Responsabilità
medica: il Senato
approva la
riforma
25° “ FLEB DES
ALPES”
Trentino – Alto Adige Bolzano/Siusi 8 – 10 febbraio 2017
Dott.ssa Agnese Cremaschi
2
LA RIFORMA – DDL Gelli e RC
professionale medica
“Disposizioni in materia di sicurezza
delle cure e di responsabilità
professionale degli esercenti le
professioni sanitarie”
L’11 gennaio 2017 c’è stata
l’approvazione da parte dell’Aula del
Senato del disegno di legge sulla
responsabilità del personale sanitario.
L’approvazione definitiva spetterà alla
Camera entro la fine di febbraio.
COSA CAMBIA CON LA RIFORMA …
3
DDL approvato il 28 gennaio 2016
unifica i disegni numero nn
259.262.1312.1324.1581.1769.1902.2155
COSA CAMBIA
Con il DDL Gelli modifica il
concetto di responsabilità
soprattutto del personale
sanitario dipendente dove
la responsabilità diventa
extracontrattuale da
contrattuale
4
GLI ARTICOLI
Art.1. – SICUREZZA DELLE CURE IN
SANITA’
1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è
perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività.
3. Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle aziende sanitarie
pubbliche è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi
professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario
nazionale.
5
Art.2. – DIFENSORE CIVICO CENTRO
REGIONALE RISCHIO SANITARIO
2. Il Difensore civico, nella sua funzione di garante per il diritto alla salute, può
essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni
sanitarie, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell’assistenza sanitaria.
3. Il Difensore civico acquisisce gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e
interviene a tutela del diritto leso, con i poteri e le modalità stabiliti dalla
legislazione regionale.
4. In ogni regione è istituito il Centro per la gestione del rischio sanitario e la
sicurezza del paziente che raccoglie i dati sugli errori sanitari e li trasmette
all’Osservatorio nazionale sulla sicurezza della sanità.
6
Art.3. – OSSERVATORIO NAZIONALE
SULLA SICUREZZA NELLA SANITA’
1. E’ istituito presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS),
l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità, denominato
“Osservatorio”.
2. l’Osservatorio acquisisce dai centri per la gestione del rischio sanitario e la
sicurezza del paziente i dati regionali relativi agli errori sanitari nonché alle
cause, all’entità, ala frequenza e all’onere finanziario del contenzioso e individua
idonee misure .
4. l’Osservatorio si avvale del SIMES, Sistema Informativo per il Monitoraggio
degli Errori in Sanità, istituito con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali l’11 dicembre 2009.
7
Art.4. – TRASPARENZA DEI DATI
1. Le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono
soggette all’obbligo di trasparenza, nel rispetto del codice in materia di
protezione dei dati personali.
3. Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono disponibili, mediante
pubblicazione nel proprio sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti
erogati nell’ultimo quinquennio, verificati nell’ambito dell’esercizio della funzione
di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management).
8
Art.5. – BUONE PRATICHE CLINICO
ASSISTENZIALI E RACCOMANDAZIONI
PREVISTE DALLE LINEE GUIDA
1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni
sanitarie si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle buone
pratiche clinico- assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee
guida elaborate dalle società scientifiche iscritte all’apposito elenco istituito e
regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro 180 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai fini della presente legge, le linee guida sono inserite nel Sistema
nazionale per le linee guida (SNLG) e pubblicate nel sito internet
dell’Istituto superiore di sanità.
9
Art.6. – RESPONSABILITA’
PENALE DELL’ESERCENTE LA
PROFESSIONE SANITARIA
1. Dopo l’Art 590-bis del codice penale è inserito il seguente : “ Art. 590-ter-
(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario).-
L’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività,
cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona
assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa
grave.
Agli effetti di quanto previsto dal primo comma, è esclusa la colpa grave
quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le
buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee
guida come definite e pubblicate ai sensi di legge».
10
Art.7. – RESPONSABILITA’ DELLA
STRUTTURA E DELL’ESERCENTE LA
PROFESSIONE SANITARIA PER
INADEMPIMENTO DELLA
PRESTAZIONE SANITARIA
3. L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio
operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile.
1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata risponde, ai sensi degli
articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime
di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il
Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
11
Art.8. – TENTATIVO OBBLIGATORIO DI
CONCILIAZIONE
1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia di
risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto
preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’articolo 696-bis del codice di
procedura civile dinanzi al giudice competente.
2. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o
rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all’articolo 696-bis del codice di
procedura civile non è stato espletato, assegna alle parti il termine di 15 giorni
per la presentazione dinanzi a sé dell’istanza di consulenza tecnica in via
preventiva
12
3. Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il
termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene
procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal
deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato,
presso il giudice che ha trattato il procedimento.
In tal caso il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti; si applicano gli
articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile.
