News 44/SSL/2015
Lunedì, 9 Novembre 2015
Imprese per la sicurezza, indetto bando 2015 del premio Inail e Confindustria
Imprese per la sicurezza. Indetto da Inail, Confindustria in collaborazione con Apqi e
Accredia la quarta edizione del premio per aziende che si sono distinte in iniziative
riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro.
Partecipare
Come nelle passate edizioni il premio, rivolto alle imprese produttrici di beni e servizi
in Italia anche non aderenti a Confindustria, assegnerà Award, Prize e menzioni alle
realtà che avranno sviluppato progetti dedicati alla sicurezza dei propri ambienti di
lavoro.
Le categorie di gara saranno ancora una volta suddivise per tipologia di rischio, alto
o medio-basso e per numero di dipendenti: minore uguale 50, 51-250, oltre 250.
Per partecipare le aziende sono invitate a iscriversi e compilare un questionario
online attraverso il quale verranno inserite nelle fasi di selezione. La scadenza per
completare la procedure di iscrizione è stata fissata all’11 dicembre 2015. La
cerimonia di premiazione averrà nel mese di aprile 2016.
OT24
“Si ricorda che le aziende che risulteranno finaliste potranno chiedere una riduzione
del tasso di premio Inail tramite il modello OT24 (oscillazione per prevenzione)” Inail.
(Articolo di Corrado De Paolis)
Fonte:quotidianosicurezza.it
Ministero del Lavoro, due quesiti nella seria di interpelli 5 novembre 2015.
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – settore calcistico – rinuncia alla retribuzione e
contribuzione. L’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza
di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla
ipotesi in cui, in ambito sportivo professionistico, “calciatori e tecnici rinuncino a
stipendi già maturati e non ancora corrisposti per svincolarsi in tempi rapidi dalla
società e trovare ingaggio altrove”. In particolare, l’istante chiede se i suddetti atti
abdicativi, stipulati in sede sindacale, possano avere ad oggetto anche i contributi
previdenziali e assistenziali che risultano dovuti sulla base della retribuzione maturata
e non ancora corrisposta; nell’ipotesi negativa, se la contribuzione debba essere
calcolata sulle mensilità di stipendio che il lavoratore avrebbe diritto di percepire
per contratto oppure sui minimali di legge. Si domanda, infine, quali siano in tali
fattispecie le modalità di compilazione del Libro Unico del Lavoro – L.U.L., tenuto
conto che il lavoratore non percepisce le retribuzioni maturate per una o più
mensilità Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle
Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali, per le Politiche Previdenziali e
Assicurativi e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue. Ai fini della
soluzione dei quesiti sollevati, occorre muovere dall’analisi della L. n. 91/1981,
recante norme in materia di rapporti di lavoro tra società e sportivi professionisti,
ricomprendendo in tale categoria le figure degli atleti, allenatori, direttori tecnico-
sportivi e preparatori atletici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con
carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI (art. 2). Si
evidenzia che i rapporti di lavoro disciplinati dalle disposizioni della citata Legge
sono esclusivamente quelli appartenenti alla tipologia del lavoro subordinato, forma
contrattuale tipica per l’assunzione dell’atleta professionista, in quanto nei confronti
di quest’ultimo il contratto di 2 lavoro autonomo risulta configurabile solo laddove
ricorrano specifici presupposti, quali ad esempio l’assenza di vincolo contrattuale
circa la frequenza a sedute di preparazione e allenamento, prestazioni non superiori
alle otto ore settimanali, rese nell’ambito di cinque giorni ogni mese o trenta giorni
ogni anno (art. 3). I suddetti rapporti di lavoro subordinato che comportano
l’obbligo dello sportivo professionista di espletare la propria attività alle dipendenze
e sotto la direzione della società, in cambio di una retribuzione, presentano alcuni
elementi di specialità rispetto al modello tradizionale, declinati dalla medesima
Legge n. 91 proprio in ragione delle peculiarità del settore. Con riferimento al
trattamento retributivo, va sottolineato che lo stesso viene concordato in sede di
stipulazione del contratto di ingaggio per ogni singolo anno di durata e corrisposto
dalla società allo sportivo in dodici rate mensili. La retribuzione annua lorda assorbe
ogni altro emolumento ovvero le spettanze per straordinari, trasferte, gare notturne;
non può essere inferiore, inoltre, al c.d. “minimo federale”, determinato per ogni
singola serie professionistica con separato accordo collettivo tra le parti, ovvero tra
ciascuna delle Leghe professionistiche e l’Associazione Italiana Calciatori. Per
quanto riguarda, invece, l’assolvimento degli obblighi contributivi si fa presente che,
oltre a quelli concernenti l’assicurazione contro invalidità, vecchiaia e superstiti
nonché a quella per le malattie, ai sensi dell’art. 4 della Legge in esame, le società
sportive sono tenute a versare un ulteriore contributo al Fondo di accantonamento
dell’indennità di fine carriera, calcolato sullo stipendio annuo lordo del calciatore.
