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DISEGNI E MODELLI
NAZIONALI, COMUNITARI
ed INTERNAZIONALI
Relatore: Dott. Filippo Indolfi
21/01/2015 1
Sommario
• Aspetti sostanziali
• Procedure di registrazione
• Ricerche di anteriorità
• Esempi
21/01/2015 2
• Aspetti sostanziali
• Procedure di registrazione
• Ricerche di anteriorità
• Esempi
21/01/2015 3
Perché registrare il design?
 creare uno sbarramento ai concorrenti;
 sfruttare il design non direttamente strategico
attraverso la concessione di licenze, esclusive o
non esclusive e/o su territori diversi;
 utilizzare il design come stimolo all’innovazione e
alla valorizzazione della ricerca;
 valorizzare il design come cespite patrimoniale
di bilancio, come incremento di immagine
dell'impresa, o come possibile elemento di
scambio in fase di contrattazione.
21/01/2015 4
Art. 31 CPI
Cos’è il design
1. Possono costituire oggetto di registrazione
come disegni e modelli l’aspetto dell’intero
prodotto o di una sua parte
quale risulta, in particolare
dalle caratteristiche delle linee, dei contorni,
dei colori, della forma, della struttura
superficiale
ovvero dei materiali del prodotto stesso
ovvero del suo ornamento,
a condizione che siano nuovi ed abbiano
carattere individuale.
21/01/2015 5
Cos’è un disegno o modello?
Per “disegno o modello” s’intende l’aspetto di un prodotto o di
una sua parte, quale risulta in particolare dalle caratteristiche di:
linee colori struttura
superficiale
contorni materiali
ornamenti
forma
 Prodotto
2. Per prodotto s’intende qualsiasi oggetto
industriale o artigianale,
compresi tra l’altro i componenti che
devono essere assemblati per formare un
prodotto complesso, gli imballaggi, le
presentazioni, i simboli grafici e caratteri
tipografici, esclusi i programmi per
elaboratore.
21/01/2015 7
 Prodotto complesso
3. Per prodotto complesso si intende un
prodotto formato da più componenti che
possono essere sostituiti, consentendo lo
smontaggio ed un nuovo montaggio del
prodotto.
21/01/2015 8
Design nell’industria
Design nell’industria
21/01/2015 10
Arredamento
Eillen Gray
I. LappalainenEtorre Sottsass
Di Matteo Thun Di G. Nelson
Di Ologi
Orologeria
Design progetti architettonici
21/01/2015 13
Design nell’ambientazione
Allestimento
in franchising:
Perché registrare il design?
Obiettivo primario:
 Diritto esclusivo ed assoluto sul
modello o disegno oggetto di
registrazione,
con libertà di sfruttamento del suo
valore tecnico-economico e
commerciale .
21/01/2015 15
Art.32.
La novità
1. Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno
o modello identico è stato divulgato anteriormente
alla data di presentazione della domanda di
registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la
PRIORITA’, anteriormente alla data di quest'ultima.
I disegni o modelli si reputano identici quando le loro
caratteristiche differiscono soltanto per dettagli
irrilevanti.
21/01/2015 16
Art.33.
Carattere individuale
1. Un disegno o modello ha carattere individuale se
l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore
informato differisce dall'impressione generale
suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o
modello che sia stato divulgato prima della data di
presentazione della domanda di registrazione o,
qualora si rivendichi la priorità, prima della data di
quest'ultima.
21/01/2015 17
Carattere individuale
2. Nell'accertare il carattere individuale di cui al
comma 1, si prende in considerazione il margine di
libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il
disegno o modello.
21/01/2015 18
 Utilizzatore
Il pubblico
a cui ci si riferisce come Utilizzatore Informato
nell’analisi del carattere individuale di un Disegno
è un Utilizzatore informato e relativamente esperto del
settore.
21/01/2015 19
 Consumatore medio
Il pubblico a cui ci si riferisce come
Consumatore medio nell’analisi di Confondibilità dei
Marchi è:
• un consumatore normalmente avveduto
• e un consumatore mediamente informato del
settore.
21/01/2015 20
Margine di libertà
21/01/2015 21
• Densità del Mkt
• Margine di libertà
• Facilità nel differenziare il carattere individuale
Design ?
21/01/2015 22
Design?
21/01/2015 23
Design ?
21/01/2015 24
Design – Sì o No ?
21/01/2015 25
Il disegno o modello si considera divulgato se:
• è stato reso accessibile al pubblico per effetto
di registrazione o di qualsiasi altro modo
• è stato esposto
• il prodotto relativo è stato messo in commercio
prima della data di presentazione della
domanda di registrazione.
21/01/2015 26
Art.34.
Divulgazione
Secondo la normativa comunitaria non costituisce
divulgazione il fatto che essa avvenga nei dodici
mesi precedenti la data di deposito della domanda
di registrazione del disegno o modello.
 Periodo di grazia
21/01/2015 27
Divulgazione
In questo modo è possibile valutare le potenzialità
commerciali di un nuovo design per 12 mesi dopo la
divulgazione. Entro i 12 mesi sarà possibile:
1.registrare il disegno o modello e tutelarlo sino a 25
anni dalla data di registrazione (Italia/UE).
2.non registrare il disegno o modello, tutelandolo
per 3 anni dalla data di divulgazione (solo UE).
21/01/2015 28
Divulgazione
Art.35.
Prodotto complesso
1. Il disegno o modello applicato od incorporato nel
componente di un prodotto complesso possiede
i requisiti della novità e del carattere individuale soltanto:
a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto
complesso, rimane visibile durante la normale
utilizzazione e cioè durante l'utilizzazione da parte del
consumatore finale, esclusi gli interventi di
manutenzione, assistenza e riparazione;
b) se le caratteristiche visibili del componente
possiedono di per sé i requisiti di novità e di individualità.
21/01/2015 29
Protezione dei prodotti complessi
21/01/2015 31
Disegno/modello registrato
per una parte di prodotto
Produzione di pezzi di
ricambio per riparazioni
Legale
Protezione dei prodotti complessi
Prodotto complesso del concorrente
che usa il disegno/modello protetto
Violazione del diritto
Design di un prodotto complesso
21/01/2015 32
Componenti di un prodotto
complesso
21/01/2015 33
21
Art.36.
