17 Luglio 2013, ore 10:29
DL Lavoro
Decreto lavoro: le novità sulle start
up innovative
Il Decreto-Legge n. 76 del 28 giugno 2013 (c.d. Decreto
Lavoro), con l’obiettivo d’innescare un’inversione di
tendenza in fatto di crescita economica e di occupazione,
ha rilanciato la figura delle start up innovative. Ampliando
la nozione di questa tipologia d’impresa, il Governo ha
cercato di estendere ancor di più l’applicazione delle
agevolazioni normative in materia e riguardanti,
trasversalmente, vari settori dell’ordinamento ed, in
particolare, il diritto societario, il lavoro, il fisco e l’accesso
al credito.
di Guglielmo Anastasio - Avvocato e funzionario della
Direzione territoriale del lavoro di Modena
La nuova nozione di start up innovativa
La definizione di start up innovativa è stata introdotta nel
nostro ordinamento con la Legge n. 221/2012 (di conversione
del Decreto-Legge n. 179/2012). Essa non è altro che una
società di capitali di diritto italiano, costituita anche in forma
cooperativa, o società europea avente sede fiscale in Italia,
che risponde a determinati requisiti e che abbia, quale
oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la
produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi
innovativi ad alto valore tecnologico.
Le imprese che vogliono assumere tale qualifica devono
presentare al Registro delle Imprese l'apposita domanda
allegando una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti
 
 
di legge.
Tali requisiti devono sussistere al momento della
presentazione della domanda per le imprese costituite dopo il
19/12/2012; per le altre imprese, invece, i medesimi requisiti
devono sussistere entro quest’ultima data.
Par assumere la qualifica di start up innovativa, l’impresa
deve avere i sotto indicati requisiti:
• a) società di capitali, anche in forma cooperativa, che
svolga attività d’impresa da non più di 48 mesi dalla data
di presentazione della domanda;
• b) il totale del valore della produzione annua, così come
risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi
dalla chiusura dell'esercizio, non sia superiore a 5 milioni
di euro, a partire dal secondo anno di attività;
• c) non distribuisca e non abbia distribuito utili
• d) non sia stata costituita da una fusione, scissione
societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di
azienda.
• e) il Decreto in oggetto, ha, infine, eliminato il
requisito in base alla quale la maggioranza delle quote
o azioni rappresentative del capitale sociale e dei
diritti di voto nell’assemblea dei soci debba essere
detenuta solo da persone fisiche.
Ai fini della qualificazione dell’impresa come start up, inoltre,
è necessario che ricorra uno dei seguenti presupposti:
• 1) le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o
superiori al 20% del maggiore valore fra costo e valore
totale della produzione della start-up innovativa. Tale
percentuale, con l’art. 9, comma 16, del Decreto-
Lavoro, è scesa al 15%. Si ricorda, altresì, che dal
computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse
 
 
quelle per l'acquisto e la locazione di beni immobili.
Contrariamente, sono da annoverarsi tra le spese in
ricerca e sviluppo quelle relative allo sviluppo
precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione,
prototipazione e sviluppo del business plan, le spese
relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori
certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti
esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo,
inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la
registrazione e protezione di proprietà intellettuale,
termini e licenze d'uso. Tali spese, chiaramente, devono
risultare dall'ultimo bilancio approvato e devono essere
descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel
primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta
tramite dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante della start-up innovativa;
• 2) impiego di dipendenti o collaboratori, a qualsiasi
titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della
forza lavoro complessiva, in possesso di titolo di
dottorato di ricerca o che stia svolgendo un dottorato di
ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in
possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni,
attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca
pubblici o privati, in Italia o all'estero; in alternativa, tale
presupposto, viene integrato, a seguito dell’art. 9,
comma 16, del Decreto in esame, anche quando
l’impresa possa vantare del personale in possesso di
laurea magistrale in percentuale uguale o superiore a
due terzi della forza lavoro complessiva;
• - l’impresa sia titolare o depositaria o licenziataria di
almeno una privativa industriale relativa a una invenzione
industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a
semiconduttori o a una nuova varietà vegetale
direttamente afferenti l’oggetto sociale e l’attività
d’impresa; in alternativa, anche tale presupposto, a
 