Ciò premesso, in ordine al quadro regolatorio, si ritiene utile richiamare il principio
espresso dal consolidato orientamento giurisprudenziale, in virtù del quale il
lavoratore non può disporre dei profili contributivi che l’ordinamento collega al
rapporto di lavoro, tenuto conto che l’obbligazione previdenziale insorge
esclusivamente tra datore di lavoro, soggetto obbligato, ed Istituto, titolare della
posizione attiva creditoria; il lavoratore, dunque, rispetto all’obbligazione in esame
risulta “terzo” ed esclusivamente beneficiario della prestazione (Cass., sent. n.
9180/2014). Ne consegue che l’obbligo contributivo del datore di lavoro sussiste
indipendentemente dalla circostanza che siano stati in tutto o in parte soddisfatti gli
obblighi retributivi nei confronti del lavoratore, ovvero che quest’ultimo abbia
rinunciato ai suoi diritti, in quanto l’Istituto, titolare del diritto di credito contributivo,
non può in alcun modo essere pregiudicato da atti dispositivi di terzi, quali nella
specie i lavoratori. Si ricorda, peraltro, che l’art. 2115, comma 3, c.c. dispone la
nullità dei patti diretti ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all’assistenza,
sancendo in tal modo la regola della non negoziabilità dei diritti previdenziali,
neanche qualora prescritti (Cass., sent. n. 10573/1997, n. 3122/2003, n. 17670/2007).
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – esonero contributivo per nuove assunzioni a
tempo indeterminato nelle ipotesi di operazioni societarie – art. 1, comma 118, L. n.
190/2014. L’Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio –
A.N.I.S.A. ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa
Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell’art. 1, comma 118, L. n.
190/2014, concernente l’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto
di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2015. In particolare,
l’istante chiede se ai sensi della disposizione citata nelle ipotesi di operazioni
societarie, quali ad esempio la fusione, la società incorporante possa fruire del
suddetto esonero, laddove l’operazione stessa venga posta in essere nell’anno
2016. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori
sociali e I.O., della Direzione generale della Tutela delle condizioni di lavoro e delle
Relazioni industriali, dell’INPS e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue. In
via preliminare, occorre muovere dalla lettura del disposto di cui all’art. 1, comma
118, L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) il quale, allo scopo di incentivare la
stabilità dell’occupazione, ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi
previdenziali, per un periodo massimo di trentasei mesi, in favore dei datori di lavoro
che abbiano effettuato nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo
indeterminato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre dello stesso anno. La disposizione
in argomento stabilisce che l’esonero contributivo può essere concesso nella misura
in cui nei sei mesi precedenti l’assunzione il lavoratore non sia stato occupato presso
altro datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato e non spetta con
riferimento a lavoratori per i quali il beneficio stesso sia già stato usufruito in relazione
a precedente assunzione a tempo indeterminato. 2 Il Legislatore ha escluso, inoltre,
l’applicazione del beneficio laddove nell’arco dei tre mesi antecedenti alla data di
entrata in vigore della legge in esame, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di
lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro richiedente
l’incentivo, ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi
dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso datore di
lavoro. Ciò all’evidente scopo di scongiurare comportamenti elusivi della ratio della
norma posti in essere con l’esclusiva finalità di conseguire illegittime riduzioni del
costo del lavoro (cfr. INPS circ. 17/2015). Ciò premesso, si fa presente che per
quanto concerne la fattispecie della fusione per incorporazione appare possibile
richiamare il disposto di cui all’art. 2112 c.c., comma 1, ai sensi del quale “si intende
per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione
contrattuale o fusione, comporti il mutamento della titolarità di un’attività
economica organizzata (…) che conserva nel trasferimento la propria identità”, a
prescindere dal negozio giuridico utilizzato (v. cfr. Cass. civ., Sez. Lav., n. 17418/2005);
il comma 5 della medesima norma precisa, inoltre, che i rapporti di lavoro con il
cedente proseguono ope legis con il cessionario senza soluzione di continuità ed i
lavoratori conservano tutti i diritti ad essi connessi (cfr. ML interpello n. 20/2010). Con
specifico riferimento alla fruizione degli sgravi contributivi previsti dall’art. 1, comma
118, L. n. 190/2014, nei casi sopra descritti, in assenza di una interruzione dei rapporti
di lavoro assistiti da incentivo, non mutano, in conseguenza di eventuali procedure
di fusione o incorporazione, i requisiti ab origine legittimanti la fruizione dello stesso.
