DECRETO LEGISLATIVO 81/2008
        "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
         materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
                                    lavoro"



Direzione Generale                                           Direttore Generale
Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale               Dott. Antonio Giordano
LA MEDICINA DEL LAVORO
HA COME SUO COMPITO ESSENZIALE LA PROMOZIONE E
CONSERVAZIONE DEL COMPLETO BENESSERE FISICO E
PSICHICO DEI LAVORATORI




          Art. 32 della COSTITUZIONE:
      L’imprenditore è tenuto ad adottare
    nell’esercizio dell’impresa le misure che,
       secondo la particolarità del lavoro,
  l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a
  tutelare l’integrità fisica e la personalità
       morale dei prestatori di lavoro.

                             Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
ORIENTAMENTI NORMATIVI
                     ANNI ‘50
D.P.R. 547/55
“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”
D.P.R. 164/56 “Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro nelle costruzioni”
D.P.R. “Norme generali per l’igiene del lavoro”


                                              ANNI ‘90
                        D.lgs.277/91 “Protezione dei lavoratori contro i rischi
                        derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e
                        biologici”
                        D.P.R. 459/96 “Direttiva Macchine”
                        D.lgs. 626/94 “Sicurezza e Igiene sul posto di
                        lavoro”
                                                        9 aprile 2008
                                              DECRETO LEGISLATIVO n° 81

                                      TESTO UNICO in materia di TUTELA DELLA
                                    SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO


                                                          Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
IL DECRETO 81/2008 e smi
13 Titoli - 306 Articoli - 51 Allegati

LE NOVITA’:
 l’estensione a tutti i settori di attività e a tutti i lavoratori autonomi e dipendenti
  (tenendo conto delle particolari esigenze di servizio che alcune attività specifiche
  possono avere);
 il rafforzamento del ruolo degli ispettori del lavoro e l’introduzione di precise
  disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e
  sicurezza dei lavoratori;
 l’ adeguamento del sistema sanzionatorio con l’introduzione di sanzioni penali
  per i trasgressori;
 l’obbligo per i datori di lavoro di pubblicare una valutazione complessiva del
  rischio;
 l’istituzione dei rappresentanti per la sicurezza eletti dai lavoratori, con un ruolo
  attivo in tutto il processo di prevenzione.



                                                          Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
Il T.U è una norma tecnica
   ed anche organizzativa




                             Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
DEFINZIONI
                                      art.2
                                       LAVORATORE

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività
lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con
o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una
professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.(…)

                                     DATORE DI LAVORO

Soggetto   titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,
secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria
attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto
esercita i poteri decisionali e di spesa (…)




                                                            Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
DEFINZIONI
                                   art.2
                                        DIRIGENTE

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro
organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

                                        PREPOSTO

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività
lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;




                                                          Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
DEFINZIONI
                                       art.2
                      RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32
designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi;
                      RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti
della salute e della sicurezza durante il lavoro;
                                    MEDICO COMPETENTE

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui
all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il
datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per
effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;




                                                             Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
CHI FA CHE COSA art.30
DEVE ESISTERE UN MODELLO ORGANIZZATIVO :

               Vanno definiti




     I RUOLI



                   LE ATTRIBUZIONI



                                                I COMPITI


                                Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
DATORE DI LAVORO
                 DIRIGENTE-PREPOSTO



                                                   SERVIZIO
                                                PREVENZIONE E
RAPPRESENTANTE
                                                 PROTEZIONE
LAVORATORI PER
 LA SICUREZZA
                                                    MEDICO
                                                  COMPETENTE


                     LAVORATORI




                               Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
OGNUNO HA I SUOI OBBLIGHI


        Vediamo quali sono…




                   Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
IL RUOLO DEL LAVORATORE (art.20)
      PARTE ATTIVA NELL’ORGANIZZAZIONE E
        REALIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

                      DEVE
 •PRENDERSI CURA DELLA PROPRIA SALUTE E SICUREZZA E DI
 QUELLA DELLE ALTRE PERSONE PRESENTI

 •CONTRIBUIRE ALL’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI A
 TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA

 •OSSERVARE LE DISPOSIZIONI IMPARTITE

 •PARTECIPARE AI PROGRAMMI DI FORMAZIONE

 •SOTTOPORSI AI CONTROLLI SANITARI PREVISTI

 •SEGNALARE EVENTUALI DEFICIENZE DEI MEZZI E DISPOSITIVI



                                  Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
SAPERE                           SAPERE FARE
 (conoscenza)                      (addestramento)

adozione da parte dei lavoratori di
atteggiamenti e comportamenti sicuri

SAPERE ESSERE                       SAPERE AGIRE
 (atteggiamento)                   (comportamento)



                       Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
LA TUTELA DELLA SALUTE (art.15)




                  Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
E SE LE MISURE DI TUTELA NON SONO
RISPETTATE????????
                E’ PREVISTA UN’AMMENDA




                             Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
ALTRI 3 IMPORTANTI CONCETTI
                                           2. I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
1. I LUOGHI DI LAVORO (art.62)
                                                  INDIVIDUALE :DPI (art. 74)
                                           Qualsiasi attrezzatura destinata ad
 Luoghi destinati a ospitare posti di
                                                  essere indossata e tenuta dal
      lavoro, ubicati all’interno
                                                     lavoratore allo scopo di
      dell’Azienda o dell’Unità
                                                 proteggerlo contro uno o più
  produttiva, nonché in altro luogo
                                                rischi suscettibili di minacciare
     di pertinenza dell’azienda,
                                                la sicurezza o la salute durante
       accessibile al lavoratore.
                                                             il lavoro
      I luoghi di lavoro devono
    rispettare i requisiti previsti



                        3. LE ATTREZZATURE DI LAVORO (art. 69)
             Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come
                il complesso di macchine, attrezzature, componenti necessari
                 all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere
                                    usato durante il lavoro.



                                                    Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
sto
    tto   qu e
…tu




                    Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
APPLICHIAMO il DLgs 81….



                L’OSPEDALE…
               E’ UN LUOGO DI
                   LAVORO



                Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
IL DIRETTORE
     GENERALE
E’ UN DATORE DI
     LAVORO….

e deve garantire la
 sicurezza per …


    Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
TUTTI I SUOI LAVORATORI …
  CHIRURGHI
               INFERMIERI




  TECNICI DI
 RADIOLOGIA



                   MEDICI


                  Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
…MA ANCHE
          BIOLOGI


                    MANUTENTORI



TECNICI
                         AMMINISTRATIVI




                …..
                          Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
…I LAVORATORI UTILIZZANO DELLE
    ATTREZZATURE DI LAVORO




                    Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
… LE APPARECCHITURE
        ELETTROMEDICALI ….

      SONO ATTREZZATURE DI
             LAVORO….
      … IL DATORE DI LAVORO …
    DEVE METTERE A DISPOSIZIONE
ATTREZZATURE CONFORMI AI REQUISITI,
         IDONEE E ADEGUATE.


                      Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
ALCUNI RISCHI IN OSPEDALE
                RISCHIO CHIMICO:
           Uso disinfettanti e detergenti
            (Formaldeide, Glutaraldeide…)

                 Farmaci antiblastici
       (cancerogeni o probabilmente cancerogeni)

       Sostanze allergizzanti e sensibilizzanti
                        (lattice)
                    Gas anestetici
          (protossido di azoto, isofluorano…)

                         Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
ALCUNI RISCHI IN OSPEDALE
              RISCHIO BIOLOGICO:
           Contatto con agenti biologici
                 (virus,batteri,…)

         Rischio di infezione da organismi
                        patogeni
       (da paziente infetto, da personale infetto a
                        paziente)

        !!! È molto importante la prevenzione !!!!



                          Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
ALCUNI RISCHI IN OSPEDALE (III)
                 RISCHIO AGENTI FISICI:

                Radiazioni non ionizzanti
                 (campi elettromagnetici)

                  Radiazioni ionizzanti
                   (esposizione raggi x)




                        Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
ALCUNI RISCHI IN OSPEDALE
              RISCHIO ERGONOMICO:

      Mal di schiena, Dolori al collo, Dolore arti
                 superiori/Inferiori…



           RISCHIO DA VIDEOTERMINALE:

      Disturbi oculo-visivi per uso di video terminale, non
                    corretta illuminazione…




                            Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
MASCHERE    ALCUNI ESEMPI DI DPI
                                                   CALZARI




                      CAMICE



                                                GUANTI
           OCCHIALI
                           Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
QUALE E’ QUINDI IL PUNTO
      CENTRALE?



                Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
IL DVR (art. 28)
 IL DATORE DI LAVORO HA L’OBBLIGO DI ELABORARE IL
  DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)
 Sono oggetto della valutazione tutti i RISCHI per la sicurezza e
  salute dei lavoratori.

 Il DVR deve contenere:
1. Una relazione sulla valutazione dei rischi e sui criteri adottati per
   la valutazione stessa;
2. Indicazione delle misure di PREVENZIONE e PROTEZIONE
   (programma e procedure);
3. Nominativo del RSPP;
4. Individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a
   RISCHI SPECIFICI che richiedono riconosciuta capacità
   professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e
   addestramento.



                                                  Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
L’art. 26 del D.Lgs. N. 81/2008 (T.U.S.),
  modificato ed integrato dal D.Lgs. 3
            Agosto 2009, n. 106

Tra gli OBBLIGHI del Datore di Lavoro vi è quello
di redigere il Documento Unico di Valutazione dei
Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) quando l’ Ente è il
 “COMMITTENTE” di Lavori, Servizi e Forniture,
per i quali sono previsti Rischi da Interferenze tra i
   lavori dell’impresa e le attività svolte dall’Ente
                        stesso.

                                   Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
IL D.U.V.R.I.
           E
    LA GESTIONE
  DEL DOCUMENTO

OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI
D’APPALTO O DI SOMMINISTRAZIONE




                     Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
… DEFINIZIONE DI
          INTERFERENZA
     Si parla di INTERFERENZE nella
circostanza in cui si possa verificare un
“CONTATTO RISCHIOSO” tra le persone
presenti (anche pubblico esterno) ed il
personale dell’appaltatore o tra il personale
di “imprese diverse” che operano nella stessa
sede con contratti differenti.




                             Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
SCENARIO TIPICO, INTRODUZIONE DEGLI
           APPALTATORI A, B e C
      NEI LUOGHI DEL COMMITTENTE
Ri
 chs
   ia
     pp




                Ambiente di lavoro
       al
         ta




                 COMMITTENTE
           to
          re
            C




                   Rischi per i
                   dipendenti




                                                     Ri
                                                       sc
                                                         hi
                                                            ap
                                                              pa
                                                                 lta
                                                                    to
                                                                      re
                                                                         A
                                     Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
RISCHI DA
  INTERFERENZA
Per “RISCHI DA INTERFERENZA”, come indicato
dall’Autorità per la vigilanza, si intendono quei
rischi che, nell’esecuzione di contratti per Lavori,
Servizi e Forniture, in un determinato contesto,
sono da considerarsi “AGGIUNTIVI” rispetto alla
normale effettuazione degli stessi.




                                 Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
SI POSSONO CONSIDERARE RISCHI INTERFERENTI QUELLI :

 derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di
appaltatori diversi;
 immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni
dell'appaltatore;
 esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove e' previsto
che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici
dell'attività propria dell'appaltatore;
 derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste
esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi
rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).


                                              Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti
          d'appalto, d'opera o di somministrazione
1. (...)
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro (committente ed
appaltatore), ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai
rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell'esecuzione dell'opera complessiva.


                                                 Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
ART. 26, D.LGS. 81/2008
OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO
    O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

c.3. (…). Tale documento (DUVRI) è
  allegato al contratto di appalto o di
  opera e va adeguato in funzione
  dell’evoluzione dei lavori, servizi e
  forniture.




                            Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
ART. 26, D.LGS. 81/2008
  OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO
      O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE


c.3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai
  commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 NON SI
  APPLICA ai servizi di natura intellettuale, alle
  mere forniture di materiali o attrezzature, nonché
  ai lavori o servizi la cui DURATA NON SIA
  SUPERIORE AI DUE GIORNI




                                  Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
ART. 26, D.LGS. 81/2008
   OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO
       O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE
c. 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai
   soggetti di cui all’art. 3, comma 34 (“centrali di
   committenza”), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

  o in tutti i casi in cui il datore di lavoro NON
COINCIDA CON IL COMMITTENTE, il SOGGETTO
 che AFFIDA IL CONTRATTO REDIGE IL DUVRI

 recante una VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI
 RISCHI STANDARD RELATIVI ALLA TIPOLOGIA
  DELLA PRESTAZIONE che potrebbero derivare
          dall’esecuzione del contratto.