 
seguito della nuova normativa, potrà essere integrato
nell’ipotesi in cui l’impresa sia titolare dei diritti
relativi ad un software registrato presso il Registro
pubblico speciale per i programmi per elaboratore.
Alcune agevolazioni normative
Come anticipato nelle premesse, le start up innovative godono
di particolari agevolazioni normative operanti in vari settori
dell’ordinamento; rimandando al prosieguo della trattazione
quelle inerenti la materia del lavoro e legislazione sociale, le
start up hanno:
• - la facoltà di estendere di dodici mesi il periodo di c.d.
“rinvio a nuovo” delle perdite (dalla chiusura
dell’esercizio successivo alla chiusura del secondo
esercizio successivo) e, nei casi di riduzione al di sotto
del minimo legale, di consentire il differimento della
decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura
dell’esercizio successivo.
• - la facoltà di utilizzare anche per le startup
innovative costituite in forma di srl alcuni istituti
ammessi solo nelle spa; in particolare, la libera
determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la
creazione di categorie di quote anche prive di diritti di
voto o con diritti di voto non proporzionali alla
partecipazione, o l’emissione di strumenti finanziari
partecipativi;
• - la facoltà di offrire al pubblico quote di
partecipazione in startup innovative costituite in
forma di srl., consentendo di facilitarne l’accesso al
capitale indipendentemente dalla forma giuridica
prescelta;
• - la facoltà di deroga al divieto assoluto di operazioni
sulle proprie partecipazioni, qualora l’operazione sia
 
 
effettuata in attuazione di piani di incentivazione che
prevedano l’assegnazione di strumenti finanziari a
dipendenti, collaboratori, componenti dell’organo
amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche
professionali (stock options e work for equity);
• - facoltà di emettere strumenti finanziari forniti di
diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi,
escluso il voto nelle decisioni dei soci.
Si ricorda, altresì, che le società in analisi sono esonerate dal
pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria
dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro
delle imprese, nonche' dal pagamento del diritto annuale.
Viene introdotta un’apposita disciplina per la raccolta di
capitale di rischio da parte delle imprese start up innovative
attraverso portali online, avviando una modalità innovativa di
raccolta diffusa di capitale (c.d. crowdfunding). Per quanto
riguarda, infine, l’accesso al credito, le start up potranno
usufruire gratis e in modo semplificato del Fondo centrale di
garanzia per le piccole e medie imprese, anche mediante la
previsione di condizioni di favore in termini di copertura e di
importo massimo garantito.
Le agevolazioni in materia di lavoro
Le agevolazioni in materia, avendo quale finalità un nuovo
rilancio dell’occupazione, soprattutto giovanile, si muove in
una duplice direzione: maggiore flessibilità in ingresso ed
abbassamento del costo del lavoro.
Riguardo al primo versante, l’art. 28, L. n. 221/2012
prevede, per un periodo di quattro anni, la derogabilità alle
restrizioni in materia di assunzioni a tempo determinato di cui
alla L. n. 368/2001. Premettendo che il predetto limite
temporale quadriennale in relazione alle imprese già
costituite si riduce proporzionalmente, le deroghe in parola
 
