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Trasparenza amministrativa: gli obblighi normativi per le scuole dopo il D.LGS.
n.33/2013
MODULO DIDATTICO 1
Evoluzione del concetto di Trasparenza

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In questo modulo sarà illustrato il concetto di Trasparenza Amministrativa che
rappresenta uno dei canoni principali a cui deve essere improntata l’attività delle
Pubbliche Amministrazioni. La Trasparenza delinea la comprensibilità dell’azione
dei soggetti pubblici sotto diversi profili, quali la semplicità e la pubblicità, in
modo da consentire la conoscenza reale dell’attività amministrativa e di
effettuare il controllo sulla stessa. Nel nostro ordinamento giuridico, la
Trasparenza è stata oggetto di un percorso evolutivo che ha riguardato tanto gli
istituti di c.d. Trasparenza reattiva quanto quelli di c.d. Trasparenza proattiva.

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La Costituzione
Nella sua accezione più ampia, per Trasparenza Amministrativa si intende il
complesso degli istituti giuridici volti ad assicurare la massima circolazione
possibile delle informazioni sia all'interno del sistema amministrativo, sia fra
quest’ultimo ed il mondo esterno.
La Trasparenza rappresenta ormai principio fondamentale dell’esercizio della
funzione amministrativa, nonché manifestazione del principio di imparzialità e
buon andamento contenuto nell’articolo 97 della Costituzione.

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Trasparenza per ...
Esistono tre tipi di obiettivi della Trasparenza Amministrativa.
Il primo associa la Trasparenza alla libertà di informazione considerando che
l'apertura delle informazioni del settore pubblico sia un requisito essenziale
dell’informazione.
Il secondo associa la Trasparenza alla comunicazione e alla partecipazione; in
questa visione si individua la Trasparenza come lo strumento necessario per
consentire il dialogo bidirezionale tra l'Amministrazione e il cittadino.
Il terzo punto di vista associa la Trasparenza all’integrità del settore pubblico,
intendendola come strumento idoneo a prevenire fenomeni di collusione e
corruzione.

,
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Le tipologie di Trasparenza
Il concetto di Trasparenza è difficilmente categorizzabile perché si può far
riferimento sia ad atteggiamento di singoli o di organizzazioni sia a un insieme di
strumenti procedurali e normativi. Dal punto di vista degli strumenti della
Trasparenza, si è soliti distinguere tra:
• Trasparenza reattiva: l’insieme degli istituti che regolano “quando” e
“come” un’Amministrazione deve rispondere alla richiesta di informazioni
che giunge dall’esterno (es. da un cittadino).
•

Trasparenza proattiva: l’insieme delle attività dell’Amministrazione che
consistono nel rendere pubblici atti e documenti a prescindere da una
specifica richiesta in merito.

,
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La normativa in materia di Trasparenza
Sullo sfondo del secolare diritto amministrativo, nato nel 1865, la Trasparenza, e
più in generale la disciplina del rapporto dialogico tra P.A. e cittadino, è una
conquista giuridica di recentissima introduzione, essendo stata prevista solo nel
1990 dalla Legge n. 241.
Da quel momento, essa è assurta a corollario del principio di buona
Amministrazione costituzionalmente garantito.
Tuttavia, si tratta di un principio tutt'altro che statico: la Trasparenza, infatti,
costituisce uno dei gangli del diritto pubblico maggiormente soggetto
all’evoluzione politica, sociale e tecnologica.

,
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La Legge n. 241/1990
Nel testo originario della Legge n. 241/1990 (legge sul procedimento
amministrativo), la Trasparenza non compariva tra i principi relativi alla disciplina
generale del procedimento.
Tuttavia, fin da subito, fu chiaro che la stessa costituisse un valore in vista del
quale organizzare istituti e principi giuridici che quel valore tendessero a
realizzare (responsabile del procedimento, motivazione, istituti di partecipazione
e garanzia) e trovasse la sua massima espressione nel diritto d’accesso.

,
7 of 20
Il Codice dell’Amministrazione Digitale
Dopo l’introduzione dell’informatica nell’attività amministrativa e il ripensamento
sul ruolo del settore pubblico, l'originario concetto di Trasparenza - circoscritto al
diritto di accesso agli atti e ai documenti per coloro che avessero specifico e
concreto interesse ha iniziato a dimostrarsi insufficiente.
Con il Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005) si comincia ad
affermare il principio per cui non c’è vera Trasparenza se l’Amministrazione non
rende pubbliche on line le informazioni formate e raccolte nell’esercizio della
propria attività.