                                   Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
ART. 26, D.LGS. 81/2008
 OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’ APPALTO O
       D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE
Il SOGGETTO presso il quale deve essere
ESEGUITO IL CONTRATTO, PRIMA dell’inizio
dell’esecuzione, INTEGRA IL DUVRI riferendolo ai
RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZA presenti nei
luoghi in cui verrà espletato l’appalto.

L’integrazione, sottoscritta per accettazione
dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.



                               Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
ART. 26, D.LGS. 81/2008
OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O
      D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

c.5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e
               di somministrazione (…)
   devono essere specificamente indicati, a pena
    nullità ai sensi dell’art. 1418 del Codici Civile,
 i costi delle misure adottate per eliminare o, ove
 ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in
 materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti
       dalle INTERFERENZE delle lavorazioni.


                                  Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
ART. 26, D.LGS. 81/2008
     OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO
         O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

      Il DUVRI è, un documento “dinamico”:
   La valutazione dei rischi effettuata “PRIMA”
    dell’espletamento dell’appalto deve essere
 necessariamente aggiornata in caso di situazioni
 mutate nell’affidamento dei lavori e di modifiche
  di carattere tecnico, logistico ed organizzativo
    resesi necessarie nel corso dell’esecuzione
 dell’appalto o allorché, in fase di esecuzione del
contratto emerga la necessità di un aggiornamento
                  del documento.

                                Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
ALTRA PRECISAZIONE ESSENZIALE…….

     Art. 26 c.1 modificato dal D.Lgs. 106/09
     HA ESCLUSO dalla valutazione dei rischi da
interferenza le attività che, pur essendo parte del ciclo
produttivo aziendale, si svolgano in luoghi sottratti alla
 giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla
 possibilità per la Stazione Appaltante di svolgere nei
      medesimi luoghi, gli adempimenti di legge.




                                    Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
QUINDI IL DUVRI NON SI REDIGE PER…….
Le mere forniture senza posa in opera, installazione e montaggio,
salvo i casi in cui siano necessarie procedure che interferiscono con
la fornitura.

I servizi per cui non c’è esecuzione in luoghi nella giuridica
disponibilità del datore di lavoro committente.

I servizi di natura intellettuale, per esempio progettazione, direzione
lavori, collaudi ecc., anche effettuati presso la stazione appaltante
(es.
progettazione, installazione e collaudo software).

Lavori o servizi la cui durata sia inferiore ai 2 giorni lavorativi (salvo
lavori ad esposizioni particolari)

                                              Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
… RIEPILOGANDO
        CHE COS’ E’ IL DUVRI?

    Il DUVRI è un documento tecnico, operativo e
gestionale, da allegare al Contratto di Appalto,
  che contiene le misure volte all’eliminazione dei
   rischi nelle aree interessate dall’esecuzione dei
       Lavori, dei Servizi o delle Forniture, ove si
 concretizzano, anche con discontinuità spaziale e
   temporale, le “INTERFERENZE” lavorative tra le
                     diverse attività.


                                 Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale

More Related Content

PPT
Segnaletica
PDF
Parte rischi specifici
PPT
Concetti base sicurezza
PDF
Gli ambienti di lavoro, di Veronica Galli
PPTX
B3 Rischio chimico def
PDF
Presentazione Stress Lavoro Correlato
PDF
SEAGRUPPO - Rischio meccanico
PPTX
Stress lavoro correlato - Cos'è e come si misura
Segnaletica
Parte rischi specifici
Concetti base sicurezza
Gli ambienti di lavoro, di Veronica Galli
B3 Rischio chimico def
Presentazione Stress Lavoro Correlato
SEAGRUPPO - Rischio meccanico
Stress lavoro correlato - Cos'è e come si misura

What's hot (20)

