VARESE




                    IMU
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
    D.L. 201/2011 convertito dalla L. 214/2011

         Associazione Amici dei Bancari
              Varese e Lombardia
PRESUPPOSTO D’IMPOSTA

             POSSESSO:

• DI FABBRICATI,
• AREE FABBRICABILI
• TERRENI AGRICOLI A PRESCINDERE
  DALL’UTILIZZO
PRESUPPOSTO D’IMPOSTA

SOGGETTI PASSIVI:
•     PROPRIETARIO
•     USUFRUTTUARIO
•     USO
•     DIRITTO D’ABITAZIONE
•     ENFITEUSI
•     DIRITTO SUPERFICIE
•    LOCATARIO (BENI IN LEASING)
PRESUPOSTO D’IMPOSTA (casi particolari)
 SITUAZIONE                 SOGGETTO PASSIVO


 CONTRATTO COMODATO         PROPRIETARIO


 MULTIPROPRIETA’            AMMINISTRATORE CONDOMINIO


 DECESSO TITOLARE DIRITTO   EREDI DALLA DATA DECESSO


 CONTITOLARI                CIASCUN SOGGETTO PER LA PROPRIA
                            QUOTA DI TITOLARITA’
SOGGETTI ATTIVI




DECIDERANNO AUMENTI/DIMINUZIONI
            ALIQUOTE

   EMANERANNO REGOLAMENTO
             ATTUATIVO
      (entro il 30giugno 2012)
IMMOBILI SOGGETTI AD IMU

            FABBRICATI URBANI


FABBRICATI RURALI (A6 abitativi – D10 strumentali)


              TERRENI AGRICOLI


              AREE FABBRICABILI
IMMOBILI SOGGETTI A PATRIMONIALE

      FABBRICATI SITUATI ALL’ESTERO
  L’IMPOSTA E’ DOVUTA ANCHE SUGLI
  IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO. PER
  VALORE DELL’IMMOBILE SI ASSUME IL
  PREZZO INDICATO IN ATTO O IN
  ASSENZA, QUELLO     DI   MERCATO.
  L’IMPOSTA NON SARA’ DOVUTA SE IL
  SUO IMPORTO NON SUPERA € 200,00.
  ALIQUOTA 0,76%
BASE IMPONIBILE

• FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO:
   rendita catastale al 1 gennaio dell’anno
  d’imposizione;
• AREE FABBRICABILI: valore venale al 1
  gennaio dell’anno d’imposizione;
• TERRENI AGRICOLI: reddito dominicale
  risultante in catasto al 1 gennaio dell’anno
  d’ imposizione.
BASE IMPONIBILE
 CATEGORIE CATASTALI                 COEFFICIENTE


A (escluso A10), C2, C6, C7   160

B, C3, C4, C5                 140

D5 , A10                      80

D (escluso D5)                60 (65 dal 2013)

C1                            55
VALORE IMPONIBILE AI FINI IMU


• FABBRICATI ACCATASTATI
RENDITA CATASTALE x 1,05 x COEFFICIENTE
• TERRENI
REDDITO DOMINICALE x 1,25X130
• AREA FABBRICABILE
VALORE VENALE (viene dato dai comuni )
DETERMINAZIONE IMPOSTA


• MESI DI POSSESSO
L’imposta è dovuta proporzionalmente ai
   mesi dell’anno in cui si è protratta la
   titolarità del diritto.
Il mese è calcolato per intero qualora la
   titolarità si è protratta per almeno 15
   giorni
DETERMINAZIONE IMPOSTA


ALIQUOTA      A CHI SI APPLICA          MINIMO/MASSIMO
0,40%         Abitazione principale e   Min 0,20%
              pertinenza                Max 0,60%
0,20%         Fabbricati rurali         Min 0,10%
              strumentali
0,76%         Fabbricati diversi dai    Min 0,46%
              precedenti                Max 1,06%
              Terreni Agricoli
              Aree fabbricabili
DETERMINAZIONE IMPOSTA




ABITAZIONE PRINCIPALE:
 immobile nel quale il possessore dimora
 abitualmente e risiede anagraficamente.
DETERMINAZIONE IMPOSTA

ALIQUOTA AGEVOLATA – CASI PARTICOLARI
CASISTICA                            APPLICABILITA’ ALIQUOTA 0,4 %
COMODATO GRATUITO A PARENTI PER I    NO
QUALI COSTITUISCONO ABITAZIONE
PRINCIPALE
CASA CONIUGALE NON ASSEGNATA AL      SI
SOGGETTO PASSIVO, A SEGUITO
SEPARAZIONE ecc
ANZIANO O DISABILI CHE TRASFERISCONO SI
RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO, SE
NON LOCATA
DETERMINAZIONE IMPOSTA

PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE

 TIPOLOGIA
 C/2 – Magazzini e locali di deposito; cantine Aliquota ridotta e detrazione
 e soffitte                                    solo per una di ciascuna
 C/6 – Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse categoria
 C/7 – Tettoie, posti auto su aree private,
 posti auto coperti
AGEVOLAZIONI
AGEVOLAZIONI - REGOLE

DETRAZIONE BASE
• RAPPORTATA AL PERIODO DELL’ANNO
• RAPPORTATA AL NUMERO DI SOGGETTI
  PASSIVI PER I QUALI SI VERIFICA IL
  REQUISITO ABITAZIONE PRINCIPALE IN
  PARTI UGUALI A PRESCINDERE DALLA %
  DI POSSESSO
AGEVOLAZIONI - REGOLE

DETRAZIONE AGGIUNTIVA
€ 50 PER FIGLIO CHE ‘DIMORA E RISIEDE’
  NELL’ABITAZIONE PRINCIPALE E DI ETA’
  NON SUPERIOREA 26 ANNI ANCHE SE
  NON A CARICO (anni imposta 2012 – 2013)

E’ facoltà dei comuni elevare la detrazione fino a
   concorrenza dell’imposta dovuta.
ESENZIONI


FABBRICATI DI CATEGORIA E (sepolcri,
  tombe di famiglia…)

TERRENI AGRICOLI RICADENTI IN AREE
  MONTANE O DI COLLINA (elenco allegato alla
  Circ. Min. delle Finanze 14/6/93 n.9)
VERSAMENTO DELL’IMPOSTA

MODALITA’    PER ANNI SOLARI PROPORZIONALE ALLA QUOTA E AI
VERSAMENTO   MESI DI POSSESSO (0-14 giorni = 0 mesi)
IMU          DUE RATE DI PARI IMPORTO
             16 GIUGNO (per il 2012 è il 18 in quanto il 16 è sabato)
             16 DICEMBRE (per il 2012 è il 17 in quanto il 16 è domenica)

             UNICA SOLUZIONE
             16 GIUGNO
             OBBLIGO DI UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE MODELLO F24
             (possibilità di compensare con altre imposte)
SOCI DI COOPERATIVA
''Quarantunomila famiglie”proprietarie di
case di cooperativa, appartenenti alla
fascia economicamente piu' debole ed
esposta della societa' italiana, rischiano di
pagare da giugno di quest'anno un onere
per l'Imu nettamente superiore a quello
che si applica ai normali proprietari di
“prima casa”
SOCI DI COOPERATIVA
Il precedente regime Ici riconosceva agli
alloggi locati appartenenti alle
cooperative a proprieta' indivisa e mista il
medesimo trattamento previsto per le
unita' immobiliari destinate ad abitazione
principale. In particolare, un'aliquota
agevolata e le relative detrazioni (200
euro per ogni nucleo familiare).
Successivamente, l'esclusione delle abitazioni
principali dal pagamento dell'Ici introdotta dal
Governo Berlusconi era stata esplicitamente estesa
anche agli alloggi locati di proprieta' delle
cooperative indivise e miste. Ora invece il Decreto
istitutivo dell'IMU non equipara piu' gli alloggi
sociali delle cooperative di proprieta' indivisa e
mista alle abitazioni principali dal punto di vista
dell'aliquota ridotta (0,4%), pur riconoscendo le
detrazioni previste per la prima casa.
Questo perche’ l’attuale configurazione dell’Imu
assimila l’assegnazione di alloggi in godimento alla
locazione tra terzi, senza tener conto del legame
organico che esiste tra il socio e la cooperativa
Il socio assegnatario di un alloggio in cooperativa e’ a
tutti gli effetti titolare di prima abitazione, non potendo
possedere altri immobili e avendo l’obbligo di residenza
in quell’alloggio, senza esserne pero’ il proprietario.

