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CCCTB – Una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società
La base imponibile consolidata comune per l’imposta delle società potrebbe risultare uno
strumento estremamente efficace per conseguire obiettivi di maggiore equità ed efficienza della
tassazione. Dopo la prima proposta datata 2011, si attende di conoscere le novità che dovrebbero
essere introdotte l’anno prossimo.
Il 16 marzo 2011, è stata presentata dalla Commissione Europea la proposta di direttiva del
Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società (CCCTB).
La Common Consolidated Corporate Tax Base costituisce un progetto ambizioso che potrebbe
portare un’effettiva equità ed efficienza fiscale in tutta l’Unione Europea.
In assenza di norme comuni, infatti, l’interazione tra i diversi sistemi fiscali nazionali, da un lato,
conduce spesso a sovra-tassazione e doppia imposizione, e le imprese sono soggette a oneri
amministrativi gravosi e a elevati costi di adeguamento alla normativa. Per altro verso, solo
potendo contare su una base impositiva uguale in ciascuna nazione, si potrebbero affrontare tutti
quei meccanismi (già ben individuati dall’OCSE nell’ambito del progetto BEPS) che, all’interno
dell’UE, oltre che su scala mondiale, facilitano oggigiorno la pianificazione fiscale aggressiva
(transfer pricing, indebitamento, patent box etc.).
La CCCTB è un unico insieme di regole che le società operanti all’interno dell’Unione potranno
utilizzare per calcolare i loro profitti tassabili. Ciò significa che le società avranno l’obbligo di
rispettare un unico regime fiscale europeo per il calcolo del loro reddito imponibile, invece che 27
regimi tributari diversi.
La CCCTB, però, non inciderà necessariamente sul potere discrezionale dei Paesi dell’UE riguardo
alle aliquote nazionali di imposizione delle società. Questo approccio garantirà la coerenza dei
regimi fiscali nazionali degli Stati membri senza dover armonizzare le aliquote d'imposta.
La proposta prevede che la CCCTB sarà disponibile per le società di qualsiasi dimensione, costituite
conformemente alle leggi di un Paese dell’UE, qualora rivestano una delle forme regolamentate, o
siano soggette a una delle imposte sul reddito delle società, o a un'imposta analoga introdotta
successivamente.
La direttiva, inoltre, si applicherà anche a determinate società costituite conformemente alle leggi
di un Paese terzo.
Una società che rispetti i requisiti di cui sopra e che sia residente a fini fiscali in un Paese dell’UE,
potrà optare per il regime previsto. Questa società andrà assoggettata all'imposta sul reddito delle
società in base a tale regime su tutti i redditi derivanti da qualsiasi fonte, sia all'interno che
all'esterno del suo Paese UE di residenza. Le aziende che rispettino tali criteri, ma non risultino
essere residenti a fini fiscali in un Paese dell’UE, potranno comunque optare per il regime della
direttiva in argomento, alle condizioni ivi previste con riferimento a una stabile organizzazione
mantenuta in un Paese dell’UE. Dette società saranno soggette all'imposta sul reddito delle società
in base a tale regime su tutti i redditi derivanti da un'attività svolta tramite una stabile
organizzazione in un Paese dell’UE.
Una “società ammissibile” che desideri optare per la CCCTB, cesserà di essere soggetta alle
disposizioni nazionali in materia di imposta sul reddito delle società per quanto riguarda tutte le
questioni disciplinate dal regime comune.
Sul punto, dunque, la direttiva dimostra di essere ossequiosa delle linee guida dettate dall’OCSE
con particolare riferimento al noto principio del functional separate entity approach: le imprese
devono essere tassate nello Stato in cui effettivamente producono reddito e acquisiscono valore
aggiunto.
La base imponibile sarà determinata per ciascun esercizio fiscale, sottraendo dai ricavi: quelli
esenti, le spese deducibili e le altre voci deducibili. È opportuno che siano soggetti a imposizione
tutti i ricavi, tranne quelli appunto espressamente esentati.