4. La partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo di
cui al presente articolo è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese
di assicurazione, e per tutta la durata del procedimento. In caso di mancata
partecipazione, il giudice condanna le parti che non hanno partecipato al
pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall’esito
del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in
favore della parte che è com-parsa alla conciliazione.
13
Art.9. – AZIONE DI RIVALSA
1. L’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria può
essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.
5. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della
struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, l’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la
professione sanitaria deve essere esercitata dinanzi al giudice ordinario ed è esclusa la
giurisdizione della Corte dei Conti. La misura della rivalsa, in caso di colpa grave, non
può superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua.
Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della
domanda di rivalsa, l’esercente la professione sanitaria, nell’ambito delle strutture sanitarie o
sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto ad incarichi professionali superiori
rispetto a quelli ricoperti né può partecipare a pubblici concorsi per incarichi superiori.
14
Art.10. – OBBLIGO DI
ASSICURAZIONE
1. Le aziende del Servizio sanitario nazionale, le strutture e gli enti privati
operanti in regime autonomo o di accreditamento con il Servizio sanitario
nazionale che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi devono essere
provvisti di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la
responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori
d’opera.
4. Le aziende, le strutture e gli enti rendono nota, mediante pubblicazione nel
proprio sito internet, la denominazione dell’impresa che presta la copertura
assicurativa, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero le
altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa.
15
5. il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute,
definisce i criteri e le modalità per lo svolgimento delle funzioni di
vigilanza e controllo esercitate dall’Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni (IVASS) sulle imprese di assicurazione che intendano stipulare
polizze con le aziende, le strutture e gli enti e con gli esercenti la professione
sanitaria.
6. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze ,stabilisce i requisiti
minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre
analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio; disciplina altresì le
regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di
un’impresa di assicurazione.
16
Art.11. – ESTENSIONE DELLA
GARANZIA ASSICURATIVA
1. La garanzia assicurativa è estesa anche agli eventi accaduti durante la
vigenza temporale della polizza e denunziati dall’assicurato nei cinque anni
successivi alla scadenza del contratto assicurativo.
In caso di cessazione definitiva dell’attività professionale per qualsiasi causa
deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di
risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a
fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della
copertura. L’ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di
disdetta.
17
Art.12. – AZIONE DIRETTA DEL
SOGGETTO DANNEGGIATO
1. il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente nei confronti
dell’impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa all’azienda,
struttura o ente.
5. L’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione è
soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell’azione verso l’azienda
sanitaria, la struttura, l’ente assicurato o l’esercente la professione sanitaria.
18
Art.13. – OBBLIGO DI
COMUNICAZIONE ALL’ESERCENTE
LA PROFESSIONE SANITARIA DEL
GIUDIZIO BASATO SULLA SUA
RESPONSABILITA’
1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie e le imprese di assicurazione che
prestano la copertura assicurativa nei confronti dei soggetti, comunicano
all’esercente la professione sanitaria l’instaurazione del giudizio promosso nei
loro confronti dal danneggiato, entro 10 giorni dalla ricezione della notifica
dell’atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera
raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell’atto introduttivo
del giudizio.
19
Art.14. – FONDO DI GARANZIA
PER I DANNI DERIVANTI DA
RESPONSABILITA’ SANITARIA
1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, è
istituito il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria
2. Il Fondo di garanzia, istituito presso la Concessionaria servizi assicurativi
pubblici (CONSAP) Spa, risarcisce i danni cagionati da responsabilità
sanitaria nei seguenti casi:
a) qualora il danno sia di importo
eccedente rispetto ai massimali
previsti dai contratti di assicurazione
stipulati dalla struttura sanitaria ovvero
dall’esercente la professione Sanitaria.
b) qualora la struttura sanitaria ovvero
l’esercente la professione sanitaria risultino
assicurati presso un’impresa che al
momento del sinistro si trovi in stato di
insolvenza o di liquidazione coatta
amministrativa o vi venga posta
successivamente.
20
3. Il Fondo di garanzia provvede al risarcimento del danno nei limiti delle
effettive disponibilità finanziarie del Fondo stesso.
4. Le imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità ci-
vile per i danni causati da responsabilità sanitaria sono tenute a versare
annualmente alla gestione autonoma del Fondo di garanzia un contributo
da determinare in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto
relativo alle predette assicurazioni.
5. La misura del contributo è determinata e aggiornata con cadenza annuale.
6. Per la determinazione del contributo, la CONSAP Spa trasmette ogni anno al
Ministero dello sviluppo economico un rendiconto della gestione autonoma
del Fondo di garanzia riferito all’anno precedente.