Inoltre gli alloggi assegnati in godimento a termine sono
quasi sempre convenzionati con l’amministrazione
comunale; applicano, cioe’, canoni di locazione
concordati”.
Ma ad oggi questa norma non essendo stata modificata,
equipara questa tipologia di soggetti ai proprietari di
seconda casa.
Domande e risposte:
    Ho acquistato un appartamento dove vivo stabilmente; tuttavia,
   ho la residenza anagrafica in un Comune diverso. Ho diritto alle
   agevolazioni Imu concesse per l'abitazione principale?
L'articolo 13, comma 2, del decreto legge 201/2011 (convertito dalla
   legge 214/2011) stabilisce che per abitazione principale deve
   intendersi «l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
   urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore
   dimora abitualmente e risiede anagraficamente». Pertanto, nel caso
   specifico, non è possibile usufruire delle agevolazioni previste per
   l'abitazione principale, poiché non basta più la sola dimora abituale,
   ma è necessaria anche la formale iscrizione all'anagrafe della
   popolazione residente nel comune in cui è situato l'appartamento.
   In pratica, non si può usufruire più dell'Imu agevolata senza avere la
   residenza; soprattutto, non si ha più diritto all'Imu agevolata senza
   abitare realmente nell'appartamento acquistato.
Sono un coltivatore diretto e svolgo tale attività da circa 20 anni. Nel
  2001 ho costruito un deposito agricolo con regolare concessione
  edilizia rilasciata dal Comune. Il deposito non è mai stato
  accatastato presso l'agenzia del Territorio, perché la normativa
  non prevedeva che andassero accatastati i fabbricati rurali. Oggi,
  alla luce delle nuove disposizioni, che cosa è cambiato?
Per i possessori di fabbricati ancora iscritti come rurali al catasto terreni, privi
   di rendita, l'articolo 13, comma 14-ter, del decreto legge 201/2011
   (convertito dalla legge 214/2011) prevede l'obbligo della iscrizione nel
   catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, mediante incarico da
   affidare a un tecnico professionista, iscritto all'albo dei geometri,
   ingegneri, architetti, dottori agronomi, periti edili, agrari e agrotecnici. Per
   il pagamento della rata di giugno 2012, i contribuenti dovranno effettuare il
   versamento determinando l'imposta dovuta facendo riferimento ad una
   rendita presunta. Infatti, l'articolo 13, comma 14-quater, dispone che «nelle
   more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di
   cui al comma 14-ter, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di
   acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già
   iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a
   seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al
   decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701
. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si
    applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge
    30 dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste
    per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13
    aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
    agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni».
Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito
    dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al
    decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di
    inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le
    disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre
    2004, n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la
    violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile
    1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
    1939, n. 1249, e successive modificazioni».
Io e mia moglie abbiamo acquistato un appartamento da una
    cooperativa a proprietà indivisa, da adibire ad abitazione principale.
    Come dobbiamo comportarci per quanto riguarda l'Imu?
In questo caso, l'articolo 13, comma 10, del decreto legge 201/2011 (convertito
    dalla legge 214/2011) prevede la detrazione di 200 euro per l'abitazione
    principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
    destinazione, e la maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio di età non
    superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente
    anagraficamente nell'unità adibita ad abitazione principale. La detrazione
    e la maggiorazione vanno suddivise in parti uguali tra i due
    comproprietari. Dal tenore letterale della norma, si evince che all'unità
    immobiliare spetti unicamente la detrazione e non anche l'aliquota
    ridotta per l'abitazione principale (pari al 4 per mille); l'imposta
    sull'appartamento dovrebbe avere una aliquota base pari allo 0,76%, che
    il Comune può variare di 0,3 punti percentuali in aumento o in
    diminuzione. Tuttavia, su quest'ultimo punto, va ricordato che alcuni
    Comuni - fra cui quello di Bologna, con ordine del giorno del 15 febbraio
    2012 - hanno chiesto al Governo di ridurre allo 0,4% l'aliquota Imu sugli
    alloggi a proprietà indivisa, equiparandoli alla cosiddetta prima casa.
Per i fabbricati inagibili o inabitabili esiste una deduzione del 50% anche per
   l'Imu, così come avveniva con l'Ici?
Per i fabbricati inagibili o inabitabili l'Ici era ridotta alla metà, ai sensi dell'articolo 8,
   comma 1, del Dlgs 504/92. La normativa Imu non prevede nulla e si è limitata a
   disporre l'abrogazione dei poteri regolamentari comunali in merito alla disciplina
   delle caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta dei fabbricati (
   art. 13, comma 14, lett. b). Ciò potrebbe significare che l'agevolazione non è
   concessa nella nuova imposta municipale sugli immobili. Tuttavia, a rigor di logica,
   si potrebbe richiamare quanto previsto dall'art. 59 comma 1 lett. h) del
   decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui l'imposta comunale sugli
   immobili può essere ridotta della metà, purché le condizioni di fatiscenza di un
   fabbricato siano considerate non superabili con interventi di manutenzione. In
   proposito, si può citare l'intervento della Confedilizia che ha pubblicato sul suo
   sito web alcune considerazioni interpretative, favorevoli alla riduzione del 50%
   dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili. Infine, va citata anche la Corte di
   Cassazione, la quale ha evidenziato che, per ottenere la citata agevolazione, è
   necessario "vi sia una dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, cui consegua non
   la non utilizzabilità in astratto, bensì l'inutilizzabilità in concreto" dell'immobile. In
   conclusione: in assenza di un intervento chiarificatore da parte del legislatore, è
   bene consultare l'ufficio tributi del Comune in cui è situato l'immobile, onde
   evitare qualunque errore.
La parte residua della detrazione spettante per l'abitazione principale può
   essere detratta dal pagamento per le pertinenze?
Come stabilito dalle norme in vigore, se l'agevolazione Imu per l'abitazione
   principale non trova totale capienza (cioè, non viene completamente
   sfruttata) nell'imposta dovuta per la prima casa, essa dev'essere
   computata, per la parte residua, sull'imposta dovuta sulle pertinenze.
   Anche su questo punto, però, vi sono importanti novità rispetto alla
   disciplina della vecchia Ici: la nuova normativa stabilisce che "per
   pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle
   classificate nelle categorie catastali C/2 (cantina, solaio o magazzino), C/6
   (autorimessa) e C/7 (posto auto), nella misura massima di un'unità
   pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se
   iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Quale socio di una cooperativa a proprietà indivisa, ho avuto assegnata una
  unità immobiliare che ho adibito ad abitazione principale. A quali
  agevolazioni Imu ho diritto?
Nel caso specifico, l'articolo 13, comma 10, del decreto legge 201/2011
   (convertito dalla legge 214/2011) prevede la detrazione di 200 euro per
   l'abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale
   l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale, nonché la
   maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni,
   purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità
   immobiliare adibita ad abitazione principale; questa maggiorazione, da
   sommare alla detrazione di base, non può superare l'importo massimo di
   400 euro. L'aliquota, però, è quella ordinaria ed è pari a 0,76%; il Comune
   può modificarla fino allo 0,3% in aumento o in diminuzione.