In proposito, si rammenta che sono esenti dall'imposta sul reddito delle società:
- i sussidi direttamente collegati all'acquisizione, alla costruzione o al miglioramento delle
attività immobilizzate;
- i proventi della cessione di panieri di attività, compreso il valore di mercato di doni non
monetari;
- le distribuzioni di profitti ricevute;
- i proventi della cessione di azioni;
- il reddito di una stabile organizzazione ubicata in un Paese terzo.
È necessario che le attività immobilizzate possano essere ammortizzate ai fini fiscali, fatte salve
determinate eccezioni. Le attività di lunga durata dovrebbero essere ammortizzate singolarmente,
mentre le altre dovrebbero confluire nel menzionato paniere.
Secondo tale principio, le attività non soggette ad ammortamento includono:
- attività materiali immobilizzate non soggette a deterioramento fisico e obsolescenza, quali
terreni, oggetti d'arte, pezzi d'antiquariato o gioielli;
- attività finanziarie.
Le perdite sostenute in un esercizio fiscale potranno essere dedotte negli esercizi successivi. Una
riduzione della base imponibile a causa delle perdite di esercizi fiscali precedenti non potrà
produrre un importo negativo.
La proposta, inoltre, precisa che sono società figlie qualificate per il consolidamento
(appartenenza a un gruppo per le società) tutte quelle in cui la società madre detiene:
- il diritto di esercitare più del 50% dei diritti di voto;
- un diritto di proprietà su oltre il 75% del capitale della società, od oltre il 75% dei diritti sui
profitti.
La direttiva CCCTB si basa, poi, sul principio: “all-in / all-out”: tutti o nessuno.
Le società che soddisfano i requisiti di ammissibilità per la costituzione di un gruppo dovranno
consolidarsi e ciò implica che non potranno semplicemente optare per il calcolo individuale dei
loro risultati fiscali ai sensi delle norme comuni. In sostanza, vengono qui ripresi i principi relativi
alla redazione del bilancio consolidato mondiale.
Nella proposta viene, altresì, precisato che il gruppo di un contribuente residente è costituito da:
- tutte le sue stabili organizzazioni ubicate in altri Paesi dell’UE;
- tutte le stabili organizzazioni ubicate in un Paese dell’UE appartenenti alle sue società figlie
qualificate residenti in un Paese terzo;
- tutte le sue società figlie qualificate residenti in uno o più Paesi dell’UE;
- altri contribuenti residenti che siano società figlie qualificate della stessa società che è
residente in un Paese terzo e che soddisfa le condizioni necessarie.
La base imponibile consolidata sarà ripartita tra i membri di un gruppo in ogni esercizio fiscale,
sulla base di una formula per determinarne la percentuale assegnata agli stessi membri del
gruppo. Tale formula conferisce pari peso agli elementi: fatturato, lavoro e attività.
Vengono, inoltre, individuate anche delle norme anti-abuso.
Le operazioni artificiali svolte con l'esclusiva finalità di eludere l'imposizione sono ignorate ai fini
del calcolo della base imponibile. Tuttavia, ciò non si applica alle attività commerciali autentiche,
nelle quali il contribuente sia in grado di scegliere due o più possibili operazioni che abbiano lo
stesso risultato commerciale ma producano basi imponibili diverse.
Il quadro amministrativo della CCCTB prevede, infine, un’impostazione basata sull’idea di
“sportello unico”, che consenta ai gruppi di società soggetti a imposta in più di un Paese dell’UE, di
adempiere ai propri obblighi fiscali rivolgendosi a un'unica amministrazione fiscale dell’UE, presso
la quale dover presentare una dichiarazione dei redditi consolidata.
In conclusione, pare indubbio che la CCCTB migliorerebbe notevolmente il contesto
imprenditoriale nell’UE. Non va, invero, sottaciuto che consentire agli Stati membri di presentare
un’impostazione comune nei confronti dei Paesi terzi, significherebbe avere una potentissima
arma di difesa per il mercato europeo contro la pianificazione fiscale aggressiva. Gli Stati membri
potrebbero, infatti, dare una risposta unitaria alle società controllate estere, al fine di evitare il
trasferimento degli utili verso giurisdizioni non collaborative.
