Split payment – Circolare 15/E
Nessuna “penalità” è prevista per le violazioni commesse prima della pubblicazione della circolare
di oggi: l’imposta però deve essere stata assolta, anche se irregolarmente
Con la circolare n. 15/E del 13 aprile 2015, l’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti sul
meccanismo della scissione dei pagamenti (o split payment), di cui all’articolo 17-ter del Dpr
633/1972. Meccanismo che si applica per le fatture emesse dai fornitori delle pubbliche
amministrazioni dal 1° gennaio scorso, per le quali, ai fini dell’individuazione del momento di
esigibilità, occorre riferirsi al momento del pagamento dei corrispettivi da parte della PA, salvo
opzione di quest’ultima per l’esigibilità anticipata al momento di ricezione della fattura.
Con la circolare n. 1/2015, attraverso la quale erano stati forniti i primi chiarimenti sulla platea
delle PA destinatarie dello split payment, fornendone un’elencazione esemplificativa, era già stato
precisato che, per individuare i destinatari della nuova norma, occorre fare riferimento a quelli
dell’articolo 6, quinto comma, Dpr 633/1972, ma con un’interpretazione basata su valutazioni
sostanziali di ordine più generale che tengano conto delle diverse finalità (antievasione la prima,
agevolativa l’altra).
Il nuovo documento di prassi spiega, ulteriormente, che nell’ambito soggettivo di applicazione
della norma devono essere compresi, oltre agli enti espressamente elencati nell’articolo 17-ter,
anche i soggetti pubblici che, in quanto qualificabili come loro immediata e diretta espressione,
siano sostanzialmente immedesimabili nei predetti enti.
Il meccanismo dello split payment non si applica, invece, agli enti pubblici autonomi rispetto alla
struttura statale che perseguono fini propri, ancorché di interesse generale, e quindi non
riconducibili in alcuna delle tipologie soggettive citate dalla norma.
Riguardo alla possibilità di avvalersi dell’ausilio dell’indice delle PA, con la circolare n.1/E, come già
ricordato, è stata effettuata un’elencazione esemplificativa delle categorie di enti riconducibili
nell’ambito applicativo della norma. Ora, con il nuovo documento, viene specificato che per gli
enti appartenenti alle restanti categorie IPA (indice delle pubbliche amministrazioni), non
menzionate nella precedente circolare, la valutazione sull’applicabilità del meccanismo dovrà
essere effettuata sulla base dei chiarimenti dati e, per i fornitori, sarà sufficiente attenersi alle
indicazioni fornite dalla PA in merito alla propria qualificazione.
Il sistema della scissione dei pagamenti si applica a tutti gli acquisti effettuati dalle PA, sia
nell’ambito non commerciale in veste istituzionale sia nell’esercizio di attività d’impresa, purché
documentati mediante fattura emessa dai fornitori, ai sensi dell’articolo 21 del Dpr 633/1972, o
per i quali trovano applicazione le modalità di fatturazione e i termini di registrazione speciali di
cui all’articolo 73 dello stesso Dpr.
Il documento di prassi precisa che non rientrano nell’ambito di applicazione dello split payment:
le forniture per le quali l’ente pubblico è debitore d’imposta (si tratta delle fattispecie riconducibili
nell’ambito applicativo del reverse charge). In proposito, si precisa che, in caso di acquisti
promiscui, lo split payment è applicabile alla quota parte del bene o servizio acquistato da
destinare alla sfera istituzionale
le operazioni rese alla PA (ad esempio, servizi di riscossione delle entrate e altri proventi) in
relazione alle quali, il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo che gli spetta e – in
forza di una disciplina speciale contenuta in una norma primaria o secondaria – trattiene lo stesso
riversando alla PA committente un importo netto
le prestazioni di servizi rese alle PA i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di
imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto (articolo 25 del Dpr 600/1973)
le operazioni (ad esempio, piccole spese dell’ente pubblico) certificate dal fornitore mediante
rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale (ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono
della trasmissione telematica dei corrispettivi) o mediante fattura semplificata (articolo 21-bis del
Dpr 633/1972)
le operazioni assoggettate, ai fini Iva, a regimi speciali.
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’ambito dello split payment, i
fornitori dovranno emettere fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti” o “split payment”
(articolo 2 del Dm 23 gennaio 2015). I fornitori non devono computare nella liquidazione di
periodo l’Iva a debito indicata in fattura, sebbene bisognerà indicare, nel registro “Iva vendite”, le
operazioni effettuate e la relativa Iva non incassata dalla PA.
La fattura emessa dal fornitore e ricevuta dalla PA, che agisce in qualità di soggetto passivo, è
annotata da quest’ultima nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del Dpr 633/1972 nonché nel
registro degli acquisti di cui all’articolo 25 del Dpr 633/1972, ai fini dell’esercizio del diritto alla
detrazione della relativa imposta.
Per quanto riguarda gli acquisti effettuati dalla PA nell’ambito delle proprie attività istituzionali
non commerciali, quest’ultima dovrà effettuare solo il versamento dell’imposta dovuta, secondo le
modalità di cui all’articolo 4 del Dm e utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione 15/2015.
