LA FISCALITÀ DEGLI STRUMENTI
DI PROTEZIONE PATRIMONIALE
Alberto FRANCO
Professore a contratto presso Università di Torino, Dipartimento Di Management
Dottore di Ricerca in Diritto Tributario delle Società
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Gli strumenti di protezione patrimoniale
 Trust (e atti di destinazione)
 Fondo patrimoniale
 Polizze assicurative
La fiscalità degli strumenti di protezione patrimoniale
Alberto FRANCO
2
IL TRUST
3
La fiscalità del trust con beneficiari
Trust
(Trustee)
Beneficiari
Disponente
(settlor)
istituisce
Gestisce il fondo in trust
distribuisce
1
3
2
apporta beni
4 La fiscalità degli strumenti di protezione patrimoniale
Alberto FRANCO
1. L’istituzione del trust e il
trasferimento dei beni al trustee
 Quanto “costa” (dal punto di vista fiscale) istituire un
trust?
 L’atto istitutivo di per sé non comporta alcun
trasferimento patrimoniale  imposta di registro in
misura fissa (Euro 200) se atto pubblico o scrittura
privata autenticata (art. 11 Tariffa, parte prima)
 Gli aspetti fiscali più significativi non riguardano
l’istituzione del trust, ma il trasferimento dei beni dal
disponente al trustee
5 La fiscalità degli strumenti di protezione patrimoniale
Alberto FRANCO
(segue)
 Secondo l’Agenzia delle Entrate, Il trasferimento dei
beni al trustee è soggetto ad imposta sulle
successioni e donazioni  al momento del
trasferimento dei beni dal disponente al trustee va
determinata e versata l’imposta sulle donazioni in
misura proporzionale (differente orientamento di
parte della giurisprudenza – Cass. 21614/2016)
 Diverse aliquote e agevolazioni (da 4% con
franchigia pari ad Euro 1 milione, a 8% senza
franchigie)
6 La fiscalità degli strumenti di protezione patrimoniale
Alberto FRANCO
2. La gestione del fondo in trust:
il trust nelle imposte sui redditi
 Soggetti passivi IRES (art. 73 TUIR)
 Trust residenti vs. trust non residenti
 La tassazione dipende da
 Oggetto (commerciale/non commerciale)
 Individuazione dei beneficiari del reddito
7 La fiscalità degli strumenti di protezione patrimoniale
Alberto FRANCO
(segue)
Oggetto commerciale Oggetto non
commerciale
Beneficiari di reddito
individuati
Trust commerciale
trasparente
Trust non commerciale
trasparente
Beneficiari di reddito
non individuati
Trust commerciale
opaco
Trust non commerciale
opaco
8 La fiscalità degli strumenti di protezione patrimoniale
Alberto FRANCO
Un caso particolare: i trust interposti
 L’Agenzia delle Entrate (Circolare 61/E del 27
dicembre 2010) considera alcuni trust (anche
qualora gli stessi siano del tutto validi secondo la
legge regolatrice e la disciplina interna) come
“interposti”  l’Amministrazione finanziaria ritiene
tali trust come “inesistenti” ai fini fiscali
 In tali casi, i redditi del trust continuano ad essere
imputati in capo al disponente, di fatto come se il
trust non fosse mai stato istituito
9 La fiscalità degli strumenti di protezione patrimoniale
Alberto FRANCO
La gestione del fondo in trust:
il trust nelle imposte indirette
 Ai fini delle imposte indirette, i singoli atti
posti in essere dal trustee durante la gestione
(compravendita, locazione etc.) sono soggetti
a tassazione secondo la propria natura 
imposta di registro e imposte ipotecarie e
catastali ove applicabili
 Il trust è altresì soggetto IVA quando esercita
un’attività commerciale (e applicazione
dell’IRAP se sussistono i requisiti)
10 La fiscalità degli strumenti di protezione patrimoniale
Alberto FRANCO
3. La distribuzione del fondo in trust
e del reddito del trust
 Distribuzione del fondo in trust: dipende se
il trasferimento dal disponente al trustee
ha scontato o meno l’imposta sulle
donazioni; in caso di trasferimenti
immobiliari sono dovute anche le imposte
ipotecarie e catastali in misura
proporzionale
11 La fiscalità degli strumenti di protezione patrimoniale
Alberto FRANCO
(segue)
 Il reddito in capo al trust può essere:
 tassato in capo al trust (trust opaco): la
distribuzione del reddito ai beneficiari non
sconterà alcuna imposta sul reddito
 tassato per trasparenza in capo ai beneficiari
(trust trasparente): il reddito sarà tassato in
capo ai beneficiari per competenza e non
“per cassa», e la distribuzione di redditi
conseguiti in anni precedenti (e già tassati)
non sarà nuovamente tassata
12 La fiscalità degli strumenti di protezione patrimoniale