Occorre, peraltro, rilevare che l’attuale proposta concerne una CCCTB facoltativa. Questo ne
costituisce un grave limite, atteso che appare assai improbabile che le multinazionali, le quali
riducono al minimo gli utili imponibili mediante una pianificazione fiscale aggressiva, scelgano
liberamente di aderire alla CCCTB. Occorrerà, dunque, rendere la CCCTB obbligatoria, perlomeno
per tali soggetti.
Oltre a ciò, le discussioni che hanno fatto seguito alla proposta in questione con riferimento ai suoi
aspetti più complessi, rappresentano degli oggettivi freni ai potenziali progressi che cercano di
farsi strada su quelli che sono quegli altri elementi viceversa fondamentali della proposta.
Conseguentemente, appare inevitabile un approccio graduale della CCCTB, che si basi pure su
obbligatori equilibri politici comunemente accettati da tutti i Paesi membri.
Al riguardo, la Commissione ha in programma di presentare nel corso del 2016 una nuova
proposta legislativa che si adatti alle esigenze maggioritarie (specie con riferimento al corretto
bilanciamento fra il trattamento favorevole delle spese per ricerca e sviluppo – richiesto da svariati
Paesi, tra cui l’Italia – e l’indebitamento societario), introduca l’elemento dell’obbligatorietà e
consenta il predetto approccio graduale.
Il punto focale resta quello di garantire l’effettiva tassazione nel luogo in cui gli utili vengono
realmente generati. Appare indispensabile fare in modo che le società, le quali traggono tutti i
benefici dall’operare nel mercato unico e ivi maturano profitti, debbano pagare le imposte su tali
profitti, appunto nel luogo in cui agiscono, ovverossia all’interno dell’UE.
Orbene, la CCCTB, se ben strutturata e resa gradualmente obbligatoria per tutti, potrebbe davvero
consentire di raggiungere tale imprescindibile obiettivo.

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Ccctb

  • 1. CCCTB – Una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società La base imponibile consolidata comune per l’imposta delle società potrebbe risultare uno strumento estremamente efficace per conseguire obiettivi di maggiore equità ed efficienza della tassazione. Dopo la prima proposta datata 2011, si attende di conoscere le novità che dovrebbero essere introdotte l’anno prossimo. Il 16 marzo 2011, è stata presentata dalla Commissione Europea la proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società (CCCTB). La Common Consolidated Corporate Tax Base costituisce un progetto ambizioso che potrebbe portare un’effettiva equità ed efficienza fiscale in tutta l’Unione Europea. In assenza di norme comuni, infatti, l’interazione tra i diversi sistemi fiscali nazionali, da un lato, conduce spesso a sovra-tassazione e doppia imposizione, e le imprese sono soggette a oneri amministrativi gravosi e a elevati costi di adeguamento alla normativa. Per altro verso, solo potendo contare su una base impositiva uguale in ciascuna nazione, si potrebbero affrontare tutti quei meccanismi (già ben individuati dall’OCSE nell’ambito del progetto BEPS) che, all’interno dell’UE, oltre che su scala mondiale, facilitano oggigiorno la pianificazione fiscale aggressiva (transfer pricing, indebitamento, patent box etc.). La CCCTB è un unico insieme di regole che le società operanti all’interno dell’Unione potranno utilizzare per calcolare i loro profitti tassabili. Ciò significa che le società avranno l’obbligo di rispettare un unico regime fiscale europeo per il calcolo del loro reddito imponibile, invece che 27 regimi tributari diversi. La CCCTB, però, non inciderà necessariamente sul potere discrezionale dei Paesi dell’UE riguardo alle aliquote nazionali di imposizione delle società. Questo approccio garantirà