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Trasparenza amministrativa: gli obblighi normativi per le scuole dopo il D.LGS. n.
33/2013
MODULO DIDATTICO 4
Modalità di pubblicazione

,
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L’efficacia degli obblighi di pubblicazione delle informazioni sui siti delle
Amministrazioni dipende dalle concrete modalità con le quali le informazioni
vengono rese pubbliche.
Per questo motivo, nel presente modulo saranno illustrate le previsioni che il
Decreto Trasparenza dedica al “come” tutte le Amministrazioni - scuole
comprese - devono organizzare la pubblicazione sul proprio sito web in modo da
garantire l’accesso e il riutilizzo delle informazioni esposte sui loro siti.

,
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Requisiti delle informazioni pubblicate
L’Art. 6 del Decreto disciplina i requisiti che devono possedere le informazioni
diffuse dalla P.A. attraverso i siti istituzionali. Tutti i dati formati o, comunque,
trattati da una P.A. dovranno essere pubblicati integri, cioè con modalità tali da
garantire che il documento venga conservato senza manipolazioni o
contraffazioni; aggiornati, completi, assicurando l’accessibilità di tutti i dati,
eccetto quelli che sono soggetti a restrizioni di riservatezza e sicurezza;
tempestività, semplicità di consultazione: i dati devono essere resi disponibili a
chiunque, senza necessità di registrazione, comprensibili e omogenei.

,
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Un’informazione di qualità è …
Le P. A. devono garantire che le informazioni contenute sui siti siano conformi e
corrispondenti alle informazioni contenute negli atti e nei provvedimenti
amministrativi originali.
La pubblicazione di un documento o di una tabella viene quindi assimilata
all’attività che viene posta in essere quando si certifica la conformità della copia
di un documento all’originale.
Al fine di assicurare tale requisito, gli uffici dovranno prestare particolare
attenzione alla gestione delle diverse versioni dei propri documenti, per evitare di
pubblicare, ad esempio, la versione non definitiva di un atto (o di un dato).

,
4 of 20
Un’informazione di qualità è …
Il Decreto Trasparenza si preoccupa anche di tutelare l’affidamento che i privati
pongono nei confronti di un sito pubblico, con particolare riguardo alla
completezza delle informazioni ivi pubblicate.
Questo significa che le Amministrazioni devono garantire che i dati pubblicati non
siano parziali, ma vi siano tutti gli elementi richiesti dalla legge, non potendosi
ammettere che esistano documenti o dati oggetto di esposizione obbligatoria
non accessibili dal sito web dell’Ente (con particolare riguardo a quelle che
riguardano spese, contratti e provvedimenti).

,
5 of 20
Un’informazione di qualità è …
Le informazioni pubblicate sui siti web devono essere accessibili e, cioè, tutti
devono poterne fruire, qualunque sia lo strumento utilizzato per ottenerle e
qualunque sia la loro condizione fisica/psichica.
Questo comporta che anche la pubblicazione on line dei documenti debba
avvenire in modo da tutelare i diritti delle persone con disabilità: di
conseguenza, non può più ritenersi ammessa la pubblicazione di documentiimmagine (cioè di mere scansioni di documenti cartacei), pena l’inefficacia della
pubblicazione (in base alla “Legge Stanca” e al Codice dell’Amministrazione
Digitale).

,
6 of 20
Qualità e tempestività della pubblicazione
Garantire la qualità dei dati pubblicati significa rendere effettivo il principio di
totale accessibilità delle informazioni, ma non può essere considerato il fine
ultimo perseguito dal legislatore, che è quello di garantire non solo la
conoscibilità, ma soprattutto la comprensione delle informazioni che vengono
rese pubbliche, perché solo attraverso la comprensione si può attuare un
controllo efficace.
Per questo motivo, l’Art. 6 del Decreto Trasparenza prevede che l’esigenza di
assicurare l’adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso,
costituire motivo per l’omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle
informazioni e dei documenti da parte degli Enti.

