pag. 20 del Volume
VI, capitolo VI dell’atto di impugnazione secondo cui << Ogni commento è davvero

superfluo su questo punto della motivazione dopo la precisazione del Catalano che
il "tu" tra di loro era riservato solo al "privato"

ed un confronto avanti un

Tribunale non può certo ritenersi un momento "privato">>.
A ben guardare, infatti, il Catalano si è lasciato scappare il “lei” anche al di fuori del
pubblico confronto, e cioè nel passaggio della sua testimonianza che il Tribunale ha citato,
ove viene narrato nella forma della costruzione diretta il contenuto della conversazione
confidenziale avuta con Gentile, così come nel successivo passaggio a pag. 227 della
trascrizione (“Ed io ci dissi: ma scusa perché lei non gliel'è andato a dire...”>>).
Lo stesso Catalano, d’altra parte, nella già citata relazione di servizio del 14 gennaio 1993,
narrando della confidenza del dott. Gentile, riferisce che Impallomeni avrebbe detto al
giovane funzionario: <<Metti per iscritto i precisi termini del colloquio>>, e cioè gli
avrebbe ordinato di esporre i fatti come realmente accaduti e di riportare secondo il loro

416
tenore testuale le frasi pronunziate.
Se ne evince che le “pressioni” operate dal dott. Impallomeni riguardarono, per così dire,
l’estrinseco della vicenda, cioè la richiesta di lasciare una traccia formale del fatto, che
Gentile avrebbe volentieri fatto a meno di lasciare, ma non l’intrinseco del colloquio.

Risulta non credibile, in definitiva, l’affermazione, resa dal Catalano in
sede di esame, di avere avuto confidato da Gentile non solo che la
relazione

gli sarebbe stata imposta, ma che il suo contenuto era

falso;affermazione che il teste ha confermato nel corso del confronto
con lo stesso Gentile, svoltosi all’udienza del 26 maggio 1995.
Quanto al teste Belcamino, al di là del supporto offerto alla testimonianza (inattendibile)
di Biagio Naso, non possono non rimarcarsi la estrema vaghezza, la genericità,e persino
l’erroneità del suo ricordo, già evidenziate dal Tribunale alle pagine 1178-1180 della
sentenza appellata.
Egli, infatti, dopo avere definito “comportamento poco urbano” quello abitualmente
adottato da Gentile in occasione di perquisizioni volte alla cattura di latitanti, ha ricordato
un’unica perquisizione eseguita insieme a lui (risultata, poi, essere quella nei confronti di
Giovannello Greco), effettuata nella zona di Ciaculli, ed ha sostenuto che il richiamo di
Contrada nei confronti di Gentile si sarebbe verificato a seguito di essa.
La stessa descrizione del colloquio del 12 aprile 1980 tra Contrada e Gentile - ammesso
che il teste vi abbia mai assistito - trascolora nella mera valutazione di esso, che non può
escludersi sia stata condizionata dalla stima riposta nell’odierno imputato e dal carisma
da lui esercitato nei riguardi dei suoi vecchi collaboratori: il Belcamino, infatti, ha
ammesso di non essere in grado di ricordare le precise parole pronunciate da Contrada,
limitandosi a sostenere che si era trattato di un consiglio rivolto a Gentile in ordine al
modo di trattare i familiari dei latitanti (cfr. ff. 134 trascrizione udienza 20 gennaio 2005).

417
La tesi degli affettuosi, paterni consigli è stata sostenuta dal teste Vittorio Vasquez
all’udienza del 10 gennaio 1995. Tuttavia, non è causale, ad avviso di questa Corte, che la
risposta alla prima domanda rivoltagli sul contenuto delle espressioni usate sia stata
agganciata ad un giudizio sullo “stile di Contrada”, poi decodificato nel ricordo del senso
del colloquio, come percepito dallo stesso dott. Vasquez (cfr. nel testo riportato a pag. 76
del Volume XIII dei Motivi nuovi: << Lei era presente quando il dott. Contrada

parlò con il dott. Gentile… Lei ricorda se Contrada intimò a Gentile di non fare
più perquisizioni, se riferì di paure, dì preoccupazioni, che potessero venire anche
da fuori, da oltre oceano, dì grande mafia che poteva essere in contatto con
Contrada, che poteva essere il suo porta - voce".
Risposta : "No, lo escludo, sia perché non ritengo che sia nello stile di Contrada
dire di queste cose, specialmente a un giovane funzionario, ma poi i termini in cui
fu fatto il discorso furono quelli cioè, insomma, è inutile, se non e 'è motivo, è
inutile che uno se ha comportamenti inutili, cercare di evitarli" (pag. 10 cit.
ud.)>>.
Successivamente, la paziente opera maieutica dei difensori ha intercettato il tema del
“tono” del discorso :<< Domanda :".....

torno all'argomento Gentile, io vorrei

sapere il tono del discorso di Contrada che furono ingiunzioni, comandi, inviti
perentori a rispettare i mafiosi o furono solo dei consigli da buon padre di
famiglia" . Risposta : furono consigli, furono suggerimenti che lui dava ad un
collega

piu’

giovane,

in

sostanza,

tralasciare

certi

atteggiamenti,

comportamenti, erano da ritenere inutili" (pag. 28 ud. cit.)>>.
Nel prosieguo del suo esame, infine, (pag. 65 trascrizione udienza 10 gennaio 1995) il
teste

ha escluso di avere sentito le espressioni, riportate nella relazione Gentile,

“personaggi mafiosi che hanno allacciamenti con l'America ", "noi organi di polizia non

418
siamo che polvere di fronte a questa grande organizzazione mafioso ", "hai visto che fine
ha fatto Giuliano? ".
Peraltro, non si può fare a meno di rilevare che il riferimento alla uccisione di Boris
Giuliano è stato fatto, come si è visto, da altro teste della Difesa, e cioè l’Ispettore Corrado
Catalano, sia pure a proposito della presunta confidenza che gli sarebbe stata fatta dal dott.
Gentile in ordine alla strumentalizzazione di quella espressione.
Va, inoltre, evidenziato che il teste ha mostrato una non rassicurante imprecisione di
ricordi, giacchè:
•

non è stato in grado di rammentare se il colloquio fosse avvenuto la sera stessa del
giorno in cui egli aveva incontrato l’avv. Fileccia e ne aveva riferito a Contrada
(particolare che, plausibilmente, avrebbe dovuto restargli impresso, e del quale
non aveva fatto neanche menzione nella relazione a sua firma del 27/6/1981 su
questo argomento, allegata alla relazione redatta in data 19/11/1981 dall’Ispettore
Gen. della P.S. Guido Zecca);

•

non ha ricordato altri soggetti presenti, in quello specifico frangente, se non il
dott. Ignazio D’Antone (ricordo errato, avendo lo stesso D’Antone smentito la
circostanza all’udienza del 14/7/1995).

La stessa relazione Vasquez del 27/6/1981, del resto, più che fotografare i termini del
colloquio, tende a rappresentarne quello che l’estensore ritenne esserne stato lo spirito:
<<nell’occasione il dott. Contrada consigliò al dott. Gentile, che da pochi giorni prestava
servizio alla Mobile, di usare sì cautele e precauzioni in servizi di cattura di boss di
mafia, ma di non assumere o far assumere al personale atteggiamenti non adeguati alle
esigenze nei confronti delle mogli e dei figli minori dei latitanti>>.
In sintesi, l’esclusione del significato intimidatorio delle espressioni usate appare il
precipitato, da una parte, di una personale valutazione del teste, inevitabilmente

419
condizionata dalla stima, dall’affetto, dalla fiducia per l’amico ed il collega; dall’altra, del
generale clima di ostilità e diffidenza creatosi nei confronti di Impallomeni, la cui nomina,
peraltro, aveva avuto ricadute dirette sulla carriera dello stesso Vasquez (aggregato,
all’epoca del fatto, al centro Criminalpol di Palermo, diretto da Contrada, avendo dovuto
lasciare il servizio alla Squadra Mobile, di cui era vice dirigente, per la incompatibilità
della sua permanenza in quell'ufficio con la nomina a dirigente dello stesso Impallomeni,
rispetto al quale vantava una maggiore anzianità di servizio).
Nemmeno la testimonianza di Vasquez, dunque, è valsa a radicare il dubbio che la
relazione Gentile fosse ideologicamente falsa.
Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, non può che essere condivisa la
valutazione, operata dal Tribunale, di piena attendibilità sia delle relazioni, redatte
nell’immediatezza, sia delle testimonianze di Gentile ed Impallomeni (pagine 1194 e
1995 della sentenza appellata).

In tale cornice - assodato che Gentile redasse la sua relazione perché
richiesto di farlo dal suo superiore gerarchico - coglie nel segno il
Tribunale laddove afferma : << Altrettanto inverosimile è, poi, quanto
dedotto dall’imputato che, per accreditare l’ipotesi difensiva della costrizione dello
stesso Gentile, ha sostenuto di avere ricevuto da quest'ultimo, nell’immediatezza
del fatto, la confidenza in ordine alle pressioni subite per scrivere quella relazione,
per la quale avrebbe ritenuto di scusarsi proprio perchè non corrispondente alla
realtà.
La circostanza oltre ad essere stata smentita con decisione dal teste Gentile
è logicamente insostenibile perchè in tal caso il dott. Contrada pur avendo
acquisito la prova di un reato commesso ai danni suoi e del predetto funzionario

420
non avrebbe ritenuto di reagire in alcun modo all’asserito abuso>> (ibidem,

pag. 1196).
Anzi, come precedentemente rilevato dallo stesso Tribunale (ibidem, pag. 1161) <<Dalla

documentazione acquisita in atti risulta che solo nel mese di Giugno del 1981,
nell’imminenza dell’ispezione amministrativa affidata al dott. Zecca, ad oltre un
anno di distanza dal verificarsi dell’episodio Gentile, il dott. Contrada aveva
avanzato una formale richiesta al Questore di Palermo pro-tempore, dott.
Nicolicchia nella quale scriveva: “ ho appreso, acquisendone la prova, che nel
mese di Maggio dell’anno scorso il dott. Giuseppe Impallomeni, dirigente della
Squadra Mobile, ha inviato al Questore di Palermo dell’epoca dott. Vincenzo
Immordino, una relazione di servizio a firma del dott. Renato Gentile, funzionario
della Squadra Mobile, contenente gravissime e calunniose accuse nei miei
confronti, tra cui quella di avere esercitato pressioni per impedire la cattura di un
noto mafioso latitante. Poichè è mio intendimento promuovere azione giudiziaria
contro i responsabili, prego la S.V. di farmi avere copia di detta relazione e
dell’eventuale altra documentazione concernente l’argomento o, in linea
subordinata, di poterne prendere visione>>.
Il ritardo con cui Contrada ritenne di chiedere contezza del contenuto della relazione
Gentile non è un fatto banale, correlato alla mancata conoscenza del suo esatto contenuto,
quantomeno se si presta credito all’affermazione, resa nel corso del proprio esame dal
teste Vasquez, di aver saputo - pur non avendola mai letta - che la relazione stessa
"aveva un riferimento all’'intervento del dott. Contrada, almeno per quello che ricordo io,
con cui veniva detto di non andare a fare perquisizioni a casa di Inzerillo Salvatore" (pag.
60 trascrizione udienza)”.
Se cioè, constava al teste Vasquez - così come ha riferito di avere saputo anche il teste

421
Corrado Catalano - la voce che il dott. Gentile avesse scritto di essere stato ammonito a
non fare perquisizioni a casa Inzerillo - è impensabile che una voce del genere non fosse
pervenuta anche all’orecchio dell’imputato.
Ed ancora, non vale ad oscurare la pregnanza indiziante e la valenza di riscontro
dell’episodio in parola, il richiamo all’attività investigativa del dott. Contrada nei
confronti di Salvatore Inzerillo e della sua cosca.
Sul punto, non possono che essere richiamate le considerazioni svolte alle pagine 1138 e
segg. della sentenza appellata, secondo cui << il ruolo svolto dall’Inzerillo nell’ambito

dell’organizzazione mafiosa ed i suoi collegamenti con gli Stati Uniti nell’attività
di smistamento dell’eroina erano stati messi in luce, per la prima volta dal dott.
Boris Giuliano, che all’epoca della sua dirigenza della Squadra Mobile aveva
anche individuato, nel rapporto giudiziario del 3/6/1978, l’Inzerillo Salvatore tra i
possibili autori dell’omicidio commesso il 30/5/1978 a Palermo ai danni del noto
mafioso Giuseppe Di Cristina, indagini alle quali non aveva partecipato la
Criminalpol diretta dal dott. Contrada…..
Lo stesso imputato nel corso delle sue dichiarazioni all’udienza del
22/11/1994, pur affermando

che Salvatore

Inzerillo era stato

oggetto

dell’operazione di Polizia eseguita il 5/5/1980, resa possibile anche dalle indagini
da lui condotte, ed evidenziando che il gruppo di mafia a lui facente capo era stato
indicato tra i possibili mandanti dell’omicidio in pregiudizio del Procuratore Capo
della Repubblica di Palermo dott. Gaetano Costa nel rapporto redatto nel
Dicembre 1980, a firma congiunta del dirigente della Criminalpol, del dirigente
della Squadra Mobile, dott. Impallomeni e del Maggiore dei C.C. Santo Rizzo, ha
ammesso che all’epoca delle predette denunce l’Inzerillo era già latitante, sulla
base di un provvedimento restrittivo emesso a seguito delle indagini avviate dal

422
dott. Giuliano sul riciclaggio di denaro proveniente dal traffico internazionale di
droga (cfr. ff.68 e 69 ud. 22/11/1994 - rapporto di denuncia per l’omicidio del
Procuratore Gaetano Costa del Dicembre 1980 e rapporto preliminare sul
medesimo omicidio redatto in data 22/8/1980 dalla Squadra Mobile di Palermo, a
firma del dott. Impallomeni, nel quale, sulla base delle prime indagini eseguite, era
già stato individuato il gruppo di mafia facente capo agli Inzerillo come possibile
responsabile del delitto, prendendo spunto dall’accertata presenza sul luogo del
delitto di Salvatore Inzerillo, omonimo del latitante in oggetto- Inzerillo Salvatore
di Giuseppe, classe 1944 - e suo parente - v. rapporti acquisiti in atti all’udienza
del 6/5/1994)>>.
Né vale obiettare, come fanno i difensori appellanti, che, laddove vi fosse stato davvero un
rapporto collusivo con l’odierno imputato, l’Inzerillo si sarebbe rivolto direttamente a lui,
senza avvalersi dell’avv. Fileccia.
Tra Contrada ed Inzerillo, infatti, non sono stati provati rapporti diretti, e cioè incontri
personali

60

, mentre è indubbio che l’avv. Fileccia, nella sua veste di difensore del

mafioso, potesse essere un tramite utile e qualificato.
Infine, il fatto che della vicenda Gentile non si parli nella relazione finale redatta all’esito
della ispezione Zecca61 non incide minimamente sulla validità della ricostruzione che ne
ha operato il Tribunale.
Lo stesso dott. Guido Zecca, in sede di esame, ha spiegato di avere considerato l’episodio
di rilievo marginale, di essersene occupato a seguito dei riferimenti ad esso fatti dal dott.
Contrada e dal dott. Vasquez (cfr. pag. 67 trascrizione udienza 28 ottobre 1994), e di non

60

Non attendibili, su questo specifico aspetto, sono, come si dirà appresso, le indicazioni
accusatorie del collaboratore di giustizia Angelo Siino, escusso nel primo dibattimento di appello.
61
Relazione della quale, come detto alla nota n. 3 si dirà meglio trattando della vicenda “blitz del
5 maggio 1980”.

423
avere ritenuto opportuno assumere direttamente le dichiarazioni del dott. Gentile, né
procedere ad accertamenti in ordine alla perquisizione domiciliare eseguita nell’abitazione
del latitante mafioso Inzerillo.
Si tratta di una personale valutazione della quale non può che prendersi atto, dovendosi,
comunque, evidenziare che l’ispezione Zecca ebbe finalità diverse dall’approfondimento
della vicenda Gentile, essendone oggetto, come risulta dal tenore della relazione finale:

a) l’accusa rivolta dalla stampa al capo della Mobile, Impallomeni,
di aver fatto cancellare il nome dell’esponente P2, Michele
Sindona, dalla lista dei denunciati nel rapporto antimafia del
7/5/80 a carico di Spatola + 54;
b) una fuga di notizie dalla Questura alla stampa in merito allo stesso
episodio;
c) l’andamento dei vari servizi della Questura di Palermo, del cui
titolare, Nicolicchia, accusato di appartenere alla P2, si invocava
l’allontanamento

(cfr.

relazione

Zecca

all.to

n°

496

documentazione acquisita all’udienza del 6/5/1994).
D’altronde, proprio perché collocato in un periodo non sospetto, nel quale non erano
ancora state formulate accuse di collusione nei riguardi del dott. Contrada, l’episodio si
prestava ad interpretazioni diverse, e cioè:
•

la duplice chiave di lettura esposta nella relazione del 15 aprile 1980 da
Impallomeni, e cioè l’essere stato scavalcato e quindi squalificato in quanto
superiore gerarchico di Gentile, ma anche l’avere, l’odierno imputato,
oggettivamente assecondato la propensione di “Cosa Nostra” a creare dei
pretesti per indebolire o vanificare l’azione delle forze di Polizia (<<Le
trasmetto per doverosa conoscenza una relazione presentatami dal

424
Commissario Capo dott. Gentile e nel contempo mi corre l'obbligo
segnalare il comportamento non certamente corretto del V. Questore dott.
Contrada, il quale mi avrebbe dovuto informare dei fatti e non prendere a
mia insaputa iniziative di alcun genere. Il predetto, per la sua decennale
esperienza, dovrebbe conoscere il modo di operare della mafia, che con
tutti i mezzi tenta sempre di scemare l'azione della polizia, non escluso
quello di far intravedere minacce di denunzie per degli abusi fantomatici
ricevuti>>);
•

l’interpretazione data in termini di inerzia, immobilismo, logorio
psicologico, dal Questore Immordino nel contesto della già citata nota
riservata al Capo della Polizia dell’undici maggio 1980

(…in un tale

quadro di logorio psicologico potrebbe trovarsi la spiegazione di un fatto,
certamente grave e sintomatico, denunziato in una relazione dal
Commissario Gentile);
•

il proposito di agevolare la latitanza di Salvatore Inzerillo, non aduso ad
essere ricercato con modalità così incisive e martellanti (va ricordato che, in
sede di esame, il teste Gentile ha riferito di avere avuto la netta percezione
di una fuga recente dell’Inzerillo <<Sì, in quella circostanza, quando entrai
in camera da letto, vidi la signora che si stava muovendo dal lato del letto e
il letto, diciamo, a fianco, il lato del letto a fianco era smosso e ancora era
caldo>>.

In altri termini, anche secondo una lettura ex ante, a quell’epoca certamente ardua ma non
priva di plausibilità, la condotta dell’odierno imputato si prestava ad essere valutata come
indizio di un rapporto collusivo con il sodalizio mafioso, assumendo una prossimità
logica sufficiente ai fini di tale inferenza.

425
Correttamente, dunque, il Tribunale l’ha considerata un riscontro alle accuse del
collaborante Gaspare Mutolo, valutandola nella prospettiva globale ed unitaria delle
emergenze processuali.

426
CAPITOLO XV

Le censure concernenti l’operazione di Polizia del 5 maggio
1980 ed i rapporti tra l’imputato ed il Questore dr. Vincenzo
Immordino.
Il Tribunale (pagine 1203- 1236 della sentenza appellata) ha
ricostruito con dovizia di particolari il contesto nel quale maturò
l’operazione di Polizia nota come “blitz del 5/5/1980”,
menzionando:
• la situazione di eccezionale gravità per l’Ordine Pubblico
venutasi a creare a Palermo a seguito dell’incredibile
sequenza di omicidi “eccellenti” verificatisi tra il 1979 ed
il 1980 (il 21 Luglio del 1979 era stato ucciso il Dirigente
della Squadra Mobile Boris Giuliano, il successivo 25
Settembre era stato consumato l’omicidio in danno del
giudice Cesare Terranova ed il 6 Gennaio 1980 quello in
pregiudizio del Presidente della Regione Siciliana, on.le
Piersanti Mattarella);
• la condizione di turbamento, sconforto, prostrazione
nell’ambito delle Forze di Polizia a Palermo, rilevata dal
dott. Giovanni Epifanio, Questore in carica all’epoca
dell’omicidio Giuliano;
• la scelta del medesimo Questore, mirata a risollevare il
morale della Squadra Mobile di Palermo, di adottare -

427
piuttosto che nominare un nuovo dirigente - una soluzione
transitoria, proponendo al capo della Polizia dell’epoca,
Prefetto Giovanni Rinaldo Coronas, con il consenso del
Prefetto di Palermo dott. Girolamo Di Giovanni, la nomina
“ad interim”, alla dirigenza della Squadra Mobile, del dott.
Contrada, già dirigente della Criminalpol, ritenuto la figura
più idonea per il suo carisma;
• la

visita del

dott.

Epifanio,

unitamente

all’odierno

imputato, al Procuratore della Repubblica dell’epoca, dott.
Gaetano Costa, cui il Questore aveva prospettato la
necessità

di

procedere

ad

un’operazione di

Polizia

giudiziaria che rappresentasse una risposta di politica
criminale all’omicidio Giuliano;
• l’avallo dato a questa indicazione dallo stesso Procuratore
Costa, che aveva consigliato di predisporre un rapporto di
denuncia, concepito almeno in parte come rapporto con
arresti in flagranza per il reato associativo;
• i solleciti rivolti che, fino al dicembre 1979, epoca in cui
aveva lasciato la sede di Palermo, il Questore Epifanio
aveva rivolto a Contrada per la redazione di quel rapporto
(l’imputato aveva addotto la “delicatezza” dell’operazione
e

dunque

“preso

tempo”62 anche in

relazione

alla

importanza e complessità delle indagini sui rapporti tra il

62

Si tratta di espressioni del teste Epifanio.

428
gruppo Spatola ed il banchiere Michele Sindona, compiute
su incarico del Giudice Istruttore di Roma);
• l’impulso

impresso

dal

nuovo

Questore

Vincenzo

Immordino, in carica fino al 10 Giugno 1980, data del suo
collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età, alla
attuazione, in tempi rapidi, di un’operazione congiunta tra
tutte le Forze di Polizia a carico dei principali gruppi
mafiosi palermitani, preannunciata

in numerosi incontri

con i vertici della Magistratura palermitana, dell’Arma dei
Carabinieri e della Guardia di Finanza e sostenuta da
unanimi consensi;
• l’incarico, dato a questo fine a Contrada ed al vicedirigente
dell Squadra Mobile Vasquez, di redigere un rapporto di
denuncia

avente

ad

oggetto

una

associazione

per

delinquere, funzionale ad un’operazione di arresti in
flagranza di reato;
• i solleciti loro rivolti e la richiesta con frequenza pressochè
giornaliera, da parte del Questore, di relazioni sul lavoro
svolto (testimonianza Vasquez);
• la consegna da parte del dott. Contrada, in un primo tempo,
soltanto di una “mappa” delle cosche mafiose di Palermo ;
• l’iniziativa dello stesso dott. Immordino, nei primi giorni
del mese di Aprile del 1980, quando non era stato ancora
portato

a

compimento

l’incarico,

di

affidarne

lo

svolgimento ad un gruppo di lavoro appositamente creato

429
(tale gruppo operava in condizioni di assoluta segretezza in
una stanza degli uffici della DIGOS, e della sua attivazione
l’odierno imputato, al pari di tutti gli esponenti della
tradizionale struttura investigativa della Questura, era stato
tenuto all’oscuro per una specifica indicazione del
Questore, che non nutriva più fiducia in lui).
Il Tribunale ha ricordato che, nell’ultima decade del mese di
Aprile, gli elaborati dal gruppo di lavoro (tre rapporti di
denuncia) erano già stati ultimati ed erano stati consegnati al
Questore.
Quest’ultimo,

dopo averli esaminati, aveva riferito al vice-

questore Borgese (titolare del compito coordinare il lavoro del
gruppo) di essersi consultato con il Procuratore della Repubblica
dott. Costa, il quale gli aveva assicurato il suo preventivo
assenso a procedere alla fase esecutiva degli arresti in flagranza.
Quando l’elaborazione dei rapporti era pervenuta a tale, avanzata
fase, Contrada aveva presentato una “bozza” di rapporto
suscettibile

-

secondo

la

sua

stessa

intestazione

-

“di

ampliamento, rettifiche e riesame”, che prevedeva la denunzia di
66 persone, tra cui il banchiere Michele Sindona; bozza non
funzionale, tuttavia, ad una operazione di arresti in flagranza.
Contestualmente, aveva

presentato una domanda di congedo

ordinario per ferie, che aveva suscitato il disappunto del
Questore, tenuto conto della gravità della situazione del
momento.

430
Quanto al contenuto degli elaborati, per il gruppo di mafia più numeroso e
pericoloso, facente capo alle famiglie Spatola -Gambino -Inzerillo-Di Maggio, si
era ritenuto di poter procedere ad un’operazione di arresti in flagranza.
Per un secondo rapporto, relativo a soggetti collegati alle famiglie Badalamenti,
Bontate e Sollena, non si era ritenuta praticabile la soluzione dell’operazione di
polizia con arresti in flagranza, essendo stato, in precedenza, inoltrato all’A.G. un
rapporto per traffico di stupefacenti, sicchè si era adottata la decisione di inoltrare
al Consigliere Istruttore presso il Tribunale di Palermo, dott. Rocco Chinnici,
quale seguito, un ulteriore rapporto di denuncia per associazione per delinquere,
recante la data del 30 aprile 1980 e la firma del capo della Squadra mobile dr.
Impallomeni.
Per un terzo rapporto, contenente circa dodici nominativi di personaggi ritenuti di
minor spessore delinquenziale, infine, erano stati individuati vincoli associativi al
loro interno,ma non con il gruppo criminale principale.

Peraltro, alcune parti della “bozza Contrada”, e segnatamente la
parte concernente la vicenda Sindona (il nominativo del
banchiere, peraltro, era stato espunto dal novero dei denunciati
per il paventato pericolo di spostamento della competenza
territoriale sulle indagini e sul procedimento), erano state
estrapolate ed inserite nella stesura finale del primo rapporto
redatto dal gruppo e trasmesso alla Magistratura (Spatola + 54).
L’assassinio del capitano dei Carabinieri Emanuele Basile,
avvenuto la notte tra il 3 ed il 4 Maggio del 1980, aveva
determinato la necessità di accelerare i tempi della risposta dello
Stato, e dunque, insieme ai rappresentanti dell’Arma era stato
deciso di far partire immediatamente dalla caserma dei
carabinieri “Carini” una prima operazione di arresti in flagranza
avente ad oggetto il gruppo criminale dei personaggi componenti
la cosca di Corso Dei Mille, anche in funzione di diversivo
rispetto alla più ampia, successiva operazione di arresti,
programmata per la notte tra il 5 ed il 6 maggio.

431
Quest’ultima era stata attuata in condizioni di straordinaria
segretezza: segnatamente, era stato posto in essere un altro
diversivo, consistente nel diramare a tutte le Forze di Polizia un
fonogramma con il quale si comunicava che si temeva
un’insurrezione

nel

carcere

dell’Ucciardone,

e

ciò

per

giustificare l’eccezionale movimento di uomini, circa 500,che
nel pomeriggio del 4/5/1980 erano stati convogliati presso la
caserma “Pietro Lungaro” a Palermo, con la contestuale
disattivazione delle linee telefoniche per impedire i contatti con
l’esterno e la diffusione di qualsiasi notizia sugli arresti da
eseguire.
L’undici maggio 1980 era stato arrestato Giovanni Bontate
nell’ambito della seconda tornata di arresti, compiuta su mandato
del G.I. Chinnici a conclusione dell’operazione di polizia ideata
ed organizzata dalla Questura di Palermo in collaborazione con
l’Arma e la Guardia di Finanza. Quello stesso giorno, il
Questore Immordino aveva inviato al Capo della Polizia
l’appunto riservato sulla <<attuale tranquillità del V.Questore
Contrada>> e sul <<tu non attacchi - noi non attacchiamo>>,
già citato per estratto nella esposizione della “vicenda Gentile”
ed integralmente riportato alle pagine 1236-1240 della sentenza
appellata,cui si rinvia, pervenuto direttamente alla Segreteria del
Capo della Polizia in data 22 maggio 198,.
Successivamente al “blitz” del 5 maggio 1980 si era verificata
dagli ambienti della Questura di Palermo una fuga di notizie

432
relativamente all’esclusione del nominativo di Michele Sindona
dall’elenco delle persone denunciate.
Per accertarne l’origine, il Questore Immordino aveva incaricato
il proprio vicario dott. Borgese di compiere un’inchiesta.
Nella relazione conclusiva di essa, indirizzata al Questore di
Palermo in data 13/5/1980, il dott. Borgese era pervenuto alla
conclusione che la fuga di notizie poteva provenire soltanto dal
personale della Criminalpol, il solo a piena conoscenza
dell’esistenza di una prima bozza di rapporto, compilato proprio
dalla Criminalpol, nella quale era inserito il nominativo del
bancarottiere Sindona.
In particolare, l’estensore prospettava come sufficientemente
fondato il sospetto che la principale fonte della divulgazione
delle notizie agli organi di stampa fosse da individuare nel
funzionario della Criminalpol, dott. Vittorio Vasquez, e si diceva
convinto che le indiscrezioni fossero state fatte trapelare “con la
finalità di evidenziare che la complessa e delicata operazione di
Polizia era stata decisa ed attuata all’insaputa di alcuni
tradizionali organi investigativi della Questura” (cfr. dep. teste
Borgese pagine 75 e ss. trascrizione udienza 5/9/1994- relazione
a firma Borgese in data 13/5/1980 e stralci articoli di stampa in
data

7/5/1980-8/5/1980-9/5/1980

e

10/5/1980

acquisiti

all’inchiesta Zecca ff. 562 e ss.).
Peraltro, il caso era tornato all’attenzione degli organi di stampa
nel giugno 1981, dopo che il Giudice Istruttore Giovanni Falcone

433
aveva emesso mandato di cattura per associazione per delinquere
a carico di Michele Sindona. Ed infatti, il capo della Squadra
Mobile dott. Impallomeni era risultato iscritto alla medesima
loggia massonica del Sindona, la "Propaganda 2" (P2), sicchè era
stato ipotizzato dalla stampa che egli avesse voluto favorire il
banchiere.
La fuga di notizie a seguito del blitz del 5 maggio 1980,le ragioni e l’iniziativa
della esclusione del nominativo di Michele Sindona e l’andamento dei vari servizi
della Questura di Palermo erano stati oggetto dell’ ispezione svolta dall’Ispettore
Generale P.S. dott. Guido Zecca, e segnatamente della relazione da questi redatta il
19 novembre 1981 e relativi allegati, prodotti in atti.
Segnatamente, Impallomeni era stato scagionato da ogni eventuale addebito di
favoritismo nei riguardi di Sindona sul rilievo che, alla data in cui era stato
trasmesso all’Autorità Giudiziaria il rapporto c.d. “dei 55” (cioè il primo dei tre
rapporti redatti al gruppo di lavoro incaricato dal Questore Immordino) egli non
era ancora iscritto alla P2 e che, in ogni caso, la cancellazione del nome dello
stesso Sindona dal rapporto era stata deliberata dal Questore Immordino, che in
più di una pubblica dichiarazione se ne era assunta la piena responsabilità.
Ora, come ricordato alle pagine 138 e segg. della sentenza di annullamento con
rinvio << Secondo l'apprezzamento del Tribunale, "la resistenza palesata dal dott.
Contrada era finalizzata in modo specifico ad evitare l’inoltro all’A.G. di un
rapporto per il mero reato associativo funzionale ad un’operazione di arresti in
flagranza e ciò in piena coincidenza con quanto affermato dal collaborante
Gaspare Mutolo, il quale ha chiarito che la mafia temeva più di ogni altra
iniziativa ed era fermamente decisa ad evitare proprio tale tipo di rapporto" (pag.
1250).
Nella medesima sentenza, di seguito, si osserva : <<Di particolare gravità appare,
poi, al Tribunale la circostanza che, come espressamente evidenziato nella
relazione redatta nel 1980 dal vice-questore Borgese, condivisa dalla relazione
ispettiva del dott. Zecca del 1981, le fughe di notizie in ordine all’operazione del
5/5/1980, provenienti dagli ambienti della Criminalpol diretta dal dott. Contrada,
apparivano chiaramente finalizzate a segnalare all’esterno che la complessa e
delicata operazione di polizia era stata decisa ed attuata all’insaputa di alcuni
tradizionali organi investigativi della Questura, che in tal modo riuscivano, quindi,
a dissociare le proprie responsabilità da quell’operazione”.
Il Tribunale raffronta anche la linea di condotta adottata dal Contrada nella
descritta occasione con quella ben diversa adottata nel 1971, quando,
ancora

ritenuto

dalle

cosche

mafiose

434

temibile

avversario,

aveva
attivamente collaborato alla redazione del rapporto c.d. dei 114, come
risposta immediata all’omicidio del Procuratore Scaglione (pagg. 1250
ss .)>>, rapporto espressamente concepito come funzionale alla

esecuzione di arresti in flagranza del reato di associazione a
delinquere, sul presupposto della sua natura permanente.
*****
Le censure dei difensori appellanti sono state espresse, in modo
assai stringato, alle pagine 47 e 48 del Volume VIII capitolo VI,
paragrafo VI. 9, dell’Atto di impugnazione, ove si fa rinvio alla
relazione predisposta da Contrada per l’Ispettore Generale Capo
Guido Zecca, prodotta in atti ed << alle testimonianze rese da quanti
(funzionari, sottufficiali e agenti di P.G.) erano a conoscenza dei fatti >>;

fonti da cui emergerebbero, << con tutta evidenza, i comportamenti
dell’Immordino, le ragioni di contrasto tra quest’ultimo e il Dott.
Contrada, il corretto agire dell’odierno appellante>> .

Soggiungono i difensori : << Certo è, ancora, che l’operazione del 5
maggio 1980 scaturì dalle indagini del Dott. Contrada e del Dott. Vasquez
di cui si “appropriò” l’Immordino.
Del pari è certo che l’Immordino, in sede di indagini a carico del Dott.
Contrada (in esito alle propalazioni del Buscetta), malgrado nemico
dichiarato dell’odierno appellante, non ebbe a muovere accuse di
collusioni nei confronti del medesimo >>.

Alcuni specifici aspetti della vicenda in esame sono stati
affrontati,poi, nell’ambito dei Motivi nuovi.
Segnatamente, per quanto qui interessa, il Volume XI è dedicato
al procedimento penale promosso dalla Procura della Repubblica

435
di Palermo il 18 giugno 1981 nei riguardi dell’ex Questore
Immordino a seguito delle notizie di stampa riguardanti la
mancata inclusione di Michele Sindona nel rapporto del 6
maggio 1980 tra i denunciati, nonchè della scoperta

della

affiliazione alla loggia “P2” del dott. Impallomeni e del Questore
Nicolicchia, succeduto allo stesso Immordino.
Detto procedimento venne definito con sentenza istruttoria di
non doversi procedere resa il 20 febbraio 1984 dal G.I. Falcone
<< perché i fatti non sussistono>>.
La sentenza venne resa su conforme richiesta del Pubblico
Ministero per l’addebito di favoreggiamento personale nei
confronti del Sindona, ed in difformità della richiesta della
Pubblica Accusa, di non doversi procedere per amnistia, in
relazione al reato di abuso in atti di ufficio, che era stato
contestato all’Immordino in relazione al fatto che:
• nel rapporto di denuncia del 6 maggio 1980

era stata

trasfusa parte della bozza di rapporto redatta da Contrada,
restando, così, di fatto estromessi l’imputato ed il dott.
Vasquez;
• il nome di Sindona era stato espunto in modo che la
competenza nell'espletamento delle indagini rimanesse sin
dalle prime fasi all'Autorità Giudiziaria e all'Autorità di P.S. di
Palermo.
Il volume XII dei Motivi nuovi concerne i motivi, le finalità e le conclusioni dell’inchiesta
del dott. Guido Zecca.

436
Trova addentellato nell’argomento in esame anche il tema, trattato al volume X dei
Motivi Nuovi, delle ragioni del conferimento, in via interinale, dell’incarico di Dirigente
della Squadra Mobile al dott. Contrada, che in questa sede può darsi per accertato, al di
là di qualsiasi possibile congettura, fosse stato prescelto perché ritenuto la figura più
idonea, non ritenendo, poi, il Questore Epifanio, a cagione della imminente scadenza del
suo incarico, di procedere ad una nomina definitiva.
****
Tanto premesso, questa Corte non può esimersi dal rilevare che - come puntualmente
osservato dal Procuratore Generale alle pagine 62 e 63 nella memoria depositata nel
corso di questo dibattimento di appello il 14 novembre 2005 - il thema decidendum
affrontato dal Tribunale <<è consistito nello stabilire: se la persistente inerzia

dell’imputato nel redigere un rapporto funzionale ad un’operazione di arresti di
mafiosi nella flagranza del reato permanente di associazione per delinquere –
incarico conferitogli all’indomani dell’assassinio (21-7-79) del Dirigente della
Mobile palermitana,

riconfermato nel dicembre 1979 e successivamente

sollecitato per l’eccezionale aggravarsi della situazione dell’ordine pubblico in
Palermo (omicidio del giudice Terranova e dell’agente di scorta del settembre
‘79; omicidio del Presidente della Regione Sicilia, Mattarella, del 6180) – possa,
riguardata nel complessivo quadro probatorio, considerarsi o no espressione di
collusione con l’organizzazione mafiosa e, in particolare, aderente al narrato del
Mutolo, secondo il quale proprio tale tipo di denuncia Cosa Nostra aveva
fermamente deciso di impedire, anche uccidendo i funzionari che non si fossero
fatti ammorbidire>>.
Le proposizioni difensive sviluppate nell’Atto di impugnazione e nei volumi X,XI e XII dei
Motivi nuovi eludono sostanzialmente il quesito, cui il Tribunale ha risposto

437
affermativamente.
Tuttavia, la doverosa considerazione delle ragioni della Difesa impone di intendere nella
sua massima estensione l’effetto devolutivo dell’appello.
Viene in rilievo, in tale direzione, l’incipit dell’Atto di impugnazione relativo a questo
capo di sentenza (pag. 47 del volume VIII), che recita <<Il Dott. Contrada ha

ampiamente trattato l’argomento nella relazione

predisposta per

l’Ispettore

Generale Capo Dott. Guido Zecca, incaricato di un ispezione sull’operato del
Questore Imordino>>.
Agli atti dell’inchiesta Zecca constano, in realtà, tre relazioni a firma dell’imputato: due, in
data 24-6-80, contenute rispettivamente alle pagine 525-527 e 528-545 del fascicolo, ed ad una
terza, senza data e senza indicazione del destinatario, contenuta alle pagine 546-552.
Tra i temi in esse affrontati viene in considerazione, tenuto conto del devolutum, quello della
fuga di notizie, poi diffuse dalla stampa, sulla mancata inclusione del nome di Michele
Sindona tra quelli dei denunciati nel rapporto Spatola + 54 del 6 maggio 1980 (più
esattamente, sul fatto che il nome di Sindona compariva tra quelli dei denunciati nella
bozza o minuta di rapporto predisposta dall’odierno imputato ed era stato espunto nel
rapporto del 6 maggio 1980).
Secondo il costrutto accusatorio, l’accertata provenienza della

fuga di notizie da

ambienti della Criminalpol troverebbe fondamento nella manifestazione della volontà di
disconoscere la paternità del blitz del 5 maggio 1980 e delle attività ad esso
propedeutiche e successive.
Un siffatto obiettivo - per di più - sarebbe stato ottenuto in modo diabolico, e cioè
ammannendo alla stampa un’immagine di verginità della Criminalpol e di Contrada
rispetto ad una condotta dubbia del gruppo di lavoro creato da Immordino, consistita,
appunto, nella eliminazione del nome di Michele Sindona dall’elenco dei denunciati

438
contenuto nella bozza di rapporto predisposta dall’imputato.
Sempre ai fini di una adeguata considerazione delle ragioni della Difesa, va rilevato che
un qualche addentellato con lo specifico thema decidendum è offerto dal pur generico
richiamo, contenuto a pag. 47 del volume VIII dell’Atto di impugnazione, al “corretto
agire dell’imputato”, laddove si afferma : <Si citano, solo esemplificativamente, le

testimonianze dei Dott.ri Francesco Borgese (5.9.1994), all’epoca Vice Questore
Vicario di Palermo,

Vittorio Vasquez (10.1.1995), stretto collaboratore del

Contrada, che hanno narrato le vicende di quel periodo.

Da dette testimonianze, nonchè dalle dichiarazioni dei Dott.ri Carmelo Emanuele
(23.6.1995), Francesco Federico (24.1.1995), De Luca Antonio (28.10.1994) e
Ferdinando Pachino (5.10.1994), emergono, con tutta evidenza, i comportamenti
dell’Immordino, le ragioni di contrasto tra quest’ultimo e il Dott. Contrada, il
corretto agire dell’odierno appellante>>.
Orbene, riportando “il corretto agire” alle ragioni addotte da Contrada per spiegare la
mancata redazione del rapporto nei termini richiestigli prima dal Questore Epifanio, poi
dal Questore Immordino, deve rilevarsi che l’imputato ha prospettato due giustificazioni.
La prima è l’asserito divieto, impostogli dal giudice istruttore di Roma Ferdinando
Imposimato, di utilizzare il materiale concernente il sequestro di Michele Sindona sino
alla prevista definizione del procedimento con sentenza di incompetenza territoriale (la
sentenza di primo grado, a pag. 1244, cita le dichiarazioni rese dall’imputato il 4
novembre 1994: <<(…)molto di questo materiale faceva parte dell’istruttoria del

giudice Imposimato, il quale ci disse di non prendere nessuna iniziativa. Lo disse
a

me personalmente,

alle

mie insistenze di potere utilizzare questo

439
materiale..disse: non appena mi spoglierò di questa inchiesta, perchè me ne
spoglierò in quanto la competenza passa al Tribunale di Milano, perchè Milano
aveva la vicenda sulla bancarotta della banca privata di Sindona, appena io
manderò questa mia inchiesta per competenza territoriale ai giudici Colombo e
Turone di Milano voi potete fare quello che volete su Palermo....aspettavo il
”placet” del giudice Imposimato che avvenne a Marzo del 1980 - cfr. f. 64 ud.
4/11/1994- nello stesso senso cfr. anche ff. 54 e ss. ud. 13/12/1994).
La seconda è la necessità di approfondimenti investigativi rispetto al materiale esistente.
La prima giustificazione è stata disattesa con argomentazioni logiche ed esaustive nella
pagine da 1244 a 1249 della sentenza appellata - cui si rinvia - nelle quali sono stati
rassegnati gli elementi a sostegno della credibilità della netta smentita di Imposimato.
Quanto alla seconda, non possono che essere condivise, in

massima parte, le

considerazioni svolte dal Procuratore Generale nella memoria depositata il 14 novembre
2005 (pagine 69-71), riassumibili nei termini che seguono.
Dalla relazione in data 24-6-81 a firma dell’imputato, allegata alla pag.536 del fascicolo
concernente l’ispezione Zecca, risulta che la bozza di rapporto presentata al Questore il
24-4-80 riguardava indagini svolte sulla vicenda Sindona, sul traffico internazionale di
stupefacenti tra la Sicilia e Stati Uniti d‘America su rimesse di dollari dagli Stati Uniti in
Sicilia. Il materiale utilizzato era costituito:
<<per la vicenda Sindona, dalle risultanze investigative di numerosi rapporti, indirizzati
al G.I. di Roma, Imposimato, dal 211079 al 23580;
per il traffico di droga, dalle varie indagini svolte dal 1978 in occasione dei sequestri di
eroina operati in U.S.A. ed in Italia e comunque interessanti la mafia palermitana
(indagini già appassionatamente seguite dal dr. GIULIANO sino al giorno della sua
uccisione);

440
per la questione delle rimesse di dollari U.S.A., dalle indagini rappresentate nel R.G. Cat.
E79 Mob. Antimafia del 7 maggio 1979, avente per oggetto “Accertamenti su attività
illecite condotte dal crimine organizzato in Italia e negli U.S.A. con pagamenti attraverso
operazioni bancarie”, nonché in altri rapporti giudiziari del 3 ottobre, 13 novembre e 28
novembre 1979>> (pagg. 536 - 538 del fascicolo concernente l’ispezione Zecca).
A questa stregua, come osservato dal Procuratore Generale <<quando nel dicembre

1979 si insediò il Questore Immordino, il dott. Contrada era già in possesso di
quasi tutto il materiale investigativo utilizzato per redigere quella minuta di
rapporto presentata solo a fine aprile del 1980.
Si è detto quasi tutto perché le integrazioni successive al dicembre 1979
riguardano l’argomento del traffico internazionale di stupefacenti tra la Sicilia e
gli U.S.A. e sono costituite dalle indagini svolte in occasione di due sequestri di
eroina a New York e a Milano rispettivamente il 16 gennaio e il 18 marzo 1980 :
tale ultimo sequestro è quello per cui furono arrestati a Milano i tre fratelli
Adamita (v. rispettivamente pag. 19 e segg. e pag. 22 e segg. della c.d. minuta o
bozza Contrada).
Invece, per quanto riguarda la nota vicenda Sindona - come è espressamente
scritto alla pag. 19 del vol.14 dei motivi nuovi - già “ il 10 dicembre 1979 fu
trasmesso al G.I. Imposimato un ponderoso rapporto giudiziario, (sempre a
firma Contrada) consistente nella rappresentazione, sulla base di
approfondite e dettagliate indagini, di riscontri obiettivi e dati di fatto, di una
potente, vasta e ramificata associazione per delinquere di tipo mafioso, operante
tra Palermo e gli U.S.A. che, tra le molteplici e multiformi sue attività criminali,
aveva avuto una rilevante parte anche nella vicenda della sparizione e del
simulato sequestro di Sindona Michele.”

441
Ed in effetti, se si ha la pazienza di leggere il citato rapporto 10-12-79, si
constaterà che esso è veramente il rapporto fondamentale e che vi sono contenuti
tutti gli elementi poi trasfusi nella futura minuta, mentre i rapporti successivi –
elencati dall’imputato alle pagg. 535-536 del fascicolo Zecca – riguardano
accertamenti di contorno rispetto alla già delineata associazione per delinquere e
taluni non sono neppure diretti al giudice Imposimato, come quello del 20-2-80
con cui si inviano alla Procura di Milano le trascrizioni di intercettazioni disposte
da quella A. G. nell’ambito delle indagini per l’omicidio Ambrosoli, oppure quello
del 23-5-80 che è un foglietto con cui si invia al giudice Falcone documentazione
da lui richiesta e utile per l’istruzione del procedimento a carico di Spatola + 54.
Col rapporto 13-12-79 si chiede a Imposimato l’autorizzazione a fornire certe
notizie alla polizia statunitense, con quello 15-1-80 (uno solo, non due)
l’autorizzazione ad intercettazione telefonica ….>>.
Attesi, dunque, la mancanza di significativi approfondimenti investigativi dopo il gennaio
1980, l’inesistenza di un veto del G.I. Imposimato ed il fatto che perché l’elaborato
chiesto a Contrada doveva essere concepito in funzione di una pronta risposta di politica
criminale ad una condizione di estremo allarme per l’ordine pubblico, non vale sostenere
che i tempi di redazione di un rapporto sono a priori indeterminabili, dipendendo dalla
scansione e dal maturare delle indagini. perché l’elaborato chiesto a Contrada doveva
essere concepito in funzione di una pronta risposta di politica criminale ad una
condizione di estremo allarme per l’ordine pubblico.
Per le medesime ragioni, la consegna di una “bozza“ (qualificata tale nella intestazione)
e la richiesta di ferie - che di fatto impedirono che l’elaborato potesse essere utilizzato
per lo scopo cui rispondeva l’originario incarico del Questore, ovvero subire delle
revisioni - non possono giustificarsi, anche a fronte della drammaticità della escalation

442
dei fatti di sangue di quel periodo, con il dissenso di Contrada nei riguardi del modus
procedendi dello stesso Immordino.
L’imputato, a questo riguardo, nel corso del suo esame (cfr. trascrizione udienza 4
novembre 1994) ha dichiarato di avere sentito voci secondo cui tre o quattro funzionari
<<erano asserragliati in un ufficio della digos e, lavoravano su fatti di Polizia
giudiziaria>> e di avere, quindi, sospettato che il Questore stesse reiterando la strategia,
già messa in atto a Trapani in occasione delle indagini sul sequestro Corleo,<< di creare
le divisioni di estromettere la Polizia giudiziaria ed affidare incarichi di Polizia giudiziaria
a funzionari estranei…lui pensava che cosi` mettendo contrapponendo i gruppi si
ottenessero maggiori risultati come alcuni ritengono, che mettendo contro la polizia e i
carabinieri si ottengono risultati perche' c'era emulazione ecco. Una mentalità del
genere>>.
Tali “voci”, ad avviso di questa Corte, non potevano giustificare la mancata esecuzione
dell’incarico, dal momento il gruppo di lavoro costituto dal Questore venne insediato i
primi di aprile del 1980, quando, cioè, era già maturato un sensibile ed ingiustificato
ritardo rispetto ai fini cui tendeva l’incarico stesso.
****
L’istruttoria svolta nel primo dibattimento di appello ha arricchito il quadro probatorio
che, in ordine alla vicenda in esame, è stato delineato nella sentenza impugnata.
Segnatamente, all’udienza del 6 febbraio 1999 il collaboratore di giustizia Francesco Di
Carlo ha riferito di avere incontrato a Roma Giovanni Bontate, fratello di Stefano, tra
il marzo e l’aprile 1980 e di avere pranzato con lui e con Pietro Lo Iacono, consigliere
dello stesso Stefano Bontate.
Giovanni Bontate - ha dichiarato il Di Carlo - in quella circostanza gli aveva detto di
avere saputo da Rosario Riccobono di essere stato menzionato un rapporto di denunzia

443
per traffico di stupefacenti della Questura di Palermo. Gli era stato assicurato, tuttavia,
che quel rapporto non avrebbe portato a provvedimenti restrittivi della sua libertà
personale perché “vacante” nei suoi riguardi (cioè non abbastanza incisivo da
giustificare un arresto in flagranza o un mandato di cattura).
Lo stesso Di Carlo ha soggiunto che Giovanni Bontate, contrariamente alle proprie
aspettative, era stato successivamente tratto in arresto.
In punto di fatto, si è già visto che il Bontate venne privato della libertà personale
l’undici maggio 1980 nell’ambito della seconda tornata di arresti scaturita dall’attività
del gruppo di lavoro costituito dal Questore Immordino, in esecuzione del mandato di
cattura emesso il 7 maggio 1980 dal Consigliere Istruttore presso il Tribunale di
Palermo, dott. Rocco Chinnici. Il mandato di cattura scaturì dal già citato rapporto del
30 aprile 1980, presentato quale seguito a un precedente rapporto giudiziario di cui si
occupava il predetto magistrato, e con cui erano stati denunciati in relazione al reato di
cui all’art. 75 L. 22/12/1975 n° 685 i soggetti individuati come appartenenti alla cosca
composta da Gaetano Badalamenti, Salvatore Sollena, dallo stesso Giovanni Bontade
ed altri.
Orbene, come puntualmente evidenziato dal Procuratore Generale (pagine 72 e segg.
della memoria depositata il 14 novembre 2005) la bozza di rapporto presentata al
Questore il 24 aprile 1980 (Badalamenti Gaetano + 63), contemplava unitariamente il
gruppo Spatola - Gambino - Inzerillo - Di Maggio e quello Badalamenti e Sollena (i
fratelli Salvatore e Matteo Sollena erano anche nipoti di Gaetano Badalamenti).
E’ rimasto accertato, d’altra parte, che la scelta di separare i due gruppi di denunciati
maturò nell’ambito dell’equipe costituita dallo stesso Immordino.
Quanto alla incisività delle indicazioni della bozza, di Giovanni Bontate si fa menzione
nel paragrafo B (dal 26° foglio in poi, nella copia acquisita all’udienza del 6 maggio

444
1994), dove vengono riportate le telefonate effettuate a numeri di Palermo dalla utenza
del New Jersey di Salvatore Sollena.
Si rileva, infatti:
•

che tra tali numeri era risultato il 444659, relativo ad una utenza ubicata in un
deposito della via Villagrazia n.83 (il contratto era stato stipulato da certo
Francesco Giglio, il quale aveva chiesto che le bollette telefoniche fossero
recapitate in via Villagrazia 110);

•

che l’utenza ENEL di quel deposito era

risultata intestata a certo Natale

Salerno, con recapito delle bollette in via Buonriposo n. 215;
•

che il Giglio aveva negoziato assegni bancari per 300.000 dollari, provento del
narcotraffico, indicando quali sui recapiti Via Villagrazia 83 e via Buonriposo
n. 215 ;

•

che l’utenza 444659 era utilizzata << quale recapito segreto>> da Giovanni
Bontate, residente in via Villagrazia n.110, indiziato mafioso e che questi si
avvaleva anche di un’altra, utenza installata in altra abitazione del civico 110
di via Villagrazia ed intestata a tale Angela D’Alessandro, moglie del mafioso
Matteo Citarda e suocera dello stesso Bontate;

•

che Giovanni Bontate aveva negato di avere ricevuto telefonate dagli Stati uniti,
e, parimenti, negato di conoscere Salvatore Sollena.

Al di là di questi spunti, prima facie suggestivi, manca, tuttavia, un approfondimento o
una specificazione concreta sull’impiego dell’utenza da parte di Giovanni Bontate e sul
contenuto di eventuali conversazioni (“come si accertava a seguito di intercettazione
telefonica disposta da codesta Procura della Repubblica, l’utenza 444659, installata
in via Villagrazia 83, era utilizzata quale recapito segreto….”).
Ora, il Di Carlo, che non poteva essere a conoscenza della iniziativa del Questore

445
Immordino e delle determinazioni del gruppo di lavoro da lui creato, come non lo era
stato Contrada, le ha accomunate in un unico rapporto, ricollegando, erroneamente,
l’arresto di Giovanni Bontate alla convalida degli arresti in flagranza del 5 maggio
1980 da parte del Procuratore della Repubblica Gaetano Costa (pagine 28,29,35, 88
trascrizione udienza 6 febbraio 1999).
A questa stregua, non coglie nel segno l’osservazione difensiva, sviluppata nella
“Memoria in replica alla requisitoria del 30 marzo 2001 del Procuratore Generale”,
depositata il 2 maggio 2001 nel primo dibattimento di appello, secondo cui il Di Carlo
avrebbe mentito, e la sua menzogna sarebbe documentata <<dall’accorpamento di
vicende giudiziarie diverse, maturate in tempi diversi e culminate in provvedimenti
restrittivi di uffici diversi>>63.
Appaiono, per contro, pienamente condivisibili le

conclusioni cui è pervenuto il

Procuratore Generale nella memoria depositata il 14 novembre 2005 in questo
dibattimento di rinvio, secondo cui:
•

solo colui (cioè l’imputato) che aveva predisposto un unico rapporto per le
posizioni dei Bontate e quelle degli Spatola- Inzerillo poteva far giungere a
Giovanni Bontate, per il tramite di Rosario Riccobono, notizia della sua
inclusione in quel rapporto;

•

solo colui (cioè l’imputato) che aveva predisposto quell’unico rapporto, anzi
bozza di rapporto, in modo che non fosse funzionale ad arresti in flagranza,
poteva fornire assicurazione circa l’inconsistenza probatoria di esso;

•

la notizia dell’esistenza di un unico rapporto e la quasi - contestualità tra gli
arresti in flagranza del 5 maggio e quelli, in esecuzione di mandato di cattura,
dell’11 maggio avevano plausibilmente ingenerato, nell’immediatezza dei fatti,

63

Per una più articolata confutazione di essa, vedi il capitolo direttamente riguardante le
propalazioni di Francesco Di Carlo.

446
l’erroneo convincimento – espresso dal Di Carlo – che il procuratore Costa “ si
era preso la responsabilità’ a firmare” anche per l’arresto di quegli individui, e
tra costoro Giovanni Bontade, per i quali, invece, era stato emesso mandato di
cattura dal Consigliere Istruttore Chinnici.
Osserva questa Corte che, nel racconto del Di Carlo, non viene indicata la fonte
primigenia delle rassicurazioni date da Riccobono a Giovanni Bontate. Tuttavia, le
emergenze processuali circa i contatti tra Contrada e Riccobono, correlate alle
circostanze appena evidenziate (paternità della bozza di rapporto, possibilità di fornire
assicurazioni su di esso, quasi contestualità tra gli arresti in flagranza del 5 maggio e
quelli, in esecuzione di mandato di cattura, dell’11 maggio) formano un quadro
indiziario che individua l’autore di quelle rassicurazioni nell’imputato.
In questa direzione, ulteriori, significativi elementi di giudizio si traggono dall’episodio
della fuga di notizie, divulgate dalla stampa, immediatamente successiva al blitz del 5
maggio 1980.
Di esso si fa menzione nella requisitoria in data 15 giugno 1983 con cui il Pubblico
Ministero chiese -

nel già citato procedimento penale nei riguardi del Questore

Immordino - dichiarare non doversi procedere nei riguardi dello stesso Immordino
quanto alla imputazione di favoreggiamento personale del Sindona, perché il fatto non
costituisce reato, e quanto al reato di abuso innominato in atti di ufficio perché estinta
per intervenuta amnistia.
Mentre è prodotta in atti la sentenza istruttoria del 20 febbraio 1984 con cui il G.I.
Giovanni Falcone dichiarò non doversi procedere nei confronti del dott. Immordino,
per entrambe le imputazioni ascritte, perché il fatto non sussiste, la requisitoria è stata
trascritta, senza contestazioni di sorta, alle pagine 9-26 del volume XI dei Motivi Nuovi.
Per quanto qui rileva il Procuratore della Repubblica espose che

447
64

: << II 18/6/1981 il "Giornale di Sicilia" pubblicava, a firma di Francesco Licata, un

articolo sotto il titolo "Quella notte sparì il nome di Sindona"; in esso il
giornalista, nel commentare la notizia che il Giudice Istruttore presso questo
Tribunale aveva emesso - nell'ambito del procedimento contro Spatola Rosario ed
altri - mandato dì cattura contro Sindona Michele, riferiva la notizia che il rapporto
dì denunzia contro lo Spatola, presentato il 5/5/1980 a questa Procura della
Repubblica a che aveva costituito il momento iniziale di quel procedimento,
era stato in realtà il frutto del rifacimento di altro rapporto a carico di 66 persone
già preparato dalla Squadra Mobile e dalla Criminalpol di Palermo, nel quale fra i
denunziati era incluso, al n°65, anche Michele Sindona, il cui nome invece mancava
nel rapporto definitivo (…..) Intanto, dal pomeriggio dello stesso 18 Giugno 1981,
questa Procura della Repubblica iniziava indagini preliminari in ordine alle notizie
riferite dal "Giornale di Sicilia", veniva quindi escusso come teste il giornalista
Francesco La Licata il quale dichiarava che la notizia di un originario rapporto con
cui era denunziato anche il Sindona era stata da lui raccolta - in non meglio precisati
ambienti della Questura di Palermo - già l'anno prima all'atto stesso, cioè,
dell'arresto dello Spatola e di numerosi altri denunziati e che già a quell'epoca la
notizia era stata data, sia pure con minore risalto, dalla stampa cittadina (v.f.5-6-1112). Naturalmente negli articoli apparsi nel Maggio 1980 non era stato avanzato
alcun sospetto a carico del Dr. Impallomeni perché si ignorava allora la circostanza
che egli fosse iscritto alla P.2>>.

Orbene, dalla superiore esposizione emerge che il giornalista La
Licata apprese la notizia della esclusione del nome di Sindona poi rilanciata il 18 giugno 1981, giorno in cui il G.I.

64

Si riportano le sottolineature del testo trascritto.

448

emise
mandato di cattura per associazione per delinquere a carico del
banchiere - da << non meglio precisati ambienti della Questura di
Palermo(…) all'atto stesso (…) dell'arresto dello Spatola e di numerosi altri
denunziati>>.

Se, dunque, la fuga di notizie ebbe origine dalla Questura, la
protesta di estraneità ad essa da parte dell’imputato non è
credibile.
Ed infatti, la oggettiva idoneità della fuga stessa a manifestare
all’esterno una dissociazione dal metodo e dagli obbiettivi del
gruppo di lavoro insediato dal Questore Immordino, si correla,
in chiave indiziaria e di riscontro alle dichiarazioni del pentito
Francesco Di Carlo.
Deve, cioè ritenersi, avuto riguardo alle dichiarazioni del
collaborante sulla sicurezza ostentata da Giovanni Bontate, che
tale dissociazione fu funzionale a spiegare perché fossero state
tradite le attese dello stesso Bontate, e che venne posta in atto
con una efficacissima leva mediatica, costituita dall’impatto
della notizia della eliminazione del nome di Michele Sindona in
un contesto di sospettate complicità con l’allora Dirigente della
Squadra Mobile, dott. Impallomeni; tutto questo, in modo da
colpire, il Questore Immordino, che aveva voluto l’Impallomeni
con sé a Palermo.
D’altra parte, lo stesso imputato, nella relazione del 24 giugno
1981

indirizzata

all’Ispettore

Generale

Zecca

(intitolata

nell’oggetto “Operazione antimafia maggio 1980 - Vicenda
SINDONA Michele e trascritta dopo la pag. 15 del volume
449
XII dei Motivi nuovi

di Appello)

ammise -

né, per la sua

posizione, avrebbe potuto negarlo, correndo, oltretutto, il rischio
di essere smentito - di conoscere <<da anni LA LICATA, come del
resto tutti gli altri giornalisti palermitani che si occupano di cronaca
nera e giudiziaria>> precisando di non avere con lui <<rapporti di
amicizia sul piano personale anche se sono ottimi i rapporti sul
piano professionale>>.
Oltretutto, osserva questa Corte, la capacità di sfruttare la leva
mediatica in relazione al proprio ruolo istituzionale emerge
sovente dalle annotazioni nelle agende dell’imputato: a titolo di
esempio, alla data del 18 ottobre 1979 (giorno dell’arresto di
Rosario Spatola nell’ambito delle indagini sulla scomparsa di
Michele Sindona, delegate dalla Autorità Giudiziaria Romana) è
vergato un appunto riguardante la comunicazione della notizia
all’ANSA, alla Rai, al quotidiano “l’Ora” ed al quotidiano “il
Diario”.
Devono, conclusivamente, essere pienamente

condivise le

osservazioni svolte dal Tribunale sulla vicenda in esame, e,
conseguentemente, essere disattese le censure dei difensori
appellanti.

450
CAPITOLO XVI
Le censure relative alla vicenda dell’allontanamento dall’Italia di
John Gambino
La vicenda dell’allontanamento dall’Italia di John Gambino, non
compresa fra gli argomenti dedotti dall’Accusa a sostegno della
richiesta di rinvio a giudizio di Bruno Contrada, è stata valorizzata dal
Tribunale anche per la sua scaturigine schiettamente dibattimentale, e
cioè per la casualità della sua emersione.
All’udienza del 28 ottobre 1994, infatti, il funzionario della Squadra
Mobile palermitana Antonino De Luca, trattando dell’attività del suo
ufficio nel periodo successivo all’omicidio del dirigente Boris
Giuliano (21 luglio 1979), quando era vice dirigente della Squadra
Mobile unitamente al dottor Vittorio Vasquez, aveva fatto riferimento
alla indagine condotta per delega dell’Autorità Giudiziaria romana nel
procedimento a carico di Vincenzo Spatola, arrestato a Roma per
tentata estorsione il 9 Ottobre 1979 presso lo studio dell’avv.to
Rodolfo Guzzi, legale del banchiere Michele Sindona in Italia.
Il Tribunale premetteva che il 10 settembre precedente il Sindona
avrebbe dovuto comparire davanti all’Autorità Giudiziaria americana,
quale imputato di bancarotta fraudolenta e di altri reati, a seguito del
dissesto della Franklin National Bank; che il pomeriggio del 2 agosto
1979 era sparito a New York; che il 16 ottobre successivo era
riapparso nella stessa città con una ferita d’arma da fuoco alla gamba
sinistra, tendente ad accreditare la versione di un patito sequestro di
persona.
Al predetto avv. Guzzi, Vincenzo Spatola aveva recapitato una lettera
autografa del banchiere in data 8 Ottobre 1979 alla quale era allegato
un messaggio dei sedicenti rapitori che “invitavano” quel legale a
consegnare alcuni documenti di loro interesse.
Secondo il Tribunale, l’arresto dello Spatola era intervenuto in un
contesto già allora apparso connotato da collegamenti tra la vicenda
Sindona (seppure ancora non chiarita quanto alla realtà o alla
451
simulazione del sequestro di persona), la mafia siciliana e quella
siculo-americana: la famiglia degli Spatola, infatti, era imparentata con
la famiglia Gambino, già oggetto di indagini da parte del dirigente
della Squadra Mobile Boris Giuliano, il cui capo-stipite, Charles
Gambino, era indicato come uno dei capi di “Cosa Nostra”:
segnatamente Vincenzo Spatola, latore della lettera all’avv. Guzzi, era
fratello del mafioso Rosario Spatola e cugino di John Gambino,
mafioso siculo - americano giunto a Palermo da Brooklin il 6
Settembre 1979.
Quest’ultimo era stato

individuato casualmente a Palermo,il 12

ottobre 1989, quale ospite del Motel Agip dal maresciallo della
Squadra Mobile Giuseppe Curcio grazie all’esame della prescritta nota
delle

presenze

alberghiere,

ed

era

stato

accompagnato

per

l’identificazione presso gli uffici di Polizia.
Lo stesso De Luca aveva dichiarato di averne personalmente disposto
l’accompagnamento ed assunto le dichiarazioni, di averlo perquisito in tale circostanza era stata

rinvenuta documentazione rivelatasi

importante per il prosieguo delle indagini - e di avere insistito con
Contrada, che in quel frangente si trovava a Roma, perché il Gambino
fosse

arrestato

anche

con

un

pretesto

(in

particolare,

per

favoreggiamento personale).
L’odierno imputato, che all’epoca ricopriva il doppio incarico di dirigente della Squadra
Mobile (in via interinale) e del Centro Criminalpol di Palermo, gli aveva risposto che si
sarebbe consultato con il Pubblico Ministero Sica ed il Giudice Istruttore Imposimato,
titolari dell’inchiesta romana su Sindona. Poco dopo, gli aveva riferito di avere avuto
detto da Imposimato che non c’erano elementi per un arresto, sicchè il Gambino era stato
rilasciato ed era tornato negli Stati Uniti D’America.

All’esito dell’indagine romana concernente la vicenda del recapito

452
della lettera minatoria in data 9 ottobre 1979, successivamente
trasferita a Milano per ragioni di competenza, il Gambino era
successivamente risultato una delle figure chiave nella cura del
simulato sequestro di Michele Sindona, organizzato

e favorito da

massoni e mafiosi.
Il Tribunale, quindi, ravvisava un contrasto tra le risultanze processuali
e le tre versioni dell’episodio rispettivamente offerte dall’imputato alle
udienze dell’undici novembre, del 22 novembre e del 16 dicembre
1994, tutte accomunate dalla dichiarata convinzione della necessità di
trattenere comunque il Gambino.
Valorizzava, in tale contesto, valorizzava la smentita del dott.
Ferdinando Imposimato, che

nel corso del proprio esame aveva

escluso di avere mai dato indicazioni sul rilascio del Gambino, ed
aveva dichiarato di essere stato all’oscuro della sua posizione sino a
quando non gli era stato trasmesso il rapporto del 21 ottobre 1979 con i
relativi allegati, rapporto concernente gli accertamenti condotti nei
confronti dello stesso Gambino.
Quindi, rassegnate le testimonianze e le emergenze documentali relative alla vicenda, quel
giudice perveniva alla conclusione che l’imputato era riuscito a favorire il definitivo
allontanamento dall’Italia del Gambino, rivelatosi decisivo anche ai fini dell’espatrio dello
stesso Sindona.
In tal modo, erano rimasti ineseguiti in Italia sia il mandato di cattura emesso dal G.I.
Imposimato il 30 Ottobre 1979, sia il provvedimento di arresto emesso nei confronti del
Gambino nel corso dell’operazione di Polizia del Maggio 1980, cui tante resistenze aveva
opposto l’odierno imputato e che era diretta, tra gli altri, a perseguire anche i complici
siciliani di Sindona.

*****
Le censure vertenti sulla vicenda relativa all’allontanamento dall’Italia
di John Gambino sono state articolate nel volume VI capitolo II
dell’Atto di impugnazione (pagine 22-42)
453

e nel volume XIV dei
Motivi nuovi ( pagine 1-105).
Esse possono sintetizzarsi nell’assunto secondo cui le risultanze
processuali avrebbero evidenziato l’erroneità del ricordo del Giudice
Imposimato a fronte delle testimonianze rese dai funzionari di Polizia
De Luca e Vasquez, dall’avvocato Cristoforo Fileccia (dal quale si era
recato il Gambino subito dopo il suo rilascio) e dai sottufficiali della
Squadra Mobile e della Criminalpol che si erano occupati dello stesso
Gambino. Il Tribunale, oltretutto, non avrebbe tenuto conto dello
stato embrionale delle indagini e della scarsità degli elementi di
conoscenza disponibili

il 12 ottobre 1979, data del rintraccio del

Gambino.
Secondo la

ricostruzione della Difesa,

modellata

su quella

progressivamente messa a punto dall’imputato nel corso del suo
esame, <<Il Gambino, né ricercato per alcun provvedimento restrittivo della
libertà a suo carico né colto in flagranza di reato, fu rilasciato non essendosi
acquisito, in quella prima fase di indagini, alcun elemento probatorio o indiziario
di sua responsabilità o in ordine e alla questione Sindona e ad un altro qualsiasi
reato.
La rimessione in libertà del Gambino, seguita dal suo ritorno negli U.S.A., fu
adottata, nonostante il sospetto della sua implicazione nella vicenda Sindona,
previa intesa con il Giudice Istruttore Imposimato, tempestivamente informato
dell'accaduto.
In momento successivo, in esito a laboriose e approfondite investigazioni, svolte
dalla Squadra Mobile e dalla Criminalpol di Palermo, rassegnate al predetto
Magistrato con rapporti del 21 ottobre e seguenti, si raccolsero sul Gambino

454
sufficienti elementi di responsabilità, tanto da consentire l’emissione di un
mandato di cattura nei suoi confronti>> (Motivi nuovi, Vol. XIV, pagine 1-

2).
Segnatamente, si deduce che:
a) ad onta di quanto affermato dal teste De Luca sulla scorta di un
erroneo ricordo di fatti ormai risalenti nel tempo, non fu lui, ma
fu l’imputato ad impartire disposizioni di pedinare il Gambino,
e, una volta segnalato che questi stava per lasciare la città
(probabilmente per ritornare negli Stati Uniti d’America) a
disporre il suo accompagnamento in ufficio, la perquisizione
sulla sua persona e sul bagaglio e l’interrogatorio circa i motivi
della sua presenza a Palermo ed i contatti che aveva ivi avuto
(ibidem pag. 96);
b) se Contrada avesse avuto motivo o interesse di proteggere o
favorire John Gambino avrebbe agito diversamente, e cioè non
ne avrebbe disposto l'accompagnamento, la perquisizione

e

l'interrogatorio, non avrebbe attivato nei suoi confronti le
indagini

che

avevano

consentito

di

accertare

la

sua

responsabilità nella partecipazione all'operazione Sindona e che
avevano reso possibile la emissione, da parte del Giudice
Imposimato, dei mandati di cattura a suo carico ed a carico dei
fratelli Spatola (ibidem, pag. 100);
c) la carenza di ricordi del teste De Luca emerge anche dalla
erronea indicazione di avere rintracciato Contrada, il 12 ottobre
1979, a Roma;

455
d) l’imputato, invece, quel giorno si trovava a Palermo, essendo
partito per Roma la mattina successiva con il volo delle 8.20
insieme con l’allora

Ten. Col. CC. Antonio Subranni, per

partecipare alla riunione indetta dal G.I Imposimato per le ore
12.00 presso la Direzione della Criminalpol avente per oggetto
le indagini nella vicenda Sindona (ibidem, pag. 92);
e) la presenza di John Gambino a Palermo e la conoscenza dei suoi
rapporti con ambienti mafiosi siculo - americani nonché della
sua parentela con Vincenzo Spatola, avevano fatto sorgere
soltanto sospetti generici sulla sua persona, tanto da consigliare
il

suo

accompagnamento

in

ufficio,la

perquisizione,

l'interrogatorio, appunto al fine di verificare la possibilità di
acquisire elementi, sia pure indiziari, di responsabilità a suo
carico, scopo non raggiunto almeno in quel momento (ibidem,
pag. 97);
f) alla data del 12 ottobre 1979 l’imputato ed i suoi collaboratori
non sapevano pressoché nulla del sequestro o simulato sequestro
di Sindona, in quanto avevano iniziato ad occuparsi della
questione, sul piano investigativo, soltanto dal 9 ottobre
precedente, giorno in cui era stato tratto in arresto a Roma
Vincenzo Spatola, non sussistendo, quindi le condizioni per
operare un fermo di polizia giudiziaria nei riguardi di John
Gambino (ibidem, pag. 97);
g) soltanto nei giorni successivi, in esito ad ulteriori, approfondite
e intense indagini sul Gambino, sui suoi spostamenti, sui

456
collegamenti con altri soggetti, sulle utenze telefoniche di cui si
era avvalso, sui rapporti con i suoi cugini Vincenzo e Rosario
Spatola era stato possibile avere una più chiara visione della
posizione del Gambino, con la raccolta di vari elementi tutti
prontamente e diligentemente riferiti al Giudice Istruttore
Imposimato con il rapporto del 21 ottobre (ibidem, pag. 98);
h) <<La eventuale decisione del dott. Contrada, responsabile degli uffici e
dell'attività di p.g., e dei suoi collaboratori (Vasquez e De Luca) sia di
privare della libertà personale, con un qualsiasi provvedimento (arresto,
fermo, esecuzione di ordine o mandato di cattura), sia di rilasciare il
Gambino non avrebbe mai potuto essere adottato senza che la competente
A.G. fosse informata, in quanto trattavasi di un atto di p.g. da compiere nel
contesto di un procedimento penale già in fase di istruttoria formale>>

(ibidem, pag. 99);
i) non è vero che Imposimato, contrariamente a quanto da lui
asserito in sede di esame, seppe soltanto con il rapporto del 21
ottobre della esistenza di John Gambino, della sua presenza a
Palermo,

dell'interrogatorio,

della

perquisizione

e

del

rinvenimento, nelle sue tasche, del foglietto con l’annotazione
"741/sabato - Francoforte 6-40/2145296617”, foglietto che
soltanto dopo il 21 ottobre 1979 si appurò riferirsi al volo
Francoforte - New York con cui Sindona era tornato negli Stati
Uniti (ibidem, pag. 100);
j) egli, infatti, fu informato sommariamente per telefono la sera
stessa del 12 ottobre e, più diffusamente e di presenza il giorno

457
successivo a Roma, nel corso della riunione presso la
Criminalpol;
k) tra il 12 ed il 21 ottobre i contatti tra il dott. Contrada, il dott.
Vasquez ed il dott. De Luca, da una parte, ed il dott. Imposimato
ed i funzionari della Squadra Mobile romana, dall'altra, furono
intensi e frequenti (ibidem, pag. 101);
l) Contrada ed Imposimato, tra il 12 ed 21 ottobre, si incontrarono
due volte per le indagini di cui si occupavano, e cioè il 13
ottobre a Roma negli uffici del Centro Nazionale Criminalpol ed
il 17 - 18 ottobre a Palermo;
m) è <<inconcepibile ritenere che sia nell'una che nell'altra occasione, sia il
dott Contrada sia altri (tra cui Vasquez e De Luca) nulla avessero riferito al
Giudice su John Gambino e sulla sua presenza a Palermo>> (pag. 101);

n) qualora, infatti, l’imputato <<avesse voluto fare in modo che il
Giudice Imposimato nulla sapesse del Gambino, avrebbe dovuto imporre o
perlomeno chiedere al dott. Vasquez, al dott. De Luca e ad altri suoi
collaboratori che erano a conoscenza dei fatti di non riferire nulla al
Giudice o di non lasciar trapelare nulla anche involontariamente, specie in
occasione della presenza a Palermo del dott. Imposimato. Infatti questi il
16 ottobre (cinque giorni prima del rapporto del 21 ottobre), in compagnia
del P.M. Sica, venne per missione a Palermo per compiere atti istruttori
inerenti la vicenda Sindona, tra cui l'interrogatorio e successivo arresto di
Spatola Rosario e di altre persone che avevano avuto rapporti con i fratelli
Spatola e con Giovanni Gambino>> (ibidem, pag. 101);

458
o) il teste Imposimato aveva fatto alcune, involontarie ammissioni
di segno opposto rispetto alla smentita delle affermazioni di
Contrada

sintomatiche

del

fatto

che

egli

era

stato

tempestivamente informato della presenza di Iohn Gambino a
Palermo (ibidem, pagine 50 –53);
p) l’assunto dell’imputato di avere avvertito telefonicamente
Imposimato la sera del 12 ottobre 1979, di avergli sottoposto il
13 ottobre il verbale delle dichiarazioni del Gambino e di avere
disposto il rilascio di costui su sua indicazione, aveva trovato
due riscontri documentali;
q) segnatamente, constava agli atti il telex di autorizzazione di
Contrada ad una missione a Roma per il 13 ottobre, missione
originariamente prevista per un colloquio presso il carcere di
Spoleto con il detenuto De Caro Vincenzo (confidente di
Contrada) ma utilizzata anche per la riunione presso la
Criminalpol (ibidem, pagine 8-10);
r) constavano, parimenti agli atti le annotazioni, vergate da
Contrada nella sua agenda del 1979, dei numeri di telefono di
casa e di ufficio del giudice Imposimato sotto la data del 12
ottobre 1979,

e dell’appunto <<Partenza per Roma - Aereo

ore 8,20 col Ten. Col. Subranni", "Ore 12 riunione Centro con
il dr. Imposimato G.I. " "Partenza per Spoleto – Carcere (De
Caro Vincenzo)>> sotto la data del 13 ottobre (ibidem, pag.
24);

459
s) ulteriore conforto alla prospettazione difensiva secondo cui la
permanenza di John Gambino si era protratta almeno sino alla
tarda mattinata del 13 ottobre era stato offerto

dalla

testimonianza dell'avv. Cristoforo Fileccia, il quale aveva
dichiarato di ricordare bene che il predetto si era recato nel suo
studio di pomeriggio o di sera, subito dopo il rilascio, e quindi
necessariamente il 13 ottobre, non potendo ciò essere accaduto il
pomeriggio o la sera del 12 ottobre (ibidem, pag. 26 e pagine
57 e seguenti)>>;
t) il teste Vittorio Vasquez, inviato a Roma da Contrada per seguire
le indagini, aveva riferito di avere partecipato alla riunione
presso il Centro Criminalpol del sabato 13 ottobre, circostanza
nella quale si era discusso della posizione di John Gambino, che
Imposimato aveva detto di lasciare andare non essendoci gli
elementi per poterlo fermare;
u) le dichiarazioni rispettivamente rese dai testi Sica ed
Imposimato si erano elise a vicenda, risultando minata la
credibilità di quelle dello stesso Imposimato;
v) quest’ultimo, invero, aveva affermato che (pag. 1295 della sentenza
appellata <<ove gli fosse stato realmente prospettato un problema relativo
alla decisione di trattenere o rilasciare il Gambino, bloccato a Palermo
dalla Polizia, egli non avrebbe in alcun modo potuto dare disposizioni su
tale materia che rientrava nella competenza del dott. Sica, P.M. titolare
dell’azione penale nell’inchiesta in oggetto>>;

460
w) per contro, il teste Sica aveva <<dichiarato che essendo stato il
procedimento Sindona formalizzato in tempi brevi, eventuali contatti con
gli organi di polizia, specificamente con il dott. Contrada, li avrebbe
dovuto avere il Giudice Istruttore, cioè il dott. Imposimato titolare del
processo (v. pag. 85 cit ud.). Nell'altra udienza, cioè quella del 14-9-1994,
in cui il dott. Sica è stato escusso precipuamente per testimoniare, quale ex
Alto Commissario, per la vicenda Tognoli, aveva dichiarato che per le
indagini del 1979-1980 su Sindona, il dott. Contrada aveva collaborato con
il Giud. Istruttore Imposimato più che con lui. (…) La verità, quale emerge
dalle risultanze processuali, sia testimoniali che documentali, è che il dott.
Contrada ebbe rapporti precipuamente con il G.I. Imposimato, cosi come
era naturale che fosse in quanto sin dal primo momento in cui il dott.
Contrada si occupò delle relative indagini, il procedimento penale era già
formalizzato>>(Vol. XIV Motivi nuovi, pag. 55);

x) Il tribunale, infine, aveva misconosciuto la lettera di elogio dei
funzionari Contrada e Vasquez in data 16 luglio 1980, inviata
dal G.I.

Imposimato

al capo della Polizia ed al Direttore

Centrale della Criminalpol;
*****
Ritiene questa Corte, in conformità con la ricostruzione del Tribunale,
che la agevolazione - oggettivamente posta in atto con il rilascio - della
fuga di John Gambino, indiziato mafioso e già oggetto di
investigazioni di Boris Giuliano, fu il frutto di una attività di
consapevole oscuramento del suo rintraccio e delle emergenze
documentali ad esso legate, e quindi fu illuminata dal dolo di rendere

461
un servizio al sodalizio mafioso, che si era avvalso del Gambino come
uno dei più stretti fiancheggiatori di Michele Sindona durante il suo
simulato sequestro e se ne avvalse subito dopo il suo rientro a New
York 65.
Il ruolo del Gambino in tale vicenda è stato tratteggiato sia nella
sentenza - ordinanza di rinvio a giudizio del 17 luglio 1984 a firma del
G.I. Giuliano Turone, cui fa riferimento il Tribunale, prodotta nel
giudizio di primo grado all’udienza del 22 settembre 1995
sull’opposizione della Difesa66, sia nella sentenza della Corte di Assise
di Milano, resa nei confronti di Michele Sindona + 25 il 18 marzo
1986, parzialmente riformata dalla Corte di Assise di Appello di
Milano con sentenza

del 5 marzo 1987 (prodotta nel primo

dibattimento di appello all’udienza del 22 marzo 2000), divenuta
irrevocabile il 25 febbraio 1988 nei confronti, tra gli altri, di Giovanni
Gambino, Francesco Fazzino, Pier Alessandro Magnoni, Giacomo
Vitale, Michele Barresi, Rosario Spatola, Vincenzo Spatola, Francesca
Paola Longo67.
Nella predetta sentenza della Corte di Assise di Milano, alle pagine
277-278 si afferma <<Giovanni Gambino svolse anch'egli una parte di

65

La posizione del Gambino era stata già oggetto del rapporto del 7 maggio 1979 a firma di Boris
Giuliano, capo della Squadra Mobile di Palermo intitolato “Accertamenti su attività illecite del
crimine organizzato in U.S.A. ed Italia con pagamenti attraverso operazioni bancarie”, inviato
alla Procura della Repubblica di Palermo, richiamato nel corpo del rapporto a firma Contrada del 21
ottobre 1979, riguardante gli accertamenti sullo stesso Gambino, diretto al G.I. Imposimato.
66
Opposizione motivata con la sua pretesa irrilevanza, cfr. pag. 15 della trascrizione.
67
Due giorni dopo, la sentenza della Corte di Assise di Milano, come è notorio, il Sindona morì
avvelenato nel carcere di Voghera subito dopo avere bevuto un caffè in cui era stato messo del
cianuro.

462
primaria importanza nel gestire la-simulazione del sequestro e nel prestare
assistenza a SINDONA durante la sua permanenza segreta a Palermo.
Pochi giorni prima della scomparsa di SINDONA da New York egli si incontrò
con lo stesso in quella città, ed ebbe contatti telefonici e personali con Rosario
SPATOLA (…). Giunse a Palermo il 6 settembre prendendo alloggio in una camera di albergo prenotatagli da Rosario SPATOLA, e il giorno stesso telefonò
nell'ufficio di New York della E.A.C. di Pier Sandro MAGNONI68 (…); da tale
momento (…), visse in continuo contatto con SINDONA, prestandogli assidua
assistenza, e rimanendo di solito presente quando, nella casa della LONGO69,
costui si intratteneva segretamente a colloquio con altre persone.
In particolare, assistette SINDONA mentre,il 25 settembre nella casa di Torretta,
MICELI CRIMI lo feriva con un colpo di pistola alla gamba (40/9,147), si recò a
Roma il 18 settembre ed a Milano dal 2 al 6 ottobre per adempiere incarichi
conferitigli dallo stesso Sindona, ed accompagnò il medesimo, come si è detto, nel
viaggio verso Vienna iniziato a

Palermo il giorno otto ottobre. Prima di

intraprendere quest'ultimo viaggio il Gambino si era procurati da Rosario Spatola i
biglietti aerei fino a Milano ed una falsa carta di identità a nome dello stesso
Rosario, ed aveva predisposto l'incontro Milano con Francesco Fazzino, il quale
con la propria automobile doveva accompagnare il gruppo in Austria. Si occupò
infine del rientro di Sindona a New York, dove lo stesso per i primi giorni rimase
nascosto nella casa di suo fratello Gambino Rosario>>.
Le emergenze processuali, ad avviso di questa Corte, hanno smentito la ricostruzione dei
fatti ammannita dall’imputato ed hanno avvalorato la testimonianza dell’ex Giudice
Istruttore di Roma Ferdinando Imposimato, peraltro intrinsecamente credibile nei
riferimenti certi cui è apparsa legata, pur nel comprensibile sbiadire del ricordo.

68

Genero del Sindona
Favoreggiatrice del Sindona, che ospitò nella propria abitazione di Palermo, in Piazza Diodoro
Siculo n. 4, per oltre un mese (cfr. pag. 260 della citata sentenza della Corte di Assise di Milano).
69

463
Segnatamente, come ricordato dal Tribunale (pagine 1295-1296 della
sentenza appellata), il teste, escusso all’udienza del 31 marzo 1995,
<<ha categoricamente escluso di avere appreso della presenza del Gambino presso
i locali della Questura di Palermo solo a seguito dell’inoltro al suo ufficio, in data
21/10/1979 del rapporto giudiziario da parte della Squadra Mobile di Palermo; ha
escluso di avere appreso prima di tale comunicazione ufficiale la predetta
circostanza e tanto meno di avere letto in precedenza il verbale delle dichiarazioni
rese dal Gambino, inviatogli solo quale allegato al predetto rapporto; ha, quindi,
categoricamente, escluso di avere dato istruzioni a funzionari della Questura di
Palermo di rilasciarlo sulla base di una informale comunicazione inerente una
presenza a Palermo del predetto Gambino (cfr. ff. 18- 33 e ss. ud. cit.).
Il teste ha smentito quanto affermato dall' imputato non solo con tale preciso
ricordo ma anche con altro dato di natura logica dichiarando che, ove gli fosse
stato realmente prospettato un problema relativo alla decisione di trattenere o
rilasciare il Gambino, bloccato a Palermo dalla Polizia, egli non avrebbe in alcun
modo potuto dare disposizioni su tale materia che rientrava nella competenza del
dott. Sica, P.M. titolare dell’azione penale nell’inchiesta in oggetto (cfr. ff. 31 e
ss.-40 ud. cit.).
Ha ricordato che il giorno stesso dell’avvenuta formalizzazione del procedimento
(la cui richiesta era stata inoltrata dal P.M. l’11 Ottobre 1979) egli aveva
provveduto ad investire la Questura di Palermo di tutta una serie di indagini
finalizzate a comprendere se la scomparsa del Sindona fosse da ricollegare ad un
sequestro reale ovvero simulato; a tal fine ha dichiarato di avere intrattenuto
rapporti telefonici con il dott. Contrada al quale egli stesso aveva fornito i propri
numeri telefonici di ufficio e di abitazione (in tal senso trovano precisa
spiegazione i numeri telefonici annotati nell’agenda dell’imputato alla data del 12
Ottobre 1979); ha ritenuto possibile il verificarsi della riunione presso il centro
Criminalpol di Roma alla data del 13 Ottobre, annotata nell’agenda dell’imputato,
in ordine alla vicenda Sindona, ma ha escluso che in tale riunione si fosse
affrontato l’argomento della presenza del Gambino presso gli uffici della Questura
di Palermo (cfr. ff. 13 e ss. - 27 e ss.ud. cit.)>>.

Peraltro, anche le dichiarazioni dei testi Antonio Subranni, Gabriele
Ciccone (che nella qualità di vice-dirigente della Squadra Mobile di
Roma, aveva ricevuto la denuncia dell’avv.to Guzzi ed aveva
464
provveduto al fermo di Vincenzo Spatola mantenendo i contatti con
l’A.G. per il prosieguo delle indagini)

e Domenico Sica, <<fonti

assolutamente attendibili ed indifferenti alla posizione dell’imputato>> sono

apparse <<tutte convergenti in ordine alla mancata conoscenza di una
comunicazione da parte del dott. Contrada della presenza a Palermo del Gambino
all’asserito fine di deciderne l’eventuale arresto>> (pag. 1303 della sentenza

appellata).
Quanto alla osservazione difensiva secondo cui i testi Sica ed
Imposimato si sarebbero contraddetti a vicenda, osserva questa Corte
che il Tribunale ha valorizzato - per la sua intrinseca logicità - una
considerazione valida sul piano dei principi generali, riguardante la
competenza del Pubblico Ministero nell’ipotesi di adozione di
provvedimenti restrittivi della libertà personale, e ciò a prescindere
dalla circostanza che il procedimento fosse stato formalizzato sin
dall’undici ottobre 1979 e che Contrada avesse avuto <<rapporti
precipuamente con il G.I. Imposimato>>.
Correttamente, dunque, quel Giudice ha ritenuto << del tutto incredibile
(…) che il P.M. titolare dell’inchiesta non fosse stato informato della presenza del
Gambino a Palermo al fine delle eventuali richieste in ordine alla sua libertà
personale, di sua competenza, e che invece, fosse stato informato il G.I. che, oltre a
non essere competente in ordine a tale determinazione per la quale avrebbe dovuto
in ogni caso investire il P.M., non avrebbe potuto esprimere alcun fondato parere
sulla opportunità di un eventuale arresto del Gambino essendo il 12 ottobre 1979
solo da un giorno in possesso dell’incarto processuale relativo alla vicenda
Sindona>>.

465
Ha reputato <<altrettanto insostenibile, poi, che in assenza anche solo di un
provvedimento di fermo a carico del Gambino (la documentazione acquisita ha
consentito di accertare che il predetto era stato semplicemente accompagnato
presso gli uffici della Squadra Mobile, e dopo essere stato sottoposto a
perquisizione, ne erano state assunte le dichiarazioni a verbale- l’imputato ha,
invece, piu’ volte fatto riferimento ad un asserito provvedimento di fermo di
Polizia v. f. 68 ud. 11/11/1994 e f.77 ud. 16/12/1994) il G.I. di Roma avesse potuto
far protrarre, illegalmente, per oltre un giorno, la presenza del soggetto presso gli
uffici della Squadra Mobile di Palermo e che avesse addirittura letto, alla presenza
di piu’ testimoni, il p.v. delle dichiarazioni dallo stesso rese il giorno prima, in
attesa di deciderne il rilascio o meno>> (pagine 1308-1309 della sentenza

appellata).
Altro indicatore di attendibilità della testimonianza di Imposimato è
stato individuato dal Tribunale nel tenore del rapporto a firma
Contrada del 21 ottobre 1979, riguardante gli accertamenti sul conto di
John Gambino: << è, infatti, notorio per gli addetti ai lavori che ogni qualvolta
la Polizia Giudiziaria riceve specifiche direttive in ordine ad un’attività
investigativa, specie se si tratti della disposizione di arrestare o di non arrestare
qualcuno, ne faccia espressa menzione nel relativo rapporto con espressioni del
tipo “ come da direttive ricevute da...- o secondo intercorse intese verbali con....”,
mentre nessun cenno in tal senso alle pregresse intese con il giudice Imposimato
risulta nel citato rapporto>> (pag. 1311 della sentenza appellata).

Elementi di segno contrario alla versione dell’imputato, e dunque
idonei a corroborare le dichiarazioni rese in sede di esame da
Imposimato, sono emersi, poi, dalla testimonianza dell’avv. Cristoforo

466
Fileccia, che i difensori appellanti hanno, invece, invocato come un
contributo a loro favore, estrapolandone alcuni frammenti e non
focalizzandone il nucleo essenziale.
L’avv. Fileccia, infatti (pagine 1310 –1311 della sentenza appellata),
ha ricordato di avere ricevuto nel proprio studio una visita da parte di
John Gambino, che conosceva in quanto parente dei suoi assistiti
Inzerillo, precisando che questi gli aveva riferito di essere stato
fermato lo stesso giorno da personale della Squadra Mobile e di essere
stato rilasciato da pochissimo tempo. Il Gambino, ha soggiunto il teste,
gli aveva manifestato preoccupazioni a causa di quegli accertamenti
eseguiti nei suoi confronti, ma non aveva lamentato alcun abuso
commesso dalla Polizia ai suoi danni (cfr. pagine 35 e ss. trascrizione
udienza 11/4/1995).
I difensori appellanti, al fine di sostenere, alla stregua della
deposizione dell’avv. Fileccia, che il Gambino sarebbe stato rilasciato
il pomeriggio del 13 ottobre 1979 e non la tarda serata del 2 ottobre,
hanno osservato che:
• dai verbali delle dichiarazioni del predetto e del di lui cugino
Rosario Gambino si ricava che lo stesso John Gambino venne
interrogato (il 12 ottobre 1979) dal dott. De Luca dalle 21.00
sino alle 22.25, orario a partire dal quale risulta interrogato
Rosario Gambino ;
• l’avv. Fileccia aveva dichiarato che John Gambino si era recato
presso il suo studio, a due passi dal Motel Agip,

467

<<quasi
contestualmente al suo rilascio>> (pag. 40 trascrizione udienza
11 aprile 1995);
• la visita allo studio, secondo il ricordo del teste, era stata fatta
non oltre le 21.00 e, quindi, non poteva essere stata fatta la sera
del 12 ottobre.
Orbene, in sostanziale consonanza con le persuasive osservazioni
sviluppate dal Procuratore Generale nella sua Memoria sulla vicenda
Gambino, depositata il 24 ottobre 2000 nell’ambito del primo
dibattimento di appello, va rilevato che l’avv. Fileccia - sia pure con la
riserva di un ricordo non certo – ha evocato la coincidenza tra il giorno
del “fermo”70 e quello della visita, così come la relativa brevità dei
tempi dell’accompagnamento in Questura di John Gambino (cfr. pag. 39 della trascrizione: <<P.M.: Mi scusi, quando era stato fermato
rispetto al momento in cui parla con lei? FILECCIA C.: Ma credo
che lo stesso giorno. P.M.: Lo stesso giorno in cui era venuto da lei?
FILECCIA C.:

Credo, credo che lo stesso giorno, perchè non

credo che sia stato trattenuto molto tempo >>; cfr. ancora pag. 45
della trascrizione : << Io quando è avvenuto il fermo non lo so, con
certezza so che è avvenuto da me subito dopo il rilascio>> ).
Alle insistenze della difesa affinché egli desse << un’ora a questo
incontro>>, ha risposto : <<tardi era…. Era tardissimo, dopo che io
avevo finito e non c'era più nessuno……Tardi rispetto alle abitudini
del mio studio….. Io alle otto e mezza non ricevo più>>, anche se non
erano << le undici di notte>> (pag. 43 della trascrizione).
70

L’espressione “fermo” è utilizzata per comodità espositiva; si trattò, in realtà, non di un fermo di
Polizia Giudiziaria, ma di un accompagnamento in Questura ai sensi dell’articolo 157 T.U.L.P.S.

468
I difensori appellanti, dunque, hanno espunto da tutto il contesto della
deposizione la risposta : <<ma siano 21, le nove, le nove e un quarto,
questo può essere>>, fornita dal professionista dopo che il difensore
che conduceva l’esame, avendo raccolto dal teste l’indicazione che
non potevano essere le 23.00, cioè << le undici di notte>>, aveva
prospettato - escludendola egli stesso in modo suggestivo - l’ipotesi
che potessero essere le 22.00:
(AVV. SBACCHI: Dico allora...mi scusi, andiamo secondo le sue
abitudini. Le undici non possono essere, intendo le 23, le 22 non
possono essere....FILECCIA C.: Ma siamo 21, le nove, le nove e un
quarto, questo può essere>> (pagine 43-44 della trascrizione).
Né, ad avviso di questa Corte, il costrutto accusatorio è scalfito dalle
indicazioni dei verbali delle dichiarazioni rese da John Gambino, e poi
dal cugino Rosario al dott. De Luca. Da tali documenti, infatti, si
evince che l’ora di inizio della audizione John Gambino (le 21.00), ma
non la sua durata, che dovette necessariamente essere breve, e non
certo di quasi un’ora e mezza (cioè fino alle 22.25,ora di inizio
dell’escussione di Rosario Gambino).
Ed invero, a prescindere dalla relativa stringatezza dei verbali in
questione, la perquisizione personale e sui bagagli che aveva preceduto
le dichiarazioni era iniziata alle 19.50 ed era stata verbalizzata in
poche righe alle ore 20.00, con la conseguenza che vi era stata quasi
un’ora di tempo per interrogare il Gambino e, poi - , come è sovente
prassi degli inquirenti - incominciare alle 21.00 a verbalizzare le
risposte già rese.

469
In conclusione, stando alla versione dei fatti offerta da Contrada, il
rilascio di John Gambino sarebbe avvenuto, al più tardi, subito dopo la
riunione presso il Centro Criminalpol di Roma di sabato 13 ottobre
1979, indetta per le 12.00 e prima del successivo trasferimento a
Spoleto, previsto per il colloquio chiesto dal detenuto De Caro, suo
confidente (nell’agenda dell’imputato relativa al 1979, alla data del 13
Ottobre risulta l’annotazione “ partenza per Roma- aereo 8,20- Ten.
Col. Subranni” e piu’ sotto risulta annotato: “ h. 12,00 riunione Centro
con il dott. Imposimato G.I.- partenza h. 16,00 per Spoleto Carcere
(De Caro Vincenzo)”.
L’avv. Fileccia, tuttavia, si è detto certo di ricordare che il Gambino
era andato a trovarlo quasi contestualmente al suo rilascio, e pertanto
non è possibile che lo stesso Gambino fosse andato da lui “tardi, anzi
tardissimo”, la sera di sabato 13 aprile 1979, dopo l’orario in cui
normalmente il professionista riceveva gli ultimi clienti.
Oltretutto, il Gambino aveva detto all’avv. Fileccia che il suo
accompagnamento aveva avuto tempi brevi e di essere stato ben
trattato

dalla

Polizia;

circostanza,

conciliabile con l’ipotesi di

quest’ultima,

difficilmente

una notte trascorsa negli Uffici della

Squadra Mobile.
La circostanza che il rilascio di John Gambino avvenne la sera del 12
ottobre 1979 ha trovato, poi, conferma anche nelle dichiarazioni
dell’Ispettore Calogero Buscemi, l’unico tra i sottufficiali escussi che,
unitamente al Maresciallo Giuseppe Curcio, ha mostrato di conservare,

470
compatibilmente con il tempo trascorso, ricordi precisi e fedeli della
vicenda.
L’ispettore Buscemi, infatti, ha riferito di avere accompagnato il
Gambino la sera del 12 Ottobre presso gli uffici di Polizia; di non
averlo più trovato allorquando, alle ore alle 7,30-8,00 del mattino
seguente, era ritornato in ufficio; di avere appreso che lo stesso era
stato rilasciato la stessa sera del 12 Ottobre, “subito dopo” (cfr. pagine
152 e ss.- 176 trascrizione udienza 20/1/1995).
Alla medesima stregua, pur dimostrando una palese imprecisione nei
ricordi (tanto da collocare l’episodio nel 1970) il maresciallo Calogero
Salamone, sottufficiale della Criminalpol, ha dichiarato di non avere
trovato in ufficio il Gambino all’indomani del suo accompagnamento :
<<SALAMONE C.:

Poi l'indomani ho saputo che era stato

rilasciato su disposizione del Magistrato che dirigeva le indagini.
PRESIDENTE:

E la notte la passò allora in ufficio? SALAMONE C.:

Questo non lo so>> (pag. 135 trascrizione udienza 7/2/95).
Analoghe dichiarazioni

ha reso il maresciallo Salvatore Urso,

anch’egli in forza alla Criminalpol:
<<URSO S.: Sì, credo di sì e credo che ha dato l'ordine il

dott.

Imposimato di metterlo in libertà… perchè c'erano pochi elementi,
per quanto io sappia. PRESIDENTE:
questo che dette questo ordine? URSO S.:
mattina,

quando

poi

E lei quando l'ha saputo
Ma forse all'indomani

non c'era più, all'indomani>> (pagina 67

trascrizione udienza 7/2/1995).

471
Secondo i difensori appellanti tali testimonianze non contrasterebbero
con la tesi dell’imputato: il Gambino infatti, <<si trovava ancora negli
Uffici della Squadra Mobile, a disposizione del dott. De Luca che,
appunto nel suo ufficio della Squadra Mobile, lo aveva interrogato
dalle ore 21 in poi (…).
D'altronde il Gambino, dovendo trascorrere la notte negli uffici di
polizia in attesa della decisione sui provvedimenti da adottare nei suoi
confronti, e non potendo essere rinchiuso nelle camere di sicurezza
perché non era in stato di arresto o di fermo di p.g., doveva
necessariamente essere trattenuto negli uffici della Squadra Mobile,
allora presidiati anche di notte, e non nei sovrastanti Uffici del Centro
Criminalpol che nelle ore notturne non aveva personale di servizio di
sorveglianza e vigilanza>> (pagina 27 Volume XIV dei Motivi nuovi).
Tale argomentazione, apparentemente lineare, non è, però conducente:
tutti i predetti testi, infatti, hanno riferito di avere appreso che il
Gambino era stato rilasciato; non si sono, cioè, limitati a dire di non
averlo trovato in ufficio.
In definitiva, è certo che John Gambino venne rilasciato la sera del 12
ottobre 1979 e che, dunque, dell’opportunità di trattenerlo non si parlò
alla riunione indetta al Centro Criminalpol di Roma alle ore 12.00 del
13 ottobre.
E’ rimasta, dunque, smentita dalle risultanze processuali la
testimonianza

del vice dirigente della Squadra Mobile Vittorio

Vasquez, presente alla riunione del 13 ottobre, che ha aderito

472
totalmente alla tesi difensiva enunciata dall’imputato (cfr. pagine 34 e
ss. 61 e ss. trascrizione udienza 10/1/1995),
Ha dichiarato, infatti, che la sera in cui il Gambino fu accompagnato in
Ufficio egli si trovava già a Roma, che la riunione al Centro Nazionale
Criminalpol di Roma era stata fatta nella mattinata successiva ed ha
soggiunto :
<<Si, e l'indomani mattina sono venuti pure il dott. Contrada e il Col.
Subranni, se non sbaglio, e si è discusso con Imposimato della
posizione di John Gambino e lui disse di lasciarlo andare perché non
c 'erano gli elementi per poterlo fermare " (pag. 35 della
trascrizione)>>
<<..... nel corso della riunione si è parlato anche di John Gambino".
"..... si parlò che cosa dovevano farne di John Gambino, se gli
elementi che il dott. Imposimato era in possesso, li riteneva sufficienti
per potere arrestarlo. E, l'ho detto, no" (pag. 62 della trascrizione)>>.
La già evidenziata convergenza delle risultanze processuali di segno
contrario alle dichiarazioni del teste, al di là di quelli che sono stati i
suoi rapporti personali e professionali con Contrada, induce
necessariamente a condividere il giudizio di inattendibilità dello stesso
Vasquez, espresso per questo aspetto dal Tribunale (pagine 1303 1304 della sentenza appellata).
*******
La deposizione del teste Imposimato, oltre ad essere corroborata da
significative conferme, è apparsa solida anche nel suo nucleo
essenziale, costituito dall’affermazione di avere avuto notizia
473
dell’accompagnamento in questura di John Gambino con la
trasmissione del rapporto del 21 ottobre 1979.
I difensori appellanti hanno dedotto che il teste avrebbe implicitamente
ammesso di avere avuto notizia, già il 12 ottobre 1979,
dell’accompagnamento del Gambino.
Tale, implicita ammissione si trarrebbe da brano della sua deposizione,
che qui si riporta così come trascritto a pag. 46 del volume XIV dei
Motivi nuovi: <<l’ho saputo dopo, ovviamente, dopo la perquisizione. Dopo la
perquisizione che fu fatta, perché la figura di Jhon Gambino è legata ad un
episodio importante che credo non risulti dagli atti del processo, cioè al fatto che
fu trovato in suo possesso un documento.……….. in cui era scritto: Francoforte –
New York – TVA 741 (pag. 7 cit. ud.)>>.

In altri termini, assumono i predetti difensori, se Imposimato fu
informato dell’accompagnamento <<dopo la perquisizione>> del
Gambino, effettuata alle 19,50 del 12 ottobre 1979, vuol dire che ne fu
messo al corrente prima di ricevere il rapporto del 21 ottobre, e dunque
è credibile che ciò avvenne la stessa sera e che il rilascio avvenne su
sua disposizione.
Orbene, va immediatamente rilevato che il medesimo brano della
deposizione di Imposimato era stato riportato in modo differente - e
fedele al testo della trascrizione - alle pagine 25-27 del Volume VI
dell’Atto di impugnazione, subendo, poi, una strumentale mutilazione
nel testo appena riportato.
In pratica, al posto dei puntini di sospensione che, nella versione dei
Motivi nuovi, compaiono dopo le parole <<fu trovato in suo possesso

474
un documento>> si rinviene l’inciso, esistente nell’originale della
trascrizione, <<questo poi venne fuori quando ricevemmo il
rapporto>>; inciso che,

che, come puntualmente osservato dal

Procuratore Generale nella già citata Memoria sulla vicenda Gambino,
depositata il 24 ottobre 2000, fa mutare completamente il senso del
discorso e naufragare il costrutto difensivo.
Per una migliore intelligenza della risposta del teste si cita il brano
nella versione originariamente - ed integralmente – riportato nell’atto
di Impugnazione:
<<P.M.: Si, mi scusi se l'interrompo, poi magari ci ritorniamo su
questo punto, abbiamo un attimino divagato dalla domanda; la
domanda in termini precisi è questa, la ripeto: lei ha mai saputo che il
Jhon71 Gambino in un certo momento, e precisamente - ripeto - il
giorno dopo della formalizzazione del processo fu accompagnato
presso gli uffici della Questura di Palermo e i funzionari, a
prescindere da chi, la contattarono chiedendole istruzioni sul da farsi?
Lei ha mai saputo che il Jhon Gambino fu alla Questura di Palermo, si
o no?
IMPOSIMATO F.: No.
P.M.: Non l'ha mai saputo.
IMPOSIMATO F.:

L'ho

saputo dopo,

ovviamente,

perquisizione.
P.M.:Quale perquisizione?

71

Così nel testo della trascrizione (piuttosto che, correttamente, “John”).

475

dopo

la
IMPOSIMATO F.: Dopo la perquisizione che fu fatta, perché la figura
di Jhon Gambino è legata ad un episodio importante che credo non
risulti dagli atti del processo, cioé al fatto che fu trovato in suo
possesso un documento, questo poi venne fuori quando ricevemmo il
rapporto, un documento in cui era scritta Frank Food72, New York,
tva73 741. E allora, ricevuto questo documento ovviamente chiedemmo
alla Polizia Giudiziaria di sviluppare tutte le indagini per cercare di
capire a che cosa si riferisse questo documento e credo che dopo un
certo numero di giorni di indagini non si venne a capo di nulla. Dopo
di che io mi feci dare il rapporto, mi feci dare questo documento e lo
consegnai all'investigatore dell'FBI che stava a Roma con cui ero in
contatto che si chiamava Michael Jeuveler>>.
Giova chiarire che, a pag. 250 della sentenza della Corte di Assise di
Milano in data 18 marzo 1986 nei riguardi di Michele Sindona + 25, a
proposito delle attività propedeutiche alla scomparsa dello stesso
Sindona, si ricorda che << il 3 aprile 1979 tale Joseph Bonamico, residente
New York, richiese l'emissione di un passaporto a suo nome (….). Il passaporto
venne ritirato il giorno stesso da persona evidentemente diversa dal Bonamico, il
quale successivamente ne richiese un altro. Quel passaporto (..), fu utilizzato da
Michele Sindona, con il falso nome di Joseph Bonamico, per tutto il periodo della
sua scomparsa>>.

Dalla medesima sentenza si ricava (pagina 288) che Sindona viaggiò
da Francoforte a New York il 13 ottobre 1979 e <<sull’aereo compilò la
72

Così il testo trascritto (il luogo di partenza del volo era Francoforte; il tenore dell’appunto,citato
nel rapporto del 21 ottobre 1979 a firma Contrada, è “741/Sabato- Franco forte/6-40/2145296617”.
73
Così nel testo della trascrizione; leggasi “TWA”.

476
dichiarazione doganale necessaria per l'ingresso negli stati Uniti, sottoscrivendo
con il nome di Joseph Bonamico il relativo modulo, sul quale poi l’F.B.I. rilevò le
sue impronte digitali (…)>>.

Orbene, il rilievo dattiloscopico, come ricordato dal teste Imposimato,
trasse spunto dalla indicazione, non compresa dagli investigatori
italiani, ma proficuamente raccolta da quelli statunitensi, del

volo

Francoforte – New York, TWA 741, contenuta in uno dei foglietti in
possesso del Gambino al momento della perquisizione (segnatamente,
come si è detto richiamando le censure dei difensori appellanti, e come
risulta da pag. 247 della

citata sentenza della Corte di Assisi di

Milano, l’appunto vergato sul foglietto recitava << 741-sabatoFrancoforte. 6-40>>.
Il teste, anzi, ha persuasivamente ancorato il suo ricordo di John
Gambino proprio alla disponibilità degli allegati del rapporto del 21
ottobre 1979 a firma Contrada, consegnati ad un investigatore
dell’F.B.I.,che portarono alla prova della simulazione del sequestro di
Michele Sindona.
Mette conto, a questo punto evidenziare che tale disponibilità fu non
solo tardiva (il Gambino era già negli Stati Uniti), ma soprattutto,
necessitata (gli allegati, cioè, non potevano più essere tenuti celati).
Nella memoria del Procuratore Generale sulla vicenda Gambino,
depositata il 24 ottobre 2000, si evidenzia, persuasivamente, lo
strettissimo nesso tra il rinvenimento dei foglietti addosso a John
Gambino, reso noto soltanto con il rapporto del 21 ottobre, e gli esiti

477
della perquisizione eseguita nella cella di Rosario Spatola il

20

ottobre.
Come esposto nel rapporto a firma Contrada del 21 ottobre 1979 (8°
foglio), dopo l’arresto di Rosario Spatola, il 20 ottobre si procedette al
sequestro delle sue agendine relative agli anni 1976,1977, 1978. In
pari data <<agenti di custodia della locale Casa Circondariale
effettuavano la perquisizione nel corso della quale, tra le pagine di un
cruciverba, venivano rinvenuti manoscritti dello Spatola Rosario che
venivano sequestrati>>; manoscritti allegati in copia fotostatica al
rapporto stesso.
Nella sentenza istruttoria di incompetenza per territorio emessa il 26
maggio 1980 dal giudice istruttore Imposimato (prodotta all'udienza
del 22 settembre '95) si chiarisce che si trattava di una lettera
autografa, non terminata, destinata nelle intenzioni dell'autore a
pervenire agli inquirenti italiani in via anonima e volta ad alleggerire
la posizione di Vincenzo Spatola. Rosario Spatola, supponendosi
anonimo, affermava di essere colui che aveva dato “a quell'innocente
di Spatola VINCENZO" la lettera consegnata all’avv. Guzzi e spiegava
che Michele Sindona si era spostato a Francoforte, da dove era andato
in America.
Orbene, il Procuratore Generale ha puntualmente inferito (pag. 16
della citata memoria) che il rapporto del 21 ottobre 1979 non nacque
sabato 20 ottobre, come affermato dall’imputato all’udienza del
31/03/1995 (pag. 68 della trascrizione) , ma nacque il giorno della sua
data, “tanto è vero che vi è menzionata la perquisizione dello stesso giorno 21

478
nella cella di Spatola Rosario. E’ certo che con detto rapporto vede la luce, per la
PRIMA VOLTA, l’indicazione di quel famoso e importante «documento» (di cui
ha parlato Imposimato): 741 sabato Francoforte etc., NON MENZIONATO nel
verbale di perquisizione del Gambino, come non vi è menzionato l’altro biglietto
recante l’indicazione del numero di telefono di Villa Igea (ed altri numeri di
telefono).
Prima di tale data NON ESISTE TRACCIA di entrambi i biglietti trovati nelle
tasche di John Gambino ed inoltre, fatto gravissimo, NESSUNO ne risulta a
conoscenza, nemmeno coloro (De Luca) che alle 21 del 12 ottobre sentono a s.i.t.
il Gambino: tanto é vero che nel verbale non c’è NEPPURE UNA DOMANDA
circa il «documento» e circa l’altro documento con i numeri di telefono (ecco
perché a pag. 7 della presente memoria si è detto che non ci voleva un’ora e mezza
per chiedere al Gambino le quattro banalità che sono verbalizzate).
Il Giudice Istruttore di Milano a proposito della libertà di movimento di Sindona a
Palermo ha parlato di «investigatori palermitani distratti», ma di

semplice

distrazione non può parlarsi, visto che NON ESISTE neppure il verbale di
sequestro, come si constata dalla lettura degli allegati al rapporto 21/10/1979.
Nè può obiettarsi che non è allegato neppure il verbale di sequestro del
manoscritto rinvenuto nella cella di Spatola Rosario: lì, infatti, la perquisizione fu
eseguita non dalla Polizia ma dagli agenti di custodia che, evidentemente, fecero
essi il verbale di sequestro, tanto è vero che il dott. Contrada poté allegare al
rapporto solo una fotostatica del manoscritto”.

I documenti rinvenuti addosso a John Gambino il 12 ottobre vennero,
in altri termini, sequestrati di fatto dall’imputato,per riapparire soltanto
come allegati al rapporto del 21 ottobre: non vi sarebbe stata ragione di

479
appropriarsene se fossero apparsi insignificanti, né di celarne
l’esistenza se fossero apparsi significativi.
L’appropriazione di essi fu attuata in occasione della perquisizione
effettuata presso gli Uffici della Criminalpol, prima che lo stesso
Gambino fosse interrogato negli uffici della Squadra Mobile dal vice
dirigente De Luca.
Tale costrutto trova avallo non soltanto nel verbale delle dichiarazioni
rese dallo stesso Gambino a De Luca, nel corpo del quale non viene
posta alcuna domanda sul significato dei biglietti, ma anche nella
circostanza che il verbale di perquisizione, pur menzionando la
partecipazione sia di <<ufficiali e Agenti della Squadra Mobile>> che
del <<Centro Interprovinciale Criminalpol>>, è firmato unicamente
dal Sovrintendente Capo di P.S. Michele Santulli e dal maresciallo
Salvatore Urso della stessa Criminalpol, mentre non vi figura la firma
del dott. De Luca.
Deve ritenersi, dunque, che quest’ultimo non partecipò alla
perquisizione, e che il suo ricordo di avervi partecipato sia fallace
quanto la sua affermazione di avere interpellato Contrada per telefono,
la sera stessa del 12 ottobre, mentre si trovava a Roma (è stata
accertata, infatti, la presenza a Palermo dell’imputato, partito la
mattina successiva con il volo Palermo-Roma delle 8.20).
Tale erroneo ricordo trova una plausibile spiegazione in una sua
elaborazione postuma; in un appiattimento, cioè, della cronologia degli
eventi, dovuto al tempo trascorso ed alla buona fede del teste,
inconsapevolmente portato a fare coincidere il momento del

480
rinvenimento dei foglietti in possesso del Gambino con quello della
loro ostensione (il rapporto a firma Contrada del 21 ottobre 1979)
perché legato alla scoperta della loro estrema rilevanza.
Per concludere la rassegna delle censure concernenti l’attendibilità del teste Imposimato,
viene in considerazione la lettera di elogio dei funzionari Contrada e Vasquez in data 16
luglio 1980, da lui redatta ed inviata al capo della Polizia ed al Direttore Centrale della
Criminalpol, riprodotta nel suo contenuto alle pagine 41-42 del Vol. XIV dei Motivi
nuovi.

In detta missiva, si dà effettivamente atto della proficua attività
investigativa svolta da Contrada e dal vice dirigente della Squadra
Mobile Vittorio Vasquez << nel corso di complesse e delicate indagini
relative alle attività criminose svolte in Roma, Milano, Palermo e
negli Stati Uniti da pericolosi elementi appartenenti a crimine
organizzato italo - americano, dediti al traffico di stupefacenti,
all'esportazione clandestina di valuta e ad attività delittuose collegate.
Il dr. Contrada ed il dr. Vasquez hanno raccolto, pur tra le
notevoli difficoltà dell'ambiente dominato dalla paura e dalla omertà
una serie di precisi elementi comprovanti le attività illecite svolte dalle
persone inquisite in Sicilia, i loro collegamenti con i maggiori
esponenti di Cosa Nostra (tra cui Giovanni,Rosario e Giuseppe
Gambino, Joseph Macaluso, Antonio Caruso e Michele Sindona).
Le precise e circostanziate risultanze delle indagini di polizia
giudiziaria, apprezzate anche dagli investigatori dell' F.B.I. hanno
consentito la emissione da parte di questo Giudice, di 8 mandati di
cattura nei confronti di persone implicate in gravissimi delitti in Italia
e negli Stati Uniti….>>(tra cui il Gambino).
Sul punto, deve farsi rinvio alle considerazioni svolte dal Tribunale
sulla scorta delle persuasive spiegazioni offerte dal teste Imposimato,
il quale (pagine 1298-1300 della sentenza appellata) <<ha dichiarato che,
mentre all’epoca delle indagini delegate alla Polizia Giudiziaria di Palermo aveva

481
ritenuto che il dott. Contrada stesse collaborando lealmente, successivamente, a
seguito della ricostruzione dei movimenti in Sicilia del Sindona e del Gambino,
che avevano per lungo tempo circolato indisturbati in tale città fin dai primi giorni
del Settembre 1979, incontrandosi con moltissimi esponenti massoni e mafiosi, si
era reso conto che doveva esserci stata “qualche distrazione” da parte della
Polizia ed aveva dubitato della lealtà della collaborazione fornitagli (cfr. ff. 28 e
ss.- 48 e ss. ud. cit.).
Alle esplicite domande rivoltegli in merito alla nota a sua firma, inviata il
16/7/1980 al Capo della Polizia ed al Capo della Criminalpol, di elogio al dott
Contrada e al dott. Vasquez per la collaborazione nelle indagini delegate eseguite
sulla vicenda Sindona, cui l’imputato ha piu’ volte fatto riferimento nel corso del
proprio esame, il teste ha risposto che l’elogio corrispondeva all’idea che in quel
momento aveva di una diligente esecuzione delle proprie direttive di indagine da
parte del dott. Contrada mentre in seguito aveva avuto occasione di modificare tale
convincimento (“ho fatto un elogio perchè, come già ho detto, alla luce delle
indagini svolte a quel tempo io non avevo motivo di ritenere che il dott. Contrada
non avesse in qualche modo collaborato diligentemente, proprio perchè
praticamente tutte le indagini che venivano delegate apparentemente, ripeto qui
bisogna parlare di apparenza, erano svolte con diligenza e puntualità...questa
lettera si riferisce a questa fase delle indagini”); ha, altresì, aggiunto di ricordare
che probabilmente quella lettera di elogio gli era stata addirittura sollecitata dallo
stesso dott. Contrada (cfr. dep. Imposimato ff. 54 e 64 ud. 31/3/1995- elogio cit.
acquisito in atti all’ud. del 6/5/1994 sottofascicolo n° 8 prod. doc. difesadichiarazioni imputato ud. 22/1171994 e 20/12/1994- L’imputato ha piu’ volte
citato anche la lettera inviata in data 8/2/1982 dal G.I. Giovanni Falcone al

482
Questore di Palermo, con la quale si esternava il ringraziamento per la
collaborazione offerta nelle indagini istruttorie relative al procedimento penale
contro Rosario Spatola ed altri dalla Squadra Mobile e dalla Criminalpol di
Palermo, segnalando tra gli altri anche il dirigente della Criminalpol dott.
Contrada, ma come si avrà modo di illustrare nel prosieguo della trattazione anche
tale magistrato, nel corso della sua successiva esperienza professionale, aveva
avuto diverse occasioni per modificare il proprio iniziale parere sul funzionario,
giungendo a nutrire gravissime riserve sulla correttezza del suo operato- cfr. doc.
acquisito all’ud. del 6/5/1994 sottofascicolo n° 9 prod. Difesa)>>.

****
I difensori appellanti hanno ritenuto di ravvisare ulteriori, implicite
ammissioni

del teste in altri due brani della deposizione di

Imposimato, riprodotti a pag. 51 del volume XIV dei Motivi nuovi.
Il primo consiste nella risposta data dallo stesso Imposimato (pagine
34-35 della trascrizione relativa all’udienza del 31 marzo 1995) alla
domanda del Presidente su quali fossero gli elementi a carico del
Gambino quando fu emesso il mandato di cattura, risposta così
riportata:
<< "Certamente la lettura del rapporto ci consentì di avere un quadro più chiaro
della vicenda, anche perché si seppe che poi Gambino era stato nell'albergo..... in
vari alberghi..... che aveva avuto rapporti con varie persone, che era cugino di
Rosario Spatola..... che c'erano telefonate etc.....etc....allora a questo punto
abbiamo ritenuto di accomunare la posizione di Gambino a quella di Spatola>>.

In effetti, stando all’orinale della trascrizione, il tenore della seconda
risposta è leggermente diverso, anche se si tratta di differenze

483
marginali: << …che

insomma c'erano delle telefonate, adesso in

particolare significherebbe essere proprio veramente straordinario
come memoria; ci accorgemmo
attraverso

che c'erano dei contatti provati

questi numeri di telefono

trovati in

possesso

di

Vincenzo Spatola che mi pare che portassero anche a Gambino,
allora, a questo punto, abbiamo ritenuto di accomunare la posizione
di Gambino a quella di Spatola>>.
Ciò che rileva, tuttavia, è che nessuna implicita ammissione emerge
dal brano riportato circa la conoscenza, da parte di Imposimato, della
presenza del Gambino alla data del 12 ottobre.
Parimenti privi del significato di “implicite ammissioni”, ad essi
attribuito dai difensori appellanti, sono gli ulteriori brani citati alle
pagine 51 e 52 del volume XIV dei Motivi nuovi , e cioè :
• la risposta alla domanda <<alla data del 12 ottobre 1979
c'erano elementi per arrestare John Gambino? >>,data nei
seguenti

termini, non necessariamente indicativi della

conoscenza dell’accompagnamento del Gambino

<<Se ci

fossero stati degli elementi avrei passato gli atti al PM. e
l'avremmo arrestato" (pag. 37 trascrizione udienza 31 marzo
1995);
• la risposta alla domanda << "Questi documenti sequestrati a
John Gambino qui a Palermo (il 12 Ottobre ... ndr), di cui si è
parlato, lei li aveva affidati per le indagini alla Squadra Mobile,
alla Criminalpol di Palermo? ", risposta che rivela unicamente
la disponibilità dei documenti a seguito della trasmissione del

484
rapporto del 21 ottobre 1979, e che è : <<"E' chiaro. Tutti
quegli atti furono oggetto di accertamenti investigativi da parte
della

Squadra

Mobile,

io

resistetti

alle

pressioni

dell'investigatore americano che voleva ad ogni costo avere
subito questi elementi, dissi che prima bisognava aspettare i
risultati dette indagini della Squadra Mobile di Palermo e solo
dopo l'esito di queste indagini..... " (pag. 63 trascrizione udienza
31 marzo 1995).
Sotto altro profilo, non è decisiva l’obiezione difensiva (pag. 101),
secondo cui, dando per veridica la smentita del teste Imposimato,
Contrada <<avrebbe dovuto imporre o perlomeno chiedere al dott.
Vasquez, al dott. De Luca e ad altri suoi collaboratori che erano a
conoscenza dei fatti di non riferire nulla al Giudice o di non lasciar
trapelare nulla anche involontariamente, specie in occasione della
presenza a Palermo del dott. Imposimato>> .
E’ ben possibile, infatti, che l’imputato, referente diretto dello stesso
Imposimato per le attività di Polizia Giudiziaria delegate a Palermo, si
fosse limitato, come il predetto teste non ha escluso sia avvenuto (<<Il
Dott. Contrada mi avrà parlato certamente di tutta la vicenda nel suo
insieme>> pag. 82 trascrizione udienza 31 marzo 1995), a menzionare
l’accompagnamento e l’identificazione del Gambino come dato di
cronaca dell’indagine nel suo complesso, senza descriverne, o
sfumandone, il contorno ed il contesto.
*****

485
Forviante, ancora, appare l’obiezione della Difesa secondo cui non vi
sarebbero stati elementi per adottare un provvedimento di fermo di
Polizia Giudiziaria nei confronti del Gambino, gravato da meri sospetti
per la sua parentela con Vincenzo Spatola e per la sua presenza a
Palermo.
Punto decisivo nell’analisi della vicenda è, infatti, come ben
evidenziato a pag. 52 del ricorso per cassazione avverso la sentenza
resa all’esito del primo dibattimento di appello, stabilire se e perché
Contrada mentì al suo vice dirigente De Luca, sostenendo che il G.I.
Imposimato aveva dato disposizioni per il rilascio di John Gambino, e
cioè se egli avesse voluto favorire quest’ultimo e l’attuazione dei piani
criminosi per i quali egli si trovava in Sicilia.
Orbene, posto che il fatto storico del mendacio è stato accertato, deve
premettersi che per il delitto di favoreggiamento personale il fermo di
Polizia Giudiziaria del Gambino era consentito ai sensi dell’articolo
238 dell’allora vigente codice di procedura penale.
Ed, infatti, a mente dell’art. 353 del vecchio codice di rito, esso poteva
adottarsi solo per i reati per cui il mandato di cattura era obbligatorio,
tra cui

non rientrava il favoreggiamento personale, punito con la

reclusione sino a quattro anni.
Senonchè il

Gambino, come risulta dalla nota in data 8.3.1980 n.

90/15818 a firma del dirigente della II divisione della Questura di
Palermo (prodotta il 2 settembre 1995), e come confermato in sede di
esame dal maresciallo Curcio, in data 20 ottobre 1968 era stato
diffidato dal Questore, sicché nei suoi confronti, ai sensi dell’articolo 4

486
L.31.5.1965 n.575, avrebbe potuto essere adottato il provvedimento di
fermo perché, per il reato di favoreggiamento poteva essere emesso
mandato di cattura facoltativo (consentito, ai sensi dell’articolo 254
n.1° del vecchio codice di rito per i delitti non colposi puniti con la
reclusione non inferiore nel massimo a tre anni.)
In concreto, poi, è lo stesso imputato ad affermare, in sintonia con il
teste De Luca, senza soverchie preoccupazioni garantiste, di avere
ritenuto assolutamente necessario trattenere il Gambino, anche con una
forzatura, con un pretesto.
E’contraddittoria, quindi, la sua affermazione secondo cui, alla data
del 12 ottobre 1979, non vi sarebbero stati i gravi indizi di
colpevolezza necessari per l’adozione della misura, tanto che lo stesso
Contrada si è trincerato, in prima istanza, dietro l’inesistente direttiva
di rilascio del G.I. Imposimato.
*****
Nel rendere dichiarazioni spontanee all’udienza del 31 marzo 1995
Bruno Contrada (pag. 69 della trascrizione) ha affermato :<<Se io
volevo favorire John Gambino non lo

facevo

pedinare per una

giornata, non lo facevo bloccare mentre si stava per imbarcare
sull'aereo,

non

lo

facevo

accompagnare in ufficio, non lo

sottoponevo a perquisizione da trovargli quel pezzetto di carta che
poi si rivelò importantissimo per le indagini, perchè c'era segnato il
numero di volo utilizzato da

Sindona. Noi in quel momento non

potevamo capire il significato di quei numeri, dopo fu possibile
accertare. Potevo fare questo, potevo

487

farlo partire, non vedo il
motivo per cui lo dovevo far bloccare perchè fu bloccato per mio
ordine specifico, perchè il maresciallo che lo seguiva mi chiese che
cosa doveva fare ed io o lo lasciavo partire e non lo avrei più
rintracciato o lo facevo bloccare e portare

in

ufficio.

Ed

è

inconcepibile che non abbia avvertito il Giudice Istruttore che
aveva in mano questa inchiesta>>
Queste affermazioni, riprese dai difensori appellanti, non trovano,
però, adeguato riscontro nelle emergenze processuali.
Il maresciallo Curcio, infatti, nel corso del suo esame, assunto
all’udienza del 7 febbraio 1995, coerentemente con le risultanze della
relazione di servizio a sua firma in data il 12 ottobre 1979, ha riferito
di avere autonomamente deciso di recarsi al Motel Agip perché la
presenza del Gambino era emersa dalla scheda delle presenze
alberghiere, pervenuta alla sezione antimafia della Squadra Mobile e
perché il dirigente dr. Crimi era assente. Era , prassi, infatti, in simili
casi (il Gambino era un diffidato), che l'Ufficio si attivasse anche in
assenza di specifiche esigenze investigative.
Soltanto in un secondo momento egli aveva chiesto istruzioni a
Contrada, che gli aveva detto <<… di non fermarlo, di vedere……..>>,
cioè di proseguire il servizio di osservazione (pagina 38 della
trascrizione).
Egli, dunque, aveva dato seguito al servizio. Il Gambino, allontanatosi
dal Motel Agip intorno alle ore 13.30, si era diretto in taxi verso la
borgata Passo di Rigano, dove era salito a bordo di un’altra automobile
che aveva preso la strada di Bellolampo.

488
Il maresciallo Curcio, che aveva interrotto il servizio di osservazione
al primo tornante di quella strada, come si attesta nella relazione del 12
ottobre 1979, in sede di esame ha riferito di avere ivi incontrato
Contrada, che lo aveva rassicurato dicendo <<guardi,

non

si

preoccupi, probabilmente sta andando a Torretta a fare il consolato
dove c'era il morto dato che si vede che avevano rapporti>>74. Ha
soggiunto di essere, quindi, tornato prima in ufficio e poi a casa
avendo ultimato il proprio turno di servizio.
Anche l’ispettore Calogero Buscemi, sottufficiale della Criminalpol
che aveva partecipato al turno pomeridiano di controllo del Gambino,
già avviato dal personale della Squadra Mobile, nel corso del suo
esame ha fornito una versione dei fatti dissonante da quella
dell’imputato.
Ed invero, mentre Contrada ha affermato di avere dato, sul momento,
specifiche disposizioni di fermare Gambino in quanto questi si stava
allontanando dall'albergo, il teste Buscemi (l’unico, si è detto, oltre al
maresciallo Curcio, a conservare ricordi sufficientemente precisi) ha
dichiarato di avere ottemperato a quelle che erano le iniziali
disposizioni ricevute, e cioè di accompagnare in ufficio lo stesso
Gambino nel momento in cui avesse lasciato l’albergo e pagato il
conto (cfr. pagine 141 e ss. trascrizione udienza 20/1/1995).
Peraltro, il medesimo teste non è stato in grado di ricondurre con
certezza siffatte, iniziali disposizioni ad un ordine di Contrada.
74
Nel rendere le proprie dichiarazioni la sera del 12 ottobre 1979 al dott. De Luca John Gambino
precisò di essersi recato per una visita di lutto a Torretta a seguito della morte di Rosario Gambino,
padre del cognato Erasmo Gambino, unitamente all’omonimo cugino Rosario Gambino.

489
In un primo tempo, infatti, ha riferito di non ricordare se ad
impartirgliele fosse stato <<il dottore Contrada o il maresciallo che...
quello più anziano diciamo che c'era in ufficio>> (pag. 151 della
trascrizione).
Nel prosieguo dell’esame il teste è tornato su questo punto, senza
fornire ulteriori precisazioni (pag. 178 della trascrizione )
<<AVV. SBACCHI - Mi scusi, per una chiarezza su questo punto.
Intanto chi diede l'ordine di portare Gambino in ufficio?
BUSCEMI - A me quando mi hanno mandato di servizio, quando mi
hanno comandato di servizio, mi hanno detto che all'atto in cui
saldasse il conto, si doveva soltanto accompagnare in ufficio>>75.
Nessuna certezza, infine, è stata offerta dalle dichiarazioni rese dagli altri testimoni,
sottufficiali della Criminalpol.
Segnatamente, il maresciallo Calogero Salamone (incorso, a parte la erronea datazione
dell’episodio, in svariate incongruenze, evidenziate nella sentenza appellata) ha indicato
nel giudice Imposimato colui che avrebbe dato l’ordine di accompagnamento (pag. 136
trascrizione udienza 7/2/95), ma l’accompagnamento negli uffici di Polizia ai sensi
dell’articolo 157 T.U.L.P.S. , non è ordinato dal magistrato.

L’Ispettore Michele Santulli si è limitato a riferire << ricevettimo
l’ordine di andarlo a prendere al motel Agip >> (pag. 68 trascrizione
-

75

Non possono essere condivisi i dubbi del Procuratore Generale in ordine alla attendibilità
del Buscemi, correlati alla circostanza che lo stesso aveva affermato di avere bloccato il
Gambino avendogli sentito dire alla cassiera del Motel Agip, verso le 19,15 del 12 ottobre
1979, di volere pagare in dollari ed avendolo visto pagare tale conto, che però dalla fattura in
atti risulta saldato il 13/10/79.
La testimonianza del Buscemi, infatti, trova riscontro nel verbale di perquisizione sulla persona e
sui bagagli (“una valigia di grosse dimensioni ed una valigetta tipo 24 ore”) che il Gambino,
dunque, aveva già preparato e portato con sé..
L’unica plausibile spiegazione che ne deriva, dunque - dal momento che il conto risulta saldato il
13 ottobre (la fattura è meccanizzata) e le emergenze processuali militano nel senso che egli non
trascorse in Questura la notte tra il 12 ed il 13 - è che lo stesso Gambino chiese e pagò il conto
sulla base dei conteggi effettuati dalla reception del Motel Agip, e però,avendo avuto intimato
dall’Ispettore Buscemi di accompagnarlo in Questura, lasciò aperto il suo conto, tenendo per sé la
stanza, che nella tarda serata tornò concretamente ad occupare. La fattura delle prestazioni
alberghiere, invece, venne stampata ed emessa al momento del check out, e cioè il 13 ottobre.

490
udienza 14 febbraio 1995). Tuttavia, l’inaffidabilità del suo ricordo
emerge dal fatto che egli, pur essendo stato uno dei due firmatari del
verbale di perquisizione sul Gambino delle 19,50 unitamente al
maresciallo Urso non si è nemmeno ricordato di avere effettuato la
perquisizione stessa: << gli atti furono fatti dai colleghi….. il mio
compito fu solo di prenderlo e portarlo in ufficio>> (ibidem, pag. 69).
Il teste, comunque, dopo avere affermato che l’ordine era stato dato
<<dall’allora dirigente della Criminalpol>>, del quale non è stato in
grado di ricordare il nome (ibidem, pag. 68), ha successivamente
riferito che a lui l’ordine l’aveva dato <<Urso, dirigente di sezione>>
(pag. 79), confermando con un <<si>> questa attribuzione di paternità
alla successiva domanda del Pubblico Ministero : << Quindi il
maresciallo Urso disse : rechiamoci……>> (ibidem, pag. 79).
Il teste Urso, dal canto suo, nulla ha saputo dire su questa specifica circostanza.
A fronte di un quadro probatorio gravido di elementi indizianti, anche ad ammettere che le
disposizioni di accompagnare il Gambino fossero state date dall’imputato - e non dal vice
dirigente della Squadra Mobile De Luca, che ha dichiarato di avere disposto
personalmente l’accompagnamento e che, su questo punto, non è stato smentito dalle
emergenze processuali - resta il fatto che l’imputato si trovò a gestire un rintraccio del
tutto casuale.
Ora, Contrada - la cui capacità dissimulatrice è stata riconosciuta dal Tribunale anche con
riguardo a questo episodio (pag. 1370 della sentenza appellata) - non poteva, una volta
iniziato un servizio di osservazione, dare ordine di lasciare andare indisturbato il
Gambino, così manifestando all’esterno di averlo favorito.

Né può dirsi che il Tribunale sia incorso in una petizione di principio,
e cioè sia partito dal presupposto della collusione di Contrada per
inferirne la condotta di agevolazione in esame.
Molteplici, infatti, sono gli elementi indizianti la consapevolezza, da
parte dell’imputato, di agevolare la fuga di un mafioso nel momento in
cui il sodalizio ne reclamava la partecipazione ad una operazione
delicata e complessa (nella specie, il simulato sequestro di Michele
491
Sindona).
In primo luogo, il mendacio dei confronti del suo vice, De Luca, cui
Contrada riferì di avere ricevuto dal G.I. Imposimato la direttiva di
rilasciare John Gambino.
Nella sentenza assolutoria resa il 4 maggio 2001 all’esito del primo
dibattimento di appello, esso è stato spiegato come “un disinvolto
espediente” per porre fine alle “perplessità” del dottor De Luca (pag.
74).
L’imputato, tuttavia, ha negato radicalmente di avere mentito al suo
vice, e, a fortiori, di averlo fatto per vincerne le perplessità, tanto più
che la sua posizione gerarchica rendeva del tutto superfluo un simile
espediente.
Tale, non veritiera, negazione, va collegata, sempre in chiave indiziaria
alla appropriazione - sparizione dei foglietti di fatto sequestrati al
Gambino il 12 ottobre 1979

(allegati al rapporto del 21 ottobre

soltanto dopo che questi si era involato ed in coincidenza con il
sequestro dello scritto di Rosario Spatola, anonimo nelle intenzioni,
rinvenuto a seguito della perquisizione carceraria del 20 ottobre).
Ulteriori elementi indizianti sono offerti dalla tecnica di redazione e
dal contenuto del rapporto del 21 settembre 1979.
Come osservato, infatti, dal Procuratore Generale nella già citata
memoria depositata il 24 ottobre 2000, in detto rapporto si dà atto che
il Gambino «dal 6 al 19 settembre 1979 aveva alloggiato nella camera
404 di Villa Igiea».
Ora, al momento del suo arresto presso lo studio dell’avv. Guzzi,

492
Vincenzo Spatola venne trovato in possesso di un foglietto con
annotate le cifre 404-54374476.Tuttavia, le suddette indicazioni
circa la camera occupata da John Gambino all’hotel Villa Igiea
non sono in alcun modo poste in relazione con tali cifre,
rispettivamente indicanti la stanza prenotata per il Gambino (la
404) ed il numero telefonico di quell’albergo (parimenti indicato
nel rapporto del 21 ottobre), cosa che, invece, sarebbe stato
logico pretendere e presumere.
Come rilevato, infatti, dal Procuratore Generale, l’undici ottobre 1979
Il G. I. Imposimato ricevette per la formale istruzione il processo per
l’arresto di Vincenzo Spatola (pag. 19 trascrizione udienza 31 marzo
1995); lo stesso giorno 11 lo interrogò (ibidem, pag. 13); subito dopo
(pag. 13), anzi esattamente il giorno 12 (pag. 20), diede incarico a
Contrada di svolgere indagini istruttorie (pag. 13), in particolare di
approfondire le indagini sui numeri di telefono trovati in possesso
dello stesso Vincenzo Spatola (pag. 29).
Orbene, il dott. Vasquez, inviato a Roma per seguire le indagini, era
rientrato prima del 21 ottobre 1979, come si desume dalle
dichiarazioni dello stesso imputato (<<..feci fare una perquisizione
nella cella di Spatola, e a questo provvide il dott. Vasquez nel
frattempo rientrato da Roma, gli dissi di andare al carcere
dell’Ucciardone e di perquisire e la perquisizione ebbe un effetto ed un
risultato di notevolissimo interesse per la soluzione del caso>>, cfr.
pagine 68 e ss. trascrizione udienza 16/12/1994).
76

Se ne dà atto a pag. 243 della citata sentenza della Corte di Assise di Milano del 18 marzo 1986,
irrevocabile il 25 febbraio 1988.

493
Lo stesso Vasquez, dunque, doveva necessariamente avere riferito su
quanto in possesso di Vincenzo Spatola, mentre nel rapporto la
relazione tra i numeri telefonici non è,come si è visto, in alcun modo
posta in evidenza, << come se si trattasse di indagini (quelle su
Spatola e quelle su Gambino) svolte su canali paralleli ma non
comunicanti, si che il lettore del rapporto non ne coglie le
connessioni>> (pag. 15 della citata memoria del Procuratore
Generale).
Nel medesimo rapporto, inoltre nulla si dice circa il contenuto del
manoscritto rinvenuto in possesso di Rosario Spatola, nel quale si
faceva riferimento ad una partenza di Sindona da Francoforte e che,
altrimenti,

avrebbe

dovuto

essere

necessariamente

posto

in

connessione con il foglietto in possesso del Gambino, nel quale si
menzionava la tratta Francoforte – New York.
Ulteriori elementi indizianti la consapevolezza di Contrada di favorire
John Gambino e la macchina organizzativa di cui questi costituì un
prezioso ingranaggio si traggono, ad avviso di questa Corte, dalla
tecnica di stesura e dal contenuto della bozza di rapporto di denuncia
che l’imputato consegnò il 24 aprile 1980 al Questore Immordino,
della quale si dirà più diffusamente nel capitolo dedicato
all’operazione di Polizia nota come “blitz del 5 maggio 1980”.
Per quanto qui interessa, va rilevato che - sebbene, ormai, fosse stato
accertato grazie ai rilievi dattiloscopici dell’F.B.I., che Sindona era
rientrato a New York sotto il falso nome di Buonamico (se né dà conto
nella sentenza istruttoria di incompetenza per territorio emessa il 26

494
maggio 1980 dal giudice istruttore Imposimato all’esito di indagini cui
l’imputato aveva preso parte - a foglio 35° di detta bozza il Gambino è
menzionato senza ulteriori specificazioni tra i soggetti colpiti dal
mandato di cattura del G.I. di Roma Imposimato del 30 marzo 1979; a
foglio 39°, è citato come ospite, unitamente alla cittadina americana
Mixie Ritz, di una stanza prenotata da Rosario Spatola all’Hotel Villa
Igiea da 6 al 19 settembre 1979; a foglio 40°, infine, dopo un cenno ai
rapporti di amicizia tra il medico Giuseppe Miceli Crimi e la famiglia
Sindona, si dice che lo stesso Miceli Crimi <<è amico di John
Gambino ed era con Gambino a Palermo nel settembre 1979>> .
In sostanza, la figura del Gambino è posta in relazione unicamente, ed
con un cenno assai fugace, a quella del medico Giuseppe Miceli Crimi
ma non lo è in alcun modo con quella di Vincenzo Spatola, né, a
fortiori,

si operano collegamenti di sorta tra Vincenzo Spatola e

Sindona, o tra John Gambino e Sindona, nonostante le già evidenziate
acquisizioni circa il contenuto dell’appunto rivenuto addosso a
Vincenzo Spatola.
Lo stesso imputato aveva affermato, a foglio 36° della bozza, <<che
sulla scorta delle indagini sinora svolte e in U.S.A. e in Italia, esistono
molteplici e validi motivi per ritenere che:
a) il sequestro Sindona sia stato simulato, manovrato ed utilizzato per
una complicata ed efficiente attività ricattatoria nei confronti di
personalità del mondo politico-economico- finanziario;
b) l’azione sia stata concordata, predisposta, organizzata ed eseguita
a mezzo del crimine organizzato siculo-americano ed in particolare

495
dal gruppo di mafia costituito, in parte, dagli individui trattati in
questa sede>>.
In altri termini, la circostanza che, nel corpo della bozza di rapporto
non si faccia alcuna menzione della presenza, degli spostamenti e
dunque del ruolo di fiancheggiatore del Gambino a Palermo alla data
del 12 ottobre 1979 - menzione

che non vi sarebbe stata alcuna

ragione di omettere per ricostruire il reato associativo di cui l’imputato
si stava occupando - riveste valenza indiziante del fatto che lo stesso
Contrada abbia voluto oscurare questo aspetto della vicenda Sindona, e
cioè che, a quella data, egli fosse stato consapevole delle ragioni della
presenza del Gambino in Sicilia ed avesse consentito al suo rilascio.
D’altra

parte,

la

ricostruzione

degli

elementi

indiziari

che

caratterizzano la vicenda relativa all’allontanamento di John Gambino
ha condotto il Tribunale, a conclusione del paragrafo ad essa dedicato,
a volgere lo sguardo verso altri episodi ed altri comportamenti
dell’imputato che si collocano nel medesimo torno di tempo e trovano
addentellato nell’ipotesi accusatoria di una condotta di agevolazione
della macchina organizzativa, frutto di un intreccio di interessi mafiosi
e massonici, che consentì il finto sequestro e l’espatrio clandestino di
Michele Sindona.
Si è già osservato, trattando delle censure relative alle dichiarazioni del
collaboratore di giustizia Rosario Spatola, come siano rimaste oscure
le ragioni dei rapporti tra l’imputato e l’avv. Salvatore Bellassai, capo
gruppo della P2 per la Sicilia, cioè colui che presentò a Giuseppe
Miceli Crimi (medico e feritore di Sindona durante il finto sequestro)

496
il massone Gaetano Piazza, il quale ospitò lo stesso Sindona a
Caltanissetta la notte tra il 15 ed il 16 agosto 1979 e poi lo
accompagnò a Palermo77.
Il Bellassai, si ricorderà,aveva affermato di avere mai incontrato
Contrada soltanto una volta, in occasione del presunto attentato da lui
patito il 22 gennaio 1978 quando ricopriva l’incarico di Commissario
di governo degli Ospedali Riuniti di Ragusa, ed aveva esclusi di
essersi mai recato presso il suo ufficio. Altrettanto aveva fatto Bruno
Contrada.
E però, risulta per tabulas l’annotazione sull’agenda dell’imputato, in
data 3/9/1979: <<avv. Bellassai - Genna Giovanni - qui ore 10>>,
annotazione che ricade nel periodo del simulato sequestro di Michele
Sindona e della quale non è stata data alcuna spiegazione.
Si è parimenti, osservato, sempre a proposito delle dichiarazioni di
Rosario Spatola - ben lungi dall’essere il parto di un delirio
propalatorio - che

la criticità del periodo in cui ricade questa

annotazione non può essere disgiunta dal significato indiziante di altri
episodi che ricadono in quel medesimo periodo,e cioè:
• la subitanea

stesura del rapporto del 7 agosto 1979,

spontaneamente redatto e da nessuno richiesto, con cui
l’imputato stroncò le notizie apparse sulla stampa quello stesso
77

Tanto risulta da pag. 260 della sentenza della Corte di Assise di Milano in data 18
marzo 1986 resa nei confronti di Michele Sindona ed altri 25 imputati e da pag. 380
della sentenza resa dal Tribunale di Palermo il 9 luglio 1997 nei confronti di Mandalari
Giuseppe, imputato del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, irrevocabile
il 7 aprile 1999, prodotta nel primo dibattimento di appello all’udienza del 24 marzo
2000.

497
giorno circa un incontro tra il dirigente della Squadra Mobile
Boris Giuliano e l’avvocato Giorgio Ambrosoli, commissario
liquidatore della Banca Privata Italiana di Michele Sindona, che
avrebbe potuto far collegare i due omicidi tra di loro;
• la divulgazione della notizia della convocazione - così, di fatto,
vanificata -

dell’avv. Melzi e del

maresciallo Gotelli,

convocazione voluta dal magistrato inquirente dott. Vincenzo
Geraci a dispetto del predetto rapporto del 7 agosto 1979 per
chiarire la fondatezza delle voci relative all’incontro GiulianoAmbrosoli.
Per la ricostruzione e l’approfondimento di tali vicende si rinvia al capitolo
intitolato << La condotta tenuta dall’imputato in relazione alla notizia
dell’incontro tra Boris Giuliano e Giorgio Ambrosoli>>.
Giova, tuttavia, anticipare che il teste Emanuele Giuliano ha dichiarato in
dibattimento di avere appreso da un articolo sulla stampa, non molto tempo dopo
l’omicidio del fratello Boris Giuliano (lo stesso anno o quello successivo), che
questi aveva ricevuto una comunicazione dall’F.B.I. con la quale gli investigatori
americani lo “mettevano in guardia sul fatto che Sindona, essendo legato alla
famiglia mafiosa di New York dei Gambino era anche legato alle famiglie mafiose
palermitane degli Spatola dei Bontate e degli Inzerillo.
Il teste ha soggiunto di essersi rivolto all’odierno imputato, il quale gli aveva
personalmente confermato che questa comunicazione dell’F.B.I c’era stata (cfr.
pagine 119 e 120 trascrizione ud. 10/6/1994).

La circostanza che Contrada avesse saputo di un possibile
collegamento affaristico di

Sindona con i Gambino -

non è

realisticamente pensabile, per la sua posizione apicale, per i suoi
rapporti con

Boris Giuliano, per l’importanza dell’episodio, che

dell’avvertimento dell’F.B.I. allo stesso Giuliano egli fosse rimasto
all’oscuro fino al 12 ottobre 1979 - si aggiunge a quelle dianzi
evidenziate, connotando di un forte valore sintomatico l’agevolazione
della fuga di John Gambino.
498
499
CAPITOLO XVII
La condotta tenuta dall’imputato in relazione alla notizia
dell’incontro tra Boris Giuliano e Giorgio Ambrosoli.
Il Tribunale rilevava che due testi, fonti del tutto autonome tra
loro, avevano concordemente riferito di un incontro tra Boris
Giuliano, dirigente della Squadra Mobile di Palermo, e Giorgio
Ambrosoli, commissario liquidatore della Banca Privata Italiana,
in epoca antecedente e prossima all’omicidio di quest’ultimo:
Charles Tripodi, già agente della D.E.A., collega ed amico di
Boris Giuliano, ed Orlando Gotelli, già sottufficiale della
Guardia di Finanza e stretto collaboratore di Giorgio Ambrosoli.
Charles Tripodi aveva dichiarato di essere stato inviato in Sicilia
nel Settembre del 1978 per collaborare con Boris Giuliano nelle
indagini congiunte finalizzate alla localizzazione delle raffinerie
di

eroina

ed

approvvigionamento,

all’individuazione
mediante

il

delle

tentativo

fonti
di

di

infiltrarsi

all’interno di alcuni gruppi mafiosi, sospettati di essere coinvolti
nel traffico di droga.
Soltanto Giuliano e pochi altri funzionari, che avevano
partecipato ad alcune riunioni nell’ambito delle Forze di Polizia
(tra questi il teste aveva citato D’Antone, De Luca, Vasquez e
Contrada) conoscevano la sua vera identità (cfr. pagine 105 e
ss.- 153 e ss. trascrizione udienza 12 luglio 1994).
Tra l’ottobre ed il novembre del 1978, dopo alcuni preliminari

500
contatti con esponenti di “Cosa Nostra”, improvvisamente
interrottisi (il teste aveva fatto riferimento a contatti avuti con il
capomafia Gaetano Badalamenti), Giuliano gli aveva detto che la
sua identità di agente della D.E.A. era stata scoperta attraverso
una notizia che riteneva provenire “dall’interno”, e cioè dagli
ambienti della Questura di Palermo, che aveva compromesso
l’operazione.
Quando già la sua identità era stata scoperta, lo stesso Giuliano
aveva avuto modo di esternargli i sospetti che nutriva nei
confronti dell’odierno imputato.
Segnatamente, una mattina, tra il dicembre del 1978 ed il
gennaio del 1979, si era dimostrato contrariato del fatto che egli
si fosse recato nell’ufficio di Bruno Contrada, che lo aveva
invitato a vedere una collezione di armi antiche detenuta nella
sua stanza. Giuliano, in tale frangente, aveva manifestato il
proprio disappunto per l'eventualità che l’imputato avesse potuto
essere messo a conoscenza di alcuni particolari dell’operazione
in

corso

e,

richiesto

di

spiegare

il

motivo

delle

sue

preoccupazioni, gli aveva risposto che non si fidava di Contrada,
raccomandandogli esplicitamente non fare menzione con lui
delle attività investigative in corso.
I sospetti in ordine alla presenza di una “talpa” nell’ambito della
Polizia di Palermo erano stati aggravati dall’inspiegabile
insuccesso di altri due tentativi posti in essere per contattare i
gruppi mafiosi per il tramite di agenti-informatori, in relazione

501
ad acquisti di eroina.
Nel maggio del 1979 esso teste, avendo ricevuto diverse minacce
telefoniche, era stato costretto a lasciare la Sicilia, ma aveva
continuato a collaborare da Roma con la Polizia di Palermo fino
a quando, nel giugno dello stesso anno, aveva fatto rientro negli
Stati Uniti.
Il Tripodi aveva soggiunto che, rientrato in patria, aveva
mantenuto contatti telefonici con Giuliano. Nel corso di una di
tali conversazioni, cinque, sei giorni dopo l’omicidio dell’avv.to
Giorgio Ambrosoli, Giuliano gli aveva detto <<che, due giorni
prima

dell’omicidio,

l’Ambrosoli

con il

egli
quale

aveva
si

incontrato

erano

personalmente

scambiati importanti

informazioni sui canali di riciclaggio>> (pag. 138 e seguenti
trascrizione udienza 12 luglio 1994).
L’assiduità di rapporti di natura professionale e personale
intrattenuti nell’ultimo periodo della sua vita da Boris Giuliano
con l’agente della D.E.A. Charles Tripodi, oltre che da vari testi
della Difesa, stretti collaboratori ed amici dell’imputato (Ignazio
D’Antone, Salvatore Nalbone, Vincenzo Boncoraglio) e dallo
stesso Contrada (pagine 1330-1333 della sentenza appellata), era
stata confermata anche dalla teste Ines Maria Leotta, vedova
Giuliano.
Quest’ultima aveva riferito che, proprio a causa dell’intenso
rapporto che il marito aveva avuto con

l’agente statunitense,

aveva ritenuto che il Tripodi potesse essere a conoscenza di

502
qualche notizia utile alle indagini relative al suo omicidio.
Nel corso, quindi, di un colloquio telefonico, avuto con lui
subito dopo la morte di Boris Giuliano, lo aveva sollecitato ad
una più intensa collaborazione con le autorità inquirenti italiane,
ma Tripodi le aveva risposto che <<l’Italia non era il suo paese
e non si poteva chiedergli di morire per un paese che non era il
suo>> .
Successivamente, avendo avuto modo di conoscere il contenuto
di un’intervista rilasciata in Italia dall’investigatore statunitense,
nel corso della quale egli aveva elogiato l’operato di Giuliano
nelle indagini condotte insieme a lui a Palermo, attribuendogli
anche il merito di avergli salvato la vita, essa teste aveva ritenuto
che i tempi fossero mutati e che Tripodi potesse avere maturato il
convincimento di collaborare in modo più completo con
l’Autorità Giudiziaria italiana.
Aveva deciso, pertanto, di rassegnare in una lettera, inviata in
data 19 maggio 1993 al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Palermo, le sue considerazioni sulla telefonata avuta
con lo stesso Tripodi subito dopo l’omicidio del marito.
Il Tribunale osservava che la testimonianza resa dal Tripodi,
ritenuta pienamente attendibile, aveva

ricevuto significativa

conferma - con particolare riferimento all’incontro avvenuto tra
Ambrosoli e Giuliano - in altre risultanze processuali, ed in
particolare nella testimonianza resa da Orlando Gotelli.
Quest'ultimo, maresciallo della Guardia di Finanza, componente

503
del gruppo di lavoro incaricato di esaminare la documentazione
relativa alla liquidazione coatta della Banca Privata Italiana di
Sindona, nel corso del proprio esame aveva dichiarato di avere
avuto occasione di vedere Boris Giuliano mentre parlava con lo
stesso

Ambrosoli,

nel

suo

studio,

pochi

giorni

prima

dell’omicidio di questi, perpetrato il 12 luglio 1979.
In ordine alla collocazione cronologica dell’episodio il teste
aveva ricordato, altresì, con precisione, che in quel giorno il suo
collega che dirigeva il gruppo di lavoro della G.di F., il m.llo
Novembre, era in ferie.
Segnatamente, intorno alle h. 12,00, egli stava per entrare nello
studio per fare firmare ad Ambrosoli il verbale di riapposizione
dei sigilli, che quotidianamente veniva compilato dopo la
consultazione da parte dei finanzieri della documentazione in
sequestro.
La segretaria aveva cercato di impedirglielo dicendogli che
l’avvocato aveva un incontro riservato, probabilmente con alcuni
suoi colleghi. Pensando che si trattasse di un poliziotto ovvero di
un carabiniere, aveva deciso di entrare comunque e, passando
dietro il tavolo dove era seduto Ambrosoli, aveva potuto
osservare

il

soggetto

che

gli

stava

di

fronte,

che

successivamente, attraverso le fotografie pubblicate sui giornali,
aveva con certezza riconosciuto in Boris Giuliano. Si era fermato
solo il tempo della firma e non aveva assistito ad alcun colloquio
tra i due, uscendo subito dopo dall’ufficio.

504
Il teste aveva riferito, sulla base di una sua ricostruzione
postuma, che in altra occasione precedente, che non era stato in
grado collocare nel tempo, aveva avuto modo di vedere Giuliano
nel corridoio antistante l’ufficio di Ambrosoli. In tale percorso
mnemonico egli si era avvalso di un’annotazione contenuta nell’
agenda personale degli appuntamenti dell’avv.to Ambrosoli
contenente, alla data dell’11/4/1979, una sigla “G.B.” che aveva
ritenuto ricollegabile alle iniziali di Boris Giuliano (cfr. ff. 6 e
ss. trascrizione udienza 14 giugno 1994).
Lo stesso Gotelli aveva soggiunto che, a seguito di un’intervista
rilasciata al “Corriere della Sera“il 29 Luglio 1979 dall’avv.to
Melzi (legale dei piccoli azionisti creditori nel procedimento a
carico di Sindona per bancarotta fraudolenta, n.d.r.), vi era stato
molto clamore sulla stampa, che lo aveva indicato come unico
testimone oculare di un incontro tra due uomini uccisi nel giro di
pochi giorni. Allontanatosi dalla città per un periodo di ferie,
aveva appreso, attraverso notizie trasmesse dalla radio, di essere
stato convocato presso la Procura di Palermo per essere sentito
sulla questione.
Aveva riferito, quindi, di essere stato interrogato il 17 Agosto dal
sostituto procuratore della Repubblica dott. Geraci, circostanza
nella quale era stato parzialmente reticente a causa della notevole
apprensione provocata in lui dall’eccessiva pubblicità che era
stata data alla questione sui mezzi di informazione.
Solo nel 1989, quando era stato pubblicato un altro articolo

505
dell’avv. Melzi, che lo aveva criticato per la sua reticenza, aveva
deciso di scrivere un memoriale sull’accaduto al dott. Giovanni
Falcone, che nel 1990 lo aveva convocato. A lui aveva riferito
quanto dichiarato nel presente processo in merito all’incontro tra
Ambrosoli e Giuliano cui aveva assistito.
Il Tribunale, poi, rassegnava le dichiarazioni del teste Giuseppe
Melzi.
Quest’ultimo

aveva confermato che il maresciallo Gotelli,

all’epoca da lui ritenuto fonte attendibile, gli aveva riferito
dell’incontro tra Boris Giuliano e l’avv.to Ambrosoli avvenuto
pochi giorni prima dell’omicidio di quest’ultimo.
Il teste Melzi aveva dichiarato di avere appreso anch’egli da
notiziari radio, mentre era in ferie nei primi di Agosto del 1979,
di essere stato convocato dalla Procura di Palermo, e di essersi
messo in contatto con gli uffici della Polizia palermitana per
concordare le modalità della sua audizione da parte del
magistrato incaricato delle indagini sull’omicidio Giuliano.
Nel corso di un colloquio preordinato a questo scopo, aveva
riferito proprio a Contrada che la sua fonte era il maresciallo
Gotelli. Aveva raccomandato al suo interlocutore la massima
riservatezza su tale audizione e però, la mattina seguente,
arrivando all’aeroporto di Palermo, aveva trovato ad attenderlo
uno stuolo di giornalisti già informati di tutto e

se ne era

meravigliato molto, tanto che se ne era lamentato anche con il
sostituto procuratore della Repubblica dott. Geraci.

506
Il teste, inoltre, aveva dichiarato di avere subito detto al
magistrato che la fonte delle sue notizie era il maresciallo
Gotelli; di avere appreso dallo stesso magistrato che questi, già
escusso prima di lui, aveva ritrattato la notizia dell’incontro; di
avere, quindi, ridimensionato anch’egli la notizia in suo
possesso, prospettandola come frutto di un possibile equivoco.
Evidenziate le ragioni a sostegno del giudizio di attendibilità del
Gotelli ed a confutazione delle critiche di protagonismo nei suoi
riguardi, il Tribunale attribuiva particolare rilievo probatorio al
rapporto a firma dell’imputato in data 7 agosto 1979.
Osservava che, quello stesso giorno, alcuni giornali (nella prima
pagina del rapporto, prodotto all’udienza dell’undici novembre
1994, si fa menzione dei quotidiani

“Giornale di Sicilia”,

“L’Ora” e “Il Diario”) avevano divulgato la notizia dell’incontro
tra Giuliano ed Ambrosoli e ne avevano indicato le fonti nelle
persone del legale Melzi e di un sottufficiale della Guardia di
Finanza che, seppure non generalizzato, veniva indicato come
testimone oculare. Ciononostante, l'imputato aveva riferito
all’Autorità

Giudiziaria,

con

affermazione

assolutamente

categorica, di essere in grado di escludere il verificarsi
dell’incontro stesso, ed altresì ogni ipotesi di collegamento tra le
indagini svolte da Giuliano e l’affare Sindona.
In particolare, nella seconda ed ultima pagina di quel lapidario
rapporto, Contrada aveva riferito quanto segue sulle riportate
notizie di stampa:

507
<<In merito si afferma:
- che il dott. Giuliano non ha svolto indagini di alcun genere in
relazione all’affare Sindona;
- che non si è recato a Milano nè per motivi di ufficio nè per
motivi personali;
- che non si è incontrato con l’avv.to Ambrosoli, peraltro da lui
non conosciuto>> (pag. 1360 della sentenza di primo grado).
Egli, in tal modo, secondo la valutazione del Tribunale, aveva consapevolmente
neutralizzato sul nascere ogni spunto investigativo che avrebbe potuto indirizzare
le indagini verso un

possibile legame tra gli omicidi Giuliano ed Ambrosoli.
Tale grave comportamento, posto in essere in assoluta sintonia
con la successiva agevolazione dell’allontanamento dall’Italia di
John Gambino e con le altre emergenze processuali acquisite, ne
evidenziava ulteriormente il ruolo svolto per conto di “Cosa
Nostra” avvalendosi dei propri incarichi istituzionali con grande
abilità

dissimulatrice

(pagine

1369-1370

della

sentenza

appellata).
******
Le censure concernenti le valutazioni del Tribunale sulla vicenda dell’incontro
Giuliano - Ambrosoli sono state articolate nel volume VII capitolo VI dell’Atto di
Impugnazione (pagine 1-183).
Il taglio delle argomentazioni difensive, peraltro è parzialmente eccentrico rispetto
al thema decidendum, che è la valutazione della condotta tenuta dall’imputato in
relazione alla notizia di tale incontro, e cioè il giudizio sul senso e le finalità del
rapporto-lampo del 7 agosto 1979 a firma Contrada, sulla ampia divulgazione
mediatica del coinvolgimento dell’avv. Melzi e del maresciallo Gotelli, sulla
massiccia presenza di giornalisti in occasione dell’arrivo a Palermo dello stesso
Avv. Melzi.
Per queste ragioni, premesso che la parte prima dell’elaborato difensivo (pagine da
1 a 110) è dedicata al rapporto tra Contrada e Giuliano e la seconda (pagine da
110 a 183) all’incontro tra Giuliano ed Ambrosoli, incontro la cui effettiva
verificazione è stata vivamente contestata, esigenze di chiarezza sistematica

508
impongono di:
• muovere dall’ipotesi che tale incontro possa non esservi mai stato,
valutando anche in questo caso le condotte di Contrada;
• verificare,ai fini della prova di tale incontro, l’attendibilità delle fonti
valorizzate dal Tribunale (con le conseguenti ricadute sul tema dei sospetti
nutriti da Giuliano, nell’ultimo periodo della sua vita nei riguardi di
Contrada).
Orbene, nella Memoria depositata nel primo dibattimento di appello il 3 novembre
2000 il Procuratore Generale ha osservato (pagine 12 e segg.) che alla data del 7
agosto 1979 si sapeva che:
• Boris Giuliano aveva presentato il 3 maggio 1979 un rapporto a carico di
Savoca + 13, imputati di traffico di stupefacenti tra Italia e Stati Unit
d’America, ed a queste indagini aveva partecipato la D.E.A. in persona di
Tripodi;
• lo stesso Giuliano aveva presentato il 7 maggio 1979 il rapporto intitolato
“Accertamenti su attività illecite condotte dal crimine organizzato in Italia
e negli USA con pagamenti attraverso operazioni bancarie”, cui era
interessata la D.E.A. (ne fanno menzione anche i difensori appellanti, alla
pagina 148 del volume VII° capitolo VI dell’Atto di impugnazione);
• tali indagini avevano per oggetto i fratelli Gambino (parenti del capo –
mafia americano Charles Gambino), mafiosi siculo americani, cui era
collegato il gruppo, anch’esso siculo americano, di Salvatore Sollena da
Cinisi, collegamento evocato dallo stesso Contrada nel rapporto in data
21/10/79 riguardante accertamenti su John Gambino;
• Boris Giuliano stava svolgendo ulteriori indagini sul riciclaggio a seguito
dell’omicidio, avvenuto nel 1978, del boss mafioso Di Cristina, sul cui
cadavere erano stati ritrovati degli assegni (vicenda cui l’imputato ha fatto
cenno nel corso del suo esame, cfr. pag. 99 trascrizione udienza 22
novembre 1994).
Deve, inoltre, ritenersi provato che Contrada sapesse che Giuliano si interessava di
Sindona.
Il Tribunale, a questo riguardo, ha valorizzato due specifiche emergenze
processuali.
La prima è stata offerta dalla testimonianza “altamente significativa ed
assolutamente attendibile” (pag. 1361 della sentenza appellata) del prof.
Emanuele Giuliano, fratello di Boris Giuliano, citato anche dalla difesa.
Segnatamente, il teste ha dichiarato che, non molto tempo dopo l’omicidio del
fratello (lo stesso anno o quello successivo), aveva appreso da un articolo apparso
sulla stampa che Boris Giuliano si era interessato al caso Sindona, in quanto aveva
ricevuto una comunicazione dall’F.B.I. con la quale gli investigatori americani lo
“mettevano in guardia sul fatto che Sindona, essendo legato alla famiglia mafiosa
di New York dei Gambino era anche legato alle famiglie mafiose palermitane
degli Spatola dei Bontate e degli Inzerillo”.
Il prof. Giuliano ha soggiunto di essersi rivolto all’odierno imputato, il quale gli

509
aveva personalmente confermato che questa comunicazione dell’F.B.I c’era stata
(cfr. pagine 119 e 120 trascrizione ud. 10/6/1994).
Tale risultanza si pone in contrasto con l’affermazione, ribadita in dibattimento da
Contrada, di potere categoricamente escludere che, alla data dell’omicidio
Ambrosoli, Boris Giuliano avesse potuto svolgere indagini di alcun genere su
Sindona, indagini in quel periodo già avviate dagli inquirenti americani e
dall’Autorità Giudiziaria di Milano, e, solo a seguito dell’arresto a Roma di
Vincenzo Spatola, anche da quella romana, che aveva investito, a sua volta, la
Polizia Giudiziaria di Palermo (cfr. pagine 44 e ss. 52 e ss. trascrizione udienza
11/11/1994).
Altra emergenza processuale valorizzata in prime cure, parimenti offerta dalla
testimonianza del prof. Emanuele Giuliano, riguarda la telefonata con la quale un
giornalista aveva chiesto a Boris Giuliano se avesse avuto contatti con Ambrosoli
o se si fosse occupato dell’omicidio di Ambrosoli; telefonata della quale lo stesso
Contrada doveva necessariamente essere al corrente.
Come ricordato, infatti, dal Tribunale (pagine 1362-1363 della sentenza appellata)
<<la notizia relativa ad un collegamento tra Giuliano e l’avv.to Ambrosoli per le
questioni affrontate, contestualmente, nell’espletamento dei rispettivi incarichi si
era diffusa quando Giuliano era ancora in vita>>.
Il teste Emanuele Giuliano aveva riferito, infatti << di avere appreso, intorno al
1982, dal dott. Boncoraglio che il fratello, nel breve arco temporale intercorso tra
l’omicidio Ambrosoli e la sua morte, aveva ricevuto nel suo ufficio a Palermo una
telefonata da parte di un giornalista che si rivolgeva a lui per sapere notizie in
merito all’omicidio di Ambrosoli: nel corso della telefonata Giuliano si era
mostrato ai colleghi presenti “insolitamente adirato, sorpreso e visibilmente
turbato” (cfr. ff 113 e ss. 127 ud. 10/6/1994)>> .
Sia il teste Vincenzo Boncoraglio che il teste Antonino De Luca, avevano
<<dichiarato al dibattimento di avere assistito alla predetta telefonata,
sostanzialmente confermando quanto riferito dal teste Emanuele Giuliano (cfr.
dep. Vincenzo Boncoraglio ff. 80 e 81 ud. 10/1/1995- dep. Antonino De Luca f.
174 ud. 28/10/1994)>>.
Orbene, Contrada ha affermato di essere stato subito in grado di smentire, con il
rapporto inviato all’Autorità Giudiziaria il 7 Agosto 1979, <<dopo una rapida ma
intensissima indagine presso i familiari ed i colleghi>>, sia la notizia relativa ad
indagini da parte di Giuliano su Sindona, sia quella del suo incontro con l’avv.to
Ambrosoli.
Egli, inoltre, all’udienza del 4 novembre 1994 (pag. 130 della trascrizione) ha
dichiarato <<Io escludo con la massima sicurezza almeno per la sicurezza che per
tutte le vicende umane si possono avere che Giuliano si fosse incontrato con
l'avvocato Ambrosoli, ne' io ne ho avuto mai notizia, ne' da Giuliano
personalmente, ne' da persone vicine a Giuliano intendo dire la moglie, i fratelli,
gli amici personali, ne' da funzionari o ad appartenenti comunque alle forze di
polizia>>.
Tali affermazioni contrastano con la circostanza che la telefonata a Giuliano era
nota a due funzionari di Polizia amici dell’imputato (Boncoraglio e De Luca) a sua

510
volta, per di più, notoriamente legato da uno stretto vincolo di amicizia con lo
stesso Boris Giuliano.
Né è peregrina l’osservazione del Procuratore Generale secondo cui, premesso che
il teste De Luca aveva ricordato che la telefonata era pervenuta “una benedetta
sera di luglio”, <<se le parole sono capaci di svelare il pensiero, la sera in cui
pervenne la telefonata può essere definita BENEDETTA da De Luca, solo perché
dopo l’omicidio di Giuliano dovette costituire oggetto di reiterate attenzioni e
discussioni tra i funzionari di polizia, amici e colleghi del morto>> (pag. 14 della
citata Memoria).
Del resto, Contrada ha sostanzialmente, e contraddittoriamente, ammesso <<che
tale suo convincimento si basava soprattutto su un ragionamento logico-deduttivo,
fondato sulla premessa dello strettissimo rapporto di amicizia e fiducia esistente
tra lui e Boris Giuliano, il quale se avesse davvero avuto quell’incontro o avesse
svolto quelle indagini, certamente lo avrebbe informato; in alcuni passi delle sue
dichiarazioni lo stesso imputato ha dimostrato di rendersi conto della fragilità di
tale tipo di ragionamento (“..non è possibile che non mi diceva una cosa del
genere naturalmente quando io affermo con tanta sicurezza una cosa del genere,
l’affermo sempre nei limiti delle prevedibilità umane, se poi per un motivo che non
riesco anche oggi a capire, non l’abbia voluto confidare alla moglie, ai suoi
uomini piu’ fidati, ad un pezzo di carta, a nessuno, io non lo so.” …>>(pag. 1364
della sentenza appellata).
Non esiste, dunque, una giustificazione plausibile del fatto che l’imputato non
avesse neppure voluto preventivamente interpellare l’avv. Melzi ed il maresciallo
Gotelli al fine di escludere l’ipotesi dell’incontro Giuliano - Ambrosoli, ma avesse
redatto, senza che nessuno gli avesse chiesto di farlo, quel fulmineo e lapidario
rapporto del 7 agosto.
Lo stesso Contrada, tra l’altro, aveva dichiarato che <<Accertare un incontro tra
Boris Giuliano e l'avvocato Giorgio Ambrosoli all'indomani all'uccisione di
Giuliano e dopo dieci giorni che era stato ucciso l'avvocato Ambrosoli che fu
ucciso se ben ricordo l'undici luglio a Milano, Giuliano il ventuno luglio.
Accertare un rapporto del genere sarebbe stato di un estremo interesse per le
indagini che noi andavamo svolgendo, cioe` significava aggiungere a quelle che
gia` seguivamo un altro filone importantissimo di indagini perche' non era cosa di
poco conto un incontro del genere>> (pag. 129 trascrizione udienza 4 novembre
1994)
Piuttosto, il rapporto del 7 agosto, nel suo contenuto e nel contesto delle
circostanze in cui venne formato, è obiettivamente valutabile come volto a
stroncare sul nascere questo filone di indagine. Ed anche se l’indicazione non
venne raccolta dal magistrato inquirente dr. Geraci, che volle sentire l’avv. Melzi
ed il maresciallo Gotelli, le circostanze della loro audizione frustrarono
sostanzialmente lo scopo dell’atto istruttorio.
In questa cornice va valutata la divulgazione delle notizie della convocazione a
Palermo dell’avv. Melzi (cfr. le copie del “Giornale di Sicilia” in data 14,15 e 17
Agosto 1979, acquisite all’udienza dell’11/11/1994) ed al fatto che la fonte di
questi <<era un sottufficiale della G. di F. che collaborava con Ambrosoli>> del

511
quale però, per motivi di riservatezza e di sicurezza lo stesso Melzi aveva
<<taciuto il nome>> (cfr. gli articoli del 15 e del 17 Agosto 1979).
Va considerato, infatti, che (cfr. pag. 1356-1357 della sentenza appellata), <<con
nota in data 14/8/1979 avente per oggetto le indagini sull’omicidio di Boris
Giuliano, a firma dell’imputato, questi, nella qualità di dirigente della Squadra
Mobile, aveva provveduto ad informare il sostituto Procuratore della Repubblica
di Palermo, dott. Geraci, di avere avuto un colloquio telefonico con l’avv.to Melzi;
nel corso della conversazione telefonica l’avv.to aveva riferito, proprio al dott.
Contrada, che l’informazione in ordine all’incontro tra il dott. Giuliano e
l’avvocato Ambrosoli proveniva dal m.llo Gotelli (“Ieri mattina è stato
rintracciato a Milano l’avv.to Giuseppe Melzi al quale, a cura del Centro
Interprovinciale Criminalpol di quella città, è stata notificata la citazione a
comparire al piu’ presto innanzi alla S.V. per essere sentito in ordine a fatti
pertinenti l’omicidio in argomento. Alle h. 12 di ieri l’avv.to Melzi ha telefonato
allo scrivente ed ha fatto presente che in serata doveva ripartire per la Sardegna,
in un campeggio sul Golfo Degli Aranci, per inderogabili motivi familiari...
Durante la breve conversazione telefonica l’avv.to Melzi ha riferito che
l’informazione sul presunto incontro tra il dott. Giuliano e l’avv.to Ambrosoli gli
era stata fornita dal M.llo Gotelli, in servizio presso il Nucleo di Polizia
Tributaria della Guardia di Finanza di Milano....quest’ufficio, in esecuzione di
provvedimento emesso dalla S.V. ha inviato ieri sera un telestato urgentissimo al
Centro Criminalpol di Milano ed al Comando Nucleo di Polizia Tributaria della
G.di F. di Milano, con incarico di curare la citazione e dell’avv.to Melzi e del
M.llo Gotelli, innanzi a codesta Autorità Giudiziaria per il giorno 17 corrente alle
h.9,30” cfr. nota cit. in data 14/8/1979 acquisita in atti all’ud. dell’11/11/1994)>>.
Il Tribunale ha puntualmente rilevato (pagine 1358-1360 della sentenza appellata)
che << Dalle copie dei quotidiani acquisite in atti risulta, altresì, che in data 14
Agosto 1979, corrispondente a quella della nota redatta dal dott. Contrada, i
giornali locali avevano riportato, con grande risalto (prima pagina), la notizia che
il vice-questore Contrada aveva parlato con l’avv.to Melzi che aveva confermato
l’incontro fra Giuliano ed Ambrosoli; tra le notizie in possesso dei giornalisti
risultava anche quella relativa alla data della convocazione dell’avv.to Melzi
dinanzi al sostituto Geraci, evento rispetto al quale venivano evidenziate le
aspettative di risoluzione dell’indagine riguardante un possibile collegamento tra
gli omicidi Giuliano ed Ambrosoli con la vicenda Sindona (cfr. copie “Giornale di
Sicilia” in data 14-15e 17 Agosto 1979- acquiste all’ud. dell’11/11/1994).
Emerge, quindi, da inconfutabili emergenze processuali che,
contrariamente a quanto ha tentato di asserire l’imputato all’udienza del
4/11/1994, il funzionario di Polizia con il quale l’avv.to Melzi aveva parlato
telefonicamente per concordare la propria convocazione dinanzi al dott. Geraci, ed
al quale aveva raccomandato la massima riservatezza, era proprio il dott. Contrada,
il quale aveva anche appreso che la fonte della notizia in possesso del legale era un
m.llo della G. di F.
E’ certo, altresì, che a seguito di quel colloquio telefonico era stato data grande
pubblicità sulla stampa all’audizione dei due testi Melzi e Gotelli i quali, come

512
dagli stessi concordemente dichiarato al dibattimento, principalmente in relazione
alla pubblicità sui loro nomi che si era fatta prima della loro audizione e della
grande aspettativa per le dichiarazioni che avrebbero dovuto rendere, avevano
nutrito una seria e comprensibile preoccupazione di una loro sovraesposizione
personale che era stata, poi, la causa della loro reticenza dinanzi all’Autorità
Giudiziaria: Ambrosoli e Giuliano erano stati uccisi da poco in rapida successione,
uno a Milano e l’altro a Palermo, Gotelli e Melzi erano due testimoni, l’uno diretto
e l’altro “de relato”, che avrebbero potuto dare un nuovo indirizzo ed impulso alle
indagini sui due omicidi evidenziandone un possibile collegamento con le vicende
criminali di Michele Sindona, ma la loro audizione da parte della magistratura era
avvenuta in un clima di grande clamore pubblicitario che aveva determinato una
situazione di grave soggezione psicologica>>.
Questo stato di soggezione psicologica è stato concordemente riferito in
dibattimento sia dal maresciallo Gotelli, sia dall’ avv. Melzi, il quale ha dichiarato
di avere espressamente chiesto a Contrada di prevenire in ogni modo la
divulgazione della notizia della sua convocazione, ed ha lamentato:
<<MELZI G. (…)No, ha ragione..fu veramente così, perchè poi mi trovavo in una
situazione soggettiva molto delicata...arrivo a Palermo, chiedendo un minimo di
riservatezza..mi trovo trenta giornalisti alle h. 3,00 all’aeroporto, che poi mi
hanno seguito con il taxi in albergo, io non sapevo neanche in quale albergo
andare..il mattino anche lì in Procura mi trovo di nuovo una cinquantina di
giornalisti che mi dicono: lei deve dirci i segreti di tutta la storia di Sindona, degli
omicidi...mi sono trovato in una situazione, veramente, lo devo dire... di panico”
(cfr. pagine 20 e ss.- ff. 42 e ss. trascrizione udienza 7 luglio 1995).
In margine alle considerazioni del Tribunale, che questa Corte condivide, non può
farsi a meno di rilevare, così come ha fatto il Procuratore Generale ( a pag. 15
della già citata Memoria), la coincidenza delle espressioni usate nel rapporto e
nelle notizie di stampa: lo stesso 14 agosto 1979, infatti, il “Giornale di Sicilia”:
• aveva dato in prima pagina la notizia della conversazione di Contrada e
Melzi;
• aveva riportato tra virgolette alcune dichiarazioni dell’imputato in ordine
alla notizia dell’incontro Giuliano-Ambrosoli;
• aveva evidenziato che lo stesso Melzi, in quel momento in un campeggio
in Sardegna, sarebbe stato sentito “al più presto” avverbio di tempo
pedissequamente mutuato dalla nota di Contrada del 14 agosto 1979 al
P.M. Geraci (<<Il colloquio, per quel che se ne sa, è stato breve. Il
funzionario di Polizia gli ha comunicato che il magistrato incaricato delle
indagini sull’omicidio Giuliano, il sostituto procuratore Vincenzo Geraci,
desidera interrogarlo al più presto>>).
Il 15 agosto, come si è visto, il medesimo quotidiano pubblicò la notizia che
“dopodomani (quindi il 17 agosto) sarebbe stato sentito e che la sua fonte era “
un sottufficiale della G. di F. che collaborava con Ambrosoli “. Il 17 agosto,
sempre il “Giornale di Sicilia” confermò la notizia dell’audizione per quella
mattina del Melzi, che, invece, di fatto, a causa di varie traversie, giunse

513
all’aeroporto di Palermo alle tre del mattino del 18 Agosto, trovandovi uno stuolo
di giornalisti.
E’ evidente, dunque, tenuto conto, altresì, che, come rilevato trattando della
vicenda relativa al blitz del 5 maggio 1980, l’odierno imputato ha sempre mostrato
una spiccata vocazione alla comunicazione nell’ambito dei suoi compiti
istituzionali78, che:
• per un verso, la fonte diretta delle notizie di stampa fu lo stesso Contrada;
• per altro verso, egli disattese consapevolmente le istanze dell’avv. Melzi di
mantenere il riserbo sulla sua convocazione, creando le condizioni perché
questi si adeguasse al maresciallo Gotelli suo referente, che, parimenti
influenzato dalla enorme pubblicità sulla sua persona, aveva sfumato la
notizia dell’incontro Giuliano - Ambrosoli ridimensionandola come il
frutto di un possibile equivoco.
Per di più, come evidenziato dal Procuratore Generale, esiste una evidente
correlazione tra la fonte ed il taglio delle notizie riguardanti l’avv. Melzi, volte a
screditarlo come informatore e quindi intimorirlo (cfr. pag. 15 della Memoria
depositata nel primo dibattimento di appello il 3 novembre 2000:

<<Giornale di Sicilia
di rotta;
“
“

“

14-8-1979: l’avv. Melzi ha operato una lieve correzione

“

15-8-1979: l’avv. Melzi ha riferito con dovizia di particolari
un colloquio tra due morti, mostrandosi
riservato sul nome del testimone (non è
vero: lo aveva rivelato a Contrada a
mezzogiorno del 13 agosto). Uguale
riservatezza non ha avuto per politici ed
economisti. E’ un comportamento che
dovrà spiegare. Se il dott. Geraci lo
riterrà reticente, potrebbe mandarlo
all’Ucciardone.
GIORNALE di SICILIA 17/8/79:
Oggi l’avv. Melzi dovrebbe presentarsi
al palazzo di giustizia. Dovrebbe, ma
non è detto che si faccia veramente
vedere>>)

Con la più volte citata sentenza della Corte di Assise di Milano in data 18 marzo 1986,
nei confronti di Michele Sindona + 25 parzialmente riformata dalla Corte di Assise di
Appello di Milano con sentenza del 5 marzo 1987, divenuta irrevocabile il 25 febbraio
78

Segnatamente, nell’agenda del 1979, alla data del 18 agosto, giorno
dell’arresto di Rosario Spatola, evento di rilievo nell’ambito delle indagini su
Sindona dell’Autorità Giudiziaria romana, che si avvaleva della Polizia
Giudiziaria di Palermo, è annotato l’appunto “informati ANSA, RAI, “L’Ora”,
“Sicilia”, Diario”.