Alla luce delle osservazioni svolte, in risposta al quesito avanzato, si ritiene pertanto
che il cessionario incorporante abbia il diritto di continuare a beneficiare
dell’esonero contributivo già riconosciuto alla società incorporata nel corso
dell’anno 2015, limitatamente alla parte residua sino alla scadenza del termine
legale dei trentasei mesi.
Fonte:lavoro.gov.it
Prestazione una tantum vittime amianto per esposizione non professionale.
L’art.1, co. 116, della legge di stabilità 2015 ha esteso le prestazioni erogate dal
Fondo vittime dell’amianto, in via sperimentale per gli anni 2015-2017, a malati di
mesotelioma riconducibile ad esposizione non professionale all’amianto e con
successivo decreto interministeriale del 4 settembre 2015, pubblicato in data 12
ottobre 2015, sono state fissate la misura e le modalità di erogazione della nuova
prestazione.
Con la circolare 76 del 2015 l'Inail ha recepito l'estensione delle prestazioni ai malati
di mesotelioma per esposizione non professionale ed ha fornito le prime istruzioni.
Gli aventi diritto alla prestazione una tantum sono tutti i soggetti che, nel periodo
2015 -2017, risultino affetti da mesotelioma contratto per esposizione familiare a
lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell’amianto, ovvero per esposizione
ambientale avvenuta sul territorio nazionale.
La prestazione economica è fissata nella misura di 5.600,00 euro ed è corrisposta
una tantum, nei limiti dello stanziamento previsto dal decreto, su domanda
dell’avente diritto.
L’istanza deve essere presentata o trasmessa alla Sede territoriale Inail competente
per domicilio dell’interessato, sulla modulistica predisposta dall’Istituto allegata alla
circolare. Con detta istanza l’avente diritto autocertifica, sotto la propria
responsabilità i propri dati anagrafici, i periodi di residenza in Italia e gli elementi
necessari comprovanti l’esposizione familiare e/o ambientale alle fibre di amianto
sul territorio nazionale.
Il certificato medico allegato alla domanda deve:
• essere trasmesso in originale
• essere rilasciato da un Ente ospedaliero pubblico o privato accreditato dal Servizio
Sanitario Nazionale (ivi compresi IRCCS)
• attestare che il soggetto è affetto da mesotelioma
• contenere l’indicazione della data della prima diagnosi della patologia.
Quest’ultima informazione risulta necessaria ai fini della valutazione della
compatibilità dei periodi di esposizione familiare o ambientale all’amianto con
l’insorgenza della patologia.
Qualora il malato sia impossibilitato, l’istanza può essere presentata da un altro
soggetto munito di specifica delega e documento originale dell’avente diritto.
Tale prestazione non è cumulabile con la prestazione aggiuntiva erogata dallo
stesso Fondo ai lavoratori vittime dell’amianto per esposizione di natura
professionale, di cui al decreto interministeriale n. 30 del 12 gennaio 2011.
Fonte: inail.it Circolare n. 76 del 6 novembre 2015
Avviso pubblico per la realizzazione di progetti prevenzionali
Scade il 30 novembre 2015 il termine di presentazione, alla Direzione centrale
Prevenzione, delle manifestazioni di interesse per la realizzazione di progetti finalizzati
allo sviluppo della prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Fonte: inail.it
Esonero contributivo: pubblicata la circolare che fornisce chiarimenti per la fruizione
del beneficio da parte dei datori di lavoro privati
E’ stata pubblicata la circolare n. 178 del 3 novembre 2015 contenente indicazioni
e chiarimenti in merito alla fruizione del beneficio di esonero contributivo da parte
dei datori di lavoro iscritti alla gestione dipendenti pubblici e ai giornalisti iscritti
all’INPGI.