 
riguardano i seguenti aspetti:
• - fermo restante la possibilità (genericamente prevista
per tutte le imprese) di stipulare dei contratti cc.dd.
acausali per una durata di 12 mesi, le ragioni tecnico-
produttive (presupposto di legittimità per l’apposizione di
un termine al contratto) si ritengono sussistenti ogni
qualvolta l’attività lavorativa sia inerente o strumentale
all’oggetto sociale dell’impresa start up;
• - la possibilità di stipulare una pluralità di contratti a
termine, senza soluzione di continuità, con lo stesso
lavoratore, a prescindere dal c.d. periodo di latenza che,
attualmente, è di 10 o 20 giorni a seconda che il
contratto abbia una durata inferiore o superiore ai sei
mesi.
• - al fine di coprire il periodo quadriennale sopra
richiamato, le start up possono stipulare con lo stesso
dipendente un altro contratto a termine, ancorchè abbia
già sforato, a vario titolo, il termine massimo dei 36 mesi.
Tale possibilità, tuttavia, è subordinata alla stipula
dell’ulteriore contratto presso le Direzioni Territoriali del
Lavoro, alle condizioni previste dalla circolare del
Ministero del Lavoro n. 13/2008.
Riguardo al secondo versante, occorre osservare come siano
previste delle misure immediatamente applicabili quali quelle
incentrate:
• - sull’ esenzione dal contributo addizionale Aspi (per le
assunzione non a tempo indeterminato) pari all’1,4% del
reddito imponibile;
• - sul credito d’imposta per l’assunzione di personale
altamente qualificato a tempo indeterminato;
• - sulla non assoggettabilità fiscale e contributiva dei
redditi del lavoratore (o dei percettori di redditi
assimilati al lavoro dipendente) provenienti
 
 
dall’attribuzione datoriale di strumenti finanziari, stock
options e work for equity.
Sempre nella direzione di una riduzione del costo del lavoro, il
legislatore, ha previsto, in capo alla contrattazione collettiva,
il potere di:
• - rideterminare i minimi tabellari in funzione all’avvio
delle imprese innovative;
• - riadattare le regole collettive inerenti la gestione del
rapporto di lavoro alle specifiche esigenze delle start up.
Fermo restante la potenziale efficacia di tali misure
agevolative, non può non sottolinearsi come lo sviluppo delle
imprese innovative già di per sé concorrerebbe a risolvere uno
dei grossi problemi delle politiche occupazionali degli ultimi
20 anni: l’adeguamento del nostro tessuto economico alla
domanda di lavoro dei neo-laureati che, non di rado, si vedono
occupati in realtà che hanno poco in comune con il percorso di
studi da questi intrapreso.
Copyright © - Riproduzione riservata
Copyright © 2013 Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152 -
Cod. ISSN 2239-0545
Sviluppato da OS3 srl
 

More Related Content

PDF
Le start up innovative: quali vantaggi in ambito giuslavoristico
PDF
Le start up innovative: accesso al regime e disciplina fiscale di favore
PDF
Le start up innovative: deroghe al diritto societario e fallimentare
PDF
131126 cucchiarato le start up innovative
PDF
140311 - D'Amico - Università Pavia Startup
PDF
Le start up: innovative i piani di stock option
PDF
2013 02 11_francesco_ippolito_le-novita-in-termini-di-diritto-societario
PDF
Le startup innovative
Le start up innovative: quali vantaggi in ambito giuslavoristico
Le start up innovative: accesso al regime e disciplina fiscale di favore
Le start up innovative: deroghe al diritto societario e fallimentare
131126 cucchiarato le start up innovative
140311 - D'Amico - Università Pavia Startup
Le start up: innovative i piani di stock option
2013 02 11_francesco_ippolito_le-novita-in-termini-di-diritto-societario
Le startup innovative

What's hot (11)

PDF
Le start up innovative: crowdfunding e mercati di capitale
PPTX
Startup innovative
PDF
I benefici ed incentivi fiscali per le statup innovative
PDF
Startup innovative Italia
DOCX
Start up innovative e incubatori certificati
PDF
Start up innovative Legge 221-2012
PPT
Italia Startup - "Gli aspetti fiscali del Decresto Sviluppo"
PDF
Le agevolazioni a sostegno delle start up innovative
PPTX
Accordo di ricollocazione
PPTX
Conferimento d'azienda aspetti contabili e fiscali parte I
PPTX
Italia startup - "Gli aspetti legali ed il crowfunding I"
Le start up innovative: crowdfunding e mercati di capitale
Startup innovative
I benefici ed incentivi fiscali per le statup innovative
Startup innovative Italia
Start up innovative e incubatori certificati
Start up innovative Legge 221-2012
Italia Startup - "Gli aspetti fiscali del Decresto Sviluppo"
Le agevolazioni a sostegno delle start up innovative
Accordo di ricollocazione
Conferimento d'azienda aspetti contabili e fiscali parte I
Italia startup - "Gli aspetti legali ed il crowfunding I"
Ad