Il documento di prassi ribadisce, poi, come già precisato dalla circolare 6/2015, che nel caso in cui
la PA, in veste di soggetto passivo, riceva una fattura irregolare, fermo restando il versamento
dell’imposta addebitata in fattura secondo le regole proprie della scissione dei pagamenti, la
stessa PA dovrà fare ricorso alla procedura di regolarizzazione (articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/97)
e, quindi, l’imposta “regolarizzata” andrà corrisposta con le modalità previste da tale procedura.
Riguardo alla gestione delle note di variazione di cui all’articolo 26, del Dpr 633/1972, viene
precisato che, per le variazioni in aumento effettuate nel 2015, è sempre applicabile il
meccanismo della scissione dei pagamenti. Quando, invece, la nota di variazione è in diminuzione,
se la stessa si riferisce a una fattura originaria emessa in sede di “scissione dei pagamenti”, il
fornitore non avrà diritto a portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, ma
dovrà limitarsi a procedere solo ad apposita annotazione in rettifica nel registro di cui all’articolo
23, senza che si determini, quindi, alcun effetto nella relativa liquidazione Iva.
In considerazione della circostanza che le PA e i fornitori, dall’1 gennaio 2015, hanno
implementato i propri sistemi di fatturazione e contabilità alla disciplina della scissione dei
pagamenti, la circolare ammette che anche per le note di variazione in diminuzione ricevute dopo
il 1° gennaio 2015, che si riferiscono a una fattura originaria emessa dal fornitore prima di tale
data, il fornitore potrà applicare la disciplina della scissione dei pagamenti.
Viste le obiettive condizioni di incertezza, sempre che l’imposta sia stata assolta, anche se in modo
irregolare, nessuna “penalità” è prevista per le violazioni commesse anteriormente alla data di
pubblicazione della circolare odierna. Ciò, anche nelle ipotesi in cui il fornitore si sia attenuto alle
indicazioni fornite dalla pubblica amministrazione in merito alla riconducibilità della medesima
nell’ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti.
A regime, tuttavia, l’omesso o ritardato adempimento del versamento all’erario (per conto del
fornitore) da parte delle PA è sanzionato ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 471/1997 e le somme
che l’ente pubblico avrebbe dovuto versare saranno riscosse mediante atto di recupero (articolo 1,
comma 421, della legge 311/2004).
Per arginare gli effetti finanziari negativi per i fornitori della PA che, a seguito dell’applicazione del
meccanismo in argomento, non incasseranno l’Iva dovuta sulle operazioni rese agli enti pubblici,
torna “utile” la disciplina dei rimborsi (articolo 30, comma 2, lettera a), del Dpr 633/1972) che,
nell’individuare i contribuenti autorizzati a chiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza
Iva detraibile (se di importo superiore a 2.582,28 euro), include l’ipotesi in cui questi esercitino
esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette
a imposta con aliquote inferiori a quelle relative agli acquisti e alle importazioni, computando, a tal
fine, anche le operazioni effettuate a norma dell’articolo 17, commi 5, 6 e 7, “nonché”, nella nuova
formulazione, “a norma dell’articolo 17-ter”.
In proposito, l’Agenzia chiarisce che la realizzazione di operazioni soggette al regime dello split
payment, quindi, non costituisce un presupposto autonomo ai fini della richiesta di rimborso, ma
tali operazioni saranno considerate, insieme alle altre relative al periodo di riferimento, nel calcolo
della sussistenza del presupposto “aliquota media”. In tali casi, il rimborso è eseguito in via
prioritaria limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni soggette alla scissione dei
pagamenti. La priorità nell’esecuzione è garantita dall’attribuzione, nei data base dell’Agenzia, di
un numero progressivo, nell’ambito della rispettiva graduatoria (trimestrali o annuali), tale da
assicurare la precedenza dei suddetti rimborsi rispetto a quelli non prioritari.
Infine, se il contribuente che effettua operazioni soggette al regime della scissione dei pagamenti
non ha i requisiti per chiedere il rimborso con il presupposto “aliquota media”, può comunque
ottenerlo sulla base degli altri presupposti previsti dall’articolo 30 del Dpr 633/1972, ove
sussistenti. In questo caso, però, il rimborso non sarà ammesso all’esecuzione prioritaria.