Si forniscono, inoltre, rispetto a quanto già previsto con circolare n. 17 del 2015,
ulteriori chiarimenti riguardanti taluni profili attuativi afferenti al suddetto esonero.
Fonte:inps.it Circolare n. 178 del 3 novembre 2015
circolare. Con detta istanza l’avente diritto autocertifica, sotto la propria
responsabilità i propri dati anagrafici, i periodi di residenza in Italia e gli elementi
necessari comprovanti l’esposizione familiare e/o ambientale alle fibre di amianto
sul territorio nazionale.
Il certificato medico allegato alla domanda deve:
• essere trasmesso in originale
• essere rilasciato da un Ente ospedaliero pubblico o privato accreditato dal Servizio
Sanitario Nazionale (ivi compresi IRCCS)
• attestare che il soggetto è affetto da mesotelioma
• contenere l’indicazione della data della prima diagnosi della patologia.
Quest’ultima informazione risulta necessaria ai fini della valutazione della
compatibilità dei periodi di esposizione familiare o ambientale all’amianto con
l’insorgenza della patologia.
Qualora il malato sia impossibilitato, l’istanza può essere presentata da un altro
soggetto munito di specifica delega e documento originale dell’avente diritto.
Tale prestazione non è cumulabile con la prestazione aggiuntiva erogata dallo
stesso Fondo ai lavoratori vittime dell’amianto per esposizione di natura
professionale, di cui al decreto interministeriale n. 30 del 12 gennaio 2011.
Fonte: inail.it Circolare n. 76 del 6 novembre 2015
Avviso pubblico per la realizzazione di progetti prevenzionali
Scade il 30 novembre 2015 il termine di presentazione, alla Direzione centrale
Prevenzione, delle manifestazioni di interesse per la realizzazione di progetti finalizzati
allo sviluppo della prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Fonte: inail.it
Esonero contributivo: pubblicata la circolare che fornisce chiarimenti per la fruizione
del beneficio da parte dei datori di lavoro privati
E’ stata pubblicata la circolare n. 178 del 3 novembre 2015 contenente indicazioni
e chiarimenti in merito alla fruizione del beneficio di esonero contributivo da parte
dei datori di lavoro iscritti alla gestione dipendenti pubblici e ai giornalisti iscritti
all’INPGI.
Si forniscono, inoltre, rispetto a quanto già previsto con circolare n. 17 del 2015,
ulteriori chiarimenti riguardanti taluni profili attuativi afferenti al suddetto esonero.
Fonte:inps.it Circolare n. 178 del 3 novembre 2015

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  • 1. News 44/SSL/2015 Lunedì, 9 Novembre 2015 Imprese per la sicurezza, indetto bando 2015 del premio Inail e Confindustria Imprese per la sicurezza. Indetto da Inail, Confindustria in collaborazione con Apqi e Accredia la quarta edizione del premio per aziende che si sono distinte in iniziative riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro. Partecipare Come nelle passate edizioni il premio, rivolto alle imprese produttrici di beni e servizi in Italia anche non aderenti a Confindustria, assegnerà Award, Prize e menzioni alle realtà che avranno sviluppato progetti dedicati alla sicurezza dei propri ambienti di lavoro. Le categorie di gara saranno ancora una volta suddivise per tipologia di rischio, alto o medio-basso e per numero di dipendenti: minore uguale 50, 51-250, oltre 250. Per partecipare le aziende sono invitate a iscriversi e compilare un questionario online attraverso il quale verranno inserite nelle fasi di selezione. La scadenza per completare la procedure di iscrizione è stata fissata all’11 dicembre 2015. La cerimonia di premiazione averrà nel mese di aprile 2016. OT24 “Si ricorda che le aziende che risulteranno finaliste potranno chiedere una riduzione del tasso di premio Inail tramite il modello OT24 (oscillazione per prevenzione)” Inail. (Articolo di Corrado De Paolis) Fonte:quotidianosicurezza.it Ministero del Lavoro, due quesiti nella seria di interpelli 5 novembre 2015. Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – settore calcistico – rinuncia alla retribuzione e contribuzione. L’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla ipotesi in cui, in ambito sportivo professionistico, “calciatori e tecnici rinuncino a stipendi già maturati e non ancora corrisposti per svincolarsi in tempi rapidi dalla società e trovare ingaggio altrove”. In particolare, l’istante chiede se i suddetti atti abdicativi, stipulati in sede sindacale, possano avere ad oggetto anche i contributi previdenziali e assistenziali che risultano dovuti sulla base della retribuzione maturata