514
1988, è stato accertato che il simulato sequestro di Michele Sindona fu propiziato ed
organizzato da esponenti mafiosi con la collaborazione di esponenti massoni, e che la sua
macchina organizzativa venne messa in moto prima del 3 aprile 1979, giorno in cui un
sedicente Joseph Bonamico richiese il rilascio del passaporto ( pag. 250 della citata
sentenza).
Orbene, come osservato dai difensori appellanti, non consta in alcun modo che Boris
Giuliano sia stato ucciso in relazione ad indagini direttamente riguardanti Michele
Sindona (pag. 154 volume VII capitolo VI dell’Atto di impugnazione).
Tuttavia, gli elementi di conoscenza in possesso di Contrada (segnatamente, l’attività
investigativa di Boris Giuliano sul riciclaggio, l’avvertimento fatto dal F.B.I. allo stesso
Giuliano che Sindona, legato alla famiglia mafiosa dei Gambino, era anche collegato con
gli Spatola, i Bontade e gli Inzerillo, la telefonata con cui un giornalista aveva chiesto
notizie dei contatti da lui avuti con Ambrosoli o di un suo interessamento per l’omicidio di
Ambrosoli) imprimono una significativa valenza indiziaria all’avere escluso la possibilità
di un nesso tra quel fatto delittuoso e la scomparsa del banchiere.
Tale esclusione - ancora più sorprendente se si considera che lo stretto rapporto di
amicizia avuto con Boris Giuliano avrebbe dovuto indurre Contrada a non tralasciare
alcuna pista per fare luce sulla sua uccisione - scongiurò obiettivamente il rischio che le
attenzioni della Polizia di Palermo si concentrassero anche su questo filone investigativo.
Venne prevenuta, dunque, la pur remota eventualità che gli spostamenti di Sindona a
Palermo potessero essere intercettati e che fosse recato un nocumento alla macchina
organizzativa del finto sequestro.
Analoga eventualità venne obbiettivamente scongiurata con il rilascio di John Gambino;
emergendo, dunque, una simmetria, una coerenza ed una continuità tra le condotte,
oggettivamente considerate nei loro rispettivi risultati, tenute dall’imputato a seguito

515
della notizia dell’incontro Giuliano- Ambrosoli ed in occasione dell’allontanamento dello
stesso Gambino.
La valenza indiziante di tale continuità, originariamente percepibile, diviene vieppiù
pregnante nel quadro di una valutazione complessiva ed unitaria delle emergenze
processuali, e pertanto appare legittima l’inferenza del Procuratore Generale, il quale ha
addebitato allo stesso Contrada di avere “soffocato il bambino nella culla” (pag. 17 della
citata Memoria) con il rapporto-lampo del 7 agosto 1979.

*****

Delimitato, dunque, il thema decidendum ed assodato che rispetto ad esso non
sarebbe essenziale la prova positiva dell’incontro tra Giuliano ed Ambrosoli, deve
comunque condividersi il giudizio di piena attendibilità delle testimonianze
dell’investigatore Charles Tripodi e dell’avv. Giuseppe Melzi, espresso dal
Tribunale, e, con le precisazioni di cui appresso, anche della testimonianza di
Orlando Gotelli.
Quanto al Tripodi, i difensori appellanti hanno bollato la sua testimonianza come
“sicuramente inquietante e palesemente inverosimile”, stigmatizzando il fatto che
lo stesso << nel 1979, poco dopo l'omicidio del dott. Giuliano, alla vedova che lo
pregava di dare un aiuto alle indagini, qualora avesse avuto qualche elemento utile,
rispose in senso negativo, a mezzo telefono dagli U.S.A. con la edificante
espressione che "l'Italia non era il suo paese e non gli si poteva chiedere di
morire per un paese che non era il suo, non gli si poteva chiedere questo.." (Pag.
20 ud. 17-3-1195).
L'ex agente Tripodi, quel coraggio non avuto nel 1979, l'ha ritrovato dopo
quattordici anni, dichiarando che il dott. Giuliano gli aveva confidato (a lui solo)
che non aveva fiducia verso Contrada e che si era incontrato con l'avv. Ambrosoli.
Coraggio messo in risalto dal dott. Gianni De Gennaro -Direttore della D.I.A.- con
la seguente breve recensione al libro autobiografico edito nel 1993 in U.S.A. dal
Tripodi: "I worked with Tom Tripodi against the Mafia in Sicily and had the
opportunity to appreciate his courage">> (pagine 142 – 143 Vol. VII, capitolo VI,
paragrafo VI.6 dell’Atto di impugnazione).
I medesimi difensori hanno, poi, osservato: << La dichiarazione del Tripodi,
secondo cui il dott. Giuliano, alla fine del 1978, gli avrebbe confidato che "non si
fidava" del dott. Contrada è in evidente e stridente contrasto con tutte le risultanze
processuali, sia testimonianze che documentali. (….)
Quella di Tripodi è rimasta l'unica voce discordante ed il motivo per cui si sia
determinato a dire una cosa del genere non è certamente ben chiaro.
L'affermazione "Giuliano mi ha detto che non si fidava di Contrada" o è stata

516
inventata o gli è stata suggerita o è il frutto di una errata interpretazione di parole
del dott. Giuliano.
Non si comprende per quale motivo mai il dott. Giuliano, tra tanti suoi fidati
colleghi e dipendenti, con i quali per tanti anni aveva lavorato e vissuto, avrebbe
dovuto fare una confidenza di tal genere ad un poliziotto straniero da poco
conosciuto e con il quale aveva sporadici anche se cordiali rapporti per le esigenze
di una attività investigativa limitata nel tempo come in effetti è stata.
D'altronde non è chi non veda il contrasto tra quanto affermato dal Tripodi e il
fatto che, come da lui stesso detto, la non fiducia di Giuliano sarebbe stata
manifestata in relazione all'attività di indagine che si stava svolgendo allora con la
cosiddetta "Operazione Cesare": attività svolta in piena collaborazione tra Squadra
Mobile e Criminalpol, cioè tra i due organismi di polizia diretti rispettivamente da
Giuliano e Contrada.
Dagli stessi rapporti giudiziari inviati alla Procura della Repubblica di Palermo
risulta che il lavoro investigativo fu svolto in collaborazione tra i due organismi di
polizia, e quindi tra i due funzionari ad essi preposti.
Infatti, il R.G. ctg. E-1979-Mob.Sez.Stup. del 3-5-1979 della Squadra Mobile di
Palermo, avente per oggetto denunzia alla Procura Repubblica Palermo per
associazione delinquere di tipo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti e altro a
carico di Savoca Giuseppe +13, a Pagg. 5-6 riferisce:
"Le indagini iniziate il 5-9-1978 hanno visto impegnati Funzionari e Agenti di
questa Squadra Mobile, Agenti speciali della D.E.A., coordinati in territorio
italiano dalla Direzione Antidroga di Roma (D.A.D.), dalla Divisione Stupefacenti
della Criminalpol di Roma, dal Centro Criminalpol di Palermo e Napoli, dalle
varie polizie nazionali dei Paesi interessati".
Il rapporto giudiziario del 7 maggio 1979 ctg. E-/79 Mob.Antimafia della Squadra
Mobile di Palermo, avente ad oggetto: "Accertamenti su attività illecite condotte
dal crimine organizzato in Italia e negli U.S.A. con pagamenti attraverso
operazioni bancarie" a pag. 1, riferisce: "Allo scopo di consentire una migliore
intelligenza dei fatti riferiti e di appurare quindi le correlazioni soggettive e
oggettive, anche sulla base delle ulteriori investigazioni condotte dalla Squadra
Mobile, dall'F.B.I., dalla Criminalpol Sicilia e dall'Ufficio Narcotici Federale
U.S.A. (D.E.A)...".
Le considerazioni e le conclusioni cui è giunto il Tribunale in ordine alla
testimonianza del Tripodi, sono in evidente contrasto con tutte le risultanze
processuali sull'argomento>> (pagine 146-149 Vol. VII capitolo V, paragrafo VI-7
dell’Atto di impugnazione>>.
L’attendibilità del Tripodi, infine, è stata contestata
prospettando
l’inverosimiglianza del presunto incontro Giuliano - Ambrosoli, argomento
utilizzato anche per la testimonianza del maresciallo Gotelli (ibidem, pagine 127131): <<(..) dai fascicoli personali del dott. Giuliano e del Ministero dell'Interno e
della Questura - acquisiti agli atti del processo del 13 e 16 giugno 1995- nulla
risulta di una trasferta o missione del funzionario a Milano, sia nei periodi indicati
dal Gotelli (aprile-maggio-luglio-agosto 1979) sia negli anni immediatamente
precedenti.

517
Per quanto riguarda altre località, risulta una trasferta (l'ultima) a maggio del 1979
a Roma.
Dai suddetti fascicoli risulta infatti che il dott. Giuliano, unitamente ad altri
funzionari (tra cui il dott. Contrada), con messaggio del Ministero dell'Interno
datato 15 maggio 1979 a firma a Capo Polizia Coronas, fu convocato a Roma,
Centro nazionale Criminalpol, per una riunione di lavoro, fissata per le ore 10 del
17 maggio 1979.
Il dott. Giuliano effettuò tale missione. Non esistono altri documenti, successivi al
17 maggio 1979, da cui risultino trasferte e missioni effettuate dal dott. Giuliano
fuori Palermo.
Pertanto, se è vero ciò che ha riferito il Gotelli (la sentenza nelle Pagg. 1320 a
1369 l'ha ritenuto vero), il dott.Giuliano:
- sarebbe andato a Milano una volta o più volte per incontrare l'avv.
Ambrosoli;
- avrebbe effettuato la o le missioni non con "assoluta discrezione" (come
detto nella sentenza) ma segretamente;
- non avrebbe chiesto autorizzazione alcuna ai superiori, così come
inderogabilmente stabilito dalle norme che regolano le missioni fuori sede
dei funzionari di polizia;
- non avrebbe informato nè per iscritto nè verbalmente il suo superiore
diretto, cioè il Questore;
- non avrebbe portato a conoscenza di tale sua iniziativa nessuno dei suoi
Funzionari in servizio allora alla Squadra Mobile e nessuno dei suoi
collaboratori subordinati (sottufficiali e agenti) nè alcuno di altri
appartenenti alle forze di Polizia in servizio presso altri uffici;
- non avrebbe detto nulla alla moglie od altri suoi familiari o amici;
- non avrebbe lasciato traccia lacuna in atti ufficiali o riservati o privati
dell'intenzione e poi del risultato della missione segreta;
- non avrebbe informato nessuno (superiori-colleghi-subordinati) delle
indagini che stava svolgendo, nel cui quadro si inseriva il viaggio a Milano
o altrove;
- non avrebbe avuto fiducia in nessuno degli uomini a fianco dei quali aveva
lavorato per tanti anni, ritenendoli tutti inaffidabili o infidi o addirittura
traditori e collusi;
- non avrebbe nulla riferito all'Autorità giudiziaria;
- avrebbe sostenuto personalmente le spese di viaggio senza chiedere alcun
rimborso;
- avrebbe utilizzato per la segretezza della missione, un nome falso,
nell'acquisto del biglietto aereo;
- avrebbe, a sue spese, utilizzato taxi per spostamenti verso e da aeroporti
(Palermo-Milano), non potendo avvalersi di auto di servizio e autisti di
polizia, per la segretezza della missione;
- avrebbe rischiato di incorrere, in caso di imprevisti, inconvenienti,
incidenti, disguidi od altro in severe sanzioni disciplinari per la
inosservanza delle norme regolatrici delle missioni fuori sede.

518
Avrebbe avuto fiducia soltanto in uomo: l'agente della D.E.A. T.Tripodi, con
il quale aveva avuto nei mesi precedenti saltuari e sporadici rapporti per motivi di
servizio. Infatti, solo a lui avrebbe confidato (per telefono) di essersi incontrato
con l'avv. Ambrosoli a Milano od altrove pochi giorni prima dell'omicidio
dell'avv. milanese. Soltanto a lui avrebbe riferito delle sue indagini su Sindona, dei
rapporti e incontri con l'avv. Ambrosoli!
Tutto ciò per mantenere l'assoluto segreto su un incontro svoltosi poi a Milano
(secondo la verità di Gotelli) nell'ufficio dell'avv. Ambrosoli che, nella qualità di
Commissario liquidatore della Banca Privata di Sindona, aveva stabilito il suo
ufficio proprio nei locali della Banca Privata, frequentati non soltanto dai diretti
collaboratori dell'avvocato (tra i quali il Gotelli), ma anche da estranei e
probabilmente da ex dipendenti della Banca di Sindona.
Quindi, un incontro segretissimo svoltosi poi dinanzi agli occhi di molti
(perlomeno, la segretaria dell'avv. Ambrosoli e del Maresciallo Gotelli)>>.
In ordine, poi, al narrato del teste Gotelli, bollato come “non soltanto non vero, ma
inverosimile ed assurdo” (pag. 132 Vol. VII capitolo VI, paragrafo VI.7 dell’Atto
di Impugnazione), i difensori appellanti hanno adombrato la inaffidabilità del teste,
prospettandone la tendenza alla distorsione delle immagini e la propensione al
protagonismo (ibidem pag. 136) << La testimonianza del Gotelli è pervasa e
invasa da contraddizioni inesauribili, da dubbi e perplessità irrisolti, da falsa
rappresentazione della realtà, da inverosimiglianze e assurdità palesi, da
giustificazioni e spiegazioni non plausibili, da elucubrazioni e distorsioni
mentali, da illogicità e inconcludenze evidenti>>.
Hanno citato, al riguardo, la testimonianza del maresciallo della Guardia di
Finanza Silvio Novembre, il più stretto collaboratore dell'avv. Ambrosoli, che, nel
definire il Gotelli “un po’ enigmatico”, all’udienza del 27 giugno 1995 aveva
riferito (ibidem, pagine 137-138):
<<- che, nello svolgimento del suo incarico durato alcuni anni, a stretto contatto
con l'avv. Ambrosoli, mai aveva avuto contatti con la polizia di Palermo e
specificamente con la Squadra Mobile e con il dott. Giuliano;
- che analogamente poteva affermare per quanto riguarda l'avv. Ambrosoli e
che non gli costava nè mai glielo aveva riferito o accennato l'avvocato
Ambrosoli che quest'ultimo conoscesse Giuliano;
- che non gli costava nè aveva mai saputo che l'avv. Ambrosoli si era
incontrato con il dott. Giuliano e che la prima volta che aveva sentito una
cosa del genere era stato dalla lettura dei giornali, ad agosto del 1979, e
precisamente da una intervista dell'avv. Melzi che parlò di questo incontro
dicendo che lo aveva appreso dal M.llo Gotelli;
- che il M.llo Gotelli gli (a Novembre) aveva riferito che, avendogli l'avv.
Melzi chiesto se era vero che Ambrosoli e Giuliano si erano incontrati, non
aveva risposto alla domanda ma aveva sorriso;
- che mai il M.llo Gotelli gli aveva riferito o confidato che gli risultava
esserci stato questo incontro;
- che mai l'avv. Melzi gli aveva detto che gli risultava che Ambrosoli e
Giuliano si erano incontrati;

519
-

che mai la vedova Ambrosoli le aveva parlato di rapporti tra il marito ed il
dott. Giuliano. (Pagg. 47-48-50-51-52-53-54 ud. 27-6-1995)>>.
Infine,con riguardo alla deposizione dell’avv. Giuseppe Melzi, i medesimi
difensori, senza in alcun modo contestare la buona fede del teste, hanno dedotto
che:
• la sua unica fonte era stato il maresciallo Gotelli;
• lo stesso Melzi aveva riferito di avere avuto confidato dal M.llo Novembre
che il Gotelli aveva avuto problemi <<... se mi passa la parola Presidente,
di testa, poverino, era un po' svanito questo Maresciallo Gotelli era un
po'...lo seppi dopo io, perché debbo dire che di ritorno poi il Maresciallo
Novembre che era responsabile mi telefonò e mi disse: ma scusa, non ti sei
accorto che Gotelli è un po' svanito?..." (Pag. 10 ud. 7-7-1995);
• il Gotelli, per quanto a conoscenza del teste Melzi, si era dimesso o lo
avevano fatto dimettere a cagione delle sue stranezze (ed in effetti, lo
stesso Gotelli aveva ammesso di essersi congedato dalla Guardia di
Finanza nel 1982, all’età di 41 anni, perché psicologicamente sfinito).

****
Rinviando, quanto al giudizio di attendibilità del teste Tripodi,
alle esaustive argomentazioni del Tribunale, va comunque
evidenziato che la riluttanza, manifestata alla vedova Giuliano
che lo aveva contattato per telefono poco tempo dopo
dell’omicidio del marito, a collaborare pienamente con le
autorità inquirenti italiane, perché <<l’Italia non era il suo
paese e non si poteva chiedergli di morire per un paese che non
era il suo>>, denota come egli fosse in possesso di importanti
notizie e proprio per questo avesse ragione di temere per la sua
personale incolumità.
Deve condividersi, dunque, l’osservazione secondo cui (pag.
1334 della sentenza appellata) << Il ritardo con il quale il teste si è
determinato a riferire le notizie in suo possesso all’A.G. italiana,
confermandole integralmente all’odierno dibattimento, giustificato da un
comprensibile stato di timore per la propria incolumità personale a seguito
degli omicidi sia di Ambrosoli che di Giuliano, non appare idoneo a

520
confutarne l’attendibilità anche alla luce della circostanza, ampiamente
acclarata

nel

corso

dell’istruzione

dibattimentale,

che

già

nell’immediatezza dei fatti, subito dopo l’omicidio Giuliano, egli aveva
esternato proprio alla vedova dell’ex dirigente della Squadra Mobile
palermitana, i propri timori adducendoli a motivo della propria resistenza
a rivelare agli inquirenti le notizie in suo possesso> >.

Non è chiaro, poi, il senso della allusione dei difensori
appellanti al libro autobiografico del Tripodi,edito negli Stati
Uniti d’America nel 1993: se, infatti, essa è volta a rimarcare la
vigliaccheria del teste, non intacca la sua attendibilità; se è
intesa ad adombrare un mendacio ispirato dall’esigenza di uno
scoop editoriale e da un tentativo di costruzione di false prove a
carico in combutta con del dr. De Gennaro (già evocato
dall’imputato, all’udienza del 20 maggio 1999, come un sospetto
manipolatore del pentito Marino Mannoia) è del tutto destituita
di fondamento probatorio.
Lo stesso Tripodi, oltretutto, nel settembre 1993, fece le sue
prime rivelazioni a seguito di una nuova sollecitazione della
vedova Giuliano, che aveva avuto modo di conoscere il
contenuto

di

una

intervista

nella

quale

l’investigatore

statunitense aveva elogiato il marito.
Né è condivisibile l’ulteriore osservazione difensiva secondo cui
<< Non si comprende per quale motivo mai il dott. Giuliano, tra tanti suoi
fidati colleghi e dipendenti, con i quali per tanti anni aveva lavorato e
vissuto, avrebbe dovuto fare una confidenza di tal genere ad un poliziotto
straniero da poco conosciuto e con il quale aveva sporadici anche se

521
cordiali rapporti per le esigenze di una attività investigativa limitata nel
tempo come in effetti è stata>>.

Il Tribunale, infatti, ha dato ampia contezza dello stretto
rapporto personale e professionale che Boris Giuliano aveva
instaurato con Tripodi (pagine 1327-1332 della sentenza
appellata).
Appare, dunque, condivisibile la conclusione secondo cui la
testimonianza di quest’ultimo: << proveniente da un soggetto
particolarmente qualificato, che per anni ha ricoperto delicati incarichi
all’interno dei piu’ importanti apparati investigativi statunitensi, e
pertanto del tutto indifferente rispetto all’esito dell’odierno processo,
appare di speciale rilevanza e pienamente attendibile alla luce dello stretto
rapporto di collaborazione professionale e di amicizia intrattenuto con
Boris Giuliano nell’ultimo periodo della sua vita, confermato dalla
significativa testimonianza resa sul punto dalla vedova Giuliano e persino
dall’imputato e da alcuni suoi stretti collaboratori (….) Appare, pertanto,
pienamente credibile che, in virtu’ degli stretti rapporti di amicizia e
collaborazione tra loro esistenti, Giuliano gli avesse confidato le proprie
diffidenze, da ultimo maturate nei confronti dell’odierno imputato sulla
base di esperienze professionali da entrambi direttamente vissute e che,
nel corso della telefonata descritta, commentando il recente allarmante
omicidio ai danni dell’avv.to Ambrosoli, gli avesse confidato anche
quell’incontro avuto con il legale, che si occupava della liquidazione
coatta amministrativa della Banca Privata di Sindona, con il quale aveva
avuto occasione di scambiarsi importanti informazioni sui canali di
riciclaggio, tanto piu’ se si tiene conto del fatto che, fin da subito,
l’omicidio Ambrosoli è stato inquadrato in quell’intreccio di interessi
mafiosi, massonici e finanziari fra l’Italia e gli U.S.A. che ruotavano

522
intorno al nome di Michele Sindona e sui quali, per diversi settori di
competenza, indagavano sia Ambrosoli che Giuliano e Tripodi >>.

Né è decisiva l’ulteriore osservazione secondo cui << la non
fiducia di Giuliano sarebbe stata manifestata in relazione all'attività di
indagine che si stava svolgendo allora con la cosiddetta "Operazione
Cesare": attività svolta in piena collaborazione tra Squadra Mobile

e

Criminalpol, cioè tra i due organismi di polizia diretti rispettivamente da
Giuliano e Contrada >>, come risulta dagli stessi rapporti giudiziari

inviati alla Procura della Repubblica di Palermo.
Ed invero, come anche osservato dal Procuratore Generale (pag.
9 della Memoria depositata nel primo dibattimento di appello il
3 novembre 2000), tale considerazione è formalistica, essendo
basata su “una clausola di stile e di cortesia, il cui effettivo
valore si ricava dalle dichiarazioni dello stesso imputato
quando afferma (udienza 22/11/94) che <<il lavoro lo fece
prevalentemente Giuliano>>”.
D’altronde, un riscontro alle dichiarazioni del teste Tripodi, sia
in

ordine

all’esistenza

di

acquisizioni

investigative

dell’operazione “Caesar” non note a Contrada (pagine 118-119
trascrizione udienza 12 luglio 1994), sia in ordine ai sospetti che
Boris Giuliano aveva iniziato a nutrire, è stato offerto dalle
stesse dichiarazioni dell’imputato.
Questi, infatti, ha affermato di avere tenuto nella propria stanza,
presso gli uffici della Criminalpol, una vetrina con alcuni cimeli
di famiglia, cioè una sciabola, delle pistole antiche, dei pugnali,
così convalidando il ricordo del teste circa la visita fatta nel suo

523
ufficio, a seguito della quale Giuliano aveva manifestato i propri
sospetti (cfr. pagine 18 e ss. trascrizione udienza 29/12/1994).
Ulteriore riscontro della generale attendibilità del Tripodi, e
segnatamente della sua affermazione secondo cui <<Giuliano e
Ambrosoli

si

erano

personalmente

informazioni sui canali di riciclaggio>>

scambiate

importanti

è stato offerto dalla

testimonianza dell’avv. Melzi.
Come puntualmente evidenziato dal Procuratore Generale a pag.
10 della sua già citata Memoria, questi ha affermato che
Ambrosoli

gli aveva detto di avere individuato filoni di

riciclaggio dalla Sicilia al Canada:<< una delle poche cose che è
riferita a questi fatti che mi disse Ambrosoli ma qualche mese
prima della morte, è che da una parte c'era un'indagine
americana molto avanti per cui lui aveva già deposto e doveva
giurare e lì sappiamo perchè è stato ucciso, la motivazione
ultima ma dall'altra parte che aveva individuato dei filoni di
indagine di capitale, ovviamente di origine strana,

non

ufficiale, non legittima eccetera, che trascorrevano in Italia, in
particolare dalla Sicilia al Canada e di cui in qualche modo,
intermediatore e utilizzatore e collocatore era stato Sindona >>
(pagine 69-70 trascrizione udienza 7 luglio 1995).
Lo stesso l’avv.to Melzi, per altro verso, ha dichiarato che uno
dei tanti filoni, da egli stesso indicato all’avv.to Ambrosoli, su
cui << indagare per scoprire ..le ragioni del crak era anche
quello dell’origine di Sindona, dei rapporti originari di Sindona

524
con l’ambiente siciliano”(pagina 5 e segg. trascrizione udienza 7
luglio 1995).
Quanto alla copiosa mole di testimonianze riguardante lo stretto,
indiscutibile, rapporto di amicizia personale dell’imputato con
Boris Giuliano, la stessa non vale in alcun modo ad intaccare
l’attendibilità del teste Tripodi, e cioè a fare escludere o dubitare
che lo stesso Giuliano gli avesse confidato di nutrire sospetti
sulla fedeltà di Contrada.
Non può pretendersi, infatti, che, nell’ultimo periodo della sua
vita, Giuliano esternasse, nel proprio ambiente e con i suoi
colleghi di sempre, di temere che l’amico fosse stato irretito da
Cosa Nostra.
D’altra parte, la testimonianza di Tripodi, per la particolarità del
contesto cui si riferisce, non può essere raffrontata con quelle di
carattere generale, e dunque eterogenee rispetto ad essa,
richiamate dai difensori appellanti, né con la personale
convinzione dell’imputato di non avere mai perduto la fiducia
dello stesso Giuliano.
Quanto all’ulteriore argomento - addotto dai difensori appellanti
anche con riguardo al giudizio di attendibilità del teste Gotelli della inverosimiglianza del presunto incontro tra Giuliano ed
Ambrosoli (desunta dalla inesistenza di tracce documentali della
missione e del suo risultato, dal mancato riscontro di confidenze
alla moglie od altri familiari o amici o di comunicazioni
all'Autorità giudiziaria, dalla improbabile assunzione dell’onere
delle spese di viaggio, dalla improbabile assunzione del rischio
525
di incorrere -

in caso di imprevisti, inconvenienti, incidenti,

disguidi od altro - nelle sanzioni disciplinari per la inosservanza
delle norme regolatrici delle missioni fuori sede ), devono,
innanzitutto, richiamarsi le considerazioni del Tribunale.
Quel giudice ha rilevato, al riguardo: << Dalle esaminate deposizioni
è emerso che, gli stessi familiari degli uccisi Ambrosoli e Giuliano, pur
non essendo stati informati dai predetti in ordine ad un incontro intercorso
tra loro, non hanno ritenuto in alcun modo di poterlo escludere e
certamente la circostanza che Giuliano non ha lasciato traccia di alcuna
richiesta per una formale autorizzazione ad effettuare tale missione agli
atti del proprio fascicolo personale, non può essere ritenuta decisiva ai fini
della sua esclusione, attesa l’assoluta discrezione che a tale incontro
doveva necessariamente riservarsi, tanto piu’, come egli stesso aveva
confidato ad un suo stretto collaboratore ed amico, Charles Tripodi aveva
iniziato a diffidare del suo stesso ambiente ed in particolare del dott.
Contrada>> (cfr. pag. 1365 della sentenza appellata).

Non può, comunque, escludersi a priori che Giuliano si fosse
personalmente assunto l’onere del costo del biglietto aereo per
andare a Milano e fare rientro, in giornata, a Palermo. Né è
dirimente, attesi i pochi giorni di vita rimastigli, ma anche il
carattere

della

visita

(funzionale

ad

uno

scambio

di

informazioni, a sua volta suscettibile di dare la stura a
successive attività investigative), il fatto che egli non avesse
lasciato traccia della sua trasferta in note o rapporti diretti
all’Autorità Giudiziaria.

526
Ed ancora, non è realistica, atteso il carattere assolutamente
privato della trasferta stessa, l’ipotesi di sanzioni disciplinari per
la inosservanza delle norme regolatrici delle missioni fuori sede.
Infine,

non

può

nemmeno

ipotizzarsi

un

difetto

di

comunicazione tra Tripodi e Giuliano, e cioè che l’investigatore
statunitense avesse frainteso quanto dettogli dal funzionario di
Polizia Italiano circa uno scambio personale di informazioni con
Ambrosoli sui canali del riciclaggio, magari percependo
all’indicativo un periodo ipotetico dell’irrealtà (del tipo “avrei
voluto incontrarlo personalmente e scambiare informazioni con
lui…..”).
Inducono, infatti, ad escludere questa ipotesi non soltanto il
tenore tassativo della testimonianza di Tripodi, ma anche la
circostanza, riferita dall’imputato, che <<Thomas Tripodi aveva
principalmente contatti con Giuliano, perchè Giuliano parlava
bene l’inglese>> ( cfr. dich. rese dall’imputato all’ud. del
22/11/1994 ff. 95 e ss.) ed infine il fatto che lo stesso Tripodi,
pur essendo stato esaminato con

l’ausilio di un interprete,

parlava anche la lingua italiana, nella quale aveva risposto in
sede di indagini preliminari, secondo quanto riferito dai Pubblici
Ministeri (cfr. pag. 86 trascrizione udienza 12 luglio 1994).
A maggior ragione, deve essere esclusa, anche per la precisione
con cui è stato descritto il contesto della rivelazione, qualsiasi
ipotesi di equivoco con riguardo ai sospetti su Contrada, dei
quali Tripodi ha riferito di essere stato messo a parte da Boris
Giuliano.
527
Le considerazioni sin qui richiamate ed illustrate circa la pretesa
impossibilità della trasferta privata di Boris Giuliano valgono
anche ai fini della valutazione della attendibilità del teste
Orlando Gotelli.
Ad integrazione di esse, e con specifico riferimento al narrato
del Gotelli, va rilevato come non possa convenirsi con
l’affermazione dei difensori appellanti secondo cui la segretezza
dell’incontro contrasterebbe con la ufficialità della sua sede,
fatta sul rilievo che l'avv. Ambrosoli, << nella qualità di
Commissario liquidatore della Banca Privata di Sindona, aveva stabilito il
suo ufficio proprio nei locali della Banca Privata, frequentati non soltanto
dai diretti collaboratori dell'avvocato (tra i quali il Gotelli), ma anche da
estranei e probabilmente da ex dipendenti della Banca di Sindona>>.

Ed invero, lo stesso maresciallo Gotelli, sostanzialmente tacciato
di mitomania dai predetti difensori, ha evidenziato con chiarezza
il carattere riservato dell’incontro in parola, riferendo che la
segretaria aveva cercato di impedirgli di entrare nello studio.
Ha fornito, inoltre, una giustificazione logica del suo operato, e
cioè avere voluto soltanto portare alla firma il verbale di
riapposizione dei sigilli, che quotidianamente veniva compilato
dopo

la

consultazione

da

parte

dei

finanzieri

della

documentazione in sequestro, e di essere comunque entrato
perché la segretaria gli aveva detto che l’avv. Ambrosoli aveva
un incontro probabilmente con alcuni colleghi di esso teste
(Polizia o Carabinieri).

528
Il Tribunale si è fatto carico di vagliare le critiche di
protagonismo ed i dubbi avanzati dalla Difesa sulla integrità
psichica del maresciallo Gotelli, superandoli sulla base di
argomentazioni che, nel loro insieme, questa Corte ritiene di
condividere (pagine 1346-1353 sentenza appellata).
In effetti, non ci si può esimere dal rilevare, nel Gotelli, la
tendenza a dilatare la prospettiva di fatti da lui effettivamente
percepiti.
Ad esempio, il teste ha riferito che, avendo visionato nel
settembre 1979 l’agenda dell’avv. Ambrosoli, ed avendo rilevato
che, sotto la data dell’undici aprile 1979 era segnata la sigla
“G.B.” aveva ritenuto che essa fosse ricollegabile al cognome ed
al prenome di Boris Giuliano (cfr. ff. 6 e ss. 14 giugno 1994).
Ha giustificato tale suo convincimento con <<il tipo di
psicologia dell'Avv. Ambrosoli e il fatto che fosse scritto a
penna... a ma... a inchiostro indelebile>>, mentre tutte le altre
annotazioni erano vergate a matita.
Ha ammesso, a questa stregua, di avere fatto dipendere il suo
ricordo da tale deduzione quando aveva ripensato, a posteriori,
alla domanda del Sostituto Procuratore Geraci se avesse visto,
anche nei corridoi, la persona notata nella stanza di Ambrosoli e
poi riconosciuta come Boris Giuliano.
Nel contempo, tuttavia, ha riconosciuto di non potere escludere
che ciò fosse avvenuto quel medesimo giorno dei primi di luglio
in cui egli era entrato nella stanza di Ambrosoli a colloquio con
Giuliano, e quindi non l’undici aprile 1979 : << Però non so se
529
fosse un'altra occasione o quella stessa mattina che lo avessi
visto mezz'ora prima nei corridoi, nell'ufficio antistante...
nell'ufficio di Ambrosoli, ma adesso non sono in grado di
precisare se era la stessa mattina, mezz'ora prima o in un'altra
data>>.
Questa tendenza ad un certa superfetazione dell’io investigativo
è emersa anche nel presente giudizio di rinvio: il teste, infatti, ha
inviato un telegramma alla Procura Generale presso questa Corte
di Appello, pervenuto il 22 dicembre 2003 ed acquisito agli atti,
nel quale si dichiara a conoscenza del nome dell’unica persona
che poteva avere messo in contatto Giuliano ed Ambrosoli (nome
che avrebbe fatto a Giovanni Falcone),soggiungendo :<<
presumo di conoscere anche l’argomento di cui possono aver
discusso>>.
Deve, tuttavia, rilevarsi, che l’attendibilità del Gotelli è fatta
salva dai riscontri alla sua deposizione nella parte riguardante
l’incontro dei primi di luglio del 1979 tra Giuliano ed Ambrosoli.
In primo luogo, la migliore riprova del fatto che tale incontro
fosse stato da lui riferito, a caldo, in modo lineare è stata offerta
dall’avv. Giuseppe Melzi.
Quest’ultimo, infatti, nel corso del proprio esame (pag. 30 FILE
trascrizione udienza 7 luglio 1995), rispondendo

al Pubblico

Ministero ha dichiarato <<dottore, preciso, se possibile, questo:
l'indicazione di Gotelli, la prima indicazione di Gotelli fu molto
precisa, tant'è che io la raccolsi come tale, come precisa, cioè
come indicazione precisa>>.
530
L’avv. Melzi, d’altra parte, pur riferendo che, al rientro dalle
ferie estive del 1979, il maresciallo Novembre gli aveva detto
che Gotelli non era attendibile, intervistato nel 1989 dal
settimanale<<il Mondo>>, lo aveva accusato di essere stato
reticente, tanto che lo stesso Gotelli, a seguito di tale intervista,
aveva inviato un memoriale al G.I. Falcone confermandogli
l’incontro.
Non coglie, dunque, nel segno la proposizione difensiva secondo
cui (pag. 141 vol. VII, Capitolo VI, paragrafo VI.7 dell’atto di
impugnazione) << tutta la testimonianza dell’avv. Melzi porta ad
escludere che l’incontro ci sia stato >>, ricondotta alle

parole del

teste (pag. 133 della trascrizione relativa all’udienza del 7 luglio
1995) <<a me (la notizia dell’incontro : n.d.r.) venne smentita
da Novembre>>.
L’avv. Melzi, infatti, ha bensì affermato di essersi convinto, in
tempi recenti, che non vi era alcuna prova dell’incontro tra
Giuliano ed Ambrosoli, ma soltanto dopo che il maresciallo
Novembre, ormai in pensione e da lui rivisto quale consulente
per il crack del Banco Ambrosiano, gli aveva riferito <<che era
un collegamento arbitrario di Gotelli sulla base di questa
situazione personale di carenza di controllo>> (pag. 45
trascrizione udienza 7 luglio 1995).
In dibattimento, peraltro, il maresciallo Silvio Novembre

ha

adottato una misura di maggiore cautela. Ed infatti, alla domanda
del Pubblico Ministero, : << P. M. - ...Lei è in grado di asserire
o di escludere che sia avvenuto un incontro fra l’avv. Ambrosoli
531
e il dr. Boris Giuliano?>> ha risposto: <<Novembre S. - Io non
sono in grado di asserirlo, né in grado di escluderlo>> (pag. 68
trascrizione udienza 27 giugno 1994).
Ciò che, tuttavia, convalida nel suo nucleo essenziale la
deposizione del Gotelli sono:
• le plausibili ragioni della reticenza di questi mostrata, sia
con il sostituto Procuratore Geraci, sia con il commilitone
Silvio Novembre (al quale egli aveva detto di avere
risposto con un sorriso alla domanda dell’avv. Melzi circa
la verificazione dell’incontro, cfr. pag. 52-53 trascrizione
udienza 27 giugno 1994, relativa alla testimonianza del
Novembre);
• il riscontro offerto dalla testimonianza di Charles Tripodi.
Circa le prime, si è già rilevato come la grande pubblicità data dalla stampa
all’audizione del Melzi e del Gotelli avesse indotto l’uno e l’altro ad o una seria e
comprensibile preoccupazione di una loro sovraesposizione personale.
Circa il secondo, è pienamente condivisibile la considerazione del Tribunale che
<< che sia il teste Gotelli che il teste Tripodi, fonti assolutamente autonome tra
loro, abbiano fornito indicazioni in ordine alla collocazione cronologica
dell’incontro Giuliano-Ambrosoli assolutamente coincidenti: ed infatti, come già
evidenziato, il teste Tripodi ha dichiarato che Giuliano gli aveva confidato di
essersi incontrato con Ambrosoli due giorni prima del suo omicidio avvenuto il
12/7/1979, e quindi il 10/7/1979; il teste Gotelli ha fatto riferimento ad un’epoca
prossima al predetto omicidio, fornendo quale indicazione la circostanza che quel
giorno il m.llo Novembre era in ferie; il m.llo Novembre ha dichiarato di essere
andato in ferie tra il 9 ed il 10/7/1979 (cfr. dep. Tripodi ff. 140 e ss. ud. 12/7/1994dep. Gotelli ff. 5-11-12-50 ud. 14/6/1994- dep. Novembre f.62 ud. 27/6/1995).

532
L’assoluta precisione di tale dato cronologico, ricostruito dai predetti testi
“per relationem”, risultato pienamente concordante, induce ad avvalorare
ulteriormente le due deposizioni in oggetto>> (pagine 1353-1354 della sentenza
appellata).
Ma, come già si è avuto modo di rimarcare,cioè che maggiormente rileva ai fini
del presente giudizio è la inequivoca ed assai inquietante circostanza secondo la
quale l’imputato -

ammesso pure per ipotesi che non fosse stata,

all’epoca,acclarata con certezza (ma neppure esclusa) l’effettività dell’incontro
milanese tra Giuliano ed Ambrosoli - si fosse determinato autonomamente e senza
alcuna formale richiesta della A.G.

a redigere un rapporto col quale negava

recisamente l’espletamento di qualsiasi indagine su Sindona da parte di Boris
Giuliano, come pure il verificarsi di incontri milanesi tra il collega e l’avv.
Ambrosoli; << soffocando>> così sul nascere (per mutuare una colorita
espressione cara al Procuratore Generale) o comunque seppellendo in embrione un
filone investigativo meritevole, piuttosto, di doveroso approfondimento circa
l’uccisione del dr. Giuliano.
In conclusione, devono essere confermate e ribadite, in questa sede, le valutazioni
operate dal Tribunale in ordine alla valenza sintomatica della condotta dell’odierno
imputato nell’ambito della vicenda in esame.

CAPITOLO XVIII
Le censure riguardanti la vicenda della agevolazione della fuga
533
dall’Italia di Olivero Tognoli.
L’agevolazione
costituisce

uno

alla

fuga

dei

più

dall’Italia
rilevanti

di

Oliviero
segmenti

Tognoli
fattuali,

autonomamente provato, della condotta ritenuta dal Tribunale a
carico di Bruno Contrada.
Come è dato ricavare dalla sentenza appellata, Oliviero Tognoli,
figlio di un imprenditore trasferitosi per alcuni anni in Sicilia,
dove aveva costituito talune società nel settore industriale
siderurgico, era stato coinvolto nella nota operazione di Polizia
sviluppatasi tra gli Stati Uniti d’America, la Spagna, la Svizzera
e l’Italia, denominata “Pizza Connection”.
Nell’ambito di tale indagine, erano emersi i suoi collegamenti
criminali con noti esponenti dell’organizzazione “Cosa Nostra”
dediti al traffico internazionale di stupefacenti, di cui era a capo
il mafioso Gaetano Badalamenti ed ai quali il Tognoli aveva
prestato il proprio contributo sulla base della sua notevole
esperienza nel settore delle mediazioni finanziarie internazionali.
Il 16 aprile 1984, dopo essere sfuggito all’esecuzione di un
provvedimento di fermo di Polizia Giudiziaria, il Tognoli era
stato raggiunto in stato di irreperibilità da un ordine di cattura
emesso dalla Procura della Repubblica di Palermo per il delitto
di cui all’art. 75 L. 22/12/1975 n° 685, commesso in concorso
con numerosi soggetti colpiti a loro volta da mandato di cattura
emesso dall’Ufficio Istruzione di Palermo in relazione ai reati di

534
associazione

per

delinquere

di

tipo

mafioso

e

traffico

internazionale di stupefacenti. Rimasto latitante per più di
quattro anni, il 12 ottobre 1988 era stato tratto in arresto
all’aeroporto di Lugano, in Svizzera, dove si era costituito.
Il Tognoli era stato giudicato dal Tribunale di Roma che, con
sentenza n° 614 in data 28 marzo 1992, divenuta irrevocabile il 6
ottobre 1992, lo aveva condannato alla pena di anni sei, mesi
otto di reclusione e £ 200.000.000 di multa per il delitto di
associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale
di stupefacenti, aggravato per avere agito con la qualifica di
“capo” ed in concorso con un numero di persone superiore a
dieci, tra le quali numerosi esponenti di “Cosa Nostra” già
condannati con sentenza irrevocabile per il reato di cui all’art.
416 bis. c.p. nell’ambito del primo maxi processo.
Con detta sentenza, il peculiare contributo offerto dal Tognoli,
<<in posizione eminente e con mansioni dirigenziali di dominus
dei conti svizzeri>>, era stato individuato nell’attività di
riciclaggio, tramite banche di diversi paesi esteri ed in
particolare della Svizzera, del denaro proveniente da un vasto
traffico internazionale di eroina, fatto poi confluire nelle
disponibilità finanziarie di “Cosa Nostra”.
Lo stesso Tognoli era stato, altresì, condannato per infrazione
alle leggi sugli stupefacenti con sentenza definitiva emessa dalla
Corte delle Assise di Lugano, per i reati punibili in Svizzera,
paese in cui aveva scontato la pena inflittagli.

535
Il Tribunale, nel ricostruire le fasi che avevano condotto
all’emissione, a carico del Tognoli, del provvedimento di fermo
da parte della Polizia Giudiziaria di Palermo, nonché le
circostanze relative alla sottrazione a tale provvedimento
restrittivo, valorizzava le dichiarazioni rese da due funzionari
della Polizia elvetica, il Commissario Clemente Gioia (escusso
quale teste) e l’Ispettore Enrico Mazzacchi (il verbale del suo
interrogatorio al Pubblico Ministero in data primo aprile 1993
veniva acquisto al fascicolo del dibattimento) , nonché dal
magistrato italiano Giuseppe Ajala e dal magistrato svizzero
Carla Del Ponte, già Procuratore Pubblico di Lugano, che con il
Tognoli avevano avuto diretti contatti a seguito della sua
costituzione.
Dalle deposizioni di tali testi, considerati "tutti altamente
attendibili

e

totalmente

disinteressati

rispetto

all’esito

dell’odierno processo", era emerso che Oliviero Tognoli, in più
occasioni (e cioè sin dal suo arrivo all’aeroporto di Lugano) ed
alla presenza di più persone, aveva individuato in Bruno
Contrada il soggetto che aveva favorito la sua fuga, attraverso
un’informazione telefonica fattagli pervenire mentre si trovava
all’hotel “Ponte” di Palermo, nell’imminenza dell’esecuzione a
suo carico del provvedimento di fermo di Polizia Giudiziaria.
Al commissario Gioia, incaricato di prelevarlo all’aeroporto di
Lugano

- era stato concordato con il difensore, a tutela del

Tognoli,

che la costituzione, primo atto di un percorso di

536
collaborazione con la giustizia elvetica, fosse mimetizzata da un
arresto eseguito nell’ambito di una normale operazione di Polizia
-

lo stesso Tognoli aveva spontaneamente rivelato che la sua

latitanza era stata resa possibile dall’informazione datagli da un
suo “pari grado”.
Successivamente nel corso delle dichiarazioni rese alla d.ssa
Carla Del Ponte nell’ambito del procedimento penale svizzero,
nel dicembre del 1988 il Tognoli aveva fatto mettere a verbale
che il soggetto che lo aveva informato era un funzionario di
Polizia che gli aveva fatto una tempestiva telefonata mentre si
trovava in albergo, a Palermo.
La mattina del 3 febbraio 1989, sempre

nell’ambito del

procedimento svizzero, si era svolto un interrogatorio condotto
dalla predetta dott.ssa Del Ponte, cui avevano assistito i
magistrati italiani Ayala ed Falcone. Con quest’ultimo, a
conclusione dell’atto istruttorio, il Tognoli aveva scambiato
alcune battute sul fatto che la sua fuga da Palermo non era stata
casuale.
Subito dopo, mentre stava per uscire dall’aula, avvicinato dallo
stesso Falcone, e quindi dalla Del Ponte, il Tognoli aveva
ammesso, rispondendo con un esplicito “si”, accompagnato
anche da un gesto di assenso del capo, che era stato proprio
Contrada il soggetto che lo aveva informato dell’imminente
provvedimento restrittivo a suo carico.
Il pomeriggio dello stesso 3 febbraio, nelle fasi preliminari alla

537
rogatoria italiana davanti al Giudice Istruttore elvetico Lehman,
presenti i magistrati italiani Falcone ed Ajala, il Tognoli aveva
chiesto ed ottenuto di parlare riservatamente con il proprio
legale, avv.to Gianoni.
Quest’ultimo, all’esito del colloquio, aveva confermato al
giudice Falcone che l’informatore del suo assistito era stato
proprio Contrada, ammissione fatta nel corso di una breve
conversazione recepita dal teste Enrico Mazzacchi, che si
trovava vicino.
Il Tognoli, tramite il suo avvocato, aveva, quindi, chiesto di
differire la verbalizzazione del nome di Contrada ad un momento
successivo,

adducendo

esigenze

di protezione

dei propri

familiari; conseguenziale a tale colloquio era stata la risposta
resa nel verbale redatto subito dopo, con la quale egli, pur
ammettendo esplicitamente che il proprio allontanamento da
Palermo non era stato casuale, aveva fatto riserva di riferire in
un secondo momento il nome del soggetto che lo aveva favorito.
Tra l’espletamento di tale rogatoria e quella successiva dell’8
maggio 1989, appositamente fissata all’esclusivo fine di ottenere
lo scioglimento della riserva fatta il 3 febbraio, sia il
Commissario Gioia che la dott.ssa Del Ponte avevano avuto
diverse occasioni di incontro con il Tognoli, il quale, senza mai
negare di avere ammesso in precedenza che il soggetto che lo
aveva informato era stato Contrada, aveva manifestato forti
resistenze a verbalizzare quel nome, adducendo sempre gravi

538
motivi di paura per sé e rappresentando che erano pervenute
minacce ai suoi familiari.
L’otto maggio 1989 il Tognoli aveva reso una nuova e diversa
versione dei fatti, dichiarando che la telefonata ricevuta all’hotel
“Ponte” era stata effettuata dal fratello Mauro, il quale si era
limitato ad avvertirlo che alcuni poliziotti lo avevano cercato
nella sua residenza di Concesio (BS).
Questa segnalazione, unitamente alle notizie pubblicate sulla
stampa il giorno precedente (cioè l’undici aprile 1984) circa gli
arresti dei suoi complici, gli avevano fatto intuire di essere in
pericolo e lo avevano indotto a darsi a precipitosa fuga.
Lo stesso Tognoli – inizialmente dichiaratosi riluttante a
verbalizzare il nome del funzionario di polizia che, durante la
rogatoria italiana del pomeriggio del 3 febbraio 1989, aveva fatto
riserva di enunciare -

di fatto, dopo avere fornito, nel corso

dell’atto istruttorio, svariati elementi per la sua identificazione,
lo aveva indicato nel dott. Cosimo Di Paola.
Aveva precisato che detto funzionario, destinato alla Questura di
Palermo dopo un periodo di servizio a Padova, in una occasione
gli aveva chiesto se, per caso, coltivasse rapporti con Leonardo
Greco, che aveva visto come testimone al suo matrimonio. Alla
sua risposta affermativa, lo aveva ammonito dal frequentarlo,
dicendogli che si trattava di un personaggio sul conto del quale
gravavano pesanti sospetti di appartenenza alla mafia.
Lo stesso Tognoli, quindi, aveva soggiunto che, in un’altra

539
occasione, il dott. Di Paola lo aveva invitato a troncare anche i
rapporti commerciali che intratteneva con il Greco e, un paio di
giorni

prima

del

12 Aprile

1984,

gli

aveva

telefonato

comunicandogli che “aveva avuto l’impressione che le indagini
su Leonardo Greco coinvolgessero anche la sua persona”
avvertendolo che, ove detta impressione si fosse concretizzata, lo
avrebbe nuovamente contattato e consigliandogli, in ogni caso,
di

parlare immediatamente con il magistrato incaricato

dell’inchiesta per chiarire la sua posizione.
Nei giorni successivi, si era reso conto che le cose volgevano al
peggio per lui. In particolare, avendo letto le già menzionate
notizie di stampa, riguardanti anche tali Corti e Miniati,
personaggi coinvolti nel riciclaggio di denaro proveniente dal
traffico di droga, aveva detto ai propri familiari di tenerlo al
corrente di ogni fatto straordinario che potesse riguardarlo. In
tale contesto, la mattina del 12 Aprile il fratello Mauro lo aveva
rintracciato all’hotel “Ponte” di Palermo.
Il Tribunale riteneva evidente che le dichiarazioni rese a verbale
dal Tognoli l’otto Maggio 1989, di tenore del tutto diverso e
logicamente inconciliabile con quelle fatte in precedenza ai
funzionari ed ai magistrati che lo avevano contattato e più volte
interrogato, erano state il frutto di un ripensamento tardivo,
dettato dall’esigenza difensiva di porre rimedio alle spontanee
ammissioni fatte sul conto dell’odierno imputato; ripensamento
indotto dalla paura dello stesso Tognoli che la formalizzazione di

540
quelle dichiarazioni avrebbe potuto esporre lui ed i suoi familiari
a gravi conseguenze.
Palesemente compiacenti, d’altra parte, si erano dimostrate le
testimonianze di Mauro Tognoli e dell’avv. Franco Gianoni.
Il primo, esaminato quale imputato di reato connesso, si era
parimenti mostrato gravemente intimidito, tanto da chiedere con
una lettera di non essere sentito a Palermo. Quanto alla sua
attendibilità, gli orari dei suoi spostamenti e della sua presunta
telefonata al fratello presso l’hotel “Ponte”, da lui riferiti, erano
risultati incompatibili con i tempi della perquisizione e del
successivo appostamento eseguiti dagli agenti della Squadra
Mobile di Brescia e riferiti nel corso del dibattimento dai testi
Mario Iandico e Oronzo Del Fato, rispettivamente capo e
componente della pattuglia che aveva eseguito la perquisizione.
L’avv. Gianoni, oltre ad offrire, adeguandosi alle dichiarazioni
del suo assistito, una ricostruzione dei fatti in contrasto con le
altre

emergenze

dibattimentali,

era

incorso

in

smaccate

inesattezze ed incongruenze, stigmatizzate dal Tribunale (cfr.
pagine 1562-1566 della sentenza appellata, cui si rinvia),
spingendosi ad attribuire alla dott.ssa Del Ponte ed del giudice
Falcone comportamenti scorretti, che peraltro si sarebbero
verificati in sua presenza e con il suo avallo.
Il Tribunale, ancora, riteneva non decisive al fine di superare la
testimonianza della dott.ssa Del Ponte, frutto di percezioni
dirette, le testimonianze del dott. Francesco Misiani (pagine

541
1622-1623 della sentenza appellata) e del dott. Francesco Di
Maggio (ibidem, pagine 1623-1629), magistrati distaccati presso
l’Alto Commissario, nonché del colonnello dei Carabinieri Mario
Mori, in servizio a Palermo dall'estate '86 all'autunno '90;
testimonianze, tutte relative a colloqui con Giovanni Falcone
sull’atteggiamento del Tognoli, variamente indicatrici di una
imprecisione di ricordi sull’intera vicenda.
********

Assumono i difensori appellanti (pagine 3-5 Volume VIII, capitolo VI,
paragrafo VI. 8 dell’Atto di impugnazione) che non sarebbe <<emerso
un solo elemento da cui possa ragionevolmente, concretamente o logicamente
desumersi la responsabilità del dott. Contrada in ordine alla fuga di Tognoli
Oliviero per sottrarsi all'esecuzione dell'arresto il 12 aprile 1984In particolare:
• Non è stato accertato un qualsiasi rapporto tra il dott. Contrada e Tognoli
Oliviero: nè di parentela od amicizia, nè di affari o cointeressenze o leciti o illeciti,
nè di frequentazioni di stessi ambienti o di amici comuni. Persone molto vicine ad
Oliviero Tognoli, quali il fratello Mauro ed il dott. Cosimo Di Paola, interpellati in
merito, hanno escluso l'esistenza di un qual si voglia legame tra Contrada e
Tognoli, tale da costituire un motivo plausibile per un così grave atto criminoso
che il dott. Contrada avrebbe posto in essere in favore del Tognoli.
• Non è stato accertato un qualsiasi rapporto tra il dott. Bruno Contrada e Greco
Leonardo o un altro qualsiasi soggetto affiliato od inserito nell'organizzazione
criminale mafiosa di cui faceva parte il Greco ed in favore della quale il Tognoli
aveva compiuto le operazioni di riciclaggio che gli sono state addebitate e per cui è
stato condannato in Italia ed in Svizzera.

542
• Non è stato accertato un sia pur labile, sporadico, indiretto contatto tra il dott.
Contrada ed il Tognoli o suoi familiari, suoi amici, suoi collaboratori e complici,
nè prima del 12-4-1984 nè durante la sua latitanza, di 4 anni, nè dopo la sua
costituzione a Lugano.
• Non è stato accertato un qual si voglia motivo o interesse d'ufficio a che il dott.
Contrada - allora Capo di Gabinetto dell'Alto Commissario - si adoperasse per
favorire la fuga o la latitanza del Tognoli, nè che qualcuno lo abbia indotto o
determinato a fare ciò>>.

Per contro (ibidem, pagine 5-8), il 12 aprile 1984 Tognoli si era
<<sottratto all'esecuzione del fermo di polizia, cui nei giorni successivi avrebbe
fatto seguito un ordine e poi un mandato di cattura, per i seguenti motivi, emersi in
maniera univoca, certi e riscontrati dal complesso delle risultanze processuali:
motivi non valutati nella loro effettiva realtà, anzi volutamente disconosciuti e
obliterati dal Tribunale.
1) Il Tognoli si era reso conto della gravità dei comportamenti delittuosi da lui
posti in essere in favore della organizzazione criminale mafiosa, con le operazioni
di "riciclaggio" del denaro proveniente dai traffici di droga;
2) Il Tognoli, nei giorni immediatamente precedenti il 12 era in stato di vigile e
apprensiva attesa per lo sviluppo dell'indagini sulla "pizza connection" a carico dei
componenti della organizzazione mafiosa in favore dei quali aveva operato;
addirittura, il giorno precedente, cioè 11 aprile, il Giornale di Sicilia riportò la
notizia dell'arresto degli affiliati, in particolare, di coloro che gli erano stati più
vicini nelle operazioni di riciclaggio 79;

79
Nell’atto di appello è inserita la copia degli articoli del “Giornale di Sicilia” dell’undici aprile
1984 sugli arresti di Gaetano Badalamenti a Madrid e sugli arresti, da parte della polizia
americana, di Adriano Corti e Franco della Torre, cittadini elvetici di origine siciliana.

543
3) Il Tognoli, era stato messo altresì in allarme dal suo amico di infanzia e
compagno di scuola dott. Cosimo Di Paola, già funzionario di P.S. alla Questura di
Palermo, che lo aveva consigliato ed esortato a dismettere la frequentazione con il
mafioso Leonardo Greco, esponente di rilievo dell'organizzazione criminale
implicata nel traffico di droga;
4) Il Tognoli, la mattina del 12 aprile, ebbe la sicurezza che era stato adottato nei
suoi confronti un provvedimento di arresto. Ciò avvenne quando personale ( un
sotto-ufficiale e due agenti) della Squadra Mobile di Brescia si presentò nella sua
villa a Concesio (BS) per procedere all'esecuzione del provvedimento, richiesto
dalla Polizia di Palermo (si trattava di fermo di P.G.). Il Tognoli non si trovava a
Concesio ma era a Palermo per motivi attinenti al suo lavoro. Era alloggiato
all'Hotel Ponte di Palermo, unitamente al suo collaboratore Tumino Salvatore.
I suoi familiari, che erano a conoscenza del suo provvisorio recapito, lo
avvertirono della visita della Polizia ed egli ritenne opportuno allontanarsi e
successivamente darsi alla latitanza>>.

In ordine a quest’ultimo punto, nell’atto di impugnazione è stata
richiamata la testimonianza di Mauro Tognoli circa la telefonata che lo
stesso ha dichiarato di avere fatto al fratello; testimonianza che i
difensori appellanti assumono non essere stata smentita dalla
indicazione dei tempi del fermo e del successivo appostamento, a loro
avviso incerta, fatta dai testi Iandico e Del Fato.
L’unico sicuro riferimento temporale, infatti, sarebbe offerto dalla
relazione di servizio in data 12 aprile 1984, nella quale il Maresciallo
Iandico, riferendo al suo dirigente del servizio svolto a Concesio,
aveva attestato di essere giunto dinanzi la villa alle ore 6,30 e che
l'appostamento al fuori di essa era durato 14 minuti.

544
La durata delle operazioni compiute all’interno della villa, secondo i
difensori appellanti, sarebbe stata, poi, ben più breve di quella
postulata dal Tribunale, e dunque sarebbe stata compatibile con
l’orario indicato dal teste Mauro Tognoli per la sua telefonata: nel
corpo della relazione di servizio a firma Iandico, infatti, non si parlava
espressamente di una vera e propria perquisizione domiciliare, ma si
menzionava una ispezione dell'abitazione di Oliviero Tognoli, per
accertare la sua presenza o meno.
La circostanza che non fosse stata eseguita alcuna perquisizione
emergerebbe, ad avviso dei predetti difensori, dal fatto che, lo stesso
12 aprile, era stato disposto l'invio di altro personale di polizia, diretto
dal dott. Giuseppe Russo, funzionario P.S. della Squadra Mobile di
Palermo, con il compito, appunto, di effettuare la perquisizione per
reperimento di documenti e altro, omessa la mattina del 12 aprile 1984.
Per altro verso, se davvero Bruno Contrada avesse appreso dal dott. De
Luca (con il quale si era incontrato, come risulta dalla annotazione
"ore 9.30 di De Luca - qui", vergata nell’agenda del 1984 alla data
dell’undici aprile) o da altri che Oliviero Tognoli era nel novero dei
soggetti da arrestare nel quadro dell’ operazione "pizza connection", e
se davvero avesse voluto farlo fuggire, avrebbe ben potuto avvertirlo
durante la giornata dell'undici aprile: <<Perché attendere la mattina del 12
aprile per informarlo dell'intento della Polizia di arrestarlo, a mezzo telefono o
con altro mezzo? Forse per dargli la possibilità di trascorrere serenamente la notte
in albergo?>> (pag. 18 Vol. VIII capitolo VI Parafo VI. 8 dell’Atto di

impugnazione).

545
Ed ancora <<le dichiarazioni di Oliviero Tognoli, in sede di rogatoria
internazionale del 9-5-1989, a Lugano, furono rese al G.I. Lehmann, alla presenza
del G.I. di Giovanni Falcone e del P.M. Giuseppe Ayala e (…) al Tognoli non fu
mossa alcuna contestazione circa il preteso cambiamento di versione circa la fonte
da cui aveva appreso che la polizia lo cercava per arrestarlo>> (pag. 17,

ibidem).
Inoltre, dalle dichiarazioni dei testi Del Ponte, Ayala, Gioia, Mazzacchi e Gianoni,
persone che avevano avuto contatti con Oliviero Tognoli dal momento della sua
costituzione a Lugano, era risultato con certezza che il nome "Bruno Contrada" non era
mai stato fatto dallo stesso Tognoli sino all'interrogatorio per rogatoria dell'8-5-1989, nel
corso del quale egli aveva, per la prima volta, indicato l’odierno imputato come un
funzionario di polizia che gli era stato occasionalmente presentato e che, dopo
quell'incontro, non aveva più visto, con cui non aveva più parlato e non aveva avuto
rapporti di alcun genere.
Quel nome, piuttosto, era stato fatto la prima volta da Giovanni Falcone quando il 3
febbraio 1989, rivolto al Tognoli, gli aveva chiesto se il funzionario che lo aveva
avvertito, informato o aiutato nella fuga fosse stato Bruno Contrada .
I testi Di Maggio, Misiani e Mori avevano riferito, infatti, di avere sentito raccontare allo
stesso Falcone che, alla sua domanda se fosse stato Contrada ad avvisarlo, Tognoli si era
limitato a rispondere con un sorriso, ritenuto, secondo un linguaggio gestuale tipicamente
siciliano, un eloquente gesto di assenso.

I difensori appellanti, quindi, hanno dedotto che tutta la ricostruzione
della vicenda era stata viziata da un equivoco, <<sorto essenzialmente
perché al dott. Falcone, in occasione della sua prima rogatoria in Svizzera, a
febbraio 1989, fu riferito dalla Del Ponte e da Gioia che Tognoli Oliviero aveva
detto che ad informarlo era stato un suo amico, funzionario di polizia a Palermo
(nel 1984) ma allo stato (cioè nel 1989) non più perché passato ad altra
Amministrazione (n.b. il Di Paola ha lasciato la Polizia il 5.10.1987, avendo vinto
il concorso di magistrato amministrativo).
Il dott. Falcone che non conosceva il Di Paola, dovette sospettare (senza
fondamento) che il Tognoli si riferisse al dott. Contrada, forse in ragione che
quest’ultimo aveva lasciato la Polizia per transitare nei ruoli di altra
Amministrazione, cioè al S.I.S.De e poi all’Alto Commissariato>> (in termini,

546
le “Note” in replica alla requisitoria del Procuratore Generale nel
primo dibattimento di appello, dove viene ripreso, in modo più ampio,
il medesimo concetto sviluppato alle pagine 35-36 del Volume VIII
dell’atto di impugnazione).
Tale sospetto, si soggiunge nelle predette “Note”, aveva indotto
Giovanni Falcone a porre a Tognoli la domanda: <<E stato
Contrada?>>.
Lo stesso Tognoli, peraltro, con il comportamento ambiguo e reticente
tenuto il 3 febbraio 1989 (spiegabile con il proposito di non
compromettere l’amico Cosimo Di Paola e non rivelare il ruolo del
fratello), aveva rafforzato i sospetti di Giovanni Falcone sull’odierno
imputato.
In seno al verbale dell’otto maggio 1989, tuttavia, egli aveva dissipato ogni dubbio sulla
ricostruzione dei fatti e l’accertamento della verità

Il precipitato delle argomentazioni difensive è condensato nelle
seguenti proposizioni, formulate nel corpo delle già menzionate
“Note” in replica alla requisitoria del Procuratore Generale nel primo
dibattimento di appello:
<<Dal complesso delle risultanze processuali è emerso con assoluta certezza :
1) che non esiste alcun verbale, redatto da Magistrati italiani o svizzeri, da cui
risulti che il Tognoli indicò in Contrada colui che l’aveva avvertito
telefonandogli all’Hotel Ponte;
2) che il Tognoli mai ha fatto il nome del dott. Contrada quale informatore
dell’imminente arresto : nè a verbale in colloqui informali con Magistrati
italiani o svizzeri o con funzionari di polizia svizzeri;

547
3) che l’unico verbale di interrogatorio di Tognoli che esiste agli atti del
processo è quello dell’8 maggio 1989: in esso Tognoli narra esattamente
come, perché, quando e in quali circostanze si sottrasse all’arresto e si dette
alla latitanza.
Egli, come risulta dagli atti in questione, era stato messo sull’avviso dal suo amico
d’infanzia, compagno di scuola, coetaneo, quasi parente per i rispettivi
matrimoni80, funzionario di polizia a Palermo nel 1984, Di Paola Cosimo.
Quest’ultimo

“un paio di giorni prima del 12 aprile 1984 mi telefonò per

comunicarmi che aveva avuto l’impressione che le indagini su Leonardo Greco
coinvolgevano anche la mia persona......” (pag. 3 verb. 8.5.1989).
A ciò con indubbia certezza intendeva riferirsi il Tognoli quando, all’atto della sua
costituzione in Svizzera, disse al commissario della Polizia elvetica Gioia (questi
poi lo riferì alla d.ssa. Del Ponte che, a sua volta, lo riferì al dott. Falcone) che era
stato informato da un “parigrado” (si riferiva al commissario Gioia, suo
interlocutore) con riguardo evidentemente alle origini della vicenda ed al suo
iniziale svolgersi.
Il Tognoli, sempre nel medesimo verbale, dichiarò che la telefonata all’Hotel
Ponte, ricevuta il mattino del 12 aprile 84, fu fatta da suo fratello Mauro che lo
informò che all’alba erano andati a casa sua poliziotti che lo cercavano.
Tognoli Mauro ha confermato la circostanza, nel corso della sua testimonianza del
29.XI.1994.
Il verbale è sottoscritto dal Giudice Istruttore elvetico Lehman, dall’avv. Gianoni e
dai Magistrati italiani Falcone e Ayala oltre, naturalmente da Oliviero Tognoli.

80

La “quasi parentela” tra Di Paola e Tognoli, evocata dai difensori appellanti, consiste nel fatto
che Mariannina Matassa, moglie del Tognoli, è cognata di una sorella della moglie del Di Paola.

548
Il dott. Cosimo Di Paola, sentito alla udienza del 25.10.1994, ha confermato le
dichiarazioni di Tognoli Oliviero, per quanto riguarda i rapporti di stretta amicizia
con l’imprenditore, e, sia pure in toni sfumati, per ovvi motivi, i suoi consigli e
avvertimenti all’amico sulla pericolosità dei rapporti con Leonardo Greco e dello
sviluppo delle indagini sul conto di quest’ultimo >>.
Nel corso della discussione svolta in questo giudizio di rinvio, all’udienza del 12 gennaio
2006 la Difesa ha introdotto ulteriori spunti, che mette conto riassumere per una più
compiuta considerazione delle sue ragioni.
Segnatamente, è stato sostenuto che:
a) la testimonianza della dott.ssa Carla del Ponte sarebbe inutilizzabile nella parte
concernente il contenuto di interrogatori da lei assunti nell’ambito del
procedimento svizzero (segnatamente, l’interrogatorio del dicembre 1988), o, più
in generale, nella parte in cui riguarda fatti conosciuti per ragione del suo ufficio e
riferiti da persona sottoposta ad indagini (il Tognoli), perché resa in violazione
degli articoli 201 c.p.p., 62 c.p.p. e 326 c.p.;
b) nel 1988 Clemente Gioia era un Commissario di Polizia (responsabile del servizio
informazioni della Polizia Cantonale), come lo era stato Cosimo Di Paola, che da
maggio a luglio 1981, e poi da agosto ad ottobre 1981, aveva fatto parte della
sezione investigativa della Squadra Mobile, venendo successivamente assegnato
al II Distretto di Polizia sino al luglio 1982, e poi, dal 1983, all’Ufficio Misure di
prevenzione, e divenendo infine, nel 1987, magistrato amministrativo;
c) era ben possibile, dunque, che fosse stato proprio lui il “pari grado” del quale
Tognoli aveva parlato al Commissario Gioia;
d) d’altra parte, lo stesso Di Paola si trovava nelle condizioni di sapere che nei
riguardi di Leonardo Greco vi erano investigazioni in corso, anche perché questi
aveva subito una misura di prevenzione nel 1982.

E’ stato, altresì sostenuto che:
e) la mattina del 3 febbraio 1989, alla fine dell’interrogatorio
espletato nell’ambito del procedimento svizzero, il Giudice
istruttore Giovanni Falcone, invitato ad assistervi in veste di
consulente esperto, si era avvicinato a Tognoli mentre Carla Del
Ponte stava rileggendo il verbale, come sua abitudine;
f) non era, dunque, possibile che, nelle more dello scambio di
battute tra Falcone e Tognoli circa la non casualità del repentino
allontanamento di quest’ultimo, e cioè nell’arco di qualche

549
secondo, la Del Ponte avesse ultimato la lettura del verbale in
tempo utile per raggiungere i due e percepire la domanda :<< è
stato Contrada?>> e la risposta <<Si>, accompagnata da un
cenno del capo, risposta che, in sede di esame, la stessa aveva
riferito di avere sentito distintamente;
g) Carla del Ponte aveva dato una risposta “assurda” ad una
obiezione ragionevole, e cioè come mai, di fronte ad una
rivelazione così importante, non avesse riaperto il verbale;
h) la teste, infatti, aveva dichiarato che il verbale non era stato
riaperto perché si trattava di vicenda estranea al procedimento
svizzero, e perché, comunque, Falcone non le aveva chiesto di
farlo (per contro era stato assunto nell’ambito del procedimento
svizzero anche l’interrogatorio del dicembre 1988, in occasione
del quale la Del Ponte aveva verbalizzato - stando a quanto da
lei riferito in sede di esame - la dichiarazione del Tognoli di
essere stato informato da un funzionario di Polizia che gli aveva
fatto una tempestiva telefonata mentre si trovava all’hotel
“Ponte”, a Palermo);
i) il teste Giuseppe Ajala aveva dichiarato di non avere percepito il
contenuto del colloquio tra Falcone e Tognoli della mattina del 3
febbraio 1989, né quello tra Falcone e l’avvocato Gianoni del
pomeriggio di quel giorno, e però di avere sentito fare, a cena,
allo stesso Falcone ed alla Del Ponte, più volte, il nome di
Contrada e dare per scontata la sua indicazione da parte di
Tognoli;

550
j) il medesimo teste, tuttavia, esprimendosi al condizionale, aveva
detto che Tognoli<<avrebbe risposto affermativamente>>, alla
specifica domanda se il suo informatore fosse stato l’odierno
imputato (pagine 31,32,33 trascrizione udienza

primo luglio

1994);
k) lo stesso Giuseppe Ajala (pag. 95 e segg. trascrizione udienza
primo luglio 1994), nel rendere sommarie informazioni il 18
marzo 1993 ai Pubblici Ministeri di Caltanissetta Boccassini e
Cardella, aveva dichiarato di non ricordare se Falcone, durante
quella cena, avesse espressamente detto che Tognoli gli aveva
rivelato informalmente di essere stato avvertito da Contrada, e
però aveva soggiunto di non poterlo escludere, in quanto tale
circostanza era stata confermata dalla Del Ponte nel corso della
sua deposizione resa ai magistrati di Caltanissetta il 25 gennaio
1993, a lui letta;
l) Oliviero Tognoli, come ritenuto dal Tribunale, aveva dimostrato
sin dall’inizio un atteggiamento improntato alla collaborazione
senza mai ritrattare le sue dichiarazioni sui soggetti coinvolti nel
narcotraffico;
m) egli, in tal modo, aveva mostrato di non temere Cosa Nostra, e
dunque non avrebbe avuto ragione di nutrire timori facendo il
nome di Contrada;
n) pertanto, la paura addotta il pomeriggio del 3 febbraio 1989 era
soltanto un pretesto per prendere tempo e non coinvolgere
l’amico Cosimo Di Paola;

551
o) Il riferimento a Bruno Contrada, operato da Tognoli nell’incipit
del verbale dell’otto maggio 1989, era motivato soltanto dal
fatto che dello stesso Contrada aveva parlato Giovanni Falcone
il 3 febbraio 1989;
p) la riluttanza di Tognoli a fare il nome di Cosimo Di Paola era
stata reale e non apparente, tanto che, come riferito dal teste
Giuseppe Ajala, lo stesso Tognoli si era determinato a parlare
dopo varie insistenze e sollecitazioni (pag. 111 trascrizione
udienza primo luglio 1994);
q) Cosimo Di Paola aveva bensì negato di avere avvertito Tognoli
un paio di giorni prima del 12 aprile 1984 (ed affermato di non
sentirlo da molti mesi), ma aveva mentito per non esporsi ad un
addebito di favoreggiamento personale;
r) per altro verso, l’essere stato indicato da Olivero Tognoli come
l’informatore che lo aveva fatto fuggire, aveva provocato la fine
del consolidato rapporto di amicizia tra i due, nato sui banchi di
scuola dell’Istituto tecnico commerciale di Cefalù, ed aveva,
dunque, fatto venire meno l’interesse dello stesso Di Paola a
rendere una testimonianza veridica ed a lui favorevole;
s) Bruno Contrada, a differenza di Cosimo Di Paola, non aveva
rapporti con Tognoli né con sua famiglia, e quindi non poteva
sapere che la sera dell’undici aprile 1984 egli avrebbe pernottato
presso l’hotel Ponte;
t) posto che la mattina del 12 aprile 1984 una sola telefonata era
pervenuta alla reception dell’Hotel “Ponte”, come riferito dal

552
teste Salvatore Tumino (collaboratore di Oliviero Tognoli, in
procinto, quella mattina stessa, di partire con lui per affari), non
vi era ragione per disattendere la testimonianza di Mauro
Tognoli;
u) il fatto che Giovanni Falcone non avesse ritenuto di informare i
superiori di Contrada o l’autorità Giudiziaria competente, o i
vertici del S.I.S.D.E., della indicazione che sarebbe stata data da
Oliviero Tognoli il 3 febbraio 1989 dimostrava che una
indicazione siffatta non vi era mai stata;
v) era illogico quanto affermato dal teste Ajala, e cioè di avere
concordato con lo stesso Falcone di non rivelare quanto
accaduto sino alla trasmissione dei verbali di rogatoria (quello
dell’otto maggio era pervenuto dopo la morte di Falcone, quello
del 3 febbraio non era mai pervenuto per l’opposizione della
difesa di Tognoli, vertendosi in tema di ne bis in idem con il
procedimento italiano);
w) non vi era ragione alcuna perché Giovanni Falcone - parlando
dell’accaduto con i colleghi Di Maggio e Misiani, con il
colonnello Mori, e, successivamente con il Procuratore della
Repubblica di Caltanissetta (da cui era stato sentito il 12/7/1989
ed 4/12/1990, in merito al patito attentato dinamitardo del
Giugno 1989 presso la sua abitazione estiva all’Addaura)
omettesse di menzionare la espressa indicazione di Tognoli su
Contrada del 3 febbraio 1989, qualora ci fosse stata davvero.
*****

553
L’eccezione di inutilizzabilità della testimonianza di Carla del Ponte
per la violazione degli articoli 201 c.p.p., 62 c.p.p. e 326 c.p., dedotta
dalla Difesa nel corso della discussione in questo giudizio di rinvio,
non è fondata.
Il Tognoli, infatti, è stato giudicato non soltanto con sentenza definitiva
della Corte delle Assise di Lugano nel procedimento elvetico, ma, per
quanto qui interessa, anche

con sentenza definitiva emessa dal

Tribunale di Roma del 28 marzo 1992, irrevocabile il 6 ottobre 1992,
nel procedimento italiano. Non sussiste, pertanto, una notizia di ufficio
che debba rimanere segreta (art. 326 c.p.) rispetto a dichiarazioni
attinenti a detto procedimento.
Per altro verso, la teste Carla Del Ponte, riferendo di dichiarazioni fatte
dal Tognoli nell’ambito di atti istruttori svizzeri (l’interrogatorio del
dicembre 1988) o, addirittura, soltanto in occasione di essi
(segnatamente, dopo la conclusione dell’interrogatorio della mattina
del 3 febbraio 1989), non ha violato il divieto di testimonianza posto
dall’art. 62 c.p.p.. Tale divieto, infatti, riguarda bensì le dichiarazioni
“comunque rese” dall’imputato o dall’indagato, ma nel corso di un
procedimento italiano, costituendo la legge nazionale la fonte della
tutela del segreto di ufficio.
Venendo al merito della vicenda, non sono conducenti le obiezioni difensive volte a
valorizzare la mancanza di prova di significativi rapporti personali tra l’imputato e
Oliviero Tognoli.

Quest’ultimo, infatti, nel corso della rogatoria dell’otto maggio 1989
aveva dichiarato di avere conosciuto Bruno Contrada presso la ditta di
tali fratelli Prestigiacomo - circostanza che l’imputato ha detto di non
ricordare, ma di non potere escludere, vista la miriade di persone da lui
554
a vario titolo conosciute - ma aveva negato di avere avuto con lui
colloqui o rapporti di alcun genere.
Ora, l’esistenza di rapporti personali qualificati non è affatto
indispensabile ai fini della dimostrazione della condotta di
agevolazione ascritta all’imputato che, secondo lo schema del
concorso esterno in associazione mafiosa, è di pertinenza del sodalizio
mafioso in sé.
Olivero Tognoli, in altri termini, è stato un riciclatore di capitali
mafiosi provenienti dal traffico internazionale di stupefacenti, un
soggetto che l’organizzazione mafiosa aveva interesse a tutelare come
persona e come portatore di segreti; assumendo, anzi, rilievo,da parte
dell’imputato, proprio il fatto di averne favorito la fuga senza che tale
agevolazione fosse altrimenti spiegabile con un rapporto personale che
lo legasse a lui.
Parimenti infondato è l’ulteriore rilievo difensivo secondo cui, se
davvero Bruno Contrada avesse appreso dal dott. De Luca o da altri
che Oliviero Tognoli era nel novero dei soggetti da arrestare nel
quadro dell’operazione "Pizza connection", e se davvero avesse voluto
farlo fuggire, avrebbe ben potuto avvertirlo durante la giornata
dell'undici aprile 1984, senza attendere la mattina del 12 aprile.
Ed invero, il teste Salvatore Tumino, collega di lavoro del Tognoli, escusso all’udienza
del 17 giugno 1994, aveva dichiarato che l’undici aprile del 1984 era stato tutto il giorno
insieme a lui per un giro di affari presso diversi clienti in Sicilia e che, intorno alle 19,30
erano giunti all’hotel “Ponte”di Palermo dove avevano alloggiato una notte, con il
programma di ripartire l’indomani mattina per fare un altro giro di clienti a Palermo e
Trapani (pag. 1559 della sentenza appellata).

Tale specifica indicazione ha trovato conferma negli accertamenti
effettuati dal teste Maurizio Inzerilli (ibidem, pagine 1560-1561), da

555
cui era emerso che effettivamente Oliviero Tognoli aveva preso
alloggio, presso la camera n° 212 dell’Hotel “Ponte” soltanto la notte
dell’undici aprile 1984 con partenza prevista per il 12 successivo, e
che quella stessa notte, alla camera n° 211 aveva alloggiato Salvatore
Tumino.
E’ evidente, dunque, che soltanto la accertata presenza in albergo
avrebbe potuto consentire una comunicazione diretta tra Tognoli ed il
suo informatore, mentre non ha senso discettare sul perché la notizia di
un imminente provvedimento di fermo non intervenne nella tarda
serata o nella notte, visto che essa consentì comunque allo stesso
Tognoli di dileguarsi, precedendo e vanificando la sua ricerca all’Hotel
“Ponte”.
Oltretutto, tra il 10 e l’undici aprile 1984 non constava quali
spostamenti Tognoli avesse preventivato e dove egli intendesse
pernottare. Risultava, al contrario, che egli aveva la sua residenza
ufficiale a Concesio, e che, a causa delle sue attività imprenditoriali si
recava spesso in Sicilia, dove, pertanto, teoricamente poteva anche
trovarsi (pagine 1499-1501della sentenza appellata).
Né è dato dubitare che l’odierno imputato avesse avuto preventiva
notizia del provvedimento di fermo nei riguardi del Tognoli.
Giova ricordare, a questo riguardo, le fasi antecedenti l’emissione di
un provvedimento siffatto, puntualmente ricostruite dal Tribunale sulla
base del compendio documentale in atti e della deposizione resa dal
dott. Antonino De Luca, il quale nella sua qualità di Dirigente della
Criminalpol di Palermo, aveva seguito fin dall’inizio le indagini

556
relative all’operazione denominata “Pizza Connection” (pagina 1497 e
segg. della sentenza appellata).
La collaborazione tra gli inquirenti italiani ed americani aveva
condotto, l’otto aprile 1984, <<al brillante risultato dell’arresto a Madrid del
latitante mafioso Gaetano Badalamenti, eseguito contestualmente ad una vasta
operazione di arresti sia a New York che in Sicilia; il dott. De Luca, che si era
personalmente recato a Madrid in occasione dell’arresto del Badalamenti, il 9
Aprile 1984, rientrato in Italia, si era reso conto che tra gli arresti eseguiti in Sicilia
non erano stati inclusi i nominativi di alcuni importanti personaggi che fin dalle
prime fasi dell’operazione erano emersi all’attenzione degli inquirenti, tra questi
Leonardo Greco, Salvatore Miniati ed Oliviero Tognoli; ed infatti per quel che
concerne il Tognoli, già sulla base delle dichiarazioni rese dall’Amendolito, era
stato possibile individuarlo come il soggetto, che per le sue competenze nel settore
finanziario, era stato utilizzato dal piu’ noto Leonardo Greco (già indiziato di
appartenenza alla mafia di Bagheria ed inserito nel noto rapporto dei “162“ poi
confluito nel primo maxi processo) per la gestione dei conti bancari in Svizzera e
quindi come anello di congiunzione delle operazioni di riciclaggio del denaro
proveniente dai traffici internazionali di stupefacenti e quelle di reimpiego nel
settore dell’edilizia siciliana; la mattina del 10 Aprile del 1984 il dott. De Luca si
era messo in contatto con il Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Sciacchitano, al quale aveva fatto notare l’omissione dei provvedimenti restrittivi a
carico dei predetti soggetti, concordando con il magistrato l’emissione nei loro
confronti di provvedimenti di arresto su iniziativa della P.G.; la stessa giornata del
10 Aprile il dott. De Luca aveva preso contatti telefonici con il dott. Dionisi,
Dirigente della Squadra Mobile di Brescia e con il dott. Pagnozzi, Dirigente della

557
Criminalpol di Milano, per avvisarli che avrebbe inviato alcuni uomini da Palermo
per procedere in collaborazione con le forze di Polizia locali all’arresto del Miniati
e del Tognoli; ha precisato che il Tognoli aveva la sua residenza ufficiale a
Concesio (prov. Brescia), ma era noto agli inquirenti siciliani che a causa delle sue
attività imprenditoriali egli si recava spesso in Sicilia e pertanto poteva essere
anche in tale luogo; i colleghi di Brescia e Milano gli avevano mosso alcune
obiezioni su quell’operazione di arresti da eseguire nella quasi flagranza di reato
senza un preventivo provvedimento da parte del magistrato, ma il dott. De Luca,
assumendosi in prima persona la responsabilità dell’operazione, aveva assicurato
che avrebbe inviato come impegno formale un ‘telex’ contenente tutti gli estremi
dell’operazione da eseguire; raggiunta tale intesa telefonica erano stati inviati sul
luogo i funzionari appartenenti alla P.G. palermitana e la sera dell’11 Aprile 1984
era stato inviato, intorno alle h.22,00- 23,00, all’apposito ufficio della Questura
preposto alla trasmissione, il ‘telex’ già concordato (…)
Contemporaneamente all’operazione da eseguire in provincia di Milano e Brescia
si era predisposto in Sicilia anche l’arresto di Greco Leonardo, dimorante
obbligato nel comune di Linosa; la suddetta operazione aveva consentito di
pervenire, il 12/4/1984, all’arresto a Milano di Miniati Salvatore ed in Sicilia di
Leonardo Greco mentre il Tognoli era riuscito a rendersi irreperibile>>.

Assodato, dunque, che soltanto la mattina del 10 Aprile 1984 era stata
evidenziata la mancata adozione di provvedimenti restrittivi a carico di
Greco, Miniati e Tognoli, deve ritenersi provato che il giorno
successivo l’odierno imputato seppe tempestivamente dello stato
dell’operazione “Pizza Connection” e dunque delle determinazioni
sulla libertà personale dello stesso Tognoli.

558
Significativi elementi di giudizio convergono nel fare ritenere
accertato che la fonte di tale conoscenza fu il dott. De Luca, non
potendosi, peraltro, escludere che le notizie sull’operazione di Polizia
ed il fermo da eseguire nei riguardi del Tognoli fossero state date
all’imputato anche dal dott. Ignazio D’Antone.
Del resto, come ricordato dal Tribunale (pagine 1466 - 1467 della
sentenza appellata, a proposito dell’episodio della telefonata e del
colloquio con Nino Salvo, ma l’osservazione è pertinente anche in
questo caso) all’udienza del 25 novembre 1994 l’imputato <<ha
precisato di essere sempre stato il punto di riferimento di tutte le notizie
riguardanti indagini di mafia ed in particolare l’interlocutore esclusivo e
privilegiato dei funzionari della P.S. D’Antone e De Luca, addirittura affermando
che, in epoca successiva al suo colloquio con Nino Salvo, aveva appreso del
mandato di cattura emesso a carico di entrambi i cugini ancor prima che il
provvedimento fosse eseguito (“Io ho saputo che dovevano essere arrestati i
Salvo...ricordo che dovevano essere arrestati perchè mi fu detto, perchè a mia
volta io lo riferissi all’Alto Commissario, perchè a me le cose venivano dette da
chiunque e non parlo soltanto da parte di funzionari di Polizia, ufficiali dei
Carabinieri o della Finanza, ma parlo di tante persone e tante persone...mi fu
detto dagli organi di Polizia, dalla Questura o da De Luca o da D’Antone, nel
periodo in cui io sono stato all’Alto Commissario a livello di Polizia io avevo
contatti prevalentemente, frequentemente con il Questore Mendolia nel primo
periodo, il Questore Montesanti nel secondo periodo, dalla fine del 1983 in poi
con il dott. De Luca, con il dott. D’Antone: questi erano i quattro funzionari con
cui io avevo prevalentemente rapporti...il dott. De Luca ed il dott. D’Antone non

559
avevano rapporti diretti con il Prefetto de Francesco ma avevano rapporti tramite
me” cfr. ff. 85 e ss. ud. 25/11/1994)>> .
Orbene, il dott. D’Antone, all’epoca dirigente della Squadra Mobile di Palermo, in sede di
esame ha dichiarato di essere stato al corrente delle modalità che avevano condotto
all’emissione del provvedimento di fermo del Tognoli, concordate con lo stesso dott. De
Luca, ma di non averne messo a parte l’odierno imputato.

Il dott. De Luca, invece aveva ha riferito << che dopo l’arresto in Spagna
di Gaetano Badalamenti, felice del brillante risultato conseguito aveva provveduto
ad informare da Madrid anche l’ufficio dell’Alto Commissario dell’operazione
eseguita, ritenendo probabile che ne avesse informato anche preventivamente il
dott. Contrada; in generale ha dichiarato che non avendo alcuna riserva nei
confronti del dott. Contrada lo informava di tutto e gli riferiva abitualmente in
ordine a tutte le indagini di maggior rilievo che conduceva; ha affermato che solo
in una occasione, proprio quella relativa all’arresto di Oliviero Tognoli, non aveva
provveduto ad informarlo preventivamente perchè essendo tornato da Madrid non
ne aveva avuto il tempo>> (pagine 1568 - 1569 della sentenza appellata).

Tale versione dei fatti è differente da quella resa da Bruno Contrada,
che all’udienza dell’otto novembre 1994 ha riferito :<<Tutta
l’inchiesta Leonardo Greco e compagni, inchiesta condotta sul piano
investigativo

dalla

Criminalpol,

dott.

De

Luca...io

ne

ero

completamente all’oscuro, io ne venni informato ufficialmente, anche
se non aveva ricordo di quest’operazione Leonardo Greco e compagni,
da una segnalazione ufficiale di alcuni giorni dopo della Questura di
Palermo che, come era prassi, segnalava tutte le operazioni compiute
all’Alto Commissario>> (pagine 106 e seguenti della trascrizione).
All’udienza del 23 dicembre 1994 lo stesso imputato ha rettificato,
anche se non in termini sostanziali, le sue precedenti affermazioni,

560
precisando di avere saputo <<qualcosa da De Luca, cioè dopo il
12/4/1984, sia per avermelo lui riferito, sia pure in maniera molto
sommaria verbalmente, e sia per una segnalazione scritta inviata al
Ministero dell’Interno e ad altri uffici tra cui, per conoscenza,
all’Ufficio dell’Alto Commissario come si faceva per tutte le
operazioni che riguardassero il crimine organizzato di tipo mafioso”
(pag. 70 della trascrizione).
Quanto alla affermazione del teste De Luca di non avere avuto il
tempo, di ritorno da Madrid, di informare Contrada della
determinazione di trarre in arresto Oliviero Tognoli è stata smentita
dalla già menzionata annotazione, contenuta nell’agenda dell’imputato
alla data dell’undici aprile 1984 <<ore 9,30 dott. De Luca qui>>, che
si colloca in un frangente in cui lo stesso De Luca aveva già
concordato tutti i dettagli dell’operazione a carico del Tognoli stesso (il
10 Aprile aveva preso accordi con il magistrato e tra il 10 e l’11 aveva
preso accordi con i suoi colleghi milanesi).
D’altra parte, il fatto che il teste De Luca avesse o mentito, ovvero
ricordato male, si evince dalla vicenda relativa ad un anonimo (pagine
1661 – 1665 della sentenza appellata) indirizzato nel settembre 1985
all’Ufficio dell’Alto Commissario, nel quale si ipotizzavano legami
tram Contrada ed i mafiosi Riccobono e Badalamenti e si faceva
riferimento a possedimenti in Sardegna dell’imputato.
L’anonimo non era stato inoltrato all’Autorità Giudiziaria per la sua
ritenuta infondatezza.

561
Va rilevato, però, che il teste dott. Riccardo Boccia, all’epoca Alto
Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza
mafiosa, succeduto al dott. De Francesco, ha riferito, in ordine a detto
documento, che De Luca : << a proposito di Badalamenti mi disse che
era stato proprio lui ad arrestare Badalamenti e naturalmente in
un’operazione che era stata concordata con Contrada, che allora, mi
pare che era già all’Alto Commissariato, mi sembra>> (cfr. f. 84 ud.
cit.).
In altri termini, come rilevato dal Tribunale (pag. 1665 della sentenza
appellata) il teste De Luca ha ammesso <<solo in via ipotetica, di avere
informato preventivamente il dott. Contrada dell’operazione finalizzata alla cattura
del mafioso Badalamenti, tenuto conto delle ripercussioni negative che una più
ampia ammissione sul punto avrebbe potuto avere sulla conoscenza preventiva da
parte del dott. Contrada anche dell’operazione finalizzata alla cattura di Oliviero
Tognoli facente parte della medesima indagine; però quando si era trattato di
convincere il Prefetto Boccia della pretestuosità dell’esposto del 1985 egli aveva
assicurato che addirittura l’operazione era stata concordata con il dott. Contrada, il
quale proprio per tale motivo non poteva essere sospettato di collusione con
Badalamenti>>.
E’ insostenibile, poi, che Bruno Contrada non potesse venire a conoscenza del fatto che
l’undici aprile 1984 Tognoli aveva preso alloggio presso l’hotel Ponte. Basta porre mente,
ad esempio, alla circostanza - emersa a proposito dell’episodio dell’allontanamento da
Palermo del mafioso John Gambino (capitolo IV, paragrafo 3 della sentenza appellata) che l’esame dei registri delle presenze alberghiere aveva consentito di accertare che
questi si trovava presso il “Motel Agip di Palermo”.

Nodi cruciali da esaminare sono, a questo punto, la plausibilità del
costrutto difensivo, ancorato al tenore dell’interrogatorio per rogatoria
reso da Oliviero Tognoli l’otto maggio 1989, e l’attendibilità delle

562
testimonianze di Carla Del Ponte, Clemente Gioia e Giuseppe Ajala,
nonché delle dichiarazioni dell’ispettore Mazzacchi.
L’incipit della rogatoria dell’otto maggio 1989 (inviata con allegata
lettera di trasmissione in data 7 giugno 1993, atti acquisiti all’udienza
del 22 settembre 1995) è costituito dal richiamo al “precedente
verbale”, cioè quello del pomeriggio del 3 febbraio, mai trasmesso
all’Autorità Giudiziaria italiana, alla fine del quale era stata inserita la
riserva di fare il nome del soggetto che aveva consentito la fuga del 12
aprile 1984 : <<Nel precedente verbale ho parlato di informazioni
fornitemi che mi hanno indotto ad eludere l’esecuzione del mandato di
cattura nei miei confronti.
Al riguardo debbo dire che nessuna informazione mi è stata

fornita

dalla Magistratura, mentre per quanto riguarda la Polizia posso dire
che conoscevo soltanto due funzionari di Polizia a Palermo.
Uno di essi era il dott. Bruno Contrada, che ho conosciuto negli uffici
della ISO, una società dei cugini Prestigiacomo. Uno di essi me lo
presentò e parlammo del più e del meno, ma non ho più avuto modo
né di sentirlo, né di incontrarlo.
L’altro funzionario di Polizia, di cui mi riservo di fornire il nome, era
un mio carissimo amico fin dall’adolescenza a Cefalù (…..).
Detto

funzionario

una

volta

destinato

alla

Questura

di

Palermo, dopo un periodo in cui prestò servizio a Padova, mi chiese
se per caso avevo rapporti con Leonardo Greco,
come testimone al mio matrimonio.

563

che aveva visto
Alla mia risposta affermativa mi disse di tenermi alla larga dal
personaggio,

perché

vi

erano

gravi

sospetti

sul

suo conto quale membro di associazione mafiosa.
Preciso

che,

quando

queste

avvertenze,

Greco

quella

io

attività

il

funzionario
già

avevo

della

in

questione

esplicato

quale

ho

per
detto

mi

fece

Leonardo
nel

mio

precedente verbale di interrogatorio; tuttavia mi astenni dal parlarne
al mio amico funzionario, perché mi rendevo conto che gli avrei
creato problemi data la sua attività istituzionale.
Il mio amico comunque mi invitò successivamente a troncare anche i
rapporti commerciali con il Greco
Un paio di giorni prima del 12 aprile del 1984 detto mio amico mi
telefonò per comunicarmi che aveva avuto la impressione che le
indagini su Leonardo Greco coinvolgevano anche la mia persona,
osservandomi che se questa impressione si fosse concretizzata mi
avrebbe telefonato,invitandomi pure a telefonargli io stesso qualora a
mia volta avessi avuto notizia in tal senso.
In questo caso mi precisò pure che sarebbe stato opportuno che
venisse subito da me, in modo da parlarne con il Magistrato
incaricato dell’inchiesta per chiarire la mia posizione.
Io mi resi conto che le cose volgevano al peggio nei miei
confronti, avendo già notato sulla stampa che si faceva riferimento a
personaggi come Corti e Miniati, per cui avvertii i miei familiari,
dicendo loro di tenermi al corrente di ogni fatto straordinario che
potesse

riguardarmi.

564
Per conto mio preferii andare in albergo quando mi recavo a
Palermo, onde evitare di essere rintracciato nei luoghi da me
solitamente frequentati.
Quella

mattina

telefonicamente

mio

fratello

Mauro

mi

avvertì da casa, mi avvertì da casa a Brescia, telefonandomi all’hotel
Ponte di Palermo, che si erano presentati diversi poliziotti nella sede
dell’azienda o meglio a casa.
Per cui io dedussi immediatamente che era stato emesso un
provvedimento di cattura nei miei confronti, dato anche che mio
fratello mi aveva informato che i poliziotti cercavano me.
Ritenni quindi di abbandonare in tutta fretta l’albergo, dandomi così
alla latitanza (…)>>
Dopo avere, quindi, precisato che le notizie di stampa sull’operazione
erano state date l’undici aprile 1984, e che, pur non facendosi il suo
nome, si era reso conto che l’Autorità Giudiziaria indagava anche su di
lui, alla domanda <<Vuole fornire le generalità del funzionario?>> ,
Tognoli risponde :<<Sì, è il mio amico Cosimo Di Paola, che
attualmente lavora credo nei Tribunali Amministrativi Regionali e che
comunque non fa più parte della Polizia”>>.
Osserva questa Corte che la costruzione, da parte di Oliviero Tognoli, della sequenza tra
“l’impressione” di Cosimo Di Paola che le indagini su Leonardo Greco coinvolgessero
anche la sua persona (esternatagli “un paio di giorni prima” del 12 aprile 1984), le notizie
di stampa dell’undici aprile e l’asserita telefonata del fratello Mauro, è smaccatamente
artificiosa.
Essa, infatti, è inconciliabile con la tempistica dello sviluppo dell’operazione “Pizza
connection” per la parte in esame.
Come si è visto, la determinazione di adottare provvedimenti restrittivi della libertà
personale nei riguardi di Leonardo Greco, Salvatore Miniati ed Oliviero Tognoli scaturì,
nell’ ambito dell’incontro del 10 aprile tra il Sostituto Procuratore della Repubblica
Sciacchitano ed il dott. de Luca, dalla constatazione che nei loro riguardi tali
provvedimenti erano stati omessi.

565
Come riconosciuto, poi, dallo stesso Tognoli, le prime notizie di stampa (relative agli
arresti effettuati e non ai tre fermi da effettuare, trattandosi di attività coperta dal segreto),
vennero date l’undici aprile.
Ora, se davvero le supposte “impressioni” fossero state comunicate al Tognoli “un paio di
giorni prima” del 12 aprile, dovrebbe concludersi che il dott. Di Paola avesse virtù
divinatorie o medianiche, e cioè fosse in grado di leggere nel pensiero del dott. De Luca.
Né è pensabile che lo stesso Di Paola potesse nutrire “impressioni” sul divenire di una
operazione coperta dal segreto, e dunque sul coinvolgimento di Oliviero Tognoli, sol
perché il 17 giugno 1982 era stata applicata nei riguardi di Leonardo Greco la misura di
prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con divieto di soggiorno ed egli, alla fine
di quell’anno, era stato addetto all’Ufficio Misure di prevenzione.
Lo stesso Di Paola, infatti (pag. 1543 della sentenza appellata), nel corso del suo esame ha
riferito:
•
di essere stato assegnato al II° Distretto di Polizia su sua esplicita richiesta,
giacchè era sua intenzione quella di continuare gli studi per la preparazione del concorso
in magistratura, e di esservi rimasto fino al 1983 (ad eccezione di un lungo periodo di
aspettativa per motivi di malattia a causa di un esaurimento nervoso da “stress”);
•
di essere stato, quindi definitivamente assegnato all’Ufficio Misure di
Prevenzione, dove era rimasto fino al 5/10/1987, data in cui aveva lasciato la Polizia
avendo superato il concorso per il T.A.R.;
•
di essersi occupato, in tale ultimo ufficio, esclusivamente di pratiche di scarsa
importanza (patenti per diffidati e sorvegliati speciali) perchè ciò gli consentiva di
conciliare il lavoro con i propri impegni di studio;
•
che i locali di tale ufficio erano allocati presso una sede distaccata e distante dagli
uffici della Squadra Mobile e della Criminalpol.
Il predetto teste, inoltre, (pagine 1545-1546 della sentenza appellata) ha dichiarato che,
<<pur non avendo avuto particolari ragioni di nutrire motivi di sospetto nei

confronti del predetto Greco, anche perchè svolgeva all’interno della Questura di
Palermo attività non operativa ma semplicemente burocratica, aveva avuto modo
di capire che quel nome apparteneva ad una famiglia di mafia e pertanto aveva
manifestato all’amico la propria meraviglia per quella frequentazione>>.
Ha tuttavia, <<negato di avere mai detto all’amico che il Greco fosse compromesso
in fatti gravi o che lo avesse ammonito dal frequentarlo>> , precisando che
<<l’ultima volta che aveva avuto occasione di vedere Oliviero Tognoli era stato
nell’Ottobre-Novembre 1983 durante una cena tra amici a Cefalù e che da quella
volta aveva avuto occasione di risentirlo telefonicamente una sola volta nel
Gennaio del 1984>>.
Ha, infine, <<categoricamente escluso di essere stato a conoscenza di indagini a suo
carico prima della pubblicazione della notizia sulla stampa del suo coinvolgimento
in una vasta operazione di riciclaggio ed anzi ha precisato che la pubblicazione di
quella notizia lo aveva molto meravigliato ed amareggiato>>, e che egli si era sentito
“tradito”.

Tali dichiarazioni appaiono pienamente attendibili, non soltanto perché
la posizione defilata del dott. Di Paola (correlata

566

all’esigenza di
preparare

dapprima

il

concorso

per

uditore

giudiziario,

successivamente quello, andato a buon fine, per referendario al
T.A.R.), come i suoi stessi disturbi nervosi sono stati confermati dal
teste De Luca, ma anche perché la possibilità di qualsiasi conoscenza
preventiva riguardante l’operazione di Polizia Giudiziaria che, in tempi
assai brevi, aveva condotto all’arresto di Leonardo Greco, era stata
recisamente esclusa, già prima ed al di fuori di questo processo, dai
testi De Luca, La Barbera e D’Antone.
Costoro, infatti, avevano condotto le indagini su un anonimo pervenuto
in Questura nel 1984, nel quale si ipotizzava che lo stesso Di Paola
avesse potuto favorire la fuga di Tognoli, anonimo che avevano
considerato destituito di fondamento (pagine 1549-1552 della sentenza
appellata).
Per altro verso, è stata meramente apparente la riluttanza dello stesso
Tognoli ad indicare nel dott. Cosimo Di Paola il funzionario di Polizia
che, esternandogli le sue “impressioni“, lo avrebbe indotto ad
aspettarsi un possibile provvedimento restrittivo nei suoi confronti.
In concreto, infatti, facendone il nome, egli ha vanificato la riserva
ripetuta all’inizio del verbale di rogatoria dell’otto maggio 1989;
riserva, peraltro, a sua volta apparente perché accompagnata da alcuni
significativi elementi di identificazione del soggetto, e cioè la qualità
di funzionario di Polizia, la destinazione a Padova prima del
trasferimento a Palermo e l’adolescenza trascorsa assieme a Cefalù.
E’ del tutto normale, d’altra parte, che, nel corso dell’interrogatorio il
Tognoli fosse stato sollecitato a fare il nome del suo informatore, visto

567
che proprio quello era lo scopo dell’atto istruttorio. Anzi, le
sollecitazioni e le insistenze confermano il fatto che le coordinate
immediatamente offerte dallo stesso Tognoli l’otto maggio 1989 non
collimavano

con

l’indicazione

dell’odierno

imputato,

data

informalmente il 3 febbraio 1989.
Le incongruenze del narrato di Olivero Tognoli, poi, si incrociano con quelle della
testimonianza del fratello Mauro sulla sua presunta telefonata fatta all’Hotel “Ponte” la
mattina del 12 aprile 1984.
Gli orari indicati dal teste, infatti, sono risultati incompatibili con i tempi della
perquisizione e del successivo appostamento alla villa di Concesio, descritti dal
maresciallo di Mario Iandico.
Le dichiarazioni dello Iandico esprimono il massimo grado di precisione mnemonica
compatibile con il tempo trascorso, non conservata, invece, per sua stessa ammissione,
dall’altro componente della pattuglia, e cioè il teste Oronzo del Fato.
Rinviando alla accurata trattazione del Tribunale (pagine 1556-1558 della sentenza
appellata) mette conto, innanzitutto, sottolineare che il teste Iandico ha chiarito di avere
eseguito una perquisizione presso l’abitazione di Oliviero Tognoli e di essere stato
incaricato anche di procedere al suo fermo, in caso di rintraccio.
Non ha pregio, a questo riguardo, la già menzionata osservazione difensiva (pag. 20 del
volume VIII dell’Atto di impugnazione), secondo cui gli agenti della Squadra Mobile di
Brescia che si erano recati a Concesio avrebbe effettuato non una perquisizione successivamente operata dai funzionari Russo ed Accordino, all’uopo venuti da Palermo ma soltanto la ricerca di Olivero Tognoli, sicchè il periodo della loro permanenza nella
villa sarebbe stato di gran lunga inferiore a quello che essi hanno dichiarato nella loro
deposizione testimoniale, e quindi compatibile con l’orario della telefonata indicato da
Mauro Tognoli (intorno alle 8.00 da un bar vicino, comunque dopo le 7.45, orario in cui
uscendo dalla villa, egli era stato identificato dagli agenti stessi).
A pag. 12 del volume VIII dell’Atto di impugnazione viene riportato in modo
sostanzialmente fedele (depurato, cioè, di qualche anacoluto) lo stralcio della
testimonianza del maresciallo Iandico a pag. 61 trascrizione relativa all’udienza 21-61994, che recita << Dunque quella mattina alle 6,30 io e altri due colleghi siamo stati
incaricati di portarci in casa Tognoli, che....appunto per procedere al fermo di
questo Signor Tognoli. Siamo arrivati a casa verso le 6,30>> .
Viene, omessa, però, la menzione dei passaggi precedenti, nei quali il teste premette un
chiaro riferimento alla perquisizione ed al fermo: << Noi andammo a casa del Signor
Tognoli su segnalazione della Criminalpol di Milano, che ci segnalava appunto che
il Tognoli Oliviero era stato imputato nel procedimento Badalamenti per Pizza
Connection praticamente e ci chiedevano di
procedere alla perquisizione e al
fermo del Tognoli Oliviero>>.
Anche il teste del Fato, peraltro, pur conservando un ricordo approssimativo degli orario
dell’operazione, escusso all’udienza del 17 giugno 1994, ha riferito << Si, si. Abbiamo
eseguito una perquisizione a casa di Tognoli Oliviero, perche' all'epoca..., documenti
e quant'altro..., perche' all'epoca Tognoli Oliviero era ricercato>>.
Oltretutto, come persuasivamente rilevato dal Procuratore Generale nel corso della

568
discussione, il maresciallo Iandico non avrebbe avuto alcuna ragione per dichiarare di aver
proceduto a perquisizione, se invece perquisizione non vi era stata.
Né sorprende che la perquisizione, non mirata, dei testi Iandico e Del Fato, che non erano
a conoscenza dell’indagine, fosse stata successivamente doppiata da quella condotta dai
funzionari di Polizia Russo ed Accordino, arrivati da Palermo.
Assolutamente attendibile, quindi, è l’indicazione del maresciallo Iandico di essersi
trattenuto all’interno di casa Tognoli per un’ora e mezza, un’ora e quaranta per poi
appostarsi fuori e vedere, circa un quarto d’ora dopo (dato temporale confermato dalla
relazione di servizio a firma del teste), uscire dal lato passo carraio una Fiat Ritmo, a
bordo della quale c'era un soggetto identificato per Mauro Tognoli.
Considerando che il teste aveva riferito di essere entrato in casa cinque minuti dopo le
6.30, ora del suo arrivo (la porta era stata aperta in ritardo), sino alle h. 8,05-8,15 i
poliziotti operanti erano ancora all’interno dell’abitazione, mentre l’identificazione di
Mauro Tognoli dovette avvenire non prima delle 8.15- 8.20.
Per non dire che lo stesso Mauro Tognoli non solo ha dichiarato - cosa inconciliabile con
gli orari ed i tempi della perquisizione - che suo padre gli aveva detto alle ore 7,30, a
perquisizione ultimata, di andare a telefonare al fratello, ma ha anche offerto una
spiegazione non persuasiva delle ragioni che lo avrebbero indotto ad uscire di casa per
fare quella telefonata.
Egli infatti, pur potendo plausibilmente sostenere, in ipotesi, di non avere telefonato da
casa per non correre il rischio che la sua chiamata fosse intercettata e si scoprisse dove
alloggiava il fratello, ha dichiarato di non avere voluto disturbare le figlie che dormivano e
di non avere voluto spaventare la madre (che però abitava al piano di sopra in una casa
diversa dalla sua- cfr. pagine 131 e seguenti trascrizione udienza 29/11/1994).
Né la testimonianza di Mauro Tognoli può dirsi corroborata da quella di Salvatore
Tumino, collega di lavoro del fratello Olivero.
Il Tumino, infatti, ha individuato l’orario della telefonata intorno alle 8.15, riferendo che
alle h. 8,00 circa, dopo avere già liberato le stanze, si era rivisto con Olivero Tognoli
nella “hall” dell’albergo e, dopo circa un quarto d’ora, la reception aveva annunziato una
telefonata per lo stesso Tognoli (cfr. pagina 59 trascrizione udienza 17/6/1994).

Piena attendibilità, per contro, va riconosciuta alle testimonianze di
Carla Del Ponte, Clemente Gioia e Giuseppe Ajala, nonché delle
dichiarazioni dell’ispettore Mazzacchi.
La teste del Ponte, come agevolmente si rileva dalla trascrizione del
suo esame, ha scolpito con estrema precisione le dichiarazioni rese sui
fatti dei quali conservava un ricordo certo, ed in primo luogo sulla
risposta affermativa enunciata da Oliviero Tognoli con un esplicito
<<Si>> alla domanda - rivoltagli da Giovanni Falcone subito dopo la
conclusione dell’interrogatorio del 3 febbraio 1889 nel procedimento

569
svizzero - se a farlo fuggire, informandolo dell’imminente fermo di
Polizia, fosse stato Bruno Contrada.
Questo concetto, infatti, è stato affermato e più volte ribadito con costanza e coerenza
espositiva dalla teste, escussa all’udienza del 28 giugno 1994:
<<DEL PONTE C. (….) durante il nostro procedimento
penale pendente a
Lugano, arriva una rogatoria del Giudice Falcone che chiede di sentire per il
procedimento penale a Palermo Tognoli Oliviero. Questo me
lo aveva
già
preannunciato prima
telefonicamente. Competente per la commissione
rogatoria e' il Giudice Istruttore di Lugano. Io però chiesi a Giovanni Falcone di
partecipare anche a un mio interrogatorio di Tognoli Oliviero, d'accordo la difesa, in
quanto era per me
importante che ci fosse un consulente della materia.
D'accordo Tognoli Oliviero e il suo difensore, Giovanni Falcone venne appunto già
la mattina del 3 per questo nostro interrogatorio sui fatti Pizza Connection. Chiuso il
verbale, mentre Tognoli Oliviero se ne stava andando, Giovanni Falcone gli si e'
avvicinato per salutarlo, io ero presente con Giovanni in una sala abbastanza
grande, allora il Giudice Falcone ed io con Tognoli, io sento che Giovanni
Falcone chiede a Tognoli Oliviero chi fosse stato ad avvertirlo affinche' lui potesse
rendersi latitante, sottrarsi comunque all'arresto. Io ricordo che Tognoli Oliviero
non voleva rispondere, si schermiva, e allora Giovanni fece un nome, Bruno
Contrada, "E' stato Bruno Contrada". Al che Tognoli, guardandoci tutti e due, ci rispose
"Si'", e fece un cenno col capo. Allora il Giudice Falcone disse subito:- Pero'
dobbiamo verbalizzare". Tognoli disse:-"No", che lui non voleva verbalizzare, che lui
aveva paura; comunque io poi dissi:-"Va be', questo lo discutete nel pomeriggio,
quando c'e' l'evasione della commissione rogatoria, l'interrogatorio per ...".

PRESIDENTE: Mi scusi, il cenno col capo che significava?
DEL PONTE C.: Significava che Tognoli Oliviero guardava noi,
dopo aver sentito questa domanda del Giudice Falcone, risponde "Si'".
PRESIDENTE: E quindi assente col capo?
DEL PONTE C.: Assente dicendo "Si'">> (in termini, pag. 61 della
trascrizione).
La stessa Del Ponte ha successivamente ribadito la formulazione del
“si”da parte di Tognoli (pag. 81 della trascrizione ), precisando anche
di avergli fatto rilevare, nel corso del dibattimento svoltosi nel 1990
nel processo svizzero - in un frangente in cui egli aveva indicato nel
fratello Mauro la persona che lo aveva avvertito la mattina del 12

570
aprile 1984 - che in precedenza, a lei ed a Giovanni Falcone, aveva
indicato Bruno Contrada.
Non è conducente, a questa stregua,l’osservazione difensiva secondo cui, sino alla
rogatoria dell’otto maggio 1989, Tognoli non avrebbe mai fatto il nome dell’odierno
imputato: quel nome, in effetti,il 3 febbraio 1989 venne fatto da Falcone, ma l’indicazione
ricevette una espressa conferma nel <<Si>> dello stesso Tognoli, accompagnato da un
cenno di assenso.
Per dare un’idea della estrema lucidità delle risposte della dr.ssa del Ponte, basta
considerare un breve passaggio della descrizione e dei distinguo circa le rispettive
posizioni di essa teste, di Falcone e di Tognoli e di Ajala e dell’avv. Gianoni al momento
della conclusione dell’interrogatorio svizzero della mattina del 3 febbraio 1989: <<P.M.:
Finito l'interrogatorio, se ho capito bene, il Tognoli si alza, si alza per andare
via praticamente?
DEL PONTE C.: Esatto.
P.M.: A questo punto si alza il Dott. Falcone che si avvicina a Tognoli e lei si avvicina
altrettanto. Il Dott. Ayala in quel momento che posizione aveva nell'aula?
DEL PONTE C.: Non lo so che posizione aveva, perche' qualsiasi posizione avesse
era comunque dietro le mie spalle, e quindi io non ho visto.
P.M.: Lei sa se il Dott. Ayala ebbe modo di sentire o meno quello che gli disse Tognoli?
DEL PONTE C.: No, non lo sapeva perche' quando ne abbiamo parlato dopo non si era
espresso in questo senso; per cui
ritengo di no, che non lo sapesse.
P.M.: Si'. La posizione dell'Avvocato?
DEL PONTE C.: Anche li' non so. Posso solo dire che non era vicino a noi>>.
Il Tribunale ha, poi, puntigliosamente rassegnato le convergenze tra le deposizioni della
teste del Ponte e quella del teste Ajala.

Quest’ultimo, escusso all’udienza del primo luglio 1994, ha fornito una descrizione per
immagini perfettamente sovrapponibile alla testimonianza di Carla Del Ponte in ordine
alla fasi immediatamente successive alla conclusione dell’interrogatorio svizzero del 3
febbraio 1989.
Segnatamente (cfr. pag. 1520 della sentenza appellata) ha ricordato che, quando
l’interrogatorio era già stato concluso e la dott.ssa Del Ponte era impegnata, come era
solita fare, nella scrupolosa rilettura del verbale, vi era stato uno scambio di battute tra
Giovanni Falcone ed il Tognoli, ancora seduti attorno al tavolo: Falcone, aveva rivolto al
Tognoli una frase del seguente tenore: <<Dopo tanti anni ci vediamo…certo lei non vorrà
far credere che è stata casuale la sua latitanza!>> “e Tognoli, anzicchè rispondere in
maniera reticente, aveva pronunciato la frase: “è chiaro che non è stato casuale”,
accompagnandola tale frase con un eloquente sorriso.
Il teste Ajala aveva soggiunto di essere rimasto seduto a lavorare alla predisposizione di
una scaletta di domande da porre all’imputato nel pomeriggio in sede di commissione
rogatoria italiana; di avere visto Giovanni Falcone alzarsi e raggiungere il Tognoli ad una
certa distanza dal tavolo e di avere notato che Carla Del Ponte, nel frattempo, si era alzata
ed aveva raggiunto lo stesso Falcone ed il Tognoli che stavano dialogando tra loro.
In questa cornice, non regge l’obiezione difensiva secondo cui i tempi necessari alla
rilettura del verbale non avrebbero potuto consentire alla dr.ssa del Ponte - data la

571
presumibile brevità della iniziale conversazione tra il giudice Falcone e Tognoli sul
carattere non casuale del repentino allontanamento di quest’ultimo - di alzarsi,
avvicinarsi, vedere lo stesso Tognoli annuire e sentirgli dire il “si” alla domanda se il suo
informatore fosse stato Contrada.
E’ ben possibile infatti, che la rilettura avesse riguardato non l’intero verbale, ma una
parte non ancora verificata, apparendo, anzi, ragionevole che la teste avesse riletto il
documento per fasi, cioè nel corso nello svolgimento dell’atto istruttorio.
Il teste Ajala, poi, così come avvenuto per i fatti della mattina, ha offerto un perfetto
riscontro visivo alle dichiarazioni dell’Ispettore della Polizia Elvetica Enrico Mazzacchi
sui fatti del pomeriggio del 3 febbraio 1989.
L’ispettore Mazzacchi ha riferito di avere assistito, nelle fasi preliminari alla rogatoria
italiana davanti al Giudice Istruttore elvetico Lehman, alla richiesta di Tognoli di parlare
riservatamente con il proprio legale, ed ha precisato che stesso avv.to Gianoni all’esito del
breve colloquio con il suo assistito, aveva confermato “è Contrada”.
Orbene, anche in questo caso il teste Ajala ha fornito un perfetto riscontro visivo di questi
accadimenti.
Il Tribunale, infatti, ha ricordato che, secondo il suo narrato: <<prima di iniziare

l’interrogatorio Tognoli si era avvicinato al dott. Falcone ed aveva avuto con lui
uno scambio di parole, subito dopo tutti i presenti erano stati fatti uscire dall’aula
perchè il Tognoli aveva richiesto al giudice Lehmann di avere un colloquio
riservato con il proprio difensore avv.to Gianoni; dopo qualche minuto tutti erano
stati invitati a riprendere posto nell’aula>>. Lo stesso Ajala ha riferito <<di avere
conservato il ricordo visivo del dott. Falcone che si avvicinava per un momento al
Tognoli ed al suo difensore; dopodichè aveva avuto inizio la commissione
rogatoria>> (pag. 1523 della sentenza appellata).
La perfetta linearità della testimonianza di Giuseppe Ajala si coglie anche in quei passaggi
che, nel corso della discussione svolta in questo giudizio di rinvio, la Difesa ha ritenuto
offrissero spunti di incertezza.
E’ fuorviante, in particolare, la estrapolazione delle frasi al condizionale <<… ad
avvertirlo sarebbe stato l’imputato>> (pag. 31 trascrizione all’udienza del primo luglio
1994) e <<Tognoli avrebbe risposto affermativamente>> (ibidem, pagine 32 e 33),
effettuata per accreditare il dubbio sulla indicazione di Contrada.
Il teste, infatti, ha riferito all’indicativo quanto da lui sentito dire a cena, la sera del 3
febbraio 1989, tra i magistrati Falcone e Del Ponte, precisando di essere arrivato a
discorso iniziato, ma ha correttamente esposto al condizionale l’avere dato Tognoli una
risposta affermativa perché egli non aveva avuto modo di udirla, essendo impegnato a
predisporre la scaletta delle domande che avrebbe posto nel pomeriggio.
La versione integrale del brano di pag. 31 della trascrizione è, infatti, << quando sono
arrivato, i due già avevano iniziato a parlare in maniera molto esplicita, chiara e in
termini di certezza su quello che era stata la missione di Tognoli del colloquio e cioè a
dire che ad avvertirlo sarebbe stato imputato>>.
Alla medesima stregua, il costrutto accusatorio non è minimamente indebolito dal
richiamo alle s.i.t. rese da Ajala il 18 marzo 1993 ai Pubblici Ministeri di Caltanissetta
Boccassini e Cardella, che peraltro non ha dato luogo ad alcuna contestazione in senso
tecnico.
Segnatamente Giuseppe Ajala avrebbe dichiarato (il verbale non è stato acquisito,
appunto, in difetto di contestazione):

572
di non ricordare se, durante quella cena, Falcone avesse detto che Tognoli gli
aveva rivelato informalmente di essere stato avvertito da Contrada;
• di non potere escludere tale circostanza, visto che l’aveva confermata la dr.ssa Del
Ponte.
In realtà, lo stesso Ajala ha chiarito di avere focalizzato in seguito il proprio
ricordo,precisando di avere già trovato iniziato il discorso su Bruno Contrada, essendo
andato a lavarsi le mani per poi raggiungere i suoi commensali (pagine 98,99 e 100 della
trascrizione), sicchè questo spunto nulla aggiunge e nulla toglie al suo contributo.
Altrettanto chiari sono stati i richiami della teste Del Ponte ad un interrogatorio reso nel
dicembre 1988, nel corso del quale era stata posta al Tognoli una domanda sulle
circostanze del suo allontanamento da Palermo.
Lo stesso Tognoli, in tale occasione, aveva dichiarato a verbale di essere stato avvertito
<< telefonicamente da un funzionario di Polizia>> mentre <<si trovava all’albergo Ponte
di Palermo>> (pagina 59 trascrizione udienza 28 giugno 1994), riferimento ulteriormente
precisato dalla indicazione temporale <<quella mattina>> ( ibidem pag. 60).
La teste aveva ritenuto opportuno verbalizzare la risposta anche se non direttamente
pertinente al procedimento penale svizzero.
Ha soggiunto di conservare un preciso ricordo dell’atto istruttorio perché aveva con sé il
verbale quando era stata interrogata dal sostituto Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Caltanissetta, dott.ssa Boccassini (ibidem, pag. 60).
Ha dichiarato, infine, a specifica domanda del Pubblico Ministero, che mai, durante tale
atto istruttorio, Oliviero Tognoli aveva detto che il funzionario di Polizia che gli aveva
consentito di dileguarsi fosse un amico o un conoscente (ibidem, pag. 61).
•

Non è sostenibile, a questa stregua, l’assunto difensivo secondo cui
tutta la ricostruzione della vicenda sarebbe stata viziata da un
equivoco, <<sorto essenzialmente perché al dott. Falcone, in occasione della sua
prima rogatoria in Svizzera, a febbraio 1989, fu riferito dalla Del Ponte e da Gioia
che Tognoli Oliviero aveva detto che ad informarlo era stato un suo amico,
funzionario di polizia a Palermo (nel 1984) ma allo stato (cioè nel 1989) non più
perché passato ad altra Amministrazione (n.b. il Di Paola ha lasciato la Polizia il
5.10.1987, avendo vinto il concorso di magistrato amministrativo)>>.
Vieppiù evidente, allora, è l’artificiosità della indicazione, operata da Oliviero Tognoli
l’otto maggio 1989, di Cosimo Di Paola come il funzionario di Polizia che lo avrebbe
genericamente avvertito “un paio di giorni prima” del 12 aprile 1984.
Tutto ciò travolge l’ingegnosa ma tardiva escogitazione del Tognoli di precisare che il
suo informatore era stato un funzionario di Polizia, ma che non lo era più, come in effetti
non lo era il dott. Di Paola, il quale, nel 1987 aveva vinto il concorso di referendario al
T.A.R.. Con tale precisazione, infatti, egli intese adombrare una qualche assonanza con la
carriera dell’imputato (trasferito nella consistenza organica istituita presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri ed immesso nei ruoli del S.I.S.D.E in data 27 gennaio 1982) e
quindi insinuare l’idea dell’equivoco evocato dalla Difesa.

573
Persuasivamente, del resto, il Tribunale ha disatteso l’osservazione difensiva secondo cui
il grado rivestito a quell’epoca da Contrada era diverso e più elevato rispetto a quello
ricoperto dal Commissario Gioia: ha rilevato, cioè, che non poteva pretendersi che il
Tognoli conoscesse con precisione la corrispondenza tra i gradi gerarchici delle Forze di
Polizia italiane e quelle svizzere, intendendo riferirsi, così come chiaramente recepito dal
commissario Gioia, ad un alto funzionario di Polizia italiano (alle pagine 1530 e 1531
della sentenza appellata).
Per altro verso, è sintomatico della artificiosa costruzione di una versione di comodo,
volta a cancellare un precedente ancorchè informale rivelazione, il fatto che Tognoli
avesse menzionato l’imputato soltanto per dire che era un funzionario di Polizia, da lui
conosciuto di sfuggita.
La teste Del Ponte, infatti, precisando di avere letto il verbale della rogatoria italiana del 3
febbraio 1989 (cfr. pagine 74-76 trascrizione udienza 28 giugno 1994), ha riferito che
Tognoli si era bensì riservato di fare il nome del suo informatore, ma non aveva detto che
questi era un funzionario di Polizia.
Ed ancora, come puntualmente sostenuto dal Tribunale, non si comprende perché mai
Oliviero Tognoli avrebbe dovuto creare, in poca non sospetta, la falsa icona di un
Contrada delatore : <<Occorre evidenziare che l’ammissione fatta dal Tognoli in tale

momento appare di particolare rilevanza in quanto il commissario Gioia era il
primo funzionario di Polizia con il quale era entrato in contatto subito dopo avere
realizzato la propria decisione di costituirsi alle Autorità elvetiche, in un momento
quindi in cui si era predisposto ad un rapporto di natura collaborativa con le
predette autorità ed in cui non avrebbe avuto alcun senso esordire con una
affermazione menzognera in ordine alle circostanze che avevano reso possibile la
sua lunga latitanza.
Altrettanto significativo appare che il Tognoli avesse riferito con assoluta
precisione al commissario Gioia di essere stato informato dell’imminente
emissione a suo carico di un provvedimento restrittivo attesocchè, come è stato
possibile ricostruire sulla base della documentazione acquisita e della
testimonianza resa dal dott. De Luca, il giorno in cui il Tognoli si era reso
irreperibile, il 12 Aprile 1984, non era stato ancora emesso un ordine di cattura a
suo carico da parte del magistrato, ma era stata solo concordata dal dott. De Luca
l’esecuzione di un fermo ad iniziativa della P.G. di Palermo>> (pagine 1531 e
1532 della sentenza appellata).

Del tutto priva, di rilievo, inoltre, è l’osservazione che l’otto maggio
1989 (erroneamente si indica la data del 9 maggio) <<al Tognoli non fu
mossa alcuna contestazione circa il preteso cambiamento di versione circa la fonte
da cui aveva appreso che la polizia lo cercava per arrestarlo>> (pag. 17 Vol.

VIII dell’Atto di impugazione).
E’ evidente, infatti, che nessuna contestazione avrebbe potuto essere
mossa al Tognoli sulla base di una verbalizzazione non effettuata
574
(quella della mattina del 3 febbraio, dopo la conclusione dell’atto
istruttorio), ovvero di una verbalizzazione limitata

alla riserva di

indicare il soggetto che lo aveva fatto fuggire (riserva inserita alla fine
del verbale della rogatoria del pomeriggio del 3 febbraio).
Per le medesime ragioni, non vale minimamente ad infirmare la
credibilità della teste Del Ponte la sua risposta, citata dalla Difesa nel
corso della discussione, di non avere riaperto il verbale perché si
trattava di vicenda estranea al procedimento svizzero, e perché,
comunque, Falcone non le aveva chiesto di farlo.
La teste, infatti, ha ampiamente chiarito che il rifiuto di Tognoli di
ripetere a verbale quanto detto informalmente aveva indotto il giudice
Falcone a desistere dal chiedere la riapertura del verbale stesso, che
comunque non era un atto dovuto, concernendo un fatto di esclusivo
interesse della giurisdizione italiana.
L’ipotesi che Carla Del Ponte possa avere mentito o essersi sbagliata non appare sorretta
nemmeno dal richiamo alle dichiarazioni dei testi Di Maggio, Misiani e Mori, tutte
scaturite da colloqui informali con il giudice Falcone e variamente polarizzate sulla
circostanza che Oliviero Tognoli aveva sorriso quando gli era stato chiesto se il suo
informatore fosse stato Bruno Contrada.
Rinviando alla puntuale trattazione operata dalla sentenza di primo grado, che di tali
deposizioni ha evidenziato i limiti ed i margini di incertezza (pagine 1618 –1632), mette
conto soltanto rilevare che il senso di tali, non ufficiali, colloqui può cogliersi nel
proposito di Giovanni Falcone di sottolineare il senso di una comunicazione nel suo
aspetto non verbale, e cioè il significato di un sorriso - sorriso del quale ha fatto menzione
anche il teste Ajala - che un uomo come Tognoli, cresciuto in Sicilia, era perfettamente in
grado di manifestare ad un siciliano come lui.
Tale sottolineatura, del resto, era un modo di stigmatizzare l’ambiguità del personaggio
Tognoli, che non aveva voluto dare un seguito formale ad una sua rivelazione informale,
in un contesto in cui una traccia documentale della indicazione di Contrada sarebbe stata
di vitale importanza, e, per contro, la mancanza di una traccia siffatta non poteva che
suggerire cautela.
Va ricordato, infatti, che (pagine 1573 e seguenti della sentenza appellata) il 21 Luglio del
1989 era apparso sul settimanale “L’Espresso” un articolo a firma del giornalista Sandro
Acciari intitolato “ Il Corvo, la Talpa, il Falcone” in cui un funzionario del S.I.S.D.E.,
chiaramente identificabile nell’odierno imputato anche se non se ne faceva esplicitamente
il nome, era stato indicato come il soggetto che aveva avvertito Oliviero Tognoli

575
consentendogli di darsi alla latitanza, ed era stato altresì indicato come il sospetto
informatore della mafia per l’organizzazione dell’attentato dinamitardo alla casa a mare
del giudice Falcone del giugno 1989.
In un secondo articolo,dal titolo “Lotta alla mafia. Segreti di Servizio”, a firma del
giornalista Roberto Chiodi, apparso sul medesimo settimanale, in edicola dal 7agosto
1989, tra altre accuse, era stata rivolta a Contrada, in modo esplicito, quella di avere
favorito la fuga di Oliviero Tognoli.
Rinviando alla sentenza appellata per la descrizione delle vicende del procedimento
penale scaturito dalla querela proposta da Bruno Contrada contro il giornalista Chiodi ed il
direttore del settimanale - e dovendosi dare atto che non è alcun modo risultato che
l’odierno imputato fosse stata una delle “menti raffinatissime” che avrebbero armato mani
mafiose nel fallito attentato al giudice Falcone - resta il fatto che la temperie dell’epoca
imponeva un atteggiamento di prudente attesa, anche perché non era neanche disponibile
il verbale della rogatoria dell’otto maggio 1989.
In questa cornice vanno lette le dichiarazioni rese 12 luglio 1989 ed il 4 dicembre 1990
dal dott. Giovanni Falcone al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta dott. Salvatore
Celesti, in merito al patito attentato dinamitardo del Giugno 1989 nella residenza estiva
dell’Addaura.
Lo stesso Falcone indicò chiaramente ai magistrati nisseni che indagavano su quel delitto,
quale possibile movente, le indagini che egli stava svolgendo in collaborazione con i
colleghi svizzeri presenti a Palermo proprio il giorno dell’attentato.
In quell’occasione, come ricordato dal Tribunale (pagine 1515-1516 della sentenza
appellata) la delegazione svizzera era composta dalla dott.ssa Del Ponte, in qualità di
Procuratore Pubblico, dal G.I. dott. Lehmann, dal Commissario Gioia e da un perito
giudiziario svizzero.
La teste Del Ponte, nel corso del proprio esame, ha riferito che la delegazione era giunta
una domenica sera. Il lunedì successivo erano iniziati gli interrogatori degli imputati, ma,
poichè il programma di lavoro stava per esaurirsi anzitempo in quanto molti di essi si
erano avvalsi della facoltà di non rispondere, nel corso della cena del Lunedì (cui
avevano partecipato, oltre ai componenti della delegazione svizzera, anche alcuni
funzionari di P.G. palermitani) si era stabilito di recarsi alla villa al mare del dott. Falcone
per fare un bagno il pomeriggio dell’indomani.
All’ultimo momento, tuttavia, il programma era stato cambiato perchè essa teste aveva
espresso il desiderio di recarsi a fare una visita ai monumenti di Palermo. La mattina
successiva a detta visita, la delegazione svizzera era stata fatta ripartire in gran fretta per
motivi di sicurezza,essendosi scoperto che era stato collocato dell’esplosivo all’esterno
della villa di Falcone.
Nel corso di un breve colloquio avuto con lei prima della partenza, lo stesso Falcone
aveva espresso il convincimento che l’attentato potesse ricollegarsi all’inchiesta
riguardante Oliviero Tognoli (cfr. pagine 54 e ss. trascrizione udienza 28/6/1994).
Ora, al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta,Giovanni Falcone indicò anche la
possibilità che da quelle indagini potessero emergere conseguenze ed implicazioni di
natura istituzionale (cfr. il verbale del 12 luglio 1989). Affermò, in particolare, che uno
degli imputati, Oliviero Tognoli, non aveva <<detto per intero la verità sui suoi
collegamenti con la mafia siciliana e sulle inquietanti vicende riguardanti la sua fuga da
Palermo>> (cfr. il verbale del 4 dicembre 1990).
Rinviando alle pagine 1517-1520 della sentenza appellata, ove vengono riportate tali
dichiarazioni, va rilevato che:

576
l’ipotesi della reticenza di Olivero Tognoli trova pieno riscontro nel suo rifiuto di
verbalizzare le rivelazioni informali del 3 febbraio 1989;
• il collegamento tra tale rifiuto e le “implicazioni di natura istituzionale” delle
indagini ben si attaglia alla indicazione della persona di Contrada quale
informatore;
• la paura delle reazioni mafiose che lo stesso Tognoli aveva mostrato nel mettere a
verbale il nome dell’imputato ed << il gran timore che le sue dichiarazioni>>
venissero << in qualche modo conosciute in Italia>> (cfr. il verbale delle
dichiarazioni al Procuratore Celesti del 4 dicembre 1990), poteva giustificare in
Giovanni Falcone la convinzione che, comunque,egli non avesse detto tutto
quanto a sua conoscenza.
Né è sostenibile, come ha fatto la Difesa nel corso della discussione in questo giudizio di
rinvio, che la paura manifestata dal Tognoli fosse soltanto un pretesto per prendere tempo
e non coinvolgere l’amico Cosimo Di Paola (si assume, in particolare, che lo stesso
Tognoli aveva accusato soggetti coinvolti nel narcotraffico, in tal modo dimostrando di
non temere Cosa Nostra o Contrada).
A parte la rilevata artificiosità della indicazione di Cosimo Di Paola, infatti, è evidente che
i timori del Tognoli - alimentati dalle mnacce alla famiglia della quali ha riferito, in sede
di esame, il di lui fratello Mauro (sul punto, cfr. pag. 1554 della sentenza appellata) trovano una logica spiegazione proprio nella consapevolezza di un intreccio tra istituzioni
e criminalità mafiosa, fattore di vitalità stessa del sodalizio ed elemento di un sistema che
poteva ben sopravvivere agli arresti dei trafficanti da lui accusati.
In conclusione, la stessa Difesa si è dimostrata consapevole delle pesantissime ricadute
del giudizio di responsabilità dell’imputato per la condotta di agevolazione di che
trattasi, tanto che, nel corpo della “Note in replica alla requisitoria del Procuratore
Generale” nel primo dibattimento di appello si afferma (in modo, come si è visto,
inesatto): << Il grosso equivoco, rivelatosi di immenso danno per il dott. Contrada,
•

è sorto essenzialmente perché al dott. Falcone, in occasione della sua prima
rogatoria in Svizzera, a febbraio 1989, fu riferito dalla Del Ponte e da Gioia che
Tognoli Oliviero aveva detto che ad informarlo era stato un suo amico,
funzionario di polizia a Palermo (nel 1984) ma allo stato (cioè nel 1989) non più
perché passato ad altra Amministrazione (n.b. il Di Paola ha lasciato la Polizia il
5.10.1987, avendo vinto il concorso di magistrato amministrativo) >>.
D’altra parte, questa Corte non può esimersi dal rilevare che, alla tesi difensiva di un
complotto ai danni dell’imputato, si è spesso aggiunta quella dell’equivoco, evocato per
questa come per altre vicende, come quella relativa all’incontro del 23 febbraio 1985 con
Gilda Ziino, vedova Parisi, ovvero al colloquio con il funzionario di Polizia Renato
Gentile del 12 aprile 1980.
La medesima consapevolezza ha mostrato di avere il magistrato elvetico Carla Del Ponte,
pienamente cosciente del peso delle sue parole.
Deve, dunque, condividersi l’osservazione svolta dal Tribunale a chiusura del nono
paragrafo del quarto capitolo, relativo alla vicenda in esame, e cioè che : << Non vi è

alcun dubbio, quindi, che l’intervento esplicato dal dott. Contrada in favore di
Oliviero Tognoli costituisce un grave fatto specifico a suo carico in perfetta
sintonia con il complessivo quadro accusatorio e con le tipologie di condotte dallo
stesso esplicate in favore di “Cosa Nostra” : l’imputato servendosi delle notizie di
cui era venuto in possesso in ragione dei propri incarichi istituzionali e del

577
peculiare rapporto di fiducia che intratteneva con alcuni funzionari della P.G. di
Palermo, era riuscito con una tempestiva informazione a rendere possibile la
sottrazione alla cattura del Tognoli, risultato un prezioso intermediario di cui si
avvaleva “Cosa Nostra” per lo svolgimento dei propri traffici illeciti in uno dei
settori nevralgici dell’intera organizzazione quale appunto quello del riciclaggio
del denaro proveniente dal commercio degli stupefacenti>> (pag. 1572 della
sentenza appellata).

CAPITOLO XIX

578
Gli ammonimenti a Gilda Ziino, vedova Parisi
La vicenda relativa agli ammonimenti dell’imputato con Gilda Ziino,
vedova dell’ing. Roberto Parisi - già Presidente della società I.C.E.M.
e della “Palermo Calcio” ucciso a colpi di pistola in un agguato di
stampo mafioso a Palermo il 23/2/1985 - offre significativi elementi di
giudizio, che si affiancano in un condizione di autonomia alle plurime
indicazioni accusatorie rese in questo processo dai collaboratori di
giustizia.
Il Tribunale ha ricordato che la Ziino, nel corso del proprio esame,
aveva riferito due episodi di cui si era reso protagonista Bruno
Contrada in relazione alle indagini sull’omicidio del marito. La stessa
aveva premesso che Bruno Contrada aveva intrattenuto con
l’ingegnere Parisi rapporto di amicizia, ma che, al di là degli incontri
in occasione di ricevimenti ufficiali tra amici e conoscenti, non aveva
mai avuto rapporti di natura personale con lei.
Aveva affermato che, a distanza di poche ore dall’uccisione del marito,
(era da poco rientrata a casa dall’ospedale, dove non le avevano ancora
neppure consentito di vedere la salma), Contrada si era presentato a
casa sua, dicendole che, qualunque cosa potesse sapere sulla morte del
marito, avrebbe dovuto restare zitta, non parlarne con nessuno e
ricordarsi che aveva una figlia piccola.
La teste aveva escluso con assoluta certezza che quelle parole, anche
per la peculiarità del contesto e per il tono con cui erano state

579
pronunziate -

per di più senza alcun accenno ad espressioni di

conforto, cordoglio o consiglio - avessero avuto la sostanza di un
suggerimento amichevole, ed aveva affermato di esserne rimasta
sbigottita, tanto da non farne cenno alcuno neppure ai magistrati
Domenico Signorino e Giuseppe Ajala, titolari dell’inchiesta
sull’omicidio del marito, che poco dopo l’avevano sentita in ordine
alle circostanze relative al delitto.
Aveva ritenuto di raccontare l’episodio, nel 1987, al prof. avv. Alfredo
Galasso - al quale, nello stesso anno, si era rivolta per avere assistenza
legale - e successivamente, su sua indicazione, al giudice istruttore
dott. Giovanni Falcone.
Con quest’ultimo aveva concordato, per un sabato del febbraio 1988, un incontro nei
locali del Palazzo di Giustizia di Palermo, che, per motivi di riservatezza imposti dal
magistrato al momento della convocazione, aveva tenuto nascosto ad amici e parenti,
simulando un temporaneo allontanamento da casa; incontro nel corso del quale aveva
parlato anche della visita di Contrada del 23 febbraio 1985.

L’indomani del colloquio con il magistrato, Bruno Contrada le si era
nuovamente presentato a casa, senza preavviso, chiedendole cosa
avesse detto a Falcone; fortemente “sorpresa ed intimorita” per la
conoscenza che egli aveva mostrato di avere del suo colloquio (anche
perché sapeva che l’odierno imputato, in quel periodo, lavorava a
Roma), aveva negato con decisione tale circostanza.
Subito dopo la visita, aveva contattato telefonicamente a Roma il
proprio avvocato, prof. Alfredo Galasso, raccontandogli l’accaduto. La
stessa sera questi l’aveva richiamata, comunicandole di avere parlato

580
con il giudice Falcone,che si era stupito enormemente del fatto che
Contrada fosse venuto subito a conoscenza dell’atto istruttorio, data la
riservatezza del caso.
La teste aveva, ancora, ricordato di essere stata citata, nel 1990, dal
sostituto procuratore della Repubblica di Palermo dott. Carmelo
Carrara, per altre precisazioni su circostanze inerenti l’omicidio del
marito; di avere trovato Contrada, con sua grande sorpresa, nella
stanza del magistrato; di avere provato “un senso di angoscia, paura,
ansia e tensione nervosa”. Posta a confronto con lui, ne aveva avallato
la tesi secondo cui le parole pronunciate in occasione della visita fatta
nell’immediatezza

dell’omicidio

del

marito

potevano

essere

interpretate come “raccomandazioni amichevoli”. Quindi, aveva
riferito al prof. Galasso l’esito del confronto.
Il Tribunale,quindi, dava conto della testimonianza del prof. Galasso;
del contenuto del verbale delle dichiarazioni rese dalla Ziino al G.I.
Falcone il 6/2/1988: (<<mi ha detto che, nel caso in cui avessi saputo
qualcosa, era meglio che io pensassi che ero una mamma”>>); della
circostanza che il 6 Febbraio 1988 era effettivamente un sabato; del
fatto che, dall’agenda dell’imputato del 1988, risultava la sua presenza
a Palermo la domenica 7 febbraio; del contenuto del processo verbale
del confronto eseguito in data 3/11/1990 tra la Ziino e l’imputato; delle
dichiarazioni, infine, rese nella sede dibattimentale da Contrada.
Quest’ultimo, in particolare, aveva continuato a sostenere:
• di avere rivolto alla Ziino, subito dopo l’omicidio del marito,
soltanto un amichevole consiglio alla prudenza, “di stare

581
attenta, di non parlarne con nessuno, tranne che con i
magistrati inquirenti...”, .avendo avuto l’impressione che la
donna “parlasse a ruota libera”;
• che non mai vi erano mai stati l’incontro ed il colloquio che la
stessa Ziino asseriva essersi svolti l’indomani delle dichiarazioni
da lei rese al dott. Falcone nel 1988.
Il Tribunale disattendeva il costrutto difensivo, osservando, con
riferimento alla prima visita, quella a poche ore dall’omicidio del
marito, che:
• la Ziino aveva categoricamente escluso che le parole
pronunciate nell’occasione da Contrada potessero essere
interpretate come il consiglio di un buon amico;
• sia la teste che l’imputato avevano concordemente escluso
l’esistenza di rapporti personali tra loro, tali da giustificare
l’immediato intervento dello stesso Contrada in qualità di amico
personale della vedova;
• neppure l’incarico professionale in quel momento ricoperto
dall’imputato di Capo di Gabinetto dell’Alto Commissario e di
dirigente dei Centri SISDE in Sicilia poteva spiegare
quell’intervento che, pur nella versione da lui offerta, si
addiceva, semmai, ad un ufficiale di polizia giudiziaria, investito
delle indagini sull’omicidio.
Il fatto stesso che la Ziino si fosse successivamente determinata a
rivelare quello strano avvertimento al proprio legale, e, subito dopo, al
giudice Falcone, costituiva conferma della circostanza che aveva sin

582
dall’inizio

percepito

come

anomalo

quel

comportamento;

la

circostanza, poi, che tale rivelazione fosse stata fatta tra la fine del
1987 ed il febbraio del 1988 eliminava ogni dubbio sulla possibilità di
un qualsiasi interesse a rendere tali dichiarazioni in relazione al
presente procedimento.
Oltretutto, soggiungeva il Tribunale, non si comprendeva come la
donna, che aveva perso il marito poche ore prima della visita, avesse
potuto dare prova “di parlare a ruota libera” sul complesso intreccio
di interessi che facevano capo alla sua impresa e comunicare a Bruno
Contrada - come l’imputato, in sede di confronto davanti al dott.
Carrara, aveva affermato essere avvenuto - il proposito di continuare
ad operare nel suo settore imprenditoriale: la Ziino, infatti, aveva
precisato di avere maturato solo successivamente la decisione di
proseguire l’attività imprenditoriale, e che sarebbe stato del tutto
illogico pensare a questo poche ore dopo il delitto.
Del tutto inconsistente, inoltre, era apparsa anche la linea difensiva di
totale negazione assunta dall’imputato con riferimento all’episodio
della seconda visita, collocata cronologicamente, sia dalla Ziino che
dal teste Galasso, nella domenica immediatamente successiva alla
deposizione resa dinanzi al G.I. Falcone.
Così ricostruiti gli episodi in argomento, fondandosi su dati di natura
documentale e sulle concordanti deposizioni testimoniali della Ziino e
del prof. Galasso, il Tribunale osservava che:
• il comportamento posto in essere dall’imputato nel 1985 era
univocamente diretto, in via preventiva e tempestiva, ad

583
apprendere se la predetta fosse in possesso di notizie di rilievo
sull’omicidio del marito, inducendola a tacere su tali circostanze
ove ne fosse stata a conoscenza;
• il comportamento posto in essere nel 1988 denotava, poi, che
Contrada aveva un particolare interesse a seguire le indagini su
quell’omicidio, rimasto uno dei più inquietanti e irrisolti tra i
delitti di mafia commessi a Palermo, dimostrando anche di
disporre di fonti in grado di rivelargli notizie riservate
dall’interno delle Istituzioni.
*****
Le censure riguardanti il tema degli incontri e dei colloqui avuti
dall’imputato con Gilda Ziino sono state articolate nelle brevi
notazioni alle pagine 106 -110 del volume VI, capitolo VI, paragrafo
VI. 5 dell’Atto di impugnazione.
Esse, tradiscono, all’evidenza, l’estremo disagio e le evidenti difficoltà
della Difesa nel rappresentare una ricostruzione alternativa a quella del
Tribunale, scolpita in modo impeccabile.
La loro stessa stringatezza, oltretutto, contrasta con le modalità serrate
e (legittimamente) snervanti con cui è stato condotto il controesame
della stessa Gilda Ziino.
Ragioni di comodità espositiva suggeriscono di ripercorrere e
commentare passo per passo tali doglianze.
Si deduce, innanzitutto, che: <<A leggere la sentenza impugnata,
relativamente a questo episodio che vede "protagonista" ritardata la sig.ra Gilda
Ziino, il dott. Contrada deve rispondere ( sic! ) di avere "posto in essere

584
comportamenti tali da ingenerarle forti preoccupazioni e notevoli perplessità sulla
finalità del suo intervento".
E tali "comportamenti", di cui la sig.ra Ziino si lamenta riguardano il periodo
successivo all'omicidio dell'ing. Roberto Parisi, amico del dott. Contrada.
Il primo è collegato alla visita del dott. Contrada alla sig.ra Ziino il 23 febbraio
1985, subito dopo l'omicidio.
Tale visita desterà perplessità postume nella predetta teste cui l'odierno appellante
s'era premurato, tenuto conto dei rapporti di amicizia che lo avevano legato all'ing.
Parisi, di portarle il proprio cordoglio>> (pag. 106 Vol. VI, capitolo VI, pag.

VI. 1 dell’Atto di impugnazione).
Osserva questa Corte che l’odierno imputato non deve rispondere di
avere ingenerato in Gilda Ziino <<forti preoccupazioni e notevoli
perplessità sulla finalità del suo intervento>>.
La sua condotta, infatti, viene in considerazione perché, nelle sue
connotazioni iniziali (visita del 23 febbraio 1985) e nel suo sviluppo
successivo (visita del 7 febbraio 1988), apportò un contributo causale
al rafforzamento del sodalizio mafioso, mirando ad impedire
rivelazioni di notizie anche all’Autorità Giudiziaria procedente ed a
carpire eventuali informazioni in possesso della stessa Ziino. Un
contributo, dunque, consistito nel

prestarsi a fare da tramite per

acquisire e trasmettere elementi cui l’organizzazione mafiosa aveva
interesse, prima che ne venisse in possesso l’Autorità Giudiziaria, non
rilevando il fatto che, in concreto, la vedova Parisi non fosse stata in
grado di fornirne e non ne avesse forniti81.
81

Come rilevato alle pagine 1477-1478 della sentenza appellata, il teste Galasso, tra le circostanze
delle quali la Ziino lo aveva reso edotto, non ancora rivelate ai magistrati alla fine del 1987, aveva

585
Quanto alla deplorata manifestazione “postuma” delle preoccupazioni
e delle perplessità in ordine alla prima visita di Bruno Contrada, la
circostanza che la Parisi avesse seguito il consiglio di parlarne al G.I.
Falcone denota come la stessa avesse serbato un ricordo vivido e non
tranquillizzante dell’episodio, quando, a distanza di due anni, ne aveva
riferito al prof. Galasso, che con lei aveva, da poco tempo, intrapreso
un rapporto di prestazione d’opera professionale.
D’altra parte, oltre al tenore letterale di quanto dichiarato - con
costanza espositiva - sia al G.I. Falcone (<<mi ha detto che, nel caso
in cui avessi saputo qualcosa, era meglio che io pensassi che ero una
mamma>>), sia in sede di confronto davanti al Sostituto Procuratore
Carrara, sia in sede di esame in questo processo, la ragione di quelle
preoccupazioni e di quelle perplessità dovettero essere proprio il
contesto in cui - ed il tono con cui - in occasione della visita del 23
febbraio 1985, la teste era stata invitata a tacere.
La Ziino, infatti, ha riferito che Contrada le chiese di parlarle da sola,
tanto che i due scesero nello studio al piano seminterrato ( cfr. pag. 3
trascrizione udienza 31 maggio 1994); atteggiamento che non avrebbe
avuto ragione di essere nel contesto di una normale visita di lutto,
anche per dare una amichevole raccomandazione di prudenza.
Nè sorprende che la Ziino avesse serbato dentro di sé per circa due
anni

le

preoccupazioni,

le

perplessità

ed

il

disagio

legati

all’ammonimento rivoltole dall’imputato: in primo luogo, infatti, le
ricordato anche quella relativa ad una telefonata che il marito aveva ricevuto alle h. 7,30 del giorno
in cui era stato ucciso e che, dal tono della sua voce, le era sembrata proveniente da una persona a
lui nota. A seguito di tale telefonata l’ing. Parisi aveva modificato il programma di quella giornata,
che prevedeva una trasferta fuori Palermo, e si era recato all’appuntamento con i suoi assassini.

586
parole di Contrada, per il loro tenore ermetico, potevano non suscitare
una reazione immediata (e non erano volte a suscitarla); in secondo
luogo, non sarebbe stato agevole, per la Ziino, manifestare una
reazione siffatta almeno fino a quanto la stessa, avendo avuto ingiunto
di tacere con chicchessia, non avesse trovato un referente rassicurante.
Per contro, la visita del 7 febbraio 1988 ebbe una valenza intimidatoria
molto più marcata ed evidente, giacchè l’imputato non si peritò di
chiederle cosa avesse rivelato al giudice Falcone.
L’intera vicenda, del resto, va considerata anche in relazione al
comportamento processuale dell’imputato, che ha negato in radice la
seconda visita e che a proposito della prima, come in altre, analoghe
occasioni (si pensi all’episodio Gentile, ovvero alla fuga dall’Italia di
Olivero Tognoli), si è detto vittima di equivoci o strumentalizzazioni.
Soggiungono i difensori appellanti : << Ha spiegato Contrada che egli non
una sola volta ma più esortò "la sig.ra Ziino a non parlare di vicende comunque
connesse all'omicidio del marito, con nessuno, o di vicende connesse all'attività
imprenditoriale del marito, di non parlarne con nessuno. Perché mi rendevo conto
della, non dico pericolosità ma dell'estremo carattere paludoso dell'ambiente in cui
si era mosso l'ingegnere Ziino82, nella sua attività imprenditoriale e in cui si
trovava poi adesso successivamente alla morte la vedova, anche se nei primi giorni
non manifestò l'intenzione di continuare l'attività imprenditoriale del marito ma la
manifestò successivamente. Quindi le consigliai di non essere molto loquace, che
se sapeva qualcosa, se le veniva in mente qualche episodio, qualche particolare di
stare molto attenta con cui parlava, anzi di non parlarne proprio con nessuno,

82

Si tratta, all’evidenza, di un lapsus: il riferimento è all’ingegnere Parisi, marito della Ziino.

587
tranne che con i magistrati inquirenti, è chiaro, io ricordo questo termine, non è
che dissi con i giudici o con i poliziotti, dissi con i magistrati inquirenti".
Questa chiara, spontanea risposta dell'imputato all'esame del P.M. avrebbe dovuto
convincere chiunque della correttezza del suo comportamento.
Invece s'è preferito dar credito ad una teste che ha taciuto per anni

su

"comportamenti" poi ritenuti anomali, continua a tacere o a dire il falso davanti al
G.I. dott. Falcone; tace ancora davanti al P.M. dr. Carrara; continua a frequentare
l'imputato, ad essere presente alle ricorrenze dei Contrada; ad avere con la sua
famiglia rapporti successivi ai presunti comportamenti "anomali">>;
Si ricorda improvvisamente e riferisce al suo avvocato quanto costui, non da
avvocato ma da politico, aveva già scritto in un suo libro "La mafia politica".
Contrada, quindi, s'era limitato a consigliarle doverosamente di rivolgersi solo ai
Magistrati e di non farne oggetto di salottiere discussioni ove fosse venuta a
conoscenza di notizie utili alle indagini: che peraltro ella non ha mai avuto, come
candidamente ha ammesso e confermato.
Ed allora cosa poteva apprendere il dott. Contrada da una persona che
sull'argomento nulla ha mai saputo ?
Ma quale inquietudine può provocare l'esortazione di parlarne solo con i magistrati
inquirenti e neppure con lui non essendo allora più in polizia? >> (pagine 107 e

108 Vol. VI, capitolo VI, pag. VI. 1 dell’Atto di impugnazione).
La risposta dell’imputato, lungi dall’essere chiara, spontanea e convincente come
sostenuto dai difensori appellanti, si è dimostrata mendace.
In primo luogo, la inibizione a parlare di fatti eventualmente a sua conoscenza, relativi
all’attività del marito ed alle circostanze antecedenti alla sua uccisione, venne rivolta alla
vedova Parisi senza alcuna eccezione.

588
Ed invero, nel corso del suo esame la Ziino ha categoricamente smentito la tesi che
l’odierno imputato le avesse affatto rivolto una “esortazione” a parlare soltanto con i
magistrati inquirenti: <<ZIINO G:<< il dott. Contrada mi disse con fermezza che
qualunque cosa io potessi sapere che riguardava la morte di Roberto dovevo stare
zitta, non parlarne con nessuno e ricordarmi che avevo una figlia piccola.
P.M.: Lei ricorda se in quella circostanza il dott. Contrada le disse sulla opportunità di
riferire

quanto

a sua conoscenza eventualmente

soltanto ai magistrati o ad un

magistrato?

ZIINO G.: No, no. Mi disse solo queste testuali parole>> (pagine 3 4 trascrizione udienza 31 maggio 1994).
Ed ancora : <<AVV. MILIO:
disse

di

Non le disse, lei ricorda bene, non le

parlarne solo con il magistrato? ZIINO G.:

assolutamente. AVV. MILIO:

No,

Assolutamente.

ZIINO G.: No, perche se lui me l'avesse detto di parlare con il
magistrato, io la prima cosa

che avrei

fatto, l'avrei detto al

magistrato>> (ibidem, pag. 15).
In effetti, ai sostituti procuratori Ayala e Signorino, che la
interrogarono poco tempo dopo, la Ziino non fece menzione alcuna
della visita dell’imputato (cfr. pag. 5 della trascrizione).
La smentita della teste ha trovato piena conferma non solo nel resoconto dell’episodio
fatto al prof. Galasso nel 1987, ma soprattutto nella seconda visita di Contrada, quella
del 7 febbraio 1988.
L’imputato, infatti, ove tale limitazione vi fosse stata davvero, non avrebbe avuto motivo
alcuno di adontarsi e, al contempo, mostrare interesse per il colloquio della Ziino con il
G.I. Falcone, pur restando comunque anomala la richiesta di notizie sul contenuto del

589
colloquio, coperto dal segreto istruttorio.
Altrettanto falsa è l’affermazione di Contrada secondo cui gli ammonimenti a non parlare
di vicende comunque connesse all'omicidio sarebbero stati collegati al dichiarato
proposito della Ziino di proseguire l’attività imprenditoriale del marito.
Per renderla credibile, in sede di esame l’imputato ha affermato di avere rivolto tale
amichevole consiglio in più occasioni, collegando tale asserzione al fatto che la Ziino
avrebbe manifestato l'intenzione di continuare l'attività imprenditoriale dell’ing. Parisi
non già lo stesso giorno della sua uccisione, ma successivamente.
Ancora una volta, però, le dichiarazioni della Ziino, di segno opposto a quelle
dell’imputato, hanno trovato pregnanti riscontri.
A pag. 1483 della sentenza appellata, infatti, viene riportato un brano del verbale di
confronto del 3 novembre 1990 tra la Ziino e Contrada (acquisito all’udienza del 31
maggio 1994, fogli 206-209), nel quale la prima ricorda l’ammonimento a tacere,
rivoltole in quanto madre di una bambina piccola, e Contrada - immediatamente dopo ricollega quell’ammonimento alla esternazione, da parte della donna, del proposito di
dare un seguito all’attività di impresa.
Al riguardo, basta ricordare che il confronto ebbe ad oggetto una circostanza specifica, e
cioè il contenuto ed il senso delle espressioni usate dall’imputato in occasione della visita
del 23 febbraio 1985, visita compiuta a distanza di poche ore dall’omicidio Parisi; non,
dunque, asseriti, successivi colloqui dell’imputato con la Ziino.
Non a caso, infatti, in sede di confronto Contrada disse di avere esortato la donna a
parlarne con il dott. Signorino, cioè con il Pubblico Ministero di turno che, di lì a
poco,l’avrebbe sentita: << Ziino : D.R.:“ Quando il dott. Contrada mi venne a trovare mi
esortò a stare molto attenta alle cose che io potevo dire e di pensare anche al fatto che
avevo una bambina ancora piccola.

590
Contrada:“ Raccomandai alla sig.ra di stare attenta poichè ella mi aveva manifestato la
volontà di continuare ad operare nel settore imprenditoriale dell’azienda pilotata dal
marito. Intendevo in tal modo mettere in guardia la sig.ra dai pericoli cui poteva andare
incontro parlando con persone sbagliate e le raccomandai di rassegnare tutto ciò di cui era
a conoscenza al magistrato inquirente, all’epoca dott. Signorino. Ricorda questo fatto
signora?”
Ziino: “Si, effettivamente il tono e le circostanze delle raccomandazioni fattami dal dott.
Contrada erano proprio quelle testè riferite. Ricordo pure che il dott. Contrada mi chiese
se conoscessi il dott. Signorino che era in buoni rapporti con Roberto ed io risposi
affermativamente (cfr. p.v. di confronto cit. f. 2)>>.
Conserva, dunque, piena validità, ed anzi è rafforzata dal mendacio dell’imputato, la
considerazione del Tribunale (pag. 1489 della sentenza appellata) secondo cui <<non si

vede come la donna che aveva perso il marito poche ore prima della visita fatta
dal dott. Contrada (ha precisato di essere da poco ritornata dall’ospedale dove
non le avevano neppure fatto ancora vedere la salma) avesse potuto comunicare
al dott. Contrada il proposito di continuare ad operare nel settore imprenditoriale
del marito e non si vede come avrebbe potuto dare prova a poche ore dal delitto “
di parlare a ruota libera” sul complesso intreccio di interessi che facevano capo
all’impresa del marito (…)<< la sig.ra Parisi ha sul punto precisato di avere
maturato

solo

successivamente

la

decisione

di

proseguire

l’attività

imprenditoriale del marito e che sarebbe stato del tutto illogico pensare a questo
poche ore dopo il delitto>>.
A tale considerazione ne vanno aggiunte due ulteriori.
In primo luogo, la stessa vedova Parisi ha riferito di non essere mai stata tenuta al
corrente dal marito dei fatti di gestione della I.C.E.M.: <<ZIINO G.: No. Con Roberto

591
non si parlava mai né di rapporti di lavoro, né di rapporti inerenti alle aziende nè di
calcio, era solo... Quando tornava

a casa si parlava solo di cose di casa>>(pag. 2

trascrizione udienza 31 maggio 1994)… << Io non sapevo neanche quale fosse l'assetto
societario>> (ibidem, pag.6).
In secondo luogo, non risulta che vi fossero state successive occasioni di incontro a tu per
tu con l’imputato, nelle quali la donna avrebbe potuto manifestare le sue aspirazioni ad
occuparsi dell’impresa e dunque far temere che potesse parlare “a ruota libera”.
Quest’ultima considerazione offre il destro per confutare l’obiezione difensiva secondo
cui il carattere strumentale delle rivelazioni “postume” della Ziino emergerebbe anche
dal fatto che la stessa avrebbe continuato <<a frequentare l'imputato, ad essere

presente alle ricorrenze dei Contrada; ad avere con la sua famiglia rapporti
successivi ai presunti comportamenti "anomali>>.
Nel corso del suo esame, infatti, Gilda Ziino, più volte sollecitata a spiegare se e quali
rapporti avesse mantenuto con Bruno Contrada dopo la visita del 23 febbraio 1985, ha
chiarito, con estremo nitore e costanza espositiva:
•

di avere rivisto l’imputato due o tre volte, di non avere mai parlato con lui dello
stato delle indagini sull'omicidio di suo marito, pur avendo sperato che lo stesso
Contrada potesse darle qualche notizia (pag. 9 della trascrizione);

•

che, dopo la visita del 7 febbraio 1988 e prima del confronto in Procura,
Contrada non si era più fatto vivo con lei (ibidem, pag. 12)

•

di avere invitato a colazione, per l'Epifania dell’anno successivo alla morte del
marito, e, quindi nel 1986 , Bruno Contrada con la moglie, il figlio e la
fidanzata del figlio, continuando comunque, pur memore dell'avvertimento
ricevuto, a nutrire la speranza che egli potesse dirle qualcosa (ibidem, pag. 31) ;

•

di essere stata sempre trattata in modo affettuoso dalla signora Contrada, che

592
qualche volta aveva sentito per telefono e che, una sera, l’aveva invitata a cena
a casa sua, mandandola a prendere in macchina con un maresciallo;
•

che in tale occasione, nella quale erano presenti due o tre ospiti, l’imputato non
era a Palermo e, avendo telefonato a casa alla moglie, aveva salutato essa teste
per telefono ( ibidem, pag. 36 e segg.);

•

che quella cena era stata successiva al pranzo dell’Epifania del 1986 e successiva
al matrimonio dell’avv. Guido Contrada, figlio dell’imputato, al quale essa teste
era stata invitata e non aveva partecipato, inviando, comunque il regalo di nozze
(ibidem, pag. 37);

•

di avere chiesto ad un amico d’infanzia del marito, l’avv. Tommaso Romano, di
interessarsi per farle avere i vestiti indossati dall’ing. Parisi il giorno della sua
uccisione, e però di averli ottenuti avendone parlato con la signora Contrada, la
quale, tempo dopo, le aveva personalmente telefonato preannunciandone il
recapito a casa, risultato evidentemente dovuto ad un

interessamento

dell’imputato (ibidem, pag. 42-43).
Le circostanze dianzi esposte non palesano in alcun modo, come si adombra da parte dei
difensori appellanti, un comportamento schizoide e contraddittorio della teste, né
comunque tale infirmarne la credibilità.
La Ziino, infatti, ha costantemente ribadito di non avere avuto più alcun contatto con
Contrada nel periodo tra la visita del 7 febbraio 1988 ed il confronto al cospetto del PM
Carrara; circostanza che va correlata al già evidenziato spessore sintomatico della
condotta dell’imputato - complessivamente considerata - rispetto al singolo episodio
della prima visita.
Oltretutto, non si comprende come la gratitudine e la simpatia nutrite nei confronti della
moglie del dott. Contrada, sinceramente impegnata a lenire il suo dolore, possano

593
incidere sulla credibilità della teste, né stupisce che la stessa Parisi, pur perplessa ed
intimorita dagli ammonimenti ricevuti il 23 febbraio 1985, avesse sperato che l’imputato
le desse qualche notizia sulle indagini riguardanti l’omicidio del marito. Senza dire che
gli stessi episodi riferiti - non è priva di significato, a conferma nelle riserve nutrite dalla
Ziino, la sua mancata partecipazione alle nozze del figlio dell’imputato - non delineano
quella familiarità e quella consuetudine di rapporti che la Difesa oppone al fine di
tacciare la teste di avere fatto mendaci rivelazioni “postume”.
Non fa una piega, del resto - ed anzi giustifica ampiamente l’accondiscendenza mostrata
in sede di confronto - la spiegazione offerta dalla Ziino, nel corso del suo controesame
(pag. 33 della trascrizione), di fronte alla sorpresa manifestata da uno dei difensori
dell’imputato per la sua affermazione di essere uscita dalla stanza del dr. Carrara, a
confronto avvenuto, assieme a Bruno Contrada, e di averlo anche salutato:
<< AVV. MILIO: In un ufficio. Vi siete salutati con il Contrada quando vi siete visti?
ZIINO G.:

Siamo usciti assieme, si.

AVV. MILIO:

Ah, siete usciti addirittura assieme?

ZIINO G. : Certo, e logico. Io non potevo manifestare

proprio alla persona

di cui avevo timore le mie titubanze.
AVV. MILIO:

Ma timore di che, signora?

ZIINO G.:Ma lei ha dimenticato, mi scusi, che il dott.
casa mia successivamente

Contrada e venuto a

all'incontro di Giovanni Falcone chiedendomi che

cosa mi avesse chiesto il dott. Giovanni Falcone, e perchè il dott. Contrada sapeva
che

io ero stata interrogata dal dott. Falcone quando era un incontro assolutamente

segreto?>>
Quanto alla già menzionata, sibillina, affermazione difensiva secondo cui la Ziino << Si

ricorda improvvisamente e riferisce al suo avvocato quando costui, non da

594
avvocato ma da politico, aveva già scritto in un suo libro "La mafia politica">>,
deve osservarsi che il volume non è prodotto in atti, e quindi non è dato apprezzarne il
contenuto. E’ assolutamente arbitrario, dunque, ipotizzare che il prof. Galasso possa
avere indotto la teste a riferire circostanze non vere, attinte dal suo libro ed usate a scopi
politici. Oltretutto, non è emerso in alcun modo che la Ziino avesse espresso le perplessità
legate al primo incontro con Contrada - e la vivissima preoccupazione a seguito del
secondo incontro - soltanto dopo che il volume del prof. Galasso aveva avuto la sua
prima edizione,sì da fare sospettare di essere stata influenzata dal suo autore.
Né, per altro verso, appaiono conferenti le ulteriori obiezioni difensive secondo cui:
•

non avrebbe avuto senso inibire alla Ziino di rivelare ciò che non sapeva;

•

Contrada non svolgeva compiti di Polizia Giudiziaria dal 1985.

Ora, la circostanza che la Ziino, nell’immediatezza, non ricordasse nulla di significativo
non altera la sostanza della condotta dell’imputato, e cioè le sue finalità inibitorie ed
esplorative.
La seconda obiezione, invece, prova troppo, giacchè proprio il fatto che Contrada non
svolgesse compiti di Polizia Giudiziaria all’epoca dell’omicidio Parisi priva di qualsiasi
legittimazione istituzionale il suo intervento, valutabile, piuttosto, soprattutto alla luce
della visita del 7 febbraio 1988, come il tentativo di attingere informazioni di cui farsi
portatore.
Proprio a proposito di tale visita, negata in radice dal’imputato, i difensori appellanti
affermano: <<Si resta avviliti e mortificati quando non si dà credito alla

dichiarazione resa da Contrada nel corso dell'esame del P.M. e che qui si trascrive:
"Io non ho mai chiesto questo alla sig.ra Ziino, mai se aveva reso una deposizione
al Giudice Istruttore dottor Falcone, non ho mai saputo che la sig.ra Ziino fosse
stata ascoltata, interrogata dal giudice Falcone, non sapevo che il giudice

595
Falcone si occupava dell'inchiesta sull'omicidio Parisi, non l'ho mai saputo,
quindi come potevo chiedere alla sig.ra Ziino se era stata interrogata dal giudice
Falcone "perché" io credo che molti magistrati l'abbiano sentita per la vicenda del
marito, non solo il giudice Falcone, io so senz'altro che il primo magistrato è stato
il dott. Signorino, il giudice diciamo, il sostituto di turno quel giorno.
Poi della vicenda se ne è interessato il dottor Carrara, non so poi.............."
E la Ziino interrogata dal P.M. dr. Carrara gli riferisce l'esortazione del dott.
Contrada che viene, così, interrogato dal P.M. e successivamente posto a confronto
con la teste: ebbene anche in tale sede, avanti un Procuratore della Repubblica la
sig.ra Ziino riferirà dopo di avere provato, vedendo il dott. Contrada, "un senso di
angoscia, paura, ansia e tensione nervosa" mentre invece, durante il confronto
ammetterà che il consiglio di Contrada non solo non aveva valenza intimidatoria
ma l'aveva pienamente accolto ed avallato come " raccomandazione amichevole".
L'interrogatorio reso al dott. Falcone dalla Ziino porta la data di sabato 06 febbraio
1988: ebbene poiché sull'agenda del dr. Contrada si legge che egli il 07 febbraio (
domenica ) si recò a Mondello nella villa dei Fiorentino, suoi amici, per ritirare un
orologio riparato, se ne è dedotto con plateale forzatura interpretativa che egli
invece, si è recato nella villa della Ziino sulla circonvallazione!
Ecco pertanto altra prova su come si sono interpretate le annotazioni sull'agenda di
Contrada: quelle che ci sono ed anche quelle che non ci sono!
Ma quel 07 febbraio 1988 Contrada era a Palermo: si legge così nella sua agenda!
Quindi ha certamente ragione la Ziino!!!
Con amarezza e profondo disagio non si può non concludere con il rilevare che la
interpretazione dei risultati delle indagini è stata alternativamente arbitraria,
cervellotica, preconcetta, in assoluto contrasto con gli esiti processuali ed ha

596
costituito sin dal primo momento un gravissimo pregiudizio nei confronti
dell'imputato che, appare ormai certo, era stato condannato ad esser
condannato>>.

Orbene, in ordine alla prova della visita del 7 febbraio 1988 non può
che rinviarsi alle puntuali osservazioni della sentenza di primo grado,
che ha valorizzato l’intreccio delle testimonianze della Ziino e del
prof.

Galasso

e

l’inconsistenza

della

giustificazioni

fornite

dall’imputato. Questi, infatti, ha ipotizzato che una sua visita,
successiva a quella del 23 febbraio 1985, avesse trovato causa in un
aiuto chiestogli dalla vedova Parisi per il permesso di soggiorno di due
camerieri Filippini, ma è stato smentito dalle risultanze processuali
(cfr. pagine 1491- 1492 della sentenza appellata : <<Parimenti infondato si
è rivelato anche l’espediente difensivo di ricondurre ad altra causa l’occasione
della visita dell’imputato a casa Parisi (v. permesso di soggiorno per camerieri
filippini) che è stato possibile confutare oltre che con la dichiarazione resa in
proposito dalla teste Ziino (cfr..ff. 33 e ss. ud. 31/5/1994) anche sulla base delle
annotazioni contenute nell’agenda dell’imputato da dove è possibile evincere che
la sig.ra Parisi gli aveva parlato della questione relativa ai camerieri filippini, ma
ciò era avvenuto ben due anni prima rispetto alla visita in oggetto connessa alla
sua deposizione dinanzi al G.I. di Palermo dott. Falcone (cfr. annotazione in data
4/4/1986 “ore 10 dalla sig.ra Parisi- mi parla della questione del cameriere
filippino”)>>.

Infine, l’ulteriore allegazione difensiva secondo cui la domenica 7
febbraio 1988 Bruno Contrada si sarebbe recato a Mondello nella villa
dei Fiorentino, suoi amici, per ritirare un orologio riparato, non è stata

597
incompatibile con la ricostruzione offerta dall’Accusa e recepita dal
Tribunale.
E’ ben possibile, cioè, che l’imputato sia stato a casa Fiorentino ed a
casa Parisi. Della sua visita alla Ziino del 7 febbraio 1988, comunque,
non si può dubitare, data l’immediatezza con cui la predetta cercò per
telefono e rintracciò a Roma il prof. Galasso quello stesso giorno.
In conclusione, devono essere ribadite le valutazioni già espresse circa
la prova ed il significato dei comportamenti tenuti da Contrada nei suoi
colloqui con la vedova Parisi; comportamenti che il Tribunale ha
ritenuto costituire <<obiettivamente un contributo diretto a procurare notizie
all’organizzazione criminale “Cosa Nostra” su indagini in corso su gravi fatti di
mafia ed è stata posta in essere anche quando il dott. Contrada non ricopriva più
incarichi attivi di polizia giudiziaria, ma era già passato nei ruoli del S.I.S.D.E.>>

(pag. 1493 della sentenza appellata).
Piuttosto, la vicenda in oggetto è l’ultima che consente di fissare nel
tempo la condotta di sistematica agevolazione del sodalizio mafioso
ascritta all’imputato, giacchè non offrono sicuri riferimenti cronologici
né l’episodio riferito dal pentito Gaetano Costa, né quello narrato dal
pentito Pietro Scavuzzo, né

altri episodi successivi dei quali il

Tribunale ha ritenuto comunque di trarre elementi di giudizio su tale
condotta.
Ne deriva che i termini massimi di prescrizione del reato ritenuto nella
sentenza appellata verranno a scadere il 7 agosto 2010, e cioè ventidue
anni e mezzo dopo il 7 febbraio 1988.