7. Con il regolamento sono disciplinati il funzionamento, le modalità di
intervento e il regresso del Fondo di garanzia nei confronti del
responsabile del sinistro
21
Art.15. – NOMINA DEI CONSULENTI
TECNICI D’UFFICIO, DEI
CONSULENTI TECNICI DI PARTE E
DEI PERITI NEI GIUDIZI DI
RESPONSABILITA’ SANITARIA
1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali implicanti la valutazione di
problemi tecnici complessi, l’autorità giudiziaria affida l’espletamento della
consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina
legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e
pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento.
2. Negli albi dei consulenti devono essere indicate e documentate le
specializzazioni degli iscritti esperti in medicina.
3. Gli albi dei consulenti e gli albi dei periti devono essere aggiornati con
cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, un’idonea e adeguata
rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell’area sanitaria.
22
Art.16. – MODIFICHE ALLA LEGGE
28 DICEMBRE 2015 N. 208, IN
MATERIA DI RESPONSABILITA’
PROFESSIONALE DEL
PERSONALE SANITARIO
1. All’articolo 1, comma 539, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il
se-condo periodo è sostituito dal seguente: «I verbali e gli atti conseguenti
all’attività di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o
utilizzati nell’ambito di procedimenti giudiziari.».
2. All’articolo 1, comma 540, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da:
«ovvero» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, in medicina
legale ovvero da personale dipendente con adeguata formazione e
comprovata esperienza almeno triennale nel settore».
23
Art.17. – CLAUSOLA DI
SALVAGUARDIA
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art.18. – CLAUSOLA DI INVARIANZA
FINANZIARIA
Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui
alla presente legge nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
24
FONTE: http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00960929.pdf
Grazie per l’attenzione …
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Dott.ssa Francesca Labianca
Dott. Andrea Palermo
Dott. Agnese Cremaschi
www.mbassicurazioni.com

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Responsabilità medica il Senato approva la riforma

  • 1. Responsabilità medica: il Senato approva la riforma 25° “ FLEB DES ALPES” Trentino – Alto Adige Bolzano/Siusi 8 – 10 febbraio 2017 Dott.ssa Agnese Cremaschi
  • 2. 2 LA RIFORMA – DDL Gelli e RC professionale medica “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” L’11 gennaio 2017 c’è stata l’approvazione da parte dell’Aula del Senato del disegno di legge sulla responsabilità del personale sanitario. L’approvazione definitiva spetterà alla Camera entro la fine di febbraio. COSA CAMBIA CON LA RIFORMA …
  • 3. 3 DDL approvato il 28 gennaio 2016 unifica i disegni numero nn 259.262.1312.1324.1581.1769.1902.2155 COSA CAMBIA Con il DDL Gelli modifica il concetto di responsabilità soprattutto del personale sanitario dipendente dove la responsabilità diventa extracontrattuale da contrattuale
  • 4. 4 GLI ARTICOLI Art.1. – SICUREZZA DELLE CURE IN SANITA’ 1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività. 3. Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle aziende sanitarie pubbliche è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
  • 5. 5 Art.2. – DIFENSORE CIVICO CENTRO REGIONALE RISCHIO SANITARIO 2. Il Difensore civico, nella sua funzione di garante per il diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell’assistenza sanitaria. 3. Il Difensore civico acquisisce gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e interviene a tutela del diritto leso, con i poteri e le modalità stabiliti dalla legislazione regionale. 4. In ogni regione è istituito il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente che raccoglie i dati sugli errori sanitari e li trasmette all’Osservatorio nazionale sulla sicurezza della sanità.
  • 6. 6 Art.3. – OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA SICUREZZA NELLA SANITA’ 1. E’ istituito presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità, denominato “Osservatorio”. 2. l’Osservatorio acquisisce dai centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente i dati regionali relativi agli errori sanitari nonché alle cause, all’entità, ala frequenza e all’onere finanziario del contenzioso e individua idonee misure . 4. l’Osservatorio si avvale del SIMES, Sistema Informativo per il Monitoraggio degli Errori in Sanità, istituito con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali l’11 dicembre 2009.
  • 7. 7 Art.4. – TRASPARENZA DEI DATI 1. Le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono soggette all’obbligo di trasparenza, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali. 3. Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono disponibili, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio, verificati nell’ambito dell’esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management).
  • 8. 8 Art.5. – BUONE PRATICHE CLINICO ASSISTENZIALI E RACCOMANDAZIONI PREVISTE DALLE LINEE GUIDA 1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle buone pratiche clinico- assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate dalle società scientifiche iscritte all’apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della presente legge, le linee guida sono inserite nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) e pubblicate nel sito internet dell’Istituto superiore di sanità.
  • 9. 9 Art.6. – RESPONSABILITA’ PENALE DELL’ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA 1. Dopo l’Art 590-bis del codice penale è inserito il seguente : “ Art. 590-ter- (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario).- L’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave. Agli effetti di quanto previsto dal primo comma, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge».