Alberto FRANCO
Gli atti di destinazione
 Secondo l’Agenzia delle Entrate occorre
distinguere tra:
 atti di destinazione “non traslativi”  imposta
fissa di registro
 atti di destinazione “traslativi”  imposta
sulle successioni e donazioni
 Regime fiscale da esaminare caso per
caso (in maniera simile alla fiscalità del
trust)
13 La fiscalità degli strumenti di protezione patrimoniale
Alberto FRANCO
IL FONDO PATRIMONIALE
14
La costituzione del fondo patrimoniale
Proprietà dei beni che si
intendono vincolare nel fondo
Imposta di registro Imposta sulle successioni e
donazioni
Di entrambi i coniugi Sì, fissa (Euro 200) No
Di uno solo dei coniugi, che se
ne riserva la proprietà
Sì, fissa (Euro 200) No
Di uno solo dei coniugi che
non se ne riserva la proprietà
Se l’altro coniuge accetta, No Sì: 4% sul 50% del valore dei beni
destinati al fondo (franchigia Euro
1 milione)
Se l’altro coniuge non accetta,
sì (fissa, Euro 200)
No
Di un terzo che se ne riserva la
proprietà
No Sì, perché i coniugi possono
utilizzare i frutti dei beni (base
imponibile calcolata come valore
della rendita)
Di un terzo che non se ne
riserva la proprietà
No Sì, sull’intero valore dei beni
trasferiti, con aliquote e franchigie
variabili
15 La fiscalità degli strumenti di protezione patrimoniale
Alberto FRANCO
I redditi dei beni del fondo patrimoniale
 I redditi dei beni che formano oggetto del
fondo patrimoniale sono imputati per metà
del loro ammontare netto a ciascuno dei
coniugi (art. 4, c. 1, lett. b TUIR)
 Stesso regime per le plusvalenze imponibili
ex art. 67 Tuir (sempre a 50% tra i coniugi
senza considerare quindi la quota dei diritti
reali spettanti a ciascuno di essi)
16 La fiscalità degli strumenti di protezione patrimoniale
Alberto FRANCO
(segue)
 Alla cessazione del fondo, i redditi dei beni
che rimangono destinati al fondo sono
imputati:
 al coniuge superstite, o
 al coniuge cui sia stata attribuita
l’amministrazione del fondo
17 La fiscalità degli strumenti di protezione patrimoniale
Alberto FRANCO
Fondo patrimoniale e debiti fiscali
 I debiti fiscali sono da considerare
«strumentali al soddisfacimento dei
bisogni della famiglia»?
 Secondo l’Amministrazione Finanziaria, la
risposta deve essere affermativa  si può
procedere all’esecuzione forzata dei beni
compresi nel fondo patrimoniale per debiti
fiscali
18 La fiscalità degli strumenti di protezione patrimoniale
Alberto FRANCO
(segue)
 Secondo la giurisprudenza prevalente, la
risposta deve essere negativa  non si può
avere l’esecuzione forzata per debiti fiscali
sui beni del fondo patrimoniale
 La devoluzione dei beni ad un fondo
patrimoniale può, in presenza di determinate
condizioni, integrare il reato di sottrazione
fraudolenta al pagamento delle imposte
19 La fiscalità degli strumenti di protezione patrimoniale
Alberto FRANCO
LE POLIZZE ASSICURATIVE (CENNI)
20
Detraibilità premi polizze vita
 Consentita per i prodotti che prevedono
l’erogazione di una prestazione in caso di
morte finanziata da una parte di premio
 Nei limiti della quota del premio versato
relativa alla copertura assicurativa per il
caso di decesso
 Detrazione da IRPEF pari a 19% con un
tetto massimo di detraibilità di Euro 530
21 La fiscalità degli strumenti di protezione patrimoniale
Alberto FRANCO
Tassazione per i beneficiari
 Prima della legge di stabilità 2015, i
capitali percepiti in caso di morte
dell’assicurato dai beneficiari di contratti
di assicurazione sulla vita erano del tutto
esenti da IRPEF
22 La fiscalità degli strumenti di protezione patrimoniale
Alberto FRANCOLa fiscalità degli strumenti di protezione patrimoniale
Alberto FRANCO
(segue)
 Attuale normativa:
 nel caso di contratti di assicurazione
“temporanea caso morte”, i cui premi sono
finalizzati interamente alla copertura del rischio
demografico, totale esenzione da IRPEF
 nel caso di assicurazioni miste (con anche una
componente finanziaria)
 il capitale per il rischio demografico continua a
rimanere esente da IRPEF, e
 la quota restante è imponibile come reddito di
capitale
23 La fiscalità degli strumenti di protezione patrimoniale
Alberto FRANCO
Contatti
Alberto Franco
Università di Torino, Dipartimento di Management
Corso Unione Sovietica 218-bis
10134 Torino
alberto.franco@unito.it
24