598
CAPITOLO XX

L’intercettazione della conversazione telefonica intercorsa il
7/10/1983 tra l’imputato e Antonino Salvo

599
Come ricordato dal Tribunale (pagine 1450 e segg. della sentenza appellata) alle ore
11,26 del 7 Ottobre 1983, sull’utenza

091-296572, in uso ad Antonino Salvo, già

raggiunto nel luglio 1983 da una comunicazione giudiziaria nell’ambito di un
procedimento, assegnato al G.I. dott. Giovanni Falcone, relativo ad una vasta associazione
di tipo mafioso, era stata intercettata una comunicazione telefonica tra il predetto e Bruno
Contrada.
Nel corso della telefonata, pervenuta presso gli Uffici dell’Alto Commissario siti nella via
Cavour, Antonino Salvo aveva richiesto - ed ottenuto immediatamente - un incontro con
l’odierno imputato: (cfr. il processo verbale di intercettazione e registrazione: <<Donna
forma l'utenza n. 235540 ed all'uomo che risponde passa il dott. Salvo Antonino, il quale
chiede ed ottiene di parlare con il dott. Contrada, i due dopo i convenevoli dicono:
Salvo:“Pronto” -Contrada:“ Sono Contrada, con chi parlo?- Salvo:“ Buon giorno sig.
Questore, Salvo sono.- Contrada:“dott. Salvo chi?”- Salvo:“Antonino”. - Contrada:“ah,
buon giorno”- Salvo:“Buon giorno dottore”- Contrada:“Buon giorno”- Salvo:“ io sentirei
il bisogno, se lei è disponibile, di incontrarla per dieci minuti, vorrei venirla a trovare.”
Contrada:“ Qui, in Prefettura?” Salvo: “ Si” Contrada:“ Ah!” Salvo:“ nel suo ufficio”
Contrada: “ Si” Salvo: “ il fatto diciamo..non è ufficiale, ma è istituzionale diciamo”
Contrada:“ ho capito va bene quando vuole” Salvo: “ eh, io posso venire anche subito”
Contrada: “ Va bene” Salvo: “ va bene ...là in via Cavour”).
Sottoposto ad interrogatorio il 5/12/1984 dai Giudici Istruttori Falcone, Borsellino e
Guarnotta, alla presenza del P.M. Domenico Signorino, Antonino Salvo aveva dichiarato
di essere venuto a conoscenza, attraverso notizie di stampa, del fatto di essere stato
indicato insieme al cugino Ignazio Salvo l’omicidio del giudice Chinnici -

nell’ambito del rapporto giudiziario per

quale possibile mandante di tale fatto delittuoso.

600
Pertanto, aveva ritenuto opportuno parlare dell’argomento con il capitano dei Carabinieri
Angiolo Pellegrini, con cui si era messo in contatto tramite il suo commilitone colonnello
Enrico Frasca, nonchè con il dott. Contrada, affinché segnalasse al proprio superiore dott.
De Francesco che si riteneva vittima di una congiura politica.
Il teste Pellegrini aveva premesso di essersi occupato, congiuntamente alla Squadra
Mobile ed alla Criminalpol, delle indagini relative alla strage di via Pipitone Federico, in
cui aveva perso la vita il giudice Chinnici.
I firmatari del rapporto giudiziario a carico di Greco Michele +5, relativo a tale fatto
delittuoso, trasmesso all’A.G. in data 31/8/1983, erano stati lui stesso per i Carabinieri ed
il dott. De Luca, all’epoca dirigente della Criminalpol, per la Polizia.
Il predetto teste aveva, quindi, riferito che il consigliere istruttore Chinnici, poco prima di
essere ucciso, gli aveva personalmente comunicato che era in procinto di emettere
mandato di cattura nei confronti dei cugini Salvo quali associati mafiosi. Tale sua
intenzione, tradottasi anche in una richiesta di parere trasmessa alla Procura, e nota
nell’ambiente investigativo palermitano, era stata evidenziata nel predetto rapporto
giudiziario, trasmesso all’A.G. di Caltanissetta dopo la sua uccisione.
Il teste Pellegrini aveva soggiunto:
•

di essere stato subito informato, dal personale che eseguiva le operazioni di
intercettazione telefonica, della telefonata tra Antonino Salvo ed Contrada del 7
ottobre 1983;

•

di essere stato contattato, la stessa sera, dal colonnello Enrico Frasca, il quale gli
aveva riferito che i cugini Salvo intendevano parlargli per fornire alcuni
chiarimenti in merito alla loro posizione processuale ed in relazione al rapporto
giudiziario sulla strage Chinnici;

•

di essersi riservato di dargli una risposta, di essersi stupito che i predetti sapessero

601
del rapporto e della sua veste di estensore, di avere informato tempestivamente il
giudice

Falcone sia della richiesta fattagli pervenire dai Salvo attraverso il

colonnello Frasca;
•

di avere,quindi,comunicato al Frasca che non riteneva opportuno incontrare i
Salvo, perché colpiti da comunicazione giudiziaria nell’ambito del procedimento
penale istruito dal giudice Falcone;

•

di essersi determinato a ricevere Antonino Salvo soltanto il primo dicembre 1983,
di ritorno da una missione in Brasile e dopo reiterate richieste da parte del
colonnello Frasca (in tale circostanza, il Salvo aveva lamentato di essere vittima
di un complotto politico ordito dal partito comunista,che non essendo stato
finanziato dal suo gruppo, aveva strumentalizzato la magistratura e la polizia
giudiziaria);

•

di avere riferito per iscritto a Falcone ed al colonnello Castellano, suo
Comandante di legione, della telefonata del 7 ottobre e dell’incontro del primo
dicembre;

•

di avere occasionalmente appreso dallo stesso Falcone, nella primavera del 1984,
che Contrada non lo aveva mai informato del suo colloquio con Antonino Salvo
(“aspetto ancora di avere notizie di quella telefonata”, cfr. ff. 177 trascrizione
udienza 31 maggio 1994).

Detta circostanza aveva trovato conferma, secondo il Tribunale, nella deposizione del
teste Giuseppe Ayala.
Questi aveva riferito di essere stato messo in guardia sul conto di Contrada da Giovanni
Falcone (“Accura a Contrada”), il quale aveva motivato tale sua diffidenza anche con
l’episodio della telefonata intercettata con Antonino Salvo, rimarcando che l’odierno
imputato non lo aveva informato di essa, a differenza di quanto aveva fatto il colonnello

602
Pellegrini per la telefonata a lui fatta dal colonnello Frasca (cfr. pagine 49 e segg., 126 e
segg trascrizione udienza 1/7/1994).
Il Tribunale, poi, (pagine 1465- 1466 della sentenza appellata) riteneva <<del tutto
incredibile la circostanza addotta dall’imputato secondo cui, nell’Ottobre 1983, alla data
di quel colloquio, che ha tentato di far apparire come un fatto assolutamente ordinario,
egli non fosse a conoscenza nè delle indagini in corso sui Salvo da parte dell’Ufficio
Istruzione di Palermo, che già dal Luglio precedente aveva emesso a carico dei predetti
una comunicazione giudiziaria, nè delle indagini condotte sia dai C.C. che dalla P.S.
sugli stessi, confluite nel rapporto giudiziario inoltrato nell’Agosto del 1983, nel quale
entrambi i cugini erano indicati quali possibili mandanti della strage Chinnici>>.
Ancorava tale convincimento sia alla natura dell’incarico di Capo di Gabinetto dell’Alto
Commissario, ricoperto da Contrada, sia a quanto detto dallo stesso imputato all’udienza
del 25/11/1994, e cioè di essere stato sempre stato il punto di riferimento di tutte le notizie
riguardanti indagini di mafia ed in particolare l’interlocutore esclusivo e privilegiato dei
funzionari della P.S. D’Antone e De Luca, tanto da essere stato preavvisato del mandato
di cattura emesso a carico di entrambi i Salvo nel novembre 1984.
Quel giudice, inoltre, a fronte delle convergenti dichiarazioni dei testi Pellegrini ed Ayala,
disattendeva l’assunto dell’imputato di avere informato il giudice Falcone della telefonata
e dell’incontro del 7 ottobre 1983, peraltro senza essere tenuto a farlo, non avendo la
veste di ufficiale di Polizia Giudiziaria (segnatamente, Contrada aveva dichiarato di
averne ravvisato l’opportunità quando il colonnello dei C.C. Castellano era venuto in
visita dal Prefetto De Francesco per comunicare che era stata intercettata una telefonata tra
Antonino Salvo ed il suo capo di Gabinetto).
Reputava, ancora, non credibile l’ulteriore affermazione di Contrada di avere redatto per
l’Alto Commissario, come era solito fare secondo una prassi consolidata, un appunto

603
scritto del colloquio, atteso che di quell’appunto non era stata rinvenuta traccia nonostante
le ricerche che l’Alto Commissario De Francesco, escusso come teste, aveva riferito di
avere disposto, e considerato che lo stesso De Francesco non conservava alcun ricordo
dell’episodio.
Reputava, infine, destituita di fondamento la tesi, sostenuta dall’imputato, della mancata
disponibilità di apparecchi di registrazione presso i locali dell’Alto Commissario, tesi
smentita dal teste De Francesco ed in ogni caso palesemente pretestuosa, dato che il
colloquio con Antonino Salvo avrebbe potuto essere ritardato per il tempo necessario a
procurarsi l’apparecchio di registrazione nei vicini uffici in dotazione al S.I.S.D.E., ubicati
nella via Roma.
In definitiva, la condotta tenuta dall’imputato in occasione della telefonata del 7 ottobre
1983 - segnatamente, l’avere immediatamente ricevuto Antonino Salvo presso l’Ufficio
dell’Alto Commissario - ed il suo comportamento processuale sono stati valutati dal
Tribunale come sintomatici di un rapporto personale esistente tra i due, celato a ragion
veduta da Contrada all’Alto Commissario, ma anche al Giudice Istruttore dottor Giovanni
Falcone, che procedeva nei confronti dei cugini Antonino ed Ignazio Salvo per il reato di
associazione mafiosa (pag. 1470 della sentenza appellata).
*****
Sulla vicenda in esame si appuntano le censure svolte alle pagine 100 -104 del volume VI
capitolo VI paragrafo VI. 4 dell’atto di impugnazione e, assai più diffusamente, nel
volume IX dei Motivi nuovi (pagine 1-100).
Deducono i difensori appellanti che:
a) l'assenza totale di qualsiasi familiarità o frequentazione o conoscenza non
istituzionale si evince chiaramente non solo dal tenore della telefonata (Salvo:“

604
Buon giorno sig. Questore, Salvo sono.- Contrada:“dott. Salvo chi?”83) ma dal
fatto che Contrada fu chiamato attraverso il centralino della Prefettura e non
attraverso il numero diretto dell'ufficio o dell'abitazione;
b)

se ci fosse stata familiarità o motivi inconfessabili, Antonino Salvo avrebbe
preferito l’ufficialità di un incontro in ambiente istituzionale alla segretezza di un
ambiente riservato;

c) l'oggetto del colloquio, riferito dall’imputato (la denuncia di un complotto
politico) corrispondeva perfettamente a quello dell’incontro ottenuto il primo
dicembre 1983 con il colonnello Pellegrini da Antonino Salvo, il quale aveva
interesse di incontrare gli ufficiali di P.G. che indagavano su di lui - il dott. De
Luca ed il capitano Pellegrini - per chiarire la sua posizione;
d) l’imputato, che peraltro non aveva una veste formale di ufficiale di Polizia
Giudiziaria, - non aveva riferito immediatamente del colloquio, al giudice
Falcone perché nulla di utile sotto il profilo investigativo o di penalmente
rilevante si era prospettato;
e) il comportamento di Contrada era stato del tutto simmetrico a quello del capitano
Pellegrini, il quale aveva riferito a Falcone della prima richiesta di incontro,
rivoltagli il 7 ottobre 1983, soltanto con l’appunto scritto del 3 dicembre 1983,
così come l’imputato aveva riferito della telefonata e dell’incontro del 7 ottobre
1983 al Comandante legione CC di Palermo, colonnello Castellano, dopo la visita
di questi all’Alto Commissario;
f)

Antonino Salvo aveva chiesto di incontrare l’Alto Commissario De Francesco,
che lo aveva dirottato su Contrada, circostanza che il teste Antonino De Luca
aveva dichiarato, nel corso del suo esame, di avere appreso dallo stesso imputato

83

L’imputato ha riferito di avere ritenuto invece che si trattasse del dott. Domenico Salvo,
funzionario della Direzione del SISDE Roma con il quale aveva avuto rapporti di ufficio.

605
(cfr. pagine 236-237 trascrizione udienza 28-10-1994);
g) a conferma della assenza di rapporti collusivi con Antonino Salvo (che Contrada
aveva conosciuto unicamente per ragioni di ufficio, nell’ambito delle indagini per
il sequestro di persona del suocero, l’esattore Luigi Corleo), militava anche il
fatto che l’imputato, pur preavvisato dell’imminente arresto dei cugini Salvo nel
novembre 1984, non aveva fatto loro alcuna “soffiata”;
h) l’Alto Commissario De Francesco, nel corso del proprio esame, non aveva
escluso, ed anzi aveva considerato verosimile, pur dicendo di non ricordarsene,
che Contrada lo avesse avvisato della telefonata e della visita di Antonino Salvo;
i)

l’Ufficio dell’Alto Commissario non disponeva di registratori portatili, come
confermato dal teste Paolo Splendore, né, data la subitaneità dell’arrivo di
Antonino Salvo, era stato possibile reperirne uno presso i vicini uffici del SISDE.
*****

In questo dibattimento, il Procuratore Generale si è uniformato alla impostazione del
Tribunale secondo cui la condotta di Contrada sarebbe stata sintomatica di un suo rapporto
personale con Antonino Salvo e della volontà di celare quanto detto in occasione del
colloquio con lui.
Ha sostenuto che il contenuto ermetico della conversazione telefonica, l'immediatezza
dell’incontro, la sua mancata documentazione ed il successivo silenzio su di esso
andrebbero correlate alla conoscenza - sia da parte di Contrada, sia da parte di Antonino
Salvo - del rapporto di Polizia Giudiziaria a firma congiunta del capitano Pellegrini e del
dott. De Luca, inoltrato alla Procura della Repubblica di Caltanissetta il 31 agosto 1983.
L’incontro del 7 ottobre 1983, cioè, si sarebbe svolto

in un frangente in cui il

procedimento, istruito in sommaria, non era stato ancora formalizzato. Ciò spiegherebbe
l’allusione del Salvo ad un fatto <<non ufficiale… ma istituzionale, diciamo >>, colta al

606
volo dall’imputato con l’espressione <<ho capito va bene quando vuole>>.
A sostegno di tale costruzione, il Procuratore Generale, oltre a riproporre le valutazioni
già svolte dal Tribunale in ordine alle ritenute anomalie del comportamento dell’imputato,
ha richiamato una specifica circostanza riferita dal teste Pellegrini, e cioè il fatto che - in
occasione del primo contatto (quello del 7 ottobre 1983) - il colonnello Enrico Frasca
aveva specificamente menzionato il rapporto giudiziario inoltrato alla Procura di
Caltanissetta il 31 agosto 1983, ricollegandolo alla richiesta di Antonino Salvo di avere
un colloquio per chiarire la sua posizione (pag. 174 trascrizione udienza 31 maggio 1994):
<<PELLEGRINI A.: La stessa sera venni contattato da un Colonnello in pensione, il
Colonnello dei Carabinieri, il Colonnello Frasca, che mi chiese, mi disse che i

due

cugini Salvo, sia Salvo Nino che Ignazio, intendevano parlare con me, per chiarire la
loro posizione in merito al rapporto a carico di Greco Michele + 5 persone, imputati
per la strage di via Pipitone Federico.

P.M.: E la circostanza che detto rapporto fosse a

firma

anche sua era di dominio pubblico?
PELLEGRINI A.: Io in questo momento ho dei dubbi. Allora mi pare
di aver ritenuto che non fosse di dominio
pare che non fosse ancora
un

po'

il

momento

pubblico, ma mi

depositato, pero bisognerebbe vedere

in cui e stato depositato dal Procuratore

della Repubblica di Caltanissetta, che procedeva con rito sommario
e quindi rinvio, quindi non posso dirlo di preciso>>.
(…)
P.M.: Puo riferire il contenuto di questo incontro?
PELLEGRINI A.: Sommariamente posso riferirlo. Nino Salvo iniziò
col dire che rappresentava la potenza politica- economica della
Sicilia e che quindi ogni azione nei suoi confronti, specie giudiziaria,
607
era voluta dal Partito Comunista, in quanto voleva osteggiare
sua corrente politica, in qualche modo

osteggiare l'On.

la
Lima

e l'On. Gullotti. Successivamente disse anche che aveva presentato
o stava per presentare un esposto alla Procura della Repubblica di
Palermo contro coloro che avevano riferito che il Dr. Chinnici era
in procinto di emettere dei provvedimenti nei suoi confronti e
disse anche che Gassan84 era stato presso il suo

albergo, a

Ficarazzi se non sbaglio, nel suo albergo a richiesta di funzionari
della Polizia e quindi lui non ci entrava nulla e quindi

cercò

di

giustificare un po' la sua posizione>>.
*****
Ad avviso di questa Corte la vicenda, nel suo complesso, non assume
una sufficiente valenza indiziante, perché priva dei caratteri della
gravità e precisione.
A sfavore dell’imputato milita, in primo luogo, la non veridicità
dell’assunto difensivo secondo cui Antonino Salvo avrebbe chiesto di
incontrare l’Alto Commissario De Francesco, pur avendo interloquito,
in concreto, con Contrada in quanto questi svolgeva una funzione di
filtro nella sua veste di Capo di gabinetto.
Esso, infatti, è smentito dall’univoco tenore del verbale relativo alla
intercettazione telefonica del 7 ottobre 1983, che recita, nel suo incipit
<< Donna forma l'utenza n. 235540 ed all'uomo che risponde passa il
dott. Salvo Antonino, il quale chiede ed ottiene di parlare con il dott.
Contrada>>.
84

Bou Chebel Ghassan, arrestato nell’ambito delle indagini per la strage Chinnici.

608
Una seconda anomalia consiste nella insostenibilità dell’affermazione
dello stesso Contrada di non essere stato al corrente - prima del 7
ottobre 1983 - dello svolgimento indagini per mafia a carico dei
cugini Salvo.
Un terzo elemento è dato dalla smentita dell’allegazione di Contrada
di avere riferito della telefonata e del colloquio con Antonino Salvo al
G.I. Falcone poco dopo che il colonnello Castellano, comandante la
Legione Carabinieri di Palermo, aveva riferito all'Alto Commissario
De Francesco dell'avvenuta intercettazione.
Il Tribunale, inoltre, ha dimostrato che il comportamento di Contrada
non era stato affatto simmetrico a quello del capitano Pellegrini, come
invece ha continuato a sostenere la Difesa sul rilievo che, soltanto con
l’appunto del 3 dicembre 1983, quest’ultimo avrebbe reso edotto il
giudice Falcone di essere stato contattato da Antonino Salvo tramite il
colonnello Frasca.
Ed invero, lo stesso Pellegrini, in sede di esame, ha riferito di avere
subito riferito oralmente al giudice Falcone della prima richiesta di
incontro, rivoltagli il 7 ottobre 1983, e averne rassegnato il contenuto
per iscritto con la nota del 3 dicembre 1983, nella quale aveva fatto
menzione anche del colloquio del primo dicembre 1983 con Antonino
Salvo.
Il teste ha dato una logica spiegazione dell’immediato resoconto a
Falcone, e cioè la meraviglia indotta in lui dal fatto che Antonino
Salvo lo individuasse come estensore del rapporto sulla morte di
Chinnici quando ancora l’istruttoria non era stata nemmeno

609
formalizzata. Il suo narrato, oltretutto, ha trovato piena conferma nella
deposizione del teste Ayala, che, tra gli episodi cui Falcone aveva
collegato l’avvertimento di non fidarsi di Contrada, aveva citato il
differente comportamento dello stesso Pellegrini e dell’odierno
imputato in relazione agli approcci di Antonino Salvo (cfr. pag. 49
trascrizione udienza primo luglio 1995 : << .. ha telefonato sia al
colonnello Pellegrino dei Carabinieri, sia a Contrada chiedendo un
colloquio. Falcone mi raccontò che mentre Pellegrino era andato
subito da Falcone per avvertirlo, Contrada non c’era andato, senza
ulteriori commenti, così mi disse>>).
La vicenda, tuttavia, prospetta anche elementi che ridondano a favore
della linea difensiva dell’imputato.
In primo luogo, l’avere dato per accertata la disponibilità di registratori
presso uffici dell’Alto Commissario è frutto di un possibile
fraintendimento della testimonianza del Prefetto De Francesco.
Il teste Paolo Splendore, infatti, ha chiarito che, all’occorrenza, si
andava a prenderli presso il vicino centro SISDE di via Roma (pagine
83-86 trascrizione udienza 3 febbraio 1995).
Sulla attendibilità del teste Splendore non è dato dubitare, se si
considera che questi, pur essendo, per sua stessa ammissione, legato a
Contrada da uno stretto rapporto di amicizia e di natura professionale Contrada lo volle come suo collaboratore non soltanto per tutto il
periodo della sua permanenza all’Alto Commissario, ma anche in altre
successive occasioni, durante la permanenza al SISDE a Roma cfr.
pagine 31 e ss. 37 e ss. 5 e ss. trascrizione udienza 3/2/1995) - ha

610
riferito, come si è detto trattando delle propalazioni di Gaspare
Mutolo, circostanze non favorevoli alla Difesa a proposito della genesi
dell’affiliazione dell’imputato all’Ordine Equestre del Santo Sepolcro.
Il teste De Francesco, del resto, ha riferito di avere avuto nella propria
stanza un registratore, collegato col suo telefono -

e quindi,

intuitivamente, non soggetto ad essere rimosso e prestato - e di averlo
usato soltanto due o tre volte durante i trentuno mesi del suo incarico.
Ha soggiunto che il suo ufficio disponeva “sicuramente” di apparecchi
di registrazione.
Tuttavia, a fronte della nitidezza dei ricordi del teste Splendore, non
è perfettamente chiaro se la disponibilità di apparecchi di registrazione
sia stata riferita dal prefetto De Francesco agli Uffici dell’Alto
Commissario, ovvero a quelli del SISDE. Senza dire che lo stesso De
Francesco ha dichiarato che non era <<un'abitudine usuale
registrare>> (pag. 68 e ss. trascrizione udienza 31/5/1994) sicchè il
suo ricordo appare meno affidabile di quello del teste Splendore.
D’altra parte, qualora i registratori portatili fossero stati davvero
disponibili presso gli Uffici dell’Alto Commissario, Contrada non
avrebbe avuto ragione di menzionare lo specifico particolare costituito
dall’invito dell’Alto Commissario a registrare il colloquio, così
esponendosi al rischio di aggravare la sua posizione ove fosse stato
smentito circa la loro esistenza.
Ed ancora non è dato sapere con quali modalità e sulla base di quali
istruzioni lo stesso Salvo venne introdotto nella stanza di Contrada,
non apparendo, dunque, decisiva l’osservazione del Tribunale secondo

611
cui sarebbe stato possibile far fare un po’ di anticamera a Antonino
Salvo per il tempo strettamente necessario alla installazione di un
registratore. Non può escludersi, tra l’altro, che l’arrivo del Salvo fosse
stato davvero subitaneo, attesa la vicinanza tra suoi uffici di
concessionario per la riscossione dei tributi, siti in via del Parlamento,
e la sede dell’Alto Commissario, sita in via Cavour.
Appare poco plausibile inoltre, che Antonino Salvo avesse scelto gli
uffici dell’Alto Commissario, contesto nel quale

la conversazione

avrebbe potuto essere intercettata, quale sede per rivolgere
all’imputato richieste di ingerenza diretta nelle indagini che lo
riguardavano. Senza dire che la sua telefonata delle 11.26 era stata
fatta al centralino dell’Alto Commissario e non al numero diretto
dell’imputato.
Il mancato ricordo di De Francesco ed il mancato rinvenimento
dell’appunto dell’incontro con Antonino Salvo, che l’imputato assume
di avere redatto, non bastano, poi, a dimostrare che Contrada ne avesse
tenuto all’oscuro lo stesso De Francesco.
Va considerato, inoltre, che il Salvo cercò nell’imputato - lo afferma
lo stesso Contrada in sede di esame all’udienza dell’otto novembre
1994, (cfr. la trascrizione riportata alle pagine 50 e 51 del volume IX
dei Motivi Nuovi di appello) - non soltanto un tramite per rendere
edotto delle sue proteste l’Alto Commissario, ma anche una sponda per
un contatto con l’altro estensore del rapporto, e cioè il dott. Antonio
De Luca, dirigente della Criminalpol.