,
7 of 20
Tipologie di informazioni da pubblicare
Le disposizioni contenute nel Decreto Trasparenza contengono una lunga lista di
informazioni da pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente.
Per pubblicarle nel modo corretto, è possibile distinguere tra due macro-tipologie
di documenti da pubblicare: da un lato i file di testo (quelli elaborati dai più diffusi
programmi di videoscrittura), dall’altro elenchi o tabelle (elaborati
automaticamente o attraverso i programmi di fogli di calcolo).

,
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Formato dei dati di tipo aperto
Il formato dei dati digitali si definisce "aperto" quando ne viene resa pubblica,
mediante esaustiva documentazione, la sintassi, la semantica, il contesto
operativo e le modalità di utilizzo.
In base al Codice dell’Amministrazione Digitale, l’ Agenzia per l’Italia Digitale,
aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti
utilizzabili nelle Pubbliche Amministrazioni che può essere utilizzato dalle scuole
per definire le modalità di pubblicazione ai sensi del Decreto Trasparenza.
Tali informazioni, unitamente ad una guida all’uso del formato, orientata alla
lettura da parte dell’utilizzatore, devono essere presenti in uno o più documenti
rilasciati dall’Ente proponente lo standard.
(link: http://www.digitpa.gov.it/formati-aperti).

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In quale formato rendere disponibili i dati
I dati possono essere classificati secondo un sistema “a cinque stelle”.
I dati a una stella sono disponibili in quei formati che non consentono
un’estrapolazione immediata degli stessi. Un esempio di tale tipologia di dati è
rappresentato dalle immagini nei diversi formati grafici bitmap, dai documenti in
formato .pdf o Microsoft Word.
Una sola stella indica la semplice disponibilità di un’informazione e di un dato on
line, in un formato qualsiasi, purché distribuito con licenza aperta.

,
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In quale formato rendere disponibili i dati
I dati a due o a tre stelle, detti “strutturati”, sono dati disponibili in formati che ne
consentono l’elaborazione.
Appartengono a tale categoria di dati, a titolo esemplificativo i documenti
realizzati con fogli di calcolo come Microsoft Excel od OpenOffice Calc e salvati
nei relativi formati.
Tre stelle indicano, oltre alle possibilità offerte dai dati contraddistinti da due sole
stelle, la possibilità di effettuare elaborazioni sui dati senza esser costretti ad
utilizzare software proprietario.

,
11 of 20
In quale formato rendere disponibili i dati
I dati a quattro o cinque stelle sono presenti all’interno di database gestiti
dall’Ente. Di norma di questi dati è possibile scegliere il formato di esportazione
più idoneo. L’esportazione può produrre file classificabili con la più alta qualità.
Quattro stelle indicano dati strutturati e codificati in un formato non proprietario
che sono indirizzabili sulla rete e quindi utilizzabili direttamente on line attraverso
il richiamo di un URL. Ottengono cinque stelle quei dati che, al punto di vista del
formato, oltre a rispondere alle caratteristiche della classificazione a quattro
stelle presentano anche collegamenti ad altri dati.
Sono dati presenti all’interno dei database gestiti dall’Ente. Di norma di questi
dati è possibile scegliere il formato di esportazione più idoneo
(es. xml o altri formati aperti). L’esportazione può produrre file classificabili con
quattro stelle, o Linked Open Data (cinque stelle).

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12 of 20
I dati aperti
L’Art. 7 del Decreto, in conformità a quanto previsto dalla Legge Delega, fissa
principi sulla massima utilizzabilità dei dati pubblicati. In particolare prevede che i
documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria o resi
disponibili a seguito dell’accesso civico sono pubblicati in formato di tipo aperto,
e siano riutilizzabili, senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte
e di rispettarne l’integrità ai sensi dell’art. 68 del Codice dell’Amministrazione
Digitale.