,
8 of 20
La “Riforma Brunetta”
Il legislatore è successivamente intervenuto, nel 2009, introducendo una nuova
concezione di Trasparenza intesa come “accessibilità totale (...) delle
informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi
agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle
funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione (...)”.
In questo modo si tentava di introdurre nel nostro ordinamento una nuova
posizione qualificata in capo a ciascun cittadino, rispetto all’azione degli Enti, con
il precipuo “scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di
buon andamento e imparzialità” .

,
9 of 20
La Legge n. 69/2009
Nell’ottica di promuovere la massima conoscenza possibile dell’attività
amministrativa, la Legge n. 69/2009 ha riconosciuto – a partire dal 1° gennaio
2011 - l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti
amministrativi pubblicati dalle Pubbliche Amministrazioni sui propri siti informatici.
Tale norma, quindi sancisce il passaggio da un regime di pubblicità legale
mediante affissione degli atti in un luogo fisico (ad es. l'Albo pretorio) ad uno
virtuale (il sito istituzionale).

,
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Il Decreto Legislativo n. 33/2013
Dopo la torrenziale produzione normativa che aveva moltiplicato i contenuti da
pubblicare sui siti delle Pubbliche Amministrazioni (e, quindi, delle scuole), il
legislatore è da ultimo intervenuto con l’adozione del Decreto Legislativo n.
33/2013 al fine di riordinare e sistematizzare gli obblighi di pubblicazione on-line.
Il Decreto, inoltre, inserisce ulteriori obblighi anche con riferimento
all’individuazione di un Responsabile per la Trasparenza e alla predisposizione di
un Programma triennale per la Trasparenza (tutti applicabili anche alle scuole).

,
11 of 20
Il diritto di accesso
Il principale istituto di Trasparenza reattiva è rappresentato dal diritto di accesso
previsto dall’art. 22 Legge n. 241/1990.
Si tratta dl potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed,
eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi ’’al fine di assicurare
la Trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento
imparziale”.
Sono previste due modalità di accesso:
• Accesso informale: Si esercita mediante richiesta, anche verbale,
all’ufficio dell’Amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del
procedimento che lo deterrà stabilmente.
•

Accesso formale: Il cittadino può sempre presentare una richiesta formale, compilando
un apposito modulo che l’Amministrazione può aver istituito, oppure scrivendo l’istanza
autonomamente - inviandola (in modalità cartacea o digitale) oppure depositandola
direttamente al protocollo dell’Ente.

,
12 of 20
Quando si può utilizzare il diritto d’accesso?
La Pubblica Amministrazione nei cui confronti viene esercitato il diritto di accesso
deve accertare, attraverso l’esame della domanda motivata di accesso, che
esista un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento ed il fine
(non essendo ammissibili richieste meramente esplorative).
L’Amministrazione deve poi verificare di aver formato i documenti richiesti,
ovvero la loro detenzione. Quindi, se l’ufficio che ha ricevuto l’istanza non ha
formato né detiene stabilmente i documenti, dovrà individuare l’ufficio
competente, rimettendo a questo l’istanza.

,
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Chi può utilizzare il diritto d’accesso?
Il requisito per l'accesso agli atti risiede in un interesse qualificato,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto l'accesso. In particolare, l’interesse deve essere:
Attuale, non con riferimento all’interesse ad agire in giudizio per la tutela della
posizione sostanziale vantata, bensì alla richiesta di accesso ai documenti.
Diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell’interessato.
Concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un
bene della vita coinvolto dall’atto o documento.

,
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L’istanza di accesso
La richiesta di accesso ai documenti non può essere generica, ma deve essere
motivata e deve recare – nel modo più puntuale possibile - l’indicazione dei
documenti per i quali si chiede l’accesso.
In particolare, deve essere specificato l’interesse diretto, concreto e attuale
corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento
al quale è richiesto l’accesso.
La richiesta deve essere rivolta all' Amministrazione che ha formato il documento
e che lo detiene stabilmente.

