Executive summary della
nuova normativa sulle
startup

Agosto 2013
2

Fare dell’Italia la prossima “startup nation”
Il 4 ottobre 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge contenente “Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese” (D.L 179/2012). La sezione IX del Decreto (articoli 25-32)
è dedicata alle misure specifiche per favorire la nascita e lo sviluppo delle startup innovative,
che per la prima volta vengono riconosciute dalla legislazione italiana.
Le norme sulle startup sono ispirate al Rapporto Restart, Italia! elaborato dalla Task Force sulle
startup. Composta da dodici esperti provenienti dal mondo dell’impresa, del venture capital,
dell’accademia, del giornalismo e della Pubblica Amministrazione, la task force è stata istituita
nell’aprile 2012 dal Ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera, che ne ha affidato il
coordinamento al suo consigliere Alessandro Fusacchia. In seguito a un processo di gestazione
compiutosi in consultazione con diverse centinaia di cittadini e stakeholder operativi nel
settore, il Rapporto Restart, Italia! è stato reso pubblico il 13 settembre 2012.
Una volta approvato dal Consiglio dei Ministri, il Decreto Legge n.179/2012 è stato firmato dal
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ed è stato pubblicato il 18 ottobre in Gazzetta
Ufficiale.
L’iter di conversione del Decreto Legge è stato completato dal Parlamento il 13 dicembre 2012.
Più recentemente, con il Dl “Lavoro”, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n.
99, sono state apportate alcune modifiche significative sul fronte delle startup innovative, di
cui sono stati semplificati e ampliati i requisiti d’accesso, al fine di rendere la normativa ancora
più efficace nell’incoraggiare l’imprenditorialità innovativa.
Le evoluzioni normative recentemente intercorse testimoniano che la politica di sostegno alle
startup innovative continua a rappresentare un tassello strategico nell’azione del Ministero
dello Sviluppo economico ora guidato da Flavio Zanonato.
3

Il nuovo quadro normativo per le startup innovative
La nuova normativa sulle startup mira a promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo
tecnologico e l’occupazione, in particolare giovanile, lo sviluppo di una nuova cultura
imprenditoriale, la creazione di un ecosistema maggiormente incline all’innovazione, così come
a favorire una maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti e capitali dall’estero.
La normativa a favore delle startup innovative non riguarda un solo settore ma fa riferimento
potenzialmente a tutto il mondo produttivo, dal digitale all’artigianato, dall’agricoltura
all’industria culturale, solo per fare qualche esempio.
I contenuti principali della nuova legge sono:
1. Definizione di startup – la normativa si riferisce esplicitamente alle “startup innovative”
per evidenziare che il target non include qualsiasi nuova impresa ma è incentrato su
quelle il cui business è chiaramente legato all’innovazione e alla tecnologia. Per
beneficiare delle misure di sostegno, la startup deve presentare le seguenti
caratteristiche: (a) essere operativa da meno di quattro anni; (b) avere la sede principale
in Italia; (c) avere meno di 5 milioni di euro di fatturato; (d) non deve distribuire utili; (e)
avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente l’innovazione tecnologica; f) non
essere costituita da una fusione o scissione societaria. Infine, la startup è qualificabile
come innovativa se almeno il 15% delle proprie spese sono in Ricerca & Sviluppo (R&S)1,
oppure se almeno un terzo del team è composto di dottorandi o dottori di ricerca o da
personale che ha svolto attività di ricerca per almeno tre anni o se almeno due terzi del
team è composto da persone in possesso di laurea magistrale, oppure se è proprietaria
o depositaria o licenziataria di un brevetto o se è titolare di un programma per
elaboratore originario registrato.
2. Definizione di startup a vocazione sociale – possiede gli stessi requisiti delle altre
startup, ma opera in alcuni settori specifici che la legge italiana considera di particolare
valore sociale.
3. Definizione di incubatore certificato – attraverso la verifica da parte dell’incubatore o
acceleratore di startup del possesso di alcuni requisiti specifici relativi ai locali, al
management, alle attrezzature e soprattutto al track record. In questo modo la legge
mira a individuare quali strutture in Italia offrono realmente ed efficacemente servizi di
incubazione. Gli incubatori certificati possono beneficiare di alcuni strumenti previsti
dalla legge (uso di stock option  v. sotto, punto 7; accesso al credito d’imposta  v.
sotto, punto 8; accesso semplificato al Fondo Centrale di Garanzia v. sotto, punto 11).
1

In aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, vengono annoverate tra le spese di R&S: le spese relative
“allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le
spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti
esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la
registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso”.
4