,
13 of 20
Le licenze da utilizzare
Per espressa previsone del Decreto, i dati da pubblicare sul sito istituzionale
devono esseri liberi da licenze che ne limitano l’uso, la divisione o la
redistribuzione.
A tal fine, le P.A. dovranno adottare le licenze necessarie a evitare che
l’esistenza del diritto d’autore e dei diritti connessi possa impedire, o comunque
limitare, la possibilità di utilizzare i dati stessi per scopi diversi da quelli
istituzionali.
Al contrario, i dati e i documenti devono essere rilasciati con licenze che non solo
rendano libero e senza oneri l’accesso, ma anche tutte le tipologie di riutilizzo
(persino per finalità commerciali).

,
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Dove pubblicare le informazioni?
L’Art. 9 del Decreto, prevede che per rendere agevole l’accesso ai documenti e
ai dati oggetto di pubblicazione, i siti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni
debbano contenere un’apposita sezione denominata “Amministrazione
Trasparente”, nella quale pubblicare le diverse informazioni.
Per rendere maggiormente accessibili le informazioni in essa contenute non
possono essere previsti filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai comuni
motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche.

,
15 of 20
Come organizzare la sezione “Amministrazione Trasparente”
Nella sezione “Amministrazione Trasparente” i contenuti dovranno essere
consultabili per tutto il termine previsto dalla legge.
Dal momento che si tratta di una notevole mole di informazioni, al fine di
assicurarne una corretta accessibilità, potrebbe essere consigliabile suddividere
per anno i dati pubblicati nelle varie sezioni.
Inoltre, bisognerà prevedere un’apposita sottosezione “Archivio” nell’ambito della
sezione “Amministrazione Trasparente” in cui rendere disponibili dati dopo il
termine previsto dalla legge.

,
16 of 20
Trasparenza, una sola sezione
Nel corso degli anni, il legislatore aveva introdotto numerose sezioni destinate ad
ospitare i contenuti da pubblicare sui propri siti web.
Sotto questo profilo, nell’istituire la sezione “Amministrazione Trasparente” il
legislatore ha eliminato tutte le precedenti sezioni (abrogando le relative norme).
Si tratta di un intervento che ha lo scopo di conferire alla nuova sessione
indiscussa centralità per le Amministrazioni (consentendo di concentrare il lavoro,
evitando le dispersioni) e gli utenti (che potranno facilmente trovare i contenuti
sui siti dei diversi Enti).

,
17 of 20
Periodicità degli aggiornamenti
I documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, in base a quanto disposto dal
Decreto Trasparenza, vanno pubblicati sul sito istituzionale degli Enti in modo
tempestivo. Ciò significa che la sezione Amministrazione Trasparente dovrà
essere oggetto di costante manutenzione, poiché il termine “tempestivo” implica
che i dati andranno aggiornati non appena verranno ad esistenza o non appena
siano aggiornati.
Per le singole tipologie di dato, sono previste legislativamente cadenze diverse di
pubblicazione e di aggiornamento che saranno puntualmente indicate.

,
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Quanto tempo devono rimanere on line i dati?
I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi
del Decreto Trasparenza sono pubblicati – salvo eccezioni - per un periodo di
cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui
decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati
producono i loro effetti.
Di conseguenza, le Amministrazioni dovranno prestare grande attenzione allo
storage dei propri siti web in quanto la mole di atti oggetto di pubblicazione
richiederà uno spazio sempre maggiore.

,
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Eccezioni al termine quinquennale:
Vi sono alcune ipotesi in cui i dati devono rimanere pubblicati per un termine
diverso rispetto a quello quinquennale appena riferito.
Un diverso termine è stabilito, ad esempio, per le informazioni relative ai
componenti degli organi di indirizzo politico che rimangono pubblicati per i tre
anni successivi alla cessazione del mandato o dell’incarico.
Allo stesso modo la pubblicazione dei dati relativi ai titolari di incarichi dirigenziali
la decorrenza e la durata dell’obbligo di pubblicazione, prevede che i dati indicati
siano pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni
successivi alla cessazione dello stesso.