Possiedo un terreno divenuto edificabile, ma il mio appezzamento non ha le
    dimensioni necessarie per l'edificabilità. Devo comunque pagare l'Imu
    con l'aliquota prevista per le aree fabbricabili?
In questo caso, la disciplina dell'Imu non ha introdotto cambiamenti rispetto
    a quella che regolava la vecchia Ici. Il terreno in questione va considerato
    edificabile a tutti gli effetti fiscali e, in particolare, ai fini dell'applicazione
    della nuova Imposta Municipale Unica.
Infatti, in base all'articolo 36, comma 2, del decreto legge n. 223 del 2006
   (cioè il cosiddetto Decreto Bersani, convertito dalla legge n. 248 del
   2006), "un'area e' da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo
   edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal
   comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e
   dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo".
Naturalmente, la circostanza che si tratta di un lotto con dimensioni inferiori
   al minimo consentito per l'edificabilità si riflette sulla determinazione
   della base imponibile. Infatti, poiché la stessa base imponibile è
   rappresentata dal valore venale in comune commercio, il valore catastale
   del terreno sarà sicuramente di modesto ammontare (in proposito, si può
   consultare la sentenza n. 25506 del 30 novembre 2006 emessa dalle
   sezioni unite civili della Corte di Cassazione, nella quale si afferma, tra
   l'altro, che "è naturale che le imposte patrimoniali siano commisurate al
   valore del patrimonio cui si riferiscono" e che "l'Ici deve essere dichiarata
   e liquidata sulla base del valore venale in comune commercio, tenendo
   anche conto di quanto sia effettiva e prossima la utilizzabilità a scopo
   edificatorio, e di quanto possano incidere gli ulteriori eventuali oneri di
   urbanizzazione").
Notizie fresche
Dai giornali e dalle notizie ad oggi 2 aprile 2012 sembra che:

CAMBIA L'IMU AGRICOLA. Ritorna al 25% l'abbattimento della base
imponibile a favore degli imprenditori agricoli professionali e viene
incrementato il moltiplicatore (da 130 a 135) applicato ai fini della
determinazione della base imponibile Imu dei terreni posseduti da
soggetti diversi dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli.

ACCONTO LEGGERO PER I FABBRICATI RURALI. Per i fabbricati rurali
strumentali è previsto il versamento dell'Imu in due rate pari al 30% in
acconto e al 70% a saldo, rispettivamente entro giugno e dicembre, e non
dunque due rate di uguale importo.
Notizie fresche
  Dai giornali e dalle notizie ad oggi 2 aprile 2012 sembra che:

• ESENTATI I FABBRICATI RURALI DI MONTAGNA. Sono totalmente
  esentati i fabbricati rurali strumentali nei Comuni di montagna, oltre i
  1.000 metri di altitudine.
• FABBRICATI INAGIBILI, SCONTO 50%. La base imponibile ai fini Imu per i
  fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e per gli immobili riconosciuti di
  interesse storico o artistico viene ridotta del 50%. Viene però abrogato il
  regime di favore degli immobili di interesse storico e artistico quando
  producono un reddito.