612
Tale condotta dello stesso Antonino Salvo è simmetrica al tentativo di
avere un incontro con il capitano Pellegrini, esperito già il 7 ottobre
1983 per il tramite del colonnello Frasca, né tale simmetria viene meno
per il fatto che, alla data del colloquio del Salvo con il capitano
Pellegrini (primo dicembre 1983) era stata, ormai, formalizzata
l’istruzione nel procedimento relativo alla strage Chinnici.
La formalizzazione, infatti, non implicava la desegretazione degli atti,
e quindi la conoscenza del contenuto del rapporto giudiziario del 31
agosto 1983, della cui esistenza il Salvo aveva dimostrato di essere al
corrente sin dal sette ottobre, e cioè sin da prima dell’incontro con
Contrada.
La simmetria tra l’approccio di Antonino Salvo nei riguardi di Bruno
Contrada e quello nei confronti del capitano Pellegrini emerge anche
dal contenuto dei collo
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  • 1. CAPITOLO I Lo svolgimento del processo Bruno Contrada veniva tratto a giudizio davanti al Tribunale di Palermo per rispondere di concorso nei reati di associazione per delinquere pluriaggravata, commesso in Palermo ed altre località del territorio nazionale fino al 29 settembre 1982, e di associazione di tipo mafioso pluriaggravato, commesso in Palermo ed altre località del territorio nazionale, dal 29 settembre 1982 in poi. Con sentenza in data 5 aprile 1996, il Tribunale lo dichiarava colpevole di concorso nel delitto di cui agli articoli 110 e 416 bis, commi IV, V e VI c.p., per avere, dapprima nella qualità di funzionario di P.S. e poi in quella di Dirigente presso l’Alto Commissario per il Coordinamento della Lotta alla criminalità mafiosa e, infine, presso il S.I.S.DE, contribuito sistematicamente alle attività ed agli scopi criminali dell’associazione mafiosa denominata “Cosa Nostra”, in particolare fornendo ad esponenti della “Commissione Provinciale" di Palermo della stessa notizie riservate, riguardanti indagini ed operazioni di Polizia da svolgere nei confronti dei medesimi e di altri appartenenti all’associazione. Per l’effetto, lo condannava alla pena di anni dieci di reclusione con riferimento all’intero periodo oggetto dei due capi di imputazione, assorbita la fattispecie di reato meno grave in quella più grave in ossequio al principio del divieto del ne bis in idem sostanziale, e lo 1
  • 2. dichiarava interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, con applicazione, a pena espiata, della misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. La motivazione della sentenza veniva articolata in cinque capitoli: il primo, dedicato al riepilogo dello svolgimento del processo; i primi due paragrafi del secondo capitolo, alla illustrazione dei criteri di valutazione della prova con riguardo agli orientamenti della Corte Suprema di Cassazione in materia di “chiamata di correo”, nonché alle problematiche correlate alla natura del delitto di associazione mafiosa ed alla configurabilità - nei termini delineati alla stregua degli arresti giurisprudenziali dell’epoca - della fattispecie del concorso eventuale in tale reato; nel terzo paragrafo, infine, per una migliore intelligenza del ruolo rivestito dall’imputato secondo il costrutto accusatorio, venivano illustrati gli incarichi istituzionali ricoperti dallo stesso Contrada. Nei dieci paragrafi del terzo capitolo venivano rassegnate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sottoposti ad esame (Gaspare Mutolo, Francesco Marino Mannoia, Salvatore Cancemi, Tommaso Buscetta, Maurizio Pirrone, Rosario Spatola, Giuseppe Marchese, Pietro Scavuzzo, Gaetano Costa e Gioacchino Pennino), con distinto riferimento al loro contenuto essenziale, alla verifica della loro attendibilità valutazioni del intrinseca ed ai riscontri estrinseci, alle contributo probatorio singolarmente e complessivamente offerto. I dieci paragrafi del quarto capitolo venivano dedicati alla disamina 2
  • 3. degli episodi, delle vicende e delle situazioni nei quali il Tribunale rinveniva ulteriori riscontri, emergenti da autonome fonti probatorie, testimoniali e documentali. alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, e cioè: • la cd. vicenda “Gentile”, originata dalla perquisizione domiciliare eseguita il 12 aprile 1980 presso l’abitazione del latitante mafioso Salvatore Inzerillo, seguita dall’intervento posto in essere dall’imputato nei confronti del funzionario di P.S. Renato Gentile (paragrafo 1); • l’operazione di polizia del 5 maggio 1980 e i rapporti tra l’imputato e l’ex Questore di Palermo Dott. Vincenzo Immordino (paragrafo 2); • la ritenuta agevolazione dell’allontanamento dall’Italia di John Gambino nel contesto e nel periodo del finto sequestro del banchiere Michele Sindona (paragrafo 3); • il rapporto Contrada-Giuliano nell’ultimo periodo di vita di quest’ultimo ed l’incontro - vivamente contestato dalla difesa tra lo stesso Boris Giuliano e l’avvocato Giorgio Ambrosoli poco prima del suo omicidio (paragrafo 4); • l’intervento dell’imputato nel procedimento di rinnovo del porto di pistola all’indagato mafioso Alessandro Vanni Calvello (paragrafo 5) • il rapporto Contrada-Cassarà-Montana (paragrafo 6) • la condotta tenuta dell’imputato a seguito di una conversazione telefonica intercorsa ed intercettata il 7 ottobre 1983 tra 3
  • 4. l’imputato e Antonino Salvo ed il successivo incontro con lo stesso (paragrafo 7); • gli incontri ed i colloqui avuti dall’imputato con la signora Gilda Ziino, vedova dell’ing. Roberto Parisi, in relazione all’omicidio di quest’ultimo, verificatosi a Palermo il 23 febbraio 1985 (paragrafo 8); • l’agevolazione della fuga dall’Italia di Oliviero Tognoli e le reazioni dell’imputato e degli ambienti istituzionali alla divulgazione, fatta nel 1989 su un noto settimanale, della notizia che lo stesso Contrada ne sarebbe stato responsabile (paragrafi 9 e 10). A chiusura del quarto capitolo, il Tribunale si soffermava su due fasi “critiche” della carriera professionale di Contrada, e cioè il trasferimento dalla Sicilia a Roma nel 1985 e la predisposizione a suo carico, nel 1988, di un provvedimento di restituzione ai ruoli della P.S., successivamente revocato. Nel quinto capitolo, infine, quel Giudice enucleava le proprie conclusioni in punto di responsabilità e, dopo un breve cenno allo spettro dei possibili, ancorché non accertati moventi della condotta dell’imputato, ritenuta provata sulla base di un compendio probatorio organicamente cementato a prescindere dal loro positivo accertamento, motivava le statuizioni sulla pena. ***** Avverso detta decisione proponevano appello i difensori dell’imputato, invocando l’assoluzione del loro assistito perché il 4
  • 5. fatto non sussiste e - in via incidentale - per l’inasprimento della pena, il Procuratore della Repubblica di Palermo, che chiedeva, altresì, in parziale rinnovazione della istruzione dibattimentale, ammettersi l’esame di alcuni, nuovi collaboratori di giustizia. Nei termini di cui all’articolo 585 comma 4 c.p.p. i difensori depositavano Motivi nuovi (nella intestazione “Motivi aggiunti”), con i quali articolavano svariate richieste di rinnovazione della istruzione dibattimentale e, nel merito, riprendevano ed ampliavano la trattazione della maggior parte dei punti oggetto dell’Atto di impugnazione. L’imputato, pertanto, veniva tratto a giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Palermo, sezione II penale, che disponeva la parziale rinnovazione dell’istruzione dibattimentale con l’acquisizione di documenti, l’escussione di numerosi testi dell’Accusa e della Difesa e l’esame dei nuovi collaboranti Francesco Onorato, Francesco Di Carlo, Giovanni Brusca, Angelo Siino, Salvatore Cucuzza, Giovan Battista Ferrante. All’esito, con sentenza del 4 maggio 2001, egli veniva assolto dalla imputazione ritenuta a suo carico dal Tribunale, perché il fatto non sussiste. In accoglimento,quindi, del ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 12 dicembre 2002, depositata il 3 aprile 2003, la Suprema Corte di Cassazione, sezione II penale, annullava l'impugnata sentenza per vizio di motivazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di 5
  • 6. Appello di Palermo per nuovo giudizio. L’imputato è stato, pertanto, citato davanti a questa Corte. All’udienza iniziale, celebrata l’undici dicembre 2003, dopo la relazione sul processo, il Procuratore Generale ha chiesto, in parziale rinnovazione della istruzione dibattimentale, esaminarsi Antonino Giuffrè, esponente di spicco di Cosa Nostra e capo della famiglia mafiosa di Caccamo e dell’omonimo mandamento, nelle more determinatosi a collaborare con la giustizia dopo essere stato arrestato in seguito ad una lunga latitanza; disporsi, ai fini indicati, nuovo esame dei collaboranti Maurizio Pirrone ed Angelo Siino; acquisirsi, previa identificazione di tale Lo Verde detto “monocolo” (menzionato dal Siino), la documentazione relativa al rilascio o ai rinnovi del porto di fucile in suo favore. La Difesa ha insistito in tutte le istanze di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale proposte nell’ambito del primo giudizio di appello e non accolte in quella sede, successivamente riassunte nella nota depositata il 12 gennaio 2004. La Corte, quindi, con ordinanza resa alla successiva udienza del 15 gennaio 2004 ha statuito sulle istanze di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale proposte dalle parti, disponendo l’acquisizione dei decreti di archiviazione emessi nei procedimenti a carico del funzionario di Polizia dott. Michele Messineo e dell’avv. Cristoforo Fileccia, rispettivamente evocati dai collaboratori di giustizia Gaspare Mutolo e Pietro Scavuzzo. Ha ammesso, altresì, l’esame del Giuffrè, e del Siino, assunti 6
  • 7. all’udienza del 30 gennaio 2004, celebratasi a Milano, nel corso della quale sono stati anche prodotti i due provvedimenti di archiviazione. Alla successiva udienza del 25 marzo 2004 si è dato atto, sulla scorta della nota del 3 marzo 2004 a firma del Procuratore della Repubblica di Palermo - Direzione Distrettuale Antimafia, della assenza di riferimenti (domande, risposte a domande o dichiarazioni spontanee) a Contrada nel corpo del “Verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione” di cui all’articolo 14 legge 13 febbraio 2001 n. 45, trasmesso in forma pressochè integralmente “omissata”, riguardante il collaboratore di giustizia Antonino Giuffrè. Alla successiva udienza del 15 aprile 2004 il Procuratore Generale ha depositato un supporto informatico (CD ROM) contenente una conversazione intercettata l’undici novembre 2001 all’interno di una autovettura tra tali Pietro Landolina e Salvatore Gottuso. Quindi, all’udienza del 29 aprile 2004 è stata acquisita la nota del precedente 23 aprile della Procura della Repubblica di PalermoDirezione Distrettuale antimafia, in ordine alla pendenza delle indagini preliminari nel corso delle quali era stata effettuata l’intercettazione ambientale. La Corte, inoltre, ha statuito sulle eccezioni difensive riguardanti la legittimità ed utilizzabilità della intercettazione stessa e ha disposto, al contempo, l’acquisizione dei relativi verbali, oltre che della sentenza irrevocabile della Corte di Appello di Palermo in data 15 marzo 1994 a carico di Farinella ed 7
  • 8. altri. Quindi, con ordinanza dibattimentale del 13 maggio 2004 è stata disposta perizia di trascrizione dell’intercettazione ambientale. All’udienza del 17 giugno 2004 è stato assunto l’esame del perito ed è stata disposta la rinnovazione delle operazioni, con la nomina di un collegio di due periti. Alla successiva udienza del 28 ottobre 2004 si è proceduto all’esame degli stessi e del consulente tecnico della Difesa, nonché alla acquisizione, sul consenso delle parti, della relazione a firma del consulente della Pubblica Accusa (essendo state prodotte anche le relazioni a firma dei periti e del c.t. della Difesa). Sono state, inoltre, acquisite la sentenza di condanna del dott. Ignazio D’Antone per concorso esterno in associazione mafiosa, resa dal Tribunale di Palermo in data 22 giugno 2000, quella di conferma, resa dalla Corte di Appello di Palermo il 30 aprile 2003, nonchè la sentenza di rigetto del ricorso per cassazione (n. 892/2004 della sezione VI penale della Suprema Corte), resa il 26 maggio 2004, ed infine è stato ammesso l’esame dei predetti Gottuso e Landolina. Questi ultimi sono stati escussi alla successiva udienza del 25 novembre 2004 quali indagati per reato connesso (il solo Landolina si è avvalso, della facoltà di non rispondere, mentre il Gottuso, avendovi rinunciato, ha assunto la veste di testimone assistito). Infine, le udienze del 10 febbraio, del 24 febbraio, del 10 marzo, del 7 aprile, del 21 aprile, del 5 maggio, del 19 maggio e del 9 giugno 2005 sono state dedicate alla requisitoria del Procuratore Generale. 8
  • 9. Le successive udienze del 7 luglio, del 29 settembre,del 13 ottobre del 27 ottobre, del 10 novembre, del 24 novembre, del 15 dicembre, del 12 gennaio 2006 e del 26 gennaio 2006 sono state dedicate all’arringa. Nelle more, in data 14 novembre 2005 il Procuratore Generale ha depositato una memoria relativa ad alcuni dei temi trattati nel processo (la cd. vicenda Gentile, il blitz del 5 maggio 1980, l’allontanamento di Salvatore Riina da Borgo Molara, i rapporti dell’imputato con soggetti affiliati alla massoneria) ed inoltre, sull’accordo delle parti, è stato acquisito stralcio dei verbali in data 2 ottobre 1992 e 4 novembre 1992, relativi agli interrogatori resi al Pubblico Ministero dal collaboratore di Giustizia Giuseppe Marchese. Infine, all’udienza del 24 febbraio 2006, dopo la replica del Procuratore Generale, l’imputato ha reso dichiarazioni spontanee. La Difesa ha rinunciato alla propria replica, limitandosi a ribadire le già formulate richieste conclusive, e la Corte si è ritirata in camera di consiglio per la decisione, resa il 25 febbraio 2006. 9
  • 10. CAPITOLO II Brevi puntualizzazioni sul concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso, sui criteri di valutazione delle chiamate di correo e sulla necessità della valutazione unitaria degli elementi di prova. Le censure articolate nel primo volume dell’Atto di impugnazione intercettano il tema della configurabilità del concorso esterno nel reato di associazione mafiosa, contestata dai difensori appellanti (pag. 33). Questi ultimi, infatti, operata una disamina della dottrina e della giurisprudenza che si erano espresse in senso contrario ad essa (con riguardo, si intende, al concorso materiale), hanno dedotto che il Tribunale sarebbe stato animato <<da ragioni ideologiche o, se si vuole, da inaccettabili scelte di politica criminale>>, che sarebbero state dichiaratamente fatte proprie dalla sentenza appellata. In essa, infatti, soggiungono i predetti difensori, si afferma che: • <<…il settore delle relazioni tra soggetti appartenenti al mondo della politica, dell’amministrazione, dell’imprenditoria, delle professioni, della magistratura, della finanza, con l’organizzazione mafiosa, ove non si atteggi in forme di vera e propria integrazione nella predetta struttura criminale, è quello che in modo più congeniale si presta alla riconducibilità giuridica alla figura del concorrente esterno>>; • lo strumento giuridico del concorso esterno << seppure abbisognevole di una prudente applicazione da parte del giudice, certamente si configura di indubbia efficacia per la repressione proprio di 10
  • 11. quelle forme di collusione che, tanto più pericolose quanto più subdole e striscianti, appaiono maggiormente riprovevoli e sintomatiche dell’elevata capacità di infiltrazione della mafia nel tessuto della società civile e pertanto in grado di evidenziare la potente carica eversiva di tale realtà criminale>>. Orbene, dall’epoca del deposito dei motivi di appello, datati primo gennaio 1997 e successivi alla sentenza n. 16 del 1994 (Demitry) ed alla sentenza n. 30 del 1995 (Mannino, in sede cautelare), la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunziarsi ancora due volte a sezioni unite, con le sentenze n. 22327 del 2003 (Carnevale) e n. 33748 del 2005 (Mannino, in sede di cognizione piena) nel senso dlla configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa. Essa, peraltro, è presupposta nella stessa sentenza di annullamento con rinvio resa in questo processo, con cui la Corte di Cassazione, nel censurare la pronunzia del giudice di appello, ha rimarcato la distinzione tra la fattispecie in esame e quella del favoreggiamento personale. Ha rilevato che il concorrente esterno << pur non essendo stabilmente inserito nella struttura organizzativa dell'associazione, opera sistematicamente con gli associati, al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attività criminosa dell'associazione o a perseguire i partecipi di tale attività, in tal modo fornendo uno specifico e concreto contributo ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione medesima; mentre nel reato di favoreggiamento il soggetto aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o non nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa>> (pagina 322). Nel corso della discussione svolta in questo dibattimento di appello, pur senza rinunciare formalmente al motivo riguardante la configurabilità del concorso esterno in associazione 11
  • 12. mafiosa, la Difesa ha richiamato i principi enunciati nelle sentenze Carnevale e Mannino, che, pertanto, si ritiene sufficiente esporre nel modo più conciso possibile. Si è accennato che, già prima della sentenza Carnevale, il concorso eventuale in associazione mafiosa era stato ritenuto configurabile non soltanto nelle forme della determinazione e della istigazione, ma anche come concorso materiale, e cioè nei casi in cui il terzo, pur non essendo mai entrato a far parte dell’associazione (per non averlo voluto o perché non accettato come socio) tuttavia, presti all’associazione stessa - nell’ambito della attività da lui svolta, nelle professioni, nella politica, nelle pubbliche amministrazioni, nella società in genere - un proprio contributo, a condizione che tale apporto, valutato ex ante, e in relazione alla dimensione lesiva del fatto e alla complessità della fattispecie, sia idoneo, se non al potenziamento, almeno al consolidamento ed al mantenimento dell’organizzazione. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza del 28 dicembre 1994, n.16 (imp. Demitry), nel confermare la configurabilità del concorso eventuale nel reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, avevano delineato la diversità di ruoli tra il partecipe all’associazione e il concorrente eventuale materiale nel senso che: • il primo é colui senza il cui apporto quotidiano, o comunque assiduo, l’associazione non raggiunge i suoi scopi o non li raggiunge con la dovuta speditezza, é, insomma colui che agisce nella “fisiologia”, nella dell’associazione; 12 vita corrente quotidiana
  • 13. • il secondo è, per definizione, colui che non vuol far parte dell'associazione e che l'associazione non chiama a “far parte” di sé – difettando il requisito della affectio societatis - ma al quale si rivolge per colmare vuoti temporanei in un determinato ruolo, ovvero, soprattutto, nel momento in cui essa entra in fibrillazione ed attraversa una fase “patologica” che, per essere superata, richiede il contributo temporaneo, limitato anche ad un unico intervento, di un esterno (il concorrente, insomma é il soggetto che occupa uno spazio proprio nei “momenti di emergenza” della vita associativa). Tale “parametro clinico” della fibrillazione risulta accantonato nella sentenza Carnevale, nella quale l’accento logico della partecipazione ad associazione mafiosa rispetto al concorso esterno viene posto essenzialmente sul predicato “fa parte di”. Con detta pronuncia, il Giudice di legittimità ha evidenziato che <<l'appartenenza di taluno ad una associazione criminale dipende anche dalla volontà di coloro che già partecipano all'organizzazione esistente. E a tal fine possono rilevare certamente le regole del sodalizio, anche se l'esistenza dell'accordo può risultare pure solo di fatto: purché da fatti indicativi di una volontà di inclusione del soggetto partecipe. Non si tratta di valorizzare esclusivamente le regole «statutarie» dell'associazione, ma di valutare in concreto l'effettiva volontà degli associati, come avviene in ogni reato doloso, anche quando questa volontà possa desumersi dal rispetto di regole o prassi criminali. La necessità di ricorrere alle norme sul concorso eventuale deriva appunto dall'esigenza di assegnare rilevanza penale anche a contributi significativi resi 13
  • 14. all'organizzazione criminale da parte di chi non sia in essa considerato incluso dagli associati. Se il reato associativo, infatti, è un reato a concorso necessario, la volontà collettiva di inclusione è determinante; ma non può farsene derivare l'irrilevanza penale di comportamenti significativi sul piano causale e per- fettamente consapevoli>>, attesa la funzione di estensione della punibilità al partecipe atipico rivestita dall’articolo 110 c.p., ove la sua condotta sia strumentale alla consumazione del fatto tipico. In sintesi, il concorso cosiddetto esterno nel reato di associazione mafiosa è ritenuto configurabile in capo alla persona che, priva della affectio societatis e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione, e l'agente se ne rappresenti, nella forma del dolo generico diretto, l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso. Tali principi sono stati riaffermati con la sentenza 33748/05, che si è occupata dei requisiti del concorso esterno in relazione al sostegno e allo scambio politico-elettorale, evidenziando la necessità che i patti illeciti fra il politico ed il sodalizio mafioso siano ben definiti nelle loro linee essenziali. Segnatamente, la decisione in esame ha sottolineato che il contributo del concorrente deve essere munito di efficienza causale per la realizzazione del "fatto criminoso collettivo", e che, per ritenere avverato tale requisito, non giova il ricorso alla categoria della causalità psichica; non basta, cioè, dichiararsi "disponibili" verso 14
  • 15. l'associazione mafiosa, ma occorre porre in essere un apporto attivo, tangibile e concreto. Tale contributo causale, unitamente al "fatto tipico", cioè all'evento di conservazione o rafforzamento del sodalizio, costituisce oggetto del dolo diretto del concorrente non inserito nella compagine sociale. L’appellata sentenza ha fatto buon governo degli enunciati principi, riconducendo al paradigma del concorso esterno in associazione mafiosa uno spettro di condotte di agevolazione, inizialmente circoscritte quanto ai beneficiari, quindi progressivamente estese ed idonee a rafforzare il sodalizio mafioso nel suo complesso; condotte necessariamente illuminate dal dolo diretto in ragione della loro natura (attività di depistaggio delle indagini di polizia, di agevolazione sistematica di latitanti o di ricercati mafiosi o di soggetti in stretti rapporti criminali con “Cosa Nostra”, attività a presidio della regola dell’omertà, come la rivelazione al Riccobono delle lamentele del costruttore Gaetano Siragusa) ma anche della veste professionale dell’imputato e dal bagaglio di conoscenze acquisito in ragione di essa. ***** La sentenza 33748/05 è stata evocata dalla Difesa anche per le notazioni che riguardano la valutazione del quadro indiziario ed il rapporto tra la analisi e la sintesi globale dei singoli elementi indiziari di prova. In essa, infatti, al paragrafo n. 8 si richiama il principio secondo cui <<gli indizi devono essere, infatti, prima vagliati singolarmente, verificandone la valenza qualitativa individuale e il grado di inferenza derivante dalla loro gravità e 15
  • 16. precisione, per poi essere esaminati in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo: sicché ogni "episodio" va dapprima considerato di per sé come oggetto di prova autonomo onde poter poi ricostruire organicamente il tessuto della "storia" racchiusa nell'imputazione>>. Rinviando al vaglio delle censure riguardanti ogni singolo episodio o circostanza la valutazione del se - ed in quali casi - il Tribunale abbia sommato elementi dotati dei caratteri dell’indizio piuttosto che addendi totalmente neutri, mette conto ricordare che la sentenza di annullamento con rinvio resa in questo processo ha riaffermato il principio della valutazione unitaria e complessiva degli elementi di prova (pagine 258 e segg.) nei seguenti termini: <<… ai sensi dell'art. 192 c.p.p., non può dirsi adempiuto l'onere della motivazione ove il giudice si limiti ad una mera considerazione del valore autonomo dei singoli elementi probatori, senza pervenire a quella valutazione unitaria della prova, che è principio cardine del processo penale, perchè sintesi di tutti i canoni interpretativi dettati dalla norma stessa (…) Nella valutazione della prova il giudice deve prendere in considerazione tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sé e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, cioè la verità del caso concreto (….) Ha violato tale principio la sentenza impugnata che (come risulta all'evidenza nelle conclusioni, raffrontate con quelle rassegnate dal giudice di primo grado, e come si evidenzierà con riferimento alle singole parti della sentenza stessa) ha parcellizzato la valenza significativa di ciascuna fonte di prova, analizzandola e 16
  • 17. valutandola separatamente e in modo atomizzato dall'intero contesto probatorio, in una direzione specifica e preconcetta, astenendosi dalla formulazione di un giudizio logico complessivo dei dati forniti dalle risultanze processuali, che tenga conto non solo del valore intrinseco di ciascun dato, ma anche e soprattutto delle connessioni tra essi esistenti; per di più rispetto ad una tipologia di reato contrassegnato da una condotta finalizzata alla conservazione e al rafforzamento dell'associazione criminosa, desumibile, considerata proprio la struttura della condotta stessa, da una serie di elementi che soltanto attraverso una valutazione complessiva possono, almeno di norma, assumere il carattere della specificità. Anzi, nei delitti associativi, il fulcro centrale della prova è costituito, nella prevalenza dei casi, dalla prova logica, dal momento che la prova dell'esistenza della volontà di contribuire alla conservazione e al rafforzamento dell'associazione criminosa è desumibile per lo più dall'esame d'insieme di condotte frazionate ciascuna delle quali non necessariamente dimostrativa dell'apporto fornito alla vita del sodalizio mafioso(…) La valutazione dell'insieme è imprescindibile allorchè si tratti di indizi, ciascuno dei quali abbia una portata possibilistica e non univoca: solo l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice (Sez. Un., 4/2-4/6/1992, n. 6682, Musumeci, riv. 191230)>>. ******* Altro tema attinto nel primo volume dell’Atto Impugnazione, sul quale 17
  • 18. giova operare soltanto qualche breve puntualizzazione stanti l’esaustiva disamina operata nella sentenza di annullamento con rinvio e le consolidate acquisizioni della giurisprudenza di legittimità, è quello della valutazione della chiamata di correo. Affermano, infatti i difensori appellanti (pagg. 47-48)<<Scrivere che la personalità del chiamante deve prescindere dalle qualità etiche di esso soggetto (delinquente, estortore, autore di crimini di sangue efferati) e concentrare l'analisi sulla posizione assunta dal medesimo in seno all'organismo criminale, costituisce una rinuncia all'indagine sulla personalità. Ridurre il disinteresse all'indifferenza del collaborante rispetto alla posizione del chiamante rispetto all'accusato limitandola a eventuali motivi di rancore, costituisce valutazione inaccettabile. Limitare la spontaneità della propalazione ad una "non coartazione" (per altro neppure verificata), è criterio fallace. Rinunciare all'immediatezza, quale requisito dell'attendibilità intrinseca, costituisce avallo indiscriminato delle propalazioni. Nè valgono i tentativi di dar corpo alle propalazioni attraverso giustificazioni del tipo: "problemi mnemonici", "livello culturale" o ad altre affermazioni del tipo, che mirano a giustificare taluni progressivi adattamenti in sintonia con altre propalazioni. Far ricorso all'intrinseca forza di persuasione dell'accuse dei vari collaboranti (espressione indicativa del vuoto più assoluto) e ricondurla, comunque, all'intrinseca logicità del racconto, è fatto che atterrisce. Sopratutto in un contesto che palesa scarsissimi dati di riferimento alla posizione processuale dell'accusato o, ancor peggio, allorquando la cennata intrinseca forza persuasiva viene mantenuta malgrado la prova contraria offerta dalla difesa>>. 18
  • 19. In sintonia con queste asserzioni, ed in special modo nel corso del dibattimento di primo grado, la Difesa ha ripetutamente fatto leva - anche con specifiche domande come quella sul numero degli omicidi commessi - sul passato criminale dei collaboranti, quasi a volere erigere a cardine della valutazione di attendibilità intrinseca giudizi morali che, pur involgendo aspetti non suscettibili di essere obliterati ai fini dell’indagine sulla personalità dei dichiaranti - non attengono alle finalità essenziali del “contratto” di collaborazione con la Giustizia. Quest’ultimo, infatti, è frutto di scelta di politica legislativa di tipo premiale ed incentivante, alla cui stregua le collaborazioni scontano una motivazione di tipo utilitaristico e sfuggono, in linea di massima, ad un inquadramento in termini prettamente etici o spirituali, restando affidato il loro controllo al vaglio di attendibilità intrinseca ed estrinseca, ed i rimedi in caso di mendacio alla incriminazione per calunnia o favoreggiamento, alle sanzioni previste dall’articolo 8 D.L. n. 152/91, nonché alla spada di Damocle della revoca dello speciale programma di protezione. Senza dire che, come è stato più volte ribadito in giurisprudenza (in termini, ex plurimis, Cass. pen. , sez. I, sentenza 1 luglio 1999, n. 9723 che richiama la motivazione della sentenza di appello) <<il criterio relativo alla attendibilità del dichiarante assume connotazioni particolari ove riferito ad un collaboratore di giustizia: quest'ultimo, infatti, è di regola persona stabilmente inserita nel mondo della malavita, sicché da un punto di vista morale la sua credibilità è da ritenersi "insussistente"; paradossalmente, però, è proprio il suo inserimento nella malavita a porlo in condizione di conoscere i fatti 19
  • 20. oggetto delle sue dichiarazioni, sicché la verifica della attendibilità comporterà la necessità di accertare se nel caso concreto il collaborante potesse avere un interesse, diretto o indiretto, a fornire indicazioni false e fuorvianti>>. In ordine alle ulteriori osservazioni dei difensori appellanti, non è dato rilevare, nella sentenza appellata, affermazioni mirate a qualunque costo << a giustificare taluni progressivi adattamenti in sintonia con altre propalazioni>> o giustificazioni di principio come quella dei <<problemi mnemonici>> o del <<livello culturale>> dei collaboranti; né, tanto meno, la tendenza ad attribuire carattere esaustivo <<all'intrinseca logicità del racconto>>. La giurisprudenza, piuttosto - individuati gli indici cui ancorare il necessario giudizio di attendibilità intrinseca (la personalità, le condizioni sociali, economiche e familiari, lo stato del dichiarante, i suoi rapporti con i chiamati in correità, la genesi remota e prossima della sua risoluzione a collaborare, la intrinseca consistenza delle dichiarazioni alla luce dei criteri della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità) - ha escluso che il rinvenimento di alcuni parametri negativi possa, di per sé solo, fondare il giudizio di inattendibilità delle propalazione. In primo luogo, invero, entro certi limiti, l'imprecisione, l'incoerenza, l'aggiunta o l'eliminazione di particolari in momenti successivi possono trovare idonea giustificazione in offuscamenti della memoria (specie riguardo a fatti molto lontani nel tempo, ovvero se si tratti di rivelazioni di pregresse episodi criminosi che rientrano nella routine criminosa del dichiarante), nello stesso, fisiologico, progredire del 20
  • 21. ricordo, una volta portato alla luce, o ancora nell'emotività, se non anche in limiti di natura culturale nella ricostruzione dei fatti. D'altra parte, verifica intrinseca ed estrinseca della chiamata rappresentano due temi di indagine strettamente interdipendenti, nel senso che un giudizio fortemente positivo di attendibilità intrinseca può bilanciare la minore valenza dei riscontri esterni, che devono essere comunque sussistenti; per converso, un minor grado di intrinseca attendibilità delle accuse impone una verifica rigorosa circa la concorrenza di riscontri esterni di più accentuato spessore, anche con riguardo alla personalizzazione delle imputazioni; restando, comunque, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito la valutazione della consistenza e della pregnanza dei riscontri (cfr. Cass. pen. sez. I, sentenza n. 4547 del 1995). Poste queste premesse, si passerà all’esame delle censure riguardanti le singole propalazioni ed i singoli episodi valorizzati dal Tribunale. Verranno, quindi, rassegnati i contributi resi dai collaboranti escussi nel primo dibattimento di appello (peraltro a fronte un quadro probatorio già esaustivo ai fini della affermazione di responsabilità, formatosi nel giudizio di primo grado) ed infine gli esiti della istruttoria dibattimentale svolta in questo giudizio di rinvio. 21
  • 22. CAPITOLO III Le censure riguardanti le propalazioni di Gaspare Mutolo Nel riassumere le dichiarazioni di Gaspare Mutolo, il Tribunale rilevava che questi, già condannato con sentenza irrevocabile della Corte di Assise di Palermo del 16 dicembre 1987 nel c.d. processo maxi-uno, perchè ritenuto responsabile dei reati di associazione per delinquere, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di detenzione a fini di spaccio di tali sostanze, era risultato appartenere alla famiglia mafiosa di Partanna -Mondello, cui egli stesso aveva riferito di essere stato affiliato nel 1973 e nel cui ambito era stato “uomo di fiducia” di Rosario Riccobono, già capo-mandamento e componente della “commissione provinciale”, organo posto al vertice di “Cosa Nostra”. Il Mutolo aveva riferito che, intorno al 1975 "Cosa Nostra", rappresentata al suo massimo vertice dal c.d. triumvirato Bontade -Riina - Badalamenti, era fermamente decisa ad evitare che le Forze dell'Ordine inoltrassero all’Autorità Giudiziaria denunce aventi ad oggetto esclusivamente il reato di associazione per delinquere, causa di gravissimi danni per gli uomini d'onore, esposti a continui arresti per qualunque fatto delittuoso di una certa gravità che si potesse verificare nel loro territorio. Per raggiungere il comune obiettivo si erano, però, delineate, all'interno dell'organizzazione criminale, due diverse strategie: la prima, propugnata da 22
  • 23. Bontade e Badalamenti, volta a tentare l’ammorbidimento, e cioè l'assoggettamento alle esigenze di "Cosa Nostra", degli uomini dello Stato più pericolosi per la mafia e, solo nel caso di soggetti irriducibili, alla loro eliminazione fisica; la seconda, caldeggiata dal Riina, mirata alla soppressione dei più temibili avversari. In tale cornice erano stati individuati tre obiettivi in Giuliano, De Luca e Contrada, all'epoca ai vertici della Questura di Palermo e dunque considerati soggetti responsabili della trasmissione all'Autorità Giudiziaria dei predetti rapporti di denuncia. Lo stesso Mutolo, quindi, insieme a Salvatore Micalizzi, “uomo d’onore” della famiglia di Pallavicino, era stato incaricato di controllare i loro spostamenti ed abitudini in attesa di stabilire la strategia da adottare nei loro confronti, per tenersi pronti ad eventuali azioni "drastiche". Da Angelo Graziano, costruttore ed "uomo d'onore" della famiglia mafiosa del Borgo vecchio - ma a quel tempo, a detta del inquirenti collaborante, non ancora all'attenzione degli - e da Giuseppe Galatolo, "uomo d'onore" dell'Acquasanta, si era appreso che Contrada frequentava con una certa assiduità un appartamento nella via Guido Jung, che lo stesso Graziano, con modalità non precisate, aveva affermato di avergli "messo a disposizione". Lo stesso Contrada, in un'occasione, approssimativamente 23
  • 24. intorno alla fine del 1975, dopo alcuni appostamenti era stato visto dal collaborante e dal Micalizzi, intorno alle h. 17,30, fare ingresso con una autovettura nel posteggio posto sul retro dell’edificio indicato dal Graziano, ubicato al civico 12 della via Jung, senza l’assistenza di uomini di scorta. Nel maggio del 1976 il Mutolo era stato tratto in arresto e, nel corso della sua detenzione, non aveva più avuto modo di apprendere notizie sul conto di Contrada. Uscito dal carcere, tra febbraio e maggio 1981 aveva manifestato al Riccobono la sua preoccupazione di potersi imbattere in qualche controllo di Polizia, circolando in città con autovetture di grossa cilindrata, ed in tale circostanza aveva appreso dallo stesso Riccobono che non vi era motivo di preoccupazione, perché avrebbe potuto contare sull’odierno imputato. Più specificamente, Riccobono gli aveva raccontato che per ben tre volte, nel corso della sua latitanza, mentre risiedeva in appartamenti siti nella zona tra la via Don Orione, la via Guido Jung e la via Ammiraglio Rizzo, a Palermo, in un'epoca che il collaborante ha collocato tra il 1977 ed il 1979-80, Bruno Contrada, per il tramite dell'avv. Cristoforo Fileccia (che peraltro era difensore di Salvatore Inzerillo ma non del Riccobono, con il quale, però, al pari di altri latitanti o ricercati, manteneva contatti a scopo informativo), lo aveva tempestivamente avvisato in ordine ad imminenti operazioni di polizia. Presso lo studio dell’avv. Fileccia, inoltre, in una 24
  • 25. occasione, lo stesso Riccobono aveva incontrato Contrada per conoscere il nome del confidente autore delle “soffiate” che lo avevano costretto a tali spostamenti, nome non rivelato dal funzionario di Polizia all’evidente fine di tutelare il suo informatore. Il Riccobono (circostanza confermatagli anche da Salvatore Micalizzi) gli aveva, inoltre, svelato che i primi contatti con l’imputato erano stati instaurati non da lui, ma da Stefano Bontate. Quest’ultimo, appartenendo a quella componente di “Cosa Nostra” che privilegiava la strategia dell’“avvicinamento” dei personaggi “scomodi”, li aveva stabiliti attraverso due soggetti: il conte Arturo Cassina, uno degli imprenditori più importanti di Palermo, già in rapporti con lo stesso Bontate perché, secondo quanto constava al Mutolo, ne aveva chiesto la protezione dopo il sequestro del figlio (avvenuto il 16 agosto 1972), ed il dott. Pietro Purpi, dirigente del I° distretto di Polizia, sito nella via Roma. Tali iniziali, “amichevoli contatti” di Contrada con Bontate si erano successivamente estesi al Riccobono ed anche ad altri soggetti appartenenti a “Cosa Nostra” tra i quali Salvatore Inzerillo, “Totò” Scaglione, Michele Greco e Salvatore Riina. A questo riguardo, il Mutolo aveva precisato che quando una persona “importante” si mette “a disposizione di Cosa Nostra”, non può limitare i suoi favori ad una specifica figura di spicco del sodalizio, ma, piuttosto, resta gradualmente asservito 25
  • 26. all’intera organizzazione criminale ed opera a suo complessivo vantaggio. Il Mutolo, oltre alle tre segnalazioni di imminenti operazioni di polizia, aveva menzionato quattro ulteriori episodi, relativi a favori da parte di Contrada, ovvero tali da denotare la positiva considerazione che ne avevano il Riccobono o i suoi sodali. I) In particolare, durante le festività del Natale 1981, mentre si facevano i conti relativi ai proventi dell’associazione, il Riccobono, aveva detto ad esso collaborante che era necessario detrarre la somma di 15 milioni di lire, già utilizzata per acquistare un’autovettura Alfa Romeo da destinare ad una amante di Contrada. II) Autorizzato dal magistrato di sorveglianza agli inizi del 1981, mentre era detenuto a Teramo, a recarsi a Palermo per i funerali della madre, in occasione delle esequie,esso Mutolo era stato avvicinato dal cugino Gaetano Siragusa, imprenditore edile, il quale gli aveva esternato le sue preoccupazioni, derivanti dalle telefonate minatorie con cui gli era stato intimato di non mettere piede nella zona di Pallavicino. Il Siragusa gli aveva confidato che tali minacce lo avevano costretto ad abbandonare, senza ricevere alcuna contropartita in denaro, il progetto già realizzato per la costruzione di un palazzo nella via Ammiraglio Cagni, dove aveva già realizzato un altro fabbricato in società con lui stesso e con Salvatore 26
  • 27. Micalizzi, società sciolta durante la costruzione, nel 1975. Egli , quindi, lo aveva rassicurato dicendogli che si sarebbe occupato di chiarire la faccenda. Successivamente, parlando dell’accaduto con il Riccobono, aveva appreso da lui che il cugino aveva rivelato in via confidenziale all’odierno imputato di essere vittima di pressioni estorsive da parte della mafia di Pallavicino; che per questa ragione aveva rischiato di essere ucciso, in quanto Contrada, a sua volta, aveva riferito l’informazione allo stesso Riccobono; che soltanto “per rispetto“ nei confronti di esso Mutolo il Siragusa aveva avuto salva la vita, ma gli era stato comunque impedito di proseguire la propria attività imprenditoriale nella zona. Egli, allora (sempre il Mutolo) aveva insistito per sapere dal cugino se la circostanza delle denunce confidenziali a Contrada fosse vera, ricevendone nette smentite. Solo a seguito della precisa contestazione che “si sapeva con precisione” che l’incontro tra i due si era verificato all’interno del Palazzo di Giustizia (particolare rivelatogli dal Riccobono nel corso di un successivo colloquio), il Siragusa aveva fatto delle parziali ammissioni in ordine ad un suo possibile incontro con il funzionario di Polizia all’interno del Palazzo di Giustizia per un non meglio specificato scopo lecito; ammissioni tardive e necessitate che avevano fatto capire che il fatto era realmente accaduto. 27
  • 28. III) Il collaborante aveva altresì riferito di avere subito, nell’anno 1982, da parte della Squadra Mobile di Palermo, presso la propria abitazione, una perquisizione che per poco non aveva portato alla scoperta di un grosso carico di eroina, conservato all’interno della sua autovettura in un garage. Atteso il grave rischio corso in quell’occasione, commentando successivamente l’accaduto con alcuni esponenti di “Cosa Nostra”, ed in particolare con coloro che, con lui, erano interessati a quel traffico di stupefacenti (aveva indicato con certezza Gaetano Carollo, Greco detto “Scarpa”, Salvatore Micalizzi, Vincenzo Galatolo e “Pino” Savoca), si era lamentato del fatto che Contrada non avesse avvisato per quella perquisizione. In tale frangente aveva appreso che nessun rimprovero poteva essere mosso all’imputato, perché il responsabile di quell’operazione non era lui bensì il dott. Cassarà o qualche altro funzionario non “raggiungibile” da parte dell’organizzazione criminale (pag. 534 della sentenza di primo grado). IV) Lo stesso Mutolo, inoltre, aveva dichiarato che Antonino Porcelli, detenuto con lui presso il carcere di Palermo, reduce da un’udienza in Tribunale in cui aveva reso la propria deposizione Vincenzo De Caro (cognato di esso collaborante), parlando con tono concitato attraverso le finestre delle rispettive celle (che si affacciavano nel medesimo cortile interno), gli aveva detto che lo stesso De Caro stava accusando 28
  • 29. tutti i mafiosi di essere delatori della Polizia. Il Porcelli, nell’occasione, aveva rimarcato che egli doveva ben sapere che i rapporti con Contrada non erano da confidente a poliziotto, ma si traducevano in favori per l’organizzazione. Così riassunti gli episodi di rilievo, il Tribunale ha valutato l’attendibilità intrinseca del Mutolo, sottolineando, tra l’altro, che nel dissociarsi da “Cosa Nostra”, egli aveva certamente aggravato la propria posizione processuale confessando numerosi omicidi per i quali non era neppure indagato. Si è soffermato, quindi, sulla genesi e sulla tempistica delle dichiarazioni concernenti la posizione di Contrada. Queste erano state verbalizzate per la prima volta il 23 ottobre 1992 davanti a magistrati della Procura di Palermo, ma il nome dell’imputato come soggetto colluso con la mafia era già stato fatto il 16 dicembre 1991 al dr. Giovanni Falcone, all’epoca Direttore Generale AA.PP. presso il Ministero di Grazia e Giustizia, cui il collaboratore aveva chiesto un colloquio nella casa penale di Spoleto, ove si trovava detenuto. Il dr. Falcone aveva aderito alla richiesta, trasferendosi in quella sede carceraria in compagna di un collega, il dott. Giannicola Sinisi, anch’egli in servizio al Ministero, ma, non appena il Mutolo aveva fatto i nomi del dr. Contrada e del magistrato dr. Signorino come soggetti collusi con la mafia, si era affrettato a chiarire che i suoi compiti non gli consentivano di procedere alla formazione di un verbale, e gli aveva suggerito di 29
  • 30. contattare il Direttore della D.I.A., dr. De Gennaro (tale circostanza è stata confermata in sede di esame dibattimentale dallo stesso dr Sinisi; la comprovata visita al carcere di Spoleto è dai documenti acquisiti presso la Direzione Generale degli Affari Penali del Ministero di Grazia e Giustizia, segnatamente da una riservata personale, inviata il 17/12/1991 al Capo di Gabinetto di quel Ministero, a firma di magistrati Falcone e Sinisi, con la quale si comunicava l’avvenuto incontro con il detenuto Gaspare Mutolo e si evidenziava l’opportunità di segnalarne il caso all’Amministrazione Penitenziaria, pur trattandosi di soggetto allo stato non collaboratore di giustizia, per eventuali problemi attinenti alla sua sicurezza personale nell’ambiente carcerario). Analoga rivelazione informale era stata fatta al dr. Paolo Borsellino poco prima che questi fosse ucciso (il 19 luglio 1992) in un attentato mafioso, come emerso dalle testimonianze del tenente dei C.C. Carmelo Canale, stretto collaboratore del magistrato, e del dr. Angelo Sinesio, già in servizio presso l’Ufficio dell’Alto Commissario a Roma tra il Gennaio 1990 ed il Dicembre del 1992, successivamente passato nei ruoli del S.I.S.De. Quest’ultimo era stato un involontario tramite della notizia stessa, datagli in occasione dei funerali del magistrato dalla dr.ssa Alessandra Camassa, in passato sostituto procuratore a Marsala, e dallo stesso tenente Canale, e l’aveva comunicata al 30
  • 31. dr.. Antonino De Luca, che riteneva soggetto assolutamente affidabile, al solo fine di “metterlo in guardia” nei confronti del suo collega Contrada (lo stesso teste Sinesio aveva riferito di avere appreso successivamente, con serio disappunto, dallo stesso De Luca che questi aveva provveduto ad informare tempestivamente il diretto interessato). Passando, quindi, alla verifica della attendibilità estrinseca delle dichiarazioni del Mutolo, il Tribunale osservava, tra l’altro, che le conoscenze del collaborante, in parte dirette ed in parte indirette, erano risultate di particolare precisione e spessore probatorio, ed ogni caso aventi ad oggetto una varietà di episodi specifici o di situazioni verificati con esiti complessivamente positivi. In questa direzione, la frequentazione di uno stabile sito in via Guido Jung n. 12, e cioè la medesima strada in cui Rosario Riccobono aveva posto uno dei suoi principali centri di interesse ed aveva, al civico n. 1, una delle sue più assidue residenze, era stata ammessa dall’imputato e confermata dal teste Vito Lazzara, portiere dello stabile al n. 12. Contrada, in particolare, aveva riferito di avere avuto la disponibilità di due piccoli appartamenti, agli interni 38 e 39 (successivamente numerati come 39 e 40) grazie alla sua amicizia con gli inquilini (e segnatamente con il magistrato dott. Domenico Signorino ed il medico dott. Camillo Albeggiani per l’appartamento all’interno 38, e il con il dott. 31
  • 32. Renato Di Falco per l’appartamento all’interno 39). La “latitanza piuttosto tranquilla" che il Riccobono vi conduceva, riferita anche dai collaboranti Marino Mannoia, Pirrone e Buscetta, costituiva ulteriore indicatore di attendibilità del dichiarante. Militava, poi, in questa direzione anche la comprovata possibilità per l’imputato di conoscere le notizie concernenti le ricerche del Riccobono, sia in ragione del proprio incarico sia per gli assidui contatti mantenuti con molti funzionari addetti alla Squadra Mobile, della quale era stato dirigente dal 1° Settembre del 1973 al 20 Ottobre del 1976, per esserlo nuovamente, in via interinale, tra 24 Luglio 1979 ed il 1° Febbraio 1980. Parimenti riscontrato, a giudizio del Tribunale, era stata la narrazione della vicenda delle intimidazioni all'imprenditore edile Gaetano Siragusa, sulla base: • delle indagini eseguite dalla D.I.A in ordine alla società di fatto tra il Siragusa e tale Salvatore La Mantia, dichiarata fallita tra la fine del 1978 ed il 1979 con sentenza del Tribunale di Palermo; • della documentazione allegata in atti; • delle stesse, parziali ammissioni emerse dalla deposizione del Siragusa. Da tutti questi elementi il Tribunale inferiva che nel 1981 i rapporti tra Riccobono e Contrada erano pienamente instaurati. Quel Giudice, inoltre, sempre in tema di riscontri alle 32
  • 33. dichiarazioni del Mutolo, a proposito della estensione dei “favori” a Michele Greco e Salvatore Riina, richiamava le dichiarazioni Marchese. del collaboratore Quest’ultimo,fonte di giustizia totalmente Riccobono, aveva narrato che il Giuseppe autonoma dal Contrada aveva fatto pervenire suo tramite al Riina, all’epoca latitante in una villa in località Borgo Molara, la notizia di qualche possibile perquisizione in quei luoghi e ne aveva, quindi, favorito la fuga. Il Marchese aveva collocato il fatto agli inizi del 1981, epoca perfettamente compatibile con quella della rivelazioni fatte al Mutolo dal Riccobono. Inoltre, quanto ai “favoritismi” nei confronti di Totuccio Inzerillo, il Tribunale anticipava la disamina delle risultanze probatorie successivamente riguardante la rassegnate nel paragrafo “vicenda Gentile”, occasionata da una perquisizione domiciliare nei confronti dello stesso Inzerillo. Per quanto concerne, invece, l'episodio dell'acquisto di una autovettura Alfa Romeo da destinare ad una donna di Contrada, quel giudice, pur non essendo pervenuto alla identificazione della beneficiaria del dono, riteneva di rinvenire elementi se non di riscontro (attesa la genericità della propalazione) quantomeno di concordanza con il racconto del Mutolo, quali l'individuazione di un concessionario Alfa Romeo a Palermo, Calogero Adamo, in stretti rapporti con Stefano Bontade e Rosario Riccobono e in 33
  • 34. buoni rapporti anche con l'imputato; l’avere avuto l’imputato delle frequentazioni femminili; l'effettuazione di acquisti di autovetture Alfa Romeo presso il suddetto concessionario da parte di donne legate a Contrada da rapporti personali non plausibilmente minimizzati dall’imputato. Infine, il Tribunale disattendeva la tesi difensiva secondo cui il Mutolo sarebbe stato animato da intenti vendicativi verso Contrada per lo strenuo impegno investigativo da questi speso nei suoi personali confronti e nei riguardi dello stesso Riccobono a seguito dell’omicidio dell’agente di P.S. Gaetano Cappiello, commesso il 2 luglio 1975 nel contesto della repressione di un tentativo di estorsione ai danni dell’industriale Angelo Randazzo. Disattendeva, parimenti, la tesi che lo stesso Riccobono avesse millantato rapporti collusivi con l’imputato, sul rilievo, tra l’altro, che questi aveva attribuito non a sé, ma al Bontate, l’instaurazione degli iniziali contatti con Contrada, e che non avrebbe avuto – considerazione, questa, di carattere generale –una plausibile ragione di mentire ad uno dei suoi uomini più fidati. ******* Le censure riguardanti le dichiarazioni di Gaspare Mutolo (pagine da 236 a 575 della sentenza appellata) articolate nel Volume IV, capitolo V e nel Volume V, capitolo V dell’Atto di impugnazione, sono state sviluppate più diffusamente nei Motivi nuovi: segnatamente, il volume 4 è dedicato al tema dell’acquisto di una autovettura Alfa Romeo per una presunta 34
  • 35. amante del Contrada; il volume 5 al tema dell’asserito e non meglio precisato interessamento del costruttore Angelo Graziano nel procurare a Contrada l’appartamento di via Jung n. 12; il volume 6 al ruolo di tramite tra il Contrada e Riccobono attribuito, nelle propalazioni del collaborante, all’avv. Cristoforo Fileccia; il volume 7 alla vicenda Siragusa; il volume 16 ai rapporti tra Contrada e l’imprenditore Arturo Cassina. I difensori appellanti muovono da una sottolineatura che tende a ridimensionare, preliminarmente, il contributo del Mutolo, e cioè che che le sue accuse avrebbero esclusivamente natura di chiamata di correo re delato di Rosario Riccobono (pag. 5 Volume IV, capitolo V dell’Atto di impugnazione :<< Tutto dalla voce, ormai spenta, del Riccobono: rapporti, favori e protezione a Riccobono o ad altri mafiosi, rapporti con Bontate tramite Cassina e Purpi, Ordine Equestre del Santo Sepolcro indicato come loggia massonica, notizie su operazioni di polizia, arresti, perquisizioni, ecc., dazione di danaro per acquisto autovettura, appartamento di via Jung, tentativo di estorsione subito da Siragusa Gaetano, intervento dell’avvocato Fileccia, ecc. ecc., tutto “de relato” con preclusione assoluta di una qualsivoglia conferma o smentita della “fonte”, perché estinta). Orbene, è appena il caso di ricordare - senza dover ripetere questa notazione per le indicazioni di analoga natura degli 35
  • 36. collaboranti - che la chiamata di correo non perde la sua valenza probatoria soltanto perché indiretta, in quanto sia la struttura del reato associativo, sia quella del concorso di persone, non necessariamente implicano la diretta e contemporanea nozione dell’apporto di ciascun partecipe o di ciascun concorrente. Il Tribunale, piuttosto, ha usato ogni possibile cautela nel verificare l'esistenza e l'attendibilità della fonte primigenia (Riccobono). In particolare, l’ipotesi che il Riccobono avesse mentito al Mutolo, anche per mera millanteria (il collaborante Buscetta, come si vedrà appresso, ha ben spiegato quale sarebbe stata l’inanità e la pericolosità di una millanteria di tal fatta) è stata esclusa, tra le altre ragioni, per il << peculiare rapporto di amicizia tra i due>> (pagine 254, 527, 528 della sentenza appellata). Lo stesso Mutolo ha spiegato che, nel corso della loro comune latitanza, egli, il Riccobono e le le rispettive famiglie avevano abitato assieme - suggello, questo, di intimità di estrema pregnanza in un ambiente, come quello mafioso, riservato ed attento a preservare l’intimità domestica della cerchia familiare - a Palermo nella zona di via Ammiraglio Rizzo e nelle borgate di Passo di Rigano ed a Villa Grazia, ed anche in territorio di Cinisi (cfr. pagine 541 e segg. della sentenza appellata). Peraltro, non tutto il narrato del collaborante si inquadra nello 36
  • 37. schema della chiamata di correo de relato: alcuni segmenti di esso, infatti, costituiscono frutto di percezioni dirette di fatti storici puntualmente valorizzati in prime cure come riscontri. Viene, così, in considerazione l’allentamento delle cautele usate dal Riccobono prima del maggio 1976, epoca dell’arresto del Mutolo, constatato dal collaborante nei primi mesi del 1981, allorquando egli aveva avuto modo di tornare a Palermo (il primo permesso da detenuto nel carcere di Teramo, ottenuto per la malattia della madre, morta poco dopo, rimonta al febbraio 1981). Segnatamente, si rileva a pag. 438 della sentenza appellata1: <<mentre nel periodo compreso tra il 1973 ed il 1976 (prima del suo arresto) sia lui che il Riccobono, in stato di latitanza, erano costretti a spostarsi continuamente da una casa all’altra per evitare di essere catturati (…..) nel 1981, tornato a Palermo, aveva avuto modo di constatare che, effettivamente, il Riccobono, seppur ancora latitante, era “molto piu’ tranquillo di prima”, risiedeva piu’ stabilmente in alcuni villini di sua proprietà, siti a Mondello, Pallavicino, e a Sferracavallo, nella zona di mare denominata “Barcarello”, ed in piu’ occasioni, egli stesso aveva constatato che il Riccobono circolava tranquillamente per la città con la propria autovettura, svolgeva i suoi traffici illeciti e frequentava locali pubblici>>. 1 V. anche pag. 455 e segg. per la disamina delle altre fonti propalatorie, testimoniali e documentali circa la disinvolta latitanza del Riccobono. 37
  • 38. E’ in tale contesto che va inquadrata la contemporanea frequentazione della via Jung - traversa della Via Ammiraglio Rizzo - da parte del Riccobono e dell’odierno imputato. Nel riferire, infatti, all’udienza del 19 settembre 1995 circa gli esiti delle indagini sulla ricerca di eventuali riscontri alle dichiarazioni del Mutolo, il teste Luigi Bruno, del Centro operativo D.I.A. di Palermo, ha precisato che con atto in notar Giuseppe Maniscalco del 20 aprile 1978, rep. n. 68560, Paolo Vitamia, cognato di Rosario Riccobono, nella qualità di amministratore unico della MAGIS S.r.L. acquistò l’appartamento al sesto piano dello stabile al n.°1 di via Jung ed un box al piano terra. E’ certo, alla stregua di molteplici fonti testimoniali e documentali, che quell’appartamento venne abitato alla fine degli anni settanta del novecento e sino al 1980 dal Riccobono, come è certa la assiduità della sua presenza nella via Jung. Nella sentenza appellata, infatti, è stato evidenziato che <<proprio dal portone di tale palazzo, il Riccobono era uscito tenendo al braccio la figlia Margherita, il giorno delle sue nozze celebrate il 25/2/1980, come comprovato anche da una foto estratta dall’album fotografico relativo al predetto matrimonio, in cui Margherita Riccobono è ritratta mentre esce, al braccio del padre, dal civico n° 1, visibile nella foto>> (pag. 448). Il teste Mariano Campanella, portiere dello stabile sito al 38
  • 39. civico n. 7, escusso nel primo dibattimento di appello all’udienza del 17 dicembre 1998, ha riferito di avere notato più volte Rosario Riccobono che, da lui conosciuto intorno al 1977 come don Carmelo Fricano, soggiornava in un appartamento sito nell’adiacente stabile al civico n. 1 abitato dalla moglie e dalle figlie e passeggiava, anche di mattina, in strada. La presenza di “don Carmelo”, del resto, risultato essere Rosario Riccobono, e, per periodi continuativi, dei suoi familiari, è stata ammessa, con qualche reticenza, anche dal teste Francesco La Rocca, marito di Maria Tagliareni, portiera dello stabile al n. 1 (pagine 87-89, 94-95, 110-111 trascrizione udienza 14 aprile 2000) e dalla stessa Tagliareni (ibidem, pagine 123 e segg.), la quale ha precisato che il nucleo familiare aveva definitivamente lasciato l’appartamento dopo un’irruzione condotta nello stabile il 30 aprile 1980 dalla Polizia, con l’ausilio del Vigili del Fuoco2. Anche il collaborante Francesco Marino Mannoia, come si vedrà appresso, durante l’esame cui è stato sottoposto nel primo dibattimento di appello, pur perseverando nel non 2 Di tale operazione di Polizia ha riferito il teste Gianfranco Firinu all’udienza del 7/71995 (cfr. pagine 97 e ss. della trascrizione). Nell’occasione, alle cinque del mattino, dopo un primo tentativo di suonare al campanello dell’appartamento, era stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per forzare la porta, ed una volta entrati, gli ufficiali operanti avevano verificato che vi si trovavano, effettivamente, la moglie e la figlia del Riccobono, all’epoca fidanzata con il Lauricella. Il teste ha dichiarato di avere personalmente constatato che il letto della camera nuziale sembrava da poco rifatto, e che aveva ritenuto che il Riccobono fosse riuscito a fuggire nelle more dell’intervento da parte dei vigili del fuoco 39
  • 40. ricordare il nome della traversa della via Ammiraglio Rizzo nella quale si trovava l’abitazione di Rosario Riccobono, ne ha fornito le esatte coordinate, precisando che << vi erano dei magazzini, sotto vi era un macellaio, vi erano dei box posteggio macchine>>. Analoghe indicazioni ha offerto il collaboratore di giustizia Francesco Onorato, anch’egli escusso nel primo dibattimento di appello. L’Onorato, infatti, pur individuando erroneamente, come residenza del Riccobono, un appartamento del palazzo al n° 7 di via Guido Jung (e non dell’adiacente stabile al n° 1), ha riferito che il predetto disponeva di una macelleria, e dei box sottostanti ( il piano scantinato dei due stabili è risultato essere unico), dove erano state ricavate delle celle frigorifere, ed ha soggiunto che, negli anni 1978-1979 la macelleria ed i box, come anche il retrobottega del vicino bar “Bignè” erano utilizzati come luoghi di incontri tra mafiosi: <<Sì, venivano Stefano Bontade, venivano Salvatore Inzerillo, venivano Salvatore Di Maio, venivano i Galatolo erano o lì, venivano pure, venivano Nino Badalamenti (…) Di solito si spostavano nella macelleria, oppure sotto i box, se erano in tanti, a volte erano in dieci, otto che dovevano parlare e scendevano lì sotto al box della macelleria dove c'era fatto una cella frigorifera là sotto alla macelleria, oppure il dietro bottega del bar bignè, oppure là davanti stesso, dietro i camion, dietro 40
  • 41. sopra il marciapiede, passeggiavano e parlavano tranquillamente>> (pagine 12-13-63-64 trascrizione udienza 19 gennaio 1999). Ora, dalle relazioni (acquisite al fascicolo del dibattimento, sul consenso delle parti, all’udienza del 23 settembre 1999) del teste Luigi Bruno e dalle dichiarazioni dallo stesso rese alle udienze dell’undici marzo 1999 e del 18 marzo 1999 circa le indagini condotte per la ricerca dei riscontri alle dichiarazioni dell’Onorato, è emerso che Paolo Vitamia, cognato di Rosario Riccobono, nella qualità di amministratore unico della MAGIS S.r.L. oltre all’appartamento al sesto piano dello stabile al n.°1 di via Jung con pertinente box al piano terra, acquistò con separato atto (in notar Giuseppe Maniscalco del 20 aprile 1978, rep. n. 68561) anche un magazzino facente parte dell’edificio al n° 7 e cinque locali, contigui tra loro, al piano scantinato. Nel magazzino, sino alla fine del 1979, vi era una macelleria, come confermato da tale Salvatore Scarpello, che, nel prendere in consegna quel locale, affittato per adibirlo ad un negozio di abbigliamento, vi aveva trovato i ganci da macellaio, i rivestimenti in marmo alle pareti ed un bancone frigorifero. In sostanza, nella medesima strada che aveva costituito un centro degli affetti e degli interessi di Rosario Riccobono, Contrada si era recato, nello stabile al civico n° 12 <<non una volta, spesso, tante volte>>, come da lui stesso affermato nel 41
  • 42. corso delle dichiarazioni spontanee rese nel primo dibattimento di appello all’udienza dell’undici marzo 19993. Né ha pregio l’osservazione, sviluppata alle pagine 16 delle “Brevi note in replica alla requisitoria del 30 marzo 2001 del Procuratore Generale”, depositate il 2 maggio 2001 nel primo dibattimento di appello, secondo cui la rispettiva posizione dei palazzi ai civici n ° 1 e n° 7 ed al civico n° 12 della via Guido Jung e dei loro ingressi non implicava una frequentazione, da parte dell’imputato, della parte di quella strada in cui spadroneggiava Rosario Riccobono. Come riferito dal teste Luigi Bruno, all’udienza 18 marzo 1999, la distanza gli stabili era di duecento-trecento trecento metri (cfr. pag. 48 della trascrizione). Il Riccobono, inoltre, era perfettamente al corrente della presenza dell’imputato, dato che, alla fine del 1975, su suo incarico, questi era stato osservato e pedinato da Gaspare Mutolo e da Salvatore Micalizzi perché considerato un possibile obiettivo di “Cosa Nostra”, temuto per la sua tenace attività di Polizia 3 All’udienza del 18 marzo 1999 (pagine 1-7 della trascrizione) lo stesso Contrada ha spiegato di essersi recato nello stabile al n° 12 della via Jung a partire dalla fine del 1974, per andare a trovare il magistrato Domenico Signorino. Quest’ultimo, infatti, stava terminando la stesura del volume “Colpo di Stato in Italia”, pubblicato con lo pseudonimo di “Erskin Blatt” e finito di stampare nel maggio 1975 (ne è stata esibita una copia e prodotta la prima pagina di copertina, a foglio 512 del fascicolo del primo dibattimento di appello). L’imputato ha soggiunto di avere frequentato l’abitazione di Domenico Signorino una decina di volte, venendo a trovar, talvolta, il dott. Renato Di Falco, e di avere intensificato la sua presenza in via Jung dopo che, al magistrato, era subentrato quale conduttore Camillo Albeggiani.(il teste Gualberto Carducci Artemisio, proprietario e locatore, escusso all’udienza del 21 ottobre 1994, ha datato il subentro di Albeggiani a Signorino intorno al 1976, cfr. pag. 339 della sentenza appellata ). 42
  • 43. Giudiziaria 4. Alle considerazioni sin qui svolte va aggiunta una ulteriore notazione, fatta dal Procuratore Generale in questo dibattimento di rinvio all’udienza del 9 giugno 2005, alla cui stregua assume ancora maggior forza dimostrativa il riscontro costituito dalla assidua presenza del Riccobono nella via Jung, frequentata anche dall’imputato nel medesimo torno di tempo. All’udienza del 7 giugno 1994, infatti, in sede di controesame, nel rispondere alle domande riguardanti il suo passato criminale il Mutolo ha narrato della soppressione di tale Felice Gugliemo (pagine 108 e 109 della trascrizione), spiegando di averlo personalmente ucciso, una sera, perché la mattina dello stesso giorno questi aveva visto la moglie di Rosario Riccobono in uno dei luoghi in cui il capomafia si spostava a cagione della sua latitanza, e cioè una casa in località Villagrazia. Si temeva, infatti, che il Guglielmo potesse riferire tale circostanza alla Polizia o a mafiosi ostili allo stesso Riccobono: <<AVV. MILIO: e Guglielmo perche' l'ha ammazzato? Chi era Guglielmo, lei sa chi era Guglielmo? 4 Contrada, in collaborazione con il dott. Giuliano e altri funzionari della Squadra Mobile, si era occupato delle indagini relative all’omicidio del Procuratore della Repubblica di Palermo, dott. Pietro Scaglione e del suo agente di scorta, dando un decisivo contributo, unitamente al capitano dei CC Russo, alla conseguente operazione di arresti in flagranza per il reato di cui all’art. 416 c.p. confluita nel rapporto giudiziario c.d. “ dei 114 “(cfr. pagine 328 e 329 della sentenza appellata. 43
  • 44. MUTOLO G. ma guardi Guglielmo era una persona di Partanna Mondello e si doveva uccidere perche' insomma si pensava che era..., che potesse fare del male insomma a Rosario Riccobono. AVV. MILIO: si trattava di Felice Guglielmo? Felice il nome Guglielmo il cognome? MUTOLO G.: sissignore insomma, o Angelo Felic..., o Angelo Guglielmo o Felice Guglielmo. AVV. MILIO: Felice Guglielmo. Le risulta che fosse un confidente della Polizia? MUTOLO G.: ucciso guardi, per noi non era..., cioe' e' stato perche' c'era questo timore che lui potesse sapere qualche cosa, o che potrebbe..., che avrebbe potuto raccontare dove aveva visto a Riccobono, perche' e' perche' diciamo il giorno ha visto alla moglie stato ucciso di Rosario Riccobono a Villa Grazia e la sera stessa e' stato ucciso. Perche' noi ci preoccupavamo che questo avrebbe potuto raccontare a qualcuno, non so se ai Poliziotti oppure a qualche mafioso che... PRESIDENTE: che? MUTOLO G. AVV. MILIO: L'omicidio in MUTOLO G.: nei che..., dove abitava il Riccobono. in che anno e' stato questo omicidio? che anno e' stato? ma guardi questo e'..., verso il settanta..., primi del '76 ultimi del '75>>. 44
  • 45. Orbene, ancorchè in questo processo non sia stata data contezza dell’esito del procedimento per l’omicidio di Felice Guglielmo, la casualità del riferimento a questo fatto delittuoso (menzionato in sede di controesame) induce ad escludere l’ipotesi di una strumentale autocalunnia da parte del Mutolo, mirata a rafforzare uno dei più importanti riscontri alle sue dichiarazioni. La contemporanea presenza in quella strada dell’imputato e del Riccobono, il quale - non è superfluo ricordarlo - “governava” su un mandamento mafioso esteso ad una ampia parte del territorio cittadino, rispecchia plasticamente quel << tu non attacchi - noi non attacchiamo>> con cui il Questore Vincenzo Immordino stigmatizzò, nell’appunto riservato al Capo della Polizia in data 11 Maggio 1980 - appunto riportato per esteso alle pagine 1236-1240 della sentenza appellata quella che descrisse come <<un tipo di inattività sostanziale che "tranquillizza" certi settori>>, da lui attribuita ad una condizione di <<logorio psicologico>> di Contrada 5. 5 Come si dirà trattando delle dichiarazioni rese il 18 settembre 1984 dal pentito Tommaso Buscetta ai magistrati Falcone e Caponnetto a proposito di Contrada, nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria che ne scaturì, conclusasi con un decreto di archiviazione per insussistenza di condotte collusive, l’ex Questore Vincenzo Immordino, sentito dal Pubblico Ministero in data 7 gennaio 1985, dopo avere espresso le medesime valutazioni di inerzia e di immobilismo rassegnate nell’appunto riservato al capo della Polizia in data 11 maggio 1980, del quale dirà nei paragrafi dedicati alla “Vicenda Gentile “ ed al Blitz del 5 maggio 1980”, ebbe a riferire:<<Al di fuori di queste valutazioni generali nulla di concreto mi risultò mai circa una protezione che il Contrada avrebbe accordato a taluni boss latitanti e segnatamente a Rosario Riccobono ed alla sua cosca>>. Lo stesso Immordino, tuttavia, aveva preteso il silenzio sulle attività del gruppo di lavoro da lui insediato, ed operante in assoluta segretezza, in vista del blitz del 5 maggio 1980, riferendosi specificamente “a Contrada ed a Vasquez” (cfr. pag. 1224 della sentenza appellata). 45
  • 46. ****** Ulteriore elemento di fatto caduto sotto la percezione diretta di Gaspare Mutolo sono le rimostranze di Antonino Porcelli per le propalazioni di Vincenzo De Caro. L’episodio, citato a pag. 3 del volume 4 dell’Atto di Impugnazione (ma sul punto non sono mosse specifiche censure), ed ampiamente riscontrato (cfr. le pagine da 527 a 533 della sentenza appellata, cui si rinvia per esigenze di brevità espositiva), di per sé non prospetta una specifica condotta agevolatrice dell’imputato, idonea a rafforzare il sodalizio mafioso, e però colora di attendibilità il costrutto accusatorio per due ordini di ragioni. In primo luogo, esso è stato riferito in risposta ad una domanda rivolta dal Presidente del collegio, una volta esauriti l’esame diretto ed il controesame (era stato chiesto al collaborante se avesse avuto notizie da persone diverse dal Riccobono circa favori dispensati da Contrada), e dunque con una sicura connotazione di spontaneità. In secondo luogo, esso evoca il tema delle discussioni, delle diffidenze e delle assicurazioni cui dava adito, nell’ambito del sodalizio mafioso, la frequentazione tra Riccobono e Contrada, tema variamente attinto, in primo grado, dai pentiti Francesco Marino Mannoia, Tommaso Buscetta e Salvatore Cancemi, e, nel primo dibattimento di appello, dai collaboranti Giovanni Brusca ed Angelo Siino. 46
  • 47. Viene in considerazione, a questo riguardo, la testimonianza del Prefetto Vincenzo Parisi, già capo della Polizia e Direttore del S.I.S.DE , citata nella sentenza appellata (pagine 544- 545). Come ricordato dal Tribunale, questi aveva <<affermato (..), che prima che si realizzasse a livello normativo l’istituto giuridico del “pentitismo” le modalità di acquisizione delle informazioni utili per operare erano legate essenzialmente al rapporto, talvolta equivoco e di apparente contiguità, che si instaurava tra operatori della Polizia giudiziaria ed elementi inseriti nel mondo criminale (confidenti). L’equivocità del rapporto consisteva spesso nel fatto che l’operatore di Polizia affermava di avere acquisito una sua fonte in ambiente criminale e la stessa fonte, dal canto suo, sosteneva di avere “contattato” in termini negativi l’operatore di Polizia. “ Non era possibile acquisire informazioni in ambienti così ermetici come quelli mafiosi senza in qualche modo “incontrare pezzi di mafia” (cfr. dep. Parisi ff. 2-3-4 ud. 15/7/1994)>>. Nel caso di specie, tuttavia, proprio perché l’imputato ha costantemente negato in radice un qualsivoglia rapporto con Rosario Riccobono, precisando che non avrebbe avuto ragione di nasconderlo ove vi fosse stato, non è possibile applicare il paradigma descritto dal Prefetto Parisi. Appare, dunque, legittimo inferire che il nascondimento di una tale frequentazione fosse scaturito, sin dal 1984 - epoca, come 47
  • 48. si dirà, dell’inchiesta giudiziaria derivata dalle prime dichiarazioni di Tommaso Buscetta - proprio dalla sua non confessabilità. **** Venendo, dunque, alle censure riguardanti il ruolo di tramite svolto, secondo il Mutolo, dall’avvocato Cristoforo Fileccia, il primo rilievo della Difesa (pag. 16 e seguenti del volume IV capitolo IV dell’ Atto di impugnazione) è che <<se veramente, come afferma Mutolo, l’avvocato Fileccia era il tramite dei rapporti tra dr. Contrada e Riccobono, cioè Contrada avvisava Fileccia e Fileccia avvisava Riccobono, vuol dire che il poliziotto e il mafioso non avevano rapporti diretti. Allora, questa situazione è contrastante ed inconciliabile con tutte le altre dichiarazioni di Mutolo e di qualche altro pentito, che parlano di rapporti personali e diretti tra i due e in modo particolare Spatola Rosario, che addirittura, ha dichiarato di aver visto, nella primavera del 1980,. Contrada e Riccobono pranzare insieme in un ristorante di Sferracavallo>>. Nel volume 6 dei Motivi nuovi si premette che, secondo de relato di Gaspare Mutolo: a) Contrada si sarebbe costantemente avvalso dell'avv. Fileccia per fare giungere al Riccobono le notizie di interesse, ed in particolar modo quelle riguardanti le operazioni di polizia predisposte per la sua ricerca; b) negli anni tra il 1977, 1978 e 1979, quando lo stesso 48
  • 49. Riccobono aveva necessità di incontrarsi con il funzionario di polizia, <<chiedeva all'avv. Fileccia di convocare nel suo studio legale il dott. Contrada onde realizzare l'incontro; l'avvocato e il funzionario ottemperavano a siffatta richiesta o imposizione, che dir si voglia, senza indugio alcuno, puntualmente e obbedientemente>> . Si deduce, quindi, che: c) Mutolo ha affermato che l'avv. Fileccia si recava in alcuni posti, ad esempio il deposito di tale Salvatore Montalto, per incontrarsi con mafiosi - suoi clienti e non (non lo era il Riccobono) - e dare loro notizie sui processi; d) Lo stesso collaborante ha sostenuto di essere stato presente a taluni di questi incontri, e però ha escluso di avere mai sentito parlare il suo “capofamiglia”, in tali occasioni, di informazioni fatte pervenire da Contrada (pag. 6 trascrizione udienza 12 luglio 1994); e) quanto dichiarato dall’imputato nel corso del proprio esame, e cioè di non essere mai stato nello studio dell'avv. Fileccia, di non sapere dove esso fosse ubicato, di avere avuto col predetto legale rapporti analoghi a quelli intrattenuti con tanti altri avvocati di Palermo, e cioè di mera conoscenza (pagg. 7-8- cit. ud. 23-12-1994), aveva ricevuto un indiretto conforto dalla mancanza di annotazioni riguardanti l'avv. Fileccia in tutte le agende dello stesso Dr. Contrada dal 1976 al 1992; 49
  • 50. f) se tali agende erano state utilizzate dall'Accusa ed anche dal Tribunale per provare conoscenze, amicizie, incontri, colloqui, telefonate o rapporti in genere con altre persone, dovevano avere uguale valenza per provare l'assenza di rapporti con altre persone e, nel caso specifico, con l'avv. Fileccia; g) negli anni indicati da Mutolo (1977-1978-1979), cioè quelli in cui sarebbe stato posto in esame il delittuoso comportamento dell'avvocato e del funzionario di P.S., il Riccobono non era “latitante" cioè non era un individuo ricercato dalle Forze di polizia perché colpito da provvedimento restrittivo della libertà personale cui si era sottratto, ma era soltanto e semplicemente un soggetto da rintracciare ed accompagnare in ufficio per la notifica di un decreto di sottoposizione alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un comune dal quale avrebbe, poi, potuto allontanarsi a suo piacimento o nel quale, addirittura, avrebbe potuto decidere di non recarsi mai; h) <<è contrastante e inconciliabile, non solo con la realtà dei fatti ma con il comune buon senso, ritenere possibile che un noto avvocato ed un alto funzionario di polizia stabilissero tra loro un siffatto vincolo criminoso per la tutela di un pregiudicato cui doveva essere notificato un provvedimento per la misura di prevenzione>>; 50
  • 51. i) l'accusa specifica di Mutolo <<investe e coinvolge, sullo stesso piano, in contemporanea e uguale responsabilità di favoreggiamento verso un mafioso e verso la mafia in generale, per concorso nel medesimo reato, sia l'avvocato che il funzionario di polizia>>; j) il Tribunale, dunque, avrebbe errato nel ritenere attendibile il pentito quando accusa Contrada, e, al contempo, nell’affermare che la verifica della posizione dell’ avv. Fileccia - la cui smentita aveva liquidato come non credibile - sarebbe stata <<eventualmente materia di approfondimento in altre sedi>> (pag. 470 della sentenza); k) allo stesso modo, quel giudice aveva arbitrariamente assimilato il ruolo di favoreggiatore attribuito dal Mutolo all’avv. Fileccia e quello di portavoce svolto da quest’ultimo in occasione della perquisizione condotta dal funzionario di Polizia dr. Renato Gentile presso l’abitazione del latitante Inzerillo (il predetto legale, in quest’ultimo caso, aveva rappresentato al funzionario di Polizia dr. Vasquez, casualmente incontrato in tribunale, perché ne riferisse a Contrada, le legittime rimostranze di un suo cliente per le modalità poco urbane della perquisizione stessa). Osserva questa Corte che, innanzitutto, la premessa sub b) non riflette il tenore della deposizione del Mutolo. Il collaborante, infatti, non ha affatto affermato, come gli si vorrebbe far dire, che lo studio legale Fileccia fosse destinato 51
  • 52. ad ospitare, alla bisogna, gli incontri tra il Contrada e Riccobono. Ha riferito, piuttosto, di avere appreso dal suo “capofamiglia” che egli aveva incontrato l’odierno imputato <<nell’ufficio dell’avv. Fileccia>> in uno specifico frangente, e cioè per appurare quale fosse il delatore le cui soffiate, trasmesse dallo stesso Contrada, lo avevano costretto per tre volte ad allontanarsi dalle abitazioni di cui si avvaleva dalla zona di Via Ammiraglio Rizzo (cfr. pagine 187 e 188 trascrizione udienza 7 giugno 1994). Né, per altro verso, è pertinente l’argomento della presunta inconciliabilità tra la necessità di un tramite e l’esistenza di rapporti diretti tra l’imputato ed il Riccobono. Si tratta, all’evidenza, di una verticalizzazione dialettica: l’utilità di un tramite, infatti, si pone quando non si verifica l’opportunità di rapporti diretti, e si pone secondo le circostanze (così come, del resto, la trasmissione di notizie di interesse per Riccobono o per altri poteva avvenire quando se ne presentava l’occasione). L’avv. Fileccia, cioè, non è descritto come monopolista della trasmissione di notizie di interesse, ma come un tramite possibile e frequente, secondo un meccanismo di passaparola. Un tale meccanismo, del resto, fa escludere che l’avv. Fileccia avesse necessità di incontrare il Riccobono e cercarlo in uno dei luoghi della sua latitanza,ed induce a superare l’ulteriore 52
  • 53. rilievo difensivo secondo cui il tramite del predetto legale avrebbe reso tardivi eventuali preavvisi di operazioni di Polizia e dunque sarebbe del tutto inverosimile. Oltretutto, come rilevato dal Tribunale (pag. 803 della sentenza) <<poichè al tempo in questione la ricerca dei latitanti avveniva per lo piu’ sulla base di notizie di natura confidenziale, normalmente le operazioni che ne scaturivano erano precedute da adeguati controlli ed attività investigative che richiedevano tempi piuttosto lunghi di verifica>> (emblematico, ad esempio, è il caso della già menzionata operazione di Polizia del 30 aprile 1980, preceduta da notizie confidenziali pervenute all’inizio dell’anno, che per poco non aveva consentito di pervenire alla cattura del Riccobono, individuato proprio nell’appartamento al piano attico di via Guido Jung, n° 1, della quale ha riferito il teste Gianfranco Firinu, cfr. pagine 415 e seguenti della sentenza appellata). Senza dire che esistevano concrete possibilità di incontro tra l’avvocato ed il funzionario di Polizia, avendo entrambi, in ragione della loro rispettiva attività, occasione di recarsi di frequente a Palazzo di Giustizia (luogo che l’avv. Fileccia ha riferito di frequentare quotidianamente). Quanto alle deduzioni sub c), h) ed i), giova ricordare i passaggi salienti del provvedimento del 19 aprile 1996 acquisito in questo giudizio di rinvio ad istanza della Difesa, in parziale rinnovazione della istruzione dibattimentale - con il 53
  • 54. quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto l’archiviazione del procedimento n. 7415/92 R.G.N.R., nei confronti, tra gli altri, dell’avv. Cristoforo Fileccia. Il decreto, in particolare, riporta stralci degli interrogatori resi dai collaboranti Gaspare Mutolo (il 19 novembre 1992), Giuseppe Marchese (il 4 novembre 1992), Salvatore Cancemi (il 10 novembre 1993) e Francesco Marino Mannoia (il 27 gennaio 1994). Dà conto, in particolare, che il Mutolo aveva riferito: <<l’avv. FILECCIA Cristoforo intratteneva rapporti molto stretti con Scaglione Salvatore, Inzerillo Salvatore e lo stesso Riccobono Rosario. Egli veniva incaricato di ”sondare” il grado di “malleabilità” dei magistrati e, inoltre, si interessava di tutte le esigenze degli uomini d'onore latitanti, che incontrava personalmente ovunque si trovassero. Io stesso ebbi modo di vederlo alcune volte nel deposito di carburanti di Montalto Salvatore ovvero in un magazzino sito nei pressi della casa di Inzerillo Salvatore, luoghi quali io accompagnavo il Riccobono, ed ove appunto l’avv. FILECCIA riferiva ai presenti (Scaglione, Inzerillo, Montalto, Badalamenti Gaetano, di Maiio Salvatore) di processi e di problemi di imputati latitanti. Questi rapporti risalgono al periodo 197576 e comunque, dopo il 1982, non ho più avuto motivo di avere 54
  • 55. incontri con l’avv. Fileccia>>. Giuseppe Marchese, invece, aveva dichiarato che Totò Riina aveva fatto pervenire a suo fratello Antonino Marchese un biglietto con cui gli consigliava di nominare l'avvocato Fileccia proprio difensore di fiducia nel processo per l'omicidio di Puccio Vincenzo, facendo sapere che il predetto legale <<avrebbe svolto tutto l'interessamento necessario, anche per quanto riguardava i contatti con i giudici popolari (…..)>>. In effetti, aveva soggiunto il collaborante, profittando di un colloquio, il predetto legale aveva successivamente comunicato a suo fratello Antonino Marchese tutti i nomi dei giudici, informandolo che gli stessi nomi egli aveva già fornito a Raffaele Ganci6 . Di una “vicinanza” dell’avvocato Fileccia al Ganci aveva anche parlato Salvatore Cancemi (legato allo stesso Ganci da una profonda ed antica amicizia, come si sottolinea nella sentenza appellata a pag. 656); di una “vicinanza” a Totò Riina aveva riferito Giovanni Drago; di buoni rapporti con Nenè Geraci, capo mafia di Partinico, cui il predetto legale avrebbe chiesto il gradimento prima di acquistare un terreno nel suo territorio, aveva parlato Marino Mannoia. Nel valutare tali risultanze il GIP (pag. 9 e segg.) aveva osservato che: • << tutti gli indagati esercitano la professione di 6 Capofamiglia della “Noce”, come dà atto la sentenza di primo grado nel trattare le dichiarazioni di Salvatore Cancemi 55
  • 56. avvocato penalista e, pertanto, la loro riferita vicinanza ad alcuni noti pregiudicati mafiosi non può essere da sola utilizzata quale univoco indizio di reato, dovendo ragionevolmente presumersi che la stessa possa trovare origine proprio nell'esercizio della loro professione (….)>>; • quanto alle dichiarazioni di Marino Mannoia, non può <<attribuirsi univoco valore indiziante alla richiesta di assenso al Geraci per l'acquisto di un terreno in Partinico, località della provincia di Palermo nella quale quest'ultimo ha esercitato per lungo tempo la carica mafiosa di "capo mandamento". Premesso, infatti, che non risulta dagli atti se effettivamente l'avv.to FILECCIA abbia acquistato un terreno in Partinico, va rilevato che tale comportamento, censurabile sotto il profilo della valenza che un siffatto riconoscimento può assumere nell'ambito della ``società" mafiosa, non può considerarsi indizio di appartenenza all'associazione stessa, non essendo lo stesso causativo di un contributo oggettivamente idoneo al rafforzamento del sodalizio ed al perseguimento dei suoi fini; • le dichiarazioni del Mutolo, secondo le quali l’avv.to Fileccia, "...veniva incaricato di "sondare" il grado di «malleabilità» dei magistrati…” non apparivano univocamente significative di un inserimento o di una 56
  • 57. contiguità all’organizzazione criminale, nè di un servizio che avesse contribuito al rafforzamento dell' associazione criminale "Cosa Nostra"; • <<se da un lato, infatti, appare spiegabile, alla luce della logica dell'associato mafioso, che questi tenti qualsiasi via al fine di ottenere un provvedimento favorevole da parte dell'Autorità Giudiziaria, dall'altro non risulta provato che il FILECCIA e OMISSIS abbiano fornito tali indicazioni ovvero si siano in alcun modo adoperati al fine di ottenere trattamenti di favore, nei confronti dei loro assistiti, al di fuori delle norme processuali>>. Lo stesso GIP, in ordine alle dichiarazioni del Mutolo secondo le quali l’avv.to FILECCIA "...si interessava di tutte le esigenze degli uomini d’onore latitanti <<anche il ha osservato che latitante, per ragioni inerenti il suo diritto di difesa, è certamente legittimato avere contatti con i propri difensori a prescindere dal momento in cui conferisce il suo mandato, essendo altre le condotte vietate che di regola potrebbero configurare un abuso dell'ufficio del difensore; quale il procurare denaro o documenti, l'aiuto a fuggire ed a nascondere il latitante ovvero tutti quei comportamenti integranti fattispecie di reati volti ad eludere le investigazioni dell' autorità. Invero, dall'analisi delle dichiarazioni del MUTOLO non 57
  • 58. emerge che il predetto, in mancanza di più concrete ed ulteriori specificazioni, abbia voluto riferirsi a tali ultime attività, le sole che, giova ricordare, sono in conflitto con quelle consentite dal mandato professionale nell'esercizio dell'attività forense>>. 58
  • 59. Osserva questa Corte che oggetto del processo è la verifica dei riscontri alla indicazione accusatoria di Gaspare Mutolo nei confronti di Contrada, non il giudizio di responsabilità dell’avv. Fileccia per concorso esterno in associazione mafiosa o per singoli fatti di favoreggiamento. Non esiste, cioè, la prospettata incompatibilità logica tra la positiva verifica della attendibilità del Mutolo, limitatamente alle indicazioni accusatorie su Contrada che evocano la figura dell’avv. Fileccia, e la mancanza di prova - per di più ritenuta in un provvedimento che non ha il crisma della irrevocabilità - di condotte agevolatrici da parte del predetto legale, pertinenti all’organizzazione mafiosa nel suo insieme. Del resto, il provvedimento di archiviazione del GIP, nel riportare le dichiarazioni di Gaspare Mutolo, non fa alcuna menzione a notizie fatte avere da Contrada al Riccobono tramite l’avv. Fileccia, ma riporta ciò che Mutolo riferisce come oggetto di una sua percezione diretta, e cioè gli incontri del predetto legale con latitanti mafiosi anche non suoi clienti e fuori dal suo studio : incontri svoltisi negli anni 1975-1976 , che non potevano attingere l’odierno imputato in un periodo in cui era ancora visto come un nemico di Cosa Nostra. In altri termini, la funzione di tramite dell’avv. Fileccia, per quanto interessa questo processo, riguarda il periodo in cui il collaborante era detenuto (dal maggio 1976 al 1981), ed è per tale ragione che, in modo del tutto logico, lo stesso Mutolo ha risposto di non avere mai direttamente assistito a contatti tra Contrada e Rosario Riccobono e 59
  • 60. di non avere mai sentito il suo capofamiglia, in occasione degli incontri informativi tra l’avv. Fileccia e latitanti o ricercati mafiosi, parlare dell’odierno imputato. Del resto, anche a volere ritenere penalmente irrilevanti tali incontri, come ha fatto il GIP (che non ne ha escluso la storicità), non vi è dubbio che essi, menzionati in modo convergente dal Mutolo e dal Marchese, contribuiscono a coonestare, unitamente agli altri riscontri individuati dal Tribunale, le dichiarazioni rese dal Mutolo in questo processo, delineando un profilo non del tutto neutro del predetto legale. E’ evidente, inoltre, che l’avv. Fileccia, citato dalla Difesa ed escusso come testimone perchè non risultava la sua qualità di indagato, non avrebbe mai potuto edere contra se (art. 198 comma secondo c.p.p.); apparendo, sotto questo profilo, condivisibile la considerazione del Tribunale secondo cui (pag. 470 della sentenza appellata) la sua testimonianza <<appare viziata da uno specifico interesse a confutare le dichiarazioni di Mutolo, particolarmente gravi nei suoi confronti ed afferenti aspetti più ampi rispetto al punto in esame>>. Infine, proprio l’essere stata la via Jung un qualificato centro di interessi di Rosario Riccobono costituisce un riscontro della veridicità delle notizie riguardanti gli avvertimenti di operazioni di Polizia in quella zona, delle quali ha riferito il Mutolo evocando la figura dell’avv. Fileccia. Quanto ai rilievi sub e) e f), la circostanza che nelle agende dell’imputato non risultino annotazioni relative ad incontri o contatti 60
  • 61. con il predetto professionista non ha alcuna valenza dimostrativa. Può venire in considerazione, infatti, unicamente il significato delle annotazioni che si rinvengono, non l’assenza di annotazioni. Senza dire che, per il loro carattere necessariamente occasionale ed estemporaneo, difficilmente contatti di tal fatta si prestavano ad essere menzionati, peraltro con esiti potenzialmente compromettenti, nelle agende in questione. Il fatto, poi, che Rosario Riccobono (pagine 433-440 della sentenza) dal 20 aprile 1977 (data di revoca del mandato di cattura n° 306/75 del 5-7-1975 dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo) al 23 aprile 1980 (data dell’ordine di carcerazione n° 419/80 emesso dalla Procura Generale di Palermo per espiare anni 4 di reclusione per condanna definitiva della Corte di Assise di Palermo), fosse “soltanto” ricercato per la notifica di un provvedimento di sottoposizione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Porto Torres, non esclude, come puntualmente rilevato dal Tribunale (pag. 441 della sentenza) che egli avesse <<comunque, un’imprescindibile interesse a sfuggire ai controlli di Polizia che, in ogni caso, ne avrebbero comportato l’allontamento dal luogo della propria egemonia criminale, che, come è noto, costituisce il piu’ grave danno che possa subire un “boss” mafioso>>. Analogamente, è formalistica l’osservazione secondo cui, lasciata il 20 ottobre 1976 la Squadra Mobile per passare a dirigere la Criminalpol, Contrada aveva assunto competenze diverse e non si 61
  • 62. occupava di ricercati o latitanti mafiosi (tale compito, infatti, era demandato alla Squadra Mobile, istituzionalmente tenuta anche attività di Polizia Giudiziaria a tutto campo, mentre la Criminalpol assolveva incarichi relativi a specifiche indagini, conferiti caso per caso). Proprio l’avvocato Fileccia, infatti, che per la sua pluridecennale esperienza forense, scandita da difese di imputati mafiosi di rango, aveva pieno titolo a fare una affermazione così impegnativa (affermazione valorizzata dai difensori appellanti a conclusione dell’Atto di impugnazione) nel corso del suo esame ha dichiarato che <<...Il dr. Contrada era il simbolo della polizia a Palermo>>; non essendo, dunque, pensabile che la considerazione dell’odierno imputato nel mileu mafioso fosse influenzata dalle diverse funzioni svolte negli apparati della Polizia giudiziaria palermitana7. Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte devono, dunque, essere disattese le censure in punto di attendibilità del collaborante per lo specifico aspetto in esame. ***** Parimenti infondate sono le doglianze, svolte nel volume VI capitolo V dell’Atto di impugnazione e nel volume 7 dei Motivi nuovi, a proposito dell’episodio della rivelazione a Riccobono, da parte di Contrada, di confidenze ricevute dal costruttore Gaetano Siragusa, vittima di pressioni estorsive. 7 Peraltro, a seguito dell’uccisione del dirigente dr. Boris Giuliano (21 luglio 1979), dal 24 luglio 1979 l’imputato tornò a dirigere, in via interinale, la Squadra Mobile ed il Nucleo di Polizia Giudiziaria presso la locale Procura della Repubblica, sino al primo febbraio 1980 . 62
  • 63. La vicenda, nella prospettazione accusatoria, recepita dal Tribunale, si caratterizza per l’evidente impatto causale della condotta dell’imputato ai fini del rafforzamento del sodalizio, in quanto volta a riparare ad una breccia operata nel muro nell’omertà - seppure con uno sfogo estemporaneo ed informale - da un costruttore sottoposto al pagamento del “pizzo” nel territorio di Rosario Riccobono. Rinviando, con le precisazioni e le integrazioni appresso svolte, alla sentenza di primo grado - nella quale è esaminato tutto il materiale logico successivamente riversato nei Motivi e nei Motivi nuovi di appello - giova riassumere i principali argomenti della Difesa. Premettono i difensori appellanti (pag. 36 vol. IV cap. IV dell’Atto di impugnazione): <<Ha raccontato, infatti, Mutolo, alla udienza del 7 giugno 1994, che nel 1981, dopo il funerale della madre, suo cugino Gaetano Siragusa gli aveva confidato che aveva ricevuto telefonate intimidatorie per impedirgli di costruire un fabbricato a Pallavicino e che, pertanto, aveva chiesto il suo intervento ed aiuto. Mutolo allora ne aveva parlato a Riccobono che, però, gli disse che il Siragusa aveva riferito, non con denunzia, ma in linea amichevole la cosa al dr. Contrada, il quale a sua volta l’aveva portata a conoscenza di Riccobono Rosario…..>>. Ricordano, quindi, che, escusso quale teste di riferimento all’udienza del 14 ottobre 1994, il Siragusa aveva negato di avere mai subito pressioni estorsive o intimidazioni in relazione alla sua attività di costruttore a Pallavicino, e, a fortiori,di averne fatto cenno al cugino. Aveva, parimenti, negato di avere avuto contatti con 63
  • 64. Contrada, precisando che soltanto nei primi anni ‘70 gli era pervenuta una lettera anonima intimidatoria quando costruendo un palazzo nella borgata di stava Cardillo, ("Non fallire perchè ti uccidiamo”!), e che, pertanto, si era rivolto alla polizia denunziando il fatto. Deducono, dunque, (pag. 37 volume IV capitolo IV dell’Atto di impugnazione) <<Anche in questo caso il Mutolo ha costruito la calunnia secondo la collaudata tecnica, innestando, cioè, su un nucleo di verità (la denunzia sporta dal Siragusa molto tempo prima) una circostanza del tutto falsa>>. Il costrutto difensivo ha trovato un più compiuto sviluppo nei motivi nuovi di appello. Segnatamente, sono stati indicati (pagine 14,15 e 16 del volume 7) ulteriori fatti storici veri, nei quali il collaborante avrebbe innestato le sue calunnie, e cioè: • il Siragusa aveva rinunziato al progetto relativo alla seconda costruzione; • << le imprese erano soggette al pagamento del pizzo” ad opera dei mafiosi della zona interessata>>; • il Siragusa si era recato talvolta in Tribunale, se non altro in occasione del procedimento sfociato nella estensione quale socio di fatto - pronunziata nei suoi riguardi con sentenza del Tribunale di Palermo in data 4 aprile 1979- del fallimento precedentemente dichiarato nei confronti del suocero Salvatore La Mantia. 64
  • 65. Il Mutolo, hanno dedotto i difensori appellanti <<nel raccontare l'episodio, ha detto in maniera chiara ed inequivocabile che l'azione intimidativa nei confronti del Siragusa era un fatto attuale e non certo del passato (…). Ma nel 1981 Siragusa Gaetano era già stato dichiarato fallito da qualche tempo, da almeno due anni, non aveva in corso alcun lavoro edilizio, aveva dovuto cedere il progetto di costruzione di altro edificio in Via Ammiraglio Cagni all'impresa Caravello e, pertanto, non poteva essere oggetto di minacce e intimidazioni a scopo estorsivo da parte di Riccobono o comunque dei mafiosi di Pallavicino. Se aveva dovuto rinunziare alla progettata costruzione sin dal 1978 (tre anni prima) come poteva mai, nel 1981, subire pressioni per pagare il "pizzo", essere minacciato di morte se avesse ancora continuato a costruire a Pallavicino?>>. La rinunzia al progetto, dunque, aveva trovato la sua causa esclusiva nello stato di decozione del Siragusa, riscontrato dal compendio documentale relativo alla vicenda fallimentare. Per rendere credibile la sua menzogna il collaborante <<ha dovuto, gioco forza, spostare in avanti di qualche anno il tempo del fatto addebitato al dott. Contrada. Infatti non poteva parlare di azione intimidativa ed estorsiva compiuta nel periodo della costruzione del primo edificio di Via Ammiraglio Cagni perché in quest'opera lui, in un primo tempo, era stato socio di fatto del cugino e quindi avrebbe dovuto provvedere direttamente a sistemare” gli affari con la cosca” e, nel periodo successivo in cui era ancora in stato di costruzione, cioè del 1975 in poi, era stato prima latitante e poi detenuto (dal maggio 1976) non usufruente ancora di permessi>>. Si chiedono, infine, i medesimi difensori : <<per quale motivo il Siragusa Gaetano, ormai fuori dall'attività edilizia da moltissimi anni (1978-79), 65
  • 66. avrebbe dovuto negare di aver confidato ad un funzionario di polizia - qualora l'avesse fatto per fiducia verso di lui e nella speranza di avere comunque un aiuto o anche un semplice consiglio amichevole, ciò che gli era accaduto gli stava accadendo? Perché rendere una testimonianza falsa o reticente in favore di (un) uomo che in sostanza lo aveva tradito? Non certo per timore del dott. Contrada dato lo Stato dello stesso (incarcerato e processato). Non certo per timore di Rosario Riccobono morto da moltissimi anni. Non certo per avversione contro Mutolo perché "pentito" in quanto non può certamente il Siragusa essere un mafioso o indiziato tale, ma piuttosto vittima della mafia>>. ***** 66
  • 67. Osserva questa Corte che, sin dalle sue premesse, il costrutto difensivo non riflette la cronologia della vicenda, siccome descritta dal collaborante e riscontrata in atti. Il Siragusa, infatti, rappresenta al cugino (cfr. pagina 51 e segg. trascrizione udienza 7.6.1994) : <<Sai, Gaspare, io ho ricevuto delle telefonate, io qua a Pallavicino non posso venire piu’ io dovevo costruire dice, qua davanti cioe' verso la via Ammiraglio Cagni, piu' avanti, gia' avevo fatto, dice, il progetto, dice. Pensa che il progetto, li', che l'ho dato e nemmeno mi hanno dato i soldi quelli che ho speso per fare il progetto." Ci dissi: "ma scusa, ma perche'?", dice: "Ma non lo so, io solo sono preoccupato di queste telefonate che ho ricevuto dicendomi che appena metto piede a Pallavicino verro' ucciso", dissi: "va bene, Tanino, ora di parlare con qualcuno>>…. Egli, cioè, lamenta: • di non potere mettere più piede nella borgata di Pallavicino, dove, nella via Ammiraglio Cagni, aveva costruito un palazzo e si accingeva a costruirne un altro; • di avere dovuto, in precedenza, desistere dalla costruzione del secondo fabbricato e di non avere potuto nemmeno recuperare dai costruttori Caravello, cui aveva ceduto il progetto, il credito per le relative spese (dalla documentazione acquisita all’udienza del 16 dicembre 1994 risulta che 19/7/1979 venne assentita la concessione edilizia n° 2097 a Caravello Domenico, Gaspare e Giuseppe sulla base dell'istanza n° 3734/204 del 21-9-1976 / 19- 67
  • 68. 1-1978, presentata da La Mantia Salvatore, socio di fatto del Siragusa,). Lo stesso Mutolo assicura il suo interessamento e chiede al Riccobono (cfr. ibidem, pag 53) : <<Saro, ma questo discorso che a mio cugino ci arrivano telefonate di non venire piu’ qua a Pallavicino qual’è?>>. Gli viene risposto : << E’ un cornutazzo, dice, tuo cugino, e non lo hanno ammazzato solo perchè è tuo cugino...... ci disse al dott. Contrada ca i mafiosi che ci sono a Pallavicino sono dei vampiri ca ci sucano u sangu, quindi il Riccobono mi dice che questa notizia ce la da il Dottore Contrada, cosi', amichevolmente >>. Mutolo, cioè, ne parla a Rosario Riccobono ed apprende da lui che lo sfogo del Siragusa col funzionario di Polizia, incontrato in Tribunale, aveva riguardato la sua condizione di imprenditore vessato e rovinato dalle richieste di “pizzo”. Non è casuale - si badi bene - l’uso del predicato “disse” (riferito alle richieste di “pizzo”, non all’ostracismo) al passato remoto, cioè ad una azione ormai esaurita. Il collaborante, a questo punto, poiché il cugino nega, viene sollecitato dal Riccobono a ricordare al Siragusa che l’incontro con il funzionario di Polizia era avvenuto al palazzo di giustizia; il Siragusa, allora, non esclude di avere visto Contrada per qualche motivo lecito, facendo una mezza ammissione che convince lo stesso Mutolo della veridicità delle accuse del suo “capofamiglia”: <<ma puo' darsi qualcuno, insomma, avra' capito, insomma, avra' 68
  • 69. intuito male", io capisco, mi rendo conto che effettivamente, insomma, il discorso magari c'era stato, non so a che livello, e ci dico a mio cugino: "Comunque tu non costruire piu' a Pallavicino", ci faccio recuperare non so tre milioni o tre milioni e mezzo del progetto..>>. In sintesi, la forzata rinuncia del Siragusa a dare seguito all’attività costruttiva ed il conseguente ostracismo da lui subito trovano il loro antefatto nella imposizione del “pizzo”, e la loro causa prossima nello sfogo con l’odierno imputato, costituendone, dunque, una sanzione ancora attuale allorquando, nel febbraio 1981, lo stesso Siragusa ne parla per la prima volta al cugino in occasione dei funerali della di lui madre. La coerenza logica delle dichiarazioni del Mutolo, al di là delle difficoltà espressive del collaborante, soggetto di scarsissima cultura, si coglie anche in relazione all’epoca della imposizione del “pizzo”, dalla quale è plausibile che il Siragusa fosse rimasto immune soltanto nella fase iniziale della costruzione del primo edificio in via Ammiraglio Cagni, intrapresa quando i suoi soci occulti erano lo stesso Mutolo e Salvatore Micalizzi. La società, infatti, secondo il narrato del collaborante, venne sciolta con l’attribuzione di un appartamento a lui ed al Micalizzi, che, coinvolti nelle indagini per l’omicidio dell’agente di Polizia Gaetano Cappiello, perpetrato il 2 luglio 1975, furono costretti a defilarsi, non potendosi più fare vedere in cantiere (cfr. pag. 52 trascrizione udienza 7 giugno 1994 <<Nel 69 '75 dopo a noi ci
  • 70. succede quel processo che abbiamo ucciso l'agente Cappello, quindi siamo latitanti, cioe' non e' che possiamo stare tranquilli la', a Pallavicino, anche se ci.., pero' non ci piaceva, insomma, andare ogni sabato a fare i pagamenti, insomma, in questo fabbricato. Cioe' noi che dopo che siamo entrati, diciamo, latitanti per l'omicidio Cappello, con mio cugino abbiamo chiuso di conti e ci abbiamo fatto dare i soldi che noi avevamo usciti, pero' calcolando che lui ci doveva dare un appartamento a me e un appartamento diciamo, al Micalizzi, quando erano terminati, e il discorso si chiude>>)8. Ora, come ricordato anche a pag. 11 del volume 7 dei Motivi nuovi di appello, il certificato di abitabilità per il fabbricato in questione venne rilasciato il 9 dicembre 1977 (dal relativo rapporto tecnico si evince che i lavori vennero ultimati nel settembre del 1977). E’, ancora una volta, plausibile, dunque, che le pressioni estorsive per il pagamento del pizzo si facessero sentire proprio in quel periodo, nel quale il Siragusa aveva la possibilità giuridica di vendere le unità immobiliari in quanto dichiarate abitabili, percependo i saldi del prezzo, e nel quale aveva anche chiesto la concessione edilizia per la costruzione del secondo palazzo (con istanza n. 3734/2904 del 21.9.76/19.1.78). Altrettanto plausibile, inoltre, che i segni della sua insolvenza si 8 L’attribuzione di un appartamento al Mutolo è stata positivamente riscontrata ( pag. 476 della sentenza appellata), 70
  • 71. fossero manifestati anche a cagione di tali pressioni. A questa stregua, la indicazione dell’incontro e dello sfogo estemporaneo a Palazzo di Giustizia con l’odierno imputato collima perfettamente con l’epoca della procedura di fallimento a carico del Siragusa. Allo stesso modo, l’epoca in cui il Siragusa ha riconosciuto di avere recuperato (pur senza l’intermediazione del cugino) il credito per le spese del progetto del secondo fabbricato dai costruttori Caravello collima con il periodo in cui il Mutolo afferma di essersi interessato della sua vicenda (cfr. pag. 408 della sentenza appellata). Del resto, fortemente sintomatico della reticenza del Siragusa è la negazione di un fatto (l’imposizione del pizzo ad un costruttore nel territorio di Rosario Riccobono) che non solo il Tribunale, ma gli stessi difensori appellanti finiscono col riconoscere, laddove affermano <<che le imprese erano soggette al pagamento del “pizzo” ad opera dei mafiosi della zona interessata>> (pag. 14 del volume 7 dei motivi nuovi di appello). Il primo giudice, inoltre, (pag. 477 della sentenza appellata), ha evidenziato che Gaspare, Domenico e Giuseppe Caravello <<ritenuti dagli inquirenti affiliati alla cosca di Partanna - S.Lorenzo sulla base di accertamenti eseguiti, avevano gestito l’impresa di costruzioni “Caravello s.r.l.” fino al 1985/1986, anno in cui erano decaduti dalla licenza perchè segnalati per mafia (cfr. dep. cap Bruno f. 83 ud.18/10/1994)>>. Tale circostanza deve essere correlata con quella del ritardo nel pagamento delle spese del progetto, che si spiega in un contesto di 71
  • 72. intimidazione mafiosa sfociato nell’ “esilio” del Siragusa assai meglio che in un avvicendamento tra un imprenditore in cattive acque ed altri in salute economica. Oltretutto, se il Siragusa fosse rimasto un protetto di Rosario Riccobono, l’adempimento del debito dei Caravello per le spese del progetto sarebbe stato quanto mai tempestivo, data l’importanza degli impegni assunti nei contesti mafiosi e la gravità delle sanzioni per la loro mancata osservanza. Non coglie, dunque, nel segno l’osservazione difensiva secondo cui la rinunzia al progetto avrebbe trovato causa nello stato di decozione del costruttore. Al contrario, l’insolvenza di questi derivò da una condizione ambientale sfavorevole di esposizione al “Pizzo” e di inibizione all’ulteriore attività costruttiva. Non è vero, quindi, alla stregua dei riscontri acquisiti, che il Tribunale sarebbe incorso in una petizione di principio assumendo come presupposto il dato da dimostrare, e cioè l’essere stato “Contrada confidente di Riccobono" (pag. 19 vol. 78 dei motivi aggiunti). Del resto, la mendace negazione del Siragusa si spiega con una condizione di omertà e di diffidenza nel sistema di tutela dello Stato, nonostante la pendenza del procedimento a carico di Contrada e l’uccisione di Rosario Riccobono, né richiede ulteriori commenti alla stregua di quanto sin qui evidenziato. Le censure articolate sul punto dai difensori appellanti, dunque, devono essere disattese. 72
  • 73. ******* La vicenda Siragusa, come rilevato dal Tribunale (pag. 485 della sentenza), dimostra che nel 1981 i rapporti tra Riccobono e Contrada erano pienamente instaurati. Anche in ordine alla iniziale instaurazione dei rapporti tra l’odierno imputato ed il mafioso Stefano Bontate le indicazioni accusatorie del Mutolo si sono rivelate credibili, a dispetto di quanto dedotto dai difensori appellanti. Premesso, infatti che, tali rapporti, preesistenti ai contatti tra il mafioso Rosario Riccobono e l’odierno imputato, sarebbero stati resi possibili, per quanto appreso dal Mutolo, da quelli del Contrada con il funzionario di Polizia Pietro Purpi e con l’imprenditore Arturo Cassina, vanno innanzitutto esaminate le censure articolate nel volume IV, capitolo V paragrafo V.1 nella parte dedicata a Gaspare Mutolo (pag. 33 e segg.) e nel volume III dell’ Atto di impugnazione nella parte dedicata alle dichiarazioni del collaborante Gioacchino Pennino (pagine 10-11). Esse si riassumono nella proposizione secondo cui, ammesso che il dr. Purpi avesse avuto rapporti amichevoli con il mafioso Stefano Bontate, dispensando favori a costui e ricevendone, ciò non consentirebbe di attribuire proprietà traslative a rapporti personali, cioè di inferire l’esistenza di rapporti della medesima natura tra l’imputato e lo stesso Bontate. In altri termini, il Tribunale avrebbe arbitrariamente dedotto <<che, essendo stato provato il rapporto Purpi-Contrada (lo stesso dott. Contrada lo ha 73
  • 74. ammesso e dichiarato) ed avendo il Mutolo asserito che c’era uno stretto rapporto Purpi-Bontate (lo stesso Purpi in sede di interrogatorio del P.M. aveva ammesso di conoscere il Bontate) ne consegue che la illazione di Mutolo secondo cui Purpi ha fatto da tramite tra Contrada e Bontate è un fatto vero, provato e riscontrato>> (pag. 35 volume IV capitolo V paragrafo V.1 dei Atto di impugnazione). Lo stesso Mutolo, peraltro, soggiungono i predetti difensori, <<ha parlato quasi esclusivamente del dr. Purpi e dei presunti rapporti del funzionario di polizia con Stefano Bontate>>, non contenendo le sue dichiarazioni alcun elemento <<da cui possa ritenersi provato o riscontrato un rapporto Contrada- Bontate tramite Purpi o altri, o indipendente da qualsiasi tramite>>. Il collaborante, infatti, alla domanda “...Ha mai sentito parlare il dottore Purpi e il signor Bontate del dr. Contrada?” aveva risposto “No, no,no, mai”(pag. 25, ud. 1° giugno 1995) ed alla ulteriore domanda “Lei ha mai visto il dr. Contrada nella villa di Bontate? Lei ha mai visto il dr. Contrada in compagnia di Bontate?” aveva risposto “No, no” (pag.11, ud. 1° giugno 1995). Le argomentazioni svolte dal Tribunale circa il rapporto Bontate Purpi - Contrada (pagina 414 e segg.) intercettano ed esauriscono, a ben guardare, tutti gli spunti successivamente riversati nelle censure della Difesa. Giova, tuttavia, precisare che è del tutto neutra la circostanza, riferita dal Mutolo, di non avere mai sentito Purpi e Bontate parlare di Contrada. 74
  • 75. Il collaborante, infatti, indicando la sua fonte nel Riccobono, ha puntualizzato i limiti delle sue conoscenze in argomento, e cioè l’avere sentito parlare del dott. Purpi come un tramite. Tale ruolo, peraltro, ha un suo logico addentellato in un elemento caduto sotto la diretta percezione del collaborante prima del suo arresto, e cioè l’essere stato il Bontate promotore di una strategia di avvicinamento ai funzionari di polizia più pericolosi per Cosa Nostra. Per altro verso, ciò che il Tribunale ha valorizzato come riscontro non è soltanto la concomitanza di rapporti di buona conoscenza del dott. Purpi con l’odierno imputato e con Stefano Bontate9, ma anche il ridimensionamento di tali rapporti da parte e del Purpi e del Contrada, e cioè un comportamento processuale persuasivamente valutato come riscontro di natura logica (pag. 424 e segg. della sentenza appellata, cui si rinvia). ***** L’argomento della arbitraria attribuzione di proprietà traslative a relazioni personali ricorre anche nel più articolato compendio delle censure riguardanti la triangolazione Cassina - Bontate - Contrada, contenute nel volume IV capitolo V paragrafo V.1 dell’ Atto di impugnazione e nel volume 16 dei Motivi nuovi; censure che giova riassumere, ancorchè il loro contenuto sia sostanzialmente esaurito 9 Sono pienamente riscontrati l’episodio del rinvenimento di una lettera nell’abitazione del mafioso Innocenzo Pasta, nella quale si faceva il nome del dr. Purpi inviata da Giovanni Bontate, fratello di Stefano, allo scopo di contattare diversi personaggi che avrebbero dovuto interessarsi di una simulazione di malattia in suo favore; il trasferimento a titolo gratuito, in favore del dr. Purpi, di un appartamento da parte del mafioso Girolamo Teresi, (pagine 595 e 596 e pag. 639 e segg. della sentenza appellata, fatti riferiti dal collaborante Marino Mannoia); l’episodio del caloroso saluto al Bontate e delle successive spiegazioni del funzionario di Polizia narrato da Gioacchino Pennino, (pagine 414 ee segg. della sentenza appellata). 75
  • 76. dal materiale logico già sviluppato nella sentenza appellata. Si premette, innanzitutto, che secondo il narrato del Mutolo, i rapporti dell’imputato con Arturo Cassina avrebbero tratto origine dalla appartenenza di entrambi all’Ordine Equestre del Santo Sepolcro. Si obietta che, se così fosse, tali rapporti non avrebbero mai potuto essere propedeutici a quelli con il mafioso Stefano Bontate, ucciso il 23 aprile 1981, come invece aveva sostenuto lo stesso Mutolo, giacchè Contrada fu insignito della onorificenza di Cavaliere il 22 novembre 1982. Senza dire che una circostanza del genere mai avrebbe potuto essere riferita al Mutolo dal Riccobono, morto il 30 novembre 1982, e cioè nello stesso torno di tempo della ammissione dell’imputato al detto Ordine equestre. Si deduce, inoltre, che: • non erano stati accertati rapporti Contrada -Cassina, non giustificati da motivi di ufficio, nel periodo in cui, secondo la sentenza, sarebbe avvenuto l’avvicinamento dell’imputato alla mafia ed a Stefano Bontate in particolare, cioè tra la fine del 1975 ed il 1981, anno della morte dello stesso Bontate; • prima di diventare cavaliere del Santo Sepolcro ed a prescindere da tale investitura, Contrada aveva avuto qualche sporadico rapporto con la famiglia Cassina nel 1972, in occasione del sequestro di persona dell’ing. Luciano Cassina, figlio di Arturo, per le indagini relative; • nel periodo di tempo tra la fine del 1982 ed il 1985, nel quale ricopriva l’incarico di 76 Capo di Gabinetto dell’Alto
  • 77. Commissario per la lotta alla mafia con il Prefetto Emanuele De Francesco, Contrada aveva avuto alcuni rapporti con personale dell’impresa Cassina, e specificamente con il dr. Gaetano D’Agostino, incaricato delle pubbliche relazioni del gruppo imprenditoriale, sempre su disposizioni impartite dall’Alto Commissario,il Prefetto De Francesco, per motivi di ufficio ed istituzionali (questa, e non altra, sarebbe stata la ragione delle annotazioni sulle agende da tavolo dell’imputato relative agli anni ‘82/85, valorizzate in malam partem nella sentenza appellata). Si afferma, quindi, a pag. 8 del volume 16 dei Motivi nuovi di appello << Se le annotazioni di dette agende sono state ritenute valide e utili per dimostrare che il Dott. Contrada, dal 1982 al 1985, nel periodo cioè in cui ha ricoperto l'incarico di capo di gabinetto dell'Alto Commissario, ha avuto contatti con i Cassina, o per meglio dire con persona della sua azienda (il Dott. Gaetano D'Agostino), altrettanto valida e utile deve ritenersi l'inesistenza di qualsiasi annotazione nel periodo 1976-1981, che è appunto quello in cui, secondo l'accusa,il Dott. Contrada, tramite Cassina, sarebbe entrato in rapporti con il mafioso Stefano Bontate. Lo stesso mezzo probatorio non può valere a senso unico, cioè per sostenere le tesi dell'accusa e non anche quelle della difesa. Comunque, il periodo in esame, cioè settembre 1982 - dicembre 1985 (periodo in cui il dr. Contrada è stato capo di Gabinetto dell’Alto Commissario), è di molto successivo alla morte di Stefano Bontate, per cui non si può ragionevolmente ipotizzare che Cassina Arturo fosse il tramite tra Contrada e 77
  • 78. Bontate>>. Osserva questa Corte che il costrutto difensivo, seppure non privo di una certa suggestione, è fuorviante. Mette conto, innanzitutto, rilevare che, come puntualmente ricostruito nella sentenza appellata (pagine 381 e segg.), l’ammissione di Contrada all’Ordine Equestre del Santo Sepolcro costituì il suggello - non il viatico - della instaurazione dei rapporti con Arturo Cassina, che ne fu l’ispiratore, e che di quell’Ordine fece parte fin dal 7 febbraio 1951 ricoprendo, dall’anno di istituzione della Luogotenenza in Sicilia (1980), prima il ruolo di Consigliere, poi quello di Delegato Magistrale e, dal 1982, quello di Luogotenente, mantenuto fino al 1989. Le dichiarazioni di Gaspare Mutolo, del resto, vanno correttamente inquadrate. Il collaborante, infatti, ha riferito: • di avere appreso fin dal 1976, prima ancora di essere arrestato, che il Cassina faceva parte dell’ Ordine Equestre del Santo Sepolcro insieme a personaggi “importantissimi”; • di avere avuto qualche notizia in merito a detto ordine sia dal Riccobono che, nel periodo in cui era stato ristretto in carcere all’Ucciardone, tra il 1976 ed il 1978, dal detenuto Agostino Coppola, ex seminarista a Monreale; • di avere saputo successivamente, in un’epoca che non era stato in grado di specificare, che vi era iscritto anche il dr. Contrada (cfr. ff. 155 e ss. trascrizione udienza 7 giugno 1994 78
  • 79. ). In tale cornice, l’affermazione (pag. 48 trascrizione udienza 7 giugno 1994), enfatizzata dalla Difesa <<… il aveva questo rapporto con dottor Contrada il Conte Arturo Cassina perche' diciamo erano, praticavano, io non lo nominare, insomma e' una loggia, una specie di consacrazione che c'e' a Morreale>> è una mera illazione del collaborante, una spiegazione che il Mutolo dà a se stesso, peraltro non scaturita da una domanda del Pubblico Ministero, che aveva chiesto altra cosa, e cioè:<< Bontade riferi' all'interno di Cosa Nostra" che tipo di rapporti lui aveva col conte Cassina?>> e che, subito dopo, ribadisce <<ma io le chiedevo un'altra cosa, le chiedevo non il rapporto del Dott. Contrada e il Conte Cassina, i rapporti tra il Conte Cassina e Stefano Bontade>>. Una siffatta illazione,che il dichiarante non ha espressamente attribuito al suo referente Rosario Riccobono, né in chiave ipotetica né in chiave assertiva, non contiene, in quanto tale, elementi di contraddizione: il nucleo essenziale della notizia dell’avvicinamento di Bontate a Contrada resta il fatto che esso rimonta ad epoca anteriore a quello tra l’imputato e Riccobono. Puntualmente, a questo riguardo, il Tribunale ha disatteso le dichiarazioni dell’imputato <<sia in ordine alla genesi della propria iscrizione all’Ordine del Santo Sepolcro, sia alla natura dei propri rapporti con il Cassina>>, così come quello dello stesso Cassina sui medesimi temi (cfr. pagine da 381 a 384 e da 387 a 389 della sentenza appellata). 79
  • 80. Ha valorizzato, per contro, le dichiarazioni, totalmente disinteressate, del testi Procopio La Mattina (pagine 385-387) e Paolo Spendore. Il maresciallo La Mattina ha riferito che, nel 1980, Contrada gli aveva chiesto quali fossero i documenti necessari per iscriversi al predetto Ordine. Ha escluso, inoltre, di avere assunto qualsiasi iniziativa in ordine a tale iscrizione, o di essersi adoperato per favorirla (l’imputato, invece, all’udienza dell’undici novembre 1994, nel corso del proprio esame, aveva affermato che il primo approccio era stato del Maresciallo La Mattina poco prima del proprio passaggio al S.I.S.De. , e quindi alla fine del 1981.) Il dott. Splendore - per sua stessa ammissione legato da uno stretto rapporto di amicizia e di natura professionale a Contrada, tanto che questi lo volle come suo collaboratore non soltanto per tutto il periodo della sua permanenza all’Alto Commissario, ma anche in altre successive occasioni, durante la permanenza al SISDE a Roma (cfr. pagine 31 e ss. 37 e ss. 5 e ss. trascrizione udienza 3/2/1995) – ha riferito della particolare insistenza del dott. D’Agostino, addetto alla cura delle pubbliche relazioni per conto di Arturo Cassina, nel sollecitare l’iscrizione al Santo Sepolcro dell’imputato, ruolo che quest’ultimo ha negato (pagine da 391 a 394 della sentenza appellata). Il Tribunale, inoltre, ha rilevato come l’imputato avesse mostrato una particolare sollecitudine nell’informare personalmente il Cassina del buon esito della pratica di rideterminazione del canone 80
  • 81. di affitto dei locali, di proprietà dell’Impresa Cassina, di Via Thaon De Revel, alla Prefettura di Palermo (pagine da 397 a 406 della sentenza appellata). Tale interessamento - che all’udienza del 29 settembre 1995 l’imputato ha minimizzato e sfumato - non trova spiegazione negli asseriti, meri rapporti di ufficio con Cassina, posto che la pratica non riguardava l’Ufficio dell’Alto Commissario, e quindi era estranea ai compiti dell’imputato , riguardando, semmai, quelli del Capo di Gabinetto del Prefetto10. Quanto al significato della mancanza di annotazioni nel periodo che precede quella del 14 settembre 1982 (“telefonato Arturo Cassina per riferire ingresso uomini Poggio Ridente. Chiesto alla Finanza se erano finanzieri”), possono farsi rilievi analoghi a quelli già svolti a proposito del ruolo di tramite dell’avv. Cristoforo Fileccia, non menzionato in nessun appunto. A poter venire in considerazione, infatti, è il significato delle 10 <<Per quanto riguarda, infine, la questione della Prefettura e dell'affitto dei locali di via Thaon di Revel, per adibirli ad uffici della Prefettura di Palermo, vorrei far presente che il Prefetto De Francesco in data 6 settembre 1982 è giunto a Palermo con il duplice incarico di Prefetto di Palermo e di Alto Commissario. Io mi occupavo esclusivamente, quale capo di gabinetto suo, dell'attività relativa al suo incarico di Alto Commissario. Per quanto riguarda la sua attività di Prefetto di Palermo egli si avvaleva di altre funzionari della Prefettura tra cui il suo capo di gabinetto che era il dottore Spadaccino. So di questo affitto di locali principalmente per la collocazione degli uffici delle patenti etc..., e so anche che il Prefetto De Francesco nominò una commissione costituita dal Vice-Prefetto vicario che era il dottor Marsocco, dal funzionario che si occupava del lato amministrativo contabile della Prefettura, il dottor Marcellino, ed un altro funzionario che non ricordo il nome per scegliere questi locali. Io non mi sono interessato, non ho avuto rapporti di nessun genere. Avendo il Prefetto De Francesco il duplice incarico di Prefetto e di Alto Commissario non è da escludere che il dottor D'Agostino che era il segretario particolare, un pò l'addetto alle pubbliche relazioni del Commendatore Arturo Cassina, abbia potuto accennarmi a questa faccenda dell'affitto dei locali. Io non ricordo i particolari non ricordo specifici incontri. Può darsi anche, e si potrebbe stabilire sapendo esattamente la data di questo sopralluogo, che il Prefetto De Francesco mi abbia detto così " Vai a dare uno sguardo anche tu a questi locali e dimmi che cosa ne pensi". Può anche darsi, non lo ricordo, non ricordo neppure dove esattamente siano adesso questi locali perchè non ho avuto mai occasione di frequentarli. Comunque, io non ho avuto alcuna parte in questa vicenda dell'affitto dei locali nè come proposta e nè come parere per l'affitto perchè c'erano dei funzionari della Prefettura adibiti proprio a questo compiti>>. 81
  • 82. annotazioni, non la loro assenza, specialmente se correlata alla mancanza di occasioni di contatti per ragioni, anche apparenti, di ufficio: non si può pretendere o presumere, cioè, che fosse lasciata traccia di situazioni direttamente o indirettamente evocanti la figura del mafioso Stefano Bontate e la sua azione di ammorbidimento. Assodata, dunque, la concomitanza del rapporti tra Cassina e Bontate e tra Cassina e Contrada - ridimensionati, questi ultimi, in modo non credibile dagli interessati - è riscontrato il de relato di Gaspare Mutolo, il quale ha individuato nello stesso Cassina uno dei tramiti tra l’imputato e Bontate. Nella sentenza di annullamento con rinvio, del resto, la Corte di Cassazione, richiamando il principio di atipicità dei riscontri e stigmatizzando la mancanza del dovuto distinguo tra riscontro e prova autonoma, ha osservato (pag. 266 e segg.) :<<Nello stesso vizio incorre la sentenza impugnata quando afferma che è espressione di un "falso sillogismo l'argomentazione del primo giudice per dedurre dal rapporto di conoscenza del dott. Contrada con Arturo Cassina e da quello di costui con il Bontate per ritenere provata la sussistenza della frequentazione del poliziotto con il Bontate". Anche in questo caso, infatti, erroneamente la Corte di Appello omette di valutare che il rapporto di conoscenza di Contrada con Cassina è considerato dal giudice di primo grado come elemento di riscontro alle dichiarazioni di Mutolo e non certo come prova indiretta autonoma della frequentazione di Contrada con Bontade, e, pertanto, come elemento di riscontro avrebbe dovuto essere correttamente apprezzato sia pure per 82
  • 83. escluderne, eventualmente e con motivate argomentazioni, il valore>>. In margine all’argomento in esame vanno, infine, vagliati gli ulteriori rilievi espressi nel volume 16 dei Motivi nuovi di Appello. Segnatamente, Gaspare Mutolo ha sostenuto che il rapporto di protezione di Cassina con Bontate aveva trovato conferma nella assunzione del mafioso Giovanni Teresi - poi divenuto consigliere della famiglia di Santa Maria di Gesu, cioè quella di Bontate - alle dipendenze dell’impresa di Arturo Cassina, che ha collocato in epoca immediatamente successiva al sequestro di Luciano Cassina, laddove il collaborante Francesco Marino Mannoia ha affermato che essa risaliva ad epoca precedente (segnatamente al 1967, come acclarato dalle indagini svolti dalla D.I.A., delle quali aveva riferito in udienza il teste Bruno). I difensori appellanti hanno sostenuto che la credibilità di Gaspare Mutolo sarebbe menomata dalla erronea datazione di tale assunzione. Hanno dedotto, inoltre che (pag. 19 Vol. 16 Motivi nuovi di appello) <<Se veramente i Cassina avessero assunto il Teresi per essere "protetti" dalla mafia avrebbero dovuto licenziarlo nel 1972, essendosi rivelata inutile e inefficace la sua "protezione" per il perpetrato sequestro e non di certo assumerlo dopo l'azione criminale subita perché avevano "paura se ci può succedere qualche altra cosa", come dichiarato dal Mutolo>>. Hanno soggiunto che non vi era prova che l’assunzione di Giovanni Teresi fosse fittizia, rilevando che ciò non sarebbe dimostrato dal fatto che non Giovanni Teresi - dato per presente con l’annotazione della lettera “P” dall’addetto all’Ufficio personale - ma il di lui 83
  • 84. cugino Carlo Teresi firmasse per il ritiro della retribuzione. Ora, premesso che la mancanza della firma di Giovanni Teresi costituisce un validissimo riscontro al carattere posticcio della annotazione della “P” ed alla natura fittizia del rapporto di lavoro, riferita dai pentiti Mutolo e Marino Mannoia (pagine 368, 370-374 della sentenza appellata), il nucleo essenziale delle propalazioni dell’uno e dell’altro è la connotazione di quel rapporto di lavoro in termini di protezione mafiosa. Né sorprende che Gaspare Mutolo, de relato del suo capo, avesse errato circa l’epoca della assunzione del Teresi, trattandosi di affari interni alla famiglia di Santa Maria di Gesù e ricadendo la residenza dei Cassina nel territorio sul quale era Stefano Bontate, e non il Riccobono, ad esercitare il proprio dominio. Il fatto, poi, che nonostante tale protezione Luciano Cassina fosse stato comunque rapito è stato spiegato dal collaborante Marino Mannoia come una grave turbativa degli equilibri mafiosi, perpetrata da Salvatore Riina in un periodo in cui il Bontate era ristretto in carcere, tanto che lo stesso Bontate era andato su tutte le furie (pag. 588 della sentenza appellata). Era plausibile, dunque, che, una volta ristabilitisi tali equilibri, i Cassina continuassero a fare riferimento a chi comandava sul loro territorio. ***** Per concludere il vaglio delle censure riguardanti le propalazioni di Gaspare Mutolo, questa Corte non può esimersi dal rilevare la tendenza della Difesa a trattare più diffusamente argomenti di minor 84
  • 85. rilievo, quali il presunto interessamento del costruttore Angelo Graziano per procurare all’odierno imputato un appartamento nella via Jung, a Palermo, ovvero il presunto acquisto di una autovettura Alfa Romeo per una donna dello stesso Contrada. In particolare, al tema dell’interessamento del costruttore Angelo Graziano è dedicato l’intero, ponderoso, volume 5 dei motivi nuovi di appello. Esso è, significativamente, intitolato << Motivi aggiunti all'atto di impugnazione della sentenza sul tema concernente l'accusa dei pentiti Mutolo Gaspare e Marino Mannoia Francesco, circa l'appartamento di via Jung 12 a Palermo che sarebbe stato "procurato" al Dott. Contrada dal mafioso Graziano Angelo>>. Il Tribunale,però, ha considerato l’interessamento del Graziano come oggetto di una non - accusa, sia per la estrema vaghezza di questo mai precisato concetto, sia perché riferito ad un’epoca in cui l’imputato era visto come un nemico di Cosa Nostra ed il Graziano aveva una apparenza di costruttore “pulito”. Quel giudice, in estrema sintesi, ha osservato che: • secondo il racconto di Mutolo, Angelo Graziano aveva riferito di essersi interessato in precedenza “ per mettere a disposizione” di Contrada un appartamento di via Guido Jung, senza precisare, però, attraverso quali tramiti ciò sarebbe avvenuto (cfr. ff. 28-34-36 ud. 7/6/1994- ff. 2 e ss. ud. 12/7/1994); 85
  • 86. • Francesco Marino Mannoia aveva dichiarato di avere assistito personalmente, intorno al 1974, ad un colloquio intercorso tra il Riccobono ed il Graziano, in occasione del quale lo stesso Graziano, parimenti indicato come costruttore mafioso appartenente alla “famiglia” del Borgo Vecchio, aveva dichiarato: “ mi sono procurato per trovare una casa a Contrada” (cfr. ff. 8 e ss. 82 e 83 ud. del 29/11/1994); • tali espressione, come il concetto “interessamento” non appaiono riferibili a comportamenti precisi e concreti, ad azioni determinate e definite sul piano pratico, tali da consentire un agevole riscontro; • l’estrema genericità del termine “mettere a disposizione” (risultante anche dal verbale dell’interrogatorio reso al Pubblico Ministero il 23 ottobre 1992, contestato al collaborante, cfr. pag. 168 trascrizione udienza 7 giugno 1994) non consente di stabilire con adeguata precisione il tipo di disponibilità, giuridica o materiale, cui il Graziano abbia inteso fare riferimento; • peraltro, come evidenziato, il Mutolo aveva fatto cenno ad alcuni tramiti non meglio identificati, attraverso i quali il Graziano avrebbe realizzato la sua intermediazione, circostanza che rivela l’inconducenza di indagini finalizzate a verificare l’eventuale esistenza di titoli idonei a stabilire un collegamento giuridico diretto tra il Graziano ed Contrada; 86
  • 87. • sarebbe stato astrattamente possibile un interessamento del Graziano dal momento che questi, nel narrato del Mutolo, riferito al 1975, parla al trapassato prossimo: <<si era messo, si era trovato, si era a disposizione, aveva favorito diciamo al dottore Contrada, non so tramite chi>>), e quindi con riguardo ad un periodo ancora anteriore, nel quale, seppur affiliato a “Cosa Nostra”, lo stesso Graziano manteneva un’apparenza di “costruttore pulito” non essendo ancora noto agli Inquirenti come mafioso (cfr. f.f. 36 e ss. ud. 7/6/1994). Restano, dunque, superate, per queste ragioni, le osservazioni svolte nel capitolo V, volume V dell’Atto di impugnazione (pagine da 3 a 17), riprese nel volume 5 dei Motivi nuovi a proposito: • dell’attività di P.G. di Contrada nei confronti di Angelo Graziano (denunzie per associazione mafiosa e altri reati, proposte per misure di prevenzione); • della estraneità dello stesso Graziano alla costruzione dello stabile di via Jung n.12, realizzato dall’ing. Gualberto Carducci Artenisio; Secondo il costrutto difensivo (cfr. pag. 27 del volume 5 dei Motivi nuovi) : << il Mutolo aveva costruito la calunnia: "Graziano Angelo - mafioso - ha messo a disposizione di Contrada - poliziotto - un appartamento", sulla base di due dati di fatto veri e a sua conoscenza: 87
  • 88. 1)frequentazione del dott. Contrada degli appartamenti dei suoi amici in via Jung 12; 2) costruzione nella zona di via Jung di edifici da parte dei fratelli di Graziano Angelo>>. L’appellata sentenza, a questa stregua, avrebbe <<sostituito il dato oggettivo, certo, riscontrato e peraltro ampiamente confermato dal Dott. Contrada, della frequentazione delle case dei suoi amici per motivi privati e personali di natura tale da non rivestire alcun interesse giudiziario, al dato che si sarebbe dovuto accertare per dichiarare o meno vera l'accusa, cioè l'aver avuto il Dott. Contrada la disponibilità dell'appartamento per un qualsivoglia intervento di Angelo Graziano…... L'accusa contestata al Dott. Contrada, è che, essendo il capo della Squadra Mobile, aveva accettato il "Favore" del mafioso Graziano Angelo, consistente nell'aver messo a disposizione o procurato un appartamento in Via Jung 12 o essersi interessato perché ciò ottenesse. "L'accusa" non è risultata vera, mentre è risultata vera la "non accusa". Si è invertita l'una con l'altra : secondo la sentenza, la "non accusa", cioè il fatto lecito, è diventata "l'accusa", cioè il fatto illecito>>(cfr. pagine 99 e 101 , volume V dei motivi nuovi). Orbene, ad avviso di questa Corte, non è dato ravvisare 88
  • 89. l’elusione dell’obbligo motivazionale denunciata dai difensori appellanti. L’iter logico del Tribunale va pienamente condiviso per tre ordini di ragioni. In primo luogo, perché, lungi dall’invertire “accusa” e “non accusa”, valorizza quale riscontro - come si è già detto - il dato della dell’imputato, frequentazione collegato al della Via trapasso Jung dalla da parte fase degli appostamenti demandati a Gaspare Mutolo e Salvatore Micalizzi alla fine del 1975 ad una pacifica compresenza, in quella strada, dell’odierno imputato e di Rosario Riccobono (impostazione, questa, recepita nella sentenza della Suprema Corte di annullamento con rinvio, pagine 237 e 238). In secondo luogo, perché l’indicazione di Angelo Graziano, al di là della sua imprecisione, è inserita in un contesto non collusivo: Contrada è descritto come un obiettivo ed il fabbricato di via Jung n. 12 come luogo di appostamenti e Angelo Graziano, come si è detto, non è ancora noto come mafioso (elemento anch’esso valorizzato nella sentenza di annullamento con rinvio). In terzo luogo, perché anche a volere attribuire alla indicazione del Mutolo una valenza accusatoria che la stessa non ha, in giurisprudenza è costante l’affermazione del principio della frazionabilità della chiamata, nel senso che l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del collaborante 89
  • 90. <<anche se denegata per una parte del racconto, non coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale del riscontro; così come, per altro verso, la credibilità di una parte dell'accusa non può significare l'automatica narrazione, attribuzione giacchè, di accertata attendibilità dell'intera l’attendibilità di talune circostanze non può automaticamente comunicarsi a quelle non riscontrate, non essendo ipotizzabili reciproche inferenze totalizzanti>> (in termini, Cass. pen. sez. I sentenza n. 4495 del 1997, sez. VI 17248 del 2004; sez. I sentenza 468/2000). D’altra parte, non si può escludere né che il Graziano si fosse attribuito un merito inesistente, né che avesse inteso considerare la fruizione di uno dei due appartamenti al piano attico da parte dell’imputato come indirettamente dovuta ai suoi buoni uffici nei riguardi di uno degli inquilini. Conclusivamente, anche su questo tema le censure della difesa devono essere disattese. ***** Il principio della frazionabilità della chiamata in correità viene in considerazione a proposito dell’episodio del presunto acquisto di una autovettura Alfa Romeo, per una donna del dr. Contrada, a cagione del quale, secondo il narrato del Mutolo, in occasione delle festività natalizie del 1981, mentre venivano fatti i conti relativi ai proventi dell’associazione unitamente al Riccobono, questi gli aveva detto che era necessario detrarre la 90
  • 91. somma di 15 milioni di lire, già utilizzata per acquistare un’autovettura Alfa Romeo da destinare ad una amante del Contrada. L’argomento è stato diffusamente trattato dal Tribunale (pagine 486-526) che, pur non avendo rinvenuto sufficienti riscontri <<alla sicura identificazione della destinataria dell'autovettura "Alfa">> ha considerato quali <<elementi indiretti di concordanza con il racconto, invero poco dettagliato, del Mutolo sull’episodio in oggetto>>: 1) la precisa corrispondenza tra la data del colloquio riferito da Mutolo ed il periodo di permesso dallo stesso fruito a Palermo; 2) l’individuazione di un concessionario d’auto “Alfa Romeo” a Palermo, Calogero Adamo, avente tutti i requisiti soggettivi corrispondenti al venditore d’auto di fiducia presso il quale effettuare l’acquisto riferito dal collaborante; 3) gli stretti rapporti dell’Adamo con molti “uomini d’onore”, ed in particolare con Stefano Bontate e Rosario Riccobono, verso i quali egli attuava un trattamento di particolare attenzione e cortesia con riferimento alla sua attività di concessionario; 4) la compiacenza dell’Adamo nei confronti di “uomini di Cosa Nostra” manifestatasi anche come disponibilità ad intestazioni di comodo in loro favore che, esorbitando dalla 91
  • 92. sua attività, denota un singolare atteggiamento di rispetto e deferenza (sul punto il tribunale ha segnalato le numerose intestazioni di auto al sig. Adamo, ai suoi familiari ed alle sue società, evidenziate dalle indagini condotte dal cap. Bruno cfr. ff. 22 e ss. ud. 12/10/1995); 5) i buoni rapporti esistenti tra Calogero Adamo e l’odierno imputato, tali da giustificare, al di là delle versioni offerte dagli interessati, rivelatesi parziali e reticenti, reciproci l’interessamento di favori e Contrada frequentazioni per pratiche (vedi rilascio passaporto ad Adamo - intervento di Contrada presso Adamo per acquisto auto Ingoglia- visita presso la villa dell’Adamo annotata nell’agenda dell’imputato); 6) le frequentazioni femminili da parte dell'imputato e l'effettuazione di taluni acquisti di autovetture "Alfa" presso il concessionario Adamo da parte di donne legate da rapporti personali al dott. Contrada (Fisher - Ingoglia). Alla trattazione di questo argomento sono dedicati il volume IV, capitolo V, paragrafo V.1 dell’Atto di impugnazione (pagine 17-24) e soprattutto, l’intero volume 4 dei Motivi nuovi. Deducono i difensori appellanti, in estrema sintesi che: • stando al narrato del Mutolo, all’epoca del colloquio con il Riccobono (festività Natale ‘81) il prezzo dell’autovettura era già stato sborsato, conclusione imposta dall’uso delle 92
  • 93. locuzioni: <<i quindici milioni erano serviti>>, <<quindici milioni di soldi che erano serviti>>, <<hanno servito a lui>>, <<sono stati usciti perché si è dovuto comprare>>, <<mi dice che era uscito i quindici milioni>>, <<che aveva uscito>> ; • del tutto inconducenti, dunque, anche a volere prescindere dalla inconsistenza delle osservazioni riguardanti i rapporti personali tra il dr. Contrada e le signore Fisher ed Ingoglia, sono gli accertamenti di Polizia Giudiziaria (effettuati incrociando i nomi di donna risultati dalle agende dell’imputato con gli acquisti di autovetture Alfa Romeo presso il concessionario Calogero Adamo), in ordine all’epoca del pagamento del prezzo delle autovetture rispettivamente acquistate dalla Fisher e dalla Ingoglia; • quest’ultima, infatti, aveva acquistato una “Giulietta 1600”, in data 17/6/1982, per un prezzo di £ 12.000.000, pagato quanto a £ 5.000.000 in data 14/6/1982 e quanto a £ 7.000.000 in data 22/6/1982, mentre la Fisher si era resa acquirente di una “Alfa Sud” targata Bolzano, come da fattura emessa in data 24 Giugno 1982, per un prezzo di lire 8.101.000, pagato in più soluzioni tra il 27 maggio 1982 ed il 22 giugno 1982; • le emergenze dibattimentali avrebbero, addirittura, offerto la prova contraria del fatto affermato dal Mutolo de relato di Rosario Riccobono; 93
  • 94. • ed infatti, , nel giugno 1981 era stata acquistata presso l’Adamo una “Golf” per la somma di lire 10 milioni, pagata per cassa, con intestazione a nome di Rosalia Vitamia, moglie del Riccobono, mentre nel novembre dello stesso anno risultava l’acquisto di una FIAT 127, per la somma di lire 5 milioni e mezzo, con intestazione a Margherita Greco, madre del Riccobono, anch’essa pagata per cassa, per un complessivo ammontare di quindici milioni mezzo di lire. Osserva questa Corte che l’acquisto di autovetture per i propri familiari, da parte del Riccobono, non costituisce una smentita del narrato del collaborante: il Mutolo, invero, ha menzionato, de relato del suo “capofamiglia” una autovettura Alfa Romeo e non DI UNA “Golf” e di una “FIAT 127” che lo stesso Adamo, concessionario Alfa Romeo, escusso all’udienza del 25 ottobre 1994, ha riferito di avere prelevato presso altri rivenditori a titolo di cortesia nei riguardi del Riccobono, conseguendo un margine di guadagno irrisorio. D’altra parte, come persuasivamente osservato dal Tribunale, non è realistica l’ipotesi che il Riccobono avesse avvertito l’esigenza di trarre in inganno il Mutolo per pagare con la cassa della famiglia mafiosa gli acquisti di due vetture per la sua famiglia anagrafica, dati i <<rapporti strettamente gerarchici che esistono all'interno di una "famiglia" mafiosa per cui il capo non deve giustificarsi con un "uomo d'onore" 94
  • 95. anche se a lui vicino. E comunque è contro ogni logica credere che il Riccobono abbia potuto aggiungere alla sua mendace giustificazione il nome di Contrada se questi non avesse avuto rapporti di collusione con la "famiglia" di Partanna, diversamente non sarebbe stato minimamente credibile da parte del Mutolo che un regalo era stato offerto ad una persona estranea all'organizzazione e per di piu’ appartenente alle Forze dell'Ordine>>(pagina 524 della sentenza appellata). E’ pur vero, però, che la esclusione dell’ipotesi del mendacio da parte del Riccobono non elide la necessità dei riscontro al narrato del Mutolo, laddove gli <<elementi indiretti di concordanza>> evidenziati dal Tribunale hanno una mera dignità congetturale che non basta a rendere credibile la specifica indicazione accusatoria dell’esborso di quindici milioni di lire per l’acquisto di una autovettura Alfa Romeo, prima delle festività natalizie del 1981, destinata ad una amante dell’imputato (dono di notevole valore, equivalendo detta somma, all’attualità, a circa venticinquemila euro). L’episodio, d’altra parte, non essendo stato provato il movente corruttivo della condotta di concorso esterno ritenuta a carico dell’imputato, non può nemmeno legittimare la cd. traslazione dei riscontri, ammissibile allorché il chiamante in correità renda dichiarazioni che concernono una pluralità di fatti-reato commessi dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo 95 e
  • 96. sussistano ragioni idonee ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie, quali l'identica natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti o di alcuni di loro, l'inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo (cfr. ex plurimis, Cass. Pen. sezione VI, sentenze n. 3945/99 e n. 1472/98). Una siffatta lacuna non è stata colmata dalle dichiarazioni rese nel primo dibattimento di appello dai collaboranti Giovan Battista Ferrante e Francesco Onorato. Segnatamente, all’udienza del 18 febbraio 1999, il Ferrante, già uomo d’onore della famiglia di San Lorenzo, ricadente nel mandamento di Partanna Mondello, ha riferito che, nello stesso torno di tempo della sua formale affiliazione, avvenuta nel dicembre 1980, il suo sottocapo Pippo Gambino aveva comunicato che non c’erano soldi in cassa perché Rosario Riccobono aveva preteso dalle quattro famiglie del suo mandamento un contributo di tre o quattro milioni di lire, destinato all’acquisto di una autovettura da regalare al dott. Contrada. Lo stesso Ferrante ha sostenuto di avere sentito parlare, per la prima volta, dell’odierno imputato in quella circostanza. Indipendentemente, infatti, dal giudizio di attendibilità intrinseca del Ferrante (sulle cui dichiarazioni non risulta compiuta alcuna attività integrativa di indagine per la ricerca 96
  • 97. di eventuali riscontri 11), è palese come lo stesso si sia riferito ad un prelievo nell’imminenza del Natale 1980 e non del 1981, incidente sulle casse delle famiglie del mandamento di Partanna Mondello e non, esclusivamente, della famiglia del Riccobono ( le cui finanze, peraltro - ha chiarito il Mutolo ben floride grazie ai proventi del traffico degli stupefacenti, non erano state depauperate più di tanto dalla trattenuta dei quindici milioni di lire). Oltretutto, stando al narrato del Ferrante, il Riccobono non avrebbe avuto ragione di detrarre quindici milioni di lire in sede di conteggi, avendo già ottenuto il denaro per pagare l’autovettura con un prelievo straordinario dalle casse delle famiglie. In sostanza, positivamente le dichiarazioni apprezzabili del unicamente Ferrante appaiono come indicatore dell’assenza di qualsiasi ipotesi di complotto - proprio perché una preordinazione di esso avrebbe imposto una lettura lucida ed orientata degli atti del giudizio di primo grado - ma non hanno corroborato in alcun modo quelle del Mutolo. Considerazioni analoghe possono farsi a proposito delle propalazioni del collaborante Francesco Onorato, il quale, all’udienza del 19 gennaio 1999 (pag. 35 della trascrizione) ha dichiarato che Calogero Adamo, recatosi al bar “Singapore”, luogo di incontri dei mafiosi della famiglia di 11 Il teste Luigi Bruno, infatti, all’udienza dell’undici marzo 1999 ha precisato di avere ricevuto deleghe di indagine unicamente sulle dichiarazioni dei collaboranti Di Carlo ed Onorato 97
  • 98. Partanna Mondello, avrebbe ricordato a Salvatore Micalizzi <<che Riccobono doveva dargli dei soldi, perché aveva dato una macchina al dott. Contrada>>. Ora, a parte la carenza di riferimenti temporali, questo episodio non si concilia con il presupposto della detrazione dei quindici milioni di lire, cioè con il loro pagamento. Lo stesso Adamo, del resto, escusso nel primo dibattimento di appello all’udienza del 17 marzo 2000, non si è limitato a smentire l’episodio (cosa che avrebbe avuto interesse (cosa che, al limite, avrebbe avuto interesse a fare), ma ha riferito che il Riccobono era un ottimo cliente, avvezzo a pagare in contanti, o talvolta con assegni, ma comunque sempre per cassa, le autovetture che acquistava (pag. 100 della trascrizione). Tali precisazioni, non smentite in alcun modo dalle risultanze processuali , appaiono credibili alla stregua della caratura mafiosa del Riccobono, tale da rendere poco verosimile la sua messa in mora, così come,a monte, il suo inadempimento. In conclusione, l’indicazione accusatoria del Mutolo, relativa alla detrazione del prezzo di una Alfa Romeo”, non è corroborata da adeguati riscontri esterni ma non ridonda nemmeno a detrimento della complessiva attendibilità del collaborante, così come della notevole portata del suo contributo, positivamente verificate dal Tribunale. 98
  • 99. CAPITOLO IV Le censure riguardanti le propalazioni di Francesco Marino Mannoia Francesco Marino Mannoia aveva riferito di essere stato formalmente affiliato a "Cosa Nostra" nella famiglia di Santa Maria di Gesù, capeggiata da Stefano Bontade, nella primavera del 1975. Il suo patrimonio di conoscenze, rilevava il Tribunale, si era rivelato particolarmente ricco ed il suo contributo alla giustizia si era dimostrato eccezionale: egli, infatti, pur da "soldato" di Stefano Bontate, era stato in diretti rapporti con lui - privilegio riservato ad altri nove “soldati”, che lo sottraeva alla intermediazione gerarchica del sottocapo, dei capidecina o dei consiglieri - e, successivamente, era stato inserito per molti anni nei traffici di stupefacenti gestiti dai "corleonesi". Il collaborante aveva avuto, altresì, assidui contatti con il gruppo di mafia facente capo a Rosario Riccobono, con il quale aveva commesso svariati crimini oggetto delle sue confessioni. L’importanza della sua collaborazione con la giustizia aveva trovato un primo e positivo riscontro da parte della Suprema Corte nella sentenza n° 80 del 1992 della Suprema Corte di Cassazione, conclusiva del primo maxi-processo, e nel fatto che, come conseguenza giuridica del giudizio positivo formulato dalla stessa Suprema Corte sulla sua attendibilità, gli era stata riconosciuta la diminuente di cui all’art. 8 D.L. 13 Maggio 1991 n° 152 conv. in L. 12 Luglio 1991 n° 203. Punto critico della valutazione della sua credibilità intrinseca veniva considerata dal Tribunale la "tormentata evoluzione" che aveva 99
  • 100. scandito - e non soltanto con riguardo alla posizione dell’odierno imputato - il divenire del suo pentimento. Lo stesso Marino Mannoia, infatti, aveva chiarito che, quando nel 1989 aveva iniziato la propria collaborazione con la Giustizia, si era limitato ad autoaccusarsi di appartenenza all’associazione criminale “Cosa Nostra”, nonché di reati in materia di armi e traffico di stupefacenti, non affrontando il delicato tema delle collusioni con la mafia da parte di soggetti appartenenti alle istituzioni, data la sfiducia che nutriva nei confronti dello Stato italiano, che non gli sembrava approntare alcuna efficace politica governativa di lotta alla mafia, né, tanto meno, di tutela dei collaboranti e dei loro familiari. Nel contempo - per ragioni esclusivamente personali, dovute alla difficoltà di affrontare questo aspetto della propria antecedente condotta di vita con la propria convivente e con la figlia da lei avuta aveva deciso di non confessare le proprie responsabilità in ordine agli omicidi commessi. Solo dopo alcuni anni, mentre si trovava negli Stati Uniti d’America, dove vigeva una legislazione organica a tutela dei collaboranti, aveva riflettuto sul programma di protezione offertogli, che avrebbe potuto garantire sicurezza alla sua famiglia ove si fosse deciso a confessare in modo completo le proprie responsabilità,. A queste condizioni, intorno al gennaio 1993, aveva sottoscritto l’accordo di collaborazione con il Governo statunitense. In tale contesto, si era verificata la “svolta” nella sua collaborazione. Egli aveva confessato tutti i delitti commessi, ammettendo le proprie 100
  • 101. responsabilità anche in ordine agli omicidi cui aveva partecipato, informando, tramite i propri legali, l’Autorità Giudiziaria palermitana e rinunciando alle garanzie procedurali di “inutilizzabilità” nei propri confronti delle sue confessioni previste dal trattato di mutua assistenza giudiziaria fra l’Italia e gli U.S.A.; indicatore, questo, della genuinità del suo proposito di collaborare. Tuttavia, nonostante tale scelta, egli non aveva detto quanto a sua conoscenza sull’odierno imputato nel corso dell’interrogatorio reso negli Stati Uniti il 3 Aprile 1993 ai magistrati della Procura di Palermo sui c.d. omicidi politici (segnatamente l’omicidio Lima, le vicende concernenti l’On. le Andreotti ed altri episodi di collusione tra uomini politici e “Cosa Nostra”). Ad impedirgli, infatti, una lucida messa a fuoco dei suoi ricordi spiegazione ritenuta plausibile dal Tribunale, salva la necessità di un più prudente e rigoroso accertamento dei riscontri alle sue successive indicazioni accusatorie - erano state le particolari condizioni di stanchezza e “stress” in cui egli si era trovato quando era stato affrontato, alla fine di quell’interrogatorio lunghissimo ed estenuante, protrattosi fino a tarda notte, l’argomento “Contrada”. Sul punto, infatti,egli era stato assai evasivo, rispondendo: <<Di Contrada non ricordo praticamente nulla che possa avere interesse processuale. Con tanti nomi di poliziotti potrei anche confondermi>> (pag. 608 della sentenza appellata). In data 27 Gennaio 1994 - unica volta in cui era stato sentito dall’Autorità Giudiziaria italiana dopo il 3 Aprile 1993 - egli era stato nuovamente interrogato dai magistrati della Procura della Repubblica di Palermo per rogatoria, negli Stati Uniti d’America, su alcuni omicidi da lui 101
  • 102. confessati. In quel contesto, prendendo spunto dal proprio coinvolgimento nel tentato omicidio di tale Lo Piccolo, sventato da un agente di Polizia della sezione antirapine della Squadra Mobile che si trovava insieme alla vittima designata, egli aveva ricordato uno specifico episodio di favoritismo nei propri riguardi da parte del dott. Vincenzo Speranza, dirigente della predetta sezione, dovuto al rapporto personale del funzionario di Polizia con Stefano Bontate12. Lo sfondo collusivo di quella vicenda lo aveva portato a mettere a fuoco la figura di Contrada quale “altro funzionario di Polizia” in rapporti con esponenti di “Cosa Nostra”, e segnatamente con Rosario Riccobono. Il Tribunale, a questo punto, sottolineava che, nel corso del suo esame, il Marino Mannoia aveva offerto un contributo originale, e dunque immune dal sospetto di pedissequo adeguamento o di adattamento manipolatorio delle sue dichiarazioni a quelle di altri collaboranti, menzionando situazioni e fatti specifici al di là del quadro collusivo da lui delineato, e segnatamente: • una conversazione, svoltasi intorno al 1979, tra Stefano Bontate ed il suo sottocapo Giovanni Teresi, dipendente di Arturo Cassina, vertente su un appuntamento da fissare, per il tramite dell’imprenditore Arturo Cassina, con Contrada; • l’intervento di Contrada per il rilascio della patente di guida allo stesso Bontate, precedentemente revocata per effetto di una misura di prevenzione (all’udienza del 28 aprile 1994 ne aveva 12 Episodio diffusamente trattato alle pagine 641-648 della sentenza appellata, cui si rinvia anche per l’illustrazione dei pregnanti riscontri alle accuse del Marino Mannoia. 102
  • 103. parlato anche il collaborante Salvatore Cancemi, tanto che il Tribunale ravvisava nella propalazione in esame un riscontro al suo narrato, al pari degli ulteriori elementi di conferma risultanti dall’analisi del compendio documentale relativo alla pratica); • la restituzione della patente di guida al mafioso “Pinè” Greco "uomo d'onore" di Ciaculli, cugino di Greco Michele detto "il papa" e di Salvatore Greco detto "il senatore", soggetti che altro collaboratore di giustizia, Giuseppe Marchese, aveva indicato in stretto contatto con l'imputato. Quanto a quest’ultimo episodio, secondo la ricostruzione del Tribunale la patente del Greco era stata sospesa a tempo indeterminato a seguito di un provvedimento di diffida. Il Greco, con istanza del 20 agosto 1979 - a quella data, Contrada ricopriva il doppio incarico di dirigente della locale Squadra Mobile e della Criminalpol - inoltrata alla Questura di Palermo, ne aveva richiesto la restituzione per ragioni di lavoro legate alla sua attività di agricoltore (sulla falsariga di quanto, in precedenza, aveva fatto il Bontate) e gli uffici della Questura avevano dato avvio con "rara celerità" ad un’istruttoria che sembrava preludere ad un esito favorevole. Senonchè, quando la pratica per la patente del Greco era giunta al Questore Immordino (nelle more, subentrato al dott. Epifanio), questi aveva ritenuto di redigere personalmente il parere negativo da inoltrare alla Prefettura. Davanti all’ostacolo del parere di Immordino, che aveva impedito al Greco di ottenere per vie regolari la restituzione della patente (conseguita, invece, dal Bontate nel periodo in cui la Questura era retta dal dott. Epifanio), l’unica possibilità era quella di ricorrere alla sottrazione materiale del documento, giacente presso gli atti della Prefettura. Tale sottrazione era stata perpetrata, e detto riscontro, ad avviso del Tribunale, risultava individualizzato dal fatto il personale di Polizia ha, normalmente, accesso agli archivi esistenti presso l’Ufficio patenti della Prefettura, essendo stata solo in tempi recenti instaurata la prassi di formalizzare una richiesta scritta per la consultazione, di cui rimane traccia agli atti . Analoghe anomalie, peraltro, venivano ravvisate da quel giudice nella pratica di rilascio del passaporto allo stesso Greco. Tanto premesso, le censure concernenti la figura e le dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia sono state articolate: • per ciò che riguarda l’attendibilità intrinseca del collaborante, nel volume II, capitolo V, paragrafo V. 1 dell’Atto di impugnazione (pagine 1- 69) e nel volume 16 dei Motivi nuovi; • per quanto attiene al tema “Interessamento del dott. Contrada per la patente a Stefano Bontate”, nel volume II, capitolo V, paragrafo V. 1 dell’Atto di impugnazione, nell’ambito delle doglianze riguardanti la valutazione delle 103
  • 104. • • propalazioni del pentito Salvatore Cancemi (pagine 70-115); per quanto concerne il presunto interessamento del costruttore Angelo Graziano nel procurare al Contrada l’appartamento di via Jung n. 12, nel volume V dei motivi nuovi, congiuntamente alle censure riguardanti le dichiarazioni del pentito Gaspare Mutolo; per quanto riguarda l’instaurazione dei rapporti tra l’odierno imputato e Stefano Bontate per il tramite di Arturo Cassina, nel volume 16 dei Motivi nuovi. Di assoluta preminenza, nel costrutto difensivo, è il tema della credibilità del collaborante, messa in discussione per la tempistica ed i contenuti delle sue propalazioni. Il Tribunale ha evidenziato come, in generale, il ritardo della legislazione nell’approntare adeguati strumenti di tutela dei pentiti e dei loro familiari, così come il timore di perdere credibilità formulando accuse di collusione, e quindi di trovarsi maggiormente esposti, avessero reso giustificabile una certa gradualità nelle collaborazioni (cfr. pagine 599- 604 della sentenza appellata)13. Ha rimarcato la centralità dei criterio normativo dei riscontri estrinseci (pag. 605) ed ha ritenuto genuina la risoluzione del collaborante a riferire senza riserve quanto a sua conoscenza (pagine 606 e 607). Si è soffermato, quindi, sulle contestazioni mosse dalla Difesa in relazione all’unico interrogatorio del 1993 all’autorità Giudiziaria Italiana di cui - in prime cure - si era a conoscenza; quello, cioè, reso il 3 aprile 1993 presso l’U.S. Attorney’s Office del Distretto Meridionale di New York nell’ambito della commissione rogatoria internazionale autorizzata in relazione al procedimento penale n°1557/1992 della Procura della Repubblica di Palermo, concernente 13 Marino Mannoia, come Buscetta, aveva subito tragiche ritorsioni da parte di “Cosa Nostra” in danno dei propri congiunti. 104
  • 105. l’omicidio dell’On. le Salvatore Lima. L’atto istruttorio aveva avuto inizio alle h. 10.00 del 3 Aprile 1993 ed era stato concluso alle h. 1.00 del 4 Aprile 1993, protraendosi per quindici ore consecutive. Nel corso di esso erano state verbalizzate complessivamente n°20 pagine, e la domanda concernente l’odierno imputato era stata verbalizzata nella parte finale del foglio n° 18, seguito dal foglio n° 19, comprendente ulteriori domande, e dal foglio conclusivo n°20, contenente poche righe e le sottoscrizioni finali. Il Tribunale ha ritenuto, in tale contesto, la risposta :<<Di Contrada non ricordo praticamente nulla che possa avere interesse processuale. Con tanti nomi di poliziotti confondermi>>, fosse sintomatica di una potrei anche precisa scelta <<di non approfondire l’argomento proposto, non per carenza di informazioni sul punto, bensì per difficoltà di lucida messa a fuoco dei propri ricordi sullo specifico oggetto, difficoltà aggravata dalla possibilità, espressamente dedotta dal dichiarante, di potersi “confondere” in relazione ad altre posizioni riguardanti poliziotti>> (pagine 609-610 della sentenza appellata), anche perché la domanda, al pari di altre, esulava dallo specifico tema della rogatoria. Successivamente alla pronunzia della sentenza di primo grado la Difesa è venuta in possesso del verbale di interrogatorio reso dal Marino Mannoia il 2 aprile 1993 ai magistrati della Procura della Repubblica di Caltanissetta, che lo avevano interrogato per rogatoria il 2 aprile 1993 <<nell’ambito dei procedimenti relativi alla morte del giudice Giovanni Falcone, della dott.ssa Francesca Morvillo e degli uomini della scorta, del giudice Paolo Borsellino e degli uomini della 105
  • 106. scorta; per il fallito attentato all’Addaura del giugno 1989; per le ipotesi di (illeggibile) magistrati del distretto di Palermo>>14. In detto verbale, di cui il Tribunale non aveva avuto cognizione, è riprodotta una risposta analoga a quella data il giorno successivo ai magistrati della Procura di Palermo, e cioè <<Non ricordo di avere mai conosciuto il dott. Bruno Contrada e l'Ispettore Luigi Siracusa, nè ricordo di aver mai sentito parlare degli stessi come persone legate o comunque vicine a Cosa Nostra. Ricordo solo di aver sentito nominare il dott. Contrada solo come componente dell'apparato della polizia che lavorava a Palermo>>. A seguito della notizia delle dichiarazioni rese il 2 aprile 1993, il Marino Mannoia è stato nuovamente escusso nel primo giudizio di appello: all’udienza del 20 maggio 1999 ha risposto che, in quel frangente, non conservava alcun ricordo di Contrada al di là della sua veste di funzionario, e che egli stesso era rimasto disorientato perché convinto di dover rispondere su vicende criminali che lo avevano visto personalmente coinvolto. Tanto premesso, le argomentazioni difensive circa la dedotta non plausibilità della risposta data il 3 aprile 1993 e circa il senso della risposta data il 2 aprile 1993 possono riassumersi nei seguenti termini: a) se il 3 aprile 1993 avesse davvero taciuto perché non più 14 Così recita l’intestazione del verbale, a foglio 393 e segg. del fascicolo del primo giudizio di appello. Il verbale è stato utilizzato per le contestazioni mosse al Marino Mannoia nell’ambito del suo esame in grado di appello, ammesso con ordinanza resa all’udienza del 6 febbraio 1999 ed assunto per rogatoria il 20 maggio 1999. 106
  • 107. lucido, il collaborante << avrebbe fatto presente il suo stato di stanchezza ed avrebbe quindi potuto manifestare con poche parole la riserva di riferire ciò che era a sua conoscenza in un momento successivo (l'indomani o in altra occasione), e non avrebbe di certo dichiarato : "Di Contrada non ricordo praticamente nulla che possa avere interesse processuale...">> (pag. 9 vol. II capitolo V paragrafo V.1 dell’Atto di impugnazione); b) come risulta agli atti, l’interrogatorio del 3 aprile 1993 aveva avuto inizio alle ore 10.00 ed era terminato alle ore 1.00 del successivo 4 aprile 1993, e pertanto, a fronte di una durata complessiva di quindici ore, date le venti pagine del verbale, la redazione di ogni pagina avrebbe avuto una durata media di ben 45 minuti (ibidem, pag.27); c) posto che la risposta del Marino Mannoia sul conto di Contrada è riportata all’inizio della pag. 18 del verbale, se essa fosse stata dettata <<dalla mente stanca>> in una situazione di stress, distruzione psicologica, e <<bisogno di andare a buttarsi immediatamente su di un letto>>, non vi sarebbero state le ulteriori dichiarazioni che riempiono la parte restante della pag. 18 del verbale, l’intera pag. 19 ed ancora la pag. 20 (ibidem, pagine 27-29); d) <<ciò che è più grave e nel contempo prova certa e inconfutabile del suo essere menzognero e calunnioso, appare il fatto che, nè ai Magistrati palermitani il 3-4-1993 nè successivamente al Collegio giudicante il 2911-1994, ha mai riferito che il 2 aprile 1993 aveva esplicitamente, 107
  • 108. chiaramente e decisamente dichiarato che non sapeva nulla del dott. Contrada, se non che era un funzionario di polizia che operava a Palermo e di non aver mai sentito parlare dello stesso come persona legata o comunque vicina a "Cosa Nostra">> (ibidem, pag.10); e) in altri termini, delle due l’una, o Marino Mannoia aveva mentito ad aprile 1993 (nessuna accusa a Contrada) o aveva mentito a gennaio - novembre 1994 (accuse a Contrada), derivandone, in ogni caso, quantomeno un negativo giudizio in punto di attendibilità intrinseca, tale da riverberarsi sulla verifica della sua attendibilità estrinseca (ibidem, pag.32); f) in ogni caso, la risposta del 2 aprile 1993, analoga a quella del 3 aprile, non era stata nè menzionata, nè, a fortiori, giustificata dal collaborante, e pertanto, ammesso che il Marino Mannoia fosse stato incapace di connettere per la stanchezza alla fine dell’interrogatorio del 3 aprile, non si spiegava perchè avesse taciuto anche il giorno precedente (ibidem,pag. 19). I difensori appellanti, quindi, hanno ulteriormente svolto le loro doglianze sulla attendibilità intrinseca del Marino Mannoia con specifico riguardo alla cronologia delle sue dichiarazioni rispetto a quelle dei pentiti Mutolo e Cancemi. Hanno dedotto che : g) erroneamente il Tribunale aveva escluso che le propalazioni del collaborante fossero frutto di pedissequi adeguamenti ad altre risultanze processuali se non, addirittura di adattamento manipolatorio (ibidem, pagine 32 e 33, ove si cita la sentenza 108
  • 109. appellata); h) il Marino Mannoia, infatti, nel corso dell’interrogatorio del 27 gennaio 1994, e poi dell’esame del 29 novembre 1994, aveva detto che, tra il 1974 ed il 1975, Angelo Graziano aveva asserito di avere "procurato" una casa all’imputato, accusa già enunciata dal pentito Gaspare Mutolo il 23 ottobre 1992 in sede di interrogatorio al Pubblico Ministero ed il 7 giugno 1994 in sede di esame (ibidem, pagine 34 - 36); i) allo stesso modo, le propalazioni del Marino Mannoia avevano offerto un provvido e non casuale sostegno alla indicazione accusatoria di un rapporto diretto tra l’imputato ed il mafioso Stefano Bontate per il tramite dell’imprenditore Arturo Cassina e del funzionario di Polizia dott. Purpi, dei quali aveva precedentemente parlato Gaspare Mutolo (ibidem, pagina 14 e pagine 44,45 e 47); j) analogamente, ancora, il Marino Mannoia non aveva fatto altro che offrire una sponda alle indicazioni accusatorie del pentito Salvatore Cancemi (escusso all’udienza del 28 aprile 1994) dichiarando - soltanto in sede di esame e con la giustificazione di un ricordo tardivo - che l’ultima notizia appresa sul conto dell’imputato era stata quella dell’interessamento di Contrada per la patente di guida di Stefano Bontate (ibidem, pagine 3740); k) in definitiva (cfr. pag. 17 volume 16 dei motivi nuovi) <<Marino Mannoia non ha potuto e forse non voluto aggiungere null'altro 109
  • 110. circa i rapporti Contrada - Bontate, ad eccezione delle cose già propalate da altri pentiti perché non ne era a conoscenza e non ne era a conoscenza semplicemente e soltanto perché tali rapporti non erano mai esistiti>>. A questa stregua, hanno sostenuto i difensori appellanti, le espressioni del tipo " non so altro, non ho approfondito l'argomento, non mi interessava,non mi competeva ,più di questo non so, no questo no lo so, non so per quali motivi ", ricorrenti nel suo narrato, depongono nel senso <<che Marino Mannoia non ha voluto compromettere oltre la sua attendibilità e credibilità con propalazioni non veritiere, se non con una conferma indiretta alla "rivelazione" di Mutolo e una diretta alla "rivelazione" di Cancemi. Se l'ipotesi non fosse da respingere decisamente per la sua incommensurabile verità, anche come ipotesi soltanto, si potrebbe immaginare quasi che Marino Mannoia, a fronte delle insistenze di un ignoto suggeritore, istigatore e sollecitatore, interessato a che anche lui entrasse nel novero dei collaboranti accusatori del Dott. Contrada (è utile in proposito non dimenticare gli interrogatori del 2 e 3 aprile 1993 e del 27 gennaio 1994: negativi in assoluto i primi due, negativo il terzo circa il rapporti Contrada - Bontate) abbia consentito dicendo: "Va bene. Però non ho nulla da dire sul Dott. Contrada. Posso solo, in un modo qualsiasi, confermare ciò che hanno detto gli altri miei compagni di pentimento. Ciò, se mi assicurate che hanno detto il vero e che le accuse sono state già riscontrate onde non essere smentito". Ciò è assurdo: ma solo questa assurdità potrebbe dare una spiegazione logica al comportamento processuale di Francesco Marino Mannoia>>. L’ipotesi della manipolazione del pentito - riconducibile a quella di un complotto realizzatosi nel creare artatamente la convergenza di 110
  • 111. indicazioni accusatorie di una pluralità di collaboratori di giustizia riemerge nelle dichiarazioni spontanee rese dall’imputato all’udienza del 20 maggio 1999, subito dopo l’esame, in grado di appello, di Francesco Marino Mannoia (pagine 79-80 della trascrizione): <<…..e solo in quella data i miei avvocati ed io sappiamo che cosa aveva dichiarato Marino Mannoia, però in quella udienza non si dice che il giorno precedente Marino Mannoia aveva fatto accuse a carico di poliziotti, dopo aver detto, subito dopo aver detto, nelle righe successive si legge, “non so nulla del dottor Contrada, non ho mai sentito dire che era colluso o vicini agli ambienti di cosa nostra”, parla di Purpi, parla dell’appuntato Cacciatore, del brigadiere Cacciatore, parla di un altro sottufficiale perché sono le cose che lui sa, che aveva sentito dire, ma lui fino a quella data non aveva sentito dire nulla su Contrada, lui parla di me il 27 gennaio del 1994. Molto probabilmente io non ho la possibilità di provarlo, dopo colloqui investigativi (INCOMPRENSIBILE) negli Stati Uniti D’America con funzionari della DIA, i miei rapporti con la DIA sono stati sempre improntati non dico a contrasti, ma ad indifferenza assoluta, a distacco assoluto per l’incompatibilità tra me e il dottor Gianni De Gennaro, vice direttore della DIA, per motivi professionali>>. Giova ricordare che l’esame in grado di appello di Francesco Marino Mannoia era stato ammesso <<allo scopo di chiarire i motivi per cui egli aveva taciuto prima ai P.M. di Caltanissetta (2 aprile 1993) e poi a quelli palermitani (3 aprile 1993) le circostanze sul conto del dott. Contrada riferite al 111
  • 112. Tribunale di Palermo il 20 novembre 1994>>, come si legge a pag. 53 della sentenza di appello annullata, resa il 4 maggio 2001. Con la predetta sentenza, la Corte di Appello di Palermo, sezione II penale, ha osservato:<<La risposta fornita a tale interrogativo è stata assolutamente inappagante poiché sembra pretestuoso l’argomento del disappunto di Marino Mannoia derivante dalla constatazione che i magistrati italiani che gli si erano presentati negli U.S.A. avevano obiettivi di indagine che non concernevano le vicende nelle quali lui stesso era stato coinvolto. In tal caso, infatti, sarebbe stato sufficiente a rendere evidente la delusione del collaborante per l’atteggiamento degli inquirenti la iniziativa di fornire delle esternazioni evasive, laddove risulta invece che egli escluse categoricamente di avere mai saputo che il dott. Bruno Contrada fosse persona legata o comunque vicina a “cosa nostra”, dichiarando di averlo conosciuto solo come appartenente alla polizia (verb. 2 aprile 1993), così esponendosi al rischio di compromettere la sua reputazione di collaborante leale. Si deve aggiungere che non sembra accettabile la spiegazione offerta dal Marino Mannoia circa la casualità di tale atteggiamento, dato che egli nella medesima seduta non esitò a fornire agli investigatori italiani indicazioni assai dettagliate in merito alla strage di Capaci. Deve pertanto ritenersi che i riferimenti forniti dal personaggio in questione sulla condotta dell’imputato non siano connotati dalle necessarie garanzie di attendibilità>>. Osserva questo collegio che la stessa, dichiarata esigenza della precedente Corte di chiarire i motivi per cui, negli interrogatori del 1993, il collaborante <<aveva taciuto>> le circostanze riguardanti 112
  • 113. Contrada, lascia trasparire il convincimento che Marino Mannoia avesse intenzionalmente omesso di riferire tali circostanze; convincimento reso evidente dalla successiva affermazione della stessa Corte <<laddove risulta invece che egli escluse categoricamente di avere mai saputo che il dott. Bruno Contrada fosse persona legata o comunque vicina a “cosa nostra”>>. In realtà il 2 ed il 3 aprile 1993, il collaborante si limitò a dire di non avere ricordi specifici, senza attribuire una patente di onestà professionale all’imputato. Analoghe considerazioni possono farsi a proposito del senso attribuito dalla precedente Corte alla giustificazione offerta da Marino Mannoia del perché il 2 aprile 1993 avesse parlato diffusamente dei prodromi della strage di Capaci (la condanna a morte di Giovanni Falcone, comminata da “Cosa Nostra” già anni prima), e cioè di una vicenda nella quale non era coinvolto e sulla quale non si era preparato a rispondere, mentre nulla aveva saputo dire sul conto dell’odierno imputato, con cui - parimenti - non aveva avuto a che fare e sul quale non era mentalmente predisposto a rispondere. 113
  • 114. Il collaborante, infatti, ha risposto che ciò era avvenuto per un fatto casuale. Osserva questo collegio che tale “casualità”, è stata riferita dal pentito non già al proprio atteggiamento (che, altrimenti, sarebbe ictu oculi uterino, supponente, irrazionale, e quindi tale da mettere in dubbio la serietà stessa del proposito di collaborare) ma allo sviluppo in sé dell’atto istruttorio, e cioè al fatto che questo aveva avuto tra i suoi principali temi i prodromi della strage di Capaci, sui quali il Marino Mannoia conservava dei ricordi ampi ed organici, trattandosi di vicende e situazioni cui aveva personalmente assistito. In sostanza, ha detto il collaborante, gli era capitato di poter parlare di fatti dei quali conservava memoria, ma non era capitato di poterlo fare per Contrada, del quale non ricordava nulla. Questo, e non altro, è il senso del brano “incriminato” della trascrizione (pag. 41) che si riporta testualmente: <<PRESIDENTE : Dice il difensore in buona sostanza perché mai lei è stato maconico15 cioè non ha detto niente di Contrada, mentre per la vicenda Capaci, tanto per attenermi all’esempio che ho fatto io, si è dilungato, ha dato un sacco di spiegazioni, di cose, ha parlato diffusamente. Perché questa differenza, dice l’avvocato. FRANCESCO MARINO MANNOIA: innanzitutto volevo dire questo, se ci sono state arrabbiatine questo e quell’altro, certamente questi illustri magistrati non avevano ammazzato a nessuno a me, erano li per farsi il loro lavoro, il loro dovere. 15 Leggasi: “laconico”. 114
  • 115. Se è capitato che mi sono soffermato diffusamente su altre situazioni e non sul dottore Contrada poteva succedere viceversa prolungarmi sul dottor Contrada e non soffermarmi sulla strage di Capaci. È assolutamente casuale>>. Lo stesso collaborante, invero, ha riferito di non ricordare <<fatti particolari a carico del dottor Contrada>>, soggiungendo << Non è che io dico che non volevo parlare del dottor Contrada, per l’amor di Dio, perché se i ricordi vengono allora vengono, se non vengono non vengono, io aspettavo i signori Procuratori della Repubblica, in particolare il dottore Caselli e la sua équipe, poiché avevo fatto sapere dal mio legale che avevo intenzione di dire a loro le mie responsabilità personali degli omicidi che avevo commesso, cosa che in Italia non avevo parlato prima. Poiché l’avevo già confessato al Governo degli Stati Uniti, ai procuratori degli Stati Uniti di New York, allora mi faceva dovere informare la procura che venisse a interrogarmi su questi fatti. Al che il 2 e il 3 aprile, il 2 aprile mi vedo presentare dinanzi a me, una flotta di persone, tra cui il dottor Di Nebra 16il dottor Caselli, vi erano parecchie e parecchie persone, fra cui i miei legali ed altre persone (pagine 11 e 12 trascrizione udienza 20 maggio 1999)>>. Né vale ad infirmare la credibilità del Marino Mannoia il fatto che questi, nel corso del suo esame, non avesse detto che anche il 2 aprile 1993 gli era stato chiesto cosa sapesse sul conto dell’odierno imputato: non sorprende, cioè, che egli non si ricordasse di avere risposto su un tema del quale aveva dichiarato di non ricordare nulla, se non la veste di funzionario di Polizia dell’imputato. E’ assolutamente plausibile, per contro, che la figura di Contrada fosse stata da lui mentalmente associata allo specifico frangente in cui - opponendo di non essere più in grado di scavare nei propri ricordi - egli aveva cercato di porre fine al lunghissimo interrogatorio del 3 aprile 1993. Oltretutto, è la stessa frammentarietà di tali ricordi che spiega il 16 Leggasi: Tinebra, ndr.. 115
  • 116. perché della loro progressiva emersione: nell’interrogatorio del 27 gennaio 1994 i dati sovvenuti al dichiarante sono l’esistenza di un rapporto personale tra l’imputato e Rosario Riccobono, additato a sospetto, come si dirà, dal mafioso Stefano Giaconia; la crisi, intervenuta e personalmente constatata negli anni 1979-1980, tra lo stesso Bontate e Rosario Riccobono; la diffidenza del primo nei confronti del secondo, sospettato di essere autore di delazioni. In dibattimento, invece, vengono delineati altri fatti di più difficoltosa messa a fuoco, e segnatamente la conversazione tra Stefano Bontate ed il suo sottocapo Giovanni Teresi, dipendente di Arturo Cassina, vertente su un appuntamento da fissare per il tramite di Cassina con Contrada, e gli episodi delle patenti ottenute dallo stesso Bontate e da “Pinè Greco” mercè l’interessamento dell’imputato. Né è inverosimile, a dispetto di quanto dedotto a pag. 12 del volume II capitolo V paragrafo V.1 dell’Atto di impugnazione, che, tenuto conto della notorietà di Contrada, in prima linea nell’apparato investigativo della Questura di Palermo, Marino Mannoia non ricordasse nemmeno genericamente di averne sentito parlare come funzionario colluso da una certa epoca in poi (che il Mutolo aveva collocato successivamente al proprio arresto). Ed invero - operando l’omertà anche come regola interna a “Cosa Nostra” - lo stretto rapporto con il capofamiglia non autorizzava il collaborante a rivolgere domande riguardanti funzionari di Polizia, pur rendendosi occasionalmente possibile la percezione di rapporti personali tra costoro e soggetti mafiosi (come accaduto de visu anche 116
  • 117. a Gaspare Mutolo ed a Gioacchino Pennino nei riguardi del dott. Purpi), ovvero la percezione di specifici episodi di favoritismo (come avvenuto, per esperienza diretta del Marino Mannoia, nei riguardi del dott. Speranza). Non stupisce, dunque, che il Marino Mannoia avesse focalizzato il ricordo di un rapporto di conoscenza diretta tra Bontate e Contrada, mediato dall’imprenditore Arturo Cassina, ancorandolo ad una reminiscenza specifica di un fatto occasionale come la conversazione Bontate – Teresi nel giardino della villa di Stefano Bontate. In tale colloquio, peraltro, egli non aveva titolo per ingerirsi, trovando, dunque, piena giustificazione le espressioni, stigmatizzate dai difensori appellanti, del tipo <<non so altro, non ho approfondito l'argomento, non mi interessava, non mi competeva ,più di questo non so>>. Per queste ragioni non colgono nel segno i rilievi, svolti alle pagine 16 e 17 del volume 16 dei Motivi nuovi di appello, secondo cui: • se effettivamente Bruno Contrada e Stefano Bontate avessero avuto rapporti tra loro nel quinquennio tra l’affiliazione del collaborante e l’uccisione del suo capo famiglia”, cioè tra 1976 e l’aprile 1981, Marino Mannoia ne avrebbe necessariamente constatato l’esistenza e la consistenza avendo, pur da semplice soldato, un rapporto diretto con il Bontate; • se rapporti siffatti fossero esistiti, anche Salvatore Contorno, mafioso di notevole spessore criminale e, poi, pentito di rilievo sin dal 1984, affiliato alla "famiglia" di mafia di Santa Maria di Gesù, ne avrebbe parlato, cosa che non era mai avvenuta. In altri termini, il silenzio di Salvatore Contorno (che non è dato sapere se sia stato interpellato su Contrada), ha la medesima spiegazione della scarsità di notizie di Marino Mannoia: non è scontato, cioè, che, date le regole interne a “Cosa Nostra”, l’uno o l’altro dovessero sapere più di quanto hanno dichiarato di sapere. E’ parimenti plausibile, per la necessaria occasionalità di questo tipo 117
  • 118. di conoscenze, la spiegazione, offerta dal Marino Mannoia , di avere appreso dei contatti tra il Contrada e Riccobono nel frangente in cui Stefano Bontate gli aveva esternato i suoi dubbi sulla affidabilità del capo mandamento di Partanna Mondello, sospettato di essere un delatore17. D’altra parte, per quanto è emerso dal processo, il rapporto dell’odierno imputato con Stefano Bontate è stato meno intenso - e di gran lunga meno rilevante rispetto al paradigma del concorso esterno in associazione mafiosa - rispetto a quello con Rosario Riccobono, essendo genericamente funzionale, nella strategia di Bontate, ad un ammorbidimento del funzionario di Polizia. Si spiega, dunque, la maggiore quantità di informazioni di Gaspare Mutolo, che del Riccobono era stato il braccio destro e con lui ed i familiari aveva addirittura vissuto sotto lo stesso tetto un periodo di latitanza. Per altro verso, le parole <<Con tanti nomi di poliziotti potrei anche confondermi>>, pronunziate il 3 aprile 1993, si armonizzano perfettamente con una condizione di estrema stanchezza, e dunque con quella difficoltà di mettere a fuoco i propri ricordi che è stata ravvisata dal Tribunale. La stessa pretesa dei difensori appellanti di stabilire una durata media della redazione di ciascuna pagina del verbale (45 minuti), e di inferirne che la risposta sul Contrada era intervenuta alquanto prima 17 Come ricordato nella sentenza appellata e come si dirà appresso, Rosario Riccbono era stato accusato dal mafioso Stefano Giaconia di essere uno “sbirro”, ed in particolare di averlo fatto arrestare rivelando i suoi spostamenti all’odierno imputato (cfr. lo stralcio dell’interrogatorio riportato a pag. 5 del volume II capitolo V paragrafo V.1 dei motivi di appello). 118
  • 119. della chiusura del verbale stesso, non tiene conto di tale circostanza, e comunque muove da una astrazione che non risponde al concreto procedere di una verbalizzazione riassuntiva, non necessariamente coincidente con i tempi delle dichiarazioni verbalizzate. Peraltro, la predetta risposta è riportata alla fine e non, come si sostiene nell’atto di appello, all’inizio della pagina 18, ed il verbale si chiude all’inizio della pag. 21, come emerge dalla lettura del documento, acquisito all’udienza del 19 maggio 1995 . Superati, dunque, i rilievi riguardanti le risposte agli interrogatori del 2 e del 3 aprile 1993 e le relative giustificazioni date dal collaborante, va parimenti disatteso l’assunto secondo cui la progressione dei suoi ricordi denoterebbe un “adattamento manipolatorio”. Ferma restando, infatti, la considerazione che un ipotetico complotto avrebbe implicato una regia complessiva delle collaborazioni, il condizionamento del Marino Mannoia avrebbe dovuto necessariamente essere fatto con l’avallo del governo degli Stati Uniti D’America, che al pentito aveva accordato protezione nel suo territorio. Senza dire che l’ipotesi del pedissequo adeguamento non può desumersi dal semplice fatto che il collaborante abbia riferito fatti riferiti da altri o descritto il medesimo contesto collusivo già delineato da altri. Su questo aspetto, non può che farsi rinvio alle pagine 611-615 dell’appellata sentenza, ed alla positiva verifica, operata dal Tribunale, della originalità e della attendibilità estrinseca delle dichiarazioni rese dal collaborante su particolari ed episodi nuovi, 119
  • 120. rivelatori di autonomia rispetto ad altre fonti propalatorie (pagine 615-654 della sentenza di primo grado). Prima, tuttavia, di passare alle censure riguardanti tali particolari ed episodi nuovi, giova rilevare che - ad onta di quanto sostenuto dalla Difesa in questo giudizio di rinvio all’udienza del 27 ottobre 2005 l’esame di Marino Mannoia in grado di appello non ha introdotto alcun elemento di discontinuità o di contraddizione rispetto alle dichiarazioni rese in primo grado. Nel primo giudizio di appello,infatti, il collaborante ha confermato tutte le sue precedenti dichiarazioni con riguardo ai punti sui quali è stato interpellato. Segnatamente (pag. 21 della trascrizione) ha confermato che, recatosi a trovare “verso il 1976”, su mandato di Stefano Bontate, il mafioso Stefano Giaconia, gli aveva sentito muovere al Riccobono l’accusa di averlo tradito con una delazione fatta a Contrada, accusa che aveva contribuito a fare deliberare ed eseguire la soppressione fisica del Giaconia. Come si ricava dalla sentenza di primo grado, anni dopo, però, lo stesso Bontate sembrava avere mutato avviso, ed analoghi sospetti, dopo la morte del Riccobono, erano stati manifestati al collaborante in carcere dal codetenuto Pietro Lo Iacono (cfr. pagine 651 e segg. della sentenza appellata) <<I sospetti avanzati dal Giaconia sono stati successivamente rivalutati da Lo Iacono Pietro e da Bontate Stefano. Il Mannoia ha chiaramente riferito che, quando aveva sentito dire al Bontate frasi del tipo “ forse, forse, aveva ragione quel disonesto del Giaconia nei confronti del Riccobono”, si era già verificata un’incrinatura nei rapporti tra il Bontate ed 120
  • 121. il Riccobono a causa di antagonismi interni agli schieramenti mafiosi, il che giustifica il risentimento del Bontate e l’uso strumentale di quella accusa del Giaconia che lo stesso Bontate, nell’immediatezza del suo verificarsi, aveva ritenuto del tutto infondata. Allo stesso modo Lo Jacono Pietro quando il Riccobono era già stato vittima della guerra di mafia dei primi anni “80, dopo la sua scomparsa “per lupara bianca”, aveva reso edotto il Mannoia del suo risentimento nei confronti del predetto avanzando il sospetto postumo che il Giaconia avesse potuto avere ragione ad accusare il Riccobono di essere un confidente della Polizia, collegando tale convincimento ad un ulteriore piu’ recente sospetto, e cioè che il Riccobono avesse potuto collaborare con le Forze di Polizia nell’operazione del c.d. “blitz” di Villagrazia del 1981. In relazione a quanto riferito dal Lo Iacono al Mannoia, va precisato che i sospetti avanzati dal Giaconia circa un “tradimento” del Riccobono quale presunto autore di “soffiate” alla polizia, anche dopo quanto dichiarato dal teste della difesa Corrado Catalano che ha affermato che quella operazione era scattata a seguito di una notizia confidenziale, di cui non ha ritenuto di disvelare la fonte, possono essere considerati una presunzione del Lo Iacono. In realtà si tratta di una semplice supposizione del predetto che si era limitato ad immaginare che le cose fossero andate in un certo modo ed in tal senso aveva dato la sua interpretazione del c.d. “blitz” di Villagrazia>>). E’ appena il caso di rilevare che l’episodio della soppressione e della riabilitazione postuma del Giaconia, pur non intercettando specifiche condotte collusive dell’odierno imputato, attesta la problematicità con cui, nell’ambito dell’organizzazione mafiosa, veniva visto il personale rapporto - dato per acclarato - tra Contrada e Rosario Riccobono. Tale rapporto, sempre negato da Contrada anche nella forma da di una relazione da confidente a poliziotto, aveva costituito motivo di mormorii mentre era vivo il Riccobono, non essendo ammesse 121
  • 122. critiche esplicite ai capi; soppresso questi, però, aveva dato luogo a sospetti ormai manifestati senza remore18. Lo stesso Marino Mannoia, del resto, nel corso dell’esame reso in grado di appello, ha ribadito questo concetto prendendo spunto dal riferimento alla vicenda Giaconia (cfr. pag. 21 della trascrizione relativa all’udienza del 20 maggio 1999: << Io ho saputo dopo la scomparsa di Saro Riccobono, perché prima non lo dicevano, ho saputo che Rosario Riccobono era confidente di Contrada…>>). Piena conferma al narrato del collaborante, per questo aspetto, è stata offerta, come meglio si dirà: • nel giudizio di primo grado, dai collaboranti Tommaso Buscetta e, indirettamente, Salvatore Cancemi (quest’ultimo, de relato da Giovanni Lipari, suo capo-decina e successivamente sottocapo della famiglia di Porta Nuova,ha riferito delle assicurazioni che, in seno alla “Commissione provinciale “ erano state date circa la lealtà del Riccobono e l’utilità di quel rapporto per il sodalizio mafioso); • nel giudizio di appello, dai collaboranti Giovanni Brusca (de relato di Salvatore Riina) ed Angelo Siino (de relato di Stefano Bontate). Il Marino Mannoia ha, parimenti, ribadito che il Bontate gli aveva detto di avere ottenuto, grazie all’interessamento dell’imputato, la 18 Lo stesso imputato, nel corso delle dichiarazioni spontanee rese nel primo dibattimento di appello all’udienza del 13 dicembre 1999 (dopo il controesame del collaborante Angelo Siino) ha ribadito che, qualora un rapporto confidenziale ci fosse stato, egli lo avrebbe ammesso già nel 1984, nell’ambito delle indagini scaturite dalle dichiarazioni di Tommaso Buscetta su di esso (v. infra), essendo venuto meno lo scrupolo di preservare la vita del Riccobono, ucciso il 30 novembre 1982. 122
  • 123. patente “per un noto esponente di cosa nostra”, confermando che si era trattato di Giuseppe, detto “Pinè, Greco (pagine 24-25-26 trascrizione udienza 20 maggio 1999) pur non essendo facile per lo stesso Bontate <<ottenere (…)la patente che era stata in precedenza levata per motivi appunto di appartenenza, diciamo schedati come persone pericolose>> (pag. 26 ad finem). Lo stesso collaborante, inoltre, pur perseverando nel non ricordare il nome della traversa della via Ammiraglio Rizzo nella quale si trovava l’abitazione di Rosario Riccobono, ne ha fornito le esatte coordinate, precisando che << vi erano dei magazzini, sotto vi era un macellaio, vi erano dei box posteggio macchine>>, in perfetta sintonia con gli accertamenti compiuti dal teste Luigi Bruno, del centro operativo della D.I.A. di Palermo in ottemperanza alle deleghe di indagine riguardanti la ricerca dei riscontri alle dichiarazioni dei pentiti Gaspare Mutolo, rispettivamente illustrati dal medesimo teste alle udienze del 19 settembre 1995 (per Mutolo), dell’undici e del 18 marzo 1999 (per Onorato). Ha riferito, inoltre, di avere appreso dal mafioso Salvatore Federico, uomo d'onore della famiglia di Bontade (pag. 46 trascrizione udienza 20 maggio 1999) che, grazie ad una soffiata, in una occasione il Riccobono era riuscito a fuggire per tempo da quell’appartamento (pag. 53 e 54 ibidem), ed ancora (pag. 47, ibidem) << Sempre per quello che ho saputo appunto da parte di Stefano Bontade che Rosario Riccobono era in ottimi rapporti e riusciva a sfuggire sempre alla cattura tramite appunto informazioni del dottor Contrada. 123
  • 124. È vero o non è vero questo non lo so. Dopo la sua morte dicevano che era confidente di Contrada>>. Infine, il Marino Mannoia ha ribadito le accuse di collusione rivolte nel dibattimento di primo grado nei riguardi del funzionario di Polizia dott. Luigi Purpi, gratificato di un appartamento dal mafioso Mimmo Teresi, costruttore vicino allo stesso Bontate (pag. 50, ibidem), accuse dei cui riscontri nella sentenza appellata è stata data ampia contezza (pagine 414-430, 595-596, 610, 616 della sentenza appellata). Ed ancora il Marino Mannoia ha confermato (pag. 20 trascrizione udienza 20 maggio 1999) di avere percepito la conversazione tra il Bontate e Giovanni Teresi, riguardante un appuntamento da fissare tra gli stessi, l’imprenditore Arturo Cassina e l’ imputato. L’unico, apparente, elemento di novità rispetto alle dichiarazioni rese nel dibattimento di primo grado è stata la puntualizzazione: <<Non è che tutto quello che dicono in "cosa nostra" sia sempre oro colato o sia l’onestà in persona per chi parla>> (pag. 25 ibidem), cioè un distinguo motivato con l’esempio delle ingiuste accuse di collusioni mafiose, all’Agente di Polizia Natale Mondo19 - mosse, ad avviso del collaborante, “per coprire una carica più alta” - e con la stessa, reciproca diffidenza tra Bontate e Riccobono (pag. 47, ibidem). Tale distinguo, tuttavia, è del tutto estraneo allo stretto rapporto del collaborante con il suo capofamiglia, tale da rendere impensabile, oltre che del tutto superfluo, che Bontate mentisse a Marino Mannoia. 19 Agente di polizia sopravvissuto all’agguato in cui avevano perso la vita Il vicequestore Cassarà e l’agente di Polizia Roberto Antiochia. 124
  • 125. Tornando, dunque, agli specifici rilievi mossi nell’Atto di impugnazione e nei motivi nuovi di appello sui singoli aspetti delle dichiarazioni di Marino Mannoia, la sentenza appellata ne esaurisce, in massima parte il contenuto. Giova, tuttavia, puntualizzare, per quanto attiene alla vicenda “patente Pinè Greco, che i difensori appellanti hanno stigmatizzato come un espediente per precostituirsi una giustificazione in caso di appurato mendacio (pag. 49 del volume II, capitolo V paragrafo V.1 dell’Atto di impugnazione) le riserve con cui il collaborante ha accompagnato la sua dichiarazione : <<...L'ultima notizia che io apprendo dal Bontate è che Bontate ottiene la patente e che l'interessamento è avvenuto da parte del dott. Contrada e che non è solo la sua patente, io credo di ricordare, ma non vorrei fare errore, che il Bontate stesso insieme al Girolamo Teresi, o comunque, o Bontate o G. Teresi, si sono premurati per il piacere di portarla loro stessi, di propria mano, la patente ad un altro personaggio di "Cosa Nostra", io credo di ricordare, ma ovviamente sono passati tanti anni, di ricordare anche quella persona si chiamava Pinè Greco, un uomo d'onore di Ciaculli>>. (Pagg. 10 e 11 trascrizione udienza 2911-1994, concetto ribadito in sede di controesame). In realtà,la prima riserva posta dal Marino Mannoia verte non sul favore in sé, ma sulla identità del mafioso che ne fu beneficiario, individuato in Giuseppe Greco; indicazione confermata dll’esito delle indagini sullo svolgimento della pratica. La seconda, enunciata con le espressioni <<io credo di ricordare, ma 125
  • 126. non vorrei fare errore, che il Bontate stesso insieme al Girolamo Teresi, o comunque, o Bontate o G. Teresi, si sono premurati per il piacere di portarla loro stessi>> riguarda non l’intervento di Stefano Bontate, di per sé dato per certo dal collaborante, ma le modalità del diretto recapito del documento (anch’esso certo), e cioè un aspetto marginale della vicenda, per di più appresa de relato. Sotto altro profilo, i difensori appellanti hanno dedotto (pagine 50-52 del volume II, capitolo V paragrafo V.1) che: • sulla base dei documenti in atti non sarebbe dato << stabilire, accertare, desumere, arguire o sospettare semplicemente che il dott. Contrada abbia mai svolto un qualsiasi interessamento favorevole per la pratica della patente o per qualsiasi altro motivo per il mafioso Giuseppe Greco>>; • tenuto conto del tenore nella nota manoscritta redatta dal Questore Vincenzo Immordino in data 17 Gennaio 1980, con cui era stato espresso parere contrario alla restituzione della patente, doveva ritenersi che l’imputato, consultato nella qualità di dirigente ad interim della Squadra Mobile (:“sentito dirigente Mobile; sentito il dir. Misure di Prev.”), si fosse espresso in modo parimenti contrario; • l'istanza del Greco, datata 20 agosto 1979, risulta protocollata (e quindi, deve presumersi, pervenuta) con visto d'ingresso in Questura soltanto l’undici dicembre 1979, né il Questore Epifanio, "sua sponte", o perché interessato da Contrada o da altri, aveva chiesto - come avrebbe potuto - al dirigente del 1° 126
  • 127. Distretto una immediata risposta in modo da potere, a sua volta, inoltrare alla Prefettura l'istanza del Greco con parere favorevole; • i tempi di tale risposta, pervenuta in Questura il 28 dicembre successivo, quando lo stesso Epifanio aveva lasciato il suo incarico di Questore, dimostravano che l'interessato non nutriva alcuna favorevole aspettativa, nei riguardi di Contrada e Epifanio, separatamente o congiuntamente, per il buon esito della sua istanza. I medesimi difensori hanno osservato, inoltre, che, se fosse rispondente alla realtà la ricostruzione della pratica in argomento fatta nella sentenza <<il Tribunale avrebbe dovuto giungere alla conclusione che, per far andare in porto favorevolmente l'istanza del Greco, ci sarebbe stato l'accordo di cinque alti funzionari, e cioè: 1. Il Prefetto di Palermo dott. Girolamo Di Giovanni; 2. Il Questore di Palermo dott. Giovanni Epifanio; 3. Il V. Questore Bruno Contrada, Dirigente della Squadra Mobile e CRIMINALPOL di Palermo; 4. Il V.Questore dott. Carmelo Emanuele, Dirigente Ufficio Misure Prevenzione della Questura di Palermo; 5. Il V.Questore dott. Francesco Faranda, Dirigente del 1° Distretto di Polizia di Palermo>> (ibidem, pag. 54). Le argomentazioni sin qui riassunte non intaccano, ad avviso di questa Corte, il nucleo essenziale della valutazione del Tribunale, e cioè l’esistenza dei riscontri estrinseci alla indicazione accusatoria 127
  • 128. del Marino Mannoia. Quel giudice, invero, ha individuato il riscontro individualizzante alla indicazione dell’imputato - all’epoca titolare del doppio incarico di Dirigente della Squadra Mobile e della Criminalpol - nella già ricordata circostanza, riferita dal teste Piero Mattei, della possibilità di accesso, all’epoca del fatto e senza alcuna traccia scritta, del personale di Polizia agli archivi esistenti presso l’Ufficio patenti della Prefettura. Tale elemento resiste alle obiezioni difensive. La richiesta di informazioni al I Distretto di Polizia, infatti, venne inoltrata a mezzo fonogramma, il giorno successivo alla data di protocollo dell’istanza, sì da presupporre la necessità di una pronta risposta, ed il I Distretto di Polizia rispose comunque in tempi assai brevi, trasmettendo le informazioni, favorevoli al Greco, dopo appena dodici giorni. Ulteriore riscontro alla indicazione accusatoria di Marino Mannoia è stato offerto dallo stesso Giuseppe Greco, il quale, come ricordato alle pagine 629 e 630 della sentenza appellata, nel corso del proprio esame ha ammesso di avere conosciuto superficialmente Stefano Bontate. Ha affermato di non sapere se fosse stato lui a fargli recuperare il documento, ed ha precisato che l’istanza da firmare gli era stata sottoposta da un suo conoscente, tale Pino Romano, successivamente ucciso negli Stati Uniti d’America (è sintomatico, a conferma della parziale reticenza del Greco, che egli non avesse escluso di essere stato beneficato da un capo mafia che ha sostenuto di conoscere superficialmente). 128
  • 129. D’altra parte, anche se nel processo sono emerse condotte di altri funzionari di Polizia - segnatamente il dottor Purpi ed il dottor Speranza - improntate al favoritismo nei riguardi del Bontate (sponsor dell’operazione “patente Pinè Greco”), nel periodo in esame quei funzionari non operavano più all’interno della Questura di Palermo, avendo il dottor Speranza (come dallo stesso riferito in sede di esame) diretto la sezione Rapine della Squadra Mobile sino al febbraio 1978, ed essendo stato trasferito il dottor Purpi nel 1971 prima al I° Distretto di Polizia nella via Roma ed in seguito, intorno al 1977, al Distretto di Polizia di via Libertà, fino all’epoca del proprio collocamento in pensione (cfr. pagine 425-426 della sentenza appellata). Né, parimenti, può pretendersi che Contrada esprimesse un parere apertamente favorevole al Greco. Senza dire, comunque, che l’indicazione “sentito il dirigente della Mobile; sentito il dir. Misure di Prev.” non autorizza ad inferire che l’imputato si fosse espresso nei termini così netti con cui ritenne di farlo il Questore Immordino. Infine, la ipotizzata necessità di un accordo tra cinque funzionari (il Prefetto, il Questore, l’odierno imputato, il Dirigente l’Ufficio Misure Prevenzione della Questura di Palermo, ed il dirigente del I Distretto di Polizia) è un argomento fuorviante, giacchè il il thema decidendum è se Contrada, per quanto le contingenze glielo consentivano, si fosse adoperato in favore del Greco perché riottenesse la sua patente, così facilitando un mafioso nei suoi spostamenti ed accrescendo il prestigio di Stefano Bontate. 129
  • 130. Considerazioni parzialmente diverse si impongono a proposito delle anomalie nella pratica di rilascio del passaporto allo stesso Giuseppe Greco, così riassunte dal Tribunale (pag. 635-636 della sentenza appellata): • in data 14/3/1978 il Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Palermo richiedeva al Dirigente dell’Ufficio Misure di Prevenzione un parere circa l’opportunità di aderire alla richiesta di rilascio del passaporto avanzata dal Greco Giuseppe; • il giorno successivo, il 15/3/1978, con nota n° 90/5261 si rispondeva alla richiesta di informazioni comunicando esclusivamente che il nominato in oggetto risultava diffidato ed indiziato di appartenenza alla mafia, ma non si esprimeva alcun parere; • il giorno dopo ancora, il 16/3/1978, la Questura rilasciava il passaporto n° C 856019, valido per cinque anni per tutti i paesi (come si evince dalla nota della Questura di Palermo, in data 18/3/1978, categ. 22.B/77, intestata al Greco Giuseppe, indirizzata a vari uffici). La mancanza del parere, la fulmineità nel rilascio ed il fatto che, dal registro di consegne passaporti, alla data del 16/3/1978 ed in corrispondenza del nominativo del Greco Giuseppe non risulta apposta alcuna firma per consegna nè alcuna annotazione riguardante la persona che aveva ritirato il passaporto, costituiscono elementi sintomatici di un interessamento, apparendo non conducente 130
  • 131. l’obiezione difensiva secondo cui la pretesa al rilascio del passaporto ha natura di diritto soggettivo pieno. Tali elementi, tuttavia, non attingono autonomamente la soglia della gravità, cioè di una qualificata prossimità logica rispetto alla persona dell’imputato, né possono considerarsi alla stregua di riscontri in carenza di una specifica indicazione accusatoria del Marino Mannoia o di altri collaboranti sul rilascio del documento. Ciò, tuttavia, non inficia minimamente l’impianto accusatorio, trattandosi di uno spunto aggiuntivo rispetto alle propalazioni del collaborante, che il Tribunale ha ritenuto di valorizzare. Quanto alle censure riguardanti la vicenda del rilascio della patente di guida a Stefano Bontate si rinvia alla successiva disamina delle propalazioni del pentito Salvatore Cancemi. Analogamente, in ordine al presunto intervento del costruttore Angelo Graziano nel procurare un appartamento a Contrada ed al ruolo di tramite dell’imprenditore Arturo Cassina nella instaurazione di rapporti tra Stefano Bontate e l’imputato, si rimanda alla già operata disamina delle analoghe dichiarazioni di Gaspare Mutolo. Conclusivamente, mette contro rilevare come l’istruzione rinnovata nel primo dibattimento di appello non abbia introdotto elementi di sostanziale novità nella valutazione della attendibilità intrinseca, della attendibilità estrinseca, e del contributo del Marino Mannoia, positivamente verificate dal Tribunale, che ha avuto ben presente come il dato relativo alla successione nel tempo delle sue dichiarazioni imponesse di valutarle con maggiore prudenza <<al fine 131
  • 132. di verificare se le notizie in suo possesso siano state frutto di pedissequi adeguamenti ad altre risultanze processuali ovvero se lo stesso abbia introdotto con le proprie dichiarazioni particolari o episodi nuovi idonei a rivelarne l’autonomia rispetto ad altre fonti e la attendibilità rispetto a riscontri di natura estrinseca (…….)E d’altra parte la preesistenza di altre chiamate in correità in ordine ai medesimi soggetti, non comporta che le successive chiamate vengano inutilizzate, dovendo, al contrario, le stesse essere sottoposte al vaglio del giudice onde verificarne l’autonoma rilevanza probatoria. Questo principio è stato piu’ volte enunciato dalla Suprema Corte ed, in modo particolare nei confronti dello stesso Mannoia…>> (pagine 611-614 della sentenza appellata). 132
  • 133. CAPITOLO V Le censure riguardanti le propalazioni di Salvatore Cancemi Il Tribunale rilevava che Salvatore Cancemi, esaminato alle udienze del 28 aprile e del 10 ottobre 1994, aveva iniziato a collaborare con la giustizia nel luglio del 1993. A quell’epoca, ponendo fine alla sua latitanza, egli si era spontaneamente costituito presso una caserma dei C.C. di Palermo, autoaccusandosi di appartenenza all'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" nella quale aveva fatto formalmente ingresso all’inizio del 1976 militando nella "famiglia di Porta Nuova". Rilevava, altresì, che, sin dal primo momento, il Cancemi era stato affidato ai Carabinieri del R.O.S., organismo di polizia giudiziaria differente da quello che aveva gestito i preliminari contatti e le investigazioni relativi alla collaborazione di Gaspare Mutolo (cioè la D.I.A.): escludeva, dunque, anche sotto questo profilo, l’ipotesi della costruzione artificiosa di una convergenza delle accuse. Il Cancemi, come si rileva dalla trascrizione del suo esame, assunto all’udienza del 28 aprile 1994 (pagine 41-42-43) aveva riferito di avere appreso, a partire dal 1976,di una stretta vicinanza dell’imputato a Bontate e Riccobono . La sua prima fonte era stata Giovanni Lipari, suo capo-decina e successivamente sottocapo della famiglia di Porta Nuova, capeggiata da Pippo Calò. Il Lipari, in particolare, prima che egli fosse arrestato (in data 22 maggio 1976), gli aveva fatto un generico cenno sulla disponibilità di 133