  • 2. e non ancora corrisposta; nell’ipotesi negativa, se la contribuzione debba essere calcolata sulle mensilità di stipendio che il lavoratore avrebbe diritto di percepire per contratto oppure sui minimali di legge. Si domanda, infine, quali siano in tali fattispecie le modalità di compilazione del Libro Unico del Lavoro – L.U.L., tenuto conto che il lavoratore non percepisce le retribuzioni maturate per una o più mensilità Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali, per le Politiche Previdenziali e Assicurativi e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue. Ai fini della soluzione dei quesiti sollevati, occorre muovere dall’analisi della L. n. 91/1981, recante norme in materia di rapporti di lavoro tra società e sportivi professionisti, ricomprendendo in tale categoria le figure degli atleti, allenatori, direttori tecnico- sportivi e preparatori atletici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI (art. 2). Si evidenzia che i rapporti di lavoro disciplinati dalle disposizioni della citata Legge sono esclusivamente quelli appartenenti alla tipologia del lavoro subordinato, forma contrattuale tipica per l’assunzione dell’atleta professionista, in quanto nei confronti di quest’ultimo il contratto di 2 lavoro autonomo risulta configurabile solo laddove ricorrano specifici presupposti, quali ad esempio l’assenza di vincolo contrattuale circa la frequenza a sedute di preparazione e allenamento, prestazioni non superiori alle otto ore settimanali, rese nell’ambito di cinque giorni ogni mese o trenta giorni ogni anno (art. 3). I suddetti rapporti di lavoro subordinato che comportano l’obbligo dello sportivo professionista di espletare la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione della società, in cambio di una retribuzione, presentano alcuni elementi di specialità rispetto al modello tradizionale, declinati dalla medesima Legge n. 91 proprio in ragione delle peculiarità del settore. Con riferimento al trattamento retributivo, va sottolineato che lo stesso viene concordato in sede di stipulazione del contratto di ingaggio per ogni singolo anno di durata e corrisposto dalla società allo sportivo in dodici rate mensili. La retribuzione annua lorda assorbe ogni altro emolumento ovvero le spettanze per straordinari, trasferte, gare notturne; non può essere inferiore, inoltre, al c.d. “minimo federale”, determinato per ogni singola serie professionistica con separato accordo collettivo tra le parti, ovvero tra ciascuna delle Leghe professionistiche e l’Associazione Italiana Calciatori. Per quanto riguarda, invece, l’assolvimento degli obblighi contributivi si fa presente che, oltre a quelli concernenti l’assicurazione contro invalidità, vecchiaia e superstiti nonché a quella per le malattie, ai sensi dell’art. 4 della Legge in esame, le società sportive sono tenute a versare un ulteriore contributo al Fondo di accantonamento dell’indennità di fine carriera, calcolato sullo stipendio annuo lordo del calciatore. Ciò premesso, in ordine al quadro regolatorio, si ritiene utile richiamare il principio espresso dal consolidato orientamento giurisprudenziale, in virtù del quale il lavoratore non può disporre dei profili contributivi che l’ordinamento collega al rapporto di lavoro, tenuto conto che l’obbligazione previdenziale insorge esclusivamente tra datore di lavoro, soggetto obbligato, ed Istituto, titolare della
  • 3. posizione attiva creditoria; il lavoratore, dunque, rispetto all’obbligazione in esame risulta “terzo” ed esclusivamente beneficiario della prestazione (Cass., sent. n. 9180/2014). Ne consegue che l’obbligo contributivo del datore di lavoro sussiste indipendentemente dalla circostanza che siano stati in tutto o in parte soddisfatti gli obblighi retributivi nei confronti del lavoratore, ovvero che quest’ultimo abbia rinunciato ai suoi diritti, in quanto l’Istituto, titolare del diritto di credito contributivo, non può in alcun modo essere pregiudicato da atti dispositivi di terzi, quali nella specie i lavoratori. Si ricorda, peraltro, che l’art. 2115, comma 3, c.c. dispone la nullità dei patti diretti ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all’assistenza, sancendo in tal modo la regola della non negoziabilità dei diritti previdenziali, neanche qualora prescritti (Cass., sent. n. 10573/1997, n. 3122/2003, n. 17670/2007). Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato nelle ipotesi di operazioni societarie – art. 1, comma 118, L. n. 190/2014. L’Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio – A.N.I.S.A. ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014, concernente l’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2015. In particolare, l’istante chiede se ai sensi della disposizione citata nelle ipotesi di operazioni societarie, quali ad esempio la fusione, la società incorporante possa fruire del suddetto esonero, laddove l’operazione stessa venga posta in essere nell’anno 2016. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e I.O., della Direzione generale della Tutela delle condizioni di lavoro e delle Relazioni industriali, dell’INPS e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue. In via preliminare, occorre muovere dalla lettura del disposto di cui all’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) il quale, allo scopo di incentivare la stabilità dell’occupazione, ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di trentasei mesi, in favore dei datori di lavoro che abbiano effettuato nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre dello stesso anno. La disposizione in argomento stabilisce che l’esonero contributivo può essere concesso nella misura in cui nei sei mesi precedenti l’assunzione il lavoratore non sia stato occupato presso altro datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio stesso sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. 2 Il Legislatore ha escluso, inoltre, l’applicazione del beneficio laddove nell’arco dei tre mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge in esame, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro richiedente l’incentivo, ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso datore di lavoro. Ciò all’evidente scopo di scongiurare comportamenti elusivi della ratio della
  • 4. norma posti in essere con l’esclusiva finalità di conseguire illegittime riduzioni del costo del lavoro (cfr. INPS circ. 17/2015). Ciò premesso, si fa presente che per quanto concerne la fattispecie della fusione per incorporazione appare possibile richiamare il disposto di cui all’art. 2112 c.c., comma 1, ai sensi del quale “si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento della titolarità di un’attività economica organizzata (…) che conserva nel trasferimento la propria identità”, a prescindere dal negozio giuridico utilizzato (v. cfr. Cass. civ., Sez. Lav., n. 17418/2005); il comma 5 della medesima norma precisa, inoltre, che i rapporti di lavoro con il cedente proseguono ope legis con il cessionario senza soluzione di continuità ed i lavoratori conservano tutti i diritti ad essi connessi (cfr. ML interpello n. 20/2010). Con specifico riferimento alla fruizione degli sgravi contributivi previsti dall’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014, nei casi sopra descritti, in assenza di una interruzione dei rapporti di lavoro assistiti da incentivo, non mutano, in conseguenza di eventuali procedure di fusione o incorporazione, i requisiti ab origine legittimanti la fruizione dello stesso. Alla luce delle osservazioni svolte, in risposta al quesito avanzato, si ritiene pertanto che il cessionario incorporante abbia il diritto di continuare a beneficiare dell’esonero contributivo già riconosciuto alla società incorporata nel corso dell’anno 2015, limitatamente alla parte residua sino alla scadenza del termine legale dei trentasei mesi. Fonte:lavoro.gov.it Prestazione una tantum vittime amianto per esposizione non professionale. L’art.1, co. 116, della legge di stabilità 2015 ha esteso le prestazioni erogate dal Fondo vittime dell’amianto, in via sperimentale per gli anni 2015-2017, a malati di mesotelioma riconducibile ad esposizione non professionale all’amianto e con successivo decreto interministeriale del 4 settembre 2015, pubblicato in data 12 ottobre 2015, sono state fissate la misura e le modalità di erogazione della nuova prestazione. Con la circolare 76 del 2015 l'Inail ha recepito l'estensione delle prestazioni ai malati di mesotelioma per esposizione non professionale ed ha fornito le prime istruzioni. Gli aventi diritto alla prestazione una tantum sono tutti i soggetti che, nel periodo 2015 -2017, risultino affetti da mesotelioma contratto per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell’amianto, ovvero per esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale. La prestazione economica è fissata nella misura di 5.600,00 euro ed è corrisposta una tantum, nei limiti dello stanziamento previsto dal decreto, su domanda dell’avente diritto. L’istanza deve essere presentata o trasmessa alla Sede territoriale Inail competente per domicilio dell’interessato, sulla modulistica predisposta dall’Istituto allegata alla
