Da ormai più di un decennio le polizze di Responsabilità civile professionale, Medical malpractice,
D&O ed RC prodotti sono in forma claims made.
Tale formula prevede che la garanzia sia operante per le sole le richieste di risarcimento avanzate nei
confronti dell’assicurato, e da questi denunciate all’assicuratore, durante il periodo di vigenza della
polizza, a condizione che la condotta colposa sia avvenuta durante il periodo di vigenza o durante il
periodo di retroattività previsto dalla polizza.
Allo scadere del contratto, in assenza di rinnovo o di stipula di una garanzia postuma, che di norma
prevede il pagamento di un premio addizionale, viene meno il diritto dell’assicurato di presentare
nuove denunce e conseguentemente ogni obbligo da parte degli assicuratori relativamente alle
richieste di risarcimento presentate oltre i termini.
Ma vediamo un caso concreto.
Un ingegnere durante un sopralluogo nota una crepa in un’opera da lui progettata dovuta ad un suo
errore nella progettazione.
L’opera rischia di crollare con gravi conseguenze per l’edificio stesso e concreto pericolo di danni a
cose o persone.
Il buon senso impone al professionista di cercare di porre rimedio e mettere in sicurezza l’edificio.
Inoltre l’articolo 1898 del Codice Civile gli impone di denunciare all’assicuratore l’aggravamento del
rischio.
Facendo così tuttavia si espone al pericolo di vedersi negare il rinnovo della polizza e l’eventuale
risarcimento nel caso in cui il sinistro vero e proprio, e quindi anche la sua denuncia, si verifichino
dopo la scadenza della polizza non rinnovata.
Ma se il professionista non denuncia la circostanza per tempo anche l’assicuratore corre dei risc hi: in
primis quello di dover risarcire dei danni molto più gravi: nel nostro esempio le conseguenze di un
crollo rovinoso che si poteva forse evitare.
Per ovviare a questo inconveniente alcuni contratti prevedono la “Deeming clause” una clausola che
mantiene in copertura anche le richieste di risarcimento pervenute dopo la scadenza della polizza che
siano conseguenti a “circostanze” denunciate in vigenza della polizza stessa.
Ecco un esempio:
“… l’Assicurato è tenuto a denunciare ogni fatto o Circostanza da cui possano derivare Danni e Perdite
Patrimoniali risarcibili dalla presente assicurazione.
Tale notifica, se debitamente accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune: data, identità
dei presunti danneggiati e descrizione degli eventi, sarà a tutti gli effetti trattata come Sinistro verificatosi
e regolarmente denunciato durante il Periodo di Assicurazione.”
Non basta una denuncia generica: occorre una possibilità seria e concreta che la circostanza possa
ragionevolmente causare una richiesta di risarcimento.
Da questa clausola conseguono indubbi svantaggi per l’assicuratore: in primo luogo quello di
“allungare” il trigger della polizza vanificando i limiti posti dal regime di claims made.
In altre a parole, una volta denunciata la circostanza, il sinistro potrebbe essere denunciato anche
molti anni dopo la scadenza della polizza.
Ma come abbiamo visto la Deeming Clause non ha solo effetti negativi per l’assicuratore perché gli
consente di conoscere per tempo una circostanza, organizzare una propria linea difensiva, porre dei
rimedi che potenzialmente idonei a ridurre il costo del danno che potrebbe essergli denunciato nel
futuro.
Inoltre, nel caso di circostanze ricorrenti, ad esempio l’errata interpretazione di una norma tributaria
da parte di alcuni commercialisti, la clausola potrebbe consentire all’assicuratore di modificare
tempestivamente la propria strategia assuntiva, i propri prodotti e le proprie tariffe nel caso in cui la
problematica che si è presentata con alcuni assicurati sia suscettibile di ripetersi in casi analoghi.
E' però fondamentale dal mio punto di vista che la clausola richieda la descrizione dettagliata
dell'oggetto della denuncia cautelativa collocandola in un ambito temporale specifico con l'indicazione
dei possibili danneggiati e di tutti gli elementi fattuali ed i dettagli idonei a mettere l’assicuratore nelle
condizioni di prevenire o quantomeno mitigare il possibile danno.
Questo accorgimento dovrebbe limitare i problemi connessi al lasso di tempo, anche considerevole,
che può intercorrere tra la denuncia della circostanza e la denuncia del sinistro vero e proprio nel
caso in cui i fatti indicati come circostanza siano troppo generici perché questa sia univocamente
riconducibile al sinistro
elemento di valutazione per la determinazione del premio costituendo un indice del “fattore di rischio”
dell’assicurato).