Viewers also liked (9)

DOC
Unit 5 -chapters_16_-20
PDF
231 regole vitali per chi lavora con elettricita
PPT
10 Great Books about Man vs System
PDF
61 schede rischiobiomeccanico
PDF
01 semplificazioni sicurezza sul lavoro disegno di legge
PDF
01 sovraccarico biomeccanico in edilizia
PDF
273 ciessevi-sicurezza_volontariato
PDF
02 100803 piemonte-quesiti_decreto_81
Unit 5 -chapters_16_-20
231 regole vitali per chi lavora con elettricita
10 Great Books about Man vs System
61 schede rischiobiomeccanico
01 semplificazioni sicurezza sul lavoro disegno di legge
01 sovraccarico biomeccanico in edilizia
273 ciessevi-sicurezza_volontariato
02 100803 piemonte-quesiti_decreto_81
Ad

Similar to 275 anastasio startup (20)

PDF
140620 - D'Amico - Progetto I'M SARDEGNA
PDF
Università di Pavia - Start Up & Venture Capital & Decreto 2.0
PDF
Guida startup
PDF
Guida Startup Innovative
PDF
TBIZ 2012 - Creative Clusters II - Start up decreto sviluppo
PDF
Le condizioni del funding, con Massimiliano D’Amico
PDF
Scheda sintesi disciplina startup agosto 2014
PPTX
Una politica industriale per l'innovazione. Focus startup innovative.
PDF
Le start-up innovative opportunita per un nuovo modo di fare impresa
PDF
Ultime dalle start
PDF
Startup innovative srl - prima parte
PDF
Come costituire una start-up
PDF
Le opportunità per le #startup e #pmi innovative
PDF
Start up innovative
PDF
Start-up innovative (02-07-2013)
PDF
PDF
Start up innovative
PDF
Start up - slide
140620 - D'Amico - Progetto I'M SARDEGNA
Università di Pavia - Start Up & Venture Capital & Decreto 2.0
Guida startup
Guida Startup Innovative
TBIZ 2012 - Creative Clusters II - Start up decreto sviluppo
Le condizioni del funding, con Massimiliano D’Amico
Scheda sintesi disciplina startup agosto 2014
Una politica industriale per l'innovazione. Focus startup innovative.
Le start-up innovative opportunita per un nuovo modo di fare impresa
Ultime dalle start
Startup innovative srl - prima parte
Come costituire una start-up
Le opportunità per le #startup e #pmi innovative
Start up innovative
Start-up innovative (02-07-2013)
Start up innovative
Start up - slide

More from http://www.studioingvolpi.it (20)

PDF
88 _ responsabilita del coordinatore sicurezza
PDF
87 cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...
PDF
81 incidenti stradali in occasione di lavoro
PDF
80 sicurezza guida mezzi pesanti
PDF
PDF
77 contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia
PDF
76 carenze dvr resp datore e rspp
PDF
74 rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...
PDF
73 cassazione penale 1871 caduta dalla scala
PDF
72 ambienti confinati indicazioni operative
PDF
71 2018 bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture
PDF
66 linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici
PDF
PDF
62 inail segheria sicura 2017
PDF
61 testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...
88 _ responsabilita del coordinatore sicurezza
87 cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...
81 incidenti stradali in occasione di lavoro
80 sicurezza guida mezzi pesanti
77 contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia
76 carenze dvr resp datore e rspp
74 rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...
73 cassazione penale 1871 caduta dalla scala
72 ambienti confinati indicazioni operative
71 2018 bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture
66 linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici
62 inail segheria sicura 2017
61 testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...