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LA TRASPARENZA
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Open Data, Condivisione delle banche dati, Siti delle P.A.
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Modulo 4

  • 1. Trasparenza amministrativa: gli obblighi normativi per le scuole dopo il D.LGS. n. 33/2013 MODULO DIDATTICO 4 Modalità di pubblicazione , 1 of 20
  • 2. L’efficacia degli obblighi di pubblicazione delle informazioni sui siti delle Amministrazioni dipende dalle concrete modalità con le quali le informazioni vengono rese pubbliche. Per questo motivo, nel presente modulo saranno illustrate le previsioni che il Decreto Trasparenza dedica al “come” tutte le Amministrazioni - scuole comprese - devono organizzare la pubblicazione sul proprio sito web in modo da garantire l’accesso e il riutilizzo delle informazioni esposte sui loro siti. , 2 of 20
  • 3. Requisiti delle informazioni pubblicate L’Art. 6 del Decreto disciplina i requisiti che devono possedere le informazioni diffuse dalla P.A. attraverso i siti istituzionali. Tutti i dati formati o, comunque, trattati da una P.A. dovranno essere pubblicati integri, cioè con modalità tali da garantire che il documento venga conservato senza manipolazioni o contraffazioni; aggiornati, completi, assicurando l’accessibilità di tutti i dati, eccetto quelli che sono soggetti a restrizioni di riservatezza e sicurezza; tempestività, semplicità di consultazione: i dati devono essere resi disponibili a chiunque, senza necessità di registrazione, comprensibili e omogenei. , 3 of 20
  • 4. Un’informazione di qualità è … Le P. A. devono garantire che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute negli atti e nei provvedimenti amministrativi originali. La pubblicazione di un documento o di una tabella viene quindi assimilata all’attività che viene posta in essere quando si certifica la conformità della copia di un documento all’originale. Al fine di assicurare tale requisito, gli uffici dovranno prestare particolare attenzione alla gestione delle diverse versioni dei propri documenti, per evitare di pubblicare, ad esempio, la versione non definitiva di un atto (o di un dato). , 4 of 20
  • 5. Un’informazione di qualità è … Il Decreto Trasparenza si preoccupa anche di tutelare l’affidamento che i privati pongono nei confronti di un sito pubblico, con particolare riguardo alla completezza delle informazioni ivi pubblicate. Questo significa che le Amministrazioni devono garantire che i dati pubblicati non siano parziali, ma vi siano tutti gli elementi richiesti dalla legge, non potendosi ammettere che esistano documenti o dati oggetto di esposizione obbligatoria non accessibili dal sito web dell’Ente (con particolare riguardo a quelle che riguardano spese, contratti e provvedimenti). , 5 of 20
  • 6. Un’informazione di qualità è … Le informazioni pubblicate sui siti web devono essere accessibili e, cioè, tutti devono poterne fruire, qualunque sia lo strumento utilizzato per ottenerle e qualunque sia la loro condizione fisica/psichica. Questo comporta che anche la pubblicazione on line dei documenti debba avvenire in modo da tutelare i diritti delle persone con disabilità: di conseguenza, non può più ritenersi ammessa la pubblicazione di documentiimmagine (cioè di mere scansioni di documenti cartacei), pena l’inefficacia della pubblicazione (in base alla “Legge Stanca” e al Codice dell’Amministrazione Digitale). , 6 of 20
  • 7. Qualità e tempestività della pubblicazione Garantire la qualità dei dati pubblicati significa rendere effettivo il principio di totale accessibilità delle informazioni, ma non può essere considerato il fine ultimo perseguito dal legislatore, che è quello di garantire non solo la conoscibilità, ma soprattutto la comprensione delle informazioni che vengono rese pubbliche, perché solo attraverso la comprensione si può attuare un controllo efficace. Per questo motivo, l’Art. 6 del Decreto Trasparenza prevede che l’esigenza di assicurare l’adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l’omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti da parte degli Enti. , 7 of 20