In assenza, quindi, della “Deeming clause” (come nelle polizze tradizionali del mercato italiano), il
professionista che sia a conoscenza di una situazione da cui ritenga, con ogni probabilità, possa
derivare in futuro una (o più) richiesta di risarcimento da parte di un terzo, è di fatto costretto, per
avere possibilità di copertura (se la polizza in corso risponde per quel tipo di danno..), a restare
assicurato con la stessa compagnia fino al momento della formalizzazione della richiesta di
risarcimento in modo da poter aprire il relativo sinistro (che non sarebbe in copertura di nessuna
nuova polizza). Senza contare che da una stessa situazione potrebbero derivare più richieste di
risarcimento da vari “terzi” e a distanza di tempo, per cui il legame con la stessa compagnia
assicurativa diventerebbe a “tempo indeterminato”…
Con la Deeming clause invece, una volta denunciata la circostanza, qualsiasi richiesta di risarcimento
da questa conseguente e/o collegata rimarrà in copertura alla polizza sulla quale è stata denunciata
la circostanza stessa indipendentemente dall’eventuale cambiamento della compagnia assicuratrice.
Come detto sopra però, il problema della denuncia delle circostanze sussiste anche nel caso in cui si
resti assicurati con la stessa compagnia assicurativa ma la polizza non preveda il tacito rinnovo.
Infatti in assenza di tacito rinnovo ciascuna polizza (in genere di durata annuale) deve essere
considerata come autonoma e indipendente rispetto alle precedenti e alle successive e questo
anche se la stipula della polizza di anno in anno avviene senza soluzione di continuità rispetto alla
precedente e mantenendo le medesime caratteristiche.
A tutti gli effetti, in assenza di tacito rinnovo, si tratta di una nuova polizza.
Per inciso, occorre fare attenzione anche al fatto che, in assenza di tacito rinnovo, l’assicurato non
“matura” nemmeno retroattività, nel senso che questa rimane quella prevista dal contratto (ovvero se
al momento della prima stipula la retroattività è di 10 anni, l’anno dopo, in assenza di tacito rinnovo,
non diventerà 11 anni ma resterà 10 anni come se si stipulasse di nuovo la polizza per la prima volta)
Il tacito rinnovo quindi, che a volte è visto come un fastidio per la necessità di ricordarsi per tempo
della disdetta nel caso in cui si intenda compagnia assicurativa, in realtà è, nella fattispecie delle
polizze di responsabilità civile professionale, un importante elemento di garanzia in più, oltre che per
quanto visto sopra, anche per la certezza della continuità nella copertura e alla possibilità di disporre
di un periodo, in genere di 30 giorni, successivo alla scadenza per provvedere con tutta tranquillità al
rinnovo stesso.
In presenza di tacito rinnovo, dopo la prima stipula, perde di senso anche la “continous cover clause”
di cui si tratterà nel prossimo numero e alla cui formulazione occorre prestare particolare attenzione
per non incorrere in pericolosi scope

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Responsabilità Civile: Deeming Clause vantaggi e svantaggi per l'assicuratore

  • 1. Da ormai più di un decennio le polizze di Responsabilità civile professionale, Medical malpractice, D&O ed RC prodotti sono in forma claims made. Tale formula prevede che la garanzia sia operante per le sole le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell’assicurato, e da questi denunciate all’assicuratore, durante il periodo di vigenza della polizza, a condizione che la condotta colposa sia avvenuta durante il periodo di vigenza o durante il periodo di retroattività previsto dalla polizza. Allo scadere del contratto, in assenza di rinnovo o di stipula di una garanzia postuma, che di norma prevede il pagamento di un premio addizionale, viene meno il diritto dell’assicurato di presentare nuove denunce e conseguentemente ogni obbligo da parte degli assicuratori relativamente alle richieste di risarcimento presentate oltre i termini. Ma vediamo un caso concreto. Un ingegnere durante un sopralluogo nota una crepa in un’opera da lui progettata dovuta ad un suo errore nella progettazione. L’opera rischia di crollare con gravi conseguenze per l’edificio stesso e concreto pericolo di danni a cose o persone. Il buon senso impone al professionista di cercare di porre rimedio e mettere in sicurezza l’edificio. Inoltre l’articolo 1898 del Codice Civile gli impone di denunciare all’assicuratore l’aggravamento del rischio. Facendo così tuttavia si espone al pericolo di vedersi negare il rinnovo della polizza e l’eventuale risarcimento nel caso in cui il sinistro vero e proprio, e quindi anche la sua denuncia, si verifichino dopo la scadenza della polizza non rinnovata. Ma se il professionista non denuncia la circostanza per tempo anche l’assicuratore corre dei risc hi: in primis quello di dover risarcire dei danni molto più gravi: nel nostro esempio le conseguenze di un crollo rovinoso che si poteva forse evitare. Per ovviare a questo inconveniente alcuni contratti prevedono la “Deeming clause” una clausola che mantiene in copertura anche le richieste di risarcimento pervenute dopo la scadenza della polizza che siano conseguenti a “circostanze” denunciate in vigenza della polizza stessa. Ecco un esempio: “… l’Assicurato è tenuto a denunciare ogni fatto o Circostanza da cui possano derivare Danni e