Funzione tecnica
1. Non possono costituire oggetto di registrazione
come disegni o modelli quelle caratteristiche
dell'aspetto del prodotto che sono determinate
unicamente dalla funzione tecnica del prodotto
stesso.
Ex. Caso Philips
34
Funzione tecnica
INPI - FR: Brevetto Renault relativo a un
BILANCIERE PER MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA
 La registrazione come marchio
tridimensionale di un rasoio elettrico della
Phillips, con la forma caratteristica a
triangolo con le 3 testine poste negli angoli,
è stata annullata proprio in veste della
caratteristica di funzionalità tecnica.
21/01/2015 36
 Analogamente, un bilanciere di un motore
a combustione interna della Renault non è
stato registrato come marchio di forma a
causa della sua funzione tecnica.
21/01/2015 37
Funzione tecnica
2. Non possono formare oggetto di registrazione per
disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del
prodotto che devono essere necessariamente riprodotte
nelle loro esatte forme e dimensioni per potere
consentire al prodotto in cui il disegno o modello è
incorporato o al quale è applicato di essere unito o
connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di
essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto
con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere
la propria finzione.
21/01/2015 38
Funzione tecnica
Tuttavia possono costituire oggetto di registrazione i
disegni o modelli che possiedono i requisiti della
novità e del carattere individuale quando hanno lo
scopo di consentire l'unione o la connessione
multipla di prodotti intercambiabili in un sistema
modulare.
21/01/2015 39
Art.37.
Durata della protezione
1. La registrazione del disegno o modello dura cinque
anni a decorrere dalla data di presentazione della
domanda. Il titolare può ottenere la proroga della
durata per uno o più periodi di cinque anni fino ad un
massimo di venticinque anni dalla data di
presentazione della domanda di registrazione.
21/01/2015 40
Art.38.
Diritto alla registrazione ed effetti
1. I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti
con la registrazione.
2. Il diritto alla registrazione spetta all'autore del
disegno o modello ed ai suoi aventi causa.
21/01/2015 41
Diritto alla registrazione ed effetti
3. Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e
modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto tale
opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di
lavoro,
fermo restando il diritto del dipendente di essere
riconosciuto come autore del disegno o modello e di
fare inserire il suo nome nell'attestato di registrazione.
21/01/2015 42
Diritto alla registrazione ed effetti
4. Gli effetti della registrazione decorrono dalla data in
cui la domanda con la relativa documentazione è
resa accessibile al pubblico.
5. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a
disposizione del pubblico la domanda di registrazione
con le riproduzioni grafiche o i campioni e le eventuali
descrizioni dopo il deposito, purché' il richiedente non
abbia escluso nella domanda l'accessibilità per un
periodo che non può essere superiore a trenta mesi
dalla data di deposito o da quella di priorità.
21/01/2015 43
Diritto alla registrazione ed effetti
6. Nei confronti delle persone alle quali la domanda
con la riproduzione del disegno o modello e
l'eventuale descrizione è stata notificata a cura del
richiedente, gli effetti della registrazione decorrono
dalla data di tale notifica.
21/01/2015 44
Art.39
Registrazione multipla
1. Con una sola domanda può essere chiesta la
registrazione per più disegni e modelli,
purché‘ destinati ad essere attuati o incorporati in
oggetti inseriti nella medesima classe della
classificazione internazionale dei disegni e modelli,
formata ai sensi delle disposizioni di cui all'Accordo di
Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni,
ratificato con legge 22 maggio 1974, n.348.
21/01/2015 45
Ex. Registrazione multipla
21/01/2015 46
Registrazione multipla
2. Salvo il disposto del comma 1 e dell'articolo 40, non è
ammessa la domanda concernente più registrazioni
ovvero una sola registrazione per più disegni e modelli.
Se la domanda non è ammissibile l'Ufficio italiano brevetti
e marchi invita l'interessato, assegnandogli un termine, a
limitare la domanda alla parte ammissibile, con facoltà di
presentare, per i rimanenti disegni e modelli, altrettante
domande che avranno effetto dalla data della prima
domanda.
21/01/2015 47
Registrazione multipla
3. La registrazione concernente più modelli o disegni può
essere limitata su istanza del titolare ad uno o più di essi.
4. La domanda o la registrazione concernente un disegno
o modello che non presenta i requisiti di validità, su
istanza del titolare, può essere mantenuta in forma
modificata, se l'Ufficio italiano brevetti e marchi verifica
che in tale forma il disegno o modello conserva la sua
identità.
La modificazione può risultare altresì da parziale rinuncia
da parte del titolare o dalla annotazione sull'attestato di
registrazione di una sentenza che dichiari la parziale nullità
della registrazione stessa.
21/01/2015 48
Art.40.
Registrazione contemporanea
1. Se un disegno o modello possiede i requisiti di
registrabili ed al tempo stesso accresce l'utilità
dell'oggetto al quale si riferisce, possono essere chiesti
contemporaneamente il brevetto per modello di
utilità e la registrazione per disegno o modello,
ma l'una e l'altra protezione non possono venire
cumulate in un solo titolo.
21/01/2015 49
Ex. Registrazione
contemporanea
21/01/2015 50
Ex. Registrazione contemporanea
Si o No?
21/01/2015 51
Registrazione contemporanea
2. Se la domanda di registrazione comprende un
oggetto la cui forma o disegno gli conferisca
carattere nuovo e individuale e nello stesso tempo
ne accresca l'utilità, è applicabile la procedura di
limitazione di cui all'articolo 39, comma 2,
apportando le necessarie modifiche.
 Registrazione:
o prima il Modello di Utilità
o e poi il Disegno.
21/01/2015 52
Art.41.
Diritti conferiti
1. La registrazione di un disegno o modello conferisce
al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a
terzi di utilizzarlo senza il suo consenso.
2. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la
fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione,
l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un
prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al
quale è applicato, ovvero la detenzione di tale
prodotto per tali fini.
21/01/2015 53
Diritti conferiti
• DIRITTO POSITIVO
• DIRITTO NEGATIVO
Il disegno conferisce al titolare il diritto esclusivo di
utilizzare il disegno o il modello e di vietarne
l’utilizzo a terzi senza il suo consenso.