  • 8. Tipologie di informazioni da pubblicare Le disposizioni contenute nel Decreto Trasparenza contengono una lunga lista di informazioni da pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente. Per pubblicarle nel modo corretto, è possibile distinguere tra due macro-tipologie di documenti da pubblicare: da un lato i file di testo (quelli elaborati dai più diffusi programmi di videoscrittura), dall’altro elenchi o tabelle (elaborati automaticamente o attraverso i programmi di fogli di calcolo). , 8 of 20
  • 9. Formato dei dati di tipo aperto Il formato dei dati digitali si definisce "aperto" quando ne viene resa pubblica, mediante esaustiva documentazione, la sintassi, la semantica, il contesto operativo e le modalità di utilizzo. In base al Codice dell’Amministrazione Digitale, l’ Agenzia per l’Italia Digitale, aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle Pubbliche Amministrazioni che può essere utilizzato dalle scuole per definire le modalità di pubblicazione ai sensi del Decreto Trasparenza. Tali informazioni, unitamente ad una guida all’uso del formato, orientata alla lettura da parte dell’utilizzatore, devono essere presenti in uno o più documenti rilasciati dall’Ente proponente lo standard. (link: http://www.digitpa.gov.it/formati-aperti). , 9 of 20
  • 10. In quale formato rendere disponibili i dati I dati possono essere classificati secondo un sistema “a cinque stelle”. I dati a una stella sono disponibili in quei formati che non consentono un’estrapolazione immediata degli stessi. Un esempio di tale tipologia di dati è rappresentato dalle immagini nei diversi formati grafici bitmap, dai documenti in formato .pdf o Microsoft Word. Una sola stella indica la semplice disponibilità di un’informazione e di un dato on line, in un formato qualsiasi, purché distribuito con licenza aperta. , 10 of 20
  • 11. In quale formato rendere disponibili i dati I dati a due o a tre stelle, detti “strutturati”, sono dati disponibili in formati che ne consentono l’elaborazione. Appartengono a tale categoria di dati, a titolo esemplificativo i documenti realizzati con fogli di calcolo come Microsoft Excel od OpenOffice Calc e salvati nei relativi formati. Tre stelle indicano, oltre alle possibilità offerte dai dati contraddistinti da due sole stelle, la possibilità di effettuare elaborazioni sui dati senza esser costretti ad utilizzare software proprietario. , 11 of 20
  • 12. In quale formato rendere disponibili i dati I dati a quattro o cinque stelle sono presenti all’interno di database gestiti dall’Ente. Di norma di questi dati è possibile scegliere il formato di esportazione più idoneo. L’esportazione può produrre file classificabili con la più alta qualità. Quattro stelle indicano dati strutturati e codificati in un formato non proprietario che sono indirizzabili sulla rete e quindi utilizzabili direttamente on line attraverso il richiamo di un URL. Ottengono cinque stelle quei dati che, al punto di vista del formato, oltre a rispondere alle caratteristiche della classificazione a quattro stelle presentano anche collegamenti ad altri dati. Sono dati presenti all’interno dei database gestiti dall’Ente. Di norma di questi dati è possibile scegliere il formato di esportazione più idoneo (es. xml o altri formati aperti). L’esportazione può produrre file classificabili con quattro stelle, o Linked Open Data (cinque stelle). , 12 of 20
  • 13. I dati aperti L’Art. 7 del Decreto, in conformità a quanto previsto dalla Legge Delega, fissa principi sulla massima utilizzabilità dei dati pubblicati. In particolare prevede che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria o resi disponibili a seguito dell’accesso civico sono pubblicati in formato di tipo aperto, e siano riutilizzabili, senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità ai sensi dell’art. 68 del Codice dell’Amministrazione Digitale. , 13 of 20