   NO QUOTA ERARIO SU IMU COMUNI E COOP EDILIZIE. Cancellata la
   quota erariale dell'Imu sugli immobili di proprietà dei Comuni, siti nel
   proprio territorio, e sugli immobili ex Iacp e delle cooperative edilizie a
   proprietà indivisa. Dall'esenzione deriva una perdita di gettito su base
   annua di circa 366,9 milioni di euro.
          ? ? ? ? ? ? Cosa succederà prima di giugno ? ? ? ? ? ?

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Imu

  • 1. VARESE IMU IMPOSTA MUNICIPALE UNICA D.L. 201/2011 convertito dalla L. 214/2011 Associazione Amici dei Bancari Varese e Lombardia
  • 2. PRESUPPOSTO D’IMPOSTA POSSESSO: • DI FABBRICATI, • AREE FABBRICABILI • TERRENI AGRICOLI A PRESCINDERE DALL’UTILIZZO
  • 3. PRESUPPOSTO D’IMPOSTA SOGGETTI PASSIVI: • PROPRIETARIO • USUFRUTTUARIO • USO • DIRITTO D’ABITAZIONE • ENFITEUSI • DIRITTO SUPERFICIE • LOCATARIO (BENI IN LEASING)
  • 4. PRESUPOSTO D’IMPOSTA (casi particolari) SITUAZIONE SOGGETTO PASSIVO CONTRATTO COMODATO PROPRIETARIO MULTIPROPRIETA’ AMMINISTRATORE CONDOMINIO DECESSO TITOLARE DIRITTO EREDI DALLA DATA DECESSO CONTITOLARI CIASCUN SOGGETTO PER LA PROPRIA QUOTA DI TITOLARITA’
  • 5. SOGGETTI ATTIVI DECIDERANNO AUMENTI/DIMINUZIONI ALIQUOTE EMANERANNO REGOLAMENTO ATTUATIVO (entro il 30giugno 2012)
  • 6. IMMOBILI SOGGETTI AD IMU FABBRICATI URBANI FABBRICATI RURALI (A6 abitativi – D10 strumentali) TERRENI AGRICOLI AREE FABBRICABILI
  • 7. IMMOBILI SOGGETTI A PATRIMONIALE FABBRICATI SITUATI ALL’ESTERO L’IMPOSTA E’ DOVUTA ANCHE SUGLI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO. PER VALORE DELL’IMMOBILE SI ASSUME IL PREZZO INDICATO IN ATTO O IN ASSENZA, QUELLO DI MERCATO. L’IMPOSTA NON SARA’ DOVUTA SE IL SUO IMPORTO NON SUPERA € 200,00. ALIQUOTA 0,76%
  • 8. BASE IMPONIBILE • FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO: rendita catastale al 1 gennaio dell’anno d’imposizione; • AREE FABBRICABILI: valore venale al 1 gennaio dell’anno d’imposizione; • TERRENI AGRICOLI: reddito dominicale risultante in catasto al 1 gennaio dell’anno d’ imposizione.
  • 9. BASE IMPONIBILE CATEGORIE CATASTALI COEFFICIENTE A (escluso A10), C2, C6, C7 160 B, C3, C4, C5 140 D5 , A10 80 D (escluso D5) 60 (65 dal 2013) C1 55
  • 10. VALORE IMPONIBILE AI FINI IMU • FABBRICATI ACCATASTATI RENDITA CATASTALE x 1,05 x COEFFICIENTE • TERRENI REDDITO DOMINICALE x 1,25X130 • AREA FABBRICABILE VALORE VENALE (viene dato dai comuni )
  • 11. DETERMINAZIONE IMPOSTA • MESI DI POSSESSO L’imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell’anno in cui si è protratta la titolarità del diritto. Il mese è calcolato per intero qualora la titolarità si è protratta per almeno 15 giorni
  • 12. DETERMINAZIONE IMPOSTA ALIQUOTA A CHI SI APPLICA MINIMO/MASSIMO 0,40% Abitazione principale e Min 0,20% pertinenza Max 0,60% 0,20% Fabbricati rurali Min 0,10% strumentali 0,76% Fabbricati diversi dai Min 0,46% precedenti Max 1,06% Terreni Agricoli Aree fabbricabili
  • 13. DETERMINAZIONE IMPOSTA ABITAZIONE PRINCIPALE: immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
  • 14. DETERMINAZIONE IMPOSTA ALIQUOTA AGEVOLATA – CASI PARTICOLARI CASISTICA APPLICABILITA’ ALIQUOTA 0,4 % COMODATO GRATUITO A PARENTI PER I NO QUALI COSTITUISCONO ABITAZIONE PRINCIPALE CASA CONIUGALE NON ASSEGNATA AL SI SOGGETTO PASSIVO, A SEGUITO SEPARAZIONE ecc ANZIANO O DISABILI CHE TRASFERISCONO SI RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO, SE NON LOCATA
  • 15. DETERMINAZIONE IMPOSTA PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE TIPOLOGIA C/2 – Magazzini e locali di deposito; cantine Aliquota ridotta e detrazione e soffitte solo per una di ciascuna C/6 – Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse categoria C/7 – Tettoie, posti auto su aree private, posti auto coperti
  • 17. AGEVOLAZIONI - REGOLE DETRAZIONE BASE • RAPPORTATA AL PERIODO DELL’ANNO • RAPPORTATA AL NUMERO DI SOGGETTI PASSIVI PER I QUALI SI VERIFICA IL REQUISITO ABITAZIONE PRINCIPALE IN PARTI UGUALI A PRESCINDERE DALLA % DI POSSESSO
  • 18. AGEVOLAZIONI - REGOLE DETRAZIONE AGGIUNTIVA € 50 PER FIGLIO CHE ‘DIMORA E RISIEDE’ NELL’ABITAZIONE PRINCIPALE E DI ETA’ NON SUPERIOREA 26 ANNI ANCHE SE NON A CARICO (anni imposta 2012 – 2013) E’ facoltà dei comuni elevare la detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta.