  • 134. Contrada ad elargire favori ad esponenti mafiosi. Ciò era avvenuto in un frangente in cui entrambi si trovavano nel Piazzale Danisinni ed egli stesso aveva manifestato il suo disappunto per non avere la patente di guida, ritiratagli nel 1971 a cagione di una misura di prevenzione. Scarcerato nell’agosto 1979, lo stesso Lipari, che lo aveva visto arrivare alla guida di una automobile, sapendolo privo di patente gli aveva rivelato che Contrada si era interessato di fare avere la patente di guida ed il “porto d'armi” a Stefano Bontate. Di tale disponibilità, tuttavia, il collaborante non aveva chiesto di avvalersi, attesa la sua qualità di semplice “soldato”. Pippo Calò, suo capo mandamento, aveva confermato questa circostanza, indicandogli l’odierno imputato come un poliziotto molto vicino a Stefano Bontate ed a Rosario Riccobono e fonte di informazioni in ordine a mandati di cattura ed altre notizie di interesse per l’organizzazione. Egli, comunque, aveva avuto modo di constatare la diffusione di questa notizia ("era come dire pane e pasta in Cosa Nostra che il Contrada era nelle mani di Cosa Nostra"). Nel 1980 Giuseppe Zaccheroni, "uomo d'onore" della famiglia di Porta Nuova, gli aveva riferito che "c'erano altri poliziotti che erano della stessa cordata del dott. Contrada", cioè che, come lui, “mangiavano”, erano informatori, avevano rapporti con "Cosa Nostra", facendo, in particolare, il nome del dott. Ignazio D'Antone. Lo stesso Cancemi aveva riferito di avere appreso da Giovanni Lipari che Gaetano Badalamenti, all'epoca capo della "Commissione 134
  • 135. provinciale", era stato messo al corrente dei rapporti di Contrada con Bontate e Riccobono. Aveva chiarito che tale comunicazione al capo era necessaria perchè la notizia di eventuali contatti tra "uomini d'onore" e poliziotti, non preceduta da congrue spiegazioni, avrebbe potuto ingenerare il sospetto di una collaborazione con le Forze di Polizia, per la quale è prevista, all'interno di "Cosa Nostra", la pena capitale. Di notevole rilievo, inoltre, ad avviso del Tribunale, era apparsa la deposizione del collaborante nella parte in cui questi aveva riferito di avere continuato a sentire parlare da Pippo Calò dell’imputato, come persona a contatto con “Cosa Nostra”, almeno fino agli anni 19831984, e quindi in un’ epoca in cui, essendo stati uccisi Riccobono e Bontate, i suoi contatti con l’organizzazione non potevano avere come referenti tali soggetti. D’altra parte, la pur generica affermazione del Cancemi che si era verificato un processo di progressiva “appropriazione” - da parte dei “corleonesi” - dei rapporti con i referenti politico-istituzionali di Cosa Nostra, rapporti che negli anni ‘70 del novecento erano stati esclusivo monopolio di Bontate, Riccobono e Badalamenti, era stata precisata con l’affermazione di avere appreso in più occasioni da vari “uomini d’onore”, e segnatamente da Raffaele Ganci, capo della famiglia della Noce, così come da La Barbera, Biondino e dallo stesso Riina, che quest’ultimo era stato avvisato dai poliziotti di mettersi da parte a causa di particolari operazioni dirette alla sua ricerca. 20 20 In particolare, il Cancemi aveva indicato il Ganci - cui era legato da un'amicizia profonda e di vecchia data, tanto da avere avuto sentore grazie a lui di essere in odore 135
  • 136. Il Tribunale correlava tale ultima affermazione alle dichiarazioni rese da altro collaboratore di giustizia, Giuseppe Marchese - particolarmente vicino a Salvatore Riina - il quale aveva narrato di una specifica circostanza in cui l’imputato, con una tempestiva “soffiata”, aveva reso possibile il primo allontanamento dello stesso Riina dal suo rifugio in località Borgo Molara (di tale episodio si dirà appresso, a proposito delle propalazioni del Marchese). In sintesi, l’attendibilità intrinseca del collaborante veniva ritenuta positivamente verificata: • per la indiscutibile capacità del Cancemi di svelare i più rilevanti segreti dell’organizzazione criminale di cui aveva fatto parte (percorrendo un cursus honorum che lo avrebbe portato a ricoprire, all'interno della famiglia mafiosa di Porta Nuova", la carica di " capo decina" e successivamente dopo l'arresto del proprio "capo mandamento" Pippo Calò, avvenuto nel Marzo del 1985, quella di "reggente" del "mandamento", ed a partecipare in tale qualità alle riunioni della "Commissione Provinciale" di Palermo di " Cosa Nostra", massimo organo deliberativo della predetta associazione criminale, cfr. pag. 655 della sentenza appellata); • per la serietà della sua scelta, evidenziata dalla sua decisione di confessare il proprio ruolo di primo piano all’interno della “Commissione provinciale” e le proprie responsabilità in di soppressione per volontà del Riina, causa prossima, questa, del suo costituirsi ai Carabinieri - come la persona " piu’ intima e fedele", nella cerchia delle sue conoscenze, a Salvatore Riina e Bernardo Provenzano. 136
  • 137. ordine a gravissimi fatti di sangue; • per la tempestività delle rivelazioni degli specifici episodi a sua conoscenza, coincise con l’inizio della sua collaborazione con la giustizia; • perché nessun altro collaboratore prima di lui aveva fatto cenno a tali specifici “favori” resi dall’imputato; • per l’impossibilità di ipotizzare che la chiamata in correità avesse trovato alimento in sentimenti di vendetta o in ragioni di millanteria (cfr pagine 742 e 758 della sentenza appellata). L’attendibilità estrinseca delle dichiarazioni, poi, veniva ritenuta - con riferimento specifico al rilascio della patente a Stefano Bontate, in precedenza revocata in conseguenza della sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno - anche alla stregua delle affermazioni di analogo contenuto riferite da Francesco Marino Mannoia. Queste, infatti, dovevano considerarsi dotate di specifico valore di conferma, in quanto provenienti da fonte diversa da quelle indicate dal Cancemi, e cioè proprio dal soggetto (Bontate) che di quell’interessamento era stato il diretto beneficiario, a fronte delle gravi anomalie e dei favoritismi oggettivamente emersi dall'esame della relativa pratica. Più in generale, concludeva il Tribunale <<tutte le notizie riferite dal collaborante sono risultate logiche, coerenti e convergenti in ordine al loro contenuto accusatorio con quelle già esaminate rese da Mutolo e Mannoia ed anche con quelle che saranno nel prosieguo trattate di Tommaso Buscetta, Giuseppe Marchese e Rosario Spatola>> (pag. 758 della sentenza di primo 137
  • 138. grado). ***** Le censure concernenti le dichiarazioni di Salvatore Cancemi sono sviluppate: • nel Volume II, capitolo V, paragrafo V.1 dell’Atto di impugnazione, riguardante le accuse di interessamento nel rilascio della patente di guida e del “porto d’armi” a Stefano Bontate e l’indicazione di una “vicinanza“ dell’imputato a Bontate e Riccobono (pagine 70 - 130); • nel volume V capitolo V , paragrafo V. 1 dell’Atto di impugnazione, concernente la presunta taccia di "jucaturi" (giocatore) attribuita all’imputato (pagine 125-132). Esigenze di carattere sistematico impongono di muovere dal vaglio delle doglianze riguardanti l’iniziale indicazione di una “vicinanza“ dell’imputato a Bontate e Riccobono ed il senso della aggettivazione di "jucaturi". Deducono, in particolare, i difensori appellanti che il Cancemi <<..secondo le sue dichiarazioni, sarebbe entrato in Cosa Nostra all’inizio del 1976 e già da allora avrebbe saputo, direttamente da Giovanni Lipari (…)e da Calò Giuseppe (…) che il dott. Contrada era una persona molto vicina a Stefano Bontate e Rosario Riccobono (pagg. 41-42-43, ud. 28.4.1994)…. Alla domanda successiva da chi e quando avesse appreso queste cose, ha risposto: “L’epoca dal 1976 in poi, direttamente da Giovanni Lipari e Giuseppe Calò...”(pag. 41. ud. 28.4.1994). Poiché il Cancemi è stato arrestato il 22.5.1976 ed è uscito dal carcere ad agosto 1979, poiché Cancemi è stato affiliato a Cosa Nostra - famiglia di Porta Nuova all’inizio del 1976, le notizie sul dott. Contrada quale persona molto vicina a Bontate e Riccobono deve averle apprese tra gennaio e maggio 1976. Ciò premesso, è evidente che questa situazione di “vicinanza” di Contrada a mafiosi o di “assoggettamento” doveva risalire perlomeno a un po' di tempo prima per essere argomento di conversazione tra mafiosi come di un fatto ben conosciuto, tanto è vero che il Cancemi a queste sue due fonti (Lipari e Calò) ne aggiunge altre: “...e da qualche altro. Diciamo, c’erano diverse voci che si sentivano queste cose...”(pag. 41, ud. 28.4.1994)>>. L’osservazione, nei termini enunciati, non riflette la scansione temporale dei fatti narrati dal Cancemi, anche se se la narrativa della sentenza di primo grado potrebbe indurre a ritenere il contrario (pag. 644 : << Passando a trattare delle notizie in suo possesso sul conto dell'odierno imputato, il Cancemi ha riferito di avere appreso che il dott. Contrada era " persona molto vicina" a Stefano Bontate ed a Rosario Riccobono (cfr. ff. 41 e ss. trascr. cit.). Ha dichiarato di avere ricevuto tale informazione dal 1976 in poi direttamente da Lipari Giovanni….>> Il Cancemi, a ben guardare, ha riferito di avere avuto genericamente notizia dal Lipari, per la prima volta nel 1976, della disponibilità dell’imputato a rendere favori ad esponenti mafiosi. 138
  • 139. Ha soggiunto che, dopo la sua scarcerazione, e cioè dopo l’agosto 1979, questa notizia gli era stata confermata da più fonti: Lipari e Calò gli avevano parlato dell’interessamento dell’imputato per la patente di guida ed il porto d’armi di Stefano Bontate e del fatto che si era reso necessario giustificare, in seno alla “Commissione “ provinciale, i rapporti di Bontate e Riccobono con l’imputato, divenuti un fatto notorio (pagine 45-46 trascrizione udienza 28 aprile 2004:<<era come dire pane e pasta in Cosa Nostra che il dott. Contrada era nelle mani di Cosa Nostra>>). In effetti, alla successiva richiesta del Presidente del collegio di chiarire meglio la cronologia dell’apprendimento delle notizie sull’imputato, il collaborante non si è detto certo di avere sentito pronunciare nel 1976, e non nel 1979 - in questo caso, a Pippo Calò l’espressione “l’avi nelle mani Bontate e Riccobono” (pag. 145 trascrizione udienza 28.4.1994: <<CANCEMI S.: Ma.. signor Presidente... o qua o quando abbiamo parlato proprio del discorso della patente nel ‘79, questi sono stati i periodi, diciamo>>). Ritiene, tuttavia, questa Corte che, anche a volere accedere alla cronologia prospettata dalla Difesa (indicazione di una vicinanza a Bontate e Riccobono nel 1976), il narrato del Cancemi manterrebbe una sua coerenza. Ed invero, il collaborante Gaspare Mutolo ha riferito di avere visto l’odierno imputato, a seguito di alcuni appostamenti nella via Jung, alla fine del 1975, epoca in cui lo stesso era, ancora, considerato un nemico di Cosa Nostra. 139
  • 140. Tale attività di osservazione, però, non aveva avuto seguito. Non può escludersi, dunque, che la strategia di avvicinamento propugnata dal Bontate avesse prodotto i suoi frutti già nei primi mesi del 1976 - peraltro, i rapporti con Bontate si erano instaurati prima di quelli con Riccobono - e che il Mutolo non avesse avuto occasione di venirne a conoscenza. Analogamente, non vale ad infirmare l’attendibilità del collaborante il richiamo all’attività investigativa compiuta da Contrada nei riguardi del Riccobono e degli uomini della sua cosca. Sul punto, conservano validità le considerazioni svolte dal Tribunale in ordine agli specifici atti di Polizia Giudiziaria riferibili all’imputato dal 1976 in poi ed alle modalità ed alla paternità degli arresti di Salvatore Micalizzi e di Gaspare Mutolo (sia rinvia alle pagine 571-573 della sentenza appellata, nel capitolo riguardante le propalazioni del Mutolo, ed alle pagine 744-747, nel capitolo riguardante quelle del Cancemi). Senza dire che il sodalizio mafioso poteva ragionevolmente esigere quei favori che occasionalmente capitava di potere elargire e che era possibile dissimulare, offendo all’esterno una immagine di efficienza. Il Tribunale, d’altra parte, ha anche rintuzzato una obiezione difensiva che affiora nei motivi di appello (pagina 114 Volume II capitolo V, paragrafo V.1) e cioè che, nel periodo in cui, secondo il Cancemi, Contrada avrebbe avviato gli iniziali contatti con Stefano Bontate (il 1976), questi era ancora al soggiorno obbligato in un comune lontano da Palermo. Come rilevato nella sentenza appellata, infatti, dalla documentazione contenuta nel fascicolo permanente della Questura ed in quello del I° Distretto di Polizia prodotti in atti, è emerso che, per tutto il periodo del soggiorno obbligato, ed anche nel 1976, Stefano Bontate aveva fruito di numerosissimi permessi che aveva trascorso a Palermo nella propria abitazione e che, quando nel Giugno del 1976 gli era stato revocato l’obbligo di dimora nel comune di Cannara (prov. Perugia) con imposizione nei suoi confronti della presentazione bisettimanale all’Autorità di P.S., egli era stato persino autorizzato a trasferirsi in noti alberghi del circondario per trascorrervi la propria villeggiatura. Quanto, poi, agli apprezzamenti di “ femminaro”, “giocatore”, “sbirro che mangia” , non può che prendersi atto della assoluta irrilevanza del primo rispetto al thema decidendum e della assoluta mancanza - nel narrato e nelle intenzioni del Cancemi - di indicazioni volte a specificare il grado di concretezza del secondo e del terzo. 140
  • 141. Del resto, la lettura stessa della trascrizione dell’esame del Cancemi rivela come si tratti di indicazioni estremamente generiche e di contorno, che rivelano la loro natura di possibili spiegazioni - date al collaborante dai suoi referenti - circa ipotetici moventi (mai accertati) delle condotte collusive dell’imputato21: A questa stregua, non possono che essere condivise le osservazioni con cui il Tribunale ha ridimensionato la portata di quelle espressioni, ritenendole irrilevanti sia ai fini della valutazione di attendibilità del collaborante, sia, soprattutto, ai fini della prova del concorso esterno in contestazione. Venendo all’accusa di interessamento nel rilascio della patente di guida a Stefano Bontate, benchè il materiale logico riversato nell’atto di appello sia pressoché esaurito dalla organica trattazione operata dal Tribunale (pagine 691-727, cui va fatto rinvio), mette conto riportare i punti essenziali del costrutto difensivo. Il Bontate, deducono i difensori appellanti, non ebbe a godere di alcun favoritismo da parte della Questura, né in pendenza della misura di prevenzione, né a seguito della cessazione di essa in data 23 febbraio 1977. In primo luogo, infatti, per riottenere la patente di guida egli si era rivolto ad un politico (l’on. le Ventimiglia, Vice presidente della Regione Sicilia) perché lo raccomandasse al Prefetto, dott. Aurelio Grasso. In secondo luogo, a seguito della sua istanza la Prefettura richiese alla Questura se la sentenza di assoluzione del Bontate in appello del 22.12.1976 all’esito del processo dei “114” - richiamata dallo stesso Bontate nella istanza di rilascio della patente di guida in data 28.2.1977 - si riferisse ai medesimi fatti che avevano formato oggetto di valutazione in occasione dell’applicazione del soggiorno obbligato. Ora, nota n°90/1534 M.P. del 16.1.1978, a firma del Questore Epifanio venne risposto che si trattava di fatti emersi in epoca successiva, e quindi non superati dal giudicato assolutorio, cosa che, in concreto, inibì il rilascio della patente di guida. Il Tribunale, inoltre, secondo i difensori appellanti, avrebbe liquidato con una motivazione non appagante un ulteriore indicatore della impossibilità, per il Bontate, di contare sulla compiacenza degli ambienti della Questura. Nel sottofascicolo della Squadra Mobile relativo a Bontate Stefano (pag. 93 e seguenti volume II, capitolo V, paragrafo V.1 dei motivi di appello) <<era risultato inserito un pro-memoria datato 20 febbraio 1978 redatto e firmato dal dott. Antonio De Luca, allora dirigente della Sezione Omicidi della Squadra Mobile. In detto 21 Al pari, ad esempio, del movente della paura, in più occasioni vivamente contestato dell’imputato, ad es. nelle dichiarazioni spontanee rese a seguito dell’esame del teste Imposimato all’udienza del 31 marzo 1995 (pag.55 trascrizione udienza 31.3.1995) 141
  • 142. documento il dott. de Luca scriveva che il Magg. CC. Enrico Frasca, allora Com.te del Nucleo Informativo del Gruppo Carabinieri di Palermo, si era da lui recato la mattina del 20 febbraio 1978 per conoscere le ragioni delle indagini svolte nei confronti di Bontate Stefano e, in particolare, della perquisizione domiciliare eseguita nelle prime ore della stessa giornata nell’abitazione di Bontate (pro-memoria estratto dal sotto-fascicolo della Squadra Mobile, acquisito su richiesta del P.M. all’udienza dell’11-4-1995) (pagg. 749 e 750 della sentenza)>>. Il fatto che Bontate si fosse rivolto ad un Ufficiale dei Carabinieri, oltre a significare che con lui aveva rapporti tali da chiedergli un simile interessamento, avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad escludere che egli avesse, quantomeno fino al 20 febbraio 1978, e quindi dopo il 1976 (anno indicato dal Cancemi come epoca delle sue prime informazioni) rapporti “amichevoli” o “collusivi” con Contrada. Peraltro, proprio il 20 febbraio 1978 l’imputato era nel suo ufficio, come si desume dalla annotazione sulla sua agenda da tavolo del 1978, alla pagina corrispondente:<< Ha telefonato dr. Rossi - Bologna - comunicato omicidio Garda Baldassarre” - S. Maria Co’ di Fiore (Ferrara)>>. Se Bontate, cioè, <<avesse avuto “fonti informative” nella Polizia Giudiziaria della P.S. non si sarebbe rivolto a un Ufficiale dei Carabinieri per una operazione della Polizia>>. A questa stregua, <<speciosa e pretestuosa>> sarebbe l’argomentazione del Tribunale secondo cui (pagina 750 della sentenza) <<La circostanza che Bontate potesse fruire dell’interessamento di altri soggetti all’interno delle Istituzioni, non costituisce alcuna smentita al ruolo svolto dall’odierno imputato>>. Essa, infatti, avrebbe potuto avere <<un qualche valore se l’operazione fosse stata ad iniziativa dei CC. e se, quindi, il maggiore Frasca avesse chiesto informazioni a suoi colleghi dell’Arma>> (pag. 99, ibidem). Ulteriore aspetto dell’impianto difensivo è la dedotta assenza di riscontri individualizzanti. Le risultanze processuali, ad avviso dei difensori appellanti <<hanno messo sì in risalto irregolarità, ritardi, carenze informative e superficialità nella trattazione complessiva della pratica, ma nulla che possa ragionevolmente e concretamente addebitarsi al dr. Contrada, rimasto estraneo in ogni momento e passaggio dell’iter burocratico della pratica stessa, così come risulta dai documenti e dalle testimonianze (pag. 80-81 vol II)>>. Soggiungono i medesimi difensori (ibidem, pag. 92 e segg.): <<L’unico foglio da cui si sarebbe potuto trarre un collegamento tra la pratica patente Bontate e il dr. Contrada è la lettera datata 24 settembre 1979 della Questura diretta alla Squadra Mobile - Sez. Antimafia - con la quale venivano chieste aggiornate informazioni su Bontate ai fini del mantenimento o meno del beneficio già concesso dal Prefetto il 2.8.1978 al predetto. Ma dall’esame di questo foglio si evince con chiarezza che esso non è nemmeno passato per le mani del dott. Contrada, in quanto, giunto alla Squadra Mobile (timbro di entrata) il 25 settembre 1979, fu sottoposto al visto del V. Dirigente della Mobile dott. Vittorio Vasquez e da questi passato per la trattazione al dott 142
  • 143. Crimi, allora dirigente Sez. Antimafia della Squadra Mobile - Sezione delegata a trattare pratiche del genere. Infatti, in calce alla lettera (acquisita agli atti del processo unitamente a tutta l’altra documentazione sull’argomento) è apposta la decretazione “Al dr. Crimi - sigla V.” (che significa Vasquez). Il 25 settembre 1979 il dott. Contrada - allora dirigente della Squadra Mobile e della Criminalpol - era impegnato per l’omicidio del giudice C. Terranova, perpetrato appunto quella mattina del 25.9.1979 e non poteva essere in ufficio a leggere la posta di ordinaria amministrazione in arrivo>>. In ogni caso, secondo i predetti difensori (analoga osservazione è stata svolta a proposito della pratica per la restituzione della patente di guida a “Pinè Greco”), se fosse stato davvero interessato a favorire Stefano Bontate, Contrada avrebbe dovuto svolgere una vera e propria attività di regia, intervenendo (ipotesi esclusa dalle testimonianze degli interessati): • sul Prefetto al fine di determinarlo, nell’ambito della sua facoltà discrezionale conferitagli dalla legge, ad emanare il provvedimento di concessione della patente; • sul Dirigente del Distretto di Polizia, affinché esprimesse un parere favorevole o comunque non ostativo all’accoglimento dell’istanza o a fornire informazioni non aderenti alla realtà; • sul Questore, onde convincerlo a fare sue le informazioni del suddetto funzionario e trasmetterle, senza interferire nella sostanza di esse, al Prefetto; • sul dirigente dell’ufficio patenti della Prefettura per indurlo a ritardare la richiesta di nuove informazioni da inoltrare alla Questura dopo che la patente di guida, in data 2 agosto 1978, era stata rilasciata “in via di esperimento”; • sul dirigente dell’Ufficio Misure Prevenzione della Questura per convincerlo a soprassedere nell’invio in Prefettura del parere della Squadra Mobile, sfavorevole al mantenimento della patente, concessa in via provvisoria; • sul dirigente della Sezione Antimafia della Squadra Mobile per far sì che indugiasse ad esprimere il parere sul mantenimento del beneficio già concesso al Bontate dal Prefetto. ******* Come ricordato nell’atto di impugnazione, la pratica di rilascio della patente al Bontate ebbe tre fasi: la prima, tra il 28 febbraio 1977 (data della istanza al Prefetto da parte di Bontate) ed il 2 agosto 1978 (data di concessione in via di esperimento della patente da parte del Prefetto); la seconda, tra l’undici luglio 1979 (data della richiesta della Prefettura alla Questura di aggiornate informazioni su Bontate) e l’otto settembre 1980 (risposta della Squadra Mobile alla Questura con parere sfavorevole al mantenimento della patente da parte del Bontate); la terza, tra l’otto settembre 1980 ed il 23 aprile 1981 (uccisione di Bontate), in cui la pratica rimase ferma, senza alcuna ulteriore informativa alla Prefettura, presso l’Ufficio Misure Prevenzione della Questura. Orbene, gli stessi difensori appellanti, pur affermando che Bontate non ebbe a godere di alcun trattamento di favore all’interno degli Uffici della Questura, riconoscono che si verificarono <<irregolarità, ritardi, carenze informative e superficialità nella trattazione complessiva della pratica>> relativa alla sua patente, mai sospesa o revocata sino alla sua uccisione ancorché rilasciata “in via di esperimento”. Addirittura, come puntualmente evidenziato dal Tribunale, (pagine 698-700 della sentenza appellata) <<Stefano Bontate non avrebbe potuto ottenere il rilascio della 143
  • 144. patente e ciò non soltanto in relazione alla sua qualità di diffidato mafioso ma perchè vi era in atti la prova di un reato dallo stesso commesso (violazione al soggiorno obbligato), perpetrato attraverso l’uso di un documento abilitativo alla guida, risultato falso. Ed infatti, come si evince dagli atti esistenti sia nel fascicolo cat. II° della Questura di Palermo che in quello della Prefettura, il Bontate in data 29/4/1975 in un’epoca in cui risultava dimorante obbligato nel comune di Cannara (prov. Perugia), era stato sorpreso e tratto in arresto sull’autostrada del Sole, nei pressi del Comune di Scandicci (Firenze), a bordo di un’autovettura “Porsche” intestata al proprio fratello Giovanni in compagnia del mafioso Scaglione Salvatore; nell’occasione il Bontate era stato trovato in possesso di una patente di guida, Cat. C n° 843 a lui intestata in cui risultava apposta la dicitura “duplicato” (rilasciato il 4/1/1971 dalla Prefettura di Palermo e vidimata per gli anni 1973-74 e 75) che il Distaccamento della Polizia Stradale di Campi- Bisenzio aveva trasmesso per accertamenti sia alla Prefettura che alla Questura di Palermo; tale patente, contrariamente a quanto si leggeva sulla stessa non era stata rilasciata dalla Prefettura di Palermo e per tale motivo era stato avviato un procedimento penale per falso presso la sezione penale della Pretura unificata di Firenze a carico del Bontate (…) Il dott. Carmelo Emanuele, che è stato addetto ininterrottamente per circa sedici anni all’Ufficio Misure di Prevenzione della Questura di Palermo, prima come funzionario e poi come dirigente, escusso all’udienza del 23/6/1995 ha dichiarato che se il richiedente era un indiziato mafioso doveva valutarsi la possibilità di un abuso della patente da parte dello stesso e se si fosse profilata una tale eventualità il parere avrebbe dovuto essere negativo; solo se la condotta dell’indiziato mafioso non avesse dato adito ad alcun sospetto allora la patente di guida si sarebbe potuta rilasciare (cfr. ff. 22- 56 e ss. ud. cit.). E’ evidente che nel caso in esame non v'era una mera ipotesi di un possibile abuso della patente di guida da parte del Bontate bensì la certezza di un abuso già perpetrato essendo stata già realizzata una specifica condotta penalmente rilevante>>. I difensori appellanti hanno, poi, sostenuto che il compendio documentale in atti rivelerebbe l’assenza di trattamenti di favore nei confronti del Bontate. Essi, però, omettono di considerare il tenore di una nota manoscritta relativa alla fase del rilascio della patente, redatta su un foglio datato 24 aprile 1978 ed intestato alla Questura di Palermo, nella quale vengono oscurati i temi della qualità di indiziato mafioso e della possibilità di abuso della patente di guida da parte dello stesso Bontate. Segnatamente, dopo l’esito negativo della prima richiesta di informazioni a firma del Prefetto Grasso, con nota n° 45024 del 3/4/1978 il Prefetto Di Giovanni chiese alla Questura con nota n° 45024 del 3/4/1978: <<poichè il Bontate è diffidato, si prega di fare conoscere l’avviso della S.V. in ordine alla richiesta, precisando, in particolare, se sussistano motivi ostativi o se l’interessato abbia dato concreti segni di ravvedimento>>. Seguì la citata nota manoscritta della Questura in data 24 aprile 1978, con la quale si richiese al I Distretto di Polizia, territorialmente competente (pag. 704 della sentenza appellata): <<Si prega far conoscere l’attività lavorativa svolta in atto dal Bontate e se 144
  • 145. in relazione a tale attività il documento richiesto costituisca per lo stesso mezzo indispensabile di lavoro>>. Orbene - al di là della perfetta sintonia sia con l’istanza di rilascio a firma del Bontate, nella quale si evidenziava la necessità di detto documento per esigenze di tipo lavorativo, e dell’assonanza con l’istanza con cui successivamente “Pinè Greco” chiese la restituzione della sua patente di guida - colpisce il fatto che la nota decampa del tutto rispetto ai due temi oggetto di accertamento, e cioè: • l’esistenza di “motivi ostativi” al rilascio della nuova patente richiesta dall’interessato; • l’eventuale esistenza di “concreti segni di ravvedimento” da parte del diffidato. A questi due quesiti, infatti, come rilevato dal Tribunale (pag. 703 della sentenza) << la Questura avrebbe dovuto rispondere e non v’è dubbio che il Bontate, essendo stato tratto in arresto due anni prima nella flagranza della contravvenzione all’obbligo di soggiorno in compagnia di altro soggetto indiziato mafioso e con una patente contraffatta, non soltanto aveva posto in essere una condotta del tutto opposta a quella richiesta di positivo ravvedimento, ma in modo specifico aveva dato prova di abusare del documento abilitativo alla guida>>. Alle informazioni favorevoli del primo distretto di Polizia (<<la patente richiesta dal Bontate, appare un mezzo necessario di lavoro per lo stesso>>) seguì il parere del Questore Epifanio del 19 luglio 1978, il cui accento logico si polarizza sulla conclusione << Non si esclude che lo stesso, in relazione alla sua attività, possa avere bisogno dell’invocato documento di abilitazione alla guida”>>, scaturita dalla premessa che dalle <<recenti informazioni assunte>> era risultato che il Bontate, peraltro già indiziato mafioso, era <<proprietario di diversi appezzamenti di terreno coltivati.....che conduceva direttamente>>;parere nel quale vengono sostanzialmente obliterati i quesiti posti dalla Prefettura circa l’esistenza di motivi ostativi e di concreti di ravvedimento. L’ex Questore Epifanio, nel corso del suo esame dibattimentale (pag. 707 della sentenza appellata), ha dichiarato che << nel caso di specie, non ricordava se si era posto il problema della possibilità di un abuso ed in ogni caso, verosimilmente, si era limitato ad aderire a quella indicazione riguardante la necessità per il Bontate della patente per motivi di lavoro fatta dai suoi collaboratori, facendo quindi proprio un giudizio altrui (cfr. ff. da 35 a 49 ud. 5/5/1995)>>. A prescindere, comunque, da tale indicazione, legata ad un giudizio di verosimiglianza coerente col notorio, la direzione impressa in Questura all’andamento della pratica costituisce un indubbio riscontro alle convergenti accuse del Cancemi e del Marino Mannoia. Né coglie nel segno l’obiezione difensiva secondo cui, ove davvero il rilascio ed il mantenimento della patente al Bontate fossero stati dovuti all’apporto dell’imputato, questi avrebbe dovuto condizionare il Prefetto, il Questore, il Dirigente del Distretto di Polizia territorialmente competente, il Dirigente dell’ufficio patenti della Prefettura ed il dirigente dell’Ufficio Misure Prevenzione della Questura. Il Bontate, infatti, aveva già interessato un Prefetto (Grasso) tramite un politico (Ventimiglia), ed in quella circostanza era emerso come fosse imprescindibile una pronunzia favorevole della Questura. Ciò che rileva,comunque, è il riscontro di un apporto decisivo in una fase del procedimento, offerto dalla citata nota della Questura del 24 aprile 1978. cui fecero 145
  • 146. seguito le informazioni favorevoli del I Distretto di Polizia, di segno schiettamente “georgofilo”, al pari di quelle successivamente rese per la patente di “Pinè” Greco. Del resto, se un connotato essenziale della condotta di sistematica agevolazione del sodalizio, ascritta all’imputato, è proprio la sua dissimulazione, non si può certo pretendere che Contrada propugnasse apertamente la causa del rilascio della patente di guida al Bontate. Non ha pregio, poi, l’ulteriore argomento secondo cui il ricorso all’interessamento del maggiore dei Carabinieri Enrico Frasca per una perquisizione compiuta nell’abitazione di Stefano Bontate dalla Polizia di Stato sarebbe incompatibile con l’apporto di Contrada. Il maggiore Frasca, infatti, intervenne presso il dott. De Luca a distanza di poche ore dalla perquisizione effettuata nel domicilio del Bontate, dimostrandosi, quindi, come il suo tramite più immediato, come traspare anche nell’appunto dello stesso De Luca, trascritto alle pagine 94 e 95 del volume II capitolo V, paragrafo V.1 dell’Atto di impugnazione (<<….L’Ufficiale era infatti a conoscenza, e non so attraverso quali canali, che nelle prime ore di stamani avevo inviato una squadra nell’abitazione del predetto con lo scopo di procedere ad una dettagliata perquisizione domiciliare ed accompagnamento in Ufficio del prevenuto. Il Bontate nella circostanza non è stato trovato, evidentemente perché riuscito a fuggire attraverso i giardini retrostanti. La moglie agli agenti ha riferito che il marito era già uscito per recarsi in campagna. Ho riferito al Maggiore FRASCA che in relazione al triplice omicidio di SCELTA Ignazio, VITALE Rosario e SIINO Girolamo, consumato in piazza Uditore la sera del 15 corrente, stavo controllando la posizione di alcuni esponenti mafiosi palermitani e, fra costoro, il BONTATE Stefano>>. Un tale ruolo del maggiore Frasca, tuttavia, non contrasta con la possibilità, per il Bontate, di appellarsi anche a figure istituzionali interne agli uffici della Questura (necessariamente competente ad interloquire con la Prefettura rispetto al procedimento per il rilascio della patente), cosa puntualmente avvenuta se si considera che, appena due mesi dopo, venne formata la più volte citata nota della Questura stessa in data 24 aprile 1978 con cui si eludevano i temi della esistenza di motivi ostativi e di concreti di ravvedimento. Per converso, non è un fatto logicamente necessitato che il Bontate, pur disponendo di un contatto più immediato, e cioè il maggiore dei Carabinieri Enrico Frasca, dovesse prescinderne sol perché la perquisizione in suo danno era stata fatta dalla Polizia e non dai Carabinieri22. 22 Elementi inquietanti sul circuito di conoscenze e rapporti del maggiore Frasca emergono dal fatto che, come si vedrà trattando dell’episodio relativo alla telefonata di Nino Salvo a Contrada del 7 ottobre 1983, egli si adoperò con analoga tempestività per contattare su richiesta dello stesso Nino Salvo, l’ufficiale dei CC Angiolo Pellegrini, coestensore del rapporto di denuncia per la strage Chinnici. Il Salvo aveva appreso, a suo dire da notizie di stampa, di essere indicato insieme al cugino Ignazio, nell’ambito del rapporto giudiziario per l’omicidio del giudice Chinnici, quale possibile mandante di tale fatto delittuoso. 146
  • 147. Del resto - valgono, al riguardo, le medesime osservazioni svolte a proposito della vicenda della patente restituita a Pinè Greco, riferita dal pentito Marino Mannoia - il citato documento della Questura del 24 aprile 1978, come tutti gli atti successivi, rimonta ad un’epoca in cui altri funzionari di Polizia (segnatamente il dr. Purpi ed il dr. Speranza) dei quali sono emerse condotte improntate al favoritismo nei riguardi del Bontate non operavano più all’interno della Questura stessa. Ma la individualizzazione più pregnante degli elementi di conferma delle accuse è data dalla inerzia degli uffici della Questura, successivamente al rilascio, in via di esperimento della patente di guida al Bontate, correlata alle indicazioni emerse dalla testimonianza del dott. Giuseppe Crimi, all’epoca dirigente della sezione Antimafia della Squadra Mobile. Rinviando alla ricostruzione operata dalla sentenza di primo grado (pagine 710 e seguenti), mette conto evidenziare che: • con nota dell’undici luglio 1979 il Prefetto Di Giovanni chiese “aggiornate informazioni” sul conto del Bontate; • con nota della Questura in data 24 settembre 1979, diretta alla Squadra Mobile Sezione Antimafia, venne richiesto un rapporto informativo; • tale rapporto venne redatto soltanto un anno dopo (8 settembre 1980) e non fu mai ufficialmente trasmesso dalla Questura alla Prefettura sino alla data dell’omicidio del Bontate. Alla già citata obiezione dei difensori appellanti secondo cui la nota del 24 settembre 1979 non sarebbe nemmeno passata per le mani di Contrada - allora dirigente della Squadra Mobile e della Criminalpol, impegnato nelle indagini per l’omicidio del giudice Cesare Terranova e non a <<leggere la posta di ordinaria amministrazione in arrivo>> - il Tribunale ha puntualmente risposto citando le dichiarazioni del teste Crimi (pagine 713-718 della sentenza appellata). Quest’ultimo, infatti, aveva riferito che, in quel momento, le indagini sui Bontate, intraprese dal dirigente della Squadra Mobile Boris Giuliano, stavano “particolarmente a cuore” a Contrada e, proprio perché esse erano in corso, era stata presa la decisione di “temporeggiare” nella determinazioni riguardanti la patente di guida per evitare di dare agli stessi Bontate “segnali negativi”, cioè di rivelare che si stavano conducendo indagini sul suo conto. E’ significativo, come osservato dal Tribunale ( pag. 717 della sentenza) appellata, che il Crimi, <<… che lo stesso imputato ha indicato come uno dei suoi più stretti collaboratori con cui ha avuto anche un rapporto di amicizia al di là del mero rapporto professionale (cfr. f. 136 ud. 4/11/1994)>>: • dapprima abbia ammesso di <<avere adottato una decisione concertata a livello di Squadra Mobile (vedi l'uso spontaneo del plurale per tutta la parte della deposizione esaminata) aggiungendo di averne verosimilmente 147
  • 148. parlato anche con il dirigente della Squadra Mobile, ancorando il ricordo anche ad un dato logico: l’esistenza di indagini in corso su Bontate Giovanni direttamente seguite dal dott. Contrada>>; e però, alla fine della sua deposizione, alla domanda della difesa del seguente tenore : “Ho capito, insomma, di ritardare la risposta non le fu detto da Contrada? abbia risposto : “Nella maniera piu’ assoluta, no”. Egli, cioè (pag. 716 della sentenza appellata) << mentre per la prima parte della • propria deposizione ha ricordato i fatti in oggetto fornendo una spontanea ricostruzione degli stessi tale da coinvolgere necessariamente il dirigente della Squadra Mobile in quella decisione di “opportunistica” attesa, in un secondo momento della sua deposizione, verosimilmente perchè resosi conto del pregiudizio arrecato all’imputato, ha radicalmente mutato impostazione escludendo in modo assoluto, ma con risultati poco convincenti, il coinvolgimento del dott. Contrada>>. In definitiva, le censure dei difensori appellanti non hanno intaccato il costrutto motivazionale concernente l’interessamento di Contrada nella pratica di rilascio della patente a Stefano Bontate. Persuasivamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto che le indicazioni accusatorie del Marino Mannoia e del Cancemi, tra loro convergenti, avessero trovato riscontro nel fatto che il periodo in cui la patente era stata ottenuta (1978) era <<assolutamente compatibile con la data in cui sia Cancemi che Mannoia avevano appreso la notizia dell’avvenuto interessamento da parte del dott. Contrada per fargli ottenere la patente (1979-1980) ed in un contesto in cui il dott. Contrada, dirigente della Criminalpol, era il funzionario di maggior rilievo all’interno della Questura, quel “punto di riferimento” da molti testi indicato ed i cui “consigli” e “suggerimenti” erano sempre ascoltati, il funzionario che piu’ di ogni altro godeva la stima e la fiducia del Prefetto Di Giovanni e del Questore Epifanio (come i predetti testi hanno dichiarato nel corso delle loro rispettive deposizioni dibattimentali)>> (pag. 710 della sentenza appellata). Il Tribunale ha rilevato, altresì, anomalie anche nel rilascio del passaporto a Stefano Bontate (pagine 723-724 della sentenza appellata), sintomatiche di favoritismo proveniente nei suoi confronti dagli uffici della Questura. Tuttavia, come si è osservato a proposito delle analoghe anomalie riscontrate nella pratica di rilascio del passaporto a “Pinè” Greco, gli elementi evidenziati in sentenza non possono considerarsi alla stregua di riscontri in carenza di una specifica indicazione accusatoria sul rilascio del documento, né hanno una autonoma, pregnante consistenza indiziaria rispetto alla persona dell’imputato. Quanto, infine, alle indicazioni accusatorie del Cancemi sul rilascio del “porto d’armi” a Stefano Bontate (Volume II, capitolo V, paragrafo V. 1, pagine 116 – 130), il Tribunale ha premesso (pag. 728 148
  • 149. della sentenza appellata) che la ricerca dei riscontri, <<a differenza di quanto avvenuto per la pratica della patente che ha lasciato ampie tracce di scambi epistolari tra Prefettura e Questura, si è presentata di notevole difficoltà, per la ragione che la documentazione afferente tale materia, di competenza pressocchè esclusiva della Questura e dei Commissariati di zona, è risultata assai carente e lacunosa>> in quanto gli atti relativi alle autorizzazioni in questione, aventi validità pluriennale, in ottemperanza alle disposizioni che regolano lo scarto d’archivio, venivano conservati per almeno due anni dalla scadenza del titolo e, quindi, ne era stata disposta l’eliminazione. Era stato accertato, tuttavia, che tra la fine degli anni ‘50 e l’inizio degli anni ‘60 Stefano Bontate era certamente titolare sia di porto di fucile che di porto di pistola. Quanto al porto di pistola (pag. 734 della sentenza appellata) <<da un controllo di Polizia effettuato il 29/3/1963, di cui è rimasta traccia nel fascicolo CTG II° (Pregiudicati), è emerso che in quella data il Bontate era stato fermato a bordo di un’autovettura “ Alfa Romeo Giulietta” nella via Falsomiele, unitamente a Greco Paolo: entrambi erano armati di pistola, mentre il Greco veniva tratto in arresto perchè sprovvisto di porto di pistola, il Bontate veniva rilasciato perchè regolarmente autorizzato a portare l’arma; nell’occasione il dirigente pro-tempore della Squadra Mobile (dott. Umberto Madia) con nota in data 29/3/1963 segnalava al Questore l’avvenuto arresto del Greco e proponeva di non rinnovare l’autorizzazione al Bontate alla scadenza prevista per il mese di Giugno di quell’anno …>>. A giudizio del Tribunale (pag 735 e segg. della sentenza appellata) 149
  • 150. l’impossibilità <<di reperire la documentazione idonea a comprovare le successive vicende afferenti tali titoli di Polizia non consente di potere affermare con certezza cosa avvenne negli anni successivi ed in particolare tra la fine degli anni ‘70 e l’inizio degli anni ‘80, per i quali non è stato possibile rinvenire i fascicoli in materia d’armi perchè mandati al macero come da regolamento d’archivio e neppure il registro, di natura permanente istituito per prassi sin dal 1971 presso la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, ma che non è stato ritrovato per il periodo antecedente al 1983, che è quello di interesse al fine in esame . Mentre per il porto di pistola taluni indizi indurrebbero a ritenere che il titolo di Polizia venne successivamente revocato al Bontate, conclusioni diverse devono trarsi per il porto di fucile. Ed infatti, a seguito dell’evidenziata segnalazione da parte del dirigente della Squadra Mobile, dott. Madia, successiva al fermo del Bontate insieme al Greco, appare improbabile che al Bontate, potesse essere stato mantenuto il porto di pistola, di cui, peraltro egli era risultato sprovvisto nel momento in cui era stato trovato ucciso pur essendo in possesso di una pistola cal. 7,65, con matricola abrasa (cfr. fascicolo relativo all’omicidio di Stefano Bontate- acquisito all’udienza del 19/5/1995)>>. Il Tribunale, a sostegno della ritenuta impossibilità di escludere che al Bontate fosse stato rilasciato un nuovo porto di fucile a partire dall’epoca in cui, secondo il costrutto accusatorio, egli “avvicinò” l’imputato (cioè intorno alla fine del 1975) ha valorizzato (pagine 736 e segg. della sentenza): • il fatto che, alla morte dello stesso Bontate, risultavano annotati in carico a lui presso la stazione dei carabinieri di Villagrazia 150
  • 151. un fucile, un revolver ed una pistola semiautomatica, dei quali era stato chiesto conto alla vedova, che nulla aveva saputo dire; • il fatto che il collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta aveva riferito di avere personalmente verificato, con riferimento al periodo Giugno 1980-Gennaio 1981, che Stefano Bontate aveva l’abitudine di andare ogni mattina a caccia portando con sè dei fucili (cfr. f. 16 ud. 25/5/1994). In relazione alla prima di dette emergenze, quel Giudice ha ritenuto che la circostanza <<che al Bontate fosse consentito di detenere armi (corte e lunghe) regolarmente denunciate, nonostante i processi e le misure di prevenzione cui era stato sottoposto, tenuto conto del rilievo mafioso del personaggio, è certamente un dato allarmante che non smentisce la possibilità che al predetto possa effettivamente essere stato rinnovato, anche nel periodo di interesse, quantomeno il porto di fucile>>. In relazione alla seconda, ha dedotto che, siccome il Bontate in quel periodo non era latitante, il portare quotidianamente con sè armi necessarie alla caccia induce a ritenere possibile << che, nel periodo d'interesse, fosse munito quanto meno del porto di fucile per uso caccia>>. Ora, deducono i difensori appellanti che: • <<come è stata trovata traccia di titoli di polizia per armi di Bontate negli • anni fine ‘50 inizi ‘60, a maggior ragione si sarebbe senz’altro trovata traccia di eventuali nuovi titoli o rinnovi, sempre in materia d’armi, a nome di Stefano Bontate, qualora quest’ultimo avesse goduto di tali licenze negli anni ‘70, inizi anni ‘80>>; <<Il Bontate mai avrebbe potuto ottenere, per il suo stato di mafioso accertato, confermato e mai revocato, una licenza di porto d’arma. Qualora avesse inoltrato una istanza intesa ad ottenerla, risulterebbe, senza alcun dubbio, unitamente ai relativi pareri, dagli atti del fascicolo permanente ctg. 2^ (pregiudicato) esistente negli Archivi della Questura di Palermo a ctg.2^ (pregiudicato), dal quale risulta che egli era stato sottoposto a diffida “quale elemento socialmente pericoloso” in data 24.9.1963 ed era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno per anni cinque, con decreto 21.3.1970 del Tribunale di Palermo, siccome indiziato di 151
  • 152. appartenenza alla mafia, ed era stato sempre indicato come mafioso>>; • • la circostanza, riferita dal Buscetta, che egli si recasse quotidianamente a caccia del periodo giugno 1980-gennaio 1981 non è probante, non potendo considerarsi prioritaria, per un criminale del suo spessore, la preoccupazione di procurarsi il titolo di polizia; il dott. Francesco Faranda, dirigente del I Distretto di Polizia (nella cui circoscrizione territoriale era compresa la residenza del Bontate) dal 1976 al 1980 aveva escluso la possibilità del rilascio di porti d’arma, alla stregua degli articoli 11 e 43 T.U.L.P.S., attesi i precedenti di polizia dello stesso Bontate (pagine 18 e 19 trascrizione udienza 21 marzo 1995). I rilievi sin qui illustrati non valgono, ad avviso di questa Corte, ad invalidare la sostanza dell’iter logico seguito dal Tribunale. Ed invero, al di là del condizionale usato nella sentenza appellata (<<Mentre per il porto di pistola taluni indizi indurrebbero a ritenere che il titolo di Polizia venne successivamente revocato…>>), il fatto che il Bontate, al momento della sua uccisione, fosse in possesso di una pistola con matricola abrasa induce a ritenere che anche all’epoca indicata dal Cancemi (e cioè prima del 1979) egli ne fosse sprovvisto, pur non constando traccia,nel fascicolo permanente ctg. 2^ (pregiudicato) di una revoca o un di mancato rinnovo del porto di pistola del quale lo stesso Bontate era titolare nel 1963. Tuttavia, proprio la lacunosità della documentazione disponibile e la mancanza di specifiche indicazioni nel citato fascicolo permanente non consentono di escludere in radice - avuto riguardo alla circostanza che in carico al Bontate risultava la detenzione di armi corte e lunghe, regolarmente denunciate - che egli, pur privo di porto di pistola - fosse rimasto titolare del porto di fucile o lo avesse riottenuto. Peraltro, nei riguardi di Stefano Bontate non apparivano sussistere i presupposti cui gli articoli 11 e 43 T.U.L.P.S. (richiamati dal teste 152
  • 153. Faranda) riconnettono il diniego obbligatorio del rilascio delle autorizzazioni di Polizia (tant’è che allo stesso Bontate venne rilasciata, in via di esperimento, la patente di guida) e della <<licenza di portare armi>>. Di tali vicende amministrative, tuttavia, non è rimasta traccia, e proprio per questo manca il riscontro estrinseco della accusa del Cancemi, de relato del suo capodecina e poi sottocapo Lipari e del suo capo mandamento Pippo Calò, circa l’interessamento dell’imputato per il porto d’armi a Stefano Bontate. Oltretutto, l’affermazione di Tommaso Buscetta di avere visto quotidianamente Stefano Bontate recarsi a caccia portando con sé dei fucili parrebbe contrapporsi (e qui il condizionale è d’obbligo perché non è chiaro se i periodi di riferimento siano diversi o meno) a quella del collaboratore di giustizia Angelo Siino, esaminato nel primo dibattimento di appello, di essere stato solito portare con sé due fucili quando andava a caccia con il Bontate perché questi era privo di licenza, dandogliene uno salvo a riprenderlo con sé in caso di controlli (cfr. pagine 179 –180 trascrizione udienza 4 dicembre 1999). A questa stregua, non può che farsi riferimento al principio della frazionabilità della chiamata in correità (Cass. pen. sez. I sentenza n. 4495 del 1997, sez. VI 17248 del 2004; sez. I sentenza 468/2000), già richiamato nell’ambito del vaglio delle censure riguardanti le dichiarazioni di Gaspare Mutolo, atteso che hanno retto alla verifica giudiziale le altre parti del racconto del Cancemi, e segnatamente: 153
  • 154. • la problematicità, e dunque l’esistenza, dei rapporti di Bruno Contrada con Stefano Bontate e Rosario Riccobono, bisognevoli di assicurazioni in seno alla “Commissione” (della diffidenza che circondava il rapporto con il Riccobono hanno riferito il Buscetta, il Marino Mannoia, e, in grado di appello, il Brusca de relato di Salvatore Riina ed Angelo Siino de relato dello stesso Bontate); • l’intervento dell’imputato nel rilascio della patente di guida al Bontate; • l’appropriazione della sua figura da parte dell’ala vincente dei Corleonesi (pagine 740 - 742 della sentenza appellata, che richiama le propalazioni di Giuseppe Marchese); • il generale contesto collusivo nel quale erano state assimilate le figure dell’odierno imputato e del funzionario di Polizia dr. Ignazio D’Antone (cfr. pagine 753-757 della sentenza appellata), condannato, come meglio si vedrà a proposito delle propalazioni di Rosario Spatola con sentenza resa dal Tribunale di Palermo in data 22 giugno 2000, irrevocabile il 26 maggio 2004, per concorso esterno in associazione mafiosa. Devono, conclusivamente, essere condivise le positive conclusioni cui è pervenuto il Tribunale in ordine alla attendibilità intrinseca, alla attendibilità estrinseca ed al contributo del Cancemi rispetto alla prova della condotta di concorso esterno in contestazione. 154
  • 155. CAPITOLO VI Le censure riguardanti le propalazioni di Tommaso Buscetta. Come ricordato dal Tribunale, Tommaso Buscetta, affiliato alla famiglia mafiosa di “Porta Nuova”, capeggiata da Giuseppe Calò, per la prima volta aveva fornito una chiave di lettura organica, dall’interno, delle vicende di “Cosa Nostra”, delineando un quadro nitido e preciso del suo apparato strutturale e strumentale, delle sue dinamiche e delle sue strategie. Nel corso del suo esame dibattimentale, svoltosi all’udienza del 25 maggio 1994, egli aveva dichiarato di essere a conoscenza di relazioni intrattenute da Bruno Contrada con uomini d'onore di "Cosa Nostra", segnatamente con Rosario Riccobono, capo della famiglia mafiosa di Partanna-Mondello e dell’omonimo mandamento. In particolare, il Buscetta aveva riferito che, trovandosi a Palermo dopo essersi sottratto al regime di semi-libertà concessogli dal Tribunale di Sorveglianza di Torino, aveva manifestato a diverse persone, e tra queste al Riccobono, suo fidato amico, l'intenzione di allontanarsi da Palermo e di ritornare in Brasile con la famiglia. Il Riccobono aveva tentato di dissuaderlo dicendogli che si sarebbe potuto stabilire tranquillamente nel suo territorio, perché nessuno sarebbe 155
  • 156. venuto a cercarlo lì, aggiungendo la frase: <<io ho il dott. Contrada, che mi avviserà se ci sono perquisizioni o ricerche di latitanti in questa zona, quindi qua potrai stare sicuro>>; assicurazione, questa, come chiarito dal collaboratore, fortemente impegnativa non soltanto nei suoi confronti ma anche nei riguardi di tutto l'ambiente mafioso. Il Buscetta aveva collocato tale colloquio con il Riccobono in un arco temporale compreso tra giugno 1980 (quando da Torino si era trasferito a Palermo) e Gennaio 1981 (quando egli aveva lasciato l'Italia), periodo in cui aveva incontrato più volte il Riccobono, come gli era accaduto anche prima di rendersi latitante, e cioè durante i regolari permessi concessigli dal magistrato di sorveglianza di Torino. Qualche tempo dopo quel colloquio aveva avuto occasione di parlare con Stefano Bontate della rivelazione fattagli dal Riccobono e della sua proposta di rimanere nel suo territorio. Il Bontate, in maniera "netta e precisa", gli aveva confermato che la notizia di contatti tra i due era vera e che, anzi, in seno alla “Commissione provinciale" si mormorava molto perché la loro frequentazione veniva ritenuta sospetta, in quanto esorbitante le mere esigenze informative che avrebbero potuto giustificarla. Il collaborante aveva chiarito che, secondo le regole vigenti all’interno di “Cosa Nostra”, un rapporto, acclarato o sospettato, di un “uomo d’onore” con un poliziotto, è accettato se ne vengono benefici all’organizzazione nel suo complesso. 156
  • 157. Viceversa, se ne derivano pregiudizi, le conseguenze possono essere le più gravi, fino all’eliminazione fisica dell’affiliato. Pertanto, l’affermazione del Riccobono di “avere il dott. Contrada nelle mani”, secondo il collaborante poteva solo significare che tale rapporto si traduceva in un vantaggio per l’organizzazione, giovandosene latitanti ed inquisiti. Il Buscetta aveva dichiarato di avere riferito per la prima volta nel 1984, all'inizio della propria collaborazione, nell’ambito di un interrogatorio reso dinanzi al G.I. Giovanni Falcone, le notizie in suo possesso sul conto di Contrada. Lo aveva fatto, però "mal volentieri" perchè, in quel periodo, non era disposto a parlare di uomini dello Stato, essendo convinto che ciò lo avrebbe esposto al rischio di vedere smentita, per le coperture di cui essi potevano godere, la sua generale credibilità. Aveva chiarito di essersi deciso a dichiarare all’Autorità Giudiziaria italiana quanto appreso sul conto dell’odierno imputato, con maggior dovizia di particolari, solo nel corso dell’interrogatorio reso alla Procura di Palermo il 25 novembre 1992. La scelta di abbandonare il suo iniziale atteggiamento era scaturita dalla “illusione” che, a seguito delle stragi in cui avevano perso la vita, tra gli altri, i giudici Falcone e Borsellino, fossero maturate le condizioni generali che avrebbero consentito di procedere ad un’azione più incisiva nei 157
  • 158. confronti della mafia e dei soggetti con essa collusi, appartenenti alle più alte sfere del potere istituzionale. Il Tribunale, dopo avere rilevato che la generale credibilità del Buscetta era già stata acclarata nel primo maxi-processo, valutava come assolutamente genuine ed originali le accuse formulate a carico dell’imputato, rivelate sin dal lontano 1984, e cioè all’inizio del proprio rapporto di collaborazione con la giustizia; accuse bensì sintetiche e parziali, ma risalenti ad un epoca assolutamente non sospetta (o più esattamente, immune da qualsiasi sospetto di ipotetica manipolazione) e dunque costituenti <<un importantissimo “riscontro ex ante” delle più ampie dichiarazioni>> rese dallo stesso Buscetta nel 1992 (pag. 784 della sentenza di primo grado). L’importanza del contributo nel presente procedimento emergeva, ad avviso del Tribunale, sotto ulteriori profili: • le notizie direttamente sul dal conto dell’odierno Riccobono e imputato, confermate dal apprese Bontate, coincidevano, sia in ordine al contenuto che alla collocazione cronologica (con riferimento al consolidarsi del rapporto collusivo), con quelle riferite dagli altri collaboratori di giustizia escussi in dibattimento; • i chiarimenti forniti dal Buscetta in ordine al significato della notizia appresa dal Riccobono sul conto dell’odierno imputato (l’essere “a disposizione di Cosa Nostra”) convergevano con quelli forniti dei collaboratori di giustizia 158
  • 159. Cancemi e Mutolo, configurando una tipologia di condotta assolutamente conforme alla contestazione a carico di Contrada; • le specifiche circostanze in cui Buscetta aveva appreso tale notizia e gli strettissimi rapporti personali sia con Rosario Riccobono che con Stefano Bontate deponevano nel senso della genuinità delle fonti del collaborante; • non sussisteva alcun dato processuale idoneo a giustificare una deliberata calunnia da parte del Buscetta ai danni dell’imputato. **** A Tommaso Buscetta sono dedicati il Volume IV, capitolo V, paragrafo V.1 dell’Atto di impugnazione e l’intero volume III dei Motivi nuovi di appello (pagine 1-142). Segnatamente, nell’Atto di Impugnazione si espone che le dichiarazioni rese al Consigliere Istruttore Antonino Caponnetto ed al Giudice Istruttore Giovanni Falcone, cristallizzate nel verbale del 18 settembre 1984 (trasmesso al Pubblico Ministero per quanto ritenuto di sua competenza) erano state oggetto di un’indagine articolata e approfondita. All’esito, il Procuratore della Repubblica di Palermo, nella propria requisitoria del 19 febbraio 1985, aveva concluso chiedendo dichiararsi non promuovibile l’azione penale per la manifesta infondatezza della notizia criminis, avendo le indagini permesso di accertare una cospicua e prolungata attività di polizia giudiziaria svolta da Bruno 159 Contrada nei
  • 160. confronti di Rosario Riccobono e degli appartenenti alla sua cosca. In accoglimento della richiesta, in data 7 marzo 1985 il Giudice istruttore del Tribunale di Palermo aveva emesso decreto di archiviazione, che il 18 maggio 1985 il Consigliere Istruttore dott. Caponnetto aveva fatto pervenire in copia all’imputato, accompagnandolo con un biglietto recante le parole: “Con i piu’ cordiali saluti”. Il volume III dei Motivi nuovi è dedicato, nella sua prima parte (pagine 1-29), ad una più specifica analisi degli atti di quell’inchiesta giudiziaria, cioè il compendio documentale relativo alle indagini condotte da Contrada nei riguardi di Rosario Riccobono e della sua famiglia mafiosa, le sommarie informazioni rese dello stesso Albeggiani (medico condotto Contrada e del dott. Camillo della borgata di Partanna Mondello ed amico dell’odierno imputato), nonchè da vari funzionari e sottufficiali di Polizia (tra i funzionari, anche l’ex Questore dott. Vincenzo Immordino e l’ex dirigente della Squadra Mobile Dott. Giuseppe Impallomeni, che pur avendo avuto ragioni di frizione con l’odierno imputato non avevano espresso accuse o avanzato sospetti di collusione nei suoi confronti23). 23 Segnatamente, nell’ambito delle dichiarazioni rese in data 7 gennaio 1985, l’ex Questore Vincenzo Immordino, dopo avere espresso le medesime valutazioni di inerzia e di immobilismo rassegnate nell’appunto riservato al capo della Polizia in data 11 maggio 1980, del quale dirà nei paragrafi dedicati alla “Vicenda Gentile “ ed al Blitz del 5 maggio 1980”, ebbe a riferire <<Al di fuori di queste valutazioni generali nulla di concreto mi risultò mai circa una protezione che il 160
  • 161. Ne era emersa, a giudizio del magistrato requirente, la mancanza di elementi indizianti <<una protezione che il dott. Contrada avrebbe accordato a taluni boss latitanti e segnatamente a Rosario Riccobono ed alla sua cosca >>. L’ulteriore sviluppo delle argomentazioni difensive (pagine da 30 a 56 del terzo volume dei motivi nuovi) ruota sul tema della presunta incompatibilità logica tra le assicurazioni di Rosario Riccobono sull’ impunità di cui Buscetta avrebbe potuto godere se fosse rimasto nel suo territorio ed il personale impegno di Contrada nell’evidenziare le ragioni che sconsigliavano la semilibertà, poi concessa dal Tribunale di Sorveglianza di Torino con ordinanza del 28 gennaio 1980; impegno comprovato dai telex del 24 dicembre 1979 e del 18 gennaio 1980, con i quali si delineava la personalità criminale del Buscetta. Infine, i difensori appellanti, rassegnati gli elementi, a loro avviso, di difformità tra le dichiarazioni di Buscetta, siccome verbalizzate il 18 settembre 1984, e quelle rese all’udienza del 25 maggio 1994 (pagine 57- 79 del terzo volume dei motivi nuovi) nonché le incongruenze da loro ravvisate nella deposizione testimoniale dell’ex Consigliere istruttore di Palermo Antonino Caponnetto, (ibidem, pagine 80 - 88), hanno riassunto i rilievi critici avverso la sentenza di primo grado Contrada avrebbe accordato a taluni boss latitanti e segnatamente a Rosario Riccobono ed alla sua cosca>>. 161
  • 162. (pagine 89 - 134) e tratto le relative conclusioni (pagine 135142). Tanto premesso, rinviando, per la positiva verifica dell’attendibilità intrinseca del collaborante, alle considerazioni svolte alle pagine da 780 a 791 della sentenza appellata, giova richiamare il tenore delle dichiarazioni rese il 18 settembre 1984 al cospetto verbale, nella dei magistrati Falcone e Caponnetto (il parte ad esse relativo, è stato acquisito al fascicolo del dibattimento all'udienza del 25 maggio 1994 all’esito dell’esame e delle contestazioni del Pubblico Ministero): <<"Le SS. LL. mi chiedono se mi risulta che organi preposti alla repressione del fenomeno mafioso siano in qualche modo collusi con "Cosa Nostra". Posso dire che a me risulta che a Palermo gli organi di polizia hanno fatto sempre il loro dovere. Vorrei riferire, solo per completezza, un fatto che, a mio avviso, dimostra proprio quella che è la mia convinzione. Quando mi sono recato a Palermo in licenza durante il regime di semi-libertà, mi sono incontrato anche con Rosario Riccobono il quale mi disse che era opportuno che io non rientrassi a Torino e riprendessi il mio posto attivo in "Cosa Nostra". Soggiunse che potevo nascondermi nel territorio della sua famiglia e che non c'erano problemi che qualcuno venisse a cercarmi perché la Polizia non sarebbe venuta a cercarmi in quella zona. Successivamente, quando mi allontanai arbitrariamente da Torino e 162
  • 163. tornai a Palermo, riferii il contenuto delle suddette affermazioni del Riccobono a Stefano Bontade ed egli mi rispose che il Riccobono era "sbirro" in quanto amico di . Contrada della Polizia di Palermo>>. Orbene, come rilevato dai difensori appellanti, a parte la divergenza nella collocazione temporale della conversazione tra Buscetta e Riccobono, considerata di marginale importanza (in sede di esame il collaborante ha affermato che, in quel frangente non era in licenza, ma si era già sottratto al regime di semilibertà, del quale aveva goduto da gennaio a giugno 1980 a Torino), la discordanza più rilevante consisterebbe nel fatto che: • nella versione verbalizzata nel 1984 non è il Riccobono - il quale si limita ad assicurare al Buscetta che la “Polizia” non lo andrà a cercare nel suo territorio - a fare il nome di Contrada, ma è Stefano Bontate, che esorta lo stesso Buscetta a diffidare di quelle assicurazioni perché lo stesso Riccobono è “sbirro”, cioè un possibile delatore; • in sede di esame, invece, le assicurazioni di Riccobono vengono direttamente riferite alla persona dell’imputato (<<Non ti preoccupare, puoi rimanere qua, perché qua hai sicurezza che nessuno ti verrà a cercare. "Ma come ce l'hai questa sicurezza?" "Ma io ho il dott. Contrada che mi avviserà se ci sono perquisizioni o ricerche di latitanti in questa zona, quindi qua potrai stare sicuro>> (pagine 3-4 trascrizione udienza 25 maggio 1994), anche se viene confermata, in modo più sfumato, l’esortazione a diffidare rivolta da Stefano 163
  • 164. Bontate (<<Anzi in Commissione si mormora molto questa continua frequenza di Saro con il dott. Contrada>>). Nel commentare, quindi, le giustificazioni offerte dal Buscetta, i difensori appellanti hanno duramente stigmatizzato alcune sue ulteriori affermazioni, e cioè che: • qualora, il 25 novembre 1992, i Magistrati del Pubblico Ministero che lo avevano interrogato gli avessero esibito il verbale del 1984, egli ne avrebbe confermato il contenuto; • non essendo accaduto ciò, il 25 novembre 1992 egli aveva narrato i fatti secondo ciò che ricordava in quel momento (narrazione pacificamente conforme a quella resa in dibattimento); • il fatto che non fosse stato esplicitato, nel verbale del 18 settembre 1984, che il Riccobono ex ore suo si fosse direttamente riferito a Contrada, poteva essere dipeso da una “manchevolezza” del giudice Falcone, consistita nel non avere posto una specifica domanda sul punto, ovvero da una disattenzione di esso collaborante; • alla verbalizzazione su quell’argomento egli si era prestato malvolentieri. Va ricordato, per un corretto inquadramento del contesto in cui si svolse l’interrogatorio del 18 settembre 1984, quanto riferito dal Buscetta a domanda del Presidente del collegio, e cioè che (pagine 89 e segg. trascrizione udienza 25 maggio 1994), in una fase propedeutica alla verbalizzazione, il giudice Falcone gli aveva proposto di fare assistere all’atto istruttorio il dott. Cassarà, funzionario di P.S., persona di assoluta affidabilità. 164
  • 165. Egli aveva manifestato la propria contrarietà a tale proposta, adducendo di non fidarsi degli appartenenti alla Polizia di Palermo perchè sapeva che, al suo interno, vi era corruzione (BUSCETTA T.:Una volta mi fece una proposta di fare assistere agli interrogatori il defunto Commissario di Polizia Ninni Cassara', al quale io mi rifiutai. Lui insistette e disse: "Signor Buscetta, le garantisco, il dott. Cassara' puo' assistere, non sfuggiranno notizie" Non intendo parlare davanti un funzionario di Pubblica Sicurezza, perche' io so, mi risulta che c'e' della corruzione nella Polizia di Palermo, quindi non ne voglio. Allora mi dica il nome. Il nome? Io non lo so, non ne ho nome. No, ma lei deve avere un'idea. Questo e' il linguaggio fra me e il dott. Falcone, che ancora non viene registrato, non viene verbalizzato perche' si tratta di ammettere alla nostra presenza il dott. Ninni Cassara', quindi e' una parlata piu' che altro generalizzata, si arriva al nome del dott. Contrada>>). In tale cornice, dunque, esso collaborante aveva fatto il nome dell’odierno imputato e, di fronte all’insistenza del giudice Falcone e dello stesso Consigliere istruttore Caponnetto a verbalizzare quanto a sua conoscenza sul conto di Contrada, si era mostrato riluttante per i timori già esposti, timori superati dopo le stragi del 1992. Persuasivamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto emblematica di tale tensione e dell’avversione manifestata dal Buscetta alla verbalizzazione la circostanza che egli avesse <<dettato al dott. 165
  • 166. Falcone la frase “posso dire che mi risulta che a Palermo gli organi di Polizia hanno fatto sempre il loro dovere” (cfr. ff. 96 e ss. trascr. cit.) pur essendo convinto, invece, del contrario>> (pag. 776 della sentenza appellata). In sintesi, dunque, il contrasto tra la verbalizzazione del 18 settembre 1984 e le iniziali esternazioni di Riccobono, riferite da Buscetta, sulla “Polizia”, non enuncia né la scarsa credibilità dello stesso Buscetta, né la scarsa professionalità del giudice Falcone. Il collaborante, infatti, motivò prima del suo interrogatorio, e quindi prima della verbalizzazione, il suo rifiuto a deporre alla presenza del dott. Cassarà con la sua sfiducia nella Polizia, considerata inaffidabile perché tramite di informazioni, facendo il nome di Contrada. A questo punto, fermato ed invitato (nella sua ottica, “costretto”) a precisare le sue dichiarazioni sotto una veste formale,egli fece riferimento alla qualità di confidente di Contrada - attribuita a Riccobono da Bontate - come esemplificazione del concetto che le forze di Polizia facevano il loro dovere, esprimendosi in modo obliquo, e cioè con un artificio retorico perfettamente consentaneo al dire mafioso. Egli, cioè, intese sottolineare un rapporto personale che, sia per le modalità della sua descrizione in termini di contrasto tra apparenza e realtà, sia per la caratura criminale dello stesso Riccobono meritava un approfondimento investigativo, che in 166
  • 167. effetti vi fu, ancorchè sulla base degli elementi all’epoca disponibili. In sostanza, il verbale del 18 settembre 1984, dotato di fede privilegiata, contiene espressioni effettivamente pronunciate, frutto, da parte del collaborante, di un accorto e sapiente dosaggio delle parole e dei concetti; un dire e non dire, che, collegato alle battute sulla inaffidabilità della Polizia che ne avevano preceduto la stesura, e letto criticamente nell’ottica del mafioso Buscetta, assumeva un significato potenzialmente opposto al senso letterale di quanto affermato e verbalizzato. Ben si spiegava, dunque, la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, disposta dai giudici Falcone e Caponnetto. Né scandalizza, ad onta di quanto sostenuto dai difensori appellanti, che il Buscetta dica che avrebbe confermato, se gli fossero state lette dai magistrati del Pubblico Ministero che nel 1992 lo avevano interrogato, le dichiarazioni verbalizzate il 18 settembre 1984. Si tratta, all’evidenza, di una conferma del tenore allusivo di queste ultime, desumibile anche dal fatto che in esse non viene esplicitato che Riccobono avesse taciuto il nome di Contrada. Allo stesso modo, è normale che a quei magistrati, nel 1992, Buscetta dicesse ciò che ricordava in quel momento. La ipotizzata “manchevolezza” del giudice Falcone nel non avere fatto mettere a fuoco e verbalizzare, nel 1984, che il nome di Contrada era stato fatto da Rosario Riccobono prima 167
  • 168. che da Stefano Bontate, è, all’evidenza, una spiegazione che il collaborante cerca di dare a sè stesso, alternativa all’ipotesi che fosse stato lui a non enucleare questo punto (<<Sfuggi' a lui, sfuggi' a me, perche' era, ripeto ancora una volta, un verbale che era nato male e che io non avrei voluto assolutamente fare>>, pag. 91 della trascrizione). D’altra parte, non è illogico che Bontate avesse esortato Buscetta a diffidare del capofamiglia di Partanna Mondello proprio perché era stato Riccobono a menzionare lo stesso Contrada. riferimento Si spiega, dunque, il trapasso alla “Polizia” in genere (cioè dialettico dalle dal Forze dell’Ordine, evocate dal Riccobono nella versione del 1984) alla indicazione dell’odierno imputato (evocato nella versione del 1992, e, poi, in sede di esame). Ed ancora, è di estrema importanza il fatto che l’accenno di Buscetta alle remore frapposte alla presenza del dott. Cassarà all’interrogatorio sia avvenuto alla fine dell’esame e grazie alle domande del Presidente del collegio. Traspare, cioè, una progressiva precisazione dei ricordi del collaborante, che porta Buscetta a focalizzare la scansione cronologica tra i preliminari e l’interrogatorio vero e proprio, veridicamente verbalizzato. A proposito, poi, della testimonianza dell’ex consigliere istruttore Antonino Caponnetto, è del tutto marginale stabilire se fosse stato sollecitato dall’imputato o fosse stato spontaneo l’invio del biglietto del 18 maggio 1985, a firma del teste, 168
  • 169. recante la dicitura: “Con i piu’ cordiali saluti“, con cui, due mesi dopo la sua pubblicazione, venne accompagnato il decreto di archiviazione a firma del Giudice istruttore dott. Motisi. Lo stesso Caponnetto, infatti, ha riferito di ritenere che il biglietto fosse stato chiesto da Contrada; deduzione a posteriori ricondotta alla diffidenza, da lui riferita in sede di esame, manifestatagli da Giovanni Falcone per l’odierno imputato. In ogni caso, al di là dell’esito dell’inchiesta del 1984 e del tenore dei biglietti, le dichiarazioni di Tommaso Buscetta, all’epoca rimaste prive di elementi di conferma, sono state rivalutate - si intende, per ciò che valgono come riscontro ex ante di altre indicazioni accusatorie, in difetto di riferimenti a specifici episodi a sfondo collusivo - nell’ambito di questo processo, e cioè a distanza di anni dal procedimento sfociato nel decreto di archiviazione del 7 marzo 1985. I difensori appellanti, inoltre, hanno sottolineato che, nel verbale del 18 settembre 1984, manca qualsiasi cenno da parte del Buscetta <<a complicità e a corruzioni all’interno della Questura di Palermo>>, laddove il teste Caponnetto aveva riferito <<:"Accennò in quel nostro incontro a complicità e a corruzioni tra i personaggi della Questura di Palermo ">>, precisando che Buscetta aveva anche detto<<"Proprio non è il caso che io faccia i nomi per ora>> (pag. 5 trascrizione udienza 19-5-95). 169
  • 170. Anche tale dissonanza, ad avviso di questa Corte, è apparente, dovendosi, ancora una volta, ribadire che le esternazioni sulla Polizia e su Contrada scaturirono dal preannuncio della presenza del funzionario di Polizia Cassarà all’interrogatorio del 18 settembre 1984, e che non vennero ripetute nei medesimi termini al momento della stesura del verbale, quando il collaborante fece ricorso ad un artificio retorico perché riluttante a muovere accuse dirette ed esplicite ad uomini delle Istituzioni. E’ del tutto congrua, a questa stregua, la risposta data dal teste alla domanda dell’avv. Sbacchi (cfr. pag. 25 trascrizione udienza 19 maggio 1995) :<<Quello che dichiarò Buscetta verbalizzato, diciamo, in termini fu esatti, precisi oppure si....trovarono delle forme di accomodamento? CAPONNETTO A.: Noi eravamo abituati a verbalizzare in modo preciso, avvocato>>. Del resto, il nucleo essenziale della testimonianza del dott. Caponnetto è proprio il tema della riluttanza del Buscetta a fare i nomi di poliziotti collusi: il teste, infatti, a riprova della bontà della ricostruzione sin qui esposta (iniziale riferimento alla inaffidabilità della Polizia e menzione del dott. Contrada, occasionati dal preannuncio della presenza del dott. Cassarà), ha affermato <<quindi questo aveva detto qualcosa, che mi autorizzava a fare vuol dire che inizialmente questa domanda>>. Egli, in altri termini, ha ricollegato in modo 170
  • 171. assolutamente genuino un ricordo tendente a sbiadire (<<Non mi ricordo in che momento avvenne questo, se a verbale chiuso o durante il verbale>> , pag. 27, ibidem) al dato certo di una iniziale esternazione di Buscetta. Deve, dunque, essere condivisa la valutazione espressa alle pagine 785 e seguenti della sentenza appellata, laddove la testimonianza di Antonino Caponnetto è definita di <<decisiva importanza, al fine di suffragare l’attendibilità del Buscetta>>. La Difesa, ancora, ha ravvisato una incompatibilità logica tra le presunte assicurazioni di impunità fatte da Rosario Riccobono ed il personale impegno del dott. Contrada nel descrivere al Tribunale di Sorveglianza di Torino la personalità criminale di Tommaso Buscetta, impegno comprovato dai telex del 24 dicembre 1979 e del 18 gennaio 1980 e dalla annotazione nella agenda da tavolo del 18 gennaio 1980 di un colloquio telefonico con il Presidente della sezione di Sorveglianza di Torino. Una incompatibilità siffatta, ad avviso di questa Corte, non sussiste. Nulla, infatti, attesta che il Riccobono conoscesse la posizione assunta da Contrada nel procedimento di semilibertà (posizione della quale nemmeno il collaborante si era detto a conoscenza, rassicurato dalla notizia del parere favorevole del PM di Torino), e nulla attesta che l’imputato sapesse delle insistenti offerte di ospitalità del Riccobono. 171
  • 172. Ciò che più interessa, tuttavia, è che il ritorno di Tommaso Buscetta aveva alimentato notevoli aspettative a seguito del mutare degli equilibri all’interno dello schieramento mafioso palermitano a vantaggio dei “corleonesi”, ben lumeggiate dallo stesso collaborante e ben descritte nella sentenza appellata (pagine 770, 795 e 796). Il Riccobono, infatti, riteneva Buscetta un alleato prezioso nella lotta interna a “Cosa Nostra” contro i “corleonesi”, considerati alla stregua di rozzi contadini (“viddani”), tanto da esserlo andato a trovare a Palermo, nel carcere dell’Ucciardone, dove lo stesso Buscetta era stato recluso sino al 1977, prospettandogli di ricoprire in seno alla Commissione il posto di Pippo Calò, capo della famiglia di porta Nuova, cui apparteneva il collaborante (cfr. pagine 7 ed 8 trascrizione udienza 25 maggio 1994: <<Anzitutto devo premettere che io ho visto Rosario Riccobono anche in carcere a Palermo, all'Ucciardone. Cioè lui era latitante e venne a visitarmi alla Matricola dell'Ucciardone il quale parlò con me e il quale mi disse che si aspettava a me per fare una guerra, la dico in siciliano se me lo consente la Corte, per fare la guerra a sti viddani che non ne poteva più. E quindi era ansioso che io fossi posto in libertà perchè la mia maniera di agire o la mia personalità faceva sì di potere avere un equilibrio superiore in seno alla Commissione dove lui insieme a Bontate e insieme a Gigino Pizzuto, e insieme a Salvatore Inzerillo e qualche altro 172
  • 173. che in questo momento non ricordo, si trovavano in difficoltà nei confronti dei corleonesi, quando dico corleonesi non intendo dire le persone che sono nate a Corleone, ma bensì quell'ala che pensava come pensava Totò Riina, cioè Michele Greco e Riina, Provenzano, Bernardo Brusca ecc. Quindi, quando mi incontro con Riccobono, Riccobono proprio quasi ad esigere che io non andassi via da Palermo, perchè potessi creare quel senso di equilibrio in seno alla Commissione andando ad occupare il posto di Pippo Calò, famiglia a cui io appartenevo. Non so se ho esaurito la richiesta)>>. La visita in carcere, fatto inquietante ed emblematico, è stata confermata da Gaspare Mutolo come avvenuta il giorno prima dell’omicidio dei due fratelli Ganci, implicati nel sequestro Mandalà, nel corso dell’esame del 7 giugno 1994, pagine 63 e 64 della trascrizione. Ora, l’importanza di acquisire l’appoggio di una figura carismatica quale quella del Buscetta ben poteva indurre il Riccobono a sbilanciarsi con una promessa di ospitalità e ad una assicurazione di impunità così impegnative nei confronti del sodalizio mafioso, logicamente spiegate dal collaborante col fatto che egli stesso, in quel frangente, aveva manifestato il proposito di tornare in Brasile, dove aveva vissuto con la sua famiglia e dove tornò nel giugno 1981. 173
  • 174. Ed ancora, a fugare l’ipotesi che il Riccobono, rivolgendosi a Buscetta avesse millantato un inesistente rapporto con l’odierno imputato militano: • lo strettissimo legame di amicizia tra i due mafiosi (illustrato dal collaborante richiamando l’episodio in cui egli aveva portato allo stesso Riccobono, latitante, la sua prima figlia appena nata, cfr. pag. 15 trascrizione udienza 25 maggio 1994); • la pericolosità stessa di una simile millanteria (<<sarebbe stato molto amaro per lui il vantarsi di amicizie che non aveva>>, pag. 70 trascrizione udienza 25 maggio 1994); • la stoltezza del porsi nelle condizioni di dovere rendere conto di un rapporto con un funzionario di Polizia, suscettibile di dare luogo a “mormorii” ed alla taccia di “sbirro”, ed anche bisognevole di assicurazioni al sodalizio, qualora quel rapporto non fosse mai esistito24. Le considerazioni sin qui svolte esauriscono la massima parte delle “Osservazioni e rilievi critici “ ai quali è dedicato - talora, peraltro, sulla base di estrapolazioni del testo della sentenza appellata, che qui si intende richiamato nella sua interezza e che puntualmente ne confuta il contenuto - il quinto paragrafo del volume terzo dei Motivi nuovi. 24 I mormorii e le diffidenze interni a “Cosa Nostra” sono temi ricorrenti nelle propalazioni di vari collaboranti ( si pensi a Cancemi, a Marino Mannoia, ed in secondo grado a Giovanni Brusca ed Angelo Siino). 174
  • 175. Ad esempio, i difensori appellanti enfatizzano il fatto (pagine 92-93 del volume), che Buscetta, seppure detenuto con Salvatore Cancemi all’Ucciardone, nulla avesse da lui saputo su prove concrete di disponibilità verso l’organizzazione mafiosa da parte dell’odierno imputato, come nulla aveva detto di saperne Gaspare Mutolo, detenuto con loro. Considerano, in particolare, tale circostanza come sintomo di inattendibilità di tutti i predetti collaboranti. Ora, rinviando alla trattazione delle censure riguardanti le propalazioni del Cancemi, non è esatto che questi, come si assume alle citate pagine 92-93, avesse detto di avere saputo nel 1976, prima della sua detenzione, che <<dire che Contrada era colluso con i mafiosi era come dire "pane e pasta”>>. Il Cancemi, infatti, ha riferito di avere appreso a partire dal 1976 (pag. 665) della disponibilità dell’imputato a rendere favori ad esponenti mafiosi, e di avere avuto genericamente tale notizia, per la prima volta, in un frangente in cui aveva lamentato, al cospetto di Giovanni Lipari, suo capo-decina e successivamente sotto-capo della famiglia di Porta Nuova, di non potere avere la patente di guida a cagione di una misura di prevenzione irrogatagli nel 1971. Ha pronunciato l’icastica espressione <<era come dire "pane e pasta”>> (pagine 45-46 trascrizione udienza 28.4.94), cioè “era riferimento notorio”, senza un preciso 175 all’epoca
  • 176. antecedente la sua carcerazione (pagine 37,39,45 trascrizione udienza 28 aprile 1994). In ogni caso, nella sentenza appellata si dà ampia contezza di entrambi i rilievi appena citati, riguardanti il Bontate ed il Cancemi (pagina 794):<<La circostanza che la notizia, sia pur in forma ancora generica, appresa dal Cancemi sul conto del dott. dott. Contrada non era stata comunicata al Buscetta non può destare eccessiva perplessità perchè, come si è già avuto modo di specificare, i collaboranti hanno espressamente dichiarato di non avere avuto l’evenienza di affrontare tale argomento tra loro e, d’altra parte è dimostrato da tutti i racconti resi dai collaboratori di giustizia nell’ambito di questo processo, che la diffusione delle notizie all’interno dell’organizzazione mafiosa, ed in modo specifico quella riguardante l’odierno imputato, avveniva in relazione a specifiche “occasioni” che ne giustificavano la divulgazione. Ciò è quanto si è verificato anche per il Buscetta che solo quando aveva avuto modo di riprendere i suoi contatti attivi all’interno dell’organizzazione mafiosa, trascorrendo a Palermo un congruo periodo di tempo (dal Giugno 1980 al Gennaio 1981) in contatto con Rosario Riccobono e Stefano Bontate, “uomini d’onore” dello schieramento mafioso a lui particolarmente vicini, aveva avuto modo di apprendere dagli stessi le notizie sul conto dell’odierno imputato. In particolare ha dichiarato che era stato il Riccobono il primo ad affrontare 176
  • 177. con lui quell’argomento, proprio perchè se ne era presentata una specifica ragione. D’altra parte l’unico soggetto, per quel che è emerso nell’ambito dell’odierno procedimento, che avrebbe potuto riferire al Buscetta qualche notizia di segno contrario sul conto dell’odierno imputato sarebbe potuto essere il Cancemi, che ha dichiarato di avere appreso prima del proprio arresto quelle generiche notizie sulla “disponibilità” del dott. Contrada, mentre Mutolo, come Buscetta, aveva appreso con analogo stupore solo molto piu’ tardi, quando si era presentata la possibilità e l’occasione nel 1981 di trattare l’argomento in oggetto con Rosario Riccobono, che il dott. Contrada era diventato “uomo a disposizione” di “Cosa Nostra”>>. Analogamente, il primo giudice ha escluso in modo convincente un ulteriore, possibile profilo di contraddizione nel deposto del Buscetta, prospettato dalla Difesa nei seguenti termini (pag. 94 vol. III dei Motivi nuovi) <<se negli ambienti di "Cosa Nostra", specie in Commissione, si sapeva che il dott. Contrada"era nelle mani" di Riccobono per quale motivo si doveva mormorare o criticare il comportamento di Riccobono, addirittura additandolo quale "sbirro", cioè confidente di polizia, dal momento che l'asservimento del funzionario era a vantaggio di tutta l'organizzazione?>>. Nella sentenza appellata, infatti, si dà conto della ambivalenza degli umori e delle attese nei riguardi dell’imputato (che si 177
  • 178. coglie a piene mani, come si è detto, dalle dichiarazioni rese dal Marino Mannoia e, nel dibattimento di secondo grado dai collaboranti Giovanni Brusca ed Angelo Siino), osservandosi, alle pagg. 801 ed 802 all’interno di “Cosa : <<L’esistenza, poi, di critiche Nostra” conseguenti all’eccessiva frequentazione tra il Riccobono ed il dott. Contrada costituisce inequivoco indice non soltanto dell’esistenza di tale rapporto ma anche della notorietà almeno nel 1980 (periodo cui si riferisce il Buscetta) che tale rapporto aveva assunto all’interno di “Cosa Nostra”, il che ha trovato conferma in quanto dichiarato dal Cancemi>>. Senza dire che lo stesso Cancemi aveva riferito (pag. 668 della sentenza appellata) <<di avere appreso da Lipari Giovanni, suo capodecina, che Badalamenti Gaetano, all'epoca capo della "Commissione", era stato messo al corrente dei rapporti di dott. Contrada con Bontate e Riccobono chiarendo che tale comunicazione al capo era necessaria perchè la notizia di eventuali contatti tra "uomini d'onore" e poliziotti, non preceduta da congrue spiegazioni, avrebbe potuto ingenerare il terribile sospetto di una collaborazione con le Forze di Polizia per la quale è prevista all'interno di "Cosa Nostra" la pena capitale (cfr. ff. 45 e 46 - 111 e 112 trascr. ud. 28/4/1994)>>. Ulteriore riprova, questa, della problematicità di un rapporto che contribuisce ad attestarne l’esistenza; rapporto che l’imputato ha sempre negato di avere intrattenuto con il 178
  • 179. Riccobono anche nella forma della relazione da poliziotto a confidente e che non avrebbe avuto ragione di negare,specialmente dopo la morte del Riccobono, se fosse stato confessabile. Ed ancora, nella sentenza appellata è stato persuasivamente affrontato l’ulteriore tema, prospettato alle pagine da 118 a 122 del vol. III dei Motivi nuovi, dell’apparente paradosso contenuto nelle assicurazioni “a tutto campo” del Riccobono al Buscetta: (cfr. pag. 803, ma questo concetto è esplicitato ancora più chiaramente alle pagine 746 e 751 a proposito delle propalazioni di Salvatore Cancemi) :<< Si è già detto che non è pensabile che il solo dott. Contrada potesse assicurare “copertura totale” ai mafiosi o che potesse essere informato su tutto, specie se si trattava di interventi non programmati, ma poichè al tempo in questione la ricerca dei latitanti avveniva per lo più sulla base di notizie di natura confidenziale, normalmente le operazioni che ne scaturivano erano precedute da adeguati controlli ed attività investigative che richiedevano tempi piuttosto lunghi di verifica e, peraltro, il dott. Contrada, seppur posto in una posizione particolarmente privilegiata per il controllo del flusso di notizie di interesse investigativo, non era certamente il solo funzionario a “disposizione “ dell’organizzazione mafiosa, come è emerso dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia procedimento>>. 179 anche nell’odierno
  • 180. Non va sottaciuto, del resto, che lo stesso Riccobono, che nel suo territorio poteva comunque essere protetto anche dai suoi sodali, ad esempio con attività di staffetta o con informazioni tempestive, si era comunque dotato, in uno dei suoi domicili privilegiati, e cioè quello di Via Guido Jung n°1, dove abitavano la moglie e le figlie, di una via di fuga costituita da una doppia porta, della quale era possibile involarsi alla bisogna (cfr. le dichiarazioni del collaborante Maurizio Pirrone ed i relativi riscontri), cosa che ebbe modo di fare in occasione della perquisizione condotta il 30 aprile 1980 sotto la direzione del dott. Renato Gentile, a capo della sezione “catturandi” istituita dal dirigente della Squadra Mobile dott. Impallomeni, della quale ha riferito il teste Gianfranco Firinu (cfr. pagine 415 e seguenti della sentenza appellata). Assodato, dunque, che lo stesso Buscetta ben comprese il senso delle assicurazioni del Riccobono con riguardo all’odierno imputato, mette conto rilevare che il tema della effettiva possibilità - per Contrada - di conoscere le notizie concernenti le ricerche del Riccobono in relazione ai propri incarichi istituzionali (pagine 460- 468 della sentenza appellata) o in ragione delle proprie relazioni personali con soggetti inseriti negli apparati investigativi della Questura di Palermo ha dato luogo a vive contestazioni (cfr. pag. 125 del volume 3 dei motivi nuovi di appello). 180
  • 181. I difensori appellanti, cioè, lamentano che il riconosciuto carisma dall’imputato sia stato utilizzato come riscontro alle propalazioni dei collaboranti e denunciano, in sostanza, l’arbitrarietà del trapasso tra la proposizione “Contrada sapeva o poteva sapere" e quella "Contrada avvertiva". Ora, ad avviso di questa Corte, la conoscenza di notizie di interesse per l’organizzazione mafiosa, o la possibilità di conoscerle: • è, in generale, un criterio preliminare di verifica delle accuse dei propalanti, che non avrebbero costrutto alcuno nel caso di comprovata non conoscenza o impossibilità di conoscere quelle notizie da parte del funzionario di Polizia; • è stata valorizzata dal Tribunale in risposta alle obiezioni formali di volta in volta mosse, riguardanti gli incarichi istituzionali dell’imputato e le relative competenze (segnatamente, in risposta al rilievo che il dott. Contrada aveva diretto la Squadra Mobile, 1° Settembre del 1973 al 20 Ottobre del 1976, e, in via interinale, tra il 24 Luglio 1979 al il 1° Febbraio 1980, laddove il Centro Interprovinciale Criminalpol della Sicilia Occidentale, da lui retto dal 21 ottobre 1976 fino al Gennaio 1982, svolgeva soltanto i compiti di Polizia Giudiziaria affidati caso per caso e non quelli di ricerca dei latitanti e l’Alto Commissario non aveva attribuzioni di Polizia Giudiziaria); 181
  • 182. • costituisce un riscontro di natura logica, e non una prova indiretta autonoma, dell’accusa di avere trasmesso notizie di interesse (il principio della atipicità dei riscontri e della loro validità in difetto di argomenti di segno contrario è stato ribadito, in altro contesto, a pag. 266 della sentenza di annullamento con rinvio). Alla stregua, dunque, delle considerazioni sin qui svolte, devono essere integralmente condivise le conclusioni del Tribunale (pag. 808-810) in ordine alla attendibilità intrinseca, estrinseca, ed alla valutazione del contributo di Tommaso Buscetta. Un contributo limitato alla esistenza ed allo sfondo collusivo dei contatti tra l’odierno imputato e Rosario Riccobono, ma che deriva la sua pregnanza dal fatto che le notizie apprese dai collaboranti all'interno della organizzazione mafiosa di cui hanno fatto parte <<non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni de relato quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente al medesimo sodalizio, soprattutto se in posizione di vertice, trattandosi, in tal caso, di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si produce, di regola, in ogni organismo associativo, relativamente ai fatti di interesse comune. Pertanto, anche tali dichiarazioni possono assumere rilievo probatorio, a condizione 182
  • 183. che siano supportate da validi elementi di verifica in ordine al fatto che la notizia riferita costituisca, davvero, oggetto di patrimonio conoscitivo comune, derivante da un flusso circolare di informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati, in aggiunta ai normali riscontri richiesti per le propalazioni dei collaboratori di giustizia>> (cfr. pagine 253 e 254 della sentenza di annullamento con rinvio, e la giurisprudenza di legittimità ivi citata). Persuasivamente, quindi, le dichiarazioni di Buscetta sono state accreditate dal Tribunale come uno “straordinario riscontro ex ante” - in un’epoca in cui non avrebbe potuto lontanamente ipotizzarsi un complotto ai danni dell’imputato - delle indicazioni accusatorie di altri collaboranti relative a fatti storici specificamente accertati ed idonei ad agevolare il rafforzamento di “Cosa Nostra” , nell’ambito di un quadro probatorio formato anche da plurime fonti testimoniali e documentali. 183
  • 184. CAPITOLO VII Le censure concernenti le dichiarazioni di Giuseppe Marchese. Cenni alle dichiarazioni rispettivamente rese nel primo dibattimento di appello e nel presente giudizio di rinvio dai collaboranti Giovanni Brusca ed Antonino Giuffrè. Cognato di Leoluca Bagarella, a sua volta cognato di Salvatore Riina, ed appartenente ad una famiglia mafiosa di importanza "storica" nell'ambito di "Cosa Nostra", da generazioni affiliata alla potente cosca di “Corso dei Mille" (facente parte del "mandamento" di Ciaculli) Giuseppe Marchese, collaboratore di giustizia sin dal settembre del 1992, ha offerto un contributo considerato dal Tribunale di eccezionale rilevanza, essendo da sempre stato vicino a Salvatore Riina, capo indiscusso dei “corleonesi”, del quale aveva sempre goduto piena fiducia ancor prima di essere affiliato, nel 1980, per decisione personale dello stesso Riina (pag. 996 della sentenza appellata). Egli, cioè, (pag. 1018, ibidem) è stato <<il primo collaboratore di giustizia appartenente allo schieramento dei corleonesi dissociatosi da “Cosa Nostra” e, quindi, in grado di riferire quanto appreso sull’odierno imputato dall’interno del gruppo uscito vincente dalla “guerra di mafia” dei primi anni ‘80; in base a tale sua collocazione all’interno dell’organizzazione 184
  • 185. criminale, ha dimostrato di potere informare su fatti personalmente vissuti accanto a personaggi di notevole spessore mafioso posti ai vertici del predetto schieramento, tra i quali, oltre ai componenti della propria famiglia di sangue, lo stesso Riina Salvatore ed i Greco; per tale motivo è stato in grado di confermare quanto dichiarato dal Cancemi in ordine alla ”appropriazione” da parte dei corleonesi dei rapporti con gli esponenti delle Istituzioni, precedentemente cooptati dagli esponenti della strategia “morbida” all’interno di “Cosa Nostra” (cfr. Bontate); ha riferito sul conto dell’imputato specifici episodi, di particolare pregnanza probatoria, che convergono con il contenuto delle propalazioni rese dagli altri collaboratori di giustizia>>. I tre episodi dei quali il Marchese aveva parlato in sede di esame, tutti cronologicamente collocati nel corso dell'anno 1981 e quindi in epoca successiva alla sua formale iniziazione (pag. 999), concernevano altrettante “soffiate” provenienti dall’imputato. Premettendo che la tenuta della "Favarella" di Michele Greco (“il Papa”) era uno dei luoghi in cui si recava spesso perchè frequentato da molti "uomini d'onore" e da personaggi di rilievo che vi si riunivano, il collaboratore aveva riferito che, proprio in tale luogo, un giorno agli inizi del 1981 lo zio Filippo Marchese - uscendo da un magazzino dove aveva avuto un breve abboccamento con lo stesso Michele Greco, Pino Greco e 185
  • 186. Salvatore Greco detto "il senatore" - si era appartato con lui comunicandogli riservatamente di andare ad avvisare lo "zio Totuccio", cioè Salvatore Riina, perchè il “dottore Contrada” aveva fatto sapere che le Forze di Polizia avevano individuato la località dove egli si era rifugiato: “nelle mattinate”, quindi, avrebbe potuto esserci qualche perquisizione nella zona (il Riina, all'epoca trascorreva la propria latitanza in una villa in località Borgo Molara, conosciuta solo da pochi intimi che mantenevano contatti diretti con lui). Il Marchese si era, quindi, recato dal Riina e gli aveva riferito quanto comunicatogli dallo zio Filippo, specificando che Contrada era la fonte delle informazioni su possibili, imminenti perquisizioni. Il Riina, per nulla sorpreso e senza chiedere alcuna spiegazione, aveva deciso di abbandonare immediatamente l'abitazione per andare a San Giuseppe Jato, nella villa di campagna di tale "Totò Lazio", insieme alla moglie, ai figli ed alla cognata Manuela. Lungo il tragitto, esso collaborante gli aveva fatto da "staffetta" andando avanti con la propria automobile (una FIAT 500 che guidava pur non avendo patente) mentre il Riina lo aveva seguito a bordo di una autovettura “Mercedes” insieme ai suoi familiari. Il secondo episodio narrato dal collaborante veniva riassunto nei seguenti termini. Lo zio ( Filippo Marchese), nell’ottobre 1981, lo aveva avvertito di fare allontanare il padre (Vincenzo Marchese), che 186
  • 187. si trovava in stato di latitanza in un appartamento sito in una palazzina all'inizio del paese di Villabate, perchè. Contrada aveva fatto sapere che in quella zona sarebbero state eseguite perquisizioni domiciliari. Giuseppe Marchese aveva, quindi, fatto trasferire suo padre, per un periodo di circa una settimana, nell'abitazione di alcuni parenti a Cefalà Diana. Successivamente erano ritornati insieme nella casa di Villabate, dove, nel frattempo, era rimasto il resto della famiglia e dove, comunque, non erano state eseguite perquisizioni. Con riferimento al terzo episodio, il Marchese aveva dichiarato che lo zio Filippo, all'epoca latitante come il padre, lo aveva informato della necessità di spostarsi, per precauzione, dalla casa dei Bagnasco in via Fichidindia (dove tutti e tre, in quel periodo, alloggiavano temporaneamente), perchè Contrada aveva fatto sapere, sempre tramite Michele Greco e Salvatore Greco "il senatore", che era pervenuta in Questura una telefonata anonima con la quale si indicavano in Filippo Marchese, "Pinuzzu" Calamia e Carmelo Zanca gli autori dell'omicidio in pregiudizio di Gioacchino Tagliavia, detto "Ginetto". Giuseppe Marchese aveva confessato la propria diretta partecipazione, unitamente ad altri soggetti, a tale omicidio, collocandolo cronologicamente verso la fine (Ottobre- Novembre) del 1981. Pertanto, ritenuta affidabile la notizia 187
  • 188. fatta pervenire da Contrada, sia lui che il padre si erano trasferiti a Casteldaccia in un villino di Gregorio Marchese, cognato di Filippo Marchese, Avevano appreso, successivamente, facendo la spola tra Casteldaccia e Palermo, dove avevano continuato a trattare con altri appartenenti alla "famiglia" i propri affari, che alcune perquisizioni erano state effettivamente eseguite dalle Forze dell'Ordine, e, per quanto riguardava la loro famiglia, soltanto nell'abitazione dello zio Filippo Marchese. Tanto premesso, il Tribunale rilevava che la attendibilità intrinseca del Marchese era stata positivamente verificata in numerose pronunce giurisdizionali (alcune delle quali acquisite in atti), e che la sua appartenenza con un ruolo di primo piano, nonostante la giovane età, all’organizzazione criminale “Cosa Nostra”, era stata accertata nell’ambito del c.d. primo maxi processo. Sottolineava l’importanza delle motivazioni addotte in merito alla scelta di dissociarsi ed il fatto che il Marchese non aveva esitato a coinvolgere se stesso ed i suoi familiari in gravissimi fatti delittuosi, dando luogo ad una delle più ampie confessioni in ordine ai numerosi crimini commessi per conto di “Cosa Nostra”. Rilevava, ancora, in ordine alla tempistica delle propalazioni concernenti l’imputato, che la collaborazione dello stesso Marchese con gli organi inquirenti era 188 iniziata il primo
  • 189. Settembre 1992, e che le prime notizie riferite sul conto del dott. Contrada risalivano al 4 Novembre 1992; circostanza, questa, tale da non rendere sostenibili censure relative ad asseriti ritardi nelle propalazioni stesse (pag. 1017 della sentenza appellata). Escludeva, inoltre, l’ipotesi di millanteria da parte dei referenti del Marchese, la cui fonte era stata essenzialmente lo zio Filippo, essendo illogico che questi avesse detto il falso ad uno dei suoi più fidati adepti, peraltro suo stretto consanguineo. Inoltre, secondo quanto dichiarato dallo stesso collaborante, Filippo Marchese non aveva rivendicato come un merito proprio il mantenimento del rapporto con Contrada, ma aveva indicato nei Greco gli intermediari privilegiati tra il funzionario di Polizia e lo schieramento corleonese. Senza dire che il comportamento del Riina, nel momento in cui gli era stata riferita la notizia la cui fonte era stata indicata nell’imputato, denotava come questi fosse perfettamente a conoscenza del ruolo svolto dal funzionario per conto di “Cosa Nostra”, circostanza di valore decisivo per escludere qualsiasi ipotesi di millanteria (ibidem, pag. 1054). Il Tribunale, ancora, reputava infondata qualsiasi ipotesi di calunnia per vendetta, sia diretta (perché l'imputato non aveva avuto modo di occuparsi nel corso della propria carriera di Giuseppe Marchese, ancora ragazzino quando svolgeva funzioni di Polizia Giudiziaria a Palermo), sia “trasversale” (per 189
  • 190. vendicare i propri parenti denunciati con rapporto del 7 febbraio 1981 a firma di Contrada): a seguito della propria collaborazione, infatti, il Marchese aveva accusato i suoi parenti, e anche il fratello, di gravissimi crimini ed aveva reso dichiarazioni accusatorie anche nei confronti di altri appartenenti alla polizia (pag. 1055). ***** Le censure concernenti le dichiarazioni di Giuseppe Marchese, articolate nel volume II dell’Atto di impugnazione (pag. 131 e segg.) si appuntano - con specifico riferimento all’episodio della fuga di Salvatore Riina dalla villa di Borgo Molara - su due aspetti. I difensori appellanti ravvisano, in primo luogo, un “mutamento di versione”, in ordine alle ragioni ed al contesto dell’allontanamento del Riina, nel trapasso tra quanto dichiarato dal collaborante al Pubblico Ministero in occasione dell’interrogatorio del 2 ottobre 1992 e le dichiarazioni rese nel corso dell’interrogatorio del 4 novembre 1992, sostanzialmente corrispondenti a quelle rese in sede di esame all’udienza del 22 aprile 1994. Deducono, in secondo luogo, che, sino al 1984, nessun organo di polizia (P.S. e CC.) aveva localizzato o individuato la villa sita in via Cartiera Grande n. 33, località Borgo Molara, indicata e descritta nei particolari dal Marchese, quale rifugio di Salvatore Riina e che, pertanto, nessuna perquisizione era stata 190
  • 191. mai effettuata in quella villa, né agli inizi del 1981, né in epoca successiva. Quanto al primo aspetto, osserva questa Corte che la trascrizione relativa all’udienza del 22 aprile 1994, pag. 25, nella forma riportata a pag. 133 del volume II dell’Atto di impugnazione, , recita “...Mio zio Filippo mi tirò da parte e mi disse di andare ad avvisare, dice, u zu Totuccio e ci dici: <<Fici sapiri u dottor Contrada che hanno individuato la località dov’è che praticamente lui stava; dice nelle mattinate dovrebbero fare qualche diciamo perquisizione...>>. Sono andato là a trovarlo, in questa villa e gli dissi: <<Che li sapere me zio, che ci fici sapere u dottor Contrada che dice cà ci avissi a essire una perquisizione...>>”. Lo stesso collaborante, richiesto dal Pubblico Ministero di precisare l’epoca di questo episodio, l’aveva individuata nello <<inizio '81>> (trascrizione udienza, pagg. 29 e 54 trascrizione udienza 22 aprile 1994). I verbali degli interrogatori del Marchese in data 2 ottobre 1992 e 4 novembre 1992 sono stati acquisiti sull’accordo delle parti, nel corso di questo dibattimento, all’udienza del 9 giugno 2005. Il Tribunale, infatti, non aveva ritenuto che le dichiarazioni rese dal collaborante al Pubblico Ministero potessero consentire di formulare contestazioni, riferendosi il primo interrogatorio all’allontanamento definitivo di Totò Riina agli inizi della cd. seconda guerra di mafia, e cioè nell’imminenza dell’uccisione 191
  • 192. di Stefano Bontate (soppresso il 23 aprile 1981) - allontanamento motivato dal timore del capomafia di essere rintracciato dai suoi oppositori - ed il secondo interrogatorio ad un allontanamento provvisorio, intervenuto agli inizi del 1981 a seguito della segnalazione che l’odierno imputato avrebbe fatto a Michele Greco, trasmessa a Filippo Marchese e girata, tramite Giuseppe Marchese, al Riina. Benché, dunque, il testo dei due verbali non acquisiti al dibattimento sia stato riportato irritualmente nei motivi di appello, se ne rende, oggi, necessaria e possibile la valutazione, che induce ad escludere l’asserita contraddizione nelle dichiarazioni del Marchese, già esclusa dal Tribunale ai fini delle contestazioni. Il verbale di interrogatorio del 4 novembre 1992 è – per la parte qui d’interesse – così trascritto alle pagine 131 e 132 del volume II dei motivi d’appello: “"...Posso innanzi tutto riferire alcuni episodi riguardanti un funzionario di polizia, a nome Contrada, che molti anni fa prestava servizio a Palermo. La prima volta che sentii fare il nome di Contrada risale agli inizi del 1981. Io mi trovavo insieme a mio zio Marchese Filippo alla Favarella, ove mio zio si era appartato con Greco Michele, Greco Salvatore "il senatore " e Greco Giuseppe "scarpa ". Ritornando dal colloquio coi predetti, mio zio Filippo mi disse di andare subito da Riina Salvatore, poiché il dott. Contrada aveva fatto sapere che la Polizia aveva individuato il luogo 192
  • 193. dove il Riina allora abitava e, nella mattina seguente, vi sarebbe stata una perquisizione. lo mi recai, quindi, immediatamente dal Riina e precisamente nella villa (sita nei pressi della circonvallazione di Palermo) di cui ho già parlato in altro interrogatorio [pag 61, 2/10/1992] " (pag. 100, interr. cit.)… "Come ho già detto, in tale villa Riina abitava insieme alla moglie ed ai suoi figli, allora due maschi e una femmina...” Orbene, come puntualmente rilevato dal Procuratore Generale a pag. 53 della memoria depositata il 14 novembre 2005, le dichiarazioni appena riportate (“"...Posso innanzi tutto riferire alcuni episodi riguardanti un funzionario di polizia, a nome Contrada, che molti anni fa...”) - precedute nei motivi di appello dai puntini di sospensione domanda: <<L’Ufficio, a questo scaturiscono dalla punto, per esigenze investigative, chiede al MARCHESE di riferire tutto quanto sia a sua conoscenza circa eventuali rapporti tra Cosa Nostra ed appartenenti alla Pubblica Amministrazione>>. Il Marchese, dunque, parlò di Contrada il 4 novembre 1992 perché solo allora, e non prima, gli fu chiesto di parlare dei rapporti collusivi con Cosa Nostra di appartenenti alla Pubblica Amministrazione. Ed infatti, nel corpo del verbale del 2 ottobre 1992, il collaborante, rispondendo alle domande del Pubblico Ministero, aveva affrontato un argomento diverso. 193
  • 194. I temi trattati, infatti, erano stati la strage di piazza Scaffa e l’inizio della guerra di mafia con gli omicidi di Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo, ed in questo contesto si inserisce lo stralcio riportato a pag. 134 del volume II dei motivi di appello (pag. 61 del verbale): “ "...Poco prima dell'inizio della guerra di mafia, per motivi di sicurezza, il Riina si era infatti trasferito in territorio di San Giuseppe. Prima, invece, egli aveva abitato in una bella villa di recente costruzione... " . Frutto di una palese forzatura, dunque, è il costrutto difensivo secondo cui : • gli <<inizi del 1981, cioè primi mesi del 1981, coincidono col “poco prima dell’inizio della guerra di mafia”. Infatti, Stefano Bontate è ucciso ad aprile e Salvatore Inzerillo a maggio del 1981. I due omicidi sono i momenti più significativi e prodromici della cosiddetta “guerra di mafia”, iniziata proprio agli inizi del 1981>>(pag. 135 vol. II dei motivi di appello); • il Marchese avrebbe cambiato la versione dei fatti dal 2 ottobre al 4 novembre successivo, essendo stato indotto a farlo perché, nel corso dell’interrogatorio del 23 ottobre 1992, il pentito Gaspare Mutolo aveva enunciato accuse a carico di Contrada; • Mutolo, in particolare, aveva affermato che questi, dopo gli iniziali rapporti con Bontate e Riccobono, era entrato in relazione con altri esponenti mafiosi di spicco, citando 194
  • 195. Salvatore Riina e Michele Greco tra i soggetti che avevano ricevuto favori da lui; • poiché, però, nell’interrogatorio reso il 26 ottobre 1992, così come in sede di esame dibattimentale, Gaspare Mutolo non aveva dato alcuna specifica indicazione sui presunti favori elargiti dall’imputato a Riina e Michele Greco, a tale lacuna aveva posto rimedio <<dopo otto giorni il Marchese, raccontando l’episodio della fuga di Riina da Borgo Molara, tramite la notizia fatta pervenire a mezzo di Greco sulla individuazione del rifugio>> (pagine 138 e 139 vol. II dell’Atto di impugnazione); • ulteriore conferma del mutamento di versione del collaborante erano state le dichiarazioni rese da altro pentito, e cioè Baldassare Di Maggio, che nel corso dell’interrogatorio (acquisito al fascicolo del dibattimento, per la parte di interesse, all’udienza del 3 febbraio 1995) reso al P.M. il 26 maggio 1993 e riprodotto a pag. 140 del volume II dei motivi di appello; • il Di Maggio, invero, non aveva accennato né a Contrada (nei cui riguardi, peraltro, non aveva mai rivolto accuse di sorta) né ad altro motivo dell’allontanamento del Riina dalla villa di Borgo Molara se non quello del timore di vendette mafiose; • in perfetta sintonia, infatti, con quanto riferito dal Marchese nel suo interrogatorio del 2 ottobre 1992, lo stesso Di Maggio aveva dichiarato di essersi recato con Giovanni Brusca, nel 195
  • 196. periodo immediatamente successivo alla morte di Salvatore Inzerillo (ucciso l’undici maggio 1981) presso un villino già abitato, secondo quanto dettogli dallo stesso Brusca, dal Riina, per caricare su un furgone e trasportare nelle case di contrada Dammusi (quelle dei Brusca, dove la famiglia Riina si era trasferita) alcune masserizie, dato che quel rifugio non era, ormai, ritenuto sicuro perché conosciuto anche a qualcuno del gruppo Inzerillo. Osserva questa Corte che il Marchese ha ben rappresentato le ragioni e le modalità dell’allontanamento di Totò Riina degli inizi del 1981, il solo nel quale aveva avuto una parte attiva quale latore del messaggio e quale staffetta. Ha chiarito di essere tornato successivamente nella villa di Borgo Molara a trovare lo stesso Riina, precisando che questi aveva lasciato definitivamente quel sito prima della uccisione del Bontate (<<guardi, io gli sto dicendo, quando è successo l'omicidio Bontade già lui là non ci stava. Però se si è trasferito 2 giorni prima, una settimana, questo non lo so>> (pagine 69 e da 75 a 90 e pag. 118 trascrizione udienza 22 aprile 1994). Logica e ben centrata, dunque, è giustificazione offerta dal Marchese alla domande della Difesa e alle richieste di chiarimenti del Presidente del collegio sul perché egli non avesse fatto menzione dell’intervento di Contrada sin dal 2 ottobre 1992, quando, per la prima volta, aveva narrato di un allontanamento del Riina dalla villa di Borgo Molara: <<AVV. 196
  • 197. SBACCHI: (….) Io volevo dire, visto che ha parlato prima di Borgo Molara, ancora parlasse del riferire che Salvatore prima (il 2.10.1992, n.d.r.) Dott. Contrada, perchè non ha ritenuto di uno.., che la fuga, l'allontanamento di dalla che villa di Borgo Molara, fosse Riina stata conseguenza di un intervento del Dott.Contrada? PRESIDENTE: dice, come mai prima del 4 novembre, lei avendo parlato del trasferimento... MARCHESE G.: Sig. Presidente, io rispondo agli interrogatori quando mi vengono fatti, io mica sono io a dire questo, questo e quell'altro. Io, quando mi venne chiamato un Magistrato, parliamo degli argomenti che gli espongo, e dopo mano, mano, vengono gli interrogatori. PRESIDENTE: ma chiaro. Insomma, l'avvocato vuole sapere questo, lei visto che prima del 4 di novembre aveva parlato di questo trasferimento di Riina da Borgo Molara a San Giuseppe Iato, come mai nella stessa circostanza non ha parlato dell'episodio riguardante Contrada e della comunicazione data a Riina? MARCHESE G.: perchè stavamo parlando di un altro argomento. PRESIDENTE: perchè argomento, dice, questa stavano parlando di un altro la risposta>>) cfr. pag. 127 trascrizione udienza 22.4.1994). 197
  • 198. Come puntualmente rilevato dal Procuratore Generale nella memoria depositata il 14 novembre 2005, le parole "...Io mica sono io a dire questo, questo e quell'altro... " significano che l'argomento da trattare viene proposto dal Magistrato, alle cui domande (“interrogatori”) il collaborante dice - com’è ovvio di rispondere quando gli vengono poste. La congruità delle spiegazioni del Marchese - e cioè l’avere risposto a domande diverse, su argomenti diversi, in contesti diversi - risulta vieppiu’ evidente, come lineare ed incisiva è tutta la narrazione dell’episodio, non appannata dai vistosi limiti culturali ed espressivi del dichiarante, che ha risposto senza tentennamenti e con costanza alle domande rivoltegli in sede di controesame. Ad ulteriore riprova del fatto che il Marchese non ebbe a “riciclare” un tema da lui precedentemente affrontato per farne materia di una falsa accusa nei confronti del dott. Contrada – in tal modo assecondando chi, avendo interrogato Gaspare Mutolo, avrebbe inteso dare concretezza e specificità alle sue dichiarazioni - vengono in considerazione le modalità del definitivo allontanamento del Riina dalla Villa di Borgo Molara, narrate nel primo dibattimento di appello dal collaborante Giovanni Brusca. Quest’ultimo, all’udienza del 16 dicembre 1998, ha riferito di essere andato a prendere personalmente a casa il Riina, che in quel frangente era con la moglie ed i tre figli, per accompagnarlo a San 198
  • 199. Giuseppe Jato, ed ha collocato questo episodio a ridosso della esplosione della seconda guerra di mafia: <<Quando sta per scoppiare la guerra di mafia con l’uccisione di Stefano Bontade e lui smette di abitare in contrada Molara...>>. Ha precisato, inoltre : <<Salvatore Rina sapeva che c’erano gli scappati, come si suol dire i perdenti, avevano individuato la casa, la zona dove lui abitava, al che’ se ne e’ scappato, e ci sono andato io prima a prenderlo, assieme a lui, cioe’ lui ha messo moglie e figli in macchina, io ho preso la roba piu’ necessaria e me lo sono portato, cioe’ lui e’ venuto a San Giuseppe Jato (pag. 69-72 della trascrizione). Lo stesso Brusca ha soggiunto che, nella circostanza, il Riina si era messo alla guida di una “Golf”. Sollecitato dalla domanda del Presidente del collegio <<Non era una mercedes che aveva Riina ? >>, ha risposto <<Aveva una Mercedes e una Golf, in quell’occasione la Mercedes la mando’ da Oliveri, e lui con la golf e’ venuto con me a San Giuseppe Jato, che teneva una mercedes che teneva in garage... PRESIDENTE:Prima dell’omicidio di Bontade e’ questa circostanza che lei lo va a prendere per farlo andare via da Borgo Molara ? BRUSCA: Si’, giorni, quando lui se ne e’ andato da San Giuseppe Jato, da Borgo Molara...a Giuseppe jato, subito dopo poi e’ scattato la morte di Stefano Bontade. 199
  • 200. PRESIDENTE: Le risulta che attorno allo stesso periodo o poco prima, o poco dopo, ci fu un’altra occasione che si allontano’ da Borgo Molara il Riina? BRUSCA:No, io so solo questo, poi se in altra occasione precedentemente a questo, se ci sono altri fatti io non li so>> (ibidem, pagg. 69-72). Quest’ultimo concetto è stato ulteriormente ribadito dal Brusca nel prosieguo dell’esame (pagg. 101-104 della trascrizione): <<PG DOTT. GATTO:...Lei ha parlato di un allontanamento di Toto’ Riina dalla villa di Borgo Molara dove abitava, che avvenne poco prima dell’inizio della guerra di mafia, e in questa circostanza fu lei che lo ando’ a prendere con tutta la sua famiglia, lo fece rifugiare nella casa di vostra disponibilità’ a San Giuseppe jato, e’ giusto ? BRUSCA: Si ? PG DOTT. GATTO: Quindi siamo a poco prima della guerra di mafia. BRUSCA:Si ? PG DOTT. GATTO: Precedentemente le risulta, qualche mese prima o comunque nei primi del 1981 che Riina si fosse allontanato anche per breve periodo, per qualche giorno da Borgo Molara ed era venuto egualmente in contrada Dammusi, da voi ? Le risulta questo, o non le risulta ? ...... BRUSCA: Guardi che Riina si sia allontanato da Molara questo non lo so perché’ non lo posso escludere perché’ non so niente...” (pagg. 101-104)>>. 200
  • 201. Lo stesso collaborante, in effetti, immediatamente dopo ha riferito che non gli risultava che il Riina fosse venuto, prima del suo allontanamento definitivo, <<ad abitare con la famiglia>> a San Giuseppe Jato. Tale precisazione, tuttavia, va coordinata con le affermazioni precedenti e correlata con la stessa precarietà dell’allontanamento riferito dal Marchese, del tutto provvisorio e non propedeutico ad un insediamento definitivo in contrada Dammusi. La narrazione degli eventi successivi all’allontanamento del Riina ha registrato, poi, una perfetta convergenza tra il narrato del Brusca e quello del Di Maggio: <<AVVOCATO SBACCHI: Lo ha accompagnato a Dammmuso; ci fu qualcuno che provvide a sgomberare le masse ... di ...che lei sappia ? BRUSCA:Dopo giorni, ..subito io con Salvatore Riina c’e’ ne siamo andati a Dammusi, lui si fermo’ la’ per dieci, quindici venti giorni, un mese che poi si trasferii’ a Mazara del vallo, dopo giorni ci siamo andati io Di Maggio e un certo Cicchirilli di San Giuseppe Jato, ancora da spendere dell’altro materiale. AVVOCATO SBACCHI:E’ andato a prelevare effetti personali, intende questo ? BRUSCA:Effetti personali, mangiare, cioè andare a svuotare il più possibile quella casa>> (pagg. 77-78 della trascrizione). Agli elementi di differenziazione delle due fughe, sin qui evidenziati (la diversa cronologia, i diversi fiancheggiatori, le diverse autovetture 201
  • 202. utilizzate dal Riina) si aggiunge quello dei familiari che, nelle due circostanze, accompagnarono il capo mafia. Soltanto il Marchese, infatti, ha menzionato, oltre alla moglie ed ai figli del Riina, la di lui cognata Manuela, che il Brusca ha escluso essere stata presente in occasione del definitivo allontanamento, quello da lui curato: <<PG :DOTT. GATTO: ...Senta lei conosce una nipote di Toto’ Riina che si chiama Manuela ? BRUSCA:Cognata, non nipote. PG: DOTT. GATTO:...E quando lei ando’ a rilevare Toto’ Riina con tutta la famiglia, questa Manuela c’era o non c’era ? BRUSCA: In questo momento non c’era.” ( 92-94 della trascrizione)>>. Non può, dunque,condividersi l’impostazione della Difesa, che in questo giudizio ha ritenuto di desumere dai contributi del Brusca e del Di Maggio - sulla cui attendibilità intrinseca non è stata mossa alcuna censura - la prova del fatto che uno ed uno soltanto fosse stato l’allontanamento di Totò Riina dalla villa di Borgo Molara. Se, dunque, due furono gli allontanamenti di cui ha parlato Marchese, tra il 2 ottobre e il 4 novembre 1992 non vi fu alcun mutamento di versione, ed a fortiori nessuna manipolazione della fonte propalatoria, denunciata dai difensori appellanti nell’ottica della tesi che permea l’impianto delle loro censure - di un complotto ai danni dell’imputato. 202
  • 203. Né risulta che il Marchese abbia avuto contatti di sorta con il Mutolo nel torno di tempo in cui la Difesa ipotizza l’adattamento manipolatorio delle sue dichiarazioni (2 ottobre 1992- 4 novembre 1992). Nessuno dei due, infatti, in tale periodo era nelle condizioni di instaurare contatti con l’altro. Il dottor Francesco Cirillo, direttore del Servizio centrale di protezione del Ministero dell’interno, in sede di audizione alla seconda Commissione del Senato della Repubblica - il relativo verbale è allegato al volume “A” dei Motivi Nuovi di appello - aveva riferito che erano stati bensì accertati contatti tra collaboranti, ma in stato di libertà o fruenti di misure alternative alla detenzione, disposte dai competenti Tribunali di sorveglianza, dal momento che il Servizio Centrale di protezione si occupava soltanto di costoro. Ulteriori elementi che inducono ad escludere la adombrata preordinazione di un inesistente adeguamento di Marchese a Mutolo sono emersi, poi, dalle dichiarazioni rese nel corso dell’esame cui è stato sottoposto nel primo dibattimento di appello dal collaboratore di giustizia Rosario Spatola. Questi, infatti, nel riferire di tentativi di avvicinamento da parte di altri pentiti (comunque risalenti a due, tre, quattro anni dopo il periodo ottobre–novembre 1992), ha elogiato il contegno e la riservatezza del Marchese. In particolare, premettendo di avere conosciuto il Marchese, presentatogli dal collaboratore di giustizia Marco Favaloro pochi giorni prima del Natale del '94 (pag. 18 203 trascrizione udienza 3
  • 204. dicembre 1998), lo Spatola lo ha definito (pag. 26, ibidem) <<uno dei più riservati, non ama incontrarsi se non casualmente>>; atteggiamento comprensibile da parte dello stesso Marchese, dato che, come evidenziato nella sentenza di primo grado (pagina 1055), egli non aveva esitato ad accusare i suoi stessi parenti, ed addirittura il fratello, di crimini efferati, nutrendo dunque, un estremo interesse al mantenimento dello speciale programma di protezione. I difensori appellanti, ancora, hanno ritenuto di intravedere un profilo di contrasto tra quanto dichiarato al Pubblico Ministero il 4 novembre 1992 e quanto riferito in sede di esame dal Marchese. Segnatamente, nella prima circostanza il collaborante avrebbe indicato la villa; nella seconda, la località di Borgo Molara come sito della latitanza di Totò Riina (cfr. pag. 133 vol. II dell’Atto di impugnazione): << Si richiama l’attenzione sull’espressione “...la polizia aveva individuato il luogo dove il Riina allora abitava e, nella mattina seguente, vi sarebbe stata una perquisizione...”. Il luogo dove il Riina allora abitava era la villa sita in via Cartiera Grande a Borgo Molara. Che il Marchese intendesse riferirsi alla villa si deduce, senza alcun dubbio, dalla successiva dichiarazione “...in tale villa il Riina allora abitava insieme alla moglie ed...”(pag. 101, dich. a P.M. 4.11.1992). Alla udienza del 22.4.1994 il Marchese ha dichiarato: “...Mio zio Filippo mi tirò da parte e mi disse di andare avvisare, dice, u zu Totuccio e ci dici: <<Fici sapiri u dottor Contrada che hanno individuato la località dov’è che praticamente lui stava; dice nelle mattinate dovrebbero fare 204
  • 205. qualche diciamo perquisizione...>>. Sono andato là a trovarlo, in questa villa e gli dissi: <<Che li sapere me zio, che ci fici sapere u dottor Contrada che dice cà ci avissi a essire una perquisizione.” (pag. 25, ud. 22.4.1994)>>. A pag. 49 della memoria depositata il 14 novembre 2005 il Procuratore Generale ha fatto rilevare che l’espressione <<il luogo dove il Riina allora abitava>> è polivalente, essendo suscettibile di assumere significati diversi in rapporto a contesti diversi: se certamente, la propria abitazione è “il luogo in cui si abita”, non ogni luogo in cui si abita è la propria casa, potendo esserlo anche la propria città od un quartiere di essa. Del resto, come puntualmente osservato dallo stesso Procuratore Generale, tenuto conto della povertà dei mezzi espressivi e del vocabolario del collaborante, <<non si vede perché mai il Marchese, volendo esprimere l’elementare concetto di casa o di villa, avrebbe fatto ricorso all’indiretta – e, per lui, più arzigogolata – espressione luogo in cui abitava>>. La tesi secondo cui il Marchese avrebbe fatto costante riferimento alla località e non alla villa è stata efficacemente argomentata nei termini seguenti. Nella versione riportata nei motivi d’appello il brano delle dichiarazioni dibattimentali del Marchese reca un “cà” accentato. Nella trascrizione agli atti del processo l’accento non si rinviene. Le conseguenze sono di non poco momento, giacchè, nel dialetto siciliano, il “cà” accentato significa qua e quello non accentato equivale alla congiunzione che, introduttiva di una proposizione. 205
  • 206. Nel primo caso, osserva il Procuratore Generale <<il Marchese avrebbe detto a Riina che qua - cioè alla villa dentro la quale si trovava all’atto del parlare - avrebbe dovuto esserci una perquisizione, in tal modo suffragando l’assunto difensivo che il preannuncio di perquisizione riguardava specificamente l’abitazione del latitante; nel secondo caso, il collaborante avrebbe semplicemente detto a Riina che nella località dov’egli abitava, avrebbe dovuto esserci una perquisizione>>. Osserva questa Corte che la mancanza dell’accento sulla “a” del “ca” potrebbe essere dovuta ad una omissione del trascrittore. Tuttavia, l’ascolto della registrazione non si è reso necessario perché lo stesso testo delle dichiarazioni enuncia la fondatezza della ricostruzione del Procuratore Generale. Ed invero, nella trascrizione agli atti del processo il “ca” è seguito da una virgola ed è preceduto da un apostrofo, e quindi suonerebbe, in vernacolo :”ncaa..”; espressione del tutto anodina, utilizzata come intercalare specialmente da chi ha un basso grado di cultura e, quindi, delle lacune espressive. Tale conclusione è rafforzata dal fatto che, nel contesto del periodo << Che li sapere me zio, che ci faci sapere u dottor Contrada che dice cà (o ca, n.d.r. ) ci avissi a essire una perquisizione... >>”, il lemma “dice” non è la terza persona singolare del verbo “dire”, ma25 - in questo caso, abbinato al “ca” - costituisce un’espressione meramente riempitiva, utilizzata come intercalare in quello che i linguisti chiamano “italiano regionale”. 25 Come già osservato trattando delle dichiarazioni di Gaspare Mutolo, riguardanti le minacce al costruttore Siragusa. 206
  • 207. Eliminandolo, quindi, per forza di cose residua il precedente “che”, dopo la parola “Contrada”, e cioè necessariamente una congiunzione, non certo l’avverbio di luogo “qua” (“che ci fici sapere u dottor Contrada che dice ca ci avissi a essire una perquisizione”). Senza dire che, comunque, anche il “cà” accentato non avrebbe affatto imposto di attribuire all’ambasciata del Marchese il significato inteso della Difesa. Altra osservazione di carattere lessicale - ma tutt’altro che accademica, ed anzi gravida di implicazioni - è quella fatta dal Procuratore Generale a proposito dell’espressione <<ci avissi a essire una perquisizione>>, che nel dialetto siciliano esprime possibilità o probabilità, ma non certezza, significando “potrebbe” o “dovrebbe” esserci una perquisizione. Ne deriva che la mancanza di prova della effettiva esecuzione di perquisizioni, o di attività di osservazione, a Borgo Molara in un momento immediatamente successivo alla ambasciata del Marchese non vale ad infirmare la credibilità del collaborante, come invece sostenuto dai difensori appellanti. Per non dire che, come ampiamente spiegato dal Tribunale (pag. 1032 e segg. della sentenza di primo grado), non vigeva, all’epoca, la prassi di documentare comunque gli atti di Polizia Giudiziaria, specie nel caso di operazioni con esito negativo (emblematici i casi di due perquisizioni domiciliari non documentate, e cioè quella nell’attico di via Jung n.1, effettuata il 30 aprile 1980, della quale ha riferito il teste Firinu, e di 207
  • 208. quella condotta nelle prime ore del 12 aprile 1980 dal teste Renato Gentile presso l’abitazione di Salvatore Inzerillo, della quale si dirà a proposito della cd. “Vicenda Gentile”). A conferma dell’interesse investigativo della zona di Borgo Molara, va, inoltre, rimarcato quanto sottolineato dal Tribunale alle pagine 1036 e 1037 della sentenza appellata: <<Uno specifico, importante riscontro all’individuazione della zona di Borgo Molara come rifugio di latitanti mafiosi è, poi, emerso dalla deposizione resa dal dott. Ignazio D’Antone, il quale già dall’Aprile del 1981 aveva assunto di fatto la dirigenza della Squadra Mobile di Palermo subentrando al dott. Impallomeni in qualità di funzionario piu’ anziano addetto alla Squadra Mobile di cui era già vice-dirigente (cfr. f. 154 ud. 14/7/1995). Il D’Antone, infatti, pur affermando di non avere ricevuto segnalazioni specifiche nei primi mesi del 1981 in ordine ad una casa sita a Borgo Molara utilizzata come rifugio da Salvatore Riina, ha dichiarato che “Borgo Molara era uno dei luoghi, nei dintorni di Palermo, che si prestavano ad occultare latitanti e che spesso, per tale motivo, anche durante il periodo della sua dirigenza alla Squadra Mobile, si mandavano uomini in quella zona per ricercare latitanti ed in particolare i pericolosi “Corleonesi” (cfr. ff. 115, 158, 159 ud. 14/7/1995) . Tale emergenza processuale, di peculiare rilevanza, atteso il ruolo svolto all’epoca dal dott. D’Antone nell’ambito della Squadra Mobile, riscontra 208 l’effettiva esecuzione di
  • 209. pattugliamenti da parte delle Forze di Polizia, finalizzati alla cattura di latitanti, proprio nella zona e nell’epoca indicata dal Marchese, e risulta, peraltro, assolutamente coerente sia con la notizia riferita dal predetto che con le altre risultanze esaminate, sulla base delle quali deve ritenersi che l’allontanamento del Riina da quell’abitazione era stata “consigliata” per motivi di prudenza e non perchè il suo rifugio fosse stato localizzato dalla Polizia>>. Le considerazioni svolte nel brano dianzi trascritto inducono a superare una ulteriore obiezione, avanzata dalla Difesa nel corso della discussione per screditare la figura ed il contributo di Giuseppe Marchese. Si assume, cioè, che, una volta “bruciato” il suo covo, perché scoperto dalle forze di Polizia, Totò Riina non avrebbe mai potuto ragionevolmente farvi ritorno. In realtà, come si è visto, il messaggio di cui era stato latore Giuseppe Marchese riguardava l’imminenza di possibili perquisizioni nella zona, e non nella villa, di Borgo Molara. La successiva scelta di Riina di fare ritorno nel suo rifugio, dunque, può ragionevolmente spiegarsi con la circostanza che non erano state compiute operazioni di Polizia concernenti la villa di Via Cartiera Grande n.33, e quindi con la convinzione di non essere esposto ad altri pericoli, se è vero che la notizia della sua presenza in quel “covo” sarebbe circolata tra i mafiosi 209
  • 210. dello schieramento “perdente” soltanto nell’imminenza della seconda guerra di mafia, e cioè nell’aprile del 1981. Alla stregua del riferimento alla zona e non alla villa di Borgo Molara si supera anche l’obiezione secondo cui i funzionari di Polizia e gli ufficiali dei Carabinieri citati quali testi dalla difesa (vol. II dell’Atto di impugnazione, pagine 145-150) avevano riferito che, agli inizi del 1981, il covo di Totò Riina non era stato ancora individuato dalle Forze di Polizia. Peraltro, anche sotto un diverso profilo, la circostanza che agli inizi del 1981 non fosse ancora noto alle Forze dell’Ordine il covo del Riina non è indicatrice di mendacio da parte del Marchese . In altri termini, anche ad ammettere che, agli inizi del 1981, Contrada non sapesse specificamente della presenza di Totò Riina a Borgo Molara - il che appare improbabile, tenuto conto che egli ha dichiarato di avere avuto, nella sua carriera, “centinaia di confidenti” (cfr. pag. 110 trascrizione udienza 13 dicembre 1999) - l’avere avvertito dei tramiti qualificati come i Greco, tra i pochissimi a conoscenza del rifugio dello stesso Riina, della imminenza di possibili operazioni di Polizia in una zona a lui nota come luogo di rifugio di latitanti mafiosi (posto che lo era all’amico e collega Ignazio D’Antone), è una condotta che si pone in perfetta sintonia con il paradigma del concorso esterno in associazione mafiosa, caratterizzato dalla 210
  • 211. pertinenza al sodalizio in sé delle condotte di agevolazione, illuminate dal dolo diretto. In questa ottica - anche se, nel narrato del Marchese, l’indicazione di Contrada è correlata alla figura del Riina - è ben possibile che la successiva comunicazione dai Greco a Filippo Marchese, e quindi al collaborante, avesse decodificato una notizia di carattere generale, considerata di grandissimo interesse per la tutela di una figura apicale, e quindi della macchina organizzativa, del sodalizio mafioso. Sebbene, poi, non constino specifiche censure sul punto, va ricordato come, nel rassegnare i riscontri alle dichiarazioni del Marchese, il Tribunale abbia evidenziato che questi aveva dimostrato di ben conoscere i luoghi da lui indicati, ed in particolare la villa di Borgo Molara dove si era recato ad avvisare il Riina e quella di San Giuseppe Jato dove lo aveva accompagnato (pag. 1022); che dalle risultanze processuali era risultato che la villa di Borgo Molara, di proprietà di tale Carmelo Pastorelli, era nella disponibilità di esponenti di “Cosa Nostra” o comunque di soggetti molto vicini a questa organizzazione; che, in particolare nel 1981, anno cui si riferisce il fatto in esame, era condotta in locazione da un mafioso di particolare spicco, tale Salvatore Tamburello, raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. in quanto indicato da più fonti quale reggente in luogo di Mariano Agate (arrestato nel 1990, 211
  • 212. altro mafioso alleato del Riina e capo del mandamento di Mazara Del Vallo). Il Tribunale, ancora, ha valorizzato come riscontro le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Salvatore Anselmo, “uomo d’onore” della famiglia della Noce, alleata dei corleonesi, fratello del latitante Vincenzo Anselmo, “figlioccio” dello stesso Riina. Salvatore Anselmo, che aveva iniziato a collaborare nel Novembre del 1984, ed era stato ucciso il 12 novembre 1984, aveva già indicato la villa di via Cartiera Grande n°33 in località Borgo Molara come luogo in cui si rifugiavano e si riunivano il Riina, insieme al fratello Vincenzo Anselmo e ad altri latitanti tra cui anche Bernardo Provenzano (cfr. deposizione resa sul punto dal cap. dei C.C. Leonardo Rotondi). Oltretutto, l’utilizzazione di quella villa come luogo della latitanza di Salvatore Riina era emersa dalle già citate propalazioni di Baldassare Di Maggio. Altro riscontro al narrato del Marchese in ordine a questo episodio sono state considerate le indicazioni accusatorie di Gaspare Mutolo circa l’estensione dei favori dell’imputato a soggetti mafiosi appartenenti al gruppo dei Corleonesi, collocandosi la prima fuga del Riina da Borgo Molara <<in un’epoca perfettamente compatibile con quella in cui Mutolo apprese dal Riccobono la notizia dei “favori” fatti da dott. Contrada anche a Riina>> (pag. 361 della sentenza appellata). 212
  • 213. Gaspare Mutolo, infatti, in via bensì esemplificativa, ma immediata e spontanea, si è riferito a Totò Riina come ad uno dei beneficiari di tali favori, riferendo, a domanda del presidente del collegio (pag. 51 trascrizione udienza 12 luglio 1994 che Riccobono gli aveva detto che <<gli stessi favori>> da lui ricevuti erano stati fatti <<mi disse per esempio, che so, Salvatore Riina, per esempio, io sto portando un paragone. PRESIDENTE: si'. MUTOLO G. per esempio tale giorno lo dovevano arrestare allora si sposto' perche' il dottor Contrada... PRESIDENTE: ecco, non parlo' specificatamente...>> . Infine, a confermare l’attendibilità delle accuse del Marchese su questo specifico episodio militano le già menzionate propalazioni del pentito Salvatore Cancemi. Quest’ultimo, infatti aveva riferito: • di avere continuato a sentire parlare dal suo capo capomandamento Pippo Calò dell’imputato, come persona a contatto con “Cosa Nostra”, almeno fino agli anni 1983-1984, e quindi in un’ epoca in cui, essendo stati uccisi Riccobono e Bontate, i suoi contatti con l’organizzazione non potevano avere come referenti tali soggetti; • di avere appreso in più occasioni da vari “uomini d’onore”, e segnatamente da Raffaele Ganci, capo della famiglia della Noce, da La Barbera, Biondino e dallo 213
  • 214. stesso Riina, che quest’ultimo era stato avvisato dai poliziotti di mettersi da parte a causa di particolari operazioni dirette alla sua ricerca. Quanto agli altri due episodi narrati da Giuseppe Marchese, legati a notizie di “soffiate” di Contrada che Michele e Salvatore Greco avrebbero girato a Filippo Marchese (l’allontanamento da Villabate di Vincenzo Marchese, e la fuga di Vincenzo, Filippo e dello stesso Giuseppe Marchese dalla casa dei Bagnasco a seguito dell’omicidio di Gioacchino Tagliavia), a pag. 158 del volume II dell’Atto di impugnazione è stato unicamente dedotto che in nessuno dei due casi vi erano state perquisizioni, così come non vi erano state per la villa di Borgo Molara, abitata dal Riina. Paradossalmente, dunque, assumono i difensori appellanti <<Si dovrebbe dedurre, qualora fossero vere le propalazioni del pentito, che il dott. Contrada nel 1981 si dilettava di creare falsi allarmi tra i latitanti di mafia, quali il Riina, il Marchese Vincenzo, lo zio Marchese Filippo, tanto che quest’ultimo>> - sempre secondo il pentito - in una occasione aveva dubitato che Contrada portasse notizie “buone”, cioè vere ed utili (pag. 34 trascrizione udienza 22 aprile 1994). Il rilievo non è condivisibile. Ed invero, proprio nel frangente richiamato dalla Difesa, il collaborante aveva riferito che suo zio Filippo Marchese aveva fugato i suoi dubbi rappresentando di avere avuto rassicurazioni dai Greco: <<e mi disse che praticamente chiddu chi dici Michele Greco e u Senature, dice, i nutizie l’ha puittate buoni 214
  • 215. fin’ora... Che le, che le notizie l’ha portate fino adesso buone, perché mio zio è quello che mi diceva, i contatti li aveva, l’avevano u Senaturi e Michele Greco, i contatti...>>. Del resto, anche la possibilità di apprestare le necessarie cautele costituiva un vantaggio per il sodalizio mafioso, e ciò a prescindere dal fatto che all’indicazione di possibili operazioni di Polizia facesse seguito la loro successiva attuazione, ed a prescindere dalla precisione delle notizie (anche nel caso della fuga da Villabate, peraltro, la soffiata aveva riguardato la zona, non specificamente l’abitazione), o ancora dalla loro documentazione. Senza dire che il Tribunale ha dato conto con specifico riguardo alla fuga da casa Bagnasco, del riscontro costituito dalla telefonata anonima al 113, con la quale si indicavano in Filippo Marchese, "Pinuzzu" Calamia e Carmelo Zanca gli autori dell'omicidio Tagliavia (pagine 1040 e 1041) . Segnatamente, con la relazione di servizio in data 5/9/1981, a firma di Antonino Raspanti, agente di P.S. in servizio presso la Centrale Operativa di Palermo, allegata al rapporto giudiziario del 27/8/1982 concernente la scomparsa di Gioacchino Tagliavia, si comunicava che, alle ore 19,57 del giorno 5 Settembre 1981 era pervenuta al centralino del “113” una telefonata anonima che indicava, quali autori dell'omicidio, Giuseppe Calamia, Filippo Marchese ed i fratelli Pietro e Carmelo Zanca (pag. 1040). 215
  • 216. In questo dibattimento la Difesa ha dedotto che il collaborante poteva essere stato a conoscenza della relazione - ed avervi costruito artatamente la sua accusa - perché imputato nell’ambito del medesimo procedimento, del quale, dunque, poteva avere letto gli atti. Ora, che Giuseppe Marchese, - non menzionato tra i soggetti denunciati con il rapporto del 27/8/1982 - sia stato successivamente processato per l’omicidio Tagliavia, è un dato che deve senz’altro presumersi: il collaborante, infatti, ha confessato la propria diretta partecipazione ad esso, unitamente ad altri soggetti, e lo ha collocato cronologicamente verso la fine (Ottobre- Novembre) del 1981 (cfr. pagine 32 e 68 trascrizione udienza del 22 aprile 1994 ). Tale circostanza, tuttavia, non elide la valenza di riscontro del documento, e cioè la sua funzione di conferma dell'attendibilità del dichiarante. Non è emerso in alcun modo, invero, che lo stesso Marchese, peraltro, palesemente incolto e quindi necessariamente poco versato nello studio delle carte processuali, avesse preso visione di tutti gli atti del processo relativo a fatti dei quali si era comunque autoaccusato. In ultimo, la Difesa (pag. 150 vol. II dei motivi di appello) ha dedotto che ulteriore <<e decisiva prova della infondatezza, falsità, natura menzognera e calunniosa delle accuse di Marchese Giuseppe>> sarebbe 216 <<rappresentata dall’attività
  • 217. investigativa svolta dal dott. Contrada, proprio agli inizi del 1981, nei confronti del gruppo di mafia dei Marchese. Infatti, il rapporto giudiziario del 7 febbraio 1981 sull’omicidio del dott. Giuliano fu redatto personalmente dal dott. Contrada e fu il frutto di un lungo ed impegnativo lavoro investigativo che il dott. Contrada nella qualità di Dirigente della Criminalpol (incarico ricoperto alla data 7.2.1981) non era tenuto od obbligato a fare, non essendo il responsabile della polizia giudiziaria di Palermo, che era allora il Capo della Squadra Mobile dott. Giuseppe Impallomeni. Il dott. Contrada fece quel rapporto perché sentiva forte il dovere morale di dare tutto il suo contributo al fine di far luce, per quanto possibile, sull’omicidio del suo collega con il quale aveva lavorato sedici anni e con il quale aveva avuto rapporti fraterni. Contributo consistente nel delineare il quadro criminale in cui si era maturato il delitto, le motivazioni, i mandanti, gli esecutori materiali e che dette la possibilità di evidenziare il collegamento con l’omicidio del Cap. CC. Basile e di comprendere l’evoluzione in atto della mafia, che andava attuando sistemi terroristici nei confronti delle Istituzioni e degli uomini che le rappresentavano. Ma non solo. Nel rapporto si delineava il sorgere di quel gruppo feroce e sanguinario che costituiva il primo nucleo aggregato di quello che sarà poi il “clan vincente o corleonese”; infatti, di lì a poco 217
  • 218. (tra aprile e maggio 1981) scoppierà la “guerra di mafia”, iniziata con gli omicidi Bontate e Inzerillo>>. Il Tribunale si è fatto carico di questo argomento e ne ha evidenziato i limiti alle pagine 1045-1051 della sentenza appellata. Segnatamente, ha evidenziato che, nel rapporto del 7 febbraio 1981, che a detta del suo stesso estensore (2° foglio) <<delinea e rappresenta le attività investigative che alla data del 21 luglio 1979 occupavano maggiormente il capo della Mobile e che, per i motivi che saranno via via enunciati e sviluppati, si ritiene costituiscano le premesse e le cause della sua uccisione>>, erano stati menzionati: • il contenuto dei rapporti di denuncia a firma del dott. Boris Giuliano in data 30/4/1979-2/5/1979 e 6/6/1979 a carico di Spitalieri Rosario, Greco Giovanni, Greco Giuseppe, Mondello Giovanni, Marchese Pietro e Marchese Gregorio, esponenti delle famiglie mafiose di Corso dei Mille e di Ciaculli; • gli arresti di Marchese Antonino e Gioè Antonino e la scoperta del “covo” di via Pecori Giraldi; • l’intuizione dello stesso Giuliano, correlata a tale scoperta,dell’ascesa dei “corleonesi”; • il fatto che <<alla data della sua uccisione (21/7/1979) il dott. Giuliano nonostante il breve lasso di tempo dal rinvenimento del “covo” di via Pecori Giraldi (7/7/79) aveva già attivato le indagini per individuare il gruppo di mafia che lo 218
  • 219. utilizzava, identificando Bagarella Leoluca, in stretto collegamento con gli arrestati Marchese Antonino e Gioè Antonino, come uno dei soggetti facenti parte di quel gruppo.. e stabilito l’esistenza di una relazione tra il “covo” di via Pecori Giraldi e l’infrastruttura alberghiera con annessa discoteca “Il Castello”- di San Nicola Arena- facente capo alla società di fatto costituita da Calvello Mantegna Alessandro ed i fratelli Di Carlo- su cui avevano, successivamente approfondito le indagini i Carabinieri ed in particolare il cap. Basile>> (cfr. ff. 38 e ss. rapporto cit.); • in la circostanza che quest’ultimo, a sua volta, <<con rapporto data 6/2/1980, aveva denunciato alla Procura della Repubblica, tra gli altri i fratelli Di Carlo, Bentivegna Giacomo, Marchese Antonino e Bagarella Leoluca, così raggiungendo ulteriori risultati investigativi a carico del medesimo aggregato criminale già individuato dalla Squadra Mobile del dott. Giuliano>> (pag. 1050 della sentenza appellata); • la circostanza che tali risultati erano stati ulteriormente consolidati con il rapporto giudiziario del 16/4/1980 del Nucleo Operativo dei C.C., <<in relazione alle indagini svolte anche in collaborazione con la Compagnia C.C. di Monreale, di denuncia a carico di Riina Giacomo, Pipitone Antonino, Cannella Tommaso ed altri soggetti ritenuti strettamente legati alla cosca corleonese (cfr. ff. 57 e ss. rapporto cit.)>> (pag. 1050 della sentenza appellata). 219
  • 220. In effetti, più di quanto non abbia fatto il primo giudice, deve darsi atto che, nel rapporto a firma del dott. Contrada in data 7 febbraio 1981 si coglie un contributo personale dell’odierno imputato, estrinsecatosi: • in una visione di sintesi dei collegamenti enucleati in precedenti rapporti della P.S. e dell’Arma dei Carabinieri; • nella valorizzazione di episodi specifici come le minacce al dott. Paolo Procaccianti, medico legale incaricato dell’esame dei guanti di paraffina prelevati ai presunti esecutori materiali dell’omicidio Basile (fogli 92 e 93 del rapporto), collegato all’omicidio Giuliano; • nella netta indicazione dei soggetti responsabili come appartenenti <<allo stesso gruppo di mafia, composto da soggetti provenienti da famiglie di mafia diverse, ma tradizionalmente legate da vincoli di alleanza, cooperazione, interscambio di affiliati per singole azioni criminose..>> (cfr., ibidem foglio 80, foglio da 84 ad 87) e dei moventi dell’omicidio Giuliano. Tuttavia, anche se il rapporto del 7 febbraio 1981 non è un elaborato meramente compilativi, la qualità e la mole dell’attività investigativa in cui aveva trovato la sua causale l’omicidio Giuliano ne esaurisce sostanzialmente il contenuto. Oltretutto, la condotta di agevolazione ascritta all’imputato era necessariamente legata a situazioni contingenti che potevano permettere la trasmissione di qualche notizia di interesse del 220
  • 221. sodalizio mafioso ma non una palese, costante e non dissimulabile attività informativa. Vanno,dunque, condivise le considerazioni espresse a pag. 1051 della sentenza appellata, così enunciate: << Le pervicaci e brillanti indagini compiute dal dott. Giuliano e dal cap. Basile a carico dell’unico pericoloso aggregato mafioso facente capo ai corleonesi, ragione stessa della loro eliminazione ad opera di “Cosa Nostra”, non potevano consentire in alcun modo l’omissione di una denuncia nei confronti di quei soggetti che dall’operato investigativo di quei funzionari avevano subito gravi conseguenze. Tale comportamento, inesigibile da parte della stessa organizzazione mafiosa, avrebbe certamente scoperto il ruolo svolto dal dott. Contrada che doveva essere quello di assicurare la latitanza agli appartenenti a “Cosa Nostra”, comunicando loro le notizie in suo possesso su operazioni di Polizia che avrebbero potuto comportarne l’arresto, così come hanno concordemente riferito i collaboratori di giustizia esaminati>>. In conclusione, non ha fondamento il costrutto difensivo che inquadra le propalazioni del Marchese, in quanto coordinate con quelle di Gaspare Mutolo, nell’ottica di un complotto ai danni dell’imputato; tesi che gli stessi difensori escludono di avere propugnato (si vedano, per esempio, le Brevi Note depositate il 2-5-01: << né l’imputato né la sua Difesa hanno mai, in questo processo,avanzato o sostenuto tesi di “complotto”>> ; <<la propalazione di Marchese non è stata 221
  • 222. qualificata elemento integrante il presunto “complotto”>>) e che, invece, come rilevato dal Procuratore Generale nella memoria depositata il 14 novembre 2005, <<emerge a ogni piè sospinto dalle dichiarazioni del prevenuto e dal modo di conduzione del controesame dei collaboranti>>. Per concludere la disamina delle censure riguardanti l’attendibilità ed il contributo di Giuseppe Marchese, va segnalato il rilievo svolto a pag. 122 del Volume I, tomo II, dei Motivi nuovi, con il quale si assume che sarebbe stata smentita l’affermazione del Marchese, de relato del cognato Leoluca Bagarella, secondo cui Salvatore Greco detto il “Senatore”, fratello di Michele Greco, sarebbe stato massone26. Il Marchese, in effetti, non ha fatto alcun riferimento alla persona dell’imputato, né può escludersi che la sua fonte sia incorsa in errore. I difensori appellanti, tuttavia, hanno ritenuto che egli abbia voluto insinuare il dubbio di una appartenenza o di una contiguità massonica dell’imputato, in quanto informatore dei Greco. Orbene, all’udienza del 10 maggio 1994 il teste Luigi Bruno, del centro D.I.A. di Palermo, ha riferito di avere verificato che nella via Roma esisteva “una sede distaccata della Massoneria”, dove nel 1986 erano state effettuate delle perquisizioni ed erano stati acquisiti gli elenchi degli iscritti, tra cui Salvatore Greco detto “l’ingegnere”, omonimo di Salvatore Greco detto “il senatore” (pag. 75 della trascrizione). 26 Tale rilievo è enunciato nell’ambito delle censure riguardanti le dichiarazioni di altro collaborante, e cioè Rosario Spatola 222
  • 223. A questa stregua, il “de relato” del Marchese - peraltro riguardante un aspetto assolutamente marginale delle sue dichiarazioni - parrebbe smentito, ma - in realtà - così non è. Il predetto teste, infatti, ha preso in considerazione l’indagine condotta nel 1986 della Criminalpol, che aveva interessato i locali di una loggia massonica ubicati a Palermo, nella Via Roma, dove soleva recarsi un tale Lo Cascio. Giuseppe Marchese, per contro, si è riferito ad un periodo antecedente al 1986, coincidente con la sua frequentazione del fondo “Favarella” dei Greco, e di auge di costoro. Egli, inoltre, al di là della generica indicazione di appartenenza del “senatore” alla massoneria, riferitagli dal cognato in modo altrettanto generico, non ha menzionato specifiche logge, né una sede ubicata in via Roma. Nel riferire, poi, degli accertamenti condotti sulle eventuali frequentazioni massoniche dell’imputato, il teste Bruno ha dichiarato che era stato seguito il metodo del raffronto tra i nominativi annotati nelle agende dell’imputato ed <<i nominativi riportati negli elenchi delle logge massoniche in nostro possesso>>, precisando che questi ultimi <<non sono tutti>>, e cioè che gli elementi di conoscenza in suo possesso non erano esaustivi (pag. 54 della trascrizione). D’altra parte, il controllo sulle agende non avrebbe mai potuto condurre ad alcun risultato utile circa l’affiliazione massonica del “senatore”, essendo impensabile che il suo nome fosse annotato nelle agende dell’odierno imputato. **** 223
  • 224. La positiva verifica della attendibilità di Giuseppe Marchese, operata dal giudice di primo grado, ha ricevuto alimento dalle dichiarazioni rese dibattimento di appello - ulteriore in questo secondo dal collaboratore di giustizia Antonino Giuffrè, che, citato come imputato in reato connesso, avendo rinunciato alla facoltà di non rispondere è stato escusso nella qualità di testimone assistito all’udienza del 30 gennaio 2004. Rispondendo alle domande del presidente del collegio sulle ragioni della sua collaborazione, iniziata il 15 giugno 2002 (pagina 89 e segg. della trascrizione), il Giuffrè, dopo avere dato una spiegazione etico - solidaristica della sua appartenenza a Cosa Nostra ( <<A me hanno insegnato che nel momento in cui un amico aveva di bisogno, bisognava lasciare la propria moglie che stesse partorendo per andare a soccorrere l'amico>>), ha dichiarato di avere maturato dopo due mesi di regime carcerario ex art. 41 bis O.P., seguito al suo ultimo arresto, un percorso di revisione delle proprie convinzioni, legato alla constatazione che all’interno del sodalizio gli interessi economici avevano soverchiato qualunque legame e valore personale. Per quanto qui rileva, il Giuffrè ha riferito: • di avere fatto parte di “Cosa Nostra” sin dal 1980, da affiliato alla famiglia mafiosa nell’omonimo mandamento; 224 di Caccamo, compresa
  • 225. • di avere inizialmente svolto il ruolo di accompagnatore e di uomo di fiducia del capo famiglia e capo mandamento di Caccamo Ciccio Intile, che, agli esordi della sua militanza, gli aveva presentato, nella loro tenuta di “Favarella”, Michele Greco e Salvatore Greco; • di avere altresì conosciuto, sempre per il tramite dell’Intile, vari esponenti mafiosi di Bagheria, tra cui Leonardo Greco, il quale, in occasione di una riunione tenuta nel 1981 in quella località, dopo lo scoppio della guerra di mafia, all’interno dei suoi locali adibiti a deposito del ferro 27, aveva perorato ed ottenuto il passaggio dello stesso Intile con i “Corleonesi” di Bernardo Provenzano; • di avere seguitato ad accompagnare l’Intile a riunioni di mafia tra esponenti dei mandamenti di allora (<<Brusca Bernardo, Totò Riina, Pippo Calò e tanti altri, tanti altri personaggi>>) ed anche ad incontri con Salvatore Riina, pur limitandosi e salutare i presenti e senza prendervi parte; • di avere conosciuto,nel 1983, alcuni rappresentanti provinciali della Sicilia (Giuseppe Madonia, Bernardo Brusca, Michele Greco, Carmelo Colletti, un fratello di Santapaola) in occasione di una riunione tenutasi a Caccamo in una casa di 27 La figura di Leonardo Greco, in rapporti commerciali in quanto venditore di tondini di ferro per cementi armati, ma anche personali per un vincolo di “comparaggio”, con Oliviero Tognoli , viene in rilievo a proposito di uno dei più rilevanti segmenti fattuali la cui ricomposizione prova la condotta di agevolazione contestata al dott. Contrada, e cioè quello della fuga dello stesso Tognoli, raggiunto da un provvedimento di fermo e quindi da un ordine di cattura, dall’Hotel Ponte di Palermo in data 12 aprile 1984; episodio alla cui trattazione si rinvia. 225
  • 226. campagna di suo padre, nella quale era stato << sancito….. il passaggio di potere da Michele Greco a Salvatore Riina>>; • di avere, dopo l’arresto dell’Intile nell'83 - ’84, accompagnato il suo successore Diego Guzzino, anche ad incontri con Bernardo Provenzano, sino all’arresto del Guzzino stesso, tra fine ’85 ed o 86; • di essere stato successivamente invitato dall’Intile, all’epoca ancora in carcere, ad occuparsi del mandamento di Caccamo, compito dapprima ricoperto “ufficiosamente”, e, dal 1987 formalmente; • di essere entrato dal 1986, in modo particolare, in contatto <<con Bernardo Provenzano a solo>>. A domanda della Difesa, il Giuffrè ha precisato di non avere mai chiesto o saputo dove fossero i rifugi dei capi di Cosa Nostra, in ciò riscontrando l’indicazione del Marchese secondo cui il covo di Borgo Molara di Totò Riina era conosciuto da pochissime persone della sua cerchia più ristretta <<perché andare a chiedere o sapere, senza un motivo plausibile, quale fosse il covo di Riina o quale fosse il covo di Provenzano, mi sembra che non avevo né l'autorità e nemmeno il motivo…. >> (pag. 74 trascrizione udienza 30 gennaio 2004). Ha chiosato tale affermazione citando un pregnante aforisma coniato da Salvatore Riina: <<la curiosità è l'anticamera della “sbirritudine”>> (cioè della delazione, n.d.r.) e spiegando che, da curiosi, <<si moriva>>. 226
  • 227. Per ciò che riguarda l’odierno imputato, come risulta dalla nota in data 3 marzo 2004 del Procuratore della Repubblica di Palermo - Direzione Distrettuale Antimafia, in sede di formazione del “Verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione” ex art. 14 legge 13 febbraio 2001 n. 45, al Giuffrè non è stata posta alcuna domanda riguardante Contrada. Tale circostanza spiega perché soltanto in dibattimento - dopo avere esordito dicendo di non ricordare fatti specifici - il collaborante abbia dapprima genericamente evocato la veste di funzionario di Polizia <<avvicinabile>> dell’imputato, dicendone di averne avuto notizia negli anni ottanta del novecento, e quindi abbia precisato i propri ricordi, ancorandoli all’epoca in cui egli stesso era stato custode della latitanza trascorsa a Caccamo (pag. 57, ibidem) - di Michele Greco, imputato nel primo maxi processo di Palermo e catturato il 20 febbraio 1986 28. Il Giuffrè - dando atto che dell’episodio dell’allontanamento di Riina da Borgo Molara la stampa aveva parlato ampiamente riferendo di questo processo - ha riferito di avere appreso in quel contesto (e quindi circa dieci anni prima dell’esame del Marchese e delle relative notizie di stampa) da Michele Greco o dal lui fratello o da Mario Prestifilippo, che quello specifico 28 Il nome del "Papa" come esponente di Cosa Nostra compare per la prima volta nel cosiddetto rapporto dei 162, del quale la sentenza di primo grado fa cenno a pag. 1499, divenuto atto fondamentale per la costruzione del primo maxiprocesso: la sentenza contro Abbate Giovanni ed altri, resa dalla Corte d’Assise è stata acquisita all’udienza del 6/5/1994, al pari di quella di appello e di quella resa dalla Corte di Cassazione il 30 Gennaio 1992. 227
  • 228. allontanamento aveva avuto origine da una “soffiata” dell’odierno imputato. Orbene, quanto al profilo della credibilità di Antonino Giuffrè, trattandosi di una collaborazione alquanto recente - e non essendo state prodotte dalla Pubblica Accusa sentenze passate in giudicato nelle quali essa sia stata valorizzata - la Corte non dispone di quegli elementi di giudizio che possono essere forniti, in particolare, dalla sperimentata verifica giudiziale della fondatezza delle indicazioni accusatorie. Né, per altro verso, appaiono compiutamente valutabili le ragioni della collaborazione, sinteticamente indicate, come si è visto, in un percorso interiore di resipiscenza sviluppatosi in epoca immediatamente successiva a quella dell’arresto. A parte, infatti, la oggettiva difficoltà di sondare stati soggettivi non ancorati a pregresse manifestazioni di rifiuto di logiche e stili mafiosi, in linea generale - come si è detto - le collaborazioni, favorite da una scelta di politica legislativa di tipo premiale ed incentivante, scontano di per se stesse una motivazione di tipo utilitaristico e sfuggono, in linea di massima, ad un inquadramento in termini prettamente morali o spirituali. Deve, comunque, rimarcarsi che la posizione di spicco (capo del “mandamento” di Caccamo) assunta da svariati anni in Cosa Nostra dal Giuffrè ha trovato conferma nella quantità e qualità dei procedimenti definiti e pendenti a suo carico per fatti di mafia, risultanti dalla posizione 228 giuridica prodotta dal
  • 229. Procuratore Generale. Inoltre, le indicazioni sui luoghi della latitanza di Michele Greco e sul ruolo rivestito dal Giuffrè nel proteggerla sono state acclarate con la sentenza resa dalla Corte di Appello di Palermo il 15 marzo 1994 nei confronti di Farinella Giuseppe + 19, irrevocabile il 18 aprile 1995, prodotta dal Procuratore Generale, in questo dibattimento, all’udienza del 25 marzo 2004. In essa, infatti, nella parte relativa alla posizione dell’imputato Antonino Giuffrè, sulla scorta delle attendibili propalazioni del collaboratore di giustizia Benedetto Galati, si rileva che pochissimi erano al corrente dei luoghi della latitanza di Michele Greco, cioè lo stesso Galati, Mario Prestifilippo, Giuseppe Zaza ed Antonino Giuffrè, e si afferma: <<Michele Greco aveva trascorso lunghi periodi di latitanza in territorio di Caccamo, di Montemaggiore Belsito e di Sciara, in zone, cioè, sotto il controllo assoluto di Francesco Intile, indicato come il capo mafia indiscusso di quella zona (…). Tutto ciò fino a quando l’Intile non venne arrestato perchè poi faceva da garante, in ordine alla latitanza di Michele Greco, Giuffrè Antonino, soprannominato “manomozza”, mafioso molto pericoloso e influente. In sostanza, fino a quando l’Intile rimase libero, egli era soltanto a conoscere il luogo dove il greco veniva nascosto (oltre beninteso i personaggi già indicati; quindi tale compito passò al Giuffrè>>. 229
  • 230. Non risulta, poi, in alcun modo che l’odierno imputato abbia avuto modo di occuparsi del Giuffrè, suscitando in lui sentimenti di vendetta che non traspaiono dalla deposizione, nella quale il collaborante ha ben precisato i limiti delle proprie conoscenze. Né, infine, avuto riguardo alla mole di informazioni che lo stesso Giuffrè ha fornito in altri procedimenti, è sostenibile che le sue indicazioni scaturiscano dal proposito di accreditarsi come pentito. Senza dire che proprio i limiti delle conoscenze sull’odierno imputato trovano una plausibile spiegazione nel fatto che gli episodi per cui è processo non intercettano né i luoghi, né, soprattutto, l’epoca in cui si colloca la militanza mafiosa del Giuffrè, iniziata nel 1980. Alla stregua delle considerazioni che precedono, non può disconoscersi la valenza di riscontro delle indicazioni del Giuffrè, attinte nell’ambito dell’entourage di Michele Greco all’epoca in cui egli ne curò la latitanza, e come tali non assimilabili a voci correnti nel pubblico, non riferibili dai testimoni ai sensi dell’articolo 194 comma terzo c.p.p. Né, infine, la circostanza che lo stesso Giuffrè non abbia fatto menzione dell’odierno imputato in sede di formazione del “Verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione” incide sulla utilizzabilità delle sue sanzione, - posta dall’articolo dichiarazioni, giacchè tale 16 quater comma 9 D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. con modifica nella L. 15 marzo 1991 230
  • 231. n. 82 (introdotto nel corpo del citato D.L. dall'art. 14 della L. 13 febbraio 2001 n. 45) che colpisce le dichiarazioni del collaboratore di giustizia rese oltre il termine di centottanta giorni, previsto per la redazione del verbale medesimo - trova applicazione solo con riferimento alle dichiarazioni rese fuori dal contraddittorio e non, dunque,alle dichiarazioni rese nel corso del dibattimento (ex plurimis, Cass. pen. sez V, sentenza n. 18061 del 13 maggio 2002). 231
  • 232. CAPITOLO VIII Le censure riguardanti le propalazioni di Rosario Spatola. Il Tribunale, premesso che Rosario Spatola aveva iniziato a collaborare con la Procura della Repubblica di Marsala nel settembre del 1989, confessando di essere stato affiliato a “Cosa Nostra”, alla fine del 1972 quale "uomo d'onore" della famiglia di Campobello di Mazara, di essere stato dedito al contrabbando di tabacchi e successivamente a vasti traffici di stupefacenti, rilevava che egli, nel corso della sua deposizione dibattimentale, aveva dettagliatamente riferito dei suoi rapporti di assidua frequentazione con "uomini d'onore" della sua famiglia di appartenenza ed anche con quelli delle famiglie del territorio di Palermo, città base dei propri traffici illeciti. In particolare, lo Spatola aveva indicato tra i suoi referenti l’avvocato Antonio Messina (detto "Totò"), capo della “famiglia” mafiosa di Campobello di Mazara, esercente la professione forense ed a lui legato da un rapporto di “comparaggio” (avendo fatto da padrino di cresima a suo figlio Francesco), nonché i fratelli Rosario e Federico Caro, entrambi trasferitisi a Palermo, appartenenti alla loggia massonica "Grande Oriente d'Italia", nell'ambito della quale Federico Caro aveva ricoperto un grado più elevato. Questi ultimi, proprio perché residenti a Palermo, erano stati in rapporti di più assidua frequentazione con lui. 232
  • 233. Il collaborante aveva, quindi, indicato vari esponenti delle Istituzioni (nell'ambito politico, delle Forze dell'Ordine, della Magistratura ecc.) quali appartenenti alla Massoneria, secondo quanto riferitogli sia dai fratelli Caro che dall'avv. Messina, specificando di avere appreso che, proprio per i soggetti che ricoprono cariche istituzionali, vige all'interno della Massoneria la regola prudenziale di non farne risultare la formale iscrizione in elenchi ufficiali. Nel ripercorrere le spiegazioni offerte dallo Spatola circa i motivi che lo avevano indotto a collaborare con la giustizia, il Tribunale riteneva pienamente giustificata la tempistica delle propalazioni in esame (il primo verbale contenente dichiarazioni sul conto dell’imputato, è del 16 dicembre 1992) rispetto all’epoca di inizio della collaborazione, intrapresa il 19 settembre 1989. In particolare, la mattina del 5 dicembre 1989 era stato scongiurato un attentato alla vita del collaborante grazie ad alcune intercettazioni telefoniche dalla sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Marsala. Egli, dunque, era stato prelevato, trasferito nei locali della Procura stessa successivamente, a Roma, presso gli uffici e dell'Alto Commissario, che da quel momento aveva iniziato ad occuparsi stabilmente della sua protezione. In quella sede, mentre rendeva le sue dichiarazioni al dott. Antonino De Luca, alla porta della stanza in cui egli si trovava 233
  • 234. aveva visto affacciarsi il dott. Ignazio D'Antone, addetto all'Alto Commissario, che in precedenza aveva saputo essere a disposizione di "Cosa Nostra", nonchè molto vicino a Contrada e, al pari di lui, un “fratello”. A causa di tale incontro egli non si era più sentito sicuro e aveva pensato che, trattandosi di personaggi "intoccabili", sarebbe stato più opportuno non riferire, nell'immediato, le notizie che aveva appreso nel corso della sua militanza sul loro conto, per paura di crearsi un doppio fronte di nemici: da un lato la mafia, che aveva già decretato la sua condanna a morte, e dall’altro "gli intoccabili" all'interno delle istituzioni, collusi con la stessa organizzazione criminale. Il Tribunale riteneva pienamente riscontrato tale stato d’animo alla stregua della testimonianza del M.llo dei Carabinieri Enrico Ciavattini, addetto all’assistenza dello Spatola; della situazione di stallo nelle conversazioni con il collaborante, riferita dal teste Sica nel corso del suo esame con riguardo al periodo indicato; della tensione rilevabile dall’ascolto della cassetta con la dicitura 11.11.1989”; dalle stesse dichiarazioni del dott. Ignazio D’Antone, che, escusso nella qualità di imputato di reato connesso, aveva confermato, avendo ricostruito i propri ricordi con il dott. De Luca, di avere fatto capolino nella stanza di questi mentre c’era Spatola, essendo solito proporre al collega di prendere un caffè. Lo Spatola aveva dichiarato che, solo a seguito della strage che 234
  • 235. aveva coinvolto il Procuratore Borsellino, al quale era stato legato da un particolare vincolo di affetto e riconoscenza, era prevalso in lui il senso del dovere morale nei suoi confronti rispetto all'iniziale timore di riferire alcune notizie in suo possesso, ed aveva deciso, quindi, di collaborare senza altre remore con gli organi inquirenti. Quanto a Contrada, aveva riferito di averlo visto per la prima volta nella primavera del 1980 all'interno di un ristorante di Sferracavallo (borgata marinara del Palermitano), denominato " Il Delfino", gestito da tale Antonio, cognato di "don Ciccio Carollo", uomo d'onore e massone palermitano. A causa di tale rapporto di affinità con il Carollo, il gestore del "Delfino", seppure non formalmente "uomo d'onore", veniva ritenuto soggetto "affidabile" all'interno di "Cosa Nostra" e lo stesso collaborante vi si era recato spesso a pranzare in compagnia dello stesso Rosario Caro. Nella circostanza, lo Spatola aveva visto il Caro rivolgere un cenno di saluto in direzione di un tavolo, posto in posizione appartata su un piano rialzato, cui si accedeva da alcuni scalini in fondo al locale. Al tavolo erano sedute tre persone: si trattava, come riferitogli dal Caro, del dott. Contrada, di Rosario Riccobono e di una terza persona che lo stesso Caro non conosceva e che, a differenza delle altre due, non aveva risposto al suo saluto. I tre, uscendo dal locale prima dello Spatola e del Caro, 235
  • 236. avevano nuovamente rivolto a quest'ultimo un cenno di saluto passando davanti al loro tavolo. Il collaborante era rimasto sorpreso dalla notizia che l'uomo in compagnia del Riccobono fosse Contrada, di cui, in precedenza, aveva già sentito parlare avendone appreso l'elevato ruolo ricoperto all'interno della Questura di Palermo. Successivamente, egli aveva constatato che l'indicazione fattagli dal Caro sull'identità di quei due uomini (Riccobono e Contrada) corrispondeva al vero, avendo visto alcune fotografie su giornali ritraenti entrambi i soggetti. In occasione dell'incontro "Al Delfino" egli aveva appreso da Rosario Caro che Contrada era un fratello massone, a disposizione di “Cosa Nostra”, un "buon amico" a cui potersi rivolgere in caso di bisogno o di problemi con la Polizia; che già il fratello Federico aveva ottenuto, grazie alla sua intercessione, il rilascio del porto di pistola e che anche lui era in attesa di ricevere il porto d’armi (enunciazione, quest’ultima, del cui significato si dirà esaminando i motivi di appello). L’avv. Messina, inoltre, gli aveva indicato in Contrada la fonte delle informazioni dategli in anticipo in ordine a grosse operazioni di polizia eseguite nel Trapanese, e, per quanto concerneva esso collaborante, a Campobello di Mazara; informazioni grazie a cui egli aveva potuto occultare in tempo le armi che deteneva nella propria abitazione. In altre occasioni, e cioè per operazioni di Polizia in ambito locale, era stato 236
  • 237. preavvisato da tale Pellegrino, ispettore di Polizia presso il Commissariato di Mazara del Vallo, cognato di Nunzio Spezia, "uomo d'onore" della famiglia di Campobello di Mazara. Il Tribunale, quindi, rassegnava gli elementi a sostegno della positiva verifica della attendibilità intrinseca, estrinseca e del contributo del collaborante. ******* Ampia trattazione è state dedicata dai difensori appellanti alle censure riguardanti le propalazioni di Rosario Spatola, svolte nel volume V, capitolo V dell’Atto di impugnazione (pagine da 19 a 126 ) ed oggetto esclusivo delle 245 pagine di cui si compongono i due tomi del volume I dei Motivi nuovi. Giova muovere, in ordine logico, dalle doglianze che si riferiscono alla personalità dello Spatola, ai tempi ed alle ragioni della sua collaborazione, e dunque alla sua credibilità soggettiva, posta in discussione dalla Difesa sulla base di alcuni rilievi riassumibili nel concetto che le sue “qualità personali e delinquenziali” - indicate nell’essere figlio di un poliziotto, nell’avere gravitato nell’essere stato nell'ambiente sospettato di della sfruttare o prostituzione, agevolare la prostituzione, nell’essere stato un cocainomane, nell’avere riportato condanne per emissione di assegni a vuoto, per bancarotta fraudolenta, appropriazione indebita e furto sarebbero <<tutte contrastanti e inconciliabili con i canoni ineludibili e inflessibili posti a fondamento dell'appartenenza a 237
  • 238. Cosa Nostra>> (pagine 1-15 Tomo I, volume I dei “Motivi Nuovi”). A questo riguardo, nulla può aggiungersi alle esaustive e persuasive considerazioni operate dal Tribunale in ordine ai rilievi riguardanti la paternità - distante e sostanzialmente rinnegata - del collaborante e circa le significative eccezioni alla regola della non ammissione in “Cosa Nostra” dei figli di esponenti delle Forze dell’Ordine (pagine 908 e seguenti della sentenza appellata),così come è sufficiente rinviare alle osservazioni svolte alle pagine da 924 a 927 della sentenza appellata a proposito della pregressa qualità di consumatore di cocaina dello Spatola. Non emerge, poi, dal certificato penale del collaborante alcun precedente in materia di prostituzione, né depone nel senso che egli esercitasse il lenocinio la pregressa frequentazione con meretrici 29. I difensori appellanti, nel corso della discussione, hanno fatto riferimento alla sentenza resa dal Tribunale di Trapani il 31.10.1997 nei confronti dell'On. Vincenzo Culicchia, della quale avevano chiesto l’acquisizione in via di rinnovazione 29 Il teste Michele Messineo all’udienza del 28 marzo 1995, ha dichiarato che tale Vaiana Lucia, come riferitogli da personale del Commissariato di Castelvetrano, da lui all’epoca diretto, e dal di lei difensore, arrestata nel 1977 unitamente al convivente per favoreggiamento alla prostituzione,al momento di essere ristretta in carcere aveva chiesto di lasciare le chiavi di casa allo Spatola, che successivamente aveva querelato per appropriazione indebita; che, inoltre, in epoca imprecisata,era stato imposto il rimpatrio ex art. 2 L.n.1423/556 allo stesso Spatola, accompagnato in Commissariato unitamente due donne che i Carabinieri avevano riferito esercitare il meretricio. 238
  • 239. parziale della istruzione dibattimentale a pag. 11 del volume A dei motivi nuovi. Hanno dedotto, in particolare, alle udienze del 27 ottobre e del 10 novembre 2005, che, come risulterebbe da quella decisione, la stessa qualità di associato mafioso dello Spatola era stata posta in dubbio dai collaboratori di giustizia Sinacori, Patti e Bono. Orbene, la produzione della sentenza in questione non venne ammessa dalla Corte davanti alla quale si svolse il primo dibattimento di appello a cagione del suo non intervenuto passaggio in giudicato, né della sua irrevocabilità è stata data prova in questo dibattimento, di tal che non è possibile apprezzarne i contenuti ai fini della credibilità dello Spatola, peraltro adeguatamente verificata in questo processo con riguardo all’odierno imputato. Per contro, l’appartenenza dello Spatola al sodalizio mafioso,quale affiliato alla “famiglia” di Campobello di Mazara è stata accertata con la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala il 21/12/1992 nell’ambito del procedimento nei confronti di Alfano Nicolò ed altri, parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza in data 19/3/1994, divenuta irrevocabile in data 27/3/1995, pronunce acquisite all'udienza del 22 settembre 1995 ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., ed ha trovato riscontro nell’insieme degli elementi vagliati dal Tribunale nel paragrafo “Attendibilità intrinseca del 239
  • 240. collaboratore di giustizia Rosario Spatola” (pagine 892 - 930 della sentenza appellata). Per altro verso, elevata attendibilità intrinseca, oltre che la veste di mafioso, di Rosario Spatola sono state attestate sia nella citata sentenza Alfano del Tribunale di Marsala (cfr. pagine 92 e segg.), sia nella sentenza di condanna resa dal Tribunale di Palermo il 9 luglio 1997 nei confronti di Mandalari Giuseppe, imputato del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa <<per avere contribuito sistematicamente alla realizzazione degli scopi criminali della organizzazione mafiosa denominata " Cosa Nostra", assumendo la gestione delle attività economiche degli esponenti dell'organizzazione, tra cui RIINA Salvatore, LEGGIO Luciano, AGATE Mariano ed altri, e compiendo, avvalendosi (strumentalmente e a fini devianti) anche della solidarietà che il vincolo massonico comporta, una pluralità di atti diretti a rafforzare le capacità criminali dell' organizzazione stessa, volti tra l'altro all'aggiustamento dei processi. In Palermo, sino alla data di applicazione della misura cautelare>> 30 ; sentenza prodotta nel primo dibattimento di appello all’udienza del 24 marzo 2000, confermata in grado di appello e divenuta irrevocabile in data 7 aprile 1999. Alle pagine 51-52 della motivazione si afferma, infatti che <<…lo Spatola, uomo d'onore della famiglia di Campobello di 30 E cioè sino al 13.12.1994, come si desume dalla intestazione della sentenza. che indica la datadi arresto del Mandalari. 240
  • 241. Mazara dal 1973, ha permesso di squarciare un velo sulla sussistenza ed organizzazione delle famiglie mafiose trapanesi. Dalle sue dichiarazioni è emersa la stretta colleganza tra le citate famiglie e quelle facenti capo al territorio della provincia di Palermo, i cui contatti non erano quindi solamente frutto di fattori occasionali bensì conseguenza di una precisa organizzazione territoriale, nella quale i singoli rappresentanti provinciali coordinavano le problematiche criminali riguardanti i rispettivi territori. Sulla sua attendibilità si sono già pronunciati, positivamente, numerosi Tribunali sia in fase di giudizio incidentale di riesame che in sede di deliberazione delle sentenze e le rispettive pronunce hanno trovato definitiva conferma nelle decisioni della Corte di Cassazione. Deve, inoltre, essere ribadita la particolare rilevanza della. principale fonte di notizie dello Spatola, costituita dall'Avv. Antonio Messina, anch'egli uomo d'onore di particolare rilievo, già coinvolto negli anni '70 nel procedimento per il rapimento Corleo e, successivamente, definitivamente condannato per la sua appartenenza a Cosa Nostra e per il ruolo svolto nel traffico internazionale di stupefacenti. Nel corso dell'audizione dibattimentale il collaboratore ha precisato circostanze relative alla partecipazione alla vita massonica da parte dei fratelli Caro che sono risultate integralmente confermate in esito all'escussione di questi ultimi. 241
  • 242. Le dichiarazioni dello stesso, ritenute in più procedimenti puntuali e dotate di generica attendibilità, devono, pertanto, essere analogamente valutate>>. Gli stessi difensori appellanti, del resto, muovono dichiaratamente dal presupposto della qualità di associato mafioso di Rosario Spatola quando, a proposito del suo ritardo nella formulazione delle accuse a carico dell’odierno imputato (pagine 30 e 31 volume primo, tomo primo dei motivi nuovi) osservano : <<E' semplicemente irragionevole o assurdo ritenere che Spatola - il cui spessore criminale, la appartenenza a Cosa Nostra, le attività delinquenziali, specie nel settore dei traffici di stupefacenti, i rapporti con esponenti della mafia trapanese e palermitana, il notevole contributo per far luce su episodi delittuosi e su responsabilità di altri criminali mafiosi, sono stati descritti ed evidenziati dal Tribunale (sentenza pagg. da 891 a 929) - abbia avuto remore o timori di confidare ad alti e qualificati esponenti delle Istituzioni ai quali si era affidato o era loro stato affidato (il Procuratore Borsellino, l'Alto Commissario Sica, i Magistrati Di Maggio e Misiani, distaccati questi ultimi due all'Alto Commissariato, ecc), che in quell'Ufficio ove si dovevano raccogliere le sue propalazioni ed ove doveva essere protetto, si annidava un funzionario "colluso con la mafia" e "affiliato alla massoneria" (il dott. D'Antone che - ed è opportuno ricordarlo - aveva operato per diciotto anni 1971/1989- a Palermo negli apparati investigativi, ricoprendo 242
  • 243. anche le cariche di Capo della Squadra Mobile - 1981-1985 - e di Dirigente della Criminalpol - 1985-1989)>>. Il riferimento al ritardo nelle accuse dello Spatola ed alla figura del dott. D’antone offre il destro per vagliare l’ulteriore sviluppo delle doglianze in punto di credibilità soggettiva del dichiarante (pagine da 19 ad 81 del volume primo, tomo primo dei motivi nuovi). Poiché il relativo materiale logico è stato in massima parte già sviscerato nella motivazione della sentenza appellata (pagine 909-924 e 927-930), mette conto soffermarsi unicamente sui momenti essenziali delle censure difensive. Si assume, innanzitutto, a proposito delle dichiarazioni a carico del dott. D’Antone - frutto, stando al narrato del collaborante, di notizie apprese dal mafioso Stefano Barbera e successivamente confermate e precisate dai fratelli Rosario Caro e Federico Caro - che << La genericità, la vaghezza, l'imprecisione, l'inconsistenza, la contraddittorietà, la banalità, la mancanza di un solo fatto concreto, di un particolare, di un'azione, di un qualsivoglia riscontro o possibilità di riscontro, sono tutti elementi che danno il senso e la misura della totale assenza di serietà, attendibilità e credibilità di un pentito come Spatola. Nel dire queste cose sul dott. D'Antone, che non avrebbero meritato alcuna considerazione, Spatola ha tentato di conseguire due risultati: colpire un funzionario di polizia che per tanti anni 243
  • 244. ha lavorato a fianco del dott. Contrada e dare una giustificazione all'inaccettabile ritardo (oltre tre anni) delle sue propalazioni>> (pag. 23 Vol. I Tomo I dei Motivi Nuovi). Orbene, è vero che lo Spatola non ha enunciato accuse nei riguardi di D’Antone al di là della generica disponibilità a fare favori e dell’esistenza di contatti con esponenti mafiosi. E’ pur vero, però, che l’affermazione di essere stato intimorito dalla inaspettata constatazione della sua presenza a Roma, negli Uffici dell’Alto Commissario, ha ricevuto un pregnante riscontro dalla sentenza di condanna dello stesso D’Antone per concorso esterno in associazione mafiosa, resa dal Tribunale di Palermo in data 22 giugno 2000, irrevocabile il 26 maggio 2004 a seguito del rigetto del ricorso per cassazione, prodotta in questo dibattimento di appello31. Peraltro, il timore, l’agitazione, coincisi con la “chiusura” del collaborante, sono stati confermati dalla testimonianza del maresciallo CC Enrico Ciavattini, cui era strato affidato lo stesso Spatola. Né vale osservare che il D’Antone, tra il 1978 ed il 1979 - epoca in cui Rosario Spatola aveva affermato che gli era stato indicato dal mafioso Stefano Barbera, all’interno del bar Cordaro - dirigesse la sezione “Costumi”, e quindi non potesse agevolare “Cosa Nostra”. 31 La condotta ritenuta a carico del predetto dott. D’Antone (<< ..per avere, nella qualità di funzionario di P.S. , contribuito sistematicamente alle attività ed agli scopi criminali dell’associazione per delinquere denominata Cosa Nostra, in particolare fornendo agli appartenenti a quella consorteria notizie riservate, riguardanti indagini ed operazioni di polizia da svolgere nei confronti stessi…>> è del tutto analoga a quella contestata all’imputato. 244
  • 245. In primo luogo, invero, gli stessi difensori appellanti ricordano che (pag. 105 Vol. IX dell’Atto di impugnazione e pag. 20 tomo I vol. I dei Motivi nuovi), negli anni in cui aveva prestato servizio alla Squadra Mobile (1971 - 1981), egli si era prevalentemente interessato non solo di indagini sulla criminalità comune ma anche, sia pure sporadicamente, di indagini sulla criminalità mafiosa, occupandosi anche di reati in materia di stupefacenti, di gioco d’azzardo e di attentati dinamitardi (ed è notorio che reati prima facie pertinenti al mondo della criminalità comune, come quelli in materia di stupefacenti, trovano sovente addentellato nel mondo della criminalità mafiosa). In secondo luogo lo Spatola ha riferito che le indicazioni del Barbera erano state confermate da quelle dei fratelli Rosario e Federico Caro nei primi anni ottanta del novecento, e cioè in un’epoca compatibile con quella in cui il dott. D’Antone era stato (dal 1981 al 1985) Dirigente della Squadra Mobile. Nè, per altro verso, è conducente l’ulteriore osservazione, svolta alle pagine 98, 99 e 100 del volume 5 dell’Atto di impugnazione, che il pentito Spatola, avendo fatto i nomi dei funzionari Contrada e D’Antone quali “fratelli”, << nulla abbia riferito sulla appartenenza alla massoneria, certa e provata dall'esame degli elenchi di affiliati a logge massoniche (cfr.: testimonianza Cap. Bruno - D.I.A.- ud. del 12 ottobre 1995), di altri funzionari della Questura, quali il dott. Giovanni Console, già funzionario della Criminalpol di Palermo, il dott. Salvatore Pernice, ufficiale medico della polizia, il Ten. Col. Domenico Trozzi, già Comandante del Nucleo Elicotteri di 245
  • 246. Palermo, il dott. Giacomo Orestano, già Capo di Gabinetto della Questuta di Palermo, il dott. Giuseppe Varchi, già Vice Questore Vicario di Trapani, Il dott. Giuseppe Impallomeni, già Dirigente Squadra Mobile di Palermo (questi ultimi due erano aderenti alla loggia massonica della P2), il dott. Giuseppe Nicolicchia, già Questore di Palermo nel 1980-1981>>. Così come, infatti, l’indicazione di D’Antone era scaturita dalla specifica occasione della sua presenza al bar Cordaro, segnalata allo Spatola dal mafioso Stefano Barbera, tema successivamente ripreso con i fratelli Caro, il riferimento all’odierno imputato aveva tratto spunto dall’episodio dell’incontro al ristorante “Il Delfino”. E’ plausibile, dunque, che al collaborante non sovvenissero i nomi di altri funzionari di Polizia appartenenti alla massoneria, della cui esistenza, peraltro, egli ha detto di essere al corrente (pag. 14 trascrizione udienza 27.4.1994) . Oltretutto, soltanto dei predetti D’Antone e Contrada egli ha riferito, de relato, la qualità di “fratelli” a disposizione di Cosa Nostra, e non semplicemente di massoni; qualità non emersa, per quanto è dato sapere, rispetto ad altri funzionari di Polizia. Tanto premesso, la circostanza che Rosario Spatola abbia fatto le sue prime rivelazioni sul conto dell’odierno imputato soltanto nel corso dell’interrogatorio del 16 dicembre 1992, pur avendo iniziato la sua collaborazione con la Giustizia nel settembre 1989, non è in alcun modo sintomo di inaffidabilità. Secondo i difensori appellanti (pagine 30 e 31 tomo I vol. I dei Motivi nuovi) sarebbe <<semplicemente irragionevole o assurdo ritenere che 246
  • 247. Spatola abbia avuto remore o timori di confidare ad alti e qualificati esponenti delle Istituzioni ai quali si era affidato o era loro stato affidato (il Procuratore Borsellino, l'Alto Commissario Sica, i Magistrati Di Maggio e Misiani, distaccati questi ultimi due all'Alto Commissariato, ecc), che in quell'Ufficio ove si dovevano raccogliere le sue propalazioni ed ove doveva essere protetto, si annidava un funzionario "colluso con la mafia" e "affiliato alla massoneria" . Ma anche se avesse ritenuto opportuno non dire nulla sul dott. D'Antone perché questi era in servizio all'Alto Commissariato, non si comprende per quale motivo non avrebbe potuto riferire ciò che sapeva sul dott. Contrada, che in quegli anni svolgeva la sua attività in altro Organismo e cioè al S.I.S.DE, come dichiarato dallo stesso Spatola>>. Inoltre (pagine 36, 37 e 38, ibidem) <<Si pone il grosso interrogativo di quali infauste o nefande conseguenze temeva di rimanere vittima lo Spatola se, nel 1989 o 1990 o 1991 o 1992 (sino al 16 dicembre) avesse enunciato accuse a carico di Contrada e D'Antone: temeva forse che i due, o l'uno o l'altro, l'avrebbero ucciso o fatto uccidere, una volta che si fossero visti accusati, cioè, dopo essere stati accusati. Ma non è più ragionevole pensare - se si entra in una aberrante logica del genere - che tale pericolo avrebbe corso non parlando, perché se lui, mafioso, era depositario di notizie segrete sulla collusione mafiosa di Contrada e D'Antone e se questi veramente fossero stati collusi, avrebbero agito in linea preventiva non soltanto contro Spatola ma contro tutti i mafiosi pentiti che non li 247
  • 248. avevano ancora accusati, ma che avrebbero potuto farlo e contro tutti i mafiosi predisposti al pentimento.... O temeva, forse, che accusando Contrada e/o D'Antone sarebbe stato privato della protezione e lasciato alla mercé della vendetta della mafia? Oppure temeva di non essere creduto e, quindi, di essere incriminato per calunnia, ma in tal caso non si comprende come tale timore, nutrito per gli anni precedenti, sia poi scomparso il 16 dicembre 1992, dinanzi al Proc. Agg. Aliquò, in servizio alla Procura di Palermo da moltissimi anni. Oppure, si sarebbe determinato all'accusa perché ha intuito o saputo o qualcuno lo ha informato che di lì a poco sarebbe passato sotto la protezione del Servizio Centrale Protezione o della D.I.A., essendo in fase di scioglimento l'Ufficio dell'Alto Commissario, o, ancora, perché qualcuno gli ha segnalato che di lì a poco Contrada e D'Antone sarebbero stati arrestati, o perlomeno il dott. Contrada, come in effetti si è verificato>>. Quest’ultima osservazione prelude - nell’ottica di un complotto tradottosi in una regia delle accuse dei collaboranti - a quella secondo cui (pag. 38, ibidem) <<le propalazioni di Spatola sul dott. Contrada del 16.12.1992 e successive del 25.3. sono un pedissequo adeguamento a quelle precedenti di Mutolo del 23.10.1992, di Marchese del 4.11.1992 e di Buscetta del 25.11.1992, onde concretizzare la conferma, l'incrocio, la "convergenza molteplice" delle accuse>>. Le superiori deduzioni sono, all’evidenza, infondate. 248
  • 249. Va considerato, infatti, che la comparsa del dott. D’Antone nella stanza del dott. De Luca (pag. 916 ad finem della sentenza appellata) coincise con la fase del primo e preliminare contatto tra lo Spatola - sino a quel momento “gestito” della Procura della Repubblica di Marsala - e l’Ufficio dell’Alto Commissario, allorquando la famiglia del collaborante non era stata ancora trasferita dalla Sicilia (pag. 918, ibidem). In tale frangente, il carattere ambientale della sfiducia nutrita dallo stesso Spatola, il suo timore di bruciarsi accusando degli “intoccabili”, la sua diffidenza nei riguardi del sistema in cui era stato inserito - ben diverso dall’ambiente nel quale la sua collaborazione aveva avuto inizio, percepito come protettivo anche in forza del rapporto di fiducia con il Procuratore Paolo Borsellino - ben spiegano il suo silenzio sull’imputato ("Ma pensai bene che il silenzio in quel caso era d'oro... ma sa su mille persone per bene ne basta una per farti paura... ", pag. 62, ud. 27.4.1994). E’ del tutto plausibile, cioè, che lo Spatola, consapevole che la sua veste di collaborante avrebbe comportato il suo affidamento all’Ufficio dell’Alto Commissario, avesse ritenuto più prudente tacere a prescindere dalla eventualità di probabili, ulteriori colloqui con il Procuratore Borsellino. Parimenti plausibile, a questa stregua, è il fatto che egli non si sentisse in grado di distinguere tra funzionari affidabili ed inaffidabili, e quindi non 249
  • 250. avesse cercato, ad esempio, come suoi referenti l'Alto Commissario Sica o i magistrati Di Maggio e Misiani. Né può convenirsi sull’osservazione secondo cui, quand’anche <<avesse ritenuto opportuno non dire nulla sul dott. D'Antone perché questi era in servizio all'Alto Commissariato>>, lo Spatola avrebbe ben potuto <<riferire ciò che sapeva sul dott. Contrada, che in quegli anni svolgeva la sua attività in altro Organismo e cioè al S.I.S.DE>>. Egli, infatti, aveva rivolto, nei riguardi dei due funzionari, accuse di collusione di tenore analogo ed attinte dai medesimi referenti (i fratelli Caro), e quindi non è pensabile che si esponesse nei confronti dell’uno tacendo sull’altro. Ed ancora, il metus ambientale, il timore dei riguardi del sistema, l’intervenuta diffidenza nei confronti delle Istituzioni valgono a fugare le perplessità difensive su quali <<infauste o nefande conseguenze>> avrebbe potuto paventare lo Spatola laddove << nel 1989 o 1990 o 1991 o 1992 (sino al 16 dicembre) avesse enunciato accuse a carico di Contrada e D'Antone>>. Che, poi, lo Spatola non avesse detto nulla dell’odierno imputato nei primi due mesi della sua collaborazione, e cioè durante la sua permanenza a Marsala, trova una evidente spiegazione nel fatto che le notizie di immediato interesse per la Procura marsalese, tali da costituire lo spunto per eventuali 250
  • 251. domande, riguardavano fatti di reato di competenza di quel circondario. I difensori hanno ulteriormente dedotto che per lo Spatola sarebbe stato più rischioso tacere che parlare ove fosse stato davvero <<depositario di notizie segrete sulla collusione mafiosa>> di Contrada e D'Antone, sul rilievo che <<se questi veramente fossero stati collusi, avrebbero agito in linea preventiva non soltanto contro Spatola ma contro tutti i mafiosi pentiti che non li avevano ancora accusati, ma che avrebbero potuto farlo e contro tutti i mafiosi predisposti al pentimento....>>. A tale provocazione dialettica è agevole opporre che il silenzio avrebbe garantito tranquillità e credibilità allo stesso Spatola senza esporre ad ulteriori rischi i predetti funzionari (nei cui riguardi, peraltro, nessuno ha mai ipotizzato il proposito di fare sopprimere fisicamente i loro potenziali accusatori, ammesso e non concesso che tutti costoro fossero a priori individuabili). Chiarite, dunque, le ragioni della “chiusura” di Rosario Spatola, va rilevato come il collaborante abbia dato adeguata contezza del motivo per cui, soltanto in occasione dell’interrogatorio del 16 dicembre 1992, il timore di non essere creduto avesse ceduto il passo al proposito di esternare i suoi primi ricordi su fatti riguardanti l’imputato. Premesso, infatti, che - come chiarito dallo Spatola - cioè il primo successivo alle stragi di Capaci e di via D’Amelio, tenuto 251
  • 252. del settembre 1992, aveva riguardato tutt’altro argomento, e cioè quanto, a sua conoscenza, di interesse per l’omicidio Lima, appare accettabile la giustificazione di avere voluto onorare la memoria dei giudici Falcone e Borsellino, vittime delle stragi del 23 maggio e del 19 luglio 1992. Essa, infatti, al di là della sua valenza morale, della quale la Difesa dubita in relazione alla personalità dello Spatola, trae consistenza anche da uno specifico episodio da lui riferito, e cioè l’arresto del latitante Pier Maurizio Cecchini, che giova lumeggiare - al fine di comprenderne i nessi e l’attualità rispetto alle indicazioni riguardanti Contrada - più di quanto non abbia fatto il Tribunale. Secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza appellata (pag. 904-905, 915- 916, 929), lo Spatola aveva segnalato ad una “volante” della Polizia la presenza, nei pressi della sua abitazione, a Roma, del latitante Pier Maurizio Cecchini, colpito da ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. di Marsala a seguito delle sue accuse. Tale evento, tempestivamente comunicato per le vie brevi al Procuratore Borsellino - che si era precipitato a Roma per interrogare il Cecchini, sperando che potesse svelare il motivo per cui si trovava in quel luogo, a così breve distanza dall'abitazione del collaborante - aveva determinato il cambiamento della sistemazione logistica dello stesso Spatola. 252
  • 253. Quest’ultimo, dunque, nel corso dell’interrogatorio del 16/12/1992 aveva ritenuto di riferire quanto a sua conoscenza sull’odierno imputato prendendo spunto dall’episodio di quel temuto attentato alla sua vita, memore del particolare vincolo di riconoscenza nutrito nei confronti del dott. Borsellino. Ora, l’esame del 10 ottobre 1994 offre, ad avviso di questa Corte, uno spunto ulteriore. Lo Spatola, a proposito del modo in cui poteva essere stata localizzata la sua abitazione, adombra il sospetto che qualcuno, all’interno degli Uffici dell’Alto Commissario, avesse voluto esporlo ad una azione ritorsiva o intimidativa del Cecchini. Egli, infatti, riferisce (pagine 62 e 63 della trascrizione) che <<dopo questo fatto praticamente qualcuno, anche una funzionaria disse "sa le possono avere intercettato una telefonata tra lei e la Filippello 32, qualcuno... dice non bisogna fidarsi"... al che io li lasciavo parlare e lasciavo credere che,sì poteva essere stata questa telefonata della Filippello... perché qualcuno... perché si era arrivati a me in questo modo, cioè lasciavo credere quello che loro così insinuavano, parlavano... non dicevo di avere, come dire, sospetti verso l'Alto Commissariato, verso nessuno, e tutt'oggi non posso dire, fare alcuna accusa verso queste persone. Lasciavo credere che fosse potuto succedere in questo modo, tramite la Filippello, poi 32 Ex convivente"more uxorio" di L'Ala Natale, già capo della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, che aveva introdotto lo Spatola nell'ambito dell'organizzazione criminale " Cosa Nostra"(pag. 873 e segg. della sentenza appellata). 253
  • 254. quando fui interrogato dissi che... ed è verbalizzato, io non sospetto, non avevo mai sospettato e non sospetto tutt'oggi della Filippello, però lo lasciavo credere, mi faceva comodo così>>. Il collaborante ha soggiunto che, la sera stessa dell’arresto del Cecchini, era pervenuta a casa della sorella una telefonata di una persona che, esprimendosi con un accento palermitano così marcato da apparire artificioso, aveva detto <<stu cornuto di sbirro per questa volta l'ha fatta franca>>. In tale circostanza, egli aveva pensato all’avv. Antonio Messina, aduso ad ostentare quell’accento, sospettando che fosse stato al corrente della presenza del Cecchini A questa stregua, il senso di gratitudine verso il dott. Borsellino, alla base dell’impulso dello Spatola di aprirsi, appare derivato dall’idea dell’antitesi tra un uomo delle istituzioni che lo aveva protetto (già a Marsala, da due attentati) e qualcuno che, all’interno delle istituzioni stesse, lo aveva tradito, rivelando il suo domicilio ad esponenti mafiosi. Infine, l’ipotesi, prospettata dai difensori appellanti, secondo cui lo Spatola si sarebbe determinato a parlare di Contrada e di D'Antone <<perché ha intuito o saputo o qualcuno lo ha informato che di lì a poco sarebbe passato sotto la protezione del Servizio Centrale Protezione o della D.I.A., essendo in fase di scioglimento l'Ufficio dell'Alto Commissario, o, ancora, perché qualcuno gli ha segnalato che di lì a poco che di lì a 254
  • 255. poco Contrada e D'Antone sarebbero stati arrestati, o perlomeno il dott. Contrada, come in effetti si è verificato>> ripropone la teoria del complotto. Gli stessi difensori assumono, infatti, che occorreva - come tassello della costruzione dell’accusa - una collaborazione che: • ampliasse l’ambito territoriale delle “soffiate dell’imputato” (nella specie riguardanti, secondo il narrato di Spatola, operazioni di Polizia nel Trapanese); • desse consistenza, al contempo, con un narrato de visu, alla tesi del rapporto diretto Contrada - Riccobono, sino a quel momento oggetto di propalazioni de relato (come avvenuto, nel caso di specie, con l’episodio del pranzo al ristorante “Il Delfino”). Al riguardo, è’ appena il caso di ribadire che la convergenza di più collaborazioni non denota una loro preordinazione o regia (che necessariamente dovrebbe essere estesa compendio dei contributi), ma può, al contrario - all’intero salva la doverosa verifica della originalità ed autonomia di ciascuna collaborazione, che il primo giudice ha compiuto in modo esaustivo anche con riguardo a Rosario Spatola - formare o rafforzare il quadro accusatorio. L’affidabilità, e quindi la credibilità intrinseca di Rosario Spatola, sono state messe in discussione dalla Difesa anche a seguito del diniego di proroga del programma di protezione del collaborante, diniego sopravvenuto al giudizio di primo grado. 255
  • 256. Il provvedimento, recante la data del 27 giugno 1997 e prodotto all’udienza dell’undici marzo 1999 nell’ambito del primo dibattimento di appello, non incide, ad avviso di questa Corte, sul positivo giudizio di attendibilità intrinseca formulato dal Tribunale. Lo Spatola, infatti, all’udienza del 3 dicembre 1998 ha integralmente confermato le dichiarazioni rese in primo grado nei riguardi di Contrada pur non essendo, ormai, sottoposto a programma di protezione, e cioè pur non godendo più benefici ad esso correlati ed essendo esposto ai rischi connessi alla sua mancata proroga. Altro indicatore di genuinità è il fatto, rilevabile dallo stesso tenore del provvedimento, che le violazioni all’origine del diniego di proroga sono successive alle deposizioni dibattimentali del 1994 (si fa riferimento alle note del servizio centrale di protezione in data 12 aprile 1996, 25 maggio 1996, 17 settembre 1996, 20 novembre 1996, 3 gennaio 1997, 24 gennaio 1997, 17 febbraio 1997, 19 marzo 1997 e 22 marzo 1997). Esse, inoltre, involgono essenzialmente l’incapacità dello Spatola di tutelare se stesso, non, dunque, la constatazione di possibili subornazioni o accordi fraudolenti (recita il provvedimento <<sono stati denunciati in particolare, la sistematica violazione l’intrattenimento di degli rapporti 256 obblighi con altri di riservatezza; collaboratori di
  • 257. giustizia;l’intestazione di una propria autovettura alla moglie di un altro collaboratore di giustizia; la mancata produzione della documentazione relativa ad acquisti, per i quali aveva ottenuto a sua richiesta un contributo economico “una tantum”; il rilascio di interviste non autorizzate; il disvelamento della località protetta e del relativo recapito telefonico; la ripetuta formulazione di istanze spropositate e non accoglibili; la rinuncia alla scorta per recarsi a rendere dichiarazioni dinanzi all’Autorità Giudiziaria; il rifiuto di accettare il cambiamento del domicilio protetto presso il quale aveva denunciato di avere ricevuto minacce; ed i numerosi problemi generati al Servizio Centrale di protezione, nei confronti del quale non esercitava la dovuta collaborazione affinchè potessero essere adottate adeguate misure di tutela>>). ******** La verifica della attendibilità intrinseca di Rosario Spatola intercetta anche gli argomenti - e le relative censure - della presunta affiliazione massonica dell’imputato e del suo interessamento per fare ottenere i porti d’arma ai fratelli Rosario e Federico Caro. Del primo argomento (massoneria) si parla diffusamente alle pagine da 19 a 126 del volume V capitolo V dell’Atto di impugnazione, oltre che nell’intero tomo secondo del volume primo dei motivi nuovi. 257
  • 258. Il secondo argomento (interessamento nel rilascio dei porti d’arma ai fratelli Caro) è stato sviluppato nelle pagine 117-126 del volume V capitolo V dell’Atto di impugnazione, nonché nelle pagine 191-227 del tomo primo del volume primo dei Motivi nuovi. Quanto alla presunta qualità di “fratello” attribuita a Contrada, della quale lo Spatola ha riferito di avere appreso dai fratelli Caro, deve essere condivisa l’osservazione del Tribunale secondo cui, pur non avendo le risultanze dibattimentali consentito di acquisire la prova dell’appartenenza dell’imputato alla Massoneria, intesa come regolare iscrizione a logge ufficiali, emergente da risultanze documentali o testimoniali, la credibilità del collaborante non ne risulta infirmata, come non è stata smentita l’attendibilità delle sue fonti. Ragioni di brevità espositiva impongono, innanzitutto, di rinviare a tutte le considerazioni svolte dal Tribunale al fine di evidenziare come soggetti indicati come massoni da Rosario Spatola, e cioè i Caro, l’armiere Dieli ed il politico Benito Vella (pagine 950-959) abbiano maldestramente minimizzato (i primi) o mendacemente negato (il secondo) o, altrettanto mendacemente, riferito di non ricordare (il terzo) i loro rapporti con il collaborante. Allo stesso modo, va fatto rinvio alle considerazioni poste da quel giudice a sostegno della conclusione che l’avv. Antonio Messina non aveva detto il vero, 258
  • 259. smentendo le dichiarazioni dello stesso Spatola circa le affermazioni attribuitegli dal collaborante (pagine 965-970). Dovendosi, dunque, condividere le valutazioni circa la genuinità delle dichiarazioni de relato di Rosario Spatola - e quindi, per quanto qui interessa, circa la veridicità della circostanza che i Caro avessero definito l’odierno imputato“un fratello”- non è affatto irragionevole ritenere che gli stessi Caro, da massoni, nutrissero la plausibile convinzione che si potesse comunque contare su Contrada. Militano in questa direzione ulteriori emergenze, acquisite nel primo dibattimento di appello. Segnatamente, come ricordato dal Procuratore Generale nella memoria depositata nel corso di questo giudizio il 14 novembre 2005, con la sentenza resa nei confronti di Michele Sindona + 25 in data 18 marzo 1986, parzialmente riformata dalla Corte di Assise di Appello di Milano con sentenza del 5 marzo 1987, divenuta irrevocabile, prodotta nel primo dibattimento di appello all’udienza del 22 marzo 2000, la Corte di Assise di Milano accertò che il simulato sequestro dello stesso Sindona era stato propiziato e gestito da Cosa Nostra siciliana in collegamento con la mafia siculo-americana, nonché dalla Massoneria 33. 33 Due giorni dopo, la sentenza della Corte di Assise di Milano, come è notorio, il Sindona morì avvelenato nel carcere di Voghera subito dopo avere bevuto un caffè in cui era stato messo del cianuro. 259
  • 260. Tale conclusione è stata ulteriormente avvalorata dalla già menzionata sentenza di condanna resa dal Tribunale di Palermo il 9 luglio 1997 nei confronti di Mandalari Giuseppe, divenuta irrevocabile, sentenza prodotta nel primo dibattimento di appello all’udienza del 24 marzo 2000 (pagine 401-405). In essa, inoltre, per quanto qui rileva, nell’ambito del capitolo dedicato al tema “I rapporti tra mafia e massoneria” (pagine 348-405) è stato accertato come <<effettivamente sussistente un generale interesse dell'associazione mafiosa denominata “Cosa Nostra” all'infiltrazione in organismi associativi comprendenti personaggi delle istituzioni ….>>, funzionalmente diretta <<a consentire la costituzione di rapporti interpersonali degli esponenti dell'associazione mafiosa ed i rappresentanti più illustri della società civile al fine di garantire raggiungimento degli scopi della medesima organizzazione criminosa…>>(pagine 348 e 349). La sentenza Mandalari riporta le dichiarazioni dello stesso Rosario Spatola su un vertice tenuto nell'estate del 1979 nella casa di Federico Caro, appena ultimata, in contrada Tre Fontane di Campobello di Mazara, cui, tra gli altri, secondo quanto narrato dal collaborante, avevano partecipato Giuseppe Miceli Crimi (medico affiliato alla P2, sempre vicino a Michele Sindona nelle vari fasi del finto sequestro, oltre che autore del suo ferimento ad una gamba, preordinato a renderlo più verosimile), lo stesso Michele Sindona, Stefano Bontade, Ciccio 260
  • 261. Carollo (cognato di Antonino Pedone, gestore del ristorante “ Il Delfino” di Sferracavallo) ed altri massoni. Il ricordo di tale evento è stato legato dallo Spatola alla circostanza che il Miceli Crimi aveva donato agli altri fratelli una penna d'oro con su scritto il suo nome ed il grado, penna notata dal collaborante in possesso di Rosario Caro (pag. 375376). Orbene, per quanto non ne siano state accertate compiutamente le finalità, la verificazione di detto incontro (già menzionato nella sentenza resa dal Tribunale di Marsala nel procedimento contro Alfano ed altri, cfr. pag. 979 e seguenti della sentenza appellata) rafforza la prova dell’intreccio di rapporti tra mafia e massoneria deviata nella gestione del falso sequestro Sindona ed offre uno spaccato dello spessore di massone (di elevato grado, il 33) del livello delle conoscenze e quindi della attendibilità di Federico Caro, referente di Rosario Spatola. Nella stessa sentenza Mandalari, del resto, si osserva (pagine 378 e 379) : << Appare, invece, assai rilevante sottolineare la partecipazione alla vita massonica da parte dei fratelli Caro di Campobello, anch'essi uomini d'onore della medesima famiglia mafiosa, che costituivano la fonte principale di assunzione di informazioni da parte dello Spatola anche sull'esistenza dei rapporti tra uomini delle istituzioni ed esponenti mafiosi. Orbene, escussi all'udienza dibattimentale del 16 aprile 1997 i fratelli Caro Rosario e Caro Federico hanno confermato di 261