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La fiscalità degli strumenti di protezione patrimoniale (Alba 3-2-17)

  • 1. LA FISCALITÀ DEGLI STRUMENTI DI PROTEZIONE PATRIMONIALE Alberto FRANCO Professore a contratto presso Università di Torino, Dipartimento Di Management Dottore di Ricerca in Diritto Tributario delle Società Dottore Commercialista e Revisore Legale
  • 2. Gli strumenti di protezione patrimoniale  Trust (e atti di destinazione)  Fondo patrimoniale  Polizze assicurative La fiscalità degli strumenti di protezione patrimoniale Alberto FRANCO 2
  • 4. La fiscalità del trust con beneficiari Trust (Trustee) Beneficiari Disponente (settlor) istituisce Gestisce il fondo in trust distribuisce 1 3 2 apporta beni 4 La fiscalità degli strumenti di protezione patrimoniale Alberto FRANCO
  • 5. 1. L’istituzione del trust e il trasferimento dei beni al trustee  Quanto “costa” (dal punto di vista fiscale) istituire un trust?  L’atto istitutivo di per sé non comporta alcun trasferimento patrimoniale  imposta di registro in misura fissa (Euro 200) se atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 11 Tariffa, parte prima)  Gli aspetti fiscali più significativi non riguardano l’istituzione del trust, ma il trasferimento dei beni dal disponente al trustee 5 La fiscalità degli strumenti di protezione patrimoniale Alberto FRANCO
  • 6. (segue)  Secondo l’Agenzia delle Entrate, Il trasferimento dei beni al trustee è soggetto ad imposta sulle successioni e donazioni  al momento del trasferimento dei beni dal disponente al trustee va determinata e versata l’imposta sulle donazioni in misura proporzionale (differente orientamento di parte della giurisprudenza – Cass. 21614/2016)  Diverse aliquote e agevolazioni (da 4% con franchigia pari ad Euro 1 milione, a 8% senza franchigie) 6 La fiscalità degli strumenti di protezione patrimoniale Alberto FRANCO
  • 7. 2. La gestione del fondo in trust: il trust nelle imposte sui redditi  Soggetti passivi IRES (art. 73 TUIR)  Trust residenti vs. trust non residenti  La tassazione dipende da  Oggetto (commerciale/non commerciale)  Individuazione dei beneficiari del reddito 7 La fiscalità degli strumenti di protezione patrimoniale Alberto FRANCO
  • 8. (segue) Oggetto commerciale Oggetto non commerciale Beneficiari di reddito individuati Trust commerciale trasparente Trust non commerciale trasparente Beneficiari di reddito non individuati Trust commerciale opaco Trust non commerciale opaco 8 La fiscalità degli strumenti di protezione patrimoniale Alberto FRANCO
  • 9. Un caso particolare: i trust interposti  L’Agenzia delle Entrate (Circolare 61/E del 27 dicembre 2010) considera alcuni trust (anche qualora gli stessi siano del tutto validi secondo la legge regolatrice e la disciplina interna) come “interposti”  l’Amministrazione finanziaria ritiene tali trust come “inesistenti” ai fini fiscali  In tali casi, i redditi del trust continuano ad essere imputati in capo al disponente, di fatto come se il trust non fosse mai stato istituito 9 La fiscalità degli strumenti di protezione patrimoniale Alberto FRANCO
  • 10. La gestione del fondo in trust: il trust nelle imposte indirette  Ai fini delle imposte indirette, i singoli atti posti in essere dal trustee durante la gestione (compravendita, locazione etc.) sono soggetti a tassazione secondo la propria natura  imposta di registro e imposte ipotecarie e catastali ove applicabili  Il trust è altresì soggetto IVA quando esercita un’attività commerciale (e applicazione dell’IRAP se sussistono i requisiti) 10 La fiscalità degli strumenti di protezione patrimoniale Alberto FRANCO
  • 11. 3. La distribuzione del fondo in trust e del reddito del trust  Distribuzione del fondo in trust: dipende se il trasferimento dal disponente al trustee ha scontato o meno l’imposta sulle donazioni; in caso di trasferimenti immobiliari sono dovute anche le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale 11 La fiscalità degli strumenti di protezione patrimoniale Alberto FRANCO
  • 12. (segue)  Il reddito in capo al trust può essere:  tassato in capo al trust (trust opaco): la distribuzione del reddito ai beneficiari non sconterà alcuna imposta sul reddito  tassato per trasparenza in capo ai beneficiari (trust trasparente): il reddito sarà tassato in capo ai beneficiari per competenza e non “per cassa», e la distribuzione di redditi conseguiti in anni precedenti (e già tassati) non sarà nuovamente tassata 12 La fiscalità degli strumenti di protezione patrimoniale Alberto FRANCO
