COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
                                               PROVINCIA DI BARI

           IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012
                                      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Visto l’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23;
Visto l’art. 1, commi 161-170, della L. 27.12.2006, n. 296;
Visto l’art. 4 del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni in L. 26.04.2012, n. 44;
                                                       INFORMA
che entro il 18 GIUGNO 2012 deve essere effettuato il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria
(I.M.U.) dovuta per l’anno d’imposta 2012.
Soggetti passivi: Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. Sono
soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie
sull’immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua
durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
Immobili soggetti all’imposta: il tributo è dovuto su tutti gli immobili posseduti, eccetto i terreni agricoli ed i
fabbricati rurali ad uso strumentale (cat D/10) nonché gli altri immobili esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 9, c. 8,
D.Lgs 23/2011.
Base imponibile:
     - Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del
         5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:
          Cat. A (no A/10)      160     Cat. A/10              80      Cat. B              140     Cat. C/1    55
          Cat. C/2-C/6-C/7      160     Cat. C/3-C/4-C/5       140     Cat. D (no D/5)      60     Cat. D/5    80
         Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore
    -    Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente
         contabilizzati: valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;
     - Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (art. 5, c. 5,
         D.Lgs 504/92). In proposito il Comune stabilisce appositi valori di riferimento, meramente indicativi, che
         saranno disponibili sul sito internet dell’Ente (inserire solo se ricorre);
Aliquote: Si riportano le aliquote del tributo stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011:
                               Fattispecie                             Aliquota statale
           Abitazione principale e pertinenze                               0,40%
           Fabbricati rurali ad uso strumentale                             0,20%
           Tutti gli altri immobili                                         0,76%
Le aliquote sopra riportate sono da impiegare per il calcolo della rata di giugno e dell’eventuale rata di settembre. Le
aliquote definitive del tributo, da applicare per il calcolo dell’imposta annuale per determinare il saldo del mese di
dicembre, saranno definitivamente stabilite solo dopo il 10/12/2012, per effetto delle possibili modifiche decise dallo
Stato e dal Comune, a norma dell’art. 13, c. 12bis, D.L. 201/2011.
Ai fini del tributo è abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in
cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze le
unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di una unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Detrazione: per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale compete una detrazione di imposta di € 200, da
rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti
passivi per i quali l’unità immobiliare è abitazione principale. Compete inoltre una maggiorazione della detrazione di
€ 50 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’abitazione
principale, fino ad un massimo di € 400. La detrazione e la maggiorazione spettano fino a concorrenza dell’imposta
dovuta sull’abitazione principale e relative pertinenze.
Calcolo dell’imposta: il calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata
l’aliquota e l’eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze). L’imposta è dovuta in proporzione
alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il
possesso si è protratto per almeno 15 giorni. Sull’imposta dovuta per tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale
e pertinenze e dai fabbricati rurali strumentali deve calcolarsi la quota statale, pari al 50% del tributo determinato
applicando l’aliquota statale di base (per ulteriori ipotesi di esclusione vedere art. 13, c. 10, D.L. 201/2011).
L’importo della prima rata, scadente il 18/06/2012, è pari:
- abitazione principale e relative pertinenze, a scelta del contribuente,
        ad 1/3 dell’imposta calcolata applicando l’aliquota e la detrazione stabilite dallo Stato sopra indicate (in
             questo caso è necessario versare anche la rata scadente il 17/09/2012);
        al 50% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota e la detrazione stabilite dallo Stato sopra indicate;
- per tutti gli altri immobili, al 50% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota e la detrazione stabilite dallo Stato,
sopra indicate.
Solo per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, da denunciare al catasto fabbricati entro il 30/11/2012, l’imposta
è versata in un’unica soluzione entro il 17/12/2012.
Prima di eseguire il versamento dell’imposta del mese di dicembre si invita a verificare le aliquote definitive vigenti,
sulla base di quanto stabilito dal Comune e dallo Stato, le quali saranno rese disponibili sul sito internet del Comune.
Pagamento: il versamento dell’imposta deve eseguirsi esclusivamente a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri
tributi locali), utilizzando i codici tributo sotto indicati. Il codice comune da indicare è A048. Nel versamento è
necessario separare la quota comunale da quella statale. L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore
o superiore.

                   Tipologia immobili             Codice IMU quota Comune           Codice IMU quota Stato
          Abitazione principale e pertinenze                3912                            =====
          Aree fabbricabili                                 3916                             3917
          Altri fabbricati                                  3918                             3919

Al fine di agevolare il calcolo dell’IMU è disponibile sul sito internet istituzionale apposita procedura di calcolo e
relativa stampa del Mod. F24.
Dichiarazione: I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio
il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il
modello approvato con apposito decreto ministeriale. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1°
gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30/09/2012. Per verificare le ipotesi in cui vi è l’obbligo
di presentazione della dichiarazione si invita a consultare il predetto decreto ministeriale, in via di emanazione.