Atti di utilizzazione sono:
• fabbricazione
• offerta e commercializzazione
• importazione ed esportazione
• impiego del prodotto
21/01/2015 54
Diritti conferiti
3. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un
disegno o modello si estendono a qualunque disegno
o modello che non produca nell'utilizzatore informato
una impressione generale diversa.
 AMBITO DELLA PROTEZIONE
4. Nel determinare l'estensione della protezione si
tiene conto del margine di libertà dell'autore nella
realizzazione del disegno o modello.
21/01/2015 55
Art. 42.
Le limitazioni del diritto
1. I diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello non
si estendono:
a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non
commerciali;
b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione;
c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini
didattici,
purché' siano compatibili con i principi
della correttezza professionale,
non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione
normale del disegno o modello e sia indicata la fonte. 21/01/2015 56
Le limitazioni del diritto
2. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o modello
non sono esercitabili riguardo:
a) all'arredo e alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e
aerea immatricolati in altri Paesi che entrano temporaneamente nel
territorio dello Stato;
b) all'importazione nello Stato di pezzi di ricambio e accessori
destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui alla lettera a);
c) all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto predetti.
21/01/2015 57
Art.43.
Nullità
1. La registrazione è nulla:
a) se il disegno o modello non è registrabile ai sensi
degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36;
b) se il disegno o modello è contrario all'ordine
pubblico o al buon costume;
il disegno o modello non può essere considerato
contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il
solo fatto di essere vietato da una disposizione di
legge o amministrativa;
21/01/2015 58
Nullità
c) se il titolare della registrazione non aveva diritto di
ottenerla e l'autore non si sia avvalso delle facoltà
accordategli dall'articolo 118;
d) se il disegno o modello è in conflitto con un
disegno o modello precedente che sia stato reso
noto dopo la data di presentazione della domanda
o, quando si rivendichi la priorità, dopo la data di
quest'ultima, ma il cui diritto esclusivo decorre da una
data precedente per effetto di registrazione
comunitaria, nazionale o internazionale ovvero per
effetto della relativa domanda;
21/01/2015 59
Nullità
e) se il disegno o modello è tale che il suo uso
costituirebbe violazione di un segno distintivo ovvero di
un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore;
f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione
impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-
ter della Convenzione di Unione di Parigi per la
protezione della proprietà industriale testo di Stoccolma
del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n.
424, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli
contemplati da detto articolo e che rivestono un
particolare interesse pubblico nello Stato.
21/01/2015 60
Nullità
2. La nullità della registrazione del disegno o modello che
forma oggetto di diritti anteriori ai sensi del comma 1,
lettere d) ed e), può essere promossa unicamente dal
titolare di tali diritti o dai suoi aventi causa.
3. La nullità della registrazione del disegno o modello che
costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi
elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Unione di
Parigi per la protezione industriale ovvero di segni, emblemi
e stemmi che rivestono un particolare interesse pubblico
nello Stato, può essere fatta valere unicamente
dall'interessato alla utilizzazione.
21/01/2015 61
Art.33 bis.
Liceità
1. Non può essere oggetto di registrazione il disegno
o modello:
o Contrario all’ordine pubblico e al buon costume,
o Costituisce utilizzazione impropria dei segni
contemplati nell’Atr.6-ter del CUP: Segni,
Emblemi e Stemmi .
21/01/2015 62
Art. 44.
Durata del diritto di utilizzazione economica
per diritto d'autore
1. I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli
industriali protetti ai sensi dell'articolo 2, primo comma,
numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, durano tutta
la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno
solare dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei
coautori.
21/01/2015 63
Durata del diritto di utilizzazione economica
per diritto d'autore
2. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica, con
cadenza periodica, all'Ufficio italiano brevetti e marchi i dati
relativi alle opere depositate ai sensi dell'articolo 103 della
legge 22 aprile 1941, n. 633, con riferimento al titolo, aula
descrizione dell'oggetto ed all'autore, al nome, al domicilio del
titolare dei diritti, alla data della pubblicazione, nonché ad
ogni altra annotazione o trascrizione.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi annota i dati di cui al
comma 2 nel Bollettino ufficiale, pubblicato ai sensi dell'articolo
189 del presente codice.
21/01/2015 64
Disegno e
Diritto d’Autore
1/21/2015 65
Tutela alternativa
dei disegni
21/01/2015 66
Disegni e modelli Comunitari non registrati
(art. 12 Reg. CE 6/2002)
• Il legislatore comunitario tutela anche i disegni e modelli
non registrati per un periodo di tre anni dalla data della
prima divulgazione.
• La tutela è però limitata solamente nei confronti di
disegni e modelli sostanzialmente identici (le loro
caratteristiche differiscono soltanto per dettagli
irrilevanti).
• La tutela come disegno o modello non registrato ha
senso nei settori in cui si assiste ad una durata stagionale
o comunque di breve periodo dei modelli.
 Ex. Moda
UE – Tutele alternative
21/01/2015 67
Chi disegna ?
 I settori della moda e del tessile sono quelli
che disegnano di più (classe 2 e 5) pero sono
quelle che fanno meno uso della registrazione.
Chi registra ?
 Le società che fabbricano articoli delle classe
8 (utensili e ferramenta), 7 (articoli di uso
domestico non compresi in altri classi) sono
quelle che registrano di più.
Articoli di abbigliamento
Louis Vuitton
Gianni Versace
Articoli tessili non confezionati, materiali
artificiali e naturali
Jonathon Gall
A. Willoughby
Marchio di forma (Art. 7 C.P.I. / Art. 4 Reg. CE 40/94)
La forma di un prodotto può essere registrata
anche come marchio se l'effetto principale è
quello di distinguerlo da altri prodotti
concorrenti
Ex. la lampada “Tizio” di Artemide è divenuta anche
un marchio per l'azienda.
La tutela del marchio ha una durata di dieci anni
ed è rinnovabile per un numero illimitato di
volte.
Italia/UE – Tutele alternative
21/01/2015 72
Concorrenza sleale (art. 2598 c.c.)
La forma di un prodotto è anche tutelata
dalle disposizioni del codice civile in
materia di concorrenza sleale
Tutele alternative
21/01/2015 73
Perché registrare il design?