Perdite Patrimoniali risarcibili dalla presente assicurazione. Tale notifica, se debitamente accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune: data, identità dei presunti danneggiati e descrizione degli eventi, sarà a tutti gli effetti trattata come Sinistro verificatosi e regolarmente denunciato durante il Periodo di Assicurazione.” Non basta una denuncia generica: occorre una possibilità seria e concreta che la circostanza possa ragionevolmente causare una richiesta di risarcimento. Da questa clausola conseguono indubbi svantaggi per l’assicuratore: in primo luogo quello di “allungare” il trigger della polizza vanificando i limiti posti dal regime di claims made. In altre a parole, una volta denunciata la circostanza, il sinistro potrebbe essere denunciato anche molti anni dopo la scadenza della polizza. Ma come abbiamo visto la Deeming Clause non ha solo effetti negativi per l’assicuratore perché gli consente di conoscere per tempo una circostanza, organizzare una propria linea difensiva, porre dei rimedi che potenzialmente idonei a ridurre il costo del danno che potrebbe essergli denunciato nel futuro. Inoltre, nel caso di circostanze ricorrenti, ad esempio l’errata interpretazione di una norma tributaria da parte di alcuni commercialisti, la clausola potrebbe consentire all’assicuratore di modificare tempestivamente la propria strategia assuntiva, i propri prodotti e le proprie tariffe nel caso in cui la problematica che si è presentata con alcuni assicurati sia suscettibile di ripetersi in casi analoghi. E' però fondamentale dal mio punto di vista che la clausola richieda la descrizione dettagliata dell'oggetto della denuncia cautelativa collocandola in un ambito temporale specifico con l'indicazione dei possibili danneggiati e di tutti gli elementi fattuali ed i dettagli idonei a mettere l’assicuratore nelle condizioni di prevenire o quantomeno mitigare il possibile danno. Questo accorgimento dovrebbe limitare i problemi connessi al lasso di tempo, anche considerevole, che può intercorrere tra la denuncia della circostanza e la denuncia del sinistro vero e proprio nel caso in cui i fatti indicati come circostanza siano troppo generici perché questa sia univocamente riconducibile al sinistro
  • 2. elemento di valutazione per la determinazione del premio costituendo un indice del “fattore di rischio” dell’assicurato). In assenza, quindi, della “Deeming clause” (come nelle polizze tradizionali del mercato italiano), il professionista che sia a conoscenza di una situazione da cui ritenga, con ogni probabilità, possa derivare in futuro una (o più) richiesta di risarcimento da parte di un terzo, è di fatto costretto, per avere possibilità di copertura (se la polizza in corso risponde per quel tipo di danno..), a restare assicurato con la stessa compagnia fino al momento della formalizzazione della richiesta di risarcimento in modo da poter aprire il relativo sinistro (che non sarebbe in copertura di nessuna nuova polizza). Senza contare che da una stessa situazione potrebbero derivare più richieste di risarcimento da vari “terzi” e a distanza di tempo, per cui il legame con la stessa compagnia assicurativa diventerebbe a “tempo indeterminato”… Con la Deeming clause invece, una volta denunciata la circostanza, qualsiasi richiesta di risarcimento da questa conseguente e/o collegata rimarrà in copertura alla polizza sulla quale è stata denunciata la circostanza stessa indipendentemente dall’eventuale cambiamento della compagnia assicuratrice. Come detto sopra però, il problema della denuncia delle circostanze sussiste anche nel caso in cui si resti assicurati con la stessa compagnia assicurativa ma la polizza non preveda il tacito rinnovo. Infatti in assenza di tacito rinnovo ciascuna polizza (in genere di durata annuale) deve essere considerata come autonoma e indipendente rispetto alle precedenti e alle successive e questo anche se la stipula della polizza di anno in anno avviene senza soluzione di continuità rispetto alla precedente e mantenendo le medesime caratteristiche. A tutti gli effetti, in assenza di tacito rinnovo, si tratta di una nuova polizza. Per inciso, occorre fare attenzione anche al fatto che, in assenza di tacito rinnovo, l’assicurato non “matura” nemmeno retroattività, nel senso che questa rimane quella prevista dal contratto (ovvero se al momento della prima stipula la retroattività è di 10 anni, l’anno dopo, in assenza di tacito rinnovo, non diventerà 11 anni ma resterà 10 anni come se si stipulasse di nuovo la polizza per la prima volta) Il tacito rinnovo quindi, che a volte è visto come un fastidio per la necessità di ricordarsi per tempo della disdetta nel caso in cui si intenda compagnia assicurativa, in realtà è, nella fattispecie delle polizze di responsabilità civile professionale, un importante elemento di garanzia in più, oltre che per quanto visto sopra, anche per la certezza della continuità nella copertura e alla possibilità di disporre di un periodo, in genere di 30 giorni, successivo alla scadenza per provvedere con tutta tranquillità al rinnovo stesso. In presenza di tacito rinnovo, dopo la prima stipula, perde di senso anche la “continous cover clause” di cui si tratterà nel prossimo numero e alla cui formulazione occorre prestare particolare attenzione per non incorrere in pericolosi scope