4. Le startup e gli incubatori certificati devono registrarsi in una sezione speciale del
Registro delle imprese creata ad hoc presso le Camere di Commercio. Questa
registrazione permette di dare pubblicità, effettuare controlli e garantire il
monitoraggio dell’impatto che la nuova legislazione avrà sulla crescita economica e
l’occupazione.
5. Abbattimento degli oneri per l’avvio d’impresa – la startup, a differenza delle altre
aziende, non dovrà pagare gli oneri di costituzione e registrazione presso le Camere di
Commercio.
6. Disciplina in materia di lavoro applicabile alle startup – la startup potrà assumere
personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima
di 36 mesi. All’interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di
breve durata e rinnovati più volte. Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente
rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare
complessivamente a 48 mesi. Dopo questo periodo, il collaboratore potrà continuare a
lavorare in startup solo con un contratto a tempo indeterminato. La norma è scritta
anche in modo da contrastare il rischio di finte Partite IVA passati i 48 mesi. Fatto salvo
un minimo tabellare, è lasciato alle parti stabilire quale parte della remunerazione sia
fissa e quale variabile ( v. sotto, punto 7).
7. La startup potrà remunerare i propri collaboratori con stock option, e i fornitori di
servizi esterni – come ad esempio gli avvocati e i commercialisti – attraverso il work for
equity. Il regime fiscale e contributivo che si applica a questi strumenti è vantaggioso e
concepito su misura rispetto alle esigenze tipiche di una startup. Anche gli incubatori
certificati possono accedere a questi strumenti.
8. Credito d’imposta: è previsto un accesso prioritario alle agevolazioni per le assunzioni di
personale altamente qualificato nelle startup innovative e negli incubatori certificati.
9. Introduzione di incentivi fiscali per investimenti in startup provenienti da aziende e
privati per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016. Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti
diretti in startup, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di altre società che
investono prevalentemente in startup. Il beneficio fiscale è maggiore se l’investimento
riguarda le startup a vocazione sociale e quelle che operano nel settore energetico.
10. Introduzione del crowdfunding, la cui regolamentazione di dettaglio è stata predisposta
dalla Consob. Con la pubblicazione del testo definitivo del “Regolamento sulla raccolta
di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line” l’Italia è
l’unico paese nella EU con una normativa organica sull’equity crowdfunding.
11. Accesso semplificato, gratuito e diretto per le startup al Fondo Centrale di Garanzia, un
fondo governativo che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie
sui prestiti bancari. Gli incubatori certificati possono beneficiare dello stesso
trattamento speciale riservato alle startup.
12. Sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione delle startup da parte
dell’Agenzia ICE. Il sostegno include l’assistenza in materia normativa, societaria, fiscale,
5

immobiliare, contrattualistica e creditizia, l’ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere
e manifestazioni internazionali, e l’attività volta a favorire l’incontro delle startup
innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di
espansione. In particolare, è stata autorizzata l’emissione della “Carta Servizi Startup”
che dà diritto a uno sconto del 30% sulle tariffe dei servizi di assistenza erogati
dall’Agenzia.
13. Introduzione di procedure volte a rendere più rapido e meno gravoso il processo che si
mette in moto nel caso in cui la startup non decolla. Questa misura mira ad evitare che
l’imprenditore possa affrontare più agevolmente il procedimento liquidatorio e che sia
limitato il rischio che resti “marchiato” come “qualcuno che ha fallito”.
14. Lancio di un concorso per realizzare una campagna nazionale per promuovere una
migliore comprensione e consapevolezza nell’opinione pubblica, e specialmente tra i
giovani, sul ruolo dell’innovazione e delle opportunità offerte dalla nuova legislazione in
materia di startup.
15. Creazione di un meccanismo di valutazione sistematica e di monitoraggio delle
politiche attraverso la raccolta costante di dati e analisi dell’impatto della nuova
normativa, con il supporto dell’ISTAT.

Altre misure
In aggiunta a quanto disposto dalla nuova normativa, il Governo italiano è impegnato a:
a) sviluppare, insieme al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, un
progetto pilota per la costituzione di Contamination Lab - luoghi di contaminazione che
promuovono la cultura dell'imprenditorialità, dell'innovazione e nuovi modelli di
apprendimento - in alcune università italiane delle Regioni Convergenza (Campania,
Puglia, Calabria, Sicilia) che hanno manifestato interesse per l’iniziativa;
b) dare seguito all’accordo concluso il 25 ottobre 2012 tra Italia e Israele per rafforzare e
promuovere la collaborazione sul fronte delle imprese innovative startup e, più un
generale, dell’industria high-tech. L’accordo prevede forme di cooperazione rafforzata
per quanto riguarda il trasferimento tecnologico, la formazione, gli investimenti e, in
generale, la condivisione di esperienze tra le rispettive imprese attive sul fronte
dell’innovazione tecnologica.

