IMU – TASI: Circolare del MEF
Le problematiche concernenti gli obblighi dichiarativi IMU e TASI sono l’oggetto della circolare N.
2/DF del 3 giugno 2015, diramata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
In prossimità delle scadenze, arriva una circolare del MEF in materia di obblighi dichiarativi IMU e
TASI: si usa la modulistica dell’anno scorso.
A seguito dell’emanazione della Risoluzione n. 3/DF del 25 marzo 2015, è stato chiesto quando
sarà disponibile il modello ministeriale unico a livello nazionale per la dichiarazione relativa al
tributo per i servizi indivisibili (TASI), dato l’approssimarsi del termine del 30 giugno 2015 previsto
per l’adempimento dell’obbligo dichiarativo concernente i tributi indicati in oggetto.
In merito, nel ribadire quanto già affermato nella citata risoluzione n. 3/DF, si fa presente che non
è necessaria l’approvazione di un apposito modello di dichiarazione TASI, essendo a tale scopo
valido quello previsto per la dichiarazione dell’imposta municipale propria (IMU), approvato con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 ottobre 2012.
Tale determinazione risulta fondata sulla circostanza che le informazioni necessarie al comune per
il controllo e l’accertamento dell’obbligazione tributaria, sia per quanto riguarda l’IMU sia per ciò
che concerne la TASI, sono sostanzialmente identiche; per cui, in un’ottica di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti e anche in vista della preannunciata riforma della tassazione
immobiliare locale, non sussiste la necessità di emanare un nuovo modello di dichiarazione.
Tanto è vero che la dichiarazione prevista per gli enti non commerciali di cui all’art. 7, comma 1,
lett. i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, recentemente approvata con D. M. 26 giugno 2014,
prevede un unico modello con il quale viene assolto sia l’obbligo dichiarativo IMU sia quello TASI,
confermando, quindi, la sostanziale identità dei dati occorrenti ai comuni ai fini della verifica
dell’esatto adempimento tributario.
Al rispetto delle medesime esigenze deve ispirarsi anche l’esame dell’ulteriore problematica
derivante dal disposto di cui all’art. 1, comma 681, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in base al
quale “nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto
reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione
tributaria”.
Un’applicazione rigorosa della norma comporterebbe che gli “occupanti” diversi dai titolari del
diritto reale sull’immobile - che non hanno, quindi, finora assolto gli adempimenti dichiarativi in
materia di IMU - dovrebbero essere tutti tenuti a presentare la dichiarazione TASI.
Tuttavia, si deve precisare che, in linea con quanto affermato nelle istruzioni alla dichiarazione
IMU, approvata con D. M. 30 ottobre 2012, nella parte relativa ai casi in cui si deve presentare la
dichiarazione e, precisamente, nell’illustrazione della fattispecie concernente gli immobili locati
per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota di cui all’art. 13, comma 9, del D. L. n.
201 del 2011, è stato espressamente affermato che la dichiarazione “non deve essere presentata
nel caso di contratti di locazione e di affitto registrati a partire dal 1° luglio 2010, poiché da tale
data, ai sensi dell’art. 19, commi 15 e 16, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al momento della registrazione devono essere
comunicati al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate anche i relativi dati catastali. Per i
contratti di locazione e di affitto registrati precedentemente alla data del 1° luglio 2010, permane,
invece, l’obbligo dichiarativo, a meno che i relativi dati catastali non siano stati comunicati al
momento della cessione, della risoluzione o della proroga del contratto, ai sensi dello stesso art.
19 del D. L. n. 78 del 2010. […]
Sempre nell’ambito dell’illustrazione della stessa fattispecie è stato chiarito altresì che “la
dichiarazione non deve essere presentata anche nel caso in cui il comune, nell’ambito della
propria potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D. Lgs. n.15 dicembre 1997, n. 446, ha previsto,
ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, specifiche modalità per il riconoscimento
dell’agevolazione, consistenti nell’assolvimento da parte del contribuente di particolari
adempimenti formali e, comunque, non onerosi, quali, ad esempio, la consegna del contratto di
locazione o la presentazione di un’autocertificazione”.
Tali accorgimenti fanno sì che l’ambito applicativo dell’obbligo dichiarativo TASI si riduce a casi
residuali, dal momento che il comune è già a conoscenza delle informazioni relative agli immobili
locati. A ciò si deve aggiungere che il comune può adottare tutti gli strumenti di integrazione delle
informazioni anche con riferimento ad altri tributi (in particolare il prelievo sui rifiuti) e può trarre
ulteriori strumenti di integrazione dai dati risultanti dai versamenti TASI effettuati dai possessori
degli immobili, atteso che in virtù del combinato disposto dei commi 681 e 688 dell’art. 1 della
legge n. 147 del 2013, detti soggetti sono tenuti a versare l’imposta nella misura del 90 per cento,
se il comune non ha stabilito la misura del versamento TASI a carico dell’occupante oppure fino al
limite del 70 per cento dell’imposta, nel caso in cui il comune abbia deliberato una diversa misura
della percentuale a carico dell’occupante.
Si ritiene, pertanto, per le medesime esigenze di semplificazione innanzi citate, che nei casi in cui il
contribuente sia un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile, come nelle
fattispecie prima illustrate, detto soggetto possa utilizzare la parte del modello di dichiarazione
dedicata alle “Annotazioni” per precisare il titolo (ad esempio “locatario”) in base al quale
l’immobile è occupato ed è sorta la propria obbligazione tributaria, ai sensi del citato comma 681
dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013.

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