PPTX
Formazione lavoratori parte generale - vincenzo triolo
PPT
Rischio vibrazioni
PPT
Sicurezza sul Lavoro: dlsg 81/2008
PDF
Seagruppo - Rischio biologico
PDF
Sicurezza sul posto di lavoro (Base)
PPTX
Movimentazione merci e materiali
PPT
Rischio di esposizione ad agenti chimici
PDF
Dispensa sicurezza
PPT
D. lgs 81 08
PPT
Rischio meccanico
PPT
Il rischio rumore: formazione per lavoratori
PPTX
Rischio esplosione
PPT
1. evoluzione normativa
PPT
Movimentazione manuale carichi
PDF
Slide corso sicurezza
PPTX
Dispositivi di Protezione Individuali
PPT
5 Medico Competente
PPTX
Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
PPTX
LAVORI IN QUOTA
PDF
Rumore e vibrazioni, di Veronica Gallo
Formazione lavoratori parte generale - vincenzo triolo
Rischio vibrazioni
Sicurezza sul Lavoro: dlsg 81/2008
Seagruppo - Rischio biologico
Sicurezza sul posto di lavoro (Base)
Movimentazione merci e materiali
Rischio di esposizione ad agenti chimici
Dispensa sicurezza
D. lgs 81 08
Rischio meccanico
Il rischio rumore: formazione per lavoratori
Rischio esplosione
1. evoluzione normativa
Movimentazione manuale carichi
Slide corso sicurezza
Dispositivi di Protezione Individuali
5 Medico Competente
Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
LAVORI IN QUOTA
Rumore e vibrazioni, di Veronica Gallo
Ad

Viewers also liked (20)

PPT
La gestione del rischio clinico
PPTX
PPTX
Dpi
PPT
Dispositivi di protezione individuale (DPi)
PDF
02 dispositivi di protezione individuale
PDF
279 2015 manuale d’uso lavoratori settore ospedaliero
PDF
27 suva regole vitali dpi anticaduta
PDF
RFId e Security nel Contesto Sanitario
PDF
PPTX
“La sicurezza nel contesto ospedaliero: Il Pronto Soccorso”
PDF
Incontro con AIE
PDF
La normazione volontaria per le Amministrazioni Locali
PDF
Contabilizzazione del calore: obblighi e scadenze, le normative di riferiment...
PPTX
WorkShop UNINFO - SMAU Torino 2016
PDF
28 2017 idoneita tecnico professionale
PDF
SEAGRUPPO - 3. dpi
PPT
Dott. tasca radiazioni ionizzanti
PDF
Norme di radioprotezione
PPT
Rischio biologico
La gestione del rischio clinico
Dpi
Dispositivi di protezione individuale (DPi)
02 dispositivi di protezione individuale
279 2015 manuale d’uso lavoratori settore ospedaliero
27 suva regole vitali dpi anticaduta
RFId e Security nel Contesto Sanitario
“La sicurezza nel contesto ospedaliero: Il Pronto Soccorso”
Incontro con AIE
La normazione volontaria per le Amministrazioni Locali
Contabilizzazione del calore: obblighi e scadenze, le normative di riferiment...
WorkShop UNINFO - SMAU Torino 2016
28 2017 idoneita tecnico professionale
SEAGRUPPO - 3. dpi
Dott. tasca radiazioni ionizzanti
Norme di radioprotezione
Rischio biologico
Ad

Similar to Manuale sulla sicurezza in ospedale (20)

PPT
Medlav03 dlgs 2008_81_53
PDF
1 parte prima
PPTX
Modulo2 120712
PDF
Corso di formazione per formatore
PPT
2. soggetti
PPTX
A1 normativa sicurezza def
PPTX
A1 normativa sicurezza def
PPTX
03 sicurezza
PPT
Corso per i dipendenti sul d.lgs. 626
PPT
Organizzazione della prevenzione aziendale
PPT
slides-generali-corso-___-lavoratori.ppt
PPT
Normativa Testo unico 81
PPT
Normativa sulla sicurezza TU81/08
PPT
La Nuova Legislazione In Materia Di Salute E
PPTX
03 presentazione sicurezza
PPT
Pacchetto insegnanti infanzia-primaria-secondaria
PPT
Soggetti Prevenzione
PDF
209 11122017 vademecum-sicurezza_nellxambiente_di_lavoro
PPTX
Modulo03 311012
PPT
Formprepo
Medlav03 dlgs 2008_81_53
1 parte prima
Modulo2 120712
Corso di formazione per formatore
2. soggetti
A1 normativa sicurezza def
A1 normativa sicurezza def
03 sicurezza
Corso per i dipendenti sul d.lgs. 626
Organizzazione della prevenzione aziendale
slides-generali-corso-___-lavoratori.ppt
Normativa Testo unico 81
Normativa sulla sicurezza TU81/08
La Nuova Legislazione In Materia Di Salute E
03 presentazione sicurezza
Pacchetto insegnanti infanzia-primaria-secondaria
Soggetti Prevenzione
209 11122017 vademecum-sicurezza_nellxambiente_di_lavoro
Modulo03 311012
Formprepo