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Nuova normativa sulle startup - Agosto 2013

  • 1. Executive summary della nuova normativa sulle startup Agosto 2013
  • 2. 2 Fare dell’Italia la prossima “startup nation” Il 4 ottobre 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge contenente “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (D.L 179/2012). La sezione IX del Decreto (articoli 25-32) è dedicata alle misure specifiche per favorire la nascita e lo sviluppo delle startup innovative, che per la prima volta vengono riconosciute dalla legislazione italiana. Le norme sulle startup sono ispirate al Rapporto Restart, Italia! elaborato dalla Task Force sulle startup. Composta da dodici esperti provenienti dal mondo dell’impresa, del venture capital, dell’accademia, del giornalismo e della Pubblica Amministrazione, la task force è stata istituita nell’aprile 2012 dal Ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera, che ne ha affidato il coordinamento al suo consigliere Alessandro Fusacchia. In seguito a un processo di gestazione compiutosi in consultazione con diverse centinaia di cittadini e stakeholder operativi nel settore, il Rapporto Restart, Italia! è stato reso pubblico il 13 settembre 2012. Una volta approvato dal Consiglio dei Ministri, il Decreto Legge n.179/2012 è stato firmato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ed è stato pubblicato il 18 ottobre in Gazzetta Ufficiale. L’iter di conversione del Decreto Legge è stato completato dal Parlamento il 13 dicembre 2012. Più recentemente, con il Dl “Lavoro”, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n. 99, sono state apportate alcune modifiche significative sul fronte delle startup innovative, di cui sono stati semplificati e ampliati i requisiti d’accesso, al fine di rendere la normativa ancora più efficace nell’incoraggiare l’imprenditorialità innovativa. Le evoluzioni normative recentemente intercorse testimoniano che la politica di sostegno alle startup innovative continua a rappresentare un tassello strategico nell’azione del Ministero dello Sviluppo economico ora guidato da Flavio Zanonato.
  • 3. 3 Il nuovo quadro normativo per le startup innovative La nuova normativa sulle startup mira a promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l’occupazione, in particolare giovanile, lo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale, la creazione di un ecosistema maggiormente incline all’innovazione, così come a favorire una maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti e capitali dall’estero. La normativa a favore delle startup innovative non riguarda un solo settore ma fa riferimento potenzialmente a tutto il mondo produttivo, dal digitale all’artigianato, dall’agricoltura all’industria culturale, solo per fare qualche esempio. I contenuti principali della nuova legge sono: 1. Definizione di startup – la normativa si riferisce esplicitamente alle “startup innovative” per evidenziare che il target non include qualsiasi nuova impresa ma è incentrato su quelle il cui business è chiaramente legato all’innovazione e alla tecnologia. Per beneficiare delle misure di sostegno, la startup deve presentare le seguenti caratteristiche: (a) essere operativa da meno di quattro anni; (b) avere la sede principale in Italia; (c) avere meno di 5 milioni di euro di fatturato; (d) non deve distribuire utili; (e) avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente l’innovazione tecnologica; f) non essere costituita da una fusione o scissione societaria. Infine, la startup è qualificabile come innovativa se almeno il 15% delle proprie spese sono in Ricerca & Sviluppo (R&S)1, oppure se almeno un terzo del team è composto di dottorandi o dottori di ricerca o da personale che ha svolto attività di ricerca per almeno tre anni o se almeno due terzi del team è composto da persone in possesso di laurea magistrale, oppure se è proprietaria o depositaria o licenziataria di un brevetto o se è titolare di un programma per elaboratore originario registrato. 2. Definizione di startup a vocazione sociale – possiede gli stessi requisiti delle altre startup, ma opera in alcuni settori specifici che la legge italiana considera di particolare valore sociale. 3. Definizione di incubatore certificato – attraverso la verifica da parte dell’incubatore o acceleratore di startup del possesso di alcuni requisiti specifici relativi ai locali, al management, alle attrezzature e soprattutto al track record. In questo modo la legge mira a individuare quali strutture in Italia offrono realmente ed efficacemente servizi di incubazione. Gli incubatori certificati possono beneficiare di alcuni strumenti previsti dalla legge (uso di stock option  v. sotto, punto 7; accesso al credito d’imposta  v. sotto, punto 8; accesso semplificato al Fondo Centrale di Garanzia v. sotto, punto 11). 1 In aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, vengono annoverate tra le spese di R&S: le spese relative “allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso”.