Obiettivi strategici:
 creare uno sbarramento ai concorrenti;
 sfruttare il design non direttamente strategico
attraverso la concessione di licenze, esclusive o
non esclusive e/o su territori diversi;
 utilizzare il design come stimolo alla innovazione
e alla valorizzazione della ricerca;
 valorizzare il design come cespite patrimoniale
di bilancio, come incremento di immagine
dell'impresa, o come possibile elemento di
scambio in fase di contrattazione.
21/01/2015 74
Tutela del design
La tutela del design in ambito territoriale:
1.Nazionale
2.Comunitario
3.Internazionale
21/01/2015 75
Tutela del design
La tutela del design in diverse forme:
1. Disegno e modello
registrati
2. Disegno e modello
non registrato
3. Marchio di forma
4. Diritto d’autore
5. Concorrenza sleale
21/01/2015 76
Disciplinati dall’Accordo de L’Aja costituito da tre Atti indipendenti:
. Atto di Ginevra del 1999
. Atto de L’Aja del 1960 (è quello utilizzato da richiedenti italiani)
. Atto di Londra adottato nel 1934.
Questi tre testi formano il Sistema de L’Aja.
Accordo de L’Aja
 Permette la tutela del disegno in più Paesi col deposito di una
singola domanda all’OMPI/WIPO, in una lingua, con un solo set di
tasse in un’unica moneta (Franchi Svizzeri).
 Stessi effetti in ciascuno dei Paesi designati al pari di un deposito
nazionale
 Gestione semplificata del disegno.
Disegni e modelli internazionali
21/01/2015 77
Gli Stati nei quali un cittadino italiano può richiedere il deposito
di un modello internazionale, sono, alla data del 07 Febbraio
2008, i seguenti:
Albania, Belize, Benelux, Benin, Bulgaria, Costa d’Avorio,
Croazia, Francia, Gabon, Georgia, Germania, Grecia, Italia,
Kirghizistan, Liechtenstein, Macedonia, Mali, Marocco,
Moldavia, Monaco, Mongolia, Montenegro, Nigeria, Repubblica
Popolare Democratica di Corea, Romania, Senegal, Serbia,
Slovenia, Suriname, Svizzera, Ucraina, Ungheria.
Si possono scegliere solo gli Stati di interesse per il Richiedente
Stati Contraenti - Atto 1960
Disegni e modelli internazionali
21/01/2015 78
Un modello internazionale è valido per un
periodo iniziale di 5 anni e può essere rinnovato
per uno o più periodi addizionali di 5 anni in
ciascuno dei Paesi designati fin ad un massimo
stabilito dal Paese designato stesso.
In Italia, il modello dura 25 anni (Art. 37 CPI)
Inizialmente le tasse vengono pagate per 5 anni
e, successivamente, per i quinquenni successivi.
Durata della Protezione
Disegni e modelli internazionali
21/01/2015 79
Priorità
Un deposito nazionale anteriore nello Stato
membro non è obbligatorio, ma se esiste è
possibile rivendicarne la priorità entro 6 mesi.
Se il modello internazionale è un primo deposito
può costituire diritto di priorità al momento del
deposito di domande nazionali in altri paesi
membri della Convenzione di Parigi per lo stesso
oggetto.
Disegni e modelli internazionali
21/01/2015 80
• La tutela è estesa a più Paesi con ridotte formalità
e spese limitate
• Si evitano le singole procedure nazionali
• Si utilizza una sola lingua di procedura
• Scadenze di rinnovo uniche
• Pagamento di tasse in un’unica moneta
• Registrazione dei cambiamenti presso un unico
registro.
Vantaggi del Sistema
Disegni e modelli internazionali
21/01/2015 81
Normativa:
• Regolamento base (RDC) (CE) n. 6/2002
• Regolamento recante modalità di esecuzione
(REDC) Regolamento (CE) n.2245/2002
• Regolamento relativo alle tasse (RTDC)
Regolamento (CE) n. 2246/2002
• Direttiva Direttiva 98/71/CE del Parlamento
europeo.
Comunitari
Disegni e modelli
21/01/2015 82
Comunitari
Vantaggi:
 Permette la tutela del disegno nei 27 Paesi della UE
 Il disegno comunitario ha carattere unitario in tutta
la CE
 Stessi effetti in ciascuno dei Paesi
 Gestione semplificata del disegno
 Unica pratica
 Unico pagamento/rinnovo.
Disegni e modelli
21/01/2015 83
• Aspetti sostanziali
• Procedure di registrazione
• Ricerche di anteriorità
• Esempi
21/01/2015 84
Procedura di registrazione nazionale
Deposito domanda di registrazione
Deposito, anche telematico, presso una CCIAA, di
una domanda di registrazione per disegni e modelli
corredata da:
– Rappresentazione fotografica
– Descrizione del modello (opzionale)
– Pagamento dei diritti di deposito
– Eventuale lettera d’incarico se la domanda è
presentata da un mandatario abilitato.
21/01/2015 85
Procedura di registrazione nazionale
Esame della domanda
Le domande di registrazione sono inviate
all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che ne
esegue un esame formale e concede l’attestato di
registrazione.
21/01/2015 86
Procedura di registrazione comunitaria
Deposito domanda di registrazione
I documenti da inviare (anche in italiano) sono :
o Domanda di registrazione
o Rappresentazione del disegno o modello firmata dal richiedente
o dal mandatario;
o Descrizione del modello (opzionale)
o Tassa di deposito
o Eventuale lettera d’incarico se la domanda è presentata da un
mandatario abilitato.
21/01/2015 87
FIN
DK
IRL
S
UK
BX
D
A
F
P E
I
EL
Procedura di registrazione comunitaria
La domanda di registrazione
deve essere depositata in uno
di questi uffici:
1.Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Roma
2.Ufficio Armonizzazione del Mercato Interno
(UAMI) – Alicante (Spagna)
21/01/2015 88
Registrazione multipla (art. 37 Reg. CE 6/2002)
Più disegni e modelli possono essere riuniti in una sola
domanda, a condizione che i prodotti appartengano tutti
alla stessa classe della classificazione internazionale dei
modelli e disegni. Non esiste limite quanto al numero di
disegni o modelli richiesti ed ogni disegno o modello
avrà vita autonoma.