  • 5. circolare. Con detta istanza l’avente diritto autocertifica, sotto la propria responsabilità i propri dati anagrafici, i periodi di residenza in Italia e gli elementi necessari comprovanti l’esposizione familiare e/o ambientale alle fibre di amianto sul territorio nazionale. Il certificato medico allegato alla domanda deve: • essere trasmesso in originale • essere rilasciato da un Ente ospedaliero pubblico o privato accreditato dal Servizio Sanitario Nazionale (ivi compresi IRCCS) • attestare che il soggetto è affetto da mesotelioma • contenere l’indicazione della data della prima diagnosi della patologia. Quest’ultima informazione risulta necessaria ai fini della valutazione della compatibilità dei periodi di esposizione familiare o ambientale all’amianto con l’insorgenza della patologia. Qualora il malato sia impossibilitato, l’istanza può essere presentata da un altro soggetto munito di specifica delega e documento originale dell’avente diritto. Tale prestazione non è cumulabile con la prestazione aggiuntiva erogata dallo stesso Fondo ai lavoratori vittime dell’amianto per esposizione di natura professionale, di cui al decreto interministeriale n. 30 del 12 gennaio 2011. Fonte: inail.it Circolare n. 76 del 6 novembre 2015 Avviso pubblico per la realizzazione di progetti prevenzionali Scade il 30 novembre 2015 il termine di presentazione, alla Direzione centrale Prevenzione, delle manifestazioni di interesse per la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo della prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Fonte: inail.it Esonero contributivo: pubblicata la circolare che fornisce chiarimenti per la fruizione del beneficio da parte dei datori di lavoro privati E’ stata pubblicata la circolare n. 178 del 3 novembre 2015 contenente indicazioni e chiarimenti in merito alla fruizione del beneficio di esonero contributivo da parte dei datori di lavoro iscritti alla gestione dipendenti pubblici e ai giornalisti iscritti all’INPGI. Si forniscono, inoltre, rispetto a quanto già previsto con circolare n. 17 del 2015, ulteriori chiarimenti riguardanti taluni profili attuativi afferenti al suddetto esonero. Fonte:inps.it Circolare n. 178 del 3 novembre 2015
  • 6. circolare. Con detta istanza l’avente diritto autocertifica, sotto la propria responsabilità i propri dati anagrafici, i periodi di residenza in Italia e gli elementi necessari comprovanti l’esposizione familiare e/o ambientale alle fibre di amianto sul territorio nazionale. Il certificato medico allegato alla domanda deve: • essere trasmesso in originale • essere rilasciato da un Ente ospedaliero pubblico o privato accreditato dal Servizio Sanitario Nazionale (ivi compresi IRCCS) • attestare che il soggetto è affetto da mesotelioma • contenere l’indicazione della data della prima diagnosi della patologia. Quest’ultima informazione risulta necessaria ai fini della valutazione della compatibilità dei periodi di esposizione familiare o ambientale all’amianto con l’insorgenza della patologia. Qualora il malato sia impossibilitato, l’istanza può essere presentata da un altro soggetto munito di specifica delega e documento originale dell’avente diritto. Tale prestazione non è cumulabile con la prestazione aggiuntiva erogata dallo stesso Fondo ai lavoratori vittime dell’amianto per esposizione di natura professionale, di cui al decreto interministeriale n. 30 del 12 gennaio 2011. Fonte: inail.it Circolare n. 76 del 6 novembre 2015 Avviso pubblico per la realizzazione di progetti prevenzionali Scade il 30 novembre 2015 il termine di presentazione, alla Direzione centrale Prevenzione, delle manifestazioni di interesse per la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo della prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Fonte: inail.it Esonero contributivo: pubblicata la circolare che fornisce chiarimenti per la fruizione del beneficio da parte dei datori di lavoro privati E’ stata pubblicata la circolare n. 178 del 3 novembre 2015 contenente indicazioni e chiarimenti in merito alla fruizione del beneficio di esonero contributivo da parte dei datori di lavoro iscritti alla gestione dipendenti pubblici e ai giornalisti iscritti all’INPGI. Si forniscono, inoltre, rispetto a quanto già previsto con circolare n. 17 del 2015, ulteriori chiarimenti riguardanti taluni profili attuativi afferenti al suddetto esonero. Fonte:inps.it Circolare n. 178 del 3 novembre 2015