  • 4. 4 4. Le startup e gli incubatori certificati devono registrarsi in una sezione speciale del Registro delle imprese creata ad hoc presso le Camere di Commercio. Questa registrazione permette di dare pubblicità, effettuare controlli e garantire il monitoraggio dell’impatto che la nuova legislazione avrà sulla crescita economica e l’occupazione. 5. Abbattimento degli oneri per l’avvio d’impresa – la startup, a differenza delle altre aziende, non dovrà pagare gli oneri di costituzione e registrazione presso le Camere di Commercio. 6. Disciplina in materia di lavoro applicabile alle startup – la startup potrà assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi. All’interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte. Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi. Dopo questo periodo, il collaboratore potrà continuare a lavorare in startup solo con un contratto a tempo indeterminato. La norma è scritta anche in modo da contrastare il rischio di finte Partite IVA passati i 48 mesi. Fatto salvo un minimo tabellare, è lasciato alle parti stabilire quale parte della remunerazione sia fissa e quale variabile ( v. sotto, punto 7). 7. La startup potrà remunerare i propri collaboratori con stock option, e i fornitori di servizi esterni – come ad esempio gli avvocati e i commercialisti – attraverso il work for equity. Il regime fiscale e contributivo che si applica a questi strumenti è vantaggioso e concepito su misura rispetto alle esigenze tipiche di una startup. Anche gli incubatori certificati possono accedere a questi strumenti. 8. Credito d’imposta: è previsto un accesso prioritario alle agevolazioni per le assunzioni di personale altamente qualificato nelle startup innovative e negli incubatori certificati. 9. Introduzione di incentivi fiscali per investimenti in startup provenienti da aziende e privati per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016. Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti in startup, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di altre società che investono prevalentemente in startup. Il beneficio fiscale è maggiore se l’investimento riguarda le startup a vocazione sociale e quelle che operano nel settore energetico. 10. Introduzione del crowdfunding, la cui regolamentazione di dettaglio è stata predisposta dalla Consob. Con la pubblicazione del testo definitivo del “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line” l’Italia è l’unico paese nella EU con una normativa organica sull’equity crowdfunding. 11. Accesso semplificato, gratuito e diretto per le startup al Fondo Centrale di Garanzia, un fondo governativo che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari. Gli incubatori certificati possono beneficiare dello stesso trattamento speciale riservato alle startup. 12. Sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione delle startup da parte dell’Agenzia ICE. Il sostegno include l’assistenza in materia normativa, societaria, fiscale,
  • 5. 5 immobiliare, contrattualistica e creditizia, l’ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l’attività volta a favorire l’incontro delle startup innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione. In particolare, è stata autorizzata l’emissione della “Carta Servizi Startup” che dà diritto a uno sconto del 30% sulle tariffe dei servizi di assistenza erogati dall’Agenzia. 13. Introduzione di procedure volte a rendere più rapido e meno gravoso il processo che si mette in moto nel caso in cui la startup non decolla. Questa misura mira ad evitare che l’imprenditore possa affrontare più agevolmente il procedimento liquidatorio e che sia limitato il rischio che resti “marchiato” come “qualcuno che ha fallito”. 14. Lancio di un concorso per realizzare una campagna nazionale per promuovere una migliore comprensione e consapevolezza nell’opinione pubblica, e specialmente tra i giovani, sul ruolo dell’innovazione e delle opportunità offerte dalla nuova legislazione in materia di startup. 15. Creazione di un meccanismo di valutazione sistematica e di monitoraggio delle politiche attraverso la raccolta costante di dati e analisi dell’impatto della nuova normativa, con il supporto dell’ISTAT. Altre misure In aggiunta a quanto disposto dalla nuova normativa, il Governo italiano è impegnato a: a) sviluppare, insieme al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, un progetto pilota per la costituzione di Contamination Lab - luoghi di contaminazione che promuovono la cultura dell'imprenditorialità, dell'innovazione e nuovi modelli di apprendimento - in alcune università italiane delle Regioni Convergenza (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia) che hanno manifestato interesse per l’iniziativa; b) dare seguito all’accordo concluso il 25 ottobre 2012 tra Italia e Israele per rafforzare e promuovere la collaborazione sul fronte delle imprese innovative startup e, più un generale, dell’industria high-tech. L’accordo prevede forme di cooperazione rafforzata per quanto riguarda il trasferimento tecnologico, la formazione, gli investimenti e, in generale, la condivisione di esperienze tra le rispettive imprese attive sul fronte dell’innovazione tecnologica.