,
15 of 20
Il procedimento per l’accesso
L’Ufficio che ha ricevuto la richiesta deve verificare la sussistenza dei
presupposti di legge per consentire l’accesso:
Con riferimento al richiedente (sussistenza dell’interesse).
Con riferimento ai documenti (che non devono rientrare nelle categorie di atti
esclusi dall’accesso, perché, ad esempio, coperti dal segreto di Stato).
L’atto di accoglimento della richiesta di accesso deve contenere l’indicazione
dell’ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo
periodo di tempo per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

,
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La tutela del diritto d’accesso
L’Amministrazione ha trenta giorni dal ricevimento per provvedere sulla richiesta
di accesso.
Il provvedimento può essere espresso (di accoglimento o rigetto) o tacito (nel
caso in cui decorrano 30 giorni dalla richiesta, questa deve intendersi per
rigettata).
Avverso la decisione di non accoglimento o di silenzio rifiuto il richiedente ha
facoltà di presentare, entro i successivi trenta giorni, ricorso al TAR (Tribunale
Amministrativo Regionale) competente per territorio.

,
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Il diritto di accesso…
Il diritto di accesso non può essere utilizzato al fine di consentire un controllo
generalizzato sull’operato della Pubblica Amministrazione.
Per questo motivo, la normativa sul diritto di accesso all’informazione non è un
FOIA (Freedom of Information Act).
Il FOIA, infatti, è un tipo di norma che consente a chiunque l’accesso ad atti e
documenti amministrativi, senza necessità di dettagliare uno specifico interesse.

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La Trasparenza proattiva
Per rimediare ai limiti della normativa sull’accesso, a partire dal Codice
dell’Amministrazione Digitale, il legislatore inizia a popolare (coattivamente) i siti
web della Pubblica Amministrazione di dati e documenti.
Nel corso degli anni, infatti, si sono moltiplicate le norme in materia di
Trasparenza proattiva che consistono nel definire un livello minimo di impegno di
tutti gli Enti in materia di Trasparenza, attraverso l’imposizione di pubblicazione
di alcuni dati e documenti ritenuti di particolare interesse per i cittadini.

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Prima del Decreto n. 33/2013
Nella prassi, la normativa in materia di Trasparenza ha ricevuto scarsa
applicazione dal momento che il modello di un’Amministrazione aperta si è
scontrato con numerose resistenze di ordine culturale nonché con norme che
non sempre prevedevano tempi certi per l’adempimento e sanzioni stringenti.
Per questo motivo, il legislatore è intervenuto con il Decreto n. 33/2013 che –
traendo insegnamento dagli errori del passato – disegna una Trasparenza nuova,
prevedendo obblighi precisi nonché termini e sanzioni certe.