  • 262. avere ritualmente partecipato alla vita massonica quali affiliati alla loggia Triquetra, di Palermo che era solita riunirsi proprio in P.zza Verdi e di avere conosciuto il Mandalari intorno agli anni '70. Il Federico, poi, ha ammesso anche di avere conosciuto l’avv. Totò Messina di Campobello quale fratello massone ed ha ricordato di essere stato giudicato per il favoreggiamento di Michele Sindona. Tali dichiarazioni, pertanto, costituiscono un pregnante riscontro alla veridicità delle accuse dello Spatola, che possono, quindi, ritenersi confermate quantomeno con riferimento alla veridicità della fonte essendo stato appurato che sia i Caro che il Messina, indicati dal collaboratore quali abituali suoi informatori, erano soggetti coinvolti nella vita massonica ed al contempo inseriti negli ambienti criminali di Campobello se è vero che il Messina è già stato giudicato definitivamente e condannato in relazione alla sua partecipazione all'associazione mafiosa>>. Il Tribunale ha definito <<ambiguo, reticente e riduttivo>> , il comportamento processuale dell’imputato <<…in ordine ai rapporti con molti soggetti risultati iscritti a logge massoniche di cui facevano parte noti mafiosi (v. iscrizione dott. Camillo Albeggiani alla “Camea” di cui facevano parte Vitale, Foderà e Siino) e con altri risultati iscritti alla P2 e coinvolti nel falso 262
  • 263. sequestro Sindona>> (pagine 992 e 993 della sentenza appellata). Ritiene questa Corte che non possa negarsi, in linea generale, piena dignità logica alla proposizione difensiva secondo cui i contatti o i rapporti con massoni, o addirittura con iscritti alla loggia P2, non sono, in quanto tali, contatti o rapporti massonici, essendo giustificabili da ragioni di ufficio, di mera conoscenza o amicizia personale. Deve, tuttavia, convenirsi sulle perplessità manifestate dal Tribunale almeno su uno di tali rapporti, e cioè quello con l’avv. Salvatore Bellassai, capo gruppo della P2 per la Sicilia, perplessità non dissipate dal dato oggettivo del tempo trascorso tra le annotazioni sulle agende dell’imputato ed il momento in cui egli è stato chiamato a difendersi in questo processo, e quindi dalla difficoltà mnemonica di giustificarle. Sebbene le argomentazioni del primo giudice (pagine 986-992 della sentenza appellata) esauriscano in massima parte le censure svolte alle pagine 105-107 del volume 5 dei motivi di appello, deve rilevarsi che l’affermazione difensiva secondo cui prima del 2 febbraio 1978 (…) non esiste alcuna traccia di rapporti tra l'avv. Bellassai ed il dott. Contrada; ciò perché i due, prima del 1978 non si conoscevano>> non si concilia con le dichiarazioni dello stesso imputato. Questi, infatti, all’udienza del 29 settembre 1995 ha dichiarato di avere conosciuto l'avvocato Bellassai nell'anticamera del 263
  • 264. Questore Epifanio 34 << presso il quale l'avvocato stesso si era recato per portare dei biglietti di invito alla Festa del Mandorlo in fiore ad Agrigento, perchè era commissario straordinario dell'Ente Turismo di Agrigento>>. Ha soggiunto che, successivamente, il Questore lo aveva convocato nel suo ufficio Bellassai - dove aveva trovato lo stesso e lo aveva incaricato di occuparsi della vicenda relativa ad un presunto attentato ai suoi danni, perpetrato con un colpo di arma da fuoco alla sua Mercedes nei pressi di Lercara Friddi, mentre si stava recando a Ragusa. Egli, tuttavia, visionando l’autovettura oggetto dell’asserito attentato, si era reso conto che non si era trattato di un colpo di fucile, bensì di una pietra che aveva lievemente incrinato il parabrezza. A causa di tale episodio aveva avuto un paio di contatti telefonici con il Bellassai e non aveva mai saputo che era iscritto alla P2. Aveva affermato, inoltre,di non avere mai avuto con lui rapporti di natura personale se non quelli accennati per ragioni d’ufficio. Orbene, come evidenziato dal Procuratore Generale nella memoria depositata il 14 novembre 2005, dalla nota del 41198 del Centro Operativo D.I.A. di Palermo, cui è allegata nota del 231098 del Centro di Agrigento – entrambe prodotte nel primo dibattimento d’appello – è risultato che l’avv. Bellassai “ha ricoperto la carica di Commissario Straordinario dell’Azienda 34 Inizialmente l’imputato aveva menzionato il Questore Nicolicchia (insediatosi nel giugno 1980) , precisando successivamente di essere incorso in errore. 264
  • 265. Autonoma Soggiorno e Turismo di Agrigento, con D.A. nr. 160 del 06.12.1968, nonchè la carica di Presidente della predetta Azienda, con D.A. nr.254 del 02.10.1969, verosimilmente fino al gennaio 1975”; epoca, peraltro, antecedente al periodo ( dal 6 dicembre 1976 al 15 dicembre 1979) in cui il dott. Epifanio diresse la Questura di Palermo. A sua volta, l’avv. Bellassai, escusso all’udienza del 3/10/1995, assumendo di avere conosciuto Contrada in occasione del presunto attentato da lui patito il 22 gennaio 1978 quando ricopriva l’incarico di Commissario di governo degli Ospedali Riuniti di Ragusa, ha precisato di avere rinunciato dopo dieci giorni alla scorta della Criminalpol di Palermo e di essersi dimesso dopo alcuni mesi dal predetto incarico; non giustificandosi, quindi, la causale delle esigenze di sicurezza e del patito attentato che, nei motivi di appello viene attribuita ad annotazioni dell’imputato anche molti mesi successive (ad esempio, quella del 27 maggio 1978). Per altro verso, lo stesso Bellassai ha categoricamente escluso di avere mai incontrato Contrada ad eccezione dell’unica occasione in cui questi aveva ispezionato il parabrezza della sua autovettura, e di essersi mai recato presso il suo ufficio,: (P.M.: Ma di incontri, invece, personali? BELLASSAI S.:Esclusi, esclusi nel modo più assoluto. P.M.:E esclude di essersi mai recato presso l'ufficio del dottore Contrada? 265
  • 266. BELLASSAI S.:No. P.M.:In epoca successiva rispetto all'attentato. BELLASSAI S.:No, successiva mai. E però, risulta per tabulas l’annotazione in data 3/9/1979: <<avv. Bellassai - Genna Giovanni - qui ore 10>>, peraltro in concomitanza con il periodo del simulato sequestro di Michele Sindona. Va ricordato, a questo riguardo, che il predetto Bellassai, , capo gruppo della P2 per la Sicilia, fu colui che presentò a Giuseppe Miceli Crimi (medico e feritore di Sindona durante il finto sequestro) il massone Gaetano Piazza, il quale ospitò lo stesso Sindona a Caltanissetta la notte tra il 15 ed il 16 agosto 1979 e poi lo accompagnò a Palermo 35. Emerge, cioè, uno spettro di elementi che, avuto riguardo all’alto ruolo ricoperto, quale massone, dal Bellassai, avrebbero richiesto quantomeno una indicazione delle possibili causali di quell’incontro, se non una precisa giustificazione del suo contesto e delle sue ragioni. Del resto, la criticità del periodo in cui ricade questa annotazione non può essere disgiunta dal significato indiziante 35 Tanto risulta da pag. 260 della sentenza della Corte di Assise di Milano in data 18 marzo 1986 resa nei confronti di Michele Sindona ed altri 25 imputati e da pag. 380 della sentenza resa dal Tribunale di Palermo il 9 luglio 1997 nei confronti di Mandalari Giuseppe, imputato del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, irrevocabile il 7 aprile 1999, prodotta nel primo dibattimento di appello all’udienza del 24 marzo 2000. 266
  • 267. di alcuni comportamenti dell’imputato, di cui si è occupato analiticamente il Tribunale e dei quali si dirà appresso, e cioè: • la subitanea stesura del rapporto del 7 agosto 1979, spontaneamente redatto e da nessuno richiesto, con cui l’imputato stroncò le notizie apparse sulla stampa quello stesso giorno circa un incontro tra il dirigente della Squadra Mobile Boris Giuliano e l’avvocato Giorgio Ambrosoli, commissario liquidatore della Banca Privata Italiana di Michele Sindona, che avrebbe potuto far collegare i due omicidi tra di loro 36 (il Sindona venne dichiarato colpevole quale mandante dell’omicidio Ambrosoli dalla Corte di Assise di Milano con la citata sentenza del 18 marzo 1986); • la successiva condotta consistita nel dare alla stampa la notizia della convocazione - di fatto, così vanificata - dell’avv. Melzi e del maresciallo Gotelli, convocazione voluta da parte del magistrato inquirente dott. Vincenzo Geraci a dispetto del predetto rapporto del 7 agosto 1979 per chiarire la fondatezza delle voci relative all’incontro Giuliano-Ambrosoli; • la condotta tenuta dall’imputato in occasione dell’allontanamento del mafioso John Gambino, soggetto in costante contatto con il banchiere Michele Sindona durante il suo simulato sequestro. Infine, non apporta alcun elemento a favore dell’imputato il richiamo, operato dai difensori appellanti, alle risposte date 36 Con la citata sentenza della Corte di Assise di Milano Sindona venne ritenuto responsabile dell’omicidio Ambrosoli 267
  • 268. dall’avv. Bellassai alla domanda circa l’affiliazione di Contrada a logge massoniche (pag. 106 vol. 5 dei motivi di appello e pag. 47 vol I tomo II dei motivi nuovi): <<P.M.:Lei è a conoscenza se il dottore Contrada ha fatto parte della massoneria, è stato massone? BELLASSAI S.:Assolutamente.” “No, no, io so che il dottor Contrada non è stato massone, non è massone.” “P.M.:E come lo sa? BELLASSAI S.:Perchè non mi risulta che fosse nelle logge ufficiali di Piazza del Gesù e di Palazzo Giustiniani>>. L’avv. Bellassai, infatti, al pari dei tanti testi menzionati nei motivi di appello, ha escluso con certezza l’affiliazione dell’imputato a logge ufficiali. Egli, però, dopo avere risposto alla domanda riguardante l’ipotetica appartenenza di Contrada a tronconi irregolari della massoneria, ha, più prudentemente, risposto al condizionale - risposta riportata a pag. 107 del vol. 5 dell’Atto di impugnazione - <<Io, per quello che ne so io e ho 50 anni di massoneria, lo escluderei>>, dimostrando, quantomeno, di non potersi esprimere con certezza sul sommerso massonico. In definitiva, la credibilità dello Spatola rispetto all’argomento “Massoneria” è rimasta, come ritenuto dal Tribunale, immune da censure. ***** 268
  • 269. Considerazioni non dissimili possono farsi in ordine al tema dell’interessamento di Contrada per i porti d’arma ai fratelli Caro, del quale lo Spatola ha riferito di avere avuto notizia da Rosario Caro nella circostanza dell’incontro, nella primavera del 1980, presso il ristorante “il Delfino” : <<P.M.: Senta, lei ricorda se fece altri riferimenti, il Rosario Caro in relazione a favori che il dott. Contrada aveva già fatto o avrebbe dovuto fargli? SPATOLA R. A lui personalmente era in attesa di potere avere il porto d’armi. Nei riguardi del fratello Federico, lo aveva già ottenuto sempre tramite il dott. Contrada. P.M.: Cosa? SPATOLA R. Il porto d’armi di pistola. Parlo di porto d’armi, cioè, portarla liberamente addosso, non detenzione in casa>>. Il Tribunale (pagine 959 – 965 della sentenza appellata), ha desunto <<numerosi elementi esterni di conferma alle dichiarazioni rese da Rosario Spatola>> dal compendio documentale in atti disponibile, costituito dai fascicoli cat. 2° (pregiudicati) - 6E (collezioni armi comuni) e 6D (detenzioni armi) relativi a Federico Caro, e dai fascicoli cat. 2°(pregiudicati) e 6D (detenzioni armi) relativi a Rosario Caro. Ha rilevato, invece, che dei fascicoli cat. 6 G (porto di pistola, intestato a Federico Caro) e cat. 6 F (porto di fucile, intestati a Federico Caro e Rosario Caro), mandati al macero come da 269
  • 270. regolamento d’archivio e da esplicita autorizzazione ministeriale, era rimasta soltanto una traccia nelle schede d’archivio generale della Questura istituite dopo il 1971. Quel giudice,quindi, ha, dunque rimarcato la circostanza che, per l’anno 1979-1980, nella scheda del Commissariato competente manca l’annotazione del rinnovo del porto di pistola a Federico Caro. L’ha considerata come un primo elemento di riscontro perché sintomatica di un rinnovo effettuato direttamente in Questura, in un periodo nel quale l’imputato ricopriva il doppio incarico di capo della Squadra Mobile (in via interinale) e della Criminalpol (pagine 961 e 964 della sentenza), e quindi di un interessamento del quale Rosario Caro poteva parlare, riferendosi al fratello, come di un accadimento recente. Il secondo elemento valorizzato nella sentenza appellata è la circostanza che Rosario Caro ottenne la licenza per il porto di fucile il 28 giugno 1980 (ibidem, pag. 965). Dunque, al contrario del fratello Federico, all’epoca del riferito incontro al ristorante “Il Delfino”, egli non era ancora titolare di alcuna licenza di porto d’armi e ben poteva affermare di attenderne il rilascio. Ed ancora - ha rilevato il Tribunale - la licenza per collezioni d’armi a firma del Questore Epifanio venne rilasciata a Federico Caro in data 3 aprile 1978, e cioè in un periodo in cui Contrada era dirigente della Criminalpol, mentre la licenza di 270
  • 271. porto di pistola venne rinnovata negli anni successivi al 1976, quando egli rivestiva il medesimo incarico. Alle pagine 117-126 del volume V capitolo V dell’Atto di impugnazione si deduce che: • mancherebbe qualsiasi riscontro del presunto interessamento di Contrada; • emergerebbe, per contro, << in modo chiaro il massimo rigore adottato dalla Questura e dal Commissariato di P.S. nelle procedure di diniego, di rinnovo e di revoca, non appena i titolari delle licenze sono incorsi in pregiudizi penali: Caro Federico, per una denunzia per ricettazione (15/6/1982) e Caro Rosario, per una denunzia per sfruttamento della prostituzione (19/12/1980) si sono viste revocate le licenze precedentemente loro concesse regolarmente>>; • negli anni in cui <<ai fratelli Caro sono state rilasciate le licenze in materia di armi, i predetti non avevano precedenti penali, né, tanto meno, erano indiziati di appartenenza alla mafia>>, e pertanto <<non solo al dott. Contrada - del tutto estraneo a tali pratiche amministrative per non aver mai ricoperto incarichi alla Div. Pol. Amm.va della Questura o dal Commissariato P.S. di zona - ma anche agli altri funzionari, che comunque hanno avuto una parte in tale pratiche, possono essere mossi rilievi di alcun genere>>; • i Caro, anche a volere ammettere interessamento nei loro riguardi - 271 l’ipotesi di un peraltro non necessario -
  • 272. non avrebbero avuto ragione di rivolgersi all’imputato, potendo contare sul dott. Francesco Pellegrino, già dirigente del Commissariato “Porta Nuova”, massone per sua stessa ammissione ancorchè iscritto ad altra loggia ed in rapporti di frequentazione prima con Federico, poi con Rosario Caro. Alle pagine 191-227 del volume primo, tomo primo dei Motivi nuovi di appello si deduce ulteriormente che: • nel corso dell'interrogatorio del 16 dicembre 1992, così come nel corso di quello del 25 marzo 1993, lo Spatola non aveva parlato delle licenze di porto d'armi dei fratelli Caro; • soltanto, infatti, in occasione dell’interrogatorio del 23 dicembre 1993 aveva riferito di una promessa di “porto d’armi” che Rosario Caro gli avrebbe detto essere stata in suo favore dall’imputato, e soltanto in sede di esame aveva aggiunto di avere appreso dallo stesso Rosario Caro che Contrada aveva già fatto ottenere il porto d'armi di pistola al fratello Federico; • tale tempistica sarebbe, ancora una volta, frutto della preordinazione di una artificiosa “convergenza del molteplice” (cioè di una manipolazione sintomatica di un complotto) con le rivelazioni di altri pentiti già interrogati, e segnatamente di Salvatore Cancemi, che nell’interrogatorio reso al Pubblico Ministero il 10 novembre 1993 aveva attribuito all’imputato un intervento nella concessione, al mafioso Stefano Bontate, della patente e del porto d'armi; 272
  • 273. • Rosario Caro non aveva mai avuto il porto di pistola né lo aveva mai chiesto, laddove Rosario Spatola, mentendo, aveva dichiarato che l’imputato si era interessato per fargli ottenere quella specifica licenza; • risultava per tabulas che Federico Caro aveva avuto il porto di fucile uso caccia già nel 1966 e ne era certamente titolare nel 1974 ed ancora nel 1981, e però, secondo il costrutto recepito dal Tribunale, sino a tutto il 1975 l’imputato non era ancora un poliziotto colluso con la mafia; • nessuna anomalia vi era stata nel rilascio allo stesso Federico Caro, in data 3 aprile 1978, della licenza per collezione di armi da fuoco corte, da lui richiesta perché, avendo il possesso di tre armi di tal fatta (pistole e revolver) regolarmente denunziate al competente Commissariato di P.S., in base alla legge 18.4.1975 n° 110, egli doveva o privarsi di una di esse o chiedere la licenza per tenerla nella sua abitazione come pezzo da collezione, cosa che aveva fatto per la rivoltella Smith e Wesson cal. 38 matr. 592117. In ordine alla dedotta mancanza di riscontri alle dichiarazioni di Rosario Spatola sui porti d’arma, questa Corte non può esimersi dal ribadire che la nozione di riscontro non si identifica con quella di prova autonoma del fatto oggetto della dichiarazione resa dall’imputato o dall’indagato in reato connesso (cfr. pagine 250 e 251 della sentenza di annullamento con rinvio). 273
  • 274. Orbene, tra gli elementi evidenziati dal Tribunale appaiono di sicura pregnanza l’assenza, per l’anno 1979-1980, dell’annotazione del rinnovo del porto di pistola a Federico Caro nella scheda del Commissariato “Porta Nuova”, sintomatico di un rinnovo in Questura, la posizione dell’odierno imputato in seno alla Questura stessa e l’epoca dell’ottenimento del porto di fucile da parte di Rosario caro; elementi tali da rendere plausibile un interessamento dell’imputato a prescindere dalla titolarità di compiti di polizia amministrativa, restando confermata l’attendibilità intrinseca e la credibilità soggettiva dello Spatola. Né la loro valenza può essere elisa dal comprovato rigore con il quale i porti d’arma vennero revocati o non rinnovati - a Federico Caro a seguito di per una denunzia per ricettazione (15/6/1982) ed a Rosario Caro a seguito di una denunzia per sfruttamento della prostituzione (19/12/1980) - trattandosi di vicende successive ed indipendenti dall’interessamento attribuito a Contrada. La circostanza,poi, che i fratelli Caro non avessero precedenti penali o di polizia ostativi al rilascio o al rinnovo dei porti d’arma non è logicamente incompatibile - in un contesto nel quale la cultura del favore soverchia quella del diritto o dell’interesse legittimo - con l’ipotesi di un interessamento comunque chiesto ed ottenuto, né ha importanza, in questo giudizio, che ai funzionari che comunque avevano <<avuto una 274
  • 275. parte in tale pratiche>> possano <<essere mossi rilievi di alcun genere>>. Quanto ai rapporti di frequentazione dei fratelli Caro con il funzionario di Polizia Francesco Pellegrino, già dirigente del Commissariato “Porta Nuova”, mette conto ricordare che quest’ultimo, escusso all’udienza del 3 ottobre 1995, ha dichiarato essersi di iscritto alla Massoneria in epoca contestuale a quella in cui aveva conosciuto Federico Caro, e, subito dopo, di avere conosciuto il di lui fratello Rosario. La sua iscrizione, cui anche Rosario Caro ha collegato la genesi del rapporto con lui, risale all’Aprile del 1980, pertanto è logico che nella primavera dello stesso anno - epoca del pranzo al ristorante al ristorante “Il Delfino” - lo stesso Rosario Caro, parlando al passato prossimo con il pentito Spatola, avesse fatto riferimento non già a Pellegrino, che non conosceva o aveva conosciuto appena, bensì a Contrada. Coerente con l’epoca della conoscenza del funzionario con i Caro, inoltre, è il fatto che il rinnovo del porto di pistola di Federico Caro per il periodo 1979-1980 venne fatto direttamente in Questura, quando Pellegrino dirigeva ancora il Commissariato Porta Nuova (che resse sino al 1980). Lo stesso Pellegrino, in effetti, ha riferito che i suoi primi contatti con Federico Caro erano stati dovuti ad una pratica di rinnovo del porto di pistola, ma, avuto riguardo alla tempistica sin qui ricostruita, può plausibilmente ritenersi che egli si fosse 275
  • 276. interessato del rinnovo per il periodo 1980-1981, del quale vi è traccia agli atti di quel Commissariato. Infine, non è fondato il rilievo secondo cui, stando al narrato di Rosario Spatola, Rosario Caro sarebbe stato beneficiario dell’interessamento di Contrada per il porto di pistola, licenza da lui mai chiesta. Il collaborante, infatti - lo ricordano i difensori appellanti nell’interrogatorio reso al Pubblico Ministero il 23 dicembre 1993 (pagg. 192-193 del volume primo, tomo primo dei Motivi nuovi di appello) aveva menzionato una promessa di “porto d’armi” in favore di Rosario Caro, dicendo: "...E poi mi disse (Caro Rosario) che Contrada era un suo fratello, intendendo dire che erano entrambi massoni e che gli avrebbe fatto avere il porto d'armi". Del resto, quanto successivamente dichiarato in sede di esame dibattimentale non autorizza a ritenere che lo Spatola si fosse riferito, a proposito di Rosario Caro, ad un porto di pistola; anzi, il collaborante ha usato l’espressione “porto d’armi” in contrapposizione a quella “porto d‘armi di pistola” espressamente riferita a Federico Caro: << P.M.: Senta, lei ricorda se fece altri riferimenti, il Rosario Caro in relazione a favori che il dott. Contrada aveva già fatto o avrebbe dovuto fargli? 276
  • 277. SPATOLA R.: A lui personalmente era in attesa di potere avere il porto d’armi. Nei riguardi del fratello Federico, lo aveva già ottenuto sempre tramite il dott. Contrada. P.M.: Cosa? SPATOLA R.: Il porto d’armi di pistola. Parlo di porto d’armi, cioè, portarla liberamente addosso, non detenzione in casa>> In ogni caso, il tempo trascorso dai fatti, l’affinità concettuale anche se non di regime giuridico - tra porto di fucile per uso caccia e porto di pistola e la stessa, modesta scolarizzazione del collaborante (<<Io la quinta ho, devo distinguere quello e quell’altro>>, cfr. pag. 100 trascrizione udienza 27 aprile 1994) fugano del tutto l’ipotesi del mendacio nei termini paventati dalla Difesa. Per analoghe ragioni, non scandalizza affatto che Rosario Spatola non abbia distinto, riferendosi a Federico Caro e narrando di una circostanza appresa oltre dieci anni prima, tra rilascio e rinnovo del porto di pistola. Non ha pregio alcuno, infine, l’ipotesi di una sinergia artificiosamente preordinata con le dichiarazioni del pentito Cancemi, relative all’interessamento dell’imputato per il porto d’armi a Stefano Bontate. Vale la pena ricordare, a questo riguardo, che - nuovamente escusso nel primo dibattimento di appello - pur non peritandosi di riferire dei contatti tra collaboranti e degli 277
  • 278. approcci nei suoi confronti (non relativi, comunque, al processo Contrada) - Rosario Spatola ha riferito di non conoscere il Cancemi. Né sorprende, tenuto conto dell’importanza tutto sommato marginale dell’interessamento dell’imputato per i porti d’arma dei Caro e del tempo trascorso tra gli eventi riferiti e le dichiarazioni, che il ricordo di tali vicende non fosse immediatamente sovvenuto al collaborante. ***** Ulteriore fronte di attacco alla attendibilità di Rosario Spatola è, nel corpo del volume I, tomo I dei Motivi nuovi (pagine 228 e seguenti), il senso delle dichiarazioni da lui fatte a proposito della fallita operazione di Polizia all’Hotel Costa Verde di Cefalù, risalente al 1984. Come riferito in questo processo dal funzionario di Polizia Santi Donato (cfr. ff. 155 e ss. ud. 13/5/1994) e dal magistrato Raimondo Cerami (cfr. ud. 13/5/1994 ff. 107 e ss.) l’operazione di Polizia denominata “ Hotel Costa Verde” - preordinata alla cattura di alcuni latitanti mafiosi di spicco tra cui Salvatore Riina, riunitisi in quell’albergo per un banchetto di nozze - fallì a causa di una direttiva impartita dal dott. D’Antone, all’epoca dirigente della Squadra Mobile di Palermo, che modificò le originarie modalità di intervento programmate dai funzionari Cassarà e Montana. L’episodio, dunque, non riguarda Bruno Contrada, ma Ignazio D’Antone, ed ha costituito uno dei fondamenti della affermazione della sua responsabilità per concorso esterno in associazione mafiosa 278
  • 279. (cfr. le già citate sentenze a carico del dott. D’Antone, prodotte in questo dibattimento di appello). Per quanto qui rileva, nel corso dell’interrogatorio del 16 dicembre 1992, Rosario Spatola dichiarò di avere appreso dall’avv. Antonio Messina che l’irruzione delle Forze dell’Ordine era stata preannunciata, con dieci minuti di anticipo, da una telefonata proveniente dai “Vertici della Questura di Palermo”, che aveva dato ai latitanti la possibilità di darsi alla fuga. In sede di interrogatorio, così come nel corso dell’esame reso il 27 aprile 1994, lo Spatola ha precisato che non gli era stato fatto il nome del funzionario di Polizia autore della “soffiata”. Orbene, i difensori appellanti stigmatizzano come sintomatico di una manipolazione del collaborante, nel quadro di una ipotizzata regia complessiva delle collaborazioni, il fatto che l’episodio in parola fosse stato narrato nel contesto delle propalazioni a carico di Contrada, tanto da costituire oggetto, tra l’altro, della richiesta al G.I.P. di emissione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Deducono, in particolare (pagine 232 - 235 volume I, Tomo I dei motivi nuovi) : <<Fra l'interrogatorio del 16.12.1992 e quello del 25.3.1993 è accaduto qualcosa che ha indotto lo Spatola a non tornare più sull’argomento, cioè l'interrogatorio reso dal dott. Contrada, il 4.2.1993, al Proc. Rep. Di Termini Imerese, competente per la vicenda dell'hotel "Costa Verde”, nel corso del quale il funzionario aveva fatto presente che all'epoca di quell'operazione di polizia non era più in servizio alla 279
  • 280. Questura di Palermo da circa due anni e che, quindi, non solo non aveva avuto parte alcuna, né conoscenza dell'operazione stessa, ma che certamente non poteva essere tra i "vertici" della Questura, di cui aveva parlato Spatola. Si deve ancora una volta sottolineare che - secondo il racconto del pentito - a quel ricevimento matrimoniale c'era Totò Rima, oltre tanti altri esponenti di Cosa Nostra, il quale era riuscito a sottrarsi alla cattura per la "provvidenziale" telefonata dai vertici della Questura, e che alla data del 16.12.1992 aveva già reso (precisamente il 5.11.1992) le sue dichiarazioni l'altro pentito Marchese Giuseppe (Pino) che aveva incentrato la sua principale e più grave accusa nei confronti del dott. Contrada sul fatto che questi, all'inizio del 1981, avrebbe fatto fuggire da Borgo Molara proprio Totò Riina. Le due accuse, provenienti da pentiti diversi, si sarebbero incrociate e rafforzate di valenza probatoria l'una con l'altra. Non avendo ciò potuto realizzare, per l'errore commesso di indicare una operazione di polizia fallita nel 1984, mettendola in relazione con una telefonata proveniente dai "vertici" della Questura, lo Spatola ha tentato di porre rimedio nel successivo interrogatorio ai PP.MM. del 23 dicembre 1993, data coincidente esattamente con la scadenza del termine di un anno della carcerazione preventiva del dott. Contrada. Infatti, in tale interrogatorio, ha enunciato l'accusa (per la prima volta) degli "avvisi" che il dott. Contrada avrebbe dato ai 280
  • 281. mafiosi per neutralizzare o sventare le operazioni di polizia programmate sul territorio; questa volta, il dott. Contrada avrebbe posto in essere l'attività delittuosa non più quale funzionario di P.S., ma quale funzionario del S.I.S.DE e Capo di Gabinetto dell'Alto Commissario (anni 1982-1985). In tal modo, si sarebbe realizzata alla perfezione la "convergenza molteplice" delle accuse, aventi per oggetto la "protezione dei latitanti di mafia" addebitata al dott. Contrada con una valenza notevole sia di ordine temporale, cioè dal 1982 al 1985, sia di ordine spaziale, cioè tutte le Province siciliane, con particolare riguardo a quelle di Palermo e Trapani, sia di ordine soggettivo, cioè gli esponenti di tutte le "famiglie" di mafia>>. Nel caso di specie, l’ipotesi, avanzata dai difensori appellanti, che l’interrogatorio effettuato dal Procuratore della Repubblica di Termini Imerese abbia indotto la Procura di Palermo, ovvero personale della D.I.A., a rivedere una presunta strategia volta ad incastrare l’odierno imputato, cede di fronte alla constatazione che Rosario Spatola ha, sin dall’inizio, chiarito i limiti delle sue conoscenze sull’operazione “Hotel Costa Verde”. La circostanza, dunque, che quell’operazione fosse stata menzionata tra gli episodi che avevano formato il compendio indiziario a sostegno dell’adozione della misura della custodia in carcere, non investe il livello della credibilità del 281
  • 282. collaborante, ma, semmai, la pertinenza delle valutazioni in sede cautelare. Lo stesso Spatola, del resto, alle contestazioni mosse in dibattimento circa il ritardo nelle sue accuse - non gli è stato specificamente chiesto perché non avesse insistito nelle indicazioni sull’operazione “Hotel Costa Verde” - ha risposto di avere esposto i fatti sovvenutigli nel tempo, ovvero di avere, sul momento, dimenticato quelli che, nello sviluppo degli interrogatori, non erano stati sondati. Questa giustificazione, in effetti, è stata data quando il Presidente del collegio ha chiesto al collaborante perché non avesse parlato, da subito, dell’episodio dell’incontro al ristorante “Il Delfino” <<Ora (come mai lei parlò dell’incontro al ristorante Delfino non nel primo interrogatorio, ma nel secondo?>>) , ma la sostanza dei concetti è la medesima anche in relazione ai ritardi dei quali non è stato chiesta specifica contezza. Il collaborante, infatti, ha risposto :<< SPATOLA R: <<Vede, Signor Presidente, non è questione di parlare a rate, la memoria in un momento ricorda qualcosa, in altri momenti ne ricorda un altro, magari parti per dire determinate cose, però in quel momento ti sfuggono e non le riprendi più. PRESIDENTE: Siccome era un episodio molto importante. SPATOLA R.: No, così, in quel momento non... la memoria... o magari stavo per ricordarmelo, ma mi si chiesero altre cose e 282
  • 283. allora mi sfuggì di mente (cfr. pagina 133 trascrizione udienza del 27 aprile 1994).>>. Del resto, come si è già rilevato nell’ambito delle considerazioni introduttive sui criteri di valutazione delle chiamate in correità, la giurisprudenza di legittimità ha sì individuato gli indici cui ancorare il necessario giudizio di attendibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia (la loro personalità, le loro condizioni socio-economiche e familiari, il loro stato, i rapporti con i chiamati in correità, la genesi remota e prossima della risoluzione alla collaborazione, la precisione, la coerenza, la costanza, la spontaneità delle dichiarazioni), ma ha anche escluso che il rinvenimento di alcuni parametri negativi possa, di per sé solo, fondare un giudizio di inattendibilità. Entro certi limiti, cioè, l’imprecisione, l’incoerenza, l’aggiunta o l'eliminazione di segmenti fattuali in momenti successivi possono trovare idonea giustificazione in offuscamenti della memoria (specie con riguardo fatti molto lontani nel tempo), nello stesso fisiologico progredire del ricordo, una volta portato alla luce, o ancora nell'emotività, e persino in limiti di natura culturale nella ricostruzione dei fatti. Lo stesso legislatore, del resto, nel sanzionare con la inutilizzabilità le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia - e peraltro, come si è detto, non quelle dibattimentali, comunque utilizzabili - oltre il termine di centottanta giorni 283
  • 284. previsto per la redazione del “verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione” 37, ha tenuto conto del fatto che i ricordi, specie se di fatti risalenti, sono suscettibili di progredire nel tempo ed essere, di volta in volta, stimolati od obliterati a seconda dell’andamento degli interrogatori. ***** L’episodio dell’incontro al ristorante “Il Delfino” è stato oggetto di ulteriori censure, specificamente sviluppate nelle pagine da 82 a 133 del Volume I, Tomo I dei “Motivi nuovi”. Si deduce, in sintesi che: • nell'interrogatorio reso il 16 dicembre 1992 (acquisito agli atti del processo), lo Spatola non ne aveva fatto cenno, narrandone nel successivo interrogatorio del 25 marzo 1993, nel corso del quale aveva dichiarato: <<Io frequentavo spesso tale ristorante insieme con Rosario Caro e lì una volta vidi, in una saletta riservata, il dott. Bruno Contrada insieme a Rosario Riccobono e una terza persona che mi sembrò essere insieme al Riccobono>>; • il Tribunale aveva tenuto in non cale le plausibili smentite di Antonio Pedone, gestore del ristorante, che all’udienza del 7 settembre 1994 aveva negato di avere personalmente conosciuto Rosario Riccobono (pur non escludendo che egli, a sua insaputa, avesse pranzato nel suo locale) ed aveva spiegato che nel 1980 non esisteva la saletta riservata della quale aveva 37 Articolo 16 quater comma 9 D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. con modifica nella L. 15 marzo 1991 n. 82, introdotto dall'art. 14 della L. 13 febbraio 2001 n. 45) 284
  • 285. parlato Rosario Spatola, ma c’era un piccolo vano sopraelevato adducente ai servizi igienici, nel quale poteva capitare di sistemare un tavolo di fortuna; • Il Pedone aveva altresì affermato che le autorità sanitarie gli avevano successivamente imposto di chiudere con una vetrata quel vano, e che non avrebbe mai sistemato una personalità del rango dell’imputato “vicino ai gabinetti”; • nell’ulteriore interrogatorio del 23 dicembre 1993, in luogo delle parole “saletta riservata”, lo Spatola aveva utilizzato le parole “tavolo posto in posizione appartata”, riferendosi ad <<un tavolo sito in fondo al locale,in una parte meno visibile, posta dopo alcuni gradini>>; • all’udienza del 27 aprile 1994, nel corso del proprio esame, il collaborante aveva ribadito questa versione, e però, dalla precisazione, fatta di sua iniziativa e non su contestazione della difesa << ...un tavolo un po' più appartato in fondo, non è che sia una saletta riservata...>>, traspariva che gli era stato suggerito che aveva detto qualcosa non rispondente allo stato dei luoghi della tarda primavera del 1980, e quindi non rispondente alla verità; • lo Spatola aveva mutato versione con l'interrogatorio del 23 dicembre 1993 perché poco prima, e cioè il 18 novembre 1993,la Difesa aveva richiesto di acquisire la planimetria del locale, così come esso si presentava nella primavera del 1980, per dimostrare che aveva detto cosa non vera; 285
  • 286. • non si spiega (punto, questo, già vagliato) come un fatto di così grande importanza fosse stato riferito da Spatola tre mesi dopo <<il primo interrogatorio sul dott. Contrada e quando quest'ultimo, già in carcere da tre mesi anche per le accuse "convergenti" di Spatola, aveva avuto modo di affermare e provare la sua assoluta estraneità all'episodio della operazione di polizia all'Hotel Costa Verde di Cefalù del 1984, perché da oltre due anni aveva lasciato la Questura di Palermo>> (pagine 98 e 99 vol. I, tomo I dei Motivi nuovi); • il Tribunale, inoltre, aveva ignorato la portata dell’attività investigativa svolta dall’imputato nei confronti di Rosario Riccobono e degli altri uomini della sua “famiglia” o a lui legati da stretti vincoli criminali, così come la circostanza che, sebbene assolto dai reati di omicidio, tentato omicidio, tentata estorsione, associazione per delinquere contestatigli a seguito della uccisione dell’agente di Polizia Gaetano Cappiello in data 2 luglio 1975, il Riccobono era il mafioso più inviso agli uomini della Squadra Mobile di Palermo (anche questo aspetto dell’impianto difensivo è stato già esaminato trattando delle propalazioni di Gaspare Mutolo, ed è sufficiente fare rinvio alla sentenza di primo grado, pagine 539 e segg.) ; • allo stesso modo, il Tribunale aveva dato per vero un incontro conviviale del tutto inverosimile, giacchè negli anni ‘70 ed ‘80 del novecento il ristorante “Il Delfino” era uno dei ristoranti più frequentati a Palermo, non disdegnato nemmeno 286
  • 287. da appartenenti alle forze dell’ordine e da magistrati, e quindi il rischio di visibilità era altissimo (oltretutto, dal 23 aprile 1980 Rosario Riccobono, già ricercato per la notifica del provvedimento della misura di prevenzione del soggiorno obbligato a Porto Torres, era latitante per effetto dell’ordine di carcerazione emesso per l’espiazione della residua pena di anni 4 e mesi sei di reclusione per estorsione aggravata e continuata); • era, cioè, << semplicemente assurdo ritenere che un poliziotto dell'esperienza del dott. Contrada e un mafioso dello spessore criminale di Rosario Riccobono avessero di concerto deciso di incontrarsi in un frequentatissimo esercizio pubblico, a meno che non si ritenga che si siano così comportati per incontrollata arroganza e iattanza o per totale dabbenaggine>>; • ad onta di quanto affermato dal Tribunale, lo Spatola non aveva detto che quell'incontro era avvenuto in un giorno feriale, né esisteva alcun elemento per asserire, come da lui fatto, che il ristorante "Al Delfino", a pranzo fosse frequentato in prevalenza da turisti e a cena da palermitani, senza dire che la contestuale presenza di Contrada e Riccobono nel ristorante, come poteva essere notata di sera, poteva parimenti essere notata di giorno. I difensori appellanti, inoltre, hanno lamentato che erano stati erroneamente considerati alla stregua di riscontri della narrazione di Spatola - ammesso e non concesso che fossero 287
  • 288. veri - i fatti narrati dal collaboratore di giustizia Gioacchino Pennino sul conto del funzionario di Polizia dott. Purpi e sul magistrato dott. Domenico Signorino. In particolare, il Tribunale aveva osservato (pag. 948 e segg. della sentenza appellata): <<Non è il caso di soffermarsi ulteriormente sulla particolare spavalderia che in quell’epoca ostentavano i latitanti di mafia nel frequentare i locali pubblici e ad ulteriore riprova che anche appartenenti alle Forze dell’Ordine ed addirittura alla Magistratura non usavano particolari cautele nell’intrattenere rapporti con mafiosi deve evidenziarsi quanto riferito dal collaborante Gioacchino Pennino, il quale ha descritto il modo con il quale il dirigente del I° Distretto di Polizia dott. Purpi si scambiava “calorosamente”il saluto per strada con Stefano Bontate, del quale non faceva mistero di essere “amico”, e della sua frequentazione di un noto ristorante palermitano in compagnia di Vito Ciancimino; lo stesso collaborante ha riferito, altresì, che persino il dott. Signorino, magistrato legato da vincoli di amicizia all’odierno imputato, in epoca contestuale a quella indicata dallo Spatola (1980-1981) circolava in macchina in compagnia del Riccobono (cfr. dichiarazioni rese dal Pennino all’udienza del 19/6/1995)>>. Più in generale, hanno dedotto i medesimi difensori, <<anche se fossero risultati veri, non avrebbero pur tuttavia alcuna rilevanza probatoria ai fini dell'accertamento della verità del 288
  • 289. riferito incontro conviviale>> i fatti e le deduzioni cui il Tribunale aveva attributo valenza di riscontri, e cioè che: • il ristorante “Il Delfino” è sito in quello che era il territorio del mandamento mafioso già capeggiato dal Riccobono, che quel territorio frequentava anche da latitante (pag. 932 della sentenza); • Gaspare Mutolo aveva riferito di avere avuto modo di constatare nel 1981, tornato a Palermo, che effettivamente, il Riccobono, seppur ancora latitante, era “molto più tranquillo di prima”, risiedeva più stabilmente in alcuni villini di sua proprietà, siti a Mondello, Pallavicino, e a Sferracavallo, nella zona di mare denominata “Barcarello”, nel cui giardino teneva una roulotte ove offriva alloggio a latitanti (pag. 932 della sentenza)38, circolava tranquillamente per la città con la propria autovettura, svolgeva i suoi traffici illeciti e frequentava locali pubblici (cfr. ff 53 e ss ud. 7/6/1994); • Il Mutolo aveva dichiarato che Antonio Pedone, gestore del ristorante "II Delfino", era persona "cui si può parlare" citando due episodi, riassunti alle pagine 933 – 935 della sentenza appellata 39; 38 Nella sentenza appellata (pagine 932-933) si dà atto che il Mutolo aveva individuato il villino del lungomare Barcarello 39 Segnatamente, il Mutolo aveva riferito che, nel 1976, unitamente a Salvatore Lo Piccolo, all’epoca sottocapo della “famiglia” di Tommaso Natale (oggi uno dei grandi latitanti mafiosi) aveva chiesto al Pedone un favore per tale Megna, titolare di un deposito di bibite (dato riscontrato) ed il Pedone “si era messo a disposizione”. Lo stesso Mutolo, inoltre, aveva narrato di avere appreso nel 1981 da Riccobono e da altri uomini della sua famiglia mafiosa che Salvatore Lo Piccolo, prima di uccidere il maresciallo degli agenti di custodia Di Bona, gli aveva dato appuntamento proprio al ristorante “Delfino”, senza alcuna preoccupazione che il proprietario di tale locale 289
  • 290. • il Pedone non sarebbe credibile in quanto aveva dichiarato di non avere subito estorsioni o tentativi di estorsione per la sua attività di ristoratore a Sferracavallo, borgata che, a suo dire, aveva avuto <<la fortuna di essere esente da questo flagello>> (ibidem, pagine 936-938); • lo stesso Pedone è cognato del mafioso Ciccio Carollo (pag. 940 sentenza) e aveva ammesso << dopo alcune iniziali titubanze>> di aver avuto come clienti qualche volta i fratelli Caro (pag. 941 della sentenza). Alle pagine 133-135 i medesimi difensori appellanti hanno spiegato nei seguenti termini <<i motivi per cui, nonostante l'evidenza dei fatti, si sia voluto così pervicacemente ritenere veritiero>> il racconto di Spatola: <<Uno dei pilastri dell'impianto accusatorio nei confronti del dott. Contrada è il suo presunto rapporto con il mafioso Rosario Riccobono; di esso hanno parlato diversi pentiti (compreso Spatola), escussi nel processo, ma le loro propalazioni sono state tutte "de relato" e quasi tutte "de relato" da fonti non più interpellabili perché costituite da uomini morti. Nessuno dei pentiti accusatori ha dichiarato di aver mai visto Contrada e potesse fornire alle Forze dell’Ordine indicazioni sulla contestuale presenza in quel luogo di esso Lo Piccolo e della sua vittima designata (cfr. ff 61 e ss. ud. 7/6/1994, la presenza del Di Bona al ristorante “Il Delfino”, risultato essere residente nella via Sferracavallo e scomparso il 28/8/1979, aveva ricevuto indiretta conferma dal fatto che, la sera prima della scomparsa, la sua autovettura era risultata di fronte al ristorante “Delfino”). 290
  • 291. Riccobono insieme. Soltanto Spatola ha affermato di aver visto i due, insieme, nella occasione del pranzo al ristorante. L'episodio, una volta accertato e dichiarato vero, avrebbe dato la prova decisiva e inattaccabile non soltanto della sussistenza del rapporto tra il poliziotto e il mafioso, ma anche dell'attendibilità di tutti gli altri pentiti propalatori, in un modo o nell'altro, del medesimo fatto>>. ***** Giova chiarire, innanzitutto, che errano i difensori appellanti nell’affermare che lo Spatola non avrebbe detto che l'incontro al ristorante "Il Delfino" era avvenuto in un giorno feriale. Allo stesso modo, non può convenirsi sull’ulteriore affermazione secondo cui nulla attesterebbe che quel ristorante a pranzo fosse frequentato in prevalenza da turisti ed a cena da palermitani. Ed invero, lo Spatola ha riferito che, nella circostanza in cui aveva visto Contrada con Riccobono, si era recato con Rosario Caro al ristorante “Il Delfino” durante la pausa pranzo dell’orario di lavoro del Caro, dipendente "Tessilcon" ex " Facup" di Tommaso Natale e che, con lui, aveva sovente pranzato in quel locale (pag. 887 della sentenza appellata). Orbene, il rapporto di lavoro di Rosario Caro con la "Tessilcon" (l’interessato ha precisato che l’intervallo per il pranzo, secondo il suo orario di lavoro, era tra le h. 13,00 e le 14,30 cfr. ff. 4 -5 ud. 7.9.94), la sua abitudine di pranzare in quel 291
  • 292. ristorante, la sua amicizia con Rosario Spatola e la conoscenza del luogo da parte del collaborante (cfr. pag. 941 della sentenza appellata) hanno trovato piena conferma nelle emergenze processuali, e pertanto: • è intuitivo che l’intervallo dell’orario di lavoro riguardasse un giorno feriale; • lo Spatola aveva sufficienti elementi di conoscenza per descrivere il tipo di clientela del ristorante “Il Delfino” ad ora di pranzo (<<La sala per quello che ricordo io è così, io ci sono stato giornate, giornate, giornate>> pag. 100 trascrizione udienza 24.4.94). Quanto alle osservazioni sul presunto trapasso dialettico dalle parole “saletta riservata” a quelle “tavolo posto in posizione appartata”, che la Difesa ha considerato sintomatico di una manipolazione del collaborante, il Tribunale se ne è fatto ampiamente carico alle pagine 943-947 della sentenza appellata, cui si rinvia. Giova ribadire, comunque, che il racconto dello Spatola è logico e ben centrato. Il collaborante, infatti, ha sempre sostenuto di avere visto quel tavolo entrando nel locale. Ciò conferma che, come da lui riferito, non c’erano porte divisorie, cioè non c’era ancora la porta a vetri collocata anni dopo dal Pedone su disposizione delle autorità sanitarie per isolare - creando una sorta di antibagno - l’area di accesso ai servizi dalla zona dei tavoli. 292
  • 293. Risulta, dunque, insostenibile l’ipotesi che un occulto suggeritore abbia indotto lo Spatola a modificare la sua precedente descrizione dello stato dei luoghi, a seguito della iniziativa della Difesa di richiedere la planimetria del locale nelle condizioni in cui si trovava nella primavera del 1980. Non si ravvisa, in conclusione, una sostanziale variazione nei riferimenti lessicali e spaziali del narrato dello Spatola: una saletta non è necessariamente isolata o soggetta ad esserlo, mentre la zona era sicuramente appartata, e quindi idonea a non essere ascoltati, più di quanto non lo fosse un tavolo contiguo ad altri. Per non dire che la scarsa cultura del collaborante come osservato dal Tribunale, non consentiva di attribuirgli << la capacità di fare sottili distinzioni di tipo linguistico>>. Venendo alle ulteriori osservazioni difensive, al fine di lumeggiare l’ambiguità di Antonino Pedone, gestore del ristorante “Il Delfino”, basta soltanto ricordare la sua affermazione che la Borgata di Sferracavallo era, per grazia ricevuta, <<immune dal flagello delle estorsioni>>, ragione per cui egli non aveva mai pagato alcuna somma a titolo di “pizzo”. Essa è stata smentita dalla instaurazione di un procedimento penale avente ad oggetto numerose estorsioni consumate proprio nella zona di Sferracavallo, definito con sentenza del 16/5/1978 di non doversi procedere contro ignoti, emessa dal Consigliere Istruttore di Palermo, dott. Chinnici, , peraltro in relazione a fatti attribuiti anche al Pedone stesso. 293
  • 294. Tale elemento, correlato al comprovato rapporto di affinità con il mafioso Ciccio Carollo, legittima pienamente il convincimento del Tribunale secondo cui Rosario Riccobono ben poteva contare sulla discrezione del gestore del ristorante . Lo stesso incontro al ristorante “Il Delfino”, del resto, non è collocabile con certezza in epoca successiva al 23 aprile 1980, giorno in cui Rosario Riccobono divenne latitante, e cioè uno di quei soggetti la cui ricerca il dott. Impallomeni, successore dell’odierno imputato dott. Contrada alla guida della Squadra Mobile di Palermo, esaminato all’udienza del 20 maggio 1994, ha riferito di avere sempre considerato un suo “pallino”. Gli ulteriori elementi evidenziati dal Tribunale e richiamati dai difensori, poi (spavalderia ostentata dai latitanti, presenza del Riccobono nel suo territorio e quindi ampie possibilità di coperture o di segnalazioni di presenze indesiderate), inducono a disattendere la tesi della impossibilità dell’incontro tra Contrada e Riccobono all’interno del ristorante. Oltretutto, a venire in considerazione non è l’alternativa tra verosimile ed inverosimile, ma quella tra ciò che è provato e ciò che non lo è. Ed fare ritenere provato l’episodio dell’incontro al ristorante “Il Delfino” convergono, oltre ai riscontri rassegnati su questa specifica indicazione accusatoria, tutti i contributi riguardanti l’esistenza di un rapporto personale con il Riccobono, che Contrada ha sempre negato anche nella forma di relazione tra confidente e poliziotto. 294
  • 295. Nella stessa sentenza di annullamento con rinvio (pagine 259260), del resto, si ricorda come sia <<insegnamento costante di questa Suprema Corte che, ai sensi dell'art. 192 c.p.p., non può dirsi adempiuto l'onere della motivazione ove il giudice si limiti ad una mera considerazione del valore autonomo dei singoli elementi probatori, senza pervenire a quella valutazione unitaria della prova, che è principio cardine del processo penale, perchè sintesi di tutti i canoni interpretativi dettati dalla norma stessa (Sez. Un., 4/2/92- 4/6/1992, n. 6682, Musumeci, Riv. 191230; Sez. VI, 28/9-3/11/1992, n. 10642, Runci, Riv. 192157; Sez.VI, 25/6-5/9/1996, n. 8314, Cotoli, Riv. 206131). Nella valutazione della prova il giudice deve prendere in considerazione tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sé e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, cioè la verità del caso concreto. Viola tale principio il giudice che abbia smembrato gli elementi processualmente emersi (ivi comprese le dichiarazioni dei collaboranti) sottoposti alla sua valutazione, rinvenendo per ciascuno giustificazioni sommarie od apodittiche e omettendo di considerare se nel loro insieme non fossero tali da consentire la configurabilità in concreto del reato contestato. 295
  • 296. Ha violato tale principio la sentenza impugnata che (come risulta all'evidenza nelle conclusioni, raffrontate con quelle rassegnate dal giudice di primo grado, e come si evidenzierà con riferimento alle singole parti della sentenza stessa) ha parcellizzato la valenza significativa di ciascuna fonte di prova, analizzandola e valutandola separatamente e in modo atomizzato dall'intero contesto probatorio, in una direzione specifica e preconcetta, astenendosi dalla formulazione di un giudizio logico complessivo dei dati forniti dalle risultanze processuali, che tenga conto non solo del valore intrinseco di ciascun dato, ma anche e soprattutto delle connessioni tra essi esistenti;per di più rispetto ad una tipologia di reato contrassegnato da una condotta finalizzata alla conservazione e al rafforzamento dell'associazione criminosa, desumibile, considerata proprio la struttura della condotta stessa, da una serie di elementi che soltanto attraverso una valutazione complessiva possono, almeno di norma, assumere il carattere della specificità>>. ***** Infine, vanno rassegnate le censure, svolte nel volume I tomo I dei Motivi nuovi di appello, riguardanti le dichiarazioni di Rosario Spatola circa le notizie che il collaborante avrebbe ricevuto, tramite l’avv. Antonio Messina, di imminenti operazioni di polizia ad ampio raggio - che lo interessavano in 296
  • 297. quanto estese anche al comune di Campobello di Mazara - negli anni tra il 1983 ed il 1985. Il costrutto difensivo è riassunto nelle seguenti, testuali, proposizioni: a) <<Il fatto che il dott. Contrada - il quale per l'incarico di Capo di Gabinetto dell'Alto Commissario aveva rapporti assidui o frequenti con i Prefetti e i Questori dell'Isola, con Funzionali di Polizia e Ufficiali dell'Arma e della G.d.F., del S.I.S.DE e di altri organismi di sicurezza e di polizia giudiziaria, di Palermo e di altre Province, oltre che con lo stesso Alto Commissario - venisse a conoscenza o potesse venire a conoscenza di operazioni di polizia per la prevenzione e il controllo del territorio o finalizzate ad altro, non può in alcun modo essere addotto a riscontro, sia pure indiretto, del comportamento illecito di "avvertire" la mafia di tali operazioni>> (pag. 50 volume I tomo I dei Motivi nuovi); b) <<Nulla si è detto o accertato su quali e quante operazioni di polizia "sono andate a vuoto", quando sono state effettuate, in quale paese o territorio, quali organismi di polizia hanno programmato ed eseguito tali operazioni, quali criminali latitanti sono riusciti a sottrarsi alla cattura, in casa di chi sono state effettuate perquisizioni con esito negativo. Nulla, se non l'affermazione apodittica .....del pentito Spatola: "Contrada avvertiva... le operazioni andavano quasi tutte a vuoto " In ogni modo, anche nell'ipotesi che fossero stati acquisiti elementi sul fallimento o scarso risultato di operazioni di polizia per la prevenzione e il controllo del territorio, nel periodo 1982-1985, in Provincia di Palermo, Trapani o altrove, non si vede quale valore potrebbe avere per dimostrare che ciò sia accaduto per l'intervento del dott. Contrada. Chiunque 297
  • 298. abbia un minimo di esperienza di attività di polizia, sa bene che operazioni siffatte spesso non sortiscono altro risultato che non quello di far sentire sul territorio la presenza delle Forze dell'Ordine>> (ibidem, pag. 142); c) <<Se il dott. Contrada ha "avvertito" il capo famiglia o il suo rappresentante di Campobello di Mazara che l'indomani o il giorno x la polizia avrebbe eseguito una operazione sul territorio, non si vede perché - a meno che non si ritenga fosse esistito un rapporto privilegiato, anzi esclusivo, Contrada -Campobello di Mazara (paese di Spatola) - tale comportamento il dott. Contrada non avesse dovuto tenere per i quartieri e borgate di Palermo più permeati dalla mafia (Ciaculli Brancaccio - Uditore - Zisa - Acquasanta Arenella - Zisa - Borgo Vecchi - Corso Mille - Noce - Mondello - Partanna Mondello - Tommaso Natale - Villabate, ecc.) e per i Comuni della provincia palermitana (Bagheria -Corleone - Prizzi Caccamo - Carini - Cinisi - Terrasini -Capaci - Torretta, ecc.) e per Trapani e Comuni trapanesi (Castelvetrano - Alcamo- Salemi - Castellammare del Golfo Mazara del Vallo, ecc.) e così via. Ma né l'Accusa né il Tribunale si sono posti il problema di stabilire come il dott. Contrada avesse potuto, in tempi reali, cioè utili al fine, reperire i referenti interessati (capi mandamento - capi famiglia rappresentanti) per informarli: con telefonate, conoscendo i recapiti telefonici? con telegrammi, conoscendo gli indirizzi anagrafici od occulti? con messaggeri fidati del dott. Contrada e di "Cosa Nostra"? con messaggi criptici via etere oppure con altri antichi o avveniristici mezzi di comunicazione? Nulla di tutto ciò forma oggetto delle pagine della sentenza. C'è solo l'affermazione di Spatola: "Contrada avvertiva" e l'affermazione del Tribunale: "Contrada sapeva o poteva sapere". La prima dogmatica, la seconda lapalissiana. La prima non contestabile perché fondata sul dogma della verità rivelata del pentito, la seconda perché 298
  • 299. fondata su un altro assioma emerso nel processo dalle testimonianze di numerosi qualificati uomini delle Istituzioni: "Contrada era un punto di riferimento nella lotta contro la mafia" e perciò Contrada sapeva, poteva sapere o doveva sapere (ibidem, pagine 53-54); d) <<Questo paragrafo non può non chiudersi che con un'ultima considerazione sulla testimonianza sull'argomento, resa dal Ten. CC. Canale Carmelo all'udienza del 27.9.1994 (pagg. 9, 10, 11, 30, 31, 32, 33, 46, 47 e 55), la quale non ha rilevanza alcuna.... La materia di prova, per stabilire se il pentito ha detto cosa vera o falsa, non consiste nel fatto se venivano o no svolti servizi di polizia nel trapanese o altrove, ma se il dott. Contrada informava o meno i criminali della programmazione di tali operazioni>> (pag. 181-183). Orbene, quanto alle osservazioni sub a) b) e d) deve premettersi che lo Spatola ha individuato in modo netto gli anni 1983-1985 il periodo nel quale ha riferito di avere avuto, in almeno cinque occasioni, notizia di operazioni di controllo del territorio che avrebbero interessato Campobello di Mazara. In tali anni l’avv. Messina era libero e l’imputato era Coordinatore dei Centri S.I.S.DE della Sicilia e Capo di Gabinetto dell’Ufficio dell’Alto Commissario a Palermo (dal settembre 1982), per essere, poi, trasferito a Roma dal primo gennaio 1986, e stato distaccato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed assegnato al III° Reparto del S.I.S.De. Lo stesso Spatola, coerentemente con la cronologia degli incarichi istituzionali dell’imputato , ha riferito di non essere stato avvisato dell’ultima perquisizione, subita nel gennaio 1986 (pag. 135 299
  • 300. trascrizione udienza 27 aprile 1994). Ha precisato, inoltre, che successivamente si era allontanato da Campobello di Mazara per sottrarsi alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale irrogatagli dal Tribunale di Trapani (cfr. pagine 3 e 4 - 69 e ss. trascr. cit). Ora, l’imputato ha affermato che (cfr. trascrizione udienza 29/12/1994 pagine 12 e ss. ed udienza 13/12/1994 pagine 31 e ss.), poiché il suo Ufficio non svolgeva compiti di Polizia Giudiziaria, veniva informato delle operazioni sul territorio solo all’esito delle stesse, e quindi egli non avrebbe mai potuto conoscere in anticipo tali notizie, con la logica conseguenza dell’impossibilità di trasmetterle ai gruppi mafiosi interessati. Il Tribunale ha persuasivamente confutato tale assunto anche in relazione a quanto detto dallo stesso Contrada, e cioè di essere stato sempre stato il punto di riferimento di tutte le notizie riguardanti indagini di mafia. In particolare, l’imputato, nel riferire (in altra parte delle proprie dichiarazioni) sull’attività dispiegata nel periodo 19821985, in cui, oltre a ricoprire l’incarico di Capo di Gabinetto dell’Alto Commissario, era anche Coordinatore dei Centri S.I.S.DE della Sicilia, ha evidenziato la sua collaborazione attiva con organi di Polizia con specifico riferimento al compimento di operazioni nel settore della criminalità organizzata (cfr. pagina 22 trascrizione udienza 25/11/1994 e pagina 37 trascrizione udienza. 13/12/1994), essendo, quindi 300
  • 301. <<ben possibile che in ragione del duplice incarico ricoperto all’epoca egli potesse venire a conoscenza di operazioni di Polizia specie se con connotazioni di operazioni interforze e con ampia estensione territoriale>> (pag. 974 della sentenza appellata). Quel Giudice, in secondo luogo, ha dato contezza della anticipata conoscenza, in concreto, quantomeno di alcune di tali operazioni (si consideri che lo Spatola, per quanto lo riguardava, ne ha menzionate almeno cinque, precisando che, in un paio di casi, la sua fonte era stato non l’avv. Messina, ma, per attività limitate al paese di Campobello di Mazara, l’ispettore di Polizia Pellegrino coniugato con una sorella della moglie di Nunzio Spezia, capo-mafia di Campobello di Mazara e condannato in relazione al reato di cui all’art. 416 bis c.p.). Si afferma, infatti, a pag. 974 della sentenza appellata: <<… deve, inoltre rilevarsi che fino all’Ottobre del 1983, periodo compreso nell’ambito dell’indicazione cronologica offerta dal collaborante, l’Alto Commissario, dott. De Francesco, ricopriva a sua volta anche l’incarico di Prefetto di Palermo. Di particolare rilievo appare, quindi, al fine di incrinare ulteriormente l’assunto difensivo, quanto dichiarato dal Generale dell’Arma dei C.C. Francesco Valentini, il quale ha detto che quando si organizzavano operazioni di Polizia nei territori limitrofi a Palermo non si informava in via preventiva l’Ufficio dell’Alto Commissario ma si provvedeva a fornire 301
  • 302. segnalazione preventiva alla Prefettura di Palermo al fine di evitare duplicazioni di servizi nei medesimi territori (cfr. ff. 4546-47- 59 e 60 ud. 20/1/1995). A ciò si aggiunga che dalla deposizione resa dal teste della difesa Paolo Splendore, coordinatore della Segreteria di Gabinetto dell’Ufficio dell’Alto Commissario per tutto il tempo in cui il dott. Contrada aveva svolto l’incarico di Capo di Gabinetto, è emerso che nonostante la formale distinzione tra la struttura burocratica della Prefettura e quella dell’Alto Commissario, in realtà , attesa la dirigenza di entrambe le strutture da parte del medesimo soggetto, si era determinata una certa commistione di atti che rendeva particolarmente complessa la gestione separata dei due uffici (cfr. f. 59 ud. 3/2/1995)>>. Del resto, seppure in altro contesto, e cioè trattando dei rapporti tra l’imputato ed i funzionari di Polizia Cassarà e Montana (a pag. 59 del volume VI, capitolo VI dei Motivi di appello) gli stessi difensori appellanti hanno citato la testimonianza resa all’udienza dell’undici aprile 1995 dal funzionario S.I.S.DE. Carlo Colmone , in ordine al possesso delle informazioni in parola: <<Colmone C. - ...io avevo rapporti anche personali sia col dott. Montana, che con il dott. Cassarà. Avv. Milio - Sì, senta. Nella duplice qualità, lei sta parlando il dott. Contrada, i rapporti... io le chiedevo di illustrarli con 302
  • 303. questi personaggi, con questi funzionari, tenendo conto che il dott. Contrada era Capo di Gabinetto e Coordinatore. Colmone C. - Sì, ma per noi era un punto in più e non in meno, perché nel momento in cui servivano documentazioni, atti o anche possibilità di accedere in determinati Enti, il dottore si poteva avvalere anche della veste di Alto Commissario per supportare l’attività, quindi c’era un flusso continuo fra anche i funzionari di Polizia che si rivolgevano al dott. Contrada come Capo di Gabinetto>>. Quanto alle osservazioni sub c), lo Spatola non ha attribuito all’avv. Antonio Messina il ruolo di monopolista della trasmissione delle informazioni riguardanti operazioni nei territori del trapanese o al dott. Contrada quello di tramite di tutte le informazioni che riguardavano operazioni di tal fatta, ovunque eseguite. Ha costantemente riferito, piuttosto, ben puntualizzando i limiti delle proprie conoscenze, che il suo referente lo preavvisava, indicando la fonte primigenia di tali notizie in Contrada, dei “rastrellamenti” che avrebbero interessato Campobello di Mazara (cfr. pag. pag. 29 trascrizione udienza 27 aprile 1994: <<P.M.: Quindi, prima che avvenivano queste operazioni il dott. Contrada avvertiva. SPATOLA R.: Sì. P.M.:A chi avvertiva? 303
  • 304. SPATOLA R.: Non entrai nello specifico a chi di preciso. Né mi fu detto né lo chiesi. A me bastava che quando ero, diciamo, in Sicilia o in Campobello, venivo avvertito che l’indomani mattina ci sarebbe stata una perquisizione, non solo per me ma diciamo, 50, 60, 70 persone oltre ad altri rastrellamenti, bloccavano il paese, perquisizioni, fermi, queste cose. Quindi a me bastava che fossi avvisato. Poi a chi avvisava di preciso non l’ho chiesto e non mi è stato detto>>. Questo concetto è ribadito alle pagine 120 -121 trascrizione udienza 27 aprile 1994: <<SPATOLA R.:A me l’ha riferito Antonio Messina, se altri hanno riferito la voce del dottor Contrada non ne sono a conoscenza. AVV. SBACCHI: Ma la fonte di Messina chi era? Il dottore Contrada? abbia pazienza. SPATOLA R.: Come? AVV. SBACCHI: La fonte di Messina chi era? SPATOLA R.: No, la fonte del Messina non me l’ha detta quale, quale persona di Cosa Nostra glielo riferiva. Era da, veniva da Palermo.. AVV. SBACCHI: Veniva da Palermo SPATOLA R.: ... la fonte, ma non mi spiegava quale... AVV. SBACCHI: Allora è giusto quello che ricostruisco io, mi perdoni. Cioè che il punto di partenza è questo; c’è qualcuno di Palermo, uno o più persone che comunicano alle famiglie 304
  • 305. trapanesi che ci saranno operazioni di polizia e riferiscono che queste segnalazioni vengono dal dottore Contrada. Esatto? SPATOLA R.: Al Messina fu riferito così e mi riferì così, se ad altri capifamiglia... AVV. SBACCHI: Quindi, è una notizia di terza mano. SPATOLA R.: ... appartenenti a Cosa Nostra sia stato riferito lo stesso nome questo non glielo posso dire. AVV. SBACCHI: E’ una notizia... però Messina le parlò del dottore Contrada... SPATOLA R.: Sì. AVV. SBACCHI: ... e non le disse chi era stata la sua fonte a sua volta. PRESIDENTE: Da chi l’aveva ricevuta la notizia... SPATOLA R.: No, no, era una fonte... Niente non parlò>>. Della esistenza di tali rastrellamenti, che gli stessi difensori appellanti finiscono con il riconoscere, non è dato dubitare, avendone parlato, in sede di esame, il tenente dei Carabinieri Carmelo Canale, che aveva titolo per riferirne, essendo stato fino al gennaio 1992 Comandante la sezione CC di Polizia Giudiziaria della Procura di Marsala, nel cui circondario ricade Campobello di Mazara (cfr. pag. 1 trascrizione udienza 27.9.1994)40. Il Tribunale, d’altra parte (pag. 967-971 della sentenza) ha illustrato quanto stretti fossero i rapporti tra lo Spatola e l’avv. 40 Della deposizione del teste Canale si dà conto a pagina 972 della sentenza appellata. 305
  • 306. Messina, peraltro “compare” del collaborante perché padrino di cresima del figlio Francesco, non essendo ragionevolmente pensabile che questi gli mentisse, e lo stesso Spatola, del resto, ha confermato che le informazioni del Messina si erano sempre rivelate esatte (pag. 113 trascrizione udienza 27 aprile 1994). In conclusione, le citate emergenze (effettiva esecuzione di operazioni interforze negli anni 1983-1985, ruolo concretamente rivestito dall’imputato e negazione non credibile di non avere notizie di tali operazioni) costituiscono un riscontro che trascende, in chiave individualizzante, la mera equazione tra il poter sapere e l’avvertire. In ultimo, giova rilevare come non abbia inciso sulla attendibilità dello Spatola la circostanza che questi, nel corso del suo esame, talora abbia indicato in modo esatto i compiti di Contrada ed in altri passaggi abbia dichiarato di non conoscerli (cfr. pag. 32 tomo primo, volume I del Motivi nuovi). In realtà, dalla lettura delle trascrizioni è agevole rilevare che Rosario Spatola, richiesto di indicare quale incarico ricoprisse Contrada nel primo periodo della sua collaborazione (fine 1989, inizi 1990) ha risposto di sapere, da notizie di stampa, che si trattava di “un funzionario del S.I.S.DE... "(pag. 128, ibidem). Con riguardo, poi, (cfr. pagine 55- 56, ibidem), all’epoca dell’incontro presso il ristorante “Il Delfino”, ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che l’odierno imputato << aveva un incarico di grado presso la Questura, la Polizia di 306
  • 307. Palermo>> (in effetti, nella primavera del 1980, l’imputato era Dirigente del Centro Interprovinciale Criminalpol della Sicilia Occidentale, incarico mantenuto fino al Gennaio 1982). Vero, è che lo Spatola,ad un certo punto, ha risposto di non sapere niente , ma ciò è avvenuto quando gli è stato chiesto, tout court, di ricostruire la carriera dall’imputato (cfr. pag. 112 trascrizione l’udienza del 27 aprile 1994: << AVV. SBACCHI: Che funzione ha svolto il dottore Contrada nell’ambito, nel corso degli anni? SPATOLA R.: Mi scusi, quale interesse io ho di sapere e di seguire la carriera del dottor Contrada? PRESIDENTE: No, che cosa lei sa. SPATOLA R.: Niente. PRESIDENTE: Che cosa lei sa. SPATOLA R.: Niente>>). Subito dopo, infatti, quando il tema è stato circoscritto all’epoca delle “soffiate” dell’avv. Messina, ha detto di sapere che l’odierno imputato era un <<poliziotto con alto grado>> (pag. 113 della trascrizione), e la Difesa gli ha contestato la precedente dichiarazione resa al Pubblico Ministero nell’interrogatorio del 23 dicembre 1993, e cioè di avere detto al sottufficiale addetto alla sua protezione che, in quel periodo, Contrada era Capo di gabinetto dell’Alto Commissario. Tale difformità va considerata, tuttavia, il frutto di una mera imprecisione, che non mina l’attendibilità del collaborante. 307
  • 308. In conclusione, anche alla stregua delle emergenze del primo dibattimento di appello, non possono che essere condivise le positive valutazioni svolte dal Tribunale circa la attendibilità intrinseca, la attendibilità estrinseca ed il contributo di Rosario Spatola; contributo qualificato dalla percezione visiva di un contatto tra l’imputato e Rosario Riccobono, ancorchè costituente soltanto uno dei molteplici apporti che hanno contribuito a comporre il quadro probatorio riguardante le condotte agevolatrici dell’imputato, pertinenti al sodalizio mafioso. 308
  • 309. CAPITOLO IX Le censure riguardanti le propalazioni di Maurizio Pirrone e le dichiarazioni delle testi Pirrello, Ruisi, Davì e Riccobono. Nel rassegnare le dichiarazioni di Maurizio Pirrone, il Tribunale evidenziava che questi aveva iniziato a collaborare con l’Autorità Giudiziaria di Milano nel 1993, essendo, a quell’epoca, imputato nell'ambito di un procedimento per associazione per delinquere finalizzata ad un vasto traffico di sostanze stupefacenti, in concorso con altri 115 soggetti tra cui molti elementi della criminalità mafiosa palermitana. Successivamente, a seguito degli sviluppi investigativi emergenti dalle sue dichiarazioni riguardanti il territorio palermitano, la sua collaborazione si era estesa anche ad indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Palermo: le prime dichiarazioni rese ai magistrati palermitani risalivano 23 febbraio 1995, mentre il primo verbale in cui il Pirrone aveva fatto il nome di Bruno Contrada risaliva al 6 giugno 1995. Il Pirrone aveva riferito che, dopo il 1976-1977, periodo in cui era entrato a far parte di una società con tali Pietro e Cosimo Conti, avente ad oggetto la gestione del bar-pizzeria-cabaret “Madison”, sito a Palermo in piazza Don Bosco, aveva avuto più intense frequentazioni con personaggi di spessore criminale. La maggior parte di costoro gravitavano nell’ambito della famiglia mafiosa di Rosario Riccobono, e cioè i fratelli Salvatore e Michele 309
  • 310. Micalizzi,, Carmelo Zanca, Francesco D’Accardi, Vincenzo Sorce detto “ Cecè”, Alessandro Bronzini e Vincenzo Sutera41. Aveva soggiunto di avere intrapreso, a partire dal 1979, la propria attività illecita nel settore del traffico degli stupefacenti, inizialmente collaborando, tra gli altri, con Alessandro Bronzini e, subito dopo, con Vincenzo Sutera ed i fratelli Micalizzi. A riprova della intensità dei rapporti instaurati con la famiglia del Riccobono, aveva partecipato alle cerimonie nuziali di entrambe le figlie del predetto, e cioè di Margherita con Michele Micalizzi e di Giuseppina con Salvatore Lauricella; circostanze, tutte del cui positivo riscontro il Tribunale dava ampia contezza. Quanto al contributo del propalante, quel giudice rilevava che il Pirrone aveva riferito che Margherita Riccobono e la sorella Giuseppina, in presenza anche della madre, gli avevano confidato che nella abitazione del padre, sita in un attico di via Guido Jung in Palermo, vi era un particolare accorgimento che consentiva di fuggire dal retro senza essere scoperti (una doppia porta con scala posteriore): via di fuga, questa, che le indagini di Polizia Giudiziaria avevano verificato esistere nell’appartamento al sesto piano dello stabile di via Jung n°1. Lo stesso Pirrone aveva sentito dire alle Riccobono che il loro marito e padre non nutriva particolari preoccupazioni nei 41 Già Gaspare Mutolo aveva riferito che “Enzuccio” Sutera, “uomo d’onore” della famiglia di Partanna-Mondello, era stato beneficiario di una assunzione fittizia, volta ad assicurargli una copertura, presso l’azienda del figlio del conte Arturo Cassina (cfr. pagine 49 e ss., e 249 trascrizione udienza 7 giugno 1994). Il Pirrone ha riferito di avere appreso che il Sutera, con il quale aveva iniziato ad avere contatti pressocchè quotidiani, svolgeva l’attività di “killer” per conto di Rosario Riccobono alle dirette dipendenze di Salvatore Micalizzi, suo capo-decina, e che, solo formalmente, svolgeva un’attività lecita, in realtà fittizia, presso la società “ Lesca”, percependo regolare stipendio pur non recandosi mai a prestarvi la propria attività lavorativa (cfr. pagg. 46 116 e ss trascrizione ud. 11.7.95). Il riscontro alle dichiarazioni del Mutolo e del Pirrone è stato fornito dalla precisazioni rese dal capitano Luigi Bruno all’udienza del 12 ottobre 1995 con riferimento all’epoca della partecipazione di Luciano Cassina, figlio di Arturo, alla Lesca S.P.A . 310
  • 311. confronti degli appartenenti alla Polizia (genericamente menzionati dal dichiarante e dalle sue referenti), che era sufficiente “pagare” per essere lasciati tranquilli. Per quanto specificamente concerne la posizione dell’imputato, il collaborante aveva dichiarato di averlo conosciuto nel periodo della propria società con Pietro Conti e con il di lui figlio Cosimo Conti. In una occasione, collocata all’inizio dell’inverno nel periodo compreso tra il 1976 ed il 1978, aveva accompagnato Cosimo Conti presso gli uffici della Criminalpol di Palermo, per portare a Contrada, come era consueto fare con le autorità cittadine, alcuni biglietti di invito per l’inaugurazione di un nuovo spettacolo di “cabaret” che si sarebbe svolto nei locali del teatro “Madison”, piccolo locale di circa 150 posti, annesso al bar-pizzeria (spettacolo al quale, poi, l’imputato aveva assistito con la moglie). Durante il tragitto, Cosimo Conti gli aveva riferito che Contrada - che il Pirrone conosceva di fama dalle cronache giornalistiche come funzionario di punta dell’apparato investigativo palermitano - era una “persona utile” che si prestava a fare qualche favore, a fornire notizie in anticipo su eventuali mandati di cattura, perquisizioni ed altre operazioni di Polizia e che “riceveva volentieri qualche regalo”. Oltre Pietro Conti, i citati Vincenzo Sorce e Franco D’Accardi, assidui frequentatori del “Madison”, gli avevano confermato che Contrada era “persona su cui si poteva fare affidamento” per avere in anticipo notizie su operazioni di Polizia. Operato un accurato vaglio di attendibilità intrinseca del Pirrone anche con riferimento alle sue condizioni sociali e familiari, al suo disinteresse ed alla genesi della sua collaborazione, alla coerenza e logicità espositiva delle dichiarazioni relative alle 311
  • 312. frequentazioni con personaggi di comprovata caratura criminale (molti dei quali appartenenti alla famiglia mafiosa di Partanna Mondello), il Tribunale escludeva qualsiasi atteggiamento di millanteria, proposito di vendetta o coinvolgimento in ipotetici complotti” dello stesso Pirrone. Sottolineava che questi, fin dall’inizio della propria collaborazione era stato in contatto con l’Autorità giudiziaria milanese, mai interessata alle indagini ed al processo a carico dell’odierno imputato (pagine 838 ed 870 della sentenza). Parimenti verificata, e con esiti ampiamente positivi, era stata l’attendibilità estrinseca del collaborante, sia per la convergenza delle sue dichiarazioni con quelle rese in modo del tutto autonomo da altri collaboratori di giustizia (in primo luogo da Gaspare Mutolo, che aveva narrato della utilizzazione, da parte del Riccobono, di un appartamento in via Jung ed della assunzione di Enzo Sutera da parte della società Farsura, facente capo al figlio dell’imprenditore Arturo Cassina), sia sulla base dei numerosi riscontri esterni alle dichiarazioni rese dal collaborante sui rapporti societari intrattenuti con i Conti e sulla posizione di Pietro Conti e Vincenzo Sorce nei riguardi di “Cosa Nostra”. Il Tribunale, a questo proposito, valorizzava la circostanza che le notizie apprese dal Pirrone sul conto di Contrada provenivano da fonti completamente diverse da quelle degli altri collaboratori di giustizia, convergendo con le indicazioni rese dagli altri propalanti con riferimento alla tipologia di condotte poste in essere (agevolazione dell’organizzazione criminale “Cosa Nostra” mediante l’anticipazione di notizie su perquisizioni, altre operazioni di Polizia ovvero provvedimenti restrittivi prossimi all’esecuzione), sia con riferimento alla loro epoca (tra il 1976 ed il 1979). Risultava, in tal modo, rafforzato il quadro accusatorio a carico dell’imputato in ordine ai suoi rapporti con il Riccobono, ma anche con altri esponenti dell’organizzazione mafiosa a loro volta legati alla famiglia Bontate, e specificamente, Pietro Conti e Vincenzo Sorce. Di Pietro Conti avevano riferito, in sede di esame, oltre che lo stesso Pirrone, sulla base di notizie apprese dal Bronzini e da “Ino” Salerno, macellaio del quartiere San Lorenzo (pagine 818, 842 ed 843 della sentenza appellata) il capitano dei Carabinieri Luigi Bruno ed il collaboratore di giustizia Gioacchino Pennino. 312
  • 313. Quanto a Vincenzo Sorce (detto Cecè), indicato dal Pirrone come una delle fonti da cui aveva appreso notizie sull’odierno imputato, lo stesso, sulla base delle concordi dichiarazioni rese sul suo conto da Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno, era stato condannato nell’ambito del primo maxi processo, per i reati di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p., quale “uomo d’onore” originariamente appartenente alla famiglia mafiosa di Palermo Centro e successivamente trasmigrato nella famiglia di S. Maria di Gesu’, capeggiata da Stefano Bontate, (cfr. pag. 830 della sentenza appellata). Il Pirrone, rilevava il Tribunale, pur riferendo di non avere sentito fare alla moglie ed alle figlie del Riccobono nomi di poliziotti collusi, ed in particolare il nome dell’imputato, aveva dichiarato di avere personalmente constatato che la famiglia mafiosa del Riccobono disponeva di informatori all’interno delle Forze di Polizia. Aveva citato, a tale proposito (pag. 854 della sentenza appellata) un episodio cui aveva personalmente assistito: una volta, Salvatore Micalizzi era giunto al bar “Singapore”42, avvisando i suoi uomini di non trascorrere, per prudenza, la notte in casa, essendo prevista “una retata”(cfr. pagine 58 - 59 trascrizione udienza 11 luglio 1995); di tale “soffiata”, peraltro, il Micalizzi non aveva indicato la fonte. Il Tribunale, poi, valutava come specifiche conferme alle notizie apprese dal Pirrone le testimonianze rese da Carmela Pirrello ed Angela Ruisi, reputandole tali da far ritenere realmente espresse le 42 Sito nella via La Marmora, formalmente intestato a tale Enzo Cannella ma in realtà di proprietà di Salvatore Micalizzi, punto di ritrovo degli uomini facenti capo a Rosario Riccobono (pag. 815 della sentenza appellata). 313
  • 314. affermazioni attribuite ad una delle figlie dello stesso Riccobono, Giuseppina, sul conto dell’imputato. La Ruisi, nel corso del proprio esame, aveva dichiarato di avere conosciuto Giuseppina Riccobono in quanto entrambe abitavano nel medesimo stabile, sito a Palermo nella via Alete n° 19, che lei stessa aveva lasciato nel febbraio 1995, dopo circa un anno, (pag. 1 trascrizione udienza primo luglio 1995); di avere appreso che era figlia del noto mafioso Rosario Riccobono; di avere intrattenuto con lei rapporti di buon vicinato; di essersi, talvolta, incontrata con lei anche in casa di Antonia Davì, altra inquilina del palazzo in buoni rapporti con la stessa Riccobono; di avere, in una di tali occasioni, trovato a casa della Davì la Riccobono che, molto adirata, aveva pronunziato la frase <<quando camminavano a braccetto con mio padre erano tutti amici e si fregavano le mazzette dei mafiosi, adesso si vogliono asciugare il coltello sulle spalle di mio padre>>. La teste aveva escluso che, con quello sfogo, la Riccobono si fosse riferita specificamente all’odierno imputato (..<< ma a chi si riferiva questo io non lo posso dire, chiaro ?>> cfr. pag. 7 trascrizione udienza 1.7.95). Aveva ammesso di averne parlato con Carmela Pirrello, sua cliente occasionale, che un sabato di maggio si era recata presso il suo esercizio di parruccheria, dovendo il figlio fare la Prima Comunione il giorno successivo. L’argomento era stato affrontato prendendo spunto da un colloquio sul giudice Borsellino e sulla necessità di dire la verità per aiutare la Giustizia a fare il suo corso. 314
  • 315. La Pirrello, in precedenza presentatasi spontaneamente in Procura cosa che aveva indotto il Pubblico Ministero a chiederne l’esame aveva ricordato con precisione la data del colloquio avuto con la sig.ra Angela Ruisi, il 13 Maggio del 1995, ricollegandolo al ricordo della ricorrenza della Prima Comunione del figlio. In quel contesto discorsivo la Ruisi le aveva rivelato che Giuseppina Riccobono “odiava a morte” Contrada, “offesissima” perché questi prima era stato amico del padre e poi lo aveva rinnegato. La stessa Ruisi le aveva altresì riferito di avere visto, in una circostanza, sempre a casa della Riccobono, un album contenente una foto che ritraeva Contrada con il “boss” di Partanna, che non aveva più trovato in una successiva occasione in cui aveva avuto modo di prendere nuovamente visione di quell’album. Il tema della fotografia, aveva soggiunto la teste, era stato oggetto di un confronto avvenuto presso la Procura della Repubblica di Palermo, in attesa del quale, mentre entrambe aspettavano in anticamera, la Ruisi le aveva chiarito che per “boss” di Partanna intendeva proprio il Riccobono. Giuseppina Riccobono, in sede di esame, aveva confermato di avere conosciuto la Ruisi, di avere intrattenuto con lei rapporti di frequentazione e di averla, talvolta, incontrata anche a casa di Antonina Davì, sua amica ; di avere seguito i servizi televisivi riguardanti il processo a carico di Contrada, lamentandosi più volte delle parole offensive da lui usate, in dibattimento, nei confronti di suo padre, ma sempre con i propri familiari e non in presenza della Ruisi; di non avere mai riferito ad alcuno, tanto meno alla Ruisi, neppure in 315
  • 316. termini generali, di persone che prima andavano a braccetto con i mafiosi, intascandosi le mazzette e poi dicevano di non conoscerli più. La Davì, infine, si era sostanzialmente allineata alle dichiarazioni della Riccobono. Il Tribunale riteneva che la credibilità della teste Pirrello avesse ben resistito al controesame, dal quale non erano emerse incrinature nel suo racconto, preciso e costante, o aspetti della sua vita privata tali da metterla in discussione (pagina 862 della sentenza appellata). Per converso, sia la teste Ruisi che la teste Riccobono avevano solo parzialmente detto la verità: la Ruisi, riferendo che la Riccobono aveva bensì pronunciato quella frase, ma senza uno specifico destinatario; la Riccobono, ammettendo di essersi lamentata delle parole usate da Contrada nei confronti del padre, ma di averlo fatto soltanto nell’ambito della propria cerchia familiare. In realtà, ad avviso del Tribunale, la Riccobono, che neppure nel corso della sua deposizione era riuscita a celare il proprio risentimento nei confronti dell’imputato, non avrebbe avuto ragione di negare una esternazione che - se davvero fosse stata spersonalizzata, come aveva riferito la Ruisi - sarebbe stata del tutto innocua. La Ruisi, da parte sua, aveva palesato un sentimento di paura, plausibile ed adeguata causale della parziale difformità della sua versione rispetto a quella della Pirrello. In conclusione, la testimonianza della Pirrello, unitamente alle altre risultanze acquisite, costituiva ulteriore conferma del rapporto collusivo tra l’odierno imputato e Rosario Riccobono, ed una riprova 316
  • 317. di quanto il collaborante Pirrone aveva, a sua volta, dichiarato di avere appreso proprio dalle figlie dello stesso Riccobono ed alla presenza della di lui moglie. **** Le censure riguardanti le propalazioni di Maurizio Pirrone e la valutazione di attendibilità della teste Pirrello sono state articolate nel volume III, capitolo V, paragrafo V.1 dell’Atto di impugnazione (pagine 80-123) e costituiscono, altresì, l’oggetto dell’intero volume VIII dei Motivi Nuovi. Esse, per quanto attiene al Pirrone, possono sintetizzarsi nei seguenti termini: a) l’accusa è generica, incontrollata, incontrollabile, indeterminata e indeterminabile per assenza di qualsiasi specifico riferimento a fatti storicamente accertabili, a tempi, a luoghi, a persone, ad avvenimenti, sembrando <<quasi che al Pirrone qualcuno abbia suggerito di riferire sul dr. Contrada una sola e semplice accusa, che può così riassumersi: “Conti Cosimo mi ha detto che il dr. Contrada era persona utile, perché dava notizie su mandati di cattura, perquisizioni e operazioni di polizia (questi termini sono più volte ripetuti senza varianti) e aveva per ciò qualche regalo ma non certo in denaro>> (pagina 86 Vol. III paragrafo V.1 dell’Atto di impugnazione, pagina 3-10 e 30 volume VIII dei Motivi Nuovi); b) non è comprensibile come si possa affermare in sentenza, a pagina 870, che <<...gli elementi riferiti da Pirrone... contribuiscono a 317
  • 318. rafforzare il quadro accusatorio a carico dell’imputato, sia in ordine ai suoi illeciti rapporti con il Riccobono, sia con altri esponenti dell’organizzazione mafiosa (Conti Pietro) …legati alla famiglia Bontate>>, posto che il collaborante non aveva fatto specifico riferimento né a Riccobono, nè a Bontate; c) l’accusa de relato del Pirrone è inverosimile, giacchè i Conti non svolgevano una attività illecita ed il Pirrone non era organico al sodalizio mafioso, e pertanto non vi era nessuna ragione perché gli uni apprendessero notizie del genere e l’altro ne fosse messo a parte (pagine 81-82 vol. III dell’Atto di impugnazione ); d) è inverosimile ed assurdo, dunque, <<che il dr. Contrada facesse pervenire a mafiosi - non essendo il Conti direttamente interessato a ricerche, perquisizioni o altro - tali notizie tramite un titolare o gestore di pubblico esercizio, quale il Conti Cosimo, che il dr. Contrada aveva conosciuto così come aveva conosciuto, nel corso della sua lunga attività di servizio a Palermo, centinaia o migliaia di altre persone operanti nei più svariati settori sociali ed economici della città>> (pag. 87 volume III dell’Atto di impugnazione); e) Cosimo Conti, nel corso del proprio esame (pagine 87 e segg. Vol III dell’Atto di impugnazione, pagine 11 e segg. Vol. VIII cit.), aveva riferito di intrattenere con il dr. Contrada, come con altre Autorità cittadine, soltanto rapporti formali, per avergli una o più volte portato in ufficio dei biglietti omaggio, 318
  • 319. cosa che non escludeva di avere fatto, in una occasione, in compagnia del Pirrone; f) egli, tuttavia, aveva recisamente negato di avere fatto al collaborante confidenze su eventuali “soffiate”, non avendo nessuna <<pendenza con la legge>> e non aspettandosi <<nessun mandato>> (pagg. 20 e 21, ud. 28.7.1995); g) lo stesso Cosimo Conti, del resto, aveva fornito un argomento inoppugnabile a sostegno della sua risposta, precisando: <<Quando mi hanno arrestato, non sono stato avvisato, mi hanno arrestato a casa, a me e a mio padre, ...mio zio e mio cugino... il 15 giugno 1985” (pag. 21, ud. 28 luglio 1995)>>; h) a quella data Contrada era in servizio a Palermo e ricopriva gli incarichi di Capo di Gabinetto dell’Alto Commissario per la lotta contro la mafia e di Coordinatore Centri S.I.S.DE della Sicilia, e dunque, se fosse stata vera l’Accusa de relato del Pirrone, lo avrebbe preavvertito; i) l’imputato, in sede di esame, all’udienza del 13 ottobre 1995 (pagine 92-98 vol. III cit.) non aveva escluso che gli fossero stati portati dei biglietti di invito nel periodo riferito dal Pirrone, né di avere, in quella circostanza, assistito allo spettacolo, rientrando tali evenienze in un’ottica di normalità delle relazioni intrattenute dai titolari di pubblici esercizi con pubbliche autorità; j) l’annotazione“ ore 22,30 Madison”, contenuta nella sua agenda alla data del 12 Novembre 1976 poteva bensì 319
  • 320. confermare la sua presenza allo spettacolo, ma non costituire …<<certo prova o riscontro o indizio che il Conti abbia detto al Pirrone che il dr. Contrada “era persona utile o utilizzabile per i mafiosi”, che “dava notizie sui mandati di cattura da eseguire”,“sulle perquisizioni da effettuare”, sulle “operazioni di polizia da eseguirsi”>> (pag. 99 Vol. III dell’Atto di impugnazione, pagine 29 e seguenti Vol. VIII Motivi nuovi). Per quanto attiene alle testimonianze della Pirrello, della Ruisi, della Davì e della Riccobono i difensori appellanti hanno dedotto che: k) l) m) n) o) p) q) Giuseppina Riccobono, nel corso del proprio esame, aveva negato di avere manifestato all’esterno della propria cerchia familiare il suo risentimento nei riguardi di Contrada (pagine 105 -107 Vol. III dell’Atto di impugnazione, pagine 45 e segg. Vol. VIII dei Motivi Nuovi); la sua testimonianza doveva considerarsi genuina e veritiera, dal momento che, pochi giorni prima, e cioè il 23 giugno 1995, in sede di dichiarazioni spontanee il dr. Contrada aveva, ancora una volta, definito il Riccobono "criminale, mafioso, capomafia, sanguinario, omicida" e quindi la teste avrebbe avuto tutte le ragioni di vendicarsi o sfogare il suo rancore verso l’imputato, se questi davvero avesse “tradito” suo padre; per converso, rendendo le menzionate dichiarazioni spontanee del 23 giugno 1995, quando Giuseppina Riccobono era già stata citata come teste, Contrada aveva dimostrato di non avere ragione di temere il rancore della Riccobono, rancore che sarebbe stato maggiormente comprensibile nella ipotesi del tradimento (pagine 38-41 volume VIII dei Motivi Nuovi); la testimonianza della Davì, la quale aveva confermato che mai la Riccobono, in sua presenza, si era abbandonata ad esternazioni relative a suo padre ed al processo Contrada, doveva considerarsi credibile perché totalmente disinteressata (pagine 55- 56 volume VIII dei Motivi nuovi); la tesi del Tribunale, secondo cui la Riccobono avrebbe mentito perché condizionata da spirito omertoso, in quanto appartenente a famiglia mafiosa, non si attagliava alla Davi; se davvero fosse stata condizionata da spirito omertoso, la Riccobono non si sarebbe abbandonata allo sfogo sul tradimento di Contrada in presenza della parrucchiera Ruisi, con la quale aveva, e soltanto da poco tempo, un rapporto di vicinato e non certo di stretta amicizia; la teste Ruisi aveva escluso - ed aveva escluso di avere detto alla Pirrello - che quello sfogo avesse riguardato Contrada (pagine 50-54 volume VIII dei Motivi Nuovi). 320
  • 321. I difensori appellanti, inoltre, hanno dedotto (pagine 59-60 Vol. VIII motivi nuovi): <<Innanzi tutto è poco chiara la parte avuta dalla Pirrello in tutta la vicenda per i seguenti motivi: - appare, invero, molto improbabile che la Pirrello si sia recata quel giorno di Maggio del 1995 occasionalmente nel salone di parruccheria di Ruisi Angela, ove mai era andata in precedenza; tutto fa propendere per l'ipotesi che si sia ivi recata, più che per l'acconciatura dei capelli, per avere la possibilità di un colloquio con la Ruisi; - non sussiste dubbio alcuno che lo spunto, l'iniziativa e l'incentivo alla conversazione con la parrucchiera siano stati opera della Pirrello così come dalla stessa dichiarato e confermato peraltro dalla Ruisi; l'avvio alla conversazione su fatti di giustizia e di mafia,sulla tragica morte del Dr. Borsellino, sui pericoli dei Magistrati impegnati sul fronte dell'antimafia, le considerazioni sugli "innocenti in carcere"e i "colpevoli in libertà", sulla opportunità di dire ciò di cui si era a conoscenza e così via, è stato dato dalla Pirrello con il chiaro intento di portare la parrucchiera sul terreno discorsivo avente per oggetto il Dr. Contrada con particolare riferimento alle presunte confidenze ricevute dalla Riccobono Giuseppina; - che quanto sopra abbia notevole margine di fondatezza si rileva, oltre che dal comportamento posto in essere dalla Pirrello, sia nella parte della vicenda riguardante l'approccio nella parruccheria che in seguito, specie nel lungo colloquio intercorso tra le due donne 321
  • 322. nell'anticamera degli uffici della Procura, dal fatto che le stimolazioni e le sollecitazioni della Pirrello rivolte alla Ruisi sono apparse in modo evidente proprie e peculiari di chi, già a conoscenza di un fatto, intenda che tale fatto sia narrato dall'interlocutore onde possa, a sua volta, riferirlo ad altri; - da tutto il contesto della vicenda, portata in sede processuale, in specie dalla analisi delle dichiarazioni rese dalla Pirrello e dalla comparazione di esse con quelle della Ruisi, in relazione a notizie concernenti il processo diffuse dai mezzi di comunicazione(es. le espressioni del Dr. Contrada sul mafioso Riccobono Rosario), si ricava l'inquietante sospetto, non dissipato nonostante gli sforzi esperiti e dal P.M. e dalla Difesa, che la Pirrello abbia agito nei rapporti avuti con la Ruisi in veste quasi di "agente provocatore"43; - (…..) sussistono tutti i motivi per ritenere ragionevolmente che la Pirrello quando per la prima e unica volta è entrata nella parruccheria della Ruisi, con il pretesto della acconciatura, era a conoscenza dei rapporti di vicinato intercorsi nel passato tra la parrucchiera e la Riccobono Giuseppina,del presunto sfogo di quest'ultima contro non individuate persone o contro il Dr. Contrada specificamente e che, pertanto, abbia tentato di indurre la Ruisi ad una conferma delle notizie in suo possesso anzi delle notizie ricevute "aliunde">>. Ulteriore sintomo del mendacio della Pirrello sarebbe l’affermazione, assolutamente indimostrata - attribuita alla parrucchiera Ruisi, e da 43 Per un evidente refuso, il testo dei Motivi nuovi è << che la Pirrello abbia agito nei rapporti avuti con la Pirrello..>> 322
  • 323. questa smentita - di avere visto in una circostanza, sempre a casa della Riccobono, un album contenente una foto di Bruno Contrada con il “boss” di Partanna, ma di non avere più trovato quella foto in una successiva occasione in cui aveva avuto modo di prendere nuovamente visione di quell’album (pagine 62-65 vol. VIII dei Motivi Nuovi). La Pirrello, infatti, aveva dichiarato che nulla di specifico la Ruisi le aveva riferito su quell'album fotografico (dove lo avesse visionato, a chi apparteneva, in quale occasione era stata scattata quella foto, chi era “il boss di Partanna” ritratto nella foto con Contrada, come sapeva che proprio quello era “il boss di Partanna”) . A fronte di tali, lacunose indicazioni, il Tribunale si era limitato <<a riportare la dichiarazione della Pirrello circa la fotografia che avrebbe visto la Ruisi e ad accennare al confronto effettuato negli uffici della Procura tra la Pirrello e la Ruisi, avendo quest'ultima negato la circostanza>>, senza esprimere <<alcun giudizio sulla verità o falsità, sulla veridicità o inverosimiglianza del fatto, sulla possibilità dell'esistenza della foto, sulle circostanze in cui essa darebbe stata scattata, sarebbe stata vista dalla Ruisi, avrebbe fornito oggetto della conversazione tra la Pirrello e la Ruisi, sarebbe stata tolta o sottratta dall'album e così via>>, quasi a volere stendere <<un velo su tale incredibile, inverosimile, fantasiosa storia della fotografia che avrebbe dovuto invece essere conclamata e bollata "apertis verbis" come prova del mendacio e della calunnia di una improbabile e inquietante testimone quale la Pirrello Carmen che da tutta la sua testimonianza ha lasciato trasparire un inspiegabile e ingiustificato malanimo nei confronti del Dr. Contrada, come se da questi avesse subito un torto o avesse un motivo particolare per colpirlo>> (pag. 72, vol. VIII dei Motivi Nuovi). 323
  • 324. I difensori appellanti, poi, riportandosi alle dichiarazioni spontanee rese dall’imputato all’udienza del 28 luglio 1995, hanno tacciato di mendacio la Pirrello sotto un altro profilo. Hanno dedotto,cioè, che la stessa avrebbe falsamente dichiarato di non conoscere il dr. Contrada, che invece aveva conosciuto nel novembre 1985, ed in particolare nei giorni immediatamente successivi ad un incidente stradale provocato da una autovettura della scorta del giudice Borsellino che aveva investito degli studenti davanti al Liceo “Meli” di Palermo. Due ragazzi, tra cui Giuditta Micella, figlia di un funzionario di Polizia amico dell’imputato, erano morti, ed altri, tra cui tale Pierluigi Lo Monaco, figlio della teste (il cui cognome da sposata è, appunto, Lo Monaco), erano rimasti feriti. Orbene, l’imputato ha dichiarato che, sebbene le condizioni della figlia del dr. Micella fossero disperate, aveva fatto venire a Palermo, con un aereo del S.I.S.DE, un luminare della neurochirugia, il prof. Guidetti, motivando la sua iniziativa, alla presenza dei parenti dei ragazzi feriti, con l’utilità che egli visitasse “anche”, ma non soltanto la ragazza, cosa che poteva avere indisposto la Pirrello (pag. 115-117 Vol. III capitolo V, paragrafo V.1 dei motivi di appello : << E in quei giorni ebbi occasione di avere rapporti con la signora Pirrello Lo Monaco e con altri familiari, tra cui il padre di questo ragazzo che si chiama PierLuigi, se ben ricordo, e che era ferito gravemente in fin di vita e ricoverato al reparto rianimazione, là dove c’era anche Maria Giuditta. Mentre per la Maria Giuditta il Professore Vanadia disse subito o poco dopo il suo ricovero che ormai non c’era più nulla da 324
  • 325. fare perché l’elettroencefalogramma era piatto, il cervello era devastato per cui la ragazza viveva di vita vegetativa, invece qualche speranza c’era per il ragazzo che era ricoverato, il figlio della signora che è venuta qui poco fa. Io sapevo che a Roma c’era un famoso neurochirurgo della cattedra di neurochirurgia della Università la Sapienza, il prof. Guidetti, lo seppi tramite un altro mio amico che è a Roma. E quindi, mi interessai perché il professor Guidetti venisse giù a Palermo. Mi interessai nel senso che riuscii a convincere il direttore del S.I.S.De, che era allora il Prefetto Parisi a mettere a disposizione l’aereo del servizio per rilevare a Roma il Prof. Guidetti e condurlo qui a Palermo. E nello stesso tempo interessai l’Alto Commissario per questa vicenda, che era il Prefetto Boccia. In sostanza l’interessamento era sul piano morale per la figlia del mio collega, non per la figlia, per i genitori, per darci un po' di speranza, perché sapevo bene che non c’era più nulla da fare, ma era per il figliolo di questa signora. Già nei giorni precedenti avevo avuto varie discussioni con questa signora perché in maniera piuttosto eclatante e poco adeguata inveiva, lei credo e anche altri parenti, contro i magistrati di Palermo, perché li riteneva responsabili di ciò che era accaduto al figlio. E io le dicevo che non era opportuno, pur comprendendo il suo stato d’animo, la sua condizione umana di madre che sapeva che il figlio stava morendo là dentro, ma era opportuno che si calmasse e che stesse tranquilla, che non si lasciasse andare a queste manifestazioni poco adeguate. Comunque, la questione che mi lasciò più amareggiato fu che mi investì quando arrivai col prof. 325
  • 326. Guidetti, perché forse fu un errore mio a dire, sbagliai a dire che il professore Guidetti era venuto anche per il figlio, era venuto quasi esclusivamente per il figlio, perché lei vedendomi lì e non sapendo dei miei rapporti con il padre e la madre di questa ragazza, pensava che io stessi lì nella mia veste istituzionale, e che quindi tutte le cure erano per la figlia del Questore, mentre per il figliolo non c’era nulla. Invece, non era così. Ecco, ho voluto precisare questo perché la signora ha detto che non mi conosce e che non mi ha mai conosciuto. Invece, non è così. La signora mi conosce bene e ha ritenuto opportuno, dopo dieci anni, dopo dieci anni esattamente, di ricambiare in questo modo, raccontando le cose che ha raccontato, su cui io non esprimo alcun giudizio e non ho, credo, il diritto di esprimerlo. Anche se da funzionario di polizia, con circa 35, 36 anni di carriera, ho le mie perplessità, e da imputato ho le mie inquietudini su certi moduli operativi e investigativi. Ma sono soltanto perplessità>>. Infine, secondo i difensori appellanti, anche ad ammettere che la Ruisi avesse detto il vero nel riferire della presunta esternazione di Giuseppina Riccobono sui “traditori”, fatta a casa Davì, il senso delle espressioni usate sarebbe stato comunque diverso: la Riccobono, infatti, si sarebbe riferita a coloro che avevano tradito il padre determinandone la soppressione, ed in nessun modo al dr. Contrada (cfr. pagine 80-81 Vol. VIII dei Motivi nuovi : << Se Riccobono Giuseppina ha usato il termine tradimento nello sfogo avuto con la parrucchiera Ruisi (la Pirrello più volte ha ripetuto tale termine come quello riferitole dalla 326
  • 327. Ruisi) non poteva non riferirsi a coloro che effettivamente avevano tradito il padre e non soltanto il padre ma anche il marito, il suocero. Non si deve dimenticare, infatti, che in un unico contesto, sia fattuale che temporale, di cruenti contrasti intestini mafiosi erano stati uccisi o fatti scomparire, oltre il padre della donna, Riccobono Rosario, anche il marito Lauricella Salvatore e il suocero Lauricella Giuseppe. Tra questi "traditori" del padre e degli altri congiunti, attirati in agguati e uccisi o fatti scomparire, non poteva di certo la Giuseppina Riccobono includere il Dr. Contrada>> ***** I rilievi che precedono non sono fondati. Rinviando alla accusata disamina operata dal Tribunale a sostegno della positiva verifica della attendibilità intrinseca ed estrinseca di Maurizio Pirrone, mette conto rilevare che le osservazioni qui riassunte alle lettere a) e b) forzano il senso della motivazione del primo giudice. Si deduce, cioè, che le accuse del collaborante sarebbero talmente generiche da non essere verificabili, e che non avrebbero alcuna specifica attinenza con Rosario Riccobono o con persone legate ai Bontate. Osserva questa Corte che il contributo del Pirrone - in questi termini valorizzato dal Tribunale - è consistito nel fornire molteplici elementi di riscontro al narrato di altri collaboranti: • circa l’entourage di Rosario Riccobono (ad esempio, il rapporto di lavoro fittizio tra la Farsura ed “Enzuccio Sutera”, del quale aveva parlato Gaspare Mutolo); • circa le cautele usate nonostante le coperture alla sua latitanza (segnatamente, la via di fuga dall’attico di via Jung. 1, la presenza soltanto 327
  • 328. fugace al ricevimento di nozze della figlia Margherita); • circa l’esistenza di tali coperture (il preannuncio della “retata” al bar Singapore, le confidenze delle figlie del Riccobono alla presenza della madre44). Il Tribunale, in altri termini, ha inteso sottolineare che lo stesso Pirrone, pur non riferendo episodi specifici caratterizzati dall’intervento dell’imputato - in sentenza, infatti, si parla di “tipologie” di condotte - ha contribuito a colorare di attendibilità le dichiarazioni di altri collaboranti su fatti specifici ed a rafforzare un quadro probatorio costituito, nel suo insieme, da fonti eterogenee che quel giudice ha compendiato in una visione unitaria. Tutt’altro che arbitraria, poi, è l’inferenza secondo cui gli elementi riferiti da Pirrone contribuiscono a rafforzare il quadro accusatorio a carico dell’imputato in ordine ad esponenti dell’organizzazione mafiosa legati alla “famiglia” Bontate: • dal fatto che una delle fonti indicate dal Pirrone in ordine al ruolo dell’imputato è Vincenzo Sorce, appartenente, come già detto, alla “famiglia” di S. Maria di Gesu’; • dagli elementi di riscontro alle sue dichiarazioni in ordine alla posizione dei Conti rispetto a quella “famiglia” mafiosa ed alla stessa “Cosa Nostra”. A quest’ultimo riguardo, non colgono nel segno le osservazioni difensive riassunte sub c), d),e ) f,),g), relative alla pretesa assurdità del fatto che i Conti , esercenti una attività lecita ed estranei al sodalizio mafioso, avessero cognizione di attività agevolatrici del dr. Contrada di pertinenza del sodalizio stesso. 44 Confidenze del tutto verosimili se si considera l’intimità raggiunta dal collaborante con loro si era spinta al punto che egli aveva personalmente emesso un assegno di tre milioni di lire in favore del cantante Mario Merola, esibitosi al ricevimento di nozze di Margherita Riccobono, come riferito dal teste Luigi Bruno, della D.I.A., all’udienza del 19 settembre 1995. 328
  • 329. Ed invero, il Pirrone ha riferito che, per quanto appreso da soggetti che ha specificamente indicato nei già menzionati Bronzini e Salerno45, Cosimo Conti detto “il cane” - padre di Pietro Conti e nonno del Cosimo Conti che era stato accompagnato da lui a portare i biglietti di invito a Contrada - era stato un personaggio di spicco della mafia di “Brancaccio” negli anni ’50. Il figlio Pietro, già affiliato a “Cosa Nostra” , era stato “posato” a seguito di alcune divergenze insorte nella trattazione degli affari illeciti (soprattutto nel settore del contrabbando di sigarette), divergenze culminate in un attentato ai suoi danni con colpi d’arma da fuoco, posto in atto mentre egli stava per uscire dal portone della propria abitazione sita in una traversa di via Libertà (via Vincenzo Di Marco o via De Amicis). Per quanto appreso dal Pirrone, Pietro Conti era riuscito a sfuggire miracolosamente all’agguato, che aveva causato la rottura della vetrata del portone di ingresso, fatta immediatamente sostituire dalla stessa vittima per evitare di far trapelare all’esterno la notizia dell’attentato che, naturalmente, egli si era guardato bene dal denunciare alle Forze dell’Ordine. Il Pirrone ha collocato l’attentato al Conti in epoca antecedente al 1975, perché, quando lo aveva conosciuto, non abitava più in quella via dove si era verificato l’attentato ai suoi danni, bensì nella via Libertà (pagine 818-819 della sentenza appellata). Le propalazioni del Pirrone circa la considerazione di cui Pietro Conti ed il figlio Cosimo avrebbero goduto in ambienti mafiosi hanno trovato significativi riscontri nelle convergenti ed autonome dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gioacchino Pennino (pagine 843-844 della sentenza appellata), e nella comprovata esistenza di rapporti tra Pietro Conti e Francesco Paolo Bontate, padre di Stefano 45 Vedi pagine 827 ed 831 della sentenza appellata per i profili dell’uno e dell’altro. 329
  • 330. (ibidem, pagine 845-846). Gioacchino Pennino, in particolare, ha riferito di essere stato formalmente affiliato a “Cosa Nostra” soltanto a partire dal 1977 nell’ambito della famiglia mafiosa di Brancaccio, compresa nel mandamento di Ciaculli, all’epoca capeggiato da Michele Greco, ed ha soggiunto che il suo omonimo nonno paterno era stato rappresentante della medesima “famiglia” di Brancaccio, carica nella quale gli erano subentrati prima il genero Felice Di Caccamo e successivamente un altro suo cugino, parimenti suo omonimo, cioè Gioacchino Pennino. Lo stesso collaborante aveva altresì riferito di avere appreso, dopo la sua formale affiliazione, dal proprio capo famiglia Giuseppe Di Maggio e dal cugino Gioacchino Di Caccamo, che Pietro Conti, già molto amico di suo zio, l’omonimo Gioacchino Pennino, era a sua volta “uomo d’onore” con il ruolo di rappresentante della “famiglia” di via Giafar (pagine 34 e ss trascrizione udienza 19 giugno 1995) e che però, dopo aver subito un agguato da parte di certo Buffa, si era allontanato dal sodalizio e la sua famiglia era stata assorbita in quella di Ciaculli (cfr. pagine 1122 e 1123 della sentenza appellata). La dichiarazioni del Pirrone e del Pennino convergono sul nucleo essenziale della pregressa militanza mafiosa di Pietro Conti, pur divergendo su un aspetto, e cioè sull’essersi lo stesso Conti defilato rispetto ad un ruolo di partecipazione attiva (Pennino), e non “posato” (Pirrone), cioè estromesso dal sodalizio mafioso. Le indicazioni del Pennino, comunque, sono apparse ben più precise di quelle - del tutto autonome quanto alle fonti ed al contesto del loro apprendimento- di Maurizio Pirrone. Il Pennino, infatti, è apparso ben più informato delle vicende personali di Pietro Conti per lo stretto rapporto tra questi ed il suo omonimo zio e per la comune estrazione territoriale (Brancaccio e Via Giafar, comprese nel 330
  • 331. mandamento di Ciaculli). D’altra parte, ad escludere che Pietro Conti fosse stato “posato”, come percepito dal Pirrone, milita la circostanza che il “Madison” fosse frequentato da esponenti mafiosi come Vincenzo Sorce, appartenente a “Cosa Nostra” ed alla famiglia mafiosa del Riccobono, laddove, secondo il codice etico di Cosa Nostra46, l'uomo d'onore “posato” non può intrattenere rapporti con altri membri del sodalizio, che addirittura sono tenuti a non rivolgergli la parola. Né vale a smentire le convergenti dichiarazioni del Pirrone e del Pennino la circostanza, riferita dal teste Bruno, che Cosimo Conti ed il padre Pietro, destinatari nel 1985, <<di un provvedimento emesso dall'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo per associazione per delinquere di tipo mafioso, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti>> (pagina 49 trascrizione udienza 19 settembre 1995) fossero stati assolti all’esito del dibattimento. Questa Corte, infatti, è chiamata a valutare non già la responsabilità dei Conti per il delitto di partecipazione in associazione mafiosa - cosa che, comunque, non potrebbe essere fatta stante la preclusione del giudicato - bensì se sia plausibile che, come è implicito nelle dichiarazioni del Pirrone, gli stessi potessero essere messi a conoscenza di favori elargiti dall’imputato al sodalizio “Cosa Nostra”. La giustificazione di un tale stato di fatto è stata persuasivamente sintetizzata dal Pirrone nel concetto di “discendenza”, oltre che nella stessa caratura criminale di alcuni clienti del “Madison”, e tra questi i già menzionati Sorce e D’Accardi, (<<...Ma insomma era... dopo un po' era per me scontato che loro non solo frequentassero un determinato ambiente, ma lo avevano frequentato in passato, addirittura avevano la discendenza>> cfr. pag. 100 trascrizione udienza 11 luglio 46 Del quale aveva ampiamente riferito Tommaso Buscetta nell’ambito del primo maxi-processo. 331
  • 332. 1995), e cioè in un senso di appartenenza e di comunanza di interessi, che l’espulsione decretata dalla organizzazione mafiosa nei riguardi di Pietro Conti (“posato”, espulsione della quale, comunque, non ha parlato Gioacchino Pennino) non era valsa a cancellare in via definitiva. E’ riscontrato, in altri termini, come indicatore di credibilità del Pirrone, che i Conti avessero mantenuto quantomeno una posizione border-line rispetto al sodalizio mafioso, e che, quindi avessero titolo per ricevere notizie su prove concrete della disponibilità dell’imputato, consegnate al “notorio ristretto” dei fatti di interesse per il sodalizio stesso. Non a caso del resto, a pag. 288 della sentenza di annullamento con rinvio, la Suprema Corte di Cassazione ha censurato l’affermazione del Giudice di appello <<che né il Conti né il suo genitore erano ricercati dalle forze dell'ordine e pertanto non potevano avere avuto esperienza diretta della benevolenza dell'imputato>> ritenendola << (..)del tutto svincolata dalle suddette risultanze processuali, in quanto da esse non emerge che i Conti avessero riferito al Pirrone di avere avuto esperienza diretta della "benevolenza" di Contrada, ma soltanto che tale notizia circolava nell'ambiente mafioso (il Conti aveva fatto espresso riferimento "ai loro amici": pag. 854 della sentenza di primo grado)>> . Perfettamente coerente con tale costruzione, del resto, è l’uso del dativo etico (o di vantaggio) attraverso il pronome “ci”, riferito dal Pirrone de relato di Cosimo Conti, volto ad evocare una comunanza di interessi dei Conti con il sodalizio e non la fruizione diretta di favori da parte dell’imputato (<<“Sai, è una persona che ci è utile, perché 332
  • 333. sappiamo che si presta a fare qualche favore, ci dà delle notizie, in particolare ci dà notizie su eventuali mandati di cattura, eventuali perquisizioni, operazioni di questo genere” (pag. 56 trascrizione udienza 11.7.1995). Altrettanto plausibile, poi - considerata la coincidenza temporale tra le frequentazioni mafiose del Pirrone (seppure rimasto un trafficante di droga non inserito in “Cosa Nostra”) ed il periodo della società di fatto con i Conti - che il collaborante ricevesse, sia pur in modo generico, confidenze sulla natura collusiva delle condotte di Contrada. Né è decisiva la circostanza, riferita da Cosimo Conti, che egli stesso e suo padre Pietro non avessero potuto sottrarsi all’arresto del 15 giugno 1985, data in cui l’imputato era in servizio a Palermo e ricopriva gli incarichi di Capo di Gabinetto dell’Alto Commissario per la lotta contro la mafia e di Coordinatore Centri S.I.S.DE della Sicilia. Non può, infatti, pretendersi e presumersi che Contrada, per quanto in possesso di un rilevante flusso di informazioni, fosse nelle condizioni di avvertire, volta per volta, tutti i loro destinatari di arresti in procinto di esecuzione, né, comunque, è dimostrato che egli avesse instaurato un rapporto di protezione con i Conti. Peraltro, non può non rimarcarsi come l’imputato abbia dimostrato di volere ridimensionare la sua conoscenza con i Conti. Egli, infatti, nel corso dell’ esame reso all’udienza del 13 ottobre 1995 ha dichiarato di avere un vaghissimo ed incerto ricordo di Cosimo Conti, e però di avere riconosciuto Pietro Conti, in udienza, tra il pubblico, in occasione della testimonianza del figlio Cosimo, in quanto presentatogli in epoca antecedente al 1973, e cioè oltre vent’anni prima (<< E quindi credo di essere stato anche al Madison. Sicuramente una volta, perché ho un ricordo ben preciso, che fui invitato dal dr. Zocca, che allora dirigeva la Criminalpol e dal dr. Mendolia, che allora era il capo della Squadra Mobile, e, quindi, dev’essere un periodo precedente al 1973, perché fino al 1973 questi due funzionari hanno ricoperto questi incarichi, e ricordo che fui invitato da loro a mangiare qualcosa in questo locale. Lo ricordo bene. Come ricordo anche che si avvicinò al tavolo un signore che già allora aveva una certa età e che mi fu presentato come il proprietario del locale, ed era il signor 333
  • 334. Pietro Conti. E me ne sono ricordato poi perché in occasione della testimonianza del figlio, l’ho visto tra il pubblico e l’ho riconosciuto>>). Infine, quanto alle osservazioni qui riassunte sub i) e j), va rilevato che l’annotazione“ ore 22,30 Madison”, contenuta nella agenda del dr. Contrada alla data del 12 Novembre 1976, è stata valorizzata dal Tribunale non già come prova esclusiva o unico riscontro alle propalazioni del Pirrone sulla tipologia delle condotte agevolatrici attribuite all’imputato, bensì, essenzialmente, come uno degli elementi addotti a sostegno della sua generale credibilità. ******* Venendo alle censure riguardanti le testimonianze della Pirrello, della Ruisi, della Davì e della Riccobono, non possono condividersi le osservazioni qui riassunte alle lettere da k) a q), volte ad affermare l’attendibilità della Davì e della Riccobono (testi, peraltro, in contrasto tra loro). La stessa Riccobono, invero, nel corso del suo esame ha affermato di essere stata sempre tenuta dal padre del tutto al di fuori dei suoi affari e delle sue frequentazioni (<<AVV. SBACCHI:ecco, perfetto signora, volevo capire questo. Lei ha mai detto, signora, che il dott. Contrada era prima amico di suo padre, che si prendeva i soldi. RICCOBONO G.:assolutamente non ho detto mai questo, perchè poi mio padre, senta, mi ha tenuto sempre fuori da tutte cose, non... AVV. SBACCHI:ho capito. Quindi lei della vita di suo padre sapeva poco, se ho capito bene. RICCOBONO G.:certo>>). Tale affermazione è smentita dalle confidenze delle quali il Pirrone ha dichiarato di essere stato messo a parte dalle sorelle Riccobono, alla presenza della loro madre, circa le coperture godute e la possibilità, in ogni caso, di una via di fuga dall’appartamento di via Jung n. 1 334
  • 335. costituita da una doppia porta con scala posteriore; confidenze ampiamente riscontrate dalle indagini di Polizia Giudiziaria sia in ordine alla porta, sia in ordine alla familiarità del Pirrone con le Riccobono ed i rispettivi fidanzati (Salvatore Lauricella, sposatosi in Giuseppina, e Michele Micalizzi, sposatosi con Margherita). Non convince, poi l’osservazione difensiva secondo cui Giuseppina Riccobono avrebbe avuto tutte le ragioni per manifestare, a caldo, il suo risentimento nei confronti dell’imputato qualora questi avesse davvero “tradito” suo padre, che pochi giorni prima della sua deposizione aveva definito un criminale. L’imputato, infatti, nel corso del processo ha sempre tacciato Rosario Riccobono di essere un criminale, ed ha sempre negato di avere avuto con lui rapporti di sorta, anche di natura confidenziale, sicchè non è sostenibile che la teste avrebbe dovuto essere motivata in modo incoercibile, da una offesa recente, a muovere esplicite accuse nei suoi confronti. Per contro, è plausibile che, in una sede non ufficiale ed in modo del tutto estemporaneo, cioè a casa dell’amica Davì, Giuseppina Riccobono non fosse riuscita a nascondere il suo rancore, abbandonandosi allo sfogo cui la teste Ruisi ha riferito di avere solo casualmente assistito. La Ruisi, infatti, ha riferito di avere percepito lo sfogo della Riccobono in un frangente del tutto inatteso: lei stessa, infatti, era appena entrata a casa della Davì, sua dirimpettaia (<<P.M.:Ma di chi stava parlando? RUISI A.:No, di nessuno. Io sono entrata e lei era molto arrabbiata. 335
  • 336. Allora io ho detto: "Ma che c'hai, che è successo Pina?". E lei disse questa frase, basta non disse altro. A chi si riferisse non lo so, perchè se lo sapessi lo direi, ma non lo so>>). Per contro, la Davì e la Riccobono hanno ammesso la loro stretta amicizia, sia pure con qualche precisazione gratuita, ed addirittura contraddittoria (cfr. esame Davì :<<sì, un'amicizia reciproca, ci rispettiamo, ci vogliamo bene come due sorelle, ma nient'altro, tutto qua>>; cfr. esame Riccobono:<< Si', abbiamo rapporti di amicizia, ma io veramente con tutti, perche' essendo sempre sola con un bambino, non lo so, mi hanno sempre aiutato, e cose varie>>,); amicizia cementata da una conoscenza risalente ad otto anni addietro. E’ ben spiegabile, pertanto, l’esigenza della prima di non smentire la seconda. Concludendo, la disposizione personale e familiare all’omertà costituisce una adeguata causale della reticenza della Riccobono. Non a caso, del resto, nel corso del suo esame, la stessa ha tenuto a precisare di non essere solita parlare di vicende familiari al cospetto di estranei. Piuttosto, lo sfogo della stessa Riccobono, per la sua intensità, non avrebbe avuto una plausibile giustificazione, sopratutto in un periodo di forte impatto mediatico del processo Contrada, se, come affermato dalla teste Ruisi, fosse stato puramente generico e senza alcuna attinenza con la persona dell’imputato. E’ significativo, anzi, che la Ruisi abbia manifestato una costante propensione al contenimento 336
  • 337. della portata delle sue dichiarazioni, ben lontana dall’anelito alla legalità mostrato dalla Pirrello. Tale condizione di timore e di disagio, lungi dal costituire una insondabile percezione del Tribunale, si coglie a piene mani dallo stesso tenore della testimonianza della stessa Ruisi. Molto confusamente, infatti, la teste ha dichiarato che i discorsi fatti con la Pirello durante l’acconciatura erano chiacchiere da negozio, paragonabili a quelle che si fanno sulla onestà pubblica degli uomini politici, salvo poi a riconoscere lo sfogo avvenuto tra le mura domestiche di casa Davì (<< RUISI A.:Di nulla, era solo arrabbiata, tanto che io dissi: "Mah!", e di questo poi, siccome lei sa benissimo che nei negozi, in tutti i negozi si chiacchiera di questo, di quello, si parla di Berlusconi che è onesto, si parla di Berlusconi che non è onesto, ognuno dice la sua. Si parla di Tizio, si parla di Caio..... P.M.:Signora, lei sta parlando di negozi lei? Perchè avvenne nel negozio questo colloquio? RUISI A.:Io le sto dicendo come si sono svolti i fatti. P.M.:E avvenne nel negozio? Lei sta dicendo che è avvenuto nel negozio? RUISI A.:No, mai è venuta al negozio. P.M.:E allora perchè parla di negozio? RUISI A.:Io sto dicendo.... Perchè dico questo, perchè io mi trovo qui.... Perchè io mi trovo qui? Me lo dica lei perchè mi trovo qui>>. In sostanza, come ritenuto dal Tribunale, smentendosi a vicenda la Riccobono e la Ruisi avevano detto una parte della verità: la prima, 337
  • 338. ammettendo di avere manifestato - ma soltanto nell’ambito della propria cerchia familiare - il proprio risentimento per le offese rivolte al padre, anche da Contrada; la seconda, affermando di avere sì assistito ad uno sfogo della Riccobono, ma in incertam personam. Il parziale mendacio dell’una e dell’altra suggella la attendibilità della teste Pirrello. A quest’ultima, del resto, assai poco persuasivamente i difensori appellanti hanno attribuito la veste di “agente provocatore”, ma soprattutto il possesso di virtù investigative e soprattutto divinatorie che avrebbero dovuto metterla nelle condizioni di: • appurare che la parrucchiera Ruisi aveva abitato nel medesimo stabile della signora Lauricella (alias, Giuseppina Riccobono); • prevedere che la stessa Ruisi, da lei vista per la prima volta, fornisse notizie sui rapporti tra l’odierno imputato e Rosario Riccobono. Oltretutto, se la Pirrello si fosse recata dalla Ruisi nell’ambito di una sua personale attività di agente provocatore, non avrebbe avuto ragione di attendere il mese di maggio 1995, a processo inoltrato, per crearsi l’occasione di una acconciatura che avrebbe comunque potuto farsi fare in un momento precedente rispetto alla prima comunione del figlio. Né è possibile, peraltro, bollare come agente provocatore la Pirrello per il colloquio con la Ruisi nell'anticamera degli Uffici della Procura della Repubblica di Palermo prima che le due donne fossero sentite e venissero messe a confronto. Del contenuto di tale colloquio, infatti - registrato a mezzo di apparecchiature di intercettazione ambientale - nulla è dato sapere, 338
  • 339. avendo la Difesa eccepito l’inutilizzabilità della intercettazione, eccezione accolta dal Tribunale con ordinanza del 24 luglio 1995. Quanto alla parte del racconto della Pirrello relativo alla scoperta riferita dalla Ruisi - di una foto di Contrada con il “boss” di Partanna in un album a casa Riccobono, la stessa Pirrello ha dissipato qualsiasi ambiguità, precisato che, nel corso del loro colloquio in Procura, avvenuto il 7 giugno 1995, la sua interlocutrice aveva chiarito che quel “boss” era il Riccobono. Né si può pretendere, ammesso che la Ruisi non si fosse sbagliata nel riconoscimento dell’imputato, che il contesto del rinvenimento della fotografia venisse descritto, in sede di esame, in modo più circostanziato di quanto non fosse accaduto durante la conversazione che accompagnò l’acconciatura in parruccheria. La valutazione di tale circostanza, in altri termini, non intacca il giudizio di attendibilità della teste Pirrello, ma incide, semmai - date la scarsa precisione e la povertà dei dettagli offerti - su questo specifico aspetto della testimonianza della Ruisi. Ed ancora, non può trovare cittadinanza l’ipotesi, avanzata dai difensori appellanti, che, stando al narrato della Ruisi, la Riccobono si sarebbe riferita a coloro che avevano tradito il padre, il marito ed il suocero, determinandone la soppressione, e non, dunque,all’imputato. Anche nella versione della stessa Ruisi, infatti, depurata dal nome di Contrada, l’indicazione dei traditori è univocamente riferita a soggetti collusi, a percettori di “mazzette”, cioè a figure estranee al sodalizio; non dunque, a tradimenti interni ad esso (<<quando camminavano a 339
  • 340. braccetto con mio padre erano tutti amici e si fregavano le mazzette dei mafiosi, adesso si vogliono asciugare il coltello sulle spalle di mio padre>>). Davvero arzigogolata, poi, è l’ipotesi, avanzata dall’imputato, che la Pirrello avesse nutrito risentimento nei suoi confronti e lo avesse accusato falsamente sol perché egli, dieci anni prima, alla presenza di lei aveva detto di avere fatto venire a Palermo il neurochirurgo prof. Guidetti anche - e non, piuttosto, soltanto - per il di lei figlio, coinvolto nell’incidente stradale davanti al Liceo classico “Meli”,che aveva provocato il coma irreversibile e poi la morte di Giuditta Milella, figlia del funzionario di Polizia Carlo Milella. Non è nemmeno esatta l’affermazione dell’imputato secondo cui la Pirrello avrebbe negato di averlo mai conosciuto ( Contrada ha riferito di avere <<avuto varie discussioni con questa signora perché in maniera piuttosto eclatante e poco adeguata inveiva (…) contro i magistrati di Palermo, perché li riteneva responsabili di ciò che era accaduto al figlio>>). La stessa Pirrello, infatti ha ricordato di avere, a seguito dell’incidente che aveva visto coinvolto il figlio, iniziato una battaglia <<per l'abuso e la folle corsa delle autoscorte>>;di avere avuto a che fare con diversi “funzionari di Polizia”; di ricordare i nomi dell'ispettore Renato Azzinnari e del dott. Accordino, ma non di altri (<<No, non credo, magari li conosco di vista, ci salutiamo, buongiorno, buonasera e basta>>). Non sorprende, pertanto, che la teste non abbia nominato l’imputato come uno dei suoi interlocutori, o uno di coloro che avevano assistito alle sue esternazioni. 340
  • 341. Devono, in conclusione, essere pienamente condivise le valutazioni del Tribunale in ordine alla attendibilità intrinseca, alla attendibilità estrinseca ed al contributo del collaboratore di giustizia Maurizio Pirrone, così come a proposito della attendibilità della teste Pirrello. 341
  • 342. CAPITOLO X Le censure riguardanti le propalazioni di Gaetano Costa Gaetano Costa, ricordava il Tribunale, aveva iniziato a collaborare nel febbraio del 1994, inizialmente con l’Autorità Giudiziaria di Reggio Calabria e successivamente con quelle di Messina e Palermo. Aveva dichiarato di essere stato affiliato alla “Ndrangheta” sin dai primi anni ’70 del novecento, e di avere partecipato, all’interno di tale organizzazione criminale, all’esecuzione di molteplici omicidi (una decina come mandante ed uno anche come esecutore materiale) nonchè a rapine e ad altri reati, molti dei quali spontaneamente confessati al momento della sua collaborazione. Il Costa aveva riferito di non avere mai avuto occasione di conoscere l’imputato, né di sentirne parlare. Tuttavia, intorno alla fine del 1992, mentre si trovava detenuto all’interno del carcere dell’Asinara, ristretto nella medesima cella con tre “uomini d’onore”, e cioè Cosimo Vernengo, Pietro Scarpisi e Vincenzo Spadaro, intento a guardare alla televisione un servizio giornalistico riguardante il suo arresto, aveva notato lo Spadaro che, “come se avessero arrestato qualcuno che gli interessava“ si era portato le mani ai capelli, accompagnando tale gesto, dal collaborante interpretato di sorpresa e sgomento, con la frase dialettale “nnu consumaru!“ (letteralmente traducibile nella frase “ce lo hanno consumato”). Il Tribunale, quindi, descriveva la caratura mafiosa di Vincenzo Spadaro, già condannato per associazione mafiosa nell’ambito del primo maxi processo e strettamente collegato all’interno di “Cosa 342
  • 343. Nostra” al più famoso fratello Tommaso, capo della famiglia mafiosa della Kalsa. Nel rassegnare gli elementi a sostegno della attendibilità intrinseca ed estrinseca del Costa - e nel disattendere la negazione del fatto operata in sede di esame dai suoi codetenuti Spadaro, Scarpisi e Vernengo, esaminati ai sensi degli artt. 210 e 195 c.p.p., il Tribunale osservava, tra l’altro, che il collaborante si era limitato a riferire un episodio di portata limitata, cui aveva avuto modo di assistere del tutto casualmente, che, costituendo quasi uno sfogo spontaneo da parte dello Spadaro, si rivelava del tutto inattaccabile rispetto alla linea difensiva della millanteria. Egli non era stato, cioè, depositario di alcuna confidenza espressamente rivoltagli da altri e non aveva in alcun modo cercato di attribuire alle parole che aveva sentito pronunziare dallo Spadaro, nell’occasione descritta, significati ulteriori rispetto a quelli emergenti dal loro stesso tenore letterale. Il comportamento dello Spadaro, secondo il Tribunale, denotava sgomento, disperazione ed ira al tempo stesso; stati d’animo giustificabili solo con la consapevolezza di un grave danno subito dall’organizzazione mafiosa a seguito dell’individuazione di un suo prezioso referente all’interno dei vertici istituzionali dello Stato. ****** Sebbene la motivazione della sentenza impugnata esaurisca il materiale logico riversato nelle pagine 13-23 del volume III capitolo V, paragrafo V.1 dell’atto di impugnazione, giova, comunque, rilevare che i difensori appellanti hanno prospettato l’attendibilità delle smentite offerte in sede di esame, all’udienza dell’undici luglio 1995: • da Vincenzo Spadaro (<< ....Io non ho motivo di avere detto queste parole, di dire: 'Nnu consumaru' perché non ho avuto mai rapporti e non conosco.....non ho avuto questi rapporti e non conosco il dottore......questo dottore Contrada, quindi 343
  • 344. non ho motivo di dire questo...>> (pag. 11 della trascrizione); da Cosimo Vernengo (<<".....Ma quando mai? Mai. Non è vero..." Domanda: "..Lei, il dott. Contrada l'ha mai conosciuto?..." Risposta :"...Mai. L'ho conosciuto adesso in televisione.....>> ( ibidem pagg. 15-16-17) ; • da Pietro Scarpisi, che aveva negato il fatto sostenendo che nessun commento si faceva in cella su faccende mafiose, per il timore di intercettazioni ambientali (<<...quando sono stato all'Asinara, lì non si parlava di nulla perché li si pensava che c'erano dentro le celle microspie e cose varie, quindi nessuno faceva nessun commento e nessuno di niente. Qualsiasi cosa succedeva in televisione, si ascoltava solamente.....le ripeto che non si commentava nessuna notizia...>>( pagine 5 e 6 della trascrizione). Osserva questa Corte che - essendo il thema decidendum costituito dall’accertamento di condotte di pertinenza del sodalizio mafioso nel suo complesso - è del tutto irrilevante che Contrada potesse non conoscere personalmente Vincenzo Spadaro o Cosimo Vernengo, seppure mafiosi di spessore, mentre è assai significativo che lo stesso Spadaro avesse usato l’espressione dialettale “nnu”, cioè il dativo etico “a noi”. • Quanto, poi, al timore, addotto dallo Scarpisi, che le conversazioni in cella venissero captate, va rimarcata la piena logicità del racconto di Gaetano Costa, il quale non solo ha precisato che quello di Vincenzo Spadaro era stato una reazione del tutto estemporanea, ma ha soggiunto che né lo Scarpisi, né il Vernengo si erano lasciati andare a commenti di sorta (cfr. pag. 1099 della sentenza appellata :<< Il Costa ha affermato che gli altri due detenuti, pur essendosi mostrati incuriositi a quella notizia ed alla reazione dello Spadaro, non avevano fatto alcun commento>>); condotta, questa, spiegabile proprio con l’esigenza di oscurare un fatto riservato. I difensori appellanti, infine (pag. 21, volume III dell’Atto di impugnazione) hanno enunciato dubbi sulla genuinità del racconto del Costa, dubbi legati alla circostanza che egli aveva raccontato, per la prima volta, l’episodio riguardante Contrada nell’ambito di altro procedimento penale, quando il Pubblico Ministero gli aveva chiesto se egli fosse a conoscenza di fatti riguardanti l’imputato. La risposta dello stesso Costa è stata convincente, e tale da fare 344
  • 345. escludere l’ipotesi di stimolazioni artificiose: <<COSTA G.: ...guardi, a me è stata fatta la domanda ben precisa e specifica: se sapevo, vista la qualità della nuova veste di collaboratore e visto che organicamente la Procura conosceva il mio inserimento nell'organizzazione criminale, se ero a conoscenza di fatti ben precisi del dottor Contrada. Io ricordavo questo episodio che ho vissuto e questo ho detto, altro però non sapevo>> pag. 69 trascrizione udienza primo giugno 1995). Né, del resto, sorprende che in un diverso procedimento il Pubblico Ministero avesse ritenuto di sondare il collaborante anche sulla posizione di Contrada, atteso che lo stesso Costa aveva avuto, come ricordato alle pagine 1097 e 1098 della sentenza appellata, rapporti con noti esponenti di “Cosa Nostra” nei diversi istituti di pena in cui era stato ristretto e dunque poteva avere avuto sentore di notizie di interesse. In conclusione, le valutazioni del Tribunale in ordine alla credibilità intrinseca ed estrinseca di Gaetano Costa appaiono pienamente condivisibili, pur dovendosi rilevare che, di per sé, l’esternazione cui il collaborante ha riferito di avere assistito non enuncia specifiche condotte di agevolazione del sodalizio mafioso da parte dell’imputato e non consente di attualizzare con certezza alla fine del 1992 (epoca del commento ““nnu consumaru!“) un rapporto collusivo che pure Vincenzo Spadaro aveva mostrato di considerare come acquisito al notorio ristretto di Cosa Nostra. 345
  • 346. CAPITOLO XI Le censure riguardanti le propalazioni di Gioacchino Pennino Gioacchino Pennino, la cui collaborazione con la giustizia è iniziata il 30 Agosto 1994, aveva riferito di avere esercitato la professione di medico a Palermo sia presso laboratori di analisi di sua proprietà, sia con incarichi di rilievo all’interno di strutture pubbliche, mettendo al servizio di “Cosa Nostra” e dei suoi uomini, dopo la sua formale, ma riservata affiliazione all’interno della famiglia mafiosa di “Brancaccio”, avvenuta alla fine del 1977, la sua attività professionale di medico. Le sue dichiarazioni, come precisato dal Tribunale, non concernevano direttamente l’imputato, bensì soggetti a lui collegati a vario titolo secondo quanto emerso da altre risultanze dibattimentali e precisamente il funzionario di Polizia dott. Pietro Purpi, Stefano Bontate, Pietro Conti ed il magistrato dott. Domenico Signorino. Esse, inoltre, avevano offerto significativi elementi di giudizio circa l’esistenza di logge massoniche “coperte”, a Palermo. Il Pennino aveva riferito di avere conosciuto Contrada soltanto in occasione di un colloquio investigativo, effettuato nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Michele Reina, segretario provinciale della Democrazia Cristiana, partito nel quale egli stesso aveva militato. Nel valutare la intrinseca attendibilità del Pennino, il Tribunale osservava che la genuinità delle notizie fornite si ricollegava al loro essere - spesso - frutto di conoscenze dirette o di confidenze casuali da parte di alcuni “uomini d’onore” a lui particolarmente vicini: in sostanza, la riservatezza della affiliazione del Pennino rivelava i limiti, ma, al contempo, l’alto indice di affidabilità delle informazioni, 346
  • 347. riscontrate dalle convergenti dichiarazioni rese sul conto di Purpi, di Signorino, di Pietro Conti, ed anche sulla Massoneria, dai collaboratori di giustizia Mutolo, Marino Mannoia, Spatola e Pirrone, e quindi idonee a rafforzare il complesso delle risultanze a carico dell’imputato. ***** Le censure riguardanti le propalazioni di Gioacchino Pennino, sviluppate nel volume III, capitolo V, paragrafo V.1 dell’Atto di Impugnazione (pagine 2-12) si compendiano nelle seguenti, essenziali, proposizioni: a) il Pennino non ha reso alcuna dichiarazione accusatoria nei confronti dell’imputato non perché la sua era stata una affiliazione riservata, e, quindi, le sue conoscenze in ordine alle vicende interne della organizzazione mafiosa era limitate, bensì perché non aveva nulla da dire; b) è impensabile, infatti, che egli, affiliato ad una delle più potenti “famiglie di mafia” quale quella di Brancaccio (compresa nel mandamento del “papa” Michele Greco), della quale l’omonimo nonno e poi l’omonimo zio, imputato nel processo dei “114”, erano stati rappresentanti, che sin dalla giovane età aveva vissuto in ambienti di mafia ed a contatto di mafiosi di rilievo, quali Michele Greco e Stefano Bontate, non fosse a conoscenza, né per cognizione diretta, né “de relato”, del fatto - ove fosse stato vero che il Contrada era “nelle mani” di Cosa Nostra; c) tale notizia avrebbe dovuto necessariamente pervenirgli, se, come riferito dal collaboratore di giustizia Salvatore Cancemi all’udienza del 28 aprile 1994, <<in Cosa Nostra era come quando si dice “pane e pasta” che il dr. Contrada era nelle mani di Rosario Riccobono e di Stefano Bontate e di Gaetano Badalamenti...>>(pag. 742 della sentenza appellata); d) lo stesso Pennino non ha voluto ripetere o avallare le accuse di altri pentiti, di cui il 19 giugno 1995 (data dell’udienza in cui ha testimoniato) non poteva non essere a conoscenza, verosimilmente per non esporsi a censure di pedissequo adeguamento ad esse ovvero ad un addebito di calunnia per vendetta (il padre era stato arrestato nell’ambito delle indagini sull’ippodromo di Palermo personalmente condotte da Contrada); e) in tal modo, egli aveva anche inteso raggiungere lo scopo di fare 347
  • 348. f) g) h) i) j) apparire più credibili le sue accuse nei riguardi del funzionario di Polizia Purpi e del magistrato Signorino, di Pietro Conti, così come le sue indicazioni sulla esistenza di logge massoniche coperte a Palermo; egli, quindi, aveva perseguito in modo subdolo la finalità di porgere al Tribunale elementi per considerare avvalorate o non smentite altre propalazioni, come quelle di Rosario Spatola sui rapporti di Contrada con la massoneria; le propalazioni di Pennino sul magistrato Signorino e sul funzionario di polizia Purpi (entrambi deceduti) non potevano in alcun modo essere ritenute idonee a rafforzare “il complesso delle risultanze a carico dell’imputato”, così come asserito a pag. 1133 della sentenza; segnatamente, per quanto riguarda Purpi - che il Pennino aveva dichiarato di avere visto scambiarsi calorosamente il saluto con Stefano Bontate ed al contempo dire <<“ non lo conosce ? - guardi è Stefano Bontate, un mio grande amico, un grande “uomo d’onore”>> (pagg. 20-21-22-23 trascrizione udienza 19 giugno 1995) - la colleganza o l’amicizia con Contrada non potevano costituire o rafforzare la prova di contatti collusivi tra l’imputato e Stefano Bontate, a meno di volere attribuire proprietà traslative a rapporti personali; quanto, poi, alla posizione del dr. Domenico Signorino, era totalmente infondata l’affermazione del Pennino - de relato del mafioso Enzo Sutera appartenente alla cosca di Rosario Riccobono, (pagg. 27-28, ud. 19.6.1995) - secondo cui il predetto magistrato si sarebbe talora prestato, accompagnando nella propria autovettura Rosario Riccobono, a proteggerne la condizione di latitante o di ricercato; il dr. Signorino, infatti, all’epoca Sostituto Procuratore della Repubblica di Palermo, aveva sostenuto la pubblica accusa nel processo definito con sentenza del Tribunale di Palermo n°1092/78 - 160/78 dell’11 aprile 1978, di condanna di Gaspare Mutolo alla pena di anni nove di reclusione per una lunga serie di tentativi di estorsioni e attentati dinamitardi (pena confermata in Appello e in Cassazione), oltre che nel 1° maxi-processo contro Cosa Nostra, nel quale erano stati imputati e condannati individui della “cosca” mafiosa di Rosario Riccobono, tra cui lo stesso Mutolo. 348
  • 349. Orbene - premesso che il Tribunale ha dato ampia contezza degli elementi a sostegno della attendibilità intrinseca ed estrinseca del collaborante - non sono fondate le osservazioni sub a), b) e c), con le quali si vorrebbe fare discendere la infondatezza della contestazione di concorso esterno a carico dell’imputato dalla mancanza di indicazioni accusatorie, nei riguardi di Contrada, da parte dello stesso Gioacchino Pennino. A questo riguardo, in primo luogo il Tribunale ha persuasivamente argomentato che l’affiliazione riservata del Pennino aveva necessariamente ridotto lo spettro dei contatti e dunque delle informazioni in suo possesso. In secondo luogo, non sussiste la presunta inconciliabilità tra l’essere la disponibilità dell’imputato un fatto notorio in “Cosa Nostra” e la circostanza che alcuni dei collaboratori di giustizia escussi in questo processo ne fossero rimasti, per un certo tempo, all’oscuro. Il Tribunale, a proposito delle propalazioni di Tommaso Buscetta (pag. 794 della sentenza appellata) - ma l’osservazione vale anche per il Pennino ha rilevato:<<La circostanza che la notizia, sia pur in forma ancora generica, appresa dal Cancemi sul conto del dott. dr. Contrada non era stata comunicata al Buscetta non può destare eccessiva perplessità perchè, come si è già avuto modo di specificare, i collaboranti hanno espressamente dichiarato di non avere avuto l’evenienza di affrontare tale argomento tra loro e, d’altra parte è dimostrato da tutti i racconti resi dai collaboratori di giustizia nell’ambito di questo processo, che la diffusione delle notizie all’interno dell’organizzazione mafiosa, ed in modo specifico quella riguardante l’odierno imputato, avveniva in relazione a specifiche “occasioni” che ne giustificavano la divulgazione(…).D’altra parte l’unico soggetto, per quel che è emerso nell’ambito dell’odierno procedimento, che avrebbe potuto riferire al Buscetta qualche notizia di segno contrario sul conto dell’odierno imputato sarebbe potuto essere il Cancemi, che ha dichiarato di avere appreso prima del proprio arresto quelle generiche notizie sulla “disponibilità” del dott. Contrada, mentre Mutolo, come Buscetta, aveva appreso con analogo stupore solo molto piu’ tardi, quando si era presentata la possibilità e l’occasione nel 1981 di trattare l’argomento in oggetto con Rosario Riccobono, che il dr. Contrada era diventato “uomo a disposizione” di “Cosa Nostra”>>. Per quanto riguarda le ulteriori osservazioni svolte sub d), e) ,f), h) , i) e j) circa gli scopi, l’attendibilità e la rilevanza nei riguardi dell’imputato delle indicazioni riguardanti Pietro Conti ed il dr. Purpi, vanno richiamate le considerazioni già svolte trattando delle propalazioni di Maurizio Pirrone (quanto a Pietro Conti) e di Gaspare Mutolo e Francesco Marino Mannoia (quanto al dr. Purpi). Con riguardo, invece, al dr. Signorino, il Pennino ha indicato la sua fonte in Enzo Sutera, conosciuto verso la fine degli anni ‘70 e divenuto suo cliente nei primi anni ‘80 del novecento, ritualmente presentatogli come “uomo 349
  • 350. d’onore” forse dallo stesso Michele Greco, suo capomandamento (cfr. pag. 25 trascrizione udienza 19/6/1995). Il Sutera, in particolare, intorno al 19801981 avrebbe detto, mentre si trova a pranzare in un ristorante di Palermo con lui e con un certo Palazzotto, che in più occasioni il predetto magistrato aveva accompagnato, con la propria autovettura, Rosario Riccobono, così, di fatto, impedendone l’identificazione. Orbene, l’oggetto di questo giudizio non è la posizione del dr. Signorino, ma la valutazione dei riscontri alle dichiarazioni del Pennino e del contributo da lui offerto rispetto alla posizione dell’odierno imputato. Entro tali limiti non ci si può esimere dal rilevare che le considerazioni svolte a proposito della contemporanea frequentazione di via Jung da parte dell’imputato e del Riccobono non possono non sfiorare anche il dr. Signorino, che aveva abitato in quella strada. Non è arbitraria, dunque, la citazione che il Tribunale ha fatto delle dichiarazioni del Pennino, come riscontro alle dichiarazioni di Rosario Spatola, sull’episodio dell’incontro al ristorante “Al Delfino”, per avvalorare l’affermazione di più collaboranti (e tra questi lo stesso Mutolo) che il Riccobono conduceva una latitanza piuttosto tranquilla e non era alieno dal farsi vedere anche in luoghi pubblici. Infine Gioacchino Pennino ha narrato di avere ricevuto la proposta di affiliarsi alla loggia segreta “dei trecento” da un uomo d’onore di Bagheria, il dott. Francesco Mineo, componente del Comitato Provinciale della Democrazia Cristiana ed esponente della corrente andreottiana di Salvo Lima,47 così come di avere ricevuto analoga proposta da Stefano Bontate. Il suo racconto ha trovato riscontro nella sentenza di condanna resa dal Tribunale di Palermo il 9 luglio 1997 nei confronti di Mandalari Giuseppe, imputato del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, prodotta nel primo dibattimento di appello all’udienza del 24 marzo 2000, confermata in grado di appello con sentenza del 15 luglio 1998 e divenuta irrevocabile per il Mandalari a seguito del rigetto del ricorso per Cassazione in data 7 aprile 1999. In detta sentenza, non solo vengono riconosciute la credibilità del 47 Il Pennino ha dichiarato di essere stato iscritto sin dal 1975 ad una loggia massonica ufficiale con sede a Palermo, in Piazza Verdi, e, dopo circa un anno e mezzo di frequentazione, di essersi posto “in sonno” (pagine 42 e segg. trascrizione udienza 19 giugno 1995). Ha, inoltre, riferito di avere trascorso una lunga militanza all’interno del partito della Democrazia Cristiana fin dal 1956, prima nella corrente andreottiana facente capo a Palermo a Vito Ciancimino e Salvo Lima e dal 1984 all’interno del gruppo doroteo, ricoprendo numerose cariche di rilievo interne a tale partito politico (cfr. ff. 73 e ss. - 89 e ss.). 350
  • 351. Pennino e la rilevanza delle sue dichiarazioni << soprattutto in ordine ai rapporti tra le associazioni mafiose e quelle massoniche>> (pag. 54), ma si afferma <<effettivamente sussistente un generale interesse dell'associazione mafiosa denominata “Cosa Nostra” all'infiltrazione in organismi associativi comprendenti personaggi delle istituzioni ….>>, funzionalmente diretta <<a consentire la costituzione di rapporti interpersonali degli esponenti dell'associazione mafiosa ed i rappresentanti più illustri della società civile al fine di garantire raggiungimento degli scopi della medesima organizzazione criminosa…(…..) In tale contesto appare, pertanto, del tutto evidente che le caratteristiche operative dell'organizzazione mafiosa, la sua segretezza e la sua illiceità abbiano imposto l'utilizzazione di strutture associative dotate dei connotati della riservatezza dei singoli componenti o della totale segretezza degli stessi, poichè solo in tal modo gli esponenti mafiosi possono avere la certezza di entrare in contatto con soggetti professionalmente sfruttabili senza correre il rischio di vedere palesata all'esterno della struttura associativa particolare, e, quindi, anche agli organi investigativi e di polizia in particolare, l'esistenza di tali rapporti. Inoltre, se la struttura associativa, comprendente esponenti delle istituzioni e imprenditori, appare al contempo caratterizzata dal vincolo solidaristico, che unisce tutti membri e li obbliga a prestarsi reciproca assistenza, la realizzazione degli scopi dell'associazione mafiosa, attraverso la partecipazione alla stessa di uno o più esponenti di rilievo dell'organizzazione criminosa, appare ancor più facilmente raggiung-ibile attraverso lo sfruttamento di regole originariamente costituite con finalità totalmente differenti. 351
  • 352. Orbene, in un determinato periodo storico, che appare possibile collocare tra la fine degli anni '70 ed i primi anni '90, uno degli strumenti utilizzati per facilitare tale attività di infiltrazione all'interno delle istituzioni civili dello Stato e del mondo imprenditoriale ha operato attraverso l'affiliazione di esponenti mafiosi nell'ambito delle c.d. 'Logge coperte" costituite all'interno, o parallelamente, alle singole obbedienze della massoneria ufficiale. Invero, prima di procedere all'analisi delle caratteristiche peculiari di tali organismi, va subito evidenziato che la particolare riservatezza che caratterizza le attività di tali gruppi associativi, unitamente alla rilevanza dei singoli partecipi o, quantomeno, di alcuni di essi, ben si sposa con le sopra indicate esigenze dell'organizzazione mafiosa, la quale necessita di entrare in contatto con terzi, che, tramite la loro opera, possano garantire, spesso anche inconsapevolmente, la migliore realizzazione degli scopi di arricchimento ed impunità senza correre il rischio di essere facilmente individuati. L'istruzione probatoria svolta in sede dibattimentale ha consentito di acquisire una mole di elementi dichiarativi dai quali può ritenersi accertato con sufficiente grado di certezza il dato dell'esistenza all'interno della massoneria ufficiale delle predette logge coperte, spesso però identificate con l'utilizzazione di appellativi differenti (segrete, riservate etc.) ma, sempre, comunque sostanzialmente contrapposte alle logge ufficiali caratterizzate dalla pubblicità dei 352
  • 353. lavori e dalla conoscibilità degli appartenenti>> (pagine 348-350 della sentenza menzionata). In conclusione, lungi dall’essere il frutto della mirata ed indiretta modulazione di false accuse nei riguardi dell’imputato, il contributo di Gioacchino Pennino è consistito nella utile indicazione di circostanze di contorno, in più parti valorizzate dal Tribunale nel quadro delle complessive emergenze a carico dell’imputato. 353
  • 354. CAPITOLO XII Le censure riguardanti le propalazioni di Pietro Scavuzzo Pietro Scavuzzo aveva confessato di aver fatto parte di “Cosa Nostra” quale componente della “famiglia” di Vita, compresa nella provincia di Trapani, essendovi stato formalmente affiliato nel 1982. Con riguardo alla posizione dell’imputato, aveva narrato il seguente episodio. Intorno alla fine del 1989 Salvatore Tamburello - “reggente” della famiglia mafiosa di Mazara Del Vallo e, successivamente, subentrato a Mariano Agate nel periodo della sua detenzione anche nella qualità di capo dell’omonimo mandamento - aveva rappresentato la necessità di rintracciare in Svizzera, dove esso collaborante si recava spesso per la gestione dei propri traffici illeciti, un tecnico esperto in archeologia per la valutazione di un’anfora antica nella disponibilità di Francesco Messina Denaro, capo del mandamento di Castelvetrano, uno dei tre “rappresentanti” della “provincia” mafiosa di Trapani. Nel 1990, quindi, nuovamente sollecitato dal Tamburello, egli si era adoperato,con l’ausilio di un non meglio identificato consulente finanziario di nome “Ludwig”, operante a Zurigo, per individuare un esperto che avrebbe potuto procedere in Sicilia all’operazione di stima dell’anfora. L’esperto, di nazionalità svizzera, di cui non era stato in grado di ricordare il nome, tra la fine di gennaio ed i primi di febbraio del 1991 era giunto all’aeroporto di Palermo, accolto da Pietro Mazara, uomo di fiducia di esso collaborante, anche se non formalmente affiliato a “Cosa Nostra”, precedentemente inviato in Svizzera per definire i dettagli dell’operazione. Egli, invece, aveva ricevuto l’incarico di prelevare l’anfora presso la 354
  • 355. casa del Tamburello la mattina dell’arrivo dell’esperto svizzero, e di trasportarla in autovettura insieme a Calogero Musso, suo capofamiglia, a Palermo ove, presso il “Motel Agip” sulla circonvallazione, si sarebbe incontrato verso mezzogiorno con il Mazara ed il tecnico svizzero. Il Tamburello non gli aveva comunicato nè i particolari relativi alla necessità di quella trasferta a Palermo nè il luogo di destinazione dell’anfora, noti, invece, al suo capo-famiglia Calogero Musso, la cui presenza era pertanto necessaria, essendo, questi, l’unico a conoscere il posto in cui si doveva andare. Non aveva posto domande, nè obiettato alcunchè a seguito delle istruzioni ricevute, così come è, peraltro, consuetudine all’interno di “Cosa Nostra” quando si ricevono ordini da un capo. Giunti sul luogo dell’appuntamento a bordo dell’autovettura di proprietà del Musso, avevano invitato il Mazara, che aveva prelevato in aeroporto il tecnico svizzero, a seguirli con la sua automobile. Il collaborante aveva, quindi, descritto nelle grandi linee il percorso seguito a Palermo, il palazzo e l'appartamento in cui erano entrati, ricevuti da una donna sopra i cinquant’anni, vestita in modo dimesso, che li aveva invitati ad attendere in un salotto. Era, quindi, giunto un uomo, che egli non aveva mai visto prima e che solo successivamente aveva appreso identificarsi nell'imputato. Questi aveva scambiato il saluto con Calogero Musso (con cui mostrava di avere un pregresso rapporto di conoscenza), che, a sua volta, gli aveva presentato i soggetti arrivati con lui. Poco dopo, i due si erano appartati per discutere in un angolo in fondo al salone, mentre il 355
  • 356. tecnico aveva proceduto ad un accurato esame dell’anfora, protrattosi per circa un’ora, riservandosi ulteriori accertamenti e comunque pervenendo, già allora, alla conclusione che si trattava di un pezzo antico, autentico, di notevole valore. Subito dopo l’operazione di stima, lo Scavuzzo aveva corrisposto al tecnico la cifra pattuita di cinque milioni di lire oltre le spese del viaggio, consegnatagli dal Tamburello la mattina prima della partenza; quindi, tutti si erano salutati. Dopo un mese e mezzo circa, egli era tornato in Svizzera, dove aveva ricevuto ulteriore conferma dal tecnico, a seguito degli esami esperiti, che l’anfora era di notevole valore. Rientrato in Sicilia, aveva riferito al proprio capo-mandamento l’esito del viaggio, manifestandogli il proprio stupore per l’interesse verso quell’anfora e per le notevoli spese sostenute per la sua valutazione. A questo punto, il Tamburello gli aveva rivelato che l’anfora non era più in possesso del Messina Denaro, che l’aveva regalata al dr. Messineo, vice- Questore di Trapani, messo a conoscenza della sua esistenza dal suo amico, e cioè quel signore che a Palermo aveva assistito all’operazione di stima e che si identificava in Bruno Contrada. Dal Tamburello - il quale gli aveva riferito che il dr. Messineo era “a disposizione“ di “Cosa Nostra” - aveva appreso che l’odierno imputato era “un uomo dello Stato”. Solo in epoca successiva a tali fatti, mentre si trovava detenuto, lo Scavuzzo, avendo rivisto in televisione l’immagine di Contrada, aveva verificato che effettivamente si trattava dello stesso uomo da lui conosciuto nella circostanza descritta. Il Tribunale formulava un positivo giudizio circa la 356 generale
  • 357. credibilità dello Scavuzzo. Riconosceva, per altro verso, che le indagini eseguite non avevano consentito di acquisire riscontri nè in ordine ai soggetti contattati in Svizzera dal collaborante (il finanziere - faccendiere Ludwig e lo stimatore), nè in ordine all’individuazione dell’appartamento dove sarebbe stata eseguita l’operazione di stima dell’anfora. Né, comunque, era emerso con chiarezza il ruolo dell’imputato nella vicenda in esame. Quel giudice, tuttavia, disattendeva sia l’assunto secondo cui la mancata individuazione dell’appartamento avrebbe costituito una smentita alle dichiarazioni dello Scavuzzo, sia l’ipotesi di manipolazione del pentito, avanzata dalla Difesa anche in relazione al fatto che l’immobile che sembrava questi avesse riconosciuto era la sede del centro S.I.S.DE. Rilevava, per contro, che dalla istruzione dibattimentale erano emersi elementi di conferma alle dichiarazioni in questione, e cioè i comprovati rapporti di conoscenza tra il funzionario Messineo e l’imputato; la presenza di Contrada a Palermo in un periodo compatibile con la collocazione cronologica dell’episodio; l’essere risultata la “materia” delle anfore antiche non del tutto estranea allo stesso Contrada, detentore di un’anfora antica, verosimilmente di epoca romana, denunciata alla Sovrintendenza alle Antichità per le province di Palermo e Trapani (cfr. documentazione acquisita all’udienza dell’11/11/1994) ed amico del prof. Vincenzo Tusa, 357
  • 358. massone iscritto alla P2, già sovrintendente ai beni archeologici per la provincia di Palermo. In conclusione, pur con le riserve dianzi accennate, il Tribunale esprimeva il convincimento che:<<… che oltre agli elementi di verifica già evidenziati, le dichiarazioni di Pietro Scavuzzo convergono con le accuse formulate nei confronti dell’imputato da altri collaboratori di giustizia, di cui già si è detto>> (pag. 1095 della sentenza appellata). ***** Il narrato di Pietro Scavuzzo, ad avviso di questa Corte, non è immune da buona parte di quelle lacune ed incongruenze denunciate nel corpo del volume III, capitolo V, paragrafo V.1 dell’Atto di impugnazione (pagine 2479). In estrema sintesi, i difensori appellanti hanno dedotto che: a) l’anfora di cui aveva parlato il collaborante non era stata rinvenuta né a casa Messineo, né altrove; b) non era stato localizzato l’appartamento in cui sarebbe avvenuto l’incontro per la perizia dell’anfora; c) non era stato identificato il “Ludwig”, commercialista e cittadino svizzero,” che avrebbe fatto da tramite tra il perito archeologo e Pietro Scavuzzo, né quest’ultimo aveva detto o fatto qualcosa perché venisse identificato, per dare forza alle sue accuse, ove fossero state vere; d) parimenti, non era stato identificato il perito archeologo, cittadino svizzero, né Scavuzzo aveva fatto qualcosa perché venisse identificato; 358
  • 359. e) non era stata identificata la “donna di circa cinquanta cinquantacinque anni” che avrebbe ricevuto i partecipanti all’incontro per la perizia sull’anfora; f) non era stato accertato o individuato alcun rapporto tra Contrada e Scavuzzo, Musso, Mazzara, Tamburello, Francesco Messina Denaro; g) non era stato individuato o indicato il motivo per cui Contrada si sarebbe adoperato per la stima dell’anfora e perché la stessa venisse data al dr. Messineo. ***** Osserva questa Corte che le perquisizioni condotte nelle abitazioni del dr. Messineo, della madre e della sorella48 non hanno avvalorato l’affermazione dello Scavuzzo di avere appreso dal suo capo mandamento Salvatore Tamburello che l’anfora faceva “bella mostra” nel salotto del funzionario di Polizia (cfr. pag. 137 udienza 26 maggio 1994). La considerazione sub a), dunque, per quanto non decisiva, è sicuramente pertinente. Parimenti persuasive appaiono le ulteriori affermazioni riassunte sub b), c) e d). Lo Scavuzzo, infatti, ha dichiarato di avere ripercorso, con il brigadiere dei Carabinieri Giacomo Trapani, l’itinerario da lui descritto ai Pubblici Ministeri che lo avevano interrogato; di essere giunto in un’area che egli ricordava fosse una piazza, nella quale le automobili 48 Delle quali ha riferito lo stesso dr. Messineo, esaminato quale indagato in reato commesso a seguito delle accuse dello Scavuzzo, all’udienza del 28 marzo 1995, cfr. pag. 91 della trascrizione 359
  • 360. condotte dal Mazara e dal Musso erano state posteggiate; di avere constatato, tuttavia, che si trattava di una strada nella quale si parcheggiava su due lati, anche in seconda fila (pag. 21 trascrizione udienza 26 maggio 1994). Il brigadiere dei Carabinieri Giacomo Trapani, sentito il 28 marzo 1995, aveva riferito che il collaborante - nel corso della ispezione condotta con lui e con il carabiniere Luigi Pellino il 12 gennaio 1994 al fine di individuare i luoghi indicati dallo Scavuzzo - aveva riconosciuto quel luogo nella via Francesco Guardione, traversa della via Roma. Ora, premesso che <<Un fatto può essere qualificato come notorio qualora, seppure non faccia parte delle cognizioni dell'intera collettività, rientri - come i particolari geografici o topografici di una città - nelle circostanze conosciute e comunemente note nel luogo in cui abitano il giudice e le parti in causa>> (Cassazione civile, sez. III, 21 dicembre 2001, n. 16165), non è vano ricordare che la Via Guardione ha una sede stradale alquanto ristretta e non è, quindi, facilmente confondibile con una piazza. Peraltro, la stessa individuazione della via Guardione non è apparsa del tutto certa. Ed invero, successivamente al suo esame, lo Scavuzzo è stato accompagnato per ben due giorni, il 16 ed il 17 giugno 1994, in una ulteriore e più approfondita ispezione della zona indicata, dal capitano di Carabinieri Luigi Bruno, che ne ha riferito all’udienza del 21 ottobre 1994, dichiarando :“Quindi lui disse:<<Questa via è la via in cui noi 360
  • 361. abbiamo parcheggiato o almeno è una via larga quanto quella in cui noi parcheggiammo>>(….) E poi rispetto alla posizione da lui indicata, come quella del quasi certo parcheggio, lui ha detto:<< Una strada come questa, larga come questa...>>; però l'ha indicata nella via Guardione, ha anche aggiunto di non essere particolarmente sicuro o perfettamente sicuro di quella via (pag. 20 della trascrizione). Né elementi di maggiore certezza sono emersi nel prosieguo del narrato del collaborante relativo alla prima ispezione, quella condotta con i Carabinieri Trapani e Pellino. Lo Scavezzo, infatti, dopo un fallito tentativo di individuazione del primo stabile visitato, aveva ritenuto di riconoscere il palazzo accanto, sito al civico 457 della via Roma, dagli scalini e dall’entrata, e però aveva constatato che la guardiola del portiere si trovava sulla sinistra e le scale sulla destra, cioè in una posizione invertita a quella che ricordava, così come <<l’ascensore era… tutto all’opposto di come pensavo io>> (pag. 22 trascrizione udienza 26 maggio 1994). Quindi, al fine di operare la ricognizione dai piani alti verso i piani bassi, era salito in ascensore con il Brigadiere Trapani ed il Carabiniere Pellino sino all’ultimo piano (cioè il nono), a proposito del quale aveva osservato : <<Come impostazione di piano è questa, però manca quel videocitofono che io mi ricordo>> (ibidem, pag. 22). Aveva riconosciuto, invece, il videocitofono (pur trattandosi di un prodotto del tutto seriale) all’ottavo piano (<<Brigadiere per me l’entrata cui io sono entrato è questa qua>>). Ciò, peraltro, era avvenuto nel brevissimo lasso di tempo consentito dal fatto che, alla 361
  • 362. richiesta di spiegazioni sulla loro presenza, fatta da alcune persone che si erano affacciate sul ballatoio, egli stesso ed suoi accompagnatori si erano dileguati in tutta fretta (ibidem, pag. 23). Tale presunto riconoscimento, fugace e dissonante con il riscontro mnemonico delle scale, dell’ascensore e della guardiola del portiere, è stato ulteriormente indebolito dal fatto che il collaborante si è costantemente richiamato alle sue prime dichiarazioni, nel contesto delle quali aveva riferito di essere salito - reggendo unitamente al Musso l’anfora, confezionata in una scatola di cartone - al massimo per due o tre piani, e non certo per otto (cfr. pagine 19, 43,53 57,58 125 e 127 della trascrizione). Né è sostenibile che, nel misurare i piani allorquando trasportava l’anfora, lo Scavuzzo potesse essersi sbagliato. Egli, infatti, ha riferito di essere entrato in quel palazzo in uno stato di estrema tensione perché, a parte la sua condizione di latitante, paventava un agguato ai propri danni, diffidando del Musso - cui doveva obbedienza solo per ragioni di disciplina mafiosa - per pregresse vicende riguardanti conflitti tra i rispettivi ascendenti. Non a caso, del resto, aveva chiesto al Mazzara, suo uomo di fiducia, di accompagnarlo armato di pistola, ed aveva voluto trasportare l’anfora con Musso per una sorta di tacita intesa con lui, in modo che nessuno dei due si esponesse prendendola da solo (cfr. pagine 15 e 57 della trascrizione). Successivamente alla sua deposizione, anche in relazione ai dubbi alimentati dalle dichiarazioni dell’imputato e 362 di alcuni testi della
  • 363. Difesa circa l’impossibilità, per gli estranei, di accedere al Centro S.I.S.DE, a maggior ragione con le modalità indicate dallo Scavuzzo49 sono state svolte le ulteriori, già menzionate investigazioni del capitano Bruno. Esse, tuttavia, non hanno prodotto dato alcun utile risultato. Lo stesso capitano Bruno, nel corso del suo esame, ha dato piena contezza delle esitazioni mostrate dallo Scavuzzo nell’ambito del sopralluogo condotto il 16 ed il 17 luglio 1994 sulla scorta delle dichiarazioni da questi rese al Pubblico Ministero: alla iniziale indicazione del palazzo di via Roma 457, aveva fatto seguito quella di un altro palazzo, sito in via Stabile n. 218/B, su cui le ricerche dello stesso teste Bruno non avevano dato alcun esito: (cfr. pagine 20-25 trascrizione udienza 21 ottobre 1994: BRUNO L.: Lui ecco, dunque, lui si dichiarava, si dichiara certo che lo stabile di via Roma, lui dice:<<Questo stabile potrebbe essere quello che io avevo visto all'epoca, perchè, dice, facemmo poca strada, portammo il pacco>>. Allora dicemmo allo Scavuzzo di continuare nell'attività di ricerca osservando altri particolari. (….) Le caratteristiche generali indicate a suo tempo erano: un grosso androne, ampio; delle scale in marmo o, comunque, che potevano 49 il V. Questore dr. Liberato Benedetti, Capo Centro S.I.S.De PA dal 1983 al 1985, escusso all’udienza del 30 giugno 1995, pagg. da 59 a 64 della trascrizione; il Col. CC. Andrea Ruggeri Andrea, Capo Centro S.I.S.De PA dal 1991 al 1993, escusso all’udienza del 16.5.1995, pagg. da 17 a 27 e da 33 e 34 della trascrizione, Ten. Col. G.d.F. Giorgio Santantonio, Capo centro S.I.S.De PA dal 1985 al 1991, escusso all’udienza del 2.2.1995, pagg. da 10 a 18 della trascrizione; dr. Lorenzo Narracci, Vice Capo Centro S.I.S.De PA anni ‘91-’92, escusso all’udienza del 27.1.1995, pagg. da 166 a 171 e pag. 189 della trascrizione, dr. Paolo Splendore, funzionario S.I.S.De - Centro Palermo, escusso all’udienza del 3.2.1995, pagg. da 17 a 27 e pagg. 53-54-55-60-61-68-69-70-7879 della trascrizione. 363
  • 364. sembrare di marmo; quattro o cinque scalini all'ingresso; poi, la garitta o, comunque, il vano del portiere sulla destra; di fronte, per chi accede, una scala che sale; a sinistra, per chi accede, l'ascensore; e a destra invece, per chi accede, un' altra scala che, comunque, arriva ... che passa dietro la garitta del portiere, che gira dietro la garitta del portiere. Questa è l'immagine fotografica che si poteva trarre dalla descrizione dello Scavuzzo .Ecco perchè, ad un certo punto, girando siamo andati a finire nella via Stabile 218/B. In questo palazzo abbiamo constatato che le caratteristiche generali corrispondevano alla descrizione a suoi tempo fatta dallo Scavuzzo. (….) Si. Ecco. Io prima stavo accennando al particolare della vetusta della tromba delle scale, perchè ad un certo punto, lui, rimase colpito sia in questo palazzo, sia in un altro palazzo nel quale entrammo perchè percorremmo anche altre strade, dalla vetusta della tromba delle scale. E disse:<<Si, effettivamente la tromba delle scale del palazzo in cui io entrai era più vecchia... cioè risaliva ad un periodo più remoto rispetto a quella della via Roma 457.>>. E, successivamente, noi facemmo degli accertamenti su questo palazzo di via Stabile n. 218/B>>. Sotto altro profilo, non è appagante la spiegazione, offerta dallo Scavuzzo, di non potere fornire alcuna specifica indicazione sulla persona e sul luogo di lavoro di “Ludwig”, al di fuori del fatto che si trattava di un intermediario cui, a Zurigo, egli soleva consegnare, unitamente a tale Peppe Lazzarino, il denaro necessario all’acquisto di 364
  • 365. droga di provenienza turca (pag. 107 trascrizione udienza 26 maggio 1994). Il collaborante, infatti, in sede di controesame ha dichiarato che, pur essendo stato più volte negli uffici di “Ludwig”,vi era stato sempre condotto da questo personaggio, che lo andava a prendere <<A Zurigo all’uscita dell’autostrada>> (ibidem, pag. 108). Ora, pur non potendosi pretendere che lo Scavuzzo conoscesse, anche per grandi linee, la rete viaria di Zurigo (mentre ha mostrato di conoscere quella di Palermo, città dove ha spiegato di avere trascorso circa un anno della sua latitanza, ibidem, pag. 63), lascia perplessi il fatto che egli non abbia saputo fornire nemmeno una pur minima coordinata da ricollegare alla persona o agli uffici di “Ludwig”, come l’indicazione di una piazza, un monumento, una qualche informazione sullo stesso aspetto del palazzo o della zona in si trovavano quegli uffici, qualunque altra cosa avesse colpito la sua attenzione. Perplessità non dissimili, del resto, suscita la totale mancanza di riferimenti ai fini della identificazione del tecnico svizzero, che il collaborante ha dichiarato di avere avuto modo di osservare per tutto il tempo in cui si sarebbe protratto l’esame dell’anfora, e cioè per circa un’ora. Lo Scavuzzo, infatti, pur descrivendo, anche se in modo non proprio nitido, la forma ed i colori dell’anfora (o “vaso antico, non so io come si chiamano”, cfr. pagine 10, 70,71, 78 della trascrizione ) e, in modo più preciso le modalità della sua analisi, condotta con una sorta di ventosa ed un piccolo monitor nelle parti contenenti le figurazioni 365
  • 366. (ibidem pag. 68), nulla ha saputo dire sulle fattezze del tecnico, se non che questi era di statura media e non era biondo. Allo stesso modo, a proposito della donna di circa cinquanta cinquantacinque anni che avrebbe aperto la porta e successivamente portato il caffè, lo Scavuzzo non ha saputo dare nessuna più precisa indicazione, se non il fatto che la stessa non mostrava una particolare ricercatezza nel trucco o nell’abbigliamento (“non era allicchittata”, pag. 138 della trascrizione), ma appariva di aspetto dimesso. Non del tutto chiaro, del resto, è il racconto dello Scavuzzo in ordine al ruolo ricoperto da Contrada nel contesto dell’episodio da lui narrato. L’imputato avrebbe informato il suo collega Messineo del fatto che Francesco Messina Denaro era in possesso di un’anfora antica. Poiché l’analisi dell’esperto non avrebbe avuto alcuna ragione d’essere se il Messina Denaro avesse voluto tenere il reperto per sé, se ne trae la conclusione che Contrada si sarebbe prestato ad una consapevole agevolazione di un fatto corruttivo riguardante il mafioso Messina Denaro ed il funzionario di Polizia Messineo. Se, dunque, le posizioni dei due funzionari di Polizia non erano così distanti tra loro, non è affatto persuasiva la spiegazione, di tenore umanitario- garantista, data dal collaborante sul perché, interrogato una prima volta il 14 dicembre 1993, egli avesse accusato il solo Messineo riservandosi, però, di fare il nome di Contrada (cfr. pag. 120 trascrizione udienza 26 maggio 1994: <<SCAVUZZO P.:No,onestamente io in prima istanza ero no restio a farlo, perché in buona sostanza ero….non volevo farlo signor Presidente,perché a me 366
  • 367. quest’uomo io non posso dire che è un uomo d’onore perché non mi è mai stato presentato, che ha fatto dei favori a Cosa Nostra non lo so perché non mi risulta, quindi non volevo, sentivo che c’erano chiacchiere e storie, non volevo uscire questo nome, mi sembrava di aggravare la posizione di un uomo che io in verità visto una volta lì, altre cose a me non mi risultavano niente e quindi quando ho fatto la descrizione di sta anfora che è andata a finire a Messineo e che l’avevano fatta verificare, chi c’era presente, ho detto la verità perché ho detto sempre la verità, ho detto c’era un altro uomo presente che mi riservo di fare il nome>>. D’altra parte, anche a volere superare la barriera del giudizio di attendibilità intrinseca nonostante l’imprecisione delle dichiarazioni accusatorie dello Scavuzzo, il processo non ha offerto quei riscontri ad esse che, invece, il Tribunale ha ritenuto di rinvenire. Nessun elemento, in particolare, è emerso a conferma delle accuse di collusione rivolte al funzionario di Polizia Messineo, né è dato trarne dal decreto di archiviazione reso nei suoi confronti e prodotto in questo giudizio di rinvio all’udienza del 30 gennaio 2004. Di fronte a tale carenza, le due annotazioni sulle agende di Bruno Contrada, relative ad altrettanti contatti con Messineo - una relativa ad una visita alla Questura di Trapani in data 4 febbraio 1991 (nel corso della quale l’imputato e Messineo hanno ammesso di essersi visti di sfuggita), ed una concernente una telefonata che l’imputato ha ammesso di avere fatto per raccomandare uno studente - hanno infatti, 367
  • 368. trovato plausibili spiegazioni, a differenza di tante altre annotazioni che, in altri contesti, sono state valorizzate dal Tribunale. La circostanza, poi, che Contrada, in servizio a Roma dal 1986, fosse stato presente in alcune occasioni a Palermo nel periodo in cui si sarebbe svolto l’episodio riferito dallo Scavuzzo (segnatamente, durante le vacanze natalizie dal primo al 6 febbraio 1991, e poi dal primo al 10 marzo 1991), è sostanzialmente neutra, se non altro perché a Palermo è sempre rimasta la sua famiglia. Infine, la non estraneità dell’imputato alla materia delle anfore antiche è un elemento davvero troppo labile per costituire conferma alla affermazione della ingerenza di Contrada nella vicenda in esame. Per altro verso, come persuasivamente ritenuto dal Tribunale (pag. 1090 della sentenza appellata) la mancata individuazione dell’appartamento nel quale sarebbe avvenuta l’analisi dell’anfora - in una alle perplessità mostrate nel riconoscimento dello stabile - priva di sostegno l’ipotesi della manipolazione dello Scavuzzo, avanzata dai difensori appellanti come indizio rivelatore del più volte paventato complotto ai danni dell’imputato; complotto, che, in questo caso, appare del tutto inverosimile anche per la evidente grossolanità che lo avrebbe caratterizzato. Per questa stessa ragione, non ha ricadute di sorta l’ulteriore circostanza, evidenziata a pag. 51 del volume III capitolo V, paragrafo V.1 dell’Atto di impugnazione, che il brigadiere Giacomo Trapani si fosse detto consapevole, alla data del 12 gennaio 1994, giorno del sopralluogo in via Roma n°457, che a quel civico erano ubicati gli 368
  • 369. uffici del Centro S.I.S.DE di Palermo e che Contrada fosse un funzionario del S.I.S.DE. Lo stesso Scavuzzo, infatti, ha affermato che il brigadiere Trapani gli aveva proposto di accedere in un primo palazzo, da lui non riconosciuto, sollecitandolo a fare un giro di perlustrazione per maggior sicurezza (cfr. ff. 22- 60 - 166- 167 trascrizione udienza 26 maggio 1994). Ha precisato di essere stato, invece, autonomamente attratto da alcune analogie che rispetto al suo ricordo, presentava lo stabile con ingresso al n° 457 (ibidem, pagg. 22 - 60- 128 e ss. - 168 ud. cit.), salvo, poi, rilevare le già menzionate differenze. Tale ricostruzione è del tutto coerente con la testimonianza dello stesso brigadiere Trapani, che dunque non ebbe ad influenzare, né per un suo personale eccesso di zelo, né come braccio operativo degli artefici del paventato complotto, le incerte e contraddittorie indicazioni di Pietro Scavuzzo. In conclusione, non può essere condivisa la già menzionata valutazione finale del Tribunale (<<… oltre agli elementi di verifica già evidenziati, le dichiarazioni di Pietro Scavuzzo convergono con le accuse formulate nei confronti dell’imputato da altri collaboratori di giustizia, di cui già si è detto>>), dovendosi prendere atto che non vi è prova che la condotta di sistematica agevolazione, ascritta all’imputato, si sia protratta sino ai primi mesi del 1991, epoca in cui il collaborante ha collocato l’episodio da lui riferito, né, tanto meno, in epoca successiva. 369
  • 370. CAPITOLO XIII Le doglianze relative alla possibilità di incontri tra collaboratori di giustizia e le relative richieste di rinnovazione della istruzione dibattimentale. Le esternazioni di Giuseppe Giuga e Giovanni Mutolo. Esaurita la disamina delle censure riguardanti le propalazioni dei collaboratori di giustizia escussi in primo grado, mette conto rilevare che i difensori appellanti, nel volume “A” dei Motivi nuovi (pagine 3 -10), muovendo dalla pacifica premessa che il criterio della “convergenza del molteplice” non può operare se il riscontro vicendevole delle dichiarazioni di più pentiti è artificiosamente creato, hanno dedotto che: • <<..assume il carattere di quasi notorietà all’esito di recenti acquisizioni processuali, che taluni c.d. collaboratori di giustizia erano soliti incontrarsi e convenire dichiarazioni se non programmare falsi pentimenti, false incolpazioni e strategie accusatorie (v. si ad es. Di Matteo Mario Santo, La Barbera Gioacchino, Brusca Giovanni, Brusca Enzo Salvatore)>>; • <<E’ stato, altresì, reso noto dalla stampa che Spatola Rosario avrebbe comunicato alle Commissioni Giustizia della Camera e del Senato riunioni tra "pentiti" finalizzate a convenire di strategie accusatorie>>; • <<Di recente si è appreso il responsabile del avanti Commissione Giustizia del alla che detto Servizio Servizio che Dott. Centrale Protezione, aveva segnalato 370 alle Senato Francesco Cirillo, ha (v.si dichiarato all.to 1) competenti Autorità circa
  • 371. 600 'incontri" tra collaboratori, malgrado il divieto imposto ai medesimi>>. Su queste premesse, rifacendosi alle doglianze svolte nell’Atto di Impugnazione ed anticipando quelle articolate nei successivi volumi dei “Motivi Nuovi”, i medesimi <<individuare difensori hanno ritenuto di palese adeguamento di tutta una serie di elementi di talune propalazioni e varie attività di sostegno ad esse>>, elementi riassunti nei seguenti termini: << a) il collaboratore Buscetta Tommaso ha immutato radicalmente nella fase delle indagini preliminari e nel corso del dibattimento le originarie propalazioni del 1984. Di indiscutibile significato appare inoltre il fatto che tale atteggiamento sia stato assunto dopo oltre otto anni (novembre 1992); b) il collaboratore Marino Mannoia ha prestato attività di sostegno alle propalazioni del Mutolo dell'autunno '92. Il predetto ha formulato le sue accuse soltanto dopo oltre quattro anni dall'asserito pentimento ( 1989 ) . E ciò in un contesto che ingenera gravi sospetti ove si tenga nel debito conto che, in ben due occasioni (2 e 3 aprile 1993), ebbe a rappresentare alle Autorità Giudiziarie di Caltanissetta e di Palermo di non essere a conoscenza di alcunché sulla persona del Dott. Contrada nonostante le esplicite domande sul punto; c) Spatola Rosario, per quanto è dato conoscere, ha avuto revocato il programma di protezione. Anch'egli ha fatto propalazioni dopo oltre tre anni dall'asserto pentimento e di poi, nel corso del dibattimento, ha immutato le originarie accuse fornendo risibili giustificazioni, correggendo particolari non di secondaria importanza per adeguare 371
  • 372. il contenuto delle propalazioni alla realtà fattuale (v.si descrizione dei locali del ristorante "II Delfino", ove asseritamente avrebbe avuto luogo l'incontro tra il dott. Contrada ed il mafioso Riccobono Rosario). Non può, d'altro canto, sottacersi del tentativo di coinvolgimento del Dott. Contrada nella c.d. operazione "Hotel Costa Verde " di Cefalù, tentativo tanto maldestro da essere abbandonato dalla stessa accusa; d) il collaborante Mutolo Gaspare, accreditato malgrado talune palesi menzogne ("donazione"al Dott. Contrada della somma di £. 15.000.000 per l'acquisto di un'autovettura, intervento del mafioso Graziano Angelo per assicurare al Dott. Contrada la disponibilità di un inverosimili "garantite" protezioni al gruppo Siracusa) ha citato tra decedute non obiettare e alcunché le (n.d.r.: sue fonti in il appartamento nella via mafioso Jung, Riccobono, episodio pressocchè esclusivamente persone grado, ricorso pertanto, a fonti costituite da di persone decedute accomuna la posizione di Buscetta, Marino Mannoia ed altri); e) il collaborante Cancemi Salvatore, pure egli elemento di supporto su presunte protezioni accordate a mafiosi dal Dott. Contrada, è stato ritenuto inattendibile dalla Autorità Giudiziaria (v.si all.to 2: sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione I Penale, del 6 giugno 97, procedimento penale n.650/95 R.G. G. T. a carico di Oliveri + altri ) ; f) i collaboratori Costa Gaetano (ambiguo e generico), Pirrone Maurizio (spacciatore, non uomo d'onore), Scavuzzo Pietro (ineffabile bugiardo, narratore di storie inverosimili), costituiscono fonti sospette ed inquinate. Analoghe osservazioni meritano Marchese Giuseppe, che risulta smentito da Di Maggio Baldassare, nonché la teste Pirrello Carmela, agente provocatore, neppure 372
  • 373. capace di riuscire nell'intento, e per sua ammissione ostile al dott. Contrada. Va detto, a questo punto, che quanto sin qui rappresentato, esemplificazione non esaustiva delle dalle propalazioni dei c.d. problematiche costituisce probatorie scaturenti "pentiti". Siffatte esemplificazioni, in uno alle dichiarazioni Cirillo ed giudiziari maturati recentemente, rendono indispensabile, al agli eventi fine del decidere, accertare: 1) se il Mutolo ha fruito del regime di detenzione extra carcerario, se durante tale periodo ha avuto modo di incontrare funzionari di Polizia, soggetti estranei e le ragioni che determinarono quegli incontri; 2) se il predetto, a far data dall'ammissione del regime degli arresti domiciliari, ha fruito di permessi o gli è stato consentito di prestare attività lavorativa. E comunque se, a far data dalla dimissione dal carcere, ha incontrato altri collaboratori di giustizia e in particolare Buscetta Tommaso, Marino Mannoia, Spatola Rosario, Scavuzzo Pietro, Cancemi Salvatore, Pirrone Maurizio, Costa Gaetano, Marchese Giuseppe e chiunque altro, in qualsiasi luogo od anche nei locali del Servizio Protezione, presso la D.I.A., presso qualsivoglia struttura pubblica o privata. Se organi di Polizia, Carabinieri o Guardia di Finanza abbiano redatto relazioni di servizio o note concernenti il Mutolo e suoi eventuali incontri con altre persone. Se, prima degli interrogatori resi sia nella fase delle indagini preliminari che in prossimità del dibattimento, costui abbia incontrato (e per quali ragioni) pubblici ufficiali. 373
  • 374. Del pari indispensabile si appalesa l'acquisizione del programma di protezione elaborato per il Mutolo (eliminando dallo stesso ogni indicazione afferente il luogo di residenza, il cambiamento di nome e quant'altro possa nuocere alla di lui incolumità), nonché informazioni sui compensi in denaro dallo stesso percepiti, specificando il titolo e le date dell'erogazioni. Si formulano le stesse richieste per i collaboranti Buscetta Tommaso, Marino Mannoia Francesco, Marchese Giuseppe, Spatola Rosario, Cancemi Salvatore, Scavuzzo Pietro, Pirrone Maurizio, Costa Gaetano. Per quanto concerne Buscetta Tommaso e Marino Mannoia si chiede di accertare se funzionari di Polizia, militari dei Carabinieri o della Guardia di Finanza o chiunque altro, si siano recati negli Stati Uniti per incontrare i predetti, specificando le relative ragioni e comunque le date di tali incontri. Ed ancora, se, ed in quali date, questi ultimi siano venuti in Italia, le ragioni della loro presenza nel Paese, eventuali incontri, date di essi, nominativi dei soggetti con i quali hanno intrattenuto rapporti e relative motivazioni. Vorrà la Corte accertare se tutti i propalatori menzionati ( e comunque gli accusatori del dott. Contrada) fruiscano ancora di programmi di protezione o se sia intervenuta revoca e per quali motivi Si fa istanza perché la Corte voglia acquisire le dichiarazioni rese da Marino Mannoia negli Stati Uniti nella forma della rogatoria internazionale in data 2.4.1993 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caitanissetta al fine di far risultare che anche nella prefata data, il suddetto, malgrado esplicite domande, nulla ebbe a riferire sul Dott. Contrada, se non che trattavasi di funzionario di Polizia impegnato in attività di istituto e non di sostegno al mafioso>>. 374
  • 375. I difensori appellanti, quindi, hanno chiesto, previa acquisizione delle dichiarazioni rese dal dott. Francesco Cirillo alla Commissione Giustizia del Senato il 26 novembre 1997, ammettersi l’esame del predetto sulla circostanza dell’intervenuto accertamento di incontri (oltre 600) tra vari collaboratori di giustizia malgrado il divieto di legge, sulla indicazione dei nomi dei predetti collaboratori, delle date di detti incontri, delle ragioni di essi, delle autorità cui sono stati segnalati, dei provvedimenti eventualmente adottati, delle eventuali indagini esperite e del loro esito. In parziale accoglimento di dette istanze, con ordinanza resa il 4 dicembre 1998 nel corso del primo dibattimento di appello, sono stati disposti l’acquisizione delle dichiarazioni rese il 2 aprile 1993 da Francesco Marino Mannoia (poi escusso dalla Corte all’udienza del 20 maggio 1999), nonché il nuovo esame del collaboratore di Rosario Spatola, ritenendosi <<doverosa la giustizia verifica delle dichiarazioni>> da questi rese in primo grado, <<al cospetto della dedotta ritrattazione da costui operata, seppure in funzione di notizie fornite da organi di stampa>>. Sono state, per contro, rigettate <<tutte le altre istanze, sul rilievo della esclusiva pertinenza di esse a circostanze fattuali già considerate nel giudizio di primo grado ovvero in manifesta direzione di sostegno per lo sviluppo dialettico di argomentazioni difensive, piuttosto che alla indicazione di nuove emergenze probatorie>>. Infine, con ordinanza resa in questo dibattimento di rinvio all’udienza del 15 gennaio 2004 è stato acquisito, per quanto qui rileva << non 375
  • 376. constando un provvedimento formale a questo fine nell’ambito del primo giudizio di appello, il resoconto delle dichiarazioni del dr. Francesco Cirillo alla Commissione Giustizia del Senato in data 26 novembre 1997>>, e sono state richiamate, per il resto, le precedenti determinazioni assunte nel primo giudizio di Appello. ***** Tanto premesso, osserva questa Corte che la <<quasi notorietà>>, del fatto che taluni c.d. collaboratori di giustizia fossero <<soliti incontrarsi e convenire dichiarazioni se non programmare falsi pentimenti, false incolpazioni e strategie accusatorie>> - ricollegata dai difensori appellanti all’esito di recenti acquisizioni di non meglio individuati procedimenti penali - non può equivalere a scienza processuale di tali deviazioni. Queste ultime, comunque, vengono ricondotte a vicende e figure di collaboranti le cui dichiarazioni non sono state assunte o utilizzate in questo processo (Di Matteo Mario Santo, La Barbera Gioacchino, Brusca Enzo Salvatore), ovvero sono state successivamente valorizzate dalla Difesa per tentare di contrastare il costrutto accusatorio (è il caso delle dichiarazioni rese da Giovanni Brusca sull’allontanamento di Salvatore Riina dal rifugio di Borgo Molara). Per ciò che concerne le situazioni additate come sintomatiche di reciproci, pedissequi, adeguamenti delle propalazioni dei collaboranti escussi in primo grado, o addirittura di manipolazioni, devono intendersi integralmente richiamate le osservazioni svolte nei precedenti capitoli in ordine alla infondatezza di qualsiasi ipotesi di inquinamento probatorio. Per mere ragioni di comodità espositiva, giova, comunque, ricordare, secondo il medesimo ordine seguito dai difensori: a) la sostanziale coerenza tra le dichiarazioni di Tommaso Buscetta del 18 settembre 376
  • 377. 1984 (epoca in cui non avrebbe potuto lontanamente ipotizzarsi un complotto ai danni dell’imputato) e quelle rese in sede di indagini preliminari ed in dibattimento; b) la plausibilità delle giustificazioni addotte da Francesco Marino Mannoia per spiegare come mai egli non avesse rivolto accuse a Contrada in occasione degli interrogatori rispettivamente resi il 2 e 3 aprile 1993 alle Autorità Giudiziarie di Caltanissetta e di Palermo e, per altro verso, l’originalità delle sue dichiarazioni e la loro attendibilità estrinseca (anche per il Mannoia è stata motivatamente esclusa l’ipotesi di inquinamento probatorio, avanzata dai difensori con riferimento a possibili suggeritori occulti, esplicitamente individuati dall’imputato nella alla D.I.A. e nel dott. Gianni De Gennaro); c) la non decisività, in punto di attendibilità intrinseca, delle ragioni della non proroga - erroneamente indicata dai difensori appellanti come revoca - del programma di protezione di Rosario Spatola, la mancanza di momenti di contraddizione nelle sue dichiarazioni (ad esempio, nella descrizione dei locali del ristorante "II Delfino"), l’inesistenza di un tentativo del collaborante di coinvolgere Contrada nella c.d. operazione "Hotel Costa Verde " (in ordine alla quale lo stesso Spatola ha, sin dall’inizio, chiarito i limiti delle sue conoscenze); d) la scindibilità delle dichiarazioni di Gaspare Mutolo circa il conteggio della somma asseritamente anticipata per l'acquisto di un'autovettura da destinare ad una donna di Contrada (lire 15.000.000), l’impossibilità di apprezzare come accusa la vaga indicazione di un interessamento del mafioso Angelo Graziano per procurare all’imputato la Guido Jung, disponibilità di un appartamento nella via la prova positiva delle protezioni “garantite” al Riccobono, la intrinseca logicità della narrazione, per di più riscontrata, della vicenda Siragusa; 377
  • 378. e) la circostanza che alcune delle dichiarazioni del Mutolo sono frutto di percezioni dirette e non tutte hanno il loro referente nel Riccobono (per non dire che la soppressione dei referenti di un collaboratore di giustizia che narra fatti di mafia è una evenienza possibile, un “rischio professionale” pesantemente avveratosi nella realtà della seconda guerra di mafia, esplosa a Palermo nel 1981); f) la originalità e la credibilità delle dichiarazioni rese in questo processo da Salvatore Cancemi (peraltro non risulta ritualmente prodotta, né, tanto meno, passata in giudicato, la sentenza resa dal Tribunale di Palermo, Sezione I Penale, il 6 giugno 1997, nel procedimento penale n. 650/95 R.G. G. T. a carico di Oliveri + altri ); g) la genuinità del contributo - pur se di marginale importanza - del collaboratore di giustizia Gaetano Costa (che ha descritto in modo puntuale e specifico la reazione estemporanea del suo compagno di cella Vincenzo Spadaro alla notizia televisiva dell’arresto di Contrada); h) la valenza delle dichiarazioni rese da Maurizio Pirrone in ragione della sua riscontrata familiarità con l’entourage di Rosario Riccobono; i) la non influenza, nella complessiva economia della valutazione della prova formatasi in primo grado, delle propalazioni di Pietro Scavuzzo (si è rilevato come la mancata individuazione dell’appartamento nel quale sarebbe avvenuta l’analisi dell’anfora - in una alle perplessità mostrate nel riconoscimento dello stabile - privi di sostegno l’ipotesi della manipolazione del collaborante, se non altro per la grossolanità che, altrimenti, avrebbe caratterizzato una manipolazione siffatta); j) la coerenza tra le dichiarazioni di Giuseppe Marchese e di Baldassare Di Maggio, riferite a due distinti allontanamenti di Salvatore Riina dalla villa di Borgo 378
  • 379. Molara, uno agli inizi del 1981 e l’altro nell’imminenza dello scoppio della seconda guerra di mafia, e la piena attendibilità della testimonianza di Carmela Pirrello. In sostanza, le esemplificazioni che dovrebbero dare corpo all’ipotesi di inquinamento probatorio, che i difensori appellanti vorrebbero correlare alle dichiarazioni rese il 26 novembre 1997 dal dott. Francesco Cirillo Senato ed avanti alla ai “quasi notori” Commissione Giustizia <<eventi giudiziari del maturati recentemente>>, non hanno, a ben guardare, la solidità necessaria a farne uno dei pilastri dell’impianto difensivo. A questa stregua, avuto riguardo alla coralità delle accuse che hanno trovato ingresso nella sede dibattimentale, non è seriamente sostenibile l’ipotesi di un accordo globale - o di una sommatoria di accordi o di adeguamenti spontanei - tra tutti i collaboratori di giustizia che hanno formulato indicazioni intrinsecamente attendibili nei riguardi di Contrada. Sono stati prospettati, ad esempio: • un accordo tra Giuseppe Marchese e Gaspare Mutolo, in forza del quale il Marchese avrebbe “aggiustato” nell’interrogatorio del 4 novembre 1992, coinvolgendovi Contrada, la versione dell’episodio della fuga di Salvatore Riina da Borgo Molara, precedentemente offerta con l’interrogatorio del 2 ottobre 1992 (si sarebbe, cioè, voluto dare concretezza all’accusa, mossa genericamente dal Mutolo nell’interrogatorio del 23 ottobre 1992, secondo cui, dopo gli iniziali rapporti con Bontate e 379
  • 380. Riccobono, l’imputato era stato irretito da altri esponenti mafiosi di spicco quali lo stesso Riina e Michele Greco); • un accordo di Rosario Spatola con Gaspare Mutolo (interrogato il 23 ottobre 1992), Giuseppe Marchese (interrogato il 4 novembre 1992) e Tommaso Buscetta (interrogato il 25 novembre 1992), o anche un adeguamento spontaneo dello Spatola ai predetti, onde concretizzare la "convergenza molteplice" delle accuse, ampliare l’ambito territoriale delle “soffiate” dell’imputato e dare concretezza, con un narrato de visu, alla tesi del rapporto personale Contrada - Riccobono; • un accordo di Francesco Marino Mannoia (sotto programma di protezione negli Stati Uniti d’America) con tutti i pentiti che prima di lui, avevano parlato di Contrada, ed in particolare con Gaspare Mutolo (quanto ai rapporti Contrada - Bontate, resi possibili dall’imprenditore Arturo Cassina e dal funzionario di Polizia Pietro Purpi) e Salvatore Cancemi (quanto all’interessamento per il rilascio della patente di guida a Stefano Bontate), ovvero un adeguamento spontaneo ai predetti. Premesso, infatti, che è del tutto normale la convergenza delle dichiarazioni accusatorie di più collaboranti che si pentano in tempi diversi e siano portatori del medesimo bagaglio di conoscenze, maturato nel medesimo ambiente criminale, l’unica ipotesi di inquinamento probatorio astrattamente sostenibile è quella - non a caso più volte adombrata o addirittura esplicitata dall’imputato o dai suoi difensori e però non dichiaratamente sposata perché carente di 380
  • 381. prova - di un complotto ordito da chi ha avuto le leve della gestione dei collaboranti, e cioè, tertium non datur, la D.I.A. - di concerto con i Carabinieri del R.O.S. per il pentito Calvatore Cancemi - ovvero la Procura della Repubblica di Palermo50; un crimine di Stato che, in un processo non esclusivamente basato sul contributo dei pentiti, sarebbe stato perpetrato con il consapevole apporto di testimoni totalmente indifferenti e di elevatissima attendibilità, come i magistrati Carla del Ponte e Giuseppe Ajala, i funzionari di Polizia elvetici Gioia e Mazzacchi, ovvero le vedove Parisi e Cassarà, dei quali si dirà a proposito dei singoli episodi su cui hanno deposto. In questa cornice non possono trovare cittadinanza, perché marcatamente esplorative e di stampo universalistico, le istanze di rinnovazione della istruzione dibattimentale con cui è stata chiesta, per tutti i collaboranti escussi in primo grado, l’acquisizione di informazioni relative ai periodi di detenzione extracarceraria, ad eventuali colloqui investigativi, ad incontri con altri collaboratori di giustizia, ad eventuali compensi percepiti, al contenuto dei rispettivi programmi di protezione. I difensori, infatti, anche traendo spunto da eventuali, specifici elementi di contraddizione emersi dall’esame e dal controesame di ciascun collaborante , avevano l’onere di allegare che, in concreto, il pentito “A” si fosse incontrato con il pentito “B” nel periodo in cui l’uno, l’altro o entrambi stavano rendendo le loro dichiarazioni al Pubblico Ministero in ordine al presente procedimento; ovvero che vi 50 Vedi i capitoli che hanno ad oggetto le censure riguardanti le propalazioni di Rosario Spatola, di Francesco Marino Mannoia, di Giuseppe Marchese. 381
  • 382. fossero stati incontri successivi, all’origine della narrazione dibattimentale di fatti non riferiti nel corso delle indagini preliminari, fatti esposti senza una plausibile spiegazione del ritardo nella loro rievocazione. Tali evenienze non risultano essersi avverate, ed in alcuni casi non avrebbero materialmente potuto avverarsi, dato lo strettissimo intervallo tra gli inizi di alcune delle collaborazioni più significative (segnatamente, quelle di Mutolo, Marchese e Cancemi) e le prime dichiarazioni accusatorie nei riguardi di Contrada : senza dire che, comunque, anche quando la forbice tra i due momenti è risultata più ampia (è il caso di Rosario Spatola e Francesco Marino Mannoia) il silenzio dei collaboranti ha trovato una congrua giustificazione. ***** Lo stesso Spatola, nuovamente escusso nel primo dibattimento di appello all’udienza del 3 dicembre 1998, ha smentito le voci, diffuse da organi di stampa, di una ritrattazione delle dichiarazioni rese in primo grado nei riguardi di Contrada ed ha escluso di avere subito approcci riguardanti il presente processo (: <<Io non sono stato istigato a dire la verità o la falsità, anche perché quello quanto riferito sul dott. Contrada, è verità>>, pag. 76 della trascrizione). Ha dichiarato di essersi rivolto ai presidenti della Commissione Giustizia della Camera e del Senato (rispettivamente Tiziana Parenti ed Ottaviano Del Turco) per denunziare i frequenti incontri tra collaboranti, anche nei locali del Servizio Centrale di protezione, a 382
  • 383. Roma (dove era consentito agli stessi di recarsi per telefonare) a fronte del provvedimento, adottato nei propri confronti e da lui ritenuto ingiusto, di non proroga del programma di protezione (pagine 1 – 7 della sentenza di primo grado). Ha citato specifici, recenti tentativi di inquinamento probatorio, posti in atto <<fra la fine di maggio e la metà del 1996>>51: un accordo tra il pentito Pennino ed il pentito Cannella per accusare il magistrato dr. Luigi Croce; la richiesta, avanzatagli da Gaspare Mutolo, di accusare l’avvocato Ugo Colonna, della quale egli aveva prontamente informato il funzionario dr. Manganelli (pagine 8-9); la estrema serietà, per contro, dimostrata da Giuseppe Marchese, da lui incontrato per caso, a Roma, prima del Natale del '94 e presentatogli dal pentito Marco Favaloro (pagine 18-26); l’invito, rivoltogli dal pentito Gioacchino Pennino, ad accusare il senatore Giulio Andreotti (pag. 47). Ha dichiarato di avere conosciuto il collaboratore di giustizia Gaetano Costa nell’unica occasione in cui lo aveva incontrato, limitata ad una reciproca presentazione (pag. 73); di non conoscere i pentiti Onorato, Ferrante, e Di Carlo, escussi nel primo dibattimento di appello. Rosario Spatola, comunque, si è essenzialmente riferito ad incontri tra collaboranti liberi; condizione che non riguarda i pentiti escussi in primo grado, a maggior ragione all’epoca degli interrogatori resi nel corso delle indagini preliminari. ***** 51 In epoca, dunque, di molto successiva agli interrogatori dei collaboranti Mutolo e Pennino, ma anche al loro esame dibattimentale 383
  • 384. Nel corso della propria audizione alla seconda Commissione del Senato della Repubblica, svoltasi il 26 novembre 1997, il dottor Francesco Cirillo, premettendo che il Servizio centrale di protezione del Ministero dell’interno, da lui diretto, si occupava soltanto delle esigenze quotidiane dei collaboranti (1091) e dei loro familiari (4250), ha precisato che il Servizio stesso - pur non rientrando tale attività nelle sue competenze - aveva effettuato oltre 600 segnalazioni di incontri tra collaboranti, peraltro vietati. Tanto premesso, a venire in considerazione non è la utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia che abbiano eventualmente violato il divieto di incontri <<durante la redazione dei verbali e comunque almeno fino alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione>> (tale sanzione, infatti, è stata introdotta dalla legge 13 febbraio 2001 n. 2001, il cui articolo 6 ha integralmente sostituito l’articolo 13 del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8), ma la valutazione della loro attendibilità intrinseca, che però il Tribunale ha compiuto con estremo scrupolo e ponderazione. Peraltro, le dichiarazioni rese dal dottor Francesco Cirillo in ordine alla possibilità di incontri tra pentiti vanno valutate alla stregua: • della rilevata insussistenza dei reciproci adattamenti o delle manipolazioni che i difensori appellanti hanno adombrato o denunziato; • della mancata, specifica, allegazione di ulteriori situazioni foriere di inquinamenti probatori e relative alla posizione di Contrada; 384
  • 385. • del tenore delle dichiarazioni rese nel primo dibattimento di appello da Rosario Spatola; • della già indicata cronologia delle collaborazioni. Esse, cioè, attengono al complessivo fenomeno del pentitismo e dei suoi corretti strumenti di gestione, ma non possono avere, per sé sole, concrete ricadute in questo processo. **** All’udienza del 13 gennaio 2000 la Difesa ha chiesto acquisirsi al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Giuseppe Giuga nei riguardi dell’imputato e gli atti relativi agli accertamenti che la Procura Generale ha disposto su di esse; richiesta accolta dalla Corte di Appello, sezione II penale, con ordinanza del 20 gennaio 2000. Da un siffatto compendio documentale è emerso che, con nota dell’undici giugno 1999, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo trasmise al Procuratore Generale i verbali delle dichiarazioni rese dal Giuga il cinque novembre 1998 ed il 24 aprile 1999, rispettivamente a magistrati delle D.D.A. di Caltanissetta e di Palermo. Dal verbale del 24 aprile 1989, acquisito in forma integrale, si rileva che Giuga, premettendo di essere stato affiliato nel dicembre 1986 alla famiglia mafiosa di Sommatino, compresa nel mandamento di Vallelunga Pratameno, capeggiato da Giuseppe Madonia, e di avere iniziato a collaborare con la giustizia nel settembre 1998 (pagine 3-45), dichiarò che lo stesso Madonia diceva di considerare “ come un 385
  • 386. figlio” il costruttore Calogero Pulci (ibidem, pag. 12) e faceva affidamento sulle sue relazioni, i suoi contatti e le sue conoscenze. Il Pulci, tra gli altri, secondo quanto riferito dal collaborante annoverava tra i propri amici il magistrato dottor Corrado Carnevale (indicato come percettore di somme di denaro) e l’odierno imputato. Lo stesso Giuga riferì di avere accompagnato a Catania, agli inizi del 1991, l’avvocato Salvatore Montana ad un appuntamento con Nitto Santapaola, allora latitante. In tale circostanza, il Madonia ed il Santapaola si erano messi a discutere di una telefonata anonima pervenuta all’Ufficio dell’Alto Commissario, a Roma, con cui una voce femminile avrebbe indicato in Contrada l’autore di una “soffiata” che aveva consentito al Santapaola di sfuggire ad un “blitz” della Polizia, effettivamente verificatosi. Il Madonia, quindi, aveva chiesto all’avv. Montana se il Pulci fosse tornato da Roma, avendogli in precedenza consegnato un regalo per Contrada. Il legale gli aveva risposto di non averlo né visto né sentito e si era impegnato a dargli l’incarico di recuperare una copia della bobina relativa alla registrazione, per cercare di individuare la provenienza della telefonata e punire il delatore o la delatrice (ibidem, pagine 38-40). Il 18 giugno 1999, ricevuti i predetti verbali, la Procura Generale presso la Corte di Appello di Palermo conferì dettagliate deleghe di indagine sulle circostanze oggetto delle dichiarazioni del Giuga (integrate da ulteriori richieste di accertamenti in data 20 settembre 1999), i cui esiti sono illustrati nelle note n° 4376 del 16 agosto 1999, 386
  • 387. n° 5261 del 30 settembre 1999, n° 5579 del 12 ottobre 1999, n° 6028 del 26 ottobre 1999. Con nota dell’undici settembre 1999 la Procura della Repubblica di Caltanissetta inviò il verbale dell’interrogatorio reso al Pubblico Ministero il 18 agosto 1999, con il quale il Giuga ritrattò le proprie dichiarazioni, comprese quelle a carico di Contrada, dicendosi all’oscuro di tutti gli accadimenti che avevano riguardato la “famiglia” di Sommatino a partire dal 1991 e confessando che quanto da lui riferito gli era stato suggerito dal Pulci in occasione della comune detenzione nel carcere di Enna nel 1998 . Nella predetta nota della Procura di Caltanissetta si afferma che le prime incongruenze nel suo narrato erano emerse nel corso dell’interrogatorio del 13 agosto 1999: << le dichiarazioni del GIUGA apparivano tendenziose; infatti tutti i soggetti, accusati per fatti per i quali non era già intervenuta una sentenza di condanna definitiva o per fatti che comunque apparivano già acclarati al di là di ogni dubbio, erano personaggi nei confronti dei quali PULCI Calogero nutriva motivi di risentimento o che, nella dialettica interna della criminalità organizzata di suo mattino, si contrapponevano a PULCI Calogero (…) In definitiva si delineava chiaramente uno specifico disegno volto da una parte ad indirizzare le propalazioni contro soggetti che rappresentavano la corrente opposta al PULCI e dall'altra ad alleggerire la posizione del PULCI, unitamente a quella di INDORATO STEFANO, quest'ultimo persona di fiducia del PULCI, come lo stesso GIUGA, secondo le precedenti risultanze processuali 387
  • 388. (…) Le accuse GIUGA su appartenenti a forze dell'ordine si concentravano sui soggetti che avevano consentito le più incisive operazioni contro PULCI Calogero ed i soggetti a lui più vicini>>. La Difesa, dando atto dell’impegno della Procura Generale nella verifica dei riscontri alle false propalazioni del Giuga, le ha additate come un esempio dei possibili fattori condizionanti delle collaborazioni che hanno attinto Contrada. Tale impostazione pecca, ancora una volta, di genericità. Ed invero, i motivi ispiratori della induzione del Giuga a mentire – cioè il proposito del Pulci di depistare le indagini che lo riguardavano o concernevano i soggetti a lui più vicini, e di colpire gli appartenenti alle Forze dell’Ordine che si erano occupati di lui e dei suoi sodali (specificamente, vari esponenti dell’Arma dei Carabinieri) –non si attagliano alla figura di Contrada. Il Giuga, infatti, ha riferito che anche le false accuse nei riguardi di Contrada gli erano state suggerite da Pulci, precisando che questi lo aveva esortato ad inventarle facendogli balenare che, colpendo figure di rilievo, egli avrebbe potuto rendersi più credibile (pagine 11-12- 25 – 27 del verbale di interrogatorio del 18 agosto 1999). In conclusione, le dichiarazioni del Giuga hanno costituito un unicum legato alla iniziativa del Pulci ed alla convinzione di potersi accreditare, restando del tutto estranee a qualsiasi ipotesi di complotto o di accordi fraudolenti o pedissequi adeguamenti tra collaboranti escussi in questo giudizio. Esse, d’altronde, rimontano al periodo, particolarmente critico, successivo alla condanna di Contrada, nel quale il rischio di 388
  • 389. speculazioni è stato più elevato, tanto da imporre, come si dirà, criteri ancora più restrittivi nella valutazione degli apporti dei nuovi collaboratori di giustizia. ***** La temperie del primo dibattimento di appello, del resto, spiega anche il clamore suscitato da una intervista rilasciata, nell’ambito della trasmissione “Porta a Porta” del 16 dicembre 1999, da Giovanni Mutolo, il quale aveva sostenuto di avere assistito ad un incontro del fratello Gaspare con Tommaso Buscetta, svoltosi a Roma nel maggio del 1994, e cioè nel medesimo torno di tempo in cui i due collaboranti aveva reso i rispettivi esami dibattimentali. Con ordinanza del 13 giugno 2000 la Corte rigettò la richiesta di esame di Giovanni Mutolo sulle circostanze oggetto dell’intervista, ritenendola <<non utile (..) anche in dipendenza del contenuto del verbale dallo stesso reso al P.M.>>, e cioè delle dichiarazioni assunte da magistrati della D.D.A. di Palermo il 16 febbraio 2000, con le quali lo stesso Giovanni Mutolo aveva spiegato quanto segue: <<Durante l'incontro tra mio fratello e Buscetta si parlò solo del processo Andreotti e nei termini sopra riferiti; escludo pertanto che sia stato fatto alcun riferimento al processo Contrada. Aggiungo che di Contrada io non so nulla perché soltanto ho avuto occasione di incontrarlo nel luglio del '83 quando mi notificò un mandato di cattura emesso contro di me dal giudice Falcone>>. Del resto, anche a volere ammettere che le circostanze riferite da Giovanni Mutolo - peraltro non verificate - fossero vere, va comunque 389