Procedura di registrazione comunitaria
21/01/2015 89
Esame della domanda (art. 45 Reg. CE 6/2002)
Si tratta di un esame formale, avente per oggetto:
1. gli elementi che figurano nella domanda
2. le priorità
3. l’indicazione di un rappresentante
Impedimenti alla registrazione:
1. la domanda non corrisponde alla definizione di
disegno o modello comunitario
2. la domanda è contraria all’ordine pubblico o
al buon costume
Procedura di registrazione comunitaria
21/01/2015 90
Deposito della domanda:
- Direttamente al WIPO di Ginevra oppure, secondo l’Atto
1960, anche attraverso Ufficio Brevetti Nazionale
- Mediante modulo ufficiale reperibile dal sito www.wipo.int
- Domanda comprende:
☑ lista di Stati Contraenti designati;
☑ designazione dell’articolo o degli articoli incorporanti il
disegno
☑ una o più foto e/o altre rappresentazioni grafiche
- Lingue ufficiali: francese e inglese
- Pagamento tasse di deposito, pubblicazione e
designazione.
Procedura di registrazione
internazionale
21/01/2015 91
Esame della domanda
- Il WIPO esegue solo un esame formale
- Entro 6 mesi dalla pubblicazione del
Modello Internazionale, le amministrazioni
nazionali possono sollevare obiezioni,
secondo le loro leggi nazionali, sulla base
dei requisiti sostanziali .
Procedura di registrazione
internazionale
21/01/2015 92
• Aspetti sostanziali
• Procedure di registrazione
• Ricerche di anteriorità
• Esempi
21/01/2015 93
La ricerca di anteriorità
Prima di procedere alla registrazione di un
nuovo disegno o modello, in altre parole, prima
di fare un qualsiasi investimento, grande o
piccolo che sia, in un nuovo progetto è sempre
opportuno verificare lo stato dell’arte in quello
specifico settore per evitare i rischi di interferire
con diritti anteriori di terzi.
21/01/2015 94
Banche dati
• Banche dati disegni italiani
 http://www.uibm.gov.it/uibmdev/ricercaavanzata.aspx
• Banche dati design comunitari
 http://oami.europa.eu/RCDOnline/RequestManager
• Banche dati design internazionale
 http://www.wipo.int/ipdl/en/search/hague/search-struct.jsp
• Banche dati design private
21/01/2015 95
Esempio di ricerca
21/01/2015 96
• Aspetti sostanziali
• Procedure di registrazione
• Ricerche di anteriorità
• Esempi
21/01/2015 97
Scarpa sportiva - modello comunitario
21/01/2015 98
Scarpa sportiva – modello nazionale
21/01/2015 99
Abbigliamento – modello comunitario
21/01/2015 100
Complementi di abbigliamento
modello internazionale
21/01/2015 101
Sentenza
Mattel vs SimbaToys
1/21/2015 102
Grazie
Dott. Filippo Indolfi
Consulente in Proprietà Industriale ed Intellettuale
www.indolfi.com
filippo.indolfi@indolfi.com
Tel. 347.6748427
21/01/2015 103

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  • 1. DISEGNI E MODELLI NAZIONALI, COMUNITARI ed INTERNAZIONALI Relatore: Dott. Filippo Indolfi 21/01/2015 1
  • 2. Sommario • Aspetti sostanziali • Procedure di registrazione • Ricerche di anteriorità • Esempi 21/01/2015 2
  • 3. • Aspetti sostanziali • Procedure di registrazione • Ricerche di anteriorità • Esempi 21/01/2015 3
  • 4. Perché registrare il design?  creare uno sbarramento ai concorrenti;  sfruttare il design non direttamente strategico attraverso la concessione di licenze, esclusive o non esclusive e/o su territori diversi;  utilizzare il design come stimolo all’innovazione e alla valorizzazione della ricerca;  valorizzare il design come cespite patrimoniale di bilancio, come incremento di immagine dell'impresa, o come possibile elemento di scambio in fase di contrattazione. 21/01/2015 4
  • 5. Art. 31 CPI Cos’è il design 1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale. 21/01/2015 5
  • 6. Cos’è un disegno o modello? Per “disegno o modello” s’intende l’aspetto di un prodotto o di una sua parte, quale risulta in particolare dalle caratteristiche di: linee colori struttura superficiale contorni materiali ornamenti forma
  • 7.  Prodotto 2. Per prodotto s’intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore. 21/01/2015 7
  • 8.  Prodotto complesso 3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto. 21/01/2015 8
  • 12. Di Matteo Thun Di G. Nelson Di Ologi Orologeria
  • 15. Perché registrare il design? Obiettivo primario:  Diritto esclusivo ed assoluto sul modello o disegno oggetto di registrazione, con libertà di sfruttamento del suo valore tecnico-economico e commerciale . 21/01/2015 15
  • 16. Art.32. La novità 1. Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la PRIORITA’, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti. 21/01/2015 16
  • 17. Art.33. Carattere individuale 1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima. 21/01/2015 17
  • 18. Carattere individuale 2. Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello. 21/01/2015 18
  • 19.  Utilizzatore Il pubblico a cui ci si riferisce come Utilizzatore Informato nell’analisi del carattere individuale di un Disegno è un Utilizzatore informato e relativamente esperto del settore. 21/01/2015 19
  • 20.  Consumatore medio Il pubblico a cui ci si riferisce come Consumatore medio nell’analisi di Confondibilità dei Marchi è: • un consumatore normalmente avveduto • e un consumatore mediamente informato del settore. 21/01/2015 20
  • 21. Margine di libertà 21/01/2015 21 • Densità del Mkt • Margine di libertà • Facilità nel differenziare il carattere individuale
  • 25. Design – Sì o No ? 21/01/2015 25
  • 26. Il disegno o modello si considera divulgato se: • è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o di qualsiasi altro modo • è stato esposto • il prodotto relativo è stato messo in commercio prima della data di presentazione della domanda di registrazione. 21/01/2015 26 Art.34. Divulgazione
  • 27. Secondo la normativa comunitaria non costituisce divulgazione il fatto che essa avvenga nei dodici mesi precedenti la data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello.  Periodo di grazia 21/01/2015 27 Divulgazione
  • 28. In questo modo è possibile valutare le potenzialità commerciali di un nuovo design per 12 mesi dopo la divulgazione. Entro i 12 mesi sarà possibile: 1.registrare il disegno o modello e tutelarlo sino a 25 anni dalla data di registrazione (Italia/UE). 2.non registrare il disegno o modello, tutelandolo per 3 anni dalla data di divulgazione (solo UE). 21/01/2015 28 Divulgazione
  • 29. Art.35. Prodotto complesso 1. Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede i requisiti della novità e del carattere individuale soltanto: a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioè durante l'utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione; b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di individualità. 21/01/2015 29