275 anastasio startup

  • 1.     17 Luglio 2013, ore 10:29 DL Lavoro Decreto lavoro: le novità sulle start up innovative Il Decreto-Legge n. 76 del 28 giugno 2013 (c.d. Decreto Lavoro), con l’obiettivo d’innescare un’inversione di tendenza in fatto di crescita economica e di occupazione, ha rilanciato la figura delle start up innovative. Ampliando la nozione di questa tipologia d’impresa, il Governo ha cercato di estendere ancor di più l’applicazione delle agevolazioni normative in materia e riguardanti, trasversalmente, vari settori dell’ordinamento ed, in particolare, il diritto societario, il lavoro, il fisco e l’accesso al credito. di Guglielmo Anastasio - Avvocato e funzionario della Direzione territoriale del lavoro di Modena La nuova nozione di start up innovativa La definizione di start up innovativa è stata introdotta nel nostro ordinamento con la Legge n. 221/2012 (di conversione del Decreto-Legge n. 179/2012). Essa non è altro che una società di capitali di diritto italiano, costituita anche in forma cooperativa, o società europea avente sede fiscale in Italia, che risponde a determinati requisiti e che abbia, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Le imprese che vogliono assumere tale qualifica devono presentare al Registro delle Imprese l'apposita domanda allegando una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti
  • 2.     di legge. Tali requisiti devono sussistere al momento della presentazione della domanda per le imprese costituite dopo il 19/12/2012; per le altre imprese, invece, i medesimi requisiti devono sussistere entro quest’ultima data. Par assumere la qualifica di start up innovativa, l’impresa deve avere i sotto indicati requisiti: • a) società di capitali, anche in forma cooperativa, che svolga attività d’impresa da non più di 48 mesi dalla data di presentazione della domanda; • b) il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non sia superiore a 5 milioni di euro, a partire dal secondo anno di attività; • c) non distribuisca e non abbia distribuito utili • d) non sia stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda. • e) il Decreto in oggetto, ha, infine, eliminato il requisito in base alla quale la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea dei soci debba essere detenuta solo da persone fisiche. Ai fini della qualificazione dell’impresa come start up, inoltre, è necessario che ricorra uno dei seguenti presupposti: • 1) le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 20% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Tale percentuale, con l’art. 9, comma 16, del Decreto- Lavoro, è scesa al 15%. Si ricorda, altresì, che dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse
  • 3.     quelle per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Contrariamente, sono da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo quelle relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Tali spese, chiaramente, devono risultare dall'ultimo bilancio approvato e devono essere descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa; • 2) impiego di dipendenti o collaboratori, a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che stia svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero; in alternativa, tale presupposto, viene integrato, a seguito dell’art. 9, comma 16, del Decreto in esame, anche quando l’impresa possa vantare del personale in possesso di laurea magistrale in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva; • - l’impresa sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti l’oggetto sociale e l’attività d’impresa; in alternativa, anche tale presupposto, a
  • 4.     seguito della nuova normativa, potrà essere integrato nell’ipotesi in cui l’impresa sia titolare dei diritti relativi ad un software registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. Alcune agevolazioni normative Come anticipato nelle premesse, le start up innovative godono di particolari agevolazioni normative operanti in vari settori dell’ordinamento; rimandando al prosieguo della trattazione quelle inerenti la materia del lavoro e legislazione sociale, le start up hanno: • - la facoltà di estendere di dodici mesi il periodo di c.d. “rinvio a nuovo” delle perdite (dalla chiusura dell’esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio successivo) e, nei casi di riduzione al di sotto del minimo legale, di consentire il differimento della decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell’esercizio successivo. • - la facoltà di utilizzare anche per le startup innovative costituite in forma di srl alcuni istituti ammessi solo nelle spa; in particolare, la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o l’emissione di strumenti finanziari partecipativi; • - la facoltà di offrire al pubblico quote di partecipazione in startup innovative costituite in forma di srl., consentendo di facilitarne l’accesso al capitale indipendentemente dalla forma giuridica prescelta; • - la facoltà di deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni, qualora l’operazione sia