  • 13. Gli atti di destinazione  Secondo l’Agenzia delle Entrate occorre distinguere tra:  atti di destinazione “non traslativi”  imposta fissa di registro  atti di destinazione “traslativi”  imposta sulle successioni e donazioni  Regime fiscale da esaminare caso per caso (in maniera simile alla fiscalità del trust) 13 La fiscalità degli strumenti di protezione patrimoniale Alberto FRANCO
  • 15. La costituzione del fondo patrimoniale Proprietà dei beni che si intendono vincolare nel fondo Imposta di registro Imposta sulle successioni e donazioni Di entrambi i coniugi Sì, fissa (Euro 200) No Di uno solo dei coniugi, che se ne riserva la proprietà Sì, fissa (Euro 200) No Di uno solo dei coniugi che non se ne riserva la proprietà Se l’altro coniuge accetta, No Sì: 4% sul 50% del valore dei beni destinati al fondo (franchigia Euro 1 milione) Se l’altro coniuge non accetta, sì (fissa, Euro 200) No Di un terzo che se ne riserva la proprietà No Sì, perché i coniugi possono utilizzare i frutti dei beni (base imponibile calcolata come valore della rendita) Di un terzo che non se ne riserva la proprietà No Sì, sull’intero valore dei beni trasferiti, con aliquote e franchigie variabili 15 La fiscalità degli strumenti di protezione patrimoniale Alberto FRANCO
  • 16. I redditi dei beni del fondo patrimoniale  I redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi (art. 4, c. 1, lett. b TUIR)  Stesso regime per le plusvalenze imponibili ex art. 67 Tuir (sempre a 50% tra i coniugi senza considerare quindi la quota dei diritti reali spettanti a ciascuno di essi) 16 La fiscalità degli strumenti di protezione patrimoniale Alberto FRANCO
  • 17. (segue)  Alla cessazione del fondo, i redditi dei beni che rimangono destinati al fondo sono imputati:  al coniuge superstite, o  al coniuge cui sia stata attribuita l’amministrazione del fondo 17 La fiscalità degli strumenti di protezione patrimoniale Alberto FRANCO
  • 18. Fondo patrimoniale e debiti fiscali  I debiti fiscali sono da considerare «strumentali al soddisfacimento dei bisogni della famiglia»?  Secondo l’Amministrazione Finanziaria, la risposta deve essere affermativa  si può procedere all’esecuzione forzata dei beni compresi nel fondo patrimoniale per debiti fiscali 18 La fiscalità degli strumenti di protezione patrimoniale Alberto FRANCO
  • 19. (segue)  Secondo la giurisprudenza prevalente, la risposta deve essere negativa  non si può avere l’esecuzione forzata per debiti fiscali sui beni del fondo patrimoniale  La devoluzione dei beni ad un fondo patrimoniale può, in presenza di determinate condizioni, integrare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte 19 La fiscalità degli strumenti di protezione patrimoniale Alberto FRANCO
  • 21. Detraibilità premi polizze vita  Consentita per i prodotti che prevedono l’erogazione di una prestazione in caso di morte finanziata da una parte di premio  Nei limiti della quota del premio versato relativa alla copertura assicurativa per il caso di decesso  Detrazione da IRPEF pari a 19% con un tetto massimo di detraibilità di Euro 530 21 La fiscalità degli strumenti di protezione patrimoniale Alberto FRANCO
  • 22. Tassazione per i beneficiari  Prima della legge di stabilità 2015, i capitali percepiti in caso di morte dell’assicurato dai beneficiari di contratti di assicurazione sulla vita erano del tutto esenti da IRPEF 22 La fiscalità degli strumenti di protezione patrimoniale Alberto FRANCOLa fiscalità degli strumenti di protezione patrimoniale Alberto FRANCO
  • 23. (segue)  Attuale normativa:  nel caso di contratti di assicurazione “temporanea caso morte”, i cui premi sono finalizzati interamente alla copertura del rischio demografico, totale esenzione da IRPEF  nel caso di assicurazioni miste (con anche una componente finanziaria)  il capitale per il rischio demografico continua a rimanere esente da IRPEF, e  la quota restante è imponibile come reddito di capitale 23 La fiscalità degli strumenti di protezione patrimoniale Alberto FRANCO
  • 24. Contatti Alberto Franco Università di Torino, Dipartimento di Management Corso Unione Sovietica 218-bis 10134 Torino alberto.franco@unito.it 24