  • 31. 21/01/2015 31 Disegno/modello registrato per una parte di prodotto Produzione di pezzi di ricambio per riparazioni Legale Protezione dei prodotti complessi Prodotto complesso del concorrente che usa il disegno/modello protetto Violazione del diritto
  • 32. Design di un prodotto complesso 21/01/2015 32
  • 33. Componenti di un prodotto complesso 21/01/2015 33
  • 34. 21 Art.36. Funzione tecnica 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso. Ex. Caso Philips 34
  • 35. Funzione tecnica INPI - FR: Brevetto Renault relativo a un BILANCIERE PER MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA
  • 36.  La registrazione come marchio tridimensionale di un rasoio elettrico della Phillips, con la forma caratteristica a triangolo con le 3 testine poste negli angoli, è stata annullata proprio in veste della caratteristica di funzionalità tecnica. 21/01/2015 36
  • 37.  Analogamente, un bilanciere di un motore a combustione interna della Renault non è stato registrato come marchio di forma a causa della sua funzione tecnica. 21/01/2015 37
  • 38. Funzione tecnica 2. Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria finzione. 21/01/2015 38
  • 39. Funzione tecnica Tuttavia possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che possiedono i requisiti della novità e del carattere individuale quando hanno lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare. 21/01/2015 39
  • 40. Art.37. Durata della protezione 1. La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione. 21/01/2015 40
  • 41. Art.38. Diritto alla registrazione ed effetti 1. I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione. 2. Il diritto alla registrazione spetta all'autore del disegno o modello ed ai suoi aventi causa. 21/01/2015 41
  • 42. Diritto alla registrazione ed effetti 3. Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome nell'attestato di registrazione. 21/01/2015 42
  • 43. Diritto alla registrazione ed effetti 4. Gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la domanda con la relativa documentazione è resa accessibile al pubblico. 5. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda di registrazione con le riproduzioni grafiche o i campioni e le eventuali descrizioni dopo il deposito, purché' il richiedente non abbia escluso nella domanda l'accessibilità per un periodo che non può essere superiore a trenta mesi dalla data di deposito o da quella di priorità. 21/01/2015 43
  • 44. Diritto alla registrazione ed effetti 6. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la riproduzione del disegno o modello e l'eventuale descrizione è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti della registrazione decorrono dalla data di tale notifica. 21/01/2015 44
  • 45. Art.39 Registrazione multipla 1. Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per più disegni e modelli, purché‘ destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'Accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio 1974, n.348. 21/01/2015 45
  • 47. Registrazione multipla 2. Salvo il disposto del comma 1 e dell'articolo 40, non è ammessa la domanda concernente più registrazioni ovvero una sola registrazione per più disegni e modelli. Se la domanda non è ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e marchi invita l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda alla parte ammissibile, con facoltà di presentare, per i rimanenti disegni e modelli, altrettante domande che avranno effetto dalla data della prima domanda. 21/01/2015 47
  • 48. Registrazione multipla 3. La registrazione concernente più modelli o disegni può essere limitata su istanza del titolare ad uno o più di essi. 4. La domanda o la registrazione concernente un disegno o modello che non presenta i requisiti di validità, su istanza del titolare, può essere mantenuta in forma modificata, se l'Ufficio italiano brevetti e marchi verifica che in tale forma il disegno o modello conserva la sua identità. La modificazione può risultare altresì da parziale rinuncia da parte del titolare o dalla annotazione sull'attestato di registrazione di una sentenza che dichiari la parziale nullità della registrazione stessa. 21/01/2015 48
  • 49. Art.40. Registrazione contemporanea 1. Se un disegno o modello possiede i requisiti di registrabili ed al tempo stesso accresce l'utilità dell'oggetto al quale si riferisce, possono essere chiesti contemporaneamente il brevetto per modello di utilità e la registrazione per disegno o modello, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo titolo. 21/01/2015 49
  • 51. Ex. Registrazione contemporanea Si o No? 21/01/2015 51
  • 52. Registrazione contemporanea 2. Se la domanda di registrazione comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisca carattere nuovo e individuale e nello stesso tempo ne accresca l'utilità, è applicabile la procedura di limitazione di cui all'articolo 39, comma 2, apportando le necessarie modifiche.  Registrazione: o prima il Modello di Utilità o e poi il Disegno. 21/01/2015 52
  • 53. Art.41. Diritti conferiti 1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso. 2. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini. 21/01/2015 53
  • 54. Diritti conferiti • DIRITTO POSITIVO • DIRITTO NEGATIVO Il disegno conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l’utilizzo a terzi senza il suo consenso. Atti di utilizzazione sono: • fabbricazione • offerta e commercializzazione • importazione ed esportazione • impiego del prodotto 21/01/2015 54
  • 55. Diritti conferiti 3. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa.  AMBITO DELLA PROTEZIONE 4. Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà dell'autore nella realizzazione del disegno o modello. 21/01/2015 55
  • 56. Art. 42. Le limitazioni del diritto 1. I diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello non si estendono: a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali; b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione; c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici, purché' siano compatibili con i principi della correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte. 21/01/2015 56
  • 57. Le limitazioni del diritto 2. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o modello non sono esercitabili riguardo: a) all'arredo e alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e aerea immatricolati in altri Paesi che entrano temporaneamente nel territorio dello Stato; b) all'importazione nello Stato di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui alla lettera a); c) all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto predetti. 21/01/2015 57