  • 5.     effettuata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori, componenti dell’organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali (stock options e work for equity); • - facoltà di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci. Si ricorda, altresì, che le società in analisi sono esonerate dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonche' dal pagamento del diritto annuale. Viene introdotta un’apposita disciplina per la raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese start up innovative attraverso portali online, avviando una modalità innovativa di raccolta diffusa di capitale (c.d. crowdfunding). Per quanto riguarda, infine, l’accesso al credito, le start up potranno usufruire gratis e in modo semplificato del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche mediante la previsione di condizioni di favore in termini di copertura e di importo massimo garantito. Le agevolazioni in materia di lavoro Le agevolazioni in materia, avendo quale finalità un nuovo rilancio dell’occupazione, soprattutto giovanile, si muove in una duplice direzione: maggiore flessibilità in ingresso ed abbassamento del costo del lavoro. Riguardo al primo versante, l’art. 28, L. n. 221/2012 prevede, per un periodo di quattro anni, la derogabilità alle restrizioni in materia di assunzioni a tempo determinato di cui alla L. n. 368/2001. Premettendo che il predetto limite temporale quadriennale in relazione alle imprese già costituite si riduce proporzionalmente, le deroghe in parola
  • 6.     riguardano i seguenti aspetti: • - fermo restante la possibilità (genericamente prevista per tutte le imprese) di stipulare dei contratti cc.dd. acausali per una durata di 12 mesi, le ragioni tecnico- produttive (presupposto di legittimità per l’apposizione di un termine al contratto) si ritengono sussistenti ogni qualvolta l’attività lavorativa sia inerente o strumentale all’oggetto sociale dell’impresa start up; • - la possibilità di stipulare una pluralità di contratti a termine, senza soluzione di continuità, con lo stesso lavoratore, a prescindere dal c.d. periodo di latenza che, attualmente, è di 10 o 20 giorni a seconda che il contratto abbia una durata inferiore o superiore ai sei mesi. • - al fine di coprire il periodo quadriennale sopra richiamato, le start up possono stipulare con lo stesso dipendente un altro contratto a termine, ancorchè abbia già sforato, a vario titolo, il termine massimo dei 36 mesi. Tale possibilità, tuttavia, è subordinata alla stipula dell’ulteriore contratto presso le Direzioni Territoriali del Lavoro, alle condizioni previste dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 13/2008. Riguardo al secondo versante, occorre osservare come siano previste delle misure immediatamente applicabili quali quelle incentrate: • - sull’ esenzione dal contributo addizionale Aspi (per le assunzione non a tempo indeterminato) pari all’1,4% del reddito imponibile; • - sul credito d’imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato a tempo indeterminato; • - sulla non assoggettabilità fiscale e contributiva dei redditi del lavoratore (o dei percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente) provenienti
  • 7.     dall’attribuzione datoriale di strumenti finanziari, stock options e work for equity. Sempre nella direzione di una riduzione del costo del lavoro, il legislatore, ha previsto, in capo alla contrattazione collettiva, il potere di: • - rideterminare i minimi tabellari in funzione all’avvio delle imprese innovative; • - riadattare le regole collettive inerenti la gestione del rapporto di lavoro alle specifiche esigenze delle start up. Fermo restante la potenziale efficacia di tali misure agevolative, non può non sottolinearsi come lo sviluppo delle imprese innovative già di per sé concorrerebbe a risolvere uno dei grossi problemi delle politiche occupazionali degli ultimi 20 anni: l’adeguamento del nostro tessuto economico alla domanda di lavoro dei neo-laureati che, non di rado, si vedono occupati in realtà che hanno poco in comune con il percorso di studi da questi intrapreso. Copyright © - Riproduzione riservata Copyright © 2013 Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152 - Cod. ISSN 2239-0545 Sviluppato da OS3 srl