  • 14. Le licenze da utilizzare Per espressa previsone del Decreto, i dati da pubblicare sul sito istituzionale devono esseri liberi da licenze che ne limitano l’uso, la divisione o la redistribuzione. A tal fine, le P.A. dovranno adottare le licenze necessarie a evitare che l’esistenza del diritto d’autore e dei diritti connessi possa impedire, o comunque limitare, la possibilità di utilizzare i dati stessi per scopi diversi da quelli istituzionali. Al contrario, i dati e i documenti devono essere rilasciati con licenze che non solo rendano libero e senza oneri l’accesso, ma anche tutte le tipologie di riutilizzo (persino per finalità commerciali). , 14 of 20
  • 15. Dove pubblicare le informazioni? L’Art. 9 del Decreto, prevede che per rendere agevole l’accesso ai documenti e ai dati oggetto di pubblicazione, i siti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni debbano contenere un’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, nella quale pubblicare le diverse informazioni. Per rendere maggiormente accessibili le informazioni in essa contenute non possono essere previsti filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai comuni motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche. , 15 of 20
  • 16. Come organizzare la sezione “Amministrazione Trasparente” Nella sezione “Amministrazione Trasparente” i contenuti dovranno essere consultabili per tutto il termine previsto dalla legge. Dal momento che si tratta di una notevole mole di informazioni, al fine di assicurarne una corretta accessibilità, potrebbe essere consigliabile suddividere per anno i dati pubblicati nelle varie sezioni. Inoltre, bisognerà prevedere un’apposita sottosezione “Archivio” nell’ambito della sezione “Amministrazione Trasparente” in cui rendere disponibili dati dopo il termine previsto dalla legge. , 16 of 20
  • 17. Trasparenza, una sola sezione Nel corso degli anni, il legislatore aveva introdotto numerose sezioni destinate ad ospitare i contenuti da pubblicare sui propri siti web. Sotto questo profilo, nell’istituire la sezione “Amministrazione Trasparente” il legislatore ha eliminato tutte le precedenti sezioni (abrogando le relative norme). Si tratta di un intervento che ha lo scopo di conferire alla nuova sessione indiscussa centralità per le Amministrazioni (consentendo di concentrare il lavoro, evitando le dispersioni) e gli utenti (che potranno facilmente trovare i contenuti sui siti dei diversi Enti). , 17 of 20
  • 18. Periodicità degli aggiornamenti I documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, in base a quanto disposto dal Decreto Trasparenza, vanno pubblicati sul sito istituzionale degli Enti in modo tempestivo. Ciò significa che la sezione Amministrazione Trasparente dovrà essere oggetto di costante manutenzione, poiché il termine “tempestivo” implica che i dati andranno aggiornati non appena verranno ad esistenza o non appena siano aggiornati. Per le singole tipologie di dato, sono previste legislativamente cadenze diverse di pubblicazione e di aggiornamento che saranno puntualmente indicate. , 18 of 20
  • 19. Quanto tempo devono rimanere on line i dati? I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto Trasparenza sono pubblicati – salvo eccezioni - per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti. Di conseguenza, le Amministrazioni dovranno prestare grande attenzione allo storage dei propri siti web in quanto la mole di atti oggetto di pubblicazione richiederà uno spazio sempre maggiore. , 19 of 20
  • 20. Eccezioni al termine quinquennale: Vi sono alcune ipotesi in cui i dati devono rimanere pubblicati per un termine diverso rispetto a quello quinquennale appena riferito. Un diverso termine è stabilito, ad esempio, per le informazioni relative ai componenti degli organi di indirizzo politico che rimangono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell’incarico. Allo stesso modo la pubblicazione dei dati relativi ai titolari di incarichi dirigenziali la decorrenza e la durata dell’obbligo di pubblicazione, prevede che i dati indicati siano pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso. , 20 of 20