  • 390. tenuto presente che sia Gaspare Mutolo, sia Buscetta hanno reso in dibattimento dichiarazioni coerenti con quelle oggetto degli interrogatori da loro rispettivamente resi nella fase delle indagini preliminari, e cioè ben prima del maggio 1994, come si desume dalla mancata contestazione di significative difformità; esulando, dunque, l’ipotesi di una preordinazione delle loro testimonianze. 390
  • 391. CAPITOLO XIV Le censure riguardanti la vicenda Gentile Come osservato dal Tribunale, la c.d. “vicenda Gentile”, risalente all’Aprile 1980 <<epoca in cui nessun collaboratore di giustizia aveva reso dichiarazioni sul conto dell’imputato ed in cui egli godeva indiscussa fama di prestigioso funzionario della Questura di Palermo>> rientra nel novero di quei fatti <<univocamente sintomatici di gravi anomalie di comportamento dell’imputato nel corso della propria carriera professionale, alcuni derivanti da dichiarazioni testimoniali, altri fondati quasi esclusivamente su prove documentali, aventi nel loro complesso valore processuale di ulteriori elementi probatori di riscontro, obiettivi ed autonomi, rispetto alle già esaminate, plurime e convergenti, dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia>> (pag. 1135 della sentenza appellata). Lunedì 14 aprile 1980 il Commissario Capo di P.S. Renato Gentile, funzionario addetto alla Squadra Mobile della Questura di Palermo, redasse una relazione di servizio, inviata al Dirigente della stessa Squadra Mobile dell’epoca, dott. Giuseppe Impallomeni, con la quale fece presente quanto segue: <<La sera di sabato 12 c.m., nell’antrone52 di questa Squadra Mobile, dopo avere lasciato la S.V., venivo avvicinato dal dott. Contrada che mi chiedeva se fossi andato a fare una perquisizione a casa di Inzerillo Salvatore e se in quell’occasione agenti armati di mitra fossero entrati nelle stanze facendo impaurire i bambini: a questo punto il dott. Contrada aggiungeva che aveva avuto lamentele dai capimafia per il modo in cui si era agito. Al che lo scrivente rispose che la perquisizione avvenne in modo normalissimo, senza violenza e senza armi in pugno, anzi, gli uomini nella stanza dove dormivano le figlie del latitante, si comportarono in modo tale da non 52 Così recita, per un evidente refuso, il testo originale del documento. 391
  • 392. farle alzare dal letto, aggiunsi, inoltre, che tutta l’operazione era diretta alla presenza della S.V. . Il dott. Contrada aggiungeva che determinati personaggi mafiosi hanno allacciamenti con l’America per cui noi, organi di Polizia non siamo che polvere di fronte a questa grande organizzazione mafiosa: hai visto che fine ha fatto Giuliano? Nel pomeriggio di oggi la guardia Naso, della sez. catturandi, mi informava che nel pomeriggio di sabato anche lui fu chiamato dal dott. Contrada il quale gli chiese circa l’operazione compiuta presso l’abitazione dell’Inzerillo>>. La relazione venne trasmessa il 15 aprile 1980 dal dott. Impallomeni al Questore dell'epoca, dott. Vincenzo Immordino. Quest’ultimo, a sua volta, segnalò l’episodio al Capo della Polizia con un appunto riservato dell'undici maggio 1980, indicando l'urgenza che si procedesse al trasferimento in altra sede dell’odierno imputato, del quale stigmatizzò l’immobilismo a seguito dei fatti, di cui si dirà, culminati nel blitz del 5 maggio 1980 e nei successivi arresti di esponenti mafiosi. Il Tribunale - illustrati la caratura criminale di Salvatore Inzerillo nell’ambito dell’organizzazione mafiosa ed i suoi collegamenti con gli Stati Uniti nel narcotraffico accertava che la lamentela circa le modalità della perquisizione era provenuta dall'Inzerillo stesso, il quale aveva chiesto al proprio difensore, l’avv. Cristoforo Fileccia, di farsene portavoce con Contrada. Il professionista, dunque, la mattina immediatamente successiva alla notte in cui si era svolta la perquisizione, e cioè il 12 aprile 1980, aveva casualmente incontrato al Palazzo di Giustizia di Palermo il dott. Vittorio Vasquez, funzionario della Criminalpol e gli aveva illustrato la doglianza, che Vasquez, una volta rientrato in ufficio, aveva esposto all’odierno imputato. Bruno Contrada, quindi, la stessa sera del sabato 12 aprile 1980, aveva rivolto a Gentile le parole riportate fedelmente da questi nella relazione del lunedì successivo, redatta su 392
  • 393. richiesta di Impallomeni. Il Tribunale dava conto delle ragioni a sostegno del giudizio di piena attendibilità dei testi Gentile ed Impallomeni, e della valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni della guardia Biagio Naso e dei sottufficiali, all’epoca in servizio presso la Squadra Mobile, Francesco Belcamino e Corrado Catalano, indicati dalla Difesa. Il Naso ed il Belcamino, in particolare, avevano affermato di avere sentito Contrada dare affettuosi consigli al giovane funzionario sul modo di condurre le perquisizioni ed avevano escluso che fossero state pronunziate le parole riportate nella relazione. Il Catalano aveva dichiarato che Gentile gli aveva confidato di avere redatto, perché costretto a farlo, una relazione dal contenuto falso. Quel giudice, inoltre, rilevava che i generici apprezzamenti espressi da alcuni testi (tra cui i predetti Naso, Belcamino e Catalano) sui modi irruenti con cui Gentile - nell’ambito dei suoi compiti di responsabile della ricerca dei latitanti - avrebbe eseguito le perquisizioni domiciliari, non avevano trovato rispondenza in specifici fatti emersi dal processo. Attribuiva, infine, alle frasi rivolte da Contrada a Gentile, un << inequivoco significato intimidatorio", "sintomatico della volontà di incutere… uno stato di soggezione nei confronti dell'organizzazione mafiosa>>. Concludeva, dunque, (pag. 1201 della sentenza appellata): <<Inoltre è particolarmente significativo che Salvatore Inzerillo aveva individuato il dott. Contrada come specifico destinatario delle proprie lamentele perchè tale circostanza non è in alcun modo giustificabile con il ruolo istituzionale ricoperto dall’imputato che già da alcuni mesi dirigeva la Criminalpol e pertanto non era responsabile delle frequenti perquisizioni eseguite nei confronti dell’Inzerillo dalla Squadra Mobile in quel periodo diretta dal dott.Impallomeni al quale dunque il predetto avrebbe dovuto far pervenire le proprie lagnanze. Pertanto se il latitante mafioso Inzerillo decideva di 393
  • 394. rivolgersi all'imputato non poteva che essere per il ruolo da quest'ultimo rivestito di referente proprio all'interno delle Forze di Polizia e ciò in perfetta consonanza con quanto, in modo peculiare, dichiarato dal collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo, il quale aveva appreso che proprio Salvatore Inzerillo era uno degli “uomini d’onore” in contatto con l’imputato che anche nei suoi confronti aveva dispensato i propri favori>>. **** Le censure riguardanti la vicenda Gentile sono state articolate nelle prime venti pagine del volume VI, capitolo VI dell’Atto di impugnazione (paragrafo VI. 1), e, più diffusamente, nelle 152 pagine del volume XIII dei Motivi Nuovi. Per ragioni di comodità espositiva, esse possono essere riassunte nei termini che seguono. Si deduce che la vicenda Gentile maturò, venendo strumentalizzata, in un contesto di incompatibilità e dissapori tra Contrada - cui gli uomini della Squadra Mobile erano legati da vincoli di stima, fiducia, affiatamento, affetto, specie dopo l’uccisione del loro capo Boris Giuliano - ed Impallomeni, frustrato per la sua sostanziale esautorazione e visto come un intruso, un estraneo, un funzionario non all'altezza del compito. Lo stesso Impallomeni aveva rappresentato questo suo stato d’animo nel corso del proprio esame, assunto all’udienza del 20 maggio 1994, non nascondendo di essersi aspettato una iniziativa disciplinare nei riguardi dell’odierno imputato a seguito dell’episodio. Per raggiungere tale deprecabile fine egli avrebbe sfruttato, snaturandone il senso con basse insinuazioni e menzogne, un fatto di per sé banale ed insignificante (pagina 2 e pagine 143- 147 vol. XIII dei Motivi Nuovi). La strumentalizzazione della vicenda, il mendacio di Impallomeni, le pressioni esercitate sul giovane funzionario Gentile per fargli redigere una relazione ideologicamente falsa, emergerebbero: 394
  • 395. • dalla non corretta cronologia degli eventi stabilita dal Tribunale, foriera di una loro interpretazione distorta; • dalle testimonianze di coloro che avevano riferito di tali pressioni e che avevano percepito l’effettivo contenuto del richiamo indirizzato dall’imputato; • dai comportamenti poco ortodossi dello stesso Gentile nella esecuzione dei suoi compiti di ricerca del latitanti, indiretto riscontro della veridicità di tali testimonianze. Quanto alla cronologia degli eventi, l’incontro Fileccia-Vasquez al Palazzo di Giustizia sarebbe avvenuto non il 12 aprile 1980, ma <<un giorno imprecisato del mese di aprile, comunque in periodo di poco precedente al 12 di detto mese>>. Nella circostanza, l’avv. Fileccia avrebbe messo al corrente il dott. Vasquez delle lamentele pervenutegli dal suo cliente, Salvatore Inzerillo, noto latitante mafioso, per il modo in cui erano state effettuate << frequenti perquisizioni nella sua abitazione ad opera di personale della Squadra Mobile. II legale rappresentò al dott. Vasquez che il motivo delle doglianze dell'Inzerillo consisteva nel fatto che gli uomini della Polizia irrompevano spesso nella sua abitazione, puntando le armi contro la moglie e i figli minori e adottando metodi brutali, comunque non necessitati dalle esigenze operative>> (pag. 1 vol. XIII dei Motivi Nuovi). Peraltro dagli atti processuali <<non è risultato che il 12 aprile 1980 sia stata effettuata una perquisizione nell’abitazione di Inzerillo né di mattina né tanto meno di pomeriggio o nelle prime ore della sera, così come dichiarato dal dott. Gentile>> (ibidem, pag. 13), e quindi le lamentele di Inzerillo non potevano riferirsi a quella specifica perquisizione. Come riferito dall’imputato nel corso del proprio esame, l’incontro con Gentile, avvenuto al termine dell’orario di ufficio, sarebbe stato casuale ed estemporaneo, circostanza, 395
  • 396. questa <<di fondamentale importanza al fine di escludere in maniera certa che il dott. Contrada avesse voluto, con parole di intimidazione, esplicita e aperta o servata53 e sottintesa, indurre il dott. Gentile a desistere o non più impegnarsi nella ricerca di criminali latitanti in genere e di Salvatore Inzerillo in specie. Qualora ciò fosse stato l'intendimento, di certo il dott. Contrada non l'avrebbe fatto in quel luogo, in quel momento e in quelle circostanze e cioè "coram populi">>. Ed ancora, <<….il dott. Contrada stava uscendo dall’ufficio in compagnia del dott. Vasquez, il quale si era fatto in precedenza portavoce delle lamentele espresse dall’Inzerillo tramite il suo legale, avv. Fileccia. La concomitante presenza del dott. Gentile e del dott. Vasquez, deve essere stato probabilmente il motivo dell'insorgere del ricordo del problema che gli era stato prospettato e quindi dell'approccio con Gentile, consistente nella domanda se era stato a casa di Inzerillo e se si erano verificati inconvenienti tali da giustificare le lamentele e, comunque, nell’invito o consiglio o esortazione per evitare in futuro il ripetersi di incidenti del genere>> (ibidem, pagine 3-4 e pag. 54). In altri termini, il Tribunale avrebbe errato nel dare credito alla <<"verità" del dott. Gentile e Impallomeni per la illogicità di un intervento, quello del dott. Contrada che sarebbe stato esperito dopo un notevole numero di perquisizioni e perdippiù svolte nell'arco di un anno circa>> (pag. 8 vol. VI capitolo VI dell’Atto di impugnazione), anzicchè in modo subitaneo, come sarebbe stato plausibile laddove vi fossero stati intendimenti collusivi. Oltretutto, se davvero vi fosse stato un rapporto collusivo tra l’imputato e Salvatore Inzerillo, questi non avrebbe avuto bisogno della mediazione del proprio avvocato per fare giungere le sue lamentele al loro destinatario. 53 Così nel testo, verosimilmente si intende dire “riservata” 396
  • 397. Quel giudice avrebbe parimenti errato: • nel non considerare che Gentile aveva ricevuto pressioni per redigere la relazione di servizio; • nel sottovalutare le scuse che l’imputato aveva riferito essergli state rivolte dal giovane collega, dispiaciuto per essere stato costretto a lasciare una traccia formale del fatto (pag. 6 Vol. VI capitolo VI dell’Atto di impugnazione). Non a caso, del resto, <<L'episodio Gentile è accaduto il 12 aprile 1980, sabato, di sera. La relazione del dott. Gentile porta la data del 14 aprile 1980, lunedì. Quella del dott. Impallomeni la data del 15 aprile 1980. Ciò sulla base dei documenti e delle testimonianze. Le date sono indicative del fatto che il dott. Gentile non redasse spontaneamente la relazione subito dopo il colloquio con Contrada, ma che essa fu scritta due giorni dopo, su richiesta o sollecitazione o pressione o imposizione del dott. Impallomeni, come testimoniato da molti appartenenti alla Squadra Mobile (Vasquez, Peritore, Pellegrino, Incalza, Bontfaraglio, Scotto, Catalano, Colasante, etc...)>>(pag. 24 Vol XIII dei Motivi nuovi) . Ed ancora, il Tribunale non avrebbe considerato che il Questore Immordino si limitò a disporre l'inserimento delle relazioni Gentile ed Impallomeni nel fascicolo personale di Contrada, esistente agli atti della Questura, <<non adottò alcun provvedimento né prese alcuna iniziativa, in particolare, non trasmise le relazioni al Ministero dell'Interno né all'Autorità Giudiziaria, per eventuali provvedimenti di competenza. Non convocò il dott. Contrada per chiedergli chiarimenti e spiegazioni sull'accaduto (…)Se avesse riscontrato nel comportamento del dott. Contrada, così come riferitogli dal dott. Impallomeni, elementi di responsabilità disciplinare, avrebbe riferito al Ministero dell'Interno, per i conseguenti provvedimenti. 397
  • 398. Se avesse, invece, ritenuto che al comportamento integrava estremi di reato avrebbe interessato personalmente o tramite lo stesso dott. Impallomeni, dirigente della Squadra Mobile, la competente Autorità Giudiziaria. Se avesse considerato che il dott. Contrada aveva posto in essere un comportamento riprovevole nei confronti del dott. Impallomeni o del dott. Gentile o comunque, contrario ai suoi doveri di ufficio, lo avrebbe richiamato o rimproverato o gli avrebbe chiesto chiarimenti in merito>> (pagine 8 e 9 volume XIII dei Motivi Nuovi). Allo stesso modo, il primo Giudice aveva sottovalutato la circostanza che l’episodio Gentile non era stato trattato dall'Ispettore Generale Zecca - che ne aveva soltanto accennato in uno dei suoi appunti manoscritti - nella relazione redatta a conclusione dell'inchiesta svolta nel giugno 198154, in quanto ritenuto marginale e valutato come mero indicatore del risentimento di Impallomeni per essere stato scavalcato da Contrada, rivoltosi direttamente al suo subordinato e non a lui in violazione del principio gerarchico (pag. 69 Vol. XIII Motivi nuovi). Inoltre, le modalità poco ortodosse della condotta del dott. Gentile nell’esecuzione delle perquisizioni sarebbero emerse in occasione di un altro episodio, e cioè la perquisizione da lui eseguita ai sensi dell’art. 41 T.U.L.P.S. il 15 marzo 1980 in territorio di Ciaculli presso l’abitazione di Giovannello Greco, collegata ad un fermo eseguito nei confronti dello stesso Giovannello Greco e di Giuseppe Greco, detto “Scarpuzzedda”, noti mafiosi, nelle more trattenuti presso gli uffici della Squadra Mobile. In tale circostanza, come ricordato anche nella sentenza appellata (pagine 1158 e 1159) il teste dott. Francesco Pellegrino, già funzionario presso la Squadra Mobile di Palermo, aveva ricevuto una lamentela da parte del mafioso Salvatore Greco (padre di Giovannello 54 Relazione della quale si dirà appresso e, più oltre, a proposito della vicenda relativa al “blitz del 5 maggio 1980”. 398
  • 399. Greco), il quale aveva asserito che nel corso di quella perquisizione, il dott. Gentile aveva spintonato la figlia “ mettendole le mani addosso”. Anche “Pino” Greco detto “Scarpuzzedda” si era lamentato con lui asserendo che lo stesso Gentile l’aveva spintonato quando egli era stato tratto in arresto. Ebbene, (cfr. pag. 149 Vol. XIII dei motivi nuovi) : <<Come si evince dalla sua testimonianza, resa all'udienza del 7-2-1995, il dott. Francesco Pellegrino (…) aveva richiamato ed invitato o esortato o consigliato>> il dott. Gentile <<ad agire in modo da non provocare siffatti inconvenienti e conseguenti legittime proteste. Allora si pone la domanda la cui risposta dà la chiave della corretta interpretazione e valutazione del comportamento e del dott. Gentile e del dott. Impallomeni. Perché il dott. Gentile, in seguito al richiamo e all' invito o consiglio o esortazione rivoltagli dal suo superiore diretto dott. Pellegrino, a comportarsi in maniera più corretta nei riguardi dei familiari, specie donne dei latitanti, non ha redatto una relazione sull'intervento nei suoi confronti, così come aveva fatto per il dott. Contrada? Perché non si è sentito turbato o intimidito dalle parole del dott. Pellegrino "cerca un po' di stare attento perché guarda che questa qui insomma è gente....."(inc. nella trascrizione del verbale ma probabilmente la parola è: “pericolosa”)? La risposta è semplice: perché il dott. Impallomeni non glielo ha chiesto, anzi non glielo ha imposto, in quanto non nutriva sentimenti di astio e rancore nei confronti del dott. Pellegrino e non aveva quindi motivo o interesse alcuno a colpirlo>> così come, invece, aveva fatto nei riguardi dell’odierno imputato. Ulteriore aspetto evidenziato dai difensori appellanti è stato l’impegno investigativo del loro assistito nei riguardi di Salvatore Inzerillo e la sua cosca, tradottosi nelle indagini espletate per l'omicidio di Di Cristina Giuseppe, per la vicenda Sindona e per l'omicidio 399
  • 400. del Procuratore della Repubblica di Palermo, dott. Gaetano Costa (pag. 8 Vol. VI capitolo VI dell’Atto di impugnazione e pag. 60 dei Motivi nuovi, ove si riportano le dichiarazioni spontanee rese da Contrada all’udienza del 26 maggio 1995). ***** Le doglianze sin qui riassunte non hanno fondamento. Rinviando alla ricostruzione operata dal Tribunale, che ha vagliato in massima parte il materiale logico riversato nell’Atto di impugnazione e nei Motivi nuovi, giova innanzitutto rilevare che la cronologia dei fatti, come prospettata dai difensori appellanti, sconta evidenti forzature. Ed invero, non sono aderenti alle risultanze processuali le proposizioni difensive secondo cui : • l’incontro Fileccia-Vasquez al Palazzo di Giustizia di Palermo sarebbe avvenuto non il 12 aprile 1980, ma <<un giorno imprecisato del mese di aprile, comunque in periodo di poco precedente al 12 di detto mese>>; • nelle prime ore del mattino del 12 aprile 1980 non vi sarebbe stata alcuna perquisizione presso l’abitazione di Salvatore Inzerillo; • questi, piuttosto, si sarebbe lamentato genericamente, per il tramite del suo legale, della frequenza e dei metodi brutali delle perquisizioni nella sua abitazione ad opera di personale della Squadra Mobile; • l’incontro Contrada - Gentile, avvenuto al termine dell’orario di ufficio, sarebbe stato casuale ed estemporaneo; • il ricordo del problema prospettato dall’avv. Fileccia sarebbe affiorato nella mente dell’imputato in modo altrettanto casuale, e cioè per la concomitante presenza del Gentile e del dott. Vasquez, che avrebbe indotto Bruno Contrada a chiedere al giovane funzionario se fosse stato a casa di Inzerillo e se si fossero verificati 400
  • 401. inconvenienti. Ora, premesso che gli stessi difensori appellanti reputano la casualità dell’incontro, correlata alla loro ricostruzione della cronologia dei fatti << di fondamentale importanza al fine di escludere in maniera certa che il dott. Contrada avesse voluto, con parole di intimidazione, esplicita e aperta o servata55 e sottintesa, indurre il dott. Gentile a desistere o non più impegnarsi nella ricerca di criminali latitanti in genere e di Salvatore Inzerillo in specie>> (pagine 3-4 volume XIII dei Motivi Nuovi), vanno pienamente condivise le puntuali considerazioni svolte dal Procuratore Generale, a confutazione del costrutto difensivo, nella memoria depositata il 14 novembre 2005 in questo giudizio di rinvio. Ed invero, le doglianze di Inzerillo riguardarono non solo il giro di vite adottato dalla Squadra Mobile sotto la direzione di Impallomeni56, con la frequenza ed aggressività delle perquisizioni preordinate alla sua ricerca, ma anche e soprattutto le modalità di una specifica perquisizione: quella compiuta nelle prime ore del mattino del 12 aprile 1980. Tanto emerge: • dall’incrocio delle testimonianze dell’avv. Fileccia (<<prese spunto dall’ultima perquisizione andata oltre i limiti dell’accettabile>>, pag. 11 trascrizione udienza 11.4.1995) , del dott. Vasquez (<<era stata fatta una perquisizione alla sua villetta...>>: pag. 8 trascrizione udienza 10-1-95), e del sottufficiale Biagio Naso; • dalle relazioni di servizio e dalle testimonianze di Gentile e di Impallomeni; • dalla nota in data 11 maggio 1980 a firma del Questore Immordino. Segnatamente, l’avv. Fileccia ha riferito (pagine 7-8-11-12 e 26 della trascrizione : <<Un 55 Vedi nota 2. Il quale aveva costituito una apposita sezione-catturandi, ponendovi a capo Gentile, nell’ambito di un potenziamento e una riorganizzazione dell’attività di ricerca dei latitanti,articolata anche nell’istituzione di appositi archivi riguardanti i latitanti mafiosi ( pag. 66 e ss. esame Gentile, trascrizione udienza 20 maggio 1994). 56 401
  • 402. giorno Inzerillo è venuto da me lamentandosi per i modi violenti con i quali la polizia irrompeva, addirittura scavalcando l'inferriata con i mitra, in questa villa dell'Inzerillo e faceva spaventare e la moglie e i bambini (…) P.M.: Quindi non fece riferimento ad una perquisizione. La prego di rispondere, non fece riferimento ad una perquisizione. FILECCIA C.: No, no, pero' prese spunto di intervenire presso di me, perche' i giorni prima c'era stata una perquisizione, dice che era stata... era andata oltre i limiti dell'accettabile>>. Orbene, come rilevato dal Procuratore Generale nella già citata memoria <<l’espressione “i giorni prima”, (salvo che la si voglia trascrivere in “giorni prima”, omettendo la “i”, come si fa a pag. 64 del vol.13 dei motivi nuovi) sembra doversi leggere come “il giorno prima”, perché diversamente non avrebbe senso l’uso dell’articolo determinativo plurale innanzi al sostantivo giorni>>. In ogni caso, le lacune mnemoniche dell’avv. Fileccia sono state colmate dalla testimonianza della guardia Biagio Naso, il quale partecipò alla perquisizione, da lui collocata nello stesso giorno del colloquio Contrada – Gentile, o, più esattamente, la notte tra l’undici ed il 12 aprile (pag. 104 trascrizione udienza 13-1-95), e cioè il 12 aprile 1980. Soggiunge il Procuratore Generale (pag. 7 della citata memoria), riferendosi alle relazioni Gentile ed Impallomeni, che in esse << non si fa menzione della data, ma proprio per questo dal tenore complessivo del discorso si ricava che nel colloquio GentileContrada e in quello Contrada-Impallomeni non si parlò di date perché non ce n’era bisogno, riferendosi all’evidenza gli interlocutori alla perquisizione recentemente effettuata. Diversamente, l’imputato non avrebbe potuto puramente e semplicemente chiedere 402
  • 403. a Gentile “se fossi andato a fare una perquisizione... e se in quella occasione agenti armati di mitra...” né questi avrebbe potuto, altrettanto puramente e semplicemente, obiettare “che tutta l’operazione era diretta alla presenza della S.V.” (di Impallomeni) : ma avrebbe dovuto chiedere, ad esempio, “se quattro giorni fa, cinque giorni fa, una settimana fa fossi andato a fare una perquisizione e se...” etc. etc. Tutto ciò è perfettamente aderente a quanto dichiarato da Gentile al dibattimento circa un rapporto di immediatezza dell’intervento di Contrada rispetto all’espletato atto di ricerca del latitante>>. D’altra parte, come anche rilevato dal Tribunale, la circostanza che della perquisizione in parola non fosse stato fatto un verbale non è significativa, stante il minor rigore formale all’epoca adottato nella documentazione di operazioni di Polizia, specie se conclusesi con esito negativo57. Piuttosto, nel fascicolo personale dell’Inzerillo è contenuto il processo verbale di vane ricerche eseguito nell’abitazione del predetto in data 9/4/1980, e cioè appena tre giorni prima della perquisizione eseguita da Gentile ed Impallomeni che aveva tanto “disturbato” il latitante Inzerillo. Da tale verbale, tuttavia, si evince che si trattò di altra perquisizione, perché in esso non risultano apposte né la firma di Gentile, né quella di Impallomeni (pag. 1199 della sentenza appellata). Infine, decisivi elementi di giudizio circa la datazione della perquisizione emergono dalla già menzionata nota riservata al capo della Polizia in data 11 maggio 1980, con cui il Questore Immordino accompagnò le relazioni di Gentile ed Impallomeni. In essa quale si 57 Cfr. pagine 1033-1034 della sentenza appellata e le numerose testimonianze ivi menzionate, anche con riguardo alla perquisizione eseguita il 30 aprile 1980 presso l’abitazione di Rosario Riccobono in via Jung. 403
  • 404. parla espressamente di una “perquisizione eseguita la sera prima” rispetto alla conversazione Gentile-Contrada del 12-4-80: <<L’attuale “tranquillità” del V. Questore Contrada potrebbe derivare da un tipo di inattività sostanziale che “tranquillizza” certi settori (tu non attacchi-noi non attacchiamo); in un tale quadro di logorio psicologico potrebbe trovarsi la spiegazione di un fatto, certamente grave e sintomatico, denunziato in una relazione dal Commissario Gentile il quale, la sera prima, aveva eseguito ricerche e perquisizioni nella casa del latitante Inzerillo Salvatore>>. Individuata, dunque, nel 12 aprile 1980 la data della perquisizione di che trattasi, va ricordato che il teste Vasquez ha riferito di avere incontrato l’avv. Fileccia <<una mattina qui, al palazzo di giustizia>>, precisando <<...e, rientrato in ufficio, ne parlai con Contrada>> (pag. 8, trascrizione udienza 10-1-95). Poiché la perquisizione avvenne la notte tra l’11 e il 12 aprile, e la sera del 12 aprile Contrada già poté parlarne a Gentile, la mattina non può che essere quella del 12 aprile, e dunque deve concludersi che Vasquez ne riferì a Contrada quella stessa mattina. Ne risulta, come rilevato alle pagine 8 e 9 della già citata memoria del Procuratore Generale, travolta << ab imis la tesi della non-immediatezza dell’intervento di Contrada, che poggia sulla retrodatazione della perquisizione e sul conseguente stiramento all’indietro dei tempi della visita di Inzerillo a Fileccia, dell’incontro Fileccia-Vasquez, del riferire di Vasquez a Contrada. L’intervento di Contrada su Gentile non fu, dunque, il frutto della occasionale e contestuale presenza di Gentile e Vasquez, che fece ricordare all’imputato quanto riferitogli da quest’ultimo alcuni giorni prima, ma è, invece, il naturale epilogo del recentissimo apprendimento da parte di Contrada delle lagnanze di Inzerillo riferitegli da Vasquez>>. Tale conclusione, indicativa della estrema celerità dell’agire dell’imputato, è corroborata 404
  • 405. dalla prova di una <<vera e propria attività di investigazione>> svolta dallo stesso Contrada <<al fine di identificare il responsabile della perquisizione>> (pag. 10 della citata memoria del PG). Il teste De Luca, infatti, ha riferito di avere saputo da Contrada e da Vasquez che l’Inzerillo ed i suoi familiari si erano lamentati, in particolare, del comportamento di un “giovane funzionario” (pag. 160 trascrizione udienza 28.10.1994). Orbene, risulta che l’odierno imputato interpellò due giovani funzionari prima di Gentile a proposito delle lamentele di Inzerillo, e cioè il dott. Filippo Peritore, all’epoca ventinovenne, essendo nato il 25.12.1950, ed il dott. Girolamo Di Fazio, nato il 23 giugno 1948. Il dott. Peritore, escusso quale teste all’udienza del 24 gennaio 1995, ha riferito che << ...il dott. Contrada, non ricordo in che circostanza di tempo e di luogo, mi disse se avevo effettuate perquisizioni o ricerche di latitanti. Io confermai e mi disse anche se c’erano stati problemi...io dissi che non c’era stato nessun problema e chiesi spiegazioni...Disse “no...visto che non sei tu, va be’, ne parlerò con l’interessato”...Poi ho saputo, così , da vicende che sono successive,che la stessa cosa era stata fatta ad altro mio collega, dott. Girolamo Di Fazio e al dott. Gentile>>. Anche in questo caso, come rilevato dal Procuratore Generale nella citata memoria del 14 novembre 2005, il processo ha offerto gli elementi necessari a contestualizzare il ricordo del testimone, il quale, peraltro, ha collegato la richiesta di informazioni a lui rivolta con le analoghe richieste dirette a Di Fazio e Gentile . Ed invero, nella relazione redatta il lunedì 14 aprile 1980, il dott. Gentile scrisse : << Nel pomeriggio di oggi, la guardia Naso della Sez. Catturandi mi informava che nel pomeriggio di sabato (cioè del 12 aprile, n.d.r.) anche lui fu chiamato dal Dott. CONTRADA il quale gli chiese circa l'operazione compiuta presso l'abitazione 405
  • 406. dell'INZERILLO>>. Biagio Naso, rileva il Procuratore Generale (pag. 11 della memoria) <<è uno degli agenti che parteciparono alla perquisizione, tanto che ne ha descritto le modalità al Tribunale. E’ troppo ovvio, pertanto, che egli – quel pomeriggio del 12 aprile – poté fornire all’interpellante l’esatta identità del giovane funzionario, sicché deve ritenersi che l’interrogazione di Peritore e di Di Fazio sia avvenuta dopo il rientro in ufficio in mattinata di Vasquez e prima del pomeriggio in cui fu interrogato Naso: cioè con un operare fulmineo..>> che costituisce il nucleo essenziale del ricordo narrato dal dott. Gentile nel corso del proprio esame. Soggiunge il Procuratore Generale <<Incassata l’informazione da Naso, l’imputato se la conservò sino a sera e, pur avendo visto Impallomeni e Gentile insieme e aver discusso dei servizi in corso, attese che il primo si allontanasse per poter beccare da solo il secondo>>. Quest’ultima notazione offre il destro per escludere che, come invece opinato dalla Difesa, l’imputato avesse rivolto le sue “raccomandazioni “ in un contesto incompatibile con il loro contenuto intimidatorio. Il colloquio, infatti, seppure percepito da altri soggetti a pochi metri di distanza, avvenne a tu per tu: l’imputato, recita la relazione del 14 aprile 1980 si avvicinò a Gentile, e lo fece dopo che si era allontanato il dott. Impallomeni, cioè l’unica figura estranea al vecchio apparato della Squadra Mobile, che si riconosceva in lui. Il comprovato carisma di Contrada, dunque, pur non impedendo che Gentile percepisse l’anomalia del suo comportamento, ben poteva influenzare tale percezione nei presenti. Ciò, per contro, non avvenne nei riguardi del Questore Immordino. Quest’ultimo, infatti, trasse spunto anche dall’episodio in esame per formulare il giudizio di immobilismo dell’imputato nei riguardi del sodalizio mafioso che - all’esito del blitz 406
  • 407. del 5 maggio 1980 - ispirò il suo appunto riservato al Capo della Polizia. In tal modo, egli dimostrò di non ritenere l’accaduto per nulla banale, come invece ha opinato la Difesa sul rilievo che egli non avrebbe dato immediato seguito alle relazioni Gentile ed Impallomeni del 14 e del 15 aprile 1980. E’ significativo, inoltre, che - una volta insediatosi, quale dirigente della Squadra Mobile il dott. Impallomeni, fautore del metodo di martellare i latitanti con continue perquisizioni domiciliari, anche solo per raccogliere elementi utili alla loro ricerca 58 - la pratica di scavalcare i cancelli o le inferriate fosse stata percepita come un fatto anomalo, o comunque come un elemento di novità, tanto che Salvatore Inzerillo se ne lamentò col suo legale indicando in Contrada, già dirigente ad interim della Squadra Mobile sino al primo febbraio 1980, il destinatario delle sue doglianze. Altrettanto emblematiche di un modus operandi ben diverso ed assai meno incisivo di quello invalso con la dirigenza Impallomeni sono state le risposte, francamente discutibili, date dal teste Biagio Naso sul “bon ton” delle perquisizioni domiciliari, risposte riportate a pag. 115 del Volume XIII dei Motivi nuovi: <<La perquisizione si svolse come di solito, era il suo carattere, un po’ dinamico, un po’ violento. "Entrando all'interno comincia a spingere la signora, poi c'era un ragazzo, mi sembra il figlio,e lui (Gentile) lo spingeva, è entrato improvvisamente nelle stanze si comportava in questo modo>>. Alla obiezione del Presidente: <<Che cosa significa entrare improvvisamente nelle stanze? Non si deve cercare un latitante? Chi si deve avvisare per entrare nelle stanze? Allora si bussava prima di entrare?” , Naso ha così risposto: “No, però si può trovare…Noi eravamo un pò più garbati nel senso che entravamo all'interno prendendo delle precauzioni però spesso capitava di trovare donne nude e quindi noi questo 58 Cfr. pagine 96- 97 trascrizione udienza 20 maggio 1994, relativa all’esame dello stesso Impallomeni. 407
  • 408. spettacolo lo volevamo evitare e quindi si tollerava un po'”…” Non si bussava, si chiedeva alla persona che era vicina a noi se c 'erano donne o meno all’'interno e se non c 'erano donne si faceva l'irruzione”)>>. Né appare troncante la considerazione, che, anche bussando ai citofoni ed attendendo che le donne fossero nelle condizioni di aprire le stanze da letto, comunque il buon esito delle perquisizioni e delle ricerche dei latitanti era assicurato dalla prassi di circondare l’immobile oggetto della perquisizione e della ricerca (secondo le parole del teste Belcamino :<< E allora, si predispongono gli uomini, si circonda l'isolato, la casa, l'appartamento, dipende, dipende il piano pure, se e' pianoterra, primo piano eccetera eccetera, una volta che si ha la certezza che non può scappare nessuno, a meno che non ha un cunicolo e se ne va (?) a due chilometri di distanza, allora si suona alla porta tranquillamente>>. In primo luogo, infatti, questi accorgimenti non sempre vennero adottati, persino in costanza della dirigenza Impallomeni (si pensi alla operazione del 30 aprile 1980, condotta presso l’abitazione al piano attico dell’edificio sito a Palermo, nella via Jung n° 1, alla quale, proprio perché non veniva aperta la porta, tanto da rendersi necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, riuscì a sfuggire Rosario Riccobono, operazione di cui ha riferito il teste Gianfranco Firinu all’udienza del 7 luglio 1995). In secondo luogo, non è certo che, circondando gli immobili, i latitanti non riuscissero comunque a nascondersi, sfuggendo ad operazioni, non sufficientemente penetranti, di ricerca all’interno delle abitazioni. Tutto ciò non dimostra - è bene sottolinearlo - che in epoca precedente all’avvento di Impallomeni fossero invalsi metodi scientemente concepiti a vanificare il buon esito 408
  • 409. dell’attività di ricerca dei latitanti. Più semplicemente, il minor livello di tolleranza e la maggiore decisione ed aggressività “del nuovo corso” misero in allarme Salvatore Inzerillo, che, dunque, si determinò ad indirizzare le sue rimostranze all’odierno imputato, individuandolo quale suo referente. Per altro verso - posto che la natura di atto a sorpresa delle perquisizioni non sempre si concilia con il rigoroso rispetto dei dettami di Giovanni Della Casa o di Baldesar Castiglione, e che una spinta può essere giustificata dalla necessità di superare un ostacolo frapposto al loro buon esito - il Tribunale ha dato ampia contezza della genericità ed inconsistenza degli addebiti riguardanti i pretesi comportamenti arbitrari del dott. Gentile. Ha dato conto, altresì, del carattere pretestuoso delle lamentele avanzate dai destinatari di esse (cfr. pagine 1170-1183 della sentenza appellata, cui si rinvia) con specifico riguardo alle lamentele per la perquisizione domiciliare presso l’abitazione del mafioso Giovannello Greco. I difensori appellanti hanno fatto riferimento a quest’ultima perquisizione, sottolineandone le analogie con la vicenda Gentile, ma soprattutto le differenze rispetto ad essa; differenze, a loro avviso, sintomatiche della falsità delle relazioni e delle testimonianze del dott. Gentile e del dott. Impallomeni. Hanno rimarcato, come si è già detto, che il dott. Gentile, pur <<richiamato ed invitato o esortato o consigliato>> dal dott. Francesco Pellegrino <<ad agire in modo da non provocare siffatti inconvenienti e conseguenti legittime proteste>> (cfr. pag. 149 Vol. XIII dei Motivi nuovi), suscitate da uno spintone che egli avrebbe dato ad una donna che gli impediva l’ingresso (cfr. pag. 1181 della sentenza appellata), non aveva redatto una relazione sull'intervento del dott. Pellegrino nei suoi confronti, così come, invece, aveva fatto per Contrada. 409
  • 410. Hanno ritenuto di spiegare tale condotta con il fatto che Impallomeni non glielo avrebbe chiesto, anzi non glielo avrebbe imposto,<< in quanto non nutriva sentimenti di astio e rancore nei confronti del dott. Pellegrino e non aveva quindi motivo o interesse alcuno a colpirlo>>. E’ agevole obiettare, a questo riguardo, che il rilievo prova troppo. Nella deposizione del teste Pellegrino, infatti, non vengono evocati né l’uccisione di Boris Giuliano, né il “Memento homo, quia pulvis es” che segnano pesantemente l’avvertimento del 12 aprile 1980 sulla forza e la articolazione tentacolare dell’organizzazione mafiosa; avvertimento per nulla necessario al mero fine di richiamare l’attenzione di un funzionario meno esperto sull’importanza data, nel sentire mafioso, al rispetto del pudore sessuale delle donne o della serenità dei bambini. Questione decisiva, dunque, è quella della attendibilità delle testimonianze sull’effettivo contenuto del colloquio. Il teste Biagio Naso, già appartenente alla neo costituita sezione “Catturandi” diretta dal dott. Gentile, all’udienza del 13 gennaio 1995 ha riferito di avere ascoltato il colloquio tra Contrada e lo stesso Gentile, traendone il convincimento che l’imputato, nella sua qualità di funzionario anziano, avesse dato dei consigli su come operare per evitare di dare “spettacolo gratuito” ai familiari dei latitanti: si era trattato, cioè, di una “paternale” (pag. 180 della trascrizione, identico sostantivo è stato utilizzato dal teste Corrado Catalano), fatta ad un funzionario più giovane . Ha soggiunto di ricordare che a quella discussione aveva assistito il defunto maresciallo Trigona, ma non chi fossero gli altri presenti, ed in particolare se vi avesse assistito il dott. Vasquez (ibidem, pagine 185-186-188-189); di non avere mai parlato con Gentile dell’intervento di Contrada (al contrario di quanto si afferma nella relazione Gentile); di essere stato, tuttavia, stato avvicinato anche lui dall’imputato, che gli aveva chiesto notizie 410
  • 411. sulle modalità di svolgimento della perquisizione in casa Inzerillo (particolare anch’esso riportato nella predetta relazione - cfr. pag. 186 della trascrizione). La asserita presenza del teste Naso - della quale non ha parlato l’imputato - è stata confermata dal teste Francesco Belcamino, escusso all’udienza del 20 gennaio 1995, che tuttavia nessun altro teste ha indicato come presente a quel colloquio. Per contro, lo stesso Gentile, nel corso del suo esame, ha dichiarato che l’incontro con Contrada era avvenuto alla presenza del Maresciallo Trigona (ora deceduto) e che, a breve distanza, vi erano altre persone di cui non è stato in grado di ricordare l’identità. Ha escluso, comunque, che a quel colloquio fosse stato presente Biagio Naso, citato nella sua relazione, che invece aveva partecipato alla perquisizione in casa Inzerillo ( cfr. pag. 109 trascrizione udienza 20 maggio 1994: <<P.M. Ma Naso era presente al colloquio? GENTILE R.:No,no,no>>). Orbene, come rilevato dal Procuratore Generale a pag. 19 della memoria del 14 novembre 2005, alla domanda del Presidente: <<Senta, prima che lei assistesse a questo colloquio tra il dottore Contrada e il dottore Gentile, Contrada, le aveva chiesto come si era svolta la perquisizione quella mattina...>>, Naso ha risposto <<No. Preciso: dopo la discussione... il dott. Gentile si è allontanato.... il dott. Contrada si è avvicinato e mi ha chiesto come era andata effettivamente la perquisizione ... io gli risposi che era andata alle solite>> (pagg. 186-187 della trascrizione). Senonchè l’imputato aveva indicato proprio in Biagio Naso la persona che, oltre l’avv. Fileccia, lo aveva informato delle irregolarità commesse nella perquisizione presso il domicilio di Salvatore Inzerillo. Ora, nella parte conclusiva della relazione Gentile del 14 aprile 1980 si dice espressamente - e su questo aspetto non vi sarebbe stata ragione o necessità alcuna di mentire - <<Nel pomeriggio di oggi, la guardia Naso della Sez. Catturandi mi informava 411
  • 412. che nel pomeriggio di sabato anche lui fu chiamato dal Dott. CONTRADA il quale gli chiese circa l'operazione compiuta presso l'abitazione dell'INZERILLO.>> A ben guardare, inoltre, tutto il costrutto difensivo muove dal presupposto che questa informazione fosse stata raccolta prima, non dopo la conversazione con il giovane funzionario (che costituì, come si è visto, l’epilogo della personale indagine condotta da Contrada). I difensori appellanti, infatti, commentando la relazione di Impallomeni in data 15 aprile 1980, laddove si dice che l’imputato, interpellato sul colloquio con Gentile, avrebbe indicato quali sue fonti di conoscenza << Vasquez, informato a sua volta da un avvocato>> ed un'altra persona di cui non mi ha fornito il nome>>, hanno bollato la seconda parte della proposizione come una “perfida insinuazione”, preordinata ad << adombrare il sospetto che l'altra persona fosse "un mafioso" di cui il dott. Contrada non poteva e non voleva fornire il nome>>. Hanno soggiunto : << La verità è che al dott. Contrada, come del resto anche ad altri funzionali della Mobile, le notizie sul comportamento del dott. Gentile erano pervenute da più persone, non da una sola persona, e cioè dagli uomini che avevano operato con il funzionario, tra cui anche l'allora Guardia Naso Biagio>> cfr. pag. 23 Vol. XIII dei Motivi nuovi). I medesimi difensori, infatti, hanno ribadito (pag. 28, ibidem), parificando le fonti indicate da Contrada: <<Questa è la verità : dal dott. Vasquez e da un sottufficiale della Mobile, probabilmente Naso Biagio, appartenente alla Squadra Catturandi. Il nome non era stato fornito dal dott. Contrada, nel timore che il dott. Impallomeni lo rimproverasse, lo punisse o comunque adottasse provvedimenti a suo carico per avergli confidato del disdicevole comportamento del dott. Gentile>>. Per non dire che risponde anche ad un criterio di buon senso che l’imputato attingesse 412
  • 413. informazioni prima di consigliare paternamente Gentile e non dopo averlo consigliato. Dunque, se non è vera l’affermazione del teste Naso di essere stato interpellato da Contrada dopo il colloquio con Gentile, deve inferirsi: • che è credibile l’affermazione del teste Gentile, come lo è l’insieme della sua testimonianza, che Biagio Naso non fu presente al suo colloquio con l’imputato; • che non sono attendibili le dichiarazioni dello stesso Naso, il quale, all’udienza del 13 gennaio 1995, ha escluso, prima con la riserva di un “che io sappia” poi in modo categorico (“assolutamente”), che fossero state pronunziate le parole riportate nella relazione Gentile (cfr. il testo riportato a pag. 12 del volume VI, capitolo VI dell’Atto di impugnazione: <<DIFESA - Non fare sceneggiate.... Il dottore Contrada, ebbe mai a dire l'espressione di fronte alla mafia o fatti di questo genere, noi siamo polvere, hai visto com'è finita a Giuliano? Cioé, nel senso di intimorire il dottore Contrada o esortarlo a non fare perquisizioni in casa di latitanti mafiosi? TESTE NASO- Che io sappia no. DIFESA - In quella occasione. TESTE NASO - Assolutamente. DIFESA Lei ebbe modo di sentire distintamente la conversazione? TESTE NASO Sì, io ho avuto modo di sentire la discussione e di questo non ne hanno proprio parlato, hanno parlato soltanto del fatto che....... del comportamento del dottor Gentile, di comportarsi più garbatamente nei confronti dei familiari dei latitanti>>). Ulteriore prova della inattendibilità di Biagio Naso è data dall’incrocio tra la sua testimonianza e le relazioni: • dello stesso Naso, redatta il 14 gennaio 1993 ed indirizzata al Questore di Messina, (riprodotta alle pagine 118 e 119 del volume XIII dei Motivi nuovi) • dell’Ispettore Corrado Catalano, anch’essa del 14 gennaio 1993, riprodotta a pag. 413
  • 414. 127 del volume XIII dei Motivi nuovi e prodotta nel primo dibattimento di appello all’udienza del 6 febbraio 1999, fogli 239 e 390. L’incipit della prima recita << in relazione a quanto apparso ieri su "II Giornale" di Milano e precisamente sulla relazione ivi scritta del dott. Renato Gentile, il quale mi chiama in causa, ritengo doveroso chiarire quanto segue>>. Nel corpo di essa, Naso non menziona in alcun modo la sua presenza al colloquio Contrada-Gentile, che, invece, sarebbe stato naturale esplicitare: << Nel particolare caso che cita il Dott. Gentile, debbo smentire quanto asserito dallo stesso. E' possibile, invece, che trovandomi a discutere della questione avrò detto che il Dott. Contrada ci aveva sempre raccomandato di evitare inopportuni comportamenti bruschi come sopra specificato, soprattutto irruzioni irruente nelle camere da letto dove si trovano a dormire le donne>>. Piuttosto, le raccomandazioni di Contrada sulla conduzione delle perquisizioni vengono inquadrate in una prospettiva di carattere generale, avulsa dal singolo episodio, del tutto opposta a quella delineata nella relazione Gentile. E’ plausibile, allora, che Biagio Naso intenda smentire la specifica circostanza a proposito della quale Gentile lo <<chiama in causa>>, e cioè di avere detto al funzionario che nel pomeriggio di sabato 12 aprile Contrada lo aveva convocato per avere notizie circa l’operazione compiuta presso l’abitazione di Salvatore Inzerillo. La seconda relazione, quella a firma Catalano introduce un elemento che il teste Naso aveva escluso essere stato menzionato dall’imputato nel suo colloquio con Gentile, e cioè l’ammonimento relativo all’uccisione di Boris Giuliano, sia pure rammentato in modo dubitativo, e però rafforzato dall’ulteriore evocazione dell’uccisione 414
  • 415. del vicebrigadiere della Polizia di Stato Filadelfo Aparo59: <<In merito al fatto specifico della relazione di cui sopra nei confronti del Dott. Contrada, debbo far presente che alcuni giorni dopo, mentre mi trovavo all'interno di un'autovettura di servizio col Dott. Gentile col quale ci accingevamo ad uscire dalla Caserma Cairoli, notai che questi, insolitamente, era triste e depresso. Chiesi il perché del suo inconsueto cattivo umore ed egli mi riferì, in dialetto napoletano, le seguenti testuali parole "Sono uno stronzo..... mi hanno obbligato a fare una relazione contro il Dott. Contrada che io non volevo fare". Chiesi spiegazioni ed egli mi rispose di essere stato, come al solito, redarguito dal suo amico nonché concittadino. Dott. Contrada in quanto dei familiari del ricercato INZERILLO Salvatore, tramite il loro difensore di fiducia, si erano lamentati per presunte violenze subite durante una perquisizione nella loro abitazione. Aggiunse anche che il Dott. Contrada bonariamente lo aveva solo consigliato a comportarsi più correttamente onde evitare possibili rappresaglie, considerando il fatto dell'uccisione del V. Brg. Aparo Filadelfo o e, presumibilmente, anche quella del Dott. Giuliano>>. D’altra parte, il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni di Biagio Naso - dovuto anche alla loro genericità, efficacemente stigmatizzata dal Tribunale - è sovrapponibile a quello sulle testimonianze dello stesso Corrado Catalano e di Francesco Belcamino. Il Catalano, nel corso della sua testimonianza, ha riferito di avere avuto confidato da Gentile di essere stato minacciato dall’imputato affinché non facesse perquisizioni nei confronti di mafiosi; circostanza che, come fatto rilevare dal Presidente al teste, non emerge dal tenore letterale della relazione Gentile del 14 aprile 1980 (pag. 1186 della 59 Caduto a Palermo, in un agguato di mafia, la mattina dell'11 gennaio 1979. 415
  • 416. sentenza appellata). Il medesimo teste, inoltre, premesso di avere partecipato a due, tre, massimo quattro servizi di Polizia, in occasione di posti di blocco o perquisizioni, unitamente al dott. Gentile, e dopo averne definito il metodo di lavoro “ a dir poco pessimo”, ha dichiarato << ….io spesso, vista che c’era questa confidenza, ci davamo del tu quando eravamo da soli che non c’erano altri funzionari, per via gerarchica cercavo di dirglielo - dottore ma lei si comporta male veramente!…>> (cfr. pag. 1184 della sentenza appellata, ove si cita pag. 216 della trascrizione dell’esame reso il 20 gennaio 1995). In tal modo, egli ha operato un involontario trapasso dal “tu” al “lei”, che nelle conversazioni private non avrebbe avuto alcun ragione di esistere laddove quel rapporto confidenziale - negato dal Gentile in sede di esame e di confronto - ci fosse stato davvero. Non pertinente, per questa ragione, è l’osservazione difensiva, svolta pag. 20 del Volume VI, capitolo VI dell’atto di impugnazione secondo cui << Ogni commento è davvero superfluo su questo punto della motivazione dopo la precisazione del Catalano che il "tu" tra di loro era riservato solo al "privato" ed un confronto avanti un Tribunale non può certo ritenersi un momento "privato">>. A ben guardare, infatti, il Catalano si è lasciato scappare il “lei” anche al di fuori del pubblico confronto, e cioè nel passaggio della sua testimonianza che il Tribunale ha citato, ove viene narrato nella forma della costruzione diretta il contenuto della conversazione confidenziale avuta con Gentile, così come nel successivo passaggio a pag. 227 della trascrizione (“Ed io ci dissi: ma scusa perché lei non gliel'è andato a dire...”>>). Lo stesso Catalano, d’altra parte, nella già citata relazione di servizio del 14 gennaio 1993, narrando della confidenza del dott. Gentile, riferisce che Impallomeni avrebbe detto al giovane funzionario: <<Metti per iscritto i precisi termini del colloquio>>, e cioè gli avrebbe ordinato di esporre i fatti come realmente accaduti e di riportare secondo il loro 416
  • 417. tenore testuale le frasi pronunziate. Se ne evince che le “pressioni” operate dal dott. Impallomeni riguardarono, per così dire, l’estrinseco della vicenda, cioè la richiesta di lasciare una traccia formale del fatto, che Gentile avrebbe volentieri fatto a meno di lasciare, ma non l’intrinseco del colloquio. Risulta non credibile, in definitiva, l’affermazione, resa dal Catalano in sede di esame, di avere avuto confidato da Gentile non solo che la relazione gli sarebbe stata imposta, ma che il suo contenuto era falso;affermazione che il teste ha confermato nel corso del confronto con lo stesso Gentile, svoltosi all’udienza del 26 maggio 1995. Quanto al teste Belcamino, al di là del supporto offerto alla testimonianza (inattendibile) di Biagio Naso, non possono non rimarcarsi la estrema vaghezza, la genericità,e persino l’erroneità del suo ricordo, già evidenziate dal Tribunale alle pagine 1178-1180 della sentenza appellata. Egli, infatti, dopo avere definito “comportamento poco urbano” quello abitualmente adottato da Gentile in occasione di perquisizioni volte alla cattura di latitanti, ha ricordato un’unica perquisizione eseguita insieme a lui (risultata, poi, essere quella nei confronti di Giovannello Greco), effettuata nella zona di Ciaculli, ed ha sostenuto che il richiamo di Contrada nei confronti di Gentile si sarebbe verificato a seguito di essa. La stessa descrizione del colloquio del 12 aprile 1980 tra Contrada e Gentile - ammesso che il teste vi abbia mai assistito - trascolora nella mera valutazione di esso, che non può escludersi sia stata condizionata dalla stima riposta nell’odierno imputato e dal carisma da lui esercitato nei riguardi dei suoi vecchi collaboratori: il Belcamino, infatti, ha ammesso di non essere in grado di ricordare le precise parole pronunciate da Contrada, limitandosi a sostenere che si era trattato di un consiglio rivolto a Gentile in ordine al modo di trattare i familiari dei latitanti (cfr. ff. 134 trascrizione udienza 20 gennaio 2005). 417
  • 418. La tesi degli affettuosi, paterni consigli è stata sostenuta dal teste Vittorio Vasquez all’udienza del 10 gennaio 1995. Tuttavia, non è causale, ad avviso di questa Corte, che la risposta alla prima domanda rivoltagli sul contenuto delle espressioni usate sia stata agganciata ad un giudizio sullo “stile di Contrada”, poi decodificato nel ricordo del senso del colloquio, come percepito dallo stesso dott. Vasquez (cfr. nel testo riportato a pag. 76 del Volume XIII dei Motivi nuovi: << Lei era presente quando il dott. Contrada parlò con il dott. Gentile… Lei ricorda se Contrada intimò a Gentile di non fare più perquisizioni, se riferì di paure, dì preoccupazioni, che potessero venire anche da fuori, da oltre oceano, dì grande mafia che poteva essere in contatto con Contrada, che poteva essere il suo porta - voce". Risposta : "No, lo escludo, sia perché non ritengo che sia nello stile di Contrada dire di queste cose, specialmente a un giovane funzionario, ma poi i termini in cui fu fatto il discorso furono quelli cioè, insomma, è inutile, se non e 'è motivo, è inutile che uno se ha comportamenti inutili, cercare di evitarli" (pag. 10 cit. ud.)>>. Successivamente, la paziente opera maieutica dei difensori ha intercettato il tema del “tono” del discorso :<< Domanda :"..... torno all'argomento Gentile, io vorrei sapere il tono del discorso di Contrada che furono ingiunzioni, comandi, inviti perentori a rispettare i mafiosi o furono solo dei consigli da buon padre di famiglia" . Risposta : furono consigli, furono suggerimenti che lui dava ad un collega piu’ giovane, in sostanza, tralasciare certi atteggiamenti, comportamenti, erano da ritenere inutili" (pag. 28 ud. cit.)>>. Nel prosieguo del suo esame, infine, (pag. 65 trascrizione udienza 10 gennaio 1995) il teste ha escluso di avere sentito le espressioni, riportate nella relazione Gentile, “personaggi mafiosi che hanno allacciamenti con l'America ", "noi organi di polizia non 418
  • 419. siamo che polvere di fronte a questa grande organizzazione mafioso ", "hai visto che fine ha fatto Giuliano? ". Peraltro, non si può fare a meno di rilevare che il riferimento alla uccisione di Boris Giuliano è stato fatto, come si è visto, da altro teste della Difesa, e cioè l’Ispettore Corrado Catalano, sia pure a proposito della presunta confidenza che gli sarebbe stata fatta dal dott. Gentile in ordine alla strumentalizzazione di quella espressione. Va, inoltre, evidenziato che il teste ha mostrato una non rassicurante imprecisione di ricordi, giacchè: • non è stato in grado di rammentare se il colloquio fosse avvenuto la sera stessa del giorno in cui egli aveva incontrato l’avv. Fileccia e ne aveva riferito a Contrada (particolare che, plausibilmente, avrebbe dovuto restargli impresso, e del quale non aveva fatto neanche menzione nella relazione a sua firma del 27/6/1981 su questo argomento, allegata alla relazione redatta in data 19/11/1981 dall’Ispettore Gen. della P.S. Guido Zecca); • non ha ricordato altri soggetti presenti, in quello specifico frangente, se non il dott. Ignazio D’Antone (ricordo errato, avendo lo stesso D’Antone smentito la circostanza all’udienza del 14/7/1995). La stessa relazione Vasquez del 27/6/1981, del resto, più che fotografare i termini del colloquio, tende a rappresentarne quello che l’estensore ritenne esserne stato lo spirito: <<nell’occasione il dott. Contrada consigliò al dott. Gentile, che da pochi giorni prestava servizio alla Mobile, di usare sì cautele e precauzioni in servizi di cattura di boss di mafia, ma di non assumere o far assumere al personale atteggiamenti non adeguati alle esigenze nei confronti delle mogli e dei figli minori dei latitanti>>. In sintesi, l’esclusione del significato intimidatorio delle espressioni usate appare il precipitato, da una parte, di una personale valutazione del teste, inevitabilmente 419
  • 420. condizionata dalla stima, dall’affetto, dalla fiducia per l’amico ed il collega; dall’altra, del generale clima di ostilità e diffidenza creatosi nei confronti di Impallomeni, la cui nomina, peraltro, aveva avuto ricadute dirette sulla carriera dello stesso Vasquez (aggregato, all’epoca del fatto, al centro Criminalpol di Palermo, diretto da Contrada, avendo dovuto lasciare il servizio alla Squadra Mobile, di cui era vice dirigente, per la incompatibilità della sua permanenza in quell'ufficio con la nomina a dirigente dello stesso Impallomeni, rispetto al quale vantava una maggiore anzianità di servizio). Nemmeno la testimonianza di Vasquez, dunque, è valsa a radicare il dubbio che la relazione Gentile fosse ideologicamente falsa. Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, non può che essere condivisa la valutazione, operata dal Tribunale, di piena attendibilità sia delle relazioni, redatte nell’immediatezza, sia delle testimonianze di Gentile ed Impallomeni (pagine 1194 e 1995 della sentenza appellata). In tale cornice - assodato che Gentile redasse la sua relazione perché richiesto di farlo dal suo superiore gerarchico - coglie nel segno il Tribunale laddove afferma : << Altrettanto inverosimile è, poi, quanto dedotto dall’imputato che, per accreditare l’ipotesi difensiva della costrizione dello stesso Gentile, ha sostenuto di avere ricevuto da quest'ultimo, nell’immediatezza del fatto, la confidenza in ordine alle pressioni subite per scrivere quella relazione, per la quale avrebbe ritenuto di scusarsi proprio perchè non corrispondente alla realtà. La circostanza oltre ad essere stata smentita con decisione dal teste Gentile è logicamente insostenibile perchè in tal caso il dott. Contrada pur avendo acquisito la prova di un reato commesso ai danni suoi e del predetto funzionario 420
  • 421. non avrebbe ritenuto di reagire in alcun modo all’asserito abuso>> (ibidem, pag. 1196). Anzi, come precedentemente rilevato dallo stesso Tribunale (ibidem, pag. 1161) <<Dalla documentazione acquisita in atti risulta che solo nel mese di Giugno del 1981, nell’imminenza dell’ispezione amministrativa affidata al dott. Zecca, ad oltre un anno di distanza dal verificarsi dell’episodio Gentile, il dott. Contrada aveva avanzato una formale richiesta al Questore di Palermo pro-tempore, dott. Nicolicchia nella quale scriveva: “ ho appreso, acquisendone la prova, che nel mese di Maggio dell’anno scorso il dott. Giuseppe Impallomeni, dirigente della Squadra Mobile, ha inviato al Questore di Palermo dell’epoca dott. Vincenzo Immordino, una relazione di servizio a firma del dott. Renato Gentile, funzionario della Squadra Mobile, contenente gravissime e calunniose accuse nei miei confronti, tra cui quella di avere esercitato pressioni per impedire la cattura di un noto mafioso latitante. Poichè è mio intendimento promuovere azione giudiziaria contro i responsabili, prego la S.V. di farmi avere copia di detta relazione e dell’eventuale altra documentazione concernente l’argomento o, in linea subordinata, di poterne prendere visione>>. Il ritardo con cui Contrada ritenne di chiedere contezza del contenuto della relazione Gentile non è un fatto banale, correlato alla mancata conoscenza del suo esatto contenuto, quantomeno se si presta credito all’affermazione, resa nel corso del proprio esame dal teste Vasquez, di aver saputo - pur non avendola mai letta - che la relazione stessa "aveva un riferimento all’'intervento del dott. Contrada, almeno per quello che ricordo io, con cui veniva detto di non andare a fare perquisizioni a casa di Inzerillo Salvatore" (pag. 60 trascrizione udienza)”. Se cioè, constava al teste Vasquez - così come ha riferito di avere saputo anche il teste 421
  • 422. Corrado Catalano - la voce che il dott. Gentile avesse scritto di essere stato ammonito a non fare perquisizioni a casa Inzerillo - è impensabile che una voce del genere non fosse pervenuta anche all’orecchio dell’imputato. Ed ancora, non vale ad oscurare la pregnanza indiziante e la valenza di riscontro dell’episodio in parola, il richiamo all’attività investigativa del dott. Contrada nei confronti di Salvatore Inzerillo e della sua cosca. Sul punto, non possono che essere richiamate le considerazioni svolte alle pagine 1138 e segg. della sentenza appellata, secondo cui << il ruolo svolto dall’Inzerillo nell’ambito dell’organizzazione mafiosa ed i suoi collegamenti con gli Stati Uniti nell’attività di smistamento dell’eroina erano stati messi in luce, per la prima volta dal dott. Boris Giuliano, che all’epoca della sua dirigenza della Squadra Mobile aveva anche individuato, nel rapporto giudiziario del 3/6/1978, l’Inzerillo Salvatore tra i possibili autori dell’omicidio commesso il 30/5/1978 a Palermo ai danni del noto mafioso Giuseppe Di Cristina, indagini alle quali non aveva partecipato la Criminalpol diretta dal dott. Contrada….. Lo stesso imputato nel corso delle sue dichiarazioni all’udienza del 22/11/1994, pur affermando che Salvatore Inzerillo era stato oggetto dell’operazione di Polizia eseguita il 5/5/1980, resa possibile anche dalle indagini da lui condotte, ed evidenziando che il gruppo di mafia a lui facente capo era stato indicato tra i possibili mandanti dell’omicidio in pregiudizio del Procuratore Capo della Repubblica di Palermo dott. Gaetano Costa nel rapporto redatto nel Dicembre 1980, a firma congiunta del dirigente della Criminalpol, del dirigente della Squadra Mobile, dott. Impallomeni e del Maggiore dei C.C. Santo Rizzo, ha ammesso che all’epoca delle predette denunce l’Inzerillo era già latitante, sulla base di un provvedimento restrittivo emesso a seguito delle indagini avviate dal 422
  • 423. dott. Giuliano sul riciclaggio di denaro proveniente dal traffico internazionale di droga (cfr. ff.68 e 69 ud. 22/11/1994 - rapporto di denuncia per l’omicidio del Procuratore Gaetano Costa del Dicembre 1980 e rapporto preliminare sul medesimo omicidio redatto in data 22/8/1980 dalla Squadra Mobile di Palermo, a firma del dott. Impallomeni, nel quale, sulla base delle prime indagini eseguite, era già stato individuato il gruppo di mafia facente capo agli Inzerillo come possibile responsabile del delitto, prendendo spunto dall’accertata presenza sul luogo del delitto di Salvatore Inzerillo, omonimo del latitante in oggetto- Inzerillo Salvatore di Giuseppe, classe 1944 - e suo parente - v. rapporti acquisiti in atti all’udienza del 6/5/1994)>>. Né vale obiettare, come fanno i difensori appellanti, che, laddove vi fosse stato davvero un rapporto collusivo con l’odierno imputato, l’Inzerillo si sarebbe rivolto direttamente a lui, senza avvalersi dell’avv. Fileccia. Tra Contrada ed Inzerillo, infatti, non sono stati provati rapporti diretti, e cioè incontri personali 60 , mentre è indubbio che l’avv. Fileccia, nella sua veste di difensore del mafioso, potesse essere un tramite utile e qualificato. Infine, il fatto che della vicenda Gentile non si parli nella relazione finale redatta all’esito della ispezione Zecca61 non incide minimamente sulla validità della ricostruzione che ne ha operato il Tribunale. Lo stesso dott. Guido Zecca, in sede di esame, ha spiegato di avere considerato l’episodio di rilievo marginale, di essersene occupato a seguito dei riferimenti ad esso fatti dal dott. Contrada e dal dott. Vasquez (cfr. pag. 67 trascrizione udienza 28 ottobre 1994), e di non 60 Non attendibili, su questo specifico aspetto, sono, come si dirà appresso, le indicazioni accusatorie del collaboratore di giustizia Angelo Siino, escusso nel primo dibattimento di appello. 61 Relazione della quale, come detto alla nota n. 3 si dirà meglio trattando della vicenda “blitz del 5 maggio 1980”. 423
  • 424. avere ritenuto opportuno assumere direttamente le dichiarazioni del dott. Gentile, né procedere ad accertamenti in ordine alla perquisizione domiciliare eseguita nell’abitazione del latitante mafioso Inzerillo. Si tratta di una personale valutazione della quale non può che prendersi atto, dovendosi, comunque, evidenziare che l’ispezione Zecca ebbe finalità diverse dall’approfondimento della vicenda Gentile, essendone oggetto, come risulta dal tenore della relazione finale: a) l’accusa rivolta dalla stampa al capo della Mobile, Impallomeni, di aver fatto cancellare il nome dell’esponente P2, Michele Sindona, dalla lista dei denunciati nel rapporto antimafia del 7/5/80 a carico di Spatola + 54; b) una fuga di notizie dalla Questura alla stampa in merito allo stesso episodio; c) l’andamento dei vari servizi della Questura di Palermo, del cui titolare, Nicolicchia, accusato di appartenere alla P2, si invocava l’allontanamento (cfr. relazione Zecca all.to n° 496 documentazione acquisita all’udienza del 6/5/1994). D’altronde, proprio perché collocato in un periodo non sospetto, nel quale non erano ancora state formulate accuse di collusione nei riguardi del dott. Contrada, l’episodio si prestava ad interpretazioni diverse, e cioè: • la duplice chiave di lettura esposta nella relazione del 15 aprile 1980 da Impallomeni, e cioè l’essere stato scavalcato e quindi squalificato in quanto superiore gerarchico di Gentile, ma anche l’avere, l’odierno imputato, oggettivamente assecondato la propensione di “Cosa Nostra” a creare dei pretesti per indebolire o vanificare l’azione delle forze di Polizia (<<Le trasmetto per doverosa conoscenza una relazione presentatami dal 424
  • 425. Commissario Capo dott. Gentile e nel contempo mi corre l'obbligo segnalare il comportamento non certamente corretto del V. Questore dott. Contrada, il quale mi avrebbe dovuto informare dei fatti e non prendere a mia insaputa iniziative di alcun genere. Il predetto, per la sua decennale esperienza, dovrebbe conoscere il modo di operare della mafia, che con tutti i mezzi tenta sempre di scemare l'azione della polizia, non escluso quello di far intravedere minacce di denunzie per degli abusi fantomatici ricevuti>>); • l’interpretazione data in termini di inerzia, immobilismo, logorio psicologico, dal Questore Immordino nel contesto della già citata nota riservata al Capo della Polizia dell’undici maggio 1980 (…in un tale quadro di logorio psicologico potrebbe trovarsi la spiegazione di un fatto, certamente grave e sintomatico, denunziato in una relazione dal Commissario Gentile); • il proposito di agevolare la latitanza di Salvatore Inzerillo, non aduso ad essere ricercato con modalità così incisive e martellanti (va ricordato che, in sede di esame, il teste Gentile ha riferito di avere avuto la netta percezione di una fuga recente dell’Inzerillo <<Sì, in quella circostanza, quando entrai in camera da letto, vidi la signora che si stava muovendo dal lato del letto e il letto, diciamo, a fianco, il lato del letto a fianco era smosso e ancora era caldo>>. In altri termini, anche secondo una lettura ex ante, a quell’epoca certamente ardua ma non priva di plausibilità, la condotta dell’odierno imputato si prestava ad essere valutata come indizio di un rapporto collusivo con il sodalizio mafioso, assumendo una prossimità logica sufficiente ai fini di tale inferenza. 425
  • 426. Correttamente, dunque, il Tribunale l’ha considerata un riscontro alle accuse del collaborante Gaspare Mutolo, valutandola nella prospettiva globale ed unitaria delle emergenze processuali. 426
  • 427. CAPITOLO XV Le censure concernenti l’operazione di Polizia del 5 maggio 1980 ed i rapporti tra l’imputato ed il Questore dr. Vincenzo Immordino. Il Tribunale (pagine 1203- 1236 della sentenza appellata) ha ricostruito con dovizia di particolari il contesto nel quale maturò l’operazione di Polizia nota come “blitz del 5/5/1980”, menzionando: • la situazione di eccezionale gravità per l’Ordine Pubblico venutasi a creare a Palermo a seguito dell’incredibile sequenza di omicidi “eccellenti” verificatisi tra il 1979 ed il 1980 (il 21 Luglio del 1979 era stato ucciso il Dirigente della Squadra Mobile Boris Giuliano, il successivo 25 Settembre era stato consumato l’omicidio in danno del giudice Cesare Terranova ed il 6 Gennaio 1980 quello in pregiudizio del Presidente della Regione Siciliana, on.le Piersanti Mattarella); • la condizione di turbamento, sconforto, prostrazione nell’ambito delle Forze di Polizia a Palermo, rilevata dal dott. Giovanni Epifanio, Questore in carica all’epoca dell’omicidio Giuliano; • la scelta del medesimo Questore, mirata a risollevare il morale della Squadra Mobile di Palermo, di adottare - 427
  • 428. piuttosto che nominare un nuovo dirigente - una soluzione transitoria, proponendo al capo della Polizia dell’epoca, Prefetto Giovanni Rinaldo Coronas, con il consenso del Prefetto di Palermo dott. Girolamo Di Giovanni, la nomina “ad interim”, alla dirigenza della Squadra Mobile, del dott. Contrada, già dirigente della Criminalpol, ritenuto la figura più idonea per il suo carisma; • la visita del dott. Epifanio, unitamente all’odierno imputato, al Procuratore della Repubblica dell’epoca, dott. Gaetano Costa, cui il Questore aveva prospettato la necessità di procedere ad un’operazione di Polizia giudiziaria che rappresentasse una risposta di politica criminale all’omicidio Giuliano; • l’avallo dato a questa indicazione dallo stesso Procuratore Costa, che aveva consigliato di predisporre un rapporto di denuncia, concepito almeno in parte come rapporto con arresti in flagranza per il reato associativo; • i solleciti rivolti che, fino al dicembre 1979, epoca in cui aveva lasciato la sede di Palermo, il Questore Epifanio aveva rivolto a Contrada per la redazione di quel rapporto (l’imputato aveva addotto la “delicatezza” dell’operazione e dunque “preso tempo”62 anche in relazione alla importanza e complessità delle indagini sui rapporti tra il 62 Si tratta di espressioni del teste Epifanio. 428
  • 429. gruppo Spatola ed il banchiere Michele Sindona, compiute su incarico del Giudice Istruttore di Roma); • l’impulso impresso dal nuovo Questore Vincenzo Immordino, in carica fino al 10 Giugno 1980, data del suo collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età, alla attuazione, in tempi rapidi, di un’operazione congiunta tra tutte le Forze di Polizia a carico dei principali gruppi mafiosi palermitani, preannunciata in numerosi incontri con i vertici della Magistratura palermitana, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e sostenuta da unanimi consensi; • l’incarico, dato a questo fine a Contrada ed al vicedirigente dell Squadra Mobile Vasquez, di redigere un rapporto di denuncia avente ad oggetto una associazione per delinquere, funzionale ad un’operazione di arresti in flagranza di reato; • i solleciti loro rivolti e la richiesta con frequenza pressochè giornaliera, da parte del Questore, di relazioni sul lavoro svolto (testimonianza Vasquez); • la consegna da parte del dott. Contrada, in un primo tempo, soltanto di una “mappa” delle cosche mafiose di Palermo ; • l’iniziativa dello stesso dott. Immordino, nei primi giorni del mese di Aprile del 1980, quando non era stato ancora portato a compimento l’incarico, di affidarne lo svolgimento ad un gruppo di lavoro appositamente creato 429
  • 430. (tale gruppo operava in condizioni di assoluta segretezza in una stanza degli uffici della DIGOS, e della sua attivazione l’odierno imputato, al pari di tutti gli esponenti della tradizionale struttura investigativa della Questura, era stato tenuto all’oscuro per una specifica indicazione del Questore, che non nutriva più fiducia in lui). Il Tribunale ha ricordato che, nell’ultima decade del mese di Aprile, gli elaborati dal gruppo di lavoro (tre rapporti di denuncia) erano già stati ultimati ed erano stati consegnati al Questore. Quest’ultimo, dopo averli esaminati, aveva riferito al vice- questore Borgese (titolare del compito coordinare il lavoro del gruppo) di essersi consultato con il Procuratore della Repubblica dott. Costa, il quale gli aveva assicurato il suo preventivo assenso a procedere alla fase esecutiva degli arresti in flagranza. Quando l’elaborazione dei rapporti era pervenuta a tale, avanzata fase, Contrada aveva presentato una “bozza” di rapporto suscettibile - secondo la sua stessa intestazione - “di ampliamento, rettifiche e riesame”, che prevedeva la denunzia di 66 persone, tra cui il banchiere Michele Sindona; bozza non funzionale, tuttavia, ad una operazione di arresti in flagranza. Contestualmente, aveva presentato una domanda di congedo ordinario per ferie, che aveva suscitato il disappunto del Questore, tenuto conto della gravità della situazione del momento. 430
  • 431. Quanto al contenuto degli elaborati, per il gruppo di mafia più numeroso e pericoloso, facente capo alle famiglie Spatola -Gambino -Inzerillo-Di Maggio, si era ritenuto di poter procedere ad un’operazione di arresti in flagranza. Per un secondo rapporto, relativo a soggetti collegati alle famiglie Badalamenti, Bontate e Sollena, non si era ritenuta praticabile la soluzione dell’operazione di polizia con arresti in flagranza, essendo stato, in precedenza, inoltrato all’A.G. un rapporto per traffico di stupefacenti, sicchè si era adottata la decisione di inoltrare al Consigliere Istruttore presso il Tribunale di Palermo, dott. Rocco Chinnici, quale seguito, un ulteriore rapporto di denuncia per associazione per delinquere, recante la data del 30 aprile 1980 e la firma del capo della Squadra mobile dr. Impallomeni. Per un terzo rapporto, contenente circa dodici nominativi di personaggi ritenuti di minor spessore delinquenziale, infine, erano stati individuati vincoli associativi al loro interno,ma non con il gruppo criminale principale. Peraltro, alcune parti della “bozza Contrada”, e segnatamente la parte concernente la vicenda Sindona (il nominativo del banchiere, peraltro, era stato espunto dal novero dei denunciati per il paventato pericolo di spostamento della competenza territoriale sulle indagini e sul procedimento), erano state estrapolate ed inserite nella stesura finale del primo rapporto redatto dal gruppo e trasmesso alla Magistratura (Spatola + 54). L’assassinio del capitano dei Carabinieri Emanuele Basile, avvenuto la notte tra il 3 ed il 4 Maggio del 1980, aveva determinato la necessità di accelerare i tempi della risposta dello Stato, e dunque, insieme ai rappresentanti dell’Arma era stato deciso di far partire immediatamente dalla caserma dei carabinieri “Carini” una prima operazione di arresti in flagranza avente ad oggetto il gruppo criminale dei personaggi componenti la cosca di Corso Dei Mille, anche in funzione di diversivo rispetto alla più ampia, successiva operazione di arresti, programmata per la notte tra il 5 ed il 6 maggio. 431
  • 432. Quest’ultima era stata attuata in condizioni di straordinaria segretezza: segnatamente, era stato posto in essere un altro diversivo, consistente nel diramare a tutte le Forze di Polizia un fonogramma con il quale si comunicava che si temeva un’insurrezione nel carcere dell’Ucciardone, e ciò per giustificare l’eccezionale movimento di uomini, circa 500,che nel pomeriggio del 4/5/1980 erano stati convogliati presso la caserma “Pietro Lungaro” a Palermo, con la contestuale disattivazione delle linee telefoniche per impedire i contatti con l’esterno e la diffusione di qualsiasi notizia sugli arresti da eseguire. L’undici maggio 1980 era stato arrestato Giovanni Bontate nell’ambito della seconda tornata di arresti, compiuta su mandato del G.I. Chinnici a conclusione dell’operazione di polizia ideata ed organizzata dalla Questura di Palermo in collaborazione con l’Arma e la Guardia di Finanza. Quello stesso giorno, il Questore Immordino aveva inviato al Capo della Polizia l’appunto riservato sulla <<attuale tranquillità del V.Questore Contrada>> e sul <<tu non attacchi - noi non attacchiamo>>, già citato per estratto nella esposizione della “vicenda Gentile” ed integralmente riportato alle pagine 1236-1240 della sentenza appellata,cui si rinvia, pervenuto direttamente alla Segreteria del Capo della Polizia in data 22 maggio 198,. Successivamente al “blitz” del 5 maggio 1980 si era verificata dagli ambienti della Questura di Palermo una fuga di notizie 432
  • 433. relativamente all’esclusione del nominativo di Michele Sindona dall’elenco delle persone denunciate. Per accertarne l’origine, il Questore Immordino aveva incaricato il proprio vicario dott. Borgese di compiere un’inchiesta. Nella relazione conclusiva di essa, indirizzata al Questore di Palermo in data 13/5/1980, il dott. Borgese era pervenuto alla conclusione che la fuga di notizie poteva provenire soltanto dal personale della Criminalpol, il solo a piena conoscenza dell’esistenza di una prima bozza di rapporto, compilato proprio dalla Criminalpol, nella quale era inserito il nominativo del bancarottiere Sindona. In particolare, l’estensore prospettava come sufficientemente fondato il sospetto che la principale fonte della divulgazione delle notizie agli organi di stampa fosse da individuare nel funzionario della Criminalpol, dott. Vittorio Vasquez, e si diceva convinto che le indiscrezioni fossero state fatte trapelare “con la finalità di evidenziare che la complessa e delicata operazione di Polizia era stata decisa ed attuata all’insaputa di alcuni tradizionali organi investigativi della Questura” (cfr. dep. teste Borgese pagine 75 e ss. trascrizione udienza 5/9/1994- relazione a firma Borgese in data 13/5/1980 e stralci articoli di stampa in data 7/5/1980-8/5/1980-9/5/1980 e 10/5/1980 acquisiti all’inchiesta Zecca ff. 562 e ss.). Peraltro, il caso era tornato all’attenzione degli organi di stampa nel giugno 1981, dopo che il Giudice Istruttore Giovanni Falcone 433
  • 434. aveva emesso mandato di cattura per associazione per delinquere a carico di Michele Sindona. Ed infatti, il capo della Squadra Mobile dott. Impallomeni era risultato iscritto alla medesima loggia massonica del Sindona, la "Propaganda 2" (P2), sicchè era stato ipotizzato dalla stampa che egli avesse voluto favorire il banchiere. La fuga di notizie a seguito del blitz del 5 maggio 1980,le ragioni e l’iniziativa della esclusione del nominativo di Michele Sindona e l’andamento dei vari servizi della Questura di Palermo erano stati oggetto dell’ ispezione svolta dall’Ispettore Generale P.S. dott. Guido Zecca, e segnatamente della relazione da questi redatta il 19 novembre 1981 e relativi allegati, prodotti in atti. Segnatamente, Impallomeni era stato scagionato da ogni eventuale addebito di favoritismo nei riguardi di Sindona sul rilievo che, alla data in cui era stato trasmesso all’Autorità Giudiziaria il rapporto c.d. “dei 55” (cioè il primo dei tre rapporti redatti al gruppo di lavoro incaricato dal Questore Immordino) egli non era ancora iscritto alla P2 e che, in ogni caso, la cancellazione del nome dello stesso Sindona dal rapporto era stata deliberata dal Questore Immordino, che in più di una pubblica dichiarazione se ne era assunta la piena responsabilità. Ora, come ricordato alle pagine 138 e segg. della sentenza di annullamento con rinvio << Secondo l'apprezzamento del Tribunale, "la resistenza palesata dal dott. Contrada era finalizzata in modo specifico ad evitare l’inoltro all’A.G. di un rapporto per il mero reato associativo funzionale ad un’operazione di arresti in flagranza e ciò in piena coincidenza con quanto affermato dal collaborante Gaspare Mutolo, il quale ha chiarito che la mafia temeva più di ogni altra iniziativa ed era fermamente decisa ad evitare proprio tale tipo di rapporto" (pag. 1250). Nella medesima sentenza, di seguito, si osserva : <<Di particolare gravità appare, poi, al Tribunale la circostanza che, come espressamente evidenziato nella relazione redatta nel 1980 dal vice-questore Borgese, condivisa dalla relazione ispettiva del dott. Zecca del 1981, le fughe di notizie in ordine all’operazione del 5/5/1980, provenienti dagli ambienti della Criminalpol diretta dal dott. Contrada, apparivano chiaramente finalizzate a segnalare all’esterno che la complessa e delicata operazione di polizia era stata decisa ed attuata all’insaputa di alcuni tradizionali organi investigativi della Questura, che in tal modo riuscivano, quindi, a dissociare le proprie responsabilità da quell’operazione”. Il Tribunale raffronta anche la linea di condotta adottata dal Contrada nella descritta occasione con quella ben diversa adottata nel 1971, quando, ancora ritenuto dalle cosche mafiose 434 temibile avversario, aveva
  • 435. attivamente collaborato alla redazione del rapporto c.d. dei 114, come risposta immediata all’omicidio del Procuratore Scaglione (pagg. 1250 ss .)>>, rapporto espressamente concepito come funzionale alla esecuzione di arresti in flagranza del reato di associazione a delinquere, sul presupposto della sua natura permanente. ***** Le censure dei difensori appellanti sono state espresse, in modo assai stringato, alle pagine 47 e 48 del Volume VIII capitolo VI, paragrafo VI. 9, dell’Atto di impugnazione, ove si fa rinvio alla relazione predisposta da Contrada per l’Ispettore Generale Capo Guido Zecca, prodotta in atti ed << alle testimonianze rese da quanti (funzionari, sottufficiali e agenti di P.G.) erano a conoscenza dei fatti >>; fonti da cui emergerebbero, << con tutta evidenza, i comportamenti dell’Immordino, le ragioni di contrasto tra quest’ultimo e il Dott. Contrada, il corretto agire dell’odierno appellante>> . Soggiungono i difensori : << Certo è, ancora, che l’operazione del 5 maggio 1980 scaturì dalle indagini del Dott. Contrada e del Dott. Vasquez di cui si “appropriò” l’Immordino. Del pari è certo che l’Immordino, in sede di indagini a carico del Dott. Contrada (in esito alle propalazioni del Buscetta), malgrado nemico dichiarato dell’odierno appellante, non ebbe a muovere accuse di collusioni nei confronti del medesimo >>. Alcuni specifici aspetti della vicenda in esame sono stati affrontati,poi, nell’ambito dei Motivi nuovi. Segnatamente, per quanto qui interessa, il Volume XI è dedicato al procedimento penale promosso dalla Procura della Repubblica 435
  • 436. di Palermo il 18 giugno 1981 nei riguardi dell’ex Questore Immordino a seguito delle notizie di stampa riguardanti la mancata inclusione di Michele Sindona nel rapporto del 6 maggio 1980 tra i denunciati, nonchè della scoperta della affiliazione alla loggia “P2” del dott. Impallomeni e del Questore Nicolicchia, succeduto allo stesso Immordino. Detto procedimento venne definito con sentenza istruttoria di non doversi procedere resa il 20 febbraio 1984 dal G.I. Falcone << perché i fatti non sussistono>>. La sentenza venne resa su conforme richiesta del Pubblico Ministero per l’addebito di favoreggiamento personale nei confronti del Sindona, ed in difformità della richiesta della Pubblica Accusa, di non doversi procedere per amnistia, in relazione al reato di abuso in atti di ufficio, che era stato contestato all’Immordino in relazione al fatto che: • nel rapporto di denuncia del 6 maggio 1980 era stata trasfusa parte della bozza di rapporto redatta da Contrada, restando, così, di fatto estromessi l’imputato ed il dott. Vasquez; • il nome di Sindona era stato espunto in modo che la competenza nell'espletamento delle indagini rimanesse sin dalle prime fasi all'Autorità Giudiziaria e all'Autorità di P.S. di Palermo. Il volume XII dei Motivi nuovi concerne i motivi, le finalità e le conclusioni dell’inchiesta del dott. Guido Zecca. 436
  • 437. Trova addentellato nell’argomento in esame anche il tema, trattato al volume X dei Motivi Nuovi, delle ragioni del conferimento, in via interinale, dell’incarico di Dirigente della Squadra Mobile al dott. Contrada, che in questa sede può darsi per accertato, al di là di qualsiasi possibile congettura, fosse stato prescelto perché ritenuto la figura più idonea, non ritenendo, poi, il Questore Epifanio, a cagione della imminente scadenza del suo incarico, di procedere ad una nomina definitiva. **** Tanto premesso, questa Corte non può esimersi dal rilevare che - come puntualmente osservato dal Procuratore Generale alle pagine 62 e 63 nella memoria depositata nel corso di questo dibattimento di appello il 14 novembre 2005 - il thema decidendum affrontato dal Tribunale <<è consistito nello stabilire: se la persistente inerzia dell’imputato nel redigere un rapporto funzionale ad un’operazione di arresti di mafiosi nella flagranza del reato permanente di associazione per delinquere – incarico conferitogli all’indomani dell’assassinio (21-7-79) del Dirigente della Mobile palermitana, riconfermato nel dicembre 1979 e successivamente sollecitato per l’eccezionale aggravarsi della situazione dell’ordine pubblico in Palermo (omicidio del giudice Terranova e dell’agente di scorta del settembre ‘79; omicidio del Presidente della Regione Sicilia, Mattarella, del 6180) – possa, riguardata nel complessivo quadro probatorio, considerarsi o no espressione di collusione con l’organizzazione mafiosa e, in particolare, aderente al narrato del Mutolo, secondo il quale proprio tale tipo di denuncia Cosa Nostra aveva fermamente deciso di impedire, anche uccidendo i funzionari che non si fossero fatti ammorbidire>>. Le proposizioni difensive sviluppate nell’Atto di impugnazione e nei volumi X,XI e XII dei Motivi nuovi eludono sostanzialmente il quesito, cui il Tribunale ha risposto 437
  • 438. affermativamente. Tuttavia, la doverosa considerazione delle ragioni della Difesa impone di intendere nella sua massima estensione l’effetto devolutivo dell’appello. Viene in rilievo, in tale direzione, l’incipit dell’Atto di impugnazione relativo a questo capo di sentenza (pag. 47 del volume VIII), che recita <<Il Dott. Contrada ha ampiamente trattato l’argomento nella relazione predisposta per l’Ispettore Generale Capo Dott. Guido Zecca, incaricato di un ispezione sull’operato del Questore Imordino>>. Agli atti dell’inchiesta Zecca constano, in realtà, tre relazioni a firma dell’imputato: due, in data 24-6-80, contenute rispettivamente alle pagine 525-527 e 528-545 del fascicolo, ed ad una terza, senza data e senza indicazione del destinatario, contenuta alle pagine 546-552. Tra i temi in esse affrontati viene in considerazione, tenuto conto del devolutum, quello della fuga di notizie, poi diffuse dalla stampa, sulla mancata inclusione del nome di Michele Sindona tra quelli dei denunciati nel rapporto Spatola + 54 del 6 maggio 1980 (più esattamente, sul fatto che il nome di Sindona compariva tra quelli dei denunciati nella bozza o minuta di rapporto predisposta dall’odierno imputato ed era stato espunto nel rapporto del 6 maggio 1980). Secondo il costrutto accusatorio, l’accertata provenienza della fuga di notizie da ambienti della Criminalpol troverebbe fondamento nella manifestazione della volontà di disconoscere la paternità del blitz del 5 maggio 1980 e delle attività ad esso propedeutiche e successive. Un siffatto obiettivo - per di più - sarebbe stato ottenuto in modo diabolico, e cioè ammannendo alla stampa un’immagine di verginità della Criminalpol e di Contrada rispetto ad una condotta dubbia del gruppo di lavoro creato da Immordino, consistita, appunto, nella eliminazione del nome di Michele Sindona dall’elenco dei denunciati 438
  • 439. contenuto nella bozza di rapporto predisposta dall’imputato. Sempre ai fini di una adeguata considerazione delle ragioni della Difesa, va rilevato che un qualche addentellato con lo specifico thema decidendum è offerto dal pur generico richiamo, contenuto a pag. 47 del volume VIII dell’Atto di impugnazione, al “corretto agire dell’imputato”, laddove si afferma : <Si citano, solo esemplificativamente, le testimonianze dei Dott.ri Francesco Borgese (5.9.1994), all’epoca Vice Questore Vicario di Palermo, Vittorio Vasquez (10.1.1995), stretto collaboratore del Contrada, che hanno narrato le vicende di quel periodo. Da dette testimonianze, nonchè dalle dichiarazioni dei Dott.ri Carmelo Emanuele (23.6.1995), Francesco Federico (24.1.1995), De Luca Antonio (28.10.1994) e Ferdinando Pachino (5.10.1994), emergono, con tutta evidenza, i comportamenti dell’Immordino, le ragioni di contrasto tra quest’ultimo e il Dott. Contrada, il corretto agire dell’odierno appellante>>. Orbene, riportando “il corretto agire” alle ragioni addotte da Contrada per spiegare la mancata redazione del rapporto nei termini richiestigli prima dal Questore Epifanio, poi dal Questore Immordino, deve rilevarsi che l’imputato ha prospettato due giustificazioni. La prima è l’asserito divieto, impostogli dal giudice istruttore di Roma Ferdinando Imposimato, di utilizzare il materiale concernente il sequestro di Michele Sindona sino alla prevista definizione del procedimento con sentenza di incompetenza territoriale (la sentenza di primo grado, a pag. 1244, cita le dichiarazioni rese dall’imputato il 4 novembre 1994: <<(…)molto di questo materiale faceva parte dell’istruttoria del giudice Imposimato, il quale ci disse di non prendere nessuna iniziativa. Lo disse a me personalmente, alle mie insistenze di potere utilizzare questo 439
  • 440. materiale..disse: non appena mi spoglierò di questa inchiesta, perchè me ne spoglierò in quanto la competenza passa al Tribunale di Milano, perchè Milano aveva la vicenda sulla bancarotta della banca privata di Sindona, appena io manderò questa mia inchiesta per competenza territoriale ai giudici Colombo e Turone di Milano voi potete fare quello che volete su Palermo....aspettavo il ”placet” del giudice Imposimato che avvenne a Marzo del 1980 - cfr. f. 64 ud. 4/11/1994- nello stesso senso cfr. anche ff. 54 e ss. ud. 13/12/1994). La seconda è la necessità di approfondimenti investigativi rispetto al materiale esistente. La prima giustificazione è stata disattesa con argomentazioni logiche ed esaustive nella pagine da 1244 a 1249 della sentenza appellata - cui si rinvia - nelle quali sono stati rassegnati gli elementi a sostegno della credibilità della netta smentita di Imposimato. Quanto alla seconda, non possono che essere condivise, in massima parte, le considerazioni svolte dal Procuratore Generale nella memoria depositata il 14 novembre 2005 (pagine 69-71), riassumibili nei termini che seguono. Dalla relazione in data 24-6-81 a firma dell’imputato, allegata alla pag.536 del fascicolo concernente l’ispezione Zecca, risulta che la bozza di rapporto presentata al Questore il 24-4-80 riguardava indagini svolte sulla vicenda Sindona, sul traffico internazionale di stupefacenti tra la Sicilia e Stati Uniti d‘America su rimesse di dollari dagli Stati Uniti in Sicilia. Il materiale utilizzato era costituito: <<per la vicenda Sindona, dalle risultanze investigative di numerosi rapporti, indirizzati al G.I. di Roma, Imposimato, dal 211079 al 23580; per il traffico di droga, dalle varie indagini svolte dal 1978 in occasione dei sequestri di eroina operati in U.S.A. ed in Italia e comunque interessanti la mafia palermitana (indagini già appassionatamente seguite dal dr. GIULIANO sino al giorno della sua uccisione); 440
  • 441. per la questione delle rimesse di dollari U.S.A., dalle indagini rappresentate nel R.G. Cat. E79 Mob. Antimafia del 7 maggio 1979, avente per oggetto “Accertamenti su attività illecite condotte dal crimine organizzato in Italia e negli U.S.A. con pagamenti attraverso operazioni bancarie”, nonché in altri rapporti giudiziari del 3 ottobre, 13 novembre e 28 novembre 1979>> (pagg. 536 - 538 del fascicolo concernente l’ispezione Zecca). A questa stregua, come osservato dal Procuratore Generale <<quando nel dicembre 1979 si insediò il Questore Immordino, il dott. Contrada era già in possesso di quasi tutto il materiale investigativo utilizzato per redigere quella minuta di rapporto presentata solo a fine aprile del 1980. Si è detto quasi tutto perché le integrazioni successive al dicembre 1979 riguardano l’argomento del traffico internazionale di stupefacenti tra la Sicilia e gli U.S.A. e sono costituite dalle indagini svolte in occasione di due sequestri di eroina a New York e a Milano rispettivamente il 16 gennaio e il 18 marzo 1980 : tale ultimo sequestro è quello per cui furono arrestati a Milano i tre fratelli Adamita (v. rispettivamente pag. 19 e segg. e pag. 22 e segg. della c.d. minuta o bozza Contrada). Invece, per quanto riguarda la nota vicenda Sindona - come è espressamente scritto alla pag. 19 del vol.14 dei motivi nuovi - già “ il 10 dicembre 1979 fu trasmesso al G.I. Imposimato un ponderoso rapporto giudiziario, (sempre a firma Contrada) consistente nella rappresentazione, sulla base di approfondite e dettagliate indagini, di riscontri obiettivi e dati di fatto, di una potente, vasta e ramificata associazione per delinquere di tipo mafioso, operante tra Palermo e gli U.S.A. che, tra le molteplici e multiformi sue attività criminali, aveva avuto una rilevante parte anche nella vicenda della sparizione e del simulato sequestro di Sindona Michele.” 441
  • 442. Ed in effetti, se si ha la pazienza di leggere il citato rapporto 10-12-79, si constaterà che esso è veramente il rapporto fondamentale e che vi sono contenuti tutti gli elementi poi trasfusi nella futura minuta, mentre i rapporti successivi – elencati dall’imputato alle pagg. 535-536 del fascicolo Zecca – riguardano accertamenti di contorno rispetto alla già delineata associazione per delinquere e taluni non sono neppure diretti al giudice Imposimato, come quello del 20-2-80 con cui si inviano alla Procura di Milano le trascrizioni di intercettazioni disposte da quella A. G. nell’ambito delle indagini per l’omicidio Ambrosoli, oppure quello del 23-5-80 che è un foglietto con cui si invia al giudice Falcone documentazione da lui richiesta e utile per l’istruzione del procedimento a carico di Spatola + 54. Col rapporto 13-12-79 si chiede a Imposimato l’autorizzazione a fornire certe notizie alla polizia statunitense, con quello 15-1-80 (uno solo, non due) l’autorizzazione ad intercettazione telefonica ….>>. Attesi, dunque, la mancanza di significativi approfondimenti investigativi dopo il gennaio 1980, l’inesistenza di un veto del G.I. Imposimato ed il fatto che perché l’elaborato chiesto a Contrada doveva essere concepito in funzione di una pronta risposta di politica criminale ad una condizione di estremo allarme per l’ordine pubblico, non vale sostenere che i tempi di redazione di un rapporto sono a priori indeterminabili, dipendendo dalla scansione e dal maturare delle indagini. perché l’elaborato chiesto a Contrada doveva essere concepito in funzione di una pronta risposta di politica criminale ad una condizione di estremo allarme per l’ordine pubblico. Per le medesime ragioni, la consegna di una “bozza“ (qualificata tale nella intestazione) e la richiesta di ferie - che di fatto impedirono che l’elaborato potesse essere utilizzato per lo scopo cui rispondeva l’originario incarico del Questore, ovvero subire delle revisioni - non possono giustificarsi, anche a fronte della drammaticità della escalation 442
  • 443. dei fatti di sangue di quel periodo, con il dissenso di Contrada nei riguardi del modus procedendi dello stesso Immordino. L’imputato, a questo riguardo, nel corso del suo esame (cfr. trascrizione udienza 4 novembre 1994) ha dichiarato di avere sentito voci secondo cui tre o quattro funzionari <<erano asserragliati in un ufficio della digos e, lavoravano su fatti di Polizia giudiziaria>> e di avere, quindi, sospettato che il Questore stesse reiterando la strategia, già messa in atto a Trapani in occasione delle indagini sul sequestro Corleo,<< di creare le divisioni di estromettere la Polizia giudiziaria ed affidare incarichi di Polizia giudiziaria a funzionari estranei…lui pensava che cosi` mettendo contrapponendo i gruppi si ottenessero maggiori risultati come alcuni ritengono, che mettendo contro la polizia e i carabinieri si ottengono risultati perche' c'era emulazione ecco. Una mentalità del genere>>. Tali “voci”, ad avviso di questa Corte, non potevano giustificare la mancata esecuzione dell’incarico, dal momento il gruppo di lavoro costituto dal Questore venne insediato i primi di aprile del 1980, quando, cioè, era già maturato un sensibile ed ingiustificato ritardo rispetto ai fini cui tendeva l’incarico stesso. **** L’istruttoria svolta nel primo dibattimento di appello ha arricchito il quadro probatorio che, in ordine alla vicenda in esame, è stato delineato nella sentenza impugnata. Segnatamente, all’udienza del 6 febbraio 1999 il collaboratore di giustizia Francesco Di Carlo ha riferito di avere incontrato a Roma Giovanni Bontate, fratello di Stefano, tra il marzo e l’aprile 1980 e di avere pranzato con lui e con Pietro Lo Iacono, consigliere dello stesso Stefano Bontate. Giovanni Bontate - ha dichiarato il Di Carlo - in quella circostanza gli aveva detto di avere saputo da Rosario Riccobono di essere stato menzionato un rapporto di denunzia 443
  • 444. per traffico di stupefacenti della Questura di Palermo. Gli era stato assicurato, tuttavia, che quel rapporto non avrebbe portato a provvedimenti restrittivi della sua libertà personale perché “vacante” nei suoi riguardi (cioè non abbastanza incisivo da giustificare un arresto in flagranza o un mandato di cattura). Lo stesso Di Carlo ha soggiunto che Giovanni Bontate, contrariamente alle proprie aspettative, era stato successivamente tratto in arresto. In punto di fatto, si è già visto che il Bontate venne privato della libertà personale l’undici maggio 1980 nell’ambito della seconda tornata di arresti scaturita dall’attività del gruppo di lavoro costituito dal Questore Immordino, in esecuzione del mandato di cattura emesso il 7 maggio 1980 dal Consigliere Istruttore presso il Tribunale di Palermo, dott. Rocco Chinnici. Il mandato di cattura scaturì dal già citato rapporto del 30 aprile 1980, presentato quale seguito a un precedente rapporto giudiziario di cui si occupava il predetto magistrato, e con cui erano stati denunciati in relazione al reato di cui all’art. 75 L. 22/12/1975 n° 685 i soggetti individuati come appartenenti alla cosca composta da Gaetano Badalamenti, Salvatore Sollena, dallo stesso Giovanni Bontade ed altri. Orbene, come puntualmente evidenziato dal Procuratore Generale (pagine 72 e segg. della memoria depositata il 14 novembre 2005) la bozza di rapporto presentata al Questore il 24 aprile 1980 (Badalamenti Gaetano + 63), contemplava unitariamente il gruppo Spatola - Gambino - Inzerillo - Di Maggio e quello Badalamenti e Sollena (i fratelli Salvatore e Matteo Sollena erano anche nipoti di Gaetano Badalamenti). E’ rimasto accertato, d’altra parte, che la scelta di separare i due gruppi di denunciati maturò nell’ambito dell’equipe costituita dallo stesso Immordino. Quanto alla incisività delle indicazioni della bozza, di Giovanni Bontate si fa menzione nel paragrafo B (dal 26° foglio in poi, nella copia acquisita all’udienza del 6 maggio 444
  • 445. 1994), dove vengono riportate le telefonate effettuate a numeri di Palermo dalla utenza del New Jersey di Salvatore Sollena. Si rileva, infatti: • che tra tali numeri era risultato il 444659, relativo ad una utenza ubicata in un deposito della via Villagrazia n.83 (il contratto era stato stipulato da certo Francesco Giglio, il quale aveva chiesto che le bollette telefoniche fossero recapitate in via Villagrazia 110); • che l’utenza ENEL di quel deposito era risultata intestata a certo Natale Salerno, con recapito delle bollette in via Buonriposo n. 215; • che il Giglio aveva negoziato assegni bancari per 300.000 dollari, provento del narcotraffico, indicando quali sui recapiti Via Villagrazia 83 e via Buonriposo n. 215 ; • che l’utenza 444659 era utilizzata << quale recapito segreto>> da Giovanni Bontate, residente in via Villagrazia n.110, indiziato mafioso e che questi si avvaleva anche di un’altra, utenza installata in altra abitazione del civico 110 di via Villagrazia ed intestata a tale Angela D’Alessandro, moglie del mafioso Matteo Citarda e suocera dello stesso Bontate; • che Giovanni Bontate aveva negato di avere ricevuto telefonate dagli Stati uniti, e, parimenti, negato di conoscere Salvatore Sollena. Al di là di questi spunti, prima facie suggestivi, manca, tuttavia, un approfondimento o una specificazione concreta sull’impiego dell’utenza da parte di Giovanni Bontate e sul contenuto di eventuali conversazioni (“come si accertava a seguito di intercettazione telefonica disposta da codesta Procura della Repubblica, l’utenza 444659, installata in via Villagrazia 83, era utilizzata quale recapito segreto….”). Ora, il Di Carlo, che non poteva essere a conoscenza della iniziativa del Questore 445
  • 446. Immordino e delle determinazioni del gruppo di lavoro da lui creato, come non lo era stato Contrada, le ha accomunate in un unico rapporto, ricollegando, erroneamente, l’arresto di Giovanni Bontate alla convalida degli arresti in flagranza del 5 maggio 1980 da parte del Procuratore della Repubblica Gaetano Costa (pagine 28,29,35, 88 trascrizione udienza 6 febbraio 1999). A questa stregua, non coglie nel segno l’osservazione difensiva, sviluppata nella “Memoria in replica alla requisitoria del 30 marzo 2001 del Procuratore Generale”, depositata il 2 maggio 2001 nel primo dibattimento di appello, secondo cui il Di Carlo avrebbe mentito, e la sua menzogna sarebbe documentata <<dall’accorpamento di vicende giudiziarie diverse, maturate in tempi diversi e culminate in provvedimenti restrittivi di uffici diversi>>63. Appaiono, per contro, pienamente condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il Procuratore Generale nella memoria depositata il 14 novembre 2005 in questo dibattimento di rinvio, secondo cui: • solo colui (cioè l’imputato) che aveva predisposto un unico rapporto per le posizioni dei Bontate e quelle degli Spatola- Inzerillo poteva far giungere a Giovanni Bontate, per il tramite di Rosario Riccobono, notizia della sua inclusione in quel rapporto; • solo colui (cioè l’imputato) che aveva predisposto quell’unico rapporto, anzi bozza di rapporto, in modo che non fosse funzionale ad arresti in flagranza, poteva fornire assicurazione circa l’inconsistenza probatoria di esso; • la notizia dell’esistenza di un unico rapporto e la quasi - contestualità tra gli arresti in flagranza del 5 maggio e quelli, in esecuzione di mandato di cattura, dell’11 maggio avevano plausibilmente ingenerato, nell’immediatezza dei fatti, 63 Per una più articolata confutazione di essa, vedi il capitolo direttamente riguardante le propalazioni di Francesco Di Carlo. 446
  • 447. l’erroneo convincimento – espresso dal Di Carlo – che il procuratore Costa “ si era preso la responsabilità’ a firmare” anche per l’arresto di quegli individui, e tra costoro Giovanni Bontade, per i quali, invece, era stato emesso mandato di cattura dal Consigliere Istruttore Chinnici. Osserva questa Corte che, nel racconto del Di Carlo, non viene indicata la fonte primigenia delle rassicurazioni date da Riccobono a Giovanni Bontate. Tuttavia, le emergenze processuali circa i contatti tra Contrada e Riccobono, correlate alle circostanze appena evidenziate (paternità della bozza di rapporto, possibilità di fornire assicurazioni su di esso, quasi contestualità tra gli arresti in flagranza del 5 maggio e quelli, in esecuzione di mandato di cattura, dell’11 maggio) formano un quadro indiziario che individua l’autore di quelle rassicurazioni nell’imputato. In questa direzione, ulteriori, significativi elementi di giudizio si traggono dall’episodio della fuga di notizie, divulgate dalla stampa, immediatamente successiva al blitz del 5 maggio 1980. Di esso si fa menzione nella requisitoria in data 15 giugno 1983 con cui il Pubblico Ministero chiese - nel già citato procedimento penale nei riguardi del Questore Immordino - dichiarare non doversi procedere nei riguardi dello stesso Immordino quanto alla imputazione di favoreggiamento personale del Sindona, perché il fatto non costituisce reato, e quanto al reato di abuso innominato in atti di ufficio perché estinta per intervenuta amnistia. Mentre è prodotta in atti la sentenza istruttoria del 20 febbraio 1984 con cui il G.I. Giovanni Falcone dichiarò non doversi procedere nei confronti del dott. Immordino, per entrambe le imputazioni ascritte, perché il fatto non sussiste, la requisitoria è stata trascritta, senza contestazioni di sorta, alle pagine 9-26 del volume XI dei Motivi Nuovi. Per quanto qui rileva il Procuratore della Repubblica espose che 447
  • 448. 64 : << II 18/6/1981 il "Giornale di Sicilia" pubblicava, a firma di Francesco Licata, un articolo sotto il titolo "Quella notte sparì il nome di Sindona"; in esso il giornalista, nel commentare la notizia che il Giudice Istruttore presso questo Tribunale aveva emesso - nell'ambito del procedimento contro Spatola Rosario ed altri - mandato dì cattura contro Sindona Michele, riferiva la notizia che il rapporto dì denunzia contro lo Spatola, presentato il 5/5/1980 a questa Procura della Repubblica a che aveva costituito il momento iniziale di quel procedimento, era stato in realtà il frutto del rifacimento di altro rapporto a carico di 66 persone già preparato dalla Squadra Mobile e dalla Criminalpol di Palermo, nel quale fra i denunziati era incluso, al n°65, anche Michele Sindona, il cui nome invece mancava nel rapporto definitivo (…..) Intanto, dal pomeriggio dello stesso 18 Giugno 1981, questa Procura della Repubblica iniziava indagini preliminari in ordine alle notizie riferite dal "Giornale di Sicilia", veniva quindi escusso come teste il giornalista Francesco La Licata il quale dichiarava che la notizia di un originario rapporto con cui era denunziato anche il Sindona era stata da lui raccolta - in non meglio precisati ambienti della Questura di Palermo - già l'anno prima all'atto stesso, cioè, dell'arresto dello Spatola e di numerosi altri denunziati e che già a quell'epoca la notizia era stata data, sia pure con minore risalto, dalla stampa cittadina (v.f.5-6-1112). Naturalmente negli articoli apparsi nel Maggio 1980 non era stato avanzato alcun sospetto a carico del Dr. Impallomeni perché si ignorava allora la circostanza che egli fosse iscritto alla P.2>>. Orbene, dalla superiore esposizione emerge che il giornalista La Licata apprese la notizia della esclusione del nome di Sindona poi rilanciata il 18 giugno 1981, giorno in cui il G.I. 64 Si riportano le sottolineature del testo trascritto. 448 emise
  • 449. mandato di cattura per associazione per delinquere a carico del banchiere - da << non meglio precisati ambienti della Questura di Palermo(…) all'atto stesso (…) dell'arresto dello Spatola e di numerosi altri denunziati>>. Se, dunque, la fuga di notizie ebbe origine dalla Questura, la protesta di estraneità ad essa da parte dell’imputato non è credibile. Ed infatti, la oggettiva idoneità della fuga stessa a manifestare all’esterno una dissociazione dal metodo e dagli obbiettivi del gruppo di lavoro insediato dal Questore Immordino, si correla, in chiave indiziaria e di riscontro alle dichiarazioni del pentito Francesco Di Carlo. Deve, cioè ritenersi, avuto riguardo alle dichiarazioni del collaborante sulla sicurezza ostentata da Giovanni Bontate, che tale dissociazione fu funzionale a spiegare perché fossero state tradite le attese dello stesso Bontate, e che venne posta in atto con una efficacissima leva mediatica, costituita dall’impatto della notizia della eliminazione del nome di Michele Sindona in un contesto di sospettate complicità con l’allora Dirigente della Squadra Mobile, dott. Impallomeni; tutto questo, in modo da colpire, il Questore Immordino, che aveva voluto l’Impallomeni con sé a Palermo. D’altra parte, lo stesso imputato, nella relazione del 24 giugno 1981 indirizzata all’Ispettore Generale Zecca (intitolata nell’oggetto “Operazione antimafia maggio 1980 - Vicenda SINDONA Michele e trascritta dopo la pag. 15 del volume 449
  • 450. XII dei Motivi nuovi di Appello) ammise - né, per la sua posizione, avrebbe potuto negarlo, correndo, oltretutto, il rischio di essere smentito - di conoscere <<da anni LA LICATA, come del resto tutti gli altri giornalisti palermitani che si occupano di cronaca nera e giudiziaria>> precisando di non avere con lui <<rapporti di amicizia sul piano personale anche se sono ottimi i rapporti sul piano professionale>>. Oltretutto, osserva questa Corte, la capacità di sfruttare la leva mediatica in relazione al proprio ruolo istituzionale emerge sovente dalle annotazioni nelle agende dell’imputato: a titolo di esempio, alla data del 18 ottobre 1979 (giorno dell’arresto di Rosario Spatola nell’ambito delle indagini sulla scomparsa di Michele Sindona, delegate dalla Autorità Giudiziaria Romana) è vergato un appunto riguardante la comunicazione della notizia all’ANSA, alla Rai, al quotidiano “l’Ora” ed al quotidiano “il Diario”. Devono, conclusivamente, essere pienamente condivise le osservazioni svolte dal Tribunale sulla vicenda in esame, e, conseguentemente, essere disattese le censure dei difensori appellanti. 450
  • 451. CAPITOLO XVI Le censure relative alla vicenda dell’allontanamento dall’Italia di John Gambino La vicenda dell’allontanamento dall’Italia di John Gambino, non compresa fra gli argomenti dedotti dall’Accusa a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio di Bruno Contrada, è stata valorizzata dal Tribunale anche per la sua scaturigine schiettamente dibattimentale, e cioè per la casualità della sua emersione. All’udienza del 28 ottobre 1994, infatti, il funzionario della Squadra Mobile palermitana Antonino De Luca, trattando dell’attività del suo ufficio nel periodo successivo all’omicidio del dirigente Boris Giuliano (21 luglio 1979), quando era vice dirigente della Squadra Mobile unitamente al dottor Vittorio Vasquez, aveva fatto riferimento alla indagine condotta per delega dell’Autorità Giudiziaria romana nel procedimento a carico di Vincenzo Spatola, arrestato a Roma per tentata estorsione il 9 Ottobre 1979 presso lo studio dell’avv.to Rodolfo Guzzi, legale del banchiere Michele Sindona in Italia. Il Tribunale premetteva che il 10 settembre precedente il Sindona avrebbe dovuto comparire davanti all’Autorità Giudiziaria americana, quale imputato di bancarotta fraudolenta e di altri reati, a seguito del dissesto della Franklin National Bank; che il pomeriggio del 2 agosto 1979 era sparito a New York; che il 16 ottobre successivo era riapparso nella stessa città con una ferita d’arma da fuoco alla gamba sinistra, tendente ad accreditare la versione di un patito sequestro di persona. Al predetto avv. Guzzi, Vincenzo Spatola aveva recapitato una lettera autografa del banchiere in data 8 Ottobre 1979 alla quale era allegato un messaggio dei sedicenti rapitori che “invitavano” quel legale a consegnare alcuni documenti di loro interesse. Secondo il Tribunale, l’arresto dello Spatola era intervenuto in un contesto già allora apparso connotato da collegamenti tra la vicenda Sindona (seppure ancora non chiarita quanto alla realtà o alla 451
  • 452. simulazione del sequestro di persona), la mafia siciliana e quella siculo-americana: la famiglia degli Spatola, infatti, era imparentata con la famiglia Gambino, già oggetto di indagini da parte del dirigente della Squadra Mobile Boris Giuliano, il cui capo-stipite, Charles Gambino, era indicato come uno dei capi di “Cosa Nostra”: segnatamente Vincenzo Spatola, latore della lettera all’avv. Guzzi, era fratello del mafioso Rosario Spatola e cugino di John Gambino, mafioso siculo - americano giunto a Palermo da Brooklin il 6 Settembre 1979. Quest’ultimo era stato individuato casualmente a Palermo,il 12 ottobre 1989, quale ospite del Motel Agip dal maresciallo della Squadra Mobile Giuseppe Curcio grazie all’esame della prescritta nota delle presenze alberghiere, ed era stato accompagnato per l’identificazione presso gli uffici di Polizia. Lo stesso De Luca aveva dichiarato di averne personalmente disposto l’accompagnamento ed assunto le dichiarazioni, di averlo perquisito in tale circostanza era stata rinvenuta documentazione rivelatasi importante per il prosieguo delle indagini - e di avere insistito con Contrada, che in quel frangente si trovava a Roma, perché il Gambino fosse arrestato anche con un pretesto (in particolare, per favoreggiamento personale). L’odierno imputato, che all’epoca ricopriva il doppio incarico di dirigente della Squadra Mobile (in via interinale) e del Centro Criminalpol di Palermo, gli aveva risposto che si sarebbe consultato con il Pubblico Ministero Sica ed il Giudice Istruttore Imposimato, titolari dell’inchiesta romana su Sindona. Poco dopo, gli aveva riferito di avere avuto detto da Imposimato che non c’erano elementi per un arresto, sicchè il Gambino era stato rilasciato ed era tornato negli Stati Uniti D’America. All’esito dell’indagine romana concernente la vicenda del recapito 452
  • 453. della lettera minatoria in data 9 ottobre 1979, successivamente trasferita a Milano per ragioni di competenza, il Gambino era successivamente risultato una delle figure chiave nella cura del simulato sequestro di Michele Sindona, organizzato e favorito da massoni e mafiosi. Il Tribunale, quindi, ravvisava un contrasto tra le risultanze processuali e le tre versioni dell’episodio rispettivamente offerte dall’imputato alle udienze dell’undici novembre, del 22 novembre e del 16 dicembre 1994, tutte accomunate dalla dichiarata convinzione della necessità di trattenere comunque il Gambino. Valorizzava, in tale contesto, valorizzava la smentita del dott. Ferdinando Imposimato, che nel corso del proprio esame aveva escluso di avere mai dato indicazioni sul rilascio del Gambino, ed aveva dichiarato di essere stato all’oscuro della sua posizione sino a quando non gli era stato trasmesso il rapporto del 21 ottobre 1979 con i relativi allegati, rapporto concernente gli accertamenti condotti nei confronti dello stesso Gambino. Quindi, rassegnate le testimonianze e le emergenze documentali relative alla vicenda, quel giudice perveniva alla conclusione che l’imputato era riuscito a favorire il definitivo allontanamento dall’Italia del Gambino, rivelatosi decisivo anche ai fini dell’espatrio dello stesso Sindona. In tal modo, erano rimasti ineseguiti in Italia sia il mandato di cattura emesso dal G.I. Imposimato il 30 Ottobre 1979, sia il provvedimento di arresto emesso nei confronti del Gambino nel corso dell’operazione di Polizia del Maggio 1980, cui tante resistenze aveva opposto l’odierno imputato e che era diretta, tra gli altri, a perseguire anche i complici siciliani di Sindona. ***** Le censure vertenti sulla vicenda relativa all’allontanamento dall’Italia di John Gambino sono state articolate nel volume VI capitolo II dell’Atto di impugnazione (pagine 22-42) 453 e nel volume XIV dei
  • 454. Motivi nuovi ( pagine 1-105). Esse possono sintetizzarsi nell’assunto secondo cui le risultanze processuali avrebbero evidenziato l’erroneità del ricordo del Giudice Imposimato a fronte delle testimonianze rese dai funzionari di Polizia De Luca e Vasquez, dall’avvocato Cristoforo Fileccia (dal quale si era recato il Gambino subito dopo il suo rilascio) e dai sottufficiali della Squadra Mobile e della Criminalpol che si erano occupati dello stesso Gambino. Il Tribunale, oltretutto, non avrebbe tenuto conto dello stato embrionale delle indagini e della scarsità degli elementi di conoscenza disponibili il 12 ottobre 1979, data del rintraccio del Gambino. Secondo la ricostruzione della Difesa, modellata su quella progressivamente messa a punto dall’imputato nel corso del suo esame, <<Il Gambino, né ricercato per alcun provvedimento restrittivo della libertà a suo carico né colto in flagranza di reato, fu rilasciato non essendosi acquisito, in quella prima fase di indagini, alcun elemento probatorio o indiziario di sua responsabilità o in ordine e alla questione Sindona e ad un altro qualsiasi reato. La rimessione in libertà del Gambino, seguita dal suo ritorno negli U.S.A., fu adottata, nonostante il sospetto della sua implicazione nella vicenda Sindona, previa intesa con il Giudice Istruttore Imposimato, tempestivamente informato dell'accaduto. In momento successivo, in esito a laboriose e approfondite investigazioni, svolte dalla Squadra Mobile e dalla Criminalpol di Palermo, rassegnate al predetto Magistrato con rapporti del 21 ottobre e seguenti, si raccolsero sul Gambino 454
  • 455. sufficienti elementi di responsabilità, tanto da consentire l’emissione di un mandato di cattura nei suoi confronti>> (Motivi nuovi, Vol. XIV, pagine 1- 2). Segnatamente, si deduce che: a) ad onta di quanto affermato dal teste De Luca sulla scorta di un erroneo ricordo di fatti ormai risalenti nel tempo, non fu lui, ma fu l’imputato ad impartire disposizioni di pedinare il Gambino, e, una volta segnalato che questi stava per lasciare la città (probabilmente per ritornare negli Stati Uniti d’America) a disporre il suo accompagnamento in ufficio, la perquisizione sulla sua persona e sul bagaglio e l’interrogatorio circa i motivi della sua presenza a Palermo ed i contatti che aveva ivi avuto (ibidem pag. 96); b) se Contrada avesse avuto motivo o interesse di proteggere o favorire John Gambino avrebbe agito diversamente, e cioè non ne avrebbe disposto l'accompagnamento, la perquisizione e l'interrogatorio, non avrebbe attivato nei suoi confronti le indagini che avevano consentito di accertare la sua responsabilità nella partecipazione all'operazione Sindona e che avevano reso possibile la emissione, da parte del Giudice Imposimato, dei mandati di cattura a suo carico ed a carico dei fratelli Spatola (ibidem, pag. 100); c) la carenza di ricordi del teste De Luca emerge anche dalla erronea indicazione di avere rintracciato Contrada, il 12 ottobre 1979, a Roma; 455
  • 456. d) l’imputato, invece, quel giorno si trovava a Palermo, essendo partito per Roma la mattina successiva con il volo delle 8.20 insieme con l’allora Ten. Col. CC. Antonio Subranni, per partecipare alla riunione indetta dal G.I Imposimato per le ore 12.00 presso la Direzione della Criminalpol avente per oggetto le indagini nella vicenda Sindona (ibidem, pag. 92); e) la presenza di John Gambino a Palermo e la conoscenza dei suoi rapporti con ambienti mafiosi siculo - americani nonché della sua parentela con Vincenzo Spatola, avevano fatto sorgere soltanto sospetti generici sulla sua persona, tanto da consigliare il suo accompagnamento in ufficio,la perquisizione, l'interrogatorio, appunto al fine di verificare la possibilità di acquisire elementi, sia pure indiziari, di responsabilità a suo carico, scopo non raggiunto almeno in quel momento (ibidem, pag. 97); f) alla data del 12 ottobre 1979 l’imputato ed i suoi collaboratori non sapevano pressoché nulla del sequestro o simulato sequestro di Sindona, in quanto avevano iniziato ad occuparsi della questione, sul piano investigativo, soltanto dal 9 ottobre precedente, giorno in cui era stato tratto in arresto a Roma Vincenzo Spatola, non sussistendo, quindi le condizioni per operare un fermo di polizia giudiziaria nei riguardi di John Gambino (ibidem, pag. 97); g) soltanto nei giorni successivi, in esito ad ulteriori, approfondite e intense indagini sul Gambino, sui suoi spostamenti, sui 456
  • 457. collegamenti con altri soggetti, sulle utenze telefoniche di cui si era avvalso, sui rapporti con i suoi cugini Vincenzo e Rosario Spatola era stato possibile avere una più chiara visione della posizione del Gambino, con la raccolta di vari elementi tutti prontamente e diligentemente riferiti al Giudice Istruttore Imposimato con il rapporto del 21 ottobre (ibidem, pag. 98); h) <<La eventuale decisione del dott. Contrada, responsabile degli uffici e dell'attività di p.g., e dei suoi collaboratori (Vasquez e De Luca) sia di privare della libertà personale, con un qualsiasi provvedimento (arresto, fermo, esecuzione di ordine o mandato di cattura), sia di rilasciare il Gambino non avrebbe mai potuto essere adottato senza che la competente A.G. fosse informata, in quanto trattavasi di un atto di p.g. da compiere nel contesto di un procedimento penale già in fase di istruttoria formale>> (ibidem, pag. 99); i) non è vero che Imposimato, contrariamente a quanto da lui asserito in sede di esame, seppe soltanto con il rapporto del 21 ottobre della esistenza di John Gambino, della sua presenza a Palermo, dell'interrogatorio, della perquisizione e del rinvenimento, nelle sue tasche, del foglietto con l’annotazione "741/sabato - Francoforte 6-40/2145296617”, foglietto che soltanto dopo il 21 ottobre 1979 si appurò riferirsi al volo Francoforte - New York con cui Sindona era tornato negli Stati Uniti (ibidem, pag. 100); j) egli, infatti, fu informato sommariamente per telefono la sera stessa del 12 ottobre e, più diffusamente e di presenza il giorno 457
  • 458. successivo a Roma, nel corso della riunione presso la Criminalpol; k) tra il 12 ed il 21 ottobre i contatti tra il dott. Contrada, il dott. Vasquez ed il dott. De Luca, da una parte, ed il dott. Imposimato ed i funzionari della Squadra Mobile romana, dall'altra, furono intensi e frequenti (ibidem, pag. 101); l) Contrada ed Imposimato, tra il 12 ed 21 ottobre, si incontrarono due volte per le indagini di cui si occupavano, e cioè il 13 ottobre a Roma negli uffici del Centro Nazionale Criminalpol ed il 17 - 18 ottobre a Palermo; m) è <<inconcepibile ritenere che sia nell'una che nell'altra occasione, sia il dott Contrada sia altri (tra cui Vasquez e De Luca) nulla avessero riferito al Giudice su John Gambino e sulla sua presenza a Palermo>> (pag. 101); n) qualora, infatti, l’imputato <<avesse voluto fare in modo che il Giudice Imposimato nulla sapesse del Gambino, avrebbe dovuto imporre o perlomeno chiedere al dott. Vasquez, al dott. De Luca e ad altri suoi collaboratori che erano a conoscenza dei fatti di non riferire nulla al Giudice o di non lasciar trapelare nulla anche involontariamente, specie in occasione della presenza a Palermo del dott. Imposimato. Infatti questi il 16 ottobre (cinque giorni prima del rapporto del 21 ottobre), in compagnia del P.M. Sica, venne per missione a Palermo per compiere atti istruttori inerenti la vicenda Sindona, tra cui l'interrogatorio e successivo arresto di Spatola Rosario e di altre persone che avevano avuto rapporti con i fratelli Spatola e con Giovanni Gambino>> (ibidem, pag. 101); 458
  • 459. o) il teste Imposimato aveva fatto alcune, involontarie ammissioni di segno opposto rispetto alla smentita delle affermazioni di Contrada sintomatiche del fatto che egli era stato tempestivamente informato della presenza di Iohn Gambino a Palermo (ibidem, pagine 50 –53); p) l’assunto dell’imputato di avere avvertito telefonicamente Imposimato la sera del 12 ottobre 1979, di avergli sottoposto il 13 ottobre il verbale delle dichiarazioni del Gambino e di avere disposto il rilascio di costui su sua indicazione, aveva trovato due riscontri documentali; q) segnatamente, constava agli atti il telex di autorizzazione di Contrada ad una missione a Roma per il 13 ottobre, missione originariamente prevista per un colloquio presso il carcere di Spoleto con il detenuto De Caro Vincenzo (confidente di Contrada) ma utilizzata anche per la riunione presso la Criminalpol (ibidem, pagine 8-10); r) constavano, parimenti agli atti le annotazioni, vergate da Contrada nella sua agenda del 1979, dei numeri di telefono di casa e di ufficio del giudice Imposimato sotto la data del 12 ottobre 1979, e dell’appunto <<Partenza per Roma - Aereo ore 8,20 col Ten. Col. Subranni", "Ore 12 riunione Centro con il dr. Imposimato G.I. " "Partenza per Spoleto – Carcere (De Caro Vincenzo)>> sotto la data del 13 ottobre (ibidem, pag. 24); 459
  • 460. s) ulteriore conforto alla prospettazione difensiva secondo cui la permanenza di John Gambino si era protratta almeno sino alla tarda mattinata del 13 ottobre era stato offerto dalla testimonianza dell'avv. Cristoforo Fileccia, il quale aveva dichiarato di ricordare bene che il predetto si era recato nel suo studio di pomeriggio o di sera, subito dopo il rilascio, e quindi necessariamente il 13 ottobre, non potendo ciò essere accaduto il pomeriggio o la sera del 12 ottobre (ibidem, pag. 26 e pagine 57 e seguenti)>>; t) il teste Vittorio Vasquez, inviato a Roma da Contrada per seguire le indagini, aveva riferito di avere partecipato alla riunione presso il Centro Criminalpol del sabato 13 ottobre, circostanza nella quale si era discusso della posizione di John Gambino, che Imposimato aveva detto di lasciare andare non essendoci gli elementi per poterlo fermare; u) le dichiarazioni rispettivamente rese dai testi Sica ed Imposimato si erano elise a vicenda, risultando minata la credibilità di quelle dello stesso Imposimato; v) quest’ultimo, invero, aveva affermato che (pag. 1295 della sentenza appellata <<ove gli fosse stato realmente prospettato un problema relativo alla decisione di trattenere o rilasciare il Gambino, bloccato a Palermo dalla Polizia, egli non avrebbe in alcun modo potuto dare disposizioni su tale materia che rientrava nella competenza del dott. Sica, P.M. titolare dell’azione penale nell’inchiesta in oggetto>>; 460
  • 461. w) per contro, il teste Sica aveva <<dichiarato che essendo stato il procedimento Sindona formalizzato in tempi brevi, eventuali contatti con gli organi di polizia, specificamente con il dott. Contrada, li avrebbe dovuto avere il Giudice Istruttore, cioè il dott. Imposimato titolare del processo (v. pag. 85 cit ud.). Nell'altra udienza, cioè quella del 14-9-1994, in cui il dott. Sica è stato escusso precipuamente per testimoniare, quale ex Alto Commissario, per la vicenda Tognoli, aveva dichiarato che per le indagini del 1979-1980 su Sindona, il dott. Contrada aveva collaborato con il Giud. Istruttore Imposimato più che con lui. (…) La verità, quale emerge dalle risultanze processuali, sia testimoniali che documentali, è che il dott. Contrada ebbe rapporti precipuamente con il G.I. Imposimato, cosi come era naturale che fosse in quanto sin dal primo momento in cui il dott. Contrada si occupò delle relative indagini, il procedimento penale era già formalizzato>>(Vol. XIV Motivi nuovi, pag. 55); x) Il tribunale, infine, aveva misconosciuto la lettera di elogio dei funzionari Contrada e Vasquez in data 16 luglio 1980, inviata dal G.I. Imposimato al capo della Polizia ed al Direttore Centrale della Criminalpol; ***** Ritiene questa Corte, in conformità con la ricostruzione del Tribunale, che la agevolazione - oggettivamente posta in atto con il rilascio - della fuga di John Gambino, indiziato mafioso e già oggetto di investigazioni di Boris Giuliano, fu il frutto di una attività di consapevole oscuramento del suo rintraccio e delle emergenze documentali ad esso legate, e quindi fu illuminata dal dolo di rendere 461
  • 462. un servizio al sodalizio mafioso, che si era avvalso del Gambino come uno dei più stretti fiancheggiatori di Michele Sindona durante il suo simulato sequestro e se ne avvalse subito dopo il suo rientro a New York 65. Il ruolo del Gambino in tale vicenda è stato tratteggiato sia nella sentenza - ordinanza di rinvio a giudizio del 17 luglio 1984 a firma del G.I. Giuliano Turone, cui fa riferimento il Tribunale, prodotta nel giudizio di primo grado all’udienza del 22 settembre 1995 sull’opposizione della Difesa66, sia nella sentenza della Corte di Assise di Milano, resa nei confronti di Michele Sindona + 25 il 18 marzo 1986, parzialmente riformata dalla Corte di Assise di Appello di Milano con sentenza del 5 marzo 1987 (prodotta nel primo dibattimento di appello all’udienza del 22 marzo 2000), divenuta irrevocabile il 25 febbraio 1988 nei confronti, tra gli altri, di Giovanni Gambino, Francesco Fazzino, Pier Alessandro Magnoni, Giacomo Vitale, Michele Barresi, Rosario Spatola, Vincenzo Spatola, Francesca Paola Longo67. Nella predetta sentenza della Corte di Assise di Milano, alle pagine 277-278 si afferma <<Giovanni Gambino svolse anch'egli una parte di 65 La posizione del Gambino era stata già oggetto del rapporto del 7 maggio 1979 a firma di Boris Giuliano, capo della Squadra Mobile di Palermo intitolato “Accertamenti su attività illecite del crimine organizzato in U.S.A. ed Italia con pagamenti attraverso operazioni bancarie”, inviato alla Procura della Repubblica di Palermo, richiamato nel corpo del rapporto a firma Contrada del 21 ottobre 1979, riguardante gli accertamenti sullo stesso Gambino, diretto al G.I. Imposimato. 66 Opposizione motivata con la sua pretesa irrilevanza, cfr. pag. 15 della trascrizione. 67 Due giorni dopo, la sentenza della Corte di Assise di Milano, come è notorio, il Sindona morì avvelenato nel carcere di Voghera subito dopo avere bevuto un caffè in cui era stato messo del cianuro. 462
  • 463. primaria importanza nel gestire la-simulazione del sequestro e nel prestare assistenza a SINDONA durante la sua permanenza segreta a Palermo. Pochi giorni prima della scomparsa di SINDONA da New York egli si incontrò con lo stesso in quella città, ed ebbe contatti telefonici e personali con Rosario SPATOLA (…). Giunse a Palermo il 6 settembre prendendo alloggio in una camera di albergo prenotatagli da Rosario SPATOLA, e il giorno stesso telefonò nell'ufficio di New York della E.A.C. di Pier Sandro MAGNONI68 (…); da tale momento (…), visse in continuo contatto con SINDONA, prestandogli assidua assistenza, e rimanendo di solito presente quando, nella casa della LONGO69, costui si intratteneva segretamente a colloquio con altre persone. In particolare, assistette SINDONA mentre,il 25 settembre nella casa di Torretta, MICELI CRIMI lo feriva con un colpo di pistola alla gamba (40/9,147), si recò a Roma il 18 settembre ed a Milano dal 2 al 6 ottobre per adempiere incarichi conferitigli dallo stesso Sindona, ed accompagnò il medesimo, come si è detto, nel viaggio verso Vienna iniziato a Palermo il giorno otto ottobre. Prima di intraprendere quest'ultimo viaggio il Gambino si era procurati da Rosario Spatola i biglietti aerei fino a Milano ed una falsa carta di identità a nome dello stesso Rosario, ed aveva predisposto l'incontro Milano con Francesco Fazzino, il quale con la propria automobile doveva accompagnare il gruppo in Austria. Si occupò infine del rientro di Sindona a New York, dove lo stesso per i primi giorni rimase nascosto nella casa di suo fratello Gambino Rosario>>. Le emergenze processuali, ad avviso di questa Corte, hanno smentito la ricostruzione dei fatti ammannita dall’imputato ed hanno avvalorato la testimonianza dell’ex Giudice Istruttore di Roma Ferdinando Imposimato, peraltro intrinsecamente credibile nei riferimenti certi cui è apparsa legata, pur nel comprensibile sbiadire del ricordo. 68 Genero del Sindona Favoreggiatrice del Sindona, che ospitò nella propria abitazione di Palermo, in Piazza Diodoro Siculo n. 4, per oltre un mese (cfr. pag. 260 della citata sentenza della Corte di Assise di Milano). 69 463
  • 464. Segnatamente, come ricordato dal Tribunale (pagine 1295-1296 della sentenza appellata), il teste, escusso all’udienza del 31 marzo 1995, <<ha categoricamente escluso di avere appreso della presenza del Gambino presso i locali della Questura di Palermo solo a seguito dell’inoltro al suo ufficio, in data 21/10/1979 del rapporto giudiziario da parte della Squadra Mobile di Palermo; ha escluso di avere appreso prima di tale comunicazione ufficiale la predetta circostanza e tanto meno di avere letto in precedenza il verbale delle dichiarazioni rese dal Gambino, inviatogli solo quale allegato al predetto rapporto; ha, quindi, categoricamente, escluso di avere dato istruzioni a funzionari della Questura di Palermo di rilasciarlo sulla base di una informale comunicazione inerente una presenza a Palermo del predetto Gambino (cfr. ff. 18- 33 e ss. ud. cit.). Il teste ha smentito quanto affermato dall' imputato non solo con tale preciso ricordo ma anche con altro dato di natura logica dichiarando che, ove gli fosse stato realmente prospettato un problema relativo alla decisione di trattenere o rilasciare il Gambino, bloccato a Palermo dalla Polizia, egli non avrebbe in alcun modo potuto dare disposizioni su tale materia che rientrava nella competenza del dott. Sica, P.M. titolare dell’azione penale nell’inchiesta in oggetto (cfr. ff. 31 e ss.-40 ud. cit.). Ha ricordato che il giorno stesso dell’avvenuta formalizzazione del procedimento (la cui richiesta era stata inoltrata dal P.M. l’11 Ottobre 1979) egli aveva provveduto ad investire la Questura di Palermo di tutta una serie di indagini finalizzate a comprendere se la scomparsa del Sindona fosse da ricollegare ad un sequestro reale ovvero simulato; a tal fine ha dichiarato di avere intrattenuto rapporti telefonici con il dott. Contrada al quale egli stesso aveva fornito i propri numeri telefonici di ufficio e di abitazione (in tal senso trovano precisa spiegazione i numeri telefonici annotati nell’agenda dell’imputato alla data del 12 Ottobre 1979); ha ritenuto possibile il verificarsi della riunione presso il centro Criminalpol di Roma alla data del 13 Ottobre, annotata nell’agenda dell’imputato, in ordine alla vicenda Sindona, ma ha escluso che in tale riunione si fosse affrontato l’argomento della presenza del Gambino presso gli uffici della Questura di Palermo (cfr. ff. 13 e ss. - 27 e ss.ud. cit.)>>. Peraltro, anche le dichiarazioni dei testi Antonio Subranni, Gabriele Ciccone (che nella qualità di vice-dirigente della Squadra Mobile di Roma, aveva ricevuto la denuncia dell’avv.to Guzzi ed aveva 464
  • 465. provveduto al fermo di Vincenzo Spatola mantenendo i contatti con l’A.G. per il prosieguo delle indagini) e Domenico Sica, <<fonti assolutamente attendibili ed indifferenti alla posizione dell’imputato>> sono apparse <<tutte convergenti in ordine alla mancata conoscenza di una comunicazione da parte del dott. Contrada della presenza a Palermo del Gambino all’asserito fine di deciderne l’eventuale arresto>> (pag. 1303 della sentenza appellata). Quanto alla osservazione difensiva secondo cui i testi Sica ed Imposimato si sarebbero contraddetti a vicenda, osserva questa Corte che il Tribunale ha valorizzato - per la sua intrinseca logicità - una considerazione valida sul piano dei principi generali, riguardante la competenza del Pubblico Ministero nell’ipotesi di adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, e ciò a prescindere dalla circostanza che il procedimento fosse stato formalizzato sin dall’undici ottobre 1979 e che Contrada avesse avuto <<rapporti precipuamente con il G.I. Imposimato>>. Correttamente, dunque, quel Giudice ha ritenuto << del tutto incredibile (…) che il P.M. titolare dell’inchiesta non fosse stato informato della presenza del Gambino a Palermo al fine delle eventuali richieste in ordine alla sua libertà personale, di sua competenza, e che invece, fosse stato informato il G.I. che, oltre a non essere competente in ordine a tale determinazione per la quale avrebbe dovuto in ogni caso investire il P.M., non avrebbe potuto esprimere alcun fondato parere sulla opportunità di un eventuale arresto del Gambino essendo il 12 ottobre 1979 solo da un giorno in possesso dell’incarto processuale relativo alla vicenda Sindona>>. 465
  • 466. Ha reputato <<altrettanto insostenibile, poi, che in assenza anche solo di un provvedimento di fermo a carico del Gambino (la documentazione acquisita ha consentito di accertare che il predetto era stato semplicemente accompagnato presso gli uffici della Squadra Mobile, e dopo essere stato sottoposto a perquisizione, ne erano state assunte le dichiarazioni a verbale- l’imputato ha, invece, piu’ volte fatto riferimento ad un asserito provvedimento di fermo di Polizia v. f. 68 ud. 11/11/1994 e f.77 ud. 16/12/1994) il G.I. di Roma avesse potuto far protrarre, illegalmente, per oltre un giorno, la presenza del soggetto presso gli uffici della Squadra Mobile di Palermo e che avesse addirittura letto, alla presenza di piu’ testimoni, il p.v. delle dichiarazioni dallo stesso rese il giorno prima, in attesa di deciderne il rilascio o meno>> (pagine 1308-1309 della sentenza appellata). Altro indicatore di attendibilità della testimonianza di Imposimato è stato individuato dal Tribunale nel tenore del rapporto a firma Contrada del 21 ottobre 1979, riguardante gli accertamenti sul conto di John Gambino: << è, infatti, notorio per gli addetti ai lavori che ogni qualvolta la Polizia Giudiziaria riceve specifiche direttive in ordine ad un’attività investigativa, specie se si tratti della disposizione di arrestare o di non arrestare qualcuno, ne faccia espressa menzione nel relativo rapporto con espressioni del tipo “ come da direttive ricevute da...- o secondo intercorse intese verbali con....”, mentre nessun cenno in tal senso alle pregresse intese con il giudice Imposimato risulta nel citato rapporto>> (pag. 1311 della sentenza appellata). Elementi di segno contrario alla versione dell’imputato, e dunque idonei a corroborare le dichiarazioni rese in sede di esame da Imposimato, sono emersi, poi, dalla testimonianza dell’avv. Cristoforo 466
  • 467. Fileccia, che i difensori appellanti hanno, invece, invocato come un contributo a loro favore, estrapolandone alcuni frammenti e non focalizzandone il nucleo essenziale. L’avv. Fileccia, infatti (pagine 1310 –1311 della sentenza appellata), ha ricordato di avere ricevuto nel proprio studio una visita da parte di John Gambino, che conosceva in quanto parente dei suoi assistiti Inzerillo, precisando che questi gli aveva riferito di essere stato fermato lo stesso giorno da personale della Squadra Mobile e di essere stato rilasciato da pochissimo tempo. Il Gambino, ha soggiunto il teste, gli aveva manifestato preoccupazioni a causa di quegli accertamenti eseguiti nei suoi confronti, ma non aveva lamentato alcun abuso commesso dalla Polizia ai suoi danni (cfr. pagine 35 e ss. trascrizione udienza 11/4/1995). I difensori appellanti, al fine di sostenere, alla stregua della deposizione dell’avv. Fileccia, che il Gambino sarebbe stato rilasciato il pomeriggio del 13 ottobre 1979 e non la tarda serata del 2 ottobre, hanno osservato che: • dai verbali delle dichiarazioni del predetto e del di lui cugino Rosario Gambino si ricava che lo stesso John Gambino venne interrogato (il 12 ottobre 1979) dal dott. De Luca dalle 21.00 sino alle 22.25, orario a partire dal quale risulta interrogato Rosario Gambino ; • l’avv. Fileccia aveva dichiarato che John Gambino si era recato presso il suo studio, a due passi dal Motel Agip, 467 <<quasi
  • 468. contestualmente al suo rilascio>> (pag. 40 trascrizione udienza 11 aprile 1995); • la visita allo studio, secondo il ricordo del teste, era stata fatta non oltre le 21.00 e, quindi, non poteva essere stata fatta la sera del 12 ottobre. Orbene, in sostanziale consonanza con le persuasive osservazioni sviluppate dal Procuratore Generale nella sua Memoria sulla vicenda Gambino, depositata il 24 ottobre 2000 nell’ambito del primo dibattimento di appello, va rilevato che l’avv. Fileccia - sia pure con la riserva di un ricordo non certo – ha evocato la coincidenza tra il giorno del “fermo”70 e quello della visita, così come la relativa brevità dei tempi dell’accompagnamento in Questura di John Gambino (cfr. pag. 39 della trascrizione: <<P.M.: Mi scusi, quando era stato fermato rispetto al momento in cui parla con lei? FILECCIA C.: Ma credo che lo stesso giorno. P.M.: Lo stesso giorno in cui era venuto da lei? FILECCIA C.: Credo, credo che lo stesso giorno, perchè non credo che sia stato trattenuto molto tempo >>; cfr. ancora pag. 45 della trascrizione : << Io quando è avvenuto il fermo non lo so, con certezza so che è avvenuto da me subito dopo il rilascio>> ). Alle insistenze della difesa affinché egli desse << un’ora a questo incontro>>, ha risposto : <<tardi era…. Era tardissimo, dopo che io avevo finito e non c'era più nessuno……Tardi rispetto alle abitudini del mio studio….. Io alle otto e mezza non ricevo più>>, anche se non erano << le undici di notte>> (pag. 43 della trascrizione). 70 L’espressione “fermo” è utilizzata per comodità espositiva; si trattò, in realtà, non di un fermo di Polizia Giudiziaria, ma di un accompagnamento in Questura ai sensi dell’articolo 157 T.U.L.P.S. 468
  • 469. I difensori appellanti, dunque, hanno espunto da tutto il contesto della deposizione la risposta : <<ma siano 21, le nove, le nove e un quarto, questo può essere>>, fornita dal professionista dopo che il difensore che conduceva l’esame, avendo raccolto dal teste l’indicazione che non potevano essere le 23.00, cioè << le undici di notte>>, aveva prospettato - escludendola egli stesso in modo suggestivo - l’ipotesi che potessero essere le 22.00: (AVV. SBACCHI: Dico allora...mi scusi, andiamo secondo le sue abitudini. Le undici non possono essere, intendo le 23, le 22 non possono essere....FILECCIA C.: Ma siamo 21, le nove, le nove e un quarto, questo può essere>> (pagine 43-44 della trascrizione). Né, ad avviso di questa Corte, il costrutto accusatorio è scalfito dalle indicazioni dei verbali delle dichiarazioni rese da John Gambino, e poi dal cugino Rosario al dott. De Luca. Da tali documenti, infatti, si evince che l’ora di inizio della audizione John Gambino (le 21.00), ma non la sua durata, che dovette necessariamente essere breve, e non certo di quasi un’ora e mezza (cioè fino alle 22.25,ora di inizio dell’escussione di Rosario Gambino). Ed invero, a prescindere dalla relativa stringatezza dei verbali in questione, la perquisizione personale e sui bagagli che aveva preceduto le dichiarazioni era iniziata alle 19.50 ed era stata verbalizzata in poche righe alle ore 20.00, con la conseguenza che vi era stata quasi un’ora di tempo per interrogare il Gambino e, poi - , come è sovente prassi degli inquirenti - incominciare alle 21.00 a verbalizzare le risposte già rese. 469
  • 470. In conclusione, stando alla versione dei fatti offerta da Contrada, il rilascio di John Gambino sarebbe avvenuto, al più tardi, subito dopo la riunione presso il Centro Criminalpol di Roma di sabato 13 ottobre 1979, indetta per le 12.00 e prima del successivo trasferimento a Spoleto, previsto per il colloquio chiesto dal detenuto De Caro, suo confidente (nell’agenda dell’imputato relativa al 1979, alla data del 13 Ottobre risulta l’annotazione “ partenza per Roma- aereo 8,20- Ten. Col. Subranni” e piu’ sotto risulta annotato: “ h. 12,00 riunione Centro con il dott. Imposimato G.I.- partenza h. 16,00 per Spoleto Carcere (De Caro Vincenzo)”. L’avv. Fileccia, tuttavia, si è detto certo di ricordare che il Gambino era andato a trovarlo quasi contestualmente al suo rilascio, e pertanto non è possibile che lo stesso Gambino fosse andato da lui “tardi, anzi tardissimo”, la sera di sabato 13 aprile 1979, dopo l’orario in cui normalmente il professionista riceveva gli ultimi clienti. Oltretutto, il Gambino aveva detto all’avv. Fileccia che il suo accompagnamento aveva avuto tempi brevi e di essere stato ben trattato dalla Polizia; circostanza, conciliabile con l’ipotesi di quest’ultima, difficilmente una notte trascorsa negli Uffici della Squadra Mobile. La circostanza che il rilascio di John Gambino avvenne la sera del 12 ottobre 1979 ha trovato, poi, conferma anche nelle dichiarazioni dell’Ispettore Calogero Buscemi, l’unico tra i sottufficiali escussi che, unitamente al Maresciallo Giuseppe Curcio, ha mostrato di conservare, 470
  • 471. compatibilmente con il tempo trascorso, ricordi precisi e fedeli della vicenda. L’ispettore Buscemi, infatti, ha riferito di avere accompagnato il Gambino la sera del 12 Ottobre presso gli uffici di Polizia; di non averlo più trovato allorquando, alle ore alle 7,30-8,00 del mattino seguente, era ritornato in ufficio; di avere appreso che lo stesso era stato rilasciato la stessa sera del 12 Ottobre, “subito dopo” (cfr. pagine 152 e ss.- 176 trascrizione udienza 20/1/1995). Alla medesima stregua, pur dimostrando una palese imprecisione nei ricordi (tanto da collocare l’episodio nel 1970) il maresciallo Calogero Salamone, sottufficiale della Criminalpol, ha dichiarato di non avere trovato in ufficio il Gambino all’indomani del suo accompagnamento : <<SALAMONE C.: Poi l'indomani ho saputo che era stato rilasciato su disposizione del Magistrato che dirigeva le indagini. PRESIDENTE: E la notte la passò allora in ufficio? SALAMONE C.: Questo non lo so>> (pag. 135 trascrizione udienza 7/2/95). Analoghe dichiarazioni ha reso il maresciallo Salvatore Urso, anch’egli in forza alla Criminalpol: <<URSO S.: Sì, credo di sì e credo che ha dato l'ordine il dott. Imposimato di metterlo in libertà… perchè c'erano pochi elementi, per quanto io sappia. PRESIDENTE: questo che dette questo ordine? URSO S.: mattina, quando poi E lei quando l'ha saputo Ma forse all'indomani non c'era più, all'indomani>> (pagina 67 trascrizione udienza 7/2/1995). 471
  • 472. Secondo i difensori appellanti tali testimonianze non contrasterebbero con la tesi dell’imputato: il Gambino infatti, <<si trovava ancora negli Uffici della Squadra Mobile, a disposizione del dott. De Luca che, appunto nel suo ufficio della Squadra Mobile, lo aveva interrogato dalle ore 21 in poi (…). D'altronde il Gambino, dovendo trascorrere la notte negli uffici di polizia in attesa della decisione sui provvedimenti da adottare nei suoi confronti, e non potendo essere rinchiuso nelle camere di sicurezza perché non era in stato di arresto o di fermo di p.g., doveva necessariamente essere trattenuto negli uffici della Squadra Mobile, allora presidiati anche di notte, e non nei sovrastanti Uffici del Centro Criminalpol che nelle ore notturne non aveva personale di servizio di sorveglianza e vigilanza>> (pagina 27 Volume XIV dei Motivi nuovi). Tale argomentazione, apparentemente lineare, non è, però conducente: tutti i predetti testi, infatti, hanno riferito di avere appreso che il Gambino era stato rilasciato; non si sono, cioè, limitati a dire di non averlo trovato in ufficio. In definitiva, è certo che John Gambino venne rilasciato la sera del 12 ottobre 1979 e che, dunque, dell’opportunità di trattenerlo non si parlò alla riunione indetta al Centro Criminalpol di Roma alle ore 12.00 del 13 ottobre. E’ rimasta, dunque, smentita dalle risultanze processuali la testimonianza del vice dirigente della Squadra Mobile Vittorio Vasquez, presente alla riunione del 13 ottobre, che ha aderito 472
  • 473. totalmente alla tesi difensiva enunciata dall’imputato (cfr. pagine 34 e ss. 61 e ss. trascrizione udienza 10/1/1995), Ha dichiarato, infatti, che la sera in cui il Gambino fu accompagnato in Ufficio egli si trovava già a Roma, che la riunione al Centro Nazionale Criminalpol di Roma era stata fatta nella mattinata successiva ed ha soggiunto : <<Si, e l'indomani mattina sono venuti pure il dott. Contrada e il Col. Subranni, se non sbaglio, e si è discusso con Imposimato della posizione di John Gambino e lui disse di lasciarlo andare perché non c 'erano gli elementi per poterlo fermare " (pag. 35 della trascrizione)>> <<..... nel corso della riunione si è parlato anche di John Gambino". "..... si parlò che cosa dovevano farne di John Gambino, se gli elementi che il dott. Imposimato era in possesso, li riteneva sufficienti per potere arrestarlo. E, l'ho detto, no" (pag. 62 della trascrizione)>>. La già evidenziata convergenza delle risultanze processuali di segno contrario alle dichiarazioni del teste, al di là di quelli che sono stati i suoi rapporti personali e professionali con Contrada, induce necessariamente a condividere il giudizio di inattendibilità dello stesso Vasquez, espresso per questo aspetto dal Tribunale (pagine 1303 1304 della sentenza appellata). ******* La deposizione del teste Imposimato, oltre ad essere corroborata da significative conferme, è apparsa solida anche nel suo nucleo essenziale, costituito dall’affermazione di avere avuto notizia 473
  • 474. dell’accompagnamento in questura di John Gambino con la trasmissione del rapporto del 21 ottobre 1979. I difensori appellanti hanno dedotto che il teste avrebbe implicitamente ammesso di avere avuto notizia, già il 12 ottobre 1979, dell’accompagnamento del Gambino. Tale, implicita ammissione si trarrebbe da brano della sua deposizione, che qui si riporta così come trascritto a pag. 46 del volume XIV dei Motivi nuovi: <<l’ho saputo dopo, ovviamente, dopo la perquisizione. Dopo la perquisizione che fu fatta, perché la figura di Jhon Gambino è legata ad un episodio importante che credo non risulti dagli atti del processo, cioè al fatto che fu trovato in suo possesso un documento.……….. in cui era scritto: Francoforte – New York – TVA 741 (pag. 7 cit. ud.)>>. In altri termini, assumono i predetti difensori, se Imposimato fu informato dell’accompagnamento <<dopo la perquisizione>> del Gambino, effettuata alle 19,50 del 12 ottobre 1979, vuol dire che ne fu messo al corrente prima di ricevere il rapporto del 21 ottobre, e dunque è credibile che ciò avvenne la stessa sera e che il rilascio avvenne su sua disposizione. Orbene, va immediatamente rilevato che il medesimo brano della deposizione di Imposimato era stato riportato in modo differente - e fedele al testo della trascrizione - alle pagine 25-27 del Volume VI dell’Atto di impugnazione, subendo, poi, una strumentale mutilazione nel testo appena riportato. In pratica, al posto dei puntini di sospensione che, nella versione dei Motivi nuovi, compaiono dopo le parole <<fu trovato in suo possesso 474
  • 475. un documento>> si rinviene l’inciso, esistente nell’originale della trascrizione, <<questo poi venne fuori quando ricevemmo il rapporto>>; inciso che, che, come puntualmente osservato dal Procuratore Generale nella già citata Memoria sulla vicenda Gambino, depositata il 24 ottobre 2000, fa mutare completamente il senso del discorso e naufragare il costrutto difensivo. Per una migliore intelligenza della risposta del teste si cita il brano nella versione originariamente - ed integralmente – riportato nell’atto di Impugnazione: <<P.M.: Si, mi scusi se l'interrompo, poi magari ci ritorniamo su questo punto, abbiamo un attimino divagato dalla domanda; la domanda in termini precisi è questa, la ripeto: lei ha mai saputo che il Jhon71 Gambino in un certo momento, e precisamente - ripeto - il giorno dopo della formalizzazione del processo fu accompagnato presso gli uffici della Questura di Palermo e i funzionari, a prescindere da chi, la contattarono chiedendole istruzioni sul da farsi? Lei ha mai saputo che il Jhon Gambino fu alla Questura di Palermo, si o no? IMPOSIMATO F.: No. P.M.: Non l'ha mai saputo. IMPOSIMATO F.: L'ho saputo dopo, ovviamente, perquisizione. P.M.:Quale perquisizione? 71 Così nel testo della trascrizione (piuttosto che, correttamente, “John”). 475 dopo la
  • 476. IMPOSIMATO F.: Dopo la perquisizione che fu fatta, perché la figura di Jhon Gambino è legata ad un episodio importante che credo non risulti dagli atti del processo, cioé al fatto che fu trovato in suo possesso un documento, questo poi venne fuori quando ricevemmo il rapporto, un documento in cui era scritta Frank Food72, New York, tva73 741. E allora, ricevuto questo documento ovviamente chiedemmo alla Polizia Giudiziaria di sviluppare tutte le indagini per cercare di capire a che cosa si riferisse questo documento e credo che dopo un certo numero di giorni di indagini non si venne a capo di nulla. Dopo di che io mi feci dare il rapporto, mi feci dare questo documento e lo consegnai all'investigatore dell'FBI che stava a Roma con cui ero in contatto che si chiamava Michael Jeuveler>>. Giova chiarire che, a pag. 250 della sentenza della Corte di Assise di Milano in data 18 marzo 1986 nei riguardi di Michele Sindona + 25, a proposito delle attività propedeutiche alla scomparsa dello stesso Sindona, si ricorda che << il 3 aprile 1979 tale Joseph Bonamico, residente New York, richiese l'emissione di un passaporto a suo nome (….). Il passaporto venne ritirato il giorno stesso da persona evidentemente diversa dal Bonamico, il quale successivamente ne richiese un altro. Quel passaporto (..), fu utilizzato da Michele Sindona, con il falso nome di Joseph Bonamico, per tutto il periodo della sua scomparsa>>. Dalla medesima sentenza si ricava (pagina 288) che Sindona viaggiò da Francoforte a New York il 13 ottobre 1979 e <<sull’aereo compilò la 72 Così il testo trascritto (il luogo di partenza del volo era Francoforte; il tenore dell’appunto,citato nel rapporto del 21 ottobre 1979 a firma Contrada, è “741/Sabato- Franco forte/6-40/2145296617”. 73 Così nel testo della trascrizione; leggasi “TWA”. 476
  • 477. dichiarazione doganale necessaria per l'ingresso negli stati Uniti, sottoscrivendo con il nome di Joseph Bonamico il relativo modulo, sul quale poi l’F.B.I. rilevò le sue impronte digitali (…)>>. Orbene, il rilievo dattiloscopico, come ricordato dal teste Imposimato, trasse spunto dalla indicazione, non compresa dagli investigatori italiani, ma proficuamente raccolta da quelli statunitensi, del volo Francoforte – New York, TWA 741, contenuta in uno dei foglietti in possesso del Gambino al momento della perquisizione (segnatamente, come si è detto richiamando le censure dei difensori appellanti, e come risulta da pag. 247 della citata sentenza della Corte di Assisi di Milano, l’appunto vergato sul foglietto recitava << 741-sabatoFrancoforte. 6-40>>. Il teste, anzi, ha persuasivamente ancorato il suo ricordo di John Gambino proprio alla disponibilità degli allegati del rapporto del 21 ottobre 1979 a firma Contrada, consegnati ad un investigatore dell’F.B.I.,che portarono alla prova della simulazione del sequestro di Michele Sindona. Mette conto, a questo punto evidenziare che tale disponibilità fu non solo tardiva (il Gambino era già negli Stati Uniti), ma soprattutto, necessitata (gli allegati, cioè, non potevano più essere tenuti celati). Nella memoria del Procuratore Generale sulla vicenda Gambino, depositata il 24 ottobre 2000, si evidenzia, persuasivamente, lo strettissimo nesso tra il rinvenimento dei foglietti addosso a John Gambino, reso noto soltanto con il rapporto del 21 ottobre, e gli esiti 477
  • 478. della perquisizione eseguita nella cella di Rosario Spatola il 20 ottobre. Come esposto nel rapporto a firma Contrada del 21 ottobre 1979 (8° foglio), dopo l’arresto di Rosario Spatola, il 20 ottobre si procedette al sequestro delle sue agendine relative agli anni 1976,1977, 1978. In pari data <<agenti di custodia della locale Casa Circondariale effettuavano la perquisizione nel corso della quale, tra le pagine di un cruciverba, venivano rinvenuti manoscritti dello Spatola Rosario che venivano sequestrati>>; manoscritti allegati in copia fotostatica al rapporto stesso. Nella sentenza istruttoria di incompetenza per territorio emessa il 26 maggio 1980 dal giudice istruttore Imposimato (prodotta all'udienza del 22 settembre '95) si chiarisce che si trattava di una lettera autografa, non terminata, destinata nelle intenzioni dell'autore a pervenire agli inquirenti italiani in via anonima e volta ad alleggerire la posizione di Vincenzo Spatola. Rosario Spatola, supponendosi anonimo, affermava di essere colui che aveva dato “a quell'innocente di Spatola VINCENZO" la lettera consegnata all’avv. Guzzi e spiegava che Michele Sindona si era spostato a Francoforte, da dove era andato in America. Orbene, il Procuratore Generale ha puntualmente inferito (pag. 16 della citata memoria) che il rapporto del 21 ottobre 1979 non nacque sabato 20 ottobre, come affermato dall’imputato all’udienza del 31/03/1995 (pag. 68 della trascrizione) , ma nacque il giorno della sua data, “tanto è vero che vi è menzionata la perquisizione dello stesso giorno 21 478
  • 479. nella cella di Spatola Rosario. E’ certo che con detto rapporto vede la luce, per la PRIMA VOLTA, l’indicazione di quel famoso e importante «documento» (di cui ha parlato Imposimato): 741 sabato Francoforte etc., NON MENZIONATO nel verbale di perquisizione del Gambino, come non vi è menzionato l’altro biglietto recante l’indicazione del numero di telefono di Villa Igea (ed altri numeri di telefono). Prima di tale data NON ESISTE TRACCIA di entrambi i biglietti trovati nelle tasche di John Gambino ed inoltre, fatto gravissimo, NESSUNO ne risulta a conoscenza, nemmeno coloro (De Luca) che alle 21 del 12 ottobre sentono a s.i.t. il Gambino: tanto é vero che nel verbale non c’è NEPPURE UNA DOMANDA circa il «documento» e circa l’altro documento con i numeri di telefono (ecco perché a pag. 7 della presente memoria si è detto che non ci voleva un’ora e mezza per chiedere al Gambino le quattro banalità che sono verbalizzate). Il Giudice Istruttore di Milano a proposito della libertà di movimento di Sindona a Palermo ha parlato di «investigatori palermitani distratti», ma di semplice distrazione non può parlarsi, visto che NON ESISTE neppure il verbale di sequestro, come si constata dalla lettura degli allegati al rapporto 21/10/1979. Nè può obiettarsi che non è allegato neppure il verbale di sequestro del manoscritto rinvenuto nella cella di Spatola Rosario: lì, infatti, la perquisizione fu eseguita non dalla Polizia ma dagli agenti di custodia che, evidentemente, fecero essi il verbale di sequestro, tanto è vero che il dott. Contrada poté allegare al rapporto solo una fotostatica del manoscritto”. I documenti rinvenuti addosso a John Gambino il 12 ottobre vennero, in altri termini, sequestrati di fatto dall’imputato,per riapparire soltanto come allegati al rapporto del 21 ottobre: non vi sarebbe stata ragione di 479
  • 480. appropriarsene se fossero apparsi insignificanti, né di celarne l’esistenza se fossero apparsi significativi. L’appropriazione di essi fu attuata in occasione della perquisizione effettuata presso gli Uffici della Criminalpol, prima che lo stesso Gambino fosse interrogato negli uffici della Squadra Mobile dal vice dirigente De Luca. Tale costrutto trova avallo non soltanto nel verbale delle dichiarazioni rese dallo stesso Gambino a De Luca, nel corpo del quale non viene posta alcuna domanda sul significato dei biglietti, ma anche nella circostanza che il verbale di perquisizione, pur menzionando la partecipazione sia di <<ufficiali e Agenti della Squadra Mobile>> che del <<Centro Interprovinciale Criminalpol>>, è firmato unicamente dal Sovrintendente Capo di P.S. Michele Santulli e dal maresciallo Salvatore Urso della stessa Criminalpol, mentre non vi figura la firma del dott. De Luca. Deve ritenersi, dunque, che quest’ultimo non partecipò alla perquisizione, e che il suo ricordo di avervi partecipato sia fallace quanto la sua affermazione di avere interpellato Contrada per telefono, la sera stessa del 12 ottobre, mentre si trovava a Roma (è stata accertata, infatti, la presenza a Palermo dell’imputato, partito la mattina successiva con il volo Palermo-Roma delle 8.20). Tale erroneo ricordo trova una plausibile spiegazione in una sua elaborazione postuma; in un appiattimento, cioè, della cronologia degli eventi, dovuto al tempo trascorso ed alla buona fede del teste, inconsapevolmente portato a fare coincidere il momento del 480
  • 481. rinvenimento dei foglietti in possesso del Gambino con quello della loro ostensione (il rapporto a firma Contrada del 21 ottobre 1979) perché legato alla scoperta della loro estrema rilevanza. Per concludere la rassegna delle censure concernenti l’attendibilità del teste Imposimato, viene in considerazione la lettera di elogio dei funzionari Contrada e Vasquez in data 16 luglio 1980, da lui redatta ed inviata al capo della Polizia ed al Direttore Centrale della Criminalpol, riprodotta nel suo contenuto alle pagine 41-42 del Vol. XIV dei Motivi nuovi. In detta missiva, si dà effettivamente atto della proficua attività investigativa svolta da Contrada e dal vice dirigente della Squadra Mobile Vittorio Vasquez << nel corso di complesse e delicate indagini relative alle attività criminose svolte in Roma, Milano, Palermo e negli Stati Uniti da pericolosi elementi appartenenti a crimine organizzato italo - americano, dediti al traffico di stupefacenti, all'esportazione clandestina di valuta e ad attività delittuose collegate. Il dr. Contrada ed il dr. Vasquez hanno raccolto, pur tra le notevoli difficoltà dell'ambiente dominato dalla paura e dalla omertà una serie di precisi elementi comprovanti le attività illecite svolte dalle persone inquisite in Sicilia, i loro collegamenti con i maggiori esponenti di Cosa Nostra (tra cui Giovanni,Rosario e Giuseppe Gambino, Joseph Macaluso, Antonio Caruso e Michele Sindona). Le precise e circostanziate risultanze delle indagini di polizia giudiziaria, apprezzate anche dagli investigatori dell' F.B.I. hanno consentito la emissione da parte di questo Giudice, di 8 mandati di cattura nei confronti di persone implicate in gravissimi delitti in Italia e negli Stati Uniti….>>(tra cui il Gambino). Sul punto, deve farsi rinvio alle considerazioni svolte dal Tribunale sulla scorta delle persuasive spiegazioni offerte dal teste Imposimato, il quale (pagine 1298-1300 della sentenza appellata) <<ha dichiarato che, mentre all’epoca delle indagini delegate alla Polizia Giudiziaria di Palermo aveva 481
  • 482. ritenuto che il dott. Contrada stesse collaborando lealmente, successivamente, a seguito della ricostruzione dei movimenti in Sicilia del Sindona e del Gambino, che avevano per lungo tempo circolato indisturbati in tale città fin dai primi giorni del Settembre 1979, incontrandosi con moltissimi esponenti massoni e mafiosi, si era reso conto che doveva esserci stata “qualche distrazione” da parte della Polizia ed aveva dubitato della lealtà della collaborazione fornitagli (cfr. ff. 28 e ss.- 48 e ss. ud. cit.). Alle esplicite domande rivoltegli in merito alla nota a sua firma, inviata il 16/7/1980 al Capo della Polizia ed al Capo della Criminalpol, di elogio al dott Contrada e al dott. Vasquez per la collaborazione nelle indagini delegate eseguite sulla vicenda Sindona, cui l’imputato ha piu’ volte fatto riferimento nel corso del proprio esame, il teste ha risposto che l’elogio corrispondeva all’idea che in quel momento aveva di una diligente esecuzione delle proprie direttive di indagine da parte del dott. Contrada mentre in seguito aveva avuto occasione di modificare tale convincimento (“ho fatto un elogio perchè, come già ho detto, alla luce delle indagini svolte a quel tempo io non avevo motivo di ritenere che il dott. Contrada non avesse in qualche modo collaborato diligentemente, proprio perchè praticamente tutte le indagini che venivano delegate apparentemente, ripeto qui bisogna parlare di apparenza, erano svolte con diligenza e puntualità...questa lettera si riferisce a questa fase delle indagini”); ha, altresì, aggiunto di ricordare che probabilmente quella lettera di elogio gli era stata addirittura sollecitata dallo stesso dott. Contrada (cfr. dep. Imposimato ff. 54 e 64 ud. 31/3/1995- elogio cit. acquisito in atti all’ud. del 6/5/1994 sottofascicolo n° 8 prod. doc. difesadichiarazioni imputato ud. 22/1171994 e 20/12/1994- L’imputato ha piu’ volte citato anche la lettera inviata in data 8/2/1982 dal G.I. Giovanni Falcone al 482
  • 483. Questore di Palermo, con la quale si esternava il ringraziamento per la collaborazione offerta nelle indagini istruttorie relative al procedimento penale contro Rosario Spatola ed altri dalla Squadra Mobile e dalla Criminalpol di Palermo, segnalando tra gli altri anche il dirigente della Criminalpol dott. Contrada, ma come si avrà modo di illustrare nel prosieguo della trattazione anche tale magistrato, nel corso della sua successiva esperienza professionale, aveva avuto diverse occasioni per modificare il proprio iniziale parere sul funzionario, giungendo a nutrire gravissime riserve sulla correttezza del suo operato- cfr. doc. acquisito all’ud. del 6/5/1994 sottofascicolo n° 9 prod. Difesa)>>. **** I difensori appellanti hanno ritenuto di ravvisare ulteriori, implicite ammissioni del teste in altri due brani della deposizione di Imposimato, riprodotti a pag. 51 del volume XIV dei Motivi nuovi. Il primo consiste nella risposta data dallo stesso Imposimato (pagine 34-35 della trascrizione relativa all’udienza del 31 marzo 1995) alla domanda del Presidente su quali fossero gli elementi a carico del Gambino quando fu emesso il mandato di cattura, risposta così riportata: << "Certamente la lettura del rapporto ci consentì di avere un quadro più chiaro della vicenda, anche perché si seppe che poi Gambino era stato nell'albergo..... in vari alberghi..... che aveva avuto rapporti con varie persone, che era cugino di Rosario Spatola..... che c'erano telefonate etc.....etc....allora a questo punto abbiamo ritenuto di accomunare la posizione di Gambino a quella di Spatola>>. In effetti, stando all’orinale della trascrizione, il tenore della seconda risposta è leggermente diverso, anche se si tratta di differenze 483
  • 484. marginali: << …che insomma c'erano delle telefonate, adesso in particolare significherebbe essere proprio veramente straordinario come memoria; ci accorgemmo attraverso che c'erano dei contatti provati questi numeri di telefono trovati in possesso di Vincenzo Spatola che mi pare che portassero anche a Gambino, allora, a questo punto, abbiamo ritenuto di accomunare la posizione di Gambino a quella di Spatola>>. Ciò che rileva, tuttavia, è che nessuna implicita ammissione emerge dal brano riportato circa la conoscenza, da parte di Imposimato, della presenza del Gambino alla data del 12 ottobre. Parimenti privi del significato di “implicite ammissioni”, ad essi attribuito dai difensori appellanti, sono gli ulteriori brani citati alle pagine 51 e 52 del volume XIV dei Motivi nuovi , e cioè : • la risposta alla domanda <<alla data del 12 ottobre 1979 c'erano elementi per arrestare John Gambino? >>,data nei seguenti termini, non necessariamente indicativi della conoscenza dell’accompagnamento del Gambino <<Se ci fossero stati degli elementi avrei passato gli atti al PM. e l'avremmo arrestato" (pag. 37 trascrizione udienza 31 marzo 1995); • la risposta alla domanda << "Questi documenti sequestrati a John Gambino qui a Palermo (il 12 Ottobre ... ndr), di cui si è parlato, lei li aveva affidati per le indagini alla Squadra Mobile, alla Criminalpol di Palermo? ", risposta che rivela unicamente la disponibilità dei documenti a seguito della trasmissione del 484
  • 485. rapporto del 21 ottobre 1979, e che è : <<"E' chiaro. Tutti quegli atti furono oggetto di accertamenti investigativi da parte della Squadra Mobile, io resistetti alle pressioni dell'investigatore americano che voleva ad ogni costo avere subito questi elementi, dissi che prima bisognava aspettare i risultati dette indagini della Squadra Mobile di Palermo e solo dopo l'esito di queste indagini..... " (pag. 63 trascrizione udienza 31 marzo 1995). Sotto altro profilo, non è decisiva l’obiezione difensiva (pag. 101), secondo cui, dando per veridica la smentita del teste Imposimato, Contrada <<avrebbe dovuto imporre o perlomeno chiedere al dott. Vasquez, al dott. De Luca e ad altri suoi collaboratori che erano a conoscenza dei fatti di non riferire nulla al Giudice o di non lasciar trapelare nulla anche involontariamente, specie in occasione della presenza a Palermo del dott. Imposimato>> . E’ ben possibile, infatti, che l’imputato, referente diretto dello stesso Imposimato per le attività di Polizia Giudiziaria delegate a Palermo, si fosse limitato, come il predetto teste non ha escluso sia avvenuto (<<Il Dott. Contrada mi avrà parlato certamente di tutta la vicenda nel suo insieme>> pag. 82 trascrizione udienza 31 marzo 1995), a menzionare l’accompagnamento e l’identificazione del Gambino come dato di cronaca dell’indagine nel suo complesso, senza descriverne, o sfumandone, il contorno ed il contesto. ***** 485
  • 486. Forviante, ancora, appare l’obiezione della Difesa secondo cui non vi sarebbero stati elementi per adottare un provvedimento di fermo di Polizia Giudiziaria nei confronti del Gambino, gravato da meri sospetti per la sua parentela con Vincenzo Spatola e per la sua presenza a Palermo. Punto decisivo nell’analisi della vicenda è, infatti, come ben evidenziato a pag. 52 del ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all’esito del primo dibattimento di appello, stabilire se e perché Contrada mentì al suo vice dirigente De Luca, sostenendo che il G.I. Imposimato aveva dato disposizioni per il rilascio di John Gambino, e cioè se egli avesse voluto favorire quest’ultimo e l’attuazione dei piani criminosi per i quali egli si trovava in Sicilia. Orbene, posto che il fatto storico del mendacio è stato accertato, deve premettersi che per il delitto di favoreggiamento personale il fermo di Polizia Giudiziaria del Gambino era consentito ai sensi dell’articolo 238 dell’allora vigente codice di procedura penale. Ed, infatti, a mente dell’art. 353 del vecchio codice di rito, esso poteva adottarsi solo per i reati per cui il mandato di cattura era obbligatorio, tra cui non rientrava il favoreggiamento personale, punito con la reclusione sino a quattro anni. Senonchè il Gambino, come risulta dalla nota in data 8.3.1980 n. 90/15818 a firma del dirigente della II divisione della Questura di Palermo (prodotta il 2 settembre 1995), e come confermato in sede di esame dal maresciallo Curcio, in data 20 ottobre 1968 era stato diffidato dal Questore, sicché nei suoi confronti, ai sensi dell’articolo 4 486
  • 487. L.31.5.1965 n.575, avrebbe potuto essere adottato il provvedimento di fermo perché, per il reato di favoreggiamento poteva essere emesso mandato di cattura facoltativo (consentito, ai sensi dell’articolo 254 n.1° del vecchio codice di rito per i delitti non colposi puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni.) In concreto, poi, è lo stesso imputato ad affermare, in sintonia con il teste De Luca, senza soverchie preoccupazioni garantiste, di avere ritenuto assolutamente necessario trattenere il Gambino, anche con una forzatura, con un pretesto. E’contraddittoria, quindi, la sua affermazione secondo cui, alla data del 12 ottobre 1979, non vi sarebbero stati i gravi indizi di colpevolezza necessari per l’adozione della misura, tanto che lo stesso Contrada si è trincerato, in prima istanza, dietro l’inesistente direttiva di rilascio del G.I. Imposimato. ***** Nel rendere dichiarazioni spontanee all’udienza del 31 marzo 1995 Bruno Contrada (pag. 69 della trascrizione) ha affermato :<<Se io volevo favorire John Gambino non lo facevo pedinare per una giornata, non lo facevo bloccare mentre si stava per imbarcare sull'aereo, non lo facevo accompagnare in ufficio, non lo sottoponevo a perquisizione da trovargli quel pezzetto di carta che poi si rivelò importantissimo per le indagini, perchè c'era segnato il numero di volo utilizzato da Sindona. Noi in quel momento non potevamo capire il significato di quei numeri, dopo fu possibile accertare. Potevo fare questo, potevo 487 farlo partire, non vedo il
  • 488. motivo per cui lo dovevo far bloccare perchè fu bloccato per mio ordine specifico, perchè il maresciallo che lo seguiva mi chiese che cosa doveva fare ed io o lo lasciavo partire e non lo avrei più rintracciato o lo facevo bloccare e portare in ufficio. Ed è inconcepibile che non abbia avvertito il Giudice Istruttore che aveva in mano questa inchiesta>> Queste affermazioni, riprese dai difensori appellanti, non trovano, però, adeguato riscontro nelle emergenze processuali. Il maresciallo Curcio, infatti, nel corso del suo esame, assunto all’udienza del 7 febbraio 1995, coerentemente con le risultanze della relazione di servizio a sua firma in data il 12 ottobre 1979, ha riferito di avere autonomamente deciso di recarsi al Motel Agip perché la presenza del Gambino era emersa dalla scheda delle presenze alberghiere, pervenuta alla sezione antimafia della Squadra Mobile e perché il dirigente dr. Crimi era assente. Era , prassi, infatti, in simili casi (il Gambino era un diffidato), che l'Ufficio si attivasse anche in assenza di specifiche esigenze investigative. Soltanto in un secondo momento egli aveva chiesto istruzioni a Contrada, che gli aveva detto <<… di non fermarlo, di vedere……..>>, cioè di proseguire il servizio di osservazione (pagina 38 della trascrizione). Egli, dunque, aveva dato seguito al servizio. Il Gambino, allontanatosi dal Motel Agip intorno alle ore 13.30, si era diretto in taxi verso la borgata Passo di Rigano, dove era salito a bordo di un’altra automobile che aveva preso la strada di Bellolampo. 488
  • 489. Il maresciallo Curcio, che aveva interrotto il servizio di osservazione al primo tornante di quella strada, come si attesta nella relazione del 12 ottobre 1979, in sede di esame ha riferito di avere ivi incontrato Contrada, che lo aveva rassicurato dicendo <<guardi, non si preoccupi, probabilmente sta andando a Torretta a fare il consolato dove c'era il morto dato che si vede che avevano rapporti>>74. Ha soggiunto di essere, quindi, tornato prima in ufficio e poi a casa avendo ultimato il proprio turno di servizio. Anche l’ispettore Calogero Buscemi, sottufficiale della Criminalpol che aveva partecipato al turno pomeridiano di controllo del Gambino, già avviato dal personale della Squadra Mobile, nel corso del suo esame ha fornito una versione dei fatti dissonante da quella dell’imputato. Ed invero, mentre Contrada ha affermato di avere dato, sul momento, specifiche disposizioni di fermare Gambino in quanto questi si stava allontanando dall'albergo, il teste Buscemi (l’unico, si è detto, oltre al maresciallo Curcio, a conservare ricordi sufficientemente precisi) ha dichiarato di avere ottemperato a quelle che erano le iniziali disposizioni ricevute, e cioè di accompagnare in ufficio lo stesso Gambino nel momento in cui avesse lasciato l’albergo e pagato il conto (cfr. pagine 141 e ss. trascrizione udienza 20/1/1995). Peraltro, il medesimo teste non è stato in grado di ricondurre con certezza siffatte, iniziali disposizioni ad un ordine di Contrada. 74 Nel rendere le proprie dichiarazioni la sera del 12 ottobre 1979 al dott. De Luca John Gambino precisò di essersi recato per una visita di lutto a Torretta a seguito della morte di Rosario Gambino, padre del cognato Erasmo Gambino, unitamente all’omonimo cugino Rosario Gambino. 489
  • 490. In un primo tempo, infatti, ha riferito di non ricordare se ad impartirgliele fosse stato <<il dottore Contrada o il maresciallo che... quello più anziano diciamo che c'era in ufficio>> (pag. 151 della trascrizione). Nel prosieguo dell’esame il teste è tornato su questo punto, senza fornire ulteriori precisazioni (pag. 178 della trascrizione ) <<AVV. SBACCHI - Mi scusi, per una chiarezza su questo punto. Intanto chi diede l'ordine di portare Gambino in ufficio? BUSCEMI - A me quando mi hanno mandato di servizio, quando mi hanno comandato di servizio, mi hanno detto che all'atto in cui saldasse il conto, si doveva soltanto accompagnare in ufficio>>75. Nessuna certezza, infine, è stata offerta dalle dichiarazioni rese dagli altri testimoni, sottufficiali della Criminalpol. Segnatamente, il maresciallo Calogero Salamone (incorso, a parte la erronea datazione dell’episodio, in svariate incongruenze, evidenziate nella sentenza appellata) ha indicato nel giudice Imposimato colui che avrebbe dato l’ordine di accompagnamento (pag. 136 trascrizione udienza 7/2/95), ma l’accompagnamento negli uffici di Polizia ai sensi dell’articolo 157 T.U.L.P.S. , non è ordinato dal magistrato. L’Ispettore Michele Santulli si è limitato a riferire << ricevettimo l’ordine di andarlo a prendere al motel Agip >> (pag. 68 trascrizione - 75 Non possono essere condivisi i dubbi del Procuratore Generale in ordine alla attendibilità del Buscemi, correlati alla circostanza che lo stesso aveva affermato di avere bloccato il Gambino avendogli sentito dire alla cassiera del Motel Agip, verso le 19,15 del 12 ottobre 1979, di volere pagare in dollari ed avendolo visto pagare tale conto, che però dalla fattura in atti risulta saldato il 13/10/79. La testimonianza del Buscemi, infatti, trova riscontro nel verbale di perquisizione sulla persona e sui bagagli (“una valigia di grosse dimensioni ed una valigetta tipo 24 ore”) che il Gambino, dunque, aveva già preparato e portato con sé.. L’unica plausibile spiegazione che ne deriva, dunque - dal momento che il conto risulta saldato il 13 ottobre (la fattura è meccanizzata) e le emergenze processuali militano nel senso che egli non trascorse in Questura la notte tra il 12 ed il 13 - è che lo stesso Gambino chiese e pagò il conto sulla base dei conteggi effettuati dalla reception del Motel Agip, e però,avendo avuto intimato dall’Ispettore Buscemi di accompagnarlo in Questura, lasciò aperto il suo conto, tenendo per sé la stanza, che nella tarda serata tornò concretamente ad occupare. La fattura delle prestazioni alberghiere, invece, venne stampata ed emessa al momento del check out, e cioè il 13 ottobre. 490
  • 491. udienza 14 febbraio 1995). Tuttavia, l’inaffidabilità del suo ricordo emerge dal fatto che egli, pur essendo stato uno dei due firmatari del verbale di perquisizione sul Gambino delle 19,50 unitamente al maresciallo Urso non si è nemmeno ricordato di avere effettuato la perquisizione stessa: << gli atti furono fatti dai colleghi….. il mio compito fu solo di prenderlo e portarlo in ufficio>> (ibidem, pag. 69). Il teste, comunque, dopo avere affermato che l’ordine era stato dato <<dall’allora dirigente della Criminalpol>>, del quale non è stato in grado di ricordare il nome (ibidem, pag. 68), ha successivamente riferito che a lui l’ordine l’aveva dato <<Urso, dirigente di sezione>> (pag. 79), confermando con un <<si>> questa attribuzione di paternità alla successiva domanda del Pubblico Ministero : << Quindi il maresciallo Urso disse : rechiamoci……>> (ibidem, pag. 79). Il teste Urso, dal canto suo, nulla ha saputo dire su questa specifica circostanza. A fronte di un quadro probatorio gravido di elementi indizianti, anche ad ammettere che le disposizioni di accompagnare il Gambino fossero state date dall’imputato - e non dal vice dirigente della Squadra Mobile De Luca, che ha dichiarato di avere disposto personalmente l’accompagnamento e che, su questo punto, non è stato smentito dalle emergenze processuali - resta il fatto che l’imputato si trovò a gestire un rintraccio del tutto casuale. Ora, Contrada - la cui capacità dissimulatrice è stata riconosciuta dal Tribunale anche con riguardo a questo episodio (pag. 1370 della sentenza appellata) - non poteva, una volta iniziato un servizio di osservazione, dare ordine di lasciare andare indisturbato il Gambino, così manifestando all’esterno di averlo favorito. Né può dirsi che il Tribunale sia incorso in una petizione di principio, e cioè sia partito dal presupposto della collusione di Contrada per inferirne la condotta di agevolazione in esame. Molteplici, infatti, sono gli elementi indizianti la consapevolezza, da parte dell’imputato, di agevolare la fuga di un mafioso nel momento in cui il sodalizio ne reclamava la partecipazione ad una operazione delicata e complessa (nella specie, il simulato sequestro di Michele 491
  • 492. Sindona). In primo luogo, il mendacio dei confronti del suo vice, De Luca, cui Contrada riferì di avere ricevuto dal G.I. Imposimato la direttiva di rilasciare John Gambino. Nella sentenza assolutoria resa il 4 maggio 2001 all’esito del primo dibattimento di appello, esso è stato spiegato come “un disinvolto espediente” per porre fine alle “perplessità” del dottor De Luca (pag. 74). L’imputato, tuttavia, ha negato radicalmente di avere mentito al suo vice, e, a fortiori, di averlo fatto per vincerne le perplessità, tanto più che la sua posizione gerarchica rendeva del tutto superfluo un simile espediente. Tale, non veritiera, negazione, va collegata, sempre in chiave indiziaria alla appropriazione - sparizione dei foglietti di fatto sequestrati al Gambino il 12 ottobre 1979 (allegati al rapporto del 21 ottobre soltanto dopo che questi si era involato ed in coincidenza con il sequestro dello scritto di Rosario Spatola, anonimo nelle intenzioni, rinvenuto a seguito della perquisizione carceraria del 20 ottobre). Ulteriori elementi indizianti sono offerti dalla tecnica di redazione e dal contenuto del rapporto del 21 settembre 1979. Come osservato, infatti, dal Procuratore Generale nella già citata memoria depositata il 24 ottobre 2000, in detto rapporto si dà atto che il Gambino «dal 6 al 19 settembre 1979 aveva alloggiato nella camera 404 di Villa Igiea». Ora, al momento del suo arresto presso lo studio dell’avv. Guzzi, 492
  • 493. Vincenzo Spatola venne trovato in possesso di un foglietto con annotate le cifre 404-54374476.Tuttavia, le suddette indicazioni circa la camera occupata da John Gambino all’hotel Villa Igiea non sono in alcun modo poste in relazione con tali cifre, rispettivamente indicanti la stanza prenotata per il Gambino (la 404) ed il numero telefonico di quell’albergo (parimenti indicato nel rapporto del 21 ottobre), cosa che, invece, sarebbe stato logico pretendere e presumere. Come rilevato, infatti, dal Procuratore Generale, l’undici ottobre 1979 Il G. I. Imposimato ricevette per la formale istruzione il processo per l’arresto di Vincenzo Spatola (pag. 19 trascrizione udienza 31 marzo 1995); lo stesso giorno 11 lo interrogò (ibidem, pag. 13); subito dopo (pag. 13), anzi esattamente il giorno 12 (pag. 20), diede incarico a Contrada di svolgere indagini istruttorie (pag. 13), in particolare di approfondire le indagini sui numeri di telefono trovati in possesso dello stesso Vincenzo Spatola (pag. 29). Orbene, il dott. Vasquez, inviato a Roma per seguire le indagini, era rientrato prima del 21 ottobre 1979, come si desume dalle dichiarazioni dello stesso imputato (<<..feci fare una perquisizione nella cella di Spatola, e a questo provvide il dott. Vasquez nel frattempo rientrato da Roma, gli dissi di andare al carcere dell’Ucciardone e di perquisire e la perquisizione ebbe un effetto ed un risultato di notevolissimo interesse per la soluzione del caso>>, cfr. pagine 68 e ss. trascrizione udienza 16/12/1994). 76 Se ne dà atto a pag. 243 della citata sentenza della Corte di Assise di Milano del 18 marzo 1986, irrevocabile il 25 febbraio 1988. 493
  • 494. Lo stesso Vasquez, dunque, doveva necessariamente avere riferito su quanto in possesso di Vincenzo Spatola, mentre nel rapporto la relazione tra i numeri telefonici non è,come si è visto, in alcun modo posta in evidenza, << come se si trattasse di indagini (quelle su Spatola e quelle su Gambino) svolte su canali paralleli ma non comunicanti, si che il lettore del rapporto non ne coglie le connessioni>> (pag. 15 della citata memoria del Procuratore Generale). Nel medesimo rapporto, inoltre nulla si dice circa il contenuto del manoscritto rinvenuto in possesso di Rosario Spatola, nel quale si faceva riferimento ad una partenza di Sindona da Francoforte e che, altrimenti, avrebbe dovuto essere necessariamente posto in connessione con il foglietto in possesso del Gambino, nel quale si menzionava la tratta Francoforte – New York. Ulteriori elementi indizianti la consapevolezza di Contrada di favorire John Gambino e la macchina organizzativa di cui questi costituì un prezioso ingranaggio si traggono, ad avviso di questa Corte, dalla tecnica di stesura e dal contenuto della bozza di rapporto di denuncia che l’imputato consegnò il 24 aprile 1980 al Questore Immordino, della quale si dirà più diffusamente nel capitolo dedicato all’operazione di Polizia nota come “blitz del 5 maggio 1980”. Per quanto qui interessa, va rilevato che - sebbene, ormai, fosse stato accertato grazie ai rilievi dattiloscopici dell’F.B.I., che Sindona era rientrato a New York sotto il falso nome di Buonamico (se né dà conto nella sentenza istruttoria di incompetenza per territorio emessa il 26 494
  • 495. maggio 1980 dal giudice istruttore Imposimato all’esito di indagini cui l’imputato aveva preso parte - a foglio 35° di detta bozza il Gambino è menzionato senza ulteriori specificazioni tra i soggetti colpiti dal mandato di cattura del G.I. di Roma Imposimato del 30 marzo 1979; a foglio 39°, è citato come ospite, unitamente alla cittadina americana Mixie Ritz, di una stanza prenotata da Rosario Spatola all’Hotel Villa Igiea da 6 al 19 settembre 1979; a foglio 40°, infine, dopo un cenno ai rapporti di amicizia tra il medico Giuseppe Miceli Crimi e la famiglia Sindona, si dice che lo stesso Miceli Crimi <<è amico di John Gambino ed era con Gambino a Palermo nel settembre 1979>> . In sostanza, la figura del Gambino è posta in relazione unicamente, ed con un cenno assai fugace, a quella del medico Giuseppe Miceli Crimi ma non lo è in alcun modo con quella di Vincenzo Spatola, né, a fortiori, si operano collegamenti di sorta tra Vincenzo Spatola e Sindona, o tra John Gambino e Sindona, nonostante le già evidenziate acquisizioni circa il contenuto dell’appunto rivenuto addosso a Vincenzo Spatola. Lo stesso imputato aveva affermato, a foglio 36° della bozza, <<che sulla scorta delle indagini sinora svolte e in U.S.A. e in Italia, esistono molteplici e validi motivi per ritenere che: a) il sequestro Sindona sia stato simulato, manovrato ed utilizzato per una complicata ed efficiente attività ricattatoria nei confronti di personalità del mondo politico-economico- finanziario; b) l’azione sia stata concordata, predisposta, organizzata ed eseguita a mezzo del crimine organizzato siculo-americano ed in particolare 495
  • 496. dal gruppo di mafia costituito, in parte, dagli individui trattati in questa sede>>. In altri termini, la circostanza che, nel corpo della bozza di rapporto non si faccia alcuna menzione della presenza, degli spostamenti e dunque del ruolo di fiancheggiatore del Gambino a Palermo alla data del 12 ottobre 1979 - menzione che non vi sarebbe stata alcuna ragione di omettere per ricostruire il reato associativo di cui l’imputato si stava occupando - riveste valenza indiziante del fatto che lo stesso Contrada abbia voluto oscurare questo aspetto della vicenda Sindona, e cioè che, a quella data, egli fosse stato consapevole delle ragioni della presenza del Gambino in Sicilia ed avesse consentito al suo rilascio. D’altra parte, la ricostruzione degli elementi indiziari che caratterizzano la vicenda relativa all’allontanamento di John Gambino ha condotto il Tribunale, a conclusione del paragrafo ad essa dedicato, a volgere lo sguardo verso altri episodi ed altri comportamenti dell’imputato che si collocano nel medesimo torno di tempo e trovano addentellato nell’ipotesi accusatoria di una condotta di agevolazione della macchina organizzativa, frutto di un intreccio di interessi mafiosi e massonici, che consentì il finto sequestro e l’espatrio clandestino di Michele Sindona. Si è già osservato, trattando delle censure relative alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Rosario Spatola, come siano rimaste oscure le ragioni dei rapporti tra l’imputato e l’avv. Salvatore Bellassai, capo gruppo della P2 per la Sicilia, cioè colui che presentò a Giuseppe Miceli Crimi (medico e feritore di Sindona durante il finto sequestro) 496
  • 497. il massone Gaetano Piazza, il quale ospitò lo stesso Sindona a Caltanissetta la notte tra il 15 ed il 16 agosto 1979 e poi lo accompagnò a Palermo77. Il Bellassai, si ricorderà,aveva affermato di avere mai incontrato Contrada soltanto una volta, in occasione del presunto attentato da lui patito il 22 gennaio 1978 quando ricopriva l’incarico di Commissario di governo degli Ospedali Riuniti di Ragusa, ed aveva esclusi di essersi mai recato presso il suo ufficio. Altrettanto aveva fatto Bruno Contrada. E però, risulta per tabulas l’annotazione sull’agenda dell’imputato, in data 3/9/1979: <<avv. Bellassai - Genna Giovanni - qui ore 10>>, annotazione che ricade nel periodo del simulato sequestro di Michele Sindona e della quale non è stata data alcuna spiegazione. Si è parimenti, osservato, sempre a proposito delle dichiarazioni di Rosario Spatola - ben lungi dall’essere il parto di un delirio propalatorio - che la criticità del periodo in cui ricade questa annotazione non può essere disgiunta dal significato indiziante di altri episodi che ricadono in quel medesimo periodo,e cioè: • la subitanea stesura del rapporto del 7 agosto 1979, spontaneamente redatto e da nessuno richiesto, con cui l’imputato stroncò le notizie apparse sulla stampa quello stesso 77 Tanto risulta da pag. 260 della sentenza della Corte di Assise di Milano in data 18 marzo 1986 resa nei confronti di Michele Sindona ed altri 25 imputati e da pag. 380 della sentenza resa dal Tribunale di Palermo il 9 luglio 1997 nei confronti di Mandalari Giuseppe, imputato del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, irrevocabile il 7 aprile 1999, prodotta nel primo dibattimento di appello all’udienza del 24 marzo 2000. 497
  • 498. giorno circa un incontro tra il dirigente della Squadra Mobile Boris Giuliano e l’avvocato Giorgio Ambrosoli, commissario liquidatore della Banca Privata Italiana di Michele Sindona, che avrebbe potuto far collegare i due omicidi tra di loro; • la divulgazione della notizia della convocazione - così, di fatto, vanificata - dell’avv. Melzi e del maresciallo Gotelli, convocazione voluta dal magistrato inquirente dott. Vincenzo Geraci a dispetto del predetto rapporto del 7 agosto 1979 per chiarire la fondatezza delle voci relative all’incontro GiulianoAmbrosoli. Per la ricostruzione e l’approfondimento di tali vicende si rinvia al capitolo intitolato << La condotta tenuta dall’imputato in relazione alla notizia dell’incontro tra Boris Giuliano e Giorgio Ambrosoli>>. Giova, tuttavia, anticipare che il teste Emanuele Giuliano ha dichiarato in dibattimento di avere appreso da un articolo sulla stampa, non molto tempo dopo l’omicidio del fratello Boris Giuliano (lo stesso anno o quello successivo), che questi aveva ricevuto una comunicazione dall’F.B.I. con la quale gli investigatori americani lo “mettevano in guardia sul fatto che Sindona, essendo legato alla famiglia mafiosa di New York dei Gambino era anche legato alle famiglie mafiose palermitane degli Spatola dei Bontate e degli Inzerillo. Il teste ha soggiunto di essersi rivolto all’odierno imputato, il quale gli aveva personalmente confermato che questa comunicazione dell’F.B.I c’era stata (cfr. pagine 119 e 120 trascrizione ud. 10/6/1994). La circostanza che Contrada avesse saputo di un possibile collegamento affaristico di Sindona con i Gambino - non è realisticamente pensabile, per la sua posizione apicale, per i suoi rapporti con Boris Giuliano, per l’importanza dell’episodio, che dell’avvertimento dell’F.B.I. allo stesso Giuliano egli fosse rimasto all’oscuro fino al 12 ottobre 1979 - si aggiunge a quelle dianzi evidenziate, connotando di un forte valore sintomatico l’agevolazione della fuga di John Gambino. 498
  • 499. 499
  • 500. CAPITOLO XVII La condotta tenuta dall’imputato in relazione alla notizia dell’incontro tra Boris Giuliano e Giorgio Ambrosoli. Il Tribunale rilevava che due testi, fonti del tutto autonome tra loro, avevano concordemente riferito di un incontro tra Boris Giuliano, dirigente della Squadra Mobile di Palermo, e Giorgio Ambrosoli, commissario liquidatore della Banca Privata Italiana, in epoca antecedente e prossima all’omicidio di quest’ultimo: Charles Tripodi, già agente della D.E.A., collega ed amico di Boris Giuliano, ed Orlando Gotelli, già sottufficiale della Guardia di Finanza e stretto collaboratore di Giorgio Ambrosoli. Charles Tripodi aveva dichiarato di essere stato inviato in Sicilia nel Settembre del 1978 per collaborare con Boris Giuliano nelle indagini congiunte finalizzate alla localizzazione delle raffinerie di eroina ed approvvigionamento, all’individuazione mediante il delle tentativo fonti di di infiltrarsi all’interno di alcuni gruppi mafiosi, sospettati di essere coinvolti nel traffico di droga. Soltanto Giuliano e pochi altri funzionari, che avevano partecipato ad alcune riunioni nell’ambito delle Forze di Polizia (tra questi il teste aveva citato D’Antone, De Luca, Vasquez e Contrada) conoscevano la sua vera identità (cfr. pagine 105 e ss.- 153 e ss. trascrizione udienza 12 luglio 1994). Tra l’ottobre ed il novembre del 1978, dopo alcuni preliminari 500
  • 501. contatti con esponenti di “Cosa Nostra”, improvvisamente interrottisi (il teste aveva fatto riferimento a contatti avuti con il capomafia Gaetano Badalamenti), Giuliano gli aveva detto che la sua identità di agente della D.E.A. era stata scoperta attraverso una notizia che riteneva provenire “dall’interno”, e cioè dagli ambienti della Questura di Palermo, che aveva compromesso l’operazione. Quando già la sua identità era stata scoperta, lo stesso Giuliano aveva avuto modo di esternargli i sospetti che nutriva nei confronti dell’odierno imputato. Segnatamente, una mattina, tra il dicembre del 1978 ed il gennaio del 1979, si era dimostrato contrariato del fatto che egli si fosse recato nell’ufficio di Bruno Contrada, che lo aveva invitato a vedere una collezione di armi antiche detenuta nella sua stanza. Giuliano, in tale frangente, aveva manifestato il proprio disappunto per l'eventualità che l’imputato avesse potuto essere messo a conoscenza di alcuni particolari dell’operazione in corso e, richiesto di spiegare il motivo delle sue preoccupazioni, gli aveva risposto che non si fidava di Contrada, raccomandandogli esplicitamente non fare menzione con lui delle attività investigative in corso. I sospetti in ordine alla presenza di una “talpa” nell’ambito della Polizia di Palermo erano stati aggravati dall’inspiegabile insuccesso di altri due tentativi posti in essere per contattare i gruppi mafiosi per il tramite di agenti-informatori, in relazione 501
  • 502. ad acquisti di eroina. Nel maggio del 1979 esso teste, avendo ricevuto diverse minacce telefoniche, era stato costretto a lasciare la Sicilia, ma aveva continuato a collaborare da Roma con la Polizia di Palermo fino a quando, nel giugno dello stesso anno, aveva fatto rientro negli Stati Uniti. Il Tripodi aveva soggiunto che, rientrato in patria, aveva mantenuto contatti telefonici con Giuliano. Nel corso di una di tali conversazioni, cinque, sei giorni dopo l’omicidio dell’avv.to Giorgio Ambrosoli, Giuliano gli aveva detto <<che, due giorni prima dell’omicidio, l’Ambrosoli con il egli quale aveva si incontrato erano personalmente scambiati importanti informazioni sui canali di riciclaggio>> (pag. 138 e seguenti trascrizione udienza 12 luglio 1994). L’assiduità di rapporti di natura professionale e personale intrattenuti nell’ultimo periodo della sua vita da Boris Giuliano con l’agente della D.E.A. Charles Tripodi, oltre che da vari testi della Difesa, stretti collaboratori ed amici dell’imputato (Ignazio D’Antone, Salvatore Nalbone, Vincenzo Boncoraglio) e dallo stesso Contrada (pagine 1330-1333 della sentenza appellata), era stata confermata anche dalla teste Ines Maria Leotta, vedova Giuliano. Quest’ultima aveva riferito che, proprio a causa dell’intenso rapporto che il marito aveva avuto con l’agente statunitense, aveva ritenuto che il Tripodi potesse essere a conoscenza di 502
  • 503. qualche notizia utile alle indagini relative al suo omicidio. Nel corso, quindi, di un colloquio telefonico, avuto con lui subito dopo la morte di Boris Giuliano, lo aveva sollecitato ad una più intensa collaborazione con le autorità inquirenti italiane, ma Tripodi le aveva risposto che <<l’Italia non era il suo paese e non si poteva chiedergli di morire per un paese che non era il suo>> . Successivamente, avendo avuto modo di conoscere il contenuto di un’intervista rilasciata in Italia dall’investigatore statunitense, nel corso della quale egli aveva elogiato l’operato di Giuliano nelle indagini condotte insieme a lui a Palermo, attribuendogli anche il merito di avergli salvato la vita, essa teste aveva ritenuto che i tempi fossero mutati e che Tripodi potesse avere maturato il convincimento di collaborare in modo più completo con l’Autorità Giudiziaria italiana. Aveva deciso, pertanto, di rassegnare in una lettera, inviata in data 19 maggio 1993 al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, le sue considerazioni sulla telefonata avuta con lo stesso Tripodi subito dopo l’omicidio del marito. Il Tribunale osservava che la testimonianza resa dal Tripodi, ritenuta pienamente attendibile, aveva ricevuto significativa conferma - con particolare riferimento all’incontro avvenuto tra Ambrosoli e Giuliano - in altre risultanze processuali, ed in particolare nella testimonianza resa da Orlando Gotelli. Quest'ultimo, maresciallo della Guardia di Finanza, componente 503
  • 504. del gruppo di lavoro incaricato di esaminare la documentazione relativa alla liquidazione coatta della Banca Privata Italiana di Sindona, nel corso del proprio esame aveva dichiarato di avere avuto occasione di vedere Boris Giuliano mentre parlava con lo stesso Ambrosoli, nel suo studio, pochi giorni prima dell’omicidio di questi, perpetrato il 12 luglio 1979. In ordine alla collocazione cronologica dell’episodio il teste aveva ricordato, altresì, con precisione, che in quel giorno il suo collega che dirigeva il gruppo di lavoro della G.di F., il m.llo Novembre, era in ferie. Segnatamente, intorno alle h. 12,00, egli stava per entrare nello studio per fare firmare ad Ambrosoli il verbale di riapposizione dei sigilli, che quotidianamente veniva compilato dopo la consultazione da parte dei finanzieri della documentazione in sequestro. La segretaria aveva cercato di impedirglielo dicendogli che l’avvocato aveva un incontro riservato, probabilmente con alcuni suoi colleghi. Pensando che si trattasse di un poliziotto ovvero di un carabiniere, aveva deciso di entrare comunque e, passando dietro il tavolo dove era seduto Ambrosoli, aveva potuto osservare il soggetto che gli stava di fronte, che successivamente, attraverso le fotografie pubblicate sui giornali, aveva con certezza riconosciuto in Boris Giuliano. Si era fermato solo il tempo della firma e non aveva assistito ad alcun colloquio tra i due, uscendo subito dopo dall’ufficio. 504
  • 505. Il teste aveva riferito, sulla base di una sua ricostruzione postuma, che in altra occasione precedente, che non era stato in grado collocare nel tempo, aveva avuto modo di vedere Giuliano nel corridoio antistante l’ufficio di Ambrosoli. In tale percorso mnemonico egli si era avvalso di un’annotazione contenuta nell’ agenda personale degli appuntamenti dell’avv.to Ambrosoli contenente, alla data dell’11/4/1979, una sigla “G.B.” che aveva ritenuto ricollegabile alle iniziali di Boris Giuliano (cfr. ff. 6 e ss. trascrizione udienza 14 giugno 1994). Lo stesso Gotelli aveva soggiunto che, a seguito di un’intervista rilasciata al “Corriere della Sera“il 29 Luglio 1979 dall’avv.to Melzi (legale dei piccoli azionisti creditori nel procedimento a carico di Sindona per bancarotta fraudolenta, n.d.r.), vi era stato molto clamore sulla stampa, che lo aveva indicato come unico testimone oculare di un incontro tra due uomini uccisi nel giro di pochi giorni. Allontanatosi dalla città per un periodo di ferie, aveva appreso, attraverso notizie trasmesse dalla radio, di essere stato convocato presso la Procura di Palermo per essere sentito sulla questione. Aveva riferito, quindi, di essere stato interrogato il 17 Agosto dal sostituto procuratore della Repubblica dott. Geraci, circostanza nella quale era stato parzialmente reticente a causa della notevole apprensione provocata in lui dall’eccessiva pubblicità che era stata data alla questione sui mezzi di informazione. Solo nel 1989, quando era stato pubblicato un altro articolo 505
  • 506. dell’avv. Melzi, che lo aveva criticato per la sua reticenza, aveva deciso di scrivere un memoriale sull’accaduto al dott. Giovanni Falcone, che nel 1990 lo aveva convocato. A lui aveva riferito quanto dichiarato nel presente processo in merito all’incontro tra Ambrosoli e Giuliano cui aveva assistito. Il Tribunale, poi, rassegnava le dichiarazioni del teste Giuseppe Melzi. Quest’ultimo aveva confermato che il maresciallo Gotelli, all’epoca da lui ritenuto fonte attendibile, gli aveva riferito dell’incontro tra Boris Giuliano e l’avv.to Ambrosoli avvenuto pochi giorni prima dell’omicidio di quest’ultimo. Il teste Melzi aveva dichiarato di avere appreso anch’egli da notiziari radio, mentre era in ferie nei primi di Agosto del 1979, di essere stato convocato dalla Procura di Palermo, e di essersi messo in contatto con gli uffici della Polizia palermitana per concordare le modalità della sua audizione da parte del magistrato incaricato delle indagini sull’omicidio Giuliano. Nel corso di un colloquio preordinato a questo scopo, aveva riferito proprio a Contrada che la sua fonte era il maresciallo Gotelli. Aveva raccomandato al suo interlocutore la massima riservatezza su tale audizione e però, la mattina seguente, arrivando all’aeroporto di Palermo, aveva trovato ad attenderlo uno stuolo di giornalisti già informati di tutto e se ne era meravigliato molto, tanto che se ne era lamentato anche con il sostituto procuratore della Repubblica dott. Geraci. 506
  • 507. Il teste, inoltre, aveva dichiarato di avere subito detto al magistrato che la fonte delle sue notizie era il maresciallo Gotelli; di avere appreso dallo stesso magistrato che questi, già escusso prima di lui, aveva ritrattato la notizia dell’incontro; di avere, quindi, ridimensionato anch’egli la notizia in suo possesso, prospettandola come frutto di un possibile equivoco. Evidenziate le ragioni a sostegno del giudizio di attendibilità del Gotelli ed a confutazione delle critiche di protagonismo nei suoi riguardi, il Tribunale attribuiva particolare rilievo probatorio al rapporto a firma dell’imputato in data 7 agosto 1979. Osservava che, quello stesso giorno, alcuni giornali (nella prima pagina del rapporto, prodotto all’udienza dell’undici novembre 1994, si fa menzione dei quotidiani “Giornale di Sicilia”, “L’Ora” e “Il Diario”) avevano divulgato la notizia dell’incontro tra Giuliano ed Ambrosoli e ne avevano indicato le fonti nelle persone del legale Melzi e di un sottufficiale della Guardia di Finanza che, seppure non generalizzato, veniva indicato come testimone oculare. Ciononostante, l'imputato aveva riferito all’Autorità Giudiziaria, con affermazione assolutamente categorica, di essere in grado di escludere il verificarsi dell’incontro stesso, ed altresì ogni ipotesi di collegamento tra le indagini svolte da Giuliano e l’affare Sindona. In particolare, nella seconda ed ultima pagina di quel lapidario rapporto, Contrada aveva riferito quanto segue sulle riportate notizie di stampa: 507
  • 508. <<In merito si afferma: - che il dott. Giuliano non ha svolto indagini di alcun genere in relazione all’affare Sindona; - che non si è recato a Milano nè per motivi di ufficio nè per motivi personali; - che non si è incontrato con l’avv.to Ambrosoli, peraltro da lui non conosciuto>> (pag. 1360 della sentenza di primo grado). Egli, in tal modo, secondo la valutazione del Tribunale, aveva consapevolmente neutralizzato sul nascere ogni spunto investigativo che avrebbe potuto indirizzare le indagini verso un possibile legame tra gli omicidi Giuliano ed Ambrosoli. Tale grave comportamento, posto in essere in assoluta sintonia con la successiva agevolazione dell’allontanamento dall’Italia di John Gambino e con le altre emergenze processuali acquisite, ne evidenziava ulteriormente il ruolo svolto per conto di “Cosa Nostra” avvalendosi dei propri incarichi istituzionali con grande abilità dissimulatrice (pagine 1369-1370 della sentenza appellata). ****** Le censure concernenti le valutazioni del Tribunale sulla vicenda dell’incontro Giuliano - Ambrosoli sono state articolate nel volume VII capitolo VI dell’Atto di Impugnazione (pagine 1-183). Il taglio delle argomentazioni difensive, peraltro è parzialmente eccentrico rispetto al thema decidendum, che è la valutazione della condotta tenuta dall’imputato in relazione alla notizia di tale incontro, e cioè il giudizio sul senso e le finalità del rapporto-lampo del 7 agosto 1979 a firma Contrada, sulla ampia divulgazione mediatica del coinvolgimento dell’avv. Melzi e del maresciallo Gotelli, sulla massiccia presenza di giornalisti in occasione dell’arrivo a Palermo dello stesso Avv. Melzi. Per queste ragioni, premesso che la parte prima dell’elaborato difensivo (pagine da 1 a 110) è dedicata al rapporto tra Contrada e Giuliano e la seconda (pagine da 110 a 183) all’incontro tra Giuliano ed Ambrosoli, incontro la cui effettiva verificazione è stata vivamente contestata, esigenze di chiarezza sistematica 508