  • 58. Art.43. Nullità 1. La registrazione è nulla: a) se il disegno o modello non è registrabile ai sensi degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36; b) se il disegno o modello è contrario all'ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello non può essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa; 21/01/2015 58
  • 59. Nullità c) se il titolare della registrazione non aveva diritto di ottenerla e l'autore non si sia avvalso delle facoltà accordategli dall'articolo 118; d) se il disegno o modello è in conflitto con un disegno o modello precedente che sia stato reso noto dopo la data di presentazione della domanda o, quando si rivendichi la priorità, dopo la data di quest'ultima, ma il cui diritto esclusivo decorre da una data precedente per effetto di registrazione comunitaria, nazionale o internazionale ovvero per effetto della relativa domanda; 21/01/2015 59
  • 60. Nullità e) se il disegno o modello è tale che il suo uso costituirebbe violazione di un segno distintivo ovvero di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore; f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6- ter della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato. 21/01/2015 60
  • 61. Nullità 2. La nullità della registrazione del disegno o modello che forma oggetto di diritti anteriori ai sensi del comma 1, lettere d) ed e), può essere promossa unicamente dal titolare di tali diritti o dai suoi aventi causa. 3. La nullità della registrazione del disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione industriale ovvero di segni, emblemi e stemmi che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato, può essere fatta valere unicamente dall'interessato alla utilizzazione. 21/01/2015 61
  • 62. Art.33 bis. Liceità 1. Non può essere oggetto di registrazione il disegno o modello: o Contrario all’ordine pubblico e al buon costume, o Costituisce utilizzazione impropria dei segni contemplati nell’Atr.6-ter del CUP: Segni, Emblemi e Stemmi . 21/01/2015 62
  • 63. Art. 44. Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d'autore 1. I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali protetti ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori. 21/01/2015 63
  • 64. Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d'autore 2. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica, con cadenza periodica, all'Ufficio italiano brevetti e marchi i dati relativi alle opere depositate ai sensi dell'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con riferimento al titolo, aula descrizione dell'oggetto ed all'autore, al nome, al domicilio del titolare dei diritti, alla data della pubblicazione, nonché ad ogni altra annotazione o trascrizione. 3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi annota i dati di cui al comma 2 nel Bollettino ufficiale, pubblicato ai sensi dell'articolo 189 del presente codice. 21/01/2015 64
  • 67. Disegni e modelli Comunitari non registrati (art. 12 Reg. CE 6/2002) • Il legislatore comunitario tutela anche i disegni e modelli non registrati per un periodo di tre anni dalla data della prima divulgazione. • La tutela è però limitata solamente nei confronti di disegni e modelli sostanzialmente identici (le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti). • La tutela come disegno o modello non registrato ha senso nei settori in cui si assiste ad una durata stagionale o comunque di breve periodo dei modelli.  Ex. Moda UE – Tutele alternative 21/01/2015 67
  • 68. Chi disegna ?  I settori della moda e del tessile sono quelli che disegnano di più (classe 2 e 5) pero sono quelle che fanno meno uso della registrazione.
  • 69. Chi registra ?  Le società che fabbricano articoli delle classe 8 (utensili e ferramenta), 7 (articoli di uso domestico non compresi in altri classi) sono quelle che registrano di più.
  • 70. Articoli di abbigliamento Louis Vuitton Gianni Versace
  • 71. Articoli tessili non confezionati, materiali artificiali e naturali Jonathon Gall A. Willoughby
  • 72. Marchio di forma (Art. 7 C.P.I. / Art. 4 Reg. CE 40/94) La forma di un prodotto può essere registrata anche come marchio se l'effetto principale è quello di distinguerlo da altri prodotti concorrenti Ex. la lampada “Tizio” di Artemide è divenuta anche un marchio per l'azienda. La tutela del marchio ha una durata di dieci anni ed è rinnovabile per un numero illimitato di volte. Italia/UE – Tutele alternative 21/01/2015 72
  • 73. Concorrenza sleale (art. 2598 c.c.) La forma di un prodotto è anche tutelata dalle disposizioni del codice civile in materia di concorrenza sleale Tutele alternative 21/01/2015 73
  • 74. Perché registrare il design? Obiettivi strategici:  creare uno sbarramento ai concorrenti;  sfruttare il design non direttamente strategico attraverso la concessione di licenze, esclusive o non esclusive e/o su territori diversi;  utilizzare il design come stimolo alla innovazione e alla valorizzazione della ricerca;  valorizzare il design come cespite patrimoniale di bilancio, come incremento di immagine dell'impresa, o come possibile elemento di scambio in fase di contrattazione. 21/01/2015 74
  • 75. Tutela del design La tutela del design in ambito territoriale: 1.Nazionale 2.Comunitario 3.Internazionale 21/01/2015 75
  • 76. Tutela del design La tutela del design in diverse forme: 1. Disegno e modello registrati 2. Disegno e modello non registrato 3. Marchio di forma 4. Diritto d’autore 5. Concorrenza sleale 21/01/2015 76
  • 77. Disciplinati dall’Accordo de L’Aja costituito da tre Atti indipendenti: . Atto di Ginevra del 1999 . Atto de L’Aja del 1960 (è quello utilizzato da richiedenti italiani) . Atto di Londra adottato nel 1934. Questi tre testi formano il Sistema de L’Aja. Accordo de L’Aja  Permette la tutela del disegno in più Paesi col deposito di una singola domanda all’OMPI/WIPO, in una lingua, con un solo set di tasse in un’unica moneta (Franchi Svizzeri).  Stessi effetti in ciascuno dei Paesi designati al pari di un deposito nazionale  Gestione semplificata del disegno. Disegni e modelli internazionali 21/01/2015 77
  • 78. Gli Stati nei quali un cittadino italiano può richiedere il deposito di un modello internazionale, sono, alla data del 07 Febbraio 2008, i seguenti: Albania, Belize, Benelux, Benin, Bulgaria, Costa d’Avorio, Croazia, Francia, Gabon, Georgia, Germania, Grecia, Italia, Kirghizistan, Liechtenstein, Macedonia, Mali, Marocco, Moldavia, Monaco, Mongolia, Montenegro, Nigeria, Repubblica Popolare Democratica di Corea, Romania, Senegal, Serbia, Slovenia, Suriname, Svizzera, Ucraina, Ungheria. Si possono scegliere solo gli Stati di interesse per il Richiedente Stati Contraenti - Atto 1960 Disegni e modelli internazionali 21/01/2015 78