la coerenza dei regimi fiscali nazionali degli Stati membri senza dover armonizzare le aliquote d'imposta. La proposta prevede che la CCCTB sarà disponibile per le società di qualsiasi dimensione, costituite conformemente alle leggi di un Paese dell’UE, qualora rivestano una delle forme regolamentate, o siano soggette a una delle imposte sul reddito delle società, o a un'imposta analoga introdotta successivamente. La direttiva, inoltre, si applicherà anche a determinate società costituite conformemente alle leggi di un Paese terzo. Una società che rispetti i requisiti di cui sopra e che sia residente a fini fiscali in un Paese dell’UE, potrà optare per il regime previsto. Questa società andrà assoggettata all'imposta sul reddito delle società in base a tale regime su tutti i redditi derivanti da qualsiasi fonte, sia all'interno che all'esterno del suo Paese UE di residenza. Le aziende che rispettino tali criteri, ma non risultino essere residenti a fini fiscali in un Paese dell’UE, potranno comunque optare per il regime della direttiva in argomento, alle condizioni ivi previste con riferimento a una stabile organizzazione mantenuta in un Paese dell’UE. Dette società saranno soggette all'imposta sul reddito delle società
  • 2. in base a tale regime su tutti i redditi derivanti da un'attività svolta tramite una stabile organizzazione in un Paese dell’UE. Una “società ammissibile” che desideri optare per la CCCTB, cesserà di essere soggetta alle disposizioni nazionali in materia di imposta sul reddito delle società per quanto riguarda tutte le questioni disciplinate dal regime comune. Sul punto, dunque, la direttiva dimostra di essere ossequiosa delle linee guida dettate dall’OCSE con particolare riferimento al noto principio del functional separate entity approach: le imprese devono essere tassate nello Stato in cui effettivamente producono reddito e acquisiscono valore aggiunto. La base imponibile sarà determinata per ciascun esercizio fiscale, sottraendo dai ricavi: quelli esenti, le spese deducibili e le altre voci deducibili. È opportuno che siano soggetti a imposizione tutti i ricavi, tranne quelli appunto espressamente esentati. In proposito, si rammenta che sono esenti dall'imposta sul reddito delle società: - i sussidi direttamente collegati all'acquisizione, alla costruzione o al miglioramento delle attività immobilizzate; - i proventi della cessione di panieri di attività, compreso il valore di mercato di doni non monetari; - le distribuzioni di profitti ricevute; - i proventi della cessione di azioni; - il reddito di una stabile organizzazione ubicata in un Paese terzo. È necessario che le attività immobilizzate possano essere ammortizzate ai fini fiscali, fatte salve determinate eccezioni. Le attività di lunga durata dovrebbero essere ammortizzate singolarmente, mentre le altre dovrebbero confluire nel menzionato paniere. Secondo tale principio, le attività non soggette ad ammortamento includono: - attività materiali immobilizzate non soggette a deterioramento fisico e obsolescenza, quali terreni, oggetti d'arte, pezzi d'antiquariato o gioielli; - attività finanziarie. Le perdite sostenute in un esercizio fiscale potranno essere dedotte negli esercizi successivi. Una riduzione della base imponibile a causa delle perdite di esercizi fiscali precedenti non potrà produrre un importo negativo. La proposta, inoltre, precisa che sono società figlie qualificate per il consolidamento (appartenenza a un gruppo per le società) tutte quelle in cui la società madre detiene: - il diritto di esercitare più del 50% dei diritti di voto; - un diritto di proprietà su oltre il 75% del capitale della società, od oltre il 75% dei diritti sui profitti.