  • 509. impongono di: • muovere dall’ipotesi che tale incontro possa non esservi mai stato, valutando anche in questo caso le condotte di Contrada; • verificare,ai fini della prova di tale incontro, l’attendibilità delle fonti valorizzate dal Tribunale (con le conseguenti ricadute sul tema dei sospetti nutriti da Giuliano, nell’ultimo periodo della sua vita nei riguardi di Contrada). Orbene, nella Memoria depositata nel primo dibattimento di appello il 3 novembre 2000 il Procuratore Generale ha osservato (pagine 12 e segg.) che alla data del 7 agosto 1979 si sapeva che: • Boris Giuliano aveva presentato il 3 maggio 1979 un rapporto a carico di Savoca + 13, imputati di traffico di stupefacenti tra Italia e Stati Unit d’America, ed a queste indagini aveva partecipato la D.E.A. in persona di Tripodi; • lo stesso Giuliano aveva presentato il 7 maggio 1979 il rapporto intitolato “Accertamenti su attività illecite condotte dal crimine organizzato in Italia e negli USA con pagamenti attraverso operazioni bancarie”, cui era interessata la D.E.A. (ne fanno menzione anche i difensori appellanti, alla pagina 148 del volume VII° capitolo VI dell’Atto di impugnazione); • tali indagini avevano per oggetto i fratelli Gambino (parenti del capo – mafia americano Charles Gambino), mafiosi siculo americani, cui era collegato il gruppo, anch’esso siculo americano, di Salvatore Sollena da Cinisi, collegamento evocato dallo stesso Contrada nel rapporto in data 21/10/79 riguardante accertamenti su John Gambino; • Boris Giuliano stava svolgendo ulteriori indagini sul riciclaggio a seguito dell’omicidio, avvenuto nel 1978, del boss mafioso Di Cristina, sul cui cadavere erano stati ritrovati degli assegni (vicenda cui l’imputato ha fatto cenno nel corso del suo esame, cfr. pag. 99 trascrizione udienza 22 novembre 1994). Deve, inoltre, ritenersi provato che Contrada sapesse che Giuliano si interessava di Sindona. Il Tribunale, a questo riguardo, ha valorizzato due specifiche emergenze processuali. La prima è stata offerta dalla testimonianza “altamente significativa ed assolutamente attendibile” (pag. 1361 della sentenza appellata) del prof. Emanuele Giuliano, fratello di Boris Giuliano, citato anche dalla difesa. Segnatamente, il teste ha dichiarato che, non molto tempo dopo l’omicidio del fratello (lo stesso anno o quello successivo), aveva appreso da un articolo apparso sulla stampa che Boris Giuliano si era interessato al caso Sindona, in quanto aveva ricevuto una comunicazione dall’F.B.I. con la quale gli investigatori americani lo “mettevano in guardia sul fatto che Sindona, essendo legato alla famiglia mafiosa di New York dei Gambino era anche legato alle famiglie mafiose palermitane degli Spatola dei Bontate e degli Inzerillo”. Il prof. Giuliano ha soggiunto di essersi rivolto all’odierno imputato, il quale gli 509
  • 510. aveva personalmente confermato che questa comunicazione dell’F.B.I c’era stata (cfr. pagine 119 e 120 trascrizione ud. 10/6/1994). Tale risultanza si pone in contrasto con l’affermazione, ribadita in dibattimento da Contrada, di potere categoricamente escludere che, alla data dell’omicidio Ambrosoli, Boris Giuliano avesse potuto svolgere indagini di alcun genere su Sindona, indagini in quel periodo già avviate dagli inquirenti americani e dall’Autorità Giudiziaria di Milano, e, solo a seguito dell’arresto a Roma di Vincenzo Spatola, anche da quella romana, che aveva investito, a sua volta, la Polizia Giudiziaria di Palermo (cfr. pagine 44 e ss. 52 e ss. trascrizione udienza 11/11/1994). Altra emergenza processuale valorizzata in prime cure, parimenti offerta dalla testimonianza del prof. Emanuele Giuliano, riguarda la telefonata con la quale un giornalista aveva chiesto a Boris Giuliano se avesse avuto contatti con Ambrosoli o se si fosse occupato dell’omicidio di Ambrosoli; telefonata della quale lo stesso Contrada doveva necessariamente essere al corrente. Come ricordato, infatti, dal Tribunale (pagine 1362-1363 della sentenza appellata) <<la notizia relativa ad un collegamento tra Giuliano e l’avv.to Ambrosoli per le questioni affrontate, contestualmente, nell’espletamento dei rispettivi incarichi si era diffusa quando Giuliano era ancora in vita>>. Il teste Emanuele Giuliano aveva riferito, infatti << di avere appreso, intorno al 1982, dal dott. Boncoraglio che il fratello, nel breve arco temporale intercorso tra l’omicidio Ambrosoli e la sua morte, aveva ricevuto nel suo ufficio a Palermo una telefonata da parte di un giornalista che si rivolgeva a lui per sapere notizie in merito all’omicidio di Ambrosoli: nel corso della telefonata Giuliano si era mostrato ai colleghi presenti “insolitamente adirato, sorpreso e visibilmente turbato” (cfr. ff 113 e ss. 127 ud. 10/6/1994)>> . Sia il teste Vincenzo Boncoraglio che il teste Antonino De Luca, avevano <<dichiarato al dibattimento di avere assistito alla predetta telefonata, sostanzialmente confermando quanto riferito dal teste Emanuele Giuliano (cfr. dep. Vincenzo Boncoraglio ff. 80 e 81 ud. 10/1/1995- dep. Antonino De Luca f. 174 ud. 28/10/1994)>>. Orbene, Contrada ha affermato di essere stato subito in grado di smentire, con il rapporto inviato all’Autorità Giudiziaria il 7 Agosto 1979, <<dopo una rapida ma intensissima indagine presso i familiari ed i colleghi>>, sia la notizia relativa ad indagini da parte di Giuliano su Sindona, sia quella del suo incontro con l’avv.to Ambrosoli. Egli, inoltre, all’udienza del 4 novembre 1994 (pag. 130 della trascrizione) ha dichiarato <<Io escludo con la massima sicurezza almeno per la sicurezza che per tutte le vicende umane si possono avere che Giuliano si fosse incontrato con l'avvocato Ambrosoli, ne' io ne ho avuto mai notizia, ne' da Giuliano personalmente, ne' da persone vicine a Giuliano intendo dire la moglie, i fratelli, gli amici personali, ne' da funzionari o ad appartenenti comunque alle forze di polizia>>. Tali affermazioni contrastano con la circostanza che la telefonata a Giuliano era nota a due funzionari di Polizia amici dell’imputato (Boncoraglio e De Luca) a sua 510
  • 511. volta, per di più, notoriamente legato da uno stretto vincolo di amicizia con lo stesso Boris Giuliano. Né è peregrina l’osservazione del Procuratore Generale secondo cui, premesso che il teste De Luca aveva ricordato che la telefonata era pervenuta “una benedetta sera di luglio”, <<se le parole sono capaci di svelare il pensiero, la sera in cui pervenne la telefonata può essere definita BENEDETTA da De Luca, solo perché dopo l’omicidio di Giuliano dovette costituire oggetto di reiterate attenzioni e discussioni tra i funzionari di polizia, amici e colleghi del morto>> (pag. 14 della citata Memoria). Del resto, Contrada ha sostanzialmente, e contraddittoriamente, ammesso <<che tale suo convincimento si basava soprattutto su un ragionamento logico-deduttivo, fondato sulla premessa dello strettissimo rapporto di amicizia e fiducia esistente tra lui e Boris Giuliano, il quale se avesse davvero avuto quell’incontro o avesse svolto quelle indagini, certamente lo avrebbe informato; in alcuni passi delle sue dichiarazioni lo stesso imputato ha dimostrato di rendersi conto della fragilità di tale tipo di ragionamento (“..non è possibile che non mi diceva una cosa del genere naturalmente quando io affermo con tanta sicurezza una cosa del genere, l’affermo sempre nei limiti delle prevedibilità umane, se poi per un motivo che non riesco anche oggi a capire, non l’abbia voluto confidare alla moglie, ai suoi uomini piu’ fidati, ad un pezzo di carta, a nessuno, io non lo so.” …>>(pag. 1364 della sentenza appellata). Non esiste, dunque, una giustificazione plausibile del fatto che l’imputato non avesse neppure voluto preventivamente interpellare l’avv. Melzi ed il maresciallo Gotelli al fine di escludere l’ipotesi dell’incontro Giuliano - Ambrosoli, ma avesse redatto, senza che nessuno gli avesse chiesto di farlo, quel fulmineo e lapidario rapporto del 7 agosto. Lo stesso Contrada, tra l’altro, aveva dichiarato che <<Accertare un incontro tra Boris Giuliano e l'avvocato Giorgio Ambrosoli all'indomani all'uccisione di Giuliano e dopo dieci giorni che era stato ucciso l'avvocato Ambrosoli che fu ucciso se ben ricordo l'undici luglio a Milano, Giuliano il ventuno luglio. Accertare un rapporto del genere sarebbe stato di un estremo interesse per le indagini che noi andavamo svolgendo, cioe` significava aggiungere a quelle che gia` seguivamo un altro filone importantissimo di indagini perche' non era cosa di poco conto un incontro del genere>> (pag. 129 trascrizione udienza 4 novembre 1994) Piuttosto, il rapporto del 7 agosto, nel suo contenuto e nel contesto delle circostanze in cui venne formato, è obiettivamente valutabile come volto a stroncare sul nascere questo filone di indagine. Ed anche se l’indicazione non venne raccolta dal magistrato inquirente dr. Geraci, che volle sentire l’avv. Melzi ed il maresciallo Gotelli, le circostanze della loro audizione frustrarono sostanzialmente lo scopo dell’atto istruttorio. In questa cornice va valutata la divulgazione delle notizie della convocazione a Palermo dell’avv. Melzi (cfr. le copie del “Giornale di Sicilia” in data 14,15 e 17 Agosto 1979, acquisite all’udienza dell’11/11/1994) ed al fatto che la fonte di questi <<era un sottufficiale della G. di F. che collaborava con Ambrosoli>> del 511
  • 512. quale però, per motivi di riservatezza e di sicurezza lo stesso Melzi aveva <<taciuto il nome>> (cfr. gli articoli del 15 e del 17 Agosto 1979). Va considerato, infatti, che (cfr. pag. 1356-1357 della sentenza appellata), <<con nota in data 14/8/1979 avente per oggetto le indagini sull’omicidio di Boris Giuliano, a firma dell’imputato, questi, nella qualità di dirigente della Squadra Mobile, aveva provveduto ad informare il sostituto Procuratore della Repubblica di Palermo, dott. Geraci, di avere avuto un colloquio telefonico con l’avv.to Melzi; nel corso della conversazione telefonica l’avv.to aveva riferito, proprio al dott. Contrada, che l’informazione in ordine all’incontro tra il dott. Giuliano e l’avvocato Ambrosoli proveniva dal m.llo Gotelli (“Ieri mattina è stato rintracciato a Milano l’avv.to Giuseppe Melzi al quale, a cura del Centro Interprovinciale Criminalpol di quella città, è stata notificata la citazione a comparire al piu’ presto innanzi alla S.V. per essere sentito in ordine a fatti pertinenti l’omicidio in argomento. Alle h. 12 di ieri l’avv.to Melzi ha telefonato allo scrivente ed ha fatto presente che in serata doveva ripartire per la Sardegna, in un campeggio sul Golfo Degli Aranci, per inderogabili motivi familiari... Durante la breve conversazione telefonica l’avv.to Melzi ha riferito che l’informazione sul presunto incontro tra il dott. Giuliano e l’avv.to Ambrosoli gli era stata fornita dal M.llo Gotelli, in servizio presso il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano....quest’ufficio, in esecuzione di provvedimento emesso dalla S.V. ha inviato ieri sera un telestato urgentissimo al Centro Criminalpol di Milano ed al Comando Nucleo di Polizia Tributaria della G.di F. di Milano, con incarico di curare la citazione e dell’avv.to Melzi e del M.llo Gotelli, innanzi a codesta Autorità Giudiziaria per il giorno 17 corrente alle h.9,30” cfr. nota cit. in data 14/8/1979 acquisita in atti all’ud. dell’11/11/1994)>>. Il Tribunale ha puntualmente rilevato (pagine 1358-1360 della sentenza appellata) che << Dalle copie dei quotidiani acquisite in atti risulta, altresì, che in data 14 Agosto 1979, corrispondente a quella della nota redatta dal dott. Contrada, i giornali locali avevano riportato, con grande risalto (prima pagina), la notizia che il vice-questore Contrada aveva parlato con l’avv.to Melzi che aveva confermato l’incontro fra Giuliano ed Ambrosoli; tra le notizie in possesso dei giornalisti risultava anche quella relativa alla data della convocazione dell’avv.to Melzi dinanzi al sostituto Geraci, evento rispetto al quale venivano evidenziate le aspettative di risoluzione dell’indagine riguardante un possibile collegamento tra gli omicidi Giuliano ed Ambrosoli con la vicenda Sindona (cfr. copie “Giornale di Sicilia” in data 14-15e 17 Agosto 1979- acquiste all’ud. dell’11/11/1994). Emerge, quindi, da inconfutabili emergenze processuali che, contrariamente a quanto ha tentato di asserire l’imputato all’udienza del 4/11/1994, il funzionario di Polizia con il quale l’avv.to Melzi aveva parlato telefonicamente per concordare la propria convocazione dinanzi al dott. Geraci, ed al quale aveva raccomandato la massima riservatezza, era proprio il dott. Contrada, il quale aveva anche appreso che la fonte della notizia in possesso del legale era un m.llo della G. di F. E’ certo, altresì, che a seguito di quel colloquio telefonico era stato data grande pubblicità sulla stampa all’audizione dei due testi Melzi e Gotelli i quali, come 512
  • 513. dagli stessi concordemente dichiarato al dibattimento, principalmente in relazione alla pubblicità sui loro nomi che si era fatta prima della loro audizione e della grande aspettativa per le dichiarazioni che avrebbero dovuto rendere, avevano nutrito una seria e comprensibile preoccupazione di una loro sovraesposizione personale che era stata, poi, la causa della loro reticenza dinanzi all’Autorità Giudiziaria: Ambrosoli e Giuliano erano stati uccisi da poco in rapida successione, uno a Milano e l’altro a Palermo, Gotelli e Melzi erano due testimoni, l’uno diretto e l’altro “de relato”, che avrebbero potuto dare un nuovo indirizzo ed impulso alle indagini sui due omicidi evidenziandone un possibile collegamento con le vicende criminali di Michele Sindona, ma la loro audizione da parte della magistratura era avvenuta in un clima di grande clamore pubblicitario che aveva determinato una situazione di grave soggezione psicologica>>. Questo stato di soggezione psicologica è stato concordemente riferito in dibattimento sia dal maresciallo Gotelli, sia dall’ avv. Melzi, il quale ha dichiarato di avere espressamente chiesto a Contrada di prevenire in ogni modo la divulgazione della notizia della sua convocazione, ed ha lamentato: <<MELZI G. (…)No, ha ragione..fu veramente così, perchè poi mi trovavo in una situazione soggettiva molto delicata...arrivo a Palermo, chiedendo un minimo di riservatezza..mi trovo trenta giornalisti alle h. 3,00 all’aeroporto, che poi mi hanno seguito con il taxi in albergo, io non sapevo neanche in quale albergo andare..il mattino anche lì in Procura mi trovo di nuovo una cinquantina di giornalisti che mi dicono: lei deve dirci i segreti di tutta la storia di Sindona, degli omicidi...mi sono trovato in una situazione, veramente, lo devo dire... di panico” (cfr. pagine 20 e ss.- ff. 42 e ss. trascrizione udienza 7 luglio 1995). In margine alle considerazioni del Tribunale, che questa Corte condivide, non può farsi a meno di rilevare, così come ha fatto il Procuratore Generale ( a pag. 15 della già citata Memoria), la coincidenza delle espressioni usate nel rapporto e nelle notizie di stampa: lo stesso 14 agosto 1979, infatti, il “Giornale di Sicilia”: • aveva dato in prima pagina la notizia della conversazione di Contrada e Melzi; • aveva riportato tra virgolette alcune dichiarazioni dell’imputato in ordine alla notizia dell’incontro Giuliano-Ambrosoli; • aveva evidenziato che lo stesso Melzi, in quel momento in un campeggio in Sardegna, sarebbe stato sentito “al più presto” avverbio di tempo pedissequamente mutuato dalla nota di Contrada del 14 agosto 1979 al P.M. Geraci (<<Il colloquio, per quel che se ne sa, è stato breve. Il funzionario di Polizia gli ha comunicato che il magistrato incaricato delle indagini sull’omicidio Giuliano, il sostituto procuratore Vincenzo Geraci, desidera interrogarlo al più presto>>). Il 15 agosto, come si è visto, il medesimo quotidiano pubblicò la notizia che “dopodomani (quindi il 17 agosto) sarebbe stato sentito e che la sua fonte era “ un sottufficiale della G. di F. che collaborava con Ambrosoli “. Il 17 agosto, sempre il “Giornale di Sicilia” confermò la notizia dell’audizione per quella mattina del Melzi, che, invece, di fatto, a causa di varie traversie, giunse 513
  • 514. all’aeroporto di Palermo alle tre del mattino del 18 Agosto, trovandovi uno stuolo di giornalisti. E’ evidente, dunque, tenuto conto, altresì, che, come rilevato trattando della vicenda relativa al blitz del 5 maggio 1980, l’odierno imputato ha sempre mostrato una spiccata vocazione alla comunicazione nell’ambito dei suoi compiti istituzionali78, che: • per un verso, la fonte diretta delle notizie di stampa fu lo stesso Contrada; • per altro verso, egli disattese consapevolmente le istanze dell’avv. Melzi di mantenere il riserbo sulla sua convocazione, creando le condizioni perché questi si adeguasse al maresciallo Gotelli suo referente, che, parimenti influenzato dalla enorme pubblicità sulla sua persona, aveva sfumato la notizia dell’incontro Giuliano - Ambrosoli ridimensionandola come il frutto di un possibile equivoco. Per di più, come evidenziato dal Procuratore Generale, esiste una evidente correlazione tra la fonte ed il taglio delle notizie riguardanti l’avv. Melzi, volte a screditarlo come informatore e quindi intimorirlo (cfr. pag. 15 della Memoria depositata nel primo dibattimento di appello il 3 novembre 2000: <<Giornale di Sicilia di rotta; “ “ “ 14-8-1979: l’avv. Melzi ha operato una lieve correzione “ 15-8-1979: l’avv. Melzi ha riferito con dovizia di particolari un colloquio tra due morti, mostrandosi riservato sul nome del testimone (non è vero: lo aveva rivelato a Contrada a mezzogiorno del 13 agosto). Uguale riservatezza non ha avuto per politici ed economisti. E’ un comportamento che dovrà spiegare. Se il dott. Geraci lo riterrà reticente, potrebbe mandarlo all’Ucciardone. GIORNALE di SICILIA 17/8/79: Oggi l’avv. Melzi dovrebbe presentarsi al palazzo di giustizia. Dovrebbe, ma non è detto che si faccia veramente vedere>>) Con la più volte citata sentenza della Corte di Assise di Milano in data 18 marzo 1986, nei confronti di Michele Sindona + 25 parzialmente riformata dalla Corte di Assise di Appello di Milano con sentenza del 5 marzo 1987, divenuta irrevocabile il 25 febbraio 78 Segnatamente, nell’agenda del 1979, alla data del 18 agosto, giorno dell’arresto di Rosario Spatola, evento di rilievo nell’ambito delle indagini su Sindona dell’Autorità Giudiziaria romana, che si avvaleva della Polizia Giudiziaria di Palermo, è annotato l’appunto “informati ANSA, RAI, “L’Ora”, “Sicilia”, Diario”. 514
  • 515. 1988, è stato accertato che il simulato sequestro di Michele Sindona fu propiziato ed organizzato da esponenti mafiosi con la collaborazione di esponenti massoni, e che la sua macchina organizzativa venne messa in moto prima del 3 aprile 1979, giorno in cui un sedicente Joseph Bonamico richiese il rilascio del passaporto ( pag. 250 della citata sentenza). Orbene, come osservato dai difensori appellanti, non consta in alcun modo che Boris Giuliano sia stato ucciso in relazione ad indagini direttamente riguardanti Michele Sindona (pag. 154 volume VII capitolo VI dell’Atto di impugnazione). Tuttavia, gli elementi di conoscenza in possesso di Contrada (segnatamente, l’attività investigativa di Boris Giuliano sul riciclaggio, l’avvertimento fatto dal F.B.I. allo stesso Giuliano che Sindona, legato alla famiglia mafiosa dei Gambino, era anche collegato con gli Spatola, i Bontade e gli Inzerillo, la telefonata con cui un giornalista aveva chiesto notizie dei contatti da lui avuti con Ambrosoli o di un suo interessamento per l’omicidio di Ambrosoli) imprimono una significativa valenza indiziaria all’avere escluso la possibilità di un nesso tra quel fatto delittuoso e la scomparsa del banchiere. Tale esclusione - ancora più sorprendente se si considera che lo stretto rapporto di amicizia avuto con Boris Giuliano avrebbe dovuto indurre Contrada a non tralasciare alcuna pista per fare luce sulla sua uccisione - scongiurò obiettivamente il rischio che le attenzioni della Polizia di Palermo si concentrassero anche su questo filone investigativo. Venne prevenuta, dunque, la pur remota eventualità che gli spostamenti di Sindona a Palermo potessero essere intercettati e che fosse recato un nocumento alla macchina organizzativa del finto sequestro. Analoga eventualità venne obbiettivamente scongiurata con il rilascio di John Gambino; emergendo, dunque, una simmetria, una coerenza ed una continuità tra le condotte, oggettivamente considerate nei loro rispettivi risultati, tenute dall’imputato a seguito 515
  • 516. della notizia dell’incontro Giuliano- Ambrosoli ed in occasione dell’allontanamento dello stesso Gambino. La valenza indiziante di tale continuità, originariamente percepibile, diviene vieppiù pregnante nel quadro di una valutazione complessiva ed unitaria delle emergenze processuali, e pertanto appare legittima l’inferenza del Procuratore Generale, il quale ha addebitato allo stesso Contrada di avere “soffocato il bambino nella culla” (pag. 17 della citata Memoria) con il rapporto-lampo del 7 agosto 1979. ***** Delimitato, dunque, il thema decidendum ed assodato che rispetto ad esso non sarebbe essenziale la prova positiva dell’incontro tra Giuliano ed Ambrosoli, deve comunque condividersi il giudizio di piena attendibilità delle testimonianze dell’investigatore Charles Tripodi e dell’avv. Giuseppe Melzi, espresso dal Tribunale, e, con le precisazioni di cui appresso, anche della testimonianza di Orlando Gotelli. Quanto al Tripodi, i difensori appellanti hanno bollato la sua testimonianza come “sicuramente inquietante e palesemente inverosimile”, stigmatizzando il fatto che lo stesso << nel 1979, poco dopo l'omicidio del dott. Giuliano, alla vedova che lo pregava di dare un aiuto alle indagini, qualora avesse avuto qualche elemento utile, rispose in senso negativo, a mezzo telefono dagli U.S.A. con la edificante espressione che "l'Italia non era il suo paese e non gli si poteva chiedere di morire per un paese che non era il suo, non gli si poteva chiedere questo.." (Pag. 20 ud. 17-3-1195). L'ex agente Tripodi, quel coraggio non avuto nel 1979, l'ha ritrovato dopo quattordici anni, dichiarando che il dott. Giuliano gli aveva confidato (a lui solo) che non aveva fiducia verso Contrada e che si era incontrato con l'avv. Ambrosoli. Coraggio messo in risalto dal dott. Gianni De Gennaro -Direttore della D.I.A.- con la seguente breve recensione al libro autobiografico edito nel 1993 in U.S.A. dal Tripodi: "I worked with Tom Tripodi against the Mafia in Sicily and had the opportunity to appreciate his courage">> (pagine 142 – 143 Vol. VII, capitolo VI, paragrafo VI.6 dell’Atto di impugnazione). I medesimi difensori hanno, poi, osservato: << La dichiarazione del Tripodi, secondo cui il dott. Giuliano, alla fine del 1978, gli avrebbe confidato che "non si fidava" del dott. Contrada è in evidente e stridente contrasto con tutte le risultanze processuali, sia testimonianze che documentali. (….) Quella di Tripodi è rimasta l'unica voce discordante ed il motivo per cui si sia determinato a dire una cosa del genere non è certamente ben chiaro. L'affermazione "Giuliano mi ha detto che non si fidava di Contrada" o è stata 516
  • 517. inventata o gli è stata suggerita o è il frutto di una errata interpretazione di parole del dott. Giuliano. Non si comprende per quale motivo mai il dott. Giuliano, tra tanti suoi fidati colleghi e dipendenti, con i quali per tanti anni aveva lavorato e vissuto, avrebbe dovuto fare una confidenza di tal genere ad un poliziotto straniero da poco conosciuto e con il quale aveva sporadici anche se cordiali rapporti per le esigenze di una attività investigativa limitata nel tempo come in effetti è stata. D'altronde non è chi non veda il contrasto tra quanto affermato dal Tripodi e il fatto che, come da lui stesso detto, la non fiducia di Giuliano sarebbe stata manifestata in relazione all'attività di indagine che si stava svolgendo allora con la cosiddetta "Operazione Cesare": attività svolta in piena collaborazione tra Squadra Mobile e Criminalpol, cioè tra i due organismi di polizia diretti rispettivamente da Giuliano e Contrada. Dagli stessi rapporti giudiziari inviati alla Procura della Repubblica di Palermo risulta che il lavoro investigativo fu svolto in collaborazione tra i due organismi di polizia, e quindi tra i due funzionari ad essi preposti. Infatti, il R.G. ctg. E-1979-Mob.Sez.Stup. del 3-5-1979 della Squadra Mobile di Palermo, avente per oggetto denunzia alla Procura Repubblica Palermo per associazione delinquere di tipo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti e altro a carico di Savoca Giuseppe +13, a Pagg. 5-6 riferisce: "Le indagini iniziate il 5-9-1978 hanno visto impegnati Funzionari e Agenti di questa Squadra Mobile, Agenti speciali della D.E.A., coordinati in territorio italiano dalla Direzione Antidroga di Roma (D.A.D.), dalla Divisione Stupefacenti della Criminalpol di Roma, dal Centro Criminalpol di Palermo e Napoli, dalle varie polizie nazionali dei Paesi interessati". Il rapporto giudiziario del 7 maggio 1979 ctg. E-/79 Mob.Antimafia della Squadra Mobile di Palermo, avente ad oggetto: "Accertamenti su attività illecite condotte dal crimine organizzato in Italia e negli U.S.A. con pagamenti attraverso operazioni bancarie" a pag. 1, riferisce: "Allo scopo di consentire una migliore intelligenza dei fatti riferiti e di appurare quindi le correlazioni soggettive e oggettive, anche sulla base delle ulteriori investigazioni condotte dalla Squadra Mobile, dall'F.B.I., dalla Criminalpol Sicilia e dall'Ufficio Narcotici Federale U.S.A. (D.E.A)...". Le considerazioni e le conclusioni cui è giunto il Tribunale in ordine alla testimonianza del Tripodi, sono in evidente contrasto con tutte le risultanze processuali sull'argomento>> (pagine 146-149 Vol. VII capitolo V, paragrafo VI-7 dell’Atto di impugnazione>>. L’attendibilità del Tripodi, infine, è stata contestata prospettando l’inverosimiglianza del presunto incontro Giuliano - Ambrosoli, argomento utilizzato anche per la testimonianza del maresciallo Gotelli (ibidem, pagine 127131): <<(..) dai fascicoli personali del dott. Giuliano e del Ministero dell'Interno e della Questura - acquisiti agli atti del processo del 13 e 16 giugno 1995- nulla risulta di una trasferta o missione del funzionario a Milano, sia nei periodi indicati dal Gotelli (aprile-maggio-luglio-agosto 1979) sia negli anni immediatamente precedenti. 517
  • 518. Per quanto riguarda altre località, risulta una trasferta (l'ultima) a maggio del 1979 a Roma. Dai suddetti fascicoli risulta infatti che il dott. Giuliano, unitamente ad altri funzionari (tra cui il dott. Contrada), con messaggio del Ministero dell'Interno datato 15 maggio 1979 a firma a Capo Polizia Coronas, fu convocato a Roma, Centro nazionale Criminalpol, per una riunione di lavoro, fissata per le ore 10 del 17 maggio 1979. Il dott. Giuliano effettuò tale missione. Non esistono altri documenti, successivi al 17 maggio 1979, da cui risultino trasferte e missioni effettuate dal dott. Giuliano fuori Palermo. Pertanto, se è vero ciò che ha riferito il Gotelli (la sentenza nelle Pagg. 1320 a 1369 l'ha ritenuto vero), il dott.Giuliano: - sarebbe andato a Milano una volta o più volte per incontrare l'avv. Ambrosoli; - avrebbe effettuato la o le missioni non con "assoluta discrezione" (come detto nella sentenza) ma segretamente; - non avrebbe chiesto autorizzazione alcuna ai superiori, così come inderogabilmente stabilito dalle norme che regolano le missioni fuori sede dei funzionari di polizia; - non avrebbe informato nè per iscritto nè verbalmente il suo superiore diretto, cioè il Questore; - non avrebbe portato a conoscenza di tale sua iniziativa nessuno dei suoi Funzionari in servizio allora alla Squadra Mobile e nessuno dei suoi collaboratori subordinati (sottufficiali e agenti) nè alcuno di altri appartenenti alle forze di Polizia in servizio presso altri uffici; - non avrebbe detto nulla alla moglie od altri suoi familiari o amici; - non avrebbe lasciato traccia lacuna in atti ufficiali o riservati o privati dell'intenzione e poi del risultato della missione segreta; - non avrebbe informato nessuno (superiori-colleghi-subordinati) delle indagini che stava svolgendo, nel cui quadro si inseriva il viaggio a Milano o altrove; - non avrebbe avuto fiducia in nessuno degli uomini a fianco dei quali aveva lavorato per tanti anni, ritenendoli tutti inaffidabili o infidi o addirittura traditori e collusi; - non avrebbe nulla riferito all'Autorità giudiziaria; - avrebbe sostenuto personalmente le spese di viaggio senza chiedere alcun rimborso; - avrebbe utilizzato per la segretezza della missione, un nome falso, nell'acquisto del biglietto aereo; - avrebbe, a sue spese, utilizzato taxi per spostamenti verso e da aeroporti (Palermo-Milano), non potendo avvalersi di auto di servizio e autisti di polizia, per la segretezza della missione; - avrebbe rischiato di incorrere, in caso di imprevisti, inconvenienti, incidenti, disguidi od altro in severe sanzioni disciplinari per la inosservanza delle norme regolatrici delle missioni fuori sede. 518
  • 519. Avrebbe avuto fiducia soltanto in uomo: l'agente della D.E.A. T.Tripodi, con il quale aveva avuto nei mesi precedenti saltuari e sporadici rapporti per motivi di servizio. Infatti, solo a lui avrebbe confidato (per telefono) di essersi incontrato con l'avv. Ambrosoli a Milano od altrove pochi giorni prima dell'omicidio dell'avv. milanese. Soltanto a lui avrebbe riferito delle sue indagini su Sindona, dei rapporti e incontri con l'avv. Ambrosoli! Tutto ciò per mantenere l'assoluto segreto su un incontro svoltosi poi a Milano (secondo la verità di Gotelli) nell'ufficio dell'avv. Ambrosoli che, nella qualità di Commissario liquidatore della Banca Privata di Sindona, aveva stabilito il suo ufficio proprio nei locali della Banca Privata, frequentati non soltanto dai diretti collaboratori dell'avvocato (tra i quali il Gotelli), ma anche da estranei e probabilmente da ex dipendenti della Banca di Sindona. Quindi, un incontro segretissimo svoltosi poi dinanzi agli occhi di molti (perlomeno, la segretaria dell'avv. Ambrosoli e del Maresciallo Gotelli)>>. In ordine, poi, al narrato del teste Gotelli, bollato come “non soltanto non vero, ma inverosimile ed assurdo” (pag. 132 Vol. VII capitolo VI, paragrafo VI.7 dell’Atto di Impugnazione), i difensori appellanti hanno adombrato la inaffidabilità del teste, prospettandone la tendenza alla distorsione delle immagini e la propensione al protagonismo (ibidem pag. 136) << La testimonianza del Gotelli è pervasa e invasa da contraddizioni inesauribili, da dubbi e perplessità irrisolti, da falsa rappresentazione della realtà, da inverosimiglianze e assurdità palesi, da giustificazioni e spiegazioni non plausibili, da elucubrazioni e distorsioni mentali, da illogicità e inconcludenze evidenti>>. Hanno citato, al riguardo, la testimonianza del maresciallo della Guardia di Finanza Silvio Novembre, il più stretto collaboratore dell'avv. Ambrosoli, che, nel definire il Gotelli “un po’ enigmatico”, all’udienza del 27 giugno 1995 aveva riferito (ibidem, pagine 137-138): <<- che, nello svolgimento del suo incarico durato alcuni anni, a stretto contatto con l'avv. Ambrosoli, mai aveva avuto contatti con la polizia di Palermo e specificamente con la Squadra Mobile e con il dott. Giuliano; - che analogamente poteva affermare per quanto riguarda l'avv. Ambrosoli e che non gli costava nè mai glielo aveva riferito o accennato l'avvocato Ambrosoli che quest'ultimo conoscesse Giuliano; - che non gli costava nè aveva mai saputo che l'avv. Ambrosoli si era incontrato con il dott. Giuliano e che la prima volta che aveva sentito una cosa del genere era stato dalla lettura dei giornali, ad agosto del 1979, e precisamente da una intervista dell'avv. Melzi che parlò di questo incontro dicendo che lo aveva appreso dal M.llo Gotelli; - che il M.llo Gotelli gli (a Novembre) aveva riferito che, avendogli l'avv. Melzi chiesto se era vero che Ambrosoli e Giuliano si erano incontrati, non aveva risposto alla domanda ma aveva sorriso; - che mai il M.llo Gotelli gli aveva riferito o confidato che gli risultava esserci stato questo incontro; - che mai l'avv. Melzi gli aveva detto che gli risultava che Ambrosoli e Giuliano si erano incontrati; 519
  • 520. - che mai la vedova Ambrosoli le aveva parlato di rapporti tra il marito ed il dott. Giuliano. (Pagg. 47-48-50-51-52-53-54 ud. 27-6-1995)>>. Infine,con riguardo alla deposizione dell’avv. Giuseppe Melzi, i medesimi difensori, senza in alcun modo contestare la buona fede del teste, hanno dedotto che: • la sua unica fonte era stato il maresciallo Gotelli; • lo stesso Melzi aveva riferito di avere avuto confidato dal M.llo Novembre che il Gotelli aveva avuto problemi <<... se mi passa la parola Presidente, di testa, poverino, era un po' svanito questo Maresciallo Gotelli era un po'...lo seppi dopo io, perché debbo dire che di ritorno poi il Maresciallo Novembre che era responsabile mi telefonò e mi disse: ma scusa, non ti sei accorto che Gotelli è un po' svanito?..." (Pag. 10 ud. 7-7-1995); • il Gotelli, per quanto a conoscenza del teste Melzi, si era dimesso o lo avevano fatto dimettere a cagione delle sue stranezze (ed in effetti, lo stesso Gotelli aveva ammesso di essersi congedato dalla Guardia di Finanza nel 1982, all’età di 41 anni, perché psicologicamente sfinito). **** Rinviando, quanto al giudizio di attendibilità del teste Tripodi, alle esaustive argomentazioni del Tribunale, va comunque evidenziato che la riluttanza, manifestata alla vedova Giuliano che lo aveva contattato per telefono poco tempo dopo dell’omicidio del marito, a collaborare pienamente con le autorità inquirenti italiane, perché <<l’Italia non era il suo paese e non si poteva chiedergli di morire per un paese che non era il suo>>, denota come egli fosse in possesso di importanti notizie e proprio per questo avesse ragione di temere per la sua personale incolumità. Deve condividersi, dunque, l’osservazione secondo cui (pag. 1334 della sentenza appellata) << Il ritardo con il quale il teste si è determinato a riferire le notizie in suo possesso all’A.G. italiana, confermandole integralmente all’odierno dibattimento, giustificato da un comprensibile stato di timore per la propria incolumità personale a seguito degli omicidi sia di Ambrosoli che di Giuliano, non appare idoneo a 520
  • 521. confutarne l’attendibilità anche alla luce della circostanza, ampiamente acclarata nel corso dell’istruzione dibattimentale, che già nell’immediatezza dei fatti, subito dopo l’omicidio Giuliano, egli aveva esternato proprio alla vedova dell’ex dirigente della Squadra Mobile palermitana, i propri timori adducendoli a motivo della propria resistenza a rivelare agli inquirenti le notizie in suo possesso> >. Non è chiaro, poi, il senso della allusione dei difensori appellanti al libro autobiografico del Tripodi,edito negli Stati Uniti d’America nel 1993: se, infatti, essa è volta a rimarcare la vigliaccheria del teste, non intacca la sua attendibilità; se è intesa ad adombrare un mendacio ispirato dall’esigenza di uno scoop editoriale e da un tentativo di costruzione di false prove a carico in combutta con del dr. De Gennaro (già evocato dall’imputato, all’udienza del 20 maggio 1999, come un sospetto manipolatore del pentito Marino Mannoia) è del tutto destituita di fondamento probatorio. Lo stesso Tripodi, oltretutto, nel settembre 1993, fece le sue prime rivelazioni a seguito di una nuova sollecitazione della vedova Giuliano, che aveva avuto modo di conoscere il contenuto di una intervista nella quale l’investigatore statunitense aveva elogiato il marito. Né è condivisibile l’ulteriore osservazione difensiva secondo cui << Non si comprende per quale motivo mai il dott. Giuliano, tra tanti suoi fidati colleghi e dipendenti, con i quali per tanti anni aveva lavorato e vissuto, avrebbe dovuto fare una confidenza di tal genere ad un poliziotto straniero da poco conosciuto e con il quale aveva sporadici anche se 521
  • 522. cordiali rapporti per le esigenze di una attività investigativa limitata nel tempo come in effetti è stata>>. Il Tribunale, infatti, ha dato ampia contezza dello stretto rapporto personale e professionale che Boris Giuliano aveva instaurato con Tripodi (pagine 1327-1332 della sentenza appellata). Appare, dunque, condivisibile la conclusione secondo cui la testimonianza di quest’ultimo: << proveniente da un soggetto particolarmente qualificato, che per anni ha ricoperto delicati incarichi all’interno dei piu’ importanti apparati investigativi statunitensi, e pertanto del tutto indifferente rispetto all’esito dell’odierno processo, appare di speciale rilevanza e pienamente attendibile alla luce dello stretto rapporto di collaborazione professionale e di amicizia intrattenuto con Boris Giuliano nell’ultimo periodo della sua vita, confermato dalla significativa testimonianza resa sul punto dalla vedova Giuliano e persino dall’imputato e da alcuni suoi stretti collaboratori (….) Appare, pertanto, pienamente credibile che, in virtu’ degli stretti rapporti di amicizia e collaborazione tra loro esistenti, Giuliano gli avesse confidato le proprie diffidenze, da ultimo maturate nei confronti dell’odierno imputato sulla base di esperienze professionali da entrambi direttamente vissute e che, nel corso della telefonata descritta, commentando il recente allarmante omicidio ai danni dell’avv.to Ambrosoli, gli avesse confidato anche quell’incontro avuto con il legale, che si occupava della liquidazione coatta amministrativa della Banca Privata di Sindona, con il quale aveva avuto occasione di scambiarsi importanti informazioni sui canali di riciclaggio, tanto piu’ se si tiene conto del fatto che, fin da subito, l’omicidio Ambrosoli è stato inquadrato in quell’intreccio di interessi mafiosi, massonici e finanziari fra l’Italia e gli U.S.A. che ruotavano 522
  • 523. intorno al nome di Michele Sindona e sui quali, per diversi settori di competenza, indagavano sia Ambrosoli che Giuliano e Tripodi >>. Né è decisiva l’ulteriore osservazione secondo cui << la non fiducia di Giuliano sarebbe stata manifestata in relazione all'attività di indagine che si stava svolgendo allora con la cosiddetta "Operazione Cesare": attività svolta in piena collaborazione tra Squadra Mobile e Criminalpol, cioè tra i due organismi di polizia diretti rispettivamente da Giuliano e Contrada >>, come risulta dagli stessi rapporti giudiziari inviati alla Procura della Repubblica di Palermo. Ed invero, come anche osservato dal Procuratore Generale (pag. 9 della Memoria depositata nel primo dibattimento di appello il 3 novembre 2000), tale considerazione è formalistica, essendo basata su “una clausola di stile e di cortesia, il cui effettivo valore si ricava dalle dichiarazioni dello stesso imputato quando afferma (udienza 22/11/94) che <<il lavoro lo fece prevalentemente Giuliano>>”. D’altronde, un riscontro alle dichiarazioni del teste Tripodi, sia in ordine all’esistenza di acquisizioni investigative dell’operazione “Caesar” non note a Contrada (pagine 118-119 trascrizione udienza 12 luglio 1994), sia in ordine ai sospetti che Boris Giuliano aveva iniziato a nutrire, è stato offerto dalle stesse dichiarazioni dell’imputato. Questi, infatti, ha affermato di avere tenuto nella propria stanza, presso gli uffici della Criminalpol, una vetrina con alcuni cimeli di famiglia, cioè una sciabola, delle pistole antiche, dei pugnali, così convalidando il ricordo del teste circa la visita fatta nel suo 523
  • 524. ufficio, a seguito della quale Giuliano aveva manifestato i propri sospetti (cfr. pagine 18 e ss. trascrizione udienza 29/12/1994). Ulteriore riscontro della generale attendibilità del Tripodi, e segnatamente della sua affermazione secondo cui <<Giuliano e Ambrosoli si erano personalmente informazioni sui canali di riciclaggio>> scambiate importanti è stato offerto dalla testimonianza dell’avv. Melzi. Come puntualmente evidenziato dal Procuratore Generale a pag. 10 della sua già citata Memoria, questi ha affermato che Ambrosoli gli aveva detto di avere individuato filoni di riciclaggio dalla Sicilia al Canada:<< una delle poche cose che è riferita a questi fatti che mi disse Ambrosoli ma qualche mese prima della morte, è che da una parte c'era un'indagine americana molto avanti per cui lui aveva già deposto e doveva giurare e lì sappiamo perchè è stato ucciso, la motivazione ultima ma dall'altra parte che aveva individuato dei filoni di indagine di capitale, ovviamente di origine strana, non ufficiale, non legittima eccetera, che trascorrevano in Italia, in particolare dalla Sicilia al Canada e di cui in qualche modo, intermediatore e utilizzatore e collocatore era stato Sindona >> (pagine 69-70 trascrizione udienza 7 luglio 1995). Lo stesso l’avv.to Melzi, per altro verso, ha dichiarato che uno dei tanti filoni, da egli stesso indicato all’avv.to Ambrosoli, su cui << indagare per scoprire ..le ragioni del crak era anche quello dell’origine di Sindona, dei rapporti originari di Sindona 524
  • 525. con l’ambiente siciliano”(pagina 5 e segg. trascrizione udienza 7 luglio 1995). Quanto alla copiosa mole di testimonianze riguardante lo stretto, indiscutibile, rapporto di amicizia personale dell’imputato con Boris Giuliano, la stessa non vale in alcun modo ad intaccare l’attendibilità del teste Tripodi, e cioè a fare escludere o dubitare che lo stesso Giuliano gli avesse confidato di nutrire sospetti sulla fedeltà di Contrada. Non può pretendersi, infatti, che, nell’ultimo periodo della sua vita, Giuliano esternasse, nel proprio ambiente e con i suoi colleghi di sempre, di temere che l’amico fosse stato irretito da Cosa Nostra. D’altra parte, la testimonianza di Tripodi, per la particolarità del contesto cui si riferisce, non può essere raffrontata con quelle di carattere generale, e dunque eterogenee rispetto ad essa, richiamate dai difensori appellanti, né con la personale convinzione dell’imputato di non avere mai perduto la fiducia dello stesso Giuliano. Quanto all’ulteriore argomento - addotto dai difensori appellanti anche con riguardo al giudizio di attendibilità del teste Gotelli della inverosimiglianza del presunto incontro tra Giuliano ed Ambrosoli (desunta dalla inesistenza di tracce documentali della missione e del suo risultato, dal mancato riscontro di confidenze alla moglie od altri familiari o amici o di comunicazioni all'Autorità giudiziaria, dalla improbabile assunzione dell’onere delle spese di viaggio, dalla improbabile assunzione del rischio 525
  • 526. di incorrere - in caso di imprevisti, inconvenienti, incidenti, disguidi od altro - nelle sanzioni disciplinari per la inosservanza delle norme regolatrici delle missioni fuori sede ), devono, innanzitutto, richiamarsi le considerazioni del Tribunale. Quel giudice ha rilevato, al riguardo: << Dalle esaminate deposizioni è emerso che, gli stessi familiari degli uccisi Ambrosoli e Giuliano, pur non essendo stati informati dai predetti in ordine ad un incontro intercorso tra loro, non hanno ritenuto in alcun modo di poterlo escludere e certamente la circostanza che Giuliano non ha lasciato traccia di alcuna richiesta per una formale autorizzazione ad effettuare tale missione agli atti del proprio fascicolo personale, non può essere ritenuta decisiva ai fini della sua esclusione, attesa l’assoluta discrezione che a tale incontro doveva necessariamente riservarsi, tanto piu’, come egli stesso aveva confidato ad un suo stretto collaboratore ed amico, Charles Tripodi aveva iniziato a diffidare del suo stesso ambiente ed in particolare del dott. Contrada>> (cfr. pag. 1365 della sentenza appellata). Non può, comunque, escludersi a priori che Giuliano si fosse personalmente assunto l’onere del costo del biglietto aereo per andare a Milano e fare rientro, in giornata, a Palermo. Né è dirimente, attesi i pochi giorni di vita rimastigli, ma anche il carattere della visita (funzionale ad uno scambio di informazioni, a sua volta suscettibile di dare la stura a successive attività investigative), il fatto che egli non avesse lasciato traccia della sua trasferta in note o rapporti diretti all’Autorità Giudiziaria. 526
  • 527. Ed ancora, non è realistica, atteso il carattere assolutamente privato della trasferta stessa, l’ipotesi di sanzioni disciplinari per la inosservanza delle norme regolatrici delle missioni fuori sede. Infine, non può nemmeno ipotizzarsi un difetto di comunicazione tra Tripodi e Giuliano, e cioè che l’investigatore statunitense avesse frainteso quanto dettogli dal funzionario di Polizia Italiano circa uno scambio personale di informazioni con Ambrosoli sui canali del riciclaggio, magari percependo all’indicativo un periodo ipotetico dell’irrealtà (del tipo “avrei voluto incontrarlo personalmente e scambiare informazioni con lui…..”). Inducono, infatti, ad escludere questa ipotesi non soltanto il tenore tassativo della testimonianza di Tripodi, ma anche la circostanza, riferita dall’imputato, che <<Thomas Tripodi aveva principalmente contatti con Giuliano, perchè Giuliano parlava bene l’inglese>> ( cfr. dich. rese dall’imputato all’ud. del 22/11/1994 ff. 95 e ss.) ed infine il fatto che lo stesso Tripodi, pur essendo stato esaminato con l’ausilio di un interprete, parlava anche la lingua italiana, nella quale aveva risposto in sede di indagini preliminari, secondo quanto riferito dai Pubblici Ministeri (cfr. pag. 86 trascrizione udienza 12 luglio 1994). A maggior ragione, deve essere esclusa, anche per la precisione con cui è stato descritto il contesto della rivelazione, qualsiasi ipotesi di equivoco con riguardo ai sospetti su Contrada, dei quali Tripodi ha riferito di essere stato messo a parte da Boris Giuliano. 527
  • 528. Le considerazioni sin qui richiamate ed illustrate circa la pretesa impossibilità della trasferta privata di Boris Giuliano valgono anche ai fini della valutazione della attendibilità del teste Orlando Gotelli. Ad integrazione di esse, e con specifico riferimento al narrato del Gotelli, va rilevato come non possa convenirsi con l’affermazione dei difensori appellanti secondo cui la segretezza dell’incontro contrasterebbe con la ufficialità della sua sede, fatta sul rilievo che l'avv. Ambrosoli, << nella qualità di Commissario liquidatore della Banca Privata di Sindona, aveva stabilito il suo ufficio proprio nei locali della Banca Privata, frequentati non soltanto dai diretti collaboratori dell'avvocato (tra i quali il Gotelli), ma anche da estranei e probabilmente da ex dipendenti della Banca di Sindona>>. Ed invero, lo stesso maresciallo Gotelli, sostanzialmente tacciato di mitomania dai predetti difensori, ha evidenziato con chiarezza il carattere riservato dell’incontro in parola, riferendo che la segretaria aveva cercato di impedirgli di entrare nello studio. Ha fornito, inoltre, una giustificazione logica del suo operato, e cioè avere voluto soltanto portare alla firma il verbale di riapposizione dei sigilli, che quotidianamente veniva compilato dopo la consultazione da parte dei finanzieri della documentazione in sequestro, e di essere comunque entrato perché la segretaria gli aveva detto che l’avv. Ambrosoli aveva un incontro probabilmente con alcuni colleghi di esso teste (Polizia o Carabinieri). 528
  • 529. Il Tribunale si è fatto carico di vagliare le critiche di protagonismo ed i dubbi avanzati dalla Difesa sulla integrità psichica del maresciallo Gotelli, superandoli sulla base di argomentazioni che, nel loro insieme, questa Corte ritiene di condividere (pagine 1346-1353 sentenza appellata). In effetti, non ci si può esimere dal rilevare, nel Gotelli, la tendenza a dilatare la prospettiva di fatti da lui effettivamente percepiti. Ad esempio, il teste ha riferito che, avendo visionato nel settembre 1979 l’agenda dell’avv. Ambrosoli, ed avendo rilevato che, sotto la data dell’undici aprile 1979 era segnata la sigla “G.B.” aveva ritenuto che essa fosse ricollegabile al cognome ed al prenome di Boris Giuliano (cfr. ff. 6 e ss. 14 giugno 1994). Ha giustificato tale suo convincimento con <<il tipo di psicologia dell'Avv. Ambrosoli e il fatto che fosse scritto a penna... a ma... a inchiostro indelebile>>, mentre tutte le altre annotazioni erano vergate a matita. Ha ammesso, a questa stregua, di avere fatto dipendere il suo ricordo da tale deduzione quando aveva ripensato, a posteriori, alla domanda del Sostituto Procuratore Geraci se avesse visto, anche nei corridoi, la persona notata nella stanza di Ambrosoli e poi riconosciuta come Boris Giuliano. Nel contempo, tuttavia, ha riconosciuto di non potere escludere che ciò fosse avvenuto quel medesimo giorno dei primi di luglio in cui egli era entrato nella stanza di Ambrosoli a colloquio con Giuliano, e quindi non l’undici aprile 1979 : << Però non so se 529
  • 530. fosse un'altra occasione o quella stessa mattina che lo avessi visto mezz'ora prima nei corridoi, nell'ufficio antistante... nell'ufficio di Ambrosoli, ma adesso non sono in grado di precisare se era la stessa mattina, mezz'ora prima o in un'altra data>>. Questa tendenza ad un certa superfetazione dell’io investigativo è emersa anche nel presente giudizio di rinvio: il teste, infatti, ha inviato un telegramma alla Procura Generale presso questa Corte di Appello, pervenuto il 22 dicembre 2003 ed acquisito agli atti, nel quale si dichiara a conoscenza del nome dell’unica persona che poteva avere messo in contatto Giuliano ed Ambrosoli (nome che avrebbe fatto a Giovanni Falcone),soggiungendo :<< presumo di conoscere anche l’argomento di cui possono aver discusso>>. Deve, tuttavia, rilevarsi, che l’attendibilità del Gotelli è fatta salva dai riscontri alla sua deposizione nella parte riguardante l’incontro dei primi di luglio del 1979 tra Giuliano ed Ambrosoli. In primo luogo, la migliore riprova del fatto che tale incontro fosse stato da lui riferito, a caldo, in modo lineare è stata offerta dall’avv. Giuseppe Melzi. Quest’ultimo, infatti, nel corso del proprio esame (pag. 30 FILE trascrizione udienza 7 luglio 1995), rispondendo al Pubblico Ministero ha dichiarato <<dottore, preciso, se possibile, questo: l'indicazione di Gotelli, la prima indicazione di Gotelli fu molto precisa, tant'è che io la raccolsi come tale, come precisa, cioè come indicazione precisa>>. 530
  • 531. L’avv. Melzi, d’altra parte, pur riferendo che, al rientro dalle ferie estive del 1979, il maresciallo Novembre gli aveva detto che Gotelli non era attendibile, intervistato nel 1989 dal settimanale<<il Mondo>>, lo aveva accusato di essere stato reticente, tanto che lo stesso Gotelli, a seguito di tale intervista, aveva inviato un memoriale al G.I. Falcone confermandogli l’incontro. Non coglie, dunque, nel segno la proposizione difensiva secondo cui (pag. 141 vol. VII, Capitolo VI, paragrafo VI.7 dell’atto di impugnazione) << tutta la testimonianza dell’avv. Melzi porta ad escludere che l’incontro ci sia stato >>, ricondotta alle parole del teste (pag. 133 della trascrizione relativa all’udienza del 7 luglio 1995) <<a me (la notizia dell’incontro : n.d.r.) venne smentita da Novembre>>. L’avv. Melzi, infatti, ha bensì affermato di essersi convinto, in tempi recenti, che non vi era alcuna prova dell’incontro tra Giuliano ed Ambrosoli, ma soltanto dopo che il maresciallo Novembre, ormai in pensione e da lui rivisto quale consulente per il crack del Banco Ambrosiano, gli aveva riferito <<che era un collegamento arbitrario di Gotelli sulla base di questa situazione personale di carenza di controllo>> (pag. 45 trascrizione udienza 7 luglio 1995). In dibattimento, peraltro, il maresciallo Silvio Novembre ha adottato una misura di maggiore cautela. Ed infatti, alla domanda del Pubblico Ministero, : << P. M. - ...Lei è in grado di asserire o di escludere che sia avvenuto un incontro fra l’avv. Ambrosoli 531
  • 532. e il dr. Boris Giuliano?>> ha risposto: <<Novembre S. - Io non sono in grado di asserirlo, né in grado di escluderlo>> (pag. 68 trascrizione udienza 27 giugno 1994). Ciò che, tuttavia, convalida nel suo nucleo essenziale la deposizione del Gotelli sono: • le plausibili ragioni della reticenza di questi mostrata, sia con il sostituto Procuratore Geraci, sia con il commilitone Silvio Novembre (al quale egli aveva detto di avere risposto con un sorriso alla domanda dell’avv. Melzi circa la verificazione dell’incontro, cfr. pag. 52-53 trascrizione udienza 27 giugno 1994, relativa alla testimonianza del Novembre); • il riscontro offerto dalla testimonianza di Charles Tripodi. Circa le prime, si è già rilevato come la grande pubblicità data dalla stampa all’audizione del Melzi e del Gotelli avesse indotto l’uno e l’altro ad o una seria e comprensibile preoccupazione di una loro sovraesposizione personale. Circa il secondo, è pienamente condivisibile la considerazione del Tribunale che << che sia il teste Gotelli che il teste Tripodi, fonti assolutamente autonome tra loro, abbiano fornito indicazioni in ordine alla collocazione cronologica dell’incontro Giuliano-Ambrosoli assolutamente coincidenti: ed infatti, come già evidenziato, il teste Tripodi ha dichiarato che Giuliano gli aveva confidato di essersi incontrato con Ambrosoli due giorni prima del suo omicidio avvenuto il 12/7/1979, e quindi il 10/7/1979; il teste Gotelli ha fatto riferimento ad un’epoca prossima al predetto omicidio, fornendo quale indicazione la circostanza che quel giorno il m.llo Novembre era in ferie; il m.llo Novembre ha dichiarato di essere andato in ferie tra il 9 ed il 10/7/1979 (cfr. dep. Tripodi ff. 140 e ss. ud. 12/7/1994dep. Gotelli ff. 5-11-12-50 ud. 14/6/1994- dep. Novembre f.62 ud. 27/6/1995). 532
  • 533. L’assoluta precisione di tale dato cronologico, ricostruito dai predetti testi “per relationem”, risultato pienamente concordante, induce ad avvalorare ulteriormente le due deposizioni in oggetto>> (pagine 1353-1354 della sentenza appellata). Ma, come già si è avuto modo di rimarcare,cioè che maggiormente rileva ai fini del presente giudizio è la inequivoca ed assai inquietante circostanza secondo la quale l’imputato - ammesso pure per ipotesi che non fosse stata, all’epoca,acclarata con certezza (ma neppure esclusa) l’effettività dell’incontro milanese tra Giuliano ed Ambrosoli - si fosse determinato autonomamente e senza alcuna formale richiesta della A.G. a redigere un rapporto col quale negava recisamente l’espletamento di qualsiasi indagine su Sindona da parte di Boris Giuliano, come pure il verificarsi di incontri milanesi tra il collega e l’avv. Ambrosoli; << soffocando>> così sul nascere (per mutuare una colorita espressione cara al Procuratore Generale) o comunque seppellendo in embrione un filone investigativo meritevole, piuttosto, di doveroso approfondimento circa l’uccisione del dr. Giuliano. In conclusione, devono essere confermate e ribadite, in questa sede, le valutazioni operate dal Tribunale in ordine alla valenza sintomatica della condotta dell’odierno imputato nell’ambito della vicenda in esame. CAPITOLO XVIII Le censure riguardanti la vicenda della agevolazione della fuga 533
  • 534. dall’Italia di Olivero Tognoli. L’agevolazione costituisce uno alla fuga dei più dall’Italia rilevanti di Oliviero segmenti Tognoli fattuali, autonomamente provato, della condotta ritenuta dal Tribunale a carico di Bruno Contrada. Come è dato ricavare dalla sentenza appellata, Oliviero Tognoli, figlio di un imprenditore trasferitosi per alcuni anni in Sicilia, dove aveva costituito talune società nel settore industriale siderurgico, era stato coinvolto nella nota operazione di Polizia sviluppatasi tra gli Stati Uniti d’America, la Spagna, la Svizzera e l’Italia, denominata “Pizza Connection”. Nell’ambito di tale indagine, erano emersi i suoi collegamenti criminali con noti esponenti dell’organizzazione “Cosa Nostra” dediti al traffico internazionale di stupefacenti, di cui era a capo il mafioso Gaetano Badalamenti ed ai quali il Tognoli aveva prestato il proprio contributo sulla base della sua notevole esperienza nel settore delle mediazioni finanziarie internazionali. Il 16 aprile 1984, dopo essere sfuggito all’esecuzione di un provvedimento di fermo di Polizia Giudiziaria, il Tognoli era stato raggiunto in stato di irreperibilità da un ordine di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di Palermo per il delitto di cui all’art. 75 L. 22/12/1975 n° 685, commesso in concorso con numerosi soggetti colpiti a loro volta da mandato di cattura emesso dall’Ufficio Istruzione di Palermo in relazione ai reati di 534
  • 535. associazione per delinquere di tipo mafioso e traffico internazionale di stupefacenti. Rimasto latitante per più di quattro anni, il 12 ottobre 1988 era stato tratto in arresto all’aeroporto di Lugano, in Svizzera, dove si era costituito. Il Tognoli era stato giudicato dal Tribunale di Roma che, con sentenza n° 614 in data 28 marzo 1992, divenuta irrevocabile il 6 ottobre 1992, lo aveva condannato alla pena di anni sei, mesi otto di reclusione e £ 200.000.000 di multa per il delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, aggravato per avere agito con la qualifica di “capo” ed in concorso con un numero di persone superiore a dieci, tra le quali numerosi esponenti di “Cosa Nostra” già condannati con sentenza irrevocabile per il reato di cui all’art. 416 bis. c.p. nell’ambito del primo maxi processo. Con detta sentenza, il peculiare contributo offerto dal Tognoli, <<in posizione eminente e con mansioni dirigenziali di dominus dei conti svizzeri>>, era stato individuato nell’attività di riciclaggio, tramite banche di diversi paesi esteri ed in particolare della Svizzera, del denaro proveniente da un vasto traffico internazionale di eroina, fatto poi confluire nelle disponibilità finanziarie di “Cosa Nostra”. Lo stesso Tognoli era stato, altresì, condannato per infrazione alle leggi sugli stupefacenti con sentenza definitiva emessa dalla Corte delle Assise di Lugano, per i reati punibili in Svizzera, paese in cui aveva scontato la pena inflittagli. 535
  • 536. Il Tribunale, nel ricostruire le fasi che avevano condotto all’emissione, a carico del Tognoli, del provvedimento di fermo da parte della Polizia Giudiziaria di Palermo, nonché le circostanze relative alla sottrazione a tale provvedimento restrittivo, valorizzava le dichiarazioni rese da due funzionari della Polizia elvetica, il Commissario Clemente Gioia (escusso quale teste) e l’Ispettore Enrico Mazzacchi (il verbale del suo interrogatorio al Pubblico Ministero in data primo aprile 1993 veniva acquisto al fascicolo del dibattimento) , nonché dal magistrato italiano Giuseppe Ajala e dal magistrato svizzero Carla Del Ponte, già Procuratore Pubblico di Lugano, che con il Tognoli avevano avuto diretti contatti a seguito della sua costituzione. Dalle deposizioni di tali testi, considerati "tutti altamente attendibili e totalmente disinteressati rispetto all’esito dell’odierno processo", era emerso che Oliviero Tognoli, in più occasioni (e cioè sin dal suo arrivo all’aeroporto di Lugano) ed alla presenza di più persone, aveva individuato in Bruno Contrada il soggetto che aveva favorito la sua fuga, attraverso un’informazione telefonica fattagli pervenire mentre si trovava all’hotel “Ponte” di Palermo, nell’imminenza dell’esecuzione a suo carico del provvedimento di fermo di Polizia Giudiziaria. Al commissario Gioia, incaricato di prelevarlo all’aeroporto di Lugano - era stato concordato con il difensore, a tutela del Tognoli, che la costituzione, primo atto di un percorso di 536
  • 537. collaborazione con la giustizia elvetica, fosse mimetizzata da un arresto eseguito nell’ambito di una normale operazione di Polizia - lo stesso Tognoli aveva spontaneamente rivelato che la sua latitanza era stata resa possibile dall’informazione datagli da un suo “pari grado”. Successivamente nel corso delle dichiarazioni rese alla d.ssa Carla Del Ponte nell’ambito del procedimento penale svizzero, nel dicembre del 1988 il Tognoli aveva fatto mettere a verbale che il soggetto che lo aveva informato era un funzionario di Polizia che gli aveva fatto una tempestiva telefonata mentre si trovava in albergo, a Palermo. La mattina del 3 febbraio 1989, sempre nell’ambito del procedimento svizzero, si era svolto un interrogatorio condotto dalla predetta dott.ssa Del Ponte, cui avevano assistito i magistrati italiani Ayala ed Falcone. Con quest’ultimo, a conclusione dell’atto istruttorio, il Tognoli aveva scambiato alcune battute sul fatto che la sua fuga da Palermo non era stata casuale. Subito dopo, mentre stava per uscire dall’aula, avvicinato dallo stesso Falcone, e quindi dalla Del Ponte, il Tognoli aveva ammesso, rispondendo con un esplicito “si”, accompagnato anche da un gesto di assenso del capo, che era stato proprio Contrada il soggetto che lo aveva informato dell’imminente provvedimento restrittivo a suo carico. Il pomeriggio dello stesso 3 febbraio, nelle fasi preliminari alla 537
  • 538. rogatoria italiana davanti al Giudice Istruttore elvetico Lehman, presenti i magistrati italiani Falcone ed Ajala, il Tognoli aveva chiesto ed ottenuto di parlare riservatamente con il proprio legale, avv.to Gianoni. Quest’ultimo, all’esito del colloquio, aveva confermato al giudice Falcone che l’informatore del suo assistito era stato proprio Contrada, ammissione fatta nel corso di una breve conversazione recepita dal teste Enrico Mazzacchi, che si trovava vicino. Il Tognoli, tramite il suo avvocato, aveva, quindi, chiesto di differire la verbalizzazione del nome di Contrada ad un momento successivo, adducendo esigenze di protezione dei propri familiari; conseguenziale a tale colloquio era stata la risposta resa nel verbale redatto subito dopo, con la quale egli, pur ammettendo esplicitamente che il proprio allontanamento da Palermo non era stato casuale, aveva fatto riserva di riferire in un secondo momento il nome del soggetto che lo aveva favorito. Tra l’espletamento di tale rogatoria e quella successiva dell’8 maggio 1989, appositamente fissata all’esclusivo fine di ottenere lo scioglimento della riserva fatta il 3 febbraio, sia il Commissario Gioia che la dott.ssa Del Ponte avevano avuto diverse occasioni di incontro con il Tognoli, il quale, senza mai negare di avere ammesso in precedenza che il soggetto che lo aveva informato era stato Contrada, aveva manifestato forti resistenze a verbalizzare quel nome, adducendo sempre gravi 538
  • 539. motivi di paura per sé e rappresentando che erano pervenute minacce ai suoi familiari. L’otto maggio 1989 il Tognoli aveva reso una nuova e diversa versione dei fatti, dichiarando che la telefonata ricevuta all’hotel “Ponte” era stata effettuata dal fratello Mauro, il quale si era limitato ad avvertirlo che alcuni poliziotti lo avevano cercato nella sua residenza di Concesio (BS). Questa segnalazione, unitamente alle notizie pubblicate sulla stampa il giorno precedente (cioè l’undici aprile 1984) circa gli arresti dei suoi complici, gli avevano fatto intuire di essere in pericolo e lo avevano indotto a darsi a precipitosa fuga. Lo stesso Tognoli – inizialmente dichiaratosi riluttante a verbalizzare il nome del funzionario di polizia che, durante la rogatoria italiana del pomeriggio del 3 febbraio 1989, aveva fatto riserva di enunciare - di fatto, dopo avere fornito, nel corso dell’atto istruttorio, svariati elementi per la sua identificazione, lo aveva indicato nel dott. Cosimo Di Paola. Aveva precisato che detto funzionario, destinato alla Questura di Palermo dopo un periodo di servizio a Padova, in una occasione gli aveva chiesto se, per caso, coltivasse rapporti con Leonardo Greco, che aveva visto come testimone al suo matrimonio. Alla sua risposta affermativa, lo aveva ammonito dal frequentarlo, dicendogli che si trattava di un personaggio sul conto del quale gravavano pesanti sospetti di appartenenza alla mafia. Lo stesso Tognoli, quindi, aveva soggiunto che, in un’altra 539
  • 540. occasione, il dott. Di Paola lo aveva invitato a troncare anche i rapporti commerciali che intratteneva con il Greco e, un paio di giorni prima del 12 Aprile 1984, gli aveva telefonato comunicandogli che “aveva avuto l’impressione che le indagini su Leonardo Greco coinvolgessero anche la sua persona” avvertendolo che, ove detta impressione si fosse concretizzata, lo avrebbe nuovamente contattato e consigliandogli, in ogni caso, di parlare immediatamente con il magistrato incaricato dell’inchiesta per chiarire la sua posizione. Nei giorni successivi, si era reso conto che le cose volgevano al peggio per lui. In particolare, avendo letto le già menzionate notizie di stampa, riguardanti anche tali Corti e Miniati, personaggi coinvolti nel riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di droga, aveva detto ai propri familiari di tenerlo al corrente di ogni fatto straordinario che potesse riguardarlo. In tale contesto, la mattina del 12 Aprile il fratello Mauro lo aveva rintracciato all’hotel “Ponte” di Palermo. Il Tribunale riteneva evidente che le dichiarazioni rese a verbale dal Tognoli l’otto Maggio 1989, di tenore del tutto diverso e logicamente inconciliabile con quelle fatte in precedenza ai funzionari ed ai magistrati che lo avevano contattato e più volte interrogato, erano state il frutto di un ripensamento tardivo, dettato dall’esigenza difensiva di porre rimedio alle spontanee ammissioni fatte sul conto dell’odierno imputato; ripensamento indotto dalla paura dello stesso Tognoli che la formalizzazione di 540
  • 541. quelle dichiarazioni avrebbe potuto esporre lui ed i suoi familiari a gravi conseguenze. Palesemente compiacenti, d’altra parte, si erano dimostrate le testimonianze di Mauro Tognoli e dell’avv. Franco Gianoni. Il primo, esaminato quale imputato di reato connesso, si era parimenti mostrato gravemente intimidito, tanto da chiedere con una lettera di non essere sentito a Palermo. Quanto alla sua attendibilità, gli orari dei suoi spostamenti e della sua presunta telefonata al fratello presso l’hotel “Ponte”, da lui riferiti, erano risultati incompatibili con i tempi della perquisizione e del successivo appostamento eseguiti dagli agenti della Squadra Mobile di Brescia e riferiti nel corso del dibattimento dai testi Mario Iandico e Oronzo Del Fato, rispettivamente capo e componente della pattuglia che aveva eseguito la perquisizione. L’avv. Gianoni, oltre ad offrire, adeguandosi alle dichiarazioni del suo assistito, una ricostruzione dei fatti in contrasto con le altre emergenze dibattimentali, era incorso in smaccate inesattezze ed incongruenze, stigmatizzate dal Tribunale (cfr. pagine 1562-1566 della sentenza appellata, cui si rinvia), spingendosi ad attribuire alla dott.ssa Del Ponte ed del giudice Falcone comportamenti scorretti, che peraltro si sarebbero verificati in sua presenza e con il suo avallo. Il Tribunale, ancora, riteneva non decisive al fine di superare la testimonianza della dott.ssa Del Ponte, frutto di percezioni dirette, le testimonianze del dott. Francesco Misiani (pagine 541
  • 542. 1622-1623 della sentenza appellata) e del dott. Francesco Di Maggio (ibidem, pagine 1623-1629), magistrati distaccati presso l’Alto Commissario, nonché del colonnello dei Carabinieri Mario Mori, in servizio a Palermo dall'estate '86 all'autunno '90; testimonianze, tutte relative a colloqui con Giovanni Falcone sull’atteggiamento del Tognoli, variamente indicatrici di una imprecisione di ricordi sull’intera vicenda. ******** Assumono i difensori appellanti (pagine 3-5 Volume VIII, capitolo VI, paragrafo VI. 8 dell’Atto di impugnazione) che non sarebbe <<emerso un solo elemento da cui possa ragionevolmente, concretamente o logicamente desumersi la responsabilità del dott. Contrada in ordine alla fuga di Tognoli Oliviero per sottrarsi all'esecuzione dell'arresto il 12 aprile 1984In particolare: • Non è stato accertato un qualsiasi rapporto tra il dott. Contrada e Tognoli Oliviero: nè di parentela od amicizia, nè di affari o cointeressenze o leciti o illeciti, nè di frequentazioni di stessi ambienti o di amici comuni. Persone molto vicine ad Oliviero Tognoli, quali il fratello Mauro ed il dott. Cosimo Di Paola, interpellati in merito, hanno escluso l'esistenza di un qual si voglia legame tra Contrada e Tognoli, tale da costituire un motivo plausibile per un così grave atto criminoso che il dott. Contrada avrebbe posto in essere in favore del Tognoli. • Non è stato accertato un qualsiasi rapporto tra il dott. Bruno Contrada e Greco Leonardo o un altro qualsiasi soggetto affiliato od inserito nell'organizzazione criminale mafiosa di cui faceva parte il Greco ed in favore della quale il Tognoli aveva compiuto le operazioni di riciclaggio che gli sono state addebitate e per cui è stato condannato in Italia ed in Svizzera. 542
  • 543. • Non è stato accertato un sia pur labile, sporadico, indiretto contatto tra il dott. Contrada ed il Tognoli o suoi familiari, suoi amici, suoi collaboratori e complici, nè prima del 12-4-1984 nè durante la sua latitanza, di 4 anni, nè dopo la sua costituzione a Lugano. • Non è stato accertato un qual si voglia motivo o interesse d'ufficio a che il dott. Contrada - allora Capo di Gabinetto dell'Alto Commissario - si adoperasse per favorire la fuga o la latitanza del Tognoli, nè che qualcuno lo abbia indotto o determinato a fare ciò>>. Per contro (ibidem, pagine 5-8), il 12 aprile 1984 Tognoli si era <<sottratto all'esecuzione del fermo di polizia, cui nei giorni successivi avrebbe fatto seguito un ordine e poi un mandato di cattura, per i seguenti motivi, emersi in maniera univoca, certi e riscontrati dal complesso delle risultanze processuali: motivi non valutati nella loro effettiva realtà, anzi volutamente disconosciuti e obliterati dal Tribunale. 1) Il Tognoli si era reso conto della gravità dei comportamenti delittuosi da lui posti in essere in favore della organizzazione criminale mafiosa, con le operazioni di "riciclaggio" del denaro proveniente dai traffici di droga; 2) Il Tognoli, nei giorni immediatamente precedenti il 12 era in stato di vigile e apprensiva attesa per lo sviluppo dell'indagini sulla "pizza connection" a carico dei componenti della organizzazione mafiosa in favore dei quali aveva operato; addirittura, il giorno precedente, cioè 11 aprile, il Giornale di Sicilia riportò la notizia dell'arresto degli affiliati, in particolare, di coloro che gli erano stati più vicini nelle operazioni di riciclaggio 79; 79 Nell’atto di appello è inserita la copia degli articoli del “Giornale di Sicilia” dell’undici aprile 1984 sugli arresti di Gaetano Badalamenti a Madrid e sugli arresti, da parte della polizia americana, di Adriano Corti e Franco della Torre, cittadini elvetici di origine siciliana. 543
  • 544. 3) Il Tognoli, era stato messo altresì in allarme dal suo amico di infanzia e compagno di scuola dott. Cosimo Di Paola, già funzionario di P.S. alla Questura di Palermo, che lo aveva consigliato ed esortato a dismettere la frequentazione con il mafioso Leonardo Greco, esponente di rilievo dell'organizzazione criminale implicata nel traffico di droga; 4) Il Tognoli, la mattina del 12 aprile, ebbe la sicurezza che era stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di arresto. Ciò avvenne quando personale ( un sotto-ufficiale e due agenti) della Squadra Mobile di Brescia si presentò nella sua villa a Concesio (BS) per procedere all'esecuzione del provvedimento, richiesto dalla Polizia di Palermo (si trattava di fermo di P.G.). Il Tognoli non si trovava a Concesio ma era a Palermo per motivi attinenti al suo lavoro. Era alloggiato all'Hotel Ponte di Palermo, unitamente al suo collaboratore Tumino Salvatore. I suoi familiari, che erano a conoscenza del suo provvisorio recapito, lo avvertirono della visita della Polizia ed egli ritenne opportuno allontanarsi e successivamente darsi alla latitanza>>. In ordine a quest’ultimo punto, nell’atto di impugnazione è stata richiamata la testimonianza di Mauro Tognoli circa la telefonata che lo stesso ha dichiarato di avere fatto al fratello; testimonianza che i difensori appellanti assumono non essere stata smentita dalla indicazione dei tempi del fermo e del successivo appostamento, a loro avviso incerta, fatta dai testi Iandico e Del Fato. L’unico sicuro riferimento temporale, infatti, sarebbe offerto dalla relazione di servizio in data 12 aprile 1984, nella quale il Maresciallo Iandico, riferendo al suo dirigente del servizio svolto a Concesio, aveva attestato di essere giunto dinanzi la villa alle ore 6,30 e che l'appostamento al fuori di essa era durato 14 minuti. 544
  • 545. La durata delle operazioni compiute all’interno della villa, secondo i difensori appellanti, sarebbe stata, poi, ben più breve di quella postulata dal Tribunale, e dunque sarebbe stata compatibile con l’orario indicato dal teste Mauro Tognoli per la sua telefonata: nel corpo della relazione di servizio a firma Iandico, infatti, non si parlava espressamente di una vera e propria perquisizione domiciliare, ma si menzionava una ispezione dell'abitazione di Oliviero Tognoli, per accertare la sua presenza o meno. La circostanza che non fosse stata eseguita alcuna perquisizione emergerebbe, ad avviso dei predetti difensori, dal fatto che, lo stesso 12 aprile, era stato disposto l'invio di altro personale di polizia, diretto dal dott. Giuseppe Russo, funzionario P.S. della Squadra Mobile di Palermo, con il compito, appunto, di effettuare la perquisizione per reperimento di documenti e altro, omessa la mattina del 12 aprile 1984. Per altro verso, se davvero Bruno Contrada avesse appreso dal dott. De Luca (con il quale si era incontrato, come risulta dalla annotazione "ore 9.30 di De Luca - qui", vergata nell’agenda del 1984 alla data dell’undici aprile) o da altri che Oliviero Tognoli era nel novero dei soggetti da arrestare nel quadro dell’ operazione "pizza connection", e se davvero avesse voluto farlo fuggire, avrebbe ben potuto avvertirlo durante la giornata dell'undici aprile: <<Perché attendere la mattina del 12 aprile per informarlo dell'intento della Polizia di arrestarlo, a mezzo telefono o con altro mezzo? Forse per dargli la possibilità di trascorrere serenamente la notte in albergo?>> (pag. 18 Vol. VIII capitolo VI Parafo VI. 8 dell’Atto di impugnazione). 545
  • 546. Ed ancora <<le dichiarazioni di Oliviero Tognoli, in sede di rogatoria internazionale del 9-5-1989, a Lugano, furono rese al G.I. Lehmann, alla presenza del G.I. di Giovanni Falcone e del P.M. Giuseppe Ayala e (…) al Tognoli non fu mossa alcuna contestazione circa il preteso cambiamento di versione circa la fonte da cui aveva appreso che la polizia lo cercava per arrestarlo>> (pag. 17, ibidem). Inoltre, dalle dichiarazioni dei testi Del Ponte, Ayala, Gioia, Mazzacchi e Gianoni, persone che avevano avuto contatti con Oliviero Tognoli dal momento della sua costituzione a Lugano, era risultato con certezza che il nome "Bruno Contrada" non era mai stato fatto dallo stesso Tognoli sino all'interrogatorio per rogatoria dell'8-5-1989, nel corso del quale egli aveva, per la prima volta, indicato l’odierno imputato come un funzionario di polizia che gli era stato occasionalmente presentato e che, dopo quell'incontro, non aveva più visto, con cui non aveva più parlato e non aveva avuto rapporti di alcun genere. Quel nome, piuttosto, era stato fatto la prima volta da Giovanni Falcone quando il 3 febbraio 1989, rivolto al Tognoli, gli aveva chiesto se il funzionario che lo aveva avvertito, informato o aiutato nella fuga fosse stato Bruno Contrada . I testi Di Maggio, Misiani e Mori avevano riferito, infatti, di avere sentito raccontare allo stesso Falcone che, alla sua domanda se fosse stato Contrada ad avvisarlo, Tognoli si era limitato a rispondere con un sorriso, ritenuto, secondo un linguaggio gestuale tipicamente siciliano, un eloquente gesto di assenso. I difensori appellanti, quindi, hanno dedotto che tutta la ricostruzione della vicenda era stata viziata da un equivoco, <<sorto essenzialmente perché al dott. Falcone, in occasione della sua prima rogatoria in Svizzera, a febbraio 1989, fu riferito dalla Del Ponte e da Gioia che Tognoli Oliviero aveva detto che ad informarlo era stato un suo amico, funzionario di polizia a Palermo (nel 1984) ma allo stato (cioè nel 1989) non più perché passato ad altra Amministrazione (n.b. il Di Paola ha lasciato la Polizia il 5.10.1987, avendo vinto il concorso di magistrato amministrativo). Il dott. Falcone che non conosceva il Di Paola, dovette sospettare (senza fondamento) che il Tognoli si riferisse al dott. Contrada, forse in ragione che quest’ultimo aveva lasciato la Polizia per transitare nei ruoli di altra Amministrazione, cioè al S.I.S.De e poi all’Alto Commissariato>> (in termini, 546
  • 547. le “Note” in replica alla requisitoria del Procuratore Generale nel primo dibattimento di appello, dove viene ripreso, in modo più ampio, il medesimo concetto sviluppato alle pagine 35-36 del Volume VIII dell’atto di impugnazione). Tale sospetto, si soggiunge nelle predette “Note”, aveva indotto Giovanni Falcone a porre a Tognoli la domanda: <<E stato Contrada?>>. Lo stesso Tognoli, peraltro, con il comportamento ambiguo e reticente tenuto il 3 febbraio 1989 (spiegabile con il proposito di non compromettere l’amico Cosimo Di Paola e non rivelare il ruolo del fratello), aveva rafforzato i sospetti di Giovanni Falcone sull’odierno imputato. In seno al verbale dell’otto maggio 1989, tuttavia, egli aveva dissipato ogni dubbio sulla ricostruzione dei fatti e l’accertamento della verità Il precipitato delle argomentazioni difensive è condensato nelle seguenti proposizioni, formulate nel corpo delle già menzionate “Note” in replica alla requisitoria del Procuratore Generale nel primo dibattimento di appello: <<Dal complesso delle risultanze processuali è emerso con assoluta certezza : 1) che non esiste alcun verbale, redatto da Magistrati italiani o svizzeri, da cui risulti che il Tognoli indicò in Contrada colui che l’aveva avvertito telefonandogli all’Hotel Ponte; 2) che il Tognoli mai ha fatto il nome del dott. Contrada quale informatore dell’imminente arresto : nè a verbale in colloqui informali con Magistrati italiani o svizzeri o con funzionari di polizia svizzeri; 547
  • 548. 3) che l’unico verbale di interrogatorio di Tognoli che esiste agli atti del processo è quello dell’8 maggio 1989: in esso Tognoli narra esattamente come, perché, quando e in quali circostanze si sottrasse all’arresto e si dette alla latitanza. Egli, come risulta dagli atti in questione, era stato messo sull’avviso dal suo amico d’infanzia, compagno di scuola, coetaneo, quasi parente per i rispettivi matrimoni80, funzionario di polizia a Palermo nel 1984, Di Paola Cosimo. Quest’ultimo “un paio di giorni prima del 12 aprile 1984 mi telefonò per comunicarmi che aveva avuto l’impressione che le indagini su Leonardo Greco coinvolgevano anche la mia persona......” (pag. 3 verb. 8.5.1989). A ciò con indubbia certezza intendeva riferirsi il Tognoli quando, all’atto della sua costituzione in Svizzera, disse al commissario della Polizia elvetica Gioia (questi poi lo riferì alla d.ssa. Del Ponte che, a sua volta, lo riferì al dott. Falcone) che era stato informato da un “parigrado” (si riferiva al commissario Gioia, suo interlocutore) con riguardo evidentemente alle origini della vicenda ed al suo iniziale svolgersi. Il Tognoli, sempre nel medesimo verbale, dichiarò che la telefonata all’Hotel Ponte, ricevuta il mattino del 12 aprile 84, fu fatta da suo fratello Mauro che lo informò che all’alba erano andati a casa sua poliziotti che lo cercavano. Tognoli Mauro ha confermato la circostanza, nel corso della sua testimonianza del 29.XI.1994. Il verbale è sottoscritto dal Giudice Istruttore elvetico Lehman, dall’avv. Gianoni e dai Magistrati italiani Falcone e Ayala oltre, naturalmente da Oliviero Tognoli. 80 La “quasi parentela” tra Di Paola e Tognoli, evocata dai difensori appellanti, consiste nel fatto che Mariannina Matassa, moglie del Tognoli, è cognata di una sorella della moglie del Di Paola. 548
  • 549. Il dott. Cosimo Di Paola, sentito alla udienza del 25.10.1994, ha confermato le dichiarazioni di Tognoli Oliviero, per quanto riguarda i rapporti di stretta amicizia con l’imprenditore, e, sia pure in toni sfumati, per ovvi motivi, i suoi consigli e avvertimenti all’amico sulla pericolosità dei rapporti con Leonardo Greco e dello sviluppo delle indagini sul conto di quest’ultimo >>. Nel corso della discussione svolta in questo giudizio di rinvio, all’udienza del 12 gennaio 2006 la Difesa ha introdotto ulteriori spunti, che mette conto riassumere per una più compiuta considerazione delle sue ragioni. Segnatamente, è stato sostenuto che: a) la testimonianza della dott.ssa Carla del Ponte sarebbe inutilizzabile nella parte concernente il contenuto di interrogatori da lei assunti nell’ambito del procedimento svizzero (segnatamente, l’interrogatorio del dicembre 1988), o, più in generale, nella parte in cui riguarda fatti conosciuti per ragione del suo ufficio e riferiti da persona sottoposta ad indagini (il Tognoli), perché resa in violazione degli articoli 201 c.p.p., 62 c.p.p. e 326 c.p.; b) nel 1988 Clemente Gioia era un Commissario di Polizia (responsabile del servizio informazioni della Polizia Cantonale), come lo era stato Cosimo Di Paola, che da maggio a luglio 1981, e poi da agosto ad ottobre 1981, aveva fatto parte della sezione investigativa della Squadra Mobile, venendo successivamente assegnato al II Distretto di Polizia sino al luglio 1982, e poi, dal 1983, all’Ufficio Misure di prevenzione, e divenendo infine, nel 1987, magistrato amministrativo; c) era ben possibile, dunque, che fosse stato proprio lui il “pari grado” del quale Tognoli aveva parlato al Commissario Gioia; d) d’altra parte, lo stesso Di Paola si trovava nelle condizioni di sapere che nei riguardi di Leonardo Greco vi erano investigazioni in corso, anche perché questi aveva subito una misura di prevenzione nel 1982. E’ stato, altresì sostenuto che: e) la mattina del 3 febbraio 1989, alla fine dell’interrogatorio espletato nell’ambito del procedimento svizzero, il Giudice istruttore Giovanni Falcone, invitato ad assistervi in veste di consulente esperto, si era avvicinato a Tognoli mentre Carla Del Ponte stava rileggendo il verbale, come sua abitudine; f) non era, dunque, possibile che, nelle more dello scambio di battute tra Falcone e Tognoli circa la non casualità del repentino allontanamento di quest’ultimo, e cioè nell’arco di qualche 549
  • 550. secondo, la Del Ponte avesse ultimato la lettura del verbale in tempo utile per raggiungere i due e percepire la domanda :<< è stato Contrada?>> e la risposta <<Si>, accompagnata da un cenno del capo, risposta che, in sede di esame, la stessa aveva riferito di avere sentito distintamente; g) Carla del Ponte aveva dato una risposta “assurda” ad una obiezione ragionevole, e cioè come mai, di fronte ad una rivelazione così importante, non avesse riaperto il verbale; h) la teste, infatti, aveva dichiarato che il verbale non era stato riaperto perché si trattava di vicenda estranea al procedimento svizzero, e perché, comunque, Falcone non le aveva chiesto di farlo (per contro era stato assunto nell’ambito del procedimento svizzero anche l’interrogatorio del dicembre 1988, in occasione del quale la Del Ponte aveva verbalizzato - stando a quanto da lei riferito in sede di esame - la dichiarazione del Tognoli di essere stato informato da un funzionario di Polizia che gli aveva fatto una tempestiva telefonata mentre si trovava all’hotel “Ponte”, a Palermo); i) il teste Giuseppe Ajala aveva dichiarato di non avere percepito il contenuto del colloquio tra Falcone e Tognoli della mattina del 3 febbraio 1989, né quello tra Falcone e l’avvocato Gianoni del pomeriggio di quel giorno, e però di avere sentito fare, a cena, allo stesso Falcone ed alla Del Ponte, più volte, il nome di Contrada e dare per scontata la sua indicazione da parte di Tognoli; 550
  • 551. j) il medesimo teste, tuttavia, esprimendosi al condizionale, aveva detto che Tognoli<<avrebbe risposto affermativamente>>, alla specifica domanda se il suo informatore fosse stato l’odierno imputato (pagine 31,32,33 trascrizione udienza primo luglio 1994); k) lo stesso Giuseppe Ajala (pag. 95 e segg. trascrizione udienza primo luglio 1994), nel rendere sommarie informazioni il 18 marzo 1993 ai Pubblici Ministeri di Caltanissetta Boccassini e Cardella, aveva dichiarato di non ricordare se Falcone, durante quella cena, avesse espressamente detto che Tognoli gli aveva rivelato informalmente di essere stato avvertito da Contrada, e però aveva soggiunto di non poterlo escludere, in quanto tale circostanza era stata confermata dalla Del Ponte nel corso della sua deposizione resa ai magistrati di Caltanissetta il 25 gennaio 1993, a lui letta; l) Oliviero Tognoli, come ritenuto dal Tribunale, aveva dimostrato sin dall’inizio un atteggiamento improntato alla collaborazione senza mai ritrattare le sue dichiarazioni sui soggetti coinvolti nel narcotraffico; m) egli, in tal modo, aveva mostrato di non temere Cosa Nostra, e dunque non avrebbe avuto ragione di nutrire timori facendo il nome di Contrada; n) pertanto, la paura addotta il pomeriggio del 3 febbraio 1989 era soltanto un pretesto per prendere tempo e non coinvolgere l’amico Cosimo Di Paola; 551
  • 552. o) Il riferimento a Bruno Contrada, operato da Tognoli nell’incipit del verbale dell’otto maggio 1989, era motivato soltanto dal fatto che dello stesso Contrada aveva parlato Giovanni Falcone il 3 febbraio 1989; p) la riluttanza di Tognoli a fare il nome di Cosimo Di Paola era stata reale e non apparente, tanto che, come riferito dal teste Giuseppe Ajala, lo stesso Tognoli si era determinato a parlare dopo varie insistenze e sollecitazioni (pag. 111 trascrizione udienza primo luglio 1994); q) Cosimo Di Paola aveva bensì negato di avere avvertito Tognoli un paio di giorni prima del 12 aprile 1984 (ed affermato di non sentirlo da molti mesi), ma aveva mentito per non esporsi ad un addebito di favoreggiamento personale; r) per altro verso, l’essere stato indicato da Olivero Tognoli come l’informatore che lo aveva fatto fuggire, aveva provocato la fine del consolidato rapporto di amicizia tra i due, nato sui banchi di scuola dell’Istituto tecnico commerciale di Cefalù, ed aveva, dunque, fatto venire meno l’interesse dello stesso Di Paola a rendere una testimonianza veridica ed a lui favorevole; s) Bruno Contrada, a differenza di Cosimo Di Paola, non aveva rapporti con Tognoli né con sua famiglia, e quindi non poteva sapere che la sera dell’undici aprile 1984 egli avrebbe pernottato presso l’hotel Ponte; t) posto che la mattina del 12 aprile 1984 una sola telefonata era pervenuta alla reception dell’Hotel “Ponte”, come riferito dal 552
  • 553. teste Salvatore Tumino (collaboratore di Oliviero Tognoli, in procinto, quella mattina stessa, di partire con lui per affari), non vi era ragione per disattendere la testimonianza di Mauro Tognoli; u) il fatto che Giovanni Falcone non avesse ritenuto di informare i superiori di Contrada o l’autorità Giudiziaria competente, o i vertici del S.I.S.D.E., della indicazione che sarebbe stata data da Oliviero Tognoli il 3 febbraio 1989 dimostrava che una indicazione siffatta non vi era mai stata; v) era illogico quanto affermato dal teste Ajala, e cioè di avere concordato con lo stesso Falcone di non rivelare quanto accaduto sino alla trasmissione dei verbali di rogatoria (quello dell’otto maggio era pervenuto dopo la morte di Falcone, quello del 3 febbraio non era mai pervenuto per l’opposizione della difesa di Tognoli, vertendosi in tema di ne bis in idem con il procedimento italiano); w) non vi era ragione alcuna perché Giovanni Falcone - parlando dell’accaduto con i colleghi Di Maggio e Misiani, con il colonnello Mori, e, successivamente con il Procuratore della Repubblica di Caltanissetta (da cui era stato sentito il 12/7/1989 ed 4/12/1990, in merito al patito attentato dinamitardo del Giugno 1989 presso la sua abitazione estiva all’Addaura) omettesse di menzionare la espressa indicazione di Tognoli su Contrada del 3 febbraio 1989, qualora ci fosse stata davvero. ***** 553
  • 554. L’eccezione di inutilizzabilità della testimonianza di Carla del Ponte per la violazione degli articoli 201 c.p.p., 62 c.p.p. e 326 c.p., dedotta dalla Difesa nel corso della discussione in questo giudizio di rinvio, non è fondata. Il Tognoli, infatti, è stato giudicato non soltanto con sentenza definitiva della Corte delle Assise di Lugano nel procedimento elvetico, ma, per quanto qui interessa, anche con sentenza definitiva emessa dal Tribunale di Roma del 28 marzo 1992, irrevocabile il 6 ottobre 1992, nel procedimento italiano. Non sussiste, pertanto, una notizia di ufficio che debba rimanere segreta (art. 326 c.p.) rispetto a dichiarazioni attinenti a detto procedimento. Per altro verso, la teste Carla Del Ponte, riferendo di dichiarazioni fatte dal Tognoli nell’ambito di atti istruttori svizzeri (l’interrogatorio del dicembre 1988) o, addirittura, soltanto in occasione di essi (segnatamente, dopo la conclusione dell’interrogatorio della mattina del 3 febbraio 1989), non ha violato il divieto di testimonianza posto dall’art. 62 c.p.p.. Tale divieto, infatti, riguarda bensì le dichiarazioni “comunque rese” dall’imputato o dall’indagato, ma nel corso di un procedimento italiano, costituendo la legge nazionale la fonte della tutela del segreto di ufficio. Venendo al merito della vicenda, non sono conducenti le obiezioni difensive volte a valorizzare la mancanza di prova di significativi rapporti personali tra l’imputato e Oliviero Tognoli. Quest’ultimo, infatti, nel corso della rogatoria dell’otto maggio 1989 aveva dichiarato di avere conosciuto Bruno Contrada presso la ditta di tali fratelli Prestigiacomo - circostanza che l’imputato ha detto di non ricordare, ma di non potere escludere, vista la miriade di persone da lui 554
  • 555. a vario titolo conosciute - ma aveva negato di avere avuto con lui colloqui o rapporti di alcun genere. Ora, l’esistenza di rapporti personali qualificati non è affatto indispensabile ai fini della dimostrazione della condotta di agevolazione ascritta all’imputato che, secondo lo schema del concorso esterno in associazione mafiosa, è di pertinenza del sodalizio mafioso in sé. Olivero Tognoli, in altri termini, è stato un riciclatore di capitali mafiosi provenienti dal traffico internazionale di stupefacenti, un soggetto che l’organizzazione mafiosa aveva interesse a tutelare come persona e come portatore di segreti; assumendo, anzi, rilievo,da parte dell’imputato, proprio il fatto di averne favorito la fuga senza che tale agevolazione fosse altrimenti spiegabile con un rapporto personale che lo legasse a lui. Parimenti infondato è l’ulteriore rilievo difensivo secondo cui, se davvero Bruno Contrada avesse appreso dal dott. De Luca o da altri che Oliviero Tognoli era nel novero dei soggetti da arrestare nel quadro dell’operazione "Pizza connection", e se davvero avesse voluto farlo fuggire, avrebbe ben potuto avvertirlo durante la giornata dell'undici aprile 1984, senza attendere la mattina del 12 aprile. Ed invero, il teste Salvatore Tumino, collega di lavoro del Tognoli, escusso all’udienza del 17 giugno 1994, aveva dichiarato che l’undici aprile del 1984 era stato tutto il giorno insieme a lui per un giro di affari presso diversi clienti in Sicilia e che, intorno alle 19,30 erano giunti all’hotel “Ponte”di Palermo dove avevano alloggiato una notte, con il programma di ripartire l’indomani mattina per fare un altro giro di clienti a Palermo e Trapani (pag. 1559 della sentenza appellata). Tale specifica indicazione ha trovato conferma negli accertamenti effettuati dal teste Maurizio Inzerilli (ibidem, pagine 1560-1561), da 555
  • 556. cui era emerso che effettivamente Oliviero Tognoli aveva preso alloggio, presso la camera n° 212 dell’Hotel “Ponte” soltanto la notte dell’undici aprile 1984 con partenza prevista per il 12 successivo, e che quella stessa notte, alla camera n° 211 aveva alloggiato Salvatore Tumino. E’ evidente, dunque, che soltanto la accertata presenza in albergo avrebbe potuto consentire una comunicazione diretta tra Tognoli ed il suo informatore, mentre non ha senso discettare sul perché la notizia di un imminente provvedimento di fermo non intervenne nella tarda serata o nella notte, visto che essa consentì comunque allo stesso Tognoli di dileguarsi, precedendo e vanificando la sua ricerca all’Hotel “Ponte”. Oltretutto, tra il 10 e l’undici aprile 1984 non constava quali spostamenti Tognoli avesse preventivato e dove egli intendesse pernottare. Risultava, al contrario, che egli aveva la sua residenza ufficiale a Concesio, e che, a causa delle sue attività imprenditoriali si recava spesso in Sicilia, dove, pertanto, teoricamente poteva anche trovarsi (pagine 1499-1501della sentenza appellata). Né è dato dubitare che l’odierno imputato avesse avuto preventiva notizia del provvedimento di fermo nei riguardi del Tognoli. Giova ricordare, a questo riguardo, le fasi antecedenti l’emissione di un provvedimento siffatto, puntualmente ricostruite dal Tribunale sulla base del compendio documentale in atti e della deposizione resa dal dott. Antonino De Luca, il quale nella sua qualità di Dirigente della Criminalpol di Palermo, aveva seguito fin dall’inizio le indagini 556
  • 557. relative all’operazione denominata “Pizza Connection” (pagina 1497 e segg. della sentenza appellata). La collaborazione tra gli inquirenti italiani ed americani aveva condotto, l’otto aprile 1984, <<al brillante risultato dell’arresto a Madrid del latitante mafioso Gaetano Badalamenti, eseguito contestualmente ad una vasta operazione di arresti sia a New York che in Sicilia; il dott. De Luca, che si era personalmente recato a Madrid in occasione dell’arresto del Badalamenti, il 9 Aprile 1984, rientrato in Italia, si era reso conto che tra gli arresti eseguiti in Sicilia non erano stati inclusi i nominativi di alcuni importanti personaggi che fin dalle prime fasi dell’operazione erano emersi all’attenzione degli inquirenti, tra questi Leonardo Greco, Salvatore Miniati ed Oliviero Tognoli; ed infatti per quel che concerne il Tognoli, già sulla base delle dichiarazioni rese dall’Amendolito, era stato possibile individuarlo come il soggetto, che per le sue competenze nel settore finanziario, era stato utilizzato dal piu’ noto Leonardo Greco (già indiziato di appartenenza alla mafia di Bagheria ed inserito nel noto rapporto dei “162“ poi confluito nel primo maxi processo) per la gestione dei conti bancari in Svizzera e quindi come anello di congiunzione delle operazioni di riciclaggio del denaro proveniente dai traffici internazionali di stupefacenti e quelle di reimpiego nel settore dell’edilizia siciliana; la mattina del 10 Aprile del 1984 il dott. De Luca si era messo in contatto con il Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Sciacchitano, al quale aveva fatto notare l’omissione dei provvedimenti restrittivi a carico dei predetti soggetti, concordando con il magistrato l’emissione nei loro confronti di provvedimenti di arresto su iniziativa della P.G.; la stessa giornata del 10 Aprile il dott. De Luca aveva preso contatti telefonici con il dott. Dionisi, Dirigente della Squadra Mobile di Brescia e con il dott. Pagnozzi, Dirigente della 557
  • 558. Criminalpol di Milano, per avvisarli che avrebbe inviato alcuni uomini da Palermo per procedere in collaborazione con le forze di Polizia locali all’arresto del Miniati e del Tognoli; ha precisato che il Tognoli aveva la sua residenza ufficiale a Concesio (prov. Brescia), ma era noto agli inquirenti siciliani che a causa delle sue attività imprenditoriali egli si recava spesso in Sicilia e pertanto poteva essere anche in tale luogo; i colleghi di Brescia e Milano gli avevano mosso alcune obiezioni su quell’operazione di arresti da eseguire nella quasi flagranza di reato senza un preventivo provvedimento da parte del magistrato, ma il dott. De Luca, assumendosi in prima persona la responsabilità dell’operazione, aveva assicurato che avrebbe inviato come impegno formale un ‘telex’ contenente tutti gli estremi dell’operazione da eseguire; raggiunta tale intesa telefonica erano stati inviati sul luogo i funzionari appartenenti alla P.G. palermitana e la sera dell’11 Aprile 1984 era stato inviato, intorno alle h.22,00- 23,00, all’apposito ufficio della Questura preposto alla trasmissione, il ‘telex’ già concordato (…) Contemporaneamente all’operazione da eseguire in provincia di Milano e Brescia si era predisposto in Sicilia anche l’arresto di Greco Leonardo, dimorante obbligato nel comune di Linosa; la suddetta operazione aveva consentito di pervenire, il 12/4/1984, all’arresto a Milano di Miniati Salvatore ed in Sicilia di Leonardo Greco mentre il Tognoli era riuscito a rendersi irreperibile>>. Assodato, dunque, che soltanto la mattina del 10 Aprile 1984 era stata evidenziata la mancata adozione di provvedimenti restrittivi a carico di Greco, Miniati e Tognoli, deve ritenersi provato che il giorno successivo l’odierno imputato seppe tempestivamente dello stato dell’operazione “Pizza Connection” e dunque delle determinazioni sulla libertà personale dello stesso Tognoli. 558
  • 559. Significativi elementi di giudizio convergono nel fare ritenere accertato che la fonte di tale conoscenza fu il dott. De Luca, non potendosi, peraltro, escludere che le notizie sull’operazione di Polizia ed il fermo da eseguire nei riguardi del Tognoli fossero state date all’imputato anche dal dott. Ignazio D’Antone. Del resto, come ricordato dal Tribunale (pagine 1466 - 1467 della sentenza appellata, a proposito dell’episodio della telefonata e del colloquio con Nino Salvo, ma l’osservazione è pertinente anche in questo caso) all’udienza del 25 novembre 1994 l’imputato <<ha precisato di essere sempre stato il punto di riferimento di tutte le notizie riguardanti indagini di mafia ed in particolare l’interlocutore esclusivo e privilegiato dei funzionari della P.S. D’Antone e De Luca, addirittura affermando che, in epoca successiva al suo colloquio con Nino Salvo, aveva appreso del mandato di cattura emesso a carico di entrambi i cugini ancor prima che il provvedimento fosse eseguito (“Io ho saputo che dovevano essere arrestati i Salvo...ricordo che dovevano essere arrestati perchè mi fu detto, perchè a mia volta io lo riferissi all’Alto Commissario, perchè a me le cose venivano dette da chiunque e non parlo soltanto da parte di funzionari di Polizia, ufficiali dei Carabinieri o della Finanza, ma parlo di tante persone e tante persone...mi fu detto dagli organi di Polizia, dalla Questura o da De Luca o da D’Antone, nel periodo in cui io sono stato all’Alto Commissario a livello di Polizia io avevo contatti prevalentemente, frequentemente con il Questore Mendolia nel primo periodo, il Questore Montesanti nel secondo periodo, dalla fine del 1983 in poi con il dott. De Luca, con il dott. D’Antone: questi erano i quattro funzionari con cui io avevo prevalentemente rapporti...il dott. De Luca ed il dott. D’Antone non 559
  • 560. avevano rapporti diretti con il Prefetto de Francesco ma avevano rapporti tramite me” cfr. ff. 85 e ss. ud. 25/11/1994)>> . Orbene, il dott. D’Antone, all’epoca dirigente della Squadra Mobile di Palermo, in sede di esame ha dichiarato di essere stato al corrente delle modalità che avevano condotto all’emissione del provvedimento di fermo del Tognoli, concordate con lo stesso dott. De Luca, ma di non averne messo a parte l’odierno imputato. Il dott. De Luca, invece aveva ha riferito << che dopo l’arresto in Spagna di Gaetano Badalamenti, felice del brillante risultato conseguito aveva provveduto ad informare da Madrid anche l’ufficio dell’Alto Commissario dell’operazione eseguita, ritenendo probabile che ne avesse informato anche preventivamente il dott. Contrada; in generale ha dichiarato che non avendo alcuna riserva nei confronti del dott. Contrada lo informava di tutto e gli riferiva abitualmente in ordine a tutte le indagini di maggior rilievo che conduceva; ha affermato che solo in una occasione, proprio quella relativa all’arresto di Oliviero Tognoli, non aveva provveduto ad informarlo preventivamente perchè essendo tornato da Madrid non ne aveva avuto il tempo>> (pagine 1568 - 1569 della sentenza appellata). Tale versione dei fatti è differente da quella resa da Bruno Contrada, che all’udienza dell’otto novembre 1994 ha riferito :<<Tutta l’inchiesta Leonardo Greco e compagni, inchiesta condotta sul piano investigativo dalla Criminalpol, dott. De Luca...io ne ero completamente all’oscuro, io ne venni informato ufficialmente, anche se non aveva ricordo di quest’operazione Leonardo Greco e compagni, da una segnalazione ufficiale di alcuni giorni dopo della Questura di Palermo che, come era prassi, segnalava tutte le operazioni compiute all’Alto Commissario>> (pagine 106 e seguenti della trascrizione). All’udienza del 23 dicembre 1994 lo stesso imputato ha rettificato, anche se non in termini sostanziali, le sue precedenti affermazioni, 560
  • 561. precisando di avere saputo <<qualcosa da De Luca, cioè dopo il 12/4/1984, sia per avermelo lui riferito, sia pure in maniera molto sommaria verbalmente, e sia per una segnalazione scritta inviata al Ministero dell’Interno e ad altri uffici tra cui, per conoscenza, all’Ufficio dell’Alto Commissario come si faceva per tutte le operazioni che riguardassero il crimine organizzato di tipo mafioso” (pag. 70 della trascrizione). Quanto alla affermazione del teste De Luca di non avere avuto il tempo, di ritorno da Madrid, di informare Contrada della determinazione di trarre in arresto Oliviero Tognoli è stata smentita dalla già menzionata annotazione, contenuta nell’agenda dell’imputato alla data dell’undici aprile 1984 <<ore 9,30 dott. De Luca qui>>, che si colloca in un frangente in cui lo stesso De Luca aveva già concordato tutti i dettagli dell’operazione a carico del Tognoli stesso (il 10 Aprile aveva preso accordi con il magistrato e tra il 10 e l’11 aveva preso accordi con i suoi colleghi milanesi). D’altra parte, il fatto che il teste De Luca avesse o mentito, ovvero ricordato male, si evince dalla vicenda relativa ad un anonimo (pagine 1661 – 1665 della sentenza appellata) indirizzato nel settembre 1985 all’Ufficio dell’Alto Commissario, nel quale si ipotizzavano legami tram Contrada ed i mafiosi Riccobono e Badalamenti e si faceva riferimento a possedimenti in Sardegna dell’imputato. L’anonimo non era stato inoltrato all’Autorità Giudiziaria per la sua ritenuta infondatezza. 561
  • 562. Va rilevato, però, che il teste dott. Riccardo Boccia, all’epoca Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, succeduto al dott. De Francesco, ha riferito, in ordine a detto documento, che De Luca : << a proposito di Badalamenti mi disse che era stato proprio lui ad arrestare Badalamenti e naturalmente in un’operazione che era stata concordata con Contrada, che allora, mi pare che era già all’Alto Commissariato, mi sembra>> (cfr. f. 84 ud. cit.). In altri termini, come rilevato dal Tribunale (pag. 1665 della sentenza appellata) il teste De Luca ha ammesso <<solo in via ipotetica, di avere informato preventivamente il dott. Contrada dell’operazione finalizzata alla cattura del mafioso Badalamenti, tenuto conto delle ripercussioni negative che una più ampia ammissione sul punto avrebbe potuto avere sulla conoscenza preventiva da parte del dott. Contrada anche dell’operazione finalizzata alla cattura di Oliviero Tognoli facente parte della medesima indagine; però quando si era trattato di convincere il Prefetto Boccia della pretestuosità dell’esposto del 1985 egli aveva assicurato che addirittura l’operazione era stata concordata con il dott. Contrada, il quale proprio per tale motivo non poteva essere sospettato di collusione con Badalamenti>>. E’ insostenibile, poi, che Bruno Contrada non potesse venire a conoscenza del fatto che l’undici aprile 1984 Tognoli aveva preso alloggio presso l’hotel Ponte. Basta porre mente, ad esempio, alla circostanza - emersa a proposito dell’episodio dell’allontanamento da Palermo del mafioso John Gambino (capitolo IV, paragrafo 3 della sentenza appellata) che l’esame dei registri delle presenze alberghiere aveva consentito di accertare che questi si trovava presso il “Motel Agip di Palermo”. Nodi cruciali da esaminare sono, a questo punto, la plausibilità del costrutto difensivo, ancorato al tenore dell’interrogatorio per rogatoria reso da Oliviero Tognoli l’otto maggio 1989, e l’attendibilità delle 562
  • 563. testimonianze di Carla Del Ponte, Clemente Gioia e Giuseppe Ajala, nonché delle dichiarazioni dell’ispettore Mazzacchi. L’incipit della rogatoria dell’otto maggio 1989 (inviata con allegata lettera di trasmissione in data 7 giugno 1993, atti acquisiti all’udienza del 22 settembre 1995) è costituito dal richiamo al “precedente verbale”, cioè quello del pomeriggio del 3 febbraio, mai trasmesso all’Autorità Giudiziaria italiana, alla fine del quale era stata inserita la riserva di fare il nome del soggetto che aveva consentito la fuga del 12 aprile 1984 : <<Nel precedente verbale ho parlato di informazioni fornitemi che mi hanno indotto ad eludere l’esecuzione del mandato di cattura nei miei confronti. Al riguardo debbo dire che nessuna informazione mi è stata fornita dalla Magistratura, mentre per quanto riguarda la Polizia posso dire che conoscevo soltanto due funzionari di Polizia a Palermo. Uno di essi era il dott. Bruno Contrada, che ho conosciuto negli uffici della ISO, una società dei cugini Prestigiacomo. Uno di essi me lo presentò e parlammo del più e del meno, ma non ho più avuto modo né di sentirlo, né di incontrarlo. L’altro funzionario di Polizia, di cui mi riservo di fornire il nome, era un mio carissimo amico fin dall’adolescenza a Cefalù (…..). Detto funzionario una volta destinato alla Questura di Palermo, dopo un periodo in cui prestò servizio a Padova, mi chiese se per caso avevo rapporti con Leonardo Greco, come testimone al mio matrimonio. 563 che aveva visto
  • 564. Alla mia risposta affermativa mi disse di tenermi alla larga dal personaggio, perché vi erano gravi sospetti sul suo conto quale membro di associazione mafiosa. Preciso che, quando queste avvertenze, Greco quella io attività il funzionario già avevo della in questione esplicato quale ho per detto mi fece Leonardo nel mio precedente verbale di interrogatorio; tuttavia mi astenni dal parlarne al mio amico funzionario, perché mi rendevo conto che gli avrei creato problemi data la sua attività istituzionale. Il mio amico comunque mi invitò successivamente a troncare anche i rapporti commerciali con il Greco Un paio di giorni prima del 12 aprile del 1984 detto mio amico mi telefonò per comunicarmi che aveva avuto la impressione che le indagini su Leonardo Greco coinvolgevano anche la mia persona, osservandomi che se questa impressione si fosse concretizzata mi avrebbe telefonato,invitandomi pure a telefonargli io stesso qualora a mia volta avessi avuto notizia in tal senso. In questo caso mi precisò pure che sarebbe stato opportuno che venisse subito da me, in modo da parlarne con il Magistrato incaricato dell’inchiesta per chiarire la mia posizione. Io mi resi conto che le cose volgevano al peggio nei miei confronti, avendo già notato sulla stampa che si faceva riferimento a personaggi come Corti e Miniati, per cui avvertii i miei familiari, dicendo loro di tenermi al corrente di ogni fatto straordinario che potesse riguardarmi. 564
  • 565. Per conto mio preferii andare in albergo quando mi recavo a Palermo, onde evitare di essere rintracciato nei luoghi da me solitamente frequentati. Quella mattina telefonicamente mio fratello Mauro mi avvertì da casa, mi avvertì da casa a Brescia, telefonandomi all’hotel Ponte di Palermo, che si erano presentati diversi poliziotti nella sede dell’azienda o meglio a casa. Per cui io dedussi immediatamente che era stato emesso un provvedimento di cattura nei miei confronti, dato anche che mio fratello mi aveva informato che i poliziotti cercavano me. Ritenni quindi di abbandonare in tutta fretta l’albergo, dandomi così alla latitanza (…)>> Dopo avere, quindi, precisato che le notizie di stampa sull’operazione erano state date l’undici aprile 1984, e che, pur non facendosi il suo nome, si era reso conto che l’Autorità Giudiziaria indagava anche su di lui, alla domanda <<Vuole fornire le generalità del funzionario?>> , Tognoli risponde :<<Sì, è il mio amico Cosimo Di Paola, che attualmente lavora credo nei Tribunali Amministrativi Regionali e che comunque non fa più parte della Polizia”>>. Osserva questa Corte che la costruzione, da parte di Oliviero Tognoli, della sequenza tra “l’impressione” di Cosimo Di Paola che le indagini su Leonardo Greco coinvolgessero anche la sua persona (esternatagli “un paio di giorni prima” del 12 aprile 1984), le notizie di stampa dell’undici aprile e l’asserita telefonata del fratello Mauro, è smaccatamente artificiosa. Essa, infatti, è inconciliabile con la tempistica dello sviluppo dell’operazione “Pizza connection” per la parte in esame. Come si è visto, la determinazione di adottare provvedimenti restrittivi della libertà personale nei riguardi di Leonardo Greco, Salvatore Miniati ed Oliviero Tognoli scaturì, nell’ ambito dell’incontro del 10 aprile tra il Sostituto Procuratore della Repubblica Sciacchitano ed il dott. de Luca, dalla constatazione che nei loro riguardi tali provvedimenti erano stati omessi. 565
  • 566. Come riconosciuto, poi, dallo stesso Tognoli, le prime notizie di stampa (relative agli arresti effettuati e non ai tre fermi da effettuare, trattandosi di attività coperta dal segreto), vennero date l’undici aprile. Ora, se davvero le supposte “impressioni” fossero state comunicate al Tognoli “un paio di giorni prima” del 12 aprile, dovrebbe concludersi che il dott. Di Paola avesse virtù divinatorie o medianiche, e cioè fosse in grado di leggere nel pensiero del dott. De Luca. Né è pensabile che lo stesso Di Paola potesse nutrire “impressioni” sul divenire di una operazione coperta dal segreto, e dunque sul coinvolgimento di Oliviero Tognoli, sol perché il 17 giugno 1982 era stata applicata nei riguardi di Leonardo Greco la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con divieto di soggiorno ed egli, alla fine di quell’anno, era stato addetto all’Ufficio Misure di prevenzione. Lo stesso Di Paola, infatti (pag. 1543 della sentenza appellata), nel corso del suo esame ha riferito: • di essere stato assegnato al II° Distretto di Polizia su sua esplicita richiesta, giacchè era sua intenzione quella di continuare gli studi per la preparazione del concorso in magistratura, e di esservi rimasto fino al 1983 (ad eccezione di un lungo periodo di aspettativa per motivi di malattia a causa di un esaurimento nervoso da “stress”); • di essere stato, quindi definitivamente assegnato all’Ufficio Misure di Prevenzione, dove era rimasto fino al 5/10/1987, data in cui aveva lasciato la Polizia avendo superato il concorso per il T.A.R.; • di essersi occupato, in tale ultimo ufficio, esclusivamente di pratiche di scarsa importanza (patenti per diffidati e sorvegliati speciali) perchè ciò gli consentiva di conciliare il lavoro con i propri impegni di studio; • che i locali di tale ufficio erano allocati presso una sede distaccata e distante dagli uffici della Squadra Mobile e della Criminalpol. Il predetto teste, inoltre, (pagine 1545-1546 della sentenza appellata) ha dichiarato che, <<pur non avendo avuto particolari ragioni di nutrire motivi di sospetto nei confronti del predetto Greco, anche perchè svolgeva all’interno della Questura di Palermo attività non operativa ma semplicemente burocratica, aveva avuto modo di capire che quel nome apparteneva ad una famiglia di mafia e pertanto aveva manifestato all’amico la propria meraviglia per quella frequentazione>>. Ha tuttavia, <<negato di avere mai detto all’amico che il Greco fosse compromesso in fatti gravi o che lo avesse ammonito dal frequentarlo>> , precisando che <<l’ultima volta che aveva avuto occasione di vedere Oliviero Tognoli era stato nell’Ottobre-Novembre 1983 durante una cena tra amici a Cefalù e che da quella volta aveva avuto occasione di risentirlo telefonicamente una sola volta nel Gennaio del 1984>>. Ha, infine, <<categoricamente escluso di essere stato a conoscenza di indagini a suo carico prima della pubblicazione della notizia sulla stampa del suo coinvolgimento in una vasta operazione di riciclaggio ed anzi ha precisato che la pubblicazione di quella notizia lo aveva molto meravigliato ed amareggiato>>, e che egli si era sentito “tradito”. Tali dichiarazioni appaiono pienamente attendibili, non soltanto perché la posizione defilata del dott. Di Paola (correlata 566 all’esigenza di
  • 567. preparare dapprima il concorso per uditore giudiziario, successivamente quello, andato a buon fine, per referendario al T.A.R.), come i suoi stessi disturbi nervosi sono stati confermati dal teste De Luca, ma anche perché la possibilità di qualsiasi conoscenza preventiva riguardante l’operazione di Polizia Giudiziaria che, in tempi assai brevi, aveva condotto all’arresto di Leonardo Greco, era stata recisamente esclusa, già prima ed al di fuori di questo processo, dai testi De Luca, La Barbera e D’Antone. Costoro, infatti, avevano condotto le indagini su un anonimo pervenuto in Questura nel 1984, nel quale si ipotizzava che lo stesso Di Paola avesse potuto favorire la fuga di Tognoli, anonimo che avevano considerato destituito di fondamento (pagine 1549-1552 della sentenza appellata). Per altro verso, è stata meramente apparente la riluttanza dello stesso Tognoli ad indicare nel dott. Cosimo Di Paola il funzionario di Polizia che, esternandogli le sue “impressioni“, lo avrebbe indotto ad aspettarsi un possibile provvedimento restrittivo nei suoi confronti. In concreto, infatti, facendone il nome, egli ha vanificato la riserva ripetuta all’inizio del verbale di rogatoria dell’otto maggio 1989; riserva, peraltro, a sua volta apparente perché accompagnata da alcuni significativi elementi di identificazione del soggetto, e cioè la qualità di funzionario di Polizia, la destinazione a Padova prima del trasferimento a Palermo e l’adolescenza trascorsa assieme a Cefalù. E’ del tutto normale, d’altra parte, che, nel corso dell’interrogatorio il Tognoli fosse stato sollecitato a fare il nome del suo informatore, visto 567
  • 568. che proprio quello era lo scopo dell’atto istruttorio. Anzi, le sollecitazioni e le insistenze confermano il fatto che le coordinate immediatamente offerte dallo stesso Tognoli l’otto maggio 1989 non collimavano con l’indicazione dell’odierno imputato, data informalmente il 3 febbraio 1989. Le incongruenze del narrato di Olivero Tognoli, poi, si incrociano con quelle della testimonianza del fratello Mauro sulla sua presunta telefonata fatta all’Hotel “Ponte” la mattina del 12 aprile 1984. Gli orari indicati dal teste, infatti, sono risultati incompatibili con i tempi della perquisizione e del successivo appostamento alla villa di Concesio, descritti dal maresciallo di Mario Iandico. Le dichiarazioni dello Iandico esprimono il massimo grado di precisione mnemonica compatibile con il tempo trascorso, non conservata, invece, per sua stessa ammissione, dall’altro componente della pattuglia, e cioè il teste Oronzo del Fato. Rinviando alla accurata trattazione del Tribunale (pagine 1556-1558 della sentenza appellata) mette conto, innanzitutto, sottolineare che il teste Iandico ha chiarito di avere eseguito una perquisizione presso l’abitazione di Oliviero Tognoli e di essere stato incaricato anche di procedere al suo fermo, in caso di rintraccio. Non ha pregio, a questo riguardo, la già menzionata osservazione difensiva (pag. 20 del volume VIII dell’Atto di impugnazione), secondo cui gli agenti della Squadra Mobile di Brescia che si erano recati a Concesio avrebbe effettuato non una perquisizione successivamente operata dai funzionari Russo ed Accordino, all’uopo venuti da Palermo ma soltanto la ricerca di Olivero Tognoli, sicchè il periodo della loro permanenza nella villa sarebbe stato di gran lunga inferiore a quello che essi hanno dichiarato nella loro deposizione testimoniale, e quindi compatibile con l’orario della telefonata indicato da Mauro Tognoli (intorno alle 8.00 da un bar vicino, comunque dopo le 7.45, orario in cui uscendo dalla villa, egli era stato identificato dagli agenti stessi). A pag. 12 del volume VIII dell’Atto di impugnazione viene riportato in modo sostanzialmente fedele (depurato, cioè, di qualche anacoluto) lo stralcio della testimonianza del maresciallo Iandico a pag. 61 trascrizione relativa all’udienza 21-61994, che recita << Dunque quella mattina alle 6,30 io e altri due colleghi siamo stati incaricati di portarci in casa Tognoli, che....appunto per procedere al fermo di questo Signor Tognoli. Siamo arrivati a casa verso le 6,30>> . Viene, omessa, però, la menzione dei passaggi precedenti, nei quali il teste premette un chiaro riferimento alla perquisizione ed al fermo: << Noi andammo a casa del Signor Tognoli su segnalazione della Criminalpol di Milano, che ci segnalava appunto che il Tognoli Oliviero era stato imputato nel procedimento Badalamenti per Pizza Connection praticamente e ci chiedevano di procedere alla perquisizione e al fermo del Tognoli Oliviero>>. Anche il teste del Fato, peraltro, pur conservando un ricordo approssimativo degli orario dell’operazione, escusso all’udienza del 17 giugno 1994, ha riferito << Si, si. Abbiamo eseguito una perquisizione a casa di Tognoli Oliviero, perche' all'epoca..., documenti e quant'altro..., perche' all'epoca Tognoli Oliviero era ricercato>>. Oltretutto, come persuasivamente rilevato dal Procuratore Generale nel corso della 568
  • 569. discussione, il maresciallo Iandico non avrebbe avuto alcuna ragione per dichiarare di aver proceduto a perquisizione, se invece perquisizione non vi era stata. Né sorprende che la perquisizione, non mirata, dei testi Iandico e Del Fato, che non erano a conoscenza dell’indagine, fosse stata successivamente doppiata da quella condotta dai funzionari di Polizia Russo ed Accordino, arrivati da Palermo. Assolutamente attendibile, quindi, è l’indicazione del maresciallo Iandico di essersi trattenuto all’interno di casa Tognoli per un’ora e mezza, un’ora e quaranta per poi appostarsi fuori e vedere, circa un quarto d’ora dopo (dato temporale confermato dalla relazione di servizio a firma del teste), uscire dal lato passo carraio una Fiat Ritmo, a bordo della quale c'era un soggetto identificato per Mauro Tognoli. Considerando che il teste aveva riferito di essere entrato in casa cinque minuti dopo le 6.30, ora del suo arrivo (la porta era stata aperta in ritardo), sino alle h. 8,05-8,15 i poliziotti operanti erano ancora all’interno dell’abitazione, mentre l’identificazione di Mauro Tognoli dovette avvenire non prima delle 8.15- 8.20. Per non dire che lo stesso Mauro Tognoli non solo ha dichiarato - cosa inconciliabile con gli orari ed i tempi della perquisizione - che suo padre gli aveva detto alle ore 7,30, a perquisizione ultimata, di andare a telefonare al fratello, ma ha anche offerto una spiegazione non persuasiva delle ragioni che lo avrebbero indotto ad uscire di casa per fare quella telefonata. Egli infatti, pur potendo plausibilmente sostenere, in ipotesi, di non avere telefonato da casa per non correre il rischio che la sua chiamata fosse intercettata e si scoprisse dove alloggiava il fratello, ha dichiarato di non avere voluto disturbare le figlie che dormivano e di non avere voluto spaventare la madre (che però abitava al piano di sopra in una casa diversa dalla sua- cfr. pagine 131 e seguenti trascrizione udienza 29/11/1994). Né la testimonianza di Mauro Tognoli può dirsi corroborata da quella di Salvatore Tumino, collega di lavoro del fratello Olivero. Il Tumino, infatti, ha individuato l’orario della telefonata intorno alle 8.15, riferendo che alle h. 8,00 circa, dopo avere già liberato le stanze, si era rivisto con Olivero Tognoli nella “hall” dell’albergo e, dopo circa un quarto d’ora, la reception aveva annunziato una telefonata per lo stesso Tognoli (cfr. pagina 59 trascrizione udienza 17/6/1994). Piena attendibilità, per contro, va riconosciuta alle testimonianze di Carla Del Ponte, Clemente Gioia e Giuseppe Ajala, nonché delle dichiarazioni dell’ispettore Mazzacchi. La teste del Ponte, come agevolmente si rileva dalla trascrizione del suo esame, ha scolpito con estrema precisione le dichiarazioni rese sui fatti dei quali conservava un ricordo certo, ed in primo luogo sulla risposta affermativa enunciata da Oliviero Tognoli con un esplicito <<Si>> alla domanda - rivoltagli da Giovanni Falcone subito dopo la conclusione dell’interrogatorio del 3 febbraio 1889 nel procedimento 569
  • 570. svizzero - se a farlo fuggire, informandolo dell’imminente fermo di Polizia, fosse stato Bruno Contrada. Questo concetto, infatti, è stato affermato e più volte ribadito con costanza e coerenza espositiva dalla teste, escussa all’udienza del 28 giugno 1994: <<DEL PONTE C. (….) durante il nostro procedimento penale pendente a Lugano, arriva una rogatoria del Giudice Falcone che chiede di sentire per il procedimento penale a Palermo Tognoli Oliviero. Questo me lo aveva già preannunciato prima telefonicamente. Competente per la commissione rogatoria e' il Giudice Istruttore di Lugano. Io però chiesi a Giovanni Falcone di partecipare anche a un mio interrogatorio di Tognoli Oliviero, d'accordo la difesa, in quanto era per me importante che ci fosse un consulente della materia. D'accordo Tognoli Oliviero e il suo difensore, Giovanni Falcone venne appunto già la mattina del 3 per questo nostro interrogatorio sui fatti Pizza Connection. Chiuso il verbale, mentre Tognoli Oliviero se ne stava andando, Giovanni Falcone gli si e' avvicinato per salutarlo, io ero presente con Giovanni in una sala abbastanza grande, allora il Giudice Falcone ed io con Tognoli, io sento che Giovanni Falcone chiede a Tognoli Oliviero chi fosse stato ad avvertirlo affinche' lui potesse rendersi latitante, sottrarsi comunque all'arresto. Io ricordo che Tognoli Oliviero non voleva rispondere, si schermiva, e allora Giovanni fece un nome, Bruno Contrada, "E' stato Bruno Contrada". Al che Tognoli, guardandoci tutti e due, ci rispose "Si'", e fece un cenno col capo. Allora il Giudice Falcone disse subito:- Pero' dobbiamo verbalizzare". Tognoli disse:-"No", che lui non voleva verbalizzare, che lui aveva paura; comunque io poi dissi:-"Va be', questo lo discutete nel pomeriggio, quando c'e' l'evasione della commissione rogatoria, l'interrogatorio per ...". PRESIDENTE: Mi scusi, il cenno col capo che significava? DEL PONTE C.: Significava che Tognoli Oliviero guardava noi, dopo aver sentito questa domanda del Giudice Falcone, risponde "Si'". PRESIDENTE: E quindi assente col capo? DEL PONTE C.: Assente dicendo "Si'">> (in termini, pag. 61 della trascrizione). La stessa Del Ponte ha successivamente ribadito la formulazione del “si”da parte di Tognoli (pag. 81 della trascrizione ), precisando anche di avergli fatto rilevare, nel corso del dibattimento svoltosi nel 1990 nel processo svizzero - in un frangente in cui egli aveva indicato nel fratello Mauro la persona che lo aveva avvertito la mattina del 12 570
  • 571. aprile 1984 - che in precedenza, a lei ed a Giovanni Falcone, aveva indicato Bruno Contrada. Non è conducente, a questa stregua,l’osservazione difensiva secondo cui, sino alla rogatoria dell’otto maggio 1989, Tognoli non avrebbe mai fatto il nome dell’odierno imputato: quel nome, in effetti,il 3 febbraio 1989 venne fatto da Falcone, ma l’indicazione ricevette una espressa conferma nel <<Si>> dello stesso Tognoli, accompagnato da un cenno di assenso. Per dare un’idea della estrema lucidità delle risposte della dr.ssa del Ponte, basta considerare un breve passaggio della descrizione e dei distinguo circa le rispettive posizioni di essa teste, di Falcone e di Tognoli e di Ajala e dell’avv. Gianoni al momento della conclusione dell’interrogatorio svizzero della mattina del 3 febbraio 1989: <<P.M.: Finito l'interrogatorio, se ho capito bene, il Tognoli si alza, si alza per andare via praticamente? DEL PONTE C.: Esatto. P.M.: A questo punto si alza il Dott. Falcone che si avvicina a Tognoli e lei si avvicina altrettanto. Il Dott. Ayala in quel momento che posizione aveva nell'aula? DEL PONTE C.: Non lo so che posizione aveva, perche' qualsiasi posizione avesse era comunque dietro le mie spalle, e quindi io non ho visto. P.M.: Lei sa se il Dott. Ayala ebbe modo di sentire o meno quello che gli disse Tognoli? DEL PONTE C.: No, non lo sapeva perche' quando ne abbiamo parlato dopo non si era espresso in questo senso; per cui ritengo di no, che non lo sapesse. P.M.: Si'. La posizione dell'Avvocato? DEL PONTE C.: Anche li' non so. Posso solo dire che non era vicino a noi>>. Il Tribunale ha, poi, puntigliosamente rassegnato le convergenze tra le deposizioni della teste del Ponte e quella del teste Ajala. Quest’ultimo, escusso all’udienza del primo luglio 1994, ha fornito una descrizione per immagini perfettamente sovrapponibile alla testimonianza di Carla Del Ponte in ordine alla fasi immediatamente successive alla conclusione dell’interrogatorio svizzero del 3 febbraio 1989. Segnatamente (cfr. pag. 1520 della sentenza appellata) ha ricordato che, quando l’interrogatorio era già stato concluso e la dott.ssa Del Ponte era impegnata, come era solita fare, nella scrupolosa rilettura del verbale, vi era stato uno scambio di battute tra Giovanni Falcone ed il Tognoli, ancora seduti attorno al tavolo: Falcone, aveva rivolto al Tognoli una frase del seguente tenore: <<Dopo tanti anni ci vediamo…certo lei non vorrà far credere che è stata casuale la sua latitanza!>> “e Tognoli, anzicchè rispondere in maniera reticente, aveva pronunciato la frase: “è chiaro che non è stato casuale”, accompagnandola tale frase con un eloquente sorriso. Il teste Ajala aveva soggiunto di essere rimasto seduto a lavorare alla predisposizione di una scaletta di domande da porre all’imputato nel pomeriggio in sede di commissione rogatoria italiana; di avere visto Giovanni Falcone alzarsi e raggiungere il Tognoli ad una certa distanza dal tavolo e di avere notato che Carla Del Ponte, nel frattempo, si era alzata ed aveva raggiunto lo stesso Falcone ed il Tognoli che stavano dialogando tra loro. In questa cornice, non regge l’obiezione difensiva secondo cui i tempi necessari alla rilettura del verbale non avrebbero potuto consentire alla dr.ssa del Ponte - data la 571
  • 572. presumibile brevità della iniziale conversazione tra il giudice Falcone e Tognoli sul carattere non casuale del repentino allontanamento di quest’ultimo - di alzarsi, avvicinarsi, vedere lo stesso Tognoli annuire e sentirgli dire il “si” alla domanda se il suo informatore fosse stato Contrada. E’ ben possibile infatti, che la rilettura avesse riguardato non l’intero verbale, ma una parte non ancora verificata, apparendo, anzi, ragionevole che la teste avesse riletto il documento per fasi, cioè nel corso nello svolgimento dell’atto istruttorio. Il teste Ajala, poi, così come avvenuto per i fatti della mattina, ha offerto un perfetto riscontro visivo alle dichiarazioni dell’Ispettore della Polizia Elvetica Enrico Mazzacchi sui fatti del pomeriggio del 3 febbraio 1989. L’ispettore Mazzacchi ha riferito di avere assistito, nelle fasi preliminari alla rogatoria italiana davanti al Giudice Istruttore elvetico Lehman, alla richiesta di Tognoli di parlare riservatamente con il proprio legale, ed ha precisato che stesso avv.to Gianoni all’esito del breve colloquio con il suo assistito, aveva confermato “è Contrada”. Orbene, anche in questo caso il teste Ajala ha fornito un perfetto riscontro visivo di questi accadimenti. Il Tribunale, infatti, ha ricordato che, secondo il suo narrato: <<prima di iniziare l’interrogatorio Tognoli si era avvicinato al dott. Falcone ed aveva avuto con lui uno scambio di parole, subito dopo tutti i presenti erano stati fatti uscire dall’aula perchè il Tognoli aveva richiesto al giudice Lehmann di avere un colloquio riservato con il proprio difensore avv.to Gianoni; dopo qualche minuto tutti erano stati invitati a riprendere posto nell’aula>>. Lo stesso Ajala ha riferito <<di avere conservato il ricordo visivo del dott. Falcone che si avvicinava per un momento al Tognoli ed al suo difensore; dopodichè aveva avuto inizio la commissione rogatoria>> (pag. 1523 della sentenza appellata). La perfetta linearità della testimonianza di Giuseppe Ajala si coglie anche in quei passaggi che, nel corso della discussione svolta in questo giudizio di rinvio, la Difesa ha ritenuto offrissero spunti di incertezza. E’ fuorviante, in particolare, la estrapolazione delle frasi al condizionale <<… ad avvertirlo sarebbe stato l’imputato>> (pag. 31 trascrizione all’udienza del primo luglio 1994) e <<Tognoli avrebbe risposto affermativamente>> (ibidem, pagine 32 e 33), effettuata per accreditare il dubbio sulla indicazione di Contrada. Il teste, infatti, ha riferito all’indicativo quanto da lui sentito dire a cena, la sera del 3 febbraio 1989, tra i magistrati Falcone e Del Ponte, precisando di essere arrivato a discorso iniziato, ma ha correttamente esposto al condizionale l’avere dato Tognoli una risposta affermativa perché egli non aveva avuto modo di udirla, essendo impegnato a predisporre la scaletta delle domande che avrebbe posto nel pomeriggio. La versione integrale del brano di pag. 31 della trascrizione è, infatti, << quando sono arrivato, i due già avevano iniziato a parlare in maniera molto esplicita, chiara e in termini di certezza su quello che era stata la missione di Tognoli del colloquio e cioè a dire che ad avvertirlo sarebbe stato imputato>>. Alla medesima stregua, il costrutto accusatorio non è minimamente indebolito dal richiamo alle s.i.t. rese da Ajala il 18 marzo 1993 ai Pubblici Ministeri di Caltanissetta Boccassini e Cardella, che peraltro non ha dato luogo ad alcuna contestazione in senso tecnico. Segnatamente Giuseppe Ajala avrebbe dichiarato (il verbale non è stato acquisito, appunto, in difetto di contestazione): 572
  • 573. di non ricordare se, durante quella cena, Falcone avesse detto che Tognoli gli aveva rivelato informalmente di essere stato avvertito da Contrada; • di non potere escludere tale circostanza, visto che l’aveva confermata la dr.ssa Del Ponte. In realtà, lo stesso Ajala ha chiarito di avere focalizzato in seguito il proprio ricordo,precisando di avere già trovato iniziato il discorso su Bruno Contrada, essendo andato a lavarsi le mani per poi raggiungere i suoi commensali (pagine 98,99 e 100 della trascrizione), sicchè questo spunto nulla aggiunge e nulla toglie al suo contributo. Altrettanto chiari sono stati i richiami della teste Del Ponte ad un interrogatorio reso nel dicembre 1988, nel corso del quale era stata posta al Tognoli una domanda sulle circostanze del suo allontanamento da Palermo. Lo stesso Tognoli, in tale occasione, aveva dichiarato a verbale di essere stato avvertito << telefonicamente da un funzionario di Polizia>> mentre <<si trovava all’albergo Ponte di Palermo>> (pagina 59 trascrizione udienza 28 giugno 1994), riferimento ulteriormente precisato dalla indicazione temporale <<quella mattina>> ( ibidem pag. 60). La teste aveva ritenuto opportuno verbalizzare la risposta anche se non direttamente pertinente al procedimento penale svizzero. Ha soggiunto di conservare un preciso ricordo dell’atto istruttorio perché aveva con sé il verbale quando era stata interrogata dal sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Caltanissetta, dott.ssa Boccassini (ibidem, pag. 60). Ha dichiarato, infine, a specifica domanda del Pubblico Ministero, che mai, durante tale atto istruttorio, Oliviero Tognoli aveva detto che il funzionario di Polizia che gli aveva consentito di dileguarsi fosse un amico o un conoscente (ibidem, pag. 61). • Non è sostenibile, a questa stregua, l’assunto difensivo secondo cui tutta la ricostruzione della vicenda sarebbe stata viziata da un equivoco, <<sorto essenzialmente perché al dott. Falcone, in occasione della sua prima rogatoria in Svizzera, a febbraio 1989, fu riferito dalla Del Ponte e da Gioia che Tognoli Oliviero aveva detto che ad informarlo era stato un suo amico, funzionario di polizia a Palermo (nel 1984) ma allo stato (cioè nel 1989) non più perché passato ad altra Amministrazione (n.b. il Di Paola ha lasciato la Polizia il 5.10.1987, avendo vinto il concorso di magistrato amministrativo)>>. Vieppiù evidente, allora, è l’artificiosità della indicazione, operata da Oliviero Tognoli l’otto maggio 1989, di Cosimo Di Paola come il funzionario di Polizia che lo avrebbe genericamente avvertito “un paio di giorni prima” del 12 aprile 1984. Tutto ciò travolge l’ingegnosa ma tardiva escogitazione del Tognoli di precisare che il suo informatore era stato un funzionario di Polizia, ma che non lo era più, come in effetti non lo era il dott. Di Paola, il quale, nel 1987 aveva vinto il concorso di referendario al T.A.R.. Con tale precisazione, infatti, egli intese adombrare una qualche assonanza con la carriera dell’imputato (trasferito nella consistenza organica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed immesso nei ruoli del S.I.S.D.E in data 27 gennaio 1982) e quindi insinuare l’idea dell’equivoco evocato dalla Difesa. 573
  • 574. Persuasivamente, del resto, il Tribunale ha disatteso l’osservazione difensiva secondo cui il grado rivestito a quell’epoca da Contrada era diverso e più elevato rispetto a quello ricoperto dal Commissario Gioia: ha rilevato, cioè, che non poteva pretendersi che il Tognoli conoscesse con precisione la corrispondenza tra i gradi gerarchici delle Forze di Polizia italiane e quelle svizzere, intendendo riferirsi, così come chiaramente recepito dal commissario Gioia, ad un alto funzionario di Polizia italiano (alle pagine 1530 e 1531 della sentenza appellata). Per altro verso, è sintomatico della artificiosa costruzione di una versione di comodo, volta a cancellare un precedente ancorchè informale rivelazione, il fatto che Tognoli avesse menzionato l’imputato soltanto per dire che era un funzionario di Polizia, da lui conosciuto di sfuggita. La teste Del Ponte, infatti, precisando di avere letto il verbale della rogatoria italiana del 3 febbraio 1989 (cfr. pagine 74-76 trascrizione udienza 28 giugno 1994), ha riferito che Tognoli si era bensì riservato di fare il nome del suo informatore, ma non aveva detto che questi era un funzionario di Polizia. Ed ancora, come puntualmente sostenuto dal Tribunale, non si comprende perché mai Oliviero Tognoli avrebbe dovuto creare, in poca non sospetta, la falsa icona di un Contrada delatore : <<Occorre evidenziare che l’ammissione fatta dal Tognoli in tale momento appare di particolare rilevanza in quanto il commissario Gioia era il primo funzionario di Polizia con il quale era entrato in contatto subito dopo avere realizzato la propria decisione di costituirsi alle Autorità elvetiche, in un momento quindi in cui si era predisposto ad un rapporto di natura collaborativa con le predette autorità ed in cui non avrebbe avuto alcun senso esordire con una affermazione menzognera in ordine alle circostanze che avevano reso possibile la sua lunga latitanza. Altrettanto significativo appare che il Tognoli avesse riferito con assoluta precisione al commissario Gioia di essere stato informato dell’imminente emissione a suo carico di un provvedimento restrittivo attesocchè, come è stato possibile ricostruire sulla base della documentazione acquisita e della testimonianza resa dal dott. De Luca, il giorno in cui il Tognoli si era reso irreperibile, il 12 Aprile 1984, non era stato ancora emesso un ordine di cattura a suo carico da parte del magistrato, ma era stata solo concordata dal dott. De Luca l’esecuzione di un fermo ad iniziativa della P.G. di Palermo>> (pagine 1531 e 1532 della sentenza appellata). Del tutto priva, di rilievo, inoltre, è l’osservazione che l’otto maggio 1989 (erroneamente si indica la data del 9 maggio) <<al Tognoli non fu mossa alcuna contestazione circa il preteso cambiamento di versione circa la fonte da cui aveva appreso che la polizia lo cercava per arrestarlo>> (pag. 17 Vol. VIII dell’Atto di impugazione). E’ evidente, infatti, che nessuna contestazione avrebbe potuto essere mossa al Tognoli sulla base di una verbalizzazione non effettuata 574
  • 575. (quella della mattina del 3 febbraio, dopo la conclusione dell’atto istruttorio), ovvero di una verbalizzazione limitata alla riserva di indicare il soggetto che lo aveva fatto fuggire (riserva inserita alla fine del verbale della rogatoria del pomeriggio del 3 febbraio). Per le medesime ragioni, non vale minimamente ad infirmare la credibilità della teste Del Ponte la sua risposta, citata dalla Difesa nel corso della discussione, di non avere riaperto il verbale perché si trattava di vicenda estranea al procedimento svizzero, e perché, comunque, Falcone non le aveva chiesto di farlo. La teste, infatti, ha ampiamente chiarito che il rifiuto di Tognoli di ripetere a verbale quanto detto informalmente aveva indotto il giudice Falcone a desistere dal chiedere la riapertura del verbale stesso, che comunque non era un atto dovuto, concernendo un fatto di esclusivo interesse della giurisdizione italiana. L’ipotesi che Carla Del Ponte possa avere mentito o essersi sbagliata non appare sorretta nemmeno dal richiamo alle dichiarazioni dei testi Di Maggio, Misiani e Mori, tutte scaturite da colloqui informali con il giudice Falcone e variamente polarizzate sulla circostanza che Oliviero Tognoli aveva sorriso quando gli era stato chiesto se il suo informatore fosse stato Bruno Contrada. Rinviando alla puntuale trattazione operata dalla sentenza di primo grado, che di tali deposizioni ha evidenziato i limiti ed i margini di incertezza (pagine 1618 –1632), mette conto soltanto rilevare che il senso di tali, non ufficiali, colloqui può cogliersi nel proposito di Giovanni Falcone di sottolineare il senso di una comunicazione nel suo aspetto non verbale, e cioè il significato di un sorriso - sorriso del quale ha fatto menzione anche il teste Ajala - che un uomo come Tognoli, cresciuto in Sicilia, era perfettamente in grado di manifestare ad un siciliano come lui. Tale sottolineatura, del resto, era un modo di stigmatizzare l’ambiguità del personaggio Tognoli, che non aveva voluto dare un seguito formale ad una sua rivelazione informale, in un contesto in cui una traccia documentale della indicazione di Contrada sarebbe stata di vitale importanza, e, per contro, la mancanza di una traccia siffatta non poteva che suggerire cautela. Va ricordato, infatti, che (pagine 1573 e seguenti della sentenza appellata) il 21 Luglio del 1989 era apparso sul settimanale “L’Espresso” un articolo a firma del giornalista Sandro Acciari intitolato “ Il Corvo, la Talpa, il Falcone” in cui un funzionario del S.I.S.D.E., chiaramente identificabile nell’odierno imputato anche se non se ne faceva esplicitamente il nome, era stato indicato come il soggetto che aveva avvertito Oliviero Tognoli 575
  • 576. consentendogli di darsi alla latitanza, ed era stato altresì indicato come il sospetto informatore della mafia per l’organizzazione dell’attentato dinamitardo alla casa a mare del giudice Falcone del giugno 1989. In un secondo articolo,dal titolo “Lotta alla mafia. Segreti di Servizio”, a firma del giornalista Roberto Chiodi, apparso sul medesimo settimanale, in edicola dal 7agosto 1989, tra altre accuse, era stata rivolta a Contrada, in modo esplicito, quella di avere favorito la fuga di Oliviero Tognoli. Rinviando alla sentenza appellata per la descrizione delle vicende del procedimento penale scaturito dalla querela proposta da Bruno Contrada contro il giornalista Chiodi ed il direttore del settimanale - e dovendosi dare atto che non è alcun modo risultato che l’odierno imputato fosse stata una delle “menti raffinatissime” che avrebbero armato mani mafiose nel fallito attentato al giudice Falcone - resta il fatto che la temperie dell’epoca imponeva un atteggiamento di prudente attesa, anche perché non era neanche disponibile il verbale della rogatoria dell’otto maggio 1989. In questa cornice vanno lette le dichiarazioni rese 12 luglio 1989 ed il 4 dicembre 1990 dal dott. Giovanni Falcone al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta dott. Salvatore Celesti, in merito al patito attentato dinamitardo del Giugno 1989 nella residenza estiva dell’Addaura. Lo stesso Falcone indicò chiaramente ai magistrati nisseni che indagavano su quel delitto, quale possibile movente, le indagini che egli stava svolgendo in collaborazione con i colleghi svizzeri presenti a Palermo proprio il giorno dell’attentato. In quell’occasione, come ricordato dal Tribunale (pagine 1515-1516 della sentenza appellata) la delegazione svizzera era composta dalla dott.ssa Del Ponte, in qualità di Procuratore Pubblico, dal G.I. dott. Lehmann, dal Commissario Gioia e da un perito giudiziario svizzero. La teste Del Ponte, nel corso del proprio esame, ha riferito che la delegazione era giunta una domenica sera. Il lunedì successivo erano iniziati gli interrogatori degli imputati, ma, poichè il programma di lavoro stava per esaurirsi anzitempo in quanto molti di essi si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, nel corso della cena del Lunedì (cui avevano partecipato, oltre ai componenti della delegazione svizzera, anche alcuni funzionari di P.G. palermitani) si era stabilito di recarsi alla villa al mare del dott. Falcone per fare un bagno il pomeriggio dell’indomani. All’ultimo momento, tuttavia, il programma era stato cambiato perchè essa teste aveva espresso il desiderio di recarsi a fare una visita ai monumenti di Palermo. La mattina successiva a detta visita, la delegazione svizzera era stata fatta ripartire in gran fretta per motivi di sicurezza,essendosi scoperto che era stato collocato dell’esplosivo all’esterno della villa di Falcone. Nel corso di un breve colloquio avuto con lei prima della partenza, lo stesso Falcone aveva espresso il convincimento che l’attentato potesse ricollegarsi all’inchiesta riguardante Oliviero Tognoli (cfr. pagine 54 e ss. trascrizione udienza 28/6/1994). Ora, al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta,Giovanni Falcone indicò anche la possibilità che da quelle indagini potessero emergere conseguenze ed implicazioni di natura istituzionale (cfr. il verbale del 12 luglio 1989). Affermò, in particolare, che uno degli imputati, Oliviero Tognoli, non aveva <<detto per intero la verità sui suoi collegamenti con la mafia siciliana e sulle inquietanti vicende riguardanti la sua fuga da Palermo>> (cfr. il verbale del 4 dicembre 1990). Rinviando alle pagine 1517-1520 della sentenza appellata, ove vengono riportate tali dichiarazioni, va rilevato che: 576
  • 577. l’ipotesi della reticenza di Olivero Tognoli trova pieno riscontro nel suo rifiuto di verbalizzare le rivelazioni informali del 3 febbraio 1989; • il collegamento tra tale rifiuto e le “implicazioni di natura istituzionale” delle indagini ben si attaglia alla indicazione della persona di Contrada quale informatore; • la paura delle reazioni mafiose che lo stesso Tognoli aveva mostrato nel mettere a verbale il nome dell’imputato ed << il gran timore che le sue dichiarazioni>> venissero << in qualche modo conosciute in Italia>> (cfr. il verbale delle dichiarazioni al Procuratore Celesti del 4 dicembre 1990), poteva giustificare in Giovanni Falcone la convinzione che, comunque,egli non avesse detto tutto quanto a sua conoscenza. Né è sostenibile, come ha fatto la Difesa nel corso della discussione in questo giudizio di rinvio, che la paura manifestata dal Tognoli fosse soltanto un pretesto per prendere tempo e non coinvolgere l’amico Cosimo Di Paola (si assume, in particolare, che lo stesso Tognoli aveva accusato soggetti coinvolti nel narcotraffico, in tal modo dimostrando di non temere Cosa Nostra o Contrada). A parte la rilevata artificiosità della indicazione di Cosimo Di Paola, infatti, è evidente che i timori del Tognoli - alimentati dalle mnacce alla famiglia della quali ha riferito, in sede di esame, il di lui fratello Mauro (sul punto, cfr. pag. 1554 della sentenza appellata) trovano una logica spiegazione proprio nella consapevolezza di un intreccio tra istituzioni e criminalità mafiosa, fattore di vitalità stessa del sodalizio ed elemento di un sistema che poteva ben sopravvivere agli arresti dei trafficanti da lui accusati. In conclusione, la stessa Difesa si è dimostrata consapevole delle pesantissime ricadute del giudizio di responsabilità dell’imputato per la condotta di agevolazione di che trattasi, tanto che, nel corpo della “Note in replica alla requisitoria del Procuratore Generale” nel primo dibattimento di appello si afferma (in modo, come si è visto, inesatto): << Il grosso equivoco, rivelatosi di immenso danno per il dott. Contrada, • è sorto essenzialmente perché al dott. Falcone, in occasione della sua prima rogatoria in Svizzera, a febbraio 1989, fu riferito dalla Del Ponte e da Gioia che Tognoli Oliviero aveva detto che ad informarlo era stato un suo amico, funzionario di polizia a Palermo (nel 1984) ma allo stato (cioè nel 1989) non più perché passato ad altra Amministrazione (n.b. il Di Paola ha lasciato la Polizia il 5.10.1987, avendo vinto il concorso di magistrato amministrativo) >>. D’altra parte, questa Corte non può esimersi dal rilevare che, alla tesi difensiva di un complotto ai danni dell’imputato, si è spesso aggiunta quella dell’equivoco, evocato per questa come per altre vicende, come quella relativa all’incontro del 23 febbraio 1985 con Gilda Ziino, vedova Parisi, ovvero al colloquio con il funzionario di Polizia Renato Gentile del 12 aprile 1980. La medesima consapevolezza ha mostrato di avere il magistrato elvetico Carla Del Ponte, pienamente cosciente del peso delle sue parole. Deve, dunque, condividersi l’osservazione svolta dal Tribunale a chiusura del nono paragrafo del quarto capitolo, relativo alla vicenda in esame, e cioè che : << Non vi è alcun dubbio, quindi, che l’intervento esplicato dal dott. Contrada in favore di Oliviero Tognoli costituisce un grave fatto specifico a suo carico in perfetta sintonia con il complessivo quadro accusatorio e con le tipologie di condotte dallo stesso esplicate in favore di “Cosa Nostra” : l’imputato servendosi delle notizie di cui era venuto in possesso in ragione dei propri incarichi istituzionali e del 577
  • 578. peculiare rapporto di fiducia che intratteneva con alcuni funzionari della P.G. di Palermo, era riuscito con una tempestiva informazione a rendere possibile la sottrazione alla cattura del Tognoli, risultato un prezioso intermediario di cui si avvaleva “Cosa Nostra” per lo svolgimento dei propri traffici illeciti in uno dei settori nevralgici dell’intera organizzazione quale appunto quello del riciclaggio del denaro proveniente dal commercio degli stupefacenti>> (pag. 1572 della sentenza appellata). CAPITOLO XIX 578
  • 579. Gli ammonimenti a Gilda Ziino, vedova Parisi La vicenda relativa agli ammonimenti dell’imputato con Gilda Ziino, vedova dell’ing. Roberto Parisi - già Presidente della società I.C.E.M. e della “Palermo Calcio” ucciso a colpi di pistola in un agguato di stampo mafioso a Palermo il 23/2/1985 - offre significativi elementi di giudizio, che si affiancano in un condizione di autonomia alle plurime indicazioni accusatorie rese in questo processo dai collaboratori di giustizia. Il Tribunale ha ricordato che la Ziino, nel corso del proprio esame, aveva riferito due episodi di cui si era reso protagonista Bruno Contrada in relazione alle indagini sull’omicidio del marito. La stessa aveva premesso che Bruno Contrada aveva intrattenuto con l’ingegnere Parisi rapporto di amicizia, ma che, al di là degli incontri in occasione di ricevimenti ufficiali tra amici e conoscenti, non aveva mai avuto rapporti di natura personale con lei. Aveva affermato che, a distanza di poche ore dall’uccisione del marito, (era da poco rientrata a casa dall’ospedale, dove non le avevano ancora neppure consentito di vedere la salma), Contrada si era presentato a casa sua, dicendole che, qualunque cosa potesse sapere sulla morte del marito, avrebbe dovuto restare zitta, non parlarne con nessuno e ricordarsi che aveva una figlia piccola. La teste aveva escluso con assoluta certezza che quelle parole, anche per la peculiarità del contesto e per il tono con cui erano state 579
  • 580. pronunziate - per di più senza alcun accenno ad espressioni di conforto, cordoglio o consiglio - avessero avuto la sostanza di un suggerimento amichevole, ed aveva affermato di esserne rimasta sbigottita, tanto da non farne cenno alcuno neppure ai magistrati Domenico Signorino e Giuseppe Ajala, titolari dell’inchiesta sull’omicidio del marito, che poco dopo l’avevano sentita in ordine alle circostanze relative al delitto. Aveva ritenuto di raccontare l’episodio, nel 1987, al prof. avv. Alfredo Galasso - al quale, nello stesso anno, si era rivolta per avere assistenza legale - e successivamente, su sua indicazione, al giudice istruttore dott. Giovanni Falcone. Con quest’ultimo aveva concordato, per un sabato del febbraio 1988, un incontro nei locali del Palazzo di Giustizia di Palermo, che, per motivi di riservatezza imposti dal magistrato al momento della convocazione, aveva tenuto nascosto ad amici e parenti, simulando un temporaneo allontanamento da casa; incontro nel corso del quale aveva parlato anche della visita di Contrada del 23 febbraio 1985. L’indomani del colloquio con il magistrato, Bruno Contrada le si era nuovamente presentato a casa, senza preavviso, chiedendole cosa avesse detto a Falcone; fortemente “sorpresa ed intimorita” per la conoscenza che egli aveva mostrato di avere del suo colloquio (anche perché sapeva che l’odierno imputato, in quel periodo, lavorava a Roma), aveva negato con decisione tale circostanza. Subito dopo la visita, aveva contattato telefonicamente a Roma il proprio avvocato, prof. Alfredo Galasso, raccontandogli l’accaduto. La stessa sera questi l’aveva richiamata, comunicandole di avere parlato 580
  • 581. con il giudice Falcone,che si era stupito enormemente del fatto che Contrada fosse venuto subito a conoscenza dell’atto istruttorio, data la riservatezza del caso. La teste aveva, ancora, ricordato di essere stata citata, nel 1990, dal sostituto procuratore della Repubblica di Palermo dott. Carmelo Carrara, per altre precisazioni su circostanze inerenti l’omicidio del marito; di avere trovato Contrada, con sua grande sorpresa, nella stanza del magistrato; di avere provato “un senso di angoscia, paura, ansia e tensione nervosa”. Posta a confronto con lui, ne aveva avallato la tesi secondo cui le parole pronunciate in occasione della visita fatta nell’immediatezza dell’omicidio del marito potevano essere interpretate come “raccomandazioni amichevoli”. Quindi, aveva riferito al prof. Galasso l’esito del confronto. Il Tribunale,quindi, dava conto della testimonianza del prof. Galasso; del contenuto del verbale delle dichiarazioni rese dalla Ziino al G.I. Falcone il 6/2/1988: (<<mi ha detto che, nel caso in cui avessi saputo qualcosa, era meglio che io pensassi che ero una mamma”>>); della circostanza che il 6 Febbraio 1988 era effettivamente un sabato; del fatto che, dall’agenda dell’imputato del 1988, risultava la sua presenza a Palermo la domenica 7 febbraio; del contenuto del processo verbale del confronto eseguito in data 3/11/1990 tra la Ziino e l’imputato; delle dichiarazioni, infine, rese nella sede dibattimentale da Contrada. Quest’ultimo, in particolare, aveva continuato a sostenere: • di avere rivolto alla Ziino, subito dopo l’omicidio del marito, soltanto un amichevole consiglio alla prudenza, “di stare 581
  • 582. attenta, di non parlarne con nessuno, tranne che con i magistrati inquirenti...”, .avendo avuto l’impressione che la donna “parlasse a ruota libera”; • che non mai vi erano mai stati l’incontro ed il colloquio che la stessa Ziino asseriva essersi svolti l’indomani delle dichiarazioni da lei rese al dott. Falcone nel 1988. Il Tribunale disattendeva il costrutto difensivo, osservando, con riferimento alla prima visita, quella a poche ore dall’omicidio del marito, che: • la Ziino aveva categoricamente escluso che le parole pronunciate nell’occasione da Contrada potessero essere interpretate come il consiglio di un buon amico; • sia la teste che l’imputato avevano concordemente escluso l’esistenza di rapporti personali tra loro, tali da giustificare l’immediato intervento dello stesso Contrada in qualità di amico personale della vedova; • neppure l’incarico professionale in quel momento ricoperto dall’imputato di Capo di Gabinetto dell’Alto Commissario e di dirigente dei Centri SISDE in Sicilia poteva spiegare quell’intervento che, pur nella versione da lui offerta, si addiceva, semmai, ad un ufficiale di polizia giudiziaria, investito delle indagini sull’omicidio. Il fatto stesso che la Ziino si fosse successivamente determinata a rivelare quello strano avvertimento al proprio legale, e, subito dopo, al giudice Falcone, costituiva conferma della circostanza che aveva sin 582
  • 583. dall’inizio percepito come anomalo quel comportamento; la circostanza, poi, che tale rivelazione fosse stata fatta tra la fine del 1987 ed il febbraio del 1988 eliminava ogni dubbio sulla possibilità di un qualsiasi interesse a rendere tali dichiarazioni in relazione al presente procedimento. Oltretutto, soggiungeva il Tribunale, non si comprendeva come la donna, che aveva perso il marito poche ore prima della visita, avesse potuto dare prova “di parlare a ruota libera” sul complesso intreccio di interessi che facevano capo alla sua impresa e comunicare a Bruno Contrada - come l’imputato, in sede di confronto davanti al dott. Carrara, aveva affermato essere avvenuto - il proposito di continuare ad operare nel suo settore imprenditoriale: la Ziino, infatti, aveva precisato di avere maturato solo successivamente la decisione di proseguire l’attività imprenditoriale, e che sarebbe stato del tutto illogico pensare a questo poche ore dopo il delitto. Del tutto inconsistente, inoltre, era apparsa anche la linea difensiva di totale negazione assunta dall’imputato con riferimento all’episodio della seconda visita, collocata cronologicamente, sia dalla Ziino che dal teste Galasso, nella domenica immediatamente successiva alla deposizione resa dinanzi al G.I. Falcone. Così ricostruiti gli episodi in argomento, fondandosi su dati di natura documentale e sulle concordanti deposizioni testimoniali della Ziino e del prof. Galasso, il Tribunale osservava che: • il comportamento posto in essere dall’imputato nel 1985 era univocamente diretto, in via preventiva e tempestiva, ad 583
  • 584. apprendere se la predetta fosse in possesso di notizie di rilievo sull’omicidio del marito, inducendola a tacere su tali circostanze ove ne fosse stata a conoscenza; • il comportamento posto in essere nel 1988 denotava, poi, che Contrada aveva un particolare interesse a seguire le indagini su quell’omicidio, rimasto uno dei più inquietanti e irrisolti tra i delitti di mafia commessi a Palermo, dimostrando anche di disporre di fonti in grado di rivelargli notizie riservate dall’interno delle Istituzioni. ***** Le censure riguardanti il tema degli incontri e dei colloqui avuti dall’imputato con Gilda Ziino sono state articolate nelle brevi notazioni alle pagine 106 -110 del volume VI, capitolo VI, paragrafo VI. 5 dell’Atto di impugnazione. Esse, tradiscono, all’evidenza, l’estremo disagio e le evidenti difficoltà della Difesa nel rappresentare una ricostruzione alternativa a quella del Tribunale, scolpita in modo impeccabile. La loro stessa stringatezza, oltretutto, contrasta con le modalità serrate e (legittimamente) snervanti con cui è stato condotto il controesame della stessa Gilda Ziino. Ragioni di comodità espositiva suggeriscono di ripercorrere e commentare passo per passo tali doglianze. Si deduce, innanzitutto, che: <<A leggere la sentenza impugnata, relativamente a questo episodio che vede "protagonista" ritardata la sig.ra Gilda Ziino, il dott. Contrada deve rispondere ( sic! ) di avere "posto in essere 584
  • 585. comportamenti tali da ingenerarle forti preoccupazioni e notevoli perplessità sulla finalità del suo intervento". E tali "comportamenti", di cui la sig.ra Ziino si lamenta riguardano il periodo successivo all'omicidio dell'ing. Roberto Parisi, amico del dott. Contrada. Il primo è collegato alla visita del dott. Contrada alla sig.ra Ziino il 23 febbraio 1985, subito dopo l'omicidio. Tale visita desterà perplessità postume nella predetta teste cui l'odierno appellante s'era premurato, tenuto conto dei rapporti di amicizia che lo avevano legato all'ing. Parisi, di portarle il proprio cordoglio>> (pag. 106 Vol. VI, capitolo VI, pag. VI. 1 dell’Atto di impugnazione). Osserva questa Corte che l’odierno imputato non deve rispondere di avere ingenerato in Gilda Ziino <<forti preoccupazioni e notevoli perplessità sulla finalità del suo intervento>>. La sua condotta, infatti, viene in considerazione perché, nelle sue connotazioni iniziali (visita del 23 febbraio 1985) e nel suo sviluppo successivo (visita del 7 febbraio 1988), apportò un contributo causale al rafforzamento del sodalizio mafioso, mirando ad impedire rivelazioni di notizie anche all’Autorità Giudiziaria procedente ed a carpire eventuali informazioni in possesso della stessa Ziino. Un contributo, dunque, consistito nel prestarsi a fare da tramite per acquisire e trasmettere elementi cui l’organizzazione mafiosa aveva interesse, prima che ne venisse in possesso l’Autorità Giudiziaria, non rilevando il fatto che, in concreto, la vedova Parisi non fosse stata in grado di fornirne e non ne avesse forniti81. 81 Come rilevato alle pagine 1477-1478 della sentenza appellata, il teste Galasso, tra le circostanze delle quali la Ziino lo aveva reso edotto, non ancora rivelate ai magistrati alla fine del 1987, aveva 585
  • 586. Quanto alla deplorata manifestazione “postuma” delle preoccupazioni e delle perplessità in ordine alla prima visita di Bruno Contrada, la circostanza che la Parisi avesse seguito il consiglio di parlarne al G.I. Falcone denota come la stessa avesse serbato un ricordo vivido e non tranquillizzante dell’episodio, quando, a distanza di due anni, ne aveva riferito al prof. Galasso, che con lei aveva, da poco tempo, intrapreso un rapporto di prestazione d’opera professionale. D’altra parte, oltre al tenore letterale di quanto dichiarato - con costanza espositiva - sia al G.I. Falcone (<<mi ha detto che, nel caso in cui avessi saputo qualcosa, era meglio che io pensassi che ero una mamma>>), sia in sede di confronto davanti al Sostituto Procuratore Carrara, sia in sede di esame in questo processo, la ragione di quelle preoccupazioni e di quelle perplessità dovettero essere proprio il contesto in cui - ed il tono con cui - in occasione della visita del 23 febbraio 1985, la teste era stata invitata a tacere. La Ziino, infatti, ha riferito che Contrada le chiese di parlarle da sola, tanto che i due scesero nello studio al piano seminterrato ( cfr. pag. 3 trascrizione udienza 31 maggio 1994); atteggiamento che non avrebbe avuto ragione di essere nel contesto di una normale visita di lutto, anche per dare una amichevole raccomandazione di prudenza. Nè sorprende che la Ziino avesse serbato dentro di sé per circa due anni le preoccupazioni, le perplessità ed il disagio legati all’ammonimento rivoltole dall’imputato: in primo luogo, infatti, le ricordato anche quella relativa ad una telefonata che il marito aveva ricevuto alle h. 7,30 del giorno in cui era stato ucciso e che, dal tono della sua voce, le era sembrata proveniente da una persona a lui nota. A seguito di tale telefonata l’ing. Parisi aveva modificato il programma di quella giornata, che prevedeva una trasferta fuori Palermo, e si era recato all’appuntamento con i suoi assassini. 586
  • 587. parole di Contrada, per il loro tenore ermetico, potevano non suscitare una reazione immediata (e non erano volte a suscitarla); in secondo luogo, non sarebbe stato agevole, per la Ziino, manifestare una reazione siffatta almeno fino a quanto la stessa, avendo avuto ingiunto di tacere con chicchessia, non avesse trovato un referente rassicurante. Per contro, la visita del 7 febbraio 1988 ebbe una valenza intimidatoria molto più marcata ed evidente, giacchè l’imputato non si peritò di chiederle cosa avesse rivelato al giudice Falcone. L’intera vicenda, del resto, va considerata anche in relazione al comportamento processuale dell’imputato, che ha negato in radice la seconda visita e che a proposito della prima, come in altre, analoghe occasioni (si pensi all’episodio Gentile, ovvero alla fuga dall’Italia di Olivero Tognoli), si è detto vittima di equivoci o strumentalizzazioni. Soggiungono i difensori appellanti : << Ha spiegato Contrada che egli non una sola volta ma più esortò "la sig.ra Ziino a non parlare di vicende comunque connesse all'omicidio del marito, con nessuno, o di vicende connesse all'attività imprenditoriale del marito, di non parlarne con nessuno. Perché mi rendevo conto della, non dico pericolosità ma dell'estremo carattere paludoso dell'ambiente in cui si era mosso l'ingegnere Ziino82, nella sua attività imprenditoriale e in cui si trovava poi adesso successivamente alla morte la vedova, anche se nei primi giorni non manifestò l'intenzione di continuare l'attività imprenditoriale del marito ma la manifestò successivamente. Quindi le consigliai di non essere molto loquace, che se sapeva qualcosa, se le veniva in mente qualche episodio, qualche particolare di stare molto attenta con cui parlava, anzi di non parlarne proprio con nessuno, 82 Si tratta, all’evidenza, di un lapsus: il riferimento è all’ingegnere Parisi, marito della Ziino. 587
  • 588. tranne che con i magistrati inquirenti, è chiaro, io ricordo questo termine, non è che dissi con i giudici o con i poliziotti, dissi con i magistrati inquirenti". Questa chiara, spontanea risposta dell'imputato all'esame del P.M. avrebbe dovuto convincere chiunque della correttezza del suo comportamento. Invece s'è preferito dar credito ad una teste che ha taciuto per anni su "comportamenti" poi ritenuti anomali, continua a tacere o a dire il falso davanti al G.I. dott. Falcone; tace ancora davanti al P.M. dr. Carrara; continua a frequentare l'imputato, ad essere presente alle ricorrenze dei Contrada; ad avere con la sua famiglia rapporti successivi ai presunti comportamenti "anomali">>; Si ricorda improvvisamente e riferisce al suo avvocato quanto costui, non da avvocato ma da politico, aveva già scritto in un suo libro "La mafia politica". Contrada, quindi, s'era limitato a consigliarle doverosamente di rivolgersi solo ai Magistrati e di non farne oggetto di salottiere discussioni ove fosse venuta a conoscenza di notizie utili alle indagini: che peraltro ella non ha mai avuto, come candidamente ha ammesso e confermato. Ed allora cosa poteva apprendere il dott. Contrada da una persona che sull'argomento nulla ha mai saputo ? Ma quale inquietudine può provocare l'esortazione di parlarne solo con i magistrati inquirenti e neppure con lui non essendo allora più in polizia? >> (pagine 107 e 108 Vol. VI, capitolo VI, pag. VI. 1 dell’Atto di impugnazione). La risposta dell’imputato, lungi dall’essere chiara, spontanea e convincente come sostenuto dai difensori appellanti, si è dimostrata mendace. In primo luogo, la inibizione a parlare di fatti eventualmente a sua conoscenza, relativi all’attività del marito ed alle circostanze antecedenti alla sua uccisione, venne rivolta alla vedova Parisi senza alcuna eccezione. 588
  • 589. Ed invero, nel corso del suo esame la Ziino ha categoricamente smentito la tesi che l’odierno imputato le avesse affatto rivolto una “esortazione” a parlare soltanto con i magistrati inquirenti: <<ZIINO G:<< il dott. Contrada mi disse con fermezza che qualunque cosa io potessi sapere che riguardava la morte di Roberto dovevo stare zitta, non parlarne con nessuno e ricordarmi che avevo una figlia piccola. P.M.: Lei ricorda se in quella circostanza il dott. Contrada le disse sulla opportunità di riferire quanto a sua conoscenza eventualmente soltanto ai magistrati o ad un magistrato? ZIINO G.: No, no. Mi disse solo queste testuali parole>> (pagine 3 4 trascrizione udienza 31 maggio 1994). Ed ancora : <<AVV. MILIO: disse di Non le disse, lei ricorda bene, non le parlarne solo con il magistrato? ZIINO G.: assolutamente. AVV. MILIO: No, Assolutamente. ZIINO G.: No, perche se lui me l'avesse detto di parlare con il magistrato, io la prima cosa che avrei fatto, l'avrei detto al magistrato>> (ibidem, pag. 15). In effetti, ai sostituti procuratori Ayala e Signorino, che la interrogarono poco tempo dopo, la Ziino non fece menzione alcuna della visita dell’imputato (cfr. pag. 5 della trascrizione). La smentita della teste ha trovato piena conferma non solo nel resoconto dell’episodio fatto al prof. Galasso nel 1987, ma soprattutto nella seconda visita di Contrada, quella del 7 febbraio 1988. L’imputato, infatti, ove tale limitazione vi fosse stata davvero, non avrebbe avuto motivo alcuno di adontarsi e, al contempo, mostrare interesse per il colloquio della Ziino con il G.I. Falcone, pur restando comunque anomala la richiesta di notizie sul contenuto del 589
  • 590. colloquio, coperto dal segreto istruttorio. Altrettanto falsa è l’affermazione di Contrada secondo cui gli ammonimenti a non parlare di vicende comunque connesse all'omicidio sarebbero stati collegati al dichiarato proposito della Ziino di proseguire l’attività imprenditoriale del marito. Per renderla credibile, in sede di esame l’imputato ha affermato di avere rivolto tale amichevole consiglio in più occasioni, collegando tale asserzione al fatto che la Ziino avrebbe manifestato l'intenzione di continuare l'attività imprenditoriale dell’ing. Parisi non già lo stesso giorno della sua uccisione, ma successivamente. Ancora una volta, però, le dichiarazioni della Ziino, di segno opposto a quelle dell’imputato, hanno trovato pregnanti riscontri. A pag. 1483 della sentenza appellata, infatti, viene riportato un brano del verbale di confronto del 3 novembre 1990 tra la Ziino e Contrada (acquisito all’udienza del 31 maggio 1994, fogli 206-209), nel quale la prima ricorda l’ammonimento a tacere, rivoltole in quanto madre di una bambina piccola, e Contrada - immediatamente dopo ricollega quell’ammonimento alla esternazione, da parte della donna, del proposito di dare un seguito all’attività di impresa. Al riguardo, basta ricordare che il confronto ebbe ad oggetto una circostanza specifica, e cioè il contenuto ed il senso delle espressioni usate dall’imputato in occasione della visita del 23 febbraio 1985, visita compiuta a distanza di poche ore dall’omicidio Parisi; non, dunque, asseriti, successivi colloqui dell’imputato con la Ziino. Non a caso, infatti, in sede di confronto Contrada disse di avere esortato la donna a parlarne con il dott. Signorino, cioè con il Pubblico Ministero di turno che, di lì a poco,l’avrebbe sentita: << Ziino : D.R.:“ Quando il dott. Contrada mi venne a trovare mi esortò a stare molto attenta alle cose che io potevo dire e di pensare anche al fatto che avevo una bambina ancora piccola. 590
  • 591. Contrada:“ Raccomandai alla sig.ra di stare attenta poichè ella mi aveva manifestato la volontà di continuare ad operare nel settore imprenditoriale dell’azienda pilotata dal marito. Intendevo in tal modo mettere in guardia la sig.ra dai pericoli cui poteva andare incontro parlando con persone sbagliate e le raccomandai di rassegnare tutto ciò di cui era a conoscenza al magistrato inquirente, all’epoca dott. Signorino. Ricorda questo fatto signora?” Ziino: “Si, effettivamente il tono e le circostanze delle raccomandazioni fattami dal dott. Contrada erano proprio quelle testè riferite. Ricordo pure che il dott. Contrada mi chiese se conoscessi il dott. Signorino che era in buoni rapporti con Roberto ed io risposi affermativamente (cfr. p.v. di confronto cit. f. 2)>>. Conserva, dunque, piena validità, ed anzi è rafforzata dal mendacio dell’imputato, la considerazione del Tribunale (pag. 1489 della sentenza appellata) secondo cui <<non si vede come la donna che aveva perso il marito poche ore prima della visita fatta dal dott. Contrada (ha precisato di essere da poco ritornata dall’ospedale dove non le avevano neppure fatto ancora vedere la salma) avesse potuto comunicare al dott. Contrada il proposito di continuare ad operare nel settore imprenditoriale del marito e non si vede come avrebbe potuto dare prova a poche ore dal delitto “ di parlare a ruota libera” sul complesso intreccio di interessi che facevano capo all’impresa del marito (…)<< la sig.ra Parisi ha sul punto precisato di avere maturato solo successivamente la decisione di proseguire l’attività imprenditoriale del marito e che sarebbe stato del tutto illogico pensare a questo poche ore dopo il delitto>>. A tale considerazione ne vanno aggiunte due ulteriori. In primo luogo, la stessa vedova Parisi ha riferito di non essere mai stata tenuta al corrente dal marito dei fatti di gestione della I.C.E.M.: <<ZIINO G.: No. Con Roberto 591
  • 592. non si parlava mai né di rapporti di lavoro, né di rapporti inerenti alle aziende nè di calcio, era solo... Quando tornava a casa si parlava solo di cose di casa>>(pag. 2 trascrizione udienza 31 maggio 1994)… << Io non sapevo neanche quale fosse l'assetto societario>> (ibidem, pag.6). In secondo luogo, non risulta che vi fossero state successive occasioni di incontro a tu per tu con l’imputato, nelle quali la donna avrebbe potuto manifestare le sue aspirazioni ad occuparsi dell’impresa e dunque far temere che potesse parlare “a ruota libera”. Quest’ultima considerazione offre il destro per confutare l’obiezione difensiva secondo cui il carattere strumentale delle rivelazioni “postume” della Ziino emergerebbe anche dal fatto che la stessa avrebbe continuato <<a frequentare l'imputato, ad essere presente alle ricorrenze dei Contrada; ad avere con la sua famiglia rapporti successivi ai presunti comportamenti "anomali>>. Nel corso del suo esame, infatti, Gilda Ziino, più volte sollecitata a spiegare se e quali rapporti avesse mantenuto con Bruno Contrada dopo la visita del 23 febbraio 1985, ha chiarito, con estremo nitore e costanza espositiva: • di avere rivisto l’imputato due o tre volte, di non avere mai parlato con lui dello stato delle indagini sull'omicidio di suo marito, pur avendo sperato che lo stesso Contrada potesse darle qualche notizia (pag. 9 della trascrizione); • che, dopo la visita del 7 febbraio 1988 e prima del confronto in Procura, Contrada non si era più fatto vivo con lei (ibidem, pag. 12) • di avere invitato a colazione, per l'Epifania dell’anno successivo alla morte del marito, e, quindi nel 1986 , Bruno Contrada con la moglie, il figlio e la fidanzata del figlio, continuando comunque, pur memore dell'avvertimento ricevuto, a nutrire la speranza che egli potesse dirle qualcosa (ibidem, pag. 31) ; • di essere stata sempre trattata in modo affettuoso dalla signora Contrada, che 592
  • 593. qualche volta aveva sentito per telefono e che, una sera, l’aveva invitata a cena a casa sua, mandandola a prendere in macchina con un maresciallo; • che in tale occasione, nella quale erano presenti due o tre ospiti, l’imputato non era a Palermo e, avendo telefonato a casa alla moglie, aveva salutato essa teste per telefono ( ibidem, pag. 36 e segg.); • che quella cena era stata successiva al pranzo dell’Epifania del 1986 e successiva al matrimonio dell’avv. Guido Contrada, figlio dell’imputato, al quale essa teste era stata invitata e non aveva partecipato, inviando, comunque il regalo di nozze (ibidem, pag. 37); • di avere chiesto ad un amico d’infanzia del marito, l’avv. Tommaso Romano, di interessarsi per farle avere i vestiti indossati dall’ing. Parisi il giorno della sua uccisione, e però di averli ottenuti avendone parlato con la signora Contrada, la quale, tempo dopo, le aveva personalmente telefonato preannunciandone il recapito a casa, risultato evidentemente dovuto ad un interessamento dell’imputato (ibidem, pag. 42-43). Le circostanze dianzi esposte non palesano in alcun modo, come si adombra da parte dei difensori appellanti, un comportamento schizoide e contraddittorio della teste, né comunque tale infirmarne la credibilità. La Ziino, infatti, ha costantemente ribadito di non avere avuto più alcun contatto con Contrada nel periodo tra la visita del 7 febbraio 1988 ed il confronto al cospetto del PM Carrara; circostanza che va correlata al già evidenziato spessore sintomatico della condotta dell’imputato - complessivamente considerata - rispetto al singolo episodio della prima visita. Oltretutto, non si comprende come la gratitudine e la simpatia nutrite nei confronti della moglie del dott. Contrada, sinceramente impegnata a lenire il suo dolore, possano 593
  • 594. incidere sulla credibilità della teste, né stupisce che la stessa Parisi, pur perplessa ed intimorita dagli ammonimenti ricevuti il 23 febbraio 1985, avesse sperato che l’imputato le desse qualche notizia sulle indagini riguardanti l’omicidio del marito. Senza dire che gli stessi episodi riferiti - non è priva di significato, a conferma nelle riserve nutrite dalla Ziino, la sua mancata partecipazione alle nozze del figlio dell’imputato - non delineano quella familiarità e quella consuetudine di rapporti che la Difesa oppone al fine di tacciare la teste di avere fatto mendaci rivelazioni “postume”. Non fa una piega, del resto - ed anzi giustifica ampiamente l’accondiscendenza mostrata in sede di confronto - la spiegazione offerta dalla Ziino, nel corso del suo controesame (pag. 33 della trascrizione), di fronte alla sorpresa manifestata da uno dei difensori dell’imputato per la sua affermazione di essere uscita dalla stanza del dr. Carrara, a confronto avvenuto, assieme a Bruno Contrada, e di averlo anche salutato: << AVV. MILIO: In un ufficio. Vi siete salutati con il Contrada quando vi siete visti? ZIINO G.: Siamo usciti assieme, si. AVV. MILIO: Ah, siete usciti addirittura assieme? ZIINO G. : Certo, e logico. Io non potevo manifestare proprio alla persona di cui avevo timore le mie titubanze. AVV. MILIO: Ma timore di che, signora? ZIINO G.:Ma lei ha dimenticato, mi scusi, che il dott. casa mia successivamente Contrada e venuto a all'incontro di Giovanni Falcone chiedendomi che cosa mi avesse chiesto il dott. Giovanni Falcone, e perchè il dott. Contrada sapeva che io ero stata interrogata dal dott. Falcone quando era un incontro assolutamente segreto?>> Quanto alla già menzionata, sibillina, affermazione difensiva secondo cui la Ziino << Si ricorda improvvisamente e riferisce al suo avvocato quando costui, non da 594
  • 595. avvocato ma da politico, aveva già scritto in un suo libro "La mafia politica">>, deve osservarsi che il volume non è prodotto in atti, e quindi non è dato apprezzarne il contenuto. E’ assolutamente arbitrario, dunque, ipotizzare che il prof. Galasso possa avere indotto la teste a riferire circostanze non vere, attinte dal suo libro ed usate a scopi politici. Oltretutto, non è emerso in alcun modo che la Ziino avesse espresso le perplessità legate al primo incontro con Contrada - e la vivissima preoccupazione a seguito del secondo incontro - soltanto dopo che il volume del prof. Galasso aveva avuto la sua prima edizione,sì da fare sospettare di essere stata influenzata dal suo autore. Né, per altro verso, appaiono conferenti le ulteriori obiezioni difensive secondo cui: • non avrebbe avuto senso inibire alla Ziino di rivelare ciò che non sapeva; • Contrada non svolgeva compiti di Polizia Giudiziaria dal 1985. Ora, la circostanza che la Ziino, nell’immediatezza, non ricordasse nulla di significativo non altera la sostanza della condotta dell’imputato, e cioè le sue finalità inibitorie ed esplorative. La seconda obiezione, invece, prova troppo, giacchè proprio il fatto che Contrada non svolgesse compiti di Polizia Giudiziaria all’epoca dell’omicidio Parisi priva di qualsiasi legittimazione istituzionale il suo intervento, valutabile, piuttosto, soprattutto alla luce della visita del 7 febbraio 1988, come il tentativo di attingere informazioni di cui farsi portatore. Proprio a proposito di tale visita, negata in radice dal’imputato, i difensori appellanti affermano: <<Si resta avviliti e mortificati quando non si dà credito alla dichiarazione resa da Contrada nel corso dell'esame del P.M. e che qui si trascrive: "Io non ho mai chiesto questo alla sig.ra Ziino, mai se aveva reso una deposizione al Giudice Istruttore dottor Falcone, non ho mai saputo che la sig.ra Ziino fosse stata ascoltata, interrogata dal giudice Falcone, non sapevo che il giudice 595
  • 596. Falcone si occupava dell'inchiesta sull'omicidio Parisi, non l'ho mai saputo, quindi come potevo chiedere alla sig.ra Ziino se era stata interrogata dal giudice Falcone "perché" io credo che molti magistrati l'abbiano sentita per la vicenda del marito, non solo il giudice Falcone, io so senz'altro che il primo magistrato è stato il dott. Signorino, il giudice diciamo, il sostituto di turno quel giorno. Poi della vicenda se ne è interessato il dottor Carrara, non so poi.............." E la Ziino interrogata dal P.M. dr. Carrara gli riferisce l'esortazione del dott. Contrada che viene, così, interrogato dal P.M. e successivamente posto a confronto con la teste: ebbene anche in tale sede, avanti un Procuratore della Repubblica la sig.ra Ziino riferirà dopo di avere provato, vedendo il dott. Contrada, "un senso di angoscia, paura, ansia e tensione nervosa" mentre invece, durante il confronto ammetterà che il consiglio di Contrada non solo non aveva valenza intimidatoria ma l'aveva pienamente accolto ed avallato come " raccomandazione amichevole". L'interrogatorio reso al dott. Falcone dalla Ziino porta la data di sabato 06 febbraio 1988: ebbene poiché sull'agenda del dr. Contrada si legge che egli il 07 febbraio ( domenica ) si recò a Mondello nella villa dei Fiorentino, suoi amici, per ritirare un orologio riparato, se ne è dedotto con plateale forzatura interpretativa che egli invece, si è recato nella villa della Ziino sulla circonvallazione! Ecco pertanto altra prova su come si sono interpretate le annotazioni sull'agenda di Contrada: quelle che ci sono ed anche quelle che non ci sono! Ma quel 07 febbraio 1988 Contrada era a Palermo: si legge così nella sua agenda! Quindi ha certamente ragione la Ziino!!! Con amarezza e profondo disagio non si può non concludere con il rilevare che la interpretazione dei risultati delle indagini è stata alternativamente arbitraria, cervellotica, preconcetta, in assoluto contrasto con gli esiti processuali ed ha 596
  • 597. costituito sin dal primo momento un gravissimo pregiudizio nei confronti dell'imputato che, appare ormai certo, era stato condannato ad esser condannato>>. Orbene, in ordine alla prova della visita del 7 febbraio 1988 non può che rinviarsi alle puntuali osservazioni della sentenza di primo grado, che ha valorizzato l’intreccio delle testimonianze della Ziino e del prof. Galasso e l’inconsistenza della giustificazioni fornite dall’imputato. Questi, infatti, ha ipotizzato che una sua visita, successiva a quella del 23 febbraio 1985, avesse trovato causa in un aiuto chiestogli dalla vedova Parisi per il permesso di soggiorno di due camerieri Filippini, ma è stato smentito dalle risultanze processuali (cfr. pagine 1491- 1492 della sentenza appellata : <<Parimenti infondato si è rivelato anche l’espediente difensivo di ricondurre ad altra causa l’occasione della visita dell’imputato a casa Parisi (v. permesso di soggiorno per camerieri filippini) che è stato possibile confutare oltre che con la dichiarazione resa in proposito dalla teste Ziino (cfr..ff. 33 e ss. ud. 31/5/1994) anche sulla base delle annotazioni contenute nell’agenda dell’imputato da dove è possibile evincere che la sig.ra Parisi gli aveva parlato della questione relativa ai camerieri filippini, ma ciò era avvenuto ben due anni prima rispetto alla visita in oggetto connessa alla sua deposizione dinanzi al G.I. di Palermo dott. Falcone (cfr. annotazione in data 4/4/1986 “ore 10 dalla sig.ra Parisi- mi parla della questione del cameriere filippino”)>>. Infine, l’ulteriore allegazione difensiva secondo cui la domenica 7 febbraio 1988 Bruno Contrada si sarebbe recato a Mondello nella villa dei Fiorentino, suoi amici, per ritirare un orologio riparato, non è stata 597
  • 598. incompatibile con la ricostruzione offerta dall’Accusa e recepita dal Tribunale. E’ ben possibile, cioè, che l’imputato sia stato a casa Fiorentino ed a casa Parisi. Della sua visita alla Ziino del 7 febbraio 1988, comunque, non si può dubitare, data l’immediatezza con cui la predetta cercò per telefono e rintracciò a Roma il prof. Galasso quello stesso giorno. In conclusione, devono essere ribadite le valutazioni già espresse circa la prova ed il significato dei comportamenti tenuti da Contrada nei suoi colloqui con la vedova Parisi; comportamenti che il Tribunale ha ritenuto costituire <<obiettivamente un contributo diretto a procurare notizie all’organizzazione criminale “Cosa Nostra” su indagini in corso su gravi fatti di mafia ed è stata posta in essere anche quando il dott. Contrada non ricopriva più incarichi attivi di polizia giudiziaria, ma era già passato nei ruoli del S.I.S.D.E.>> (pag. 1493 della sentenza appellata). Piuttosto, la vicenda in oggetto è l’ultima che consente di fissare nel tempo la condotta di sistematica agevolazione del sodalizio mafioso ascritta all’imputato, giacchè non offrono sicuri riferimenti cronologici né l’episodio riferito dal pentito Gaetano Costa, né quello narrato dal pentito Pietro Scavuzzo, né altri episodi successivi dei quali il Tribunale ha ritenuto comunque di trarre elementi di giudizio su tale condotta. Ne deriva che i termini massimi di prescrizione del reato ritenuto nella sentenza appellata verranno a scadere il 7 agosto 2010, e cioè ventidue anni e mezzo dopo il 7 febbraio 1988. 598
  • 599. CAPITOLO XX L’intercettazione della conversazione telefonica intercorsa il 7/10/1983 tra l’imputato e Antonino Salvo 599
  • 600. Come ricordato dal Tribunale (pagine 1450 e segg. della sentenza appellata) alle ore 11,26 del 7 Ottobre 1983, sull’utenza 091-296572, in uso ad Antonino Salvo, già raggiunto nel luglio 1983 da una comunicazione giudiziaria nell’ambito di un procedimento, assegnato al G.I. dott. Giovanni Falcone, relativo ad una vasta associazione di tipo mafioso, era stata intercettata una comunicazione telefonica tra il predetto e Bruno Contrada. Nel corso della telefonata, pervenuta presso gli Uffici dell’Alto Commissario siti nella via Cavour, Antonino Salvo aveva richiesto - ed ottenuto immediatamente - un incontro con l’odierno imputato: (cfr. il processo verbale di intercettazione e registrazione: <<Donna forma l'utenza n. 235540 ed all'uomo che risponde passa il dott. Salvo Antonino, il quale chiede ed ottiene di parlare con il dott. Contrada, i due dopo i convenevoli dicono: Salvo:“Pronto” -Contrada:“ Sono Contrada, con chi parlo?- Salvo:“ Buon giorno sig. Questore, Salvo sono.- Contrada:“dott. Salvo chi?”- Salvo:“Antonino”. - Contrada:“ah, buon giorno”- Salvo:“Buon giorno dottore”- Contrada:“Buon giorno”- Salvo:“ io sentirei il bisogno, se lei è disponibile, di incontrarla per dieci minuti, vorrei venirla a trovare.” Contrada:“ Qui, in Prefettura?” Salvo: “ Si” Contrada:“ Ah!” Salvo:“ nel suo ufficio” Contrada: “ Si” Salvo: “ il fatto diciamo..non è ufficiale, ma è istituzionale diciamo” Contrada:“ ho capito va bene quando vuole” Salvo: “ eh, io posso venire anche subito” Contrada: “ Va bene” Salvo: “ va bene ...là in via Cavour”). Sottoposto ad interrogatorio il 5/12/1984 dai Giudici Istruttori Falcone, Borsellino e Guarnotta, alla presenza del P.M. Domenico Signorino, Antonino Salvo aveva dichiarato di essere venuto a conoscenza, attraverso notizie di stampa, del fatto di essere stato indicato insieme al cugino Ignazio Salvo l’omicidio del giudice Chinnici - nell’ambito del rapporto giudiziario per quale possibile mandante di tale fatto delittuoso. 600
  • 601. Pertanto, aveva ritenuto opportuno parlare dell’argomento con il capitano dei Carabinieri Angiolo Pellegrini, con cui si era messo in contatto tramite il suo commilitone colonnello Enrico Frasca, nonchè con il dott. Contrada, affinché segnalasse al proprio superiore dott. De Francesco che si riteneva vittima di una congiura politica. Il teste Pellegrini aveva premesso di essersi occupato, congiuntamente alla Squadra Mobile ed alla Criminalpol, delle indagini relative alla strage di via Pipitone Federico, in cui aveva perso la vita il giudice Chinnici. I firmatari del rapporto giudiziario a carico di Greco Michele +5, relativo a tale fatto delittuoso, trasmesso all’A.G. in data 31/8/1983, erano stati lui stesso per i Carabinieri ed il dott. De Luca, all’epoca dirigente della Criminalpol, per la Polizia. Il predetto teste aveva, quindi, riferito che il consigliere istruttore Chinnici, poco prima di essere ucciso, gli aveva personalmente comunicato che era in procinto di emettere mandato di cattura nei confronti dei cugini Salvo quali associati mafiosi. Tale sua intenzione, tradottasi anche in una richiesta di parere trasmessa alla Procura, e nota nell’ambiente investigativo palermitano, era stata evidenziata nel predetto rapporto giudiziario, trasmesso all’A.G. di Caltanissetta dopo la sua uccisione. Il teste Pellegrini aveva soggiunto: • di essere stato subito informato, dal personale che eseguiva le operazioni di intercettazione telefonica, della telefonata tra Antonino Salvo ed Contrada del 7 ottobre 1983; • di essere stato contattato, la stessa sera, dal colonnello Enrico Frasca, il quale gli aveva riferito che i cugini Salvo intendevano parlargli per fornire alcuni chiarimenti in merito alla loro posizione processuale ed in relazione al rapporto giudiziario sulla strage Chinnici; • di essersi riservato di dargli una risposta, di essersi stupito che i predetti sapessero 601
  • 602. del rapporto e della sua veste di estensore, di avere informato tempestivamente il giudice Falcone sia della richiesta fattagli pervenire dai Salvo attraverso il colonnello Frasca; • di avere,quindi,comunicato al Frasca che non riteneva opportuno incontrare i Salvo, perché colpiti da comunicazione giudiziaria nell’ambito del procedimento penale istruito dal giudice Falcone; • di essersi determinato a ricevere Antonino Salvo soltanto il primo dicembre 1983, di ritorno da una missione in Brasile e dopo reiterate richieste da parte del colonnello Frasca (in tale circostanza, il Salvo aveva lamentato di essere vittima di un complotto politico ordito dal partito comunista,che non essendo stato finanziato dal suo gruppo, aveva strumentalizzato la magistratura e la polizia giudiziaria); • di avere riferito per iscritto a Falcone ed al colonnello Castellano, suo Comandante di legione, della telefonata del 7 ottobre e dell’incontro del primo dicembre; • di avere occasionalmente appreso dallo stesso Falcone, nella primavera del 1984, che Contrada non lo aveva mai informato del suo colloquio con Antonino Salvo (“aspetto ancora di avere notizie di quella telefonata”, cfr. ff. 177 trascrizione udienza 31 maggio 1994). Detta circostanza aveva trovato conferma, secondo il Tribunale, nella deposizione del teste Giuseppe Ayala. Questi aveva riferito di essere stato messo in guardia sul conto di Contrada da Giovanni Falcone (“Accura a Contrada”), il quale aveva motivato tale sua diffidenza anche con l’episodio della telefonata intercettata con Antonino Salvo, rimarcando che l’odierno imputato non lo aveva informato di essa, a differenza di quanto aveva fatto il colonnello 602
  • 603. Pellegrini per la telefonata a lui fatta dal colonnello Frasca (cfr. pagine 49 e segg., 126 e segg trascrizione udienza 1/7/1994). Il Tribunale, poi, (pagine 1465- 1466 della sentenza appellata) riteneva <<del tutto incredibile la circostanza addotta dall’imputato secondo cui, nell’Ottobre 1983, alla data di quel colloquio, che ha tentato di far apparire come un fatto assolutamente ordinario, egli non fosse a conoscenza nè delle indagini in corso sui Salvo da parte dell’Ufficio Istruzione di Palermo, che già dal Luglio precedente aveva emesso a carico dei predetti una comunicazione giudiziaria, nè delle indagini condotte sia dai C.C. che dalla P.S. sugli stessi, confluite nel rapporto giudiziario inoltrato nell’Agosto del 1983, nel quale entrambi i cugini erano indicati quali possibili mandanti della strage Chinnici>>. Ancorava tale convincimento sia alla natura dell’incarico di Capo di Gabinetto dell’Alto Commissario, ricoperto da Contrada, sia a quanto detto dallo stesso imputato all’udienza del 25/11/1994, e cioè di essere stato sempre stato il punto di riferimento di tutte le notizie riguardanti indagini di mafia ed in particolare l’interlocutore esclusivo e privilegiato dei funzionari della P.S. D’Antone e De Luca, tanto da essere stato preavvisato del mandato di cattura emesso a carico di entrambi i Salvo nel novembre 1984. Quel giudice, inoltre, a fronte delle convergenti dichiarazioni dei testi Pellegrini ed Ayala, disattendeva l’assunto dell’imputato di avere informato il giudice Falcone della telefonata e dell’incontro del 7 ottobre 1983, peraltro senza essere tenuto a farlo, non avendo la veste di ufficiale di Polizia Giudiziaria (segnatamente, Contrada aveva dichiarato di averne ravvisato l’opportunità quando il colonnello dei C.C. Castellano era venuto in visita dal Prefetto De Francesco per comunicare che era stata intercettata una telefonata tra Antonino Salvo ed il suo capo di Gabinetto). Reputava, ancora, non credibile l’ulteriore affermazione di Contrada di avere redatto per l’Alto Commissario, come era solito fare secondo una prassi consolidata, un appunto 603
  • 604. scritto del colloquio, atteso che di quell’appunto non era stata rinvenuta traccia nonostante le ricerche che l’Alto Commissario De Francesco, escusso come teste, aveva riferito di avere disposto, e considerato che lo stesso De Francesco non conservava alcun ricordo dell’episodio. Reputava, infine, destituita di fondamento la tesi, sostenuta dall’imputato, della mancata disponibilità di apparecchi di registrazione presso i locali dell’Alto Commissario, tesi smentita dal teste De Francesco ed in ogni caso palesemente pretestuosa, dato che il colloquio con Antonino Salvo avrebbe potuto essere ritardato per il tempo necessario a procurarsi l’apparecchio di registrazione nei vicini uffici in dotazione al S.I.S.D.E., ubicati nella via Roma. In definitiva, la condotta tenuta dall’imputato in occasione della telefonata del 7 ottobre 1983 - segnatamente, l’avere immediatamente ricevuto Antonino Salvo presso l’Ufficio dell’Alto Commissario - ed il suo comportamento processuale sono stati valutati dal Tribunale come sintomatici di un rapporto personale esistente tra i due, celato a ragion veduta da Contrada all’Alto Commissario, ma anche al Giudice Istruttore dottor Giovanni Falcone, che procedeva nei confronti dei cugini Antonino ed Ignazio Salvo per il reato di associazione mafiosa (pag. 1470 della sentenza appellata). ***** Sulla vicenda in esame si appuntano le censure svolte alle pagine 100 -104 del volume VI capitolo VI paragrafo VI. 4 dell’atto di impugnazione e, assai più diffusamente, nel volume IX dei Motivi nuovi (pagine 1-100). Deducono i difensori appellanti che: a) l'assenza totale di qualsiasi familiarità o frequentazione o conoscenza non istituzionale si evince chiaramente non solo dal tenore della telefonata (Salvo:“ 604
  • 605. Buon giorno sig. Questore, Salvo sono.- Contrada:“dott. Salvo chi?”83) ma dal fatto che Contrada fu chiamato attraverso il centralino della Prefettura e non attraverso il numero diretto dell'ufficio o dell'abitazione; b) se ci fosse stata familiarità o motivi inconfessabili, Antonino Salvo avrebbe preferito l’ufficialità di un incontro in ambiente istituzionale alla segretezza di un ambiente riservato; c) l'oggetto del colloquio, riferito dall’imputato (la denuncia di un complotto politico) corrispondeva perfettamente a quello dell’incontro ottenuto il primo dicembre 1983 con il colonnello Pellegrini da Antonino Salvo, il quale aveva interesse di incontrare gli ufficiali di P.G. che indagavano su di lui - il dott. De Luca ed il capitano Pellegrini - per chiarire la sua posizione; d) l’imputato, che peraltro non aveva una veste formale di ufficiale di Polizia Giudiziaria, - non aveva riferito immediatamente del colloquio, al giudice Falcone perché nulla di utile sotto il profilo investigativo o di penalmente rilevante si era prospettato; e) il comportamento di Contrada era stato del tutto simmetrico a quello del capitano Pellegrini, il quale aveva riferito a Falcone della prima richiesta di incontro, rivoltagli il 7 ottobre 1983, soltanto con l’appunto scritto del 3 dicembre 1983, così come l’imputato aveva riferito della telefonata e dell’incontro del 7 ottobre 1983 al Comandante legione CC di Palermo, colonnello Castellano, dopo la visita di questi all’Alto Commissario; f) Antonino Salvo aveva chiesto di incontrare l’Alto Commissario De Francesco, che lo aveva dirottato su Contrada, circostanza che il teste Antonino De Luca aveva dichiarato, nel corso del suo esame, di avere appreso dallo stesso imputato 83 L’imputato ha riferito di avere ritenuto invece che si trattasse del dott. Domenico Salvo, funzionario della Direzione del SISDE Roma con il quale aveva avuto rapporti di ufficio. 605
  • 606. (cfr. pagine 236-237 trascrizione udienza 28-10-1994); g) a conferma della assenza di rapporti collusivi con Antonino Salvo (che Contrada aveva conosciuto unicamente per ragioni di ufficio, nell’ambito delle indagini per il sequestro di persona del suocero, l’esattore Luigi Corleo), militava anche il fatto che l’imputato, pur preavvisato dell’imminente arresto dei cugini Salvo nel novembre 1984, non aveva fatto loro alcuna “soffiata”; h) l’Alto Commissario De Francesco, nel corso del proprio esame, non aveva escluso, ed anzi aveva considerato verosimile, pur dicendo di non ricordarsene, che Contrada lo avesse avvisato della telefonata e della visita di Antonino Salvo; i) l’Ufficio dell’Alto Commissario non disponeva di registratori portatili, come confermato dal teste Paolo Splendore, né, data la subitaneità dell’arrivo di Antonino Salvo, era stato possibile reperirne uno presso i vicini uffici del SISDE. ***** In questo dibattimento, il Procuratore Generale si è uniformato alla impostazione del Tribunale secondo cui la condotta di Contrada sarebbe stata sintomatica di un suo rapporto personale con Antonino Salvo e della volontà di celare quanto detto in occasione del colloquio con lui. Ha sostenuto che il contenuto ermetico della conversazione telefonica, l'immediatezza dell’incontro, la sua mancata documentazione ed il successivo silenzio su di esso andrebbero correlate alla conoscenza - sia da parte di Contrada, sia da parte di Antonino Salvo - del rapporto di Polizia Giudiziaria a firma congiunta del capitano Pellegrini e del dott. De Luca, inoltrato alla Procura della Repubblica di Caltanissetta il 31 agosto 1983. L’incontro del 7 ottobre 1983, cioè, si sarebbe svolto in un frangente in cui il procedimento, istruito in sommaria, non era stato ancora formalizzato. Ciò spiegherebbe l’allusione del Salvo ad un fatto <<non ufficiale… ma istituzionale, diciamo >>, colta al 606
  • 607. volo dall’imputato con l’espressione <<ho capito va bene quando vuole>>. A sostegno di tale costruzione, il Procuratore Generale, oltre a riproporre le valutazioni già svolte dal Tribunale in ordine alle ritenute anomalie del comportamento dell’imputato, ha richiamato una specifica circostanza riferita dal teste Pellegrini, e cioè il fatto che - in occasione del primo contatto (quello del 7 ottobre 1983) - il colonnello Enrico Frasca aveva specificamente menzionato il rapporto giudiziario inoltrato alla Procura di Caltanissetta il 31 agosto 1983, ricollegandolo alla richiesta di Antonino Salvo di avere un colloquio per chiarire la sua posizione (pag. 174 trascrizione udienza 31 maggio 1994): <<PELLEGRINI A.: La stessa sera venni contattato da un Colonnello in pensione, il Colonnello dei Carabinieri, il Colonnello Frasca, che mi chiese, mi disse che i due cugini Salvo, sia Salvo Nino che Ignazio, intendevano parlare con me, per chiarire la loro posizione in merito al rapporto a carico di Greco Michele + 5 persone, imputati per la strage di via Pipitone Federico. P.M.: E la circostanza che detto rapporto fosse a firma anche sua era di dominio pubblico? PELLEGRINI A.: Io in questo momento ho dei dubbi. Allora mi pare di aver ritenuto che non fosse di dominio pare che non fosse ancora un po' il momento pubblico, ma mi depositato, pero bisognerebbe vedere in cui e stato depositato dal Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, che procedeva con rito sommario e quindi rinvio, quindi non posso dirlo di preciso>>. (…) P.M.: Puo riferire il contenuto di questo incontro? PELLEGRINI A.: Sommariamente posso riferirlo. Nino Salvo iniziò col dire che rappresentava la potenza politica- economica della Sicilia e che quindi ogni azione nei suoi confronti, specie giudiziaria, 607
  • 608. era voluta dal Partito Comunista, in quanto voleva osteggiare sua corrente politica, in qualche modo osteggiare l'On. la Lima e l'On. Gullotti. Successivamente disse anche che aveva presentato o stava per presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Palermo contro coloro che avevano riferito che il Dr. Chinnici era in procinto di emettere dei provvedimenti nei suoi confronti e disse anche che Gassan84 era stato presso il suo albergo, a Ficarazzi se non sbaglio, nel suo albergo a richiesta di funzionari della Polizia e quindi lui non ci entrava nulla e quindi cercò di giustificare un po' la sua posizione>>. ***** Ad avviso di questa Corte la vicenda, nel suo complesso, non assume una sufficiente valenza indiziante, perché priva dei caratteri della gravità e precisione. A sfavore dell’imputato milita, in primo luogo, la non veridicità dell’assunto difensivo secondo cui Antonino Salvo avrebbe chiesto di incontrare l’Alto Commissario De Francesco, pur avendo interloquito, in concreto, con Contrada in quanto questi svolgeva una funzione di filtro nella sua veste di Capo di gabinetto. Esso, infatti, è smentito dall’univoco tenore del verbale relativo alla intercettazione telefonica del 7 ottobre 1983, che recita, nel suo incipit << Donna forma l'utenza n. 235540 ed all'uomo che risponde passa il dott. Salvo Antonino, il quale chiede ed ottiene di parlare con il dott. Contrada>>. 84 Bou Chebel Ghassan, arrestato nell’ambito delle indagini per la strage Chinnici. 608
  • 609. Una seconda anomalia consiste nella insostenibilità dell’affermazione dello stesso Contrada di non essere stato al corrente - prima del 7 ottobre 1983 - dello svolgimento indagini per mafia a carico dei cugini Salvo. Un terzo elemento è dato dalla smentita dell’allegazione di Contrada di avere riferito della telefonata e del colloquio con Antonino Salvo al G.I. Falcone poco dopo che il colonnello Castellano, comandante la Legione Carabinieri di Palermo, aveva riferito all'Alto Commissario De Francesco dell'avvenuta intercettazione. Il Tribunale, inoltre, ha dimostrato che il comportamento di Contrada non era stato affatto simmetrico a quello del capitano Pellegrini, come invece ha continuato a sostenere la Difesa sul rilievo che, soltanto con l’appunto del 3 dicembre 1983, quest’ultimo avrebbe reso edotto il giudice Falcone di essere stato contattato da Antonino Salvo tramite il colonnello Frasca. Ed invero, lo stesso Pellegrini, in sede di esame, ha riferito di avere subito riferito oralmente al giudice Falcone della prima richiesta di incontro, rivoltagli il 7 ottobre 1983, e averne rassegnato il contenuto per iscritto con la nota del 3 dicembre 1983, nella quale aveva fatto menzione anche del colloquio del primo dicembre 1983 con Antonino Salvo. Il teste ha dato una logica spiegazione dell’immediato resoconto a Falcone, e cioè la meraviglia indotta in lui dal fatto che Antonino Salvo lo individuasse come estensore del rapporto sulla morte di Chinnici quando ancora l’istruttoria non era stata nemmeno 609
  • 610. formalizzata. Il suo narrato, oltretutto, ha trovato piena conferma nella deposizione del teste Ayala, che, tra gli episodi cui Falcone aveva collegato l’avvertimento di non fidarsi di Contrada, aveva citato il differente comportamento dello stesso Pellegrini e dell’odierno imputato in relazione agli approcci di Antonino Salvo (cfr. pag. 49 trascrizione udienza primo luglio 1995 : << .. ha telefonato sia al colonnello Pellegrino dei Carabinieri, sia a Contrada chiedendo un colloquio. Falcone mi raccontò che mentre Pellegrino era andato subito da Falcone per avvertirlo, Contrada non c’era andato, senza ulteriori commenti, così mi disse>>). La vicenda, tuttavia, prospetta anche elementi che ridondano a favore della linea difensiva dell’imputato. In primo luogo, l’avere dato per accertata la disponibilità di registratori presso uffici dell’Alto Commissario è frutto di un possibile fraintendimento della testimonianza del Prefetto De Francesco. Il teste Paolo Splendore, infatti, ha chiarito che, all’occorrenza, si andava a prenderli presso il vicino centro SISDE di via Roma (pagine 83-86 trascrizione udienza 3 febbraio 1995). Sulla attendibilità del teste Splendore non è dato dubitare, se si considera che questi, pur essendo, per sua stessa ammissione, legato a Contrada da uno stretto rapporto di amicizia e di natura professionale Contrada lo volle come suo collaboratore non soltanto per tutto il periodo della sua permanenza all’Alto Commissario, ma anche in altre successive occasioni, durante la permanenza al SISDE a Roma cfr. pagine 31 e ss. 37 e ss. 5 e ss. trascrizione udienza 3/2/1995) - ha 610
  • 611. riferito, come si è detto trattando delle propalazioni di Gaspare Mutolo, circostanze non favorevoli alla Difesa a proposito della genesi dell’affiliazione dell’imputato all’Ordine Equestre del Santo Sepolcro. Il teste De Francesco, del resto, ha riferito di avere avuto nella propria stanza un registratore, collegato col suo telefono - e quindi, intuitivamente, non soggetto ad essere rimosso e prestato - e di averlo usato soltanto due o tre volte durante i trentuno mesi del suo incarico. Ha soggiunto che il suo ufficio disponeva “sicuramente” di apparecchi di registrazione. Tuttavia, a fronte della nitidezza dei ricordi del teste Splendore, non è perfettamente chiaro se la disponibilità di apparecchi di registrazione sia stata riferita dal prefetto De Francesco agli Uffici dell’Alto Commissario, ovvero a quelli del SISDE. Senza dire che lo stesso De Francesco ha dichiarato che non era <<un'abitudine usuale registrare>> (pag. 68 e ss. trascrizione udienza 31/5/1994) sicchè il suo ricordo appare meno affidabile di quello del teste Splendore. D’altra parte, qualora i registratori portatili fossero stati davvero disponibili presso gli Uffici dell’Alto Commissario, Contrada non avrebbe avuto ragione di menzionare lo specifico particolare costituito dall’invito dell’Alto Commissario a registrare il colloquio, così esponendosi al rischio di aggravare la sua posizione ove fosse stato smentito circa la loro esistenza. Ed ancora non è dato sapere con quali modalità e sulla base di quali istruzioni lo stesso Salvo venne introdotto nella stanza di Contrada, non apparendo, dunque, decisiva l’osservazione del Tribunale secondo 611
  • 612. cui sarebbe stato possibile far fare un po’ di anticamera a Antonino Salvo per il tempo strettamente necessario alla installazione di un registratore. Non può escludersi, tra l’altro, che l’arrivo del Salvo fosse stato davvero subitaneo, attesa la vicinanza tra suoi uffici di concessionario per la riscossione dei tributi, siti in via del Parlamento, e la sede dell’Alto Commissario, sita in via Cavour. Appare poco plausibile inoltre, che Antonino Salvo avesse scelto gli uffici dell’Alto Commissario, contesto nel quale la conversazione avrebbe potuto essere intercettata, quale sede per rivolgere all’imputato richieste di ingerenza diretta nelle indagini che lo riguardavano. Senza dire che la sua telefonata delle 11.26 era stata fatta al centralino dell’Alto Commissario e non al numero diretto dell’imputato. Il mancato ricordo di De Francesco ed il mancato rinvenimento dell’appunto dell’incontro con Antonino Salvo, che l’imputato assume di avere redatto, non bastano, poi, a dimostrare che Contrada ne avesse tenuto all’oscuro lo stesso De Francesco. Va considerato, inoltre, che il Salvo cercò nell’imputato - lo afferma lo stesso Contrada in sede di esame all’udienza dell’otto novembre 1994, (cfr. la trascrizione riportata alle pagine 50 e 51 del volume IX dei Motivi Nuovi di appello) - non soltanto un tramite per rendere edotto delle sue proteste l’Alto Commissario, ma anche una sponda per un contatto con l’altro estensore del rapporto, e cioè il dott. Antonio De Luca, dirigente della Criminalpol. 612
  • 613. Tale condotta dello stesso Antonino Salvo è simmetrica al tentativo di avere un incontro con il capitano Pellegrini, esperito già il 7 ottobre 1983 per il tramite del colonnello Frasca, né tale simmetria viene meno per il fatto che, alla data del colloquio del Salvo con il capitano Pellegrini (primo dicembre 1983) era stata, ormai, formalizzata l’istruzione nel procedimento relativo alla strage Chinnici. La formalizzazione, infatti, non implicava la desegretazione degli atti, e quindi la conoscenza del contenuto del rapporto giudiziario del 31 agosto 1983, della cui esistenza il Salvo aveva dimostrato di essere al corrente sin dal sette ottobre, e cioè sin da prima dell’incontro con Contrada. La simmetria tra l’approccio di Antonino Salvo nei riguardi di Bruno Contrada e quello nei confronti del capitano Pellegrini emerge anche dal contenuto dei collo