  • 79. Un modello internazionale è valido per un periodo iniziale di 5 anni e può essere rinnovato per uno o più periodi addizionali di 5 anni in ciascuno dei Paesi designati fin ad un massimo stabilito dal Paese designato stesso. In Italia, il modello dura 25 anni (Art. 37 CPI) Inizialmente le tasse vengono pagate per 5 anni e, successivamente, per i quinquenni successivi. Durata della Protezione Disegni e modelli internazionali 21/01/2015 79
  • 80. Priorità Un deposito nazionale anteriore nello Stato membro non è obbligatorio, ma se esiste è possibile rivendicarne la priorità entro 6 mesi. Se il modello internazionale è un primo deposito può costituire diritto di priorità al momento del deposito di domande nazionali in altri paesi membri della Convenzione di Parigi per lo stesso oggetto. Disegni e modelli internazionali 21/01/2015 80
  • 81. • La tutela è estesa a più Paesi con ridotte formalità e spese limitate • Si evitano le singole procedure nazionali • Si utilizza una sola lingua di procedura • Scadenze di rinnovo uniche • Pagamento di tasse in un’unica moneta • Registrazione dei cambiamenti presso un unico registro. Vantaggi del Sistema Disegni e modelli internazionali 21/01/2015 81
  • 82. Normativa: • Regolamento base (RDC) (CE) n. 6/2002 • Regolamento recante modalità di esecuzione (REDC) Regolamento (CE) n.2245/2002 • Regolamento relativo alle tasse (RTDC) Regolamento (CE) n. 2246/2002 • Direttiva Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo. Comunitari Disegni e modelli 21/01/2015 82
  • 83. Comunitari Vantaggi:  Permette la tutela del disegno nei 27 Paesi della UE  Il disegno comunitario ha carattere unitario in tutta la CE  Stessi effetti in ciascuno dei Paesi  Gestione semplificata del disegno  Unica pratica  Unico pagamento/rinnovo. Disegni e modelli 21/01/2015 83
  • 84. • Aspetti sostanziali • Procedure di registrazione • Ricerche di anteriorità • Esempi 21/01/2015 84
  • 85. Procedura di registrazione nazionale Deposito domanda di registrazione Deposito, anche telematico, presso una CCIAA, di una domanda di registrazione per disegni e modelli corredata da: – Rappresentazione fotografica – Descrizione del modello (opzionale) – Pagamento dei diritti di deposito – Eventuale lettera d’incarico se la domanda è presentata da un mandatario abilitato. 21/01/2015 85
  • 86. Procedura di registrazione nazionale Esame della domanda Le domande di registrazione sono inviate all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che ne esegue un esame formale e concede l’attestato di registrazione. 21/01/2015 86
  • 87. Procedura di registrazione comunitaria Deposito domanda di registrazione I documenti da inviare (anche in italiano) sono : o Domanda di registrazione o Rappresentazione del disegno o modello firmata dal richiedente o dal mandatario; o Descrizione del modello (opzionale) o Tassa di deposito o Eventuale lettera d’incarico se la domanda è presentata da un mandatario abilitato. 21/01/2015 87
  • 88. FIN DK IRL S UK BX D A F P E I EL Procedura di registrazione comunitaria La domanda di registrazione deve essere depositata in uno di questi uffici: 1.Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Roma 2.Ufficio Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) – Alicante (Spagna) 21/01/2015 88
  • 89. Registrazione multipla (art. 37 Reg. CE 6/2002) Più disegni e modelli possono essere riuniti in una sola domanda, a condizione che i prodotti appartengano tutti alla stessa classe della classificazione internazionale dei modelli e disegni. Non esiste limite quanto al numero di disegni o modelli richiesti ed ogni disegno o modello avrà vita autonoma. Procedura di registrazione comunitaria 21/01/2015 89
  • 90. Esame della domanda (art. 45 Reg. CE 6/2002) Si tratta di un esame formale, avente per oggetto: 1. gli elementi che figurano nella domanda 2. le priorità 3. l’indicazione di un rappresentante Impedimenti alla registrazione: 1. la domanda non corrisponde alla definizione di disegno o modello comunitario 2. la domanda è contraria all’ordine pubblico o al buon costume Procedura di registrazione comunitaria 21/01/2015 90
  • 91. Deposito della domanda: - Direttamente al WIPO di Ginevra oppure, secondo l’Atto 1960, anche attraverso Ufficio Brevetti Nazionale - Mediante modulo ufficiale reperibile dal sito www.wipo.int - Domanda comprende: ☑ lista di Stati Contraenti designati; ☑ designazione dell’articolo o degli articoli incorporanti il disegno ☑ una o più foto e/o altre rappresentazioni grafiche - Lingue ufficiali: francese e inglese - Pagamento tasse di deposito, pubblicazione e designazione. Procedura di registrazione internazionale 21/01/2015 91
  • 92. Esame della domanda - Il WIPO esegue solo un esame formale - Entro 6 mesi dalla pubblicazione del Modello Internazionale, le amministrazioni nazionali possono sollevare obiezioni, secondo le loro leggi nazionali, sulla base dei requisiti sostanziali . Procedura di registrazione internazionale 21/01/2015 92
  • 93. • Aspetti sostanziali • Procedure di registrazione • Ricerche di anteriorità • Esempi 21/01/2015 93
  • 94. La ricerca di anteriorità Prima di procedere alla registrazione di un nuovo disegno o modello, in altre parole, prima di fare un qualsiasi investimento, grande o piccolo che sia, in un nuovo progetto è sempre opportuno verificare lo stato dell’arte in quello specifico settore per evitare i rischi di interferire con diritti anteriori di terzi. 21/01/2015 94
  • 95. Banche dati • Banche dati disegni italiani  http://www.uibm.gov.it/uibmdev/ricercaavanzata.aspx • Banche dati design comunitari  http://oami.europa.eu/RCDOnline/RequestManager • Banche dati design internazionale  http://www.wipo.int/ipdl/en/search/hague/search-struct.jsp • Banche dati design private 21/01/2015 95
  • 97. • Aspetti sostanziali • Procedure di registrazione • Ricerche di anteriorità • Esempi 21/01/2015 97
  • 98. Scarpa sportiva - modello comunitario 21/01/2015 98
  • 99. Scarpa sportiva – modello nazionale 21/01/2015 99
  • 100. Abbigliamento – modello comunitario 21/01/2015 100
  • 101. Complementi di abbigliamento modello internazionale 21/01/2015 101
  • 103. Grazie Dott. Filippo Indolfi Consulente in Proprietà Industriale ed Intellettuale www.indolfi.com filippo.indolfi@indolfi.com Tel. 347.6748427 21/01/2015 103