  • 19. ESENZIONI FABBRICATI DI CATEGORIA E (sepolcri, tombe di famiglia…) TERRENI AGRICOLI RICADENTI IN AREE MONTANE O DI COLLINA (elenco allegato alla Circ. Min. delle Finanze 14/6/93 n.9)
  • 20. VERSAMENTO DELL’IMPOSTA MODALITA’ PER ANNI SOLARI PROPORZIONALE ALLA QUOTA E AI VERSAMENTO MESI DI POSSESSO (0-14 giorni = 0 mesi) IMU DUE RATE DI PARI IMPORTO 16 GIUGNO (per il 2012 è il 18 in quanto il 16 è sabato) 16 DICEMBRE (per il 2012 è il 17 in quanto il 16 è domenica) UNICA SOLUZIONE 16 GIUGNO OBBLIGO DI UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE MODELLO F24 (possibilità di compensare con altre imposte)
  • 21. SOCI DI COOPERATIVA ''Quarantunomila famiglie”proprietarie di case di cooperativa, appartenenti alla fascia economicamente piu' debole ed esposta della societa' italiana, rischiano di pagare da giugno di quest'anno un onere per l'Imu nettamente superiore a quello che si applica ai normali proprietari di “prima casa”
  • 22. SOCI DI COOPERATIVA Il precedente regime Ici riconosceva agli alloggi locati appartenenti alle cooperative a proprieta' indivisa e mista il medesimo trattamento previsto per le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale. In particolare, un'aliquota agevolata e le relative detrazioni (200 euro per ogni nucleo familiare).
  • 23. Successivamente, l'esclusione delle abitazioni principali dal pagamento dell'Ici introdotta dal Governo Berlusconi era stata esplicitamente estesa anche agli alloggi locati di proprieta' delle cooperative indivise e miste. Ora invece il Decreto istitutivo dell'IMU non equipara piu' gli alloggi sociali delle cooperative di proprieta' indivisa e mista alle abitazioni principali dal punto di vista dell'aliquota ridotta (0,4%), pur riconoscendo le detrazioni previste per la prima casa. Questo perche’ l’attuale configurazione dell’Imu assimila l’assegnazione di alloggi in godimento alla locazione tra terzi, senza tener conto del legame organico che esiste tra il socio e la cooperativa
  • 24. Il socio assegnatario di un alloggio in cooperativa e’ a tutti gli effetti titolare di prima abitazione, non potendo possedere altri immobili e avendo l’obbligo di residenza in quell’alloggio, senza esserne pero’ il proprietario. Inoltre gli alloggi assegnati in godimento a termine sono quasi sempre convenzionati con l’amministrazione comunale; applicano, cioe’, canoni di locazione concordati”. Ma ad oggi questa norma non essendo stata modificata, equipara questa tipologia di soggetti ai proprietari di seconda casa.
  • 25. Domande e risposte: Ho acquistato un appartamento dove vivo stabilmente; tuttavia, ho la residenza anagrafica in un Comune diverso. Ho diritto alle agevolazioni Imu concesse per l'abitazione principale? L'articolo 13, comma 2, del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011) stabilisce che per abitazione principale deve intendersi «l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente». Pertanto, nel caso specifico, non è possibile usufruire delle agevolazioni previste per l'abitazione principale, poiché non basta più la sola dimora abituale, ma è necessaria anche la formale iscrizione all'anagrafe della popolazione residente nel comune in cui è situato l'appartamento. In pratica, non si può usufruire più dell'Imu agevolata senza avere la residenza; soprattutto, non si ha più diritto all'Imu agevolata senza abitare realmente nell'appartamento acquistato.
  • 26. Sono un coltivatore diretto e svolgo tale attività da circa 20 anni. Nel 2001 ho costruito un deposito agricolo con regolare concessione edilizia rilasciata dal Comune. Il deposito non è mai stato accatastato presso l'agenzia del Territorio, perché la normativa non prevedeva che andassero accatastati i fabbricati rurali. Oggi, alla luce delle nuove disposizioni, che cosa è cambiato? Per i possessori di fabbricati ancora iscritti come rurali al catasto terreni, privi di rendita, l'articolo 13, comma 14-ter, del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011) prevede l'obbligo della iscrizione nel catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, mediante incarico da affidare a un tecnico professionista, iscritto all'albo dei geometri, ingegneri, architetti, dottori agronomi, periti edili, agrari e agrotecnici. Per il pagamento della rata di giugno 2012, i contribuenti dovranno effettuare il versamento determinando l'imposta dovuta facendo riferimento ad una rendita presunta. Infatti, l'articolo 13, comma 14-quater, dispone che «nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701