Manuale sulla sicurezza in ospedale

  • 1. DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" Direzione Generale Direttore Generale Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale Dott. Antonio Giordano
  • 2. LA MEDICINA DEL LAVORO HA COME SUO COMPITO ESSENZIALE LA PROMOZIONE E CONSERVAZIONE DEL COMPLETO BENESSERE FISICO E PSICHICO DEI LAVORATORI Art. 32 della COSTITUZIONE: L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 3. ORIENTAMENTI NORMATIVI ANNI ‘50 D.P.R. 547/55 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” D.P.R. 164/56 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni” D.P.R. “Norme generali per l’igiene del lavoro” ANNI ‘90 D.lgs.277/91 “Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici” D.P.R. 459/96 “Direttiva Macchine” D.lgs. 626/94 “Sicurezza e Igiene sul posto di lavoro” 9 aprile 2008 DECRETO LEGISLATIVO n° 81 TESTO UNICO in materia di TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 4. IL DECRETO 81/2008 e smi 13 Titoli - 306 Articoli - 51 Allegati LE NOVITA’:  l’estensione a tutti i settori di attività e a tutti i lavoratori autonomi e dipendenti (tenendo conto delle particolari esigenze di servizio che alcune attività specifiche possono avere);  il rafforzamento del ruolo degli ispettori del lavoro e l’introduzione di precise disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;  l’ adeguamento del sistema sanzionatorio con l’introduzione di sanzioni penali per i trasgressori;  l’obbligo per i datori di lavoro di pubblicare una valutazione complessiva del rischio;  l’istituzione dei rappresentanti per la sicurezza eletti dai lavoratori, con un ruolo attivo in tutto il processo di prevenzione. Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 5. Il T.U è una norma tecnica ed anche organizzativa Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 6. DEFINZIONI art.2 LAVORATORE Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.(…) DATORE DI LAVORO Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (…) Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 7. DEFINZIONI art.2 DIRIGENTE Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa; PREPOSTO Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 8. DEFINZIONI art.2 RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; MEDICO COMPETENTE Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 9. CHI FA CHE COSA art.30 DEVE ESISTERE UN MODELLO ORGANIZZATIVO : Vanno definiti I RUOLI LE ATTRIBUZIONI I COMPITI Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 10. DATORE DI LAVORO DIRIGENTE-PREPOSTO SERVIZIO PREVENZIONE E RAPPRESENTANTE PROTEZIONE LAVORATORI PER LA SICUREZZA MEDICO COMPETENTE LAVORATORI Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 11. OGNUNO HA I SUOI OBBLIGHI Vediamo quali sono… Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 12. Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 13. Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 14. Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 15. Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 16. Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 17. IL RUOLO DEL LAVORATORE (art.20) PARTE ATTIVA NELL’ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA SICUREZZA DEVE •PRENDERSI CURA DELLA PROPRIA SALUTE E SICUREZZA E DI QUELLA DELLE ALTRE PERSONE PRESENTI •CONTRIBUIRE ALL’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA •OSSERVARE LE DISPOSIZIONI IMPARTITE •PARTECIPARE AI PROGRAMMI DI FORMAZIONE •SOTTOPORSI AI CONTROLLI SANITARI PREVISTI •SEGNALARE EVENTUALI DEFICIENZE DEI MEZZI E DISPOSITIVI Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 18. SAPERE SAPERE FARE (conoscenza) (addestramento) adozione da parte dei lavoratori di atteggiamenti e comportamenti sicuri SAPERE ESSERE SAPERE AGIRE (atteggiamento) (comportamento) Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 19. LA TUTELA DELLA SALUTE (art.15) Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 20. E SE LE MISURE DI TUTELA NON SONO RISPETTATE???????? E’ PREVISTA UN’AMMENDA Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 21. Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 22. Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 23. ALTRI 3 IMPORTANTI CONCETTI 2. I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 1. I LUOGHI DI LAVORO (art.62) INDIVIDUALE :DPI (art. 74) Qualsiasi attrezzatura destinata ad Luoghi destinati a ospitare posti di essere indossata e tenuta dal lavoro, ubicati all’interno lavoratore allo scopo di dell’Azienda o dell’Unità proteggerlo contro uno o più produttiva, nonché in altro luogo rischi suscettibili di minacciare di pertinenza dell’azienda, la sicurezza o la salute durante accessibile al lavoratore. il lavoro I luoghi di lavoro devono rispettare i requisiti previsti 3. LE ATTREZZATURE DI LAVORO (art. 69) Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature, componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro. Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 24. sto tto qu e …tu Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 25. APPLICHIAMO il DLgs 81…. L’OSPEDALE… E’ UN LUOGO DI LAVORO Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 26. IL DIRETTORE GENERALE E’ UN DATORE DI LAVORO…. e deve garantire la sicurezza per … Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 27. TUTTI I SUOI LAVORATORI … CHIRURGHI INFERMIERI TECNICI DI RADIOLOGIA MEDICI Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 28. …MA ANCHE BIOLOGI MANUTENTORI TECNICI AMMINISTRATIVI ….. Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 29. …I LAVORATORI UTILIZZANO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 30. … LE APPARECCHITURE ELETTROMEDICALI …. SONO ATTREZZATURE DI LAVORO…. … IL DATORE DI LAVORO … DEVE METTERE A DISPOSIZIONE ATTREZZATURE CONFORMI AI REQUISITI, IDONEE E ADEGUATE. Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 31. ALCUNI RISCHI IN OSPEDALE RISCHIO CHIMICO: Uso disinfettanti e detergenti (Formaldeide, Glutaraldeide…) Farmaci antiblastici (cancerogeni o probabilmente cancerogeni) Sostanze allergizzanti e sensibilizzanti (lattice) Gas anestetici (protossido di azoto, isofluorano…) Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 32. ALCUNI RISCHI IN OSPEDALE RISCHIO BIOLOGICO: Contatto con agenti biologici (virus,batteri,…) Rischio di infezione da organismi patogeni (da paziente infetto, da personale infetto a paziente) !!! È molto importante la prevenzione !!!! Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 33. ALCUNI RISCHI IN OSPEDALE (III) RISCHIO AGENTI FISICI: Radiazioni non ionizzanti (campi elettromagnetici) Radiazioni ionizzanti (esposizione raggi x) Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 34. ALCUNI RISCHI IN OSPEDALE RISCHIO ERGONOMICO: Mal di schiena, Dolori al collo, Dolore arti superiori/Inferiori… RISCHIO DA VIDEOTERMINALE: Disturbi oculo-visivi per uso di video terminale, non corretta illuminazione… Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 35. MASCHERE ALCUNI ESEMPI DI DPI CALZARI CAMICE GUANTI OCCHIALI Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 36. QUALE E’ QUINDI IL PUNTO CENTRALE? Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 37. IL DVR (art. 28)  IL DATORE DI LAVORO HA L’OBBLIGO DI ELABORARE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)  Sono oggetto della valutazione tutti i RISCHI per la sicurezza e salute dei lavoratori.  Il DVR deve contenere: 1. Una relazione sulla valutazione dei rischi e sui criteri adottati per la valutazione stessa; 2. Indicazione delle misure di PREVENZIONE e PROTEZIONE (programma e procedure); 3. Nominativo del RSPP; 4. Individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a RISCHI SPECIFICI che richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 38. L’art. 26 del D.Lgs. N. 81/2008 (T.U.S.), modificato ed integrato dal D.Lgs. 3 Agosto 2009, n. 106 Tra gli OBBLIGHI del Datore di Lavoro vi è quello di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) quando l’ Ente è il “COMMITTENTE” di Lavori, Servizi e Forniture, per i quali sono previsti Rischi da Interferenze tra i lavori dell’impresa e le attività svolte dall’Ente stesso. Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 39. IL D.U.V.R.I. E LA GESTIONE DEL DOCUMENTO OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O DI SOMMINISTRAZIONE Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 40. … DEFINIZIONE DI INTERFERENZA Si parla di INTERFERENZE nella circostanza in cui si possa verificare un “CONTATTO RISCHIOSO” tra le persone presenti (anche pubblico esterno) ed il personale dell’appaltatore o tra il personale di “imprese diverse” che operano nella stessa sede con contratti differenti. Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 41. SCENARIO TIPICO, INTRODUZIONE DEGLI APPALTATORI A, B e C NEI LUOGHI DEL COMMITTENTE Ri chs ia pp Ambiente di lavoro al ta COMMITTENTE to re C Rischi per i dipendenti Ri sc hi ap pa lta to re A Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 42. RISCHI DA INTERFERENZA Per “RISCHI DA INTERFERENZA”, come indicato dall’Autorità per la vigilanza, si intendono quei rischi che, nell’esecuzione di contratti per Lavori, Servizi e Forniture, in un determinato contesto, sono da considerarsi “AGGIUNTIVI” rispetto alla normale effettuazione degli stessi. Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 43. SI POSSONO CONSIDERARE RISCHI INTERFERENTI QUELLI :  derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;  immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;  esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove e' previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;  derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata). Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 44. Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione 1. (...) b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro (committente ed appaltatore), ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 45. ART. 26, D.LGS. 81/2008 OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE c.3. (…). Tale documento (DUVRI) è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 46. ART. 26, D.LGS. 81/2008 OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE c.3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 NON SI APPLICA ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui DURATA NON SIA SUPERIORE AI DUE GIORNI Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 47. ART. 26, D.LGS. 81/2008 OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE c. 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’art. 3, comma 34 (“centrali di committenza”), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 o in tutti i casi in cui il datore di lavoro NON COINCIDA CON IL COMMITTENTE, il SOGGETTO che AFFIDA IL CONTRATTO REDIGE IL DUVRI recante una VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD RELATIVI ALLA TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE che potrebbero derivare dall’esecuzione del contratto. Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 48. ART. 26, D.LGS. 81/2008 OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’ APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE Il SOGGETTO presso il quale deve essere ESEGUITO IL CONTRATTO, PRIMA dell’inizio dell’esecuzione, INTEGRA IL DUVRI riferendolo ai RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZA presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. L’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 49. ART. 26, D.LGS. 81/2008 OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE c.5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione (…) devono essere specificamente indicati, a pena nullità ai sensi dell’art. 1418 del Codici Civile, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle INTERFERENZE delle lavorazioni. Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 50. ART. 26, D.LGS. 81/2008 OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE Il DUVRI è, un documento “dinamico”: La valutazione dei rischi effettuata “PRIMA” dell’espletamento dell’appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate nell’affidamento dei lavori e di modifiche di carattere tecnico, logistico ed organizzativo resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dell’appalto o allorché, in fase di esecuzione del contratto emerga la necessità di un aggiornamento del documento. Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 51. ALTRA PRECISAZIONE ESSENZIALE……. Art. 26 c.1 modificato dal D.Lgs. 106/09 HA ESCLUSO dalla valutazione dei rischi da interferenza le attività che, pur essendo parte del ciclo produttivo aziendale, si svolgano in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità per la Stazione Appaltante di svolgere nei medesimi luoghi, gli adempimenti di legge. Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 52. QUINDI IL DUVRI NON SI REDIGE PER……. Le mere forniture senza posa in opera, installazione e montaggio, salvo i casi in cui siano necessarie procedure che interferiscono con la fornitura. I servizi per cui non c’è esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità del datore di lavoro committente. I servizi di natura intellettuale, per esempio progettazione, direzione lavori, collaudi ecc., anche effettuati presso la stazione appaltante (es. progettazione, installazione e collaudo software). Lavori o servizi la cui durata sia inferiore ai 2 giorni lavorativi (salvo lavori ad esposizioni particolari) Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
  • 53. … RIEPILOGANDO CHE COS’ E’ IL DUVRI? Il DUVRI è un documento tecnico, operativo e gestionale, da allegare al Contratto di Appalto, che contiene le misure volte all’eliminazione dei rischi nelle aree interessate dall’esecuzione dei Lavori, dei Servizi o delle Forniture, ove si concretizzano, anche con discontinuità spaziale e temporale, le “INTERFERENZE” lavorative tra le diverse attività. Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale