DirittoItaliano.com-Tuttiidirittiriservati-Autorità:TribunaleMilanoLavoroData:05.05.2015Numero:1353/2015
ESTREMI: Tribunale Milano Lavoro Data: 05.05.2015 Numero: 1353/2015
In materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3,
il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia
provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia
impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si
riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio
pubblico come l'Agenzia delle entrate
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Silvia Ravazzoni in funzione di Giudice de'! Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5906/2013 R.G. promossa da:
(Omissis), con il patrocinio dell'avv. DRAGONE DONATELLA e SANCES
MATTEO; con elezione di domicilio in Via Morosini, 39 20135 MILANO presso e nello studio
dell'avv. DRAGONE DONATELLA
contro:
INPS, SCCI spa, con il patrocinio dell'avv. presso e nello studio dell'avv.
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il giorno 9.04.2013 (Omissis),conveniva avanti il Tribunale di Milano -sezione lavoro-
INPS chiedendo la revoca dell'avviso di addebito n 368 2013 0002326 81 000 notificato il 12.03.2013
dell'importo di€ 17.011,55 a titolo di pretesi contributi dovuti alla gestione artigiani per l'anno 2006.
L'opponente eccepiva la intervenuta prescrizione dei contributi richiesti e in subordine chiedeva accertarsi la
fondatezza della pretesa dell'INPS.
Costituitosi ritualmente in giudizio l'lnps ha eccepito la infondatezza della prescrizione e la fondatezza nel merito
della pretesa contributiva
All'udienza del 29.10.2013 la causa è stata sospesa ai sensi dell'art 295 cpc in considerazione pendenza del
giudizio avanti la Commissione Tributaria.
Riassunto il giudizio, INPS con 1?emoria in data 28.04.2015 ha dato atto di aver provveduto allo sgravio totale
dell'avviso di addebito opposto e ha chiesto al tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere
a spese compensate. La difesa di parte ricorrente si è associata alle conclusioni di merito dell'INPS chiedendo la
liquidazione delle spese di lite.
Il giudice, all'esito della discussione dei procuratori delle parti, decideva l;;t causa dando contestuale lettura della
sentenza
Motivazione
INPS, a seguito del passaggio in giudicato della decisione della Commissione Tributaria, ha provveduto allo
sgravio dell'avviso di addebito. Avendo INPS accolto integralmente la domanda del ricorrente deve essere
dichiara cessata la materia del contendere. "
Inps deve essere condannata a rimborsare al ricorrente le spese di lite in considerazione dell'avvenuta iscrizione
a ruolo in data successiva al deposito del ricorso alla commissione tributaria avverso all' accertamento
dell'Agenzia delle Entrate che costituisce il presupposto della pretesa dell'INPS. La Corte di Cassazione con
sent. n. 8379/2014 ha infatti sancito il seguente principio di diritto ""in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli
enti previdenziali il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma
3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento
esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti
all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello
eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate,
ne' è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l'INPS sia messo a
conoscenza dell'impugnazione de/l'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto
accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario"
Le spese si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando così decide:
I. Dichiara cessata la materia del contendere
2.Condanna INPS a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi€ 2500 oltre oneri di
legge
Milano, 05/05/2015
il Giudice
Dr.ssa Silvia Ravazzoni

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