  • 3. La direttiva CCCTB si basa, poi, sul principio: “all-in / all-out”: tutti o nessuno. Le società che soddisfano i requisiti di ammissibilità per la costituzione di un gruppo dovranno consolidarsi e ciò implica che non potranno semplicemente optare per il calcolo individuale dei loro risultati fiscali ai sensi delle norme comuni. In sostanza, vengono qui ripresi i principi relativi alla redazione del bilancio consolidato mondiale. Nella proposta viene, altresì, precisato che il gruppo di un contribuente residente è costituito da: - tutte le sue stabili organizzazioni ubicate in altri Paesi dell’UE; - tutte le stabili organizzazioni ubicate in un Paese dell’UE appartenenti alle sue società figlie qualificate residenti in un Paese terzo; - tutte le sue società figlie qualificate residenti in uno o più Paesi dell’UE; - altri contribuenti residenti che siano società figlie qualificate della stessa società che è residente in un Paese terzo e che soddisfa le condizioni necessarie. La base imponibile consolidata sarà ripartita tra i membri di un gruppo in ogni esercizio fiscale, sulla base di una formula per determinarne la percentuale assegnata agli stessi membri del gruppo. Tale formula conferisce pari peso agli elementi: fatturato, lavoro e attività. Vengono, inoltre, individuate anche delle norme anti-abuso. Le operazioni artificiali svolte con l'esclusiva finalità di eludere l'imposizione sono ignorate ai fini del calcolo della base imponibile. Tuttavia, ciò non si applica alle attività commerciali autentiche, nelle quali il contribuente sia in grado di scegliere due o più possibili operazioni che abbiano lo stesso risultato commerciale ma producano basi imponibili diverse. Il quadro amministrativo della CCCTB prevede, infine, un’impostazione basata sull’idea di “sportello unico”, che consenta ai gruppi di società soggetti a imposta in più di un Paese dell’UE, di adempiere ai propri obblighi fiscali rivolgendosi a un'unica amministrazione fiscale dell’UE, presso la quale dover presentare una dichiarazione dei redditi consolidata. In conclusione, pare indubbio che la CCCTB migliorerebbe notevolmente il contesto imprenditoriale nell’UE. Non va, invero, sottaciuto che consentire agli Stati membri di presentare un’impostazione comune nei confronti dei Paesi terzi, significherebbe avere una potentissima arma di difesa per il mercato europeo contro la pianificazione fiscale aggressiva. Gli Stati membri potrebbero, infatti, dare una risposta unitaria alle società controllate estere, al fine di evitare il trasferimento degli utili verso giurisdizioni non collaborative. Occorre, peraltro, rilevare che l’attuale proposta concerne una CCCTB facoltativa. Questo ne costituisce un grave limite, atteso che appare assai improbabile che le multinazionali, le quali riducono al minimo gli utili imponibili mediante una pianificazione fiscale aggressiva, scelgano liberamente di aderire alla CCCTB. Occorrerà, dunque, rendere la CCCTB obbligatoria, perlomeno per tali soggetti.
  • 4. Oltre a ciò, le discussioni che hanno fatto seguito alla proposta in questione con riferimento ai suoi aspetti più complessi, rappresentano degli oggettivi freni ai potenziali progressi che cercano di farsi strada su quelli che sono quegli altri elementi viceversa fondamentali della proposta. Conseguentemente, appare inevitabile un approccio graduale della CCCTB, che si basi pure su obbligatori equilibri politici comunemente accettati da tutti i Paesi membri. Al riguardo, la Commissione ha in programma di presentare nel corso del 2016 una nuova proposta legislativa che si adatti alle esigenze maggioritarie (specie con riferimento al corretto bilanciamento fra il trattamento favorevole delle spese per ricerca e sviluppo – richiesto da svariati Paesi, tra cui l’Italia – e l’indebitamento societario), introduca l’elemento dell’obbligatorietà e consenta il predetto approccio graduale. Il punto focale resta quello di garantire l’effettiva tassazione nel luogo in cui gli utili vengono realmente generati. Appare indispensabile fare in modo che le società, le quali traggono tutti i benefici dall’operare nel mercato unico e ivi maturano profitti, debbano pagare le imposte su tali profitti, appunto nel luogo in cui agiscono, ovverossia all’interno dell’UE. Orbene, la CCCTB, se ben strutturata e resa gradualmente obbligatoria per tutti, potrebbe davvero consentire di raggiungere tale imprescindibile obiettivo.