  • 10. 10 Art.7. – RESPONSABILITA’ DELLA STRUTTURA E DELL’ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA PER INADEMPIMENTO DELLA PRESTAZIONE SANITARIA 3. L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile. 1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. 2. La disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
  • 11. 11 Art.8. – TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE 1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente. 2. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile non è stato espletato, assegna alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione dinanzi a sé dell’istanza di consulenza tecnica in via preventiva
  • 12. 12 3. Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento. In tal caso il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti; si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. 4. La partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui al presente articolo è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione, e per tutta la durata del procedimento. In caso di mancata partecipazione, il giudice condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall’esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è com-parsa alla conciliazione.
  • 13. 13 Art.9. – AZIONE DI RIVALSA 1. L’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave. 5. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, l’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria deve essere esercitata dinanzi al giudice ordinario ed è esclusa la giurisdizione della Corte dei Conti. La misura della rivalsa, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua. Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di rivalsa, l’esercente la professione sanitaria, nell’ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti né può partecipare a pubblici concorsi per incarichi superiori.
  • 14. 14 Art.10. – OBBLIGO DI ASSICURAZIONE 1. Le aziende del Servizio sanitario nazionale, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi devono essere provvisti di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera. 4. Le aziende, le strutture e gli enti rendono nota, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, la denominazione dell’impresa che presta la copertura assicurativa, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa.
  • 15. 15 5. il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, definisce i criteri e le modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo esercitate dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) sulle imprese di assicurazione che intendano stipulare polizze con le aziende, le strutture e gli enti e con gli esercenti la professione sanitaria. 6. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze ,stabilisce i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio; disciplina altresì le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione.
  • 16. 16 Art.11. – ESTENSIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA 1. La garanzia assicurativa è estesa anche agli eventi accaduti durante la vigenza temporale della polizza e denunziati dall’assicurato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto assicurativo. In caso di cessazione definitiva dell’attività professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. L’ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta.
  • 17. 17 Art.12. – AZIONE DIRETTA DEL SOGGETTO DANNEGGIATO 1. il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa all’azienda, struttura o ente. 5. L’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell’azione verso l’azienda sanitaria, la struttura, l’ente assicurato o l’esercente la professione sanitaria.
  • 18. 18 Art.13. – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL’ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA DEL GIUDIZIO BASATO SULLA SUA RESPONSABILITA’ 1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie e le imprese di assicurazione che prestano la copertura assicurativa nei confronti dei soggetti, comunicano all’esercente la professione sanitaria l’instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro 10 giorni dalla ricezione della notifica dell’atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell’atto introduttivo del giudizio.
  • 19. 19 Art.14. – FONDO DI GARANZIA PER I DANNI DERIVANTI DA RESPONSABILITA’ SANITARIA 1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, è istituito il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria 2. Il Fondo di garanzia, istituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa, risarcisce i danni cagionati da responsabilità sanitaria nei seguenti casi: a) qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione Sanitaria. b) qualora la struttura sanitaria ovvero l’esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso un’impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente.
  • 20. 20 3. Il Fondo di garanzia provvede al risarcimento del danno nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie del Fondo stesso. 4. Le imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità ci- vile per i danni causati da responsabilità sanitaria sono tenute a versare annualmente alla gestione autonoma del Fondo di garanzia un contributo da determinare in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni. 5. La misura del contributo è determinata e aggiornata con cadenza annuale. 6. Per la determinazione del contributo, la CONSAP Spa trasmette ogni anno al Ministero dello sviluppo economico un rendiconto della gestione autonoma del Fondo di garanzia riferito all’anno precedente. 7. Con il regolamento sono disciplinati il funzionamento, le modalità di intervento e il regresso del Fondo di garanzia nei confronti del responsabile del sinistro
  • 21. 21 Art.15. – NOMINA DEI CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO, DEI CONSULENTI TECNICI DI PARTE E DEI PERITI NEI GIUDIZI DI RESPONSABILITA’ SANITARIA 1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali implicanti la valutazione di problemi tecnici complessi, l’autorità giudiziaria affida l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento. 2. Negli albi dei consulenti devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. 3. Gli albi dei consulenti e gli albi dei periti devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, un’idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell’area sanitaria.
  • 22. 22 Art.16. – MODIFICHE ALLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015 N. 208, IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DEL PERSONALE SANITARIO 1. All’articolo 1, comma 539, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il se-condo periodo è sostituito dal seguente: «I verbali e gli atti conseguenti all’attività di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell’ambito di procedimenti giudiziari.». 2. All’articolo 1, comma 540, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: «ovvero» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, in medicina legale ovvero da personale dipendente con adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore».
  • 23. 23 Art.17. – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Art.18. – CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  • 24. 24 FONTE: http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00960929.pdf Grazie per l’attenzione … Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Dott.ssa Francesca Labianca Dott. Andrea Palermo Dott. Agnese Cremaschi www.mbassicurazioni.com