Fonte: Fisco-Oggi

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  • 2. promiscui, lo split payment è applicabile alla quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera istituzionale le operazioni rese alla PA (ad esempio, servizi di riscossione delle entrate e altri proventi) in relazione alle quali, il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo che gli spetta e – in forza di una disciplina speciale contenuta in una norma primaria o secondaria – trattiene lo stesso riversando alla PA committente un importo netto le prestazioni di servizi rese alle PA i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto (articolo 25 del Dpr 600/1973) le operazioni (ad esempio, piccole spese dell’ente pubblico) certificate dal fornitore mediante rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale (ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi) o mediante fattura semplificata (articolo 21-bis del Dpr 633/1972) le operazioni assoggettate, ai fini Iva, a regimi speciali. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’ambito dello split payment, i fornitori dovranno emettere fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti” o “split payment” (articolo 2 del Dm 23 gennaio 2015). I fornitori non devono computare nella liquidazione di periodo l’Iva a debito indicata in fattura, sebbene bisognerà indicare, nel registro “Iva vendite”, le operazioni effettuate e la relativa Iva non incassata dalla PA. La fattura emessa dal fornitore e ricevuta dalla PA, che agisce in qualità di soggetto passivo, è annotata da quest’ultima nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del Dpr 633/1972 nonché nel registro degli acquisti di cui all’articolo 25 del Dpr 633/1972, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione della relativa imposta. Per quanto riguarda gli acquisti effettuati dalla PA nell’ambito delle proprie attività istituzionali non commerciali, quest’ultima dovrà effettuare solo il versamento dell’imposta dovuta, secondo le modalità di cui all’articolo 4 del Dm e utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione 15/2015. Il documento di prassi ribadisce, poi, come già precisato dalla circolare 6/2015, che nel caso in cui la PA, in veste di soggetto passivo, riceva una fattura irregolare, fermo restando il versamento dell’imposta addebitata in fattura secondo le regole proprie della scissione dei pagamenti, la stessa PA dovrà fare ricorso alla procedura di regolarizzazione (articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/97) e, quindi, l’imposta “regolarizzata” andrà corrisposta con le modalità previste da tale procedura. Riguardo alla gestione delle note di variazione di cui all’articolo 26, del Dpr 633/1972, viene precisato che, per le variazioni in aumento effettuate nel 2015, è sempre applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti. Quando, invece, la nota di variazione è in diminuzione, se la stessa si riferisce a una fattura originaria emessa in sede di “scissione dei pagamenti”, il fornitore non avrà diritto a portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, ma dovrà limitarsi a procedere solo ad apposita annotazione in rettifica nel registro di cui all’articolo 23, senza che si determini, quindi, alcun effetto nella relativa liquidazione Iva.
  • 3. In considerazione della circostanza che le PA e i fornitori, dall’1 gennaio 2015, hanno implementato i propri sistemi di fatturazione e contabilità alla disciplina della scissione dei pagamenti, la circolare ammette che anche per le note di variazione in diminuzione ricevute dopo il 1° gennaio 2015, che si riferiscono a una fattura originaria emessa dal fornitore prima di tale data, il fornitore potrà applicare la disciplina della scissione dei pagamenti. Viste le obiettive condizioni di incertezza, sempre che l’imposta sia stata assolta, anche se in modo irregolare, nessuna “penalità” è prevista per le violazioni commesse anteriormente alla data di pubblicazione della circolare odierna. Ciò, anche nelle ipotesi in cui il fornitore si sia attenuto alle indicazioni fornite dalla pubblica amministrazione in merito alla riconducibilità della medesima nell’ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti. A regime, tuttavia, l’omesso o ritardato adempimento del versamento all’erario (per conto del fornitore) da parte delle PA è sanzionato ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 471/1997 e le somme che l’ente pubblico avrebbe dovuto versare saranno riscosse mediante atto di recupero (articolo 1, comma 421, della legge 311/2004). Per arginare gli effetti finanziari negativi per i fornitori della PA che, a seguito dell’applicazione del meccanismo in argomento, non incasseranno l’Iva dovuta sulle operazioni rese agli enti pubblici, torna “utile” la disciplina dei rimborsi (articolo 30, comma 2, lettera a), del Dpr 633/1972) che, nell’individuare i contribuenti autorizzati a chiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza Iva detraibile (se di importo superiore a 2.582,28 euro), include l’ipotesi in cui questi esercitino esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle relative agli acquisti e alle importazioni, computando, a tal fine, anche le operazioni effettuate a norma dell’articolo 17, commi 5, 6 e 7, “nonché”, nella nuova formulazione, “a norma dell’articolo 17-ter”. In proposito, l’Agenzia chiarisce che la realizzazione di operazioni soggette al regime dello split payment, quindi, non costituisce un presupposto autonomo ai fini della richiesta di rimborso, ma tali operazioni saranno considerate, insieme alle altre relative al periodo di riferimento, nel calcolo della sussistenza del presupposto “aliquota media”. In tali casi, il rimborso è eseguito in via prioritaria limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni soggette alla scissione dei pagamenti. La priorità nell’esecuzione è garantita dall’attribuzione, nei data base dell’Agenzia, di un numero progressivo, nell’ambito della rispettiva graduatoria (trimestrali o annuali), tale da assicurare la precedenza dei suddetti rimborsi rispetto a quelli non prioritari. Infine, se il contribuente che effettua operazioni soggette al regime della scissione dei pagamenti non ha i requisiti per chiedere il rimborso con il presupposto “aliquota media”, può comunque ottenerlo sulla base degli altri presupposti previsti dall’articolo 30 del Dpr 633/1972, ove sussistenti. In questo caso, però, il rimborso non sarà ammesso all’esecuzione prioritaria. Fonte: Fisco-Oggi