  • 27. . In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni». Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni».
  • 28. Io e mia moglie abbiamo acquistato un appartamento da una cooperativa a proprietà indivisa, da adibire ad abitazione principale. Come dobbiamo comportarci per quanto riguarda l'Imu? In questo caso, l'articolo 13, comma 10, del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011) prevede la detrazione di 200 euro per l'abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, e la maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità adibita ad abitazione principale. La detrazione e la maggiorazione vanno suddivise in parti uguali tra i due comproprietari. Dal tenore letterale della norma, si evince che all'unità immobiliare spetti unicamente la detrazione e non anche l'aliquota ridotta per l'abitazione principale (pari al 4 per mille); l'imposta sull'appartamento dovrebbe avere una aliquota base pari allo 0,76%, che il Comune può variare di 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione. Tuttavia, su quest'ultimo punto, va ricordato che alcuni Comuni - fra cui quello di Bologna, con ordine del giorno del 15 febbraio 2012 - hanno chiesto al Governo di ridurre allo 0,4% l'aliquota Imu sugli alloggi a proprietà indivisa, equiparandoli alla cosiddetta prima casa.
  • 29. Per i fabbricati inagibili o inabitabili esiste una deduzione del 50% anche per l'Imu, così come avveniva con l'Ici? Per i fabbricati inagibili o inabitabili l'Ici era ridotta alla metà, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Dlgs 504/92. La normativa Imu non prevede nulla e si è limitata a disporre l'abrogazione dei poteri regolamentari comunali in merito alla disciplina delle caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta dei fabbricati ( art. 13, comma 14, lett. b). Ciò potrebbe significare che l'agevolazione non è concessa nella nuova imposta municipale sugli immobili. Tuttavia, a rigor di logica, si potrebbe richiamare quanto previsto dall'art. 59 comma 1 lett. h) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui l'imposta comunale sugli immobili può essere ridotta della metà, purché le condizioni di fatiscenza di un fabbricato siano considerate non superabili con interventi di manutenzione. In proposito, si può citare l'intervento della Confedilizia che ha pubblicato sul suo sito web alcune considerazioni interpretative, favorevoli alla riduzione del 50% dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili. Infine, va citata anche la Corte di Cassazione, la quale ha evidenziato che, per ottenere la citata agevolazione, è necessario "vi sia una dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, cui consegua non la non utilizzabilità in astratto, bensì l'inutilizzabilità in concreto" dell'immobile. In conclusione: in assenza di un intervento chiarificatore da parte del legislatore, è bene consultare l'ufficio tributi del Comune in cui è situato l'immobile, onde evitare qualunque errore.
  • 30. La parte residua della detrazione spettante per l'abitazione principale può essere detratta dal pagamento per le pertinenze? Come stabilito dalle norme in vigore, se l'agevolazione Imu per l'abitazione principale non trova totale capienza (cioè, non viene completamente sfruttata) nell'imposta dovuta per la prima casa, essa dev'essere computata, per la parte residua, sull'imposta dovuta sulle pertinenze. Anche su questo punto, però, vi sono importanti novità rispetto alla disciplina della vecchia Ici: la nuova normativa stabilisce che "per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantina, solaio o magazzino), C/6 (autorimessa) e C/7 (posto auto), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo". Quale socio di una cooperativa a proprietà indivisa, ho avuto assegnata una unità immobiliare che ho adibito ad abitazione principale. A quali agevolazioni Imu ho diritto?