Per maggiori informazioni:
CENSUM s.p.a. – Via Don Cesare Franco n.6/N
Tel./ Fax 080757941
Sito internet istituzionale: www.comune.acquaviva.ba.it

Acquaviva delle Fonti, 14/05/2012

L’ Assessore alle Finanze                                                                  Il Dirigente Servizi Finanziari
 (dott. Fabio Caputo)                                                                        (dott. Francesco Capurso)

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Avviso imu

  • 1. COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI PROVINCIA DI BARI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE Visto l’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23; Visto l’art. 1, commi 161-170, della L. 27.12.2006, n. 296; Visto l’art. 4 del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni in L. 26.04.2012, n. 44; INFORMA che entro il 18 GIUGNO 2012 deve essere effettuato il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per l’anno d’imposta 2012. Soggetti passivi: Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Immobili soggetti all’imposta: il tributo è dovuto su tutti gli immobili posseduti, eccetto i terreni agricoli ed i fabbricati rurali ad uso strumentale (cat D/10) nonché gli altri immobili esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 9, c. 8, D.Lgs 23/2011. Base imponibile: - Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato: Cat. A (no A/10) 160 Cat. A/10 80 Cat. B 140 Cat. C/1 55 Cat. C/2-C/6-C/7 160 Cat. C/3-C/4-C/5 140 Cat. D (no D/5) 60 Cat. D/5 80 Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore - Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92; - Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92). In proposito il Comune stabilisce appositi valori di riferimento, meramente indicativi, che saranno disponibili sul sito internet dell’Ente (inserire solo se ricorre); Aliquote: Si riportano le aliquote del tributo stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011: Fattispecie Aliquota statale Abitazione principale e pertinenze 0,40% Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20% Tutti gli altri immobili 0,76% Le aliquote sopra riportate sono da impiegare per il calcolo della rata di giugno e dell’eventuale rata di settembre. Le aliquote definitive del tributo, da applicare per il calcolo dell’imposta annuale per determinare il saldo del mese di dicembre, saranno definitivamente stabilite solo dopo il 10/12/2012, per effetto delle possibili modifiche decise dallo Stato e dal Comune, a norma dell’art. 13, c. 12bis, D.L. 201/2011. Ai fini del tributo è abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Detrazione: per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale compete una detrazione di imposta di € 200, da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l’unità immobiliare è abitazione principale. Compete inoltre una maggiorazione della detrazione di € 50 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’abitazione principale, fino ad un massimo di € 400. La detrazione e la maggiorazione spettano fino a concorrenza dell’imposta dovuta sull’abitazione principale e relative pertinenze. Calcolo dell’imposta: il calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l’aliquota e l’eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze). L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni. Sull’imposta dovuta per tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale e pertinenze e dai fabbricati rurali strumentali deve calcolarsi la quota statale, pari al 50% del tributo determinato applicando l’aliquota statale di base (per ulteriori ipotesi di esclusione vedere art. 13, c. 10, D.L. 201/2011). L’importo della prima rata, scadente il 18/06/2012, è pari: - abitazione principale e relative pertinenze, a scelta del contribuente,  ad 1/3 dell’imposta calcolata applicando l’aliquota e la detrazione stabilite dallo Stato sopra indicate (in questo caso è necessario versare anche la rata scadente il 17/09/2012);  al 50% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota e la detrazione stabilite dallo Stato sopra indicate;
  • 2. - per tutti gli altri immobili, al 50% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota e la detrazione stabilite dallo Stato, sopra indicate. Solo per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, da denunciare al catasto fabbricati entro il 30/11/2012, l’imposta è versata in un’unica soluzione entro il 17/12/2012. Prima di eseguire il versamento dell’imposta del mese di dicembre si invita a verificare le aliquote definitive vigenti, sulla base di quanto stabilito dal Comune e dallo Stato, le quali saranno rese disponibili sul sito internet del Comune. Pagamento: il versamento dell’imposta deve eseguirsi esclusivamente a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), utilizzando i codici tributo sotto indicati. Il codice comune da indicare è A048. Nel versamento è necessario separare la quota comunale da quella statale. L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o superiore. Tipologia immobili Codice IMU quota Comune Codice IMU quota Stato Abitazione principale e pertinenze 3912 ===== Aree fabbricabili 3916 3917 Altri fabbricati 3918 3919 Al fine di agevolare il calcolo dell’IMU è disponibile sul sito internet istituzionale apposita procedura di calcolo e relativa stampa del Mod. F24. Dichiarazione: I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30/09/2012. Per verificare le ipotesi in cui vi è l’obbligo di presentazione della dichiarazione si invita a consultare il predetto decreto ministeriale, in via di emanazione. Per maggiori informazioni: CENSUM s.p.a. – Via Don Cesare Franco n.6/N Tel./ Fax 080757941 Sito internet istituzionale: www.comune.acquaviva.ba.it Acquaviva delle Fonti, 14/05/2012 L’ Assessore alle Finanze Il Dirigente Servizi Finanziari (dott. Fabio Caputo) (dott. Francesco Capurso)