,
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Modulo 1

  • 1. Trasparenza amministrativa: gli obblighi normativi per le scuole dopo il D.LGS. n.33/2013 MODULO DIDATTICO 1 Evoluzione del concetto di Trasparenza , 1 of 20
  • 2. In questo modulo sarà illustrato il concetto di Trasparenza Amministrativa che rappresenta uno dei canoni principali a cui deve essere improntata l’attività delle Pubbliche Amministrazioni. La Trasparenza delinea la comprensibilità dell’azione dei soggetti pubblici sotto diversi profili, quali la semplicità e la pubblicità, in modo da consentire la conoscenza reale dell’attività amministrativa e di effettuare il controllo sulla stessa. Nel nostro ordinamento giuridico, la Trasparenza è stata oggetto di un percorso evolutivo che ha riguardato tanto gli istituti di c.d. Trasparenza reattiva quanto quelli di c.d. Trasparenza proattiva. , 2 of 20
  • 3. La Costituzione Nella sua accezione più ampia, per Trasparenza Amministrativa si intende il complesso degli istituti giuridici volti ad assicurare la massima circolazione possibile delle informazioni sia all'interno del sistema amministrativo, sia fra quest’ultimo ed il mondo esterno. La Trasparenza rappresenta ormai principio fondamentale dell’esercizio della funzione amministrativa, nonché manifestazione del principio di imparzialità e buon andamento contenuto nell’articolo 97 della Costituzione. , 3 of 20
  • 4. Trasparenza per ... Esistono tre tipi di obiettivi della Trasparenza Amministrativa. Il primo associa la Trasparenza alla libertà di informazione considerando che l'apertura delle informazioni del settore pubblico sia un requisito essenziale dell’informazione. Il secondo associa la Trasparenza alla comunicazione e alla partecipazione; in questa visione si individua la Trasparenza come lo strumento necessario per consentire il dialogo bidirezionale tra l'Amministrazione e il cittadino. Il terzo punto di vista associa la Trasparenza all’integrità del settore pubblico, intendendola come strumento idoneo a prevenire fenomeni di collusione e corruzione. , 4 of 20
  • 5. Le tipologie di Trasparenza Il concetto di Trasparenza è difficilmente categorizzabile perché si può far riferimento sia ad atteggiamento di singoli o di organizzazioni sia a un insieme di strumenti procedurali e normativi. Dal punto di vista degli strumenti della Trasparenza, si è soliti distinguere tra: • Trasparenza reattiva: l’insieme degli istituti che regolano “quando” e “come” un’Amministrazione deve rispondere alla richiesta di informazioni che giunge dall’esterno (es. da un cittadino). • Trasparenza proattiva: l’insieme delle attività dell’Amministrazione che consistono nel rendere pubblici atti e documenti a prescindere da una specifica richiesta in merito. , 5 of 20
  • 6. La normativa in materia di Trasparenza Sullo sfondo del secolare diritto amministrativo, nato nel 1865, la Trasparenza, e più in generale la disciplina del rapporto dialogico tra P.A. e cittadino, è una conquista giuridica di recentissima introduzione, essendo stata prevista solo nel 1990 dalla Legge n. 241. Da quel momento, essa è assurta a corollario del principio di buona Amministrazione costituzionalmente garantito. Tuttavia, si tratta di un principio tutt'altro che statico: la Trasparenza, infatti, costituisce uno dei gangli del diritto pubblico maggiormente soggetto all’evoluzione politica, sociale e tecnologica. , 6 of 20
  • 7. La Legge n. 241/1990 Nel testo originario della Legge n. 241/1990 (legge sul procedimento amministrativo), la Trasparenza non compariva tra i principi relativi alla disciplina generale del procedimento. Tuttavia, fin da subito, fu chiaro che la stessa costituisse un valore in vista del quale organizzare istituti e principi giuridici che quel valore tendessero a realizzare (responsabile del procedimento, motivazione, istituti di partecipazione e garanzia) e trovasse la sua massima espressione nel diritto d’accesso. , 7 of 20
  • 8. Il Codice dell’Amministrazione Digitale Dopo l’introduzione dell’informatica nell’attività amministrativa e il ripensamento sul ruolo del settore pubblico, l'originario concetto di Trasparenza - circoscritto al diritto di accesso agli atti e ai documenti per coloro che avessero specifico e concreto interesse ha iniziato a dimostrarsi insufficiente. Con il Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005) si comincia ad affermare il principio per cui non c’è vera Trasparenza se l’Amministrazione non rende pubbliche on line le informazioni formate e raccolte nell’esercizio della propria attività. , 8 of 20
  • 9. La “Riforma Brunetta” Il legislatore è successivamente intervenuto, nel 2009, introducendo una nuova concezione di Trasparenza intesa come “accessibilità totale (...) delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione (...)”. In questo modo si tentava di introdurre nel nostro ordinamento una nuova posizione qualificata in capo a ciascun cittadino, rispetto all’azione degli Enti, con il precipuo “scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità” . , 9 of 20
  • 10. La Legge n. 69/2009 Nell’ottica di promuovere la massima conoscenza possibile dell’attività amministrativa, la Legge n. 69/2009 ha riconosciuto – a partire dal 1° gennaio 2011 - l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dalle Pubbliche Amministrazioni sui propri siti informatici. Tale norma, quindi sancisce il passaggio da un regime di pubblicità legale mediante affissione degli atti in un luogo fisico (ad es. l'Albo pretorio) ad uno virtuale (il sito istituzionale). , 10 of 20