  • 31. Nel caso specifico, l'articolo 13, comma 10, del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011) prevede la detrazione di 200 euro per l'abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale, nonché la maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; questa maggiorazione, da sommare alla detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro. L'aliquota, però, è quella ordinaria ed è pari a 0,76%; il Comune può modificarla fino allo 0,3% in aumento o in diminuzione. Possiedo un terreno divenuto edificabile, ma il mio appezzamento non ha le dimensioni necessarie per l'edificabilità. Devo comunque pagare l'Imu con l'aliquota prevista per le aree fabbricabili? In questo caso, la disciplina dell'Imu non ha introdotto cambiamenti rispetto a quella che regolava la vecchia Ici. Il terreno in questione va considerato edificabile a tutti gli effetti fiscali e, in particolare, ai fini dell'applicazione della nuova Imposta Municipale Unica.
  • 32. Infatti, in base all'articolo 36, comma 2, del decreto legge n. 223 del 2006 (cioè il cosiddetto Decreto Bersani, convertito dalla legge n. 248 del 2006), "un'area e' da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo". Naturalmente, la circostanza che si tratta di un lotto con dimensioni inferiori al minimo consentito per l'edificabilità si riflette sulla determinazione della base imponibile. Infatti, poiché la stessa base imponibile è rappresentata dal valore venale in comune commercio, il valore catastale del terreno sarà sicuramente di modesto ammontare (in proposito, si può consultare la sentenza n. 25506 del 30 novembre 2006 emessa dalle sezioni unite civili della Corte di Cassazione, nella quale si afferma, tra l'altro, che "è naturale che le imposte patrimoniali siano commisurate al valore del patrimonio cui si riferiscono" e che "l'Ici deve essere dichiarata e liquidata sulla base del valore venale in comune commercio, tenendo anche conto di quanto sia effettiva e prossima la utilizzabilità a scopo edificatorio, e di quanto possano incidere gli ulteriori eventuali oneri di urbanizzazione").
  • 33. Notizie fresche Dai giornali e dalle notizie ad oggi 2 aprile 2012 sembra che: CAMBIA L'IMU AGRICOLA. Ritorna al 25% l'abbattimento della base imponibile a favore degli imprenditori agricoli professionali e viene incrementato il moltiplicatore (da 130 a 135) applicato ai fini della determinazione della base imponibile Imu dei terreni posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli. ACCONTO LEGGERO PER I FABBRICATI RURALI. Per i fabbricati rurali strumentali è previsto il versamento dell'Imu in due rate pari al 30% in acconto e al 70% a saldo, rispettivamente entro giugno e dicembre, e non dunque due rate di uguale importo.
  • 34. Notizie fresche Dai giornali e dalle notizie ad oggi 2 aprile 2012 sembra che: • ESENTATI I FABBRICATI RURALI DI MONTAGNA. Sono totalmente esentati i fabbricati rurali strumentali nei Comuni di montagna, oltre i 1.000 metri di altitudine. • FABBRICATI INAGIBILI, SCONTO 50%. La base imponibile ai fini Imu per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico viene ridotta del 50%. Viene però abrogato il regime di favore degli immobili di interesse storico e artistico quando producono un reddito. NO QUOTA ERARIO SU IMU COMUNI E COOP EDILIZIE. Cancellata la quota erariale dell'Imu sugli immobili di proprietà dei Comuni, siti nel proprio territorio, e sugli immobili ex Iacp e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa. Dall'esenzione deriva una perdita di gettito su base annua di circa 366,9 milioni di euro. ? ? ? ? ? ? Cosa succederà prima di giugno ? ? ? ? ? ?

Editor's Notes

  • #4: PROPRIETA’: DIRITTO DI GODERE E DI DISPORRE DELLA COSA IN MODO PIENO ED ESCLUSIVO NEI LIMITI E CON L’OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI STAB.ORDIN GIURIDICO USUFRUTTO: DIRITTO DI GODERE DELLA COSA E DI GODERNE I FRUTTI RISPETTANDO DESTINAZIONE ECONOMICA USO: SERVIRSI DELLA COSA E SE FRUTTIFERA GODERE DEI FRUTTI X SE E X FAMIGLIA DIRITTO ABITAZIONE: CONIUGE HA DIRITTO DI ABITARE CASA ADIBITA A RESIDENZA NUCLEO FAM ENFITEUSI: DIRITTI DEL PROPRIETARIO CON OBBLIGO DI MIGLIORARE E DI PAGARE CANONE PERIODICO SUPERFICE:DIRITTO DI COSTRUIRE IMMOBILE SU AREA EDIFICABILE