  • 11. Il Decreto Legislativo n. 33/2013 Dopo la torrenziale produzione normativa che aveva moltiplicato i contenuti da pubblicare sui siti delle Pubbliche Amministrazioni (e, quindi, delle scuole), il legislatore è da ultimo intervenuto con l’adozione del Decreto Legislativo n. 33/2013 al fine di riordinare e sistematizzare gli obblighi di pubblicazione on-line. Il Decreto, inoltre, inserisce ulteriori obblighi anche con riferimento all’individuazione di un Responsabile per la Trasparenza e alla predisposizione di un Programma triennale per la Trasparenza (tutti applicabili anche alle scuole). , 11 of 20
  • 12. Il diritto di accesso Il principale istituto di Trasparenza reattiva è rappresentato dal diritto di accesso previsto dall’art. 22 Legge n. 241/1990. Si tratta dl potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi ’’al fine di assicurare la Trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale”. Sono previste due modalità di accesso: • Accesso informale: Si esercita mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’Amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento che lo deterrà stabilmente. • Accesso formale: Il cittadino può sempre presentare una richiesta formale, compilando un apposito modulo che l’Amministrazione può aver istituito, oppure scrivendo l’istanza autonomamente - inviandola (in modalità cartacea o digitale) oppure depositandola direttamente al protocollo dell’Ente. , 12 of 20
  • 13. Quando si può utilizzare il diritto d’accesso? La Pubblica Amministrazione nei cui confronti viene esercitato il diritto di accesso deve accertare, attraverso l’esame della domanda motivata di accesso, che esista un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento ed il fine (non essendo ammissibili richieste meramente esplorative). L’Amministrazione deve poi verificare di aver formato i documenti richiesti, ovvero la loro detenzione. Quindi, se l’ufficio che ha ricevuto l’istanza non ha formato né detiene stabilmente i documenti, dovrà individuare l’ufficio competente, rimettendo a questo l’istanza. , 13 of 20
  • 14. Chi può utilizzare il diritto d’accesso? Il requisito per l'accesso agli atti risiede in un interesse qualificato, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. In particolare, l’interesse deve essere: Attuale, non con riferimento all’interesse ad agire in giudizio per la tutela della posizione sostanziale vantata, bensì alla richiesta di accesso ai documenti. Diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell’interessato. Concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall’atto o documento. , 14 of 20
  • 15. L’istanza di accesso La richiesta di accesso ai documenti non può essere generica, ma deve essere motivata e deve recare – nel modo più puntuale possibile - l’indicazione dei documenti per i quali si chiede l’accesso. In particolare, deve essere specificato l’interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso. La richiesta deve essere rivolta all' Amministrazione che ha formato il documento e che lo detiene stabilmente. , 15 of 20
  • 16. Il procedimento per l’accesso L’Ufficio che ha ricevuto la richiesta deve verificare la sussistenza dei presupposti di legge per consentire l’accesso: Con riferimento al richiedente (sussistenza dell’interesse). Con riferimento ai documenti (che non devono rientrare nelle categorie di atti esclusi dall’accesso, perché, ad esempio, coperti dal segreto di Stato). L’atto di accoglimento della richiesta di accesso deve contenere l’indicazione dell’ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia. , 16 of 20
  • 17. La tutela del diritto d’accesso L’Amministrazione ha trenta giorni dal ricevimento per provvedere sulla richiesta di accesso. Il provvedimento può essere espresso (di accoglimento o rigetto) o tacito (nel caso in cui decorrano 30 giorni dalla richiesta, questa deve intendersi per rigettata). Avverso la decisione di non accoglimento o di silenzio rifiuto il richiedente ha facoltà di presentare, entro i successivi trenta giorni, ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) competente per territorio. , 17 of 20
  • 18. Il diritto di accesso… Il diritto di accesso non può essere utilizzato al fine di consentire un controllo generalizzato sull’operato della Pubblica Amministrazione. Per questo motivo, la normativa sul diritto di accesso all’informazione non è un FOIA (Freedom of Information Act). Il FOIA, infatti, è un tipo di norma che consente a chiunque l’accesso ad atti e documenti amministrativi, senza necessità di dettagliare uno specifico interesse. , 18 of 20
  • 19. La Trasparenza proattiva Per rimediare ai limiti della normativa sull’accesso, a partire dal Codice dell’Amministrazione Digitale, il legislatore inizia a popolare (coattivamente) i siti web della Pubblica Amministrazione di dati e documenti. Nel corso degli anni, infatti, si sono moltiplicate le norme in materia di Trasparenza proattiva che consistono nel definire un livello minimo di impegno di tutti gli Enti in materia di Trasparenza, attraverso l’imposizione di pubblicazione di alcuni dati e documenti ritenuti di particolare interesse per i cittadini. , 19 of 20
  • 20. Prima del Decreto n. 33/2013 Nella prassi, la normativa in materia di Trasparenza ha ricevuto scarsa applicazione dal momento che il modello di un’Amministrazione aperta si è scontrato con numerose resistenze di ordine culturale nonché con norme che non sempre prevedevano tempi certi per l’adempimento e sanzioni stringenti. Per questo motivo, il legislatore è intervenuto con il Decreto n. 33/2013 che – traendo insegnamento dagli errori del passato – disegna una Trasparenza nuova, prevedendo obblighi precisi nonché termini